Fascicolo informativo CVT Auto Chiara

Transcript

Fascicolo informativo CVT Auto Chiara
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
CHIARAAutoprotetta
Condizioni di Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 15/05/2012
Pagina 1 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver aderito al Programma CHIARAAutoprotetta, realizzato da Chiara
Assicurazioni S.p.A., offerto in esclusiva ai Clienti BBVA FINANZIA S.p.A..
Questo Programma assicurativo garantisce prestazioni di elevato livello che consentono di
risolvere in modo efficace tutti i problemi di carattere economico, burocratico e di mobilità
normalmente connessi ad un eventuale danno al Suo veicolo e alla Sua Persona.
Di seguito troverà le condizioni che regolano la garanzia quali:
1) le Caratteristiche della Convenzione stipulata tra la nostra Società e BBVA FINANZIA;
2) le Condizioni Generali, che regolano la struttura generale del contratto ;
3) le Sezioni: Danni – CVT, Assistenza e Infortuni, che descrivono e normano le garanzie
assicurative.
che le suggeriamo di leggere con attenzione.
In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione desiderasse avere, è a Sua disposizione il numero
verde:
800.042.771
Le Sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le necessarie informazioni.
Pagina 2 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
Art. 1 CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE
ASSICURABILI
Con il Programma CHIARAAutoprotetta possono essere
assicurati
a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione:
- acquistati tramite finanziamento erogato da BBVA
FINANZIA per i quali l’assicurato abbia sottoscritto il
modulo di adesione;
b) tutti i veicoli usati o precedentemente intestati alle
Concessionarie
(auto
"DEMO"),
acquistati
tramite
finanziamento erogato da BBVA FINANZIA e per i quali:
- non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^
immatricolazione:
- che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro
4.000,00.
Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende
di autonoleggio a breve termine senza conducente.
Le formule assicurative disponibili sono le seguenti:
FORMULA CHIARABASE
SEZIONE DANNI – CVT - GARANZIE PRESTATE PER
DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI :
- 3.1.A Furto e Rapina
- 3.1.B Incendio
- 3.1.C Cristalli
- 3.1.H Garanzie Aggiuntive
SEZIONE ASSISTENZA
SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE
FORMULA CHIARASILVER
SEZIONE DANNI – CVT – GARANZIE PRESTATE PER
DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
- 3.1.A Furto e Rapina
- 3.1.B Incendio
- 3.1.C Cristalli
- 3.1.D Atti Vandalici
- 3.1.E Calamità Naturali
- 3.1.H Garanzie aggiuntive
SEZIONE ASSISTENZA
SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE
FORMULA CHIARAGOLD
SEZIONE DANNI – CVT - GARANZIE PRESTATE PER
DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
- 3.1.A Furto e Rapina
- 3.1.B Incendio
- 3.1.C Cristalli
- 3.1.D Atti Vandalici
- 3.1.E Calamità Naturali
- 3.1.F Collisione
- 3.1.H Garanzie Aggiuntive
SEZIONE ASSISTENZA
SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE
FORMULA CHIARADIAMOND
SEZIONE DANNI – CVT - GARANZIE PRESTATE PER
DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
- 3.1.A Furto e Rapina
- 3.1.B Incendio
- 3.1.C Cristalli
- 3.1.D Atti Vandalici
- 3.1.E Calamità Naturali
- 3.1.G Kasko
- 3.1.H Garanzie Aggiuntive
SEZIONE ASSISTENZA
SEZIONE DANNI – INFORTUNI CONDUCENTE
1.2 CONTACT CENTER
La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite
un Contact Center, per i seguenti servizi:
SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE»
per ogni eventuale informazione sui contenuti e sulla portata
della copertura assicurativa in funzione tutti i giorni feriali, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI
per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla
SEZIONE DANNI - CVT.
La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla
data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando
l’Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità; il Contact
Center si occuperà poi della gestione e dello smistamento
celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a
carico dell’Assicurato al minimo indispensabile. In funzione tutti
i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.
