Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo

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Rivista giuridica
Registrata presso il Tribunale di Catania
ISSN 2039-6937
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
LUGLIO – AGOSTO 2014
(aggiornato al 31 agosto 2014)
A cura di
Luca SALAMONE
(www.lucasalamone.it)
Corte di Cassazione, Sezione IV (penale), 12 novembre 2013, n. 45514 (In tema di
legittimità dell’alcoltest).
Con la sentenza in rassegna, il supremo giudice di legittimità ha statuito in merito alla
possibilità che un soggetto a bordo di un veicolo non in movimento, bensì in “fermata”,
sia sottoposto ad alcoltest e sanzionato nel caso di esito positivo dello stesso.
Al riguardo, la giurisprudenza non è sempre stata univoca, infatti a fronte di pronunce di
legittimità, che riflettendo sulla percorribilità del controllo con etilometro nei confronti
di un soggetto alla “guida” di un veicolo in fermata, hanno sostenuto che, essendo la
guida intesa come circolazione di veicoli ed essendo contestualmente la fermata fase
della circolazione, il guidatore, seppur in fermata, può ben può essere controllato con
alcoltest e se del caso sanzionato se ricorrono i presupposti (cfr. Cass., Sez. IV,
37631/2007); vi sono altre pronunce che hanno reso possibile il controllo con alcoltest al
soggetto in “fermata”, richiedendo tuttavia che la punibilità sia subordinata alla prova
certa che egli abbia circolato già in stato di ebbrezza prima di stazionare nel luogo ove
avviene l’accertamento tecnico (cfr. Cass. pen., Sez. V, 30209/2013 e Cass. sez. VII,
10476/2010). In particolare, secondo il primo orientamento che non richiede la prova
della circolazione in stato di ebbrezza avvenuta in precedenza, si dovrebbe reputare
irrilevante che il soggetto dimostri di aver fatto uso di bevande alcoliche dopo essersi
fermato, posto che l’art. 186 c.d.s., considerando “guida” anche la “fermata”, sarebbe
direttamente punitivo anche nei confronti di tale condotta. Di contro, il secondo
orientamento, valorizzando la tesi opposta, consente la punibilità solo qualora sia
dimostrato che il soggetto abbia guidato già in stato di ebbrezza e solo successivamente
si sia fermato, con la conseguenza che egli potrebbe non solo fornire prova (contraria)
che l’uso di bevande alcoliche sia avvenuto solo durante la fermata, ma anche avvalersi
delle altre prove (es. irregolarità del controllo o inefficienze tecniche dello strumentario).
Con la pronuncia in rassegna, gli “ermellini”, prendendo posizione nel senso del primo
orientamento ermeneutico, hanno evidenziato come la “fermata” altro non sia se non una
fase della “circolazione”, e dunque non si sottrae alle regole generali di cui al Codice della
Strada. Al riguardo, infatti, l’art. 186, comma 1, del Codice della Strada, vieta la “guida”
in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Tale disposto
normativo ha sollevato dubbi in merito al concetto stesso di “guida”, laddove tale termine
si espone ad un’interpretazione alternativa di guida come vicenda circolatoria di veicoli (e
quindi in movimento) ovvero come semplice relazione funzionale tra conducente e
veicolo a prescindere dal movimento dello stesso (e quindi riscontrabile anche in
fermata).
Corte Costituzionale 12 dicembre 2013, n. 299 (In tema di aiuti di Stato, con
particolare riferimento agli aeroporti).
Con la sentenza in rassegna, il giudice delle leggi ha statuito che la nozione di aiuto di
Stato è di natura complessa e i suoi requisiti costitutivi possono essere così sintetizzati:
a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di
risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato;
b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri;
c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da
falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica minima che determina la
sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento della Commissione n.
1998/2006, del 15 dicembre 2006.
