Svezia

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Svezia
L’IVA nella Comunità Europea
APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI,
INFORMAZIONI AD USO DELLE
AMMINISTRAZIONI, DEGLI OPERATORI,
DELLE RETI D’INFORMAZIONE, ECC.
Nota
Nel presente documento sono riportate varie
informazioni di base sull'applicazione delle
disposizioni in materia di IVA negli Stati membri.
Le informazioni sono state raccolte presso le
rispettive amministrazioni fiscali.
La diffusione di queste informazioni ha come solo
obiettivo la messa a disposizione di uno strumento
di lavoro. Il presente documento non riflette
necessariamente il punto di vista della Commissione
delle Comunità europee e non costituisce
approvazione delle norme in questione.
Huningue,1° luglio 2002
SVEZIA
1.
A QUALE UFFICIO PUÒ RIVOLGERSI UN OPERATORE STRANIERO PER OTTENERE
INFORMAZIONI SUL VOSTRO SISTEMA IVA? (INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL)
Molte informazioni sull'IVA si trovano sul sito Internet dell'Agenzia nazionale delle
Imposte (www.rsv.se). Se l'operatore ha una stabile organizzazione in Svezia, deve
rivolgersi all'ufficio delle imposte locale in cui è iscritto. L'indirizzo ed il numero di
telefono si trovano sul sito Internet dell'Agenzia nazionale delle Imposte o nell'elenco
telefonico locale alla voce "Skattemyndigheten".
Se l'operatore non ha una stabile organizzazione in Svezia o se ha un rappresentante
fiscale nel paese, può rivolgersi all'amministrazione fiscale di Stoccolma presso il
seguente indirizzo:
Skattemyndigheten i Stockholms län
Skattekontor Riks
S-106 61 Stoccolma
Svezia
Tel.: 08-694 1000 (dall'estero: +46 8 694 1000)
Fax: 08-642 9261 (dall'estero: +46 8 642 9261)
E-Mail: [email protected]
2.
QUAL
È L'INDIRIZZO DEL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE
NAZIONALE? CHE TIPO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IVA SONO DISPONIBILI
SUL SITO (INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, LEGISLAZIONE, PUNTI DI
CONTATTO, MODELLI, ECC.)? IN QUALI LINGUE?
Sito Internet: www.rsv.se
Sul sito sono disponibili quasi tutte le informazioni fornite dall'Agenzia nazionale delle
Imposte: definizioni, opuscoli, modelli, manuali, giurisprudenza, comunicazioni ufficiali
e risposte ai quesiti. Attualmente le informazioni sono fornite in svedese, ma alcune sono
disponibili anche in inglese e, in misura molto più ridotta, in finnico, francese e tedesco.
3.
DOVE SI POSSONO TROVARE LA LEGISLAZIONE E LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
RELATIVE ALL'IVA? IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI?
La legislazione IVA e le disposizioni di attuazione si possono consultare sulle seguenti
homepage:
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www.riksdagen.se
www.notisum.se
http://www.lagrummet.gov.se
Attualmente sono disponibili soltanto in svedese.
ISCRIZIONE IVA DEGLI OPERATORI STRANIERI
4.
IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE IVA?
Al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'attività deve essere presentata una
richiesta d'iscrizione ai fini dell'IVA. Il modulo apposito può essere ottenuto presso
l'amministrazione fiscale e va presentato all'ufficio delle imposte competente in relazione
al luogo in cui l'impresa ha sede e sarà iscritta. All'operatore verrà inviato un certificato
d'iscrizione con indicazione del numero di identificazione IVA, del periodo IVA, ecc.
Gli operatori stranieri che effettuano operazioni imponibili in Svezia tramite una
controllata sono tenuti, come gli operatori svedesi, ad iscriversi presso l'ufficio delle
imposte competente in relazione al luogo in cui l'impresa ha sede in Svezia (ad esempio
l'indirizzo della controllata).
