Raccomandazione di Nairobi, XIX Conferenza dell`UNESCO

Transcript

Raccomandazione di Nairobi, XIX Conferenza dell`UNESCO
Raccomandazione di Nairobi, XIX Conferenza dell'UNESCO
La Raccomandazione sulla tutela legale dei traduttori e della traduzione e gli
strumenti pratici per migliorare la condizione dei traduttori è stata adottata dalla
Conferenza Generale dell’UNESCO alla sua Diciannovesima Sessione a Nairobi il 22
Novembre 1976.
È stato il primo documento pubblicato da un organo internazionale specificamente
dedicato ai traduttori.
RACCOMANDAZIONE SULLA TUTELA LEGALE DEI TRADUTTORI E
DELLA TRADUZIONE E GLI STRUMENTI PRATICI PER MIGLIORARE
LA CONDIZIONE DEI TRADUTTORI
La Conferenza Generale dell’Organo delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura, riunitosi a Nairobi dal 26 Ottobre al 30 Novembre 1976, alla sua
diciannovesima sessione:
Considerando
che la traduzione promuove la comprensione fra i popoli e la cooperazione fra le
nazioni facilitando la diffusione di opere letterarie e scientifiche, opere tecniche
comprese, attraverso le frontiere linguistiche e lo scambio di idee,
Sottolineando
il ruolo cruciale rivestito dai traduttori e dalla traduzione negli scambi internazionali
nel campo della cultura, dell’arte e della scienza, in particolare nel caso di opere
scritte o tradotte nelle lingue meno diffuse,
Riconoscendo
che la tutela dei traduttori è indispensabile per assicurare traduzioni di qualità idonea
a svolgere efficacemente il proprio ruolo al servizio della cultura e dello sviluppo,
Ricordando
che, benché i principi di questa tutela siano già contenuti nella Convenzione
Universale sul Diritto D’Autore e benché la Convenzione di Berna per la Tutela delle
Opere Letterarie e Artistiche nonché un certo numero di leggi nazionali degli Stati
Membri contengano disposizioni specifiche riguardanti tale tutela, l’applicazione
pratica di questi principi e disposizioni non è sempre adeguata,
Ritenendo
che nonostante, riguardo al diritto d’autore, in molti paesi i traduttori e le traduzioni
godano di una tutela simile a quella garantita agli autori e alle opere letterarie e
scientifiche, opere tecniche comprese, per migliorare l’effettiva applicazione delle
leggi esistenti è giustificata l’adozione di misure di natura essenzialmente pratica, che
assimilino i traduttori alla categoria degli autori e siano specifiche per la professione
del traduttore,
Avendo deciso,
nella sua diciottesima sessione, che la tutela dei traduttori debba essere oggetto di una
raccomandazione agli Stati Membri ai sensi dell’Articolo IV, paragrafo 4, della
Costituzione,
Adotta, il 22 Novembre 1976, la presente Raccomandazione.
La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri applichino le seguenti
disposizioni riguardanti la tutela dei traduttori e delle traduzioni prendendo qualsiasi
provvedimento legislativo o di altro tipo che si renda necessario, in conformità con le
disposizioni legislative e la pratica istituzionale di ogni Stato, per rendere effettivi,
nei rispettivi territori, i principi e gli standard stabiliti nella presente
Raccomandazione.
La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri portino questa
Raccomandazione all’attenzione delle autorità, dipartimenti o enti competenti in
materie relative agli interessi morali e materiali dei traduttori e alla tutela delle
traduzioni, delle varie organizzazioni o associazioni che rappresentano o promuovono
gli interessi dei traduttori, e degli editori, impresari teatrali, emittenti radio e altri
committenti o parti interessate.
La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri sottopongano
all’Organizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza Generale, dei
resoconti sulle azioni intraprese per mettere in pratica questa Raccomandazione.
I. DEFINIZIONI E CAMPO D’APPLICAZIONE
1. Ai fini di questa Raccomandazione:
(a) il termine “traduzione” designa la trasposizione di un’opera letteraria o
scientifica, comprese le opere tecniche, da una lingua all’altra, indipendentemente dal
fatto che l’opera originale, o la traduzione, sia destinata alla pubblicazione come
libro, rivista, periodico, o in altra forma, o alla rappresentazione teatrale,
2
cinematografica, radiofonica o televisiva, o diffusa attraverso qualsiasi altro mezzo di
comunicazione;
(b) il termine “traduttore” designa i traduttori di opere letterarie o scientifiche,
comprese le opere tecniche;
(c) il termine “committenti” designa le persone fisiche o giuridiche per le quali viene
eseguita la traduzione.
