lE SItuazIonI GIuRIDIChE SoGGEttIvE

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lE SItuazIonI GIuRIDIChE SoGGEttIvE
Capitolo 1
Le situazioni giuridiche soggettive
Sommario: 1. La soggettività e le capacità giuridiche. – 2. Le principali situazioni attive: il diritto soggettivo,
l’interesse legittimo, lo status. – 3. Le ulteriori situazioni attive: l’aspettativa, la facoltà, la potestà. – 4.
Le principali situazioni passive: il dovere, l’obbligo. – 5. Le ulteriori situazioni passive: la soggezione e
l’onere. – 6. I diritti e i doveri costituzionali.
1. La soggettività e le capacità giuridiche
Per soggettività giuridica s’intende l’attributo di cui si caratterizza ogni individuo, in ragione della qualità di essere umano che lo contraddistingue.
L’affermazione dell’insopprimibilità della soggettività umana può dirsi un’acquisizione relativamente recente del diritto, favorita dalla progressiva comprensione dell’esistenza di un nucleo intangibile di diritti, strettamente correlato al riconoscimento universale della dignità dell’uomo.
Alla luce di siffatta evoluzione, ben può affermarsi come la soggettività umana sia
un concetto pre-giuridico, scaturente dall’osservazione del valore intrinseco di ogni
persona, come tale indisponibile per l’ordinamento.
A quest’ultimo, semmai, compete l’impegnativo compito di assicurare il costante rispetto della dignità e della soggettività di qualsiasi individuo, rimediando alle situazioni
– talvolta persistentemente riscontrabili – di negazione della persona umana, e del suo
sostrato di valori non negoziabili, che la rendono il cardine necessario attorno al quale
ruota ogni fenomeno giuridico.
Il diritto, infatti, è un’esperienza essenzialmente umana, dal momento che la sua
imprescindibile dimensione sociale (già approfondita in sede di disamina del concetto
d’ordinamento giuridico) richiede, quale intuitivo presupposto, l’esistenza di donne e
uomini – riconosciuti come tali – che comprendano l’esigenza di aggregarsi, in vista del
soddisfacimento di uno scopo comune.
Il principale precipitato della soggettività umana, allora, va rinvenuto nell’attribuzione ai pubblici poteri del ruolo di promotori della persona e delle sue molteplici istanze:
ogni individuo, infatti, è innanzitutto un centro d’imputazione d’interessi, che opera
nella realtà giuridica al fine di realizzare – nella maggior misura possibile – lo svolgimento della propria personalità.
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Parte seconda. L’attività giuridica privata e pubblica
Anche la Costituzione del 1948, consapevole dell’innata vocazione dell’uomo alla
piena espressione di sé, “riconosce” – ex art. 2, I c., Cost. – “i diritti involabili dell’uomo”, nella sua proiezione tanto individuale quanto associata, così dimostrando di aderire all’impostazione per la quale tali insopprimibili posizioni giuridiche preesistono
all’ordinamento e s’impongono ad esso, rendendo per quest’ultimo doveroso l’approntamento di un efficace apparato di tutela: ed infatti, al riconoscimento dei diritti consegue la loro “garanzia”, nella certezza che l’affermazione dei diritti si risolverebbe in
una mera petizione di principio, se non assecondata dal loro inveramento, cui tutta “la
Repubblica” (ossia ogni componente dell’ordinamento giuridico, dallo Stato al singolo
consociato) non può che indirizzarsi convintamente.
La soggettività, dunque, è un dato non controvertibile dall’ordinamento, che può
soltanto limitarsi a disciplinare le conseguenze del suo riconoscimento in capo alla
persona.
Il portato della soggettività umana è innanzitutto la capacità giuridica.
Ai sensi dell’art. 1 c.c., essa si acquista al momento della nascita, e consiste nell’attitudine del soggetto ad essere reso destinatario di situazioni giuridiche. Cessa con l’estinzione della persona, provocata dalla sua morte.
Anche gli enti superindividuali che rispondano a determinate caratteristiche possono essere personificati per volontà della legge: essa, in tal caso, ricorre alla fictio iuris d’attribuire alla formazione sociale una soggettività altrimenti naturalisticamente spettante
alla sola persona fisica: la creazione che ne deriva prende il nome di persona giuridica,
che gode anch’essa della capacità giuridica.
In realtà, però, si danno altri enti i quali, pur non essendo personificati, sono ammessi
ad operare nella realtà giuridica: trattasi delle associazioni non riconosciute, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c.
Dalla capacità giuridica (di cui nessuno può essere privato per motivi politici, ex art.
22 Cost., a riprova della sua diretta incidenza sull’effettività nel godimento dei diritti
costituzionali) va distinta la capacità d’agire, intesa come l’idoneità al compimento di
atti giuridicamente validi.
La capacità d’agire generale si acquista con il raggiungimento della maggiore età (ex
art. 2 c.c.), ossia con il compimento del diciottesimo anno di vita.
L’infradiciottenne, pertanto, ne è sprovvisto, e può relazionarsi giuridicamente con i
terzi soltanto per il tramite dei propri genitori (o di chi ne faccia le veci), suoi rappresentanti legali.
