Guida esplicativa - Confindustria Bergamo
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Guida esplicativa - Confindustria Bergamo
Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Guida esplicativa alla applicazione della deliberazione recante disposizioni per la raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE Versione 1.1 – Maggio 2010 INDICE 1 PREMESSA ............................................................................................................................................... 2 2 RACCOLTA DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA ETS ................................... 3 3 CRITERI INTERPRETATIVI DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ETS DAL 1/1/2013 ........................................................................................................... 4 3.1 ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE ........................................................................................................... 4 3.1.1 Definizione ampia di “Attività di combustione” ............................................................................... 4 3.1.2 Attività di combustione Vs attività più specifiche ........................................................................... 5 3.1.3 Attività specifiche con soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale superiore a 20 MW .................................................................................................................................... 7 3.2 ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE ........................................................................................... 8 3.2.1 Che cosa si intende per “potenza termica nominale” .................................................................... 8 3.2.2 Incenerimento dei rifiuti e co-incenerimento .................................................................................. 9 3.3 REGOLA DI AGGREGAZIONE ......................................................................................................... 9 3.3.1 Capacità ......................................................................................................................................... 9 3.3.2 La clausola di aggregazione .......................................................................................................... 9 3.3.3 Unità di riserva e di backup e capacità in parallelo ..................................................................... 10 3.3.4 Definizione di “unità” .................................................................................................................... 10 3.4 ALBERO DECISIONALE ........................................................................................................................ 11 3.4.1 3.5 Definizione degli impianti ricadenti nell’ ETS ............................................................................... 11 NUOVE ATTIVITÀ ........................................................................................................................... 12 3.5.1 Cosa si intende con “prodotti chimici organici su larga scala (bulk organic chemicals)”?.......... 12 3.5.2 Gliossale e acido gliossalico ........................................................................................................ 13 3.5.3 Acido nitrico, acido adipico, gliossale e acido gliossalico ............................................................ 13 3.5.4 Produzione di alluminio primario e secondario ............................................................................ 13 1 1 PREMESSA La direttiva 2009/29/CE integra e modifica, tra l’altro, l’allegato I della direttiva 2003/87/CE "Categorie di attività cui si applica la presente direttiva", prevedendo l'inclusione di nuove attività nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) a far data dall'1 gennaio 2013. Alcune delle attività già incluse, inoltre, sono state modificate. Contestualmente, l'articolo 9bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (di seguito, “Direttiva ETS) prevede che: "Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.” La presente Guida esplicativa intende fornire uno strumento pratico per l’interpretazione del campo di applicazione della deliberazione del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito, “Comitato”) recante disposizioni per la raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della Direttiva ETS, per la determinazione del contributo dell’Italia all’adeguamento del quantitativo comunitario di quote di emissione da rilasciare per il periodo 2013-2020. Il presente documento ha esclusivamente valore interpretativo e in nessun caso può essere richiamata a giustificazione di condotte non conformi alla norma, inoltre, potrà essere integrato o modificato qualora si rendesse necessario fornire ulteriori informazioni o dettagli per l’interpretazione