2. Questa Raccomandazione si rivolge a tutti i traduttori indipendentemente da:
(a) il loro status legale di:
(i) traduttori indipendenti; o
(ii) traduttori salariati;
(b) la disciplina alla quale appartiene l’opera tradotta;
(c) la natura full-time o part-time della loro attività di traduttori.
II. LA POSIZIONE LEGALE GENERALE DEI TRADUTTORI
Gli Stati Membri dovrebbero accordare ai traduttori, riguardo alle loro traduzioni, la
tutela concessa agli autori in base alle disposizioni delle convenzioni internazionali
sul diritto d’autore che hanno sottoscritto e/o alle loro leggi nazionali, ma senza
pregiudizio per i diritti degli autori delle opere originali tradotte.
III. MISURE PER ASSICURARE L’APPLICAZIONE PRATICA DELLA
TUTELA ACCORDATA AI TRADUTTORI DALLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI E DALLE LEGGI NAZIONALI RIGUARDANTI IL
DIRITTO D’AUTORE
4. È auspicabile che venga concluso un accordo scritto fra il traduttore e il
committente.
5. Come regola generale, un contratto che regoli i rapporti fra il traduttore e il
committente, come qualsiasi altro strumento legale idoneo a regolare tali rapporti,
dovrebbe:
(a) accordare un’equa remunerazione al traduttore qualunque sia il suo statuto
giuridico;
3
(b) almeno quando il traduttore non lavora come traduttore salariato, remunerarlo in
proporzione ai proventi derivanti dalle vendite o dall’uso della traduzione con il
pagamento di un anticipo, che verrà trattenuto dal traduttore indipendentemente
dall’entità dei proventi; o con il pagamento di una somma calcolata in conformità ad
un altro sistema di remunerazione indipendente dalle vendite dove sia previsto o
permesso dalla legislazione nazionale; o con il pagamento di una somma equa in
soluzione unica, laddove il pagamento su base proporzionale si dimostri insufficiente
o inapplicabile; il metodo appropriato di pagamento dovrebbe essere scelto tenendo
conto del sistema legale del paese in questione e, dove applicabile, del tipo di opera
originale tradotta;
(c) prevedere un pagamento supplementare nell’eventualità che l’uso della traduzione
oltrepassi i limiti specificati nel contratto;
(d) specificare che le autorizzazioni concesse dal traduttore si limitano ai diritti
espressamente menzionati; questa disposizione si riferisce a eventuali nuove edizioni;
(e) stipulare che nel caso il traduttore non abbia ottenuto una qualunque
autorizzazione necessaria, è responsabilità del committente ottenere tale
autorizzazione;
f) stipulare che il traduttore garantisce al committente il godimento incontrastato di
tutti i diritti concessi e si impegna ad astenersi da qualsiasi azione che possa
compromettere i legittimi interessi del committente e a rispettare, dove sia opportuno,
la regola del segreto professionale;
(g) stipulare che, salvaguardando il rispetto delle prerogative dell’autore dell’opera
originale, nessun cambiamento sarà apportato al testo di una traduzione destinata alla
pubblicazione senza chiedere precedentemente l’autorizzazione del traduttore;
(h) assicurare al traduttore e alla sua traduzione una pubblicità proporzionata a quella
che viene concessa generalmente agli autori; in particolare, il nome dell’autore della
traduzione dovrebbe essere in bell’evidenza in tutte le copie pubblicate della
traduzione, sui cartelloni teatrali, negli annunci trasmessi in occasione di trasmissioni
radio o televisive, nei crediti dei film e in qualunque altro materiale promozionale;
(i) fare in modo che il committente si impegni a riportare sulla traduzione le
informazioni necessarie per adeguarsi alle formalità del diritto d’autore in quei paesi
dove ci si può ragionevolmente aspettare che la traduzione venga utilizzata;
(j) provvedere alla risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere, in
particolare riguardo alla qualità della traduzione, per quanto possibile per mezzo di
arbitrato o secondo le procedure stabilite dalla legislazione nazionale o con
qualunque altro mezzo appropriato alla risoluzione della controversia che da una
parte garantisca l’imparzialità e dall’altra sia facilmente accessibile e poco oneroso;
4
(k) citare le lingue da e verso le quali il traduttore traduce e, senza pregiudizio delle
disposizioni del paragrafo 1 (a), subordinare al raggiungimento di un accordo
specifico l’eventuale impiego del traduttore come interprete.
