Newsletter settembre 2016

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Newsletter settembre 2016
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Settembre 2016
A cura di Antonio Marchini
www.fpcgil.it
INDICE
CIRCOLARI
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Ministero del lavoro nota n. 4274 del 25 luglio 2016. Accordi premi di produttività: le istruzioni
sul deposito dei contratti.
INPS Circolare n. 137 del 26 luglio 2016. Modifica del calcolo ISEE per famiglie con
componenti con disabilità.
INPS Messaggio n. 3407 del 23 agosto 2016. Bonus bebè: chiarimenti su contributo una
tantum.
INTERPELLI
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Interpello n. 21 dell’11 agosto 2016. Assunzione apprendista in costanza di contratto di
solidarietà difensivo
Interpello n. 22 dell’11 agosto 2016. Contribuzione relativa alle ore di formazione esterna
non retribuite per gli apprendisti.
PARERI
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Ministero del lavoro Parere 26 luglio 2016, n. 14751. I rifugiati possono lavorare solo dopo sei
mesi dalla domanda di asilo politico.
PARERI ARAN
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Buono pasto, quando spetta un doppio ticket
Retribuzione di risultato dei titolari di PO, nessuna modifica in sede decentrata
Patrocinio legale, possibile avvalersi di più legali
Aspettativa per motivi personali, l’ente può rifiutare la concessione
Il contratto d’istituto va stipulato alla presenza del collegio dei revisori
Periodo minimo di fruizione tra un’aspettativa e l’altra, non c’è
riproporzionamento in caso di part time verticale
Che tipo di permesso per assenze impreviste o imprevedibili
Il pronto soccorso non è ricovero
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obbligo
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PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE
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Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185. Assegno di disoccupazione (ASDI) anche per il
2016
Gazzetta Ufficiale 197 del 24 agosto 2016. ANAC il 3 agosto scorso con la delibera del
consiglio n. 831. Piano nazionale anticorruzione.
SENTENZE
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Sentenza Consiglio di Stato n. 3685 del 16 luglio 2016. Mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione al concorso pubblico.
Tribunale di Milano sentenza n. 1116 del 29 luglio 2016. Rimborso tassa di iscrizione IPASVI.
Non spetta.
Corte di Cassazione sentenza 3 agosto 2016 n. 16226. Stabilizzazione precari nelle PA senza
concorso.
CIRCOLARI
Ministero del lavoro nota n. 4274 del 25 luglio 2016. Accordi premi di produttività: le
istruzioni sul deposito dei contratti.
Con Nota 22 luglio 2016, il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni operative sul
deposito contratti e la dichiarazione di conformità ex DM 25 marzo 2016, specificamente
connesse alla compilazione del modello e all’attività di monitoraggio e verifica di
competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Il Ministero ricorda inoltre che ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 5 del
Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali,
unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica
messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del citato Decreto del 25
marzo 2016, risultino già depositati presso la Dtl competente il datore di lavoro non sarà
tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel
modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data
e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo caso il datore di lavoro, all’atto
della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto
"Territoriale".
INPS Circolare n. 137 del 26 luglio 2016. Modifica del calcolo ISEE per famiglie con
componenti con disabilità.
L'inps con la circolare n. 137 del 26 luglio scorso ha precisato che a seguito delle novità
normative introdotte dall’articolo 2 sexies del DL n. 42/2016, convertito con modificazioni
con la Legge 26 maggio 2016, n. 89, gli algoritmi di calcolo dell’ISEE (ISEE ordinario, ISEE
sociosanitario residenze, ISEE corrente ecc.) sono stati modificati dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge.
In particolare:
1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari
percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del
2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di
equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non
autosufficiente.
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Pertanto, gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le
disposizioni di cui sopra.
L’Istituto provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti,
a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati
entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:
- ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a
zero);
- ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far
rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia
delle entrate.
- ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante,
un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexies (ISEE
attestati dal 29 maggio 2016).
INPS Messaggio n. 3407 del 23 agosto 2016. Bonus bebè: chiarimenti su contributo una
tantum.
