COMUNE di VERUCCHIO

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COMUNE di VERUCCHIO
COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI
Prot. 4115
Verucchio, 05/05/2009
ORDINANZA N. 28
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OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di custodia degli animali su suolo pubblico o ad
uso pubblico.
IL SINDACO
Vista la precedente ordinanza sindacale n. 84 del 13.10.2006;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente 3 marzo 2009 (pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 68 del 23.03.2009) concernente la tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Ritenuto necessario prevedere nuove disposizioni in materia di custodia degli animali
e, in particolare, dei cani che vengono condotti su suolo pubblico o ad uso pubblico, in
considerazione delle recenti norme ministeriali sopra indicate e tutto ciò per fini di
sicurezza, di decoro e di pulizia dell’ambiente urbano e delle aree aperte al pubblico
passaggio;
Considerato che numerosi cani, per negligenza ed incuria dei proprietari e/o dei
detentori, vagano liberamente su suolo pubblico o ad uso pubblico privi di guinzaglio e/o di
museruola, creando pericolo per la pubblica incolumità nonché seri ed evidenti problemi di
carattere igienico-sanitario ed estetico a causa del rilascio di deiezioni o liquami organici sul
suolo;
Rilevata, pertanto, la necessità a) di tutelare la pubblica incolumità in riferimento
alla circolazione degli animali su suolo pubblico o ad uso pubblico b) di garantire
condizioni di decoro dell’ambiente urbano e del territorio c) di salvaguardare condizioni
igienico-sanitarie indispensabili per la salute umana e per una pacifica convivenza civile;
Atteso che, a norma delle norme in vigore e, in particolare, dell’art. 2052 del Codice
Civile, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è
responsabile dei danni cagionati dall’animale;
Vista la legge 24.11.1981, n. 689;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la legge regionale dell’Emilia Romagna 07.04.2000, n. 27;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 08.02.1954, n. 320;
Visto lo Statuto Comunale;
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ORDINA
1. I proprietari e i detentori di animali devono accudirli e custodirli nel rispetto delle
leggi e delle altre norme nazionali e locali e rispondono dei danni o lesioni a persone,
animali e cose provocati dal proprio animale ovvero da quello detenuto a qualunque
titolo.
2. I proprietari e i detentori di animali devono custodirli, di norma, all’interno della
proprietà privata avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano con pregiudizio della
pubblica incolumità.
3. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico i cani devono essere tenuti legati con apposito
guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani
individuate dall’Ente.
4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario
e/o il detentore di un cane devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da
applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su
richiesta delle Autorità competenti.
5. Nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi molto affollati, i cani,
oltre che essere condotti al guinzaglio, devono essere costantemente muniti di
museruola.
6. I cani condotti su suolo pubblico o aperto al pubblico non devono mordere; nei casi
in cui i cani riescono a mordere, nonostante sia stata loro applicata la museruola, essi
si considerano come privi di museruola.
7. Sono esenti dall’uso del guinzaglio e della museruola i cani:
a) da guardia esclusivamente entro i limiti della zona da sorvegliare;
b) pastori e da caccia quando vengono utilizzati, rispettivamente, per la guardia di
greggi, di mandrie e per la caccia;
c) delle Forze Armate, della Polizia, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco
quando sono utilizzati per servizio;
d) addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
8. Nelle fontane pubbliche è vietato l’abbeveraggio e il bagno dei cani.
9. I proprietari e i detentori di animali hanno l’obbligo di impedire che l’animale
sporchi con feci o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico sul quale si
trovano.
10. I proprietari e i detentori di animali devono:
a) essere muniti di strumenti idonei all’immediata raccolta e pulizia del suolo dalle
feci eventualmente prodotte dall’animale (si considera idoneo lo strumento
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quando lo stessa consente la raccolta delle feci e la loro collocazione in un
sacchetto o altro contenitore chiudibile che impedisca il diffondersi di effluvi) al
fine di evitare imbrattamenti, di modo che vengano comunque salvaguardate la
pulizia e l’igiene del suolo;
b) provvedere alla raccolta delle feci citate, collocando le stesse all’interno di
idoneo strumento di raccolta, come sopra specificato, che deve essere chiuso e
avviato a regolare smaltimento.
11. E’ vietato l’ingresso di animali nel Parco delle Speranze in quanto esso è molto
frequentato dalla cittadinanza e dalla popolazione scolastica e infantile, sia per la
posizione sia perché è attrezzato con giochi per bambini; di conseguenza si ravvisa
l’esistenza di motivi di ordine, sicurezza, decoro e sanità pubblica, tali da essere
tutelati in maniera particolare per la salvaguardia dell’intera collettività..
SANZIONI
per l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da €. 25,00 a €. 150,00 per violazione delle norme di cui ai punti 4, 8;
b) da €. 50,00 a €. 300,00 per violazione delle norme di cui ai punti 3, 11 e 10 lettera a;
c) da €. 100,00 a €. 400,00 per violazione delle norme di cui ai punti 5 e 9;
d) da €. 200,00 a €. 500,00 per violazione delle norme di cui al punto 6.
Il pagamento della sanzione può essere effettuato mediante conto corrente postale o
direttamente presso il Tesoriere Comunale.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della messa in opera della segnaletica necessaria
per la conoscibilità del presente provvedimento, soprattutto nei parchi e nelle altre aree
verdi interessate.
Alla Polizia Municipale e a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e di fare osservare
la presente ordinanza.
E’ abrogata la precedente ordinanza sindacale n. 84 del 13.10.2006.
Ai sensi di legge, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna nel termine di 60 giorni
dall’affissione all’albo pretorio dell’Ente ovvero al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dall’affissione citata.
Il Sindaco
Giorgio Pruccoli
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