Bollettino - Anno VII - N. 12 - Dicembre 2012 pdf 1.8 MB

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Bollettino - Anno VII - N. 12 - Dicembre 2012 pdf 1.8 MB
AVVISO AI LETTORI
Si informa che il presente numero del Bollettino si riferisce
all’ultimo mese di attività dell’ISVAP (dicembre 2012).
Dal 1°gennaio 2013 il Bollettino recherà il logo IVASS e si riferirà
agli atti adottati dalla nuova Autorità.
Il Bollettino IVASS continuerà ad essere pubblicato, ai sensi
dell’art.9 del Codice delle Assicurazioni, entro il mese successivo a
quello cui gli atti si riferiscono.
Bollettino mensile
Anno VII - n. 12/2012
Bollettino Anno IX - n. 3
Pubblicato il 31 gennaio 2013
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: [email protected]
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE
Indice
1. ATTIVITá PROVVEDIMENTALE ISVAP................................................................................. 1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE......................................................... 3
Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012
Prova di idoneità per l’anno 2012 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi
e riassicurativi.................................................................................................................. 3
Provvedimento n. 3028 del 13 dicembre 2012
Prova di idoneità, per l’anno 2012, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi................ 10
Provvedimento n. 3031 del 19 dicembre 2012
Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità
ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, nonché
dell’articolo 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.............................................15
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE........................................... 19
Provvedimento n. 3037 del 31 dicembre 2012
Revoca dell’autorizzazione a Sopaf s.p.a., con sede in Milano, a detenere una partecipazione
pari o superiore al 10% nel capitale di una società assicurativa o riassicurativa.................... 19
1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N.
209............................................................................................................................... 21
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di
controllo nel capitale sociale di Marcotty et Deruisseau SPRL.. .......................................... 21
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di
controllo nel capitale sociale di vSPS Management GmbH................................................. 21
2. provvedimenti sanzionatori..................................................................................... 23
2.1 sanzioni amministrative pecuniarie: ordinanze....................................... 25
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI.......................113
Provvedimento n. 1103/PD/12 dell’8 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
PIROTTA Stefano e conseguente cancellazione della società GE.PI. s.a.s. di PIROTTA Stefano & C..................................................................................................................113
Provvedimento n. 1109/PD/12 del 13 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MAZIO
Pierfrancesco e conseguente cancellazione della società Mazio Insurance Broker s.r.l........115
Provvedimento n. 1117/PD/12 del 14 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LUCAROTTI Nino.............................................................................................................................117
Provvedimento n. 1119/PD/12 del 14 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DECINA
Guido...........................................................................................................................119
Provvedimento n. 1127/PD/12 del 26 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PASQUALINI Antonio. ...................................................................................................................... 121
Provvedimento n. 1136/PD/12 del 26 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DE ANGELIS
Mario.. ........................................................................................................................ 123
Provvedimento n. 1149/PD/12 del 5 luglio 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PELI Narciso. ...................................................................................................................... 125
Provvedimento n. 1158/PD/12 del 7 agosto 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VICARETTI Enrico. ........................................................................................................................ 127
3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo ......................... 129
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA................ 131
4. altre notizie.................................................................................................................. 137
4.1 MODIFICHE STATUTARIE........................................................................................ 139
Trasferimento della sede legale di RBM Salute S.p.A.. .................................................... 139
4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO......................................................................................... 139
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
assunti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, della Chartis
Europe SA, con sede in Francia, alla Chartis Europe Limited, con sede nel Regno Unito e
del cambio della denominazione sociale della Chartis Europe Limited in Aig Europe Ltd..... 139
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
relativi ai rischi situati in Italia, della United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance
Association (Bermuda) Limited alla United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance
Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito. ................................. 139
4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI
VITA........................................................................................................................... 141
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi
in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.. .............................................. 141
II
1. ATTIVITá
PROVVEDIMENTALE ISVAP
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012
Prova di idoneità per l’anno 2012 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che
istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che attribuisce
all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP - il potere
di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione delle persone
fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla
relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge
n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS e, in particolare, l’art. 13,
comma 28 ai sensi del quale, fino al subentro di IVASS ad ISVAP, il Presidente dell’ISVAP
assume le funzioni di Commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2012 per l’iscrizione nel
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
DISPONE
Art. 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2012 una prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per
Bollettino ISVAP - n. 12/2012
la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure
quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero del quale sia stata attestata l’equipollenza.
Art. 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova
di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo,
utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono
ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla
prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla
prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda potrà avere inizio a
partire dalle ore 00.00 del 10 gennaio 2013 e dovrà concludersi entro le ore 12.00 del
quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi. 3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali
comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che
dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima
della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5;
i) eventuale titolarità del diritto ad accedere alla prova di cui all’articolo 9, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione
dell’iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
presente provvedimento;
j) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A
o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:
1) Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa
(l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006);
2) Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività
assicurativa);
3) Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, commi
4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività
assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla
sezione alla quale il candidato intende iscriversi.
4. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa
il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero
di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione.
Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione
informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi
identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma
dell’intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e
sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell’esame scritto
di cui all’articolo 5 al momento dell’identificazione.
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda
di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h.
6. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove
in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di
essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con
il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP.
Qualora l’ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà
all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
8. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante
posta elettronica, all’indirizzo “[email protected]”.
9. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte
del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Autorità
stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Bollettino ISVAP - n. 12/2012
Art. 3
(Cause di esclusione)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del
requisito di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5 non esibiscano un documento di
riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva
relativa alla domanda di partecipazione.
Art. 4
(Articolazione della prova di idoneità)
1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla,
e di un esame orale.
2. L’esame scritto per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate,
avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente
provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza
complementare.
3. L’esame scritto per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate,
avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente
provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L’esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte sulle materie di cui ai
commi 2 e 3.
5. L’esame orale verte sulle medesime materie dell’esame scritto.
Art. 5
(Data e luogo dell’esame scritto)
1. La data, il luogo e l’orario dell’esame scritto saranno comunicati, entro novanta giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito dell’ISVAP
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
all’indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Art. 6
(Svolgimento dell’esame scritto)
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell’articolo 3, sono
ammessi a sostenere l’esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo
stabiliti ai sensi dell’articolo 5 muniti di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame scritto è comunicato dalla
Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell’inizio dell’esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio
della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il
calendario dell’esame orale.
