modalità sciopero scrutini

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modalità sciopero scrutini
MODALITÀ SCIOPERO SCRUTINI
SINDACATO
CHI
AND
Docenti
COBAS +
Anief
Docenti
e ATA
Docenti
CUB
Slai-Cobas
Breve per la durata
dello scrutinio
1 ora (senza ulteriore
precisazione)
Prima ora del turno
antimeridiano +
ATA
Ultima ora del turno
pomeridiano
Prima ora del turno
Docenti antimeridiano +
infanzia Ultima ora del turno
pomeridiano
Ogni attività scolastica
Tutti
Unicobas +
Anief
Docenti
Usb + Anief
Docenti
Docenti
Cgil Cisl Uil
Gilda Snals
+ Ugl
COME
1 ora (senza ulteriore
precisazione)
ATA
Scrutini e ogni attività
connessa, inclusi
compilazione e
consegna schede
primaria
Attività funzionali
all’insegnamento
(compresi scrutini)
Attività funzionali
all’insegnamento
(compresi scrutini)
Prima ora del turno
antimeridiano +
Ultima ora del turno
pomeridiano
QUANDO
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
11 e 12 giugno
(Toscana)
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
ESCLUSIONI
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
Primi due giorni del
calendario scrutini
di ogni scuola
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
Classi terminali se gli scrutini
sono propedeutici a esami
conclusivi istruzione
FAQ
1. LO SCIOPERO DEGLI SCRUTINI È LEGITTIMO?
SÌ. L’Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici essenziali relativo alla Disciplina dell’esercizio del diritto di
sciopero nel settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e l’art. 3, comma 3 del testo esplicitamente
prevede:
“lett. a) – non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
lett. c) – ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
lett. g) – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali
non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque
comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata
della conclusione”.
Gli scioperi indetti non sono a tempo indeterminato, non superano i due giorni di indizione, non bloccano le
operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione, non comportano un
differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione prevista, pertanto sono perfettamente legittimi.
2. CI SONO SCRUTINI ED ATTIVITÀ DURANTE LE QUALI NON SI PUÒ SCIOPERARE?
In base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:
-le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
-le classi impegnate negli esami di licenza media;
-le attività relative agli esami di idoneità.
3. QUANDO È LO SCIOPERO?
Lo sciopero breve delle attività funzionali all'insegnamento Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda si adatta alle date e alla
durata dei singoli scrutini, quindi segue quella programmata per ogni scrutinio di ogni singola scuola, anche se
fosse anticipata rispetto alla chiusura dell'attività didattica (ricordiamo comunque che l'anticipo degli scrutini è una
pratica fuori norma).
Lo sciopero breve delle attività funzionali all'insegnamento COBAS, per la Toscana è nei giorni 11 e 12. Grazie
all’anticipo degli scrutini (pratica fuori norma) fatto da alcuni DS, è così possibile bloccare gli scrutini fino ad un
massimo di 4 giorni.
4. COME SI SCIOPERA?
Al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:
•
è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per lo scrutinio di ciascuna classe (visto
che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve
essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di
un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera
giornata in tutte le classi di tutta la scuola;
•
se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE
l’adesione allo sciopero, il DS ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a
differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del docente assente. Nel caso in cui
nessuno lo dichiari prima, il DS prenderà atto dell’eventuale adesione all’inizio dello scrutinio e valuterà se si
potrà svolgere o meno;
•
il consiglio annullato potrà essere riconvocato solo in data successiva alle giornate di sciopero;
•
ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle
classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno gli esami finali dei cicli di
istruzione (quindi negli scrutini delle classi che hanno gli esami finali dei cicli IeFP si può scioperare).
Personale docente della scuola dell’infanzia
Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di tempo
lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell’istituto.
Personale Ata
Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di
servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono
previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del
tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi terminali che dovranno sostenere
gli esami dei cicli di istruzione”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate
nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1 dell’accordo allegato al CCNL/99.
Personale educativo
Il personale educativo effettua lo sciopero breve di un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività
educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa.
Il personale educativo ed Ata dei convitti ed educandati autonomi effettuano lo sciopero breve nella prima ora di
servizio oppure l’ultima del turno pomeridiano dei due giorni successivi alla chiusura delle lezioni.
