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CARTA DEI SERVIZI
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
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“I BAMBINI DELL’ARCOBALENO
BAMBARCO ONLUS”
V Edizione
(Febbraio 2014)
Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del
28/11/2008
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INDICE
1. Carta dei Servizi per l’adozione internazionale: perché?
2. Presentazione dell’ente
3. Impegno di sussidiarietà
4. I principi ispiratori dell’adozione internazionale
5. Descrizione della metodologia durante il percorso adottivo
5.1 La fase pre adozione
5.1.1 Avvicinarsi all’adozione
5.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali
5.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei Paesi per l’adozione
5.1.4 Ad.ne internazionale e revoca della disponibilità all’ad.ne nazionale
5.1.5 Percorso formativo
5.1.6 Scelta del Paese e avvio procedure estere
5.1.7 Iter dei fascicoli all’estero
5.1.8 La gestione del tempo di attesa
5.2 La fase dell’adozione
5.2.1 Proposta di adozione e preparazione all’incontro con il bambino
5.2.2 La partenza
5.2.3 La permanenza all’estero
5.2.4 Il rientro in Italia
5.3 La fase post adozione
5.3.1 L’accompagnamento post adottivo
5.3.2 Sostegno alla famiglia
5.4 Vita associativa
6. Descrizione dei costi
7. Informazioni sul sostegno fiscale ed economico
8. Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità
9. Informazioni relative alla revoca del conferimento incarico e al cambio Ente
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Allegati:
1. Incontri informativi: informazioni specifiche
2. Conferimento di incarico
3. Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale
4. Programma formativo di preparazione all'adozione internazionale
5. Guida al rientro in Italia
6. Dichiarazione di scelta
7. Modulo relativo ai costi sostenuti
8. Percorso di accompagnamento post adozione
9. Costi dell’adozione
10. Il sostegno fiscale ed economico
11. Glossario
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1. CARTA DEI SERVIZI PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE: PERCHÉ?
Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle
attività dell’ente oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le
coppie aspiranti all’adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi
ed Associazioni sia pubblici che privati.
La Carta dei Servizi viene periodicamente revisionata, al fine di essere un documento il più completo ed
attendibile possibile, ad integrazione delle informazioni fornite negli incontri e al momento del conferimento
del mandato. È disponibile presso tutte le sedi dell'ente ed è scaricabile direttamente dal sito web
www.bambarco.it, dove è possibile anche trovare continui aggiornamenti sull’adozione e sulla vita
associativa.
L’evolversi della comunicazione digitale e il sempre più diffuso accesso alla rete comportano un flusso di
informazioni riguardanti l’adozione talvolta eccessivo. Ciò può comportare la presenza di fonti (siti web,
forum, social network, …) non sempre attendibili ed inadeguate ad assicurare la completezza e la veridicità
delle notizie, generando confusione e smarrimento nella coppia aspirante l’adozione. L’ente pertanto,
nell’ottica di creare un rapporto onesto e trasparente, invita le coppie a fare riferimento sia alle informazione
contenute in queste pagine che al personale, il quale è a disposizione per rendere l’iter il più sereno
possibile.
2. PRESENTAZIONE DELL’ENTE
L'Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” si costituisce il 16 febbraio 1995 su
iniziativa di un gruppo di famiglie che hanno vissuto in prima persona l'adozione di minori stranieri. La loro
sensibilità ai problemi dell'abbandono minorile e la disponibilità a mettere la propria esperienza a favore di
altre coppie desiderose di adottare un minore straniero, sono stati i motivi basilari che le hanno spinte ad
unirsi.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro e si sostiene grazie ai contributi che
provengono dai propri associati e da altri sostenitori.
E’ gestita da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci; il Presidente, nominato
all’interno del Consiglio, costituisce il principale riferimento per le istituzioni italiane e straniere. Nel svolgere
le sue attività l’Associazione si avvale del contributo continuativo di collaboratori che seguono le pratiche
adottive e gestiscono la parte amministrativa, si avvale inoltre dell’apporto di professionisti esperti in ambito
giuridico, sociale, medico e psicologico. Le attività svolte dai soci inerenti la gestione dell’Ente sono
realizzate su base volontaristica.
Dal 1997 l’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” è iscritta all’Albo delle organizzazioni
di volontariato della Regione Veneto ed è riconosciuta come O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale). Nel dicembre 1998 è stata autorizzata dal Ministero di Grazia e Giustizia e Dal Ministero degli
Affari Esteri a svolgere pratiche di adozione in India, Brasile e Bulgaria. Nel settembre 2000, ai sensi della
nuova legge 476/1998, l’Associazione viene riconfermata Ente Autorizzato per l’adozione internazionale
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ed è attualmente iscritta all’Albo degli Enti Autorizzati.
 16 febbraio 1995
nasce l'Associazione "I Bambini dell'Arcobaleno" grazie alla volontà di 15 soci fondatori
 14 luglio 1997
iscrizione all’Albo delle organizzazioni di volontariato della Regione Veneto con decreto n ° 91
 3 dicembre 1998
autorizzazione per svolgere pratiche di adozione in India, Brasile e Bulgaria in base alla legge
184/1983
 31 agosto 1999
accreditata dal CARA Central Adoption Resource Agency ad operare in India
 13 settembre 2000
viene inserita nell'Albo Nazionale degli Enti Autorizzati all'adozione internazionale dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali di Roma, con decreto n°15/2000/AE/AUT CC,
autorizzata ad operare in Bulgaria e India in base alla legge 476/1998
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 17 luglio 2002
autorizzata ad operare in Bolivia, Federazione Russa, Georgia e Madagascar con decreto n°
71/2002 Pos. 14/2002/AE/EST
 13 gennaio 2003
ottiene la personalità giuridica nazionale da parte della Prefettura di Belluno
 29 gennaio 2003
autorizzata ad operare in Thailandia con decreto n° 17/2003 Pos. 37/2002/AE/EST
 25 settembre 2003
accreditata ad operare dal Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa
 12 novembre 2003
autorizzata ad operare nella Repubblica della Cina con decreto n° 148 del 12 novembre 2003
 27 aprile 2004
autorizzata ad operare in Kazakhstan con decreto n° 13/2004 /AE/EST
 26 luglio 2004
autorizzata ad operare in Etiopia con decreto n° 44/2004/AE/EST
 19 dicembre 2005
autorizzata ad operare in Uzbekistan con decreto n° 128/2005 del 19 dicembre 2005
 17 maggio 2005
riaccreditata ad operare nella Federazione Russa
 24 Agosto 2006
registrata nel Registro delle ONG Russe dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa con
n° 15
 28 Dicembre 2007
riaccreditata ad operare nella Federazione Russa (rinnovo senza scadenza)
 Novembre 2009
aderisce al Coordinamento degli Enti Autorizzati
 3 Marzo 2010
riaccreditata ad operare in India dal CARA
 2012
accreditata dal CCCWA ad operare nella Repubblica Popolare Cinese
 2013
accreditata dall’Istituto de Benestar Familar (ICBF) ad operare
L’ente è operativo nei seguenti paesi:
Federazione Russa
Bulgaria
India
Cina
Colombia
L'ente è presente ma non ancora operativo in Madagascar, Thailandia, Bolivia, Uzbekistan, Kazakhstan,
Etiopia.
La sede centrale si trova a Longarone (BL) mentre sono operative le seguenti sedi periferiche di Caserta
(CE), Alcamo (TP) e Firenze (FI).
Sito internet per informazioni aggiornate in tempo reale: www.bambarco.it
Sullo stesso è possibile inoltre iscriversi alla newsletter periodica.
3. IMPEGNO DI SUSSIDIARIETÀ
3.1 I Principi
L’impegno di sussidiarietà dell’ente si concretizza nei seguenti principi:
 La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di
origine;
 Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione
dell’Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
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 La prevenzione del fenomeno dell’abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni
nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare
l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
 La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.
3.2 Progetti di Cooperazione internazionale
In rispetto al principio di sussidiarietà l’associazione si impegna in azioni di cooperazione internazionale in
collaborazione con partner locali, è inoltre impegnata in programmi di sostegno a distanza di minori con
difficoltà.
È facoltà della coppia aspirante sostenere i progetti dell’Associazione con atti del tutto volontari e nell’ottica
di solidarietà nei confronti di tutta l’infanzia abbandonata. Per ogni informazione a riguardo potete consultare
il sito web nella sezione “Cooperazione” o scrivere a [email protected].
4. I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
I valori e le finalità che hanno motivato i soci fondatori sono rimasti punti di riferimento nell’arco di questi anni
di attività a sostegno dei diritti dei minori.
Fin dalla sua costituzione l’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” persegue un
obiettivo prioritario, vale a dire DARE UNA FAMIGLIA AI BAMBINI CHE SI TROVANO IN REALE
SITUAZIONE DI ABBANDONO, e per i quali, il bene insostituibile della famiglia, non può essere in alcun
modo recuperato nell’ambito della comunità d’origine.
Superando ogni pregiudizio nei confronti di altre nazioni, etnie, culture e religioni, l’Associazione propone
l’adozione internazionale in Italia quale concreto riconoscimento dell’uguaglianza di tutti i bambini del
mondo e del fondamentale diritto alla famiglia, ambiente insostituibile e necessario per l’equilibrato
sviluppo dei minori.
L’adesione all’Associazione non può pertanto prescindere da un’autentica disponibilità ad accogliere un
bambino abbandonato indipendentemente dal suo Paese di nascita, dal colore della sua pelle, dal suo
sesso o dalla sua storia.
In linea con i principi sanciti dalla Convenzione sulla protezione dei Bambini e la Cooperazione in materia di
Adozione Internazionale (Convenzione de L’Aja del 93), l’Associazione opera in difesa del supremo
interesse del minore e riconosce il principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale. Per questo
l’Associazione opera da molti anni nei Paesi in difficoltà, per prevenire l’abbandono e favorire lo sviluppo dei
minori nell’ambiente sociale e culturale di origine, promuovendo nei paesi stessi azioni di solidarietà
indirizzate al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, delle famiglie e delle comunità.
L’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” aiuta e sostiene moralmente le
coppie/famiglie che intendono adottare, sostiene le famiglie adottive nel loro compito, favorendo lo scambio
di esperienze tra le famiglie e l’assunzione di un ruolo attivo nella società, si impegna inoltre a sensibilizzare
l’opinione pubblica, le autorità e gli operatori sociali sul valore dell’accoglienza e della solidarietà,
sull’importanza di agire verso il superamento di ogni forma di pregiudizio razziale e la costruzione di una
umanità unita e solidale.
I principi che ispirano l’operato quotidiano dell’ente quindi sono i seguenti:
1.
La centralità del minore in ogni attività svolta dall’ente;
2.
Il primario interesse per i minori in difficoltà;
3.
La centralità della famiglia che si concretizza nell’impegno ad attivare e promuovere azioni ed
interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato
di abbandono giuridicamente dichiarato;
4.
La concezione dell’azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile
tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
5.
La promozione dell’istituto dell’adozione quale strumento a sostegno dell’infanzia abbandonata,
prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
6.
La valorizzazione del ruolo dell’ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione
pubblica;
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7.
La preparazione e l’accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa
in carico della nuova famiglia nell’inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale.
5. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DURANTE IL PERCORSO ADOTTIVO
5.1 La fase pre adozione
5.1.1 Avvicinarsi all’adozione
In base ai principi dell’ente, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l’incontro e
l’accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta
una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà
un percorso unico e l’ente è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.
L’Allegato 11 contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell’adozione.
Per avvicinarsi all'adozione internazionale si propongono incontri, in cui vengono fornite informazioni sul
significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai
paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.
In relazione ai costi dell’adozione, l’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” opera nella
più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto di seguito
relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta di questa Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre
informazioni.
 Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane, sia telefonicamente
che tramite e-mail o sul sito web.
5.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali
Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà possono essere strutturati in
maniera diversa, nei cui territori opera l’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus”, anche
in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede dell’ente, pertanto, fornirà le
informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.
L’Allegato 1 riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.
Dopo gli incontri informativi, le coppie – su loro richiesta, tramite appuntamento telefonico – possono
richiedere un colloquio con l'operatore esperto di adozione, presso una delle sedi dell’Associazione “I
Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus”.
Il colloquio ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto
dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.
Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia
conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi.
Prima del conferimento di incarico vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l’operatore di
riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l’attenzione dei genitori. Vengono anche spiegate le
modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.
5.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l’adozione
Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza l’associazione ad
attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da
parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall’Ente.
L’associazione, prima del conferimento di incarico, ha l’obbligo di informare le coppie attraverso incontri,
colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali
difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.
Prima di accettare l’incarico, l’associazione richiede alla coppia decreto di idoneità e la relazione redatta dai
servizi socio-sanitari: qualora la coppia non ne sia possesso, previo consenso espresso, l'ente può
richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l’idoneità.
Dal decreto e dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia,
alle quali nei fatti l’Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in
cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l’adozione bambini di età o caratteristiche sperate.
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L’associazione ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e
cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è
venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in
relazione all'idoneità.
La coppia può revocare il mandato all’associazione e deve darne comunicazione dell'avvenuta revoca ai
Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l’Ente stesso.
La coppia mentre si trova all'estero per l' abbinamento non può revocare il mandato all’ente, per conferire un
nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.
Le modalità per la revoca ed il “cambio Ente” sono riportate più avanti.
Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell’ Allegato 2, viene consegnato alla coppia assieme
agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici,
comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.
All’atto del conferimento di incarico, l’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, ai Servizi Sociali
Territoriali e al Tribunale per i Minorenni (o Corte d’Appello) di competenza la comunicazione di conferimento
incarico. L’associazione richiede alla coppia, inoltre, di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla
Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa alle relazioni post-adozione.
Con essa i coniugi si impegnano, per l’intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a
fornire informazioni all’Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare,
scolastica e sociale.
La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell’impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale
per i Minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione
delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla
maggiore età, anche del paese di origine.
L’ente, per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già
accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.
5.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all’adozione nazionale
L’ente può richiedere la revoca della domanda di adozione nazionale al momento dell'accettazione di
incontro col minore straniero o prima della prima partenza nel caso in cui la proposta sia all’estero.
Al momento della sottoscrizione della proposta di incontro da parte della famiglia, l’ente chiede
l’autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali che per
conoscenza viene inviata al Tribunale per i Minorenni, all’ambasciata competente. L’ente informa inoltre
Tribunale per i Minorenni, i Servizi Sociali Territoriali e la Commissione per le Adozioni Internazionali
dell’avvenuta accettazione dell’abbinamento proposto.
La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell’ Allegato 3.
5.1.5 Percorso formativo
Per avvicinarsi al futuro figlio, l’ente organizza un corso che ha un valore formativo e orientativo, ma non
valutativo. Il corso è rivolto alle coppie già in possesso della dichiarazione di disponibilità e che si stanno
orientando per la scelta consapevole e affettiva del paese in cui adotteranno.
Il corso si sviluppa in alcuni incontri e cerca di rispondere all' esigenza che la coppia sia consapevole e
formata.
Gli incontri, che si svolgono in fase di mandato, possono essere rivolti alla singola coppia o al gruppo. In
entrambi i casi i professionisti dell’Ente hanno il compito di fornire agli aspiranti adottandi un quadro il più
completo possibile sul Paese d’origine del minore. La finalità prima è quella di cogliere l’essenza della
cultura e delle tradizione, come anche della normativa vigente, per poter essere consapevoli e pronti ad
accogliere il bambino con tutto il suo bagaglio culturale, oltre a quello identitario.
La partecipazione al percorso per la preparazione all’adozione internazionale, essenziale per proseguire
l’iter in Bambarco, è compresa nella quota di iscrizione oppure prevede il pagamento di una minima quota di
partecipazione. E’ possibile conoscere le date o fissare un appuntamento accedendo al sito internet
ww.bambarco.it o contattando la sede interessata.
Le tipologie di corsi previsti e le modalità organizzative sono contenuti nell’ Allegato 4.
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5.1.6 Scelta del Paese e avvio procedure estere
La famiglia esprime una preferenza sul Paese dove vorrebbe intraprendere l’iter adottivo, tale indicazione
verrà confrontata con le indicazioni fornite dall’Ente circa le concrete possibilità di adozione.
In un incontro di coppia o di gruppo l’operatore spiega quali sono i documenti da preparare, come vanno fatti
e consegna dei fac-simile insieme ad una mini guida per i documenti del Paese indicato dalla coppia.
Il personale rimane disponibile telefonicamente o a mezzo e-mail per ogni difficoltà dovesse nascere nella
produzione dei documenti.
Successivamente la famiglia consegna all’operatore la documentazione richiesta che viene verificata rispetto
a quanto chiesto dal paese straniero.
In tutto il percorso adottivo la famiglia deve attenersi puntualmente alle istruzioni ricevute dagli operatori per
la costituzione del dossier e di specifici documenti.
In generale, una volta che la procedura è instradata in un determinato Paese, non vi è la possibilità di
modifica della destinazione. L’Associazione può comunque prendere in considerazione le eventuali richieste
della coppia per il cambio Paese e valutare le motivazioni (condizioni specifiche insorte nel Paese, ecc..).
Qualora vi sia la possibilità di cambiare il Paese di provenienza del minore la coppia sarà tenuta a
corrispondere la quota per la procedura estera già espletata a quel momento, oltre che la quota estera per il
nuovo Paese.
5.1.7 Iter dei fascicoli all’estero
La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero.
L’ente fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica
della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse
generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, newsletter, comunicazioni collettive via e-mail o via
posta, giornale associativo.
Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del
minore, all’età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a
molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell’ente.
Ogni famiglia riceverà dall’operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese
indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell’ente.
In ogni caso l’ente si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella
tempistica della procedura adottiva.
5.1.8 La gestione del tempo di attesa
L’attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione
internazionale, non solo perché questo è sempre un “tempo incerto”, ma anche perché in genere viene
vissuto come un “tempo vuoto” che non passa mai.
L’ente propone alcune attività per trasformare in tempo dell’attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi
all’incontro col bambino.
Il programma di accompagnamento all’attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte
alle famiglie sino a prima dell’ingresso del minore in Italia, e vuole essere un supporto psicologico, formativo
ed esperienziale a tutte le famiglie "in attesa". Viene inoltre proposta una serie di attività con incontri una
volta al mese su tematiche legate all’accoglienza del minore adottato.
Inoltre, qualora la coppia durante il periodo dell’attesa, sentisse l’esigenza di confrontarsi individualmente
con un professionista dell’ente per avere chiarimenti e/o rassicurazioni, ma anche per segnalare eventuali
cambiamenti avvenuti all’interno del nucleo familiare o nell’ottica dell’arrivo del bambino è possibile, previo
appuntamento, fissare un incontro.
Da precisare che questi momenti sono integrativi dei corsi proposti dall’ente, pertanto non vanno a sostituire
le informazioni che al loro interno vengono fornite da specialisti in diversi campi.
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5.2 La fase dell’adozione
5.2.1 Proposta di adozione e preparazione all’incontro con il bambino
La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto.
Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del
minore proposto in adozione.
La proposta di abbinamento viene effettuata dall’autorità del Paese e deve tener conto delle indicazioni del
decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l’ente.
L’ente inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi
della Convenzione de L' Aja.
Non è possibile determinare a priori il genere del minore, l’Associazione non concede la possibilità alla
coppia di scegliere il sesso del minore.
Nella garanzia della massima tutela del minore è vietata la diffusione a terzi, anche per via telematica e/o
pubblicazione, compresi i social network, delle informazioni e delle fotografie del minore, anche nel rispetto
di eventuali norme dei paesi esteri, la cui infrazione potrebbe mettere a repentaglio il lavoro stesso dell’ente
e gli iter adottivi delle altre coppie iscritte.
La coppia può rifiutare la proposta di adozione dandone comunicazione scritta e comunicando le motivazioni
all’Ente. Nell’ipotesi in cui siano valide l’Ente può procedere con una nuova proposta di adozione, laddove
non risultino valide e di fronte al mancato rispetto degli impegni presi, l’Ente può decidere di considerare
risolto definitivamente il mandato.
5.2.2 La partenza
La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza
all'estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero.
L’ente si occupa della programmazione del viaggio e può fornire, a richiesta della coppia, il supporto logistico
per la prenotazione dei biglietti aerei e degli hotel.
Viene consegnato un elenco dei numeri telefonici del referente estero e dell’operatore italiano da contattare
in caso di necessità e viene informata la coppia sul comportamento da tenere all’estero rispetto allo specifico
paese.
Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.
5.2.3 La permanenza all’estero
L’ente è consapevole che la permanenza all’estero può rappresentare a volte un periodo problematico e
difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo
può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle
atmosferiche.
L’ente dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo
di permanenza, nei momenti collegati alla procedura adottiva.
L’incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che l’ente
può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.
L’ente si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.
 Nel paese estero, durante il perfezionamento dell’adozione, la famiglia dovrà tenere un
comportamento adeguato alla cultura, alle leggi, agli usi e costumi locali. Dovrà altresì attenersi alle
disposizioni impartite nonché alle informazioni ricevute dal referente locale relativamente ai passaggi
istituzionali da compiere.
5.2.4 Il rientro in Italia
L’attività svolta dall’ente viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de L’Aja. La
famiglia, seguendo lo schema fornito dall’operatore prima della partenza denominato ”Guida al rientro in
Italia”,
riportato nell’Allegato 5, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste.
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In particolare la coppia dovrà recarsi presso l’ente, entro i termini stabiliti dall’ente stesso, per effettuare il
colloquio di inserimento: tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e
punti di forza. Qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del passaporto, i coniugi dovranno
produrre la documentazione necessaria all’ente entro 15 giorni dal rientro in Italia.
I nuovi genitori dovranno inoltre operare la dichiarazione di scelta di voler essere accompagnati nel percorso
di post adozione dall’ente oppure dai Servizi pubblici, attraverso la compilazione del modulo “dichiarazione di
scelta”,
riportato nell’Allegato 6.
Le scadenze precise verranno fornite alla coppia a seguito dell’ingresso in Italia del minore, di seguito si
riportano le scadenze relative ad ogni Paese dove l’Ente è attuale operativo secondo la normativa vigente.
TOTALE LE RELAZIONI
POST ADOZIONE
PAESE
BULGARIA
4 relazioni semestrali nei primi 2 anni dall’ingresso del minore in Italia
CINA
6 relazioni in 5 anni, la prima dopo 1 mese dall’adozione, la seconda dopo 6 mesi, la
terza 1 anno, le successive a 2, 3 e 5 anni dall’adozione
COLOMBIA
4 relazioni semestrali per i 2 anni successivi all’ingresso del minore in Italia
FEDERAZIONE RUSSA
5 relazioni in 3 anni: 3 nel primo anno, 1 nel secondo e 1 nel terzo.
A scadenza del terzo anno ogni 2 anni, fino alla maggiore età del minore.
INDIA
14 relazioni le prime 8 ogni 3 mesi e le ultime 6 ogni 6 mesi in base all’ingresso del
minore secondo le scadenze mensili:
febbraio, maggio, agosto, novembre
La coppia si impegna inoltre a presentare all’Ente, entro 30 giorni dall’ingresso in Italia con il minore, la
dichiarazione delle spese sostenute, al fine di permettere l’invio alla Commissione per le Adozioni
Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo “dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà”.
Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione,
è contenuto nell’Allegato 7.
5.3 La fase post adozione
Il sostegno offerto dall’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” alle nuove famiglie si
sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.
Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei
documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all’atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di
tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o no dell’ente di attivare progetti che si avvalgano di contributi
pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.
In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle
iniziative. L’ente, come precisato di seguito, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di
sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.
La fase post-adozione è dettagliata nell’Allegato 8
.
10
5.3.1 L’accompagnamento post adottivo
Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità; il Paese di origine del minore
richiede di monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale attraverso la stesura
di relazioni periodiche secondo le scadenze fornite.
L’obbligo di tale percorso è previsto dalla normativa vigente in tutti i Paesi di origine ed è pertanto un
impegno imprescindibile.
5.3.2 Sostegno alla famiglia
L’ente propone un accompagnamento alla nuova famiglia, tale percorso è un preciso impegno per
l’Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.
Il sostegno si articola nella presa in carico e nella progettazione di un percorso specifico e congruo alle
necessità della famiglia stessa. Secondo questo modello la frequenza e la cadenza degli incontri, individuali
o collettivi, a seconda delle specifiche esigenze, sono determinati attraverso appuntamenti concordati
oppure organizzati annualmente qualora si tratti di gruppi di famiglie (calendario visibile su
www.bambarco.it).
5.4 Vita associativa
È facoltà della famiglia essere socia attiva e partecipare alle attività organizzate da Bambarco. L’iscrizione
prevede una quota associativa annuale, che dà diritto alla ricezione della pubblicazione “Bambarco”,
giornale di informazione sulla vita associativa e sul mondo dell’adozione, nonché tutte le informazioni
riguardanti le assemblee, gli incontri e le feste. Queste ultime in particolare danno l’opportunità alle famiglie
di confrontarsi, condividere le proprie esperienze e coltivare l’amicizia con altre famiglie che stanno
affrontando percorsi analoghi. Contemporaneamente offrono ai minori adottivi momenti di conoscenza, gioco
e divertimento tra di loro, aiutandoli a rendersi consapevoli delle proprie storie personali, scoprendone di
simili.
6. DESCRIZIONE DEI COSTI
I costi nell’adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l’ente “I Bambini
dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.
L’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” è una O.N.L.U.S. ciò significa che non ha fini
di lucro. Essa dunque può operare unicamente a fronte delle elargizioni volontarie degli aderenti. Ogni
donazione effettuata da persone fisiche o giuridiche, anche indipendentemente dall’adozione, sarà destinata
integralmente al sostegno delle attività sociali e ai progetti di cooperazione.
L’Allegato 9 contiene i costi relativi all’adozione sia per la parte inerente l’attività realizzata dall’Ente in
Italia che nei paesi esteri di operatività.
Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all’ente per le attività svolte, la coppia dovrà
sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all’estero (in cui tra l’altro sono
previsti più viaggi e di durata anche non breve).
L'associazione su richiesta della coppia si incarica, senza alcun tipo di costo ulteriore, di organizzare i viaggi
da e per l'Italia e di ottenere i visti di ingresso eventualmente necessari per i paesi di adozione. La coppia
può anche autonomamente provvedere al reperimento dei biglietti aerei e dei visti, sollevando da ogni
addebito l'ente. Allo scopo al momento della presentazione del dossier per l'estero, alla coppia sono
sottoposti i relativi modelli da sottoscrivere.
Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, l’ente “I Bambini
dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” assume i seguenti impegni:
1. l’impegno a realizzare sempre l’azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti
l’Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere
cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l’adozione. Per questo l’ente si
obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l’impegno ad applicare il concetto dei costi “chiari”, previsti nell’allegato 9: i costi necessari e sufficienti
per portare a termine completamente l’intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in
tale allegato;
11
3. l’impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all’estero, specificando che:
 il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d’incarico fino alla conclusione
dell’adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell’Ente;
 il costo dei servizi resi all’estero potrà venir aggiornato in modo formale dall’Ente nel corso della
durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità
ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso allegato 9;
4. l’impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed
ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell’Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in
presenza di casi estremamente particolari verso alcuni paesi esteri, precisati nell’allegato 3 sul
conferimento di incarico.
7. INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO
Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per
cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.
Il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota
massima ammessa al beneficio anzidetto.
Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono
modificare la situazione, l’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” riporta
nell’Allegato 10 una sintesi delle informazioni utili.
Inoltre l’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” fornirà alle coppie le informazioni di cui
dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti al sostegno all’adozione.
8. INFORMAZIONI SULLA TUTELA E SOSTEGNO A MATERNITÀ E PATERNITÀ
In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od
affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.
L’unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico,
ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di “nascita” del bambino adottato è quella dell’ingresso del minore
in Italia per le adozioni internazionali.
Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata
complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime
condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale
(fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi
giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il
congedo per malattia del minore adottato.
Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il
periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all’estero per l’incontro con il bambino e
l’espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).
Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per
intero, il congedo ancor prima dell’ingresso del minore in Italia durante la permanenza all’estero dei
medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).
Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in
condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall’art. 42 del D.Lgs. n°
151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall’art. 33 della legge n°
104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).
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9. INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA REVOCA DEL CONFERIMENTO INCARICO E AL
CAMBIO ENTE
Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verifichino eventi precedentemente non rilevati, e di
gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità,
l’associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” potrà dismettere l'incarico, dandone
comunicazione motivata al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla
C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per
mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.
La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca,
a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò
al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali
problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrottosi.
Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione
della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere contestuale alla revoca.
 Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il
primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte
del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è
stato ancora emesso il decreto di idoneità.
Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente,
questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.
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Allegato 1
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
INCONTRI INFORMATIVI:
INFORMAZIONI SPECIFICHE
All'interno degli incontri informativi l’Associazione fornisce alle coppie che aspirano all'adozione le
prime informazioni sui Paesi esteri, sulle procedure e sui tempi indicativi per realizzare il percorso
adottivo (iter burocratico, tempi di abbinamento, costi, ecc.).
Le coppie/famiglie interessate ad approfondire la conoscenza dell’Associazione possono
partecipare agli incontri informativi di gruppo o individuali e ricevere informazioni aggiornate sulle
attività svolte e sull'operatività dell'ente nelle diverse realtà internazionali. Possono partecipare
anche le coppie in attesa del decreto di idoneità.
Gli incontri informativi di gruppo e individuali sono gratuiti e organizzati presso la sede centrale
con cadenza mensile mentre presso le altre sedi su appuntamento concordato con l’operatore.
Generalmente gli incontri di gruppo presso la sede centrale si tengono il sabato mattina, ma
sono possibili anche incontri informativi individuali in orario di ufficio da concordare con i
responsabili delle singole sedi. Al fine della partecipazione è necessaria la prenotazione.
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI INFORMATIVI E' VISIONABILE SUL SITO WWW.BAMBARCO.IT
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Allegato 2
(Il documento è aggiornato al 19.02.2014)
CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
(ex art. 31 comma 1 Legge 184/83)
I coniugi aspiranti adottivi :
Marito .......................................................……........ nato a ..……....................................... il ..………..…....
Moglie .......................................................……........ nata a ..……....................................... il ..……….….....
residenti in via .…...........................................…………………….............……......…..................... n. ..........
Cap .…................ Comune ……………………………………………………….……… Prov ………….…
in possesso del decreto di idoneità all’adozione internazionale rilasciata da Tribunale per i Minorenni di
.....................................……………........... prot. nr. ..……….……….............. del ………………………
avendo dato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo 196/2003 come da allegato a);
ricevute le informazioni sulla metodologia operativa, sia in Italia che all’estero, nonché sulle concrete
possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo in particolare in ordine all’età
ed alle condizioni di salute dell’adottando, ai tempi di attesa per l’istruzione e la finalizzazione della
procedura;
dichiarando di conoscere ed accettare i principi dell’Associazione come da Statuto della stessa (allegato b)
e di essere a conoscenza che l’incarico conferito all’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco
ONLUS” ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato. Di conseguenza si impegna a porre in
essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, ma non può rispondere per il
comportamento di soggetti terzi (Autorità straniere, consolari, uffici preposti al rilascio dei documenti dei
minori, ecc..), sui quali non ha potere di controllo. Pertanto l’Associazione assiste gli aspiranti genitori adottivi
nell’iter dell’adozione, ma non garantisce in alcun caso l’esito dell’adozione stessa;
conferiscono incarico
all’ente autorizzato “I BAMBINI DELL’ARCOBALENO – BAMBARCO ONLUS” nella persona del suo
rappresentante legale e per suo conto ai referenti e collaboratori italiani e stranieri da essa designati,
affinché attivi tutte le formalità burocratiche e legali per la pratica adottiva all’estero, fornisca consulenze,
assistenza e sostegno, incluse le attività di conoscenza psicologica e sociali, ai sensi e nel rispetto dell’art.
