regolamento del servizio di polizia locale di albairate
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regolamento del servizio di polizia locale di albairate
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI ALBAIRATE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2016 TITOLO I : ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ART. 1 - Definizioni ART. 2 - Servizio di Polizia Locale ART. 3 - Collocazione del Servizio nell’Amministrazione Comunale ART. 4 - Funzioni degli appartenenti al Servizio TITOLO II : ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI ART. 5 - Organico del Servizio ART. 6 - Rapporto gerarchico ART. 7 - Attribuzioni del Responsabile ART. 8 - Attribuzioni degli ufficiali ove previsti ART. 9 - Compiti dei Sottufficiali e dei facenti funzioni ART. 10 - Compiti degli Agenti di Polizia Locale ART. 11 - Qualifica degli appartenenti al Servizio TITOLO III : ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 12 - Modalità particolari di accesso al Servizio ART. 13 - Formazione di base per Agenti ART. 14 - Qualificazione professionale per il personale di cui agli art. 7 - 8 e 9 ART. 15 - Aggiornamento professionale TITOLO IV : UNIFORME E DOTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI ART. 16 - Uniforme di Servizio ART. 17 - Gradi e distintivi ART. 18 - Arma d’ordinanza ART. 19 - Strumenti e mezzi in dotazione ART. 20 - Uso divisa degli appartenenti al Servizio ART. 21 - Tessera di riconoscimento del personale della Polizia Locale della Regione Lombardia TITOLO V : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ART. 22 - Finalità generali dei servizi ART. 23 - Servizi stradali appiedati ART. 24 - Servizio a bordo di veicoli ART. 25 - Collegamenti dei servizi via radio ART. 26 - Servizi di pronto intervento ART. 27 - Servizi interni ART. 28 - Obbligo d’intervento e di rapporto ART. 29 - Ordine di Servizio ART. 30 - Servizi distaccati all’interno dell’Amministrazione ART. 31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni ART. 32 - Servizi effettuati per conto di privati ART. 33 - Relazione sull’attività del Servizio TITOLO VI : NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INTERNE AL SERVIZIO ART. 34 - Assegnazione ed impiego del personale ART. 35 - Guida di veicoli ed uso di strumenti ART. 36 - Prolungamento del servizio ART. 37 - Mobilitazione dei servizi TITOLO VII : NORME DI COMPORTAMENTO ART. 38 - Norme generali – Doveri ART. 39 - Cura dell’uniforme e della persona ART. 40 - Orario sul posto di lavoro ART. 41 - Rapporti interni al Servizio ART. 42 - Comportamento in pubblico ART. 43 - Il saluto TITOLO VIII : DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI – PREVIDENZE ART. 44 - Norme disciplinari ART. 45 - Casi di assenza dal servizio ART. 46 - Accertamenti sanitari ART. 47 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio ART. 48 – Celebrazione della giornata della Polizia Locale ART. 49 - Istituzione Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale della Polizia Locale TITOLO IX : ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO ART. 50 – Norma generale ART. 51 - Dotazione ART. 52 – Caratteristiche delle armi in dotazione ART. 53 – Uso delle armi in dotazione ART. 54 – Disposizione finale TITOLO X : NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 55 - Rinvio ai contratti collettivi di lavoro TITOLO I ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO Art. 1 – DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: a) per “Servizio di Polizia Locale”, o semplicemente “Servizio”, conformemente all’art 2 della Legge Regionale n. 6/2015, si intende il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dal comune di Albairate per erogare la funzione di Polizia Locale. b) per “Responsabile del Servizio di Polizia Locale”, o semplicemente “Responsabile”, conformemente all’art. 11 della Legge Regionale n. 6/2015, si intende la figura apicale dell’area Area Polizia Locale a cui è demandato il compito di assicurare con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, le cui attribuzioni sono elencate al successivo art. 7. Art. 2 – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt.1 e 4 della Legge 7 Marzo 1986 nr.65 ed all’art.6 della Legge Regionale 1 Aprile 2015 n.6. E’ istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di Albairate. Art. 3 – COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 Marzo 1986 nr.65 Art. 4 – FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la Polizia Urbana, Amministrativa, Edilizia, Commercio e Pubblici Esercizi, la salvaguardia dell’Ambiente e l’Igiene; in particolare: espletano i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art.12 del D.L.vo nr.285/1992 e s.m.i.; esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro nr.65/86 e dall’art. 13 della Legge Regionale n. 6/2015 concorrono al mantenimento dell’Ordine Pubblico; effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni cittadine e, all’occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune; svolgono tutti i compiti di interesse generale che l’Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell’ambito dei compiti istituzionali del Servizio di Polizia Locale, conformemente alla Legge Regionale n. 6/2015; collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e direttive del Sindaco o dell’Assessore delegato. TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI Art. 5 – ORGANICO DEL SERVIZO L’Organico del Servizio è determinato dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO L’ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è determinato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti, a parità di qualifica, dall’anzianità nella stessa e a parità di anzianità dall’età. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono farne rimostranza allo stesso superiore dichiarando le ragioni. Se la disposizione o l’ordine è rinnovato per iscritto il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione. Gli appartenenti al Servizio non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale. In caso di assenza temporanea, e salvo diversa disposizione del Responsabile, ogni graduato è sostituito dall’Agente più anziano in servizio. Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli agenti, salvo diversa disposizione del Responsabile, al più anziano compete la direzione operativa della stessa, nei limiti delle competenze riferibili alle qualifiche e al profilo professionale attribuito. Per anzianità di servizio si intende il periodo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo esclusivamente nell’area di vigilanza e nella medesima qualifica/grado. A parità di periodo, l’anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso di accesso al posto e all’età. Per il personale che accede al Servizio di Polizia Locale di Albairate mediante l’istituto della mobilità è considerata come anzianità di servizio anche il servizio svolto nel Corpo o Servizio di Polizia Locale di provenienza. Art. 7 – ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Albairate assume verso il Sindaco o l’Assessore suo delegato la piena responsabilità dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Servizio. Il Responsabile assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d’istituto, al Responsabile spetta di: Emanare le direttive e vigilare sull’espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell’Amministrazione, Disporre la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed alle attitudini possedute dagli operatori, in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente il personale, assegnandoli alle unità, ai nuclei ed ai servizi speciali, Cura l’aggiornamento tecnico-professionale degli operatori di polizia locale Coordinare i servizi del Servizio con quelli della altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall’Amministrazione, Mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza e gli Organismi del Comune o di altri Enti collegati al Servizio da necessità operative, nonché con gli organi di informazione, Rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche, Rispondere al Sindaco ed all’Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute, Emanare gli ordini di servizio e di stabilire le modalità di esecuzione, disponendo altresì servizi ispettivi per accertare l’adempimento delle direttive impartite, Effettuare attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti con particolare riferimento alle problematiche inerenti la mobilità sul territorio comunale, Curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, Esprimere pareri obbligatori, Compiere quant’altro demandato al personale comunale di pari qualifica assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali, amministrativo-contabili e di obiettivo. In caso di assenza od impedimento, per poter garantire la continuità dell’efficacia amministrativa, il Responsabile viene sostituito dall’addetto al coordinamento e controllo o, in caso di sua assenza dal Facente funzioni o, in caso di sua assenza, dall’operatore di polizia locale con grado più elevato presente in servizio ed in caso di parità di grado dal più anziano in servizio, così come previsto dell’art.6 del presente regolamento. Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI OVE PREVISTI Gli Ufficiali coadiuvano il Responsabile e sono in genere responsabili della direzione dell’Unità Operativa a cui sono assegnati rivestendo pertanto la qualità di responsabile dei procedimenti che in essa vengono trattati. Svolgono funzioni di coordinamento del personale assegnato anche emanando disposizioni dettagliate sui compiti da svolgere. Gli Ufficiali adottano d’iniziativa provvedimenti urgenti che ritengano utili per la migliore realizzazione del servizio, dandone informazione al Responsabile o al proprio superiore in quel momento. Curano l’istruzione del personale secondo le direttive dell’Amministrazione e del Comando ed assicurano l’esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori. Eseguono interventi a livello specializzato, istruiscono pratiche connesse all’attività di Polizia Locale e redigono relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi. Art. 9 – COMPITI DEI SOTTUFFICIALI E DEI FACENTI FUNZIONI I Sottufficiali, ove previsti, sono addetti al coordinamento ed al controllo dell’esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e la produttività degli Agenti subordinati; espletano altresì ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente. A seguito di uno specifico e formale incarico conferito dal Responsabile sulla base di un’autonoma valutazione che tenga conto di criteri preventivamente adottati per evidenti ragioni di correttezza e trasparenza dei comportamenti, agli Agenti possono essere attribuiti compiti di coordinamento e controllo di altro personale, anche della medesima categoria, limitatamente alle direttive impartite dal Responsabile. Art. 10 – COMPITI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle qualifiche rivestite con riferimento alle funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza che richiedono una specifica conoscenza tecnica di leggi e regolamenti. Intervengono pertanto direttamente nell’accertamento delle violazioni amministrative e dei reati di competenza. Trasmettono tutti gli atti all’Ufficio/Unità Operativa competente per materia affinché questo completi, ove necessario, il procedimento intrapreso e sottoponga gli atti al visto del Responsabile. Inoltrano al Responsabile le relazioni di servizio o proposte che ritengano opportuno formulare in seguito alle esperienze di lavoro maturate sul territorio o negli uffici. Partecipano ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, promuovendo ed orientando, con proposte concrete, le iniziative didattiche. L’Agente di Polizia Locale utilizza gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l’esecuzione degli interventi. Art. 11 – QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell’art. 5 della Legge Quadro n. 65/86 esercitano anche: - funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita al Responsabile e Sottufficiali, ai sensi dell’art. 57 del c.p.p.; - servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.; - funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.3 della Legge nr.65/86. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell’art.5 commi 2 e 3 della Legge n. 65/86. TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 12 – MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL SERVIZIO Oltre a quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dal CCNL, si applicano le seguenti modalità particolari per l’accesso all’organico del Servizio di Polizia Locale: possesso della patente di abilitazione alla guida cat. “A” e cat. ”B”, ovvero cat. “B” conseguita prima del 24 Aprile 1988; avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati maschi e non essere stati riconosciuti “obiettori di coscienza”; possesso dei requisiti per prestare servizio in forma armata in via continuativa; disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura, compresa quella di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché l’incondizionata disponibilità all’uso di tutte le strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Servizio; possesso dei seguenti requisiti psicofisici: - sana e robusta costituzione fisica necessaria all’espletamento dei servizi di polizia. A tal fine si precisa che il candidato all’assunzione dovrà comunque essere esente da malattie ed imperfezioni che a giudizio della commissione medica nominata dall’Amministrazione possano in alcun modo limitare l’effettiva e proficua prestazione di ogni servizio richiedibile, nonché da ogni malattia infettiva ad andamento cronico, anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità; - senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente Costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione al Servizio di Polizia Locale di Albairate le seguenti imperfezioni ed infermità: alcolismo, tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena; i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per la loro sede o natura siano deturpanti o abbiano contenuti discriminatori, sessisti, osceni o che possano arrecare discredito alla Pubblica Amministrazione. I titoli di studio per l’accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale, sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e dai relativi regolamenti comunali. ART. 13 – FORMAZIONE DI BASE L’Amministrazione Comunale ed i vincitori dei concorsi per posti di Agente ed Ufficiale sono tenuti rispettivamente a far frequentare ed a frequentare, di massima nel periodo di prova, specifici percorsi di formazione di ingresso ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 6/2015. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio. ART. 14 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO L’Amministrazione Comunale e gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti rispettivamente a far frequentare ed a frequentare specifici corsi di formazione ai sensi ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n. 6/2015. ART. 15 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Oltre a quanto previsto dall’art. 14, l’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all’interno del Comando mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e di giornate di studio. TITOLO IV UNIFORME E DOTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI ART. 16 – UNIFORME DI SERVIZIO L’Amministrazione fornisce l’uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla Regione Lombardia con R.R. n. 1/2008 e s.m.i. in attuazione della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i. Il Comandante, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, determina la quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità ed i tempi con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere forniti ed indossati. Per particolari servizi di rappresentanza e per la scorta al Gonfalone del Comune potrà essere adottata l’alta uniforme. Per particolari servizi operativi il Responsabile potrà autorizzare l’utilizzo della divisa operativa. Il Responsabile, per particolari esigenze, potrà autorizzare l’espletamento di servizi in abiti civili come disciplinato dall’art.20 del presente regolamento. E’ fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche visibili all’uniforme assegnata. ART. 17 – GRADI E DISTINTIVI I distintivi di grado, inerenti alla qualifica funzionale degli appartenenti al Servizio, sono quelli stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente al Regolamento Regionale n. 4/2013 e s.m.i. Ai fini dell’attribuzione dei simboli distintivi di grado gli operatori del Sevizio di Polizia Locale di Albairate si distinguono in: Agenti, personale inquadrato in categoria C Agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni Agente Scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni Assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni Assistente Scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni Sovraintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni L’Agente Scelto, l’Assistente, l’Assistente Scelto ed il Sovraintendente non rivestono una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e il grado attribuito costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato. Gli