Il sedicenne ammesso a contrarre matrimonio è emancipato di diritto, ai sensi
dell’art. 390 c.c., e a questi è affiancato un curatore.
Il minore che presti la propria attività lavorativa, pur non essendo abilitato alla stipulazione del contratto di lavoro – per il quale è comunque richiesto l’intervento del
relativo rappresentante legale – può agire giudizialmente a tutela dei diritti nascenti dal
rapporto lavorativo (quali, ad esempio, i crediti vantati nei confronti della controparte
datoriale): è questo un esempio di capacità d’agire speciale; ad essa fanno da contraltare delle incapacità d’agire speciali, quali quella prevista in materia d’azione:
poiché infatti, fra l’età dell’adottante e quella dell’adottato devono intercorrere almeno
Capitolo 1 – Le situazioni giuridiche soggettive
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diciotto anni, ne discende che, nel giorno del compimento della maggiore età da parte
dell’aspirante adottante, questi non può comunque darvi corso, essendo necessario attendere quantomeno il giorno successivo.
Il maggiorenne del tutto incapace di provvedere ai propri interessi è soggetto a interdizione, con contestuale nomina di un tutore. All’interdizione provvede il Tribunale
in composizione collegiale, mentre spetta al giudice tutelare la vigilanza sul corretto
esercizio della tutela. L’interdizione priva il maggiorenne della capacità di agire, equiparandolo all’infradiciottenne.
Al giudice tutelare, in ogni caso, devono rivolgersi anche i genitori che si apprestino
a compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni dei propri figli.
Qualora, però, lo stato d’infermità di mente da cui derivi l’incapacità di provvedere
ai propri interessi non sia grave, o risulti provocato da sordomutismo, cecità, prodigalità,
o alcolismo, si farà luogo all’inabilitazione, da cui deriverà la nomina di un curatore
dell’inabilitato.
Allo scopo di preservare il più possibile gli ambiti di autonomia delle persone
anche temporaneamente non in grado di provvedere a se stesse, il legislatore ha introdotto (con l. 6/2004) l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Il vantaggio
di quest’ultima risiede nell’affiancamento all’interessato di un amministratore che lo
assista nel compimento degli atti giuridici più significativi, in tal modo garantendo
all’amministrato dei margini di autonomia ben maggiori, e assicurando il rispetto della
sua dignità.
2. Le principali situazioni attive: il diritto soggettivo, l’interesse legittimo,
lo status
L’attività giuridica dei privati consiste nell’adozione di comportamenti satisfattivi d’interessi, propri o altrui. Il principale di questi, evidentemente, è quello alla
conservazione e all’avanzamento dell’esperienza associativa, coinvolgente tutti i componenti del consorzio sociale; di talché le istanze legittimamente manifestate da questi
ultimi andranno previamente vagliate dall’ordinamento, che ne assentirà – e, talvolta,
ne assicurerà – la realizzazione, in ragione della misura in cui l’istanza medesima risulti
funzionale al perseguimento dell’interesse generale.
I rapporti intersoggettivi, come già esaminato, sono regolati dalle categorie del potere e del dovere di agire.
La prima rende possibile un determinato contegno, la cui pratica realizzazione è
rimessa all’interessato.
La più emblematica esplicazione del potere d’agire si rinviene nel diritto soggettivo.
Il diritto soggettivo è la situazione attiva che permette al titolare il soddisfacimento di un interesse proprio. Esso, dunque, riveste di forma e legittimità giuridiche ogni
comportamento con il quale l’individuo realizzi un suo bisogno materiale, o una sua
aspirazione morale.
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Parte seconda. L’attività giuridica privata e pubblica
Esso si atteggia a diritto assoluto, quando può opporsi al quisque de populo, mentre
andrà qualificato come diritto relativo laddove potrà essere vantato soltanto nei confronti di un soggetto determinato.
Soprattutto nella seconda ipotesi, emerge la relazionalità tipica di tutte le situazioni
soggettive, la quale si estrinseca nell’instaurazione di un rapporto giuridico, ossia del
legame intercorrente fra il creditore e il debitore di una data prestazione (di fare, non
fare, dare o sopportare).
Sarà bene precisare, in realtà, come i diritti assoluti siano tali soltanto astrattamente,
poiché la loro opponibilità sussiste solamente all’interno della comunità di cui fa parte
il consociato: è, intuibile, ad esempio, come il diritto di proprietà (caratteristico diritto
assoluto) ipoteticamente vantato da un cittadino italiano, su di un bene da lui effettivamente posseduto, lascerà pressoché indifferente l’aborigeno d’Australia con cui il primo
non entrerà mai in contatto.
Specularmente, la relatività del diritto di credito non esclude il dovere, incombente
sui restanti componenti la collettività organizzata, di astenersi dall’assumere comportamenti potenzialmente turbativi del diritto stesso, in ciò manifestando una chiara vocazione all’assolutezza.
Il diritto soggettivo può essere azionato fra soggetti collocati in posizione paritetica.