L'Inps, con il messaggio n. 3407 del 23 agosto 2016, richiamando il decreto 23 giugno 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto scorso, ha fornito chiarimenti
riguardanti il contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 2014 in famiglie
residenti a basso reddito.
L’importo aggiuntivo è erogato a favore di:
a) Nati nel 2014, beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria
Trattandosi di importo aggiuntivo, verrà erogato solo ai soggetti che hanno già diritto
all’accredito bimestrale della Carta Acquisti.
b) Nati nel 2014 o minori adottati nel 2014
1. nel caso di nati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria;
2. nel caso di adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti
ordinaria;
3. nel caso di adottati nel 2014 di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta.
In questi casi l’importo una tantum verrà concesso per le domande di Carta Acquisti
presentate entro il 16 novembre 2016.
L'Istituto precisa che l’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto sulla Carta
Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.
INTERPELLI
AVVERTENZA
PRECISIAMO CHE GLI INTERPELLI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE
L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON
RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CGIL.
Interpello n. 21 dell’11 agosto 2016. Assunzione apprendista in costanza di contratto di
solidarietà difensivo
Con Interpello n. 21 dell'11 agosto scorso il Ministero del Lavoro, ha ritenuto possibile
l'assunzione mediante contratto di apprendistato anche in costanza di contratto di
solidarietà difensivo, purchè si riscontrino i requisiti di legge. In particolare, andrà osservato
il rapporto che deve sussistere tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e
qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che datore di lavoro o i suoi
dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che
l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.
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Il Ministero ha ribadito che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo
consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la
possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative e si può
verificare l’ipotesi che tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto
da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione è,
evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha
dato causa all’intervento di integrazione salariale.
Interpello n. 22 dell’11 agosto 2016. Contribuzione relativa alle ore di formazione esterna
non retribuite per gli apprendisti.
Con Interpello n. 22 dell'11 agosto scorso il Ministero del Lavoro precisa che per le ore di
formazione esterna il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il
trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento
contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto
all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal
Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.
PARERI
AVVERTENZA
PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE
L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON
RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CGIL.
Ministero del lavoro Parere 26 luglio 2016, n. 14751. I rifugiati possono lavorare solo dopo
sei mesi dalla domanda di asilo politico.
La ricevuta della richiesta di protezione internazionale costituisce per lo straniero in Italia
permesso di soggiorno provvisorio.
Tale permesso consente al richiedente asilo politico di espletare attività lavorativa decorsi
sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione.
In base al D.Lgs n. 142/2015 che ha modificato la disciplina del D.Lgs. n. 25/2008, va
considerato quale richiedente protezione internazionale, lo straniero o l'apolide che ha
presentato domanda di protezione per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato
o lo status di protezione sussidiaria, in ordine alla quale non è stata ancora adottata una
decisione definitiva, ovvero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione
internazionale.
Al richiedente protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta
asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della
domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.
Si tratta in realtà della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di asilo che
acquista il valore di permesso di soggiorno provvisorio.
Tale permesso, precisa il Ministero nella nota 26 luglio 2016 in oggetto, non è convertibile
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, stante la presenza di presupposti differenti.
PARERI ARAN
Buono pasto, quando spetta un doppio ticket?
Sulla base delle previsioni degli articoli 45 e 46 del Ccnl del 14 settembre 2000 (Comparto
Regioni e autonomie locali) , si chiede se è possibile riconoscere un secondo buono
pasto:
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a) al dipendente che, effettuando la propria prestazione lavorativa in turno, prolunga
l’attività lavorativa anche nelle ore serali per esigenze di servizio;
b) al dipendente che, non turnista, protrae la propria attività lavorativa nelle ore serali.
