incentivi finanziari per l`imprenditore italiano sul mercato usa

Transcript

incentivi finanziari per l`imprenditore italiano sul mercato usa
Studio Legale Gardenal & Associati
INCENTIVI FINANZIARI
PER L’IMPRENDITORE ITALIANO
SUL MERCATO U.S.A.
di: Avv.Maurizio Gardenal
Avv. Giovanni Brugnera
Il seguente contributo vuole offrire, in forma sintetica, alcune indicazioni
riguardanti gli incentivi finanziari cui potrebbe accedere l’azienda italiana
nel momento in cui si appresti ad avviare un’attività d’impresa negli Stati
Uniti d’America.
La nostra disamina si svilupperà necessariamente seguendo un duplice
profilo espositivo, dovendosi tenere tra loro distinti gli incentivi finanziari
offerti al nostro esportatore dal governo italiano o da agenzie specializzate
italiane da quelli che invece risultano ad esso accessibili in territorio
statunitense, grazie all’attività di enti e istituzioni locali.
1. FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI DISPONIBILI IN ITALIA
Nel concentrare necessariamente l’attenzione sui più significativi canali
istituzionali per il sostegno finanziario all’esportatore italiano, creati allo
scopo di agevolarne l’inserimento in una varietà di possibili mercati di
sbocco, non possiamo esimerci dal ricordare che l’interscambio Italia-Usa
viene ulteriormente ed efficacemente sostenuto grazie ad iniziative di
supporto e di promozione poste in essere da parte di numerosi enti locali,
istituti creditizi, organismi di categoria e altri enti pubblici e privati
specializzati: fra tutti, ricordiamo qui l’Istituto Nazionale per il Commercio
Estero (ICE), con sede a Roma e con uffici operativi in tutte le principali
piazze economiche mondiali.
Inoltre, un’attenzione prioritaria va riservata alle attività profuse da Simest
s.p.a., a quelle del Ministero per il Commercio Estero e alle garanzie
assicurative di S.A.C.E..
a) iniziative SIMEST
La Società italiana per le imprese all’ estero ( SIMEST s.p.a. ) , istituita
nel 1990 con la legge n.100 del 24 aprile 1990 (“Norme sulla promozione della
partecipazione a società e imprese miste all’estero”) , è come noto una società
finanziaria per azioni con sede a Roma il cui scopo statutario consiste nella
“partecipazione a imprese e società all’estero promosse o partecipate da
imprese italiane”, nonché nella “promozione e sostegno finanziario di
specifiche iniziative d’investimento e di collaborazione commerciale e
1
Studio Legale Gardenal & Associati
industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle
di piccole e medie dimensioni”.
Tali attività statutarie beneficiavano a tutto il 1998 del sostegno finanziario
dell’Istituto centrale per il credito a medio termine ( Mediocredito centrale
), mentre invece dal 1° gennaio 1999 l’attività precedentemente svolta da
Mediocredito viene gestita in modo diretto dalla stessa Simest s.p.a. .
Gli incentivi nazionali per le imprese italiane destinatarie di interventi
Simest, nel cui novero si collocano anche le aziende che operano sul mercato
Usa, si riassumono in una serie di atti normativi di seguito brevemente
richiamati in ordine cronologico.
Legge 24 maggio 1977 n.227 ( Legge Ossola): finanzia forniture di origine
italiana di macchinari, impianti, progettazioni, studi e lavori. Prevede un
contributo in conto interessi fino all’ 85% dell’ importo della fornitura.
Legge 29 luglio 1981 n.394: integra la legge testè menzionata, istituendo
presso il Mediocredito Centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli
dell’Unione Europea.
Criteri, condizioni e modalità per l’erogazione dei contributi sono stati
successivamente precisati con il regolamento di esecuzione del Ministro del
Commercio con l’Estero emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, pubblicato con il D.M. 22
settembre 1999 n.467.
Ai fini di tale regolamento si considerano come “programmi di
penetrazione commerciale” i progetti finalizzati alla realizzazione di
insediamenti in Paesi non membri dell’Unione Europea e a titolo indicativo
si segnalano espressamente come coerenti con tali programmi le spese
relative a: costituzione e funzionamento all’estero di rappresentanze
permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza, ecc.),
studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, servizi di
assistenza pre e post-vendita alla clientela. Si richiede che tali spese siano
correlate alle capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto
che intende accedere al contributo.
