PERSONALE L`opzione donna e le novità della legge di bilancio 2017

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PERSONALE L`opzione donna e le novità della legge di bilancio 2017
PERSONALE
L'opzione donna e le novità della legge di bilancio 2017
La Legge di Bilancio 2017 sposta in avanti di altri sette mesi la possibilità, per le lavoratrici
dipendenti, di avvalersi dell'opzione per il calcolo contributivo.
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) sposta in avanti di altri sette mesi la
possibilità, per le lavoratrici dipendenti, di avvalersi dell'opzione per il calcolo contributivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è prevista una ulteriore estensione del regime sperimentale
donna.
A differenza della previgente normativa, ora, anche le dipendenti che risultano essere nate
nell'ultimo trimestre del 1958 potranno fruire dell'opzione donna, a condizione, però, di aver
maturato 35 anni di contributi entro il 31/12/2015.
La modifica è contenuta nell'articolo 1, comma 222, della precitata Legge n. 232/2016 con il quale
il legislatore ha stabilito l'estensione dell'opzione "alle lavoratrici che non hanno maturato entro il
31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per
effetto degli incrementi della speranza di vita".
Quindi, nel 2017 l'opzione potrà essere esercitata dalle dipendenti, anche del pubblico impiego,
che hanno maturato 57 anni di età unitamente ad almeno 35 anni di contributi al 31/12/2015.
Rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell'accesso alla pensione, nonché la
finestra mobile.
Il successivo comma 223 della Legge n. 232/2016 precisa, infatti, che "restano fermi, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni
applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004,
n. 243".
Dalle esplicitazioni fin qui esposte, si deduce che le dipendenti della pubblica amministrazione
nate nell'ultimo trimestre del 1958 hanno maturato il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016,
considerato che è necessario prendere atto degli gli effetti dell'adeguamento delle aspettative di
vita di 3 mesi nel 2013 e di ulteriori 4 mesi nel 2016, per un totale di 7 mesi.
Concretamente, la dipendente nata il 31 dicembre 1958, maturerà, pertanto, il diritto il 31 luglio
2016 e potrà ottenere l'erogazione della pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto
2017.
La modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, 47,2 milioni di euro per
l'anno 2018, 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,1 milioni
di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
La sperimentazione, allo stato attuale, non va oltre, visto che il Governo non ha previsto la
possibilità di una ulteriore prosecuzione oltre il 31/12/2015, come previsto dalla Legge n.
243/2004, proroga che avrebbe incluso anche le nate dopo il 1958.
L'ultima data per accedere all'opzione donna
Lavoratrici
Autonome
Requisito contributivo
35 anni
Ultima data per la 31/12/2015
maturazione del Requisito
Contributivo
Età necessaria*
58 anni
Ultima data per la 31/12/2015
maturazione del Requisito
Anagrafico
Ultima data di nascita utile 31/12/1957
Finestra mobile
18 mesi
Ultima
decorrenza 01/02/2018
assegno**
Dipendenti
Privato
35 anni
Ex Inpdap, FS, Poste
31/12/2015
34 anni, 11 mesi e 16
giorni
31/12/2015
57 anni
31/12/2015
57 anni
31/12/2015
31/12/1958
12 mesi
01/08/2017
31/12/1958
12 mesi
01/08/2017
* Requisito soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita Istat
** le nate nell'ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) vengono incluse nell'opzione ma
devono raggiungere, per effetto della speranza di vita, un'età pari a 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7
mesi per le autonome). Ciò comporta che la decorrenza della pensione, per l'ultima lavoratrice
inclusa, avverrà non prima del 1° agosto 2017.
Appare opportuno, a questo punto, che ogni dipendente interessata dovrà porre la massima
attenzione e ponderare l'opportunità che la normativa offre, anche e soprattutto alla luce delle
novità aggiuntive contenute nella Legge di Bilancio.
L'opzione donna, come è noto, comporta una riduzione definitiva dell'assegno di quiescenza a
causa del ricalcolo con le regole del sistema contributivo.
Tale riduzione, infatti, è tanto più elevata e consistente quanto maggiore è la quota dell'assegno
determinata con il sistema retributivo, cioè gli anni contributivi in possesso fino alla data del
31/12/1995.
Per rendere ancor più chiaro l'impatto che il calcolo contributivo può determinare, soffermiamo la
nostra attenzione su un esempio.
* dipendente nata il 5 novembre 1958 con 15 anni di contributi al 31/12/1995.
-Al 31/12/2015 ha cumulato una anzianità contributiva pari a 35 anni;
-Al 05/06/2016 (quindi, entro il 31/07/2016) ha maturato un'età anagrafica pari ad 57 anni e mesi
7.
-Può accedere al pensionamento mediante l'opzione donna, a decorrere dal 06/06/2017, dovendo
scontare la finestra mobile pari a 12 mesi .
In questo caso, la penalizzazione sul trattamento di quiescenza sarà molto consistente, perché al
segmento riferentesi all'arco temporale cha va dal 1° gennaio 1996 al 5 giugno 2017 (anni 21 mesi
05 e giorni 04), calcolato con il sistema contributivo, viene ad aggiungersi l'altro arco temporale
fino al 31/12/1995, pari a 15 anni, anch'esso calcolato col il sistema contributivo, laddove nel
calcolo di un normale trattamento pensionistico sarebbe stato, invece, calcolato con il sistema
retributivo.
Trattandosi, perciò di 15 anni, calcolati con il contributivo, la penalizzazione risulterà molto
elevata.
Certamente, il rovescio della medaglia, ci conduce anche ad altre considerazioni.
1) La scelta dell'opzione donna può portare ad un anticipo dell'età pensionabile significativo,
rispetto alle previsioni di cui alla Legge n. 2014/2011 (la c.d. "legge Fornero"): dai 7 agli 8 anni,
tenuto conto che per il triennio 2016/2018 l'età pensionabile di vecchiaia per le dipendenti del
settore pubblico è fissata a 66 anni e7 mesi .
2) Dal prossimo 1° maggio 2017 l'opzione va valutata con la possibilità, alternativa, di chiedere
l'Ape sociale o l'Ape volontario, in attesa di conseguire la pensione con le regole Fornero.
In entrambi i casi bisognerà raggiungere un'età di almeno 63 anni, dunque un'età sicuramente
superiore a quella per effettuare l'opzione.
Fonte: Personale enti locali del 19/01/2017
Autore: Francesco Disano