La Corte rileva come l’ordinamento comunitario riservi alla competenza esclusiva della
Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la
verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti
di procedura in vigore e che quindi spetti ai giudici nazionali solo l’accertamento
dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica dell’aiuto.
Al riguardo, con particolare riferimento all’art. 1 della legge regione Abruzzo n. 69 del
2012, il giudice delle leggi ha rilevato come nell’attribuire un finanziamento a favore
dell’aeroporto d’Abruzzo, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in
assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, lo stesso si ponga pertanto in
contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. e con l’art. 108, paragrafo 3, TFUE risultando
pertanto costituzionalmente illegittimo.
Corte di Cassazione, Sezione III (penale), 4 dicembre 2013, n. 5461 (In tema di
opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo).
Con la sentenza in rassegna, il supremo giudice di legittimità ha statuito che in materia
edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia
l’autorizzazione (rectius: concessione) demaniale ai sensi degli artt. 34 e ss. cod. nav. che il
permesso di costruire ai sensi dell’art, art. 8 d.P.R. n. 380 del 2001.
Al riguardo, la Corte ha evidenziato, infatti, come, assolvendo i due provvedimenti a
diverse finalità di tutela, in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici
connessi al demanio marittimo mentre il secondo ha la funzione di consentire all’ente
locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio, la contestuale presenza dei due
provvedimenti amministrativi suddetti sia elemento imprescindibile per realizzare opere
su suolo demaniale marittimo.
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Reggio Calabria, 9 gennaio
2014, n. 24 (In tema di assegnazione di beni del demanio marittimo in dotazione
alla società Ferrovie dello Stato).
Con la pronuncia in rassegna, il Tribunale amministrativo per la Calabria ha statuito che
ai sensi dell’art. 43, comma 4, della legge n. 448/1998 l’assegnazione dei beni in
dotazione alla società Ferrovie dello Stato, risultante dalla trasformazione ex lege dell’Ente
preesistente, disciplinata dalla stessa disposizione, non può avere riguardo ad aree del
demanio marittimo, che pertanto restano assoggettate – per quanto concerne le aree non
soggette alla competenza dell’Autorità Portuale di cui alla legge n. 84/1994 – alle
disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del Codice della navigazione e
delle relative norme di esecuzione; da ciò consegue, ad avviso del giudice amministrativo,
l’applicabilità ai casi in cui non viene in rilievo la competenza dell'Autorità Portuale della
previsione di cui all’art. 36 del Regolamento per la navigazione marittima.
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Lecce 15 gennaio 2014, n. 106
(In tema di vincolo di inedificabilità entro la fascia di 300 mt. dal confine del
demanio marittimo).
Con la pronuncia in rassegna, il Tribunale amministrativo per la Puglia ha statuito che il
vincolo di inedificabilità introdotto dall’art. 51 lett. f) della legge regione Puglia 31
maggio 1980, n. 56, come ribadito dall’art. 1 lett. a) delle legge regione Puglia 11 maggio
1990, n. 30 (a mente del quale, fino all’entrata in vigore dei piani territoriali, è vietata
qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 mt. dal confine del demanio
marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare, derogato per le sole zone omogenee A, B, e
C dei centri abitati e negli insediamenti urbanistici vigenti e adottati dalla data di entrata
in vigore della citata legge) ha carattere assoluto e rappresenta una misura di salvaguardia
con effetti indiretti di tutela paesaggistica e ambientale.
Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 gennaio 2014, n. 232 (In tema di declaratoria di
decadenza dal titolo concessorio di beni del demanio marittimo e sindacabilità
dell’atto).
Con la pronuncia in rassegna, il giudice amministrativo d’appello ha statuito che in tema
di declaratoria di decadenza dal titolo concessorio di beni del demanio marittimo da
parte dell’amministrazione, l’art. 47 cod. nav. prevede che alla declaratoria di decadenza
dal titolo l’Amministrazione concedente possa far luogo, tra l’altro, per inadempienza
degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.
