Chi tace perde il posto fisso
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Chi tace perde il posto fisso
Sab 13/02/2016 Italia Oggi Estratto da pag. 33 Un interpello chiarisce come si esercita il diritto all'assunzione previsto dal Jobs act Chi tace perde il posto fisso Il lavoratore a termine deve richiedere la precedenza DI DANIELE CIRIOLI S e tace, il lavoratore non ha alcun diritto di pre cedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda dove ha svolto attività a termine (se intende avvalersi del diritto, infatti, deve manifestarlo per iscritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ridotti a tre in caso di attività stagiona li). Finché tace, allora, il datore di lavoro può legittimamente assumere altro personale e avvalersi di incentivi, come l'esonero contributivo, pieno o ridotto, senza per questo viola re il principio Fornero (art. 4, legge n. 92/2012). Lo precisa il ministero del lavoro nell'inter pello n. 7/2016 di ieri, rispon dendo a �lli'J'i'fmm tlm .m! La questione. Confindu stria, in particolare, ha chie sto al ministero di sapere se un datore di lavoro può fruire dell'incentivo dell'esonero con tributivo ai fini dell'assunzione/ trasformazione a tempo inde terminato, nell'ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con rap porto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assun zione con incentivo. I dubbi di Confindustria nascono dalla nuova disciplina sul diritto di precedenza dettata dell'art. 24 del dlgs n. 81/2015 (Jobs act). Il diritto di precedenza. La nuova disciplina, in vigore dal 25 giugno 2015, stabilisce che «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavora tore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determi nato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo inde terminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi do dici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in ese cuzione dei rapporti a termine». La norma, spiega il ministero, afferma due cose: 1) ribadisce la necessità (già prevista dal di n. 34/2014 con vertito dalla legge n. 78/2014) che il diritto di precedenza deve essere espressamente richia- I clìiarimenti • Il diritto di • precedenza Va espressamente richiamato nell'at to scritto di assunzione atermine Il lavoratore deve manifestare, per iscritto, la volontà di awalersene entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi se stagionale) In mancanza o nelle more dell'espres sione per iscritto della volontà di awalersi del diritto di precedenza, il datore Nuove assunzioni di lavoro può assumere altri lavoratori o trasformare altri rapporti a termine e fruire degli incentivi mato nell'atto scritto (lo stesso atto scritto da cui risulti I'appo sizione del termine al contratto di lavoro); 2) puntualizza che il dirit to di precedenza «può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro», ridotto a tre mesi nel caso di soggetti occupati a termine in attività stagionali e con riferimento alle assun zioni a termine per le mede sime attività stagionali. I chiarimenti. La nuova formulazione della norma, spiega il ministero, stabilisce che lesercizio del diritto di pre cedenza «Consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge»: se non c'è questa vo- tributivo (la precisazione vale evidentemente con riferimen to ad ogni tipo di incentivo), risulta anche il rispetto delle condizioni già previste all'art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012 (Fornero) e oggi con tenute nell'art. 31 del dlgs n. n. 150/2015 (Jobs act). Così stan do le cose, ai lavoratori assunti a termine converrà subito, dal primo giorno di lavoro, manife stare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza. lontà espressa, dunque, non èè nemmeno diritto di preceden za. Pertanto, aggiunge il mini stero, in mancanza o nelle more dell'espressione per iscritto di tale volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavorato ri o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia nel caso in cui il contratto a ter mine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso. Inoltre, in tal caso, in relazione alla fruizione dell'esonero con- FORMAZIONE E LAVORO I P•g. 14