Sintesi normativa - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
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Sintesi normativa - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
LA “TERZA AREA“ NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI – Dalla sperimentazione all’ordinamento: Finalità, struttura organizzativa e modalità gestionali, finanziamenti. I – LA SPERIMENTAZIONE: Progetto 92 a) Il triennio di qualifica I corsi cosiddetti ”di terza area” o di professionalizzazione nascono in via sperimentale nel 1987 con il progetto assistito (è un Progetto ex art. 3 DPR 419/74) denominato Progetto 92 che entra in vigore nell’a.s. 88/89 per le scuole che liberamente vogliano aderirvi. Tale Progetto riguardava solo le prime tre classi, quelle che portavano al conseguimento della qualifica statale. b) Il post-qualifica: varie opzioni Con l’anno scolastico 1990/91 si concludeva il triennio dei primi cento istituti che avevano adottato la sperimentazione e si poneva, in termini concreti, il problema di mettere a punto il quadro delle opportunità da offrire ai ragazzi che avevano seguito i nuovi studi. Al riguardo la C.M. 21/5/91 n. 135 forniva dettagliate istruzioni su come organizzare i percorsi post qualifica affermando testualmente “Gli Istituti Professionali presso i quali si concluda nel presente anno la sperimentazione assistita possono chiedere per l’attivazione dal 1991/92 il biennio post qualifica sperimentale, oggetto della presente circolare.” Il relativo pacchetto di proposte trovava sulla stessa la sua articolazione in un quadro di opzioni così sintetizzate: 1^ opzione – CORSI REGIONALI Per chi, concluso il triennio di qualifica, fosse stato orientato ad un rapido accesso al mondo del lavoro, veniva prevista l’istituzione di corsi brevi istituiti in sede regionale. Ovviamente, per la realizzazione di tali corsi, le Regioni potevano anche avvalersi delle competenze e delle strutture degli istituti professionali, nell’ambito di apposite convenzioni. 2^ opzione – ACCESSO AL BIENNIO TERMINALE DELL’ISTITUTO TECNICO Tale soluzione rispondeva alle seguenti esigenze: - opportunità di proseguire gli studi attraverso corsi che, nelle logiche di evoluzione della scuola secondaria superiore risultassero tendenti anch’essi a caratterizzarsi per un ampio impianto teorico-culturale rispondente ad obiettivi di polivalenza sempre tenendo ferma la coerenza di area produttiva di riferimento, di discipline e contenuti di studio; tali corsi erano valutati atti a costituire: 1) patrimonio culturale propedeutico alla prosecuzione degli studi su un ampio spettro di scelte in sede universitaria 2) base di professionalità per approfondimenti specializzanti in corsi post-diploma; 3^ opzione – BIENNI TERMINALI INTEGRATI ISTRUZIONE PROFESSIONALEFORMAZIONE REGIONALE Accanto alla precedente opzione, tutta interna al sistema scolastico, volta a concretare il dettato costituzionale sul diritto dei capaci e meritevoli di proseguire negli studi, si collocava l’opzione in esame, formalmente emersa nelle intese siglate con alcune regioni ( Basilicata, Lombardia, Calabria ). La logica del progetto si basava su tre direttrici fondamentali: - realizzazione di una collaborazione istituzionale con il sistema di formazione professionale regionale; - progettazione di un itinerario formativo finalizzato all’acquisizione di professionalità di 2^ livello, che realizzasse la necessaria mediazione tra istanze formative di valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali, in un ottica coerente con le strategie che avevano informato, a livello di qualifica, il “Progetto 92”; LA TERZA AREA 1 - offerta di un corso di studi a forte impianto scientifico e tecnologico, tale da far conseguire livelli adeguati all’acquisizione di un diploma di maturità e nel contempo da costituire cardine culturale su cui innestare interventi formativi regionali differenziati e fortemente finalizzati a specifiche professionalità 4^ opzione –CORSI SURROGATORI La suddetta CM 135/91, descriveva i corsi surrogatori in questi termini “si tratta più che di una alternativa, di una offerta surrogatoria da attivare in casi di difficoltà di realizzazione di corsi biennali integrati. Ferma la struttura di cui al punto precedente, il sistema scolastico ovvierà all’assenza di offerte regionali con interventi di integrazione, anche, ove possibile, d’intesa con organismi produttivi. Per gli interventi