Corso Pacchetto pesticidi - 8. Sanzioni
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Corso Pacchetto pesticidi - 8. Sanzioni
IL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI FITOFARMACI NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE PRIMARIA Paolo Chiapatti ASLVC Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Acquisto di prodotti fitosanitari in azienda agricola Art 9 C. 1 D. Lgs 150/12 C.1 A decorrere dal 26/11/2015 l’utilizzatore prefessionale che acquista per l’impiego diretto, per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari o coadiuvanti deve essere in possesso di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato, ai sensi dell’art. 7 dalle Regioni e dalle Provincie secondo il proprio ordinamento Dal 26/11/2015 Art. 24 C. 1 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende, detiene prodotti fitosanitari presta consulenze sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso di certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa da 5000 a 20000 € Utilizzo di prodotti fitosanitari in azienda agricola Art 9 C.2 D.Lgs 150/12 I P.F. e coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo rilasciato dalle Regioni e secondo proprio ordinamento che siano maggiorenni e abbiano frequentato e ottenuto valutazione positiva ai corsi stabiliti nel Piano C. 4 mantiene valide le abilitazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/01 fino a scadenza Dal 26/11/2015 Art. 24 C. 1 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende, detiene prodotti fitosanitari presta consulenze sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso di certificato di Abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa da 5000 a 20000 € Tenuta dei registri D.Lgs 150/12 Art. 16 C.3 Gli acquirenti e utilizzatori di P.F. conservano presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Modulo aziendale che riporta cronologicamente l’elenco dei trattamenti sulle diverse colture o una serie di moduli distinti per singola coltura. Vi sono registrati tutti i trattamenti con tutti P.F. utilizzati in azienda Molto Tossici, Tossici, Nocivi, Irritanti o non classificati entro il periodo della raccolta e non oltre 30 gg dall’applicazione. Art. 24 C.13 Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirente o l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall’Art. 16 C.3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 1500 €, in caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione Registro di campagna Dati anagrafici relativi all’azienda Denominazione della coltura ed estensione in ettari Data e motivo del trattamento e quantità di prodotto utilizzato Il registro deve essere conservato per 3 anni Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’Art. 3bis del D.Lgs 165/99, previa notifica all’ASL di competenza. Può essere compilato direttamente dal contoterzista o dal titolare allegando i moduli di trattamento. Anche per interventi su derrate alimentari immagazzinate e su impieghi effettuati in ambito extra agricolo. Irrorazione aerea Art. 13 D.Lgs 150/12 C.1 L’irrorazione aerea è vietata Irrorazione aerea Art. 13 D.Lgs 150/12 C.2 In deroga al comma 1 l’irrorazione aerea può essere autorizzata dalle Regioni e provincie autonome previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti Ministeri Politiche agricole e forestali e Ambiente e territorio solo in casi particolari (mancanza di alternative o evidenti vantaggi di impatto, autorizzazione particolare del P.F., operatore adeguatamente e specificatamente formato, attrezzature certificate) Art. 24 C.8 Art. 24 C.8 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui irrorazione aerea senza autorizzazioni di cui all’art. 13 è punito con sanzione amministrativa da 20000 a 100000€ Art 24 C.9 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l’irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall’autorità competente di cui all’art. 13 è punito con la sanzione amministrativa da 20000 a 100000 € Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari Art 17 D.Lgs 150/12 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari trattamento dei relativi imballaggi e rimanenza Le azioni eseguite da utilizzatori professionali e distributori non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente a)Stoccaggio dei P.F. b)Manipolazione, diluizione e miscela dei P.F. prima dell’applicazione c)Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di P.F. d)Smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi e) Pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate f) Recupero o smaltimento delle rimanenze dei P.F. e relativi imballaggi Gli utilizzatori sono obbligati al recupero e smaltimento dei P.F. inutilizzati o scaduti Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari Piano di Azione Nazionale Entro il 1 gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell’allegato VI. Fino alla stessa data si applicano le disposizioni vigenti Fatte salve le disposizioni previste dal DPR 290/01 e le disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08 in materia della salute e della sicurezza dei lavoratori D.P.R. 290/01 Art. 25 L’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere effettuato da operatori in possesso di certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo Art. 24 D.P.R. 290/01 C.1 I P.F. e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. C.2 Se classificati molto tossici, tossici o nocivi sono