Avv. Massimo Rosi Presidente

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Avv. Massimo Rosi Presidente
Riunione del 29 Luglio 2015
FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
Composto da:
- Avv. Massimo Rosi
Presidente
- Avv. Antonio Amato
Vicepresidente
- Avv. Claudio Zander
Componente Relatore
NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 44.14.15 NEI CONFRONTI DI:
- Nestola Beatrice per aver effettuato allenamenti presso altro sodalizio Nike
Volley Lecce A.S.D., diverso da quello di appartenenza ASD EOS Lecce, in
costanza di vincolo tesserativo, e senza autorizzazione del Sodalizio vincolante a
partire dal 21.1.2014, in violazione dell’art. 1 R.G. FIPAV e art. 10 Statuto
FIPAV (principio di lealtà e probità);
- Zugari Mazzeo Cesarina, presidente p.t. della Nike Volley Lecce A.S.D., per
aver consentito ed agevolato la condotta ascritta all’atleta Nestola Beatrice in
violazione dell’art. 1 R.G. FIPAV e art. 9 Statuto FIPAV (principio di lealtà e
probità);
- Nike Volley Lecce A.S.D., in persona del suo presidente p.t. per responsabilità
ex art. 76 comma 2 R.G. FIPAV per il fatto commesso dal proprio dirigente
presidente.
OSSERVA
In data 8.2.2015 il Presidente della A.S.D. EOS Lecce faceva pervenire alla
Procura Federale un esposto con il quale denunciava il comportamento dell’atleta
Nestola Beatrice, sua tesserata, che, in violazione del vincolo sportivo in essere
con la società dal medesimo rappresentata, aveva disputato sedute di allenamento
con altro sodalizio, l’A.S.D. Nike Volley Lecce.
La denuncia era corredata da fotografie che ritraevano la giovane atleta allenarsi
appunto con la suddetta diversa compagine sportiva.
Nel corso dell’istruttoria venivano raccolte le dichiarazioni dei tesserati Elena
Spedicato e Francesco Sisto che confermavano quanto denunciato dal presidente
dell’A.S.D. EOS Lecce.
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Attesa una transazione intervenuta medio tempore fra le parti interessate, il
Procuratore Federale riteneva di archiviare il procedimento, ma il Procuratore
Generale presso il CONI esprimeva parere contrario in quanto le violazioni
contestate non potevano essere oggetto di accordo transattivo.
Pertanto, la Procura Federale, ritenuto istruito il procedimento, deferiva a questo
Tribunale gli odierni incolpati per i fatti in epigrafe contestati.
Disposta la convocazione dei medesimi, la Nike Volley Lecce A.S.D. faceva
pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva nella quale si affermava che i
genitori dell’atleta avevano rassicurato i rappresentanti societari e allenatori che la
medesima aveva ottenuto un permesso “verbale” da parte della società di
appartenenza, EOS Volley Lecce. Tale circostanza sarebbe stata confermata dallo
stesso Presidente Provinciale (di cui si allegava una dichiarazione). In
considerazione di ciò, la Nike Volley ammetteva di aver fatto partecipare la
Nestola a proprie sedute di allenamento, fin quando venuta a conoscenza della
revoca del permesso non avrebbe più acconsentito che la giovane partecipasse agli
stessi allenamenti.
Alla riunione del 29.07.2015 nessuno compariva per i deferiti e il Procuratore
insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei deferiti
chiedendo per la Nestola Beatrice la sanzione di due mesi di sospensione, per il
presidente Zugari Mazzeo Cesarina, mesi tre di sospensione e per la società la
multa nella misura di 300 Euro.
MOTIVA
Dalla documentazione agli atti del procedimento risulta che in effetti l’atleta
Beatrice Nestola si è allenata con un sodalizio diverso da quello di appartenenza,
la A.S.D. NIKE Volley.
Maria Elena Spedicato, allenatrice dell’A.S.D. EOS Lecce ha dichiarato di aver
visto l’atleta Nestola Beatrice allenarsi con le atlete della Nike Volley, società che
condivideva con la EOS Lecce la stessa palestra. Nella medesima circostanza,
Francesco Sisto, dirigente dell’A.S.D. EOS ha dichiarato anch’egli di aver
riconosciuto con assoluta certezza la Nestola nel mentre si allenava con le atlete
della Nike Volley. Entrambi aggiungevano di aver visto la Nestola e i suoi
familiari tifare per la Nike Volley nel corso di un incontro disputato proprio
contro il sodalizio di appartenenza EOS. Le loro dichiarazioni trovavano riscontro
nella produzione di alcuni rilievi fotografici che ritraggono la giovane incolpata in
tenuta ginnica allenarsi assieme alle atlete della Nike Volley. Anche Tiziana
Spedicato, dirigente e allenatore della A.S.D. EOS, ha dichiarato di aver visto la
Nestola allenarsi con la Nike Volley, aggiungendo che la stessa aveva ignorato
più volte l’invito a partecipare agli allenamenti con la società di appartenenza.
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Ciò posto, in limine litis, con le citate memorie difensive, è stata prodotta la
dichiarazione sottoscritta dal Presidente provinciale della FIPAV Paolo Indiveri
che ricorda di aver presenziato ad un incontro fra i vertici della società EOS
Volley e i genitori dell’atleta avente ad oggetto proprio il trasferimento della
ragazza. Il Presidente ha dichiarato che in quell’occasione, a seguito di un animato
colloquio, la Sig.ra Tiziana Spedicato, dirigente della EOS Volley, aveva dato il
suo consenso affinché l’atleta, in attesa di definire la faccenda del trasferimento,
potesse allenarsi con altra società di suo gradimento.
Alla luce di tali ultime risultanze, ritiene il Tribunale che non possano dirsi
integrate le violazioni disciplinari contestate agli odierni deferiti.
In particolare l’art. 10 bis dello Statuto (Vincolo degli atleti tesserati) stabilisce al
comma 2 che il divieto di praticare lo sport con altro associato non è ravvisabile in
caso sussista il consenso dell’associato vincolante.
In conclusione, non v’è motivo per escludere che tale consenso sia in effetti
intervenuto nel caso di specie, sicché si impone il Non Luogo a Sanzione per tutti
gli odierni deferiti.
PQM
Il Tribunale Federale delibera il Non Luogo a Sanzione per Nestola Beatrice,
Zugari Mazzeo Cesarina, A.S.D. NIKE Volley in persona del presidente pro
tempore.
Roma, 2 Settembre 2015
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi
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