I progetti finanziabili potranno essere realizzati:
a) mediante gestione diretta, tramite la costituzione all’estero di
insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l’impiego di proprio
personale;
b) mediante una società partecipata di diritto locale;
c) mediante collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o
altre imprese di diritto locale.
La domanda di finanziamento, redatta su apposito modulo approvato da
Simest, dev’essere naturalmente corredata dall’illustrazione del programma
di penetrazione commerciale e dall’indicazione analitica delle singole voci
di spesa previste e presentata a Simest, che la registra in ordine cronologico
avviando un’apposita istruttoria, compiutamente disciplinata nel
regolamento. La deliberazione ha luogo nei tre mesi dal deposito della
domanda.
2
Studio Legale Gardenal & Associati
Ogni finanziamento può essere concesso per importo non superiore a
quattro miliardi di lire (elevabili a sei qualora il soggetto beneficiario sia un
consorzio, una società consortile o un raggruppamento di piccole e medie
imprese) ed è destinato a coprire fino alla misura dell’85% le spese
complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale
approvato.
Il tasso d’interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è fisso e pari al
quaranta per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del
contratto di finanziamento, stabilito dal Ministero del Tesoro ai sensi del
D.M. 21 dicembre 1994.
I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni; il
rimborso è effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo
di utilizzo in rate semestrali posticipate. Eventuali interessi di mora sono
calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente, maggiorato di cinque
punti.
Legge 24 aprile 1990 n.100: la già citata legge istitutiva di Simest s.p.a.
prevede le seguenti modalità d’intervento: acquisizione diretta da parte di
Simest s.p.a., fino a un massimo del 25%, di partecipazioni al capitale
dell’impresa mista; la quota acquisita dovrà essere ceduta entro otto anni
dall’acquisizione stessa a prezzo non inferiore alle condizioni di mercato .
Il CIPE, peraltro, può, con propria delibera adottata su proposta del
Ministro del Commercio con l’Estero, stabilire le ipotesi in cui il limite del
25 % della partecipazione può essere aumentato e quelle in cui il termine
per la cessione può essere prorogato.
L’acquisizione di partecipazioni da parte di SIMEST s.p.a. è subordinata
all’impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni
stesse nei termini e al prezzo indicati dalla legge.
Legge 20 ottobre 1990 n.304: prevede e disciplina l’erogazione di
finanziamenti agevolati (fino a un importo massimo di due miliardi di lire)
alle imprese italiane per le spese richieste dalla partecipazione a gare
internazionali all’estero, al di fuori dell'ambito dell’Unione Europea. I
settori di interesse sono i seguenti: lavori e costruzioni, impianti e
progettazioni, prestazioni di servizi e aggiudicazione di forniture purchè
richiedano specifici studi e progettazione.
Decreto Legislativo 143/98 del 31 marzo 1998: stabiliva che a partire dal 1°
gennaio 1999 la gestione del fondo rotativo per finanziamenti alle imprese
esportatrici venisse attribuita alla Simest s.p.a., con la possibilità di
riconoscere un accesso prioritario ai finanziamenti a favore di aziende in
possesso di una certificazione di qualità del prodotto.
Ulteriori indicazioni applicative possono altresì rinvenirsi nella successiva
delibera CIPE del 2 giugno 1999.
b) Iniziative MIN.COM.ES.
Il Ministero del Commercio con l’estero (MINCOMES) per favorire
l’insediamento sui mercati esteri delle imprese italiane ha previsto una serie
3
Studio Legale Gardenal & Associati
di strumenti normativi, fra cui in particolare la legge 1083/54 (“Concessioni
e contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane”), in forza della quale
quest’ultimo è autorizzato a concedere contributi ad enti e associazioni per
l’organizzazione di mostre all’estero, per la partecipazione a fiere, mostre
ed esposizioni estere, per l’incremento delle esportazioni dei prodotti
dell’artigianato, dei traffici, dei rapporti commerciali con l’estero, nonché
per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la diffusione di prodotti
italiani all’estero.