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto
segue:
a) l’articolo 46, comma 2, del Ccnl del 14 settembre 2000, stabilisce che “i lavoratori
hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un
buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le
condizioni di cui all'art. 45, comma 2” del medesimo Ccnl”. Tale ultima disposizione
prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa
al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due
ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di
attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di
fuori dell'orario di servizio”;
b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che,
ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella
della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano,
proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente
iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore
pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente
valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte
come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo
delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro
e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
c) in base alla disciplina dei citati articoli 45 e 46 del Ccnl 14 settembre 2000, una pausa di
durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento
indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della
prestazione lavorativa iniziata al mattino;
d) alla luce delle indicazioni della lett. b), non si ritiene possibile l’attribuzione del buono
pasto in presenza di prestazioni rese:
1) solo in orario antimeridiano;
2) oppure esclusivamente in quello pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore
serali e notturne;
e) neppure è possibile corrispondere un doppio buono pasto nelle ipotesi in cui la
prestazione iniziata in orario antimeridiano (sia che si tratti di lavoratore turnista che non
turnista), si svolga anche in orario pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali, in
quanto si tratta di fattispecie non considerata in alcun modo dalla disciplina contrattuale.
Retribuzione di risultato dei titolari di PO, nessuna modifica in sede decentrata
L’articolo 10, comma 3, del Ccnl 31 marzo 1999 (Comparto Regioni e autonomie locali)
prevede che l’importo della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative varia da
un minimo del 10% a un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. È
possibile in sede di contrattazione decentrata ridurre le percentuali minime e massime
attribuibili?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che
le percentuali minima (10%) e massima (25%) fissate per la determinazione del valore della
retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa dall’articolo 10, comma 3, del
Ccnl del 31 marzo 1999 non sono in alcun modo modificabili in sede decentrata (fermo
restando, naturalmente, la erogazione di tale voce retributiva solo nel caso di valutazione
positiva della prestazione individuale).
Infatti, esse, sono stabilite con carattere di generalità per tutte le amministrazioni dal
citato articolo 10, comma 3, del Ccnl 31 marzo 1999 e nessuna altra disposizione
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contrattuale prevede e legittima una eventuale deroga, né in senso ampliativo né in
senso riduttivo, delle stesse.
Si ricorda altresì che la materia, in base alla vigente disciplina contrattuale, non forma in
alcun modo oggetto di contrattazione integrativa.
Patrocinio legale, possibile avvalersi di più legali
In relazione alle previsioni dell’articolo 28 del Ccnl 14 settembre 2000 (Comparto Regioni e
autonomie locali) , relativo al patrocinio legale, la locuzione “da un legale di comune
gradimento” ivi contenuta, anche al fine del rimborso della spesa sostenuta dal
dipendente, deve essere riferita letteralmente a un unico legale oppure consente anche
la possibilità di avvalersi di più legali?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che
l’ampia e generale formulazione dell’articolo 28 del Ccnl 14 settembre 2000, di per sé,
non sembra rappresentare un impedimento giuridico alla possibilità di avvalersi,
nell’ambito del cosiddetto patrocinio legale, anche di un secondo avvocato.
Tuttavia, si ricorda anche che, tra le varie condizioni previste per l’applicazione della
disciplina contrattuale, vi è anche quella per cui il legale per la difesa del dipendente è
individuato, in via preventiva, con il gradimento anche dell’ente (non importa se lo
propone il dipendente; l’essenziale, per la corretta applicazione del Ccnl, è che vi sia il
gradimento dell’ente). In quella sede, pertanto, l’ente verificherà anche la possibilità di
accogliere la richiesta del dipendente, sulla base di autonoma e completa valutazione
discrezionale dei contenuti del procedimento di responsabilità civile o penale che sono
alla base della richiesta di patrocinio legale, assumendo le conseguenti determinazioni in
materia.
Aspettativa per motivi personali, l’ente può rifiutare la concessione
A seguito del trasferimento della residenza della propria famiglia a una notevole distanza
dal proprio luogo di lavoro, contestualmente al nulla osta per la mobilità, un dipendente
ha chiesto un’aspettativa per motivi personali di sei mesi. L’ente può negare la
concessione tale aspettativa? (Comparto Regioni e autonomie locali), la concessione
dell’aspettativa per motivi personali, come nel regime precedente di stampo
prettamente pubblicistico, non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma dipende
piuttosto da una preventiva valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle
esigenze operative e funzionali da soddisfare.
Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata qualora l’assenza
del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base
dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi
concretamente coinvolti nel singolo caso concreto.
Il contratto d’istituto va stipulato alla presenza del collegio dei revisori
È possibile stipulare il contratto d’istituto in assenza del collegio dei revisori dei conti
decaduto dalla nomina? (Comparto Scuola)
A tal riguardo, è opportuno evidenziare che l’istituzione e la presenza del collegio dei
revisori dei conti è condicio sine qua non per il perfezionamento della procedura inerente
alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dallo stesso sulla compatibilità
dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Ccnl del 29 novembre 2007 del comparto
Scuola e degli articoli 40 e seguenti del Dlgs n. 165/2001.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, essendo la perdurante mancata istituzione
dell’organo di controllo dovuta a decadenza del vecchio collegio e mancata nomina
del nuovo, si suggerisce di sollecitare le amministrazioni competenti a procedere agli
adempimenti del caso.
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Periodo minimo di fruizione tra un’aspettativa e l’altra, non c’è obbligo di
riproporzionamento in caso di part time verticale
Il periodo minimo di quattro mesi tra la fruizione di un periodo di aspettativa e l’altro, ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del Ccnl 14 febbraio 2001, deve essere riproporzionato in
presenza di un rapporto a tempo parziale verticale? (Comparto enti pubblici non
economici)
L’articolo 12, comma 1, del Ccnl 14 febbraio 2001 prevede un periodo minimo di quattro
mesi tra la fruizione di una aspettativa e la successiva. Tale periodo è stabilito a tutela del
datore di lavoro, al fine di evitare che la fruizione troppo ravvicinata di un successivo
periodo di aspettativa possa penalizzare eccessivamente le esigenze organizzative e
produttive del datore di lavoro. Si rileva inoltre che esso è qualificato come “servizio
attivo”. Infatti, è necessario che la prestazione lavorativa sia realmente erogata affinché
la tutela possa concretamente ed effettivamente operare.
In merito al problema se, in caso di part time verticale, il periodo minimo sopra richiamato
debba o meno essere riproporzionato, si ricorda che il contratto nazionale ha previsto
espressamente il riproporzionamento (articolo 23 del Ccnl 16 febbraio 1999, così come
modificato dall’articolo 33 del Ccnl 14 febbraio 2001), ma con esclusivo riferimento ad
alcuni periodi di “assenza dal servizio” (ferie, festività soppresse, malattia ed altre assenze
previste dalla legge e dal Ccnl). La disciplina contrattuale ha inoltre disciplinato le
implicazioni del part time verticale su altri istituti contrattuali (come periodo di prova,
preavviso, congedo di maternità ecc.), non sempre seguendo il criterio del
riproporzionamento.
In assenza di una previsione contrattuale, si ritiene non sussista un obbligo del datore di
lavoro a effettuare il riproporzionamento, come ipotizzato da codesto ente. Deve tuttavia
considerarsi che, a seguito della privatizzazione, il datore di lavoro avrebbe, in generale,
la facoltà di rinunciare a “termini contrattuali”, posti esclusivamente nel suo interesse.
Pertanto non si può escludere che l’ente, nell’esercizio dei poteri privatistici che gli sono
riconosciuti dalla vigente normativa sul lavoro pubblico, possa, sulla base di autonome
valutazioni, rinunciare, in tutto o in parte, alla tutela in questione, “accordando” al
lavoratore la nuova aspettativa prima che siano decorsi i “quattro mesi di servizio attivo”.
Naturalmente, è necessario, in tal caso, che l’ente definisca una propria disciplina interna,
mediante apposito regolamento aziendale o altro analogo strumento privatistico,
finalizzata a garantire un’applicazione uniforme e coerente di tale orientamento
gestionale.
Che tipo di permesso per assenze impreviste o imprevedibili?
