Ordinanza sullo sviluppo economico

Transcript

Ordinanza sullo sviluppo economico
932.160
Ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nel
Cantone dei Grigioni (Ordinanza sullo sviluppo economico)
del 14 agosto 2007 (stato 1 marzo 2009)
emanata dal Governo il 14 agosto 2007
visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1) e l'art. 20 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni 2)
1. Competenze
Art. 1
Dipartimento, Servizio
1
Il dipartimento competente per la promozione dello sviluppo economico è il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento). Il servizio cantonale è
l'Ufficio dell'economia e del turismo (UET).
2
Il Dipartimento competente per i nuovi collegamenti di trasporto secondo l'articolo 17b della legge sullo sviluppo economico 3) è il Dipartimento costruzioni, trasporti
e foreste.
2. Misure generali
Art. 2
Studi e concetti
1
Possono venire accordati sussidi a studi e concetti se affrontano tematiche che si
prospettano proficue ai fini dell'economia pubblica o se con essi possono venire promossi progetti importanti per l'economia pubblica.
1)
2)
3)
CSC 110.100
CSC 932.100
CSC 932.100
* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
1
932.160
Art. 3
Ricerca e sviluppo
1
Possono venire accordati sussidi a progetti di ricerca se il progetto è promosso di
regola anche dalla Confederazione, dall'Unione Europea, dal Fondo nazionale svizzero o da istituzioni simili.
2
Possono venire accordati sussidi allo sviluppo di prodotti e servizi se il progetto è
particolarmente innovativo o di particolare importanza per l'economia regionale.
Art. 4
Formazione e perfezionamento professionali riferiti a progetti
1
Possono venire accordati sussidi alla formazione ed al perfezionamento professionali riferiti a progetti se con essi
a)
viene promosso il trasferimento di conoscenze e di tecnologia tra economia e
formazione;
b)
risultano facilitati in modo determinante nuovi insediamenti o lo sviluppo di
rami imprenditoriali innovativi oppure
c)
può essere promosso lo sviluppo di nuovi settori economici.
Art. 5
Istituzioni
1
Possono venire accordati sussidi ad istituzioni se
a)
con ciò vengono create le basi di economia politica o aziendale per lo sviluppo di strategie e concetti di realizzazione per settori, regioni e PMI e se
b)
viene osservato l'accordo di prestazioni da verificare periodicamente.
2
Possono venire accordati sussidi ad istituzioni di ricerca se queste sono di particolare importanza per la piazza economica dei Grigioni e se di regola sono riconosciu te a livello internazionale.
3
Possono venire accettate adesioni che si trovano in correlazione diretta con gli
obiettivi della legge sullo sviluppo economico.
Art. 6
Premi di incentivazione
1
Possono venire assegnati premi di incentivazione per prestazioni eccellenti per il
rafforzamento dell'economia grigionese.
Art. 7
Progetti di cooperazione
1
Possono venire accordati sussidi a progetti di cooperazione interaziendali se questi
hanno carattere innovativo e contribuiscono ad aumentare la competitività delle imprese coinvolte.
2
Il Cantone può sostenere progetti di cooperazione con attività proprie.
2
932.160
3. Marketing regionale
Art. 8
Promozione regionale
1
Il Cantone pianifica e realizza attività di marketing per rafforzare la regione abitativa e la piazza economica dei Grigioni.
2
Vengono forniti i servizi necessari per l'insediamento di nuove imprese e per la
cura delle imprese esistenti.
3
I compiti possono essere realizzati anche da organizzazioni partner o in collabora zione con terzi.
Art. 9
Sviluppo regionale
1
Possono venire accordati sussidi a progetti di sviluppo regionale se
a)
con essi viene aumentata l'attrattività o la competitività di regioni, comuni o
settori e se
b)
vengono creati posti di lavoro.
2
Il Cantone può sostenere progetti di sviluppo regionale con attività proprie.
Art. 10
Marchio Grigioni
1
Possono venire accordati sussidi a progetti o istituzioni per la promozione e la cura
del marchio regionale Grigioni se
a)
questi corrispondono alla strategia e agli obiettivi del Marchio Grigioni e se
b)
viene osservato l'accordo di prestazioni da verificare periodicamente.
2
Il Cantone può sostenere progetti per la promozione e la gestione del marchio regionale Grigioni con attività proprie.
4. Turismo e impianti sportivi
4.1. GRIGIONI VACANZE
Art. 11
Rappresentanza
1
Il Cantone ha diritto ad un seggio nel consiglio di direzione e nell'ufficio di revisione dell'ente Grigioni vacanze.
