Avv. Massimo Rosi Presidente
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Avv. Massimo Rosi Presidente
Riunione del 29 Luglio 2015 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE Composto da: - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Claudio Zander Componente Relatore NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 44.14.15 NEI CONFRONTI DI: - Nestola Beatrice per aver effettuato allenamenti presso altro sodalizio Nike Volley Lecce A.S.D., diverso da quello di appartenenza ASD EOS Lecce, in costanza di vincolo tesserativo, e senza autorizzazione del Sodalizio vincolante a partire dal 21.1.2014, in violazione dell’art. 1 R.G. FIPAV e art. 10 Statuto FIPAV (principio di lealtà e probità); - Zugari Mazzeo Cesarina, presidente p.t. della Nike Volley Lecce A.S.D., per aver consentito ed agevolato la condotta ascritta all’atleta Nestola Beatrice in violazione dell’art. 1 R.G. FIPAV e art. 9 Statuto FIPAV (principio di lealtà e probità); - Nike Volley Lecce A.S.D., in persona del suo presidente p.t. per responsabilità ex art. 76 comma 2 R.G. FIPAV per il fatto commesso dal proprio dirigente presidente. OSSERVA In data 8.2.2015 il Presidente della A.S.D. EOS Lecce faceva pervenire alla Procura Federale un esposto con il quale denunciava il comportamento dell’atleta Nestola Beatrice, sua tesserata, che, in violazione del vincolo sportivo in essere con la società dal medesimo rappresentata, aveva disputato sedute di allenamento con altro sodalizio, l’A.S.D. Nike Volley Lecce. La denuncia era corredata da fotografie che ritraevano la giovane atleta allenarsi appunto con la suddetta diversa compagine sportiva. Nel corso dell’istruttoria venivano raccolte le dichiarazioni dei tesserati Elena Spedicato e Francesco Sisto che confermavano quanto denunciato dal presidente dell’A.S.D. EOS Lecce. 1 Attesa una transazione intervenuta medio tempore fra le parti interessate, il Procuratore Federale riteneva di archiviare il procedimento, ma il Procuratore Generale presso il CONI esprimeva parere contrario in quanto le violazioni contestate non potevano essere oggetto di accordo transattivo. Pertanto, la Procura Federale, ritenuto istruito il procedimento, deferiva a questo Tribunale gli odierni incolpati per i fatti in epigrafe contestati. Disposta la convocazione dei medesimi, la Nike Volley Lecce A.S.D. faceva pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva nella quale si affermava che i genitori dell’atleta avevano rassicurato i rappresentanti societari e allenatori che la medesima aveva ottenuto un permesso “verbale” da parte della società di appartenenza, EOS Volley Lecce. Tale circostanza sarebbe stata confermata dallo stesso Presidente Provinciale (di cui si allegava una dichiarazione). In considerazione di ciò, la Nike Volley ammetteva di aver fatto partecipare la Nestola a proprie sedute di allenamento, fin quando venuta a conoscenza della revoca del permesso non avrebbe più acconsentito che la giovane partecipasse agli stessi allenamenti. Alla riunione del 29.07.2015 nessuno compariva per i deferiti e il Procuratore insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei deferiti chiedendo per la Nestola Beatrice la sanzione di due mesi di sospensione, per il presidente Zugari Mazzeo Cesarina, mesi tre di sospensione e per la società la multa nella misura di 300 Euro. MOTIVA Dalla documentazione agli atti del procedimento risulta che in effetti l’atleta Beatrice Nestola si è allenata con un sodalizio diverso da quello di appartenenza, la A.S.D. NIKE Volley. Maria Elena Spedicato, allenatrice dell’A.S.D. EOS Lecce ha dichiarato di aver visto l’atleta Nestola Beatrice allenarsi con le atlete della Nike Volley, società che condivideva con la EOS Lecce la stessa palestra. Nella medesima circostanza, Francesco Sisto, dirigente dell’A.S.D. EOS ha dichiarato anch’egli di aver riconosciuto con assoluta certezza la Nestola nel mentre si allenava con le atlete della Nike Volley. Entrambi aggiungevano di aver visto la Nestola e i suoi familiari tifare per la Nike Volley nel corso di un incontro disputato proprio contro il sodalizio di appartenenza EOS. Le loro dichiarazioni trovavano riscontro nella produzione di alcuni rilievi fotografici che ritraggono la giovane incolpata in tenuta ginnica allenarsi assieme alle atlete della Nike Volley. Anche Tiziana Spedicato, dirigente e allenatore della A.S.D. EOS, ha dichiarato di aver visto la Nestola allenarsi con la Nike Volley, aggiungendo che la stessa aveva ignorato più volte l’invito a partecipare agli allenamenti con la società di appartenenza. 2 Ciò posto, in limine litis, con le citate memorie difensive, è stata prodotta la dichiarazione sottoscritta dal Presidente provinciale della FIPAV Paolo Indiveri che ricorda di aver presenziato ad un incontro fra i vertici della società EOS Volley e i genitori dell’atleta avente ad oggetto proprio il trasferimento della ragazza. Il Presidente ha dichiarato che in quell’occasione, a seguito di un animato colloquio, la Sig.ra Tiziana Spedicato, dirigente della EOS Volley, aveva dato il suo consenso affinché l’atleta, in attesa di definire la faccenda del trasferimento, potesse allenarsi con altra società di suo gradimento. Alla luce di tali ultime risultanze, ritiene il Tribunale che non possano dirsi integrate le violazioni disciplinari contestate agli odierni deferiti. In particolare l’art. 10 bis dello Statuto (Vincolo degli atleti tesserati) stabilisce al comma 2 che il divieto di praticare lo sport con altro associato non è ravvisabile in caso sussista il consenso dell’associato vincolante. In conclusione, non v’è motivo per escludere che tale consenso sia in effetti intervenuto nel caso di specie, sicché si impone il Non Luogo a Sanzione per tutti gli odierni deferiti. PQM Il Tribunale Federale delibera il Non Luogo a Sanzione per Nestola Beatrice, Zugari Mazzeo Cesarina, A.S.D. NIKE Volley in persona del presidente pro tempore. Roma, 2 Settembre 2015 IL PRESIDENTE F.to Avv. Massimo Rosi 3