4. Per lo svolgimento dell’esame scritto non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari,
testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi
specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla
Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l'immediata esclusione
del candidato dalla prova.
5. L’esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che
riportino nell’esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono
esonerati dal sostenere l’esame orale e sono dichiarati idonei.
Art. 7
(Esito dell’esame scritto)
1. L’esito dell’esame scritto, l’eventuale idoneità ai sensi dell’articolo 6, comma 6, e il
calendario dell’esame orale dovranno essere verificati da ciascun candidato accedendo al
sito internet dell’ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali assegnate durante la
fase di registrazione di cui all’articolo 2. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato
sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - la data a far tempo dalla
quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame
scritto, dell’eventuale idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 6, comma 6, e dell’avviso di
convocazione all’esame orale. Tali modalità di comunicazione, a far data dalla pubblicazione
di ciascuna, assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Bollettino ISVAP - n. 12/2012
Art. 8
(Esame orale)
1. I candidati ammessi all’esame orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento
di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso per la convocazione
pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, verrà affisso nei locali dell’ISVAP l’elenco dei
candidati convocati in tale giornata con l’indicazione, per ciascuno, della votazione riportata.
Inoltre, ciascun candidato potrà consultare l’esito dell’esame orale e l’eventuale idoneità sul
sito internet dell’ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate
durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2. 3. L’esame orale si intende superato da coloro che abbiano riportato una votazione non
inferiore a sessanta centesimi (60/100).
Art. 9
(Commissione esaminatrice)
1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio
provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna
delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
a) due dirigenti dell’ISVAP, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
- diritto privato;
- diritto civile;
- diritto commerciale;
- diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle
esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in
due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell’ISVAP e da un docente
universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro
dirigente dell’ISVAP. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni
i compiti assegnati alla Commissione per l’espletamento delle prove scritte ed orali.
Art. 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l’ISVAP e sono
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e
per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l’ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel Bollettino e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
Bollettino ISVAP - n. 12/2012
Provvedimento n. 3028 del 13 dicembre 2012
Prova di idoneità, per l’anno 2012, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che
istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità
di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di
provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8,
9 e 10;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 13, comma 28 e comma 35;
VISTO il citato art. 13, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone il trasferimento a CONSAP S.p.A.
(nel seguito CONSAP) della tenuta del Ruolo dei periti assicurativi, così come di ogni altra
competenza spettante all’ISVAP in materia, a far data dal subentro dell’IVASS nelle funzioni
precedentemente attribuite all’ISVAP;
RAVVISATA la necessità - in relazione al disposto del citato art. 9, comma 1, del
Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 ai sensi del quale la prova di idoneità è indetta
almeno una volta all’anno - di indire una prova di idoneità per l’anno 2012 per l’iscrizione nel
Ruolo dei periti assicurativi;
DISPONE
Art. 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2012 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
10
AttivitàprovvedimentaleISVAP-Provvedimentidicaratteregenerale
2. Perl’ammissioneallaprovaèrichiesto,alladatadiscadenzaperlapresentazionedella
domandadiammissione:
• ilpossessodeltitolodistudiononinferiorealdiplomadiistruzionesecondariasuperiore,
rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato
dalcorsoannualeprevistoperlegge,odiuntitoloesterodichiaratoequipollentecon
provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della
domandadiammissione;
• l’aversvoltoiltirociniodicuiall’articolo158,comma1,letteraf),deldecretolegislativo
7settembre2005,n.209,cosìcomedisciplinatodagliarticoli6e7delRegolamento
ISVAPn.11del3gennaio2008.
Art. 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1.Apenad’esclusione,ladomandadiammissioneallaprovadiidoneitàdovràessere
presentatadalcandidatoaCONSAPinviatelematica,entroladatadiscadenzaindicatanel
comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.consap.
it.Nonsonoammessealtreformediproduzioneodiinviodelledomandedipartecipazione
allaprovadiidoneità.Ladatadipresentazioneon-linedelladomandadipartecipazione
alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. Laproceduradicompilazioneedinvioon-linedelladomandapotràavereinizioapartiredalla
mezzanottedel21gennaio2013edovràconcludersientrolamezzanottedeltrentesimo
giornosuccessivoataledata,compresiigiornifestivi.
3. Nelladomandadiammissioneallaprovadiidoneitàicandidatidichiaranoaisensidegli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognomeenome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comunediresidenzaerelativoindirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali
comunicazioni;
f) estremidiundocumentodiidentitàincorsodivalidità;
g) titolodistudioposseduto,conl’indicazionedelladatadelconseguimentoedell’istituto
pressoilqualeèstatoconseguito,completadisedeerelativoindirizzo;
h) ilperiododitirociniosvoltoeil/iperito/ipressoilqualelostessoèstatoeffettuato,così
come risultanti dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento SVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il
modellodicuiall’allegato1delmedesimoRegolamento;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che
dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima
dellaprova,edappostanelladomandadiammissionedicuialcomma5.
4. Coloro che hanno già presentato, in originale, nelle sessioni 2010 e 2011, l’attestato di
tirocinio,oltreaquantoprevistoallaletterah),dovrannodichiarare-sempreaisensidegli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
11
BollettinoISVAP-n.12/2012
e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto – di aver già prodotto in
originalel’attestatodicompiutotirocinio,precisandolasessioned’esamediriferimento.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero
identificativo univoco dell’istante composto dal codice della prova e dal numero di
protocollo.Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione.Al
termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione
informatica invierà il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati,
tramitepostaelettronicaall’indirizzoutilizzatoinfasediregistrazionealportale,aconferma
dell’intervenutaiscrizione.
6. lmodulodelladomanda,cosìcomecompilatodalcandidato,saràstampatodaCONSAP
esottopostoalcandidatoperlasottoscrizioneilgiornodellosvolgimentodell’esame,al
momento dell’identificazione. Allo stesso tempo, il candidato sottoscriverà la dichiarazione
sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione, previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto
tirociniodicuialcomma3,letterah),conallegatalacopiafotostaticadiundocumento
d’identitàdelperitochel’harilasciata,ilqualedovràapporre,incalceallacopiadel
documento, la propria firma autografa, laddove non abbia già partecipato alla prova di
idoneità-sessioni2010o2011-eresolacomunicazionedicuialcomma4.