Contact Center
Numero verde
800.042.771
Contact Center
Fax verde
800.801.918
ASSISTENZA
per la richiesta degli interventi di assistenza relativi alle
garanzie di cui alla SEZIONE II – ASSISTENZA.
Numero verde
800.612595
1.3 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia prestata per ogni applicazione alla presente
polizza, decorre dalla data di attivazione del contratto di
finanziamento, come comunicata dal Contraente e come
riportato sul modulo di adesione, e cessa alla data di scadenza
del finanziamento o come riportato sul modulo di adesione,
esclusi eventuali periodi di rifinanziamento della rata finale
residua.
1.4 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI
ASSEGNAZIONE
Il premio della presente copertura verrà determinato in ragione
della durata della copertura prestata, del valore del veicolo
assicurato e della zona territoriale di residenza dell’assicurato.
Art. 2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – NORME
GENERALI
2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
1. L’assicurazione – salvo i casi disciplinati al successivo
comma 2 – è valida per sinistri verificatisi sul territorio della
Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San
Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché sul
territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia,
Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi
facenti parte del sistema della Carta Verde.
2. Le prestazioni della Sezione “Assistenza”, con la sola
eccezione dell’autovettura in sostituzione (punto 5.3), operano
in Europa.
2.2RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla
definizione dei rapporti fra le Parti, Chiara ha la facoltà di far
cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con
preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato
Pagina 3 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di
rischio non corso.
2.3 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,
presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da
esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato
2.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto
valgono le norme della legge italiana.
2.5 RISOLUZIONE PER SINISTRO
La polizza si intenderà automaticamente risolta in caso di
sinistro indennizzabile che comporti la perdita totale e
definitiva del veicolo assicurato.
2.6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale
al veicolo, Chiara rimborserà all’Assicurato il premio pagato
non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità
successive a quella in cui è avvenuto il sinistro che ha causato
la perdita del veicolo.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto
di finanziamento, Chiara rimborserà all’Assicurato il premio
pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo
residuo rispetto alla scadenza originaria. L’importo del
rimborso verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di
imposte e dei costi a carico dell’Assicurato) in funzione degli
anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura
nonché del capitale assicurato residuo (tabella di cui all’Art 3
punto 3.7 sub. A.1); per i costi in proporzione agli anni e
frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, Chiara
fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale originaria.
Resta inteso che qualora l’Assicurato receda dal contratto di
finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione, ai sensi
dell’art. 125 ter del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.), il recesso si
estende automaticamente al Programma Assicurativo
sottoscritto
2.7 FACOLTA’ DI RIPENSAMENTO
Chiara concede all’Assicurato la facoltà di recedere dal
contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza,
avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta
scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Chiara
assicurazioni S.p.a. Via Galileo Galilei 7 20124 Milano,
congiuntamente al modulo di adesione in originale, e
dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità
del contratto. Alla ricezione di tali documenti Chiara
Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato e non
goduto al netto delle imposte di assicurazione.
Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clausola di
ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione
non veritiera, Chiara Assicurazioni si rivarrà nei confronti
dell’assicurato per ogni esborso e spesa effettuate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE
REGOLAZIONE LE SINGOLE SEZIONI
Art. 3 SEZIONE I – DANNI AI VEICOLI (CVT)
COSA ASSICURA
3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI
Chiara indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la
perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Modulo di
Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste
dalla formula assicurativa richiamata nel Modulo di Polizza.
Le garanzie possono essere:
A. Furto
Furto o rapina totale o parziale, compresi i danni subiti dal
veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono
compresi i danni causati dai ladri, al veicolo ed il furto o
danneggiamento degli oggetti custoditi nel veicolo. La garanzia
è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto,
sia regolarmente chiuso a chiave.
B. Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti
vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
Chiara tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli
sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla
concorrenza di € 50.000,00 per sinistro, per i danni
involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o
scoppio del veicolo non in circolazione:
a cose di terzi (RICORSO TERZI);
al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in
locazione dal Proprietario o dal Locatario del veicolo
assicurato (RISCHIO LOCATIVO)
La presente garanzia è prestata in aumento rispetto alla
copertura obbligatoria di legge.
C. Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del
veicolo.
Chiara rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la
riparazione o sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di
€ 600,00 per anno assicurativo.
D. Atti Vandalici
Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti
popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni
riconducibili alla circolazione.
E. Calamità Naturali
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine
o della neve ed altre calamità naturali.
F. Collisione
Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la
circolazione.
G. Kasko
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la
circolazione.
H. Garanzie aggiuntive
In caso di furto o incendio totale del veicolo, evidenziato in
polizza, Chiara rimborserà, con un massimo di € 520,00
(cinquecentoventi/00) per sinistro ed anno assicurativo, le
spese di immatricolazione e tassa di proprietà sostenute
dall’Assicurato, per l’acquisto di un nuovo veicolo presso la
rete convenzionata con il Contraente. Soltanto in quest’ultimo
caso Chiara rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il
noleggio di un’auto sostitutiva di cilindrata non superiore ai
1400 cc, per un massimo di 30 giorni e in ogni caso non oltre
le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento
del veicolo se in condizioni di circolare, oppure entro le ore 12
del giorno successivo alla consegna del veicolo assicurato
riparato.
L’assicurato dovrà formulare a Chiara la richiesta del veicolo
sostitutivo entro e non oltre le 48 ore dalla denuncia del
sinistro, pena la decadenza del diritto.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante,
quelle di assicurazione le relative franchigie, eventuale
deposito cauzionale, ogni eventuale eccedenza di spesa per il
prolungamento del noleggio.
Tale servizio non sarà erogato in caso di dolo dell’Assicurato o
delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.
In caso di furto o incendio totale del veicolo identificato in
polizza, Chiara rimborsa le spese di trasporto sostenute
Pagina 4 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
dall’Assicurato per raggiungere il proprio domicilio, fino ad un
massimo di € 80,00 (ottanta/00) per sinistro ed anno
assicurativo.
In caso di furto totale e successivo ritrovamento del veicolo
identificato in polizza, Chiara rimborsa le spese documentate
sostenute dall’Assicurato, per la rimozione, la custodia, il traino
e parcheggio nei depositi delle Autorità, dal giorno del
ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione, da parte
delle Autorità all’Assicurato del ritrovamento del veicolo stesso,
fino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro
ed anno assicurativo, nonché le spese documentate per il
rifacimento dei documenti per un massimo di € 260,00
(duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.
Vengono inoltre indennizzati eventuali danni subiti dai bagagli
trasportati, nel veicolo indicato in polizza, fino ad un massimo
di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno
assicurativo.
Chiara rimborsa altresì le spese documentate sostenute
dall’Assicurato in caso di perdita delle chiavi o dei congegni
elettronici di apertura del veicolo evidenziato in polizza.
Sono comprese le spese documentate sostenute per la
sostituzione delle serrature, nonché quelle relative allo
sbloccaggio dei sistemi di antifurto e/o dell’apertura delle
portiere fino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00)
per sinistro ed anno assicurativo.
COME ASSICURA
3.2 VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato deve corrispondere:
1)
per i veicoli nuovi, al valore riportato nel contratto di
finanziamento, riferito al veicolo compresi gli
accessori/optional documentati in fattura, con il massimo
del prezzo di listino di entrambi.
2)
per i veicoli usati al valore di fattura e riportato nel
contratto di finanziamento, riferito al veicolo compresi gli
accessori/optional, con il massimo dell'importo indicato
sulla fattura di acquisto o, in mancanza di questa, di
quello riportato su Quattroruote (infocar) quotazioni usato
oppure, se non presente, Eurotax Giallo.
Nel caso l’Assicurato richieda l’indennizzo di accessori
(stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare
all’ufficio sinistri originale o copia della fattura d’acquisto del
veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli
accessori stessi.
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alla somma
assicurata.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o
migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della
riparazione.
COSA NON ASSICURA
3.3 DANNI ESCLUSI
Chiara non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove
ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare
di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici
non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli
del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi,
tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o
uscita di strada durante la circolazione (garanzia collisione
o kasko), se prevista.
