“IL DIRITTO D `AUTORE PROF .SSA FRANCESCA MITE

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“IL DIRITTO D `AUTORE PROF .SSA FRANCESCA MITE
“IL DIRITTO D’AUTORE”
PROF.SSA FRANCESCA MITE
Università Telematica Pegaso
Il diritto d’autore
Indice
1
DEFINIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ------------------------------------------------------------ 3
2
LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA. --------------------------------------------------------- 7
3
TUTELA MORALE E PATRIMONIALE DEL DIRITTO D’AUTORE ------------------------------------------- 9
3.1. IL CONTRATTO DI EDIZIONE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12
4
LA TUTELA DEL SOFTWARE ------------------------------------------------------------------------------------------- 15
5
LA TUTELA DELLE BANCHE DATI ----------------------------------------------------------------------------------- 18
6
LA SIAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il diritto d’autore
1 Definizione nella legislazione nazionale
Nel nostro Paese il diritto d’autore ha una tradizione antica che risale alle leggi nn. 2337 del
25 giugno 1865 e n. 562 del 18 marzo 1926, solo per citarne alcune. Che il soggetto possa vantare
diritti sulla creazione della propria opera è, infatti, una conquista che risale all’Illuminismo. Prima
di allora non esisteva nel panorama giuridico alcuna forma di protezione della cd. idea, cioè del
contenuto dell’opera. Da queste leggi, l’odierno codice civile, agli articoli che vanno dal n. 2575 al
n. 2583, ha mutuato alcune norme fondamentali riguardanti i diritti afferenti le opere dell ingegno.
Tuttavia, la normativa del diritto d’autore ha come caposaldo di riferimento la legge 22 aprile 1941
n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”1 modificata
nel tempo dalle leggi di ratifica delle varie convenzioni internazionali che saranno di seguito
esaminate e da decreti di attuazione delle direttive comunitarie. In termini generali, il diritto
d’autore indica quel complesso dei diritti di protezione delle opere di ingegno umano e si compone
di una sfera patrimoniale e di una sfera morale. Quale creazione intellettuale, l’opera è un bene
immateriale, intendendosi come tale quello nel quale la creazione intellettuale si trasforma. Per fare
un esempio, se il romanzo è il bene immateriale, le copie del libro sul quale il romanzo è stampato
costituiscono bene materiale. Più precisamente, i beni immateriali sono beni incorporei che
assurgono propriamente a nuovo bene nel momento in cui si estrinsecano in un elemento materiale
e assumono la qualità di bene giuridico (per tale intendendosi le cose che possono formare oggetto
di diritti) allorché riconosciuti dall’ordinamento come oggetto di una tutela specifica. Ciò avviene,
per esempio, per le creazioni intellettuali attinenti al mondo della cultura, al mondo della tecnica e
all’identità commerciale dell’impresa, a condizione, però, che presentino i requisiti cui la legge
subordina l’applicazione della corrispondente normativa. La loro valutazione economica si fonda
non sul bene immateriale in quanto tale, ma sulla sua traduzione (mediante pubblicazione,
brevettazione o semplice utilizzazione) in una forma dotata di carattere creativo, riproducibile (per
la possibilità di separare la creazione intellettuale dal supporto materiale in cui viene incorporata) in
un numero indefinito di esemplari. Si tratta di entità che costituiscono nuove forme di ricchezza,
tanto da aver fatto registrare, con l’evoluzione delle moderne economie capitalistiche, una forte
pressione affinché ne venisse riconosciuta la tutela. Nella categoria di beni immateriali rientra anche
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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l’avviamento commerciale. Si tratta di un diritto, quello d’autore; che nasce automaticamente con la
creazione dell’opera ed il cui titolare è, in via originaria, l’autore in quanto titolare dell’opera
(oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). Concorrono a disciplinare il pluritutelato
diritto d’autore una pluralità di ordinamenti giuridici statali ed internazionali. Secondo la
definizione del nostro codice civile ex art. 2575, oggetto del diritto d’autore è il bene immateriale,
cioè l’opera di ingegno di carattere creativo relativa alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di
espressione. L’opera, cioè, deve appartenere all’arte o alla cultura. Sul concetto giuridico di
creatività si segnala una recente pronuncia della Cassazione secondo cui in tema di diritto d’autore,
la creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con il concetto di
creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale
espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1
della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia
riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo
esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera
consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi
esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della
sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di
diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli
autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
che l’originalità di un libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia andasse valutata nel
modo in cui l’idea era stata sviluppata, cioè in base alla scelta dei brani letterari e delle foto
utilizzate2). Tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo3 che esprimono la personalità del suo
1
Legge 22 aprile 1941, n. 633
recante Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.
2
3
Cass. civ. Sez. I, 28/11/2011, n. 25173.
In tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima
consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un
apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera
originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere,
alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di
un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera
originaria. (Fattispecie in cui il giudice di merito ha correttamente accertato l’illecita riproduzione, da parte del brano
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autore beneficiano della protezione del diritto d’autore. Oggetto della tutela è la forma espressiva
dell’opera; fin quando l’idea, pur creativa rimane astratta, non è protetta dalla legge sul diritto
d’autore. A ben vedere, infatti, la particolare tutela che il nostro ordinamento riserva alle opere che
formano oggetto del diritto d’autore, non è estesa ad ogni opera ma solo a quelle (dell’ingegno) che
presentino determinati requisiti, ovvero: il carattere creativo4, per il quale la legge non richiede
alcuna capacità, tant’è che chi crea acquisterà i diritti d’autore pur se incapace di intendere e di
volere; l’opera creata deve essere nuova;5occorre che vi sia concretizzazione, estrinsecazione o
esteriorizzazione dell’opera, nel senso che per l’opera in sé che non sia trasposta in un supporto
durevole o che sia comunicata oralmente a terzi, non è prevista da parte dell’ordinamento alcuna
tutela; l’opera deve appartenere all’arte o alla cultura (letteratura, musica, arti figurative,
architettura, teatro e cinematografia). In ogni caso l’art. 2 della l.d.a contiene un precisa elencazione
delle opere protette6.
musicale "On va s’aimer", dei caratteri essenziali della canzone "One fille de France", per identità della melodia dei
ritornelli). Cass. civ. Sez. I, 15/06/2012, n. 9854, in CED Cassazione, 2012.
4
La creazione dell’opera costituisce titolo originario di acquisto dell’opera, posto che la legislazione italiana non
prescrive altre formalità (art. 6, l.d.a. e 2576 c.c.).
5
In dottrina ed in giurisprudenza si distingue tra novità in senso oggettivo e soggettivo. In dottrina si rinvia a S. Sica- V.
Zeno-Zencovich, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, CEDAM, 2012.
6
Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
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Le opere dell’ingegno hanno una propensione naturale a circolare oltre i confini del paese ove sono
state generate sollecitando, perciò, l’autore al controllo di ogni tipo di sfruttamento economico
relativo alla propria opera, ovunque essa avvenga. In ragione di ciò, le opere dell’ingegno sono
tutelate anche da leggi internazionali.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in
altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
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2 La legislazione internazionale ed europea
In considerazione del fatto che le opere dell’ingegno sono suscettibili di circolare anche e
ben oltre il paese in cui sono state create, il diritto d’autore è disciplinato da numerose convenzioni
stipulate tra gli Stati, ciò anche al fine di uniformare quanto più possibile le singole discipline
nazionali.
Di seguito, in ordine cronologico, le più rilevanti:
•
Convenzione d’Unione di Berna, (c.d. C.U.B.), la prima grande convenzione per la
prestazione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna nel 1886. La CUB annovera il
maggior numero di paesi aderenti ed il più elevato livello di protezione.
•
Convenzione Universale sul Diritto d’autore, (c.d. CUA), firmata a Ginevra nel 1952.
