Raccomandazione di Nairobi, XIX Conferenza dell`UNESCO
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Raccomandazione di Nairobi, XIX Conferenza dell`UNESCO
Raccomandazione di Nairobi, XIX Conferenza dell'UNESCO La Raccomandazione sulla tutela legale dei traduttori e della traduzione e gli strumenti pratici per migliorare la condizione dei traduttori è stata adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO alla sua Diciannovesima Sessione a Nairobi il 22 Novembre 1976. È stato il primo documento pubblicato da un organo internazionale specificamente dedicato ai traduttori. RACCOMANDAZIONE SULLA TUTELA LEGALE DEI TRADUTTORI E DELLA TRADUZIONE E GLI STRUMENTI PRATICI PER MIGLIORARE LA CONDIZIONE DEI TRADUTTORI La Conferenza Generale dell’Organo delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitosi a Nairobi dal 26 Ottobre al 30 Novembre 1976, alla sua diciannovesima sessione: Considerando che la traduzione promuove la comprensione fra i popoli e la cooperazione fra le nazioni facilitando la diffusione di opere letterarie e scientifiche, opere tecniche comprese, attraverso le frontiere linguistiche e lo scambio di idee, Sottolineando il ruolo cruciale rivestito dai traduttori e dalla traduzione negli scambi internazionali nel campo della cultura, dell’arte e della scienza, in particolare nel caso di opere scritte o tradotte nelle lingue meno diffuse, Riconoscendo che la tutela dei traduttori è indispensabile per assicurare traduzioni di qualità idonea a svolgere efficacemente il proprio ruolo al servizio della cultura e dello sviluppo, Ricordando che, benché i principi di questa tutela siano già contenuti nella Convenzione Universale sul Diritto D’Autore e benché la Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche nonché un certo numero di leggi nazionali degli Stati Membri contengano disposizioni specifiche riguardanti tale tutela, l’applicazione pratica di questi principi e disposizioni non è sempre adeguata, Ritenendo che nonostante, riguardo al diritto d’autore, in molti paesi i traduttori e le traduzioni godano di una tutela simile a quella garantita agli autori e alle opere letterarie e scientifiche, opere tecniche comprese, per migliorare l’effettiva applicazione delle leggi esistenti è giustificata l’adozione di misure di natura essenzialmente pratica, che assimilino i traduttori alla categoria degli autori e siano specifiche per la professione del traduttore, Avendo deciso, nella sua diciottesima sessione, che la tutela dei traduttori debba essere oggetto di una raccomandazione agli Stati Membri ai sensi dell’Articolo IV, paragrafo 4, della Costituzione, Adotta, il 22 Novembre 1976, la presente Raccomandazione. La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri applichino le seguenti disposizioni riguardanti la tutela dei traduttori e delle traduzioni prendendo qualsiasi provvedimento legislativo o di altro tipo che si renda necessario, in conformità con le disposizioni legislative e la pratica istituzionale di ogni Stato, per rendere effettivi, nei rispettivi territori, i principi e gli standard stabiliti nella presente Raccomandazione. La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri portino questa Raccomandazione all’attenzione delle autorità, dipartimenti o enti competenti in materie relative agli interessi morali e materiali dei traduttori e alla tutela delle traduzioni, delle varie organizzazioni o associazioni che rappresentano o promuovono gli interessi dei traduttori, e degli editori, impresari teatrali, emittenti radio e altri committenti o parti interessate. La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri sottopongano all’Organizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza Generale, dei resoconti sulle azioni intraprese per mettere in pratica questa Raccomandazione. I. DEFINIZIONI E CAMPO D’APPLICAZIONE 1. Ai fini di questa Raccomandazione: (a) il termine “traduzione” designa la trasposizione di un’opera letteraria o scientifica, comprese le opere tecniche, da una lingua all’altra, indipendentemente dal fatto che l’opera originale, o la traduzione, sia destinata alla pubblicazione come libro, rivista, periodico, o in altra forma, o alla rappresentazione teatrale, 2 cinematografica, radiofonica o televisiva, o diffusa attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione; (b) il termine “traduttore” designa i traduttori di opere letterarie o scientifiche, comprese le opere tecniche; (c) il termine “committenti” designa le persone fisiche o giuridiche per le quali viene eseguita la traduzione. 