apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Alima Zana giud. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA PIAZZA AFFARI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, piazza S. Babila 5, presso lo studio del procuratore avv. Giovanni GHISLETTI che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Roberto MANNO del foro di Trani; - attrice E EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore pagina http://bit.ly/1UciXwd 1 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 elett. dom.ta in Milano, via Marco de Marchi 7, presso lo studio dei procuratori avv.ti Matteo ORSINGHER e Fabrizio SANNA che la rappresentano e difendono; - convenuta – OGGETTO: nomi a dominio. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: ”1) rilevata l’infondatezza delle doglianze della società convenuta in riferimento a qualsiasi delle lamentate violazioni dei diritti di questa ex artt. 12, 20, 21 e 22 c.p.i., nonché 2598, nn. 1 e 2 c.c., accertare e dichiarare la legittimità della registrazione e dell’uso del domain name “myself.it” da parte dell’attrice; 2) dichiarare la legittimità delle attività consistenti nell’acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi sui quali non sia possibile affermare diritti esclusivi; 3) condannare la convenuta a rifondere all’attrice compensi e spese di lite, oltre oneri di legge. In via istruttoria: disporre la nomina di CTU, al fine di valutare il valore di mercato di un premium domain name quale “myself.it”.” per la convenuta: “In via pregiudiziale: 1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla seconda domanda delle conclusioni dell’attrice; In via principale: 2. rigettare le domande proposte dall’attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; In via riconvenzionale: pagina http://bit.ly/1UciXwd 2 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 3. confermare la decisione del 21 ottobre 2012 della Camera Arbitrale di Milano quale ente arbitratore autorizzato dal Registro italiano dei nomi a dominio a gestire le controversie relative al cc.TLD .it in relazione alla riassegnazione nome a dominio <myself.it>; 4. disporre la revoca della registrazione del nome a dominio <myself.it> da parte di Piazza Affari S.r.l. e/o ordinarne il trasferimento a favore di Edizioni Condé Nast S.p.A. ai sensi dell’art. 118 co. 6 c.p.i.; 5. condannare Piazza Affari S.r.l. al risarcimento dei danni subiti da Edizioni Condé Nast S.p.A. in misura non inferiore a euro 210.135, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta dal Tribunale, eventualmente anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; 6. condannare l’attrice a risarcire alla convenuta i danni ex art. 96 c.p.c., eventualmente anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo nella somma che apparirà di giustizia; In via istruttoria: 7. ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nelle memorie di Edizioni Condé Nast ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. con i testi ivi indicati, che di seguito si trascrivono: 1. Vero il contenuto del doc. 4 che si rammostra al teste da cui si evince che la notizia della imminente pubblicazione della edizione italiana della rivista “MYSELF” è divenuta di pubblico dominio già nell’aprile del 2011. 2. Vero il contenuto dei documenti 5 e 6 che si rammostrano al teste. 3. Vero il contenuto del documento 24 che si rammostra al teste da cui si evince che l’edizione tedesca della rivista “MYSELF” è stata distribuita in Italia a partire dal 2005. pagina http://bit.ly/1UciXwd 3 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 4. Vero il contenuto del documento 28 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero totale di visitatori delle pagine del sito “www.style.it” dedicate alla rivista “MYSELF” e i canali tramite cui le hanno raggiunte nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013. 5. Vero il contenuto del documento 29 che si rammostra al teste. 6. Vero il contenuto del documento 30 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero di utenti che sono approdati sulle pagine del sito “www.style.it” dedicato alla rivista “MYSELF” tramite una ricerca da un motore ricerca di tipo “branded” nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013. 7. Vero il contenuto del documento 31 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero totale di visitatori delle pagine del sito “www.glamour.it” e i canali tramite cui le hanno raggiunte nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013. 8. Vero il contenuto del documento 32 che si rammostra al teste. 9. Vero il contenuto del documento 33 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero di utenti che sono approdati sulle pagine del sito “www.glamour.it” tramite una ricerca da un motore ricerca di tipo “branded” nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Si indicano come testi sui capitoli di prova da 1, 2 e 7 la signora Daniela Paletti c/o Edizioni Condé Nast S.p.A., piazza Castello 27, Milano; sul capitolo di prova 3 Valentina Martinetti c/o Messinter S.p.A., via Campania 12, San Giuliano Milanese (MI); e sui capitoli di prova da 4 i signori Gianfranco Castro e Daniela Paletti c/o Edizioni Condé Nast S.p.A., Piazza Castello 27, Milano. 