Il Canalino (Monte Velino)
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Il Canalino (Monte Velino)
07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I diritti fondamentali 1. Le libertà e i diritti fondamentali nello stato moderno 11. La libertà di domicilio 2. Le situazioni giuridiche soggettive 12. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione 3. Condizione giuridica del cittadino e dello straniero 13. La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all’informazione 4. I diritti inviolabili nell’art. 2 Cost. 5. I diritti della personalità 14. La libertà di religione e la libertà di coscienza 6. I doveri costituzionali 15. La libertà della ricerca scientifica 7. La protezione internazionale dei diritti e l’ordinamento italiano 16. La libertà della e nella scuola. Diritto all’istruzione e diritto allo studio 8. La tutela dei diritti e i vincoli europei 17. La libertà di riunione 9. La libertà personale 18. La libertà di associazione 10. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di espatrio 19. La famiglia 1 6 I diritti fondamentali 2 6 20. Le minoranze linguistiche I diritti fondamentali FORMAZIONE DELLO STATO MODERNO E DICHIARAZIONI DEI DIRITTI 21. Le comunità religiose 22. La proprietà privata e l’iniziativa economica privata 23. Le libertà sindacali e il diritto di sciopero • Petition of Rights (1628) e Bill of Rights (1689) 24. I diritti dello stato sociale • Dichiarazione di Indipendenza americana (1776) 25. Il diritto al lavoro • Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti (1791) 26. Il diritto all’assistenza e alla previdenza • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) 27. Il diritto alla salute 28. Il diritto all’abitazione 29. I diritti contro i diritti 30. Il principio di eguaglianza 3 6 I diritti fondamentali 4 6 I diritti fondamentali LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789) [1] LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789) [2] «I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica...» «... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino...». 5 6 Preambolo della Costituzione francese del 1958 «Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946...». 1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I diritti fondamentali LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI • Diritti di prima generazione: diritti civili (libertà dallo stato: libertà personale, libertà di domicilio, libertà economiche e diritto di proprietà, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa) • Diritti di seconda generazione: diritti politici (libertà nello stato: diritto di voto, diritto di associazione in partiti e sindacati) • Diritti di terza generazione: diritti sociali (libertà attraverso lo stato: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla previdenza sociale, diritto al lavoro, diritto all’abitazione) • Diritti di quarta generazione: nuovi diritti (dignità dell’uomo: ambiente, informazione, nuove tecnologie informatiche, procreazione artificiale, bioetica) SOGGETTI DI DIRITTO E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE • I soggetti di diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche • La capacità giuridica (al momento della nascita) e la capacità di agire (con la maggiore età) • Le situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi • Le situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le soggezioni 7 6 I diritti fondamentali 8 6 I diritti fondamentali LE SITUAZIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI LE SITUAZIONI GIURIDICHE NON FAVOREVOLI • Il potere giuridico: situazione potenziale e astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici • Il diritto soggettivo: situazione a tutela di un interesse attuale e concreto, che il titolare esercita in via diretta ed immediata, al quale l’ordinamento riconosce non solo determinate facoltà, ma anche la pretesa di condizionare il comportamento degli altri soggetti (diritti assoluti e diritti relativi) • L’interesse legittimo: situazione il cui titolare gode di poteri strumentali in vista della tutela di un proprio interesse, che il titolare può far valere non direttamente ed immediatamente, ma in quanto coincidente con l’interesse pubblico • Gli obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui • l doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno specifico interesse • Le soggezioni: situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico 9 6 I diritti fondamentali LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [1] Come si acquista la cittadinanza: • per nascita: il figlio di cittadino italiano, madre o padre (ius sanguinis) e chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti, apolidi o che comunque non possono trasmettere la cittadinanza di un altro paese (ius soli) • per estensione o trasmissione: da un coniuge che è cittadino ad uno che non lo è (residente in Italia, dopo il matrimonio, da 2 anni), ovvero da genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti dopo la nascita (iuris communicatio) • per concessione: lo straniero legalmente residente da almeno 10 anni, il cittadino dell’Ue residente da almeno 4 anni, l’apolide residente da almeno 5 anni, il discendente straniero di chi è stato cittadino italiano residente in Italia da 3 anni (domanda di naturalizzazione) 10 6 I diritti fondamentali LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [2] • per beneficio di legge: colui o colei che è figlio o figlia di un genitore che era cittadino, se ha assunto un impiego al servizio dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia, essendovi legalmente residente da almeno 2 anni • doppia cittadinanza: una persona può avere, oltre a quella italiana, anche la cittadinanza di un altro stato Come si perde la cittadinanza: • per espressa rinuncia: in caso di acquisto di una cittadinanza straniera e di residenza all’estero • di diritto: nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con