6. Per facilitare l’attuazione delle misure raccomandate nei paragrafi 4, 5 e 14, gli
Stati Membri dovrebbero, senza pregiudizio alla libertà del traduttore di stipulare un
contratto individuale, incoraggiare le parti in causa, in particolare le organizzazioni di
categoria dei traduttori e altre organizzazioni o associazioni che li rappresentano da
una parte, e i rappresentanti dei committenti dall’altra, ad adottare modelli di
contratto o concludere accordi collettivi basati sulle disposizioni della presente
Raccomandazione e tenendo in debito conto le diverse situazioni che si possono
presentare in funzione del traduttore o della natura della traduzione.
7. Gli Stati Membri dovrebbero inoltre promuovere misure per assicurare l’effettiva
rappresentanza dei traduttori e incoraggiare la creazione e lo sviluppo di
organizzazioni di categoria dei traduttori e altre organizzazioni o associazioni che li
rappresentino, per definire le regole e i doveri che dovrebbero regolare l’esercizio
della professione, difendere gli interessi morali e materiali dei traduttori e facilitare
gli scambi linguistici, culturali, scientifici e tecnici fra traduttori e fra i traduttori e gli
autori delle opere da tradurre. A questo fine, tali organizzazioni e associazioni
potrebbero impegnarsi, dove la legge nazionale lo permette, in particolare nelle
seguenti attività:
(a) promuovere l’adozione di standard che regolino la professione del traduttore; tali
standard dovrebbero stabilire in particolare che il traduttore ha il dovere di fornire
una traduzione di alta qualità sia dal punto di vista linguistico sia stilistico e di
garantire che la traduzione sia una trasposizione fedele dell’originale;
(b) definire i criteri di base per una remunerazione accettabile sia per i traduttori sia
per i committenti;
(c) stabilire procedure che aiutino a risolvere eventuali controversie sorte in relazione
alla qualità della traduzione;
(d) consigliare i traduttori nella negoziazione con i committenti e cooperare con le
altre parti interessate per stabilire contratti modello in relazione alla traduzione;
(e) impegnarsi a far si che i traduttori individualmente o collettivamente, e in accordo
con le leggi nazionali o gli accordi collettivi applicabili in questo campo, beneficino
insieme agli autori dei fondi ricevuti da fonti private o pubbliche;
(f) favorire gli scambi di informazioni su materie di interesse per i traduttori con la
pubblicazione di bollettini informativi, l’organizzazione di incontri o altri mezzi
idonei;
5
(g) favorire l’assimilazione dei traduttori agli autori di opere letterarie o scientifiche,
comprese le opere tecniche, per quanto riguarda le prestazioni sociali accordate a
questi ultimi e il regime fiscale che viene loro applicato;
(h) promuovere l’elaborazione e lo sviluppo di programmi specialistici per la
formazione di traduttori;
(i) cooperare con altri enti nazionali, regionali o internazionali che promuovono gli
interessi dei traduttori, e con ogni centro informativo nazionale o regionale sul diritto
d’autore istituito per assistere nell’adempimento delle formalità necessarie per
l’utilizzazione dei diritti d’autore delle opere protette, così come con il Centro
Informativo Internazionale sul Diritto d’Autore dell’Unesco;
(j) mantenere stretti contatti con i committenti, così come con i loro rappresentanti o
organizzazioni o associazioni di categoria, per difendere gli interessi dei traduttori, e
negoziare accordi collettivi con tali rappresentanti o organizzazioni o associazioni
dove si dimostri vantaggioso;
(k) contribuire in generale allo sviluppo della professione del traduttore.