Va inoltre segnalata la legge n.83/89 che contempla la possibilità per il
Mincomes di concedere un contributo annuale sulle spese sostenute per
l’esportazione di beni e servizi prodotti dalle imprese affiliate ai Consorzi
Export.
c) garanzie assicurative SACE
Istituito con la legge n.227 del 24 maggio 1977, l’Istituto per i Servizi
Assicurativi del Commercio Estero ( S.A.C.E.) ha, come noto, il compito di
coprire i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e
di cambio, cui sono soggette le esportazioni e gli inves timenti all’estero.
Esso adempie a tale compito con l’emissione di apposite polizze assicurative
e con il rilascio di garanzie; il tutto a condizioni economiche
particolarmente vantaggiose.
Le polizze emesse e le garanzie rilasciate sono a loro volta garantite dallo
Stato italiano.
I Paesi verso i quali possono assumersi garanzie assicurative sono stati
classificati da SACE in sette categorie di rischio e gli Stati Uniti sono stati
classificati in categoria 1: vale a dire che essendo tale Stato a bassissimo
rischio, anche il relativo tasso di premio assicurativo si attesterà al livello
più basso tra i sette dell’apposita scala.
A seguito di importanti modifiche normative introdotte con il d.lgs. n.143/
98 del 31 marzo 1998, è stato significativamente modificato ed ampliato
l’ambito della copertura assicurativa offerta dall’istituto . Si possono
attualmente stipulare le seguenti tipologie di polizza:
♦ globale;
♦ per esportazioni di merci e prestazioni di servizi;
♦ per esecuzione di lavori all’estero;
♦ per depositi all’estero per vendita e partecipazione a fiere e mostre;
♦ per investimenti diretti all’estero;
♦ per locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di
trasporto (leasing) ;
♦ per programmi di penetrazione commerciale.
2. FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI DISPONIBILI NEGLI STATI
UNITI D’AMERICA
a) Neutralità federale e incentivi locali
4
Studio Legale Gardenal & Associati
Gli Stati Uniti d’America, seguendo in ciò una loro peculiare tradizione,
perseguono una politica liberista nei confronti degli investimenti stranieri
sul loro territorio, e garantiscono pertanto agli operatori economici
provenienti dall’estero una tendenziale parità di trattamento rispetto ai
cittadini.
Il mercato statunitense è in genere molto aperto e alieno da discriminazioni
fondate sulla cittadinanza, se si eccettuano le restrizioni espressamente
previste dalla legge a tutela di taluni settori economici ritenuti
particolarmente “sensibili” per ragioni di sicurezza nazionale, quali la
difesa, l’energia nucleare, i trasporti aerei e navali.
In termini pratici, l’atteggiamento delle autorità governative è dunque
improntato alla neutralità, e dunque alla tutela della libera concorrenza,
per cui tendenzialmente l’investitore straniero non dovrà attendersi
specifici ostacoli burocratici, ma neppure trattamenti di particolare favore.
I singoli Stati godono a loro volta di una notevole autonomia per quanto
riguarda l’imposizione fiscale e dunque frequentemente essi propongono
specifiche condizioni di favore e incentivi fiscali ai nuovi insediamenti
produttivi, soprattutto nelle aree geografiche considerate depresse, anche in
questo caso considerando tra loro su un piano di parità residenti e non
residenti, cittadini americani e investitori stranieri.
Ne emerge un quadro per certi versi singolare, se visto con gli occhi
dell’operatore straniero: i singoli Stati della Federazione competono tra
loro per offrire le più appetibili condizioni all’installazione di nuove realtà
produttive sul rispettivo territorio, così che la scelta della localizzazione
andrà operata solo in seguito ad una non superficiale comparazione delle
opportunità offerte dai differenti Stati.
Informazioni dettagliate al riguardo possono essere ottenute rivolgendosi al
Dipartimento del Commercio dei singoli Stati, mentre a livello locale
possono essere intraprese trattative “ad hoc” con le singole amministrazioni
al fine di concordare le condizioni fiscali per l’insediamento produttivo o
commerciale.
Quanto invece ai veri e propri “incentivi” statali agli investimenti stranieri,
essi si concentrano principalmente nell’esenzione dal pagamento di talune
imposte e nell’assistenza finanziaria per mezzo di crediti a tassi agevolati.