Nel caso del dipendente che si assenta per cause impreviste e/o imprevedibili e lo
comunica al datore di lavoro pubblico nello stesso giorno dell’assenza, a quale istituto
occorre far riferimento, tenuto conto che, in base alle regole procedurali adottate
dall’ente in materia di permessi per motivi permessi personali, il lavoratore che si voglia
avvalere dei permessi dell’articolo 19, comma 2, del Ccnl 6 luglio 1995 deve formulare un
aspecifica richiesta in forma scritta da presentare con congruo anticipo e comunque
almeno due giorni prima? È possibile imputare tali assenze all’aspettativa per motivi
personali o familiari? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue. I permessi dell’articolo 19, comma 2, del
Ccnl 6 luglio 1995 possono essere concessi al lavoratore, nei limiti quantitativi annuali
previsti, tutte le volte che lo stesso adduca, a giustificazione degli stessi, motivi che,
oggettivamente e ragionevolmente, non possano essere ritenuti futili ed insignificanti con
riferimento alla vita personale o familiare dello stesso. Pertanto, su di un piano generale,
nulla sembra ostare a che essi possano essere richiesti anche per fronteggiare esigenze,
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cause o eventi imprevisti del dipendente manifestatesi nello stesso giorni per il quale si
intende fruire dell’istituto.
Infatti, si ritiene che quello che rileva, ai fini della eventuale mancata concessione, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, è solo la sussistenza di ragioni
organizzative e di servizio dell’ente, da ritenersi prevalenti rispetto alle motivazioni addotte
dal lavoratore a sostegno della propria richiesta di permesso. Questa, indubbiamente,
deve essere presentata, in via preventiva e in termini congrui, per consentire l’adozione
delle opportune misure per tutelare le esigenze organizzative del datore di lavoro
pubblico.
Tuttavia, in casi straordinari, per non vanificare la portata dell’istituto, si ritiene che la
domanda potrebbe essere presentata, come nei casi prospettati, anche nella stessa
giornata in cui il dipendente intende avvalersi del permesso. Infatti, in proposito, giova
ricordare che: a) i giorni di permesso di cui si tratta sono solo tre per anno; b) il dipendente
non dispone di altri istituti alternativi; infine, l’ente può, in ogni caso, anche negare il
permesso, sia pure, come detto, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Pertanto, in tale ambito, l’ente, nel proprio regolamento “aziendale” di stampo
privatistico, nel disciplinare gli adempimenti formali per la richiesta e la concessione dei
permessi di cui si tratta, anche al fine di evitare applicazioni differenziate da parte dei
diversi dirigenti dell’ente, potrebbe fornire anche indicazioni sulla casistica delle situazioni,
di carattere eccezionale, che potrebbero eventualmente legittimare la domanda del
dipendente nella stessa giornata in cui intende fruire del permesso.
Si nutrono perplessità, invece, in ordine alla possibilità di imputare quelle tipologie di
assenze prospettate all’istituto dell’aspettativa non retribuita di cui all’articolo 11 del Ccnl
14 settembre 2000. Si tratta, infatti, di un istituto diverso dai permessi di cui all’articolo 19
del Ccnl 6 luglio 1995, sotto il profilo sia contenutistico che regolativo.
È sufficiente, a tal fine, ricordare che l’aspettativa:
a) può avere una durata massima di 12 mesi in un triennio, essendo finalizzata a
fronteggiare esigenze del dipendente prolungate nel tempo;
b) può essere fruita al massimo in due periodi;
c) non è retribuita.
In ogni caso, poi, tra un periodo e l’altro di aspettativa devono intercorrere almeno sei
mesi di servizio attivo (articolo 14 del Ccnl 14 settembre 2000). Applicando tali regole,
pertanto, si perverrebbe ad una situazione nella quale ove il dipendente si avvalesse di un
solo giorno di aspettativa, dovrebbe comunque attendere poi il decorso dei sei mesi di
servizio per fruirne di un altro. Appare evidente, quindi, che questo istituto non può
considerarsi uno strumento effettivamente alternativo ai tre giorni di permesso retribuito di
cui all’articolo 19 del Ccnl del 6 luglio 1995. Inoltre, proprio per la sua possibile maggiore
durata nel tempo, si ritiene che anche, ed a maggior ragione, la richiesta di fruizione
dell’aspettativa non possa non essere ugualmente presentata con congruo anticipo
rispetto alla data di decorrenza dell’assenza indicata dal dipendente. Pertanto, si
determinerebbe, comunque, una situazione analoga a quella prevista per i tre giorni di
permesso retribuito, con l’ulteriore effetto, peraltro, di incidere negativamente, senza una
particolare motivazione, sulla stessa possibilità del dipendente di fruire nel tempo
dell’aspettativa per motivi personali.
