Corso Pacchetto pesticidi - 8. Sanzioni

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Corso Pacchetto pesticidi - 8. Sanzioni
IL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI
FITOFARMACI NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
PRIMARIA
Paolo Chiapatti
ASLVC Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Acquisto di prodotti fitosanitari in azienda agricola
Art 9 C. 1 D. Lgs 150/12
C.1 A decorrere dal 26/11/2015
l’utilizzatore
prefessionale
che
acquista per l’impiego diretto, per se
o per conto terzi, prodotti fitosanitari o
coadiuvanti deve essere in possesso
di
certificato
di
abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo rilasciato, ai
sensi dell’art. 7 dalle Regioni e dalle
Provincie
secondo
il
proprio
ordinamento
Dal 26/11/2015
Art. 24 C. 1 Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque acquista,
utilizza, vende, detiene prodotti
fitosanitari presta consulenze
sull’impiego di prodotti fitosanitari e
dei coadiuvanti senza essere in
possesso di certificato di abilitazione
di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la
sanzione amministrativa da 5000 a
20000 €
Utilizzo di prodotti fitosanitari in azienda agricola
Art 9 C.2 D.Lgs 150/12 I P.F. e
coadiuvanti possono essere utilizzati
soltanto da coloro che sono muniti di
certificato di abilitazione all’acquisto e
utilizzo rilasciato dalle Regioni e
secondo proprio ordinamento che
siano
maggiorenni
e
abbiano
frequentato e ottenuto valutazione
positiva ai corsi stabiliti nel Piano
C. 4 mantiene valide le abilitazioni
rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/01
fino a scadenza
Dal 26/11/2015
Art. 24 C. 1 Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque acquista,
utilizza, vende, detiene prodotti
fitosanitari presta consulenze
sull’impiego di prodotti fitosanitari e
dei coadiuvanti senza essere in
possesso di certificato di
Abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è
punito con la sanzione amministrativa
da 5000 a 20000 €
Tenuta dei registri
D.Lgs 150/12 Art. 16 C.3
Gli acquirenti e utilizzatori di P.F.
conservano presso l’azienda il
registro dei trattamenti effettuati nel
corso della stagione di coltivazione.
Modulo
aziendale
che
riporta
cronologicamente
l’elenco
dei
trattamenti sulle diverse colture o una
serie di moduli distinti per singola
coltura. Vi sono registrati tutti i
trattamenti con tutti P.F. utilizzati in
azienda Molto Tossici, Tossici, Nocivi,
Irritanti o non classificati entro il
periodo della raccolta e non oltre 30
gg dall’applicazione.
Art. 24 C.13 Salvo che il fatto
costituisca reato, l’acquirente o
l’utilizzatore che non adempia agli
obblighi di tenuta del registro dei
trattamenti stabilito dall’Art. 16 C.3 è
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una
somma da 500 a 1500 €, in caso di
reiterazione
della
violazione
è
disposta la sospensione da uno a sei
mesi o la revoca dell’autorizzazione
Registro di campagna
Dati anagrafici relativi all’azienda
Denominazione della coltura ed estensione in ettari
Data e motivo del trattamento e quantità di prodotto utilizzato
Il registro deve essere conservato per 3 anni
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del
registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’Art. 3bis del
D.Lgs 165/99, previa notifica all’ASL di competenza.
Può essere compilato direttamente dal contoterzista o dal titolare allegando i
moduli di trattamento.
Anche per interventi su derrate alimentari immagazzinate e su
impieghi effettuati in ambito extra agricolo.
Irrorazione aerea
Art. 13 D.Lgs 150/12
C.1 L’irrorazione aerea è vietata
Irrorazione aerea
Art. 13 D.Lgs 150/12
C.2 In deroga al comma 1
l’irrorazione aerea può essere
autorizzata dalle Regioni e provincie
autonome previo parere favorevole
del Ministero della salute, sentiti
Ministeri Politiche agricole e forestali
e Ambiente e territorio solo in casi
particolari (mancanza di alternative o
evidenti
vantaggi
di
impatto,
autorizzazione particolare del P.F.,
operatore
adeguatamente
e
specificatamente
formato,
attrezzature certificate)
Art. 24 C.8 Art. 24 C.8 Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque
effettui irrorazione aerea senza
autorizzazioni di cui all’art. 13 è
punito con sanzione amministrativa
da 20000 a 100000€
Art 24 C.9
Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque effettua l’irrorazione aerea
in difformità alle prescrizioni stabilite
dall’autorità competente di cui all’art.