8. ammettersi CTU contabile finalizzata ad accertare l’entità del danno sofferto da Edizioni Condé Nast, quale derivante dall’utile perso dalla convenuta in seguito alle attività di Piazza Affari, sulla base dei dati indicati nella memoria di Edizioni Condé Nast ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. 9. rigettare le domande istruttorie dell’attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario spese ex art. 14 TP, IVA e CPA 4%.” pagina http://bit.ly/1UciXwd 4 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 FATTO E DIRITTO 1. La società attrice PIAZZA AFFARI s.r.l., costituita nel 2001 allo scopo di organizzare secondo uno schema imprenditoriale l’attività consistente nella registrazione e uso di nomi a dominio corrispondenti a denominazioni generiche, di uso comune e descrittive, ha affermato di essere assegnataria di decine di migliaia di domain names riproducenti denominazioni di tale tipologia – che sotto forma di altri segni distintivi soffrirebbero un impedimento assoluto alla loro registrazione – e di avere acquisito a partire dal 2009 una numerosa serie di domain names comprendenti il termine self (ad esempio selfaccomodation.com, selfcredit.it, herselfs.it ecc.). In particolare nell’agosto 2011 Andrea Denise Dinoia – figlia del socio unico e amministratore della società attrice, Michele Dinoia – aveva registrato a suo nome il dominio myself.it e nel settembre successivo aveva ricevuto contatti da parte della convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. per l'acquisto del medesimo. Trasferita la titolarità del dominio a PIAZZA AFFARI srl e fallite le trattative tra le parti, la società convenuta aveva diffidato l’attrice dalla continuazione dell’uso del predetto domain name per servizi di posta elettronica ed aveva quindi instaurato in data 6.8.2012 una procedura arbitrale dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano per la riassegnazione in suo favore di tale dominio, istanza accolta dall’arbitro con provvedimento del 23.10.2012 che ha ritenuto sussistente la malafede da parte di PIAZZA AFFARI s.r.l. nella registrazione e nell’uso del dominio myself.it ed ha dunque provveduto alla riassegnazione del medesimo in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. Ha dunque contestato in questa sede la società attrice tale decisione, deducendo in via preliminare l’invalidità parziale del marchio comunitario n. 4417085 di cui è titolare la Advanced Magazine Publishers Inc relativo al segno MYSELF – licenziato in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. – per tutte le classi differenti dalla 16, e dunque in particolare per la classe 38 (servizi di posta elettronica), in quanto mai utilizzato. pagina http://bit.ly/1UciXwd 5 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 Ha poi dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 22, commi 1 e 2 c.p.i., posto che al momento della registrazione del domain name dell’attrice tale segno distintivo non era mai stato usato in Italia, posto che la convenuta aveva lanciato il mensile Myself solo nell’ottobre 2014. Né sussisterebbe il difetto di novità di cui all’art. 12 c.p.i., fattispecie non utilizzabile in relazione ai domain names non aziendali ed estraneo alla disciplina dei segni distintivi ex art. 20 c.p.i. in quanto utilizzato solo per l’erogazione di servizi di posta elettronica così come non configurabili risulterebbero le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. – o anche in relazione all’art. 100 l.a. - per assenza del rapporto di concorrenzialità tra le parti e comunque per la non confondibilità di un segno utilizzato per servizi di posta elettronica rispetto a quello per servizi editoriali della convenuta. Ha chiesto pertanto che il Tribunale accertasse la legittimità della registrazione e dell’uso del nome a dominio myself.it da parte di essa attrice nonché dichiarasse la legittimità delle attività di acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi sui quali non sia possibile affermare diritti esclusivi. Si è costituita nel giudizio la convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a., rivendicando i diritti da essa vantati rispetto al segno distintivo MYSELF in quanto appartenente al gruppo di Advance Magazine Publishers Inc. che è titolare del marchio comunitario n. 4417085 (domanda del 21.4.2005) per diverse classi di servizi e prodotti, concesso in licenza alla società convenuta in data 1.1.2009. Detto marchio era stato utilizzato per contraddistinguere l’omonima rivista pubblicata in Italia dal 25.10.2011 ed il cui lancio era stato annunciato sin dalla primavera dello stesso anno con un’imponente campagna pubblicitaria, tanto da conseguire immediatamente forti successi di vendite. Premesso che all’epoca della registrazione del dominio myself.it la notizia dell’imminente pubblicazione della rivista MYSELF era già ben nota al pubblico, rilevava che il servizio di posta elettronica gratuito al quale il