del campo di applicazione della Direttiva ETS. 2 2 RACCOLTA DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA ETS Sono soggetti alla deliberazione recante la raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della Direttiva ETS, i gestori di impianto con emissioni associate ad almeno una delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 (vedi attività riportate in allegato I), provenienti da fonti di emissioni non autorizzate. Ricadono nella suddetta definizione: a) le emissioni provenienti da fonti di emissione non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra associate a nuove attività incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE (Produzione di acido nitrico, produzione di alluminio primario, etc.). b) le emissioni provenienti da fonti di emissione non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra associate ad attività soggette a modifiche od indicazioni interpretative addizionali riportate nell’allegato 1 della Direttiva 2009/29/CE che ne determinano quindi l’inclusione nel campo di applicazione (Attività di combustione, Fabbricazione di prodotti ceramici, etc.). Le emissioni già comunicate ai sensi del DL 273/2004 del 12 novembre 2004 e ai sensi della deliberazione n. 25/2007 non sono soggette alla presente raccolta dati di emissioni storiche. L’appartenenza ad una delle due casistiche sopra riportate è valutata sulla base di una interpretazione autentica delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE. A tal fine si riporta nel capitolo successivo la descrizione estesa dei criteri interpretativi. La presente Guida esplicativa, nel definire i criteri interpretativi delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE, è basata sul documento “Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. Aviation activities)”, predisposto dalla Commissione europea e condiviso dagli Stati Membri nella riunione del 18 marzo 2010 del Comitato Cambiamenti Climatici (CCC). Il documento, cui si rimanda anche per tutti gli aspetti non contemplati dal presente documento, è reso disponibile sulle pagine del Comitato del sito www.minambiente.it. Si ricorda che, per gli impianti che rientreranno nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione dal 1° gennaio 2013, la partecipazione al la raccolta dati risulta propedeutica per il rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e per l’inserimento nella lista nazionale di impianti soggetti alla assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni per il periodo 20132020. 3 Le emissioni dichiarate dai gestori nella raccolta dati non potranno essere riconosciute valide dal Comitato in assenza dell’attestato di verifica rilasciato da un verificatore indipendente, in quanto la direttiva prevede che i dati sulle emissioni debbano essere “debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente”. Per agevolare gli operatori, l’elenco dei Verificatori indipendenti, che hanno ottenuto il riconoscimento del Comitato, è riportato in allegato II al presente documento. 3 CRITERI INTERPRETATIVI DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ETS DAL 1/1/2013 3.1 ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE L’attività di combustione risulta già inclusa tra le attività incluse nel campo di applicazione per il periodo 2008-2012, tuttavia, la varietà di dispositivi produttivi coinvolti, nonché le diverse interpretazioni date dai vari Stati Membri, hanno reso necessario l’inserimento di un chiarimento nell’allegato I della Direttiva 2009/29/CE, nonché di ulteriori dettagli interpretativi nella citata “Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. Aviation activities)” Alla luce dei citati chiarimenti, è possibile che impianti con emissioni associate ad attività di combustione possano avere necessità di dichiarare emissioni storiche non precedentemente comunicate al Comitato: in tal senso, le emissioni relative alle fonti di emissione la cui inclusione nel campo di applicazione è stata chiarita solo ora, possono essere comunicate nell’ambito delal raccolta dati per la definizione del cap 2013-2020. 3.1.1 Definizione ampia di “Attività di combustione” L’obiettivo dell’ ETS è definito nella Direttiva stessa. Uno dei risultati principali della revisione della direttiva ETS è l’applicazione in termini di legge della definizione di attività di combustione più ampia possibile : “per combustione si intende qualsiasi ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse , compreso il lavaggio dei gas di scarico”. Sebbene non sia esplicitamente chiarito dalla Direttiva, in conformità con il principio sopra riportato e nell’ottica di minimizzare le ambiguità, il termine “combustibile” dovrebbe essere inteso come “qualsiasi materiale solido, liquido o gas combustibile”. La gassificazione è un processo di ossidazione, nonostante sia usata una quantità di ossigeno inferiore a quella