Informativa prodotti assicurativi
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Informativa prodotti assicurativi
Banca Galileo S.p.A. • Sede Legale e Direzione Generale: Corso Venezia, 40 – 20121 Milano • www.bancagalileo.it • [email protected] • Capitale Sociale € 35.800.000,00 i.v. • Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese Milano n. 03639870967 • Albo delle Banche n. 5587 • Codice ABI 3267 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ALLEGATO 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della nonché in caso di modifiche di consegnano al contraente copia contiene notizie sull’intermediario forme di tutela del contraente; proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Banca Galileo S.p.A. ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. L’intermediario, in occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 5/2006 fornisce tutte le notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al Dlgs n. 209/2005 (codice delle assicurazioni). Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell’intermediario. Parte I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE Il/La sottoscritto/a indirizzo posta elettronica Tel. , è incaricato, per conto di BANCA GALILEO S.P.A, Sede legale e Direzione Generale Corso Venezia, n. 40 -20121 Milano (MI), Tel 02-7788731 , indirizzo internet: www.bancagalileo.it, e-mail:[email protected], iscritta in data 7 Settembre 2007 con numero di iscrizione D000200163 alla sezione D (Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, proponente contratti delle seguenti imprese di assicurazione : Groupama Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma – Ca pitale Sociale euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg; Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16 - Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Verona 00320160237- Numero R.E.A. VR-9962 - Codice fiscale e partita Iva 00320160237 - Numero di iscrizione all'Albo imprese tenuto da Ivass 1.00012. - Società Capogruppo dell'omonimo Gruppo Assicurativo, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi tenuto da Ivass al n. 019 - Capitale sociale 522.881.778 euro - Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative A100378 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923; - a svolgere attività di intermediazione all’interno dei locali della Banca di cui sopra, quