C0025urb-approvazione regolamento strutture amovibili

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C0025urb-approvazione regolamento strutture amovibili
COPIA
Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
n.
DEL
25
CONSIGLIO
COMUNALE
del 19.4.2013
OGGETTO : Approvazione “Regolamento Comunale per la installazione di
strutture temporanee ed amovibili”.
L’anno DUEMILATREDICI
il giorno
19
del mese di APRILE
alle ore 18,00 presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 10488 del 18.4.2013
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta URG.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
SI
20)DELLA
RAGIONE
Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
11)GIAMPAOLO Carlo
SI
SI
21)MAROTTA Vincenzo
SI
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci.
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto
Il Responsabile del Servizio URBANISTICA esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
f.to arch. Gennaro CIUNFRINI
___________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
__________________________________________________________________________________
La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo della
firma del Presidente e del Segretario Generale
Si dà atto che in precedenza sono entrati i consiglieri MAROTTA, MANCINO e
GIAMPAOLO.
In continuazione di seduta , il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto
all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione Regolamento “Strutture di facile rimozione”.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Carlo GIAMPAOLO il quale, innanzitutto dà atto
di una correzione di ordine tecnico da apportare all’art. 7.
Dopo le parole “ Documentazione fotografica con planimetria di riferimento e coni
ottici” bisogna inserire il seguente punto : “ Eventuali dichiarazioni di cui al comma 2 art. 1 del
presente Regolamento”.
Anticipa il voto favorevole del gruppo PD che ha proposto il Regolamento in esame e ne ha
seguito il procedimento di redazione.
Chiede al Presidente della competente Commissione Consiliare, di riprendere il discorso
sulla pianificazione territoriale per andare successivamente a confrontarsi con gli Enti Territoriali
Sovraordinati.
Aggiunge che l’argomento in esame dimostra che se si segue un metodo di lavoro, la
Commissione Consiliare funziona.
Preannuncia il voto favorevole.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale dà atto
che sul tema è stato svolto un buon lavoro in sede di Conferenza dei Capigruppo e di Commissione
Consiliare.
Coglie l’occasione per chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale delle
autorizzazioni paesaggistiche.
Dà atto che è stato molto utile il confronto di tutti i gruppi consiliari in sede di
Commissione.
Preannuncia il voto favorevole perché il Regolamento in esame consente una
sburocratizzazione delle procedure, ma sollecita un controllo del territorio.
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- che il testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71
del 26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (stessa Gazzetta
Ufficiale), reca: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e
sostegno della domanda in particolari settori.”
- che l’Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera) del suddetto D. L. recita: “Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche
agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola;
-
che, nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tra gli altri, i seguenti interventi:
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni.
Considerato
-
che, al fine di fornire indicazioni puntuali per l’applicazione delle suindicate normative e garantire un
corretto uso del suolo, attraverso la salvaguardia dei valori paesaggistici propri del territorio
comunale di Bacoli ed in coerenza con le norme urbanistiche vigenti, è stato opportuno elaborare
apposito regolamento comunale;
-
che tale regolamento, disciplinante pertanto la collocazione su suolo privato, pubblico o di uso
pubblico di strutture precarie e amovibili, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee, è finalizzato anche alla definizione delle tipologie caratterizzanti le predette strutture
temporanee ed amovibili;
-
che detti manufatti, collocati o fissati su suolo, sprovvisti di fondamenta, come
chioschi, verande, gazebo, pergole, tende solari infisse al suolo, non devono in alcun modo
determinare modifiche permanenti dello stato dei luoghi e sono destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare delle necessità.
Atteso
-
-
che il Settore Programmazione e Gestione del Territorio, attraverso la struttura “Progetti Speciali”,
espressamente incaricato, ha elaborato il suddetto Regolamento Comunale , trasmesso all’Amministrazione
con prot. n. 8940 del 03.04.2013;
che la conferenza dei capigruppo , espressamente convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ha
proposto modifiche ed emendamenti al suddetto Regolamento;
che il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso, con nota prot. n. 10003 del 12.4.2013, al
Responsabile del Settore VIII, la versione del Regolamento come sopra emendato;
Visto
- l’ART. 6 D.P.R. 380/2001 come sostituito dall’art. 5 del Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010,
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010;
- il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139, recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (10G0157) (GU n. 199
del 26-8-2010);
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite
procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a
criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Visto
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8
febbraio 2010;
Visti
i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Atteso
l’assoluta urgenza di approvare il Regolamento Comunale per la installazione di strutture
temporanee ed amovibili;
Presenti e votanti n. 18 consiglieri sui 21 assegnati ;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
- Approvare il “Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee ed
amovibili” predisposto dal Settore Programmazione Urbanistica e Gestione del Territorio, costituito
da un unico elaborato, che è parte integrante e sostanziale dell’originale del presente atto, con gli
emendamenti proposti dalla conferenza dei capigruppo.