Art. 12
Accordo di prestazioni
1
Il Dipartimento conclude con l'ente Grigioni vacanze un accordo di prestazioni che
è valido di regola per almeno tre anni. Le prestazioni fornite e la loro efficacia ven gono valutate annualmente.
3
932.160
4.2. MANIFESTAZIONI
Art. 13
Sussidi, presupposti
1
Possono venire accordati sussidi a manifestazioni se
a)
queste aumentano il grado di notorietà della regione turistica dei Grigioni ed il
valore turistico;
b)
sono di importanza sovraregionale;
c)
coinvolgono il marchio Grigioni nel concetto di comunicazione dell'organizzatore e se
d)
sono esaurite le prestazioni proprie dell'organizzatore ed i contributi di terzi.
2
Il Dipartimento disciplina i dettagli della concessione.
4.3. SETTORE ALBERGHIERO
Art. 14
Sussidi o mutui, presupposti
1
Possono venire accordati sussidi o mutui a progetti di esercizi ricettivi se
a)
si tratta di un progetto significativo per l'economia regionale o particolarmente
innovativo;
b)
il progetto contribuisce in modo determinante ad assicurare un'offerta turistica
competitiva nella regione;
c)
è assicurato un adeguato impiego di capitale proprio ed
d)
è assicurato un finanziamento di base a prezzi di mercato.
2
Il Dipartimento disciplina i dettagli della concessione.
4.4. INFRASTRUTTURE
Art. 15
Sussidi, presupposti
1. In generale
1
Possono venire accordati sussidi alla costruzione ed al rinnovo di infrastrutture se
a)
la promozione del turismo nel comune e nella regione corrisponde ad un'esi genza economica regionale;
b)
con il progetto si raggiunge una promozione del turismo;
c)
il progetto corrisponde a concetti regionali, viene coordinato con altre misure
di promozione e tiene conto delle infrastrutture esistenti;
d)
sono state fornite prestazioni proprie ragionevoli e le possibili prestazioni di
terzi sono state esaurite;
e)
le infrastrutture da costruire sono di regola accessibili a chiunque e se
f)
esiste un concetto aziendale.
4
932.160
2
Per i progetti della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN) e della Concezione degli impianti sportivi di importanza cantonale (CISIC)
fanno stato le specifiche disposizioni.
Art. 16
2. Impianti di risalita e impianti di innevamento
1
Sono accordati sussidi alla costruzione ed al rinnovo di impianti di risalita e impianti di innevamento se questi soddisfano i criteri stabiliti dal Dipartimento.
Art. 17
3. CISIN
1
Sono accordati sussidi alla costruzione ed al rinnovo di impianti sportivi di importanza nazionale se questi sono contenuti nella CISIN e sostenuti dalla Confederazio ne.
Art. 18
4. CISIC
1
Possono venire accordati sussidi alla costruzione ed al rinnovo di impianti sportivi
di importanza cantonale se questi sono contenuti nella CISIC decisa dal Governo.
5. Industria, artigianato, servizi
Art. 19
Sviluppo di PMI
1
Progetti di PMI esistenti o di nuova costituzione che hanno un potenziale di sviluppo possono essere sostenuti con sussidi o mutui se
a)
vengono creati nuovi posti di lavoro o rivalutati quelli esistenti;
b)
con essi si promuovono innovazioni in settori di particolare interesse per l'economia pubblica grigionese;
c)
i mercati di sbocco dell'impresa o del ramo produttivo sono prevalentemente
situati al di fuori del Cantone;
d)
le possibilità di successo del progetto sono indicate in un business plan e
e)
è assicurato un finanziamento di base a prezzi di mercato.
2
Il Dipartimento disciplina i dettagli della concessione.
Art. 20
Apertura verso mercati esteri
1
Possono venire accordati sussidi per l'apertura verso mercati esteri se
a)
con il progetto si creano nuovi posti di lavoro o si rivalutano quelli esistenti;
b)
vi è un concetto di commercializzazione per prodotti e servizi e
c)
si tratta di una prima attività commerciale all'estero.
2
Il Cantone può sostenere progetti per l'apertura verso i mercati esteri con attività
proprie.
5
932.160
6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Art. 21
Allacciamento
1
Possono venire accordati sussidi o mutui per l'allacciamento a infrastrutture di tele comunicazione se
a)
il progetto è di importanza regionale e
b)
la redditività del progetto viene presentata in un business plan.
