MAGGIO 2015 - usarci bergamo
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MAGGIO 2015 - usarci bergamo
UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI LE PAGINE DELL’AGENTE DI COMMERCIO PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE BERGAMASCA AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Estensione di garanzia a cura del Presidente Antonio Bellini dal 1974 Anno 15 - N° 1 - Maggio 2015 Sped. A.P. L. 27/02/2004 n° 46 art. 1 comma 1 Editore Usarci Bergamo Abarc Via Generale Dalla Chiesa, 10/49 - 24048 Treviolo (Bg) Dir. Resp. Ezio Grandi • Reg. Trib. Bergamo n° 47 - 14/10/00 Stampa Maggioni Printing di Maggioni Sergio Via Marconi, 65 - Ranica (Bg) Costo copia € 1,25 - Abbonamento annuale € 5,00 Negli ultimi anni l’estensione di garanzia ha conseguito un indiscusso successo tra i modi di fidelizzazione dei clienti. La più importante, per noi agenti, è quella riguardante l’autovettura. Per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, infatti, c’è chi predilige l’acquisto diretto spendendo anticipatamente una cifra maggiore o chi è disposto a fare una scelta, in base a listini differenziati a seconda dei modelli, pur di avere una completa e costante assistenza e la copertura su eventuali guasti al termine del periodo della garanzia legale. Perché dedichiamo tempo e attenzione per ogni dettaglio della nostra nuova auto, mentre spesso convalidiamo il mandato con superficialità, senza avere verificato attentamente i contenuti e la sua correttezza? Tra le giovani leve qualcosa sta cambiando, ma purtroppo, rileviamo ancora molti problemi dovuti proprio a incaute e avventate abitudini. Ad esempio, il contratto da “monomandatario”con un blindato patto di non concorrenza, formula “tanto amata” dalle mandanti, è uno dei più rischiosi e, a mio avviso, assolutamente sconsigliabile sia per motivi facilmente intuibili sia per aspetti abilmente celati. Le aziende sono convinte che solo questo tipo di accordo garantisca il massimo impegno e risultato ma, se da un lato hanno ragione perché sviluppare le vendite per un solo preponente, è solitamente più facile e rapido, dall’altro ci sono incognite piuttosto pericolose: l’elevato rischio legato alla "solvibilità aziendale”, le mutevoli condizioni di mercato per una tipologia di prodotti o di servizi; la capacità di sviluppare e intercettare nuovi mercati ed esigenze… Trovo piuttosto azzardati e rischiosi i meccanismi che, necessariamente si sviluppano involontariamente lavorando per una sola azienda; in particolare mi riferisco alla specializzazione verso un solo settore economico, alle relazioni che si consolidano con la mandante che ci fanno abbassare la guardia. Ricordiamoci che il loro unico interesse è il business e che i "buoni rapporti "con il titolare o la proprietà non sono una garanzia illimitata per il futuro. L'agente che ha sempre venduto bulloni potrà, in caso di perdita del mandato, offrirsi facilmente nel settore alimentare? Difficilmente chi ha introiti e clienti in un determinato settore da anni, cambierà strada perché conosce bene il suo potenziale! Il nostro sindacato sta promuovendo da tempo, a livello nazionale, l'abolizione di questa ennesima anomalia, solo italiana, che oggi sta compromettendo una buona parte dei guadagni degli agenti di commercio. Questi sono alcuni degli aspetti e problemi che quotidianamente emergono dalle nostre consulenze e che dovrebbero farci riflettere attentamente. Vi esorto ad affidarvi alla nostra competenza, non accettare al buio, ma sottoporci i vostri mandati per ottenere una totale estensione di garanzia! LE PAGINE DEL LEGALE Mandato di Agenzia e clausole nulle a cura del avv. Patrizia Ravanelli Nella prassi il testo del mandato con il quale è regolato un rapporto di agenzia è sempre appannaggio della mandante, che lo predispone e poi sottopone per la semplice firma all’agente, il quale privo di una concreta forza contrattuale, di norma lo accoglie in toto, o meglio lo subisce! Anche dunque per i modi attraverso i quali si giunge alla formalizzazione del rapporto collaborativo, i mandati presentano spesso norme che a danno della parte più debole, l’agente appunto, vanno ad assicurare discutibili vantaggi e posizioni di forza in capo alla preponente. Siffatte disposizioni sono peraltro il più delle volte contrarie a norme inderogabili e agli A.E.C. di settore e come tali nulle. Tra le più comuni rientrano