Se l'operatore straniero non ha una controllata in Svezia, ma esercita la propria attività a
partire da una stabile organizzazione nel paese, ad esempio una filiale, deve iscriversi
presso l'amministrazione fiscale della Contea di Stoccolma. Tale obbligo vige anche se
l'operatore non ha una stabile organizzazione in Svezia.
L'operatore straniero di un paese con il quale la Svezia non ha uno speciale accordo di
mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte e scambio di informazioni a
carattere fiscale deve iscriversi tramite un rappresentante, vale a dire una persona
residente in Svezia o un’impresa che ha nel paese una stabile organizzazione o vi esercita
stabilmente la propria attività. Il rappresentante deve essere approvato
dall'amministrazione fiscale.
5.
IN QUALI CASI GLI OPERATORI NON SONO TENUTI AD ISCRIVERSI AI FINI DELL'IVA
IN QUANTO IL DESTINATARIO DEI BENI O SERVIZI È DEBITORE DELL'IMPOSTA? È
POSSIBILE IN TALI CASI L'ISCRIZIONE VOLONTARIA DEGLI OPERATORI STRANIERI?
A decorrere dal 1° luglio 2002, quando un operatore svedese acquista beni in Svezia da
un operatore straniero non iscritto ai fini dell'IVA in Svezia si applica il meccanismo
dell'inversione contabile. In base a tale meccanismo debitore dell'imposta sull'operazione
è l'acquirente. L'operatore straniero non è debitore dell'imposta sull'operazione, ma deve
essere iscritto in Svezia e registrare il trasferimento dei beni nelle sue scritture trimestrali
per evitare l'imposizione nel suo paese di residenza.
Anche se l'acquirente è debitore dell'imposta, l'operatore straniero può iscriversi
volontariamente in Svezia.
Non sono tenuti ad iscriversi ai fini dell'IVA gli operatori stranieri che nell'esercizio della
loro attività effettuano nei confronti di imprese in Svezia i servizi sotto elencati:
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(1)
cessione o utilizzazione di diritti d'autore, brevetti, licenze, marchi e simili
(2)
prestazioni pubblicitarie
(3)
servizi di consulenza, sviluppo prodotti, progettazione, costruzione, servizi legali,
contabilità, servizi amministrativi, traduzione e servizi similari
(4)
EDP e concezione di sistemi o programmi EDP
(5)
fornitura di informazioni
(6)
servizi bancari e finanziari ad eccezione della locazione di cassette di sicurezza
(7)
manodopera
(8)
locazione di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto e beni accessori
(9)
obbligazioni di astenersi in parte o interamente dall'usare i diritti di cui al punto 1
o dall'esercitare una particolare attività
(10)
servizi di telecomunicazione sotto forma di servizi implicanti la trasmissione,
l'emissione o la ricezione di segnali, testi, immagini e suoni o altre informazioni
via cavo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici o sotto
forma di servizi implicanti il trasferimento permanente o temporaneo del diritto di
utilizzazione di infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione
(11)
prestazioni in nome e per conto terzi di servizi del tipo di cui sopra ai punti 1-10.
Non sono altresì tenuti ad iscriversi ai fini dell'IVA gli operatori stranieri che
nell'esercizio della loro attività effettuano nei confronti di persone iscritte ai fini dell'IVA
in Svezia i servizi sotto elencati:
(1)
fornitura di servizi di trasporto resi nel territorio svedese
(2)
servizi di trasporto che implicano il trasporto di beni e l'organizzazione di tale
trasporto a partire dalla Svezia e per i quali il cliente utilizza un numero di
identificazione IVA svedese
(3)
presa in consegna e carico/scarico di beni e servizi similari resi in connessione
con il trasporto di beni (servizi di supporto) in Svezia e per i quali il cliente non
utilizza un numero di identificazione IVA di un altro paese dell'UE
(4)
servizi di supporto resi in un altro paese dell'UE per i quali il cliente utilizza un
numero di identificazione IVA svedese
(5)
fornitura in nome e per conto terzi di servizi di supporto quando per ottenere tali
servizi il cliente utilizza un numero di identificazione IVA svedese
(6)
fornitura in nome e per conto terzi di beni quando questi sono venduti in Svezia e
il committente non ha utilizzato un numero di identificazione IVA di un altro
paese dell'UE
4
(7)
6.