31 della legge n. 184/1983
a questo scopo si impegnano a:
a) consegnare entro il momento della sottoscrizione di questo documento:
1. copia del decreto di idoneità;
2. copia della relazione psicosociale;
3. foto dei coniugi con eventuali figli;
4. autocertificazione/certificato di carichi pendenti e casellario giudiziale;
5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i coniugi;
6. fotocopia del codice fiscale di entrambi i coniugi;
Firma del Marito
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Data
……………
Firma della moglie
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b) partecipare all’attività di formazione e di accompagnamento predisposte dall’Ente;
c) predisporre con diligenza tutta la documentazione richiesta dall’Ente seguendo le direttive e le
tempistiche da quest’ultimo fornite;
d) dare la massima disponibilità ad accogliere quel o quei minori che sarà o saranno proposti,
indipendentemente dall’etnia di appartenenza, religione, classe o condizione sociale, consapevoli che
l’adesione all’abbinamento proposto equivale all’accettazione del bambino e che da quel momento
entrerà idealmente a far parte della famiglia. Prendiamo atto che l’Ente non potrà in nessun caso essere
ritenuto responsabile per problemi medici o di salute del bambino emersi o conosciuti successivamente
all’accettazione della proposta di adozione dello stesso. In ogni caso la non accettazione della proposta
di abbinamento dovrà essere motivata per iscritto ritenendo che l’unico motivo valido di rifiuto possa
essere il grave stato di salute del minore, tale non accettazione potrà, se del caso, rimettere in
discussione il rapporto con l’ente;
e) provvedere al pagamento dei costi per i servizi in Italia come da importo indicato nella scheda costi
allegata alla Carta dei Servizi dell’Ente già ricevuta (allegato c, corrispondente all’allegato 11 della
Carta dei Servizi) e al pagamento dei costi per i servizi resi all’estero come importo indicato nelle
schede costi estero allegate alla Carta dei Servizi dell’Ente già ricevuta;
f)
a farsi carico dei pagamenti delle traduzioni, legalizzazioni ed asseverazioni, corrieri, tasse governative,
spese di viaggio e di soggiorno in Italia e nel paese straniero, spostamenti interni, assistenza
professionale in loco per prestazioni non comprese nel servizio offerto dall’ente;
g) a segnalare per iscritto tempestivamente fatti o avvenimenti sopraggiunti che potrebbero incidere
sull’assetto familiare modificandolo significativamente rispetto a quanto era dato conoscere, quali
gravidanze e loro interruzioni, separazioni dei coniugi, ingresso in famiglia, a qualsiasi titolo, di un
minore, eventuale rinuncia al progetto adottivo. L’insorgenza di elementi nuovi o la conoscenza di
elementi già esistenti ma non emersi nel corso dell’istruttoria esperita dai servizi territoriali, tali da
configurare gravi motivi ostativi alla possibilità di adottare, saranno comunicati dall’ente al Tribunale per
i Minorenni, ai servizi del territorio ed alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
h) rispettare le leggi e le procedure in Italia ed all’estero, nonché le direttive indicate dall’ente, sollevando
lo stesso da ogni responsabilità relativa ai tempi di attesa, astenendosi dal tenere comportamenti volti
ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare andamento;
i)
mantenere la massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni che ci verranno trasmesse
dall’Ente al momento della proposta di abbinamento, consapevoli che, fino all’ingresso in Italia e il
conseguente perfezionamento della procedura adottiva, il minore risulta sotto la giurisdizione delle
Autorità straniere che pretendono la massima salvaguardia anche sotto il profilo della privacy. Per
questo si impegnano a non diffondere informazioni o immagini del minore propostoci in adozione prima
del perfezionamento della procedura, consapevoli che tali azioni potrebbero assumere in taluni casi
anche rilevanza di violazione di specifiche norme italiane e del Paese di origine del minore. Tale
impegno è esteso senza eccezioni all’utilizzo di social network, dei forum su siti internet o altri sistemi
analoghi di comunicazione. Il venire meno di questo presupposto rappresenta giusta causa per l’Ente di
recedere dall’incarico e il diritto ad eventualmente agire nei nostri confronti con azioni risarcitorie;
j)
mantenere un comportamento leale e ispirato alla buona fede consapevoli che il mandato per lo
svolgimento della procedura adottiva si fonda su di un rapporto fiduciario e pertanto si impegnano al
mantenimento della confidenzialità delle informazioni messe in comune nell’ambito del mandato, la
tutela dell’onorabilità, della reputazione e del buone nome di entrambe le parti, in qualsiasi sede e verso
chiunque, in Italia e all’estero;
Firma del Marito
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Data
……………
Firma della moglie
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k) attenersi alle indicazioni dell’ente e del suo referente all’estero evitando iniziative personali che
potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni mettendo a rischio il
buon esito dell’adozione stessa e/o compromettere la posizione dell’ente nel paese;
l)
al di là dei necessari contatti all’estero, riconoscere che i rapporti con i referenti stranieri sono tenuti in
via esclusiva dal personale dell’ente in Italia;
m) a non variare il nome originario dell’adottando al di là di nomi ridicoli e delle semplici traslitterazioni del
nome originario;
n) a raccogliere, conservare e trasmettere all’ente fatture, ricevute e giustificativi a fronte di spese
finalizzate all’adozione affinché l’ente possa procedere alla certificazione delle spese sostenute dai
genitori adottivi ai fini delle esenzioni fiscali previste dalla legge attenendosi alle spiegazioni e
utilizzando lo schema di cui all’allegato d) (corrispondente all’all. 9 della carta dei servizi già ricevuta);
o) ad effettuare le attività di follow-up adottivo (incontri volti alla stesura delle relazioni e fornire adeguata
documentazione fotografica) secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normative dal paese
straniero con l’ente autorizzato “I Bambini dell’Arcobaleno - Bambarco Onlus” sostenendone le spese
come da informative costi dell’ente stesso. Si impegnano inoltre ad informare tempestivamente l’Ente in
caso di malattie gravi, ospedalizzazione, interventi chirurghi durante non solo il periodo di follow-up
richiesto dal Paese d’origine ma anche fino alla maggiore età del minore;
p) a scegliere, al termine della procedura adottiva, se farsi seguire, sostenere ed accompagnare nel post
adozione dall’ente autorizzato “I Bambini dell’Arcobaleno” o dai servizi socio sanitari territoriali;
Inoltre accettano che:
1. L’ente “I BAMBINI DELL’ARCOBALENO – BAMBARCO ONLUS”, riconoscendosi pienamente nei
principi della Convenzione de L’Aja del 1993, abbia come obiettivo essenziale l’interesse del minore,
cioè dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio di etnia, età,
religione e circostanze in cui sono nati;
2. l’ente per l’esecuzione degli incarichi conferiti dalla coppia aspirante all’adozione internazionale,
segua un ordine prioritariamente cronologico che però non è in alcun modo vincolante per l’ente
stesso che può, tenendo conto delle segnalazioni che provengono dalle autorità straniere e della
disponibilità delle coppie adottive, posticipare o anticipare le pratiche delle coppie aspiranti alla luce
di effettuare i migliori incontri possibili tra coppia aspirante e minore in stato di abbandono segnalato
dalle varie autorità straniere;
3. l’ente acquisisca la documentazione relativa al minore proposto per l’incontro con la coppia
consapevoli del fatto che non è predeterminabile uno standard minimo di informazioni sul bambino e
che non sempre nei paesi di origine c’è la possibilità di procedere ad esami medici specialistici ed
approfonditi e che pertanto, non si può escludere il rischio della presenza o dell’insorgere, a
posteriori, di problemi o malattie non diagnosticate o diagnosticabili al momento della proposta di
incontro;
4. nel caso in cui per cause di forza maggiore (mutamenti politici, chiusura delle adozioni, guerre o altre
calamità ad esempio) si renda necessaria l’interruzione della pratica adottiva nel paese straniero
indicato, i coniugi saranno informati e se interessati dovranno comunicare all’ente la volontà di
riprendere l’adozione in un altro paese, fermo restando che le spese già sostenute non potranno
essere restituite e il riconoscimento del contributo di partecipazione alle spese dell’ente per il nuovo
paese;
Firma del Marito
………………………………….
Data
……………
Firma della moglie
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Pag. 3/5
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5. la permanenza all’estero si deve protrarre per il tempo necessario all’espletamento della procedura e
che nessun addebito può essere mosso all’ente per ritardi, disguidi e problemi non direttamente
connessi all’attività dell’ente salvo il caso di dolo o colpa grave e che comunque la permanenza
all’estero deve essere commisurata al minimo previsto dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali con il documento denominato “Linee Guida”;
6. nel caso in cui la coppia intenda revocare l’incarico all’ente deve darne comunicazione scritta all’ente
oltre che ai servizi territoriali, al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione per le Adozioni
Internazionali. La coppia non può revocare l’incarico fintanto che si trovi all’estero per l’adozione né
chiedere la restituzione dei documenti affidati all’ente o ai suoi referenti per il perfezionamento della
pratica adottiva prima del rientro in Italia. Nel caso in cui la coppia avesse conferito e poi revocato
l’incarico ad altro ente autorizzato, deve informare quest’ultimo circa il nuovo conferimento a “I
Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus”, pena l’invalidità;
7. la coppia che conferisce incarico in una sede periferica dell’ente (dando atto che la sede centrale è
Longarone) o a mezzo invio postale verrà iscritta nel registro dei mandati il giorno della ricezione da
parte della sede centrale del presente incarico;
8. l’ente può rimettere l’incarico ricevuto se nel corso del rapporto emergono eventi eccezionali
precedentemente non rilevati e di tale gravità da poter configurare valido motivo per la revoca del
decreto di idoneità. Tale rimessione viene comunicata per iscritto dall’ente alla coppia, al Tribunale
per i Minorenni, ai servizi territoriali ed alla Commissione per le Adozioni Internazionali. La
rimessione dell’incarico da parte dell’ente potrà verificarsi anche a fronte di gravi difficoltà di
relazione tra l’ente e la coppia ravvisabili anche nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e
non esaustivo: mancata tempestiva comunicazione di fatti o avvenimenti sopraggiunti che
potrebbero incidere sull’assetto della famiglia; comportamenti che possono influire sul regolare
andamento della pratica adottiva e che esulano dalle direttive ed indicazioni fornite dall’ente quali, in
particolare, intraprendere contatti diretti con le Autorità Straniere o con altri soggetti all’estero;
ingiustificato rifiuto della proposta di abbinamento; mancato versamento delle quote di spesa
secondo le scadenze comunicate;
9. la coppia può rifiutare l’abbinamento proposto solo ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi
di salute del minore;
10. Fin da ora infine rilasciamo all’Associazione incondizionata dispensa dall’obbligo del rendiconto
ex art. 1713 c.c.;
11. per qualsiasi controversia che nasca dal presente rapporto è esclusivamente competente il
Tribunale di Belluno;
12. fanno parte integrante del presente atto gli allegati a) “Consenso al trattamento dei dati personali”, b)
“Statuto dell’Associazione”, c) “Informativa sui costi per l’assistenza Italia”, d) “Modulo relativo ai
costi sostenuti”, e) “Dichiarazione di impegno post adozione” .
Luogo e data
………………………………….
Firma del Marito
Firma della moglie
………………………………….
……………………………..