8. Senza pregiudizio alle disposizioni del paragrafo 7, l’appartenenza a
organizzazioni o associazioni di categoria che rappresentano i traduttori non
dovrebbe, comunque, essere una condizione necessaria alla tutela, dato che le
disposizioni di questa Raccomandazione devono applicarsi a tutti i traduttori, che
siano o no membri di tali organizzazioni o associazioni.
IV. POSIZIONE SOCIALE E FISCALE DEI TRADUTTORI
9. I traduttori indipendenti, che ricevano o meno delle royalties, dovrebbero
beneficiare in pratica di tutte le misure di previdenza sociale (riguardanti il
pensionamento, la malattia, gli assegni familiari, etc.) e del regime fiscale
generalmente applicati agli autori di opere letterarie o scientifiche, comprese le opere
tecniche.
10. I traduttori salariati dovrebbero essere trattati sulle stesse basi degli altri
professionisti salariati e beneficiare delle misure di previdenza sociale per loro
previste. A questo proposito, gli statuti professionali, gli accordi collettivi, e i
contratti d’impiego basati su questi ultimi dovrebbero menzionare espressamente la
categoria dei traduttori di testi tecnici e scientifici, così che la loro condizione di
traduttori possa essere riconosciuta, particolarmente riguardo alla loro classificazione
professionale.
6
V. FORMAZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO DEI TRADUTTORI
11. Gli Stati Membri dovrebbero riconoscere il principio che la traduzione è una
disciplina indipendente che richiede un insegnamento distinto da quello
esclusivamente linguistico e una formazione specialistica. Dovrebbero incoraggiare
l’organizzazione, in collaborazione soprattutto con le organizzazioni e le associazioni
di categoria dei traduttori, le università o altre istituzioni educative, di corsi
redazionali per traduttori, seminari o stage pratici. Si dovrebbe anche riconoscere
l’utilità per i traduttori di poter usufruire di corsi di formazione continuativi.
12. Gli Stati Membri dovrebbero prendere in considerazione l’organizzazione di
centri terminologici che potrebbero intraprendere le seguenti attività:
(a) istruire e aggiornare i traduttori sulla terminologia necessaria per il normale
svolgimento del loro lavoro;
(b) collaborare strettamente con i centri terminologici in tutto il mondo per
standardizzare e sviluppare l’internazionalizzazione della terminologia scientifica e
tecnica in modo da facilitare il compito dei traduttori.
13. In collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di categoria e altre parti
interessate, gli Stati Membri dovrebbero facilitare gli scambi di traduttori fra paesi
diversi, in modo da consentire loro di migliorare la conoscenza della lingua con la
quale lavorano e del contesto socio-culturale nel quale vengono scritte le opere da
tradurre.
14. Nella prospettiva di migliorare la qualità della traduzione, i seguenti principi e
provvedimenti pratici dovrebbero essere espressamente riconosciuti negli statuti
professionali menzionati nel sotto-paragrafo 7 (a) e in ogni altro accordo scritto fra i
traduttori e i committenti:
(a) ai traduttori dev’essere accordato un ragionevole lasso di tempo per portare a
termine il lavoro;
(b) nei limiti del possibile devono essere loro forniti tutti i documenti e le
informazioni necessarie alla comprensione del testo da tradurre e alla redazione della
traduzione;
(c) come regola generale, una traduzione deve essere fatta a partire dall’opera
originale, ricorrendo alla ritraduzione solo se assolutamente necessario;
(d) il traduttore dovrebbe, per quanto possibile, tradurre nella propria lingua madre o
in una lingua nella quale abbia altrettanta dimestichezza.
7
VI. PAESI IN VIA DI SVILUPPO
15. I principi e le norme stabilite in questa Raccomandazione possono essere adattate
dai paesi in via di sviluppo nel modo che riterranno più consono alle loro esigenze, e
alla luce delle disposizioni speciali a loro riguardo introdotte nella Convenzione
Universale sul Diritto d’Autore rivista a Parigi il 24 Luglio 1971 e nell’Atto di Parigi
(1971) della Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche.
VII. DISPOSIZIONE FINALE
16. Laddove i traduttori o le traduzioni godano di un livello di tutela che sia, sotto
qualsiasi aspetto, più favorevole di quello previsto dalla presente Raccomandazione,
le sue disposizioni non dovrebbero in alcun caso essere invocate per diminuire la
tutela già acquisita.
Traduzione dal francese di Elisa Comito
8