Il pronto soccorso non è ricovero
È possibile equiparare la prestazione sanitaria in regime di pronto soccorso al ricovero
ospedaliero e ai successivi giorni di convalescenza, ai fini del trattamento economico da
corrispondere? (Comparto Agenzie fiscali)
In proposito, si richiama la normativa contrattuale applicabile alla questione in esame,
che deve rinvenirsi nell’articolo 49, comma 7, lett. a), del Ccnl 28 maggio 2004, in base al
quale l’indennità di amministrazione deve essere interamente corrisposta per le malattie
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pari o superiori a quindici giorni, in caso di ricovero ospedaliero o in day-hospital e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero. Tale previsione si connota per il suo
carattere speciale e di maggior favore rispetto alla disciplina generale applicabile ai primi
nove mesi di assenza per malattia (nel corso dei quali viene erogata l’intera retribuzione
fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio).
Dalla formulazione letterale della predetta disposizione, pertanto, si evince che la stessa
risulta applicabile esclusivamente alle fattispecie ivi indicate, senza possibilità di
estensione, in via analogica, a ulteriori e diverse ipotesi. Peraltro, si segnala che, con
riferimento alla decurtazione del trattamento economico per i periodi di assenza per
malattia, è intervenuto l’articolo 71 del Dl n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, che ha anche individuato le fattispecie escluse da tale
decurtazione. In merito alla definizione dell’ambito di applicazione delle citate esclusioni,
si rinvia agli orientamenti forniti dal dipartimento della Funzione pubblica, istituzionalmente
competente nell’interpretazione di norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici.
Sì alla fruizione delle ferie maturate e non godute in caso di reintegra in servizio
Un lavoratore reintegrato in servizio, a seguito di sentenza del giudice del lavoro che ha
dichiarato l’illegittimità del suo licenziamento, può fruire delle ferie maturate e non godute
prima del licenziamento stesso? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In relazione a tale problematica, si ritiene non sussistano impedimenti giuridici a che al
lavoratore, a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice del
lavoro, sia riconosciuta la possibilità di fruire del residuo di ferie maturate e non godute
nella fase del rapporto di lavoro antecedente all’applicazione della misura disciplinare
del licenziamento per giusta causa. Infatti, anche se il dipendente all’epoca non ha
presentato domanda di fruizione di quelle ferie, non può trascurarsi la rilevanza del
“factum principis” rappresentato dall’adozione da parte del datore di lavoro di un
provvedimento di licenziamento, successivamente venuto meno per effetto di pronuncia
giudiziale, che comunque, oggettivamente, ha impedito il godimento delle ferie
maturate.
Pertanto, poiché in base ai principi generali, per effetto della reintegrazione in servizio
disposta dal giudice del lavoro, si ricostituisce giuridicamente il rapporto di lavoro di cui
era titolare il dipendente fino al momento del licenziamento, si ritiene che,
conseguentemente, questi, ora, possa anche avvalersi di quelle ferie maturate e non
godute fino al licenziamento stesso. Secondo principi di correttezza e buna fede, il
dipendente concorderà con il datore di lavoro pubblico uno specifico, organico e
completo piano di smaltimento delle ferie maturate e non fruite, idoneo anche a non
determinare ricadute sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio di attuale
assegnazione del dipendente.
Evidentemente, il problema non si pone, ove le ferie di cui si tratta, siano state già
oggetto, all’epoca, di monetizzazione, nei soli limiti in cui questa deve ritenersi ancora
possibile, sulla base dei pareri del dipartimento della Funzione pubblica n. 32937 del 6
agosto 2012 e n. 40033 dell’8 ottobre 2012, con i quali sono stati forniti chiarimenti sulle
modalità della corretta applicazione delle previsioni dell’articolo 5, comma 8, della legge
n. 135 del 2012. Ugualmente il problema non si pone neppure nell’ipotesi in cui le ferie,
maturate e non godute dal lavoratore prima del licenziamento, siano state comunque
valutate nell’ambito dell’eventuale risarcimento del danno già riconosciuto dal giudice a
seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento del dipendente e della
reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.