7.L’ammissioneallaprovaavvieneconlapiùampiariservadiaccertamentodelpossesso
dei requisiti di partecipazione dichiarati dal candidato e richiesti dal bando.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione-lanecessitàditempiaggiuntivie/odiausiliperlosvolgimentodelleprove
in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di
essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con
CONSAP.QualoraCONSAPriscontrilanonveridicitàdiquantodichiaratodalcandidato,
procederàall’annullamentodelleprovedallostessosostenute.
9.Ognivariazionedell’indirizzodovràesseretempestivamentecomunicataaCONSAP
all’[email protected]..
10. CONSAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte
delcandidatoodamancataotardivacomunicazionedellavariazionediindirizzoindicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa del
destinatario o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 3
(Cause di esclusione)
1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei
requisitidicuiall’articolo1,comma2;
12
AttivitàprovvedimentaleISVAP-Provvedimentidicaratteregenerale
b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 6, non esibisca un documento
di riconoscimento in corso di validità, rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva
relativaalladomandadipartecipazione,ovverononprovvedaallaconsegnadell’originale
odellacopiaautenticatadelladichiarazionedicompiutotirociniodicuiall’art.2,comma
3,letterah),conallegatalacopiafotostaticadiundocumentod’identitàdelperitoche
l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma
autografa, laddove non abbia già partecipato alla prova di idoneità - sessione 2010 e
2011-eresolacomunicazionedicuiall’art.2,comma4.
Art. 4
(Data e luogo della prova d’esame)
1.Ladata,illuogoel’orariodellaprovad’esamesarannocomunicatidaCONSAP,entro
icentoventigiornisuccessivialladatadiscadenzadeltermineperlapresentazionedella
domanda, mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet www.consap.it..Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 5
(Svolgimento della prova d’esame)
1. candidati,iqualinonsianostatiesclusidallaprovadiidoneitàaisensidell’articolo3,sono
ammessiasostenerelaprovad’esameesonotenutiapresentarsinelgiornoenelluogo
stabiliti ai sensi dell’articolo 4, muniti di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6.
2. l tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla
Commissioneprimadelsuoinizio.
3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari,
testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'immediata esclusione dalla prova.
Art. 6
(Modalità della prova d’esame)
1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
a) quesitiarispostamultiplasullematerieindicatealcomma2;
b) redazione di una perizia, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi
seguitinellaredazionedellastessa.
2. Le materie oggetto dell’elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:
a) normativainmateriar.c.auto;elementididirittoetecnicadelleassicurazioni;elementi
didirittodellacircolazionestradaleedellanavigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica;
veicoliamotoreenatanti.
3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati
13
BollettinoISVAP-n.12/2012
un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento
del punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo
elaborato.
Art. 7
(Esito della prova d’esame)
1. L’esito della prova di cui all’articolo 6 e l’eventuale idoneità dovranno essere verificati
dapartediciascuncandidatosulsitodiCONSAPwww.consap.it.,previoinserimentodelle
propriecredenzialidiaccessoassegnatedurantelafasediregistrazionedicuiall’articolo2,
comma5.
2. CONSAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet www.consap.
it., la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà consultare l'esito della prova. Tale
modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 8
(Commissione esaminatrice)
1. LaCommissioneesaminatricedellaprovad’idoneitàènominatadaCONSAP.
Art. 9
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informanoicandidaticheidatipersonalisonoraccoltieconservatipressoCONSAPesono
trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e
per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. TitolaredeltrattamentoèCONSAPS.p.A.,viaYser,14,00198,Roma.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel Bollettino e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it.
lCommissarioStraordinario
(GiancarloGiannini)
14
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
Provvedimento n. 3031 del 19 dicembre 2012
Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di
solvibilità ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo
2008, nonché dell’articolo 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto, 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed
integrative, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive disposizioni
modificative ed integrative, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare,
l’articolo 44, comma 1, l’articolo 46, commi 2, 3 e 5, l’articolo 66 quater e l’articolo 66 sexies
commi 2 e 4;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 recante adeguamento
all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell’articolo
46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del
Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 recante adeguamento
all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Modifica all’articolo 81 del Regolamento ISVAP
del 10 marzo 2010 n.33. Modifica all’allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre
2009.
VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le successive disposizioni
modificative ed integrative, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo VI (margine di solvibilità) e all’articolo
223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli articoli 5 e 11;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l’accesso e l’esercizio
dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’articolo 81;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 concernente l’attuazione delle
disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati
dell’Unione Europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito
con legge 28 gennaio 2009, n.2;
15
Bollettino ISVAP - n. 12/2012
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135; recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
VISTA la comunicazione 2011/C 365/06 della Commissione europea riguardante
l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull’assicurazione vita e non
vita che, in particolare, fissa in Euro 3.700.000 l’importo minimo del fondo di garanzia per i rami
vita di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro 2.500.000
e in Euro 3.700.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all’articolo 17, paragrafo
2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre in 61.300.000 e in 42.900.000
l’ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di
solvibilità di cui all’articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;
VISTA la comunicazione 2011/C 365/05 della Commissione europea riguardante
l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti dalla direttiva relativa alla riassicurazione
che, in particolare, fissa in Euro 3.400.000 l’importo minimo del fondo di garanzia previsto
dall’art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE;
ADOTTA
il seguente provvedimento
Art. 1
(Adeguamento degli importi)
1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei
prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione
della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:
a) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fissato
dall’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal
provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 in Euro 3.500.000 è aumentato ad
Euro 3.700.000;
b) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fissato
dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 ed elevato
dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.300.000, è aumentato ad Euro 2.500.000.
Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di
garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.700.000;
c) l’importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità
fissato dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo
2008 in Euro 57.500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;
16
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
d) importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo
8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 40.300.000 è aumentato ad Euro
42.900.000
Art. 2
(Modifiche agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008)
1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento
ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, sono sostituiti dagli allegati I e II annessi al presente
Provvedimento.