stechiometrica. Durante la pirolisi il calore deve essere fornito al processo come prodotto di una combustione. I prodotti gassosi della pirolisi e della gassificazione sono utilizzati solitamente come combustibili in sito. Per tale motivo in questi casi si può assumere la presenza di un’attività di combustione. La nuova definizione di combustione è applicabile a tutti i tipi di attività economiche, incluse le attività industriali elencate nell’Allegato I della Direttiva ETS come pure quelle non incluse (es. 4 miscelazione di asfalto, produzione tessile, ecc.) ed i settori di servizio, non importa se si tratti di utilizzo di calore diretto (es. forno per il riscaldamento dell’acciaio) o di utilizzo di un mezzo (vapore, acqua calda, etc) per il trasferimento del calore. Anche se il calore generato non viene utilizzato interamente (torce e in alcune unità di postcombustione1), la presenza di combustione comporta l’inclusione nell’ ETS, dal momento che la nuova definizione di combustione chiarisce che tale attività sia definita “indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo”. Inoltre, sono incluse tutte le unità di combustione delle quali venga utilizzata solo l’energia meccanica senza l’utilizzo del calore o la generazione di energia elettrica. Questo si applica ad esempio alle stazioni di compressione metanodotti e ad altri compressori azionati direttamente da turbine o motori. Il fatto che la definizione sia molto ampia è dimostrato dal paragrafo 3 dell’Allegato I, che fornisce una lista non esaustiva delle tipologie di unità di combustione che includono: “tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatori, motori, pile a combustibile, unità di “chimica looping combustion”, torce e dispositivi di postcombustione termici o catalitici.” In conseguenza della nuova definizione di combustione, le attività associate sono rilevanti anche per l’attività “combustione di combustibili”: in questo senso, le emissioni di processo possono aver luogo come parte di attività di combustione ed essere incluse nel campo di applicazione, specialmente in considerazione delle emissioni di CO2 da desolforazione, da unità deNOx (ad esempio quando l’urea è utilizzata come riducente) ecc. 3.1.2 Attività di combustione Vs attività più specifiche Nell’Allegato I della Direttiva ETS sono elencate 9 attività per le quali la soglia di capacità (se indicata) non è espressa come capacità termica nominale totale, ma come “capacità produttiva”, “capacità di fusione” o solo “capacità”. Queste attività sono: Attività Capacità rilevante Soglia di capacità rilevante da superare Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria), compresa la relativa colata continua Capacità 2,5 tonnellate all’ora Produzione di clinker (cemento) Capacità di produzione 500 tonnellate al giorno (in forni rotativi) 50 tonnellate al giorno (in altri tipi di forni) Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite Capacità di produzione 50 tonnellate al giorno Fabbricazione di vetro tra cui le fibre di vetro Capacità di fusione 20 tonnellate al giorno 1 Si noti che non vengono fatte distinzioni tra gas di torcia e combustibili ausiliari. 5 Attività Capacità rilevante Soglia di capacità rilevante da superare Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane Capacità di produzione 75 tonnellate al giorno Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie Capacità di fusione 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di carta o cartone Capacità di produzione 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili Capacità di produzione 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale Capacità produttiva 25 tonnellate al giorno Tabella 1:attività per le quali la soglia di capacità non è espressa come potenza termica nominale totale Il paragrafo 4 dell’Allegato I della Direttiva ETS stabilisce che : “se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel sistema comunitario”. Questo comma stabilisce che le soglie di capacità specifiche per le singole attività elencate nella tabella 1 avranno la precedenza (rispetto alla soglia di capacità termica nominale totale) nella decisione di inclusione nell’ETS. La soglia di capacità specifica ha unicamente la precedenza e pertanto non esclude l’applicazione di un’altra soglia espressa come potenza termica nominale totale. In alcuni casi un’unità può essere assegnata a due categorie di attività distinte, come ad esempio un forno usato per la produzione di vetro, che può essere considerato o come un’unità di combustione (nel qual caso la soglia per tutte le unità di combustione viene espressa come potenza termica nominale totale) o come un’unità dedicata all’attività “fabbricazione di vetro” (per cui la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, ma come tonnellate giornaliere). In questo caso: 1. se entrambe le soglie vengono superate per l’impianto in questione, allora la soglia non espressa come potenza termica nominale totale ha la precedenza sull’altra, e l’impianto viene incluso nell’ETS come facente capo all’attività corrispondente alla soglia (ad esempio, “fabbricazione di vetro” come nel caso esposto sopra). Conoscere per quali attività l’impianto ricada nell’ ETS è rilevante per una serie di ragioni: • rispetto alle informazioni che devono essere inoltrate per aprire un conto operatore; • rispetto al contenuto dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra; • rispetto alla possibilità di essere escluso come piccolo impianto. 