Relativamente alla sola garanzia collisione o kasko, la Società,
oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:
8.
provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle
disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9.
provocati dal Conducente non abilitato alla guida a
norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il
caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di
rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a
condizione che la validità della stessa venga confermata
entro tre mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di
manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se
verificatisi non congiuntamente ad altro danno
indennizzabile.
Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO
TERZI, i danni:
14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna
o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal
Proprietario/Locatario del veicolo nonché dalle persone
non considerate terze dalla Legge;
15. da inquinamento o da contaminazione.
3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE
3.4.1 Formula ChiaraBase, ChiaraSilver, ChiaraGold e
ChiaraDiamond di cui al punto 1.1
3.4.2.A. In caso di danno totale da Furto o Incendio, le
garanzie vengono prestate con applicazione del seguente
scoperto:
- in caso di riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del
veicolo assicurato o comunque convenzionato con il
Contraente non verrà applicato alcuno scoperto;
- in caso di non riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto
del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il
Contraente verrà applicato uno scoperto del 20%
3.4.2.B. In caso di danno parziale da Furto o Incendio ed
Eventi Naturali e Sociopolitici, la liquidazione verrà effettuata
all’Assicurato previa applicazione di uno scoperto per ciascun
sinistro, del 10% con minimo di € 250,00 per le seguenti
Regioni/province:
- Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata,
Lazio, Sardegna, Calabria, Lecce e provincia.
Relativamente alle regioni Campania e Puglia, la liquidazione
verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione di uno
scoperto per ciascun sinistro, del 20% con minimo di € 500,00
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno
scoperto a carico dell’Assicurato.
I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad
una franchigia di € 100,00; tale franchigia non verrà
applicata nel caso di riparazione senza sostituzione del
cristallo danneggiato o nel caso di sostituzione effettuata
presso le officine del concessionario di vendita del
veicolo assicurato.
La garanzia Collisione sia totale che parziale viene prestata
con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo
indennizzabile con il minimo di euro 500,00.
La garanzia Kasko sia totale che parziale viene prestata con
uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo
indennizzabile con il minimo di euro 750,00.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:
Pagina 5 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
a) darne avviso al Contact Center - Numero Verde
800.042.771- entro 3 giorni da quando ne ha avuto
conoscenza o la possibilità, precisando data, luogo, cause e
modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo
dove si trova il veicolo.
All’Assicurato saranno fornite tutte le informazioni circa l'iter
procedurale della pratica e la documentazione necessaria da
presentare;
b) l’Assicurato deve inviare comunicazione scritta a Chiara
Assicurazioni Casella Postale 310, CAP 10121 Torino a
mezzo lettera raccomandata, specificando la data, il luogo, le
cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il
luogo dove si trova il veicolo assicurato. Alla documentazione
scritta è necessario allegare:
1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della
denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora il furto si
verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che
all’Autorità straniera anche all’Autorità Italiana
2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale
o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità
competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco
3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova
dell’evento, salvo l’esistenza di pluralità degli eventi già
conosciuti dalla Società
4. In caso di incendio: originale o copia autentica della
denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti,
verbale dei Vigili del Fuoco
5. In caso di furto senza ritrovamento o incendio totale del
veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
- Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo
assicurato
- Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la
perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta
dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
Registro Automobilistico
- Certificato di proprietà con annotazione della perdita di
possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta
dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
Registro Automobilistico
- Tutte le chiavi in dotazione al veicolo e quelle
eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione
- Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara
se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai
fini del disposto DPR 633/72;
- Una procura notarile a vendere per consentire a Chiara
Assicurazioni di venire in possesso del veicolo
assicurato ritrovato e successivamente di poter
provvedere alla sua alienazione
- Chiara Assicurazioni ha facoltà di richiedere, prima di
pagare l’indennizzo, che l’assicurato fornisca il
certificato, rilasciato dal Tribunale, attestante che il
procedimento penale relativo al furto del veicolo
assicurato è stato definito, con decreto di archiviazione,
per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve
presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in
Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità
competenti (v. lett. b).
