regolamento del servizio di polizia locale di albairate

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regolamento del servizio di polizia locale di albairate
REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE
DI ALBAIRATE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2016
TITOLO I : ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
ART. 1 - Definizioni
ART. 2 - Servizio di Polizia Locale
ART. 3 - Collocazione del Servizio nell’Amministrazione Comunale
ART. 4 - Funzioni degli appartenenti al Servizio
TITOLO II : ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI
ART. 5 - Organico del Servizio
ART. 6 - Rapporto gerarchico
ART. 7 - Attribuzioni del Responsabile
ART. 8 - Attribuzioni degli ufficiali ove previsti
ART. 9 - Compiti dei Sottufficiali e dei facenti funzioni
ART. 10 - Compiti degli Agenti di Polizia Locale
ART. 11 - Qualifica degli appartenenti al Servizio
TITOLO III : ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 12 - Modalità particolari di accesso al Servizio
ART. 13 - Formazione di base per Agenti
ART. 14 - Qualificazione professionale per il personale di cui agli art. 7 - 8 e 9
ART. 15 - Aggiornamento professionale
TITOLO IV : UNIFORME E DOTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI
ART. 16 - Uniforme di Servizio
ART. 17 - Gradi e distintivi
ART. 18 - Arma d’ordinanza
ART. 19 - Strumenti e mezzi in dotazione
ART. 20 - Uso divisa degli appartenenti al Servizio
ART. 21 - Tessera di riconoscimento del personale della Polizia Locale
della Regione Lombardia
TITOLO V : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
ART. 22 - Finalità generali dei servizi
ART. 23 - Servizi stradali appiedati
ART. 24 - Servizio a bordo di veicoli
ART. 25 - Collegamenti dei servizi via radio
ART. 26 - Servizi di pronto intervento
ART. 27 - Servizi interni
ART. 28 - Obbligo d’intervento e di rapporto
ART. 29 - Ordine di Servizio
ART. 30 - Servizi distaccati all’interno dell’Amministrazione
ART. 31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
ART. 32 - Servizi effettuati per conto di privati
ART. 33 - Relazione sull’attività del Servizio
TITOLO VI : NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INTERNE AL
SERVIZIO
ART. 34 - Assegnazione ed impiego del personale
ART. 35 - Guida di veicoli ed uso di strumenti
ART. 36 - Prolungamento del servizio
ART. 37 - Mobilitazione dei servizi
TITOLO VII : NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 38 - Norme generali – Doveri
ART. 39 - Cura dell’uniforme e della persona
ART. 40 - Orario sul posto di lavoro
ART. 41 - Rapporti interni al Servizio
ART. 42 - Comportamento in pubblico
ART. 43 - Il saluto
TITOLO VIII : DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI – PREVIDENZE
ART. 44 - Norme disciplinari
ART. 45 - Casi di assenza dal servizio
ART. 46 - Accertamenti sanitari
ART. 47 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio
ART. 48 – Celebrazione della giornata della Polizia Locale
ART. 49 - Istituzione Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale della Polizia Locale
TITOLO IX : ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO
ART. 50 – Norma generale
ART. 51 - Dotazione
ART. 52 – Caratteristiche delle armi in dotazione
ART. 53 – Uso delle armi in dotazione
ART. 54 – Disposizione finale
TITOLO X : NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 55 - Rinvio ai contratti collettivi di lavoro
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 1 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
a) per “Servizio di Polizia Locale”, o semplicemente “Servizio”, conformemente all’art 2
della Legge Regionale n. 6/2015, si intende il servizio pubblico non economico
organizzato e gestito dal comune di Albairate per erogare la funzione di Polizia Locale.
b) per “Responsabile del Servizio di Polizia Locale”, o semplicemente “Responsabile”,
conformemente all’art. 11 della Legge Regionale n. 6/2015, si intende la figura apicale
dell’area Area Polizia Locale a cui è demandato il compito di assicurare con autonomia
operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse
assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, le
cui attribuzioni sono elencate al successivo art. 7.
Art. 2 – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt.1 e 4 della Legge 7 Marzo 1986
nr.65 ed all’art.6 della Legge Regionale 1 Aprile 2015 n.6.
E’ istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di Albairate.