Art. 3
(Adeguamento degli importi per le imprese di riassicurazione)
1. Le imprese di riassicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei
prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione
della quota di garanzia e del margine di solvibilità nel seguente modo:
a) l’importo minimo della quota di garanzia fissato dall’articolo 66-sexies, comma 2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in Euro 3.000.000, ed elevato dal
Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 ad Euro 3.200.000, è aumentato
ad Euro 3.400.000;
b) l’importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità
fissato dall’articolo 77, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo
2010 in Euro 57. 500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;
c) l’importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo
78, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 40.300.000 è
aumentato a Euro 42.900.000.
Art. 4
(Modifiche all’allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010)
1. Il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all’allegato 5 del Regolamento ISVAP
n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall’allegato III annesso al presente Provvedimento.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal
bilancio relativo all’esercizio 2012.
17
BollettinoISVAP-n.12/2012
Art. 6
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nelBollettinoesulsitointernetdell’Autorità.
lCommissarioStraordinario
(GiancarloGiannini)
Gli allegati al provvedimento sono consultabili sul sito internet www.ivass.itnellaSezione
Normativa/Provvedimenti.
18
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento n. 3037 del 31 dicembre 2012
Revoca dell’autorizzazione a Sopaf s.p.a., con sede in Milano, a detenere una
partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una società assicurativa o
riassicurativa.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO l’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l’autorizzazione
a partecipare al capitale delle impresse di assicurazione e di riassicurazione;
VISTO l’art. 74 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la sospensione
del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l’art. 13, comma 28;
VISTO il Regolamento Isvap n. 2 del 9 maggio 2006 concernente la determinazione dei
termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’Isvap;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2577 del 20 dicembre 2007 con il quale si autorizzava
Sopaf S.p.A. ad assumere una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Aviva Previdenza
S.p.A.;
VISTA la nota Isvap del 21 settembre 2012 prot. 1712004901 con la quale si chiedevano a
Sopaf S.p.A. informazioni aggiornate sulla propria situazione economica e finanziaria;
VISTA la lettera di riscontro del 26 ottobre 2012, pervenuta il 7 novembre 2012, con la
quale Sopaf S.p.A. ha comunicato che in data 24 settembre 2012 ha depositato, presso il
Tribunale competente, domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e
che il successivo 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione della stessa ha optato per la natura
liquidatoria del concordato preventivo;
VISTA la lettera inviata in data 19 dicembre 2012 dal Collegio dei liquidatori di Sopaf
S.p.A.(in liquidazione e in concordato) con la quale il suddetto organo ha comunicato che il
Tribunale di Milano, che già aveva ritenuto sussistente il presupposto di fallibilità del richiedente,
ha accolto l’istanza di Sopaf S.p.A. e, in data 27 novembre 2012, ha concesso ulteriori 60
giorni per la presentazione della proposta di concordato e del piano di cui all’art. 161 della
19
Bollettino ISVAP - n. 12/2012
Legge fallimentare.
CONSIDERATO che la suddetta comunicazione del 19 dicembre conferma lo stato di
liquidazione volontaria e che la decisione del Tribunale riguarda esclusivamente l’eventuale
apertura della procedura fallimentare o la continuazione della liquidazione volontaria grazie
agli effetti del concordato preventivo;
RITENUTI essere venuti meno i requisiti previsti dall’articolo 68, comma 5 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l’autorizzazione a detenere una partecipazione pari
o superiore al 10% nel capitale di una impresa assicurativa o riassicurativa con particolare
riferimento alla qualità ed alla solidità finanziaria del soggetto detentore;
Dispone
La revoca dell’autorizzazione in capo a Sopaf S.p.A. con sede in Milano, attualmente
azionista al 45%, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale sociale
di Aviva Previdenza s.p.a., ai sensi dell’art. 68, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
La revoca comporta, ai sensi dell’articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il divieto di esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni per le quali
è stata revocata la suddetta autorizzazione, pur essendo le stesse computate ai fini della
regolare costituzione della relativa assemblea.
La citata partecipazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 74 del citato decreto, deve
essere alienata entro un anno dalla data del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
20
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di
controllo nel capitale sociale di Marcotty et Deruisseau SPRL.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in
data 13 dicembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 7 settembre
2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A.
ad assumere, per il tramite della controllata Generali Belgium S.A., una partecipazione di
controllo nel capitale sociale di Marcotty et Deruisseau SPRL.
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di
controllo nel capitale sociale di vSPS Management GmbH.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in
data 13 dicembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 7 settembre
2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad
assumere, per il tramite della controllata Volksfursoge AG Vertriebsgesellschaft fur Vorsorgeund Finanzprodukte, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di vSPS Management
GmbH.
21
2. provvedimenti
sanzionatori
Sanzioni
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE
ORDINANZA N. 4891/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 4892/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4894/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 4895/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
25
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4896/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Quixa S.p.A. con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 4897/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
ORDINANZA N. 4898/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 4900/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
26
Sanzioni
ORDINANZA N. 4901/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 4902/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 4904/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.
209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro
al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.254,09 (seimiladuecentocinquantaquattro/09).
ORDINANZA N. 4906/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
27
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4907/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 4908/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
ORDINANZA N. 4909/12 DEL 3 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 4910/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
28
Sanzioni
ORDINANZA N. 4911/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4913/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 4914/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiat o.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4916/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
29
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4917/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4918/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 4919/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4920/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
30
Sanzioni
ORDINANZA N. 4921/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4922/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 4923/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 4924/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
31
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4925/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4926/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
ORDINANZA N. 4927/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 22.264,15 (ventiduemiladuecentosessantaquattro/15).
ORDINANZA N. 4929/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.000,00 (diecimila/00).
32
Sanzioni
ORDINANZA N. 4931/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 4932/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4933/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 4934/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 13.490,57 (tredicimilaquattrocentonovanta/57).
33
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4935/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 4936/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 4937/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4938/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
34
Sanzioni
ORDINANZA N. 4939/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4940/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 4941/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).
ORDINANZA N. 4942/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
35
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4943/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 4944/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 4945/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 4946/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
36
Sanzioni
ORDINANZA N. 4947/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4949/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 4950/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 4951/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
37
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4952/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4953/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4954/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 4955/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
38
Sanzioni
ORDINANZA N. 4956/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).
ORDINANZA N. 4960/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4961/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 4962/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
39
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4963/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4964/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4965/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 4966/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
40
Sanzioni
ORDINANZA N. 4968/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).