fornitura in nome e per conto terzi di beni quando questi sono venduti in un altro
paese dell'UE a condizione che il committente utilizzi un numero di
identificazione IVA svedese.
A QUALE UFFICIO DEVONO RIVOLGERSI GLI OPERATORI PER L'ISCRIZIONE IVA?
(DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL ECC.)
I modelli per l'iscrizione IVA si possono ottenere telefonando all'amministrazione fiscale
di Stoccolma, n. (46) (0)8-694 22 00, o tramite il sito Internet dell'Agenzia nazionale
delle Imposte: http://www.rsv.se
Inoltre si possono chiedere all'amministrazione fiscale di Stoccolma al seguente
indirizzo:
Skattemyndigheten i Stockholm
Skattekontor Riks
SE 106 61 Stoccolma
Svezia
Tel: 08-694 10 00 (dall'estero: +46 8 694 10 00)
Fax: 08 643 52 30 (dall'estero: +46 8 643 52 30)
E-mail: [email protected]
7.
SI PREGA DI DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE (INDICANDO ANCHE I DOCUMENTI
DA PRESENTARE) LA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DI UN NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE IVA AGLI OPERATORI STRANIERI
Per la domanda di iscrizione si deve usare l'apposito modello - RSV 4620.
L'operatore straniero di un paese con il quale la Svezia non ha uno speciale accordo di
mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte e scambio di informazioni a
carattere fiscale deve avere un rappresentante che agisca per suo conto. Se la domanda
viene presentata tramite un rappresentante, deve essere corredata della relativa
autorizzazione, per la quale esiste un apposito modello (RSV 5703) dell'amministrazione
fiscale. L'autorizzazione non comporta alcun diritto a riscuotere i pagamenti tramite posta
o banca.
La domanda va presentata al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'attività. Essa
deve essere firmata dall'operatore straniero o dal rappresentante e inviata al seguente
indirizzo:
Skattemyndigheten i Stockholm
Skattekontor Riks
SE 106 61 Stoccolma
Svezia
Deve inoltre essere accompagnata da un certificato o documento equivalente
comprovante l'iscrizione dell'operatore straniero nel suo paese di residenza. Anche il
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rappresentante deve documentare la sua iscrizione. Se il rappresentante è una persona
fisica deve documentare di essere residente in Svezia. La prova dell'iscrizione deve essere
stata emessa entro i tre mesi precedenti.
Una volta che l'iscrizione è stata approvata dall'amministrazione fiscale, viene emesso un
certificato di iscrizione. I modelli per le dichiarazioni sono spediti automaticamente.
Quando l'operatore straniero è iscritto tramite un rappresentante, i modelli sono spediti a
quest'ultimo.
Per ulteriori informazioni v. l'opuscolo "Skattekonto för företagare" (Contabilità fiscale
degli operatori) (RSV 409)
SOGLIE
8.
QUALE
SOGLIA
VIENE
APPLICATA
PER
INTRACOMUNITARIE A NORMA DELL’ARTICOLO
DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?
LE
VENDITE
A
DISTANZA
TER, PARTE B, PARAGRAFO 2,
28
SEK 320 000.
9.
QUALE
SOGLIA VIENE APPLICATA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON
SOGGETTI PASSIVI O DA ALTRI SOGGETTI A NORMA DELL’ARTICOLO 28 BIS,
PARAGRAFO 1, LETTERA A), SECONDO COMMA, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?