Art. 3 – COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi
dell’art. 2 della Legge 7 Marzo 1986 nr.65
Art. 4 – FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vigilano sull’osservanza delle leggi, dei
regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con
particolare riferimento alle norme concernenti la Polizia Urbana, Amministrativa, Edilizia,
Commercio e Pubblici Esercizi, la salvaguardia dell’Ambiente e l’Igiene; in particolare:
 espletano i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art.12 del D.L.vo nr.285/1992 e s.m.i.;
 esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro nr.65/86 e dall’art. 13 della Legge
Regionale n. 6/2015
 concorrono al mantenimento dell’Ordine Pubblico;
 effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni,
manifestazioni cittadine e, all’occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune;
 svolgono tutti i compiti di interesse generale che l’Amministrazione Comunale ritenesse
di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell’ambito dei compiti
istituzionali del Servizio di Polizia Locale, conformemente alla Legge Regionale n.
6/2015;
 collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato, nell’ambito delle proprie
attribuzioni e secondo le intese e direttive del Sindaco o dell’Assessore delegato.
TITOLO II
ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI
Art. 5 – ORGANICO DEL SERVIZO
L’Organico del Servizio è determinato dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi
ed alle esigenze di servizio.
Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO
L’ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è determinato dalle qualifiche funzionali
ricoperte dagli appartenenti, a parità di qualifica, dall’anzianità nella stessa e a parità di
anzianità dall’età.
Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio
impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso
devono farne rimostranza allo stesso superiore dichiarando le ragioni. Se la disposizione o
l’ordine è rinnovato per iscritto il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione.
Gli appartenenti al Servizio non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei
superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.
In caso di assenza temporanea, e salvo diversa disposizione del Responsabile, ogni graduato è
sostituito dall’Agente più anziano in servizio.
Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli agenti, salvo diversa disposizione del
Responsabile, al più anziano compete la direzione operativa della stessa, nei limiti delle
competenze riferibili alle qualifiche e al profilo professionale attribuito.
Per anzianità di servizio si intende il periodo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo
esclusivamente nell’area di vigilanza e nella medesima qualifica/grado. A parità di periodo,
l’anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso di accesso al posto e
all’età. Per il personale che accede al Servizio di Polizia Locale di Albairate mediante l’istituto
della mobilità è considerata come anzianità di servizio anche il servizio svolto nel Corpo o
Servizio di Polizia Locale di provenienza.
Art. 7 – ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Albairate assume verso il Sindaco o l’Assessore
suo delegato la piena responsabilità dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Servizio.
Il Responsabile assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.
Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d’istituto, al Responsabile
spetta di:
 Emanare le direttive e vigilare sull’espletamento dei servizi, conformemente alle finalità
dell’Amministrazione,
 Disporre la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed alle
attitudini possedute dagli operatori, in conformità alle norme che disciplinano la materia
concernente il personale, assegnandoli alle unità, ai nuclei ed ai servizi speciali,
 Cura l’aggiornamento tecnico-professionale degli operatori di polizia locale
 Coordinare i servizi del Servizio con quelli della altre Forze di Polizia e della Protezione
Civile, secondo le intese stabilite dall’Amministrazione,
 Mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza e gli
Organismi del Comune o di altri Enti collegati al Servizio da necessità operative, nonché
con gli organi di informazione,
 Rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione
di funzioni e manifestazioni pubbliche,
 Rispondere al Sindaco ed all’Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive
ricevute,
 Emanare gli ordini di servizio e di stabilire le modalità di esecuzione, disponendo altresì
servizi ispettivi per accertare l’adempimento delle direttive impartite,
 Effettuare attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti con
particolare riferimento alle problematiche inerenti la mobilità sul territorio comunale,
 Curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi,


Esprimere pareri obbligatori,
Compiere quant’altro demandato al personale comunale di pari qualifica assumendone
conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali, amministrativo-contabili e di
obiettivo.
In caso di assenza od impedimento, per poter garantire la continuità dell’efficacia
amministrativa, il Responsabile viene sostituito dall’addetto al coordinamento e controllo o, in
caso di sua assenza dal Facente funzioni o, in caso di sua assenza, dall’operatore di polizia
locale con grado più elevato presente in servizio ed in caso di parità di grado dal più anziano in
servizio, così come previsto dell’art.6 del presente regolamento.
Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI OVE PREVISTI
Gli Ufficiali coadiuvano il Responsabile e sono in genere responsabili della direzione dell’Unità
Operativa a cui sono assegnati rivestendo pertanto la qualità di responsabile dei procedimenti
che in essa vengono trattati.
Svolgono funzioni di coordinamento del personale assegnato anche emanando disposizioni
dettagliate sui compiti da svolgere.