ORDINANZA N. 4969/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genertel S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4970/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genertel S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4971/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).
41
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4972/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 4973/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 4974/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ala Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4975/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
April Italia S.p.A., con sede in Milano
Extrabanca S.p.A., con sede in Milano (in concorso).
combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del
regolamento ISVAP n. 5/2006 - esercizio da parte di Extrabanca S.p.A.
dell’attività di intermediazione assicurativa su incarico di April Italia S.p.A. con
la stipula di due accordi di collaborazione.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.000,00 (duemila/00).
42
Sanzioni
ORDINANZA N. 4976/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 4977/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 4979/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 4981/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
43
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4982/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 4983/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4984/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 4985/12 DEL 10 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
44
Sanzioni
ORDINANZA N. 4986/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 4987/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 4988/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).
ORDINANZA N. 4989/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
45
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4990/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fabbricatore Gennaro, presso la residenza in Lecce.
combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del
regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all’Autorità, nei termini
previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 4991/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fabbricatore Gennaro, presso la residenza in Lecce.
combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del
regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all’Autorità, nei termini
previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 4992/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 4993/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
46
Sanzioni
ORDINANZA N. 4994/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 4995/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 4996/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 4997/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
47
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 4998/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 4999/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.000,00 (seimila/00).
ORDINANZA N. 5002/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5003/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).
48
Sanzioni
ORDINANZA N. 5004/12 DELL’11 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).
ORDINANZA N. 5506/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5507/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5509/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
49
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5510/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in
Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5511/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in
Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5513/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in
Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5514/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in
Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
50
Sanzioni
ORDINANZA N. 5515/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5516/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5517/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5518/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
51
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5519/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5520/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5521/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.000,00 (duemila/00).
ORDINANZA N. 5522/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
52
Sanzioni
ORDINANZA N. 5523/12 DEL 13 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5524/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
artt. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.000,00 (quattromila/00).
ORDINANZA N. 5525/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5527/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
53
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5528/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 5529/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ala Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5530/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5531/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
54
Sanzioni
ORDINANZA N. 5532/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5535/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5536/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5537/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
55
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5538/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5539/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5540/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5541/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
56
Sanzioni
ORDINANZA N. 5542/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5543/12 DEL 14 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5544/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5545/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
57
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5546/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5547/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5548/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5549/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
58
Sanzioni
ORDINANZA N. 5550/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5552/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5553/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5554/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
59
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5555/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5556/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5557/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5558/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
60
Sanzioni
ORDINANZA N. 5559/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5560/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5561/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5562/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
61
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5564/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Delvecchio Tommaso Gustavo Consalvo, presso la residenza in Barletta e con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma.
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5565/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5566/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5567/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
62
Sanzioni
ORDINANZA N. 5569/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Guarracino Nicola, presso la residenza in Napoli.
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 5570/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5572/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00).
ORDINANZA N. 5573/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
63
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5574/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5575/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5577/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5578/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 28.000,00 (ventottomila/00).
64
Sanzioni
ORDINANZA N. 5579/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5582/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5583/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5584/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
65
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5585/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 5587/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5588/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5589/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Borsini Massimiliano, presso la residenza in Montelupo Fiorentino (FI), il
domicilio dichiarato in Montespertoli (FI) e con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma.
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 8.666,66 (ottomilaseicentosessantasei/66).
66
Sanzioni
ORDINANZA N. 5590/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 5591/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5592/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5594/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
67
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5595/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5596/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5597/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5598/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
68
Sanzioni
ORDINANZA N. 5599/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5600/12 DEL 17 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5601/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5602/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
69
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5603/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5604/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 5605/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5606/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
70
Sanzioni
ORDINANZA N. 5607/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5608/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5609/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5610/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
71
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5611/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5612/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Quixa S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5615/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).
ORDINANZA N. 5617/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
72
Sanzioni
ORDINANZA N. 5618/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5619/12 DEL 18 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5620/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Best Quality s.a.s., con sede in Catania.
combinato disposto degli artt. 109, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 4,
del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi) - iscrizione nella
sezione E del RUI, in qualità di intermediario di polizze di rami assicurativi
diversi da quelli r.c. auto, nonostante l’iscrizione nella sezione A del medesimo
registro come titolare di mandati riguardanti la commercializzazione di polizze
dei rami vita e assistenza.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 5621/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
73
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5623/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5624/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5625/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5628/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
74
Sanzioni
ORDINANZA N. 5629/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5630/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Di Meglio Giovannangelo, presso il domicilio per l’attività svolta, in Ischia Porto
(NA).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36, comma 2,
del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;
- mancata comunicazione all’Autorità, nei termini previsti, dell’inizio di
operatività.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 11.000,00 (undicimila/00).
ORDINANZA N. 5633/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5634/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
75
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5635/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5636/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5637/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5638/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
76
Sanzioni
ORDINANZA N. 5639/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5640/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).
ORDINANZA N. 5641/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).
ORDINANZA N. 5642/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).
77
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5643/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5644/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5645/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5646/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 17.122,64 (diciassettemilacentoventidue/64).
78
Sanzioni
ORDINANZA N. 5647/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5648/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5649/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 5650/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
79
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5651/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5652/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5653/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5654/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
80
Sanzioni
ORDINANZA N. 5655/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5656/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5657/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 28.000,00 (ventottomila/00).
ORDINANZA N. 5658/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
81
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5659/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5660/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5661/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5662/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
82
Sanzioni
ORDINANZA N. 5663/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5667/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5668/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5669/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
83
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5671/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5672/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5673/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5674/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
84
Sanzioni
ORDINANZA N. 5675/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5676/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del
regolamento ISVAP n. 35/2006 - mancato riscontro all’interessato, entro il
termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un
prodotto assicurativo vita.
art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.000,00 (duemila/00).
ORDINANZA N. 5677/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5678/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Nord Est Brokers s.r.l., con sede in Verona.
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.000,00 (diecimila/00).
85
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5680/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancata accettazione di proposte di
assicurazione r.c. auto.
art. 314, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5686/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 5687/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5688/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
86
Sanzioni
ORDINANZA N. 5689/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5691/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5692/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5693/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).
87
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5694/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).
