apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 3980/2015 pubbl. il 26/03/2015
RG n. 80627/2012
Repert. n. 3284/2015 del 26/03/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Alima Zana
giud.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 80627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012
vertente
TRA
PIAZZA AFFARI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, piazza S. Babila 5, presso lo studio del procuratore avv. Giovanni GHISLETTI
che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Roberto MANNO del foro di Trani;
- attrice E
EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore
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elett. dom.ta in Milano, via Marco de Marchi 7, presso lo studio dei procuratori avv.ti Matteo
ORSINGHER e Fabrizio SANNA che la rappresentano e difendono;
- convenuta –
OGGETTO: nomi a dominio.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2014 i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: ”1) rilevata l’infondatezza delle doglianze della società convenuta in riferimento a
qualsiasi delle lamentate violazioni dei diritti di questa ex artt. 12, 20, 21 e 22 c.p.i., nonché 2598, nn. 1
e 2 c.c., accertare e dichiarare la legittimità della registrazione e dell’uso del domain name “myself.it”
da parte dell’attrice;
2) dichiarare la legittimità delle attività consistenti nell’acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi a
dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi sui quali non sia possibile affermare diritti
esclusivi;
3) condannare la convenuta a rifondere all’attrice compensi e spese di lite, oltre oneri di legge.
In via istruttoria: disporre la nomina di CTU, al fine di valutare il valore di mercato di un premium
domain name quale “myself.it”.”
per la convenuta: “In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla seconda
domanda delle conclusioni dell’attrice;
In via principale:
2. rigettare le domande proposte dall’attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
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3. confermare la decisione del 21 ottobre 2012 della Camera Arbitrale di Milano quale ente arbitratore
autorizzato dal Registro italiano dei nomi a dominio a gestire le controversie relative al cc.TLD .it in
relazione alla riassegnazione nome a dominio <myself.it>;
4. disporre la revoca della registrazione del nome a dominio <myself.it> da parte di Piazza Affari S.r.l.
e/o ordinarne il trasferimento a favore di Edizioni Condé Nast S.p.A. ai sensi dell’art. 118 co. 6 c.p.i.;
5. condannare Piazza Affari S.r.l. al risarcimento dei danni subiti da Edizioni Condé Nast S.p.A. in
misura non inferiore a euro 210.135, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta dal Tribunale,
eventualmente anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data
della domanda al saldo;
6. condannare l’attrice a risarcire alla convenuta i danni ex art. 96 c.p.c., eventualmente anche in via
equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo nella
somma che apparirà di giustizia;
In via istruttoria:
7. ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nelle memorie di
Edizioni Condé Nast ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. con i testi ivi indicati, che di seguito si
trascrivono:
1. Vero il contenuto del doc. 4 che si rammostra al teste da cui si evince che la notizia della imminente
pubblicazione della edizione italiana della rivista “MYSELF” è divenuta di pubblico dominio già
nell’aprile del 2011.
2. Vero il contenuto dei documenti 5 e 6 che si rammostrano al teste.
3. Vero il contenuto del documento 24 che si rammostra al teste da cui si evince che l’edizione tedesca
della rivista “MYSELF” è stata distribuita in Italia a partire dal 2005.
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4. Vero il contenuto del documento 28 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero
totale di visitatori delle pagine del sito “www.style.it” dedicate alla rivista “MYSELF” e i canali
tramite cui le hanno raggiunte nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
5. Vero il contenuto del documento 29 che si rammostra al teste.
6. Vero il contenuto del documento 30 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero di
utenti che sono approdati sulle pagine del sito “www.style.it” dedicato alla rivista “MYSELF” tramite
una ricerca da un motore ricerca di tipo “branded” nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
7. Vero il contenuto del documento 31 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero
totale di visitatori delle pagine del sito “www.glamour.it” e i canali tramite cui le hanno raggiunte nel
periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
8. Vero il contenuto del documento 32 che si rammostra al teste.
9. Vero il contenuto del documento 33 che si rammostra al teste da cui si evince tra l’altro il numero di
utenti che sono approdati sulle pagine del sito “www.glamour.it” tramite una ricerca da un motore
ricerca di tipo “branded” nel periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
Si indicano come testi sui capitoli di prova da 1, 2 e 7 la signora Daniela Paletti c/o Edizioni Condé
Nast S.p.A., piazza Castello 27, Milano; sul capitolo di prova 3 Valentina Martinetti c/o Messinter
S.p.A., via Campania 12, San Giuliano Milanese (MI); e sui capitoli di prova da 4 i signori Gianfranco
Castro e Daniela Paletti c/o Edizioni Condé Nast S.p.A., Piazza Castello 27, Milano.