3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente da Chiara,
o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona
da lui designata.
3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fermo il disposto di cui al punto 3.2 – VALORE
ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita
secondo i seguenti criteri:
A. in caso di danno totale
.1 se veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al
valore assicurato decurtato di un deprezzamento,dovuto all’età
del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Giorni trascorsi (*)
Da 1
a 547
Da 548
polizza
a fine durata
% di deprezzamento
0
Valore “quattroruote” o in
alternativa Eurotax giallo
% valore
100%
Valore “quattroruote” o in
alternativa Eurotax giallo
indennizzato
(% del valore
assicurato)
(*) giorni intercorrenti tra quello di prima immatricolazione e il
giorno in cui si è verificato il sinistro
.2 se veicolo usato, l’importo indennizzabile si determina in
base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla
quotazione media di mercato con riferimento al mese di
accadimento dell’evento, maggiorata del valore commerciale
degli eventuali accessori non di serie e optionals.
B. Relativamente alle garanzie Furto o Incendio o Kasko
parziali, Eventi Naturali e Sociopolitici e Rottura Cristalli,
solo nel caso di riparazione presso officine o carrozzerie
dell’Ente di vendita o con esso convenzionato,
l’assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo e
pertanto dal costo della riparazione che comporti sostituzione
di parti del veicolo assicurato danneggiate o sottratte, non
verrà dedotto il deprezzamento delle stesse per effetto della
loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di:
ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni ed
accessori non di serie ed in ogni caso l’indennizzo non potrà
essere superiore al valore del veicolo assicurato al momento
del sinistro determinato come sopra.
Chiara non risponde:
- delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
- delle spese di ricovero;
- dei danni da mancato uso del veicolo o da suo
deprezzamento.
3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE
L’importo dovuto da Chiara verrà pagato direttamente
all’Assicurato.
B) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN
CENTRO CONVENZIONATO
L'importo dovuto da Chiara verrà pagato direttamente al
Centro Convenzionato che ha effettuato le riparazioni.
L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al
Centro Convenzionato l’importo relativo alla franchigia di cui al
punto 3.4 – Scoperti e franchigie, se previsto, l’importo
corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile
alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo all’IVA
qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale
imposta.
C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE
CARROZZERIE/OFFICINE MECCANICHE
L'importo dovuto da Chiara, al netto di eventuali scoperti e
franchigie di cui al punto 3.4, verrà pagato direttamente
all'Assicurato.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data in cui Chiara sia in possesso
dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e
giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato
definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni,
l'ammontare delle spese stesse.
Pagina 6 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
3.9
LIQUIDAZIONE
DEL
DANNO
REGOLA
PROPORZIONALE
La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le
Parti.
Se, al momento del sinistro:
a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al
punto 3.2, è maggiore del valore assicurato, Chiara
risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo
ed il primo di detti valori;
b) la residenza dell’Assicurato risulta essere diversa da
quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che
avrebbe dovuto essere, Chiara risponde dei danni in
proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che
si sarebbe dovuto applicare.
3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL
SINISTRO
L'Assicurato non potrà provvedere a far riparare il veicolo,
salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia
stato accertato da Chiara.
3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente deve
darne immediato avviso al Contact Center, oppure a Chiara,
appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del
verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. Il
Contraente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al
trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione di
Chiara stessa i documenti necessari ed agevolando le
operazioni connesse.
Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo,
Chiara indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili,
eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro.
3.12 RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto,
Chiara ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A
richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato
di radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la
cessazione della circolazione del veicolo assicurato per
rottamazione.
Art. 4 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
4.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o
della sede legale del Proprietario del veicolo. L'Assicurato è
tenuto a dare immediata comunicazione a Chiara del
cambiamento di residenza del intervenuto in corso di contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta
comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza
del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello
pagato dal Contraente, varrà il disposto del precedente punto
3.9 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale.
4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a
Chiara di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione
ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.
4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate
per iscritto.