•
Convenzione di Roma, firmata il 26 ottobre 1961, su diritti connessi al diritto d’autore, ossia
quelli relativi ad artisti, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi ed emittenti radiotelevisive.
•
Trade Related Aspect of Intellectual Prosperty Rights (c.d. TRIPS) sulla proprietà
intellettuale, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, relativa alla tutela internazionale, tramite il
diritto d’autore, dei programmi per elaboratore e delle banche dati. Fondamentale per il settore delle
banche dati, sul quale peraltro si tornerà nel corso della lezione.
•
Trattato OMPI, discussi a Ginevra nel 1996.
Anche l’Europa attraverso le sue Istituzioni (Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea,
Commissione Europea) è intervenuta con l’intento di armonizzare ed uniformare le normative
interne ai vari Stati. Ciò ha fatto emanando vari provvedimenti regolamenti, decisioni e per lo più
direttive. Ed invero, tra i provvedimenti adottati dalle Istituzioni europee nel delicato settore
relativo al diritto d’autore, si è fatto più frequentemente ricorso allo strumento della direttiva. In
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particolare si segnala la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, cui l’Italia ha dato attuazione con
il DLgs n. 68 del 9 aprile 20037.
Le altre direttive riguardano:
•
tutela giuridica del software n. 91/250/CE;
•
diritto di noleggio, diritto di prestito, diritti connessi al diritto d’autore n. 92/100/CE;
•
coordinamento di norme in materia di diritto di autore e taluni diritti connessi n.93/83/CE;
•
tutela giuridica delle banche dati n. 96/9/CE.
Non meno importanti sono alcune comunicazioni della Commissione:
•
14 luglio 1985, Libro Bianco sul completamento ed armonizzazione del mercato interno e di
quello comunitario;
•
17 giugno 1988, Libro Verde sul diritto d’autore e le sfide tecnologiche;
•
17 gennaio 1991, seguito al Libro Verde quale programma di lavoro della Commissione nel
campo del diritto d’autore e diritti connessi.
7
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68. Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile
2003, n. 87, S.O.
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3 Tutela morale e patrimoniale del diritto d’autore
Dopo aver brevemente inquadrato il diritto d’autore nella legislazione nazionale,
internazionale ed europea, possiamo passare ad esaminarlo sotto il più specifico profilo della tutela.
Come si diceva il titolare del diritto d’autore gode, per l’opera dell’ingegno che ha creato, di una
particolare tutela, in particolare il diritto di autore gode di due tipi di tutela. La prima forma è quella
che attiene al diritto morale di autore che si compone di varie facoltà. In particolare, il titolare del
diritto morale d’autore è anche titolare del:
 diritto alla paternità dell’opera8, ossia del diritto di rivendicare9 la qualità di autore
dell’opera.
 diritto di rivelare la paternità dell’opera, in caso di opera anonima
 per le opere di ingegno rappresenta anche il diritto di inedito ossia a non pubblicare l’opera
 diritto all’integrità dell’opera ossia ad opporsi a qualsiasi deformazione o modifica
dell’opera che possa recare pregiudizio alla sua reputazione e al suo onore; tuttavia,
nell’ipotesi in cui l’autore, conoscendole, accetta certe modifiche dell’opera, gli sarà poi
precluso di opporsi all’esecuzione o chiedere la soppressione delle opere stesse.
 diritto alla pubblicazione (o meno, si ribadisce) dell’opera e al suo ritiro dal commercio in
caso di sussistenza di gravi ragioni morali
8
In materia di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto morale d’autore (nella
specie il diritto a non vedersi attribuita la paternità di un’opera alla quale l’interessato non ha in alcun modo
contribuito), la liquidazione del pregiudizio stesso non può che essere effettuata in via equitativa. Trib. Torino Sez. IX,
09/04/2010
9
L’art. 20, legge n. 633 del 1941, prevede che indipendentemente dai diritti esclusivi di autorizzazione economica
dell’opera.... e anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e
di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa,
che possano essere di pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione. Sono pertanto dovuti all’attore i danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., e completamente, cioè a prescindere dall’accertamento, anche in via incidentale,
della commissione di un reato (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali
in via equitativa, sia a carico del convenuto Comune, sia dell’architetto terzo chiamato in una ipotesi in cui entrambi
avevano, per propri fini urbanistici specifici, utilizzato l’opera dell’attore). Trib. Torino Sez. IX Sent., 27/05/2009, , in
Foro Padano, 2010, 3, 548.