COPIA
Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE
ED AMOVIBILI
ART. 6 D.P.R. 380/2001 come sostituito dall’art. 5 del Decreto
Legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni,
nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010
DPR nr. 139 del 9 Luglio 2010
REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI
IN D IC E
PREMESSA.............................................................................................................................3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ..........................................................................................3
ART. 2 DEFINIZIONE DI STRUTTURA TEMPORANEA ED AMOVIBILE………………...................4
ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE......................................................................4
ART. 4 TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE...................................................................................5
ART. 5 PRESCRIZIONI GENERALI............................................................................................5
ART. 6 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO…………..6
ART. 7 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI...............................................................................7
ART. 8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA..................................................................................8
ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ........................................................................8
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO...............................................................9
Premessa
Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato, pubblico, o di uso pubblico di
strutture precarie e amovibili, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.
La finalità del presente regolamento è quella di garantire un corretto uso del suolo, attraverso la
salvaguardia dei valori paesaggistici propri del territorio comunale di Bacoli ed in coerenza con le
norme urbanistiche vigenti.
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato, pubblico, o di uso pubblico,
di strutture precarie e amovibili per lo svolgimento di attività commerciali, ludiche, ricreative,
sportive, espositive, di ristorazione, congressuali, nonché per gli allestimenti pertinenti
l'organizzazione di eventi e cerimonie.
2. Sono escluse dal presente regolamento le aree individuate, nel “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico”, adottato dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania con Delibera
del Comitato Istituzionale n. 11 del 10.05.2002, e successive modifiche e integrazioni, approvate
con Delibera del Comitato Istituzionale n. 384 del 29.11.2010, pubblicate sul BURC in data 20
dicembre 2010, come zona a rischio idraulico molto elevato e a rischio frana molto elevato.
In tal caso, ovvero in presenza di manufatti non qualificabili come volumi edilizi (N.A. art. 15,
comma 1, lettera c e art. 25, comma 1, lettera c), ove non richiesta la Concessione Edilizia, è
necessario il parere preventivo dell’Autorità di Bacino.
Sono escluse altresì dal presente regolamento le zone A, individuate nella perimetrazione del
Parco Regionale dei Campi Flegrei e dalle relative Norme di Salvaguardia, mentre per le aree
individuate come B e C, è richiesta dichiarazione del tecnico incaricato, attestante il rispetto
delle Norme Generali di salvaguardia.
Nel caso di interventi in area S.I.C. (Sito d’Importanza Comunitaria), è richiesta dichiarazione del
tecnico incaricato, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, circa l’assenza di incidenza
significativa
3.
Le
negativa
caratteristiche
sul
sito
igienico–sanitarie
delle
Rete
restano
Natura
disciplinate
2000
dalla
interessato.
vigente
normativa
sanitaria.
Art. 2
Definizione di struttura temporanea ed amovibile
1.
Ai
quei
fini
del
manufatti
presente
collocati
regolamento
o
fissati
si
su
definiscono
suolo,
strutture
sprovvisti
precarie
di
ed
amovibili
fondamenta,
come
definiti al successivo art.3, che non determinano modifiche permanenti dello stato dei luoghi.
Le predette strutture sono dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare delle necessità.