dominio registrato dall’attrice era collegata non era funzionante, come pagina 6 di 13 http://bit.ly/1UciXwd Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 rilevato dalla Camera Arbitrale nel provvedimento che aveva provveduto alla riassegnazione del dominio stesso in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. Se la domanda svolta dall’attrice relativamente all’accertamento della legittimità della sua attività non poteva individuare la convenuta quale soggetto legittimato passivamente – in considerazione del fatto che essa svolgeva la sua attività nel settore dell’editoria e che non aveva mai contestato in sé l’attività svolta da PIAZZA AFFARI s.r.l. – essa confermava le sue tesi riguardo all’illegittima registrazione del dominio myself.it da parte dell’attrice per la sussistenza di diritti anteriori sul marchio registrato identico e ne chiedeva dunque la revoca o il trasferimento in capo a EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ai sensi dell’art. 118, comma 6 c.p.i. Rilevava peraltro che detta registrazione era illecita anche ai sensi dell’art. 22, comma 1 c.p.i., posto che il marchio comunitario di cui essa è licenziataria comprendeva anche i servizi di cui alla classe 38 – tra i quali anche quelli di trasmissione e recapito di messaggi ecc. tramite reti informatiche – e dunque perfetta coincidenza tra segni e servizi, mentre il contestato non uso del marchio in sede di accertamento di non contraffazione non poteva essere questione conoscibile dal giudice di uno Stato membro ai sensi dell’art. 99, comma 2 Reg. CE 207/09. Ha dedotto altresì l’indebito sfruttamento del marchio rinomato MYSELF e comunque la sussistenza dell’illecito concorrenziale di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. per il rischio di confusione esistente per gli utenti di internet quanto alle rispettive attività svolte dalle parti e per l’agganciamento di parte attrice alla notorietà della rivista. Inoltre sussisterebbe altresì la violazione dell’art. 100, comma 4 l.a. per la violazione dei diritti esclusivi della società convenuta sulla testata della rivista e la confusione derivante dalla condotta della società attrice mediante la registrazione del dominio contestato. Ha concluso pertanto per il rigetto delle domande svolte da PIAZZA AFFARI s.r.l. e in via riconvenzionale per la conferma della decisione intervenuta in sede arbitrale tra le parti e comunque pagina 7 di 13 http://bit.ly/1UciXwd Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 perché il Tribunale provvedesse ex art. 118, comma 6 c.p.i. alla riassegnazione in suo favore del nome a dominio myself.it con condanna di controparte anche al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla condotta illecita da essa posta in essere. 2. In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda svolta da PIAZZA AFFARI s.r.l. volta ad accertare la legittimità delle attività da essa svolte di acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi. Nessuna contestazione in ordine allo svolgimento di tale attività in generale è stata mai sollevata dalla società convenuta – che si è limitata a contestare la registrazione di uno specifico domain name per il ritenuto conflitto che esso poneva in essere con i diritti connessi al marchio ed alla testata registrati – e dunque difetta in capo all’attrice il necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. né evidentemente spetta al Tribunale dichiarare la legittimità o meno di determinate attività ove non sussista reale controversia a tale proposito. 3. Va dato atto, quanto al merito della controversia e in via preliminare, che l’UAMI con decisione del 13.6.2014 ha dichiarato decaduto il marchio comunitario MYSELF in relazione alle classi 38, 41 e 42, confermandone peraltro la validità per ciò che attiene alle pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali non stampate e per la classe 9 (pubblicazioni, libri, periodici ecc.). Inoltre la convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ha dato atto nei suoi scritti conclusionali che la rivista MYSELF pubblicata in Italia ha cessato la sua edizione cartacea nel luglio 2014, mantenendo tuttavia la sua edizione digitale per effetto della maggiore attenzione degli investitori pubblicitari su tale specifico mercato. Ciò posto, ritiene il Collegio che le domande di parte attrice di accertamento negativo della pretesa illegittimità della registrazione del nome a dominio myself.it non possano essere ritenute fondate, sussistendo invece i presupposti di cui all’art. 118, comma 6 c.p.i. per il suo trasferimento in capo alla convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. pagina http://bit.ly/1UciXwd 8 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 La società convenuta è infatti licenziataria esclusiva per il territorio nazionale del marchio comunitario MYSELF di cui Advance Magazine Publishers Inc. è titolare, segno che risulta attualmente validamente registrato – secondo quanto stabilito dall’UAMI nel suo provvedimento del 13.6.2014 - oltre che per pubblicazioni cartacee anche per pubblicazioni