4.5 ALIENAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
Nel caso di alienazione dell’autoveicolo designato nel contratto
dovuta a:
- vendita a terzi/procura a vendere
- distruzione per eventi non coperti dalla presente polizza
- rottamazione
- esportazione definitiva
e di sostituzione con altro veicolo, l’Assicurato deve darne
immediata
comunicazione
all’Impresa,
indicando
le
caratteristiche del nuovo autoveicolo.
Dal momento dell’alienazione l’assicurazione non è più valida
per l’autoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo
autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della
raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta
ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, o fax,
dall’ora di spedizione di questi.
In caso di mancata sostituzione con altro veicolo, le garanzie
assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno corrispondente
alla data di consegna alla Società della documentazione
giustificativa, da parte dell’Assicurato. In tali casi, la Società
s’impegna a rimborsare all’Assicurato dietro presentazione
della documentazione di cui sopra, l’importo eventualmente
corrisposto in via anticipata per le mensilità successive a
quella in corso al momento dei sopra descritti eventi al netto
delle imposte.
Art. 5 SEZIONE II - ASSISTENZA
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre
operanti.
Chiara Assicurazioni S.p.A., a norma del Decreto Legislativo
07 settembre 2005 n. 209, art. 175, eroga le prestazioni di
assistenza relative ai rischi della circolazione stradale
avvalendosi della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
All’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento
garantito verificatosi durante il periodo di validità
dell’assicurazione Chiara, per il tramite della Centrale
Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza.
Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra
persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale
Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno,
attivabile a mezzo:
- telefono:
- dall’Italia:
Numero verde
800.612595
- dall’estero: +39 06.42115763
- fax: +39 06.4740742
comunicando
-
le generalità dell’Assicurato;
il numero di polizza;
il numero di targa del veicolo assicurato;
il tipo di assistenza richiesta;
il numero di telefono del luogo di chiamata e
l’indirizzo anche temporaneo.
INFORMAZIONI PER VIAGGIARE
La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore
su 24, informazioni riguardanti:
a) rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b) situazione traffico e meteo in Italia;
e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 18:00, informazioni riguardanti:
c) patente, libretto di circolazione, imposte.
Pagina 7 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente
disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto
alla prestazione di assistenza.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo
la Centrale Operativa, Chiara non è tenuta a pagare indennizzi
per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa.
COSA ASSICURA
Chiara, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato
dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza ed indicati nel
Modulo di Adesione fornisce le prestazioni di assistenza
stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che
seguono.
La garanzia di soccorso stradale opera nel caso in cui il
veicolo assicurato non sia in grado di proseguire
autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista
il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per
l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli
occupanti dello stesso.
5.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI
SUL POSTO E TRAINO
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei
casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa
provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la
causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più
vicina officina. E’ facoltà dell’Assicurato richiedere che il
veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata
della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale
Operativa, purché ubicata entro il raggio di 150 KM dal luogo
dell’immobilizzo.
Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo
assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili
dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la
successiva prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà,
contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto
direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Chiara
rimborsa le spese da questi sostenute con il limite di euro
255,00. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali
ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
5.2 RECUPERO
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il
mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in
grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la
Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto
al recupero tenendone il costo a carico di Chiara con il limite di
euro 255,00.
Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con
esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero
delle merci trasportate.
Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi
per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il
relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
5.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA
Qualora il veicolo assicurato venga rubato oppure quando sia
immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e
materiali derivanti da sinistri coperti dalle garanzie previste nel
Certificato di Assicurazione e la riparazione richieda più di otto
ore di manodopera la Centrale Operativa mette a disposizione
dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa
convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della
società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa
e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura
adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria C
(secondo la classifica delle società di autonoleggio), per un
massimo di:
- cinque giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è
effettuata presso un’officina non convenzionata;
- quattordici giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione
è effettuata presso un Centro Convenzionato;
- trenta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita
totale dell’autoveicolo.
La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la
vettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente
necessario per la riparazione. La Centrale Operativa,
d’accordo con l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere
prodotta alla Centrale Operativa la copia della denuncia
presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante,
pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a
quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato
può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto
dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di
tariffe preferenziali.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50
COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
KM.
