Introduzione alla contabilità armonizzata

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Introduzione alla contabilità armonizzata
IL NUOVO BILANCIO
DELL'ENTE LOCALE
ovvero
LA CONTABILITA'
ARMONIZZATA
L’ARMONIZZAZIONE
PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE SI INTENDE IL PROCESSO DI RIFORMA DEGLI
ORDINAMENTI CONTABILI PUBBLICI
DIRETTO A RENDERE I BILANCI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
OMOGENEI, CONFRONTABILI E
AGGREGABILI.
L’ARMONIZZAZIONE
LA VIGENTE CONTABILITA’ PUBBLICA
NON SVOLGE CORRETTAMENTE LA
FUNZIONE CONOSCITIVA CHE LE E’
PROPRIA IN QUANTO:
CONSENTE L’ADOZIONE DI:
- sistemi contabili diversi,
- schemi di bilancio differenti,
- principi contabili non uniformi.
NON CONSENTE DI:
- misurare i debiti delle pubbliche amministrazioni,
- garantire l'affidabilità dei conti pubblici e degli equilibri di bilancio
L’ARMONIZZAZIONE
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
➢Migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali
(coordinamento della finanza pubblica nazionale );
➢Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
➢Favorire l’attuazione del federalismo fiscale;
➢Attuare il pareggio di bilancio;
➢Armonizzazione con le norme sul PATTO di STABILITA'.
IL QUADRO NORMATIVO
L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
COSTITUISCE IL CARDINE
IRRINUNCIABILE:
a) della riforma della contabilità pubblica
(Legge n. 196 del 2009);
b) della delega per l’attuazione del federalismo fiscale
(Legge n. 42 del 2009).
L’ARMONIZZAZIONE RIGUARDA
TUTTE LE P.A:
1) STATO
➢Legge N. 196 del 2009 – TITOLO VI;
2) GLI ENTI TERRITORIALI
➢Legge N. 42 del 2009, art. 2;
➢TITOLO I del D.Lgs. n. 118 del 2011;
➢DPCM 28 dicembre 2011 (sperimentazione);
3) LA SANITA’
➢TITOLO II D.Lgs. n. 118 del 2011;
4) LE UNIVERSITA’
➢Legge n. 240 del 2010;
5) LE ALTRE AMM. PUBB.
➢Legge n. 196 del 2009, art. 2;
➢D.Lgs. n. 91 del 2011.
Dove reperire la normativa
Le novità
• Armonizzazione
• Principio di competenza finanziaria potenziata
– Costituzione fondo pluriennale vincolato
– Riaccertamento residui
– Revisione fondo svalutazione crediti
• Reintroduzione del bilancio di cassa
• Ridefinizione degli equilibri
– Da leggere unitamente a patto di stabilità e riforma costituzionale
• Ridefinizione schemi di bilancio
– Classificazioni (Righe)
– Valori (Colonne)
• Ridefinizione del risultato di amministrazione
• Modifica delle competenze degli organi
• Redazione di bilancio economico-patrimoniale e consolidato
• Rendiconto semplificato
• Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio
PER LE P.A. IN CONTABILITA’
ARMONIZZATA LA RIFORMA
PREVEDE:
1) l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale
integrata alla contabilità finanziaria (cioè il vecchio sistema)
che conserva il ruolo di sistema contabile principale e
fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della
gestione;
2) il bilancio autorizzatorio di competenza e di cassa solo per
il primo esercizio;
LA RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
E DELLE SPESE
La riclassificazione dei capitoli/articoli deve essere fatta
in relazione a:
- Nuovi schemi di bilancio (art. 11, dlgs 118/2011)
- Piano finanziario dei conti a livello IV (art. 4, dlgs
118/2011).
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le entrate del bilancio finanziario armonizzato sono articolate in:
1. TITOLI , secondo la fonte di provenienza delle entrate;
2. TIPOLOGIE, in base alla natura dell’entrata, ai fini dell’approvazione in termini di
unità di voto;
3. CATEGORIE, secondo l’oggetto delle entrate.
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Autorizzazione del consiglio
titoli
tipologie
categorie
Capitoli/Articoli
Ai fini della gestione (Piano esecutivo di gestione), le tipologie
sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli
secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli si
raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.
