Fascicolo informativo CVT Auto Chiara
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Fascicolo informativo CVT Auto Chiara
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 CHIARAAutoprotetta Condizioni di Assicurazione Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 15/05/2012 Pagina 1 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 Gentile Cliente, La ringraziamo per aver aderito al Programma CHIARAAutoprotetta, realizzato da Chiara Assicurazioni S.p.A., offerto in esclusiva ai Clienti BBVA FINANZIA S.p.A.. Questo Programma assicurativo garantisce prestazioni di elevato livello che consentono di risolvere in modo efficace tutti i problemi di carattere economico, burocratico e di mobilità normalmente connessi ad un eventuale danno al Suo veicolo e alla Sua Persona. Di seguito troverà le condizioni che regolano la garanzia quali: 1) le Caratteristiche della Convenzione stipulata tra la nostra Società e BBVA FINANZIA; 2) le Condizioni Generali, che regolano la struttura generale del contratto ; 3) le Sezioni: Danni – CVT, Assistenza e Infortuni, che descrivono e normano le garanzie assicurative. che le suggeriamo di leggere con attenzione. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione desiderasse avere, è a Sua disposizione il numero verde: 800.042.771 Le Sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le necessarie informazioni. Pagina 2 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 Art. 1 CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE 1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE ASSICURABILI Con il Programma CHIARAAutoprotetta possono essere assicurati a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione: - acquistati tramite finanziamento erogato da BBVA FINANZIA per i quali l’assicurato abbia sottoscritto il modulo di adesione; b) tutti i veicoli usati o precedentemente intestati alle Concessionarie (auto "DEMO"), acquistati tramite finanziamento erogato da BBVA FINANZIA e per i quali: - non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione: - che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000,00. Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente. Le formule assicurative disponibili sono le seguenti: FORMULA CHIARABASE SEZIONE DANNI – CVT - GARANZIE PRESTATE PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI : - 3.1.A Furto e Rapina - 3.1.B Incendio - 3.1.C Cristalli - 3.1.H Garanzie Aggiuntive SEZIONE ASSISTENZA SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE FORMULA CHIARASILVER SEZIONE DANNI – CVT – GARANZIE PRESTATE PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: - 3.1.A Furto e Rapina - 3.1.B Incendio - 3.1.C Cristalli - 3.1.D Atti Vandalici - 3.1.E Calamità Naturali - 3.1.H Garanzie aggiuntive SEZIONE ASSISTENZA SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE FORMULA CHIARAGOLD SEZIONE DANNI – CVT - GARANZIE PRESTATE PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: - 3.1.A Furto e Rapina - 3.1.B Incendio - 3.1.C Cristalli - 3.1.D Atti Vandalici - 3.1.E Calamità Naturali - 3.1.F Collisione - 3.1.H Garanzie Aggiuntive SEZIONE ASSISTENZA SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE FORMULA CHIARADIAMOND SEZIONE DANNI – CVT - GARANZIE PRESTATE PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: - 3.1.A Furto e Rapina - 3.1.B Incendio - 3.1.C Cristalli - 3.1.D Atti Vandalici - 3.1.E Calamità Naturali - 3.1.G Kasko - 3.1.H Garanzie Aggiuntive SEZIONE ASSISTENZA SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE 1.2 CONTACT CENTER La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite un Contact Center, per i seguenti servizi: SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE» per ogni eventuale informazione sui contenuti e sulla portata della copertura assicurativa in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE DANNI - CVT. La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità; il Contact Center si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato al minimo indispensabile. In funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00. Contact Center Numero verde 800.042.771 Contact Center Fax verde 800.801.918 ASSISTENZA per la richiesta degli interventi di assistenza relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE II – ASSISTENZA. Numero verde 800.612595 1.3 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA La garanzia prestata per ogni applicazione alla presente polizza, decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento, come comunicata dal Contraente e come riportato sul modulo di adesione, e cessa alla data di scadenza del finanziamento o come riportato sul modulo di adesione, esclusi eventuali periodi di rifinanziamento della rata finale residua. 1.4 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE Il premio della presente copertura verrà determinato in ragione della durata della copertura prestata, del valore del veicolo assicurato e della zona territoriale di residenza dell’assicurato. Art. 2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – NORME GENERALI 2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE 1. L’assicurazione – salvo i casi disciplinati al successivo comma 2 – è valida per sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. 2. Le prestazioni della Sezione “Assistenza”, con la sola eccezione dell’autovettura in sostituzione (punto 5.3), operano in Europa. 2.2RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, Chiara ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato Pagina 3 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. 2.3 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato 2.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 2.5 RISOLUZIONE PER SINISTRO La polizza si intenderà automaticamente risolta in caso di sinistro indennizzabile che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato. 2.6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, Chiara rimborserà all’Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il sinistro che ha causato la perdita del veicolo. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di finanziamento, Chiara rimborserà all’Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’importo del rimborso verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico dell’Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo (tabella di cui all’Art 3 punto 3.7 sub. A.1); per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, Chiara fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. Resta inteso che qualora l’Assicurato receda dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione, ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.), il recesso si estende automaticamente al Programma Assicurativo sottoscritto 2.7 FACOLTA’ DI RIPENSAMENTO Chiara concede all’Assicurato la facoltà di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Chiara assicurazioni S.p.a. Via Galileo Galilei 7 20124 Milano, congiuntamente al modulo di adesione in originale, e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti Chiara Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte di assicurazione. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, Chiara Assicurazioni si rivarrà nei confronti dell’assicurato per ogni esborso e spesa effettuate. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLAZIONE LE SINGOLE SEZIONI Art. 3 SEZIONE I – DANNI AI VEICOLI (CVT) COSA ASSICURA 3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI Chiara indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste dalla formula assicurativa richiamata nel Modulo di Polizza. Le garanzie possono essere: A. Furto Furto o rapina totale o parziale, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono compresi i danni causati dai ladri, al veicolo ed il furto o danneggiamento degli oggetti custoditi nel veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B. Incendio Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Chiara tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione: a cose di terzi (RICORSO TERZI); al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal Proprietario o dal Locatario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO) La presente garanzia è prestata in aumento rispetto alla copertura obbligatoria di legge. C. Cristalli Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo. Chiara rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione o sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo. D. Atti Vandalici Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione. E. Calamità Naturali Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. F. Collisione Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione. G. Kasko Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. H. Garanzie aggiuntive In caso di furto o incendio totale del veicolo, evidenziato in polizza, Chiara rimborserà, con un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00) per sinistro ed anno assicurativo, le spese di immatricolazione e tassa di proprietà sostenute dall’Assicurato, per l’acquisto di un nuovo veicolo presso la rete convenzionata con il Contraente. Soltanto in quest’ultimo caso Chiara rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il noleggio di un’auto sostitutiva di cilindrata non superiore ai 1400 cc, per un massimo di 30 giorni e in ogni caso non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento del veicolo se in condizioni di circolare, oppure entro le ore 12 del giorno successivo alla consegna del veicolo assicurato riparato. L’assicurato dovrà formulare a Chiara la richiesta del veicolo sostitutivo entro e non oltre le 48 ore dalla denuncia del sinistro, pena la decadenza del diritto. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, quelle di assicurazione le relative franchigie, eventuale deposito cauzionale, ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del noleggio. Tale servizio non sarà erogato in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge. In caso di furto o incendio totale del veicolo identificato in polizza, Chiara rimborsa le spese di trasporto sostenute Pagina 4 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 dall’Assicurato per raggiungere il proprio domicilio, fino ad un massimo di € 80,00 (ottanta/00) per sinistro ed anno assicurativo. In caso di furto totale e successivo ritrovamento del veicolo identificato in polizza, Chiara rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato, per la rimozione, la custodia, il traino e parcheggio nei depositi delle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione, da parte delle Autorità all’Assicurato del ritrovamento del veicolo stesso, fino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo, nonché le spese documentate per il rifacimento dei documenti per un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo. Vengono inoltre indennizzati eventuali danni subiti dai bagagli trasportati, nel veicolo indicato in polizza, fino ad un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo. Chiara rimborsa altresì le spese documentate sostenute dall’Assicurato in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del veicolo evidenziato in polizza. Sono comprese le spese documentate sostenute per la sostituzione delle serrature, nonché quelle relative allo sbloccaggio dei sistemi di antifurto e/o dell’apertura delle portiere fino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo. COME ASSICURA 3.2 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato deve corrispondere: 1) per i veicoli nuovi, al valore riportato nel contratto di finanziamento, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional documentati in fattura, con il massimo del prezzo di listino di entrambi. 2) per i veicoli usati al valore di fattura e riportato nel contratto di finanziamento, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional, con il massimo dell'importo indicato sulla fattura di acquisto o, in mancanza di questa, di quello riportato su Quattroruote (infocar) quotazioni usato oppure, se non presente, Eurotax Giallo. Nel caso l’Assicurato richieda l’indennizzo di accessori (stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare all’ufficio sinistri originale o copia della fattura d’acquisto del veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione. COSA NON ASSICURA 3.3 DANNI ESCLUSI Chiara non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi; 7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (garanzia collisione o kasko), se prevista. Relativamente alla sola garanzia collisione o kasko, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni: 8. provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 9. provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; 10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni: 14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal Proprietario/Locatario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge; 15. da inquinamento o da contaminazione. 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE 3.4.1 Formula ChiaraBase, ChiaraSilver, ChiaraGold e ChiaraDiamond di cui al punto 1.1 3.4.2.A. In caso di danno totale da Furto o Incendio, le garanzie vengono prestate con applicazione del seguente scoperto: - in caso di riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente non verrà applicato alcuno scoperto; - in caso di non riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente verrà applicato uno scoperto del 20% 3.4.2.B. In caso di danno parziale da Furto o Incendio ed Eventi Naturali e Sociopolitici, la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione di uno scoperto per ciascun sinistro, del 10% con minimo di € 250,00 per le seguenti Regioni/province: - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Lazio, Sardegna, Calabria, Lecce e provincia. Relativamente alle regioni Campania e Puglia, la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione di uno scoperto per ciascun sinistro, del 20% con minimo di € 500,00 La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell’Assicurato. I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di € 100,00; tale franchigia non verrà applicata nel caso di riparazione senza sostituzione del cristallo danneggiato o nel caso di sostituzione effettuata presso le officine del concessionario di vendita del veicolo assicurato. La garanzia Collisione sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di euro 500,00. La garanzia Kasko sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo indennizzabile con il minimo di euro 750,00. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà: Pagina 5 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 a) darne avviso al Contact Center - Numero Verde 800.042.771- entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o la possibilità, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. All’Assicurato saranno fornite tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e la documentazione necessaria da presentare; b) l’Assicurato deve inviare comunicazione scritta a Chiara Assicurazioni Casella Postale 310, CAP 10121 Torino a mezzo lettera raccomandata, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo assicurato. Alla documentazione scritta è necessario allegare: 1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora il furto si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche all’Autorità Italiana 2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco 3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell’evento, salvo l’esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dalla Società 4. In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco 5. In caso di furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati: - Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico - Certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico - Tutte le chiavi in dotazione al veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione - Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72; - Una procura notarile a vendere per consentire a Chiara Assicurazioni di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione - Chiara Assicurazioni ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, che l’assicurato fornisca il certificato, rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo al furto del veicolo assicurato è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato. In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b). 3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato direttamente da Chiara, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata. 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO Fermo il disposto di cui al punto 3.2 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri: A. in caso di danno totale .1 se veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento,dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi (*) Da 1 a 547 Da 548 polizza a fine durata % di deprezzamento 0 Valore “quattroruote” o in alternativa Eurotax giallo % valore 100% Valore “quattroruote” o in alternativa Eurotax giallo indennizzato (% del valore assicurato) (*) giorni intercorrenti tra quello di prima immatricolazione e il giorno in cui si è verificato il sinistro .2 se veicolo usato, l’importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e optionals. B. Relativamente alle garanzie Furto o Incendio o Kasko parziali, Eventi Naturali e Sociopolitici e Rottura Cristalli, solo nel caso di riparazione presso officine o carrozzerie dell’Ente di vendita o con esso convenzionato, l’assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo e pertanto dal costo della riparazione che comporti sostituzione di parti del veicolo assicurato danneggiate o sottratte, non verrà dedotto il deprezzamento delle stesse per effetto della loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di: ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni ed accessori non di serie ed in ogni caso l’indennizzo non potrà essere superiore al valore del veicolo assicurato al momento del sinistro determinato come sopra. Chiara non risponde: - delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo; - delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso; - delle spese di ricovero; - dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. 