Il Presidente
Marisa Tomasella
………………………….
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Ai sensi degli art. 1341-1342 c.c. si approvano espressamente le clausole d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), l),
2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11).
Luogo e data
………………………………….
Firma del Marito
Firma della moglie
………………………………….
……………………………..
Il Presidente
Marisa Tomasella
…………………………..
Ricevuto e registrato in sede centrale di Longarone (BL)
Il ………………………………………………….
Posizione registro mandati……………………
L’incaricato ………………………………………
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Allegato 3
(Il documento è aggiornato al 19.02.2014)
MODULO RELATIVO AL RAPPORTO TRA ADOZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE
All’Associazione
“I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco ONLUS”
via Roma, 36/A
32013 – Longarone (BL)
IMPEGNO
Noi sottoscritti
___________________________________________________________________
residenti a
______________________________________________________________________
con la presente ci impegniamo formalmente
a comunicare di nostra diretta iniziativa la revoca alla disponibilità all'adozione nazionale presso
tutti i Tribunali per i Minorenni dove abbiamo depositato tale domanda.
In fede,
Luogo e data ___________________
Marito
___________________
Moglie
___________________
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Allegato 4
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
PROGRAMMA FORMATIVO DI PREPARAZIONE ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI E’ VISIBILE SUL SITO WWW.BAMBARCO.IT
Il programma di preparazione all’adozione proposto dall’Ente si costituisce di due momenti formativi
importanti.
Tutti i momenti formativi proposti dall’Ente sono gestiti da professionisti esperti in materia di adozione
internazionale.
Successivamente al conferimento d’incarico all’ente, in ogni momento le coppie possono usufruire e
richiedere un sostegno psicologico individuale ai diversi professionisti dell’ente autorizzato a integrazione ma
non a sostituzione, del presente percorso formativo di gruppo.
“PERCORSO FORMATIVO”
Il primo è rivolto alle coppie in possesso di decreto di idoneità e che hanno già conferito o che
intendono conferire mandato all’Ente, e propone un corso di due giornate di gruppo di approfondimento
e di preparazione all'adozione internazionale.
Il corso prevede due giornate di lavoro di gruppo (sono consentite al massimo 8 coppie) e consente anche il
raffronto tra le metodologie, le regole e i valori dell'Ente con l'intimo progetto di adozione della coppia. Gli
incontri si svolgono nel fine settimana e costituiscono una tappa necessaria per la preparazione
all’abbinamento con il bambino che sarà proposto dalle autorità straniere.
Gli obiettivi generali della formazione sono:
 preparare le coppie/famiglie all'accoglienza di uno o più minori abbandonati, alla gestione dell'attesa
e del rapporto col Paese estero;
 superare stereotipi o pregiudizi, ampliando la propria disponibilità all'accoglienza;
 orientare le coppie/famiglie alla scelta del Paese.
“GESTIONE DEL TEMPO DELL’ATTESA”
Successivamente al corso e al conferimento incarico all’Ente, alla coppia è proposto un percorso di
approfondimento dei temi trattati nel corso intensivo, attraverso incontri con cadenza mensile di 3 ore. il
corso, “Gestione del tempo dell’attesa”, ha come obiettivo principale quello di sostenere e aiutare le coppie
a gestire il tempo dell’attesa e nella preparazione all’accoglienza del minore con maggiore consapevolezza e
responsabilità.
Gli incontri sono liberi e già inclusi nella quota per i servizi resi in Italia, a cadenza mensile.
La modalità utilizzata è quella di “gruppo” dove le coppie possono trovare uno spazio autentico per la
condivisione di paure e dubbi nell’ottica di una preparazione più responsabile e confacente alle esigenze e
bisogni dei bambini adottivi. Durante gli incontri saranno affrontati temi specifici di carattere culturale, sociale
e psicologico, e in alcune occasioni, saranno ben accolti tutti i futuri nonni adottivi, per condividere e poter
consolidare le risorse per accogliere il/i minore/i stranieri.
L’ente invitano tutte le coppie in attesa a seguire alcuni incontri specifici prima di conoscere il minore che gli
sarà abbinato dalle autorità straniere, come l’incontro con il medico pediatra specializzato nella diagnosi e
nella cura dei bambini stranieri. Durante alcuni incontri annuali, le coppie in attesa condivideranno lo spazio
di gruppo con le famiglie che hanno già adottive affinché possano sentirsi più vicini all’associazione, per
conoscere le sue attività e i suoi progetti e per creare una rete di solidarietà fra tutte le famiglie che la
compongono. Le attività del gruppo attesa sono rivolte alle coppie di tutto il territorio nazionale e si svolgono
nelle diverse sedi formative dell'associazione, al nord, al centro, al sud e in Sicilia.
La partecipazione è caldamente consigliata ed è necessaria la prenotazione.
La modalità formativa sopra descritta è svolta nella sede centrale, dove tutte le coppie incarico all’Ente possono
parteciparvi. Nelle sede periferiche la gestione della formazione delle coppie può essere modificata e rivista in base al
numero di iscrizioni.
21
Allegato 5
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
COSA FARE AL RIENTRO IN ITALIA
con il minore
NOTA BENE:
Questo prontuario può subire alcune modifiche nel tempo. Inoltre la procedura e la documentazione
da allegare può variare da provincia a provincia. Per maggiore precisione, e per evitare fastidiosi
inutili giri, consigliamo di telefonare agli uffici di competenza e chiedere conferma sulla
documentazione richiesta. Vi saremmo grati se vorreste segnalare all’associazione le eventuali
difformità riscontrate.
Informazioni UTILI per il viaggio con il bambino:

Tenete sempre nel bagaglio a mano tutti i documenti dell’adozione, potrebbero chiederveli alle varie
frontiere (atti di nascita del bambino, sentenza di adozione, passaporto, autorizzazione all’ingresso
emessa dalla Commissione per le Adozioni Internazionali di Roma);

Nel caso viaggiaste con voli con scali alle frontiere di transito dovrete farvi timbrare il passaporto del
bambino;

Quando arriverete all’aeroporto italiano con il bambino dovrete passare alla polizia di frontiera, con tutti i
documenti in modo che possano mettervi il timbro sul passaporto del minore.
ARRIVO IN ITALIA:
1) Avvisare immediatamente l’Associazione del vostro arrivo e concordare le modalità di consegna dei
documenti per concludere la pratica (comunicazione al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi Sociali,
etc.);
2) Con decreto legislativo N. 286 del 25-07-1998 l’art. 7 (in vigore dal 12 aprile 2007 in quanto è stato
precedentemente abrogato con D.L. 15/02/2007 N. 10 art. 5 ma tale modifica non è stata
confermata) è necessario dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica
sicurezza. Per la comunicazione è necessario comunicare, oltre le generalità del denunciante, quello
dello straniero, gli estremi del passaporto che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile in cui
la persona è alloggiata, e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta;
3) Recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate con tutti i documenti del bambino per richiedere il
codice fiscale del minore (nel caso sul passaporto del bambino ci sia scritto erroneamente il nome o
cognome verrà rilasciato il codice fiscale con tali indicazioni, dovrete poi farlo rifare una volta arrivato
il decreto definitivo di adozione);
4) Notificare l’arrivo del bambino all’ufficio sanitario locale: il minore straniero adottato o affidato a
scopo di adozione, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione
avviene con le stesse modalità previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del
minore italiano presentando:
Documento di identità del genitore
Stato di famiglia o autocertificazione
Codice fiscale del minore
Cartella delle vaccinazioni o altro documento che elenchi la vaccinazione fatte
5) Denunciare l’arrivo presso l’anagrafe del proprio Comune (il minore adottato fino alla comunicazione
del decreto definitivo di adozione viene inserito nello stato famiglia dell'anagrafe come "convivente"),
presentando:
Passaporto del minore
Codice fiscale del minore
Documenti di adozione del bambino (atti di nascita, sentenza di adozione)
Se l’anagrafe richiede l’atto nuovo di nascita del bambino dovrete consegnarlo, per questo consigliamo di
farvi delle copie conformi da tenere con voi.
La comunicazione al Tribunale per i Minorenni dell’avvenuto ingresso del minore deve essere effettuata dalla
coppia.
I moduli necessari verranno forniti dall’Associazione una volta entrati in Italia con il minore.
22
Per le coppie che adottano in Federazione Russa è necessario svolgere anche questa ulteriore
procedura:
Entro 15 giorni è necessario registrare il minore presso il Consolato dello Stato di origine, tale
procedura viene effettuata, previa richiesta della coppia, dall’Ente Autorizzato tramite l’Agenzia con la quale
collabora. Ci dovrà essere fornita la seguente documentazione:
Passaporto del minore in originale (verrà apposto un timbro sul passaporto);
Fotocopia dei passaporti dei genitori (bastano le prime due pagine);
2 foto tessere del bambino;
Modulo da compilare e firmare (verrà fornito dell’Associazione).
