Introduzione alla contabilità armonizzata
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Introduzione alla contabilità armonizzata
IL NUOVO BILANCIO DELL'ENTE LOCALE ovvero LA CONTABILITA' ARMONIZZATA L’ARMONIZZAZIONE PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE SI INTENDE IL PROCESSO DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI PUBBLICI DIRETTO A RENDERE I BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OMOGENEI, CONFRONTABILI E AGGREGABILI. L’ARMONIZZAZIONE LA VIGENTE CONTABILITA’ PUBBLICA NON SVOLGE CORRETTAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE LE E’ PROPRIA IN QUANTO: CONSENTE L’ADOZIONE DI: - sistemi contabili diversi, - schemi di bilancio differenti, - principi contabili non uniformi. NON CONSENTE DI: - misurare i debiti delle pubbliche amministrazioni, - garantire l'affidabilità dei conti pubblici e degli equilibri di bilancio L’ARMONIZZAZIONE OBIETTIVI DELLA RIFORMA ➢Migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali (coordinamento della finanza pubblica nazionale ); ➢Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE); ➢Favorire l’attuazione del federalismo fiscale; ➢Attuare il pareggio di bilancio; ➢Armonizzazione con le norme sul PATTO di STABILITA'. IL QUADRO NORMATIVO L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COSTITUISCE IL CARDINE IRRINUNCIABILE: a) della riforma della contabilità pubblica (Legge n. 196 del 2009); b) della delega per l’attuazione del federalismo fiscale (Legge n. 42 del 2009). L’ARMONIZZAZIONE RIGUARDA TUTTE LE P.A: 1) STATO ➢Legge N. 196 del 2009 – TITOLO VI; 2) GLI ENTI TERRITORIALI ➢Legge N. 42 del 2009, art. 2; ➢TITOLO I del D.Lgs. n. 118 del 2011; ➢DPCM 28 dicembre 2011 (sperimentazione); 3) LA SANITA’ ➢TITOLO II D.Lgs. n. 118 del 2011; 4) LE UNIVERSITA’ ➢Legge n. 240 del 2010; 5) LE ALTRE AMM. PUBB. ➢Legge n. 196 del 2009, art. 2; ➢D.Lgs. n. 91 del 2011. Dove reperire la normativa Le novità • Armonizzazione • Principio di competenza finanziaria potenziata – Costituzione fondo pluriennale vincolato – Riaccertamento residui – Revisione fondo svalutazione crediti • Reintroduzione del bilancio di cassa • Ridefinizione degli equilibri – Da leggere unitamente a patto di stabilità e riforma costituzionale • Ridefinizione schemi di bilancio – Classificazioni (Righe) – Valori (Colonne) • Ridefinizione del risultato di amministrazione • Modifica delle competenze degli organi • Redazione di bilancio economico-patrimoniale e consolidato • Rendiconto semplificato • Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio PER LE P.A. IN CONTABILITA’ ARMONIZZATA LA RIFORMA PREVEDE: 1) l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria (cioè il vecchio sistema) che conserva il ruolo di sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione; 2) il bilancio autorizzatorio di competenza e di cassa solo per il primo esercizio; LA RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE La riclassificazione dei capitoli/articoli deve essere fatta in relazione a: - Nuovi schemi di bilancio (art. 11, dlgs 118/2011) - Piano finanziario dei conti a livello IV (art. 4, dlgs 118/2011). CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE Le entrate del bilancio finanziario armonizzato sono articolate in: 1. TITOLI , secondo la fonte di provenienza delle entrate; 2. TIPOLOGIE, in base alla natura dell’entrata, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto; 3. CATEGORIE, secondo l’oggetto delle entrate. CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE Autorizzazione del consiglio titoli tipologie categorie Capitoli/Articoli Ai fini della gestione (Piano esecutivo di gestione), le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato. ENTRATE PER TITOLO Titolo I: Entrate tributarie Titolo II: Trasferimenti correnti Titolo III: Entrate extratributarie Titolo IV: Entrate in conto capitale Titolo V: Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo VI: Accensioni di prestiti Titolo VII: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite di giro CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE La spesa è articolata in missioni e programmi: Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici; - - - I programmi rappresentano le attività da svolgere nell’ambito delle missioni. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE Autorizzazione del consiglio Missioni Programmi Titoli Macro aggregati Capitoli/Articoli I programmi , ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli e articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano con il IV livello del Piano integrato dei conti. GLI STRUMENTI DELL’ARMONIZZAZIONE Gli strumenti dell’armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011: - Piano dei conti integrato; - Schemi di bilancio comuni; - Regole contabili uniformi; - Bilancio consolidato. PIANO DEI CONTI INTEGRATO E’ costituito dall’elenco delle unità elementari del Bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali in termini di impatto finanziario ed economico nonché in termini di contabilità patrimoniale. LETTURA DEL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: ENTRATA Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti ENTRATA Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 6 Accensione di prestiti Titolo 7 Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro LETTURA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: SPESA Per quanto attiene alla spesa la chiave di lettura è la medesima per tutti i titoli SPESE PER TITOLO Titolo I: Spese correnti Titolo II: Spese in conto capitale Titolo III: Spese per incremento attività finanziarie Titolo IV: Rimborso prestiti