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Particolare rilievo assume la prima delle suddette facoltà, il diritto, cioè, alla paternità dell’opera,
con la tutela del quale il Legislatore ha inteso perseguire un duplice scopo: quello di riconoscere
all’autore il diritto di impedire utilizzazioni che possano danneggiarlo sotto il profilo dell’onore e
della reputazione, ovvero in alcuni casi, anche sotto il profilo della notorietà e quello di garantirgli
una tutela extraindividuale principalmente tesa ad affermare la verità nell’attribuzione delle opere.
Recentemente è stato precisato in giurisprudenza che l’autore conserva - a tutela del diritto morale
d’autore di paternità dell’opera - la legittimazione ad agire per l’inibitoria del plagio della sua opera
anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica10.
Quanto alle caratteristiche del diritto morale, esso è un diritto imprescrittibile, irrinunciabile,
intrasferibile ed indisponibile, in quanto appartiene alla categoria dei diritti della personalità. In
considerazione di ciò, è nullo il contratto con il quale una parte vende a terzi tale diritto o l’atto con
il quale vi si rinunci. Inoltre, può essere esercitato anche in caso di cessione dei diritti di
utilizzazione economica. È un diritto imprescrittibile; non si prescrive, cioè, non si estingue per non
uso; né è soggetto a limiti di tempo: dopo la morte dell’autore, infatti, le facoltà attraverso le quali
si esercita il diritto morale di cui al diritto d’autore, possono essere esercitate senza limiti di tempo
ed anche disgiuntamente dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri
ascendenti e discendenti diretti, in assenza di ascendenti e discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e
dai loro ascendenti11. Il diritto morale d’autore è inalienabile, non può, cioè, formare oggetto di atti
di trasferimento. Sarebbe, infatti, nullo un contratto di licenza o di cessione del diritto morale
d’autore. La seconda forma di tutela si manifesta nel riconoscimento del diritto patrimoniale
d’autore che comprende varie facoltà tutte indipendenti tra loro che possono essere esercitate
dall’autore e sono elencate dalla legge sul diritto d’autore all’art. 12, che riconosce all’autore il
diritto di utilizzare l’opera in qualunque forma, sia originaria, sia derivata (basti pensare, ad
esempio ad una traduzione).
I principali diritti di utilizzazione economica dell’opera riconosciuti dalla legge sono:
•
diritto di produzione e di riproduzione in più esemplari dell’opera;
•
diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione e lettura pubblica dell’opera, cioè il
diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra
specificate;
10
Trib. Roma, 01/06/2006, in Massima redazionale, 2011.
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•
diritto di trascrizione dell’opera orale;
•
diritto di diffusione, mediante radio, televisione, via satellite, via cavo, reti telematiche ed
altro;
•
diritto di distribuzione (porre l’opera in commercio);
•
il diritto di noleggio e di dare in prestito;
•
diritto di elaborazione (apportare modifiche), di traduzione e di pubblicazione delle opere in
raccolte.