SEK 90 000.
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI
OPERATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
10.
IN QUALI CASI DEVE ESSERE NOMINATO UN RAPPRESENTANTE FISCALE?
L'operatore straniero di un paese con il quale la Svezia non ha uno speciale accordo di
mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte e scambio di informazioni a
carattere fiscale deve avere un rappresentante che agisca per suo conto per tutte le
questioni relative all'IVA.
11. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE?
Il rappresentante fiscale deve essere una persona fisica o giuridica residente in Svezia o
con stabile organizzazione in Svezia e deve ricevere il benestare dell'amministrazione
fiscale. Un operatore straniero iscritto tramite un rappresentante fiscale in Svezia rimane
comunque responsabile del pagamento dell'IVA.
12. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE?
Il rappresentante fiscale deve presentare le dichiarazioni IVA e gli elenchi riepilogativi
per conto dell'operatore straniero. La contabilità dell'operatore deve essere direttamente
accessibile presso il rappresentante svedese. Il rappresentante ha gli stessi diritti di un
operatore regolarmente iscritto.
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Il rappresentante ha diritto di accesso ai documenti relativi al rappresentato.
13. QUALI
PROVVEDIMENTI SONO APPLICABILI IN CASO DI MANCATA NOMINA DI UN
RAPPRESENTANTE FISCALE NEL VOSTRO TERRITORIO DA PARTE DI UN OPERATORE
ECONOMICO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE?
Qualora un operatore straniero di un paese con il quale la Svezia non ha uno speciale
accordo di mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte e scambio di
informazioni a carattere fiscale effettui operazioni imponibili in Svezia senza essere stato
iscritto tramite un rappresentante fiscale svedese, il caso sarà oggetto di un rapporto al
servizio competente, che potrà disporre il pagamento di un'imposta addizionale, di
interessi e di un'ammenda.
14. È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA?
L'amministrazione fiscale svedese può richiedere che un operatore straniero presti una
garanzia per i futuri pagamenti IVA. La richiesta o meno della garanzia dipende dalla
posizione finanziaria dell'operatore. Se questi può dimostrare la solidità della sua
posizione finanziaria mediante referenze, ad esempio di una banca svedese, non è
richiesta alcuna speciale garanzia.
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI
OPERATORI STRANIERI RESIDENTI NELL'UE
15. È POSSIBILE LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O DI UN AGENTE?
Sì.
16. QUALI
SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O
AGENTE?
La persona in questione deve essere residente in Svezia o, se si tratta di una persona
giuridica, deve avere in Svezia la direzione o una stabile organizzazione.
17. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE O AGENTE?
Il rappresentante deve presentare le dichiarazioni IVA e gli elenchi riepilogativi per conto
dell'operatore straniero. La contabilità dell'operatore deve essere direttamente accessibile
presso il rappresentante svedese. Il rappresentante ha gli stessi diritti di un operatore
regolarmente iscritto.
18. VI SONO CASI IN CUI È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA?
L'amministrazione fiscale svedese può richiedere che un operatore straniero presti una
garanzia per i futuri pagamenti IVA. La richiesta o meno della garanzia dipende dalla
posizione finanziaria dell'operatore. Se questi può dimostrare la solidità della sua
posizione finanziaria mediante referenze, ad esempio di una banca svedese, non è
richiesta alcuna speciale garanzia.(v. risposta n.14)
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FATTURAZIONE
19. QUALI SONO LE CONDIZIONI IMPOSTE PER L'EMISSIONE DI UNA FATTURA?
Di norma deve essere emessa una fattura per ogni cessione di beni o prestazione di
servizi e per gli acconti versati per tali operazioni. La fattura deve contenere l'importo del
corrispettivo e dell'imposta, nonché le altre informazioni pertinenti ai fini della
determinazione del debito fiscale e del diritto alla detrazione. La fattura deve pertanto
contenere i seguenti dati:
– ammontare del corrispettivo
– ammontare dell'IVA
– nome e indirizzo della persona che emette la fattura (o altre informazioni idonee ai fini
dell'identificazione)
– nome e indirizzo della persona che riceve la fattura (o altre informazioni idonee ai fini
dell'identificazione)
– natura dell'operazione
– luogo di consegna dei beni
– numero di identificazione della persona che emette la fattura, e
– per le operazioni intracomunitarie, numero di identificazione IVA del fornitore e
dell'acquirente.