5. I DIRIGENTI POSSONO DECIDERE DI EFFETTUARE GLI SCRUTINI FINALI PRIMA DEL TERMINE DELLE
LEZIONI, FISSATO DAL CALENDARIO REGIONALE?
NO. “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni” (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 122/2009) e quindi deve basarsi su tutti gli elementi rilevabili
lungo l’intero anno scolastico fino al termine programmato delle lezioni.
Inoltre, nella scuola secondaria di primo e secondo grado “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 59/2004; art.
13, comma 2, d.lgs. n. 226/2005, art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009), e questo requisito indispensabile “ai fini della
validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni” (art. 2, comma 10, d.P.R. n. 122/2009) è verificabile
solo dopo il termine delle lezioni.
Anche per il primo ciclo, solo “in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico” (art. 2, comma 6, d.P.R. n.
122/2009) può essere deliberata l’ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Infine, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a “tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori della propria sede” (art. 2, comma 1, legge n. 169/2008, come ribadito dall’art. 7, comma 2,
d.P.R. n. 122/2009), esclude che detta valutazione, per tutti gli ordini di scuola, possa effettuarsi prima della fine delle
lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle
lezioni e, quindi, non è possibile procedere ad alcuno scrutinio finale prima del termine delle lezioni.
Abbiamo già sollecitato tutti i dirigenti scolastici ad attenersi alla normativa vigente e gli Uffici Scolastici Regionali a
vigilare su eventuali anomalie, è comunque importante che ci vengano segnalate eventuali illegittime anticipazioni in
modo da poter intervenire tempestivamente.
6. LE CLASSI TERMINALI POSSONO ESSERE SCRUTINATE PRIMA DELLA FINE DELLE LEZIONI?
NO. L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 122/2009 prevede che “gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un
unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi
all’esame di Stato” e, come già detto sopra, non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale prima che non siano
terminate le lezioni.
7. IL PRESIDE PUÒ EFFETTUARE SOSTITUZIONI IN CASO DI SCIOPERO DEGLI SCRUTINI?
NO. Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera. Pertanto lo scrutinio è sospeso in quanto non
sarebbe rispettato il requisito del “Collegio perfetto”, cioè la necessità del quorum integrale in caso di collegi con
funzioni giudicatrici (Nota n. 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981;
Consiglio di Stato VI Sez. n. 189 del 17 febbraio 1988).
8. IL DIRIGENTE PUÒ SPOSTARE LO SCRUTINIO PER AGGIRARE LO SCIOPERO?
NO. Il dirigente non può spostare lo scrutinio in caso di sciopero. Queste date dovrebbero, peraltro, essere indicate nel
Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28, comma 4, CCNL Scuola 2006/2009) e quindi ogni
modifica operata dal dirigente senza l’approvazione del Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione poi
qualunque modifica della data tenderebbe a limitare o vanificare il diritto di sciopero, un comportamento antisindacale
e quindi sanzionabile in base allo Statuto dei Lavoratori (art 28 legge n. 300/1970).
9. LA TRATTENUTA È ORARIA O È PER L’INTERA GIORNATA E QUANTE PERSONE DEVONO SCIOPERARE PER
BLOCCARE LO SCRUTINIO DELLE SINGOLE CLASSI?
La trattenuta deriva dal tipo di sciopero a cui si aderisce.
L’Accordo del 3/3/1999 prevede ormai solo due modalità di sciopero: dell’intera giornata o breve. È anche precisato
che “la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento
all’orario predeterminato in sede di programmazione” (art. 3, comma 3, lett. d) dell’Accordo.
Le forme di sciopero previste sono: Sciopero Breve di un’ora degli scrutini per due giornate consecutive e Sciopero
dell’intera giornata per due giornate consecutive alla fine delle lezioni.
Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola.
Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.
Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini è sufficiente che si
dichiari in sciopero un solo docente per lo scrutinio di ciascuna classe (visto che in assenza anche di un solo docente
non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire
nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si
impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola.
Il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di
sciopero.
Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che
lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Pertanto, per bloccare tutti gli scrutini ci si può accordare per scioperare a turno per un’ora, oppure – qualora fosse più
efficace lo sciopero di un solo collega per un gran numero di classi – scioperare per l’intera giornata e,
conseguentemente, la trattenuta varierà a seconda dei casi.
Nel caso scioperassero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi – poiché con una singola giornata di
sciopero “bloccano” gli scrutini di un rilevante numero di classi – tutte/i coloro che sono d’accordo sullo sciopero
potranno/dovranno dividere la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che hanno più classi e che si dichiareranno
in sciopero.
10. QUALI ATTIVITÀ SI POSSONO BLOCCARE PER LE ELEMENTARI E LE MEDIE?
Tutte quelle eventualmente ricadenti nei giorni di proclamazione dello sciopero, tranne che non si tratti degli esami di
terza media.
11. NEL CASO DEGLI SCRUTINI, IL DIRIGENTE, CONSTATATO LO SCIOPERO ANCHE DI UN SOLO COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI CLASSE, DEVE AGGIORNARLO MASSIMO A CINQUE GIORNI DOPO, MA È VERO CHE SE
POI DOVESSE CONTINUARE A SCIOPERARE ANCORA QUALCUNO IN QUESTA SECONDA CONVOCAZIONE IL
DIRIGENTE PUÒ SOSTITUIRLO E RIVOLGERSI AL GIUDICE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO?
NO. Le modalità di effettuazione dello sciopero, diventate particolarmente complesse dopo l’emanazione della L. n.
146/1990 (la cosiddetta legge “anti-Cobas”), non prevedono assolutamente questo. Solo se la convocazione dello
sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal DS…) pregiudizievole “ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati” e se il tentativo di conciliazione tra organizzazione sindacale proclamante e
Governo non dovesse riuscire, solo allora il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, potrebbe emanare
un’ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all’articolo 1, comma 1” (art. 8, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000). Queste misure
potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma non la configurazione di un reato come l’interruzione
di pubblico servizio.
12. DA DIVERSI ANNI GLI SCRUTINI SI FANNO QUASI OVUNQUE CON SOFTWARE INFORMATICO E SI MANDANO
VOTI ED ASSENZE VIA INTERNET GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER GLI SCRUTINI DELLE
SINGOLE CLASSI. È OBBLIGATORIO FORNIRE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI CLASSE?
NO. Anche se in molte scuole si opera così per comodità bisogna comunque ribadire che non esiste alcun obbligo di
comunicare anticipatamente alcunché. Anzi, le proposte di voto – perché, ricordiamo anche questo, il voto del singolo
insegnante è solo una proposta mentre “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe” e nella scuola secondaria di primo e
secondo grado “dal consiglio di classe […] presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione
assunta, ove necessario, a maggioranza” (d.P.R. n. 122/2009, artt. 2 e 3 per elementare e media, artt. 4 e 6 per il
superiore, art. 7 per la condotta) – possono essere presentate solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla
normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine delle lezioni sono assolutamente
illegittime.
13. PUÒ IL DOCENTE SCIOPERARE NELLA PRIMA ORA DI CIASCUN SCRUTINIO NELL’AMBITO DELLA STESSA
GIORNATA?
Sì, perché lo sciopero indetto è di un’ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle giornate di sciopero. Dunque
non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell’intera giornata di lavoro. Solo che non serve
che si scioperi la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci
si metta d’accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.
14. SE LA PRIMA ORA PROGRAMMATA PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DOVESSE RIGUARDARE LE CLASSI
TERMINALI DEI CICLI DI ISTRUZIONE, IL DOCENTE PUÒ SCIOPERARE NELLA PRIMA ORA DELLO
SCRUTINIO RELATIVO ALLE ALTRE CLASSI?
Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.
Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi NON terminali del ciclo di istruzione.
15. SE LO SCRUTINIO È STATO PROGRAMMATO PER DUE ORE E C’È CHI ADERISCE ALLO SCIOPERO, PUÒ IL
DIRIGENTE ASPETTARE L’INIZIO DELLA SECONDA ORA PER DAR UGUALMENTE CORSO ALLO SCRUTINIO?
No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del DS circa
l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio
a una data successiva. A questo fine non è rilevante il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora.