sicuramente le clausole risolutive espresse, ovverosia quelle clausole che considerano particolari fatti e/o comportamenti idonei al loro semplice verificarsi a legittimare la risoluzione immediata del rapporto. Ipotesi tipica è la norma che impone all’agente di raggiungere certi quantitativi minimi di fatturato e che in difetto dà la facoltà alla mandante di risolvere in tronco il mandato, senza riconoscimento d’indennità alcuna, fatto salvo il solo FIRR. Orbene siffatte clausole sono ritenute valide, ma solo nelle ipotesi in cui non siano in contrasto con norme inderogabili di legge e della contrattazione collettiva; ovverosia solo e nella misura in cui non vanno a giustificare un recesso in tronco che non sarebbe consentito ai sensi delle norme vigenti e solo laddove sia configurabile la colpa del convenuto inadempiente. Così nell’ipotesi considerata, la norma risolutiva espressa non sarà considerata vincolante ed efficace laddove risulti che il mancato raggiungimento degli obiettivi non è ascrivibile a incuria e negligenza e dunque a colpa dell’agente, bensì a fattori a lui estranei, quali iniziative della stessa mandante, condizioni particolari di mercato, ecc. - La nullità colpisce altresì spesso le clausole penali, ovverosia quelle pattuizioni contrattuali che fissano a priori un determinato quid a titolo di risarcimento del danno in favore della mandante laddove si verifichino particolari circostanze. Tra quelle più comuni rientra l’ipotesi già sopra considerata di mancato raggiungimento di determinati obiettivi minimi di fatturato, ovvero di 2 insolvenza dei clienti o di recesso dell’agente dal contratto di agenzia, con il fine evidente di aggirare nell’un caso il divieto dello star del credere e nell’altro la disposizione inderogabile dell’art. 1750 c.c., che impone all’agente in caso di recesso il solo obbligo di dare il periodo di preavviso e nulla più. - Da ultimo anche nell’ordinamento del patto di non concorrenza post contrattuale si ravvisano spesso plurime disposizioni, del tutto nulle. La più frequente affida il compenso dell’obbligo assunto dell’agente a una percentuale provigionale che si somma a quella prevista per le vendite. Tale previsione peraltro è in chiaro contrasto con l’art. 1751 bis c.c. perché per legge il compenso ha natura indennitaria e non già provigionale e deve essere corrisposto in unica soluzione all’atto della cessazione del rapporto. Infine non è insolito che le mandanti si riservino un diritto di opzione, ovverosia la facoltà di rendere o meno operante, a loro scelta il patto previsto nel mandato. Anche tale clausola è peraltro palesemente nulla, atteso che il vincolo contrattuale sorto per effetto del comune consenso manifestato dai due contraenti, non può che essere parimenti sciolto dalla comune volontà di entrambi. Attenzione: il notiziario è disponibile anche online. Se desiderate una copia cartacea scrivete al seguente indirizzo: [email protected] Oppure telefonate al 035-221440 Assemblea Elettiva Lunedì 29 giugno alle h 10.00 in prima convocazione e alle h 16.00 in seconda convocazione presso la Sala Cremaschi al Centro le Fontane di Treviolo, (vicino ai nostri uffici) si terrà l’annuale Assemblea ordinaria che quest’anno, come da Statuto, sarà chiamata al rinnovo delle cariche per il nuovo Consiglio Direttivo per gli anni 2015/2019. Mai come in questa tornata, momento importante e delicato per la continuità della Nostra Associazione, si sente la necessità di nuove candidature per dare un vitale contributo essenza principale dell’associazionismo; inoltre si richiede con piccolo sacrificio la vostra presenza per contribuire con interventi e suggerimenti, in un clima costruttivo e istituzionale. Chiedilo a noi! L’importanza del Tesseramento Usarci: La tua sede Usarci Bergamo può consigliarti in merito a molte questioni nelle quali puoi incappare lungo il tuo percorso lavorativo e dare risposta a quesiti: - La ditta mandante vuole proporre un nuovo contratto. È da firmare o contiene qualche clausola vessatoria nascosta? - Inizio il rapporto con una nuova azienda che mi propone il mandato di agenzia, posso portare a far visionare il contratto al mio consulente Usarci di fiducia? - Il mio contratto prevede il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto? - L’azienda mi ha ridotto o la zona o la provvigione o eliminato alcuni clienti, cosa potrei fare? Come rispondere