3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO A) DANNO TOTALE L’importo dovuto da Chiara verrà pagato direttamente all’Assicurato. B) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN CENTRO CONVENZIONATO L'importo dovuto da Chiara verrà pagato direttamente al Centro Convenzionato che ha effettuato le riparazioni. L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al Centro Convenzionato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 3.4 – Scoperti e franchigie, se previsto, l’importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta. C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE/OFFICINE MECCANICHE L'importo dovuto da Chiara, al netto di eventuali scoperti e franchigie di cui al punto 3.4, verrà pagato direttamente all'Assicurato. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui Chiara sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse. Pagina 6 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO REGOLA PROPORZIONALE La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro: a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.2, è maggiore del valore assicurato, Chiara risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori; b) la residenza dell’Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, Chiara risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare. 3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L'Assicurato non potrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da Chiara. 3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente deve darne immediato avviso al Contact Center, oppure a Chiara, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. Il Contraente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione di Chiara stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, Chiara indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro. 3.12 RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, Chiara ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione. Art. 4 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 4.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del veicolo. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione a Chiara del cambiamento di residenza del intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del precedente punto 3.9 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale. 4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. 4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto. 4.5 ALIENAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI Nel caso di alienazione dell’autoveicolo designato nel contratto dovuta a: - vendita a terzi/procura a vendere - distruzione per eventi non coperti dalla presente polizza - rottamazione - esportazione definitiva e di sostituzione con altro veicolo, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo autoveicolo. Dal momento dell’alienazione l’assicurazione non è più valida per l’autoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, o fax, dall’ora di spedizione di questi. In caso di mancata sostituzione con altro veicolo, le garanzie assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno corrispondente alla data di consegna alla Società della documentazione giustificativa, da parte dell’Assicurato. In tali casi, la Società s’impegna a rimborsare all’Assicurato dietro presentazione della documentazione di cui sopra, l’importo eventualmente corrisposto in via anticipata per le mensilità successive a quella in corso al momento dei sopra descritti eventi al netto delle imposte. Art. 5 SEZIONE II - ASSISTENZA Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti. Chiara Assicurazioni S.p.A., a norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. All’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento garantito verificatosi durante il periodo di validità dell’assicurazione Chiara, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza. Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo: - telefono: - dall’Italia: Numero verde 800.612595 - dall’estero: +39 06.42115763 - fax: +39 06.4740742 comunicando - le generalità dell’Assicurato; il numero di polizza; il numero di targa del veicolo assicurato; il tipo di assistenza richiesta; il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo. INFORMAZIONI PER VIAGGIARE La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti: a) rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; b) situazione traffico e meteo in Italia; e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti: c) patente, libretto di circolazione, imposte. Pagina 7 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Chiara non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa. COSA ASSICURA Chiara, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza ed indicati nel Modulo di Adesione fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono. La garanzia di soccorso stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. 5.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. E’ facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 150 KM dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Chiara rimborsa le spese da questi sostenute con il limite di euro 255,00. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 5.2 RECUPERO Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Chiara con il limite di euro 255,00. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. 5.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA Qualora il veicolo assicurato venga rubato oppure quando sia immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali derivanti da sinistri coperti dalle garanzie previste nel Certificato di Assicurazione e la riparazione richieda più di otto ore di manodopera la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria C (secondo la classifica delle società di autonoleggio), per un massimo di: - cinque giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un’officina non convenzionata; - quattordici giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un Centro Convenzionato; - trenta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale dell’autoveicolo. La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la vettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione. La Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia della denuncia presentata all’Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO KM. DAL 5.