Art. 3
Caratteristiche delle strutture
1. Le predette strutture, precarie ed amovibili, devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
a. chioschi di superficie coperta max mq. 20,00, comprensivi di servizi ed altezza al colmo max
mt.3,00 in ragione di uno ogni 500 mq.;
b. cabine per servizi igienici e spogliatoi di superficie coperta max mq. 12,00 ed altezza al colmo
max mt.3,00;
c. pergolati totalmente aperti e/o con copertura ombreggiante, gazebi, tensostrutture con
superficie max pari all'area disponibile fino a mq.50; per aree disponibili maggiori, ulteriore 30%
della parte eccedente e comunque non superiore a 200 mq per un altezza al colmo max mt.3,00
per gazebi o pergolati e di altezza al colmo max mt.3,50 per le tensostrutture;
d. porticati totalmente aperti e/o con copertura ombreggiante, con superficie coperta non
superiore a mq. 30,00, per un’altezza al colmo max mt.3,00;
e. pavimentazioni del tipo modulare semplicemente appoggiate al suolo e rimosse in modo da
non arrecare danni e modifiche allo stato dei luoghi;
f. arredi esterni quali: fioriere, panchine, cestini, portabiciclette, bacheche, paletti di
illuminazione, giochi per bambini, delimitazione con barriere frangivento per un’altezza max mt.
1,50 e piscine fuori terra autoportanti di superficie di ingombro max mq 50,00 e profondità mt
0,80.
Art. 4
Tipologia delle strutture
1. Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali ecocompatibili e
comunque conformi alle norme del P.T.P. E del Parco dei Campi Flegrei. Deve sempre,
comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e
facile rimozione.
Gli arredi all’interno di dette strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e
decoro
ed
in
sintonia
sia
con
la
struttura
che
li
ospita
che
con
il
contesto
urbano circostante.
2.
Tutte
le
strutture
precarie
ed
amovibili
dovranno
essere
sostegni e travi facilmente smontabili; è consentito attrezzare l’area limitrofa
realizzate
con
alla struttura
precaria ed amovibile, se è nella disponibilità, con elementi di arredo quali fioriere o barriere
anti smog.
La sistemazione esterna non deve confliggere con la morfologia dei luoghi, vietando la
impermeabilizzazione delle superfici, ove possibile potenziando le essenze arboree autoctone.
3. È vietato, altresì, interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed
amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere.
4. Le strutture precarie ed amovibili e le loro pertinenze accessibili al pubblico devono osservare
tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la
dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e di relativi ausili.
Art. 5
Manutenzione delle strutture e obblighi del Concessionario
1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e
responsabilità del titolare ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del
titolare.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette dovrà essere preventivamente
comunicata.
4.Il titolare richiedente deve provvedere alla rimozione della struttura entro dieci giorni
successivi al termine di scadenza del periodo di occupazione e contemporaneamente effettuare il
ripristino dei luoghi.
5.Le strutture precarie ed amovibili possono essere installate, durante l’intero anno solare, per
un periodo massimo di 120 giorni continuativi e non.
In caso di permanenza non continuativa, per esigenze motivate e dichiarate, i periodi di
rimozione alternati ai periodi di occupazione devono essere programmati al momento della
presentazione del titolo abilitativo.
6.A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti, il titolare richiedente, contestualmente
alla formalizzazione del titolo abilitativo di cui al successivo art. 7 , dovrà presentare idonea
polizza fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, a favore del Comune per la copertura delle
spese nel caso della rimozione d'ufficio e degli eventuali danni arrecati al suolo comunale e/o
demaniale, ovvero per il ripristino dello stesso.
7.L'ammontare della garanzia di cui al punto 6 è pari ad un importo stabilito in € 3.000,00
(tremila), per le strutture non superiori a mq. 75 (settantacinque) e per gli interventi di soli arredi
esterni; mentre è di € 5.000,00 (cinquemila) per quelle con superficie maggiore di mq.75. Lo
svincolo della polizza sarà autorizzato dal Settore Urbanistica e Politica del Territorio entro
quindici giorni dalla presentazione, su richiesta dell'interessato e previo deposito di certificato, a
firma congiunta di tecnico abilitato e richiedente, di avvenuta rimozione e ripristino dello stato
dei luoghi.
8.Nel caso in cui le strutture oggetto del presente regolamento non vengano rimosse nei termini
prescritti, le stesse saranno considerate prive di titolo abilitativo e soggette
al regime
sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia ( Vedi Testo Unico dell’Edilizia).
In tal caso il Settore Urbanistica e Politica del Territorio azionerà la polizza fideiussoria.
