Slide Riforma Trasporti 2015
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Slide Riforma Trasporti 2015
La!riforma!! dell autotrasporto!2015! ! APPLICAZIONE*PRATICA** E*CLAUSOLE*CONTRATTUALI* ! 24!febbraio!2015! * Avv.*Alessio*Totaro* Studio*Legale*Lexjus*Sinacta* ! LA NUOVA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO L attuale normativa dell autotrasporto è sostanzialmente contenuta nei seguenti provvedimenti: • Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286: Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell esercizio dell attività di autotrasporto e successive modificazioni; • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 con l art. 83-bis: Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell autotrasporto di cose per conto di terzi e successive modificazioni; • Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011, prot. n. 69: Disciplina e modalità applicative dei tempi di attesa in franchigia ai fini del carico e scarico ; • Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190: commi dal 247 al 251 SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Il comma 247 della Legge n. 190/2014 relativo alle modificazioni del decreto legislativo n. 286/2005, alla lettera c) recita: L articolo 7-bis è abrogato e sono conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto Dal 01.01.2015 la scheda di trasporto non è più un documento da emettere e presentare per legge. Eventuali sanzioni relative alla scheda di trasporto, applicate prima dell entrata in vigore della Legge n. 190/2014, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte dal relativo pagamento La soppressione della scheda di trasporto non elimina la responsabilità del committente relativamente alla sicurezza della circolazione stradale SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO • per i contratti di trasporto verbali, il committente deve sempre consegnare al vettore i documenti di trasporto contenenti le istruzioni scritte per l esecuzione del servizio di trasporto. In mancanza di istruzioni scritte e quando il vettore, durante l esecuzione del trasporto, non osserva correttamente le ore di guida ed i limiti di velocità, al committente verranno applicate le stesse sanzioni applicate al vettore • per i contratti di trasporto scritti, anche in mancanza di istruzioni scritte, il committente che consegna a bordo dell automezzo una copia del contratto non è sanzionabile quando il vettore, supera le ore di guida o i limiti di velocità. Se per motivi di privacy o di riservatezza commerciale, non si intende consegnare a bordo dell automezzo copia del contratto, per evitare di incorrere nelle sanzioni, il committente o il vettore dovrà sottoscrivere e consegnare a bordo dell automezzo una dichiarazione attestante che il trasporto viene effettuato a fronte di un contratto scritto SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Sia in caso di contratto in forma scritta che di contratto verbale si applicano al committente le sanzioni previste a carico del vettore dal Codice della Strada laddove le istruzioni per il trasporto siano in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale Clausola di sicurezza da inserire nei documenti del trasporto ovvero in contratto Nell esecuzione del servizio di trasporto, il vettore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale ed in modo particolare quelle relative al contenuto dei seguenti articoli del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.: art. 61-sagoma limite; art. 62-massa limite; art. 152-limiti di velocità; art. 164sistemazione del carico sui veicoli; art. 174-durata della guida degli autoveicoli. Eventuali istruzioni che si pongano in contrasto con il rispetto degli articoli predetti dovranno essere disapplicate Abrogazione dei c.d. costi minimi: tra libera contrattazione dei prezzi del trasporto e valori di riferimento Il comma 248 della Legge n. 190/2014 ha modificato il comma 4 dell art. 83-bis della Legge n. 133/2008 e recita: Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale …… Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti … pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi» I costi di esercizio sono stati calcolati sulla base di un: • automezzo Euro5 (classe di appartenenza ambientale) Abrogazione dei c.d. costi minimi: i contenziosi in corso ed i futuri scenari (TAR e Corte Costituzionale) Tribunale di Cosenza 21.01.2015 l art. 83 bis tende a tutelare l interesse generale alla sicurezza della circolazione stradale ed è conforme al dettato dell art. 41, comma II, Cost., a mente del quale l iniziativa economica privata, seppure libera, non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza. Tribunale di Mantova 2,10,2014 e Tribunale di Parma 15.12.2014 I costi minimi devono essere integralmente disapplicati alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE. Il Tribunale ha affermato che la declaratoria di illegittimità della Corte UE si applica all intero periodo di vigenza della normativa, indipendentemente dal fatto che i costi minimi siano stati determinati dall Osservatorio dell Autotrasporto o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I CORRISPETTIVI articolo da inserire nel contratto di trasporto I corrispettivi per l esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto verranno remunerati in base alle tariffe contenute e riportate nell Allegato tariffario , che le Parti dichiarano di conoscere integralmente e di aver liberamente concordate. Tali corrispettivi si applicano per tutta la durata del periodo contrattuale, ad eccezione di quanto contenuto nel successivo articolo relativo alla clausola di salvaguardia del gasolio e dei pedaggi autostradali Come indicato nel comma 4 dell art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato per ultimo dalla Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190, il Vettore e il Committente dichiarano, che le tariffe economiche applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto sono frutto di una trattativa individuale liberamente condotta fra le singole Parti. Altresì le tariffe sono state individuate in un contesto di autonomia negoziale tenendo in considerazione i principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Inoltre le Parti concordano consensualmente e convengono che i costi di organizzazione non sono da considerare costi destinati alla sicurezza della circolazione stradale. PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI In precedenza il comma 12 prevedeva che: Il vettore doveva emettere le fatture con data che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto . Comma soppresso con la Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147. Il termine per i pagamenti dei sessanta giorni, senza incorrere al pagamento di eventuali interessi passivi, avrà decorrenza dalla data della fattura che non sarà necessariamente la fine del mese bensì il 10 o il 15 del mese successivo in cui sono stati effettuati i servizi di trasporto. Quando il pagamento del corrispettivo viene effettuato tra i sessanta ed i novanta giorni, il vettore ha diritto al riconoscimento degli interessi moratori di cui all articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. SANZIONI I contratti di trasporto scritti e verbali il pagamento effettuato oltre i 90 giorni: • interessi moratori • la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 10% dell importo della fattura e non < 1.000 euro Le sanzioni verranno constatate dalla Guardia di Finanza e dall Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese DISCIPLINA DELLA SUBVEZIONE (Art. 6ter DLT 286/2005) Rapporti tra committente, vettore e sub-vettore Il primo vettore (vettore 1) incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori (vettore 2) nel caso in cui le parti (committente e vettore 1) concordino di ricorrere alla sub-vezione. Vettore 1 assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del vettore 2 (verifica del DURC). In mancanza di accordo in merito all utilizzo di sub-vettori il contratto tra committente e vettore 1 può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Segue: DISCIPLINA DELLA SUBVEZIONE (Art. 6ter DLT 286/2005) Rapporti tra sub-vettore ed ulteriori vettori Il vettore 2 non può a propria volta affidare ad altro vettore (vettore 3) lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite dal vettore 3. In tal caso vettore 3 ha diritto a percepire il compenso previsto per vettore 2 il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, qualora vettore 2 affidi ugualmente un trasporto a vettore 3, oltre a doverne verificare la regolarità mediante DURC, risponderà solidalmente con vettore 3 in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi. Rischi effettivi ed elementi di tutela: il caso delle coperture assicurative Segue: DISCIPLINA DELLA SUBVEZIONE (Art. 6ter DLT 286/2005) Trasporti di collettame All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE Con la nuova riforma dell autotrasporto di cui Legge n. 190/2014, è stata introdotta la responsabilità solidale del committente. Tale disposizione è contenuta nel nuovo comma 4-bis dell art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e precisa che il committente, al momento della stipula del contratto di trasporto deve verificare la regolarità del vettore attraverso l acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di stipula del contratto Nel contratto di trasporto scritto, il committente che non ha controllato la regolarità del vettore, sarà soggetto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed agli enti competenti quanto dovuto per contributi previdenziali e assicurativi. È esclusa al committente l applicazione delle sanzioni amministrative Nel contratto di trasporto verbale, il committente che non ha controllato la regolarità del vettore, oltre al pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi, sarà soggetto al pagamento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni AZIONE DIRETTA La consegna al committente del DURC da parte del vettore, non elimina la possibilità dell azione diretta da parte del sub-vettore nei confronti del committente quando il primo vettore non ha riconosciuto il relativo corrispettivo previsto contrattualmente. L art. 7-ter del Decreto Legislativo n. 286/2005, prevede: … ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo … e … nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita …. Il sub-vettore può esercitare l azione diretta solo nei casi di mancato e totale pagamento dei corrispettivi pattuiti ma non per altre e diverse motivazioni. Fuel e toll surcharge (obbligatorietà dell adeguamento ?) Articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio. DLT 21/11/2005 n. 286: Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEL GASOLIO Come previsto dal comma 5 dell art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, le Parti concordano consensualmente di applicare un eventuale adeguamento dei corrispettivi di trasporto, che potranno essere in aumento o in riduzione, quando il costo del gasolio dovesse subire variazioni superiori al 2% (due per cento) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEL GASOLIO La base di riferimento per la conseguente valutazione è il costo del carburante per autotrazione medio mensile comunicato dal Ministero dello sviluppo economico che dovrà essere evidenziato dettagliatamente, a cura del Vettore, nelle fatture mensili In caso di variazione superiore al 2%, la quota di incidenza presa in considerazione è quella di riferimento pari al 30 % Al momento della stipula del presente contratto, il costo del gasolio per autotrazione medio mensile comunicato dal Ministero dello sviluppo economico (costituito dal costo industriale più le Accise al netto degli sconti e rimborsi con l esclusione dell IVA) è di €/lt. 1,008 per il mese di Dicembre 2014 Il Committente è manlevato da ogni eventuale responsabilità quanto alla correttezza di tali dati. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI Come previsto dal comma 5 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in attesa di eventuali comunicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Parti concordano consensualmente di applicare un eventuale adeguamento dei corrispettivi di trasporto, che potranno essere in aumento o in riduzione, quando il costo medio dei pedaggi autostradali dovessero subire variazioni superiori al 2% La base di riferimento per la conseguente valutazione è il costo medio per chilometro comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere evidenziato dettagliatamente, a cura del Vettore, nelle fatture mensili In caso di variazione superiore al 2%, la quota di incidenza presa in considerazione è quella di riferimento pari al 4,5% Al momento della stipula del presente contratto, il costo medio dei pedaggi autostradali è di €/km. 0,075 per il mese di Luglio 2014 Il Committente è manlevato da ogni eventuale responsabilità quanto alla correttezza di tali dati Procedimento di negoziazione assistita (Articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ovvero la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese. La procedura di negoziazione assistita non è prevista per il caso dell azione diretta. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.