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Studio Magistrale Largo Carmine, 4 – Sannicandro di Bari Segnalazione 7/2011 Luglio 2011 Segnalazione 7/2011 11 luglio 2011 1. D.L. 98 del 6 luglio 2011 – “Manovra correttiva” Con il D.L. del 6 luglio 2011 il Governo è intervenuto in vari ambiti con la finalità di recupero di nuove risorse nell’arco di un triennio. Di seguito la sintesi delle principali novità. Aumento aliquota Irap per banche e assicurazioni Dal 3,9% l’aliquota Irap già per il 2011 passa al 4,65% per le banche ed al 5,90% per le assicurazioni. Anche gli acconti da versare in questi giorni dovranno tener conto dell’incremento delle aliquote. Imposta di bollo su deposito titoli Notevole il nuovo prelievo sui c.d. dossier titoli detenuti anche per il semplice acquisto di titoli di stato: si parte da un minimo di 120 euro annui di imposta di bollo, arrivando ad euro 380 annui, a seconda dell’entità dei titoli acquistati. Riduzione aliquota bonifici 55% e 36% Con decorrenza immediata, si riduce dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche sui bonifici a favore di imprese artigiane per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%) o di riqualificazione energetica (55%). Limiti al riporto delle perdite deducibili Le perdite generate dal periodo d’imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo ed utilizzabili nel limite massimo dell’80% del reddito imponibile. Le perdite generate nei primi tre esercizi di vita aziendale potranno essere integralmente dedotte, senza limiti di tempo. Obblighi fideiussori per rateazioni da accertamento con adesione e conciliazione giudiziale Eliminato l’obbligo di garantire con apposita fideiussione le rateazioni superiori a 50.000 euro nelle su esposte fattispecie. Superbollo per auto > 225 Kw Aumento di 10 euro per ogni KW, per auto di potenza superiore ai 225 KW. Cancellazione partite Iva inattive Cancellazioni d’ufficio con sanzioni minime (129 euro) per partite Iva inattive. Indagini finanziarie Viene esteso anche alle compagnie di assicurazione l’obbligo di inviare all’anagrafe tributaria tutti i rapporti intrattenuti dai contribuenti. Differimento accertamenti esecutivi Trasferita al 1° ottobre 2011 l’entrata in vigore dei nuovi accertamenti direttamente esecutivi, prevista per il 1° luglio 2011. Il Ravvedimento Sprint Istituito il ravvedimento nei 14 giorni successivi alla scadenza distinto dal ravvedimento breve che partirà dal 15° giorno, sino al 30° giorno dalla scadenza. In caso di pagamento nei 14 giorni, infatti, sarà calcolato lo 0,2% per ciascun giorno di ritardo per l’efficacia del STUDIO MAGISTRALE 2 Segnalazione 7/2011 11 luglio 2011 ravvedimento. Ad esempio se la scadenza del versamento Iva del 18 luglio prossimo decido di pagarla con ravvedimento il 22 luglio, dovrò maggiorare la rata dello 0,8% (0,2%x4 giorni). Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti Possibilità di definire liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data del 1° maggio 2011 se di valore massimo di 20.000 euro. Per le liti con valore sino a 2.000 euro, la somma dovuta sarà di euro 150. Per le liti di valore superiore (da 2.001 euro a 20.000 euro) sarà dovuto: - il 10% del valore, se risulta soccombente l’Agenzia - il 50% del valore, se risulta soccombente il contribuente - il 30% del valore, se non vi è stata alcuna pronuncia. Variazioni dal 2012 sul regime dei MINIMI Per i minimi, a fine 2011 si dovrà valutare la permanenza di requisiti stringenti per la permanenza nel regime di favore. Dal 2012, potranno beneficiare del regime dei MINIMI solo coloro che hanno iniziato o proseguito attività d’impresa o di lavoro dopo il 31/12/2007, purché tale attività non costituisca mera prosecuzione di un’altra svolta sia in maniera dipendente che autonoma e purché non si abbia esercitato nel triennio precedente