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di incendio, incidente o furto/rapina mentre si trova ad oltre 50 km. dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, o delegata dell'ACI 116), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione dell'Assicurato un autista per recuperarlo e consegnarlo alla sua residenza. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Chiara, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato. 5.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato fino alla residenza dell'Assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di Chiara. e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. COSA NON ASSICURA 5.6 DELIMITAZIONI Chiara non presta le garanzie previste in polizza qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: 1. stato di guerra, rivoluzione, saccheggi ed in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; 2. eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni; 3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 4. atti dolosi dell’Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio; 5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; Pagina 8 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti; 7. atti di pura temerarietà dell’Assicurato o dell’autista del veicolo assicurato. L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati. Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie. GESTIONE DEI SINISTRI DI ASSISTENZA 5.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro. Chiara ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni. 5.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI Chiara non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi. Chiara non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. Art. 6 SEZIONE III– INFORTUNI DEL CONDUCENTE COSA ASSICURA 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare l’assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L’assicurazione comprende anche gli infortuni: • avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia; • derivanti da imperizia o negligenza; • subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza. 6.2 GARANZIE La garanzia Infortuni Conducente viene prestata con massimali (non cumulabili) di: Euro 50.000,00 in caso di Morte Euro 50.000,00 in caso di Invalidità Permanente. COME ASSICURA 6.3 INDENNITA’ ASSICURATE E FRANCHIGIE In caso di Invalidità Permanente causata da infortunio alla guida del veicolo assicurato, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a favore del conducente e sarà calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA riportata nelle condizioni generali di assicurazione. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di Morte causata da infortunio alla guida del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia del 5% in caso di Invalidità Permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata. In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. 6.4 VALIDITA’ TERRITORIALE L’assicurazione vale per gli infortuni subiti nel territorio dell’Unione Europea, Confederazione Elvetica e nei Paesi dell’Africa Mediterranea. 6.5 ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti dal conducente: a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore; b) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore; c) in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente; d) sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni; e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario; f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie; g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti; h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto; i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare; j) in caso di suicidio o tentato suicidio; k) in fase di salita e discesa dalla vettura; l) se l’invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% del totale; Art. 7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI 7.1 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro l’assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta compilando l’apposito modulo reperibile chiamando il Pagina 9 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 Numero verde 7.4 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione, concordato l’indennizzo Chiara provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. 800.042.771 entro otto giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono ed essere corredata di certificato medico. Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, deve consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa sciogliendo a tal fine, dal segreto professionale, i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. 7.5 DIRITTO DI SURROGAZIONE Chiara rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. 7.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Chiara corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisica-mente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 7.3 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. PARTE NON SCRITTA Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È’ data facoltà ai Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali Pagina 10 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali La Società dichiara che non tratterà i Suoi dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi. Pertanto non verrà richiesto esplicito consenso o diniego; ciò non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell’interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Galileo Galileo 7, 20124 Milano, tel. 02 6328811, e-mail: [email protected] (10). NOTE (1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Pagina 11 di 12 CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01 Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. (8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. (9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. (10) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.chiaraassicurazioni.it. Pagina 12 di 12