Sintesi normativa - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

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Sintesi normativa - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
LA “TERZA AREA“ NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI – Dalla sperimentazione
all’ordinamento: Finalità, struttura organizzativa e modalità gestionali, finanziamenti.
I – LA SPERIMENTAZIONE: Progetto 92
a) Il triennio di qualifica
I corsi cosiddetti ”di terza area” o di professionalizzazione nascono in via sperimentale nel 1987
con il progetto assistito (è un Progetto ex art. 3 DPR 419/74) denominato Progetto 92 che entra in
vigore nell’a.s. 88/89 per le scuole che liberamente vogliano aderirvi.
Tale Progetto riguardava solo le prime tre classi, quelle che portavano al conseguimento della
qualifica statale.
b) Il post-qualifica: varie opzioni
Con l’anno scolastico 1990/91 si concludeva il triennio dei primi cento istituti che avevano adottato
la sperimentazione e si poneva, in termini concreti, il problema di mettere a punto il quadro delle
opportunità da offrire ai ragazzi che avevano seguito i nuovi studi.
Al riguardo la C.M. 21/5/91 n. 135 forniva dettagliate istruzioni su come organizzare i percorsi post
qualifica affermando testualmente “Gli Istituti Professionali presso i quali si concluda nel presente
anno la sperimentazione assistita possono chiedere per l’attivazione dal 1991/92 il biennio post
qualifica sperimentale, oggetto della presente circolare.”
Il relativo pacchetto di proposte trovava sulla stessa la sua articolazione in un quadro di opzioni così
sintetizzate:
1^ opzione – CORSI REGIONALI
Per chi, concluso il triennio di qualifica, fosse stato orientato ad un rapido accesso al mondo del
lavoro, veniva prevista l’istituzione di corsi brevi istituiti in sede regionale.
Ovviamente, per la realizzazione di tali corsi, le Regioni potevano anche avvalersi delle competenze
e delle strutture degli istituti professionali, nell’ambito di apposite convenzioni.
2^ opzione – ACCESSO AL BIENNIO TERMINALE DELL’ISTITUTO TECNICO
Tale soluzione rispondeva alle seguenti esigenze:
- opportunità di proseguire gli studi attraverso corsi che, nelle logiche di evoluzione della
scuola secondaria superiore risultassero tendenti anch’essi a caratterizzarsi per un ampio
impianto teorico-culturale rispondente ad obiettivi di polivalenza sempre tenendo ferma la
coerenza di area produttiva di riferimento, di discipline e contenuti di studio; tali corsi erano
valutati atti a costituire:
1) patrimonio culturale propedeutico alla prosecuzione degli studi su un ampio spettro di
scelte in sede universitaria
2) base di professionalità per approfondimenti specializzanti in corsi post-diploma;
3^ opzione – BIENNI TERMINALI INTEGRATI ISTRUZIONE PROFESSIONALEFORMAZIONE REGIONALE
Accanto alla precedente opzione, tutta interna al sistema scolastico, volta a concretare il dettato
costituzionale sul diritto dei capaci e meritevoli di proseguire negli studi, si collocava l’opzione in
esame, formalmente emersa nelle intese siglate con alcune regioni ( Basilicata, Lombardia,
Calabria ).
La logica del progetto si basava su tre direttrici fondamentali:
- realizzazione di una collaborazione istituzionale con il sistema di formazione professionale
regionale;
- progettazione di un itinerario formativo finalizzato all’acquisizione di professionalità di 2^
livello, che realizzasse la necessaria mediazione tra istanze formative di valenza nazionale e
specifiche esigenze territoriali, in un ottica coerente con le strategie che avevano informato,
a livello di qualifica, il “Progetto 92”;
LA TERZA AREA
1
-
offerta di un corso di studi a forte impianto scientifico e tecnologico, tale da far conseguire
livelli adeguati all’acquisizione di un diploma di maturità e nel contempo da costituire
cardine culturale su cui innestare interventi formativi regionali differenziati e fortemente
finalizzati a specifiche professionalità
4^ opzione –CORSI SURROGATORI
La suddetta CM 135/91, descriveva i corsi surrogatori in questi termini “si tratta più che di una
alternativa, di una offerta surrogatoria da attivare in casi di difficoltà di realizzazione di corsi
biennali integrati. Ferma la struttura di cui al punto precedente, il sistema scolastico ovvierà
all’assenza di offerte regionali con interventi di integrazione, anche, ove possibile, d’intesa con
organismi produttivi. Per gli interventi formativi della terza area si farà ricorso a consulenti esterni
alla scuola, ovvero si farà ricorso a docenti particolarmente competenti: in tal caso le ore di
lezione verranno retribuite in eccedenza all’orario di cattedra, per rendere di fatto possibili
flessibilità ed articolazioni degli interventi…….