13 è punito con la sanzione
amministrativa da 20000 a 100000 €
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Art 17 D.Lgs 150/12 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari trattamento
dei relativi imballaggi e rimanenza
Le azioni eseguite da utilizzatori professionali e distributori non devono
rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente
a)Stoccaggio dei P.F.
b)Manipolazione, diluizione e miscela dei P.F. prima dell’applicazione
c)Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di P.F.
d)Smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi
e) Pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate
f) Recupero o smaltimento delle rimanenze dei P.F. e relativi imballaggi
Gli utilizzatori sono obbligati al recupero e smaltimento dei P.F. inutilizzati o scaduti
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti
fitosanitari
Piano di Azione Nazionale
Entro il 1 gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori
professionali le disposizioni riportate nell’allegato VI. Fino alla stessa data si
applicano le disposizioni vigenti
Fatte salve le disposizioni previste dal DPR 290/01 e le disposizioni previste dal
D.Lgs n. 81/08 in materia della salute e della sicurezza dei lavoratori
D.P.R. 290/01 Art. 25 L’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti deve essere effettuato da operatori in possesso di certificato di
abilitazione all’acquisto e utilizzo
Art. 24 D.P.R. 290/01 C.1 I P.F. e loro coadiuvanti devono essere detenuti o
venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi
alimentari.
C.2 Se classificati molto tossici, tossici o nocivi sono conservati in appositi
localo o armadi chiusi a chiave. (All.b) Caratteristiche minime dei locali adibiti
a deposito e vendita di P.F. e coadiuvanti
Art. 20 dpr 55/12 dati di produzione, vendita e utilizzazione
Art. 5 All. 1 Reg. CE 852/04 Gli operatori del settore alimentare che
producono o raccolgono prodotti vegetali devono, se del caso, adottare
misure adeguate per:
f) imagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare
la contaminazione
h) Utilizzare i P.F. e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente
Art. 6 C.4 D.Lgs 193/07 Salvo che il fatto costituisca reato l’operatore del
settore alimentare a livello di produzione primaria e operazioni connesse che
non rispetta i requisiti generali in materia di igiene alla parte A dell’All. I al
Reg. CE n. 852/04 è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 1500€
D.P.R. 290/01 Art.34 residui intervalli di carenza, ai sensi dell’Art 5 lett h L283/62
«E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere
per vendere o somministrare o comunque distribuire per il consumo sostanze
alimentari:
h) Che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle
piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il
ministro per la sanità stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per
tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo
trattamento e la raccolta oppure per derrate immagazzinate tra l’ultimo trattamento
e l’immissione al consumo
L283/62 Art. 6. La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla
lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a
controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del
presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da € 309 a € 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere
d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481.