8. ammettersi CTU contabile finalizzata ad accertare l’entità del danno sofferto da Edizioni Condé
Nast, quale derivante dall’utile perso dalla convenuta in seguito alle attività di Piazza Affari, sulla base
dei dati indicati nella memoria di Edizioni Condé Nast ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
9. rigettare le domande istruttorie dell’attrice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario spese ex art.
14 TP, IVA e CPA 4%.”
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FATTO E DIRITTO
1. La società attrice PIAZZA AFFARI s.r.l., costituita nel 2001 allo scopo di organizzare secondo uno
schema imprenditoriale l’attività consistente nella registrazione e uso di nomi a dominio corrispondenti
a denominazioni generiche, di uso comune e descrittive, ha affermato di essere assegnataria di decine
di migliaia di domain names riproducenti denominazioni di tale tipologia – che sotto forma di altri
segni distintivi soffrirebbero un impedimento assoluto alla loro registrazione – e di avere acquisito a
partire dal 2009 una numerosa serie di domain names comprendenti il termine self (ad esempio
selfaccomodation.com, selfcredit.it, herselfs.it ecc.).
In particolare nell’agosto 2011 Andrea Denise Dinoia – figlia del socio unico e amministratore della
società attrice, Michele Dinoia – aveva registrato a suo nome il dominio myself.it e nel settembre
successivo aveva ricevuto contatti da parte della convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. per
l'acquisto del medesimo.
Trasferita la titolarità del dominio a PIAZZA AFFARI srl e fallite le trattative tra le parti, la società
convenuta aveva diffidato l’attrice dalla continuazione dell’uso del predetto domain name per servizi di
posta elettronica ed aveva quindi instaurato in data 6.8.2012 una procedura arbitrale dinanzi alla
Camera Arbitrale di Milano per la riassegnazione in suo favore di tale dominio, istanza accolta
dall’arbitro con provvedimento del 23.10.2012 che ha ritenuto sussistente la malafede da parte di
PIAZZA AFFARI s.r.l. nella registrazione e nell’uso del dominio myself.it ed ha dunque provveduto
alla riassegnazione del medesimo in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a.
Ha dunque contestato in questa sede la società attrice tale decisione, deducendo in via preliminare
l’invalidità parziale del marchio comunitario n. 4417085 di cui è titolare la Advanced Magazine
Publishers Inc relativo al segno MYSELF – licenziato in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. –
per tutte le classi differenti dalla 16, e dunque in particolare per la classe 38 (servizi di posta
elettronica), in quanto mai utilizzato.
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Ha poi dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 22, commi 1
e 2 c.p.i., posto che al momento della registrazione del domain name dell’attrice tale segno distintivo
non era mai stato usato in Italia, posto che la convenuta aveva lanciato il mensile Myself solo
nell’ottobre 2014.
Né sussisterebbe il difetto di novità di cui all’art. 12 c.p.i., fattispecie non utilizzabile in relazione ai
domain names non aziendali ed estraneo alla disciplina dei segni distintivi ex art. 20 c.p.i. in quanto
utilizzato solo per l’erogazione di servizi di posta elettronica così come non configurabili risulterebbero
le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. – o anche in relazione all’art. 100 l.a. - per
assenza del rapporto di concorrenzialità tra le parti e comunque per la non confondibilità di un segno
utilizzato per servizi di posta elettronica rispetto a quello per servizi editoriali della convenuta.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale accertasse la legittimità della registrazione e dell’uso del nome a
dominio myself.it da parte di essa attrice nonché dichiarasse la legittimità delle attività di acquisizione,
utilizzo e rivendita di nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi sui quali non sia
possibile affermare diritti esclusivi.
Si è costituita nel giudizio la convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a., rivendicando i diritti da essa
vantati rispetto al segno distintivo MYSELF in quanto appartenente al gruppo di Advance Magazine
Publishers Inc. che è titolare del marchio comunitario n. 4417085 (domanda del 21.4.2005) per diverse
classi di servizi e prodotti, concesso in licenza alla società convenuta in data 1.1.2009.
Detto marchio era stato utilizzato per contraddistinguere l’omonima rivista pubblicata in Italia dal
25.10.2011 ed il cui lancio era stato annunciato sin dalla primavera dello stesso anno con un’imponente
campagna pubblicitaria, tanto da conseguire immediatamente forti successi di vendite.