In presenza di tale opzione, ciascun istituto doveva certificare, congiuntamente al conseguimento
del diploma di maturità, le aree di specifica professionalità frequentate dagli allievi.
A seguire venivano sviluppate le indicazioni relative alla terza (o quarta) opzione
Lo schema di biennio post-qualifica che detta circolare 135 proponeva cercava di trovare la
massima sinergia possibile tra le opportunità offerte dalla scuola e quelle insite negli ordinamenti
della formazione professionale regionale.
Il curricolo dei suddetti corsi post-qualifica integrati era strutturato quindi in un biennio
caratterizzato da due pacchetti formativi l’uno di organizzazione scolastica ( 60% ) l’altro di
organizzazione regionale ( 40% ).
In relazione a quanto sopra si può quindi correttamente
sostenere che i corsi di
professionalizzazione, regionali o in surroga, nascevano ufficialmente il 21 maggio 1991.
II – DALLA SPERIMENTAZIONE ALL’ORDINAMENTO
A) GENERALITA’
Con il DM 24/4/92 la sperimentazione Progetto 92 diventa Ordinamento dello Stato, ma solo per il
triennio iniziale che conduce alla qualifica statale ( mentre il biennio post-qualifica continua in via
sperimentale ).
La Circolare Ministeriale 23/6/92 n. 206 che detterà norme precise al riguardo e definirà soprattutto
la confluenza delle vecchie qualifiche con quelle nuove confermerà infatti le disposizioni della
C.M. n. 135 del 21/5/1991 relative al biennio post-qualifica.
Per veder riconosciuto in via ordinamentale detto biennio occorre attendere il DM 15/4/94 che reca
il titolo Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di
Stato.
B) IL CURRICOLO
Il curricolo dei nuovi corsi post-qualifica è peraltro strutturato in maniera identica a quella prevista
in via sperimentale: un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi, l’uno di organizzazione
scolastica, l’altro di competenza regionale coerentemente integrati.
Più precisamente come sintetizzato e esposto in sede di esame della sperimentazione Progetto 92:
• organizzate in sede scolastica:
1- area delle discipline comuni di formazione umanistica e scientifica
15 ore sett.
2- area delle discipline di indirizzo
15 ore sett.
totale ore annuali in sede scolastica
900
• di competenza regionale
3- area di professionalizzazione
totale ore annuali di competenza regionale da 300 a 450
totale ore annuali curricolo integrato da 1200 a 1350
L’attività didattica della prima e seconda area si svolge in cinque giorni settimanali.
LA TERZA AREA
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La quota di curricolo relativa all’intervento regionale si svincola dalle logiche organizzative della
scansione settimanale del tempo-scuola.
Ad essa resta riservato, di norma, un giorno di ciascuna settimana e moduli intensivi da svolgere nei
modi e nei tempi definiti in sede progettuale, tenuto anche conto delle scadenze connesse
all’effettuazione degli esami di maturità.
C) AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE (3^ area)
Il biennio post-qualifica degli Istituti Professionali comprende come detto in precedenza un’area di
professionalizzazione (cosiddetta terza area), di competenza regionale con un monte ore annuale di
300/450 (200 per le IV, 200 per le V e 200 per stages), svincolata dalle logiche organizzative degli
orari settimanali, articolata in moduli intensivi incentrati sulla pratica lavorativa e su esperienze
maturate in stage (almeno 120 ore) presso aziende e/o attività produttive.
I percorsi che caratterizzano detta terza area in via principale si attuano attraverso convenzioni con
le Regioni in forza delle quali, al termine del percorso di studi, si consegue il diploma di scuola
secondaria superiore e una qualifica professionale regionale.
Le attività di professionalizzazione di cui sopra vanno recepite nell’ambito della programmazione
annuale degli istituti professionali e fanno parte dei Piani dell’offerta formativa, in quanto
curricolari e concorrenti a determinare le valutazioni in itinere e finali degli alunni.
D) CORSI SURROGATORI
Con la nuova normativa sembra scomparso ogni riferimento ai “corsi surrogatori”.
