Pubblicazione istruzioni dell`Agenzia Entrate sul decreto IVA del 2010

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Pubblicazione istruzioni dell`Agenzia Entrate sul decreto IVA del 2010
A tutti i clienti
Circolare
Bolzano, 23 agosto 2011
n. 30/2011
Oggetto: Pubblicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul decreto IVA 2010
Come ricorderete, con il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la riforma dell’IVA in relazione alle
prestazioni di servizi intracomunitarie. Con varie nostre circolari abbiamo illustrato le novità e gli
effetti della riforma. Il punto centrale era rappresentato dalla modifica parziale del principio della
territorialità, nel senso che in linea di massima il luogo di applicabilità dell’imposta veniva trasferito
nel paese del committente. Restavano essenzialmente escluse da tale principio le prestazioni inerenti i
beni immobili.
Ben diciannove mesi dopo l’entrata in vigore della riforma (!) l’Amministrazione Finanziaria
finalmente ha emanato una circolare (n° 37/E del 29 luglio 2011) esplicativa. Il motivo del ritardo è
ufficialmente dovuto al fatto che anche le disposizioni attuative UE (EU-DVO n° 282/2011) sono
entrate in vigore il 1° luglio 2011.
Nella disposizione non sono contenute nuove interpretazioni o posizioni innovative. Vengono chiariti
alcuni punti controversi, che consigliamo di seguire scrupolosamente. Di seguito i chiarimenti più
rilevanti.
In primo luogo viene sottolineato il fatto che il prestatore italiano si deve accertare della
Verifica della qualifica di imprenditore/soggetto IVA del committente estero, affinchè l’imposta sia
qualifica di
applicabile all’estero. Nella norma tale qualifica è data dal possesso del numero ID. Il
imprenditore soggetto italiano deve però tramite l’archivio VIES verificare la validità di detto codice
ID. Nel caso il soggetto estero abbia richiesto il numero ID ma non gli sia ancora stato
assegnato, l’operatore italiano potrà provare lo status di imprenditore con documenti
alternativi (ad es. visure camerali o simili). Detta procedura si adotta anche per operatori
esteri non UE.
Attenzione: soprattutto prima di effettuare prestazioni di importo rilevante è opportuno
procurarsi una prova documentale (stampa o estratto) dall’elenco VIES e di conservarlo
agli atti. Potrebbe anche capitare che successivamente vengano operate modifiche anche
retroattive all’archivio VIES.
E‘ importante anche accertarsi che la prestazione che viene effettuata a favore del
Attenzione
soggetto estero, venga dallo stesso anche utilizzata per la sua attività e non per scopi
alla
personali e/o privati. Il luogo di applicabilitá dell’imposta si trasferisce infatti nel paese
destinazione/ del committente soltanto a condizione che la prestazione venga „acquistata“ nell’ambito
utilizzo della
dell’attività imprenditoriale. Quindi se risulta evidente che le prestazione viene utilizzata
prestazione
per scopi personali, dovrà essere assoggettata ad imposta in Italia.
Come noto, l’Italia ha optato nell’adozione della direttiva UE per una variante che
Coinvolgi-
prevede per i soggetti esteri con registrazione diretta o rappresentante fiscale in Italia, che
mento della
le forniture e le prestazioni imponibili in Italia nei confronti di operatori economici si
eventuale
applichi la procedura del reverse-charge; in altri termini essi non possono emettere fattura
stabile
con IVA. Nella circolare tale impostazione viene resa ancora più rigida: anche nel caso il
organizza-
soggetto estero disponga di una stabile organizzazione in Italia non potrà emettere fattura
zione
con IVA italiana nel caso la fornitura o la prestazione sia stata concretamente eseguita
senza utilizzo delle risorse tecniche o umane della stessa stabile organizzazione.
Consiglio: nel caso di ricevimento di fatture da parte di soggetti esteri con stabile
organizzazione in Italia è opportuno richiedere loro una dichiarazione con la quale
attestino che la prestazione o fornitura è stata eseguita con il contributo della
organizzazione in Italia.
Viene inoltre chiarito con la circolare che, se la stabile organizzazione in Italia funge da
veicolo fiscale anche della casa madre, dovrá tenere distinte numerazioni delle fatture,
distinti registri contabili e dovrà indicarle in dichiarazione annuale IVA in un distinto
modulo.
E‘ stato finalmente chiarito ufficialmente che per la registrazione di prestazioni estere
imponibili in Italia, l’operatore italiano può alternativamente o emettere una cosiddetta
Autofattura
„autofattura“ oppure integrare la fattura estera con l’IVA. E’ stato inoltre chiarito che per
o
le prestazioni di servizi l’applicazione dell’IVA (emissione autofattura o integrazione
integrazione
della fattura estera) deve avvenire al più tardi al momento del pagamento, contrariamente
della fattura
a quanto è stabilito per le forniture di beni, per le quali il momento rilevante ai fini
dell’assoggettamento all’IVA è il ricevimento della fattura.
