PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, TARDIVA TRASCRIZIONE DEL

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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, TARDIVA TRASCRIZIONE DEL
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, TARDIVA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO HA EFFETTO
RETROATTIVO
Il coniuge sposato in seconde nozze con rito religioso perde il diritto alla pensione di reversibilità
del primo marito, qualora il secondo matrimonio venga trascritto nei registri dello stato civile,
anche se la trascrizione avviene oltre i termini previsti. Questa è una recente sentenza della Corte
di Cassazione (sent. n. 9464/2010) che risolve i numerosi casi di vedove, che percepiscono la
pensione di reversibilità per il decesso del primo marito, ma che si risposano solo con il
matrimonio canonico. Il caso riguardava una donna rimasta vedova nel 1967, risposata solo con
rito religioso nel 1983 e che aveva usufruito della pensione di reversibilità del primo marito anche
dopo le nuove nozze. Nel 1998 i coniugi avevano deciso di regolarizzare la loro posizione sui
registri dello stato civile e l'Inps aveva comunicato alla donna l'indebito per i 15 anni precedenti
chiedendo il recupero della somma. Il ricorso della donna ebbe esito per lei positivo in Tribunale e
Corte di Appello, ma l'Inps ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, nel dare ragione
all’Inps, ha affermato che "il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal
momento della celebrazione" e di conseguenza, "l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi
viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso" e cessa "il diritto del
coniuge superstite alla pensione di reversibilità" del defunto, anche se la trascrizione venga
effettuata oltre il termine prescritto.
M. Emilda Sergio