158 22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE

Transcript

158 22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE
158
22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25
e relazioni esterne di provvedere all’attuazione della
presente deliberazione, procedendo all’assunzione dei
necessari adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sen si dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
Il Segretario
Alessandro Mazzetti
DELIBERAZIONE 24 maggio 2011, n. 46
Organizzazione Palazzo Aperto 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Acquisto beni di
rappresentanza.
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio
di presidenza, direttamente o in compartecipazione con
altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle
finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3
e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale
21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della
Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo
5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’assemblea legislativa regionale);
Ritenuto opportuno, in occasione della Festa della
Repubblica, il giorno 2 giugno 2011, l’organizzazione
della manifestazione Palazzo Aperto con apertura dei
Palazzi Panciatichi, Capponi-Covoni e Bastogi dove,
oltre alla possibilità di visitare le mostre ivi allestite, è
prevista l’organizzazione di concerti, convegni, visite
guidate ai palazzi, degustazione di prodotti tipici, distribuzione di materiale istituzionale (Costituzione della
repubblica, Statuto della Regione Toscana e altro materiale informativo sulle attività del Consiglio regionale);
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n.
12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004,
n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
Richiamato l’articolo 1 dello Statuto nel quale si
prevede che la Regione Toscana rappresenta la comunità
regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia
costituzionale nell’unità ed indivisibilità della Repubblica
italiana, sorta dalla resistenza e nel quadro dei principi di
adesione e di sostegno all’Unione europea;
Richiamato l’articolo 3, “Principi generali”, dello
Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21
dicembre 2010, n. 12 con la quale, in sede di approvazione
del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale
2011-2013 del Consiglio regionale, si richiama il rispetto
dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6, della legge
122/2010;
Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2009, n.
4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
Considerato l’alto valore di tale iniziativa rivolta
all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento
regionale di cui agli articoli 1 e 3 dello Statuto;
Stimato un importo di spesa per la realizzazione
dell’iniziativa sopra citata per un importo non superiore
ad euro 8.000,00 al netto dell’IVA;
Visto l’articolo 1, comma 1 lettera b) della l.r. 4/2009
(Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) il
quale prevede la possibilità di contribuire alle spese
connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale,
all’attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali, ivi comprese le spese per l’acquisto di
oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe,
medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le
spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme
di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi;
Visto l’articolo 3, comma 3, della citata legge regionale che stabilisce che le attività e le conseguenti
spese indicate all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono
programmate periodicamente e disposte con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del
dirigente;
Visto il Capo VI (Spese di rappresentanza) del Testo
unico delle disposizioni organizzative e procedimentali
del Consiglio di competenza dell’Ufficio di presidenza;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
b), della citata l.r. 4/2009, si ritiene necessario prevedere
l’acquisto di beni di rappresentanza, sulla base della stima
22.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25
dell’ufficio cerimoniale, da offrire ad ospiti e personalità
italiane e/o straniere come volumi sulla Toscana, coppe,
medaglie, litografie delle città toscane ed altro, al fine di
ripristinare le scorte del magazzino, per una spesa non
superiore ad euro 10.000,00 al netto IVA;
Ritenuto, infine, con il presente atto di incaricare il
dirigente competente in materia di rappresentanza di dare
attuazione alla presente deliberazione;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare, in occasione della Festa della
Repubblica il giorno 2 giugno 2011, l’organizzazione
della manifestazione Palazzo Aperto per un importo non
superiore a € 8.000,00 al netto dell’Iva;
2. di dare atto che tale iniziativa istituzionale è
promossa in attuazione degli articoli 1 e 3 dello Statuto,
le cui spese sono effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma
3 bis della l.r. 4/2009;
3. di approvare, sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera b) della citata l.r. 4/2009, l’acquisto di beni di
rappresentanza, sulla base della stima dell’ufficio cerimoniale, da offrire ad ospiti e personalità italiane e/o
straniere come volumi sulla Toscana, coppe, medaglie,
litografie delle città toscane ed altro, al fine di ripristinare
le scorte del magazzino, per una spesa non superiore ad
euro 10.000,00 al netto IVA;
4. di incaricare il dirigente competente in materia di
provvedere all’attuazione della presente deliberazione,
procedendo all’assunzione dei necessari atti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima l.r. 23/2007.
159
zionali delle regioni europee a confronto” Firenze 15
giugno 2011.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n.
12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004,
n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
Richiamati gli articoli 3 e 4 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21
dicembre 2010, n. 12 con la quale, in sede di approvazione
del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale
2011-2013 del Consiglio regionale, si richiama il rispetto
dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6, della legge
122/2010;
Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2009, n.
4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio
di presidenza, direttamente o in compartecipazione con
altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle
finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3
e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale
21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della
Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo
5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’assemblea legislativa regionale);
DELIBERAZIONE 7 giugno 2011, n. 53
Richiamato in particolare l’articolo 5 “relazioni
istituzionali” della citata legge regionale 5 febbraio 2008,
n. 4 nel quale si prevede che l’Assemblea legislativa, per
l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali:
a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo
ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché
con istituti universitari ed organismi scientifici;
b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce,
nei casi e con le modalità previsti dalla legge;
c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali
di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e
tra regioni;
Gruppo di lavoro della Conferenza delle Assemblee
legislative regionali Europee sul tema “I modelli istitu-
Considerato che, in vista della riunione dell’Assemblea
plenaria della CALRE (Conferenza delle Assemblee
Il Presidente
Giuliano Fedeli
Il Segretario
Alessandro Mazzetti