Va comunque rinviato.
16. È POSSIBILE ANTICIPARE GLI SCRUTINI PRIMA DELLA FINE DELLE LEZIONI O SI DEVE
OBBLIGATORIAMENTE ASPETTARE IL TERMINE DELLE STESSE?
L'anticipo degli scrutini è una pratica fuori norma, per la quale i DS sono già stati diffidati da tutti i sindacati. Stante
che le vie legali non avrebbero la tempestività necessaria per intervenire, anche in questo caso lo sciopero è comunque
coperto, grazie alla modalità di convocazione dello sciopero di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda che consente lo sciopero
orario, in ogni classe, nei primi due giorni di effettuazione degli scrutini nella singola scuola.
Quand’anche gli scrutini venissero calendarizzati prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero
decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi
che vanno agli esami finali dei cicli di istruzione. In questo secondo caso decorre dalla prima giornata utile
(scrutini di classi non terminali dei cicli di istruzione).
17. È POSSIBILE ANTICIPARE GLI SCRUTINI TRAMITE L’EFFETTUAZIONE DI PRESCRUTINI?
Non esiste la fattispecie dei prescrutini. Lo scrutinio finale è l’unico previsto dalla normativa. I prescrutini possono
legittimi, configurandosi come normale Consiglio di Classe che ha all’ordine del giorno l’andamento didatticodisciplinare, ma solo a condizione che siano previsti nel piano delle attività, che rientrino quindi nelle 40 ore dei
consigli di classe e che non si prendano in tali sedi delle decisioni definitive. In tal caso si configurano come normali
attività funzionali ed è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrano nelle 40 ore previste
dal Contratto. Non possono essere unilateralmente decise o aggiunte al piano annuale delle attività da parte del DS e
non possono eccedere le 40 ore previste dal Contratto.
18. IL CALENDARIO DEGLI SCRUTINI È STABILITO DAL DS O LO DEVE APPROVARE IL COLLEGIO DOCENTI?
L’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e
deliberato dal collegio dei docenti. Con le stesse modalità va effettuata qualsiasi modifica al piano stesso. Il Piano non
è quindi prerogativa esclusiva del Dirigente scolastico.
Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS.
19. NEL CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DELLA MIA SCUOLA È PREVISTO CHE, NELLA PRIMA GIORNATA, SI
SVOLGANO SOLO QUELLI DELLA CLASSI CONCLUSIVE CHE FARANNO GLI ESAMI. IN QUESTO CASO, VISTO
CHE NON SI PUÒ SCIOPERARE NEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI TERMINALI, È POSSIBILE EFFETTUARE LO
SCIOPERO NEI DUE GIORNI SUCCESSIVI?
Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda è stato indetto “per le prime due
giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi
terminali che hanno gli esami finali dei cicli di istruzione. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e
seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente”
delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.
20. NELLA MIA SCUOLA, UN ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PRIMO CICLO, IL CALENDARIO PREDISPOSTO PER
GLI SCRUTINI FINALI PREVEDE CHE NEI PRIMI DUE GIORNI SI DEBBONO EFFETTUARE TUTTI GLI SCRUTINI
DELLA SCUOLA MEDIA E NEI DUE GIORNI SUCCESSIVI QUELLI DELLA SCUOLA PRIMARIA. IN QUESTO CASO
POTRANNO SCIOPERARE SOLO I DOCENTI DELLA MEDIA OPPURE ANCHE QUELLI DELLA SCUOLA
PRIMARIA?
Scioperano entrambi. Infatti nel caso in cui nella scuola siano previsti calendari specifici e distinti in giorni diversi per
i diversi gradi di scuola presenti, ai fini dell’individuazione delle due giornate consecutive di sciopero indetto da Cgil,
Cisl, Uil, Snals e Gilda fa testo il calendario distinto di ciascun grado di scuola diversa. Quindi, nel caso specifico,
potranno scioperare per due giornate sia i docenti della media nelle prime due giornate del loro calendario, che della
primaria nei primi due giorni della primaria. Ovviamente, per la scuola media, vanno garantiti gli scrutini delle classi
terze che faranno esami conclusivi del ciclo di istruzione. Infine, nel caso in cui tra il primo ed il secondo giorno di
calendario ci sia in mezzo un giorno festivo, o la domenica, lo sciopero riguarderà le “prime due giornate utili” e
quindi non si considera il giorno festivo. Lo stesso principio vale per i poli scolastici laddove siano presenti più
tipologie di scuole (es. liceo scientifico, istituto professionale, ecc.) con diversi calendari Quindi anche in questo caso i
diversi calendari incidono sui primi due giorni di ciascuno.
