Chi tace perde il posto fisso

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Chi tace perde il posto fisso
Sab 13/02/2016
Italia Oggi
Estratto da pag.
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Un interpello chiarisce come si esercita il diritto all'assunzione previsto dal Jobs act
Chi tace perde il posto fisso
Il lavoratore a termine deve richiedere la precedenza
DI DANIELE CIRIOLI
S
e tace, il lavoratore non
ha alcun diritto di pre­
cedenza all'assunzione
a tempo indeterminato
presso l'azienda dove ha svolto
attività a termine (se intende
avvalersi del diritto, infatti,
deve manifestarlo per iscritto
entro sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro, ridotti a
tre in caso di attività stagiona­
li). Finché tace, allora, il datore
di lavoro può legittimamente
assumere altro personale e
avvalersi di incentivi, come
l'esonero contributivo, pieno o
ridotto, senza per questo viola­
re il principio Fornero (art. 4,
legge n. 92/2012). Lo precisa il
ministero del lavoro nell'inter­
pello n. 7/2016 di ieri, rispon­
dendo a �lli'J'i'fmm
tlm
.m!
La questione. Confindu­
stria, in particolare, ha chie­
sto al ministero di sapere se
un datore di lavoro può fruire
dell'incentivo dell'esonero con­
tributivo ai fini dell'assunzione/
trasformazione a tempo inde­
terminato, nell'ipotesi in cui un
altro lavoratore cessato da un
contratto a termine o con rap­
porto a termine ancora in corso
non abbia esercitato il diritto di
precedenza prima dell'assun­
zione con incentivo. I dubbi di
Confindustria nascono dalla
nuova disciplina sul diritto di
precedenza dettata dell'art. 24
del dlgs n. 81/2015 (Jobs act).
Il diritto di precedenza.
La nuova disciplina, in vigore
dal 25 giugno 2015, stabilisce
che «salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi, il lavora­
tore che, nell'esecuzione di uno
o più contratti a tempo determi­
nato presso la stessa azienda,
ha prestato attività lavorativa
per un periodo superiore a sei
mesi ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo inde­
terminato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi do­
dici mesi con riferimento alle
mansioni già espletate in ese­
cuzione dei rapporti a termine».
La norma, spiega il ministero,
afferma due cose:
1) ribadisce la necessità (già
prevista dal di n. 34/2014 con­
vertito dalla legge n. 78/2014)
che il diritto di precedenza deve
essere espressamente richia-
I clìiarimenti
•
Il diritto di
•
precedenza
Va espressamente richiamato nell'at­
to scritto di assunzione atermine
Il lavoratore deve manifestare, per
iscritto, la volontà di awalersene
entro sei mesi dalla cessazione del
rapporto (tre mesi se stagionale)
In mancanza o nelle more dell'espres­
sione per iscritto della volontà di awalersi del diritto di precedenza, il datore
Nuove
assunzioni di lavoro può assumere altri lavoratori
o trasformare altri rapporti a termine e
fruire degli incentivi
mato nell'atto scritto (lo stesso
atto scritto da cui risulti I'appo­
sizione del termine al contratto
di lavoro);
2) puntualizza che il dirit­
to di precedenza «può essere
esercitato a condizione che
il lavoratore manifesti per
iscritto la propria volontà in
tal senso al datore di lavoro
entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto di
lavoro», ridotto a tre mesi nel
caso di soggetti occupati a
termine in attività stagionali
e con riferimento alle assun­
zioni a termine per le mede­
sime attività stagionali.
I chiarimenti. La nuova
formulazione della norma,
spiega il ministero, stabilisce
che lesercizio del diritto di pre­
cedenza «Consegue alla volontà
espressa per iscritto da parte
del lavoratore entro i termini
di legge»: se non c'è questa vo-
tributivo (la precisazione vale
evidentemente con riferimen­
to ad ogni tipo di incentivo),
risulta anche il rispetto delle
condizioni già previste all'art.
4, comma 12, della legge n.
92/2012 (Fornero) e oggi con­
tenute nell'art. 31 del dlgs n. n.
150/2015 (Jobs act). Così stan­
do le cose, ai lavoratori assunti
a termine converrà subito, dal
primo giorno di lavoro, manife­
stare la volontà di avvalersi del
diritto di precedenza.
lontà espressa, dunque, non èè
nemmeno diritto di preceden­
za. Pertanto, aggiunge il mini­
stero, in mancanza o nelle more
dell'espressione per iscritto di
tale volontà, il datore di lavoro
può legittimamente procedere
all'assunzione di altri lavorato­
ri o alla trasformazione di altri
rapporti di lavoro a termine in
essere. Ciò, evidentemente, sia
nelle ipotesi in cui il contratto
a termine di durata superiore
a sei mesi sia cessato, sia nel
caso in cui il contratto a ter­
mine, una volta trascorsi i sei
mesi, risulti ancora in corso.
Inoltre, in tal caso, in relazione
alla fruizione dell'esonero con-
FORMAZIONE E LAVORO
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