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i
benefici economici. Diversamente da quanto detto a proposito delle facoltà connesse al diritto
morale, quelle attinenti al diritto patrimoniale sono disponibili, possono formare oggetto di atti di
trasferimento, anche separatamente, per mezzo di contratto di licenza o di cessione: il diritto
patrimoniale, infatti, può essere trasferito e può formare oggetto di contratti che consentano ad altri
lo sfruttamento dell’opera, fermo restando la titolarità del diritto da parte dell’autore che deve aver
compiuto almeno sedici anni. Al riguardo è stato precisato dai giudici della Suprema Corte di
Cassazione che la titolarità del diritto d’autore comporta la disponibilità del diritto patrimoniale
all’utilizzazione dell’opera ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità dell’opera
medesima12. La forma prevista dalla legge per i contratti con i quali si trasferisce il diritto
patrimoniale d’autore è quella scritta non però ai fini della validità del contratto, non cioè, ad
substantiam,
bensì ad probationem, cioè solo ai fini della prova13. In alcuni casi il diritto
patrimoniale è acquistato da un imprenditore sin dall’origine. Questo accade nel momento in cui
l’opera dell’ingegno sia stata commissionata attraverso un contratto d’opera, (disciplinato dagli artt.
2222 – 2228 c.c.), mediante il quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio a
fronte di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione
verso il committente. (ad esempio: prestazione d’opera intellettuale, artistica, eccetera). Il contratto
d’opera rientra nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione prolungata, ed
è essenzialmente oneroso, pur potendo il corrispettivo anche non corrispondere ad una somma di
denaro
11
Art. 23 della legge sul diritto d’autore.
12
Cass. pen. Sez. III Sent., 13-03-2007, n. 26072, in CED Cassazione, 2007.
13
Legge 22 aprile 1941, n. 633 rubricato Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, Art.
110 La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
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Il diritto d’autore
Vi sono infine, alcuni diritti che benchè non rientrino, in senso stretto, nell’ambito del diritto
d’autore, sono in qualche maniera ad esso “connessi”: sono quei diritti che la legge riconosce non
all’autore di un’opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini, previsti e disciplinati dal
Titolo II della legge speciale 633/194114. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti
agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti
analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, quelli riconosciuti alle
emittenti radiofoniche e televisive, i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori; i diritti
relativi alle fotografie, alla corrispondenza editoriale e al ritratto. Altri diritti connessi, con forme di
tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in
relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti
sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico,
sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc. Comune
denominatore di tutte queste forme di diritti connessi è rappresentato dal fatto che, diversamente dal
diritto d’autore, manca un atto creativo. Ma perché il Legislatore ha scelto di tutelarli, pur non
rientrando in senso stretto nell’ambito del diritto d’autore? In cosa dunque trovano una propria
giustificazione tali diritti? In una attività imprenditoriale, come nel caso dei produttori, o in
un’attività artistico-professionale, come nel caso degli interpreti, connessa, però, con un’opera
tutelata dal diritto d’autore.
3.1. Il contratto di edizione
Il contratto tipico attraverso il quale si dispone del diritto d’autore è il contratto di edizione,
del quale, si anticipa sin da ora che su tale tipologia contrattuale, si parlerà anche nella lezione
dedicata ai contratti di prestazione artistica. Disciplinato dagli articoli 118 e seguenti della legge
sul diritto d’autore (legge 633/1941), con il contratto di edizione l’autore concede ad un editore
l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera
dell’ingegno; è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali
e particolari previste dalla richiamata legge 633/1941.
14
Di tale nucleo di diritti si è imposta una tutela per la loro riconosciuta accresciuta importanza e per la necessità di
tutelare anche i soggetti che partecipano all’industria culturale ed artistica, consentendo la diffusione, la riproduzione e
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Il diritto d’autore
Ai sensi dell’art. 119 della legge sul diritto d’autore: "Il contratto può avere per oggetto tutti i
diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o taluni di essi, con il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo
patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi
i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto
di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, la
alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e
trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici. L’alienazione di uno o più diritti di
utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano
necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del
titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive". Secondo l’art. 122 della l.d.s., inoltre, il contratto
di edizione può essere "per edizione" o "a termine". Il contratto "per edizione" conferisce
all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto
completo15. Quanto, invece, al contratto di edizione "a termine", si tratta di una tipologia
contrattuale che conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima
necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari
per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo.
Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
l’esecuzione delle opere. Ed infatti, in risposta a tale necessità, tali diritti sono stati riconosciuti con la Direttiva n.
92/100/CEE.
15
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono
altresì essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Il diritto d’autore
In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe
che stimi conveniente.
Il compenso spettante all’autore, è disciplinato dall’art. 130 della legge sul diritto d’autore,
secondo cui: "Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo
patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.
Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie
vendute".
riguardi del compenso relativo. In mancanza di tali indicazioni il contratto si intende che abbia per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il diritto d’autore
4 La tutela del software
Un sistema di elaborazione, comunemente chiamato computer, è costituito da due
componenti essenziali: l’hardware ed il software.
•
l’hardware costituisce la parte fisica del computer, cioè l’insieme dei suoi componenti
elettronici e meccanici.
•
il software è la parte operativa del computer, cioè l’insieme di istruzioni per ottenere dei
risultati da parte dell’elaboratore. Il tipo di compito che il calcolatore può svolgere dipende dal
software;
Si possono distinguere due grandi categorie di software:
•
il software di base: l’insieme dei programmi necessari a rendere operativo il computer sì da
metterlo in grado di eseguire programmi per risolvere i problemi dell’utente.
•
il software applicativo: l’insieme dei programmi per ottenere i risultati chiesti dall’utente.
L’inarrestabile espansione delle nuove tecnologie informatiche su tutti i settori dell’organizzazione
sociale ha imposto al legislatore un intervento per garantire la tutela del software.
Ebbene, nel 1992 con il DLgs n. 518 del 29 dicembre, recependo la direttiva della Comunità
europea n. 91/250/CE, il Legislatore ha modificato la legge n. 633 del 1941, estendendo la tutela del
diritto d’autore anche ai “programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali,
quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”, laddove il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso16.
16
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione: (….)i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge
le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il diritto d’autore
In quanto dotato del requisito dell’originalità creativa, il “software” è opera dell’ingegno,
suscettibile di protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore17. La tutela si estende anche al
“materiale preparatorio” per la progettazione del programma. Né l’ordinamento italiano, né quello
comunitario, forniscono una definizione di software, limitandosi a sottolineare che la protezione è
rivolta a qualsiasi programma in qualunque modo espresso. La tutela è estesa non solo ai
programmi detti “sorgente” espressi cioè in uno qualsiasi dei linguaggi di programmazione, ma
anche ai programmi “oggetto”, espressi in linguaggi comprensibili solo dalla macchina e che non
consentono la comunicazione o la rappresentazione neppure a soggetti dotati di specifiche
cognizioni tecniche. Le norme hanno imposto un limite temporale all’utilizzazione economica dei
programmi, circoscrivendolo a tutta la vita dell’autore e comunque fino a cinquant’anni dopo la sua
morte.
L’autore del programma è titolare di diritti esclusivi che si aggiungono ai diritti generali che
comprendono il diritto di autorizzare o effettuare:
•
la riproduzione, permanente o temporanea totale o parziale del programma per elaboratori
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;
•
la traduzione, l’adattamento, la trasformazione o ogni altra modificazione del programma
per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera;
•
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copia dello stesso; La legge prevede anche dei “correttivi” per consentire
un uso agevole del programma, pertanto, è possibile fare una copia del programma, cd. copia di
backup, per uso privato a condizione però che la stessa sia necessaria al legittimo utilizzo del
programma da parte del titolare del diritto. E’ prevista la facoltà, per chi ha il diritto di usare una
copia del programma, di osservare, studiare, sperimentare il funzionamento del programma durante
le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione e memorizzazione del
programma, allo scopo di verificarne i principi su cui si basa per una corretta utilizzazione.
17
Nella specie, è stata annullata, ai soli fini della pretesa civile azionata in sede penale, in difetto d’impugnativa da
parte del pubblico ministero, la sentenza con cui l’imputato di abusiva riproduzione di programmi per <computers> era
stato assolto, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. Cass. pen., 24/11/1986, in Riv. Pen., 1987, 759;
Foro It., 1987, II, 289.