2. Questa Raccomandazione si rivolge a tutti i traduttori indipendentemente da: (a) il loro status legale di: (i) traduttori indipendenti; o (ii) traduttori salariati; (b) la disciplina alla quale appartiene l’opera tradotta; (c) la natura full-time o part-time della loro attività di traduttori. II. LA POSIZIONE LEGALE GENERALE DEI TRADUTTORI Gli Stati Membri dovrebbero accordare ai traduttori, riguardo alle loro traduzioni, la tutela concessa agli autori in base alle disposizioni delle convenzioni internazionali sul diritto d’autore che hanno sottoscritto e/o alle loro leggi nazionali, ma senza pregiudizio per i diritti degli autori delle opere originali tradotte. III. MISURE PER ASSICURARE L’APPLICAZIONE PRATICA DELLA TUTELA ACCORDATA AI TRADUTTORI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DALLE LEGGI NAZIONALI RIGUARDANTI IL DIRITTO D’AUTORE 4. È auspicabile che venga concluso un accordo scritto fra il traduttore e il committente. 5. Come regola generale, un contratto che regoli i rapporti fra il traduttore e il committente, come qualsiasi altro strumento legale idoneo a regolare tali rapporti, dovrebbe: (a) accordare un’equa remunerazione al traduttore qualunque sia il suo statuto giuridico; 3 (b) almeno quando il traduttore non lavora come traduttore salariato, remunerarlo in proporzione ai proventi derivanti dalle vendite o dall’uso della traduzione con il pagamento di un anticipo, che verrà trattenuto dal traduttore indipendentemente dall’entità dei proventi; o con il pagamento di una somma calcolata in conformità ad un altro sistema di remunerazione indipendente dalle vendite dove sia previsto o permesso dalla legislazione nazionale; o con il pagamento di una somma equa in soluzione unica, laddove il pagamento su base proporzionale si dimostri insufficiente o inapplicabile; il metodo appropriato di pagamento dovrebbe essere scelto tenendo conto del sistema legale del paese in questione e, dove applicabile, del tipo di opera originale tradotta; (c) prevedere un pagamento supplementare nell’eventualità che l’uso della traduzione oltrepassi i limiti specificati nel contratto; (d) specificare che le autorizzazioni concesse dal traduttore si limitano ai diritti espressamente menzionati; questa disposizione si riferisce a eventuali nuove edizioni; (e) stipulare che nel caso il traduttore non abbia ottenuto una qualunque autorizzazione necessaria, è responsabilità del committente ottenere tale autorizzazione; f) stipulare che il traduttore garantisce al committente il godimento incontrastato di tutti i diritti concessi e si impegna ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere i legittimi interessi del committente e a rispettare, dove sia opportuno, la regola del segreto professionale; (g) stipulare che, salvaguardando il rispetto delle prerogative dell’autore dell’opera originale, nessun cambiamento sarà apportato al testo di una traduzione destinata alla pubblicazione senza chiedere precedentemente l’autorizzazione del traduttore; (h) assicurare al traduttore e alla sua traduzione una pubblicità proporzionata a quella che viene concessa generalmente agli autori; in particolare, il nome dell’autore della traduzione dovrebbe essere in bell’evidenza in tutte le copie pubblicate della traduzione, sui cartelloni teatrali, negli annunci trasmessi in occasione di trasmissioni radio o televisive, nei crediti dei film e in qualunque altro materiale promozionale; (i) fare in modo che il committente si impegni a riportare sulla traduzione le informazioni necessarie per adeguarsi alle formalità del diritto d’autore in quei paesi dove ci si può ragionevolmente aspettare che la traduzione venga utilizzata; (j) provvedere alla risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere, in particolare riguardo alla qualità della traduzione, per quanto possibile per mezzo di arbitrato o secondo le procedure stabilite dalla legislazione nazionale o con qualunque altro mezzo appropriato alla risoluzione della controversia che da una parte garantisca l’imparzialità e dall’altra sia facilmente accessibile e poco oneroso; 4 (k) citare le lingue da e verso le quali il traduttore traduce e, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 (a), subordinare al raggiungimento di un accordo specifico l’eventuale impiego del traduttore come interprete. 