23
Allegato 6
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
DICHIARAZIONE DI SCELTA
Alla Commissione per le Adozioni Internazionali
via di Villa Ruffo, 6
00196 – Roma (RM)
DICHIARAZIONE
I sig.ri
__________________________________________________________________________
residenti a
______________________________________________________________________
con la presente si impegnano formalmente
all’espletamento delle relazioni post adottive per l’intero arco di tempo previsto dal paese di origine
del loro figlio adottivo e a rendersi disponibili a dare informazioni all’ente autorizzato I BAMBINI
DELL’ARCOBALENO - BAMBARCO ONLUS circa lo sviluppo psico-fisico, la sua vita di relazione
familiare, scolastica e sociale;
prendono atto che
in caso di inosservanza dell’impegno assunto saranno dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali segnalati all’ufficio giudiziario minorile territorialmente competente per eventuali
provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste
ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano, ma fino alla maggiore
età anche del paese di origine.
In fede,
Luogo e data ___________________
Marito
___________________
Moglie
___________________
24
Allegato 7
(Il documento è aggiornato al 04.10.2012)
MODULO RELATIVO AI COSTI SOSTENUTI
OGGETTO: dichiarazioni delle spese sostenute per l'adozione ai fini delle deduzioni fiscali
Gentile famiglia,
vista la particolare complessità della materia in oggetto e constatato che spesso ci pervengono varie e
discordanti richieste da parte di famiglie adottive che si basano su contrastanti interpretazioni dei propri
consulenti fiscali nonchè plichi di pezze giustificative a volte inutili od incompleti, riteniamo opportuno fornire
con la presente, una breve guida al fine di razionalizzare ed uniformare il lavoro di produzione delle suddette
dichiarazioni ed agevolare quindi anche Voi tutti in questo adempimento. Si sottolinea con l'occasione la
grande importanza di ottemperare in modo corretto a questa incombenza che, tra l'altro, è una delle
pochissime agevolazioni che spettano di diritto alle famiglie adottive.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del TUIR, sono deducibili dal reddito il 50% delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione. Al fine di ottemperare agli
adempimenti posti dalla risoluzione n.77 del 28.05.2004 dell’Agenzia delle Entrate, si richiede di compilare
l’allegata autocertificazione come dalle seguenti indicazioni:
1. Possono essere portate in detrazione solo le spese certificate dall'ente.
2. In questa certificazione, prodotta dall’ente, saranno chiaramente suddivise:
2.1. le spese procedurali come l'iscrizione, acconti e saldo per i servizi resi dall'ente o dai suoi referenti,
traduzioni, legalizzazioni, visti, etc (per queste spese, salvo eccezioni, siamo già in possesso delle
pezze giustificative),
2.2. dalle spese derivanti dalla permanenza come l'alloggio, viaggi aerei e trasferimenti interni, vitto,
ecc (per queste spese devono esserci fornite le fotocopie delle pezze giustificative che l'ente
deve conservare per eventuali controlli degli organi competenti).
3. La coppia deve inviare all'ente l'autocertificazione (in allegato) compilata e firmata per le spese di cui al
punto 2.2. Dovrete aver già effettuato la conversione dalla valuta estera di riferimento all’Euro.
4. In mancanza di Vostre diverse indicazioni, la dichiarazione verrà intestata ad entrambi i coniugi.
5.
E’ importante che l’autocertificazione in allegato venga corredata dalle fotocopie delle pezze
giustificative e pervenga all’ente ogni anno entro e non oltre il 28 febbraio per le spese dell’anno
precedente (es: 1° viaggio 10 Marzo 2003 – le spese devono pervenirci entro il 28 febbraio 2004).
6.
La stessa autocertificazione corredata dalle fotocopie delle pezze giustificative ulteriori deve
pervenire all’ente entro e non oltre 30 giorni dalla data di ingresso del minore adottato in Italia
che conclude la procedura di adozione. (es: Rientro in Italia col minore il 10 marzo 2003 – le spese
devono pervenirci entro il 1 aprile 2003).
Grazie per la Vostra collaborazione ed un saluto cordiale.
I BAMBINI DELL’ARCOBALENO –
BAMBARCO ONLUS
Il Presidente
PER RICEVUTA IN DATA ………………….
………………………………………………….
25
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Concernenti fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato
(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto______________________________________________________
Nato il ___________________ a ________________________________________( _________________)
Residente
a
_______________________________
in
Via
___________________________________N°____
Dichiara
che le seguenti somme sostenute nell’anno 20__ :
N° DOCUMENTO
CAUSALE
IMPORTO IN
CONVERSIONE IN
VALUTA ESTERA
EURO
per un totale di euro ________________________ non sono state sostenute direttamente dall'ente
autorizzato e sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della
legge n. 184 del 1983, di un minore nato in ______________.
Dichiara inoltre di conoscere la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione
ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Luogo e data ……………………………………….
Il dichiarante …………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile)
Si allega: copia del documento di identità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lg. 196/2003
I dati da lei forniti saranno trattati con modalità cartacee e/o elettroniche, esclusivamente per i fini di
certificazione delle spese da parte dell’ente autorizzato per la dichiarazione dei redditi dell’anno 20__.
Titolare del trattamento è I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus con sede in Via Roma 36/a – 32013
Longarone (BL).
Responsabile è il presidente e legale rappresentante al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lg. 196/2003.
26
Allegato 8
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO POST ADOZIONE
Dopo l'adozione l'accompagnamento della famiglia adottiva si avvale di forme diversificate di sostegno alla
genitorialità. La famiglia potrà decidere di avvalersi delle diverse iniziative curate dall'Ente, tra cui gli incontri
di gruppo e un percorso di sostegno familiare individuale.
SOSTEGNO FAMILIARE INDIVIDUALE
L’ente propone alle famiglie che hanno adottato la possibilità di usufruire di un percorso di sostegno
psicologico familiare individuale a pagamento e gestito dai professionisti dell’ente autorizzato.
Il percorso dovrà essere concordato con il singolo professionista dell’ente così come la cadenza e le diverse
modalità.
Il percorso individuale non sostituisce il percorso di follow-up per il paese straniero che la coppia deve
realizzare dopo l’inserimento del/i minore/i straniero/i.
GRUPPO DI GENITORI ADOTTIVI
L’ente propone da diversi anni degli incontri di gruppo con cadenza mensile.
Gli incontri di gruppo sono pensati come momenti di sostegno psicologico ed educativo, in uno spazio di
condivisione e confronto delle esperienze. Insieme ad altri genitori sarà possibile affrontare ed elaborare le
problematiche comuni a tutti i genitori e quelle specifiche dell’adozione.
Gli incontri si svolgono in gruppi composti da circa dieci coppie circa e svolgono un’importante funzione di
appoggio e di supporto ai partecipanti. In altre occasioni, le famiglie divideranno lo spazio di gruppo con le
coppie in attesa di poter accogliere un/i minore/i straniere per creare una rete di solidarietà fra tutte le
famiglie dell’associazione.
La partecipazione al singolo incontro prevede il costo di 40 € a coppia, durante gli incontri sarà attivo un
servizio di baby sittering per i bambini che dovrà essere chiaramente richiesto dalle famiglie interessate con
il necessario anticipo.
Gli incontri sono rivolti alle coppie che hanno adottato con la nostra associazione.
Le attività del percorso post adozione sono rivolte alle coppie di tutto il territorio nazionale e si svolgono nelle
diverse sedi formative dell'associazione, al nord, al centro, al sud e in Sicilia.
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI POST ADOZIONE E' VISIBILE SUL SITO WWW.BAMBARCO.IT
27
Allegato 9
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
COSTI DELL’ADOZIONE
L’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” è consapevole che nell’ambito dell’Adozione
Internazionale la “questione costi” rappresenta un aspetto fortemente dibattuto e di difficile approccio.
L’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno – Bambarco Onlus” di conseguenza assume i seguenti impegni:
- impegno di non sfruttare in alcun modo l’asimmetria informativa che non consente alle coppie
conferenti l’incarico di essere consapevoli di cosa esattamente implica sotto il profilo
economico una procedura di adozione internazionale;
- impegno a rappresentare alle coppie l’insieme dei costi che dovranno sostenere richiedendo
loro d’assumersi un impegno economico certo sia per i servizi resi in Italia, sia per quelli resi
all’estero che siano comprensivi di tutto, nulla escluso, salvo le spese di viaggio e soggiorno
nel Paese di origine del loro figlio adottivo dove non diversamente specificato;
- impegno a mantenere fisso il costo dei servizi resi in Italia dal conferimento dell’incarico fino
alla conclusione dell’adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà
dell’associazione;
- impegno ad aggiornare con trasparenza il costo per i servizi resi all’estero nel corso della
durata della procedura;
- impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi
tracciabili ed ufficiali, escludendo ogni pagamento in contanti, il trasferimento di denaro o i
pagamenti direttamente all’estero, laddove non impossibile (vd. oltre).