L'imposta dovuta viene determinata sulla base degli importi contenuti nella fattura
espressi
– al netto dell'IVA, con aggiunta dell'imposta, oppure
– IVA inclusa, con indicazione separata dell'imposta.
Se, come consuetudine, gli importi vengono arrotondati alla corona più vicina,
l'arrotondamento può essere effettuato anche in relazione all'importo dell'IVA.
Non sussiste l'obbligo di emettere una fattura nel caso in cui la conclusione
dell'operazione risulti da un documento redatto dal cliente. Tale documento deve
contenere le stesse informazioni prescritte per la fattura.
Per gli scambi intracomunitari deve essere sempre emessa una fattura, che dovrà riportare
anche i numeri d'identificazione IVA del fornitore e dell'acquirente.
Copie delle fatture e degli altri documenti contabili devono essere conservate presso la
sede del rappresentante fiscale.
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20. ESISTONO
ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI EMETTERE UNA FATTURA?
AFFERMATIVO, A QUALI CATEGORIE DI OPERATORI SI APPLICANO?
IN
CASO
L'obbligo di emettere una fattura non sussiste nel caso in cui la conclusione
dell'operazione risulti da un documento redatto dal cliente. Tale documento deve
contenere le stesse informazioni prescritte per la fattura.
DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA
21. IN
QUALI CASI UN OPERATORE ECONOMICO È TENUTO A PRESENTARE UNA
DICHIARAZIONE IVA?
Gli operatori iscritti devono, senza eccezioni, presentare dichiarazioni IVA periodiche o,
in alcuni casi, dichiarare l’IVA nella dichiarazione dei redditi.
22. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA E DEI
PAGAMENTI CORRISPONDENTI?
L'IVA può essere dichiarata in due modi, ossia mediante una dichiarazione IVA ovvero
nella dichiarazione dei redditi. La prima è una dichiarazione combinata di IVA, imposte a
carico del datore di lavoro e ritenute fiscali sui salari.
Esistono due periodi di dichiarazione IVA, mensile e annuale. Gli operatori con volume
d'affari annuo non superiore a 200 000 SEK possono presentare una dichiarazione
annuale. Tuttavia, gli operatori con volume d'affari annuo non superiore a 1 milione di
SEK devono dichiarare l'IVA nella loro dichiarazione dei redditi a meno che
l'amministrazione fiscale non decida altrimenti su richiesta del debitore. Gli altri
operatori devono presentare dichiarazioni mensili. Il termine per il pagamento è lo stesso
che per la presentazione della dichiarazione. Se il volume d'affari annuo è superiore a 40
milioni di SEK, la presentazione della dichiarazione e il pagamento devono aver luogo
entro 26 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Se il volume d'affari
annuo è uguale o inferiore a 40 milioni di SEK, la presentazione della dichiarazione e il
pagamento vanno effettuati entro un mese e 12 giorni dalla fine del periodo cui si
riferisce la dichiarazione.
23. ESISTONO
REGIMI SPECIALI DI DICHIARAZIONE PER LE PICCOLE IMPRESE E/O
TALUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI.
No. Cfr. domanda n. 22.
24. ESISTONO
METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO DEL DEBITO FISCALE? IN CASO
AFFERMATIVO, SU QUALI CRITERI SI BASANO, A CHI SI APPLICANO E IN CHE COSA
CONSISTE LA SEMPLIFICAZIONE?
No.
ELENCHI RIEPILOGATIVI
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25. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI?
Gli elenchi riepilogativi vanno di norma presentati per ogni trimestre civile. L'Agenzia
nazionale delle Imposte può autorizzare la presentazione di un elenco riepilogativo
annuale se sussistono le seguenti condizioni:
– l'esercizio finanziario dell'operatore coincide con l'anno civile,
– la base imponibile per l'anno civile non supera complessivamente 200.000 SEK,
– il valore dei beni ceduti ad acquirenti iscritti ai fini dell'IVA in altri paesi dell'UE non
supera 120.000 SEK per anno civile.
L'elenco riepilogativo relativo all'intero anno civile deve essere presentato entro il 5
febbraio dell'anno seguente. Se il 5 febbraio cade di venerdì, sabato o domenica, i
documenti devono essere presentati al più tardi il giorno lavorativo successivo.
26. SONO RICHIESTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI OLTRE A QUELLE
DALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?
PREVISTE
No.
27. SI
APPLICANO PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 12, DELLA DIRETTIVA
77/388/CEE? IN CASO AFFERMATIVO, QUALI SONO LE SOGLIE FISSATE?
No.
FATTURAZIONE ELETTRONICA E DICHIARAZIONI ELETTRONICHE
28. È
CONSENTITA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?
SECONDO QUALI CONDIZIONI E PROCEDURE?
IN
CASO AFFERMATIVO,
La fatturazione elettronica è consentita. Le norme relative all'emissione e al contenuto
della fattura elettronica sono quelle applicabili alle fatture normali (v. domanda n. 19).
29. È
POSSIBILE PRESENTARE LE DICHIARAZIONI IVA PER VIA ELETTRONICA? IN
CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? A QUALE UFFICIO
OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE?
È possibile presentare le dichiarazioni per via elettronica. Il contribuente deve tuttavia
ottenere l'autorizzazione dell'Agenzia nazionale delle Imposte. Quasi tutti gli operatori e i
datori di lavoro possono presentare le dichiarazioni per via elettronica; vi sono tuttavia
delle restrizioni, in particolare:
– occorre avere domicilio in Svezia e un numero di identificazione svedese per ottenere
un certificato di autorizzazione;
– le dichiarazioni non possono essere presentate per via elettronica se devono essere
accompagnate da documenti giustificativi;
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– non possono presentare dichiarazioni per via elettronica gli operatori con iscrizione
stagionale e che presentano dichiarazioni soltanto occasionali.
Insieme alla domanda di autorizzazione a presentare le dichiarazioni per via elettronica
l'operatore invia all'amministrazione fiscale la richiesta di un certificato di
autorizzazione. L'amministrazione fiscale trasmette i dati contenuti nella richiesta al
Posten Sverige AB, che è l'organismo competente per il rilascio del certificato. I dati
rimangono riservati.
I modelli per la domanda sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia nazionale delle
Imposte (http://www.rsv.se) o presso l'amministrazione fiscale.
30. È POSSIBILE PRESENTARE GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI PER VIA ELETTRONICA? IN
CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? A QUALE UFFICIO
OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE?
Sì, trasferendo il file con il programma ELDA, che si può ottenere gratuitamente
dall'ufficio delle imposte (modello RSV 2695) o dal sito Internet dell'Agenzia nazionale
delle Imposte (http://www.rsv.se).
31. ESISTONO REGIMI FORFETTARI?
CHE MODO SI APPLICANO?
IN CASO AFFERMATIVO, A QUALI SOGGETTI E IN
No.
32. SI APPLICANO ALTRE MISURE SEMPLIFICATIVE
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI.
OLTRE A QUELLE GIÀ INDICATE?
No.
33. IN
QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI O TRADOTTI I MODELLI
PERIODICHE IVA E ELENCHI RIEPILOGATIVI)?