Gli Ufficiali adottano d’iniziativa provvedimenti urgenti che ritengano utili per la migliore
realizzazione del servizio, dandone informazione al Responsabile o al proprio superiore in quel
momento. Curano l’istruzione del personale secondo le direttive dell’Amministrazione e del
Comando ed assicurano l’esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori.
Eseguono interventi a livello specializzato, istruiscono pratiche connesse all’attività di Polizia
Locale e redigono relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi.
Art. 9 – COMPITI DEI SOTTUFFICIALI E DEI FACENTI FUNZIONI
I Sottufficiali, ove previsti, sono addetti al coordinamento ed al controllo dell’esecuzione dei
servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e
controllano il comportamento in servizio e la produttività degli Agenti subordinati; espletano
altresì ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui
rispondono direttamente.
A seguito di uno specifico e formale incarico conferito dal Responsabile sulla base di
un’autonoma valutazione che tenga conto di criteri preventivamente adottati per evidenti
ragioni di correttezza e trasparenza dei comportamenti, agli Agenti possono essere attribuiti
compiti di coordinamento e controllo di altro personale, anche della medesima categoria,
limitatamente alle direttive impartite dal Responsabile.
Art. 10 – COMPITI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle qualifiche rivestite con
riferimento alle funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza che
richiedono una specifica conoscenza tecnica di leggi e regolamenti.
Intervengono pertanto direttamente nell’accertamento delle violazioni amministrative e dei
reati di competenza.
Trasmettono tutti gli atti all’Ufficio/Unità Operativa competente per materia affinché questo
completi, ove necessario, il procedimento intrapreso e sottoponga gli atti al visto del
Responsabile.
Inoltrano al Responsabile le relazioni di servizio o proposte che ritengano opportuno formulare
in seguito alle esperienze di lavoro maturate sul territorio o negli uffici.
Partecipano ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, promuovendo ed
orientando, con proposte concrete, le iniziative didattiche.
L’Agente di Polizia Locale utilizza gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono
muniti per l’esecuzione degli interventi.
Art. 11 – QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma
dell’art. 5 della Legge Quadro n. 65/86 esercitano anche:
- funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria,
riferita agli Agenti, o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita al Responsabile e Sottufficiali, ai
sensi dell’art. 57 del c.p.p.;
- servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.3 della Legge nr.65/86.
La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell’art.5 commi 2
e 3 della Legge n. 65/86.
TITOLO III
ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 12 – MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL SERVIZIO
Oltre a quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dal CCNL, si
applicano le seguenti modalità particolari per l’accesso all’organico del Servizio di Polizia
Locale:
 possesso della patente di abilitazione alla guida cat. “A” e cat. ”B”, ovvero cat. “B”
conseguita prima del 24 Aprile 1988;
 avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati
maschi e non essere stati riconosciuti “obiettori di coscienza”;
 possesso dei requisiti per prestare servizio in forma armata in via continuativa;
 disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura,
compresa quella di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché l’incondizionata disponibilità
all’uso di tutte le strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Servizio;
 possesso dei seguenti requisiti psicofisici:
- sana e robusta costituzione fisica necessaria all’espletamento dei servizi di polizia. A
tal fine si precisa che il candidato all’assunzione dovrà comunque essere esente da
malattie ed imperfezioni che a giudizio della commissione medica nominata
dall’Amministrazione possano in alcun modo limitare l’effettiva e proficua
prestazione di ogni servizio richiedibile, nonché da ogni malattia infettiva ad
andamento cronico, anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o
di trasmissibilità;
- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna
sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente
Costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione al Servizio di Polizia Locale di Albairate
le seguenti imperfezioni ed infermità:
 alcolismo, tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena;
 i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per la loro sede o natura siano deturpanti
o abbiano contenuti discriminatori, sessisti, osceni o che possano arrecare discredito
alla Pubblica Amministrazione.
I titoli di studio per l’accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale, sono
conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche
funzionali e dai relativi regolamenti comunali.
ART. 13 – FORMAZIONE DI BASE
L’Amministrazione Comunale ed i vincitori dei concorsi per posti di Agente ed Ufficiale sono
tenuti rispettivamente a far frequentare ed a frequentare, di massima nel periodo di prova,
specifici percorsi di formazione di ingresso ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n.
6/2015.
Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del
Servizio.
ART. 14 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale e gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti
rispettivamente a far frequentare ed a frequentare specifici corsi di formazione ai sensi ai sensi
dell’art. 34 della Legge Regionale n. 6/2015.
