Liquidazione delle indennità di malattia e maternità

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Liquidazione delle indennità di malattia e maternità
Liquidazione delle indennità di malattia e maternità
L’INPS, ha fornito delle istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e
maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di
lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). Ciò premesso, va precisato che occorre
prendere in considerazione le informazioni integrate contenute nelle denunce mensili
(UNIEMENS). Visto che il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si caratterizza per
la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro, la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di
paga preso a riferimento per calcolare le indennità di malattia e maternità risulterà ridotta. Ai fini
del calcolo dell’indennità di malattia e congedo di maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o
posticipato), occorre prendere in considerazione la retribuzione teorica del mese precedente a
quello di inizio del periodo indennizzabile. Invece, in caso di cessazione o sospensione del rapporto
di lavoro, la retribuzione di riferimento sarà quella del mese precedente la data di cessazione o
sospensione. Qualora si tratti di congedo parentale, si dovrà prendere in considerazione la
retribuzione teorica del mese precedente a quello di inizio del periodo del congedo stesso. Nel
caso di un contratto part time di tipo verticale (cioè quando l’attività lavorativa si svolge a tempo
pieno, ma limitatamente a periodi prestabiliti nel corso della settimana, del mese o dell’anno) e di
contratto part time di tipo misto (cioè quando l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni
periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di
malattia e maternità, si renderà indispensabile riproporzionare la retribuzione teorica di
riferimento.
Pasquale Zavaglia
Direttore Generale Epas