allegato 1 contratto per la gestione del bar
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allegato 1 contratto per la gestione del bar
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIERO MARTINETTI - CALUSO TRA l’Istituto Istruzione Superiore “PIERO MARTINETTI” di Caluso “Amministrazione”), rappresentato legalmente _______________________________,Dirigente Scolastico, nato _________ (nominato in seguito dal Prof._______________ a _____________ (____) il e domiciliato, per carica, in _____________________________, Codice Fiscale _____________________________ E La Società ______________________________________________, (nominato in seguito “Gestore”) con sede in ______________ Via______________________ ______________________________________nato a rappresentante ____________________ ( legale ) il _______________,C.F.__________________________Partita I.V.A.____________________________ N.Iscrizione al R.E.C. _________________del_______________Registro Imprese N. ____________ PREMESSO che la Società come sopra individuata risulta assegnataria del servizio di gestione Bar interno della sede di via Montello, 29 - Caluso come da Delibera del C.d.I. n°________ del _____ a seguito della gara bandita il ___________________________________ SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1- Oggetto e luogo della prestazione L’ Istituto Istruzione Superiore “PIERO MARTINETTI” di Caluso “affida al gestore ___________________che accetta, il servizio di gestione del bar interno che comprende la : -gestione del punto ristoro di via Montello, 29 Art .2 – Durata del contratto La durata del contratto di cinque anni a decorrere dalla data del presente contratto fino al_____________ non è soggetta a tacito rinnovo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto, di almeno sei mesi, qualora necessario, per l’espletamento della successiva gara d’appalto. Art.3 - Soggetti Il servizio BAR è riservato agli studenti e ai genitori dell’Istituto, al personale Docente ed A.T.A. Nessun obbligo è fatto all’utenza o al personale dell’istituto di acquistare cibi o bevande in quanto l’accesso al servizio avviene sulla base di scelte del tutto individuali. Art. 4 - Inizio del servizio Il gestore dovrà garantire l’avvio del servizio bar entro il 16 del mese di settembre 2013. Art. 5 - Periodi ed orari di servizio Il bar dovrà funzionare dal primo settembre di ogni anno e ininterrottamente, fino al termine dei lavori delle Commissioni per gli Esami di Stato con le seguenti modalità: nelle giornate di normale lezione dal lunedì al venerdì 7.45 – 15/ 15.30 (7,00 accesso del gestore nell’istituto) sabato 7.45 – 13.00 in orario pomeridiano, secondo le indicazioni che il Dirigente Scolastico fornirà, in occasione di scrutini, collegi docenti, corsi di aggiornamento ecc.. Il bar resterà chiuso nei giorni di domenica, festivi, nelle giornate di chiusura deliberate dal Consiglio d’Istituto e quando richiesto dall’autorità competente, nel rispetto delle norme di ordine pubblico senza diritto di indennizzo alcuno. La chiusura del bar nel periodo di sospensione dell’attività didattica dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico. Art.6- Esclusività Il presente contratto costituisce per la Società ____________ l’esclusività assoluta di servizio BAR all’interno dell’Istituto, salvo il diritto dell’Amministrazione ad autorizzare eventuali servizi di ristorazione e rinfreschi non direttamente organizzati dall’amministrazione stessa (feste studentesche, break per incontri di Enti ed Associazioni esterne), l’amministrazione si riserva la possibilità di installare all’interno della scuola distributori automatici. Art. 7 - Obblighi del concessionario All’affidamento della concessione di servizi per la gestione del servizio bar interno alla scuola si applicano le disposizioni del bando di gara che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto. Altresì l’offerta economica e qualitativa insieme a tutta la documentazione presentata in fase di gara fanno parte integrante del presente atto. L’aggiudicatario si obbliga a rispettare specificatamente le precisazioni del bando di gara riguardanti: art. 4 – messa a disposizione dei locali; art. 5 – oneri a carico del gestore; art. 6 – disposizioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica; art. 7 – igiene e conservazione degli alimenti; art. 8 – pulizia e igiene delle strutture; art. 9 – detersivi, servizi igienici e rifiuti; art. 10 – vestiario; art. 11 – personale; art. 12 – quantità e qualità dei generi di consumo; art. 13 – bevande; art. 14 – controlli; art. 15 – listino prezzi; art. 16 – modalità di effettuazione del servizio; art. 17 – responsabilità per danni chiavi dei locali; art. 18 –; subappalto e cessione art. 19 –; inadempienze e clausola risolutiva art. 20 riconsegna locali ; Al momento della naturale scadenza od in caso di recesso per qualsivoglia motivo, di una delle parti dal presente contratto di appalto, il gestore dovrà rendere liberi i locali adibiti alla somministrazione dei servizi appaltati entro 30 gg. dall’avvenuta scadenza o dalla comunicazione di recesso o dall’intimazione di sgombero. Entro tale termine sarà sua cura e carico la rimozione di tutte le attrezzature, macchinari e dotazioni esistenti che rimarranno di sua esclusiva proprietà. E’facoltà del gestore formalizzare all’Amministrazione, entro 30 gg. dalla comunicazione di recesso o nei 30 giorni precedenti la scadenza naturale, un’offerta per l’eventuale acquisto delle suddette attrezzature e macchinari nello stato in cui queste si trovano, da parte del subentrante. Art. 8- Divieti Sono tassativamente vietati, senza preventivo consenso dell’amministrazione, lo spaccio di materiali diversi da cibi o bevande, come pure la distribuzione (anche gratuita) di omaggi e/o gadgets. È parimenti vietata la gestione e/o il supporto e/o la pubblicità a concorsi a premi, raccolte di punti e simili iniziative, nonché l’introduzione nel locale di giochi di qualsiasi genere. È tassativamente esclusa la vendita, o comunque l’introduzione a scuola, di bevande alcoliche o di cibi contenenti sostanze alcoliche. Art. 9 - Spese Tutte le spese per opere murarie, idrauliche ed allacciamenti sono a totale carico dell’aggiudicatario. Gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione ed al contratto, compresa la registrazione, sono a totale carico dell’aggiudicatario. Art. 10 - Foro competente Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’aggiudicazione ed al servizio e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti è competente il Foro di Torino Art. 11 - Norme di rinvio In caso di difformità tra le norme del capitolato e quelle degli atti del procedimento, si applica la norma più favorevole per l’Amministrazione. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile. Art. 12 - Trattamento dati personali Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Caluso, ____________________________ IL GESTORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. GAETANO ALBANESE