6 2. se solo una delle soglie di capacità viene superata (ad esempio la soglia di 20 MW per la potenza termica nominale totale) l’impianto è incluso nell’ ETS come facente parte della relativa attività (ad esempio come attività “Combustione di combustibili”). 3. Se nessuna delle soglie viene superata allora l’impianto non è incluso nell’ ETS. Esempio. Un impianto che fabbrica prodotti ceramici è provvisto di 3 unità, cioè due forni e un impianto di cogenerazione (CHP, Combined Heat and Power). Se l’impianto ceramico supera le 75 tonnellate al giorno, esso deve essere incluso nell’ETS. L’attività “Fabbricazione di prodotti ceramici” presente nell’Allegato I della Direttiva ETS deve essere citata nell’autorizzazione ad emettere gas serra. In relazione alla capacità termica nominale totale dell’impianto di cogenerazione, anche questa unità deve essere compresa nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ( o nel piano di monitoraggio) come stabilito nel paragrafo 52 dell’ Allegato I della Direttiva ETS. Se l’impianto ceramico non supera la soglia di 75 tonnellate al giorno, la valutazione deve continuare per confermare se l’attività “combustione di combustibili” sia presente nell’impianto. Se tale attività supera 20 MW, quest’impianto rientra nell’ETS. L’attività espressa nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra risulta essere pertanto “combustione di combustibili”. 3.1.3 Attività specifiche con soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Nell’Allegato I della Direttiva ETS vi sono 5 attività (oltre a “combustione di combustibili”) in cui la specifica attività è unita ad una soglia di capacità che risponde alla condizione “ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”(vedere la tabella 2). Queste attività avrebbero potuto essere incluse nell’Allegato I sotto la voce “combustione di combustibili”, poiché l’ampia definizione di combustione sarebbe stata sufficiente per la loro inclusione. Tuttavia, queste (ad esempio, trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi) possono dar vita ad emissioni di processo (ad esempio da agenti riducenti, elettrodi di grafite, etc.) che non sarebbero inclusi nell’ETS se ricadessero esclusivamente nell’attività “combustione di combustibili”3. L’aver tenute separate nella lista dell’Allegato I queste attività da quelle con soglia di 20 MW evidenzia il fatto che tutte le emissioni contenute nelle rispettive attività siano incluse nell’ETS, e non solo, quindi, quelle relative alla combustione. Attività Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse ferroleghe).- La trasformazione include tra l’altro laminatoi, riscaldatori, forni di 2 “Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra” (cfr. direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE). 3 Come descritto nel paragrafo 3.1, alcune emissioni di processo possono essere parte della stessa attività di combustione, limitatamente alle emissioni di processo provenienti dal lavaggio dei gas di scarico. 7 ricottura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio secondario Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, incluse la produzione di leghe,l’affinazione,la formatura in fonderia, etc. Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione. Tabella 2: attività specifiche presenti nell’Allegato I unite ad una soglia di capacità che risponde alla condizione “ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”. Un’altra questione derivante da queste “pseudo-attività di combustione” è l’unione di unità appartenenti ad attività separate. Come esempio possiamo utilizzare una fonderia che produce prodotti da ferro fuso (utilizzando unità di combustione da 15MW di capacità) e prodotti da ottone (anche queste unità con capacità di 15 MW). In questo caso avvengono contemporaneamente attività di “produzione o trasformazione di metalli non ferrosi” e attività di “produzione o trasformazione di metalli ferrosi”, ma ciascuna di essa si trova al di sotto della soglia di capacità. In ogni caso, in questo esempio la “condizione di precedenza” (paragrafo 4 dell’Allegato I della Direttiva ETS) non viene applicata, in quanto entrambe le attività hanno una soglia di capacità espressa con potenza termica nominale totale. Di conseguenza, tutte le unità comprese nelle due attività devono esser considerate unità facenti capo all’attività “combustione di combustibili”, e tutte le capacità devono essere sommate insieme. Questo comporta una potenza termica nominale totale di 30 MW e l’impianto risulta pertanto incluso nell’ETS come attività di “combustione di combustibili”. 