Liquidazione delle indennità di malattia e maternità
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Liquidazione delle indennità di malattia e maternità
Liquidazione delle indennità di malattia e maternità L’INPS, ha fornito delle istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). Ciò premesso, va precisato che occorre prendere in considerazione le informazioni integrate contenute nelle denunce mensili (UNIEMENS). Visto che il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si caratterizza per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro, la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per calcolare le indennità di malattia e maternità risulterà ridotta. Ai fini del calcolo dell’indennità di malattia e congedo di maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o posticipato), occorre prendere in considerazione la retribuzione teorica del mese precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile. Invece, in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento sarà quella del mese precedente la data di cessazione o sospensione. Qualora si tratti di congedo parentale, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione teorica del mese precedente a quello di inizio del periodo del congedo stesso. Nel caso di un contratto part time di tipo verticale (cioè quando l’attività lavorativa si svolge a tempo pieno, ma limitatamente a periodi prestabiliti nel corso della settimana, del mese o dell’anno) e di contratto part time di tipo misto (cioè quando l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità, si renderà indispensabile riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento. Pasquale Zavaglia Direttore Generale Epas