La prima nuova citazione degli stessi arriva nel 1995 e quindi al termine del primo anno di
ordinamento obbligatorio per i corsi di terza area, con l’OM 80/95 in materia di scrutini ed esami.
Detta Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995 all’art. 24 comma 3 testualmente prevede:
corsi surrogatori
a) soggetti predisposti alla valutazione
posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente
a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti
esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto dai docenti dell’area
di indirizzo.
A partire dal 9/03/95 la frase relativa al ricorso essenziale a consulenti esterni sarà ripetuta
immutata per tutte le annuali ordinanze concernenti lo svolgimento degli scrutini ed esami fino
all’OM 90/01 che diventa a partire dal 1992 con l’OM 23/5/92 n. 56 ordinanza permanente in
materia di scrutini ed esami.
Si tratta come già detto più che di un’alternativa, di un’offerta surrogatoria da attivare in casi di
difficoltà di realizzazione di corsi biennali integrati.
In questo caso l’istituto professionale, nell’esercizio delle proprie autonome competenze
organizzative, amministrative e didattiche, nonché finanziarie, provvede a gestire direttamente
anche le parti di curricolo di competenza di intervento regionale, senza alterarne le caratteristiche e
gli specifici obiettivi didattici.
Il sistema scolastico ovvia, cioè, all’assenza di offerte regionali con interventi di integrazione,
anche, ove possibile, d’intesa con organismi produttivi.
Ciascun istituto certifica, congiuntamente al conseguimento del diploma di maturità, gli ambiti di
specifica professionalità frequentati dagli allievi.
Elemento determinante di tutta la gestione dell’area di professionalizzazione è un’attenta
programmazione degli interventi da realizzare, previa individuazione delle offerte occupazionali del
territorio, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie a disposizione; tale
programmazione verrà svolto con gli strumenti e le modalità proprie dell’esercizio dell’autonomia
di istituto.
LA TERZA AREA
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III -STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA’ GESTIONALI DEI CORSI SURROGATORI.
1 – struttura dei corsi
Per poter ottenere il finanziamento statale finalizzato all’attuazione dei corsi in questione
gli stessi devono avere le seguenti caratteristiche:
• Durata delle attività: almeno 300 ore l’anno;
• Destinatari: gruppi di alunni non inferiori a 15 costituiti con studenti di una singola
classe o di classi parallele della stessa tipologia di indirizzo di studi, escludendo
smembramenti dell’unità classe.
2 – modalità di gestione
Va premesso che in presenza del nuovo curricolo previsto dal D.M. 15/4/94 pressochè identico a
quello sperimentale si ritiene continuino a trovare applicazione per i corsi in questione le specifiche
disposizioni in materia emesse durante il periodo di gestione del Progetto 92.
a) competenze del personale
Per quanto concerne le modalità gestionali dei suddetti “corsi surrogatori” la circolare del Ministero
della Pubblica Istruzione n. 135 del 21/5/1991 aveva previsto come innanzi esposto il ricorso a
consulenti esterni alla scuola ovvero l’utilizzo di docenti particolarmente competenti.
La successiva Circolare ministeriale n. 284 del 16/09/1991 ribadiva che l’attività didattica inerente
la “terza area” richiedeva un utilizzo da parte dell’istituzione scolastica di consulenti esterni che
potesse assicurare l’acquisizione di quelle specifiche professionalità che rappresentano uno degli
obiettivi prioritari dell’impianto formativo di cui si discorre. Sottolineava, al riguardo, l’assoluta
necessità di un’attenta valutazione delle competenze professionali che i consulenti dovevano
possedere, escludendo in ogni caso l’utilizzo di persone in possesso del solo titolo di studio e non
inserite concretamente in attività di lavoro specifica.
Detta circolare sempre richiamando la citata circolare 135/91 confermava la possibilità per le
istituzioni scolastiche impossibilitate a procurarsi all’esterno tutte le professionalità necessarie alla
gestione dell’attività in questione di ricorrere all’utilizzazione di personale docente particolarmente
preparato.
Doveva trattarsi in ogni caso di personale di ruolo individuato esclusivamente sulla base di
esperienze professionali maturate nel mondo della produzione.