3.2 ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE 3.2.1 Che cosa si intende per “potenza termica nominale” Nel contesto dei processi di emissione di gas ad effetto serra, col termine “potenza termica nominale” si intendono tutti gli input sottoforma di combustibili. Quindi, se ad esempio un forno può produrre calore sia tramite energia elettrica sia tramite combustione di combustibili, solo l’input relativo al combustibile viene utilizzato nel calcolo. In alcuni casi, quando possono essere utilizzate proporzioni diverse di calore di input, viene fissato il valore massimo per l’input relativo al combustibile. In generale, conformemente all’Allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, la capacità termica nominale complessiva (o di input) si intende il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima del combustibile bruciato così come dichiarato dal costruttore in MW termici. Tale valore massimo solitamente è specificato dal costruttore e viene evidenziato nelle specifiche tecniche previo consenso in una visita ispettiva. Nei casi in cui possono essere utilizzati combustibili diversi o diverse miscele di combustibili dovrebbe essere utilizzato il valore di potenza termica nominale in termini di input termico più alto possibile tra tutti quelli massimi. Quando non sono disponibili informazioni dal costruttore, il gestore dell’impianto deve fornire al Comitato una stima basata sulle informazioni disponibili (per esempio la massima capacità di utilizzo del combustibile ottenuta in 24h nell’ultimo anno solare). Poiché nella maggior parte dei casi i gas esausti hanno una temperatura superiore ai 100°C e in linea con le disposizioni per il 8 monitoraggio definite in MRG, il potere calorifico inferiore (PCI) è considerato più indicato per la definizione dell’input termico. Quando i combustibili sono utilizzati come agenti riducenti nella produzione o trasformazione di metalli non ferrosi4, il rispettivo calore di input deve essere considerato nel calcolo della potenza termica nominale come se fossero effettivamente combustibili. 3.2.2 Incenerimento dei rifiuti e co-incenerimento Sono in corso approfondimenti su tale tematica al fine di individuare potenziali divergenze delle indicazioni fornite a livello EU con l’interpretazione nazionale. Per quanto riguarda l’interpretazione nazionale si faccia riferimento all’allegato 1 della direttiva ETS e alla deliberazione n. 025/2007, nonché alla relativa guida esplicativa. REGOLA DI AGGREGAZIONE 3.2.3 Capacità Per una definizione generale di capacità, si faccia riferimento all’Allegato B della decisione di assegnazione 2008-2012 (“Capacità termica nominale”) 3.2.4 La clausola di aggregazione Il paragrafo di aggregazione nell’Allegato 1 della Direttiva ETS utilizza lo stesso approccio della Direttiva IPPC. La clausola è presente nella seconda frase del paragrafo 2 nell’Allegato I della Direttiva ETS e stabilisce: “2. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, le capacità di tali attività si sommano”. Il comma dovrebbe trattare equamente gli impianti di uguale capacità, anche se l’uno svolge la sua attività tramite tante piccole unità di produzione e l’altro invece tramite una sola grande unità. Tuttavia, per venire incontro all’ampia definizione di combustione, la Direttiva ETS aggiunge ulteriori regole con il comma 3 dell’Allegato 1: “In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibile all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi di post combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossi solo in fase di avvio o di arresto”. Questo comma ha vari obiettivi: 4 Anche le ferroleghe come FeMn e FeSi rientrano tra i metalli non ferrosi. 9 • La clausola di aggregazione è ripetuta con un chiarimento specifico per tutte quelle attività che hanno una soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale. Tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili (cioè senza distinzione tra attività più specifiche) devono essere aggregate . • Esso chiarisce (insieme alla definizione di impianto – Articolo 3(e) della direttiva ETS) la gerarchia dei termini: un sito è l’elemento più grande, che può comprendere diversi impianti. Un impianto a sua volta può essere costituito da più unità. • La lista non esaustiva da un’ulteriore idea di cosa queste unità possono realmente essere: caldaie, turbine, forni, torce... • È inclusa un’eccezione (regola de-minimis) alla clausola di aggregazione: le unità con una capacità termica nominale inferiore a 3 MW sono escluse, . 