in forma scritta? - Vorrei cambiare azienda ma sono legato dal patto di non concorrenza dopo la chiusura del rapporto. Come devo comportarmi? - Vorrei ben capire se il mio contratto prevede il diritto di esclusiva. Ho diritto alle provvigioni sia su ordini diretti che indiretti? - L’azienda mi ha disdetto il mandato. A cosa ho diritto? E come posso rispondere? - Voglio chiudere il rapporto con la mandante, cosa devo fare? Quanti sono i mesi di preavviso? Posso andar via subito? - Ho avuto un infortunio. Ho diritto al risarcimento della polizza assicurativa Enasarco? - Ho bisogno del conteggio esatto delle indennità di mancato preavviso, clientela e Firr. A chi rivolgermi? - Vorrei essere io a proporre il mandato di agenzia all’azienda. Esiste una buona proposta? - Il mandato prevede il raggiungimento di un obiettivo di vendita. Nel caso in cui non lo raggiunga cosa può accadere? - L’azienda vuole inserire altri agenti nella mia zona. Lo può fare? Accetto la riduzione di zona? E come potrei richiedere un risarcimento? - Ho la necessità di una consulenza per la mia posizione Inps o Enasarco. - Esistono sessioni formative gratuite per il sostegno della attività? Al fine di dare risposte adeguate a tutte queste domande è importante essere associati all’Usarci Bergamo. Rinnova la tua tessera o iscriviti per la prima volta. 3 USARCI BERGAMO ABARC Via Generale Dalla Chiesa, 10/49 - 24048 Treviolo (Bg) Tel. e Fax 035.221.440 - E-mail: [email protected] www.usarcibergamo.it La sede è aperta lunedì e martedì dalle ore 8,30 alle 12,30 mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle 18,30 Essere Rappresentan� di Commercio ha i suoi vantaggi. Essere Socio Usarci Bergamo Abarc di più! TUTTI I SOCI POSSONO FRUIRE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI (gratuite o a pagamento) SERVIZI PREVIDENZIALI INPS Verifica posizione; risca�o di periodi contribu�vi versa� in altre ges�oni previdenziali. NOTIZIARIO TRIMESTRALE “Le pagine dell’agente di Commercio”. CONSULENZA CONTRATTUALISTICA Verifica dei manda� d’agenzia e rappor� con le mandan�, vertenze, conciliazioni extragiudiziali o avvio del contenzioso e delle pra�che legali. NEWSLETTER E-MAIL Sei già socio Usarci Bergamo? Vuoi comunicare rapidamente con noi? So�oporci i tuoi quesi� o ricevere no�zie aggiornate? Non far� scappare l’opportunità di essere informato con tempes�vità e comodità: comunicaci subito il tuo indirizzo mail! ENASARCO Verifica posizione, previdenza e FIRR. Preparazione domanda di pensione e recupero FIRR. Polizza infortuni, mala�a spedalizzata, prestazioni. CONVENZIONI SPECIALI Sono state s�pulate delle Convenzioni Speciali con Concessionarie Auto ed altri fornitori di beni e servizi normalmente u�lizza� dalla Categoria. Il materiale è a Vostra piena disposizione c/o la Segreteria. CONSULENZA E SERVIZIO FISCALE TRIBUTARIO Convenzione con studio professionale per la tenuta della contabilità. Dichiarazione dei reddi� ed ogni altra necessità in materia fiscale. Un doveroso riconoscimento Grazie Renato per la tua dedizione e sensibilità che hai profuso fin dalla fondazione della nostra associazione. Impegnarsi a tutela degli altri non è da tutti, tu ci hai insegnato a farlo con stile e signorilità. Il direttivo e gli amici di Usarci Bergamo 4 Comunicazione sondaggi a cura di Pierluigi Signorelli La Federazione Nazionale ha avviato un intenso programma di comunicazione atto a rafforzare, da un lato l’immagine e il senso di appartenenza all’Usarci e dall’latro a radicare negli stessi associati l’attenzione verso loro. In tale ambito è iniziata un’attività di sondaggi sia telematica che telefonica sui temi dei nostri servizi vista l’attenzione da parte di esterni interessati alla Fondazione Enasarco. Dall’indagine condotta dalla nostra Federazione sono emerse non poche sorprese, a partire dalla consapevolezza della necessità di cambiamento che riguardi proprio l’Enasarco. Il primo questionario verteva sulle nuove regole di elezioni degli “Organi Statutari” della Fonda- zione Enasarco che è stato inviato dalla Federazione a oltre 2800 agenti a mezzo newsletter. Le risultanze sono da considerare significativamente positive. Il messaggio che è giunto dagli Agenti è chiaro, vista l’attenzione riscontrata e il desiderio di partecipare a questo grande evento, spronati a continuare su questa strada. L’argomento “comunicazioni e sondaggi” è stato recepito dai media