PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, TARDIVA TRASCRIZIONE DEL
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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, TARDIVA TRASCRIZIONE DEL
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, TARDIVA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO HA EFFETTO RETROATTIVO Il coniuge sposato in seconde nozze con rito religioso perde il diritto alla pensione di reversibilità del primo marito, qualora il secondo matrimonio venga trascritto nei registri dello stato civile, anche se la trascrizione avviene oltre i termini previsti. Questa è una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 9464/2010) che risolve i numerosi casi di vedove, che percepiscono la pensione di reversibilità per il decesso del primo marito, ma che si risposano solo con il matrimonio canonico. Il caso riguardava una donna rimasta vedova nel 1967, risposata solo con rito religioso nel 1983 e che aveva usufruito della pensione di reversibilità del primo marito anche dopo le nuove nozze. Nel 1998 i coniugi avevano deciso di regolarizzare la loro posizione sui registri dello stato civile e l'Inps aveva comunicato alla donna l'indebito per i 15 anni precedenti chiedendo il recupero della somma. Il ricorso della donna ebbe esito per lei positivo in Tribunale e Corte di Appello, ma l'Inps ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, nel dare ragione all’Inps, ha affermato che "il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione" e di conseguenza, "l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso" e cessa "il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità" del defunto, anche se la trascrizione venga effettuata oltre il termine prescritto. M. Emilda Sergio