ORDINANZA N. 5695/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Olimpia Insurance Broker s.r.l., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 2, del
regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento
che vietano lo svolgimento di attività di intermediazione nei confronti di imprese
di assicurazione non abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di
cui all’art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5696/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5697/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
88
Sanzioni
ORDINANZA N. 5698/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5699/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 46.666,67 (quarantaseimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5702/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 5703/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
89
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5704/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 13.270,44 (tredicimiladuecentosettanta/44).
ORDINANZA N. 5705/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5706/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5708/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
90
Sanzioni
ORDINANZA N. 5709/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 13.050,32 (tredicimilacinquanta/32).
ORDINANZA N. 5712/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 5713/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5714/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
91
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5715/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5716/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5717/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5718/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
420,00 (quattrocentoventi/00).
92
Sanzioni
ORDINANZA N. 5719/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5720/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 5721/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5722/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
93
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5723/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5724/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5725/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5727/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).
94
Sanzioni
ORDINANZA N. 5728/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5729/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 5733/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 5734/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
95
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5735/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5737/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5738/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
ORDINANZA N. 5739/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
96
Sanzioni
ORDINANZA N. 5740/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5741/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5742/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5743/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
97
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5744/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5745/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5746/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5747/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
98
Sanzioni
ORDINANZA N. 5748/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5749/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5750/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5751/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
99
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5752/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5753/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5754/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Quixa S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5755/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
100
Sanzioni
ORDINANZA N. 5756/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 16.452,83 (sedicimilaquattrocentocinquantadue/83).
ORDINANZA N. 5757/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5758/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5759/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei
motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
101
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5760/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5761/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5762/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatre/33).
ORDINANZA N. 5763/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
102
Sanzioni
ORDINANZA N. 5764/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5765/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Quixa S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5766/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Gaburri Assicurazioni s.r.l., con sede in Desenzano del Garda (BS) e con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bicelli Domenico in Calcinato (BS).
combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del
regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all’Autorità, nei termini
previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 5767/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
103
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5768/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5769/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5770/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5771/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
104
Sanzioni
ORDINANZA N. 5772/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5773/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5774/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.880,50 (diecimilaottocentottanta/50).
ORDINANZA N. 5775/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
105
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5776/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5778/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5779/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5780/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00).
106
Sanzioni
ORDINANZA N. 5781/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5783/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5784/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5785/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
107
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5787/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5788/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5789/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Nationale Suisse S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5790/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
108
Sanzioni
ORDINANZA N. 5791/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5792/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5794/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5795/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
109
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5796/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5797/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5798/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5800/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
110
Sanzioni
ORDINANZA N. 5801/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5802/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 28.000,00 (ventottomila/00).
ORDINANZA N. 5803/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5804/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
111
Bollettino ISVAP n. 12/2012
ORDINANZA N. 5805/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5807/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5808/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5809/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 28.000,00 (ventottomila/00).
112
Radiazioni
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI
Provvedimento n. 1103/PD/12 dell’8 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIROTTA
Stefano e conseguente cancellazione della società GE.PI. s.a.s. di PIROTTA Stefano &
C.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei
componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. PIROTTA
Stefano dell’8 agosto 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 12 agosto 2011;
VISTA la deliberazione n. 1730/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 3 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. Pirotta Stefano;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 54, commi 1 e 2, 62, comma 2, lett. a), punto 4), 47,
comma 1, lett. a) e d), 36, comma 6 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti
contestati è stato effettuato in forma societaria dalla GE.PI. s.a.s. di PIROTTA Stefano & C., di
cui il sig. Stefano Pirotta è responsabile dell’attività di intermediazione, e che è stata riscontrata
la sussistenza delle condizioni di particolare gravità dell’illecito disciplinare previste dall’art.
330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
113
Bollettino ISVAP n. 12/2012
DISPONE
- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. Stefano Pirotta, nato a Napoli (NA) il 6
ottobre 1957, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
- la cancellazione della società d’intermediazione GE.PI. s.a.s. di PIROTTA Stefano &
C. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2, del
Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
114
Radiazioni
Provvedimento n. 1109/PD/12 del 13 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MAZIO
Pierfrancesco e conseguente cancellazione della società Mazio Insurance Broker s.r.l.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. Mazio
Pierfrancesco del 28 marzo 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 24 giugno
2011;
VISTA la comunicazione del 28 marzo 2011 – ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Regolamento
ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 – alla Mazio Insurance Broker s.r.l. dell’atto di contestazione
nei confronti del sig. Mazio Pierfrancesco, ritualmente notificato in data 1° aprile 2011;
VISTA la deliberazione n. 1784/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza
del 31 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. Mazio Pierfrancesco;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell’art. 54, commi 1 e 2 e dell’art. 62, comma 2, lettera a), punto
4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti
contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Mazio Insurance Broker s.r.l., di cui il sig.
115
Bollettino ISVAP n. 12/2012
Mazio Pierfrancesco è responsabile dell’attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la
sussistenza della condizione di particolare gravità prevista dall’art. 330, comma 2, del Codice
delle Assicurazioni Private;
DISPONE
- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. Mazio Piefrancesco, nato a Roma (RM)
il 22 febbraio 1965, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo
329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente
cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
- la cancellazione della società d’intermediazione Mazio Insurance Broker s.r.l. dal Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2, del Codice delle
Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
116
Radiazioni
Provvedimento n. 1117/PD/12 del 14 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
LUCAROTTI Nino
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei
componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.