agenti, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento con profilatura verde. Sottufficiale: - Specialista di vigilanza Il grado di Specialista di Vigilanza è ad esaurimento e del relativo simbolo si fregia il personale di cui ai punti b) e c) dell’art.29 del CCNL del 14 settembre 2000. Gli specialisti di vigilanza, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento con profilatura verde. Ufficiali Direttivi, personale inquadrato in categoria D, escluso in personale inquadrato in D ai sensi dei punti b) e c) dell’art.29 del CCNL 14 settembre 2000 Vice Commissario, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 10 anni Commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni Commissario Capo, personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale Gli ufficiali direttivi, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento con profilatura verde. Il distintivo di grado del Commissario Capo, con anzianità in categoria D3 di almeno 10 anni è contornato da un profilo dorato. Il Responsabile adotta le stelle a sette punte caratterizzante il proprio grado su robbio circolare. L’Ufficiale Direttivo in posizione di comando adotta il grado di Commissario Capo. Sull’uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Servizio: i distintivi di specialità che contraddistinguono la prevalente appartenenza del personale della Polizia Locale alle strutture funzionali istituite nel Comando con apposito provvedimento del Comandante; le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, applicate secondo le consuete modalità d’uso. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale: l’attribuzione dei singoli distintivi di grado avviene con apposito provvedimento del Sindaco; l’attribuzione dei distintivi di cui al Regolamento Regionale avviene con apposito provvedimento del Comandante. ART. 18 – ARMA D’ORDINANZA E BRACCIALI DI CONTENIMENTO Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, come previsto al Tit. IX che disciplina l’uso delle armi, sono dotati dell’arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal presente regolamento in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n.145. L’arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito al Tit. IX del presente regolamento, durante l’espletamento di tutti i servizi. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale. Gli operatori vengono addestrati all’uso dell’arma durante il corso iniziale di formazione professionale e compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge. L’arma deve essere sempre tenuta dall’assegnatario in ottimo stato di manutenzione, al fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità, a norma di Regolamento. L'uso dei bracciali di contenimento (manette), in conformità a quanto stabilito dall'art. 53 del Codice Penale, è consentito quando sia necessario per respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione. Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Servizio o della persona soggetta a coazione, è consentito l'ammanettamento dietro la schiena. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione ART: 19 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE Le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono disciplinate in conformità all’art. 21 della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i. Gli strumenti, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici, Unità Operative od a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione. ART. 20 – USO DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi d’istituto in uniforme. La stessa deve essere mantenuta in decorose condizioni. L’attività di servizio può essere svolta in abito civile solo previa autorizzazione del Responsabile. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d’ufficio può essere autorizzato dal Comando ad indossare l’abito civile, purché venga tenuta sempre l’uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio. Il personale che svolge servizio di pattuglia deve indossare un’identica divisa. Gli agenti di servizio in pattuglia auto e motomontata normalmente indossano la divisa costituita da pantaloni tipo brices, con stivali da motociclista. ART. 21 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE LOMBARDIA Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio che certifica l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell’arma. Il modello della tessera è riportato all’art.9 e quindi all’allegato “B” del Regolamento della Regione Lombardia nr.4/2013 e s.m.i. Tutti gli appartenenti al Servizio, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento. La tessera deve essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, quando l’attività viene svolto in abito civile. TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ART. 22 – FINALITA’ GENERALI DEI SERVIZI Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d’istituto di cui all’art. 4, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell’Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina. L’organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l’impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall’Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse. ART. 23 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 4 sono istituiti servizi appiedati nell’ambito delle attribuzioni proprie degli addetti. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue: regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade; presidio agli impianti semaforici o con interventi occasionali di regolazione manuale degli stessi; servizio misto tra l’incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio; servizio mobile lungo un itinerario o di zona; servizi d’ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti. ART. 24 – SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI Al fine di garantire la resa dei servizi d’istituto ed in particolare il pronto intervento, sono attivati servizi su veicoli. Il Responsabile impartisce le opportune direttive sulle finalità di impiego. Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l’espletamento dei compiti d’istituto. Sono esclusi dall’uso di particolari tipi di veicoli gli addetti che risultano esentati per motivi di salute, opportunamente certificati dal medico del lavoro. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il personale a bordo dei veicoli di servizio deve far uso dei prescritti sistemi di ritenuta di cui all’art. 172 del C.d.S. ad eccezione degli interventi d’emergenza. ART. 25 – COLLEGAMENTI DEI SERVIZI VIA RADIO Tutto il personale in servizio esterno, di norma, è collegato con apparecchi radioricetrasmittenti e/o GPS alla Centrale Operativa del Comando, nel rispetto delle normative previste dal CCNL. Il personale, al momento di iniziare il turno di servizio, deve effettuare una prova di trasmissione/ricezione con l’apparecchio in dotazione per verificarne il corretto funzionamento. Durante il servizio dovrà essere periodicamente controllato lo stato d’efficienza dell’apparato. Qualsiasi malfunzionamento rilevato dovrà essere segnalato al Comando. Le comunicazioni via radio dovranno avvenire in modo conciso, limitandosi alle informazioni essenziali ed evitando, in ogni caso, di tenere occupata la frequenza per un tempo eccessivo. Qualora si renda necessaria la compitazione di un messaggio critico o difficile da riconoscere, dovrà essere utilizzato l’alfabeto fonetico radiotelegrafico. Gli operatori devono dare, quando richiesti, la propria posizione e seguire le disposizioni della Centrale Operativa. Le disposizioni via radio ricevute dalla Centrale Operativa sono prioritarie rispetto a quelle precedentemente assegnate. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito. ART. 26 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli adeguatamente attrezzati e collegati via radio con il Comando. Il personale addetto ai servizi ha l’obbligo d’intervenire nelle località indicate secondo le istruzioni impartite dalla Centrale Operativa del Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d’istituto del servizio. La centrale operativa, a secondo della gravità dell’evento, comunicherà a mezzo di codice la tipologia dell’intervento da attuarsi: codice verde: intervento ordinario, codice giallo: intervento celere, codice rosso: intervento grave ed urgente, con uso di tutti i dispositivi di emergenza in dotazione al veicolo: dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dispositivo acustico supplementare di allarme di cui all’art. 177 C.d.S. ART: 27 – SERVIZI INTERNI Ai servizi interni è addetto di preferenza personale amministrativo o personale appartenente al Servizio, anziano o dispensato per motivi di salute. I servizi interni attengono ai compiti d’istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. ART. 28 – OBBLIGO D’INTERVENTO E DI RAPPORTO Restando fermo l’espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l’obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d’istituto. L’intervento diviene prioritario od esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell’ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nei casi in cui l’intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l’operatore deve richiedere l’intervento o l’ausilio di altri servizi competenti in materia. In caso d’incidente stradale o di qualunque altro genere d’infortunio, l’intervento è obbligatorio. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l’operatore deve redigere sempre e senza ritardo un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l’opportunità di una futura memoria. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all’art.33, tutti gli Agenti in servizio compilano giornalmente, alla fine del proprio turno, il foglio di servizio degli interventi effettuati. Nel caso in cui personale del Comando fuori dall’orario di servizio, ma nell’ambito del territorio comunale, intervenga su un episodio rientrante nella casistica del presente articolo, deve ritenersi a tutti gli effetti in servizio, usufruendo di tutti i benefici assistenziali, assicurativi ed economici dei dipendenti in servizio. ART.29 – ORDINE DI SERVIZIO Il Responsabile, o chi per egli appositamente delegato, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o Assessore delegato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio giornalieri, indicando per ciascun operatore: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere segnati accanto all’ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da esporre negli uffici del Comando o da consegnare all’operatore, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti al Servizio hanno l’obbligo di prendere visione dell’ordine di servizio e delle comunicazioni fatte pervenire all’indirizzo di posta elettronica personale-istituzionale e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni od aggiornamenti. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico. ART.30 – SERVIZI DISTACCATI ALL’INTERNO DELLA AMMINISTRAZIONE Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri settori della Civica Amministrazione, nell’ambito dei compiti d’istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante. ART.31 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI Ai sensi dell’art.4 comma 4° della Legge quadro 07.03.86 n° 65 e degli artt. 8, 10, 15, 16 e 17 della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i., gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta dalle disposizioni richiamate. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste. ART.32 – SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI Il Comando Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco od Assessore delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini. Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali od analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d’istituto della Polizia Locale. La tariffa stabilita dall’Amministrazione per il servizio viene incamerata dal Comune stesso. Al personale impiegato spetta il compenso determinato di volta in volta nell’ambito delle norme di legge e dei CCNL in vigore. ART.33 – RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO Il Comando informa periodicamente l’Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all’art. 22, così da individuare l’efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti. TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI ART.34 – ASSEGNAZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE Il personale viene assegnato ai diversi servizi nonché alle Unità Operative con provvedimento del Responsabile, secondo le direttive dell’Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l’organizzazione del lavoro. ART.35 – GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI Per i servizi di cui all’art. 24, gli appartenenti al Servizio, muniti del titolo abilitativo richiesto, non possono sottrarsi, senza grave giustificato motivo, alla guida dei veicoli in dotazione. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l’uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche che vengono utilizzate per le necessità del servizio. Qualora occorressero particolari abilitazioni o corsi di apprendimento, le spese relative saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. ART.36 –PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario: a portare a termine un’operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile, in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore, in attesa dell’arrivo in servizio dell’operatore del turno successivo, quando è previsto dall’ordine/disposizione di servizio. ART.37 – MOBILITAZIONE DEI SERVIZI Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall’Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, in conformità alle disposizioni del vigente CCNL. TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO ART.38 – NORME GENERALI – DOVERI Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell’art. 22. ART.39 – CURA DELL’UNIFORME E DELLA PERSONA Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni di cui all’art. 20. I capi dell’uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate dal Regolamento Regionale n. 03/2013 e s.m.i. Il personale del Servizio, quando indossa l’uniforme, deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro della Amministrazione che rappresenta. L’uniforme e le calzature devono essere controllate all’inizio del servizio onde assicurarsi della loro perfetta pulizia. La cura della propria persona deve essere puntuale e conforme all’immagine che una figura pubblica deve rendere agli utenti. In particolare: Il personale maschile deve tenere regolato il taglio dei capelli e la rasatura della barba. L’uso della barba e dei baffi è ammesso, ma gli stessi devono essere di dimensioni contenute e tali comunque da non costituire punto di presa in caso di colluttazione, né impedire l’uso di apparecchiature, specie microfoniche e caschi, in dotazione. Il personale femminile dovrà adottare un’acconciatura di capelli tale che gli stessi possano essere raccolti, al bisogno, e non costituiscano punto di presa in caso di colluttazione, né impediscano l’uso di apparecchiature, specie microfoniche e caschi, in dotazione. L’uso del trucco è ammesso, ma lo stesso non vede essere eccessivamente marcato. E’ fatto divieto di utilizzare monili in numero eccessivo o troppo vistoso o comunque di fattura tale da costituire punto di presa in un’eventuale colluttazione. ART.40 – ORARIO SUL POSTO DI LAVORO Gli appartenenti al Servizio devono normalmente presentarsi in divisa all’ora e sul posto fissato nell’ordine/disposizione di servizio. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente la Centrale Operativa, dalla quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze od incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l’orario stabilito od il turno prefissato. ART.41 – RAPPORTI INTERNI AL SERVIZIO I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuirne o ridurne in qualunque modo l’autorità ed il prestigio. ART.42 – COMPORTAMENTO IN PUBBLICO Durante i servizi svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’appartenente al Servizio deve, mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella od a cui si rivolge nei modi previsti dal l’articolo successivo. L’appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome o il numero di matricola, quando richiesto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alle sue funzioni. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni. E’ vietato fumare nei locali del Comando, sugli autoveicoli in dotazione e comunque durante l’espletamento dei servizi d’istituto quali ad esempio: rilievo sinistro stradale, posto di controllo, etc. soprattutto in presenza di cittadini. Per quanto non specificamente indicato nel presente articolo si rinvia a quanto contenuto nel Codice di Comportamento. ART.43 – IL SALUTO Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le istituzioni, le autorità e i superiori è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano destra aperta alla visiera, secondo le forme in uso nelle forze armate e corpi di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi: per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico; per coloro che sono a bordo di veicoli; per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale. TITOLO VIII DISCIPLINA –RICONOSCIMENTI – PREVIDENZE ART.44 – NORME DISCIPLINARI La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalle normative vigenti in materia. ART.45 – CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO L’obbligo di comunicazione delle assenze o ritardi viene adempiuto mediante comunicazione telefonica al Responsabile del Servizio di Polizia Locale o, in mancanza, al Responsabile del Servizio del Personale prima dell’ora d’inizio del servizio, in modo da permettere l’eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro. In ogni caso deve essere dato avviso alla centrale operativa o al collega in servizio nel medesimo turno. ART.46 – ACCERTAMENTI SANITARI In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute o psicofisici, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell’efficienza, da determinati servizi del Servizio, a seguito di certificazione medica motivata dall’ASL o dal medico del lavoro dell’Ente. In casi di inidoneità fisica che rende inabili in tutto o in parte ai servizi esterni, gli appartenenti al Servizio vengono prioritariamente impiegati nei servizi interni o d’ufficio compatibili con il loro stato. ART.47 – SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO Il Comandante segnala al Sindaco o all’Assessore delegato gli operatori che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d’iniziativa e notevoli capacità professionali, impegno o diligenza con risultati di eccezionale rilevanza. Agli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti possono essere concesse le seguenti ricompense a secondo dell’attività e degli atti compiuti: elogio scritto del Responsabile; encomio del Sindaco e mostrina di riconoscimento (conforme al modello descritto nell’allegato “B”); encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale, medaglia d’oro e mostrina di riconoscimento (conforme al modello descritto nell’allegato “B”); encomio d’onore deliberato dal Consiglio Comunale, medaglia d’oro e mostrina di riconoscimento (conforme al modello descritto nell’allegato “B”); proposta per il riconoscimento al Presidente della Regione Lombardia; proposta per il riconoscimento al valore civile per atti di particolare coraggio. La concessione dei riconoscimenti è annotata sullo stato di servizio del personale interessato. ART. 48 – CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA POLIZIA LOCALE E’ ricordata con appropriate celebrazioni la ricorrenza annuale della giornata della Polizia Locale (20 Gennaio). ART. 49 – ISTITUZIONE FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE L’Amministrazione destina annualmente nell’ambito di apposito Regolamento, che ne disciplina anche l’utilizzo, una quota dei proventi di cui all’art. 208 del C.d.S., per finalità di previdenza e di assistenza del personale di vigilanza. TITOLO IX ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO ART.50 – NORMA GENERALE Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell’arma di ordinanza. ART.51 – DOTAZIONE Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale. Tale numero equivale al numero degli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato, quale dotazione di riserva, fino al 5% degli stessi, con almeno il minimo di un’arma. Il provvedimento del Sindaco ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto. ART.52 – CARATTERISTICHE DELLE ARMI IN DOTAZIONE Le armi in dotazione agli operatori appartenenti al Servizio sono: pistola semiautomatica Beretta mod. 98FS calibro 9 x 21; pistola semiautomatica Walther mod. P99 calibro 9 x 21;, pistola semiautomatica Beretta mod. 82BB calibro 7,65. Gli operatori di cui all’art.50 impegnati in particolari servizi, su disposizione del Responsabile, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente alla cintura. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. Capsicum, non classificati come arma comune. Per i soli servizi di guardia d’onore, in occasione di feste e funzioni pubbliche, il Responsabile può essere dotato di sciabola in ragione del numero degli addetti ai servizi medesimi. ART.53 – USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE Gli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi di cui sono dotati nello svolgimento di tutti i servizi esterni. Per i servizi di cui al comma precedente l’arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell’art.6 del D. M. I. 4 marzo 1987 n.145. Nella tessera di servizio di cui all’art.21 è fatta menzione dell’assegnazione dell’arma in via continuativa. Per le modalità del porto d’arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell’Interno al quale ci si riferisce e all’art.18 del regolamento del Servizio. Per i servizi espletati fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, per soccorso od a supporto, le modalità dell’armamento sono determinate dal Responsabile nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori territorio dell’Ente di appartenenza. Agli operatori di Polizia Locale cui l’arma è assegnata in via continuativa, ne è consentito il porto per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Il Sindaco garantisce l’approvvigionamento di armi e munizioni. Ogni assegnatario dell’arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma. Per l’addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145 e della Legge 28 maggio 1981, n.286. L’uso degli strumenti di autotutela è subordinato al conseguimento dell’abilitazione prevista dalla normativa vigente in materia. ART.54 – DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non esplicitamente riportato in questo regolamento, si rinvia al D. M. I. n. 145 del 4 Marzo 1987. TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI ART.55 – RINVIO AI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio della Polizia Locale di Albairate la normativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.