ENTRATE PER TITOLO
Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Trasferimenti correnti
Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate in conto capitale
Titolo V: Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI: Accensioni di prestiti
Titolo VII: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite di giro
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
La spesa è articolata in missioni e programmi:
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici;
-
-
- I programmi rappresentano le attività da svolgere
nell’ambito delle missioni.
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Autorizzazione del consiglio
Missioni
Programmi
Titoli
Macro
aggregati
Capitoli/Articoli
I programmi , ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli e articoli. I capitoli e gli articoli si
raccordano con il IV livello del Piano integrato dei conti.
GLI STRUMENTI
DELL’ARMONIZZAZIONE
Gli strumenti dell’armonizzazione dei sistemi contabili
previsti dal D.Lgs. 118/2011:
- Piano dei conti integrato;
- Schemi di bilancio comuni;
- Regole contabili uniformi;
- Bilancio consolidato.
PIANO DEI CONTI INTEGRATO
E’ costituito dall’elenco delle unità elementari del Bilancio
finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali al
fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali in
termini di impatto finanziario ed economico nonché in termini
di contabilità patrimoniale.
LETTURA DEL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO:
ENTRATA
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
ENTRATA
Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 Accensione di prestiti
Titolo 7 Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere
Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro
LETTURA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: SPESA
Per quanto attiene alla spesa la chiave di lettura è la medesima per tutti i titoli
SPESE PER TITOLO
Titolo I: Spese correnti
Titolo II: Spese in conto capitale
Titolo III: Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV: Rimborso prestiti
Titolo V: chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere / cassiere
Titolo VII: Uscite per conto terzi e partite di giro
ELENCO DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI AD ESSE RIFERITI CON
INDICAZIONE DELLE RELATIVE DESCRIZIONI NONCHE' DEI RISPETTIVI
CODICI DI RIFERIMENTO
MISSIONE
01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101
Programma
01
Organi istituzionali
0102
Programma
02
Segreteria generale
0103
Programma
03
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato
0104
Programma
04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105
Programma
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106
Programma
06
Ufficio tecnico
0107
Programma
07
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e
stato civile
0108
Programma
08
Statistica e sistemi informativi
0109
Programma
09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
ELENCO PER TITOLI E MACROAGGREGATI CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE DESCRIZIONI
NONCHE' DEI RISPETTIVI CODICI DI RIFERIMENTO, COERENTI CON LE CLASSIFICAZIONI DEL
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO
TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 3
Spese per incremento attività
finanziarie
1.1
Redditi da lavoro dipendente
3.1
Acquisizioni di attività finanziarie
1.2
Imposte e tasse a carico dell'ente
3.2
Concessione crediti di breve termine
1.3
Acquisto di beni e servizi
3.3
Concessione crediti di medio – lungo
temine
1.4
Trasferimenti correnti
3.4
Altre spese per incremento di attività
finanziarie
1.5
Trasferimenti di tributi
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
1.6
Fondi perequativi
4.1
Rimborso di titoli obbligazionari
1.7
Interessi passivi
4.2
Rimborso prestiti a breve termine
1.8
Altre spese per redditi di capitale
4.4
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio – lungo termine
1.9
Rimborsi e poste correttive delle entrate
4.5
Rimborso di altre forme di indebitamento
1.10
Altre spese in conto capitale
TITOLO 5
Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 2
Spese in conto capitale
5.1
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
2.1
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
TITOLO 7
Uscite per conto terzi e partite di giro
2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7.1
Uscite per partite di giro
2.3
Contributi agli investimenti
7.2
Uscite per conto terzi
2.4
Altri trasferimenti in conto capitale
2.5
Altre spese in conto capitale
IL NUOVO SISTEMA CONTABILE
Per gli enti territoriali la riforma del D.Lgs. 118/2011 prevede
anche:
- il potenziamento del principio contabile generale della
competenza finanziaria (destinato ad essere adottato anche
dalle altre amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria
e, con i necessari adattamenti, dallo Stato);
- l’unificazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale autorizzatorio;
SCHEMI COMUNI DI BILANCIO
Le spese sono articolate in:
1. MISSIONI: individuano le funzioni e gli obiettivi strategici
della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari
e le politiche pubbliche settoriali. Sono definite in relazione al
riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Cost. e
tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato;
2. PROGRAMMI: individuano aggregati omogenei di attività
diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il
programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo
livello. La realizzazione dei programmi è attribuita ad un
unico centro di responsabilità amministrativa. Costituiscono
l’unità di voto minima;
SCHEMI COMUNI DI BILANCIO
3. MACROAGGREGATI: secondo la natura economica della
spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono
il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio
decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato).
Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in
capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e
gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti
integrato.
BILANCIO CONSOLIDATO
Unità importante della contabilità armonizzata
è l'introduzione del conto consolidato, ovvero
di un bilancio che comprende anche quello
delle società partecipate e controllate.
IL GRUPPO DI UN’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
è costituito dai suoi:
➢ORGANISMI STRUMENTALI (le istituzioni);
➢ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI, enti, fondazioni e
aziende controllate;
➢ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI,enti, fondazioni e
aziende partecipate ma non controllate;
➢SOCIETA’ CONTROLLATE (definizione corrispondente a
quella civilistica);
➢SOCIETA’ PARTECIPATE, società a totale partecipazione
pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della capo
gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi
contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs. 91 e
118 del 2011 hanno previsto la sperimentazione di una
nuova configurazione del principio della competenza
finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni
attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel
momento in cui l’obbligazione sorge e sono imputate
all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
VANTAGGI DELLA
COMPETENZA POTENZIATA
➢RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI
BILANCIO;
➢CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;
➢EVITARE L’IMPUTAZIONE CONTABILE DI
ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI;
➢FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI
SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI.
LA COMPETENZA FINANZIARIA:
LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIIMENTI
La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di
investimento, imputate agli esercizi futuri è costituita da:
➢risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o
all’esercizio in corso, confluite nel fondo pluriennale
vincolato;
➢entrate accertate imputate all’esercizio in cui è impegnata
la spesa, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità
dell’ente o di altra P.A.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato:
➢nasce dall’esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria potenziata;
➢è costituito da risorse accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
➢rende evidente la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego delle risorse.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è
appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione
dell’esercizio precedente, a copertura:
➢delle spese impegnate negli esercizi precedenti
con imputazione all’esercizio in corso;
➢della quota del fondo che si rinvia agli esercizi
successivi, a fronte di spese impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi a quello di riferimento.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Se alla fine dell’esercizio in cui l’entrata è stata
accertata, non si è ancora provveduto all’impegno
delle spese correlate al fondo pluriennale vincolato,
si dà luogo alla formazione di una quota vincolata
dell’avanzo di amministrazione.
Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia
la corrispondenza tra l’importo definitivo degli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale e gli impegni assunti con imputazione
agli esercizi successivi.
Esempio di costituzione e utilizzo
del fondo pluriennale vincolato
Nel corso della programmazione dell'attività relativa all'anno X e
successivi, l'ente decide di realizzare un edificio in cui costo
complessivo ammonta a 800 euro. L'ente intende finanziarla
tramite un mutuo che implica una immediata erogazione dei
finanziamenti. Nello specifico, la realizzazione dell'opera avverrà
in 3 anni, incluso l'esercizio X. La ripartizione della spesa è la
seguente:
Spesa
X
X+1
X+2
200
200
400
Cosa accade nel bilancio pluriennale? E nel corso delle gestioni
X, X+1, X+2?
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio X
ENTRATA
IMPORTO
SPESA
IMPORTO
Mutuo per edificio
800
Realizzazione edificio
200
Fondo pluriennale vincolato 600
Totale entrata
800
Totale spesa
800
ENTRATA
IMPORTO
SPESA
IMPORTO
Fondo pluriennale
vincolato
600
Realizzazione edificio
200
Totale entrata
600
Totale spesa
600
ENTRATA
IMPORTO
SPESA
IMPORTO
Fondo pluriennale
vincolato
400
Realizzazione edificio
400
Totale entrata
400
Totale spesa
400
Esercizio X+1
Fondo pluriennale vincolato 400
Esercizio X+2
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA’
Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è
certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero
importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al
codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi
derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Per le entrate di
dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento
per cassa.
Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e
vincolare una quota del risultato di amministrazione.
COSTITUZIONE FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Nel bilancio di previsione:
1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono
dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i
trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione
erogante, non determinano la svalutazione crediti);
2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media
del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi;
COSTITUZIONE FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Nel bilancio di previsione:
3) determinare l’importo dell’accantonamento al fondo,
applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al
punto 2).
Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
La competenza finanziaria potenziata
ACCERTAMENTO
(Punto 3. principio c.f.)
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale
sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
L’accertamento presuppone idonea documentazione e si
perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono
verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
La competenza finanziaria potenziata
IMPEGNO
(Punto 5. principio c.f.)
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad
una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la
somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione
del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito
della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
a) la ragione del debito;
b) l’indicazione della somma da pagare;
c) il soggetto creditore;
d) la scadenza dell’obbligazione;
e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di
bilancio.
Imputazione delle spese di personale
-Trattamenti fissi e continuativi: impegnati nell'anno di riferimento
-trattamento accessorio e premiante: spesa stanziata e impegnata
nell'esercizio in cui viene liquidata. L'obbligazione si perfeziona all'atto
della sottoscrizione della contrattazione integrativa. In sintesi le risorse
accantonate affluiscono:
1) nell'avanzo di amministrazione vincolato nel caso in cui l'ente con
formale provvedimento di Giunta costituisce la quota riguardante la
premialità ed il trattamento accessorio;
2) nel fondo pluriennale vincolato, nel caso in cui l'ente abbia provveduto
alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato.
- Accantonamento per rinnovi contrattuali: non più ammesso. Le somme
sono impegnate nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo
nazionale.
Opere pubbliche
Si considerano impegnate tutte le voci che costituiscono il quadro
economico all'atto dell'aggiudicazione dei lavori. In particolare, le somme
a disposizione e il fondo accordi bonari, quando inserito direttamente nel
quadro economico.
Le economie derivanti dall'aggiudicazione definitiva confluiscono in
avanzo di amministrazione destinato in relazione alla fonte di
finanziamento dell'opera.
Negli anni successivi possono essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato le spese di investimento prenotate sulla base della gara . In
assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse
confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato.
Incarico a legali esterni
Gli impegni sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato. In sede
di predisposizione del rendiconto, se l'obbligazione non è esigibile,
l'impegno è cancellato e immediatamente reimputato all'esercizio in cui
si prevede sarà esigibile. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si
iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la
copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.
Spese di investimento. Copertura finanziaria
Sono idonee le risorse già accertate relative a:
-entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti
da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti
dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, proventi da permessi a
costruire imputati nell'esercizio in corso di gestione;
-trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, anche se imputate
negli esercizi successivi a quello di gestione;
-mutui tradizionali;
-forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione
di risorse in misura correlata alle necessità;
- i prestiti obbligazionari;
-utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di conto
sempre che siano rispettati tutti i vincoli obbligatori ( es.accantonamenti
per passività potenziali).
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Esercizio provvisorio
Gestione provvisoria
Quando
DM Interno che differisce il
termine di approvazione del
bilanci
- Oltre il 31/12, in assenza di
differimento
- Oltre il termine di differimento
- Nel corso dell’esercizio provvisorio,
qualora risulti un disavanzo presunto
di amministrazione derivante
dall’esercizio precedente
Stanziamenti
Stanziamenti per l’anno di riferimento,
come definiti nell’ultimo bilancio di previsione approvato
Attività
ammessa
Stanziamenti per l’anno di
riferimento,
come definiti nell’ultimo
bilancio di previsione
approvato
Assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e
di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge; pagamento delle
spese di personale, delle spese relative
al finanziamento della sanità per le
regioni, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse; sole
operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente
Gli equilibri di bilancio
Entrate di competenza >= Spese di competenza
Entrate correnti
Contributi destinati a rimborso prestiti
Applicazione avanzo di parte
corrente
Spese correnti
Trasferimenti c/capitale
Quote capitale rimborso mutui e altri
prestiti (esclusi rimborsi anticipati)
NB1: i proventi da concessioni edilizie sono destinati unicamente a
spese di investimento
NB2: interessi (al netto dei relativi contributi) <= 4% entrate correnti
t-2
Gli impatti sul patto di stabilità
CRITERIO DELLA COMPETENZA MISTA
Sistema contabile tradizionale
• + accertamenti entrate correnti
• + riscossioni entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
• − impegni spese correnti
• − pagamenti in conto capitale
Sistema contabile tradizionale
Nuovo sistema contabile
• + Accertamenti entrate correnti
• + FPV di parte corrente previsto in entrata
• - FPV di parte corrente previsto in spesa