ART. 15 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Oltre a quanto previsto dall’art. 14, l’aggiornamento professionale viene assicurato
periodicamente all’interno del Comando mediante lezioni di istruzione e riunioni di
addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e
tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
L’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e di giornate di
studio.
TITOLO IV
UNIFORME E DOTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI
ART. 16 – UNIFORME DI SERVIZIO
L’Amministrazione fornisce l’uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al
Servizio di Polizia Locale.
Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla Regione Lombardia con R.R. n.
1/2008 e s.m.i. in attuazione della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i.
Il Comandante, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, determina la quantità e i
periodi delle forniture, nonché le modalità ed i tempi con cui i capi delle uniformi e gli accessori
devono essere forniti ed indossati.
Per particolari servizi di rappresentanza e per la scorta al Gonfalone del Comune potrà essere
adottata l’alta uniforme.
Per particolari servizi operativi il Responsabile potrà autorizzare l’utilizzo della divisa operativa.
Il Responsabile, per particolari esigenze, potrà autorizzare l’espletamento di servizi in abiti
civili come disciplinato dall’art.20 del presente regolamento.
E’ fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche visibili all’uniforme
assegnata.
ART. 17 – GRADI E DISTINTIVI
I distintivi di grado, inerenti alla qualifica funzionale degli appartenenti al Servizio, sono quelli
stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente al
Regolamento Regionale n. 4/2013 e s.m.i.
Ai fini dell’attribuzione dei simboli distintivi di grado gli operatori del Sevizio di Polizia Locale di
Albairate si distinguono in:
 Agenti, personale inquadrato in categoria C
Agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni
Agente Scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni
Assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni
Assistente Scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni
Sovraintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni
L’Agente Scelto, l’Assistente, l’Assistente Scelto ed il Sovraintendente non rivestono una
posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e il grado attribuito
costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato. Gli agenti, ove
incaricati di specifiche responsabilità ex art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1998-2001 del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali adottano i distintivi di
grado corrispondenti al proprio inquadramento con profilatura verde.
 Sottufficiale:
- Specialista di vigilanza
Il grado di Specialista di Vigilanza è ad esaurimento e del relativo simbolo si fregia il
personale di cui ai punti b) e c) dell’art.29 del CCNL del 14 settembre 2000. Gli
specialisti di vigilanza, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17 comma 2 lett.
f) del CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento con
profilatura verde.
 Ufficiali Direttivi, personale inquadrato in categoria D, escluso in personale
inquadrato in D ai sensi dei punti b) e c) dell’art.29 del CCNL 14 settembre 2000
Vice Commissario, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 10 anni
Commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni
Commissario Capo, personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura
concorsuale
Gli ufficiali direttivi, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17 comma 2 lett. f)
del CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento con profilatura
verde.
Il distintivo di grado del Commissario Capo, con anzianità in categoria D3 di almeno 10
anni è contornato da un profilo dorato.
Il Responsabile adotta le stelle a sette punte caratterizzante il proprio grado su robbio
circolare. L’Ufficiale Direttivo in posizione di comando adotta il grado di Commissario Capo.
Sull’uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Servizio:
 i distintivi di specialità che contraddistinguono la prevalente appartenenza del personale
della Polizia Locale alle strutture funzionali istituite nel Comando con apposito
provvedimento del Comandante;
 le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano,
applicate secondo le consuete modalità d’uso.
Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale:
 l’attribuzione dei singoli distintivi di grado avviene con apposito provvedimento del
Sindaco;
 l’attribuzione dei distintivi di cui al Regolamento Regionale avviene con apposito
provvedimento del Comandante.
ART. 18 – ARMA D’ORDINANZA E BRACCIALI DI CONTENIMENTO
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di Pubblica
Sicurezza, come previsto al Tit. IX che disciplina l’uso delle armi, sono dotati dell’arma di
ordinanza, secondo quanto disposto dal presente regolamento in attuazione del D.M.I. del 4
marzo 1987, n.145.
L’arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito al Tit. IX del presente
regolamento, durante l’espletamento di tutti i servizi. Essa può essere impiegata soltanto nei
casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale.
Gli operatori vengono addestrati all’uso dell’arma durante il corso iniziale di formazione
professionale e compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.
L’arma deve essere sempre tenuta dall’assegnatario in ottimo stato di manutenzione, al fine
saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità, a norma di Regolamento.
L'uso dei bracciali di contenimento (manette), in conformità a quanto stabilito dall'art. 53 del
Codice Penale, è consentito quando sia necessario per respingere una violenza e vincere una
resistenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti o per la persona stessa
soggetta a coazione.
Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Servizio o della persona soggetta
a coazione, è consentito l'ammanettamento dietro la schiena.
Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento
degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre
presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione
ART: 19 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE
Le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi, in dotazione al Servizio di Polizia
Locale, sono disciplinate in conformità all’art. 21 della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i.
Gli strumenti, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici,
Unità Operative od a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto
ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni
necessità di manutenzione.
ART. 20 – USO DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi d’istituto in
uniforme. La stessa deve essere mantenuta in decorose condizioni.
L’attività di servizio può essere svolta in abito civile solo previa autorizzazione del
Responsabile.
Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d’ufficio può essere autorizzato dal
Comando ad indossare l’abito civile, purché venga tenuta sempre l’uniforme pronta a portata
di mano per le necessità di servizio.
Il personale che svolge servizio di pattuglia deve indossare un’identica divisa. Gli agenti di
servizio in pattuglia auto e motomontata normalmente indossano la divisa costituita da
pantaloni tipo brices, con stivali da motociclista.
ART. 21 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA
REGIONE LOMBARDIA
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio che certifica
l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di
assegnazione dell’arma.
Il modello della tessera è riportato all’art.9 e quindi all’allegato “B” del Regolamento della
Regione Lombardia nr.4/2013 e s.m.i.
Tutti gli appartenenti al Servizio, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.
La tessera deve essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, quando l’attività viene
svolto in abito civile.
TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
ART. 22 – FINALITA’ GENERALI DEI SERVIZI
Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d’istituto di cui all’art. 4, al fine
di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell’Amministrazione e di contribuire,
con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare ed ordinato svolgimento
della vita cittadina.
L’organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l’impiego del personale, secondo le
modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra
indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall’Amministrazione per il
perseguimento del pubblico interesse.
ART. 23 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI
Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 4 sono istituiti servizi appiedati
nell’ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
 regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
 presidio agli impianti semaforici o con interventi occasionali di regolazione manuale
degli stessi;
 servizio misto tra l’incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti
entro un certo raggio;
 servizio mobile lungo un itinerario o di zona;
 servizi d’ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.
ART. 24 – SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI
Al fine di garantire la resa dei servizi d’istituto ed in particolare il pronto intervento, sono
attivati servizi su veicoli. Il Responsabile impartisce le opportune direttive sulle finalità di
impiego.
Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per
l’espletamento dei compiti d’istituto.
Sono esclusi dall’uso di particolari tipi di veicoli gli addetti che risultano esentati per motivi di
salute, opportunamente certificati dal medico del lavoro.
Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con
perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
Il personale a bordo dei veicoli di servizio deve far uso dei prescritti sistemi di ritenuta di cui
all’art. 172 del C.d.S. ad eccezione degli interventi d’emergenza.
ART. 25 – COLLEGAMENTI DEI SERVIZI VIA RADIO
Tutto il personale in servizio esterno, di norma, è collegato con apparecchi radioricetrasmittenti e/o GPS alla Centrale Operativa del Comando, nel rispetto delle normative
previste dal CCNL.
Il personale, al momento di iniziare il turno di servizio, deve effettuare una prova di
trasmissione/ricezione con l’apparecchio in dotazione per verificarne il corretto funzionamento.
Durante il servizio dovrà essere periodicamente controllato lo stato d’efficienza dell’apparato.
Qualsiasi malfunzionamento rilevato dovrà essere segnalato al Comando. Le comunicazioni via
radio dovranno avvenire in modo conciso, limitandosi alle informazioni essenziali ed evitando,
in ogni caso, di tenere occupata la frequenza per un tempo eccessivo.
Qualora si renda necessaria la compitazione di un messaggio critico o difficile da riconoscere,
dovrà essere utilizzato l’alfabeto fonetico radiotelegrafico.
Gli operatori devono dare, quando richiesti, la propria posizione e seguire le disposizioni della
Centrale Operativa. Le disposizioni via radio ricevute dalla Centrale Operativa sono prioritarie
rispetto a quelle precedentemente assegnate. In assenza di comunicazioni seguono il
programma di lavoro già stabilito.
ART. 26 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO
I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli adeguatamente attrezzati e collegati via
radio con il Comando.
Il personale addetto ai servizi ha l’obbligo d’intervenire nelle località indicate secondo le
istruzioni impartite dalla Centrale Operativa del Comando per tutte le necessità di pronto
intervento inerenti alle funzioni d’istituto del servizio.