Nei rapporti tra cittadino e p.a., invece, la dottrina ha storicamente elaborato la figura soggettiva dell’interesse legittimo.
L’interesse legittimo è la posizione attiva che l’amministrato vanta nei confronti
dell’autorità investita di una pubblica potestà, ogniqualvolta l’ente spenda autoritativamente i propri poteri nei confronti del privato, facendo valere la supremazia di cui esso
gode, e che rinviene il suo fondamento nella legge (principio di legalità).
Tradizionalmente considerato come la pretesa del cittadino alla legalità dell’azione
amministrativa, oggigiorno la rimodulazione – in senso democratico e partecipativo – dei rapporti fra p.a. e privati ha indotto alla contestuale riconsiderazione della
natura di siffatta posizione giuridica, anche grazie al contributo della “teoria normativa” (Nigro), secondo la quale l’interesse legittimo consiste essenzialmente nella
possibilità di partecipazione del privato all’esercizio del potere pubblico, in termini
tali da garantire che l’azione amministrativa non privi illegittimamente il cittadino
di un bene di sua spettanza, o non neghi arbitrariamente l’ampliamento della sfera
soggettiva di lui.
In quest’ottica, dunque, l’interesse legittimo si riveste di una provvidenziale dimensione sostanziale, poiché privilegia l’aspirazione dell’amministrato alla conservazione
delle sue sostanze, o all’incameramento di altre utilità.
L’interesse legittimo cessa, pertanto, di essere un mero strumento esteriore di controllo dell’operato della p.a., per divenire un’occasione di confronto, di collaborazione
e di condivisione fra amministrazione e cittadino, in vista del soddisfacimento dell’interesse pubblico, al costo del minor sacrificio delle istanze del privato.
L’interesse de quo è pretensivo, quando mira al conseguimento di un bene della
vita, l’ottenimento del quale – da parte dell’interessato – richieda l’interposizione di un
pubblico potere (ad esempio, un permesso di costruire); è oppositivo, qualora intenda
Capitolo 1 – Le situazioni giuridiche soggettive
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contrastare la deminutio della sfera giuridica del titolare, attinta da un provvedimento
amministrativo restrittivo (si pensi ad un decreto di esproprio).
L’interesse si caratterizza di una componente procedimentale, che abilita il privato
a prendere fattivamente parte alla serie di atti e fasi prodromici all’adozione della determinazione amministrativa conclusiva; è provvedimentale, quando la legge autorizza
il privato a pretendere che il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento espresso, escludendo la possibilità che la p.a. esprima il proprio volere mediante
il ricorso a forme di silenzio significativo.
Dicesi amministrativamente protetto l’interesse tutelabile solo in via amministrativa, e di mero fatto quello non giuridicizzato in alcuna situazione soggettiva.
L’interesse legittimo è necessariamente un interesse differenziato, attuale e concreto,
ossia riconducibile ad un soggetto individuato, che aspiri nel momento presente ad un
determinato bene della vita, o alla sua conservazione (al riparo da interventi ablatori
della p.a.).
Si danno, tuttavia, interessi differenziati ma non individuali (quali quelli facenti capo
ad un’organizzazione di categoria, come un’associazione posta a tutela dei consumatori), definiti interessi collettivi, e altri interessi non differenziati, detti diffusi, non
giudizialmente tutelabili, se non in casi determinati (fra questi, il diritto all’ambiente,
azionabile per il tramite di enti appositamente riconosciuti dal relativo Ministero).
Il luogo d’incontro istituzionale tra privato e amministrazione procedente è il procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/90, più volte modificata.
Dalle precedenti situazioni giuridiche va distinto lo status, che rappresenta un fascio
di posizioni soggettive scaturenti dalla ricorrenza, in capo alla persona, di una determinata qualità soggettiva: si pensi allo status di genitore, o di consumatore, e alle conseguenze che ne derivano.
Per questa ragione, è spesso definita come una situazione soggettiva mista.
3. Le ulteriori situazioni attive: l’aspettativa, la facoltà, la potestà
Esaminate le principali posizioni soggettive, possiamo procedere con l’approfondimento delle altre situazioni riconosciute dall’ordinamento.
L’aspettativa è la situazione vantata dal titolare di un diritto in attesa di espansione:
si pensi all’acquirente sotto condizione sospensiva, che può pretendere dal venditore
l’astensione da comportamenti che rendano arduo l’avveramento della condizione, e
può realizzare atti conservativi del suo futuro diritto di proprietà (ex art. 1356 c.c.).
La facoltà è una componente del diritto soggettivo, di cui rappresenta una modalità
di realizzazione: la distruzione della cosa, ad esempio, costituisce un’estrinsecazione del
diritto di proprietà sulla stessa, che il titolare può impiegare come meglio crede, finanche provocando il perimento del bene a lui appartenente.
La potestà, invece, consiste nella situazione attiva conferita dall’ordinamento in
funzione del soddisfacimento di un interesse altrui: la potestà genitoria ne individua
un emblematico caso, dal momento che consegna alla madre e al padre del minore una
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