conservati in appositi localo o armadi chiusi a chiave. (All.b) Caratteristiche minime dei locali adibiti a deposito e vendita di P.F. e coadiuvanti Art. 20 dpr 55/12 dati di produzione, vendita e utilizzazione Art. 5 All. 1 Reg. CE 852/04 Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono, se del caso, adottare misure adeguate per: f) imagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione h) Utilizzare i P.F. e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente Art. 6 C.4 D.Lgs 193/07 Salvo che il fatto costituisca reato l’operatore del settore alimentare a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene alla parte A dell’All. I al Reg. CE n. 852/04 è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 1500€ D.P.R. 290/01 Art.34 residui intervalli di carenza, ai sensi dell’Art 5 lett h L283/62 «E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: h) Che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il ministro per la sanità stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta oppure per derrate immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo L283/62 Art. 6. La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 309 a € 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481. Utilizzo dei prodotti fitosanitari L’utilizzatore di P.F. è tenuto ad osservare le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli Art.li 14 e 15 D.Lgs 150/12 e più specificatamente definite nel «Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari» Piano d’Azione Nazionale OBBIETTIVI Protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari Tutela dei consumatori Salvaguardia dell’ambiente acquatico Conservazione della biodiversità e degli ecosistemi Rispetto delle misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico nel corso dell’utilizzo Art. 14 D.Lgs. 150/12 Il piano definisce misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei prodotti fitosanitari Art. 15 D.Lgs. 150/12 Definisce misure appropriate per la tutela della salute umana dell’ambiente e della biodiversità di aree specifiche: Utilizzate dalla popolazione o gruppi vulnerabili Aree protette Frequentate da lavoratori agricoli Art. 24 C. 10 D.Lgs. 150/12 Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli art.14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5000 a 20000€ Misure specifiche di cui all’Art. 14 e15 D.Lgs 150/12 A.5.1 Linee guida: entro 12 mesi dall’entrata in vigore del PIANO predisposte da Ministero ambiente, politiche agricole, salute A.5.2 Le regioni e province autonome conformemente alle predette linee guida individuano idonee misure per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile A.5.2.1 Entro 2 anni dall’entrata in vigore del PIANO, conformemente alle linee guida di cui al punto A.5.1 le regioni adottano misure specifiche per la riduzione dei P.F classificati pericolosi per l’ambiente acquatico A.5.2.2 Misure specifiche per l’acqua potabile entro 2 anni dall’entrata in vigore del piano le regioni adottano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei P.F. che possono contaminare le acqua destinate al consumo umano (SPe1, SPe2) A.5.3 Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione: è vietato l’uso di P.F. nel tratto di riva che costituisce l’accesso alle acque di balneazione (DLgs 116/08) salvo deroghe ove autorizzate Misure specifiche di cui all’Art. 14 e15 D.Lgs 150/12 A.5.4 Misure per riduzione e/o eliminazione dell’uso dei P.F. e dei rischi lungo linee ferroviarie: sostituzione immediata di sostanze cancerogene, mutogene e tossiche per la riproduzione cat 1A e 1B Entro 3 anni sostituzione e/o limitazione di prodotti che riporteranno in etichetta alcune frasi di rischio SP, R o classificati come tossici, molto tossici A.5.5 Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade Sostituzione dei P.F. che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in cat 1A e 1B. Sostituzione entro 3 anni di prodotti etichettati con alcune frasi di rischio SP, R, molto tossici, tossici. A.5.6 Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili E’ necessario ridurre l’uso dei P.F. e dei rischi connessi all’utilizzo nelle aree vulnerabili ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendole dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettono di ridurne al minimo la dispersione nel terreno (vietato utilizzo di prodotti con T.R. >48h) Obbligo di avviso (sostanza attiva, data del trattamento, tempi di rientro) Divieto di rientro non inferiore alle 48 ore Utilizzatore sospensione Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi in Italia ma non sulla coltura Non rispetto delle indicazioni riportate in etichett relativamente alla tutela e rispetto dell’ambiente Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute e l’ambiente Utilizzo non corretto del P.F. nella fase di distribuzione con rischio di fenomeni di deriva (all I parte c) revoca Utilizzo di P.F illegali o revocati Reiterazione uso di P.F. non ammessi sulla coltura Reiterazione del mancato rispetto a quanto riportato in etichetta Reiterazione del non corretto uso del prodotto in fase di distribuzione Distributori e consulenti Revoca Sospensione Mancata o non corretta fornitura di informazioni Vendita di P.F. autorizzati, illegali revocati, non Vendita di professionale professionali Consigliare P.F. autorizzati, illegali revocati, non prodotti ad a utilizzatori uso non Reiterazione dei reati Grazie per l’attenzione