6. Per facilitare l’attuazione delle misure raccomandate nei paragrafi 4, 5 e 14, gli Stati Membri dovrebbero, senza pregiudizio alla libertà del traduttore di stipulare un contratto individuale, incoraggiare le parti in causa, in particolare le organizzazioni di categoria dei traduttori e altre organizzazioni o associazioni che li rappresentano da una parte, e i rappresentanti dei committenti dall’altra, ad adottare modelli di contratto o concludere accordi collettivi basati sulle disposizioni della presente Raccomandazione e tenendo in debito conto le diverse situazioni che si possono presentare in funzione del traduttore o della natura della traduzione. 7. Gli Stati Membri dovrebbero inoltre promuovere misure per assicurare l’effettiva rappresentanza dei traduttori e incoraggiare la creazione e lo sviluppo di organizzazioni di categoria dei traduttori e altre organizzazioni o associazioni che li rappresentino, per definire le regole e i doveri che dovrebbero regolare l’esercizio della professione, difendere gli interessi morali e materiali dei traduttori e facilitare gli scambi linguistici, culturali, scientifici e tecnici fra traduttori e fra i traduttori e gli autori delle opere da tradurre. A questo fine, tali organizzazioni e associazioni potrebbero impegnarsi, dove la legge nazionale lo permette, in particolare nelle seguenti attività: (a) promuovere l’adozione di standard che regolino la professione del traduttore; tali standard dovrebbero stabilire in particolare che il traduttore ha il dovere di fornire una traduzione di alta qualità sia dal punto di vista linguistico sia stilistico e di garantire che la traduzione sia una trasposizione fedele dell’originale; (b) definire i criteri di base per una remunerazione accettabile sia per i traduttori sia per i committenti; (c) stabilire procedure che aiutino a risolvere eventuali controversie sorte in relazione alla qualità della traduzione; (d) consigliare i traduttori nella negoziazione con i committenti e cooperare con le altre parti interessate per stabilire contratti modello in relazione alla traduzione; (e) impegnarsi a far si che i traduttori individualmente o collettivamente, e in accordo con le leggi nazionali o gli accordi collettivi applicabili in questo campo, beneficino insieme agli autori dei fondi ricevuti da fonti private o pubbliche; (f) favorire gli scambi di informazioni su materie di interesse per i traduttori con la pubblicazione di bollettini informativi, l’organizzazione di incontri o altri mezzi idonei; 5 (g) favorire l’assimilazione dei traduttori agli autori di opere letterarie o scientifiche, comprese le opere tecniche, per quanto riguarda le prestazioni sociali accordate a questi ultimi e il regime fiscale che viene loro applicato; (h) promuovere l’elaborazione e lo sviluppo di programmi specialistici per la formazione di traduttori; (i) cooperare con altri enti nazionali, regionali o internazionali che promuovono gli interessi dei traduttori, e con ogni centro informativo nazionale o regionale sul diritto d’autore istituito per assistere nell’adempimento delle formalità necessarie per l’utilizzazione dei diritti d’autore delle opere protette, così come con il Centro Informativo Internazionale sul Diritto d’Autore dell’Unesco; (j) mantenere stretti contatti con i committenti, così come con i loro rappresentanti o organizzazioni o associazioni di categoria, per difendere gli interessi dei traduttori, e negoziare accordi collettivi con tali rappresentanti o organizzazioni o associazioni dove si dimostri vantaggioso; (k) contribuire in generale allo sviluppo della professione del traduttore. 