un altro stato ignori l’intimazione del governo italiano a cessarlo • riacquisto della cittadinanza: sono previste varie forme di agevolazione per chi ha perduto la cittadinanza 11 12 2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO LA CITTADINANZA: GLI ARTT. 22 E 26 COST. • Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) • Il cittadino italiano può essere estradato solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali, ma non è ammessa l’estradizione per reati politici (art. 26), salvo i delitti di genocidio (l. cost. 1/1967), e per reati puniti all’estero con la pena di morte (sent. Corte cost. 223/1996) I diritti fondamentali • Riserva di legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (art. 10.2 Cost.) • Diritto di asilo territoriale riconosciuto allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, secondo le condizioni stabilite dalla legge (art. 10.3 Cost.) • Rifugio politico sulla base della Convenzione di Ginevra di chi abbandona il proprio paese perché personalmente discriminato o perseguito • Estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati politici (art. 10.4 Cost., escluso il reato di genocidio ex l. cost. 1/1967) 13 6 I diritti fondamentali 14 6 LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni Il testo unico sull’immigrazione riconosce: • agli stranieri comunque presenti sul territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti • alla stranieri regolarmente soggiornanti (in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno) i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale • ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani I diritti fondamentali Art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (introdotto dalla l. 94/2009) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 [Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio], è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale [Oblazione nelle contravvenzioni] [...]» 15 6 I diritti fondamentali L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO • Espulsione come conseguenza dell’ingresso o del soggiorno illegale nel territorio nazionale, disposta dal prefetto • Espulsione a titolo di misura di sicurezza e di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del giudice • Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell’interno 16 6 I diritti fondamentali LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI Parte I della Costituzione: «Diritti e doveri dei cittadini» • Diritti riconosciuti senza individuare il destinatario (es. art. 13) • Diritti riconosciuti a destinatari indeterminati (a tutti: es. art. 21) • Diritti riconosciuti a categorie come i cittadini (es. artt. 16, 17 e 18) e i lavoratori o uno specifico gruppo sociale (ad es. i genitori, gli indigenti, i capaci e i meritevoli) • Accompagnamento alla frontiera • Trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione • Respingimento alla frontiera 17 18 3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...» • I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche: assolutezza, inalienabilità, indisponibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità • I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini • I diritti inviolabili del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali (principio personalista) • La titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali (principio pluralista) • L’art. 2 è una disposizione a fattispecie aperta, suscettibile di garantire tutela a diritti inviolabili al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione I diritti fondamentali I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ [1] I DIRITTI INVIOLABILI NELL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE • Il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome (art. 22 Cost.) • Il diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 2 Cedu, artt. 2-3 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) – Divieto di atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (art. 5 c.c.) – Punizione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.) – Divieto della pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2007, sent. Corte cost. 223/1996) – Divieto di pratiche eugenetiche dirette a migliorare la specie umana (art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) – Diritto alla vita del nascituro e interruzione volontaria della gravidanza (sent. Corte cost. 27/1975, l. 194/1978) 19 6 I diritti fondamentali 20 6 I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ [2] • Il diritto all’onore (artt. 594-599 c.p. che puniscono i delitti contro l’onore o il decoro della persona o l’altrui reputazione) • Il diritto all’identità personale (sent. Corte cost. 13/1994; art. 42 l. 416/1981 sul diritto di rettifica) • Il diritto alla libertà sessuale (sent. Corte cost. 561/1987) e il diritto al libero orientamento sessuale (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) • Il diritto alla riservatezza e il diritto all’autodeterminazione informativa (l. 675/1996 sulla privacy) I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA [1] Art. 8 Cedu «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». 