LUCAROTTI Nino del 25 luglio 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 8 agosto
2011;
VISTA la deliberazione n. 1744/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 18 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. LUCAROTTI Nino;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 117, 183, comma 1, lettera a), 120, comma 4, lett. c)
del Codice delle Assicurazioni Private e 62, comma 2, lettera a), punto 4), 54, commi 1 e 2, 62,
comma 2, lett. a), punto 7), 47, comma 1, lett. a) e d), 57, comma 1, lett. c) del Regolamento
ISVAP n. 5/2006;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. LUCAROTTI Nino, nato a Camaiore (LU)
117
Bollettino ISVAP n. 12/2012
il 10/09/1954, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
118
Radiazioni
Provvedimento n. 1119/PD/12 del 14 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DECINA
Guido
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. DECINA
Guido del 3 novembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 8 novembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1753/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza
del 19 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. DECINA Guido;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 e 62,
comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. DECINA Guido, nato a Cervaro (FR)
il 20/04/1958, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
119
Bollettino ISVAP n. 12/2012
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
120
Radiazioni
Provvedimento n. 1127/PD/12 del 26 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
PASQUALINI Antonio
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. Pasqualini
Antonio del 5 ottobre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 12 ottobre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1741/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza
del 12 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. PASQUALINI Antonio;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 54, commi 1 e 2 e 62, comma 2, lettera a), punto 4)
del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. PASQUALINI Antonio, nato a Modena
il 3 aprile 1965, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
121
Bollettino ISVAP n. 12/2012
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
122
Radiazioni
Provvedimento n. 1136/PD/12 del 26 giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DE
ANGELIS Mario
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell’art. 331,
comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private,
della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei
relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. DE
ANGELIS Mario del 5 settembre 2011, notificato all’interessato in data 16 novembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1761/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza
del 10 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. DE ANGELIS Mario;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell’art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP
n. 5/2006, degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n.
5/2006, degli artt. 109 e 183 del Codice delle assicurazioni private e 47, comma 1, lettere a), b)
e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120, comma 1, del Codice delle assicurazioni
private e 49, comma 2, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dell’art. 132, comma 1 del
Codice delle assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n.4/2006;
123
Bollettino ISVAP n. 12/2012
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. DE ANGELIS Mario, nato a Oristano
(OR), il 15 agosto 1965, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329,
commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
124
Radiazioni
Provvedimento n. 1149/PD/12 del 5 luglio 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PELI
Narciso
L’ISVAP
VISTA la legge 7 febbraio 1979, n, 48, recante istituzione e funzionamento dell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettive, a norma
degli articoli 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
– Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei
componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. PELI Narciso del 28 novembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 9 dicembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1769/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 22 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. PELI Narciso;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
appaiono di particolare gravità in quanto, compromettendo l’interesse pubblico al regolare
125
Bollettino ISVAP n. 12/2012
svolgimento dell’attività assicurativa e alla tutela dell’affidamento della clientela, costituiscono
violazione degli obblighi di deontologia in quanto non conformi all’etica, alla dignità ed al decoro
professionale;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. PELI Narciso, nato a Collebeato (BS) il
25 giugno 1943, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
126
Radiazioni
Provvedimento n. 1158/PD/12 del 7 agosto 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VICARETTI
Enrico
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. Vicaretti
Enrico del 24 agosto 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 31 agosto 2011;
VISTA la deliberazione n. 1824/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza
del 5 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. VICARETTI Enrico;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l’art. 13, comma
28;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 54, commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera a), punto 4) e
47, comma 1), lettere a), b) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. VICARETTI Enrico, nato a Celano (AQ) il
4 settembre 1969, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
127
Bollettino ISVAP n. 12/2012
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
128
3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA
DESCRIZIONE DELL’ATTO
C 374 del 4 dicembre 2012
Parere della Banca Centrale Europea del
6 novembre 2012 in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
223/2009 relativo alle statistiche europee.
C 377 del 7 dicembre 2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell’11
maggio 2011 sul governo societario degli
istituti finanziari.
C 377 del 7 dicembre 2012
Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie
per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri
e paesi terzi in materia di investimenti.
C 380 dell’11 dicembre 2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell’8
giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito:
prospettive future.
C 380 dell’11 dicembre 2012
C 380 dell’11 dicembre 2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell’8
giugno 2011 su come garantire valutazioni
d’impatto indipendenti.
Risoluzione del Parlamento europeo dell’8
giugno 2011 sulla dimensione esterna della
politica sociale, la promozione delle norme
sociali e del lavoro e la responsabilità sociale
delle imprese europee.
131
Bollettino ISVAP n. 12/2012
C 380 dell’11 dicembre 2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell’8
giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un
diritto europeo dei contratti per i consumatori e
le imprese.
L 341 del 13 dicembre 2012
Decisione del Comitato Misto SEE N. 167/2012
del 28 settembre 2012 che modifica l’allegato
IX (Servizi finanziari – direttiva 2010/73/UE
che modifica le direttive 2003/71/CE (prospetti)
e direttiva 2004/109/CE trasparenza degli
emittenti gli strumenti finanziari).
L 341 del 13 dicembre 2012
Decisione del Comitato Misto SEE N. 181/2012
del 28 settembre 2012 che modifica l’allegato
IX (Servizi finanziari – diritti dei consumatori).
L 341 del 13 dicembre 2012.
Decisione del Comitato Misto SEE N. 182/2012
del 28 settembre 2012 che modifica l’allegato
IX (Servizi finanziari – diritti dei consumatori).
C 388 del 15 dicembre 2012.
Relazione sui conti annuali dell’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali relativi all’esercizio
2011 corredata dalle rispose dell’Autorità.
C 392 del 19 dicembre 2012.
Comunicazione della Commissione agli
Stati membri sull’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea all’assicurazione del
credito all’esportazione a breve termine.
L 351 del 20 dicembre 2012.
Regolamento (UE) N. 1215/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2012 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale
(rifusione).
132
Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
L 352 del 21 dicembre 2012.
L 352 del 21 dicembre 2012.
L 352 del 21 dicembre 2012.
C 398 del 22 dicembre 2012.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012
della Commissione, del 19 dicembre 2012, che
stabilisce norme tecniche di attuazione per
quanto riguarda il formato e la frequenza delle
segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di
dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012
della Commissione, del 19 dicembre 2012,
che stabilisce norme tecniche di attuazione
per quanto riguarda il formato della domanda
di registrazione come repertorio di dati sulle
negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012
della Commissione, del 19 dicembre 2012,
che stabilisce norme tecniche di attuazione
per quanto riguarda il formato dei dati che le
controparti centrali sono tenute a conservare
ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni.
Comunicazione della Commissione che
modifica l'allegato della comunicazione
della Commissione agli Stati membri
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea
all’assicurazione del credito all’esportazione a
breve termine.
133
Bollettino ISVAP n. 12/2012
C 399 del 22 dicembre 2012.
Causa C-300/10: Sentenza della Corte (Grande
Sezione) del 23 ottobre 2012 (Responsabilità
civile dell’assicurato — Concorso della vittima
alla produzione del danno — Limitazione del
diritto al risarcimento dei danni).