Analogamente e se possibile in maniera ancora più esplicita rispetto a quanto evidenziato ai due
precedenti capoversi si è espressa la C.M. 28/3/1994 prot. n. 3310/B/1 che testualmente ha
previsto:
“”In casi eccezionali, ove l’istituto, realizzati i necessari accordi con la Regione ed esperiti tutti i
tentativi di coinvolgimento di realtà del mondo produttivo e professionale, trovi difficoltà a reperire
tutti gli esperti esterni necessari, non è escluso il ricorso alla utilizzazione di esperti interni alla
scuola e cioè docenti di ruolo (anche di altri istituti) individuati esclusivamente sulla base di
documentate esperienze professionali maturate nel mondo della produzione; in tal caso, in
considerazione della circostanza che tali esperti sono anche titolari di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, per la retribuzione si fa riferimento alla C.M. 16 settembre 1991, n. 284.
Tali ore, anche in casi eccezionali, dovranno essere largamente minoritarie rispetto a quelle coperte
da esperti esterni e non dovranno in ogni caso superare un terzo del totale.””
b) Individuazione del personale
L’individuazione degli esperti esterni alla scuola, deve avvenire sulla base dei criteri di qualità
stabiliti ai sensi dell’art. 40 del regolamento n. 44/2001, che testualmente recita: “ il consiglio di
istituto, sentito il collegio docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire la qualità di prestazione, nonché il limite massimo del
compenso in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto”.
Il personale interno all’istituzione scolastica va individuato sulla base delle documentate esperienze
professionali maturate nel mondo della produzione cui fa riferimento la citata circolare n. 284.
LA TERZA AREA
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Intervenuta secondo le modalità innanzi esposte l’identificazione degli esperti al fine della concreta
acquisizione delle prestazioni degli stessi il Capo d’Istituto provvederà all’emissione dei
conseguenti atti che si sostanzieranno:
- nella stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi del combinato disposto degli art. 33
comma 2 lett. g) e 40 del D.I. 1/2/2001 N. 44 per quanto riguarda il consulente esterno;
- nel conferimento dell’incarico relativo all’attività di cui trattasi per quanto riguarda il personale
docente dell’istituzione scolastica. In questo secondo caso ai sensi della citata circolare 28/03/94
prot 3310/B/1 ai soli fini del pagamento si configura la fattispecie dell’effettuazione di prestazioni
di ore eccedenti l’orario di insegnamento.
- nel conferimento dell’incarico per l’attività in questione per quanto riguarda il docente di altra
istituzione scolastica. Tale incarico ricade invece nella disciplina dell’autorizzazione da parte
dell’amministrazione di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001 e pertanto è subordinato
all’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità dell’esperto ai sensi dell’art. 32
del citato contratto.
Tali atti dovranno essere accettati dagli interessati mediante specifica sottoscrizione.
c) Determinazione del compenso e trattamento previdenziale e fiscale dei compensi per l’attività di
docenza nei corsi surrogatori
Per quanto concerne la quantificazione delle misure dei compensi da corrispondere per lo
svolgimento dell’attività di cui trattasi va precisato quanto segue:
1) Attività di docenza svolta da esperti esterni
Il trattamento economico da corrispondere all’ esperto esterno è quello che risulta stabilito dal
contratto di prestazione d’opera stipulato tra docente e Dirigente scolastico secondo i criteri fissati
dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44 del 1/2/2001.
• Tipo di contratto
In relazione alla posizione giuridico fiscale dell’esperto il contratto d’opera con lo stesso stipulato si
configura alternativamente quale
a) contratto di prestazione di lavoro autonomo con professionista che abitualmente esercita
attività prefigurate nel contratto;
b) contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso quando rispetto al
prestatore l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
c) contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dallo svolgimento
dell’attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo e con retribuzione periodica prestabilita
• trattamento previdenziale e fiscale
QUADRO SINTETICO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE RITENUTE DA
APPLICARE SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
1)
Prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente e, quindi, con partita IVA
INPS
IRAP
Carico
Stato
Professionisti con Albo e Cassa Esclusi
IVA 20% - Integrativo Cassa
NO
2% - Ritenuta acconto 20%
Professionisti con Albo non Addebitano il 4% al IVA 20% - Integrativo Cassa
iscritti alla Cassa
committente (soggetto a 2% - Ritenuta acconto 20% NO
IVA, R.A. e Int. Cassa)
Professionisti senza Albo nè Addebitano il 4% al IVA 20% - Ritenuta acconto
NO
Cassa
committente (soggetto a 20%
LA TERZA AREA
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IVA, R.A.)