21 6 I diritti fondamentali 22 6 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA [2] I DOVERI COSTITUZIONALI Artt. 7-8 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente». • Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) • Dovere per il cittadino, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2.) • Dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1) • Dovere sacro del cittadino di difesa della Patria (art. 52.1) • Dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53.1) • Dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi (art. 54.1) • Dovere dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54.2) 23 24 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA 6 I diritti fondamentali LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [1] Consiglio d’Europa • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte di Strasburgo) Cedu (1950, e successivi protocolli) «Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I della presente Convenzione». Unione europea • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 6 Tue) – Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte del Lussemburgo) • Diritto alla vita (art. 2) • Proibizione della tortura (art. 3) • Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4) • Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5) • Diritto a un equo processo (art. 6) • Nulla poena sine lege (art. 7) • Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) 25 6 I diritti fondamentali LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [2] • Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9) • Libertà di espressione (art. 10) • Libertà di riunione e di associazione (art. 11) • Diritto al matrimonio (art. 12) • Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13) • Divieto di discriminazione (art. 14) • Protezione della proprietà (art. 1 prot. n. 1) • Diritto all’istruzione (art. 2 prot. n. 1) • Diritto a libere elezioni (art. 3 prot. n. 1) • Divieto di imprigionamento per debiti (art. 1 prot. n. 4) • Libertà di circolazione (art. 2 prot. n. 4) • Divieto di espulsione dei cittadini e di espulsioni collettive di stranieri (artt. 3-4 prot. n. 4) 27 6 I diritti fondamentali 26 6 I diritti fondamentali LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [3] • Abolizione della pena di morte tranne che in tempo di guerra (prot. n. 6) • Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (art. 1 prot. n. 7) • Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale, diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario, diritto di non essere giudicato o punito due volte (artt. 2-4 prot. n. 7) • Parità tra coniugi (art. 5 prot. n. 7) • Divieto generale di discriminazione (prot. n. 12) • Abolizione della pena di morte in ogni circostanza (prot. n. 13) 28 6 I diritti fondamentali LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CORTE DI STRASBURGO) LA CEDU NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO Artt. 19-51 Cedu (modificati dal prot. n. 11 e dal prot. n. 14) Corte costituzionale sentt. 348 e 349 del 2007 • Ricorsi individuali: persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati contro uno stato membro (es. Rossi c. Italia) • La Cedu è una fonte sub-costituzionale, di rango cioè subordinato alla Costituzione ma sovraordinato alla legge • Ricorsi interstatali: ogni stato membro contro un altro stato membro (es. Cipro c. Turchia) • La Cedu costituisce una norma interposta, la violazione della Convenzione traducendosi cioè in una violazione degli «obblighi internazionali» di cui all’art. 117 primo comma Cost. Art. 35 Cedu «La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva» 29 30 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [1] Diritti attinenti la «dignità» • Inviolabilità della dignità umana (art. 1) • Diritto alla vita e proibizione della pena di morte (art. 2) • Diritto all’integrità fisica e psichica della persona (art. 3) • Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) • Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5) Diritti attinenti la «libertà» • Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6) • Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni (art. 7) • Diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8) I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [2] • Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9) • Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10) • Libertà di espressione e d’informazione (art. 11) • Libertà di riunione e di associazione (art. 12) • Libertà delle arti e delle scienze (art. 13) • Diritto all’istruzione (art. 14) • Libertà professionale e diritto di lavorare (art. 15) • Libertà d’impresa (art. 16) • Diritto di proprietà (art. 17) • Diritto di asilo (art. 18) • Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (art. 19) 31 6 I diritti fondamentali 32 6 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [3] LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [4] Diritti attinenti l’«uguaglianza» • Uguaglianza davanti alla legge (art. 20) • Non discriminazione (art. 21) • Diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22) • Parità tra donne e uomini (art. 23) • Diritti del minore (art. 24) • Diritti degli anziani (art. 25) • Diritti delle persone con disabilità (art. 26) Diritti attinenti la «solidarietà» • Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa (art. 27) • Diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28) • Diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29) • Tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30) • Diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31) • Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32) • Vita familiare e vita professionale (art. 32) • Sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 33) • Protezione della salute (art. 34) • Accesso ai servizi d’interesse economico generale (art. 35) • Tutela dell’ambiente (art. 36) • Protezione dei consumatori (art. 37) 33 6 I diritti fondamentali 34 6 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [5] LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [6] Diritti attinenti la «cittadinanza» • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (art. 39) • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (art. 40) • Diritto ad una buona amministrazione (art. 41) • Diritto d’accesso ai documenti (art. 42) • Diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (art. 43) • Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 44) • Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45) • Tutela diplomatica e consolare (art. 46) Diritti attinenti la «giustizia» • Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47) • Presunzione di innocenza e diritti della difesa (art. 48) • Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49) • Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50) 35 36 6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE • La libertà personale (art. 13 Cost.) • La libertà di circolazione e soggiorno (art. 10 Cost.) • La libertà di domicilio (art. 14 Cost.) • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) I diritti fondamentali LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13) • Inviolabilità della libertà personale • Restrizioni della libertà personale (detenzione, ispezione o perquisizione su persone, ecc.) «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (riserva di legge assoluta) • Nessuna restrizione della libertà personale «se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione e motivazione del provvedimento restrittivo) • Restrizioni della libertà personale in «casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge» (con provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore: arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato) 37 6 I diritti fondamentali 38 6 REATI E PENE: I LIMITI SOSTANZIALI ALLA PENALIZZAZIONE • Principio di tassatività o determinatezza del fatto-reato • Divieto di interpretazione analogica della norma penale (art. 14 preleggi) • Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27.1 Cost.) • Principio di colpevolezza in base a criteri di imputazione soggettiva (dolo o colpa: artt. 42-43 c.p.) • Presunzione di non colpevolezza «sino alla condanna definitiva» (art. 27.2 Cost.) • Principio dell’irretroattività delle norme penali (art. 25.2 Cost.) • Principio di offensività e lesività del reato • Principio di proporzionalità della pena rispetto al disvalore del reato commesso I diritti fondamentali MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE • Misure di sicurezza ex art. 25.3 Cost.: sono volte a neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, agganciata al fatto-reato dal quale è desunta, e pervenire all’eliminazione della pericolosità del reo • Misure di prevenzione: sono volte ad impedire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi, ma prescindono da un precedente reato (sono ante o praeter delictum: es. il rimpatrio con foglio di via obbligatorio) 39 6 I diritti fondamentali 40 6 I diritti fondamentali LA CARCERAZIONE PREVENTIVA TRATTAMENTO DEL DETENUTO E FUNZIONI DELLA PENA Art. 13.5 Cost. «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». • È punita «ogni violenza fisica e morale» sulle persone comunque private della libertà personale (art. 13.4 Cost.) • Le pene non possono consistere in «trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27.3 Cost.) • Non è ammessa la pena di morte (art. 27.4 Cost.) • Le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27.3 Cost.) • La carcerazione preventiva (custodia cautelare in carcere) e altre misure cautelari personale sono ammesse, qualora sussistano «gravi indizi di colpevolezza», in tre casi: possibile inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di reiterazione del reato (artt. 273-274 c.p.p.) • Nella scelta delle misure applicabili il giudice deve osservare i principi di adeguatezza e proporzionalità, disponendo la misura meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a garantire le esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) • Funzione retributiva (siccome hai fatto questo, ti infliggo una certa pena) • Funzione di prevenzione generale (dissuadere la generalità dei consociati dal commettere reati) • Funzione di prevenzione speciale (dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati) 41 42 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (ART. 16) • Diritto di ogni cittadino di muoversi liberamente sul territorio nazionale e di fissare in qualunque parte di esso la propria dimora o la propria residenza • Limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno stabilite per legge «in via generale per motivi di sanità o di sicurezza» (riserva di legge rinforzata: es. i cordoni sanitari) • Divieto di ogni restrizione della libertà di circolazione e soggiorno per ragioni politiche • Differenza fra libertà personale e libertà di circolazione e soggiorno: il criterio della degradazione giuridica • Libertà di espatrio (art. 16.2), libertà di emigrazione (art. 35.4), diritto ad abbandonare il proprio paese (art. 13 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sent. Corte cost. 278/1992) I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI DOMICILIO (ART. 14) • Inviolabilità del domicilio • Divieto di limitazioni della libertà di domicilio (ispezioni, perquisizioni, sequestri) «se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la libertà personale» (riserva di legge e riserva di giurisdizione, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, ma è sempre richiesta la successiva convalida dell’autorità giudiziaria) • Il domicilio quale privata dimora (nozione penale di domicilio) • Accertamenti e ispezioni «per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali» regolati da leggi speciali (riserva di legge ma non di giurisdizione) 43 6 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA (ART. 15) • Inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione • Limitazioni «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (riserva di legge e riserva di giurisdizione, con esclusione di qualunque intervento dell’autorità di pubblica sicurezza): sequestro di corrispondenza e intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero (per l’acquisizione dei tabulati, invece, si richiede solo un decreto motivato del pubblico ministero) 44 6 • Sono consentite solo nei procedimenti relativi a determinati reati • Il pubblico ministero richiede al giudice delle indagini preliminari l’autorizzazione ad intercettare • L’autorizzazione è data «quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini» • Il pubblico ministero può disporre l’intercettazione «nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», con successiva convalida del giudice entro 48 ore • La durata delle operazioni non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti delle intercettazioni 45 6 I diritti fondamentali I DIRITTI A ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNARE • La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all’informazione (art. 21 Cost.) • La libertà di religione e la libertà di coscienza (art. 19 Cost.) • La libertà dell’arte e la libertà della scienza (art. 33.1 Cost.) • La libertà della e nella scuola, il diritto all’istruzione e il diritto allo studio (artt. 33-34 Cost.) I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (ARTT. 266-271 C.P.P.) 46 6 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (ART. 21) • Diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione • Divieto di pubblicazioni a mezzo stampa, spettacoli e tutte le altre manifestazioni «contrarie al buon costume» • Divieto di qualunque forma di controllo preventivo sulle pubblicazioni a stampa (autorizzazioni o censure) • Possibilità di sequestro successivo di pubblicazioni solo se ricorre una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla stampa (riserva di legge rinforzata) e in forza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) • Rinvio alla legge che può stabilire con «norme di carattere generale» che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica • Libertà dell’arte tutelata da una specifica disposizione (art. 33.1 Cost.) 47 48 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO I diritti fondamentali IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sent. Corte costituzionale 112/1993 • Un unico limite esplicito: il buon costume (art. 21.6 Cost.: da intendere come il comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della comunità) • Una serie di limiti impliciti derivanti dall’esigenza di tutelare altre libertà costituzionali o beni di rilevanza costituzionale – i diritti della personalità (a protezione dell’onorabilità e della reputazione, con i reati dell’ingiuria e della diffamazione); – il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno; – il divieto di pubblica apologia di reato idonea a provocare la commissione di delitti; – il divieto di vilipendio della Repubblica, degli organi costituzionali, della bandiera (c.d. reati d’opinione) • Il diritto ad informare («diffondere informazioni») • Il diritto ad informarsi («cercare informazioni») • Il diritto ad essere informati («ricevere informazioni») 49 6 I diritti fondamentali 50 6 I SEGRETI: IN PARTICOLARE IL SEGRETO DI STATO • Il segreto professionale, il segreto aziendale e il segreto industriale • Il segreto d’ufficio • Il segreto investigativo • Il segreto di stato Legge 124/2007 (art. 39) «Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato [...]» I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO • 1960: sentenza della Corte costituzionale che dichiara la legittimità del monopolio statale (sent. n. 59) • 1974: legittimità del monopolio statale e c.d. decalogo della Corte costituzionale sulla disciplina radiotelevisiva (sent. 225; v. anche sent. 226) • 1976: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale (sent. 205) • 1988: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale (sent. 826) • 1990: regolamentazione della radiotelevisione con la legge Mammì (l. 223) • 1994: illegittimità del limite del 25% delle reti nazionali (sent. 420) • 1997: istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l. 249) • 2000: legge sulla par condicio (l. 28) • 2004: riforma del sistema radiotelevisivo con la legge Gasparri (l. 112, poi d.lgs. 177/2005 «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici») 51 6 I diritti fondamentali 52 6 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA LA LIBERTÀ DI RELIGIONE (ART. 19) Artt. 9.1 e 33.1 Cost. • La libertà di fede e libertà di pratica religiosa: diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di «riti contrari al buon costume» • La libertà di coscienza dei non credenti: la libertà di non credere, la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione • La procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004) • La clonazione riproduttiva (Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di essere umani, art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) • La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali (art. 13 l. 40/2004 sul divieto di sperimentazione sugli embrioni umani) • Gli ogm-organismi geneticamente modificati (direttiva 2001/18/CE improntata al principio di precauzione, Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica) 53 54 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I diritti fondamentali LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ I DIRITTI ASSOCIATIVI Artt. 33-34 Cost. • La libertà di insegnamento (o libertà nella scuola) • Le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi, prescrivendo un esame di Stato per l’ammissione e la conclusione di essi • Il diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione «senza oneri per lo Stato» e di ottenere la parità • La libertà di scelta fra scuola pubblica e scuola privata (o libertà della scuola) • La scuola pubblica aperta a tutti e obbligatoria per almeno otto anni • Il diritto allo studio garantito ai capaci e ai meritevoli anche se privi di mezzi • Il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato • La libertà di riunione (art. 17 Cost.): per riunione si intende il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito (un assembramento non è una riunione, un corteo è una riunione in movimento) • La libertà di associazione (art. 18 Cost.): per associazione si intende un’organizzazione di individui legati dal perseguimento di un fine comune e da un vincolo giuridicamente rilevante, caratterizzata da tendenziale stabilità rispetto alla temporaneità della riunione 55 6 I diritti fondamentali 56 6 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17) LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18) • Diritto dei cittadini di riunirsi «pacificamente senz’armi» • Riunioni in luogo aperto al pubblico, oltre a quelle in luogo privato, senza necessità di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza • Riunioni in luogo pubblico con obbligo di preavviso • Possibilità di vietare una riunione in luogo pubblico «soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica» • Diritto dei cittadini di associarsi liberamente «senza autorizzazione» (libertà di associazione, libertà delle associazioni, libertà negativa di associazione) • Limite all’esercizio della libertà di associazione «per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale» • Divieto delle associazioni segrete e delle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare 57 6 I diritti fondamentali LE MISURE CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE • D.l. 374/2001 (conv. in legge 15 dicembre 2001, n. 438): divieto delle «associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (art. 270-bis c.p.), reato di «assistenza agli associati» (art. 270-ter c.p.) • D.l. 144/2005 (conv. in legge 31 luglio 2005, n. 155): reato di «arruolamento con finalità di terrorismo» (art. 270-quater c.p.), reato di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo» (art. 270-quinquies c.p.), definizione delle «condotte con finalità di terrorismo» (art. 270-sexies c.p.) 58 6 I diritti fondamentali I DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA COSTITUZIONALE • La famiglia (artt. 29-31 Cost.) • Le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) • Le comunità religiose (artt. 7-8 Cost.) 59 60 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 LA FAMIGLIA (ART. 29) • La famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» (famiglia legittima, fondata sul matrimonio, civile o concordatario) • Principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi • La famiglia di fatto, fondata sulla convivenza: il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio» (art. 30.1); la tutela giuridica e sociale assicurata dalla legge ai figli illegittimi purché «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» (art. 30.2); la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù, non limitata alla famiglia legittima (art. 31.2) • Le unioni omosessuali (Corte cost. sent. 138/2010) I diritti fondamentali LA FAMIGLIA NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE Art. 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». 61 6 I diritti fondamentali 62 6 I diritti fondamentali LE MINORANZE LINGUISTICHE (ART. 6) LE COMUNITÀ RELIGIOSE (ARTT. 7-8) • Rinvio alla legge per la tutela «con apposite norme» delle minoranze linguistiche • Attuazione dell’art. 6 Cost. con la legge 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche (popolazioni di lingua albanese, catalana, croata, francese, franco-provenzale, friulana, greca, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca) • Ratifica con l. 19/2007 della Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni linguistiche • Lo Stato e la Chiesa cattolica «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (la Chiesa come ordinamento giuridico originario) • Regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla base dei Patti Lateranensi (i Patti come legge rinforzata) • Principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose • Autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano • Definizione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica mediante intese recepite in leggi 63 6 I diritti fondamentali 64 6 LE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE • Con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese • Con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno • Con le Assemblee di Dio in Italia • Con l’Unione delle Comunità ebraiche • Con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia • Con la Chiesa Evangelica Luterana • Con la Chiesa Apostolica in Italia* • Con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni* • Con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova* • Con la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale* • Con l’Unione Buddhista italiana* • Con l’Unione Induista italiana* I diritti fondamentali LA LAICITÀ DELLO STATO • Il principio di laicità inteso non come indifferenza verso il fenomeno religioso ma come equidistanza nei confronti di tutte le confessioni religiose • Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato incostituzionali le fattispecie penali che assicuravano una tutela maggiore alla religiose cattolica (es. sent. 508/2000 sul reato di vilipendio della religione cattolica) e la nuova disciplina sui «delitti contro le confessioni religiose» (l. 85/2006) • La questione dell’esposizione del crocifisso negli istituti scolastici pubblici (Consiglio di stato, sez IV, sent. n. 556/2006; Corte cost. ord. 389/2004; Corte europea dei diritti dell’uomo, Lautsi c. Italia del 2009 e del 2011) * Intese firmate ma non ancora approvate con legge 65 66 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI • La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) • Il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) • La libertà sindacale (art. 39 Cost.) • Il diritto di sciopero (art. 40 Cost.) I diritti fondamentali LA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 42) • Riserva di legge (la proprietà privata è «riconosciuta e garantita dalla legge») • Funzione sociale della proprietà privata (la legge «ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti») • Espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo «per motivi di interesse generale» 67 6 I diritti fondamentali 68 6 I diritti fondamentali L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (ART. 41) I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA • Libertà d’impresa («l’iniziativa economica privata è libera») • Utilità sociale dell’iniziativa economica privata («non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale») • Fini sociali dell’attività economica pubblica e privata (la legge può indirizzarla e coordinarla «a fini sociali») • Possibilità di riservare o trasferire allo Stato «a fini di utilità generale» imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio (art. 43) • Libertà di iniziativa economica e legislazione dell’Unione europea: il «principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 119 Tfue) • Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ed istituzione dell’Autorità (l. 287/1990, legge antitrust) • La disciplina di cui all’art. 13-bis d.l. 112/2008, modificato dall’art. 15 d.l. 135/2009 • Il referendum popolare del giugno 2011 e l’abrogazione della disciplina del 2008-09 • La nuova disciplina di cui all’art. 4 d.l. 118/2011, modificato dall’art. 9 l. 183/2011 («liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica») 69 6 I diritti fondamentali 70 6 I diritti fondamentali LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI I SINDACATI E IL DIRITTO DI SCIOPERO (ARTT. 39-40) • Libertà sindacale («l’organizzazione sindacale è libera») • Inattuazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 (obbligo di registrazione dei sindacati e possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria) • Tutela del diritto di sciopero da esercitare «nell’ambito delle leggi che lo regolano» • Lo sciopero come diritto soggettivo dei lavoratori in quanto tali ovvero della persona umana (sciopero economico, sciopero per finalità politiche, sciopero di solidarietà) • Limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990) Legge 146/1990 • Servizi pubblici essenziali: sanità, igiene pubblica, protezione civile,, trasporti pubblici, amministrazione della giustizia ecc., in quanto «volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione» • Esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di misure dirette a consentire l’«erogazione delle prestazioni indispensabili», per la cui violazione i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari • Possibilità di precettazione con ordinanza del presidente del Consiglio o di un ministro da lui delegato o del prefetto • Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge «al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati» 71 72 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I diritti fondamentali GLI ALTRI ARTICOLI DELLA «COSTITUZIONE ECONOMICA» I DIRITTI SOCIALI • Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45.1) • Tutela e sviluppo dell’artigianato (art. 45.2) • Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art. 46) • Tutela del risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordinamento e controllo dell’esercizio del credito (art. 47.1) • Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi (art. 47.2) • Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) • Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.)• Il • Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) • Il diritto all’abitazione 73 6 I diritti fondamentali IL DIRITTO AL LAVORO (ART. 4) • La Repubblica «fondata sul lavoro» (art. 1.1), il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro (art. 4.1), la tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35.1) • Il diritto al lavoro come norma promozionale (la Repubblica «promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto») • Il diritto al lavoro come norma precettiva: la libertà di scegliere l’attività lavorativa o professionale da esercitare, il diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario • Il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione (art. 36.1) • Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36.3) • I diritti delle donne e dei minori alla parità di trattamento nell’attività lavorativa (art. 37) 74 6 I diritti fondamentali I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: L’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI Legge 300/1970: art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro) «Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiarala nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro […]» 75 6 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA (ART. 38) • Il diritto all’assistenza sociale garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» • Il diritto alla previdenza sociale dei lavoratori assicurando «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» • Il diritto degli inabili e dei minorati all’educazione e all’avviamento professionale • Gli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» per provvedere ai compiti di assistenza e previdenza • La libertà dell’assistenza privata 76 6 I diritti fondamentali LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO A PARTIRE DAGLI ANNI NOVANTA • Legge 421/1992 e decreto legislativo 503/1992 (governo Amato) • Legge 335/1995 (governo Dini) • Legge 449/1997 (governo Prodi) • Legge 243/2004 (governo Berlusconi II) • Legge 247/2007 (governo Prodi II) • Decreto legge 78/2009 e decreto legge 78/2010 (governo Berlusconi IV) • Decreto legge 201/2011 (governo Monti) 77 78 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 IL DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32) I diritti fondamentali ILCASO ELUANA ENGLARO [I] • La tutela della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (un diritto soggettivo assoluto e perfetto) • Il diritto degli indigenti a «cure gratuite» • L’istituzione di un servizio sanitario di tipo universale «senza distinzione di condizioni individuali o sociali» (l. 833/1978) • Il divieto di trattamenti sanitari obbligatori «se non per disposizione di legge» e nei «limiti imposti dal rispetto della persona umana» (riserva di legge rinforzata) • Il diritto a ricevere i trattamenti sanitari e la libertà di scegliere se ricevere o meno le cure (consenso informato) • L’accanimento terapeutico nei confronti di chi non è in grado di dare il proprio consenso e il testamento biologico (dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti) • Corte di cassazione: sentenza della I sezione civile, n. 21748, del 16 ottobre 2007 • Corte d’appello di Milano: decreto del 9 luglio 2008 • Corte costituzionale: ordinanza n. 334 dell’8 ottobre 2008 • Corte di cassazione: sentenza delle sezioni civili unite, n. 27145, del 13 novembre 2008 79 6 I diritti fondamentali 80 6 I diritti fondamentali ILCASO ELUANA ENGLARO [II] IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE Corte di cassazione, sez. civ. I, n. 21748 del 2007 «Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a)quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b)sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa». • Il diritto alla casa come diritto ad ottenere un alloggio, inteso quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto l’acquisto in proprietà o la locazione • Il diritto alla casa come interesse preminente di rilevanza costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela (Corte cost. sent. 49/1987) • Il diritto alla casa come vero e proprio diritto, in quanto situazione giuridica strumentale rispetto ad altre condizioni oggettive di bisogno (Corte cost. sentt. 404/1988 e 559/1989) 81 6 I diritti fondamentali IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI • Il bilanciamento deve riguardare conflitti tra diritti o valori aventi il medesimo rango costituzionale, vale a dire i beni tutelati devono possedere una rilevanza costituzionale • Il bilanciamento deve essere svolto in modo tale che il sacrificio subito da un diritto o valore sia proporzionato, ossia non eccessivo • Il bilanciamento deve essere tale da preservare comunque il contenuto essenziale del diritto sacrificato (Corte Cost., sent nn. 9/1965, 120/1968, 106/1974, 138/1985) 82 6 I diritti fondamentali L’EGUAGLIANZA NELLE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776) «Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza». Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune». 83 84 14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali 6 I diritti fondamentali L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART. 3.1) [1] • Il principio di eguaglianza formale, o eguaglianza nei punti di partenza: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (comma 1) • L’eguaglianza davanti alla legge: riguarda l’efficacia della legge • Il principio di eguaglianza sostanziale, o eguaglianza nei risultati: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (comma 2) – Principio di generalità della legge e divieto di leggi ad personam e di leggi speciali o eccezionali – Principio di imparzialità della pubblica amministrazione – Principio di terzietà del giudice • L’eguaglianza come divieto di discriminazioni: riguarda il contenuto della legge (presunzione di illegittimità costituzionale) – Discriminazioni in base al sesso – Discriminazioni in base alla razza – Discriminazioni in base alla lingua – Discriminazioni in base alla religione – Discriminazioni in base alle opinioni politiche – Discriminazioni in base alle condizioni personali e sociali 85 6 I diritti fondamentali 86 6 IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART. 3.1) [2] Il principio di eguaglianza in senso formale non significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo dalla legge, ma più propriamente che la legge deve trattare in modo eguale situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. • L’eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni irragionevoli: riguarda la doverosa ragionevolezza della legge (giudizio triangolare di costituzionalità) – Divieto di leggi ingiustificatamente discriminatorie – Divieto di leggi ingiustificatamente parificatorie I diritti fondamentali LA PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA (ART. 3.2) L’art. 3.2 Cost. individua: • un compito spettante alla Repubblica, che consiste nella rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’estensione di libertà ed eguaglianza a tutti • un fine, che consiste nel pieno sviluppo della persona umana e nella effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese • Le azioni positive (ad es. per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro: v. d.lgs. 198/2006 «codice delle pari opportunità») • Le quote rosa (per l’accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate: v. l. 120/2011) • Le quote elettorali (per il riequilibrio della rappresentanza a favore delle donne) 87 6 I diritti fondamentali 88 6 I diritti fondamentali LE QUOTE ELETTORALI [1] LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA Art. 117.7 Cost. introdotto dalla l. cost. 3/2001 «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» • Legge elettorale comuni 1993: «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi» (v. Corte cost. sent. 422/1995) • Legge elettorale Camera 1993: «le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato» (v. sent. 422/1995) • Legge elettorale regioni ordinarie 1995: «in ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati» (v. sent. 422/1995) • Legge elettorale Regione Valle d’Aosta 2002: «ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi»; «l’Ufficio elettorale regionale... verifica... che nelle [liste] siano presenti candidati di entrambi i sessi... dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni» (v. sent. 49/2003) 89 90 Art. 51.1 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2003 «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 07/03/2014 6 I diritti fondamentali LE QUOTE ELETTORALI [2] • Legge elettorale Parlamento europeo 2004: «nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati»; «l’importo del rimborso per le spese elettorali... è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi» • Legge elettorale Regione Campania 2009: «l’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza» (v. Corte cost. sent. 4/2010) 91 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com