Utilizzo dei prodotti fitosanitari
L’utilizzatore di P.F. è tenuto ad osservare le misure stabilite a tutela
dell’ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e
delle aree specifiche di cui agli Art.li 14 e 15 D.Lgs 150/12 e più
specificatamente definite nel
«Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari»
Piano d’Azione Nazionale
OBBIETTIVI
Protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
Tutela dei consumatori
Salvaguardia dell’ambiente acquatico
Conservazione della biodiversità e degli ecosistemi
Rispetto delle misure stabilite a tutela dell’ambiente
acquatico nel corso dell’utilizzo
Art. 14 D.Lgs. 150/12 Il piano
definisce misure specifiche per la
tutela dell’ambiente acquatico e delle
fonti di approvvigionamento di acqua
potabile dall’impatto dei prodotti
fitosanitari
Art. 15 D.Lgs. 150/12 Definisce
misure appropriate per la tutela della
salute umana dell’ambiente e della
biodiversità di aree specifiche:
Utilizzate dalla popolazione o gruppi
vulnerabili
Aree protette
Frequentate da lavoratori agricoli
Art. 24 C. 10 D.Lgs. 150/12 Salvo
che il fatto costituisca reato,
l’utilizzatore che non osserva le
misure stabilite a tutela dell’ambiente
acquatico,
delle
fonti
di
approvvigionamento
di
acqua
potabile e delle aree specifiche di cui
agli art.14 e 15 definite nel piano è
punito
con
la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
del
pagamento di una somma da 5000 a
20000€
Misure specifiche di cui all’Art. 14 e15 D.Lgs 150/12
A.5.1 Linee guida: entro 12 mesi dall’entrata in vigore del PIANO predisposte da
Ministero ambiente, politiche agricole, salute
A.5.2 Le regioni e province autonome conformemente alle predette linee guida
individuano idonee misure per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua
potabile
A.5.2.1 Entro 2 anni dall’entrata in vigore del PIANO, conformemente alle linee
guida di cui al punto A.5.1 le regioni adottano misure specifiche per la riduzione
dei P.F classificati pericolosi per l’ambiente acquatico
A.5.2.2 Misure specifiche per l’acqua potabile entro 2 anni dall’entrata in vigore del
piano le regioni adottano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la
sostituzione dei P.F. che possono contaminare le acqua destinate al consumo
umano (SPe1, SPe2)
A.5.3 Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate
come acque di balneazione: è vietato l’uso di P.F. nel tratto di riva che costituisce
l’accesso alle acque di balneazione (DLgs 116/08) salvo deroghe ove autorizzate
Misure specifiche di cui all’Art. 14 e15 D.Lgs 150/12
A.5.4 Misure per riduzione e/o eliminazione dell’uso dei P.F. e dei rischi lungo linee
ferroviarie:
sostituzione immediata di sostanze cancerogene, mutogene e tossiche per la
riproduzione cat 1A e 1B
Entro 3 anni sostituzione e/o limitazione di prodotti che riporteranno in etichetta alcune
frasi di rischio SP, R o classificati come tossici, molto tossici
A.5.5 Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei
rischi sulle o lungo le strade
Sostituzione dei P.F. che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la
mutagenesi e la tossicità riproduttiva in cat 1A e 1B. Sostituzione entro 3 anni di
prodotti etichettati con alcune frasi di rischio SP, R, molto tossici, tossici.
A.5.6 Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
E’ necessario ridurre l’uso dei P.F. e dei rischi connessi all’utilizzo nelle aree vulnerabili
ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendole dosi di impiego e
utilizzando tecniche e attrezzature che permettono di ridurne al minimo la dispersione
nel terreno (vietato utilizzo di prodotti con T.R. >48h)
Obbligo di avviso (sostanza attiva, data del trattamento, tempi di rientro)
Divieto di rientro non inferiore alle 48 ore
Utilizzatore
sospensione
Utilizzo
di
prodotti
fitosanitari
ammessi in Italia ma non sulla coltura
Non rispetto delle indicazioni riportate
in etichett relativamente alla tutela e
rispetto dell’ambiente
Non
corretta
conservazione
e
manipolazione dei prodotti fitosanitari
che comportino un rischio per la
salute e l’ambiente
Utilizzo non corretto del P.F. nella
fase di distribuzione con rischio di
fenomeni di deriva
(all I parte c)
revoca
Utilizzo di P.F illegali o revocati
Reiterazione uso di P.F. non
ammessi sulla coltura
Reiterazione del mancato rispetto a
quanto riportato in etichetta
Reiterazione del non corretto uso del
prodotto in fase di distribuzione
Distributori e consulenti
Revoca
Sospensione
Mancata o non corretta fornitura di
informazioni
Vendita di P.F.
autorizzati, illegali
revocati,
non
Vendita
di
professionale
professionali
Consigliare
P.F.
autorizzati, illegali
revocati,
non
prodotti
ad
a utilizzatori
uso
non
Reiterazione dei reati
Grazie per l’attenzione