formativi della terza area si farà ricorso a consulenti esterni alla scuola, ovvero si farà ricorso a docenti particolarmente competenti: in tal caso le ore di lezione verranno retribuite in eccedenza all’orario di cattedra, per rendere di fatto possibili flessibilità ed articolazioni degli interventi……. In presenza di tale opzione, ciascun istituto doveva certificare, congiuntamente al conseguimento del diploma di maturità, le aree di specifica professionalità frequentate dagli allievi. A seguire venivano sviluppate le indicazioni relative alla terza (o quarta) opzione Lo schema di biennio post-qualifica che detta circolare 135 proponeva cercava di trovare la massima sinergia possibile tra le opportunità offerte dalla scuola e quelle insite negli ordinamenti della formazione professionale regionale. Il curricolo dei suddetti corsi post-qualifica integrati era strutturato quindi in un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi l’uno di organizzazione scolastica ( 60% ) l’altro di organizzazione regionale ( 40% ). In relazione a quanto sopra si può quindi correttamente sostenere che i corsi di professionalizzazione, regionali o in surroga, nascevano ufficialmente il 21 maggio 1991. II – DALLA SPERIMENTAZIONE ALL’ORDINAMENTO A) GENERALITA’ Con il DM 24/4/92 la sperimentazione Progetto 92 diventa Ordinamento dello Stato, ma solo per il triennio iniziale che conduce alla qualifica statale ( mentre il biennio post-qualifica continua in via sperimentale ). La Circolare Ministeriale 23/6/92 n. 206 che detterà norme precise al riguardo e definirà soprattutto la confluenza delle vecchie qualifiche con quelle nuove confermerà infatti le disposizioni della C.M. n. 135 del 21/5/1991 relative al biennio post-qualifica. Per veder riconosciuto in via ordinamentale detto biennio occorre attendere il DM 15/4/94 che reca il titolo Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato. B) IL CURRICOLO Il curricolo dei nuovi corsi post-qualifica è peraltro strutturato in maniera identica a quella prevista in via sperimentale: un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi, l’uno di organizzazione scolastica, l’altro di competenza regionale coerentemente integrati. Più precisamente come sintetizzato e esposto in sede di esame della sperimentazione Progetto 92: • organizzate in sede scolastica: 1- area delle discipline comuni di formazione umanistica e scientifica 15 ore sett. 2- area delle discipline di indirizzo 15 ore sett. totale ore annuali in sede scolastica 900 • di competenza regionale 3- area di professionalizzazione totale ore annuali di competenza regionale da 300 a 450 totale ore annuali curricolo integrato da 1200 a 1350 L’attività didattica della prima e seconda area si svolge in cinque giorni settimanali. LA TERZA AREA 2 La quota di curricolo relativa all’intervento regionale si svincola dalle logiche organizzative della scansione settimanale del tempo-scuola. Ad essa resta riservato, di norma, un giorno di ciascuna settimana e moduli intensivi da svolgere nei modi e nei tempi definiti in sede progettuale, tenuto anche conto delle scadenze connesse all’effettuazione degli esami di maturità. C) AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE (3^ area) Il biennio post-qualifica degli Istituti Professionali comprende come detto in precedenza un’area di professionalizzazione (cosiddetta terza area), di competenza regionale con un monte ore annuale di 300/450 (200 per le IV, 200 per le V e 200 per stages), svincolata dalle logiche organizzative degli orari settimanali, articolata in moduli intensivi incentrati sulla pratica lavorativa e su esperienze maturate in stage (almeno 120 ore) presso aziende e/o attività produttive. I percorsi che caratterizzano detta terza area in via principale si attuano attraverso convenzioni con le Regioni in forza delle quali, al termine del percorso di studi, si consegue il diploma di scuola secondaria superiore e una qualifica professionale regionale. Le attività di professionalizzazione di cui sopra vanno recepite nell’ambito della programmazione annuale degli istituti professionali e fanno parte dei Piani dell’offerta formativa, in quanto curricolari e concorrenti a determinare le valutazioni in itinere e finali degli alunni. D) CORSI SURROGATORI Con la nuova normativa sembra scomparso ogni riferimento ai “corsi surrogatori”. La prima nuova citazione degli stessi arriva nel 1995 e quindi al termine del primo