digitali. Il contratto risale al 1.1.2009 e la EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ne ha effettivamente iniziato l’uso sul territorio nazionale nella primavera del 2011, come è dimostrato dall’intensa campagna pubblicitaria iniziata in tale epoca a livello nazionale per l’imminente uscita nelle edicole del suo periodico avente il medesimo segno come testata (v. docc. da 4 a 7 fasc. conv.). La registrazione del nome a dominio myself.it – prima in capo ad Andrea Denise Dinoia e poi trasferita a PIAZZA AFFARI s.r.l. – è stata eseguita in data 15.8.2011 e sotto tale dominio la società attrice avrebbe attivato un servizio di posta elettronica. Tuttavia la pur sommaria attività istruttoria svolta tra le medesime parti dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano – come si evince dal testo del provvedimento di tale autorità del 23.10.2012 – ha dimostrato come all’epoca tale servizio fosse palesemente pressochè inattivo, né avesse effettivamente luogo in un contesto imprenditoriale che rendesse effettivamente prospettabile e plausibile l’esercizio reale di tale attività. Infatti tale servizio, oltre a non essere in alcun modo pubblicizzato, era di natura gratuita e non presentava inserzioni pubblicitarie, circostanze che nel loro complesso portavano fondatamente ad escludere che tale dominio fosse effettivamente utilizzato per fornire il servizio in questione a chiunque o che vi fosse un’effettiva organizzazione imprenditoriale che provvedesse alla fornitura di tale specifica tipologia di servizi. Infatti appare del tutto evidente che lo scopo della società attrice era quello non già di costruire od offrire alla clientela servizi di posta elettronica bensì quello – come dalla stessa più volte ribadito anche in questa sede – di organizzare secondo uno schema imprenditoriale l’attività consistente nella pagina http://bit.ly/1UciXwd 9 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 registrazione e uso di nomi a dominio corrispondenti a denominazioni generiche, di suo comune e descrittive al fine di cessione a terzi. In tale contesto – ed escluso quindi ogni reale intento di dare effettivo fondamento imprenditoriale ad una presunta attività di servizi di posta elettronica, peraltro in concreto difficilmente associabile al fatto che la stessa società o suoi collaboratori per essa siano titolare di decine di migliaia di nomi a dominio – non può non concludersi che il dominio in questione era solo fittiziamente associato ad un servizio di posta elettronica, al solo fine di impiegarlo in qualche modo in un uso solo apparente in attesa di una successiva cessione a chi fosse stato interessato alla sua acquisizione. Appare poi in primo luogo non provata ma in ogni caso irrilevante la pretesa prenotazione che parte attrice avrebbe eseguito sin dal 2010 del dominio myself.it presso un soggetto terzo (v. doc. 37 fasc. attr.) – evidentemente non appartenente all’ambito degli enti preposti alle formali modalità di registrazione dei nomi a dominio e comunque priva di per sé di qualsiasi valore giuridico – sia per il fatto che il documento a tal fine prodotto in atti non pare poter fornire elementi di sicuro riscontro a tale pretesa prenotazione quanto piuttosto perchè la sussistenza del presupposto della malafede non può essere che valutato al momento della registrazione stessa, eseguita dalla Dinoia in palese accordo con la società attrice. Nell’agosto 2011, come si è detto, parte convenuta aveva già da tempo dato luogo ad una intensa campagna pubblicitaria fondata sull’imminente pubblicazione del periodico MYSELF – già da tempo diffuso all’estero – con conseguente uso in chiave promozionale del segno, già peraltro oggetto di registrazione comunitaria e dunque valido anche sul territorio nazionale, mentre la società attrice immediatamente prima dell’uscita nelle edicole del periodico di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ha provveduto alla registrazione dell’identico segno costituente il marchio e la testata senza associarvi alcun effettivo servizio e nel quadro di un’attività imprenditoriale di acquisizione di domain names al fine di successiva cessione. pagina http://bit.ly/1UciXwd 10 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 Se il presupposto della malafede in tale tipologia di registrazioni deve essere desunto dal contegno complessivo del soggetto registrante in relazione alle conoscenze che esso aveva all’epoca dei programmi e delle aspettative del soggetto in procinto di utilizzare il medesimo segno in un’attività imprenditoriale in fieri, pare evidente al Collegio che alla registrazione in questione non possa essere attribuita quella casualità che parte attrice ritiene di attribuire al suo comportamento. In effetti la stessa specifica attività imprenditoriale svolta da PIAZZA AFFARI s.r.l. - così come delineata dalla stessa attrice ed innanzi richiamata – dovrebbe infatti comportare che ogni registrazione di nome a dominio da essa eseguita sia necessariamente preceduta da un’analisi dell’esistenza di valide registrazioni o diritti di terzi sul segno depositato, determinando