Codice della navigazione da rivedere mario tullo fu il primo

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Codice della navigazione da rivedere mario tullo fu il primo
I lavori parlamentari
L’iter legislativo del ddl 2460 partì dalla proposta di legge alla Camera del 2014
Codice della navigazione da rivedere
Mario Tullo fu il primo firmatario
“Necessario l’ammodernamento complessivo della disciplina”
Di Paolo Repetto
I
l disegno di legge sulle “modifiche
al Codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei
porti” è stato approvato in Commissione al Senato il 22 novembre, dopo il
“sì” di Montecitorio datato 29 giugno.
Va però ricordato che l’iter legislativo
viene da lontano, avendo avuto inizio il
13 novembre 2014, data in cui un folto gruppo di deputati (primo firmatario
l’onorevole Mario Tullo) deposita alla
Camera una proposta di legge.
Nel corso dell’esame alla Camera
la proposta Tullo viene integrata da
nuove disposizioni in materia di Servizi tecnico-nautici. Si tratta, di fatto,
dell’assorbimento, aggiornato, dell’accordo interassociativo. Accordo, giova
ricordarlo, che era già stato trasfuso in
un testo di legge in materia di riforma
portuale discusso in Senato nel corso
del 2013. Le norme erano passate a Palazzo Madama nelle loro interezza ma
erano poi state stralciate dal disegno di
legge nel passaggio da una legislatura
all’altra.
Si trattava, dunque, di recuperare quel
testo ed ecco perché, dopo aver sollecitato in tal senso i parlamentari e verificata l’adesione dei piloti a questa possibilità, gli emendamenti sui Servizi
tecnico-nautici sono stati agganciati al
progetto di legge Tullo, già incardinato
a Montecitorio.
La ratio dell’iniziativa politico-legislativa risiede nella necessità di riformulare alcune regole, previste dal Codice
della navigazione, considerate ormai
obsolete. Nello specifico, si legge nel
preambolo alla proposta di legge, “la
progressiva erosione di preesistenti
spazi di irresponsabilità ammessi nei
riguardi dei prestatori di servizi, compresi quelli caratterizzati da particolare
complessità, e al contempo la sopravvenuta esigenza di individuare modelli
di responsabilità attuali e idonei a ‘socializzare’ il rischio derivante dall’esercizio di attività svolte anche nell’interesse pubblico, rendono necessario
l’ammodernamento complessivo della
disciplina prevista a tale riguardo dal
Codice della navigazione”.
In moltissimi ordinamenti stranieri
la legge prevede un limite di responsabilità per i piloti, “che si palesa del
tutto opportuno – argomentano ancora
i deputati nella premessa all’articolato
legislativo proposto all’esame della
Camera – ed è anche tipico del settore dei trasporti (di quelli marittimi in
particolare), con il quale l’attività di
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pilotaggio nei nostri porti”.
Alle modifiche apportate al Codice
della navigazione “conseguono necessariamente corrispondenti modifiche
alle pertinenti norme del Regolamento
per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per
le quali sono dettagliatamente indicati
i princìpi sulla cui base il Governo è
incaricato di provvedervi”.
Il confronto è proseguito nell’ambito
proprio, ovvero nelle due Commissioni
competenti di Camera e Senato. Precisamente, a Montecitorio la proposta di
legge – come anticipato all’inizio – è
stata approvata il 29 giugno scorso e
trasmessa a palazzo Madama pochi
giorni dopo, il 6 luglio.
L’iter, in Commissione al Senato, è stato piuttosto celere, al punto che il testo
riformulato è stato approvato in pochi
mesi e licenziato il 22 novembre.
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pilotaggio ha evidenti connessioni.
L’introduzione di un tale regime di responsabilità nell’ordinamento italiano,
anche in ragione di specifiche pronunce della Corte costituzionale, dovrebbe
concretarsi in un limite fissato in misura congrua, per non incorrere nella
violazione di diritti inviolabili costituzionalmente protetti”.
L’analisi introduttiva del provvedimento legislativo si conclude con una
netta presa di posizione: “Si ritengono
del tutto superate sia la previsione relativa alla prestazione della cauzione
da parte della corporazione dei piloti,
sia la responsabilità solidale della medesima corporazione per i danni causati da un pilota. Si propone quindi la
soppressione di tale disciplina, in una
logica, peraltro, che nella sostanza
migliora notevolmente la situazione
attuale dal punto di vista dell’effettiva
risarcibilità dei danni eventualmente
cagionati in occasione di manovre di
Ormeggiatore di Trieste