9.Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, con provvedimento motivato, anche
prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle
strutture o parte di esse, senza che il titolare richiedente o altra persona interessata possa
vantare qualsivoglia risarcimento nei confronti del Comune e/o di eventuale altro Ente pubblico
promotore o richiedente il provvedimento di anticipata rimozione.
Art. 6
Procedimenti Amministrativi
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di suolo privato, pubblico o di uso
pubblico che intendono installare strutture mobili di cui al presente regolamento, devono
presentare al Comune di Bacoli – Settore Urbanistica e Politica del Territorio, almeno dieci giorni
prima della installazione, i seguenti titoli abilitativi:
- Comunicazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 2, lettera b e
ss.mm.ii., per occupazione non superiore a giorni novanta.
-
Denuncia Inizio Attività Edilizia o Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 380/2001, artt. 22 e 23, e ss.mm.ii. ed ai sensi della L.R. n.19/2001, art. 2,
per occupazione oltre i novanta giorni e comunque non superiore ai centoventi giorni.
Art. 7
Documentazione richiesta
La comunicazione, Dia o Scia a firma del
proprietario e/o titolare dell’area, deve pervenire
all'ufficio protocollo almeno dieci giorni prima dell'installazione, corredata dalla seguente
documentazione:
1. Copia del titolo di proprietà, contratto di locazione e/o concessione demaniale;
2. Certificato di regolarità contributiva fiscale;
3. Diritti di segreteria ad eccezione di manifestazioni di durata non superiore ai 10 gg. di tipo
religiose, culturali, beneficenza, sportive e politiche. ;
4. Relazione tecnica asseverata, illustrativa dell'intervento, dei materiali, degli elementi
strutturali, delle finiture impiegate e delle modalità esecutive, sia per il montaggio che per
lo smontaggio delle strutture;
5. Planimetria dello stato dei luoghi, inquadramento catastale ed urbanistico, in scala 1:500
o 1: 1.000, che renda leggibile l’intervento in un ampio contesto;
6. Elaborati grafici delle strutture da realizzare (piante, prospetti e sezioni, in scala1:50 o
1:100);
7. Autocertificazione del richiedente attestante la legittimità dell’immobile
e/o area in
oggetto di intervento nonché l’inesistenza di abusi edilizi e/o provvedimenti repressivi;
8. Documentazione fotografica con planimetria di riferimento e coni ottici;
9. Eventuale dichiarazione di cui al comma 2, art. 1 del presente Regolamento.
La documentazione tecnica dev’essere a firma di tecnico abilitato conformemente ai procedimenti
di cui all’art.7 del presente regolamento.
Per le strutture temporanee di cui all’art.3
del presente regolamento, l'efficacia del titolo è
subordinata alla presenza, presso le strutture stesse, della certificazione di idoneità statica.
Per tutte le tipologie di strutture temporanee, l'efficacia del titolo è subordinata alla presenza
presso le strutture della dichiarazione circa l'esecuzione dell'impianto elettrico a regola d'arte, a
firma dell'installatore o tecnico abilitato- se presente-, nonché al rispetto delle norme
antincendio ed igienico sanitarie.
Il mancato adempimento delle suddette disposizioni, entro cinque giorni dalla realizzazione della
struttura e comunque prima dell'utilizzo, equivale ad esercizio dell'attività in assenza di titolo.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1.
Le
dalla
disposizioni
data
di
del
presente
esecutività
dello
regolamento
stesso,
fatto
si
applicano
salvo
quanto
agli
interventi
espresso
al
effettuati
successivo
comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data in vigore del presente regolamento
resteranno efficaci sino alla loro scadenza naturale.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia,
commerciale, tributaria di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza
stradale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate
in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni
regolamentari.
5. Pubblicazione sull’Albo Pretorio On Line dell’Ente delle suddette comunicazioni con creazione
di apposita sezione.
6. I controlli sono demandati agli organi competenti.
Art. 9
Entrata in vigore del regolamento
1. L’entrata in vigore del presente regolamento avviene immediatamente dopo l’esecutività
dell’atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to Aniello Savoia
f.to dr. Vincenzo Pedaci
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 20.5.2013 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna
Il Vice Segretario Generale
f.to dr.Vincenzo Pedaci
per Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segreteraio Generale
f.to dr.Vincenzo Pedaci
CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE
Bacoli, ..........................................
______________________________