Titolo V: chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere Titolo VII: Uscite per conto terzi e partite di giro ELENCO DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI AD ESSE RIFERITI CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE DESCRIZIONI NONCHE' DEI RISPETTIVI CODICI DI RIFERIMENTO MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Programma 06 Ufficio tecnico 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ELENCO PER TITOLI E MACROAGGREGATI CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE DESCRIZIONI NONCHE' DEI RISPETTIVI CODICI DI RIFERIMENTO, COERENTI CON LE CLASSIFICAZIONI DEL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO TITOLO 1 Spese correnti TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 1.1 Redditi da lavoro dipendente 3.1 Acquisizioni di attività finanziarie 1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.2 Concessione crediti di breve termine 1.3 Acquisto di beni e servizi 3.3 Concessione crediti di medio – lungo temine 1.4 Trasferimenti correnti 3.4 Altre spese per incremento di attività finanziarie 1.5 Trasferimenti di tributi TITOLO 4 Rimborso Prestiti 1.6 Fondi perequativi 4.1 Rimborso di titoli obbligazionari 1.7 Interessi passivi 4.2 Rimborso prestiti a breve termine 1.8 Altre spese per redditi di capitale 4.4 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio – lungo termine 1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.5 Rimborso di altre forme di indebitamento 1.10 Altre spese in conto capitale TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 2 Spese in conto capitale 5.1 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 2.1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.1 Uscite per partite di giro 2.3 Contributi agli investimenti 7.2 Uscite per conto terzi 2.4 Altri trasferimenti in conto capitale 2.5 Altre spese in conto capitale IL NUOVO SISTEMA CONTABILE Per gli enti territoriali la riforma del D.Lgs. 118/2011 prevede anche: - il potenziamento del principio contabile generale della competenza finanziaria (destinato ad essere adottato anche dalle altre amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria e, con i necessari adattamenti, dallo Stato); - l’unificazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale autorizzatorio; SCHEMI COMUNI DI BILANCIO Le spese sono articolate in: 1. MISSIONI: individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali. Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato; 2. PROGRAMMI: individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. La realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Costituiscono l’unità di voto minima; SCHEMI COMUNI DI BILANCIO 3. MACROAGGREGATI: secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato). Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato. BILANCIO CONSOLIDATO Unità importante della contabilità armonizzata è l'introduzione del conto consolidato, ovvero di un bilancio che comprende anche quello delle società partecipate e controllate. IL GRUPPO DI UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA è costituito dai suoi: ➢ORGANISMI STRUMENTALI (le istituzioni); ➢ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI, enti, fondazioni e aziende controllate; ➢ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI,enti, fondazioni e aziende partecipate ma non controllate; ➢SOCIETA’ CONTROLLATE (definizione corrispondente a quella civilistica); ➢SOCIETA’ PARTECIPATE, società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della capo gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs. 91 e 118 del 2011 hanno previsto la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. VANTAGGI DELLA COMPETENZA POTENZIATA ➢RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO; ➢CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA; ➢EVITARE L’IMPUTAZIONE CONTABILE DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI; ➢FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI. LA COMPETENZA FINANZIARIA: LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIIMENTI La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di investimento, imputate agli esercizi futuri è costituita da: ➢risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o all’esercizio in corso, confluite nel fondo pluriennale vincolato; ➢entrate accertate imputate all’esercizio in cui è impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra P.A. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il fondo pluriennale vincolato: ➢nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata; ➢è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. ➢rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a copertura: ➢delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso; ➢della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Se alla fine dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata, non si è ancora provveduto all’impegno delle spese correlate al fondo pluriennale vincolato, si dà luogo alla formazione di una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione. Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi. Esempio di costituzione e utilizzo del fondo pluriennale vincolato Nel corso della programmazione dell'attività relativa all'anno X e successivi, l'ente decide di realizzare un edificio in cui costo complessivo ammonta a 800 euro. L'ente intende finanziarla tramite un mutuo che implica una immediata erogazione dei finanziamenti. Nello specifico, la realizzazione dell'opera avverrà in 3 anni, incluso l'esercizio X. La ripartizione della spesa è la seguente: Spesa X X+1 X+2 200 200 400 Cosa accade nel bilancio pluriennale? E nel corso delle gestioni X, X+1, X+2? FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio X ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO Mutuo per edificio 800 Realizzazione edificio 200 Fondo pluriennale vincolato 600 Totale entrata 800 Totale spesa 800 ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO Fondo pluriennale vincolato 600 Realizzazione edificio 200 Totale entrata 600 Totale spesa 600 ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO Fondo pluriennale vincolato 400 Realizzazione edificio 400 Totale entrata 400 Totale spesa 400 Esercizio X+1 Fondo pluriennale vincolato 400 Esercizio X+2 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione. COSTITUZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Nel bilancio di previsione: 1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti); 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi; COSTITUZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Nel bilancio di previsione: 3) determinare l’importo dell’accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2). Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. La competenza finanziaria potenziata ACCERTAMENTO (Punto 3. principio c.f.) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l’individuazione del soggetto debitore; d) l’ammontare del credito; e) la relativa scadenza. L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. La competenza finanziaria potenziata IMPEGNO (Punto 5. principio c.f.) L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: a) la ragione del debito; b) l’indicazione della somma da pagare; c) il soggetto creditore; d) la scadenza dell’obbligazione; e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Imputazione delle spese di personale -Trattamenti fissi e continuativi: impegnati nell'anno di riferimento -trattamento accessorio e premiante: spesa stanziata e impegnata nell'esercizio in cui viene liquidata. L'obbligazione si perfeziona all'atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa. In sintesi le risorse accantonate affluiscono: 1) nell'avanzo di amministrazione vincolato nel caso in cui l'ente con formale provvedimento di Giunta costituisce la quota riguardante la premialità ed il trattamento accessorio; 2) nel fondo pluriennale vincolato, nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato. - Accantonamento per rinnovi contrattuali: non più ammesso. Le somme sono impegnate nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale. Opere pubbliche Si considerano impegnate tutte le voci che costituiscono il quadro economico all'atto dell'aggiudicazione dei lavori. In particolare, le somme a disposizione e il fondo accordi bonari, quando inserito direttamente nel quadro economico. Le economie derivanti dall'aggiudicazione definitiva confluiscono in avanzo di amministrazione destinato in relazione alla fonte di finanziamento dell'opera. Negli anni successivi possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato le spese di investimento prenotate sulla base della gara . In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato. Incarico a legali esterni Gli impegni sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato. In sede di predisposizione del rendiconto, se l'obbligazione non è esigibile, l'impegno è cancellato e immediatamente reimputato all'esercizio in cui si prevede sarà esigibile. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Spese di investimento. Copertura finanziaria Sono idonee le risorse già accertate relative a: -entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, proventi da permessi a costruire imputati nell'esercizio in corso di gestione; -trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione; -mutui tradizionali; -forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità; - i prestiti obbligazionari; -utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di conto sempre che siano rispettati tutti i vincoli obbligatori ( es.accantonamenti per passività potenziali). Esercizio provvisorio e gestione provvisoria Esercizio provvisorio Gestione provvisoria Quando DM Interno che differisce il termine di approvazione del bilanci - Oltre il 31/12, in assenza di differimento - Oltre il termine di differimento - Nel corso dell’esercizio provvisorio, qualora risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente Stanziamenti Stanziamenti per l’anno di riferimento, come definiti nell’ultimo bilancio di previsione approvato Attività ammessa Stanziamenti per l’anno di riferimento, come definiti nell’ultimo bilancio di previsione approvato Assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge; pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse; sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente Gli equilibri di bilancio Entrate di competenza >= Spese di competenza Entrate correnti Contributi destinati a rimborso prestiti Applicazione avanzo di parte corrente Spese correnti Trasferimenti c/capitale Quote capitale rimborso mutui e altri prestiti (esclusi rimborsi anticipati) NB1: i proventi da concessioni edilizie sono destinati unicamente a spese di investimento NB2: interessi (al netto dei relativi contributi) <= 4% entrate correnti t-2 Gli impatti sul patto di stabilità CRITERIO DELLA COMPETENZA MISTA Sistema contabile tradizionale • + accertamenti entrate correnti • + riscossioni entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale • − impegni spese correnti • − pagamenti in conto capitale Sistema contabile tradizionale Nuovo sistema contabile • + Accertamenti entrate correnti • + FPV di parte corrente previsto in entrata • - FPV di parte corrente previsto in spesa