Al riguardo, i giudici di “Palazzo Spada”, rilevano tuttavia come l’inadempimento che
può dar luogo alla sanzione della decadenza debba essere di una certa consistenza e che
gli elementi probatori riguardo all’effettiva ricorrenza di un’ipotesi di inadempienza,
rispetto agli obblighi nascenti dal titolo, debbano essere inequivoci, precisi e concordanti.
In particolare, ad avviso del collegio la possibilità per il giudice di apprezzare tali
elementi al fine di valutare l’adeguatezza del provvedimento applicato rientra nei poteri
impliciti al sindacato giurisdizionale sull’atto.
Corte di Cassazione, SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1006 (In tema di giurisdizione
nelle ipotesi di rilascio di sub concessioni in uso esclusivo di beni appartenenti al
demanio marittimo in favore dei privati).
Con la pronuncia in rassegna, le Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione si sono
pronunciate in tema di giurisdizione nelle ipotesi di rilascio di concessioni in uso
esclusivo di beni appartenenti al demanio marittimo in favore dei privati, statuendo che
appartiene al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla controversia che trovi
origine in un rapporto di affidamento a terzi, ex art. 45 bis cod. nav., di attività rientranti
nell’oggetto di una concessione di un’area portuale, trattandosi di vicenda che postula la
necessaria partecipazione dell’amministrazione concedente, alla quale, nell’esercizio del
potere autorizzatorio attribuito e volto alla tutela dell’interesse pubblico, spetta
espressamente autorizzare, con il rilascio di una sub concessione, il rapporto tra il
concessionario e il terzo.
Corte di Cassazione, Sezione III (penale), 21 gennaio 2014, n. 7782 (In tema di
esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo).
Con la sentenza in rassegna, il supremo giudice di legittimità ha statuito che il reato di
esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di
autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 1161 cod. nav., non può
essere dichiarato estinto per il rilascio dell’autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in
quanto tale autorizzazione – in base al disposto dell’art. 55 cod. nav. – deve intendersi
negata se entro novanta giorni l’amministrazione non abbia accolto la domanda
dell’interessato e in senso contrario non rileva il successivo rilascio dell’autorizzazione a
mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.
Corte giustizia Unione Europea, Sezione IV, 23 gennaio 2014, n. 537/11 (In tema
di nave da crociera e normativa applicabile in materia di inquinamento
atmosferico).
Con la pronuncia in rassegna il giudice europeo ha statuito che una nave da crociera,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 4 bis, par. 4, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva
93/12/CEE, emendata con direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, con riferimento al criterio dei “servizi di linea”, quale enunciato all’art. 2, punto
3 octies, di detta direttiva, a condizione che effettui crociere, con o senza scali intermedi,
che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano
organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari
di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse
crociere offerte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, Seione III, 24 gennaio
2014, n. 260 (In tema di vincolo di inedificabilità entro la fascia di 300 mt. dal
confine del demanio marittimo e salvaguardia finalizzata alla tutela di interessi
paesaggistici e ambientali).
Con la pronuncia in rassegna, il Tribunale amministrativo per la Puglia ha statuito che il
vincolo di in edificabilità introdotto dall’art. 51 lett. f) della legge regione Puglia 31
maggio 1980 n. 56, e confermato dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990 n. 30, a
mente del quale, “fino all’entrata in vigore dei piani territoriali, è vietata qualsiasi edificazione entro
la fascia di 300 mt. dal confine del demanio marittimo” rappresenta una misura di salvaguardia
finalizzata alla tutela di interessi paesaggistici e ambientali, rientranti nelle valutazioni
istituzionalmente spettanti alla Soprintendenza. Ad avviso del collegio, al predetto
divieto assoluto di edificazione all’interno della fascia costiera si ricollega, con
immediatezza, la misura sanzionatoria prevista dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n.
47, e cioè l’impossibilità di sanatoria dell’abuso perpetrato in spregio a tali disposizioni.