anno di ordinamento obbligatorio per i corsi di terza area, con l’OM 80/95 in materia di scrutini ed esami. Detta Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995 all’art. 24 comma 3 testualmente prevede: corsi surrogatori a) soggetti predisposti alla valutazione posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto dai docenti dell’area di indirizzo. A partire dal 9/03/95 la frase relativa al ricorso essenziale a consulenti esterni sarà ripetuta immutata per tutte le annuali ordinanze concernenti lo svolgimento degli scrutini ed esami fino all’OM 90/01 che diventa a partire dal 1992 con l’OM 23/5/92 n. 56 ordinanza permanente in materia di scrutini ed esami. Si tratta come già detto più che di un’alternativa, di un’offerta surrogatoria da attivare in casi di difficoltà di realizzazione di corsi biennali integrati. In questo caso l’istituto professionale, nell’esercizio delle proprie autonome competenze organizzative, amministrative e didattiche, nonché finanziarie, provvede a gestire direttamente anche le parti di curricolo di competenza di intervento regionale, senza alterarne le caratteristiche e gli specifici obiettivi didattici. Il sistema scolastico ovvia, cioè, all’assenza di offerte regionali con interventi di integrazione, anche, ove possibile, d’intesa con organismi produttivi. Ciascun istituto certifica, congiuntamente al conseguimento del diploma di maturità, gli ambiti di specifica professionalità frequentati dagli allievi. Elemento determinante di tutta la gestione dell’area di professionalizzazione è un’attenta programmazione degli interventi da realizzare, previa individuazione delle offerte occupazionali del territorio, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie a disposizione; tale programmazione verrà svolto con gli strumenti e le modalità proprie dell’esercizio dell’autonomia di istituto. LA TERZA AREA 3 III -STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA’ GESTIONALI DEI CORSI SURROGATORI. 1 – struttura dei corsi Per poter ottenere il finanziamento statale finalizzato all’attuazione dei corsi in questione gli stessi devono avere le seguenti caratteristiche: • Durata delle attività: almeno 300 ore l’anno; • Destinatari: gruppi di alunni non inferiori a 15 costituiti con studenti di una singola classe o di classi parallele della stessa tipologia di indirizzo di studi, escludendo smembramenti dell’unità classe. 2 – modalità di gestione Va premesso che in presenza del nuovo curricolo previsto dal D.M. 15/4/94 pressochè identico a quello sperimentale si ritiene continuino a trovare applicazione per i corsi in questione le specifiche disposizioni in materia emesse durante il periodo di gestione del Progetto 92. a) competenze del personale Per quanto concerne le modalità gestionali dei suddetti “corsi surrogatori” la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 135 del 21/5/1991 aveva previsto come innanzi esposto il ricorso a consulenti esterni alla scuola ovvero l’utilizzo di docenti particolarmente competenti. La successiva Circolare ministeriale n. 284 del 16/09/1991 ribadiva che l’attività didattica inerente la “terza area” richiedeva un utilizzo da parte dell’istituzione scolastica di consulenti esterni che potesse assicurare l’acquisizione di quelle specifiche professionalità che rappresentano uno degli obiettivi prioritari dell’impianto formativo di cui si discorre. Sottolineava, al riguardo, l’assoluta necessità di un’attenta valutazione delle competenze professionali che i consulenti dovevano possedere, escludendo in ogni caso l’utilizzo di persone in possesso del solo titolo di studio e non inserite concretamente in attività di lavoro specifica. Detta circolare sempre richiamando la citata circolare 135/91 confermava la possibilità per le istituzioni scolastiche impossibilitate a procurarsi all’esterno tutte le professionalità necessarie alla gestione dell’attività in questione di ricorrere all’utilizzazione di personale docente particolarmente preparato. Doveva trattarsi in ogni caso di personale di ruolo individuato esclusivamente sulla base di esperienze professionali maturate nel mondo della produzione. Analogamente e se possibile in maniera ancora più esplicita rispetto a quanto evidenziato ai due precedenti capoversi si è espressa la C.M. 28/3/1994 prot. n. 3310/B/1 che testualmente ha previsto: “”In casi eccezionali, ove l’istituto, realizzati i necessari accordi con la Regione ed