158 22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE
Transcript
158 22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE
158 22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 e relazioni esterne di provvedere all’attuazione della presente deliberazione, procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sen si dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. Il Presidente Giuliano Fedeli Il Segretario Alessandro Mazzetti DELIBERAZIONE 24 maggio 2011, n. 46 Organizzazione Palazzo Aperto 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Acquisto beni di rappresentanza. le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale); Ritenuto opportuno, in occasione della Festa della Repubblica, il giorno 2 giugno 2011, l’organizzazione della manifestazione Palazzo Aperto con apertura dei Palazzi Panciatichi, Capponi-Covoni e Bastogi dove, oltre alla possibilità di visitare le mostre ivi allestite, è prevista l’organizzazione di concerti, convegni, visite guidate ai palazzi, degustazione di prodotti tipici, distribuzione di materiale istituzionale (Costituzione della repubblica, Statuto della Regione Toscana e altro materiale informativo sulle attività del Consiglio regionale); L’UFFICIO DI PRESIDENZA Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: - l’articolo 15 dello Statuto; - la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); - l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale); - l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC); Richiamato l’articolo 1 dello Statuto nel quale si prevede che la Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla resistenza e nel quadro dei principi di adesione e di sostegno all’Unione europea; Richiamato l’articolo 3, “Principi generali”, dello Statuto; Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2010, n. 12 con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 del Consiglio regionale, si richiama il rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6, della legge 122/2010; Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis nel quale si prevede che non costituiscono spese di rappresentanza Considerato l’alto valore di tale iniziativa rivolta all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 1 e 3 dello Statuto; Stimato un importo di spesa per la realizzazione dell’iniziativa sopra citata per un importo non superiore ad euro 8.000,00 al netto dell’IVA; Visto l’articolo 1, comma 1 lettera b) della l.r. 4/2009 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) il quale prevede la possibilità di contribuire alle spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, all’attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali, ivi comprese le spese per l’acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi; Visto l’articolo 3, comma 3, della citata legge regionale che stabilisce che le attività e le conseguenti spese indicate all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente; Visto il Capo VI (Spese di rappresentanza) del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell’Ufficio di presidenza; Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della citata l.r. 4/2009, si ritiene necessario prevedere l’acquisto di beni di rappresentanza, sulla base della stima 22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 dell’ufficio cerimoniale, da offrire ad ospiti e personalità italiane e/o straniere come volumi sulla Toscana, coppe, medaglie, litografie delle città toscane ed altro, al fine di ripristinare le scorte del magazzino, per una spesa non superiore ad euro 10.000,00 al netto IVA; Ritenuto, infine, con il presente atto di incaricare il dirigente competente in materia di rappresentanza di dare attuazione alla presente deliberazione; A voti unanimi, DELIBERA 1. di approvare, in occasione della Festa della Repubblica il giorno 2 giugno 2011, l’organizzazione della manifestazione Palazzo Aperto per un importo non superiore a € 8.000,00 al netto dell’Iva; 2. di dare atto che tale iniziativa istituzionale è promossa in attuazione degli articoli 1 e 3 dello Statuto, le cui spese sono effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis della l.r. 4/2009; 3. di approvare, sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della citata l.r. 4/2009, l’acquisto di beni di rappresentanza, sulla base della stima dell’ufficio cerimoniale, da offrire ad ospiti e personalità italiane e/o straniere come volumi sulla Toscana, coppe, medaglie, litografie delle città toscane ed altro, al fine di ripristinare le scorte del magazzino, per una spesa non superiore ad euro 10.000,00 al netto IVA; 4. di incaricare il dirigente competente in materia di provvedere all’attuazione della presente deliberazione, procedendo all’assunzione dei necessari atti amministrativi. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. 159 zionali delle regioni europee a confronto” Firenze 15 giugno 2011. L’UFFICIO DI PRESIDENZA Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: - l’articolo 15 dello Statuto; - la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); - l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale); - l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC); Richiamati gli articoli 3 e 4 dello Statuto; Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2010, n. 12 con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 del Consiglio regionale, si richiama il rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6, della legge 122/2010; Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis nel quale si prevede che non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale); DELIBERAZIONE 7 giugno 2011, n. 53 Richiamato in particolare l’articolo 5 “relazioni istituzionali” della citata legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 nel quale si prevede che l’Assemblea legislativa, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali: a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici; b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge; c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni; Gruppo di lavoro della Conferenza delle Assemblee legislative regionali Europee sul tema “I modelli istitu- Considerato che, in vista della riunione dell’Assemblea plenaria della CALRE (Conferenza delle Assemblee Il Presidente Giuliano Fedeli Il Segretario Alessandro Mazzetti