Taluni Stati hanno inoltre introdotto agevolazioni “di fatto”, ad esempio
intervenendo nei confronti del sistema scolastico locale e incoraggiando la
formazione di specifiche figure professionali, le cui qualifiche risultino
particolarmente orientate alle esigenze dei nuovi insediamenti produttivi.
b) Agenzie di assistenza all’impresa
Vogliamo segnalare la possibilità di ottenere utili informazioni aggiornate e
complete presso lo Small Business Administration (SBA): si tratta di
un’agenzia governativa che da quasi cinquant’anni fornisce agli interessati
assistenza tecnica e finanziaria per la creazione di nuove piccole aziende. In
tutti le principali città americane sono presenti sportelli dell’agenzia SBA, il
cui indirizzo web è il seguente: www.sba.gov.
Il modus operandi dello Sba consiste precipuamente nel fungere da garante
in vista dell’erogazione di finanziamenti bancari a favore delle piccole e
medie imprese; in taluni casi, peraltro, tale agenzia copre direttamente il
5
Studio Legale Gardenal & Associati
ruolo di ente finanziatore, per importi che si avvicinano ad un milione di $
Usa.
A sua volta, un’altra agenzia governativa federale, denominata Economic
Development Administration, ha la funzione di sostenere anche
finanziariamente programmi di ricerca e sviluppo economico in aree
dichiarate depresse o ad elevato tasso di disoccupazione.
c) Sistema creditizio U.S.A.
Fonte primaria di finanziamento negli Stati Uniti d’America rimangono
comunque le banche commerciali, cui possono agevolmente accedere
persone fisiche e imprese straniere.
Soffermandoci per un attimo sul sistema creditizio statunitense, è noto che
la banca centrale del Paese è la Federal Reserve, la quale viene amministrata
attraverso dodici uffici regionali sotto la supervisione del consiglio direttivo
(Federal Reserve Board), composto da sette membri direttamente nominati
dal Presidente degli Stati Uniti con ratifica del Senato. Operano inoltre
negli USA oltre tredicimila istituti di credito, suddivisi tra banche
commerciali e casse di risparmio. Di queste, circa 3.500 sono considerate
banche a carattere nazionale e pertanto aderiscono al Federal Reserve
System.
Coerentemente ai principi liberistici, è consentito l’insediamento di filiali e
succursali di banche straniere nel rispetto delle leggi e delle regole del
Federal Reserve System.
d) Le zone franche e altri incentivi
Un importante strumento per attirare capitali stranieri negli Usa sono le
c.d. Free Zones o Free Ports. Si tratta di zone franche nelle quali, come è
tipico di analoghe realtà diffuse in altre realtà geografiche, è possibile
operare in parziale o totale franchigia da dazi doganali . L’operatore
economico straniero che decida di insediare un’attività economica in una
zona franca o in un porto franco da un lato potrà pagare dazi minori
rispetto alla normale importazione di beni direttamente dall’estero,
dall’altro potrà svolgere attività industriale di trasformazione e quindi
commercializzare negli USA o riesportare semilavorati o prodotti finiti,
fruendo di manodopera specializzata e d’infrastrutture eccellenti, in
esenzione da dazi o altre imposte o comunque con importanti riduzioni .
La localizzazione produttiva in zona franca è dunque per molti aspetti
raccomandabile ai fini di un primo approccio “stanziale” con il mercato
statunitense.
Può infine ravvisarsi una modalità di agevolazione dell’investimento
straniero negli Stati Uniti d’America nel diritto riconosciuto all’investitore
di trasferire nel proprio Paese in qualsiasi momento gli utili conseguiti ed il
capitale investito.
A tale riguardo, è noto che dal 1° gennaio 1985 è in vigore tra la
Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America un trattato bilaterale contro
le doppie imposizioni fiscali, oggetto di revisione concordata nell’agosto del
1999. Tale trattato si applica a persone fisiche e società residenti in uno o in
entrambi gli Stati contraenti con riguardo alle imposte sui redditi (utili
d’impresa, dividendi, interessi, royalties, etc) complessivamente intese.
6
Studio Legale Gardenal & Associati
A questa importante convenzione bilaterale, cui peraltro American
Chamber of Commerce in Italy ha già dedicato ampi e tempestivi contributi
informativi ai quali rinviamo, si deve un impulso certamente non
secondario, in virtù della razionalizzazione del prelievo fiscale, allo sviluppo
delle relazioni commerciali tra i due Paesi.
* Studio Legale Gardenal
Milano-Conegliano (Treviso)
www.gardenal.it
in collaborazione con: Studio La Naia & Partners - Milano
7