Premesso che all’epoca della registrazione del dominio myself.it la notizia dell’imminente
pubblicazione della rivista MYSELF era già ben nota al pubblico, rilevava che il servizio di posta
elettronica gratuito al quale il dominio registrato dall’attrice era collegata non era funzionante, come
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rilevato dalla Camera Arbitrale nel provvedimento che aveva provveduto alla riassegnazione del
dominio stesso in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a.
Se la domanda svolta dall’attrice relativamente all’accertamento della legittimità della sua attività non
poteva individuare la convenuta quale soggetto legittimato passivamente – in considerazione del fatto
che essa svolgeva la sua attività nel settore dell’editoria e che non aveva mai contestato in sé l’attività
svolta da PIAZZA AFFARI s.r.l. – essa confermava le sue tesi riguardo all’illegittima registrazione del
dominio myself.it da parte dell’attrice per la sussistenza di diritti anteriori sul marchio registrato
identico e ne chiedeva dunque la revoca o il trasferimento in capo a EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a.
ai sensi dell’art. 118, comma 6 c.p.i.
Rilevava peraltro che detta registrazione era illecita anche ai sensi dell’art. 22, comma 1 c.p.i., posto
che il marchio comunitario di cui essa è licenziataria comprendeva anche i servizi di cui alla classe 38 –
tra i quali anche quelli di trasmissione e recapito di messaggi ecc. tramite reti informatiche – e dunque
perfetta coincidenza tra segni e servizi, mentre il contestato non uso del marchio in sede di
accertamento di non contraffazione non poteva essere questione conoscibile dal giudice di uno Stato
membro ai sensi dell’art. 99, comma 2 Reg. CE 207/09.
Ha dedotto altresì l’indebito sfruttamento del marchio rinomato MYSELF e comunque la sussistenza
dell’illecito concorrenziale di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. per il rischio di confusione esistente per
gli utenti di internet quanto alle rispettive attività svolte dalle parti e per l’agganciamento di parte
attrice alla notorietà della rivista.
Inoltre sussisterebbe altresì la violazione dell’art. 100, comma 4 l.a. per la violazione dei diritti
esclusivi della società convenuta sulla testata della rivista e la confusione derivante dalla condotta della
società attrice mediante la registrazione del dominio contestato.
Ha concluso pertanto per il rigetto delle domande svolte da PIAZZA AFFARI s.r.l. e in via
riconvenzionale per la conferma della decisione intervenuta in sede arbitrale tra le parti e comunque
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perché il Tribunale provvedesse ex art. 118, comma 6 c.p.i. alla riassegnazione in suo favore del nome
a dominio myself.it con condanna di controparte anche al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla
condotta illecita da essa posta in essere.
2. In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda svolta da PIAZZA AFFARI s.r.l.
volta ad accertare la legittimità delle attività da essa svolte di acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi
a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi.
Nessuna contestazione in ordine allo svolgimento di tale attività in generale è stata mai sollevata dalla
società convenuta – che si è limitata a contestare la registrazione di uno specifico domain name per il
ritenuto conflitto che esso poneva in essere con i diritti connessi al marchio ed alla testata registrati – e
dunque difetta in capo all’attrice il necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. né evidentemente
spetta al Tribunale dichiarare la legittimità o meno di determinate attività ove non sussista reale
controversia a tale proposito.
3. Va dato atto, quanto al merito della controversia e in via preliminare, che l’UAMI con decisione del
13.6.2014 ha dichiarato decaduto il marchio comunitario MYSELF in relazione alle classi 38, 41 e 42,
confermandone peraltro la validità per ciò che attiene alle pubblicazioni elettroniche, ottiche e digitali
non stampate e per la classe 9 (pubblicazioni, libri, periodici ecc.).
Inoltre la convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ha dato atto nei suoi scritti conclusionali che la
rivista MYSELF pubblicata in Italia ha cessato la sua edizione cartacea nel luglio 2014, mantenendo
tuttavia la sua edizione digitale per effetto della maggiore attenzione degli investitori pubblicitari su
tale specifico mercato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le domande di parte attrice di accertamento negativo della pretesa
illegittimità della registrazione del nome a dominio myself.it non possano essere ritenute fondate,
sussistendo invece i presupposti di cui all’art. 118, comma 6 c.p.i. per il suo trasferimento in capo alla
convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a.
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La società convenuta è infatti licenziataria esclusiva per il territorio nazionale del marchio comunitario
MYSELF di cui Advance Magazine Publishers Inc. è titolare, segno che risulta attualmente validamente
registrato – secondo quanto stabilito dall’UAMI nel suo provvedimento del 13.6.2014 - oltre che per
pubblicazioni cartacee anche per pubblicazioni digitali.
Il contratto risale al 1.1.2009 e la EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ne ha effettivamente iniziato l’uso
sul territorio nazionale nella primavera del 2011, come è dimostrato dall’intensa campagna
pubblicitaria iniziata in tale epoca a livello nazionale per l’imminente uscita nelle edicole del suo
periodico avente il medesimo segno come testata (v. docc. da 4 a 7 fasc. conv.).
La registrazione del nome a dominio myself.it – prima in capo ad Andrea Denise Dinoia e poi trasferita
a PIAZZA AFFARI s.r.l. – è stata eseguita in data 15.8.2011 e sotto tale dominio la società attrice
avrebbe attivato un servizio di posta elettronica.
Tuttavia la pur sommaria attività istruttoria svolta tra le medesime parti dinanzi alla Camera Arbitrale
di Milano – come si evince dal testo del provvedimento di tale autorità del 23.10.2012 – ha dimostrato
come all’epoca tale servizio fosse palesemente pressochè inattivo, né avesse effettivamente luogo in un
contesto imprenditoriale che rendesse effettivamente prospettabile e plausibile l’esercizio reale di tale
attività. Infatti tale servizio, oltre a non essere in alcun modo pubblicizzato, era di natura gratuita e non
presentava inserzioni pubblicitarie, circostanze che nel loro complesso portavano fondatamente ad
escludere che tale dominio fosse effettivamente utilizzato per fornire il servizio in questione a chiunque
o che vi fosse un’effettiva organizzazione imprenditoriale che provvedesse alla fornitura di tale
specifica tipologia di servizi.
Infatti appare del tutto evidente che lo scopo della società attrice era quello non già di costruire od
offrire alla clientela servizi di posta elettronica bensì quello – come dalla stessa più volte ribadito anche
in questa sede – di organizzare secondo uno schema imprenditoriale l’attività consistente nella
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registrazione e uso di nomi a dominio corrispondenti a denominazioni generiche, di suo comune e
descrittive al fine di cessione a terzi.
In tale contesto – ed escluso quindi ogni reale intento di dare effettivo fondamento imprenditoriale ad
una presunta attività di servizi di posta elettronica, peraltro in concreto difficilmente associabile al fatto
che la stessa società o suoi collaboratori per essa siano titolare di decine di migliaia di nomi a dominio
– non può non concludersi che il dominio in questione era solo fittiziamente associato ad un servizio di
posta elettronica, al solo fine di impiegarlo in qualche modo in un uso solo apparente in attesa di una
successiva cessione a chi fosse stato interessato alla sua acquisizione.
Appare poi in primo luogo non provata ma in ogni caso irrilevante la pretesa prenotazione che parte
attrice avrebbe eseguito sin dal 2010 del dominio myself.it presso un soggetto terzo (v. doc. 37 fasc.
attr.) – evidentemente non appartenente all’ambito degli enti preposti alle formali modalità di
registrazione dei nomi a dominio e comunque priva di per sé di qualsiasi valore giuridico – sia per il
fatto che il documento a tal fine prodotto in atti non pare poter fornire elementi di sicuro riscontro a tale
pretesa prenotazione quanto piuttosto perchè la sussistenza del presupposto della malafede non può
essere che valutato al momento della registrazione stessa, eseguita dalla Dinoia in palese accordo con la
società attrice.
Nell’agosto 2011, come si è detto, parte convenuta aveva già da tempo dato luogo ad una intensa
campagna pubblicitaria fondata sull’imminente pubblicazione del periodico MYSELF – già da tempo
diffuso all’estero – con conseguente uso in chiave promozionale del segno, già peraltro oggetto di
registrazione comunitaria e dunque valido anche sul territorio nazionale, mentre la società attrice
immediatamente prima dell’uscita nelle edicole del periodico di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ha
provveduto alla registrazione dell’identico segno costituente il marchio e la testata senza associarvi
alcun effettivo servizio e nel quadro di un’attività imprenditoriale di acquisizione di domain names al
fine di successiva cessione.
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Se il presupposto della malafede in tale tipologia di registrazioni deve essere desunto dal contegno
complessivo del soggetto registrante in relazione alle conoscenze che esso aveva all’epoca dei
programmi e delle aspettative del soggetto in procinto di utilizzare il medesimo segno in un’attività
imprenditoriale in fieri, pare evidente al Collegio che alla registrazione in questione non possa essere
attribuita quella casualità che parte attrice ritiene di attribuire al suo comportamento.
In effetti la stessa specifica attività imprenditoriale svolta da PIAZZA AFFARI s.r.l. - così come
delineata dalla stessa attrice ed innanzi richiamata – dovrebbe infatti comportare che ogni registrazione
di nome a dominio da essa eseguita sia necessariamente preceduta da un’analisi dell’esistenza di valide
registrazioni o diritti di terzi sul segno depositato, determinando ogni omissione in tal senso uno stato
di ignoranza non scusabile per il soggetto dedito allo svolgimento in forma imprenditoriale di tale
attività di registrazione massiva di nomi a dominio a fini di cessione.
Va infatti rilevato che l’intento di procedere alla registrazione di termini apparentemente generici, di
suo comune e descrittivi – come specificato dall’attrice – non vale di per sé ad escludere ogni necessità
di verifica preventiva dell’effettiva esistenza di diritti di terzi sui medesimi, come ben dimostra proprio
la presente vicenda in cui appare incontestata ed incontestabile la piena vigenza della registrazione del
nome myself in sede comunitaria – all’epoca formalmente estesa anche a servizi di posta elettronica –
posto che il provvedimento assunto dall’UAMI in corso di causa ha interessato solo l’ipotesi di
(parziale) decadenza per non uso e non la sua eventuale nullità per carenza di originaria distintività.
Nel caso di specie, dunque, gli elementi a disposizione convergono senza dubbio alcuno nel loro
complesso nel denotare il contegno dell’attrice come consapevolmente orientato a frapporre alla società
convenuta ostacoli al pieno dispiegamento dei diritti ad essa derivanti dalla licenza del marchio
MYSELF con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare detto segno per contraddistinguere sul
web la sua pubblicazione digitale, profilo che - oltre ad essere espressamente considerato tra i servizi ed
i prodotti per cui il marchio comunitario era stato registrato – costituisce in via del tutto normale la
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consueta esplicazione dell’attività editoriale di qualsiasi testata di periodico cartaceo, alla quale si
associa di regola la sua versione on line.
Il contesto temporale degli avvenimenti – intervento della registrazione dopo l’inizio della campagna
pubblicitaria e prima dell’uscita sul mercato del primo numero della rivista cartacea, peraltro già edita
sul mercato americano dal 2007 – e l’interesse obbiettivo sul piano imprenditoriale dell’attrice di
sfruttare nella maniera più remunerativa possibile la concreta possibilità di una cessione del nome a
dominio nel frattempo destinato a servizi solo apparenti risultano elementi che denotano positivamente
la sussistenza del presupposto della malafede che ha accompagnato e fondato la registrazione
contestata.
Deve dunque essere accolta la domanda di trasferimento del nome a dominio myself.it in capo alla
società EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. ai sensi dell’art. 118, comma 6 c.p.i.
4. La società convenuta ha chiesto altresì che all’accoglimento della domanda di trasferimento della
titolarità del nome a dominio in contestazione fosse associato anche il risarcimento del danno
conseguente alle condotte di parte attrice ritenute censurabili.
Vanno riconosciute in tale prospettiva rimborsabili in primo luogo le spese sostenute da EDIZIONI
CONDE’ NAST s.p.a. per le attività svolte al fine di ottenere in sede amministrativa la riassegnazione
del nome a dominio(v. doc. 22 fasc. conv., che indica in € 11.000,00 l’ammontare di tali spese).
Quanto alla perdita di opportunità di rapido e diretto contatto con gli utenti interessati a raggiungere il
sito web della rivista della convenuta – con le conseguenti negative ricadute in termini di raccolta
pubblicitaria – ritiene il Collegio di poter riconoscere tale specifica voce di danno in via equitativa e
prudenziale, provvedendo nel complesso (spese sostenute a titolo di danno emergente e lucro cessante)
a liquidare in favore della convenuta EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. la somma di € 50.000,00 al
valore attuale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.
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5. Attesa la soccombenza di parte attrice, ad essa devono essere poste a carico le spese del giudizio,
liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) dichiara inammissibile la domanda svolta al capo 2 delle conclusioni formulate dall’attrice PIAZZA
AFFARI s.r.l. nei confronti di EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a. e rigetta le altre domande svolte dalla
stessa attrice;
2) in accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da EDIZIONI CONDE’ NAST s.p.a.,
dispone il trasferimento del nome a dominio myself.it di cui l’attrice PIAZZA AFFARI s.r.l. è titolare
in favore della società convenuta;
3) condanna PIAZZA AFFARI s.r.l. al risarcimento del danno in favore di EDIZIONI CONDE’ NAST
s.p.a. in relazione all’illegittima registrazione del nome a dominio myself.it, liquidato in complessivi €
50.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
4) condanna PIAZZA AFFARI s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore di controparte,
liquidate nella misura di € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2014.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
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