DAL
5.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di
incendio, incidente o furto/rapina mentre si trova ad oltre 50
km. dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato
per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se
riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da
un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata
con la Centrale Operativa, o delegata dell'ACI 116), la
Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione
dell'Assicurato un autista per recuperarlo e consegnarlo alla
sua residenza.
A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante,
pedaggio e traghetto.
In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale
Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di
Chiara, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica)
o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per
andare a recuperare il veicolo assicurato.
5.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e
l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di
cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre
sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione
certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o
convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale
Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo
assicurato fino alla residenza dell'Assicurato, utilizzando mezzi
di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a
carico di Chiara. e non potranno comunque superare il valore
commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di
conservazione ed uso in cui si trova.
Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti
doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima
della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che
effettua il rimpatrio.
COSA NON ASSICURA
5.6 DELIMITAZIONI
Chiara non presta le garanzie previste in polizza qualora il
sinistro sia conseguenza diretta di:
1. stato di guerra, rivoluzione, saccheggi ed in quei paesi che
si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni,
inondazioni;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia
nucleare o di radioattività;
4. atti dolosi dell’Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato
suicidio;
5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico
di stupefacenti ed allucinogeni;
Pagina 8 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove
ed allenamenti;
7. atti di pura temerarietà dell’Assicurato o dell’autista del
veicolo assicurato.
L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del
veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del
veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione,
di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria
indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste
nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.
GESTIONE DEI SINISTRI DI ASSISTENZA
5.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato si obbliga a fornire ogni informazione richiesta
attinente il sinistro. Chiara ha facoltà di richiedere ogni e
qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che
ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far
valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali
eccezioni.
5.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Chiara non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in
natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di
prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per
scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi.
Chiara non assume responsabilità per danni conseguenti ad
un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza
maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 6 SEZIONE III– INFORTUNI DEL CONDUCENTE
COSA ASSICURA
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a
indennizzare l’assicurato per gli infortuni che determinino la
morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della
circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si
trovi a bordo del veicolo medesimo. L’assicurazione
comprende anche gli infortuni:
• avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni
necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
• derivanti da imperizia o negligenza;
• subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
6.2 GARANZIE
La garanzia Infortuni Conducente viene prestata con
massimali (non cumulabili) di:
Euro 50.000,00 in caso di Morte
Euro 50.000,00 in caso di Invalidità Permanente.
COME ASSICURA
6.3 INDENNITA’ ASSICURATE E FRANCHIGIE
In caso di Invalidità Permanente causata da infortunio alla
guida del veicolo assicurato, il pagamento dell’indennizzo sarà
effettuato a favore del conducente e sarà calcolato sulla
somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità
accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA
riportata nelle condizioni generali di assicurazione. Nei casi di
menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono
valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica
a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e
comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di
mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali
previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o
funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una
percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole
percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In
caso di Morte causata da infortunio alla guida del veicolo
assicurato in polizza, la Società corrisponderà la somma
assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione,
agli eredi dell’assicurato in parti uguali, se la morte si verifica –
anche successivamente alla scadenza della polizza – entro
due anni dal giorno del sinistro. L’indennizzo per il caso morte
non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia,
se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità
permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in
conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del
conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i
beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo
per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia del
5% in caso di Invalidità Permanente di grado pari od inferiore
al 5% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a
tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte
eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3%
quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi
di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del
sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma
massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma
assicurata.
Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse
superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma
assicurata.
In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro
non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la
somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera
somma assicurata.
6.4 VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti nel territorio
dell’Unione Europea, Confederazione Elvetica e nei Paesi
dell’Africa Mediterranea.