3.2.5 Unità di riserva e di backup e capacità in parallelo La presenza negli impianti di unità di riserva o backup è una pratica industriale molto diffusa. Tali unità vengono utilizzate per sostituire quelle principali durante i periodi di manutenzione o fermata, o per soddisfare la domanda di calore durante i picchi di carico. Quindi queste unità possono essere utilizzate in parallelo con quelle principali e non sono operative durante la maggior parte dell’anno. Una situazione simile si presenta quando due forni intermittenti si alternano per i lotti di produzione. Questa situazione, quando parti di impianto solitamente non operano nello stesso momento, non è di per sé una ragione per non sommare tra loro le capacità. Può essere fatta eccezione solo nel caso in cui il gestore riesca a dare prova all’autorità competente che non esistano restrizioni fisiche o legali che effettivamente impediscano il funzionamento simultaneo di queste unità. Queste restrizioni devono essere identificate con chiarezza ed essere richieste dall’autorità competente In tali casi, la capacità più grande tra le due deve essere presa in considerazione per determinare l’inclusione nell’ETS. 3.2.6 Definizione di “unità” Il termine “unità” è definito solo indirettamente nella Direttiva ETS, da un lista non esaustiva presente nel comma 3 dell’Allegato I : “Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi di post combustione termici o catalitici.” Potrebbe esserci spazio all’interpretazione quando un’unità elencata nella lista, ad esempio un forno, è costituita da sub-unità presenti anche esse in lista, ad esempio tanti bruciatori che insieme forniscono il calore necessario per un certo tipo di processo produttivo. In tali casi, l’unità generale (in questo caso il forno) deve essere considerata l’“unità” alla quale applicare la clausola di aggregazione o l’esenzione per unità de-minimis. Esistono due motivazioni per questo: • Un forno da 12 MW può essere equipaggiato con 2 bruciatori da 6 MW, ma anche con 3 bruciatori da 4 MW, 4 da 3MW o 6 da 2MW e tante altre possibilità. Al fine di considerare 10 equamente tutti i forni tra loro comparabili, il bruciatore non può essere considerato un’“unità”. • La Direttiva definisce che “Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio e di arresto.” La direttiva perciò riconosce con i suoi stessi esempi, che una unità rappresenta solitamente l’elemento più complesso e può comprendere vari bruciatori indipendenti (il combustibile fossile di avvio solitamente viene utilizzato in un bruciatore dedicato all’avvio). Da quanto sopra esposto si può concludere che l’elemento “bruciatore” è presente in lista per ragioni di completezza e per dimostrare quanto ampia sia la definizione includendo i rari casi di bruciatori indipendenti. Tuttavia, un bruciatore solitamente è considerato come un componente di un‘unità più grande che nel suo complesso soddisfa un particolare scopo, come ad esempio forni, caldaie o essiccatoi, reattori chimici, colonne di distillazione, impianti CHP, etc. L’esclusione delle unità de minimis è rilevante solo ai fini della decisione per l’inclusione dell’impianto nell’ETS. Non appena l’intero impianto viene incluso nell’ETS, vengono incluse anche queste unità. 3.3 Albero decisionale 3.3.1 Definizione degli impianti ricadenti nell’ ETS Riassumendo il capitolo precedente, il seguente albero decisionale può essere utilizzato per determinare se un impianto ricada o meno nel campo di applicazione dell’ETS: 1. Applicare i più ampi confini possibili per l’impianto . 2. Ci sono attività dell’Allegato 1 diverse da “combustione di combustibili” svolte dall’impianto? a. Sì: soglia di capacità (se presente) relativa alla specifica attività superata? i. Sì: 1. Includere tutte le attività direttamente correlate (specialmente le unità di combustione comprensive del trattamento dei gas di scarico) 2. Verificare che le unità di combustione dei rifiuti urbani e pericolosi siano escluse secondo quanto riportato nella sezione3.2.2, ii. No: continuare al punto 3 (analizzando le unità di combustione). b. No: continuare al punto 3 (analizzando le emissioni di combustione). 3. Elencare tutte le unità di combustione dell’impianto 4. Escludere le unità di incenerimento dei rifiuti urbani e pericolosi (vedere paragrafo 3.2.2) dalla lista di cui al punto 3 ma contemplare nella stessa le unità per il co-incenerimento. 5 5. Escludere le unità di biomassa dalla lista 6. Escludere dalla lista le unità con un valore di capacità termica di input inferiore ai 3 MW t. 7. Aggiungere nella lista le capacità termiche di input delle unità rimanenti. 8. La somma al punto 7 determina il superamento di 20 MW t? a. Sì: l’impianto ricade nel campo di applicazione ETS. Aggiungere tutte le unità escluse ai punti 5 e 6.. 