21. PUÒ IL DS CONVOCARE GLI SCRUTINI DI DOMENICA?
Se da un lato è vero che gli scrutini sono attività doverosa per i docenti, non retribuite, non quantificabili a livello di
monte orario, cosa che andrà assolutamente risolta con il prossimo contratto di lavoro, perché non è tollerabile tale
situazione, se è vero che possono verificarsi anche nei giorni in cui il docente non è in servizio, questo non significa
che possano essere svolti anche la domenica.
Non sono rinvenibili nella vigente disciplina contrattuale ed anche legale in materia di rapporto di lavoro del
personale della scuola, elementi che prevedono lo svolgimento di attività ordinaria obbligatoria e funzionale alla
professione docente e dunque lavorativa nel giorno domenicale.
Un conto sono le gite scolastiche, un conto sono le attività progettuali, che richiedono la libera disponibilità
dell'interessato, un conto sono le attività obbligatorie, doverose e funzionali all'insegnamento che devono
necessariamente svolgersi nei giorni lavorativi.
La Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 05-12-2013, n. 27273 ricorda che “ In sintesi, sulla base della disciplina legislativa
vigente, l'orario di servizio si articola di regola su cinque giorni settimanali tal che il sesto giorno è in via generale una
giornata non lavorativa (v. al riguardo l'art. 22, comma 1, in fine della L.n. 724 del 1994). Il settimo giorno è il giorno
di riposo settimanale”.
E l'articolo 22 della legge 724 del 1994, pur prevedendo la possibilità di una deroga consentendo l'ampliamento
dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi, ciò non può valere certamente per gli scrutini ordinari perché
non si tratta di attività e servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e neanche di attività finalizzate ad
assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici.
Le minacce di alcuni dirigenti scolastici (già entrati nel ruolo che Renzi vuole loro assegnare...) hanno solo il sapore
della ritorsione nei confronti degli scioperanti.
22. SI PUÒ ADERIRE ALLO SCIOPERO DURANTE LO SCRUTINIO DI UNA CLASSE TERMINALE DEL CICLO IEFP?
Sì, perché i servizi minimi garantiti riguardano solo gli scrutini propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi
dei cicli di istruzione.
23. SI PUÒ ADERIRE ALLO SCIOPERO DI SINDACATI DIVERSI?
Sì, niente impedisce di farlo. A condizione che il singolo collega non scioperi per più di due giorni, che è vietato
dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990 allegato al CCNL del 1999 firmato da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda.
24. SI PUÒ FARE SCIOPERO DURANTE PIÙ SCRUTINI NELLO STESSO GIORNO?
Sì, niente impedisce di farlo. E’ preferibile coinvolgere più colleghi in modo da suddividere l’onere e l’impegno. A
volte, però, potrebbe essere preferibile concordare lo sciopero di un solo collega che ha tutte le classi di un’intera
giornata e, tramite cassa di resistenza, suddividere tra tutti gli altri, e rimborsargli, la trattenuta che gli verrà fatta.
25. LO SCIOPERO DEI COBAS È PER L’INTERA GIORNATA?
No, lo sciopero dei Cobas è uno sciopero breve, quindi riguarda anch’esso la prima ora di ogni scrutinio, esattamente
come lo sciopero indetto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda
26. QUANTO PUÒ DURARE LO SCIOPERO?
Il comma 3 dell’art. 3 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/1990 allegato al CCNL del 1999 e firmato da Cgil,
Cisl, Uil, Snals e Gilda prevede al punto g) che “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi,
i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5
giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”. Quindi lo scrutinio non può essere differito per più
di 5 giorni; sarà cura del DS riconvocarlo in modo tale che non interferisca con l’insediamento delle commissioni
d’esame.