La centrale operativa, a secondo della gravità dell’evento, comunicherà a mezzo di codice la
tipologia dell’intervento da attuarsi:
 codice verde: intervento ordinario,
 codice giallo: intervento celere,
 codice rosso: intervento grave ed urgente, con uso di tutti i dispositivi di emergenza in
dotazione al veicolo: dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu e dispositivo acustico supplementare di allarme di cui all’art. 177
C.d.S.
ART: 27 – SERVIZI INTERNI
Ai servizi interni è addetto di preferenza personale amministrativo o personale appartenente al
Servizio, anziano o dispensato per motivi di salute.
I servizi interni attengono ai compiti d’istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.
ART. 28 – OBBLIGO D’INTERVENTO E DI RAPPORTO
Restando fermo l’espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia
Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l’obbligo di intervenire per tutti i compiti
derivanti dalle funzioni d’istituto.
L’intervento diviene prioritario od esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal
superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell’ordine di servizio o nel programma di lavoro
assegnato.
Nei casi in cui l’intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi,
l’operatore deve richiedere l’intervento o l’ausilio di altri servizi competenti in materia.
In caso d’incidente stradale o di qualunque altro genere d’infortunio, l’intervento è obbligatorio.
Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l’operatore deve
redigere sempre e senza ritardo un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che
lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l’opportunità di una futura
memoria.
Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all’art.33, tutti gli Agenti in
servizio compilano giornalmente, alla fine del proprio turno, il foglio di servizio degli interventi
effettuati.
Nel caso in cui personale del Comando fuori dall’orario di servizio, ma nell’ambito del territorio
comunale, intervenga su un episodio rientrante nella casistica del presente articolo, deve
ritenersi a tutti gli effetti in servizio, usufruendo di tutti i benefici assistenziali, assicurativi ed
economici dei dipendenti in servizio.
ART.29 – ORDINE DI SERVIZIO
Il Responsabile, o chi per egli appositamente delegato, nel rispetto delle direttive impartite dal
Sindaco o Assessore delegato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di
servizio giornalieri, indicando per ciascun operatore: turno e orario, posto di lavoro, modalità di
espletamento del servizio.
Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere
segnati accanto all’ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da esporre negli uffici del
Comando o da consegnare all’operatore, ovvero, in caso di necessità impartiti anche
verbalmente.
Gli appartenenti al Servizio hanno l’obbligo di prendere visione dell’ordine di servizio e delle
comunicazioni fatte pervenire all’indirizzo di posta elettronica personale-istituzionale e anche di
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni od aggiornamenti. Essi devono attenersi
alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio
specifico.
ART.30 – SERVIZI DISTACCATI ALL’INTERNO DELLA AMMINISTRAZIONE
Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri settori della Civica Amministrazione,
nell’ambito dei compiti d’istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante.
ART.31 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI
Ai sensi dell’art.4 comma 4° della Legge quadro 07.03.86 n° 65 e degli artt. 8, 10, 15, 16 e 17
della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i., gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati,
singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea
presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta dalle
disposizioni richiamate.
Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con deliberazione della Giunta Comunale
e secondo le modalità in esse previste.
ART.32 – SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI
Il Comando Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco od Assessore delegato ad
effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.
Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali od analoghi a quelli derivanti dalle funzioni
d’istituto della Polizia Locale.
La tariffa stabilita dall’Amministrazione per il servizio viene incamerata dal Comune stesso.
Al personale impiegato spetta il compenso determinato di volta in volta nell’ambito delle norme
di legge e dei CCNL in vigore.
ART.33 – RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO
Il Comando informa periodicamente l’Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla
loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all’art. 22, così da individuare l’efficienza
globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.
TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI
ART.34 – ASSEGNAZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE
Il personale viene assegnato ai diversi servizi nonché alle Unità Operative con provvedimento
del Responsabile, secondo le direttive dell’Amministrazione, in conformità alle disposizioni che
disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l’organizzazione del lavoro.
ART.35 – GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI
Per i servizi di cui all’art. 24, gli appartenenti al Servizio, muniti del titolo abilitativo richiesto,
non possono sottrarsi, senza grave giustificato motivo, alla guida dei veicoli in dotazione.
Tutto il personale è tenuto ad apprendere l’uso degli strumenti e delle apparecchiature
tecniche che vengono utilizzate per le necessità del servizio.
Qualora occorressero particolari abilitazioni o corsi di apprendimento, le spese relative saranno
a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART.36 –PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO
Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 a portare a termine un’operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile,
 in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore,
 in attesa dell’arrivo in servizio dell’operatore del turno successivo, quando è previsto
dall’ordine/disposizione di servizio.