8. Senza pregiudizio alle disposizioni del paragrafo 7, l’appartenenza a organizzazioni o associazioni di categoria che rappresentano i traduttori non dovrebbe, comunque, essere una condizione necessaria alla tutela, dato che le disposizioni di questa Raccomandazione devono applicarsi a tutti i traduttori, che siano o no membri di tali organizzazioni o associazioni. IV. POSIZIONE SOCIALE E FISCALE DEI TRADUTTORI 9. I traduttori indipendenti, che ricevano o meno delle royalties, dovrebbero beneficiare in pratica di tutte le misure di previdenza sociale (riguardanti il pensionamento, la malattia, gli assegni familiari, etc.) e del regime fiscale generalmente applicati agli autori di opere letterarie o scientifiche, comprese le opere tecniche. 10. I traduttori salariati dovrebbero essere trattati sulle stesse basi degli altri professionisti salariati e beneficiare delle misure di previdenza sociale per loro previste. A questo proposito, gli statuti professionali, gli accordi collettivi, e i contratti d’impiego basati su questi ultimi dovrebbero menzionare espressamente la categoria dei traduttori di testi tecnici e scientifici, così che la loro condizione di traduttori possa essere riconosciuta, particolarmente riguardo alla loro classificazione professionale. 6 V. FORMAZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO DEI TRADUTTORI 11. Gli Stati Membri dovrebbero riconoscere il principio che la traduzione è una disciplina indipendente che richiede un insegnamento distinto da quello esclusivamente linguistico e una formazione specialistica. Dovrebbero incoraggiare l’organizzazione, in collaborazione soprattutto con le organizzazioni e le associazioni di categoria dei traduttori, le università o altre istituzioni educative, di corsi redazionali per traduttori, seminari o stage pratici. Si dovrebbe anche riconoscere l’utilità per i traduttori di poter usufruire di corsi di formazione continuativi. 12. Gli Stati Membri dovrebbero prendere in considerazione l’organizzazione di centri terminologici che potrebbero intraprendere le seguenti attività: (a) istruire e aggiornare i traduttori sulla terminologia necessaria per il normale svolgimento del loro lavoro; (b) collaborare strettamente con i centri terminologici in tutto il mondo per standardizzare e sviluppare l’internazionalizzazione della terminologia scientifica e tecnica in modo da facilitare il compito dei traduttori. 13. In collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di categoria e altre parti interessate, gli Stati Membri dovrebbero facilitare gli scambi di traduttori fra paesi diversi, in modo da consentire loro di migliorare la conoscenza della lingua con la quale lavorano e del contesto socio-culturale nel quale vengono scritte le opere da tradurre. 14. Nella prospettiva di migliorare la qualità della traduzione, i seguenti principi e provvedimenti pratici dovrebbero essere espressamente riconosciuti negli statuti professionali menzionati nel sotto-paragrafo 7 (a) e in ogni altro accordo scritto fra i traduttori e i committenti: (a) ai traduttori dev’essere accordato un ragionevole lasso di tempo per portare a termine il lavoro; (b) nei limiti del possibile devono essere loro forniti tutti i documenti e le informazioni necessarie alla comprensione del testo da tradurre e alla redazione della traduzione; (c) come regola generale, una traduzione deve essere fatta a partire dall’opera originale, ricorrendo alla ritraduzione solo se assolutamente necessario; (d) il traduttore dovrebbe, per quanto possibile, tradurre nella propria lingua madre o in una lingua nella quale abbia altrettanta dimestichezza. 7 VI. PAESI IN VIA DI SVILUPPO 15. I principi e le norme stabilite in questa Raccomandazione possono essere adattate dai paesi in via di sviluppo nel modo che riterranno più consono alle loro esigenze, e alla luce delle disposizioni speciali a loro riguardo introdotte nella Convenzione Universale sul Diritto d’Autore rivista a Parigi il 24 Luglio 1971 e nell’Atto di Parigi (1971) della Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche. VII. DISPOSIZIONE FINALE 16. Laddove i traduttori o le traduzioni godano di un livello di tutela che sia, sotto qualsiasi aspetto, più favorevole di quello previsto dalla presente Raccomandazione, le sue disposizioni non dovrebbero in alcun caso essere invocate per diminuire la tutela già acquisita. Traduzione dal francese di Elisa Comito 8