attività d’impresa o professionale. Solo questi SUPERMINIMI – che costituiscono una notevole minoranza degli attuali MINIMI – potranno continuare a beneficiare delle semplificazioni, beneficiando anche di un’imposta sostitutiva del 5% per cinque esercizi – durata massima dell’agevolazione. Per gli EX MIMIMI, invece, la fuoriuscita dal regime comporterà l’assoggettamento ad Iva e Studi di settore. Saranno mantenute le semplificazioni contabili e l’esonero dall’Irap, sempre qualora siano rispettati i requisiti di fatturato (>30.000 euro) e di beni strumentali (>15.000 euro nel triennio precedente) previsti dal vecchio regime. Rinegoziazione mutui Sino al 31/12/2012 è possibile rinegoziare: - mutui stipulati o accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell’entrata in vigore del decreto legge (7 luglio 2011); - aventi importo originario non superiore ai 200.000 euro; - finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; - aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Il diritto alla rinegoziazione scatta qualora il mutuatario presenta una situazione Isee non superiore ai 35.000 euro e non è moroso con il pagamento delle rate. Il tasso variabile verrà sostituito con un tasso annuo nominale fisso non superiore al minore tra l’Irs a 10 anni e all’Irs di durata pari alla durata del mutuo, maggiorato dello spread indicato nel contratto di mutuo. Esempio: - mutuo variabile 20 anni euribor 3Mesi + spread 2%, tasso variabile attuale 3,55% - Irs a 10 anni pari a 3,31% - Irs a 20 anni pari a 3,75% - l’Irs minore (3,31%) + spread (2%) = tasso fisso di rinegoziazione = 5,31% STUDIO MAGISTRALE 3 Segnalazione 7/2011 11 luglio 2011 SCADENZARIO Luglio 2011 Ritenute Iva mensile Lunedì 18 luglio Iva Versamento Iva Versamento imposte da Unico 2011 Lunedì 25 luglio Intrastat Iva Domenica 31 luglio Iva 770/2011 STUDIO MAGISTRALE 4 Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: redditi di lavoro dipendente (cod. 1001) redditi di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente (cod. 1004) redditi di lavoro autonomo (cod. 1040) provvigioni (cod. 1038) condomini (1019 percipienti Irpef, 1020 percipienti Ires) addizionale regionale (saldo) 3802 addizionale comunale (saldo) 3848 addizionale comunale (acconto) 3847 Scade il pagamento dell’Iva mensile di GIUGNO (su calcolo di MAGGIO per soggetti con contabilità affidata a terzi): 6006 Iva mensile Comunicazione dichiarazioni d’intento ricevute in GIUGNO Versamento della 5° rata per coloro che hanno deciso di rateizzare il debito Iva anno 2010 – cod. 6099 e cod. 1668 per interessi Versamento della 2° rata per: Persone fisiche e società di persone titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2011 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2011 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali non è stato elaborato lo studio di settore o che sono esclusi a causa di ricavi/compensi superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze), ovvero entro il 6 luglio 2011 (per le persone fisiche titolari di partita Iva e le persone non fisiche cui si applicano gli studi di settore) Versamento senza maggiorazione imposte da Unico 2011 per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi rispettivamente a Giugno 2011 e trimestrali relativi al secondo trimestre. Operazioni black-list presentazione elenchi con riferimento: ai periodi trimestrali, per soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; a periodi mensili per soggetti diversi da sopra – prorogato al 1° agosto con conseguente slittamento al 22 agosto. Rimborsi trimestrali – Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione – prorogato al 1° agosto con conseguente slittamento al 22 agosto. Presentazione 770 semplificato ed ordinario in via telematica. Termine prorogato al 1° agosto con conseguente slittamento al 22 agosto.