Le sentenze della Corte Costituzionale

Transcript

Le sentenze della Corte Costituzionale
127
20 luglio 2016
Le sentenze della Corte
Costituzionale
Pensioni: legittimo il contributo di solidarietà e la
perequazione automatica 2014-2016
La Corte Costituzionale, con sentenza 173/2016, si è
recentemente espressa su due questioni, contributo di
solidarietà sulle pensioni di alto importo e meccanismo ridotto
di perequazione sull’importo complessivo delle pensioni,
varate dal governo Letta nel 2014 con la legge di stabilità
2015 con durata triennale 2014-2016, prorogato fino al 2018
dalla legge di Stabilità 2016.
La Consulta ha respinto entrambe le richieste di
incostituzionalità, ravvisando l’eccezionalità, la temporaneità,
e la ragionevolezza delle due norme, che vengono quindi
confermate, giustificate in via del tutto eccezionale dalla crisi
contingente e grave del sistema.
Ricordiamo che il contributo di solidarietà è progressivo e si
applica sulle pensioni oltre i 91mila euro annui.
La perequazione automatica delle pensioni, varata dal
governo Letta, per il 2014-2016, fu applicata non più per fasce
ma prendendo a riferimento l'importo complessivo della
pensione:
100% sulle pensioni di importo fino a tre volte il Trattamento
Minimo, 95% da tre a quattro volte, 75% da quattro a cinque
volte, 50% da cinque a sei volte, 45% oltre sei volte. Per il solo
2014 la percentuale per l'ultima fascia è del 40% applicata
però solo fino all’importo di 6 volte il minimo.
Segue a pag.2
In questo numero:
Le sentenze della Corte
Costituzionale:
Legittimo il contributo
di solidarietà e la
perequazione
automatica 2014-2016
Illegittima la riduzione
della reversibilità per i
matrimoni di breve
durata
pag.1-2
Le sentenze della Corte Costituzionale: legittima la perequazione
automatica “Letta” pensioni per anni 2014-2016; illegittima la
riduzione della reversibilità prevista dalla norma “anti badanti”
Questa perequazione venne introdotta
dopo il blocco della stessa disposto dal
governo Monti per gli anni 2012-2013 per le
pensioni superiori le tre volte il trattamento
minimo.
un solo anno, la riduzione sarà pari al 90%
(10 - 1 x 10%).
Il blocco della perequazione, come noto,
venne dichiarato incostituzionale con
sentenza 70/2015, perché colpiva
indistintamente (mancando quindi
proporzionalità e adeguatezza) tutti coloro
che percepivano un importo superiore a tre
volte il trattamento minimo.
La Corte costituzionale, con sentenza
174/2016, in virtù della regolamentazione
irragionevole e incoerente con il
fondamento solidaristico della pensione di
reversibilità, ha stabilito l’illegittimità di tale
norma, all’epoca definita norma “anti
(giovani) badanti”.
Illegittimo il taglio della
reversibilità se il matrimonio dura
meno di 10 anni
Su entrambi i pronunciamenti attendiamo
circolari dell’INPS.
Come si ricorderà, per arginare il fenomeno
sempre più crescente dei matrimoni di
comodo, l’articolo 18, comma 5, del
decreto legge 98/2011, ha previsto, a
decorrere dal 2012, che le pensioni di
reversibilità fossero erogate al coniuge
superstite in misura ridotta nei casi in cui
coesistessero le seguenti condizioni:



La riduzione non operava in presenza di figli
minori, studenti o inabili.
Sulla sentenza 174 si può ovviamente già
procedere con le domande di ricostituzione
delle pensioni liquidate con decorrenza dal
1° gennaio 2012 e ridotte nell’importo.
unico titolare il coniuge
età del dante causa alla data di
matrimonio superiore a 70 anni
differenza di età tra i coniugi
superiore ai 20 anni
La riduzione pari al 10% in ragione di ogni
anno di matrimonio con il dante causa
mancante rispetto al numero 10, ad
esempio, se la durata del matrimonio è di
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
2
INCA INFormazione – N.127