5 Le unità dotate di bruciatori di avvio sono anche esse escluse, confrontare il paragrafo 3.3.4 per la definizione 11 b. 3.4 No: l’impianto non ricade nel campo di applicazione ETS. Uscire dall’albero decisionale. NUOVE ATTIVITÀ 3.4.1 Cosa si intende con “prodotti chimici organici su larga scala (bulk organic chemicals)”? I “prodotti chimici organici su larga scala” sono solitamente prodotti su vasta scala e venduti come prodotti di base per produrre altre sostanze chimiche. I processi produttivi caratteristici di questa attività sono “cracking, reforming, ossidazione parziale o totale” e “processi simili” (cioè processi nei quali predominano rilevanti condizioni termiche e/o ossidative). Un processo produttivo può essere considerato come “processo simile” per questa attività se le emissioni di CO2 non derivano unicamente dalla combustione, ma nel quale parte del carbonio emesso deriva dall’alimentazione al processo. Altri processi produttivi chimici dovrebbero essere valutati in riferimento all’inclusione nell’ ETS e in relazione alla attività di combustione. Non c’è una lista esaustiva delle sostanze chimiche capace di soddisfare la definizione di attività presente nell’Allegato 1 della direttiva ETS. La seguente tabella può servire comunque come punto di partenza. Il fatto che le sostanze chimiche prodotte non siano contemplate nella tabella non implica quindi che l’impianto considerato non dovrebbe essere incluso nell’ETS. Pertanto è necessaria un’analisi caso per caso. Tabella 3: lista non esaustiva dei prodotti chimici organici di base Etilene / propilene / Butene / butadiene e altre olefine Acetilene, se non prodotta da carburo di calcio EDC / VCM (cloruro di vinile) Aromatici (benzene, toluene, xilene, stirene, etilbenzene, naftalene e altri) Acido tereftalico / dimetiltriptammina Ossido di etilene e glicole di etilene, ossido di propilene e altri epossidi Fenolo ed altri fenoli Acetone, cicloesanone e altri chetoni Acrilonitrile, acido acrilico, acido metacrilico Cumene Metanolo, etanolo (se non prodotte con la fermentazione) e di alcoli superiori Formaldeide, acetaldeide, acroleina e aldeidi superiori Acido formico, acido acetico (se non dalla fermentazione) e acidi carbossilici superiori Acido ftalico, acido maleico e loro anidridi Anidride acetica Polietilene, polipropilene, polistirene, cloruro di polivinile Policarbonato, poliammide, derivati Urea, siliconi 12 Quando viene prodotta più di una sostanza chimica organica, la clausola di aggregazione prevede che l’intero volume produttivo debba essere sommato. La produzione di sostanze chimiche che non sono identificate come sostanze chimiche organiche su larga scala e che non sono esplicitamente elencate nell’Allegato 1 della Direttiva ETS (cioè sostanze come ammoniaca, carbon black, etc) deve essere valutata, ai fini dell’inclusione nell’ETS, a partire dalla attività di “combustione di combustibile”. 3.4.2 Gliossale e acido gliossalico Un caso particolare che rientra nell’Allegato 1 della Direttiva ETS è la “produzione di gliossale e acido gliossalico”. Questi possono essere prodotti in due modi differenti: (1) L’ossidazione del glicol etilenico in presenza di catalizzatore porta unicamente alla formazione di CO2. (2) La fase liquida dell’ossidazione dell’acetaldeide con acido nitrico è causa di emissioni sia di CO2 sia di N2O. Entrambi i processi devono essere tenuti in considerazione. 3.4.3 Acido nitrico, acido adipico, gliossale e acido gliossalico Queste attività comprendono l’emissione di CO2 e N2O, ovvero le emissioni di N2O incluse nell’Allegato XIII della Decisione 2009/73/CE (revisione della Decisione 2007/589/CE) e tutte le emissioni di CO2 derivanti dai processi produttivi di tali sostanze chimiche e dalle attività di combustione presenti nell’impianto. Entrambe le tipologie di emissioni devono essere tenute in considerazione. 3.4.4 Produzione di alluminio primario e secondario Nel caso di produzione di alluminio primario, le emissioni di CO2 possono scaturire dalla combustione del combustibile e dal consumo dell’anodo, mentre le emissioni di PFC6 dal cosiddetto “effetto anodo”. Nella produzione di alluminio secondario possono verificarsi emissioni di CO2 derivanti dal consumo di combustibile. Riguardo ai confini di impianto utile alla determinazione delle unità incluse nell’ETS, devono essere presi in considerazione le seguenti fasi di processo : • Operazioni primarie di fusione (CO2 e PFC) • Colata di alluminio primario • Combustione di combustibile per o 6 Operazioni secondarie di rifusione I gas da prendere in considerazione sono CF4 e C2F6 13 o Operazioni secondarie di affinazione (refining) o Operazioni di laminazione o Operazioni di estrusione o Colata L’affinazione dell’allumina e la produzione dell’anodo sono considerate parte dell’attività “produzione di alluminio” se avvengono nello stesso impianto. Se la produzione avviene in impianti diversi, queste attività devono essere incluse nell’ETS se i combustibili utilizzati sono bruciati ottenendo una capacità termica di input superiore ai 20 MW. 14