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(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il diritto d’autore
Anche per il software è previsto un sistema di tutela attraverso la registrazione presso la SIAE, la
Società Italiana degli Autori ed Editori, provvede a tutte le formalità della registrazione. A questo
scopo, è stato istituito un registro pubblico speciale per la registrazione (facoltativa ed onerosa) dei
programmi.
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Il diritto d’autore
5 La tutela delle banche dati
La necessità di una tutela giuridica delle banche dati, trova le sue radici nella
regolamentazione della proprietà intellettuale a livello internazionale nel rispetto del principio di
armonizzazione di sistemi differenti. Il sistema di diritto d’autore continentale europeo volto alla
tutela del diritto della personalità, quale protezione dei diritti dell’autore, si differenzia dal sistema
di copyright il quale, tutelando l’autore a livello economico, non ne riconosce i diritti morali. Con
l’attuazione ed il recepimento della Direttiva 9-96/CE attraverso il già citato DLgs. 169/9918 che ha
modificato alcuni articoli della Legge sul diritto d’autore, le banche dati possono esser protette
anche dal diritto d’autore. La scelta è stata infatti quella di ricondurre la tutela delle banche dati
all’interno di un diritto già collaudato e sperimentato, il diritto d’autore appunto, che per contenuti e
modalità è sembrato sicuramente quello più vicino e rispondente ai requisiti cercati. La legge sul
diritto d’autore tutela, infatti, oltre ai software, anche le banche dati. Sotto tale profilo, tuttavia, si
ravvisano alcuni problemi. Infatti, la banca dati assurge ad autonomo oggetto di tutela in quanto
“raccolta”, ossia in quanto detta raccolta sia frutto di un intervento creativo. Per questo motivo, la
legge n. 633/1941 ha definito le banche dati, come “raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante
mezzi elettronici o in altro modo”. La legge, con questa norma, vuole quindi tutelare l’autonoma
creatività di chi costituisce con sistematicità o metodicità, la banca dati, non solo in quanto opera
dell’ingegno e quindi creativa, ma anche nella sua materialità di raccolta di dati finalizzati ad un
utilizzo di valore economico, molte volte rilevante. Lo scopo della banca dati, quale creazione
intellettuale, è quella di renderla consultabile.
La legge 633 afferma che l’autore di una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
•
la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
•
la traduzione, l’adattamento e ogni altra modifica;
•
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca dati;
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Il diritto d’autore
•
qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico;
•
qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione
in
pubblico dei risultati ottenuti.
In base alla norma, quindi, la banca dati è tutelata come bene economico in quanto opera
dell’ingegno e come ogni forma di utilizzo deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore.
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e,
senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parte di esso, l’autore di una banca dati ha il diritto di
vietare le operazioni di estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di
essa. Per attività di estrazione si intende “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o
in qualsiasi forma”. Per reimpiego si intende “qualsivoglia forma di messa a disposizione del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma”. Anche questo diritto è soggetto a limiti temporali. I diritti del costitutore hanno durata di 15
anni dal momento del completamento della banca dati. Laddove dovessero intervenire modifiche o
integrazioni sostanziali che comportano nuovi rilevanti investimenti, decorrerà un autonomo
termine di protezione. Pur non essendo prevista alcuna forma particolare di cessione delle banche
dati, dobbiamo ricordare la disciplina sulla tutela della privacy, ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali19, qualora la banca dati contenga dati personali sensibili.
18
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138.