2)
Collaborazioni coordinate e continuative
Collaboratori con partita IVA 1/3 del 16% a carico del
con
altra
copertura professionista
previdenziale
2/3
a
carico
del
committente che versa
l’intero contributo
Collaboratori senza partita IVA 1/3 del 16% a carico del
con
altra
copertura professionista
previdenziale
2/3
a
carico
del
committente che versa
l’intero contributo
Collaboratori senza partita IVA 1/3 del 23,50% a carico del
senza
altra
copertura professionista
previdenziale
2/3
a
carico
del
committente che versa
l’intero contributo
IVA 20% - Ritenuta IRPEF
(scaglioni e detrazioni art. 24
DPR 600/73) – Addizionali NO
IRPEF
Ritenuta IRPEF (scaglioni e
detrazioni art. 24 DPR
600/73) – Addizionali IRPEF SI
Ritenuta IRPEF (scaglioni e
detrazioni art. 24 DPR
600/73) – Addizionali IRPEF SI
3)Prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto.
Collaboratori occasionali
NO
Ritenuta acconto 20%
SI
Se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto supera i
5000 euro per i contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le disposizioni
previste per le collaborazioni coordinate e continuative.
4) Bollo
In assenza di partita IVA € 1,29 su compensi superiori a € 77,47
• Trattamento assicurativo
Poiché la norma sancisce l’obbligo dell’assicurazione per gli insegnanti e gli alunni che
attendono ad “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro”, va aperta una posizione assicurativa INAIL per i docenti esterni solo
se sono preposti ad una delle predette attività.
2) Attività di docenza svolta da esperti interni all’istituzione scolastica
Detta attività come innanzi esposto va retribuita ai sensi della circolare ministeriale 16-9-1991
richiamata dalla circolare 28/03/94 prot. 3310/B/1 nella misura oraria fissata dall’art. 3 comma 10
del D.P.R. 399/88 per la sostituzione dei colleghi assenti. E’ pertanto una prestazione pensionabile
e, quindi, soggetta alle ritenute previdenziali ed erariali alla stessa stregua di tutti i compensi
accessori.
LA TERZA AREA
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Trattamento previdenziale e fiscale
Sui compensi erogati vanno operate le ritenute previdenziali (INPS e INPDAP) a carico
dell’amministrazione ed a carico del dipendente nonché le ritenute erariali IRPEF, addizionale
regionale ed IRAP
Personale a tempo indeterminato
INPDAP
F.C.
IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF
IRAP
a carico del dipendente
8,80%
0,35%
a carico dell’amministrazione
24,20%
/
0,50%
8,50%
Personale supplente temporaneo
INPS
F.C.
IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF
IRAP
a carico del dipendente
/
0,35%
a carico dell’amministrazione
1,61%
/
0,50%
Personale supplente annuale e insegnanti di religione
a carico del dipendente
INPS
/
INPDAP
8,80%
F.C.
0,35% (ins. Religione)
IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF
0,50%
IRAP
8,50%
a carico dell’amministrazione
1,61%
/
8,50%
3) Attività docenza svolta da esperti docenti di altra scuola
I compensi da corrispondere ai docenti delle altre scuole in quanto assoggettati al regime della
preventiva autorizzazione ai sensi del D.L. n. 165/2001 e dell’art. 32 del CCNL 24/7/2003 vanno
determinati secondo i criteri definiti dal Consiglio di istituto. Si fa comunque presente che la
circolare del Ministero della P.I. n. 446 prot. 3302 del 18/11/1998 al riguardo si esprimeva nel
senso che detti compensi di norma dovevano essere dello stesso importo contrattualmente previsto
per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive di docenza.
Trattamento previdenziale e fiscale
Non sono pensionabili e quindi, non sono soggetti alle ritenute previdenziali.
Sugli stessi vanno applicate le ritenute erariali IRPEF, Addizionale Regionale ed IRAP
Personale a tempo indeterminato e determinato e insegnanti di religione
a carico del dipendente
a carico dell’amministrazione
IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF 0,50%
IRAP
8,50%
Finanziamento delle spese per i corsi surrogatori
Al finanziamento delle spese relative allo svolgimento dell’attività di cui trattasi si potrà provvedere
attingendo alle seguenti fonti:
- specifici finanziamenti disposti dal MPI ;
- specifici fondi assegnati dall’USR;
- fondi assegnati all’istituzione scolastica per il funzionamento amministrativo didattico
- eventuali economie relative a corsi attivati in anni precedenti;
LA TERZA AREA
7
-
ogni quota disponibile dall’avanzo di amministrazione che non abbia specifico vincolo di
destinazione.
LA TERZA AREA
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