(DICHIARAZIONI
I modelli per le dichiarazioni e gli elenchi riepilogativi sono disponibili soltanto in
svedese.
34. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA NON È DETRAIBILE?
– Acquisto e locazione di immobili, con alcune eccezioni
– Prestazioni sanitarie, odontoiatriche e assistenziali, tranne in presenza di determinate
condizioni
– Formazione, tranne in presenza di determinate condizioni
– Prestazioni bancarie e finanziarie
– Prestazioni assicurative
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– Oro da investimento
– Attività culturali, con alcune eccezioni
– In alcuni casi, spese di ammissione a eventi sportivi e spese relative alla
partecipazione ad attività sportive
– Bollettini interni di associazioni, istituti o aziende, tranne in presenza di determinate
condizioni
– Riviste di organizzazioni pubblicate almeno quattro volte l'anno, la cui principale
finalità sia promuovere idee religiose, politiche o ecologiche, lottare contro
l'alcolismo, sostenere interessi sportivi, promuovere la difesa nazionale o
rappresentare gli interessi dei membri disabili
– Vendite di programmi e catologhi attinenti alla propria attività non soggette ad
imposta o senza diritto a rimborso
– Pubblicità in riviste, programmi o cataloghi non soggetti ad IVA
– Produzione di riviste di organizzazioni e bollettini interni di associazioni, istituti o
aziende, tranne in presenza di determinate condizioni
– Programmi radiofonici e televisivi finanziati mediante canone
– Navi, aeromobili ecc., tranne in presenza di determinate condizioni
– Lance di salvataggio, tranne in presenza di determinate condizioni
– Biglietti e monete aventi corso legale, eccettuati i biglietti e le monete da collezione
– Organi, sangue e latte umani
– Carburante per aeromobili o cherosene
– Lotterie, scommesse e gioco
– Pompe funebri
– Cessioni di oro alla Banca nazionale di Svezia
– Beni diversi dalle attività liquide se venduti da un soggetto non avente diritto alla
detrazione o al rimborso dell'IVA al momento dell'acquisto dei beni - alcune eccezioni
– Magazzini, depositi e altri beni appartenenti all'impresa se trasferiti nel quadro della
cessione totale o parziale dell'impresa o di una fusione o di un procedimento analogo,
purché l'acquirente sia soggetto ad IVA o abbia diritto al rimborso
– Cessioni di autoveicoli ad ambasciate estere e al relativo personale tranne in presenza
di determinate condizioni
– Spese relative all'uso per la propria attività di beni a fini di rappresentanza, fatto salvo
il diritto alla deduzione di tali spese ai fini delle imposte sul reddito
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– Uso di beni e servizi per la propria attività da parte delle amministrazioni centrali e
locali
– Importazioni esenti ai sensi della legge (1994:1551) relativa al pagamento opzionale
dell'imposta sulle importazioni
– Talune vendite relative agli scambi intracomunitari
– Servizi postali, servizi di trasporto e servizi connessi resi da imprese di recapito per
un'impresa di recapito straniera ai fini della consegna di lettere o pacchi a destinatari
in Svezia
– Spese di importazione
– Talune vendite e importazioni non effettuate a fini di utilizzazione o consumo finale.
L'esenzione dall'IVA cessa quando i beni sono estratti dal deposito.
– Prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di un'associazione di persone fisiche o
giuridiche non soggetta, sempreché l'attività non rientri nell'ambito di applicazione
dell'imposta
– Le persone impiegate dalle istituzioni e dagli organismi della CE o da organizzazioni
internazionali con sede centrale in un altro paese della CE possono effettuare, in
presenza di determinate condizioni, acquisti in Svezia esenti da IVA.
35. PER
QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA È PARZIALMENTE
DETRAIBILE? INDICARE LA PERCENTUALE.
Per il leasing (noleggio) di autovetture l'imposta è detraibile al 50 %.
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