esperiti tutti i tentativi di coinvolgimento di realtà del mondo produttivo e professionale, trovi difficoltà a reperire tutti gli esperti esterni necessari, non è escluso il ricorso alla utilizzazione di esperti interni alla scuola e cioè docenti di ruolo (anche di altri istituti) individuati esclusivamente sulla base di documentate esperienze professionali maturate nel mondo della produzione; in tal caso, in considerazione della circostanza che tali esperti sono anche titolari di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, per la retribuzione si fa riferimento alla C.M. 16 settembre 1991, n. 284. Tali ore, anche in casi eccezionali, dovranno essere largamente minoritarie rispetto a quelle coperte da esperti esterni e non dovranno in ogni caso superare un terzo del totale.”” b) Individuazione del personale L’individuazione degli esperti esterni alla scuola, deve avvenire sulla base dei criteri di qualità stabiliti ai sensi dell’art. 40 del regolamento n. 44/2001, che testualmente recita: “ il consiglio di istituto, sentito il collegio docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità di prestazione, nonché il limite massimo del compenso in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto”. Il personale interno all’istituzione scolastica va individuato sulla base delle documentate esperienze professionali maturate nel mondo della produzione cui fa riferimento la citata circolare n. 284. LA TERZA AREA 4 Intervenuta secondo le modalità innanzi esposte l’identificazione degli esperti al fine della concreta acquisizione delle prestazioni degli stessi il Capo d’Istituto provvederà all’emissione dei conseguenti atti che si sostanzieranno: - nella stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi del combinato disposto degli art. 33 comma 2 lett. g) e 40 del D.I. 1/2/2001 N. 44 per quanto riguarda il consulente esterno; - nel conferimento dell’incarico relativo all’attività di cui trattasi per quanto riguarda il personale docente dell’istituzione scolastica. In questo secondo caso ai sensi della citata circolare 28/03/94 prot 3310/B/1 ai soli fini del pagamento si configura la fattispecie dell’effettuazione di prestazioni di ore eccedenti l’orario di insegnamento. - nel conferimento dell’incarico per l’attività in questione per quanto riguarda il docente di altra istituzione scolastica. Tale incarico ricade invece nella disciplina dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001 e pertanto è subordinato all’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità dell’esperto ai sensi dell’art. 32 del citato contratto. Tali atti dovranno essere accettati dagli interessati mediante specifica sottoscrizione. c) Determinazione del compenso e trattamento previdenziale e fiscale dei compensi per l’attività di docenza nei corsi surrogatori Per quanto concerne la quantificazione delle misure dei compensi da corrispondere per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi va precisato quanto segue: 1) Attività di docenza svolta da esperti esterni Il trattamento economico da corrispondere all’ esperto esterno è quello che risulta stabilito dal contratto di prestazione d’opera stipulato tra docente e Dirigente scolastico secondo i criteri fissati dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44 del 1/2/2001. • Tipo di contratto In relazione alla posizione giuridico fiscale dell’esperto il contratto d’opera con lo stesso stipulato si configura alternativamente quale a) contratto di prestazione di lavoro autonomo con professionista che abitualmente esercita attività prefigurate nel contratto; b) contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso quando rispetto al prestatore l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà; c) contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dallo svolgimento dell’attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita • trattamento previdenziale e fiscale QUADRO SINTETICO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE RITENUTE DA APPLICARE SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 1) Prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente e, quindi, con partita IVA INPS IRAP Carico Stato Professionisti con Albo e Cassa Esclusi IVA 20% - Integrativo Cassa NO 2% - Ritenuta acconto 20% Professionisti con Albo non Addebitano il 4% al IVA 20% - Integrativo Cassa iscritti alla Cassa committente (soggetto a 2% - Ritenuta acconto 20% NO IVA, R.A. e