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(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il diritto d’autore
6 La SIAE
Alla protezione e all’esercizio, in via esclusiva, dei diritti d’autore, è delegata la SIAE, la
Società Italiana degli Autori e degli Editori. Ad essa è affidata la funzione istituzionale di svolgere
attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. Tuttavia è da dire che sebbene in
Italia, l’attività di intermediazione sia riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva, ben può
l’autore scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri. La SIAE concede, quindi, le
autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e
ripartisce i proventi che ne derivano. Si tratta di un ente di diritto pubblico economico, intanto
perché svolge una funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale, considerata
patrimonio comune del Paese; in secondo luogo perché esercita con funzione lucrativa una attività
gestoria retributiva nel campo della intermediazione dei servizi attinenti alla protezione del diritto di
autore. La SIAE, è ente pubblico a base associativa. L’adesione è volontaria, non esistendo un
obbligo per l’autore di aderirvi. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti
con gli utilizzatori, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è
indispensabile per tutelare i propri diritti. Nel momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale
della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente,
dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni; non può concedere
direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò
nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei
confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di
condizioni. La SIAE, infine, svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e,
all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
Il rapporto che lega l’autore alla SIAE rientra nella figura del mandato senza rappresentanza e
l’attività di intermediazione viene esplicata dalla SIAE attraverso i c.d. “contratti di licenza”
La SIAE svolge le seguenti funzioni:
a)
19
attività di intermediazione della gestione dei diritti d’autore sulle opere ad essa affidate;
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
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(L. 22.04.1941/n. 633)
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b)
Il diritto d’autore
tenuta del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e del registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore;
c)
assunzione per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, dei servizi di accertamento e di
riscossione di tasse, contributi, diritti;
d)
attività di intermediazione relativamente al diritto di trasmissione via cavo per conto dei
titolari del diritto d’autore e dei detentori dei diritti connessi;
e)
apposizione di apposito contrassegno (c.d. Bollino) su ogni supporto contenente programmi
per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, recante la fissazione di opere tutelate destinato ad essere posto in commercio o ceduto
in uso a qualunque titolo a fine di lucro;
f)
incasso per conto degli aventi diritto i proventi derivanti dalla c.d. copia pirata;
Inoltre, insieme all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di accertare le
violazioni del copyright, vigila:
•
sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi
supporto delle opere tutelate;
•
sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui diritti connessi;
•
sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei
supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate;
•
svolge un’attività di controllo sui centri di riproduzione pubblici o privati che mettono a
disposizione di terzi o per uso proprio, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi.
La legge 248/2000, recante “Le nuove norme a tutela del diritto d’autore”20 stabilisce che “su ogni
supporto che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto
d’autore destinati al commercio o che vengono ceduti in uso a qualsivoglia titolo a fine di lucro,
deve essere apposto un contrassegno”. E’ la c.d. Legge antipirateria.
20
LEGGE 18 agosto 2000, n. 248. Nuove norme di tutela del diritto di autore. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre
2000, n. 206.
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Il diritto d’autore
Spetta alla SIAE, il compito di applicare il contrassegno, cioè di vidimare i supporti. Le modalità di
rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 21. Il
bollino è apposto su supporti fonografici “ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell’ingegno previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi”. Il contrassegno SIAE è uno strumento di
autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può, così,
distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o
commercializza. Esso ha le seguenti caratteristiche:
•
è irriproducibile e una volta applicato non può essere rimosso se non rendendolo
inutilizzabile;
•
è metallizzato e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;
•
contiene le informazioni in grado di conoscere:
o
il titolo dell’opera;
o
il nome del produttore;
o
il tipo di supporto;
o
il tipo di commercializzazione consentita;
o
la numerazione generale progressiva;
o
la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
•
il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente.
Il contrassegno viene applicato sulla confezione del supporto in modo da essere visibile e da non
poter essere rimosso e trasferito su altro supporto. Ogni illecito, relativo alla contraffazione e/o
l’uso di segni contraffatti o alterati, soggiace alle pene principali ed accessorie previste e punite
dagli artt. 473 e 475 c.p.. E’ inoltre sanzionata penalmente la vendita o la messa in circolazione di
opere di ingegno con segni distintivi atti a indurre in inganno il consumatore.
21
DIRITTI D'AUTORE. DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31.
Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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