ART.37 – MOBILITAZIONE DEI SERVIZI
Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come
tali dall’Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati
in continuità a disposizione dei servizi, in conformità alle disposizioni del vigente CCNL.
TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO
ART.38 – NORME GENERALI – DOVERI
Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i
propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell’art. 22.
ART.39 – CURA DELL’UNIFORME E DELLA PERSONA
Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni di cui all’art. 20.
I capi dell’uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate dal Regolamento Regionale n.
03/2013 e s.m.i.
Il personale del Servizio, quando indossa l’uniforme, deve avere particolare cura della propria
persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul
decoro della Amministrazione che rappresenta.
L’uniforme e le calzature devono essere controllate all’inizio del servizio onde assicurarsi della
loro perfetta pulizia. La cura della propria persona deve essere puntuale e conforme
all’immagine che una figura pubblica deve rendere agli utenti.
In particolare:
 Il personale maschile deve tenere regolato il taglio dei capelli e la rasatura della barba.
L’uso della barba e dei baffi è ammesso, ma gli stessi devono essere di dimensioni
contenute e tali comunque da non costituire punto di presa in caso di colluttazione, né
impedire l’uso di apparecchiature, specie microfoniche e caschi, in dotazione.
 Il personale femminile dovrà adottare un’acconciatura di capelli tale che gli stessi
possano essere raccolti, al bisogno, e non costituiscano punto di presa in caso di
colluttazione, né impediscano l’uso di apparecchiature, specie microfoniche e caschi, in
dotazione. L’uso del trucco è ammesso, ma lo stesso non vede essere eccessivamente
marcato.
E’ fatto divieto di utilizzare monili in numero eccessivo o troppo vistoso o comunque di fattura
tale da costituire punto di presa in un’eventuale colluttazione.
ART.40 – ORARIO SUL POSTO DI LAVORO
Gli appartenenti al Servizio devono normalmente presentarsi in divisa all’ora e sul posto fissato
nell’ordine/disposizione di servizio.
Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere
l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve
avvisare prontamente la Centrale Operativa, dalla quale deve ricevere consenso per
abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze od
incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l’orario stabilito
od il turno prefissato.
ART.41 – RAPPORTI INTERNI AL SERVIZIO
I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati
reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di
collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà
di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuirne o
ridurne in qualunque modo l’autorità ed il prestigio.
ART.42 – COMPORTAMENTO IN PUBBLICO
Durante i servizi svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’appartenente al Servizio deve,
mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di
responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo
criteri di opportunità ed equità.
Deve sempre salutare la persona che lo interpella od a cui si rivolge nei modi previsti dal
l’articolo successivo.
L’appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome o il numero di matricola, quando
richiesto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
Durante il servizio deve assumere un contegno consono alle sue funzioni.
Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi in futili
occupazioni.
E’ vietato fumare nei locali del Comando, sugli autoveicoli in dotazione e comunque durante
l’espletamento dei servizi d’istituto quali ad esempio: rilievo sinistro stradale, posto di
controllo, etc. soprattutto in presenza di cittadini.
Per quanto non specificamente indicato nel presente articolo si rinvia a quanto contenuto nel
Codice di Comportamento.
ART.43 – IL SALUTO
Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le istituzioni, le autorità e i
superiori è un dovere per gli appartenenti al Servizio.
Il saluto si effettua portando la mano destra aperta alla visiera, secondo le forme in uso nelle
forze armate e corpi di polizia.
Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 per coloro che sono a bordo di veicoli;
 per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera
nazionale.
TITOLO VIII
DISCIPLINA –RICONOSCIMENTI – PREVIDENZE
ART.44 – NORME DISCIPLINARI
La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata
dalle normative vigenti in materia.
ART.45 – CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
L’obbligo di comunicazione delle assenze o ritardi viene adempiuto mediante comunicazione
telefonica al Responsabile del Servizio di Polizia Locale o, in mancanza, al Responsabile del
Servizio del Personale prima dell’ora d’inizio del servizio, in modo da permettere l’eventuale
pronta sostituzione sul posto di lavoro. In ogni caso deve essere dato avviso alla centrale
operativa o al collega in servizio nel medesimo turno.
ART.46 – ACCERTAMENTI SANITARI
In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute o psicofisici, gli appartenenti
al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero
dell’efficienza, da determinati servizi del Servizio, a seguito di certificazione medica motivata
dall’ASL o dal medico del lavoro dell’Ente.