ogni omissione in tal senso uno stato di ignoranza non scusabile per il soggetto dedito allo svolgimento in forma imprenditoriale di tale attività di registrazione massiva di nomi a dominio a fini di cessione. Va infatti rilevato che l’intento di procedere alla registrazione di termini apparentemente generici, di suo comune e descrittivi – come specificato dall’attrice – non vale di per sé ad escludere ogni necessità di verifica preventiva dell’effettiva esistenza di diritti di terzi sui medesimi, come ben dimostra proprio la presente vicenda in cui appare incontestata ed incontestabile la piena vigenza della registrazione del nome myself in sede comunitaria – all’epoca formalmente estesa anche a servizi di posta elettronica – posto che il provvedimento assunto dall’UAMI in corso di causa ha interessato solo l’ipotesi di (parziale) decadenza per non uso e non la sua eventuale nullità per carenza di originaria distintività. Nel caso di specie, dunque, gli elementi a disposizione convergono senza dubbio alcuno nel loro complesso nel denotare il contegno dell’attrice come consapevolmente orientato a frapporre alla società convenuta ostacoli al pieno dispiegamento dei diritti ad essa derivanti dalla licenza del marchio MYSELF con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare detto segno per contraddistinguere sul web la sua pubblicazione digitale, profilo che - oltre ad essere espressamente considerato tra i servizi ed i prodotti per cui il marchio comunitario era stato registrato – costituisce in via del tutto normale la pagina 11 di 13 http://bit.ly/1UciXwd Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 consueta esplicazione dell’attività editoriale di qualsiasi testata di periodico cartaceo, alla quale si associa di regola la sua versione on line. Il contesto temporale degli avvenimenti – intervento della registrazione dopo l’inizio della campagna pubblicitaria e prima dell’uscita sul mercato del primo numero della rivista cartacea, peraltro già edita sul mercato americano dal 2007 – e l’interesse obbiettivo sul piano imprenditoriale dell’attrice di sfruttare nella maniera più remunerativa possibile la concreta possibilità di una cessione del nome a dominio nel frattempo destinato a servizi solo apparenti risultano elementi che denotano positivamente la sussistenza del presupposto della malafede che ha accompagnato e fondato la registrazione contestata. Deve dunque essere accolta la domanda di trasferimento del nome a dominio myself.it in capo alla società EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ai sensi dell’art. 118, comma 6 c.p.i. 4. La società convenuta ha chiesto altresì che all’accoglimento della domanda di trasferimento della titolarità del nome a dominio in contestazione fosse associato anche il risarcimento del danno conseguente alle condotte di parte attrice ritenute censurabili. Vanno riconosciute in tale prospettiva rimborsabili in primo luogo le spese sostenute da EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. per le attività svolte al fine di ottenere in sede amministrativa la riassegnazione del nome a dominio(v. doc. 22 fasc. conv., che indica in € 11.000,00 l’ammontare di tali spese). Quanto alla perdita di opportunità di rapido e diretto contatto con gli utenti interessati a raggiungere il sito web della rivista della convenuta – con le conseguenti negative ricadute in termini di raccolta pubblicitaria – ritiene il Collegio di poter riconoscere tale specifica voce di danno in via equitativa e prudenziale, provvedendo nel complesso (spese sostenute a titolo di danno emergente e lucro cessante) a liquidare in favore della convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. la somma di € 50.000,00 al valore attuale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza. pagina http://bit.ly/1UciXwd 12 di 13 Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015 RG n. 80627/2012 Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015 5. Attesa la soccombenza di parte attrice, ad essa devono essere poste a carico le spese del giudizio, liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) dichiara inammissibile la domanda svolta al capo 2 delle conclusioni formulate dall’attrice PIAZZA AFFARI s.r.l. nei confronti di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. e rigetta le altre domande svolte dalla stessa attrice; 2) in accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a., dispone il trasferimento del nome a dominio myself.it di cui l’attrice PIAZZA AFFARI s.r.l. è titolare in favore della società convenuta; 3) condanna PIAZZA AFFARI s.r.l. al risarcimento del danno in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. in relazione all’illegittima registrazione del nome a dominio myself.it, liquidato in complessivi € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo; 4) condanna PIAZZA AFFARI s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore di controparte, liquidate nella misura di € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2014. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1UciXwd 13 di 13