qualificati e meritevole di lettura e riflessione è l’articolo pubblicato sul “Il Sole 24 ore” visitabile sul sito: http:/www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori2015-04-18/gli-agenti-commercio-…. Enasarco new Dopo il Ministero del lavoro anche il Tar del Lazio ha confermato l’obbligo di iscrizione Enasarco per i collaboratori dei mediatori creditizi, respingendo il ricorso avanzato dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionisti). Con la sentenza numero 2698 dello scorso febbraio ha affermato infatti i seguenti principi: • “… Solo il mediatore creditizio svolge un’attività che rientra nella schema della mediazione, mentre i collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla conclusione degli affari del mediatore creditizio stesso e, per tale ragione, sono legati a esso da un contratto di agenzia”. • “La finalità del legislatore è quella di perseguire la tutela dei consumatori che entrano in contatto con gli intermediari finanziari per il tramite di queste figure (…); pertanto la legge ha previsto che i collaboratori dei mediatori creditizi che entrano in contatto con il pubblico siano legati ai medesimi da un rapporto dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di non occasionalità, e quindi da un rapporto di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) o da un rapporto di agenzia (art.1742 c.c.)” La sentenza ribadisce considerazioni da tempo sostenute dalla Fondazione Enasarco, alla cui tutela previdenziale devono essere iscritti tutti i soggetti che operano in forma di un rapporto riconducibile al contratto di agenzia (artt. 1742 c.c. e seguenti) a prescindere dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, finanziario, ecc.). Entra in vigora da quest’anno la Certificazione Unica 2015 che sostituisce il CUD ed è disponibile nell'area riservata in Enasarco. La Fondazione Enasarco, al pari di altri enti previdenziali, non spedirà più le copie cartacee nelle case degli iscritti. L'attestazione è utile ai fini degli adempimenti fiscali e riporta tutti i compensi che gli iscritti hanno percepito dalla Fondazione Enasarco nel corso dell'anno solare 2014, come, ad esempio, pensioni, liquidazioni Firr, borse di studio. L’associazione è a disposizione dei soci che richiedono il nostro aiuto . Ricordiamo che il servizio è previsto solo su appuntamento ed è richiesto un piccolo contributo . La Fondazione ti offre • • • • • • • • • • • • • Pensione e Firr Polizza assicurativa Mutui fondiari convenzionati Nascita o adozione Contributi per maternità e asili nido Figli con handicap Premi studio e per tesi di laurea Soggiorni in località termali Erogazioni straordinarie Assegni per assistenza personale Contributi per case di riposo Assegni per spese funerarie Altro... 5 LE PAGINE DEL FISCALISTA Le detrazioni del 50% e del 65% per il 2015 a cura del dott. Stefano Berlanda La legge di Stabilità per il 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione delle detrazioni del 50 e del 65%, rispettivamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, la detrazione d’imposta del 65% spetta a persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 TUIR, non titolari di reddito d’impresa, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. DETRAZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Il TUIR prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro. Tra queste vi sono le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. È, altresì, prevista una detrazione d’imposta delle spese documentate sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura della detrazione è stata fissata al 50% delle spese documentate, sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2015. A partire dal 26 giugno 2012 e fino a tutto il 2015, l’ammontare complessivo delle spese detraibili è stato elevato a 96.000 euro per unità immobiliare. Il limite di 96.000 euro costituisce, comunque, un limite massimo per periodo d’imposta (anno solare). Ad esempio In relazione al periodo d’imposta 2015: - spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute per un ammontare massimo di 96.000 euro - in caso di prosecuzione dei lavori relativi al- 6 la stessa unità immobiliare, nel limite di 96.000 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Il limite di 96.000 euro va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze, unitariamente considerate. La detrazione