In casi di inidoneità fisica che rende inabili in tutto o in parte ai servizi esterni, gli appartenenti
al Servizio vengono prioritariamente impiegati nei servizi interni o d’ufficio compatibili con il
loro stato.
ART.47 – SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO
Il Comandante segnala al Sindaco o all’Assessore delegato gli operatori che si sono distinti per
aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d’iniziativa e notevoli capacità
professionali, impegno o diligenza con risultati di eccezionale rilevanza.
Agli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti possono essere concesse le
seguenti ricompense a secondo dell’attività e degli atti compiuti:
 elogio scritto del Responsabile;
 encomio del Sindaco e mostrina di riconoscimento (conforme al modello descritto
nell’allegato “B”);
 encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale, medaglia d’oro e mostrina di
riconoscimento (conforme al modello descritto nell’allegato “B”);
 encomio d’onore deliberato dal Consiglio Comunale, medaglia d’oro e mostrina di
riconoscimento (conforme al modello descritto nell’allegato “B”);
 proposta per il riconoscimento al Presidente della Regione Lombardia;
 proposta per il riconoscimento al valore civile per atti di particolare coraggio.
La concessione dei riconoscimenti è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.
ART. 48 – CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA POLIZIA LOCALE
E’ ricordata con appropriate celebrazioni la ricorrenza annuale della giornata della Polizia
Locale (20 Gennaio).
ART. 49 – ISTITUZIONE FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA LOCALE
L’Amministrazione destina annualmente nell’ambito di apposito Regolamento, che ne disciplina
anche l’utilizzo, una quota dei proventi di cui all’art. 208 del C.d.S., per finalità di previdenza e
di assistenza del personale di vigilanza.
TITOLO IX
ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO
ART.50 – NORMA GENERALE
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di
pubblica sicurezza, sono dotati dell’arma di ordinanza.
ART.51 – DOTAZIONE
Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al
Servizio di Polizia Locale.
Tale numero equivale al numero degli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza maggiorato, quale dotazione di riserva, fino al 5% degli stessi, con almeno il minimo
di un’arma.
Il provvedimento del Sindaco ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in
dotazione sono comunicati al Prefetto.
ART.52 – CARATTERISTICHE DELLE ARMI IN DOTAZIONE
Le armi in dotazione agli operatori appartenenti al Servizio sono:
 pistola semiautomatica Beretta mod. 98FS calibro 9 x 21;
 pistola semiautomatica Walther mod. P99 calibro 9 x 21;,
 pistola semiautomatica Beretta mod. 82BB calibro 7,65.
Gli operatori di cui all’art.50 impegnati in particolari servizi, su disposizione del Responsabile,
possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili)
che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente alla cintura.
Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso
del tipo spray O.C. Capsicum, non classificati come arma comune.
Per i soli servizi di guardia d’onore, in occasione di feste e funzioni pubbliche, il Responsabile
può essere dotato di sciabola in ragione del numero degli addetti ai servizi medesimi.
ART.53 – USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
Gli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza portano
senza licenza le armi di cui sono dotati nello svolgimento di tutti i servizi esterni.
Per i servizi di cui al comma precedente l’arma è assegnata in via continuativa ai sensi
dell’art.6 del D. M. I. 4 marzo 1987 n.145.
Nella tessera di servizio di cui all’art.21 è fatta menzione dell’assegnazione dell’arma in via
continuativa.
Per le modalità del porto d’arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in
particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell’Interno al quale ci si riferisce e
all’art.18 del regolamento del Servizio.
Per i servizi espletati fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, per soccorso od a
supporto, le modalità dell’armamento sono determinate dal Responsabile nel rispetto degli
eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.
Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti
per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori territorio dell’Ente di
appartenenza.
Agli operatori di Polizia Locale cui l’arma è assegnata in via continuativa, ne è consentito il
porto per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Il Sindaco garantisce l’approvvigionamento di armi e munizioni.
Ogni assegnatario dell’arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l’arma e
curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti
facilmente raggiungibili.
Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia
chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.
Per l’addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4
marzo 1987, n.145 e della Legge 28 maggio 1981, n.286.
L’uso degli strumenti di autotutela è subordinato al conseguimento dell’abilitazione prevista
dalla normativa vigente in materia.
ART.54 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non esplicitamente riportato in questo regolamento, si rinvia al D. M. I. n. 145 del
4 Marzo 1987.
TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART.55 – RINVIO AI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio della
Polizia Locale di Albairate la normativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.