Per esempio per una fattura del mese di luglio per un riparazione di un bene mobile
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effettuata in Germania, si applicherà l‘IVA soltanto in ottobre se il pagamento avverrà nel
mese di ottobre; anche la comunicazione INTRA verrà fatta con riferimento al mese di
ottobre.
Come noto tra le pretazioni in relazione a „manifestazioni“ sono classificate anche quelle
inerenti a fiere ed esposizioni. Per queste dal 1° gennaio 2011 vale il principio
Prestazioni
dell’assoggettamento ad imposta nel paese del committente (si veda la ns. circolare n°
relative a
1/2011). L’Amministrazione Finanziaria ha a tale proposito interpretato la norma in modo
fiere ed
estensivo includendo tra le prestazioni inerenti le fiere non soltanto quelle ad esempio
esposizioni
prestate dagli enti delle fiere estere ma anche quelle di chi le organizza e tutte le
prestazioni ad esse inerenti quali quelle degli allestitori dello stand e perfino di idraulici
ed elettricisti che hanno lavorato per preparazione e manutenzione dello stand. Per tutte
queste prestazioni B2B vale il suddetto principio dell’imponibilità nel paese del
committente.
Purtroppo è altrettanto noto che allo stato attuale la Germania ha optato per una
interpretazione che deroga da quanto sopra e da quanto previsto nelle direttive UE, con la
conseguenza che si hanno spesso difficoltà a richiedere le fatture senza l’IVA germanica.
Ampio spazio viene dato nella circolare alle prestazioni relative a beni immobili per le
Prestazioni
quali non vale la regola generale dell’art. 7-ter della legge IVA ma bensì quella del luogo
relative a
dove si trova materialmente l’immobile (art. 7-quater legge IVA). L’Agenzia delle
beni
Entrate rimarca il fatto che in quanto trattasi di una deroga alla regola generale, anche
immobili
sulla base della costante giurisprudenza della Corte Europea, tale fattispecie va trattata
rigorosamente. La precisa delimitazione delle prestazioni su immobili è importante anche
perché queste vanno sempre escluse dalle comunicazioni Intrastat.
La circolare cerca di definire che cosa si intende per bene immobile stabilendo che „…si
considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo” (punto 3.1.2). Si tratta
quindi di beni fissati stabilmente ed in quanto tali da considerare beni immobili. Si
conferma l’impostazione – da ultima espressa nella circolare n° 38/E del 23/6/2010 in
relazione agli impianti fotovoltaici – in base alla quale “…si è in presenza di beni
immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o
fabbricato) senza alterare le funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene
in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici
interventi di adattamento”. Si aggiunge anche che per gli immobili si deve avere riguardo
anche all’iscrizione nel catasto immobili.
Vengono poi fatti alcuni esempi pratici:
- tra le prestazioni inerenti gli immobili si contano quelle relative all’urbanizzazione di
aree e quelle relative alla preparazione ed al coordinamento nonchè all’esecuzione dei
lavori, ma anche quelle che comportano l’attribuzione di diritti di utilizzazione degli
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immobili (ad es. locazione, sublocazione, concessione ecc.), mentre sono esclusi i diritti
reali di godimento (ad es. usufrutto). Queste ultime prestazioni sono considerate pari alla
proprietà stessa e quindi sono trattate come la vendita di un immobile;
- le prestazioni degli architetti, ingegneri e geometri inerenti la progettazione, direzione
lavori e progettazione interni ed arredamento sono considerate prestazioni relative
all’immobile;
- sono considerate parimenti prestazioni in relazione ad immobili le perizie e le stime di
immobili;
- non sono considerate tali invece le prestazioni di consulenza anche se riguardano un
immobile, come ad esempio le prestazioni di avvocati e notai che redigono il contratto.
Infine la circolare contiene un interessante chiarimento (punto 5.1) relativo all’ipotesi
Di lavorazione su merci eseguita in paesi terzi. Esempio: un bene viene spedito in India
Lavorazioni
per una lavorazione. Per la prestazione in base alle nuove regole deve essere emessa
in paesi terzi
autofattura (o integrata la fattura estera). Allo stesso tempo il bene all’atto del
reimportazione dovrá essere sdoganato. Per evitare effetti distorsivi o doppia imposizione
di IVA è necessario documentare in dogana l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla
lavorazione per ridurre la base imponibile. Nel caso ciò non fosse possibile l’Agenzia
propone di emettere comunque l’autofattura ma senza IVA annotando “IVA assolta in
dogana con documento doganale n° . . . “.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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