Int. Cassa) Professionisti senza Albo nè Addebitano il 4% al IVA 20% - Ritenuta acconto NO Cassa committente (soggetto a 20% LA TERZA AREA 5 IVA, R.A.) 2) Collaborazioni coordinate e continuative Collaboratori con partita IVA 1/3 del 16% a carico del con altra copertura professionista previdenziale 2/3 a carico del committente che versa l’intero contributo Collaboratori senza partita IVA 1/3 del 16% a carico del con altra copertura professionista previdenziale 2/3 a carico del committente che versa l’intero contributo Collaboratori senza partita IVA 1/3 del 23,50% a carico del senza altra copertura professionista previdenziale 2/3 a carico del committente che versa l’intero contributo IVA 20% - Ritenuta IRPEF (scaglioni e detrazioni art. 24 DPR 600/73) – Addizionali NO IRPEF Ritenuta IRPEF (scaglioni e detrazioni art. 24 DPR 600/73) – Addizionali IRPEF SI Ritenuta IRPEF (scaglioni e detrazioni art. 24 DPR 600/73) – Addizionali IRPEF SI 3)Prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto. Collaboratori occasionali NO Ritenuta acconto 20% SI Se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto supera i 5000 euro per i contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative. 4) Bollo In assenza di partita IVA € 1,29 su compensi superiori a € 77,47 • Trattamento assicurativo Poiché la norma sancisce l’obbligo dell’assicurazione per gli insegnanti e gli alunni che attendono ad “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro”, va aperta una posizione assicurativa INAIL per i docenti esterni solo se sono preposti ad una delle predette attività. 2) Attività di docenza svolta da esperti interni all’istituzione scolastica Detta attività come innanzi esposto va retribuita ai sensi della circolare ministeriale 16-9-1991 richiamata dalla circolare 28/03/94 prot. 3310/B/1 nella misura oraria fissata dall’art. 3 comma 10 del D.P.R. 399/88 per la sostituzione dei colleghi assenti. E’ pertanto una prestazione pensionabile e, quindi, soggetta alle ritenute previdenziali ed erariali alla stessa stregua di tutti i compensi accessori. LA TERZA AREA 6 Trattamento previdenziale e fiscale Sui compensi erogati vanno operate le ritenute previdenziali (INPS e INPDAP) a carico dell’amministrazione ed a carico del dipendente nonché le ritenute erariali IRPEF, addizionale regionale ed IRAP Personale a tempo indeterminato INPDAP F.C. IRPEF Addizionale Regionale IRPEF IRAP a carico del dipendente 8,80% 0,35% a carico dell’amministrazione 24,20% / 0,50% 8,50% Personale supplente temporaneo INPS F.C. IRPEF Addizionale Regionale IRPEF IRAP a carico del dipendente / 0,35% a carico dell’amministrazione 1,61% / 0,50% Personale supplente annuale e insegnanti di religione a carico del dipendente INPS / INPDAP 8,80% F.C. 0,35% (ins. Religione) IRPEF Addizionale Regionale IRPEF 0,50% IRAP 8,50% a carico dell’amministrazione 1,61% / 8,50% 3) Attività docenza svolta da esperti docenti di altra scuola I compensi da corrispondere ai docenti delle altre scuole in quanto assoggettati al regime della preventiva autorizzazione ai sensi del D.L. n. 165/2001 e dell’art. 32 del CCNL 24/7/2003 vanno determinati secondo i criteri definiti dal Consiglio di istituto. Si fa comunque presente che la circolare del Ministero della P.I. n. 446 prot. 3302 del 18/11/1998 al riguardo si esprimeva nel senso che detti compensi di norma dovevano essere dello stesso importo contrattualmente previsto per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive di docenza. Trattamento previdenziale e fiscale Non sono pensionabili e quindi, non sono soggetti alle ritenute previdenziali. Sugli stessi vanno applicate le ritenute erariali IRPEF, Addizionale Regionale ed IRAP Personale a tempo indeterminato e determinato e insegnanti di religione a carico del dipendente a carico dell’amministrazione IRPEF Addizionale Regionale IRPEF 0,50% IRAP 8,50% Finanziamento delle spese per i corsi surrogatori Al finanziamento delle spese relative allo svolgimento dell’attività di cui trattasi si potrà provvedere attingendo alle seguenti fonti: - specifici finanziamenti disposti dal MPI ; - specifici fondi assegnati dall’USR; - fondi assegnati all’istituzione scolastica per il funzionamento amministrativo didattico - eventuali economie relative a corsi attivati in anni precedenti; LA TERZA AREA 7 - ogni quota disponibile dall’avanzo di amministrazione che non abbia specifico vincolo di destinazione. LA TERZA AREA 8