Vi invitiamo a segnalarci tempestivamente ogni indebita richiesta di denaro che Vi venisse presentata da
chiunque nel corso della procedura, sia esso interno o esterno alla nostra Associazione, che ciò avvenga in
Italia o all’estero. Solo nel caso non otteniate da noi chiarimenti in merito vi suggeriamo fin d’ora di rivolgere
la Vostra segnalazione alla Commissione per le Adozioni Internazionali che vigila sul nostro operato.
Modalità di elargizione
Ogni elargizione dovrà essere eseguita esclusivamente tramite assegno oppure tramite bonifico bancario a
favore del seguente conto corrente intestato a:
Volksbank – Banca Popolare – filiale di Longarone
IBAN IT54 U058 5661 1801 1857 1252 272
Intestato a “I Bambini dell’Arcobaleno”
Nessun operatore, nessun volontario o dipendente è autorizzato a ricevere denaro. Tutti i pagamenti devono
essere effettuati con i metodi tracciabili sopra indicati.
Solo in casi particolari e verso alcuni Paesi nei quali non sia possibile il trasferimento di alcune somme via
banca, per mancanza di tempi tecnici o per inaffidabilità del locale sistema bancario, etc. potrò essere
chiesto di portare con voi parte delle somme nel corso del viaggio nel Paese estero. In questi casi tali
somme saranno una quota parte delle somme dovute per la procedura e, una volta in loco, dovranno essere
consegnate esclusivamente al rappresentante dell’Associazione in tale paese.
28
INFORMATIVA GENERALE SUI COSTI
IN FASE DI REFINIZIONE
29
Allegato 10
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO
A. Deduzione delle spese ai fini fiscali
L‘art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della
Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 per la “tutela e la cooperazione in materia di adozione
internazionale”) prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei
redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l’espletamento
delle procedure di adozione di minori stranieri.
Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall’ente autorizzato
incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.
Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall’ente ed allo stesso regolarmente
rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purchè
debitamente documentate.
Perché l’ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita
1
dichiarazione di responsabilità attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili
esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità
del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata
dagli enti autorizzati.
Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad
un ente autorizzato del mandato all’adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la
dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso
dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell’adozione.
Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura
finalizzata all’adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella
misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all’IRPEF tutte le spese fino a quel momento
sostenute.
La deduzione va operata, infine, con l’applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di
imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall’effettiva
conclusione dell’iter procedurale, dall’acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall’esito finale.
Ciò naturalmente comporta per l’ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le
spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.
B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile
Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in
uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul “Fondo per il sostegno delle
adozioni internazionali”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito
della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.
Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l’utilizzo del Fondo, fissando
criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.
Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza
congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le
2
adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti , il
rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un
reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;

il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito
complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).
1
2
Nel precedente Allegato 9 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.
Verificare scadenze ed aggiornamenti www.commissioneadozioni.it
30
Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del
Fondo medesimo. Nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi
l’ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla
percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.
L’importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.
C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali,
possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in
natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui.
3
Ai fini della deducibilità dal reddito :

le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di
mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta
con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che
non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di
successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca
per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata
una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".
Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".
3
Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it
31
Allegato 11
(Il documento è aggiornato al 31.10.2013)
GLOSSARIO MONDO ADOZIONE
ABBANDONO (STATO DI): è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può
giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento
stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua
personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle
autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione
ACCORDI BILATERALI: l'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà
di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei
reciproci rapporti [….]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è
attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con
Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre
necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai
principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi
firmatari della Convenzione.
ADOZIONE: provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minorenne) viene giuridicamente (vale
a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.
ADOZIONE A DISTANZA: è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel
proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le
organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per
sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore
anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale
deroga si verificano quando la disponibilità all’adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di
parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di
madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell’altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai
requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la
constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione
presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell’altro coniuge, l’adozione è consentita anche a chi non è
coniugato.
AFFIDAMENTO FAMILIARE: provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere
adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato,
rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.
AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE: la normativa italiana in materia non regola espressamente l’ipotesi di
affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti “soggiorni climatici”,
periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste
ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all’adozione
di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l’adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla
legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze
negative per il suo sviluppo psico-fisico.
AJA (CONVENZIONE DE): la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di
adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati
di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di
un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e
stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla
materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.
32
ALBO degli enti autorizzati: è stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate
dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliano operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni
d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della
Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi
inerentemente gli Enti già inseriti.
AMBASCIATA (e CONSOLATO): l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98,
chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi
una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione
per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il
visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di
viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla
frontiera.
AUTORITÀ CENTRALE: la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale
incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati
aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse
avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore.
L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti
necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad
una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi
gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de l'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno
stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e
perfezionati dall'Autorità Centrale.
APPELLANTE e ricorrente: si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della
Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.
ARCHIVAZIONE: con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice
per le indagini preliminari (GIP). Si archivia:quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure
quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.
ASTENSIONE: obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche
quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia
compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la
permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per
l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.
ATTI PRELIMINARI: gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi
che verranno a deporre, etc.
BAMBINO ADOTTABILE: l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò
significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono.
Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo
dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove
presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro
assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili
del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino,
a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle
conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.
BENEFICI: la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una
certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI: è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni
con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo
sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il
controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di
promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche
legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e
stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.
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CONGEDI PARENTALI: la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge.
Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di
permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del
50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.
COMPETENZA TERRITORIALE: la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l’Ente opera.
COSTI: l'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano
addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una
ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non
devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento
emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati
indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.
DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI): la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con
cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare
l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi
relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L’accesso alle informazioni
non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori
biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.
DECRETO DI IDONEITÀ: viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi
sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti.
Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero
sulla base delle indicazioni del decreto.
DEROGHE: casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.
DINIEGO: l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con
l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso
dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.
DIRITTO ALLA PRIVACY: diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la
propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.
DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI): si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al
tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe
essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di
residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante
che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in
modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei
coniugi favorevoli all'adozione.
ENTE AUTORIZZATO: la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE
pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le
associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a
farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria
attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti
che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a
svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con
idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve
perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura
organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad
operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.
ETÀ (DIFFERENZA DI): la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83
all'articolo 6. La modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni
mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell’interesse del bambino. Inoltre, l’adozione è
consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di
essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in
età minore, e infine, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.
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IMPUGNAZIONI: le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più
celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo
in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni
inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione.
C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di
applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).
INCONTRO: con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza
reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la
realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I
bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della
loro storia.
INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI): la legge prevede che i servizi vaglino la capacità della coppia di rispondere
alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta
indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa
per valutarla.
Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di
"prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa.
INGERENZA: qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.
INTERPRETE: la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete.
L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella
parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).
IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI): con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di
adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla
Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.
NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI): si tratta della più importante Convenzione internazionale a
tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è
entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie
di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991
ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato
depositato il 5 settembre 1991.
NON SCOPO DI LUCRO: è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliano essere autorizzati all'adozione
internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s’intende che gli Enti possono addebitare o ricevere
unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati , nonché una ragionevole rimunerazione
professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere
alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.
PM Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).
POLIZIA GIUDIZIARIA: si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del
Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.
PROCEDIMENTO IN CORSO: processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue
fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.
REATO: qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero
una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).
REGIONE: la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare
con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti
autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.
REGISTRO DEGLI INDAGATI: è un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui
confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari.
Il registro si trova in procura.
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RELAZIONE: i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al
Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un
Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di
coppia con l'assistente sociale e lo psicologo.
Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle
proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.
REQUISITI: sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come
modificato dalla legge 149/2001.
RICORSO: avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso
la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del
Tribunale per i minorenni.
SANZIONI: la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la
preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i
legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti
dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge,
introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
SCELTA: il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti
manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a
favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.
SERVIZI SOCIASSISTENZIALI: la legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati
funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre
preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai
servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.
SENTENZA: la redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata
pronunciata.
SENTENZA IRREVOCABILE: la sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato
rigettato. (art. 648 cpp)
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: è la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".
SINGLE (ADOZIONE DEI): la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche
eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di
padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei
genitori. è quando vi sia l’accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o
gravemente malati.
STATO STRANIERO: è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide
quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da
Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della
Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.
TRIBUNALE PER I MINORENNI: in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici
onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale
garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e
trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera
relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.
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