6.5 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti dal
conducente:
a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni
in vigore;
b) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato
come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia
una persona abilitata ai sensi della vigente legge a
svolgere funzioni di istruttore;
c) in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico
maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa
vigente;
d) sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale
sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187
del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive
modificazioni;
e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se
l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del
proprietario;
f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni
sportive e relative prove e allenamenti;
h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti
popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di
terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e
terremoto;
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto,
controllato o meno – di energia nucleare;
j) in caso di suicidio o tentato suicidio;
k) in fase di salita e discesa dalla vettura;
l) se l’invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3%
del totale;
Art. 7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
7.1 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro l’assicurato o i suoi aventi diritto devono fare
denuncia scritta compilando l’apposito modulo reperibile
chiamando il
Pagina 9 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
Numero verde
7.4 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione,
concordato l’indennizzo Chiara provvede al pagamento
dell’indennizzo entro 30 giorni.
800.042.771
entro otto giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del
luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo
determinarono ed essere corredata di certificato medico.
Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul
decorso delle lesioni.
L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, deve consentire
le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa
sciogliendo a tal fine, dal segreto professionale, i medici che
hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
7.5 DIRITTO DI SURROGAZIONE
Chiara rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi
diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile
verso i terzi responsabili dell’infortunio.
7.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Chiara corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed
esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni
fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto
l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni,
come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito
delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze
indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico,
l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso
avesse colpito una persona fisica-mente integra, senza
riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni
preesistenti.
7.3 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del
sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti
ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata
dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di
indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza,
possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra
le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed
il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio
dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve
riunirsi il Collegio dei Medici.
PARTE NON SCRITTA
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente
dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel
comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al
luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti
sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze
per il terzo medico.
È’ data facoltà ai Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri
l'opportunità,
l'accertamento
definitivo
dell'invalidità
permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual
caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale
sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di
voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti
per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di
patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel
qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel
verbale stesso.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Pagina 10 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o
in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati
personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da
Lei o da terzi per obblighi di legge (3) – e deve trattarli, nel
quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per
il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la
fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali
dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi
e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il
trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare
tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente
necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale
rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre
limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo
specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati
ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o
correlati con funzione meramente organizzativa o aventi
natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come
autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena
assicurativa” (6).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle
nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici
trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della
“catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in
tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o
finalità promozionali
La Società dichiara che non tratterà i Suoi dati al fine di
rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di
effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di
svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di
Terzi.
Pertanto non verrà richiesto esplicito consenso o diniego; ciò
non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o
prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
3) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del
trattamento – solo con modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo
favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per
ricerche di mercato, indagini statistiche e attività
promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e
procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia
o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già
indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate
nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e
collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in
conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella
presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono
comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia –
operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro
conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso
fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a
cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente,
anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti
qui indicati.
4) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la
nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li
comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne
il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro
Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara
Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via
Galileo Galileo 7, 20124 Milano, tel. 02 6328811, e-mail:
[email protected] (10).
NOTE
(1)
La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto
anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che
i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze
assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di
altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento
di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(2)
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda
(contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.;
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di
assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per
soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali;
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota
7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici.
(3)
Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
(4)
Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati
relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
(5)
Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
(6)
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere
comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori;
agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati
nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato);
centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano
affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate
nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel
contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel
contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di
servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di
revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di
informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti,
controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della
Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio
con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati,
di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività
assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle
frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in
reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate,
alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i
rami assicurativi interessati):
Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato
Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori;
Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per
l’Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione
Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.;
Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova;
Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma;
Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI
- Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano
Corpi; Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati;
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Pagina 11 di 12
CHIARAAutoprotetta – CGA_ACNR001_01
Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali:
UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero
delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;Enti gestori di assicurazioni sociali
obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e
delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla
grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine P.S.;
C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
(7)
Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste
dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione,
conservazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa
l’operazione di diffusione di dati.
(8)
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette
collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come
distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa.
(9)
Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione
può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale
pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli
altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
(10)
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono
comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco
delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in
qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente
chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e
aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo
agevole anche nel sito internet www.chiaraassicurazioni.it.
Pagina 12 di 12