per le spese sostenute deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. Detrazione per il risparmio energetico Per ciò che concerne la detrazione del risparmio energetico - l’aliquota della detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il 2015. Questa detrazione si differenzia rispetto a quelle per i lavori di recupero edilizio, giacché si applica non solo ai soggetti IRPEF, ma anche ai soggetti IRES; - il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all’importo delle spese sostenute, ma all’importo della detrazione del 65% spettante sulle stesse. La detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il 31 dicembre 2015 in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 in relazione agli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In particolare la detrazione d’imposta del 65% in esame spetta a: - persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; - soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni del 65% occorre anche che vengano posti in essere alcuni adempimenti formali. È, infatti, necessario che: - un tecnico abilitato asseveri, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l’intervento ri- sponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame; - il contribuente acquisisca la documentazione idonea a comprovare il conseguimento dei requisiti prescritti. Il contribuente, inoltre, deve trasmettere all’ENEA: - i dati contenuti nella certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, ove richiesti; - (per gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ovvero per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda) la scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19.2.2007, introdotta dal D.M. 7 aprile 2008; - (per gli altri interventi realizzati) la scheda in- formativa di cui all’Allegato E al D.M. 19 febbraio 2007. Le detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica: - non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero edilizio); - non sono cumulabili con il premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia contenente i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare; - sono, invece, compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (D.M. 20 luglio 2004, “certificati bianchi”). Regime dei Minimi per il 2015 Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto, dall’1.1.2015, un nuovo Regime forfetario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) . Tuttavia, a favore di coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art. 27, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Ora, in sede di conversione del DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, il cui testo è stato recentemente approvato dalla Camera ed è attualmente all’esame del Senato, è prevista la riviviscenza del regime dei minimi per il 2015. Di fatto, quindi, il regime dei minimi può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che la iniziano nel corso del 2015. IL REGIME DEI MINIMI PER IL 2015 Il comma 12-undecies dell’art. 10 del citato Decreto, in deroga alla disposizione di cui alla Finanziaria 2015 che abroga il regime dei minimi, proroga fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. Di fatto, quindi, l’abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno. La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e il regi- me contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili. Si evidenzia che il regime dei minimi è applicabile, al sussistere dei requisiti “di novità”: • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi; • anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni. Da quanto sopra si evince quindi che nel 2015 si realizza la coesistenza del regime dei minimi (imposta sostitutiva 5%) e del nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%). FATTURE GIÀ EMESSE I contribuenti in regime dei minimi devono emettere le fatture, senza addebito dell’IVA, riportanti la seguente dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”. Va inoltre evidenziato che i contribuenti minimi non subiscono la ritenuta d’acconto. A tal fine gli stessi devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi / compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Detta dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura con la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820”. 7 UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI