Contratti di solidarietà estesi alle imprese che occupano meno di 15

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Contratti di solidarietà estesi alle imprese che occupano meno di 15
10-11-2009
Contratti di solidarietà estesi alle imprese che
occupano meno di 15 dipendenti
Ministero del lavoro, Nota 14/0022114 del 3 novembre 2009
Nello scorso numero di Al Quadrato avevamo parlato di contratti di solidarietà, uno strumento risalente alla crisi
degli anni ’80 e ’90 finalizzato a distribuire in maniera omogenea rischi e danni tra lavoratori e aziende. Il tema
torna di attualità in questi giorni, in quanto il Ministero chiarisce che i contratti di solidarietà possono essere estesi
anche alle aziende che occupano meno di 15 dipendenti.
Rimandando alla scheda pubblicata sullo scorso numero della nostra Newsletter, richiamiamo gli aspetti
essenziali dei contratti di solidarietà, che sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1984,
allorquando veniva emanato il DL 726, convertito in L. 863.
I contratti di solidarietà comportano, in sostanza, una riduzione dell’orario di lavoro e possono essere
stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Tali contratti vengono denominati difensivi o espansivi,
a seconda che la riduzione d'orario serva ad evitare in tutto o in parte il licenziamento, ovvero ad
assumere personale nuovo. Il caso più importante è sicuramente il primo: in questo caso, è innanzi tutto
prevista, per non più di 24 mesi, una integrazione salariale a favore del lavoratore e a carico della Cassa
integrazione guadagni, nella misura del 60% della retribuzione perduta a seguito della riduzione d'orario.
I vantaggi derivanti dai contratti di solidarietà si riverberano sia sui lavoratori (salvaguardia degli aspetti
contributivi e previdenziali, maturazione delle ferie e del TFR, salvaguardia del diritto alla malattia, tutela
della maternità etc.), sia sulle imprese (sgravi contributivi e previdenziali).
La possibilità di stipulare i contratti di solidarietà beneficiando dell’integrazione prevista dalla legge sopra
richiamata, era però finora destinata esclusivamente alle imprese industriali che occupano più di 15
dipendenti, essendo legata alla normativa sulla Cassa integrazione (in particolare alla Legge 223/1991).
La recente (parziale ed insufficiente) estensione degli ammortizzatori sociali ha aperto però la strada
all’estensione dei contratti di solidarietà anche ai dipendenti delle aziende beneficiari dei cd.
“ammortizzatori in deroga” (cfr. in proposito precedenti articoli pubblicati su “Al Quadrato”).
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro è
in proposito intervenuta con la Nota 14/0022114 del 3 novembre 2009, rispondendo ad un quesito posto
relativamente all'estensione della platea dei possibili fruitori dei contratti di solidarietà difensivi anche alle
imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse.
Come recita la nota del Ministero, per poter usufruire dei benefici per i contratti di solidarietà di tipo
difensivo, le aziende richiedenti devono allegare alla domanda copia dell’accordo sindacale siglato con le
“organizzazioni maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali”.
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