L 359 del 29 dicembre 2012.
Decisione della Banca centrale europea,
del 19 dicembre 2012, concernente misure
temporanee relative all’idoneità degli strumenti
di debito negoziabili emessi o integralmente
garantiti dalla Repubblica ellenica.
L 360 del 29 dicembre 2012.
Regolamento (UE) n. 1254/2012 della
Commissione, dell’11 dicembre 2012, che
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008
della Commissione che adotta taluni principi
contabili internazionali conformemente al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
l’International Financial Reporting Standard 10,
l’International Financial Reporting Standard 11,
l’International Financial Reporting Standard
12, il Principio contabile internazionale (IAS) n.
27 (2011) e il Principio contabile internazionale
(IAS) n. 28 (2011).
L 360 del 29 dicembre 2012.
Regolamento (UE) n. 1255/2012 della
Commissione, dell’11 dicembre 2012, che
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che
adotta taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda l’International
Accounting Standard 12, gli International
Financial Reporting Standard 1 e 13 e
l’Interpretazione dell’International Financial
Reporting Interpretations Committee n. 20.
134
Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
L 360 del 29 dicembre 2012.
Regolamento (UE) n. 1256/2012 della
Commissione, del 13 dicembre 2012, che
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008
della Commissione che adotta taluni principi
contabili internazionali conformemente al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'International Financial Reporting Standard
(IFRS) 7 e il Principio contabile internazionale
(IAS) 32.
135
4. altre notizie
Altre notizie
4.1 MODIFICHE STATUTARIE
Trasferimento della sede legale di RBM Salute S.p.A.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con
comunicazione all’impresa del 7 dicembre 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi
dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del
18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 23 novembre 2012 dall’Assemblea
straordinaria degli azionisti di RBM Salute S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della
sede legale da Milano a Preganziol.
4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
assunti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, della Chartis
Europe SA, con sede in Francia, alla Chartis Europe Limited, con sede nel Regno Unito
e del cambio della denominazione sociale della Chartis Europe Limited in Aig Europe
Ltd.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia
che l’Autorità di Vigilanza francese (ACP) ha comunicato l’approvazione del trasferimento del
portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti assunti in Italia in regime di stabilimento e di
libera prestazione di servizi, della Chartis Europe SA con sede in Francia, alla Chartis Europe
Limited, con sede nel Regno Unito, con effetto 1 dicembre 2012.
Si dà inoltre notizia che l’Autorità di Vigilanza del Regno Unito (FSA) ha comunicato che,
con effetto 3 dicembre 2012, la Chartis Europe Limited ha modificato la propria denominazione
sociale in Aig Europe Ltd.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
relativi ai rischi situati in Italia, della United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance
Association (Bermuda) Limited alla United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance
Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà
notizia che l’Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l’Alta Corte ha approvato
il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti relativi ai rischi situati in Italia,
della United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited alla United
Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited, con effetto 20 febbraio
2013.
139
Bollettino ISVAP n. 12/2012
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica,
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
140
Altre notizie
4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in
euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.
(valori percentuali)
Mese di rilevazione
Rendimento lordo del
titolo di Stato guida BTP a 10 anni
TMO
60%TMO
Tasso massimo
garantibile
(TMG)
75%TMO
Tasso massimo
garantibile
(TMG)
(1)
(2)
2009 set.
4,088
4,088
2,453
2,50
(3)
3,066
3,25
(4)
3,25
ott.
4,101
4,101
2,461
2,50
3,076
nov.
4,057
4,057
2,434
2,50
3,043
3,25
dic.
4,007
4,007
2,404
2,50
3,005
3,25
2010 gen.
4,078
4,078
2,447
2,50
3,059
3,25
feb.
4,047
4,047
2,428
2,50
3,035
3,25
mar.
3,941
3,941
2,365
2,50
2,956
3,25
apr.
3,996
3,996
2,398
2,50
2,997
3,25
mag.
3,985
3,985
2,391
2,50
2,989
3,25
3,25
giu.
4,102
4,075
2,445
2,50
3,056
lug.
4,026
4,026
2,416
2,50
3,020
3,25
ago.
3,802
3,802
2,281
2,50
2,852
3,25
set.
3,862
3,862
2,317
2,50
2,897
3,25
ott.
3,800
3,800
2,280
2,50
2,850
3,25
nov.
4,184
3,986
2,392
2,50
2,990
3,25
dic.
4,603
4,036
2,422
2,50
3,027
3,25
2011 gen.
4,729
4,090
2,454
2,50
3.068
3,25
feb.
4,736
4,148
2,489
2,50
3,111
3,25
mar.
4,875
4,225
2,535
2,50
3,169
3,25
apr.
4,841
4,295
2,577
2,50
3,222
3,25
mag.
4,756
4,360
2,616
2,50
3,270
3,25
giu.
4,816
4,419
2,652
2,50
3,314
3,25
lug.
5,463
4,539
2,723
2,50
3,404
3,25
ago.
5,271
4,661
2,797
2,50
3,496
3,25
set.
5,746
4,818
2,891
2,50
3,614
3,25
ott.
5,972
4,999
3,000
2,50
3,750
3,25
nov.
7,057
5,239
3,143
3,00
3,929
3,25
dic.
6,812
5,423
3,254
3,00
4,067
4,00
2012 gen.
6,537
5,574
3,344
3,00
4,180
4,00
feb.
5,546
5,546
3,328
3,00
4,160
4,00
mar.
5,049
5,049
3,029
3,00
3,787
4,00
apr.
5,676
5,676
3,405
3,00
4,257
4,00
mag.
5,783
5,783
3,470
3,00
4,337
4,00
giu.
5,904
5,901
3,541
3,00
4,426
4,00
lug.
5,996
5,946
3,567
3,50
4,459
4,00
ago.
5,882
5,882
3,529
3,50
4,412
4,00
set.
5,254
5,254
3,152
3,50
3,941
4,00
ott.
4,953
4,953
2,972
3,50
3,715
4,00
nov
4.851
4.851
2,911
3,50
3,638
4,00
(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D".
(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei
rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.
(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all’art. 13
del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè
l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono
trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d’Italia con la pubblicazione dei “Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio
2010”. In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata
non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.
141
Report on Isvap's
activity for the year 2004