Art. 22
Gestione
1
Possono venire accordati sussidi per la gestione di servizi di telecomunicazione, in
particolare per la loro diffusione, se
a)
sono di importanza sovraregionale o interessano almeno una destinazione turistica;
b)
portano un importante beneficio all'economia pubblica oppure contribuiscono
al rafforzamento di un settore e
c)
le tasse usuali nel settore e altre entrate non sono sufficienti per finanziare i
servizi.
7. Misure federali
Art. 23
Aiuto agli investimenti
1
Il Cantone sostiene le organizzazioni regionali nell'elaborazione e nella realizzazio ne di concetti di sviluppo regionali e dei programmi pluriennali conformemente alla
legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) 1).
Art. 24
Programmi di promozione delle strutture
1
Il Cantone promuove la partecipazione a programmi di promozione delle strutture
della Confederazione.
2
Il Cantone può erogare sussidi alle spese per i programmi di promozione delle
strutture anche quando la Confederazione non richiede aiuti finanziari.
Art. 25
Nuova politica regionale
1
Il Cantone può promuovere progetti sulla base del programma di attuazione della
Nuova politica regionale. Esso può partecipare a tali progetti, consigliare i responsabili del progetto e sostenerli con sussidi. Esso assolve i compiti assegnatigli dalla
Confederazione.
2
Il Dipartimento disciplina i dettagli della concessione.
1)
6
SR 901.1
932.160
8. Programmi di organizzazioni internazionali
Art. 26
Organizzazioni internazionali
1
Vengono accordati sussidi a programmi e progetti di organizzazioni internazionali,
se con il progetto vengono rafforzate relazioni internazionali o viene promosso lo
sviluppo economico delle regioni.
2
Il Cantone può partecipare attivamente a questi progetti.
3
Il Cantone può aderire a programmi e progetti di organizzazioni internazionali.
9. Organizzazioni regionali
Art. 27
Prestazioni
1
Possono venire accordati sussidi ad organizzazioni regionali se
a)
questo permette un management regionale efficiente e se
b)
viene osservato l'accordo di prestazioni da verificare periodicamente.
2
Il Cantone può versare sussidi alle spese di organizzazioni regionali, anche quando
non sono possibili aiuti finanziari da parte della Confederazione.
3
Il Cantone può sostenere le organizzazioni regionali e la collaborazione interregionale con attività proprie.
Art. 28
Ammontare dei sussidi
1
L'ammontare dei sussidi è determinato
a)
dal contenuto e dal successo delle misure concordate con l'UET;
b)
dalla produttività del servizio commerciale nel settore della promozione dello
sviluppo economico.
10. Progetti innovativi
Art. 29
Infrastrutture turistiche concorrenziali
1
Possono venire accordati sussidi per la costituzione di organizzazioni di gestione
delle destinazioni (OGD), organizzazioni turistiche future (OTf) o per il riorientamento di Grigioni Vacanze se
a)
questi corrispondono al concetto d'attuazione "Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese" e se
b)
l'accordo di prestazioni viene rispettato.
2
Possono venire accordati sussidi a studi e concetti se questi corrispondono al concetto d'attuazione "Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese".
7
932.160
3
Il Cantone può sostenere progetti per la promozione di infrastrutture turistiche concorrenziali con attività proprie.
11. Procedura
Art. 30
Domande
1
Domande per prestazioni secondo la presente ordinanza sono da inoltrare all'UET.
2
I richiedenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 30a *
Inizio anticipato dei lavori o dei lavori di costruzione
1
Se, in via eccezionale, la decisione concernente la concessione di prestazioni non
può essere presa prima, è possibile autorizzare un inizio anticipato dei lavori o dei
lavori di costruzione.
2
In merito decide l'autorità competente per la concessione di prestazioni.
12. Disposizioni finali
Art. 31
Abrogazione del diritto previgente
1
L'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni
del 26 ottobre 20041) è abrogata.
Art. 32
Entrata in vigore
1
La presente ordinanza entra in vigore insieme alla revisione parziale della legge
sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni del 17 aprile
2007.2)
1)
2)
8
AGS 2004, FUC 3683
Entrata in vigore il 1° set. 2007
932.160
Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione
14.08.2007
24.02.2009
Entrata in vigore
01.09.2007
01.03.2009
Elemento
atto normativo
Art. 30a
Cambiamento
prima versione
introduzione
Rimando AGS
-
9
932.160
Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento
atto normativo
Art. 30a
10
Decisione
14.08.2007
24.02.2009
Entrata in vigore
01.09.2007
01.03.2009
Cambiamento
prima versione
introduzione
Rimando AGS
-