Si ritiene, infine, opportuno ricordare anche che, per la mancanza del necessario
presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa, il lavoratore non matura
ferie nel periodo di assenza dal lavoro compreso tra il giorno del licenziamento illegittimo
e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposto dal giudice del lavoro, come
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evidenziato dalla giurisprudenza (tra tutte, Cons. Stato, sez. III n. 1127/1988; Cass., n. 6872
del 1988 e n. 504 del 1985; Cons. Stato, commissione speciale Pubblico impiego, n. 475 del
5 febbraio 2001).
PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185. Assegno di disoccupazione (ASDI) anche per il
2016
A integrazione di quanto previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che ha
istituito, dal 1° maggio 2015 e in via sperimentale per il 2015, l’Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori
beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) che
abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, il Ministero ha stabilito
che il riconoscimento dell’assegno di disoccupazione prosegue, nei limiti delle risorse
disponibili, anche nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2016,
della NASpI per la sua durata massima.
Gazzetta Ufficiale 197 del 24 agosto 2016. ANAC il 3 agosto scorso con la delibera del
consiglio n. 831. Piano nazionale anticorruzione.
SENTENZE
Sentenza Consiglio di Stato n. 3685 del 16 luglio 2016. Mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione al concorso pubblico.
Non sempre la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta
l'esclusione dal concorso pubblico. Lo sostiene la quarta sezione del Consiglio di Stato
nella sentenza n. 3685/2016.
Tribunale di Milano sentenza n. 1116 del 29 luglio 2016. Rimborso tassa di iscrizione
IPASVI. Non spetta.
A differenza dell'avvocato, l'infermiere che svolga la propria attività, in via esclusiva, alle
dipendenze della pubblica amministrazione non ha diritto al rimborso della tassa annuale
di iscrizione all'albo da parte dell'ente di appartenenza. Lo ha stabilito il Tribunale di
Milano, con la sentenza 11 maggio 2016 n. 1161, respingendo il ricorso del sanitario e
chiarendo che la professione infermieristica «non è sottoposta a un vincolo di esclusività di
mandato di tenore analogo a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici».
Secondo la ricorrente, invece, la questione è più generale in quanto i pubblici dipendenti,
salvo autorizzazione, «non possono svolgere altra attività se non quella per la quale sono
stati inquadrati», per cui il costo per l'iscrizione a Ipasvi – in totale 550 euro per il periodo
2009/2015 – era da porre a carico del datore di lavoro, «considerato che l'iscrizione
costituisce un presupposto indefettibile per lo svolgimento della prestazione».
Per il Tribunale però la tesi non può essere condivisa. Infatti, è vero che la sentenza n.
7776/2015 della Cassazione ha sancito «l'obbligo dell'Ente di rimborsare all'avvocato
pubblico dipendente la tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo
degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente
datore di lavoro». Tuttavia, va anche considerato che per la professione forense «vige una
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normativa specifica (legge n. 339/2003) che inibisce al pubblico dipendente, anche
assunto a tempo parziale, qualsiasi forma di esercizio libero professionale dell'attività di
avvocato, a tutela sia dell'imparzialità e buon andamento della P.A., sia
dell'indipendenza della professione forense» (Cassazione sezioni unite n. 775/2014). Mentre
i medesimi principi, argomenta il tribunale, «non paiono estensibili alla professione
infermieristica», non ponendosi «esigenze di tutela dell'indipendenza analoghe».
Corte di Cassazione sentenza 3 agosto 2016 n. 16226. Stabilizzazione precari nelle PA senza
concorso.
La trasformazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato
non può avvenire, nelle PA, senza concorso pubblico.
FUNZIONE PUBBLICA CGIL. PER TUTTI. TUTTI I GIORNI
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