COMUNE di VERUCCHIO
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COMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI Prot. 4115 Verucchio, 05/05/2009 ORDINANZA N. 28 ===================== OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di custodia degli animali su suolo pubblico o ad uso pubblico. IL SINDACO Vista la precedente ordinanza sindacale n. 84 del 13.10.2006; Vista l’ordinanza contingibile ed urgente 3 marzo 2009 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 23.03.2009) concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ritenuto necessario prevedere nuove disposizioni in materia di custodia degli animali e, in particolare, dei cani che vengono condotti su suolo pubblico o ad uso pubblico, in considerazione delle recenti norme ministeriali sopra indicate e tutto ciò per fini di sicurezza, di decoro e di pulizia dell’ambiente urbano e delle aree aperte al pubblico passaggio; Considerato che numerosi cani, per negligenza ed incuria dei proprietari e/o dei detentori, vagano liberamente su suolo pubblico o ad uso pubblico privi di guinzaglio e/o di museruola, creando pericolo per la pubblica incolumità nonché seri ed evidenti problemi di carattere igienico-sanitario ed estetico a causa del rilascio di deiezioni o liquami organici sul suolo; Rilevata, pertanto, la necessità a) di tutelare la pubblica incolumità in riferimento alla circolazione degli animali su suolo pubblico o ad uso pubblico b) di garantire condizioni di decoro dell’ambiente urbano e del territorio c) di salvaguardare condizioni igienico-sanitarie indispensabili per la salute umana e per una pacifica convivenza civile; Atteso che, a norma delle norme in vigore e, in particolare, dell’art. 2052 del Codice Civile, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale; Vista la legge 24.11.1981, n. 689; Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Vista la legge regionale dell’Emilia Romagna 07.04.2000, n. 27; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08.02.1954, n. 320; Visto lo Statuto Comunale; $ATTO.$ $DAATTO.$ Pagina 1 di 3 COMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI ORDINA 1. I proprietari e i detentori di animali devono accudirli e custodirli nel rispetto delle leggi e delle altre norme nazionali e locali e rispondono dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio animale ovvero da quello detenuto a qualunque titolo. 2. I proprietari e i detentori di animali devono custodirli, di norma, all’interno della proprietà privata avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano con pregiudizio della pubblica incolumità. 3. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dall’Ente. 4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o il detentore di un cane devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. 5. Nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi molto affollati, i cani, oltre che essere condotti al guinzaglio, devono essere costantemente muniti di museruola. 6. I cani condotti su suolo pubblico o aperto al pubblico non devono mordere; nei casi in cui i cani riescono a mordere, nonostante sia stata loro applicata la museruola, essi si considerano come privi di museruola. 7. Sono esenti dall’uso del guinzaglio e della museruola i cani: a) da guardia esclusivamente entro i limiti della zona da sorvegliare; b) pastori e da caccia quando vengono utilizzati, rispettivamente, per la guardia di greggi, di mandrie e per la caccia; c) delle Forze Armate, della Polizia, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio; d) addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 8. Nelle fontane pubbliche è vietato l’abbeveraggio e il bagno dei cani. 9. I proprietari e i detentori di animali hanno l’obbligo di impedire che l’animale sporchi con feci o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico sul quale si trovano. 10. I proprietari e i detentori di animali devono: a) essere muniti di strumenti idonei all’immediata raccolta e pulizia del suolo dalle feci eventualmente prodotte dall’animale (si considera idoneo lo strumento $ATTO.$ $DAATTO.$ Pagina 2 di 3 COMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI quando lo stessa consente la raccolta delle feci e la loro collocazione in un sacchetto o altro contenitore chiudibile che impedisca il diffondersi di effluvi) al fine di evitare imbrattamenti, di modo che vengano comunque salvaguardate la pulizia e l’igiene del suolo; b) provvedere alla raccolta delle feci citate, collocando le stesse all’interno di idoneo strumento di raccolta, come sopra specificato, che deve essere chiuso e avviato a regolare smaltimento. 11. E’ vietato l’ingresso di animali nel Parco delle Speranze in quanto esso è molto frequentato dalla cittadinanza e dalla popolazione scolastica e infantile, sia per la posizione sia perché è attrezzato con giochi per bambini; di conseguenza si ravvisa l’esistenza di motivi di ordine, sicurezza, decoro e sanità pubblica, tali da essere tutelati in maniera particolare per la salvaguardia dell’intera collettività.. SANZIONI per l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da €. 25,00 a €. 150,00 per violazione delle norme di cui ai punti 4, 8; b) da €. 50,00 a €. 300,00 per violazione delle norme di cui ai punti 3, 11 e 10 lettera a; c) da €. 100,00 a €. 400,00 per violazione delle norme di cui ai punti 5 e 9; d) da €. 200,00 a €. 500,00 per violazione delle norme di cui al punto 6. Il pagamento della sanzione può essere effettuato mediante conto corrente postale o direttamente presso il Tesoriere Comunale. L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della messa in opera della segnaletica necessaria per la conoscibilità del presente provvedimento, soprattutto nei parchi e nelle altre aree verdi interessate. Alla Polizia Municipale e a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e di fare osservare la presente ordinanza. E’ abrogata la precedente ordinanza sindacale n. 84 del 13.10.2006. Ai sensi di legge, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dall’affissione all’albo pretorio dell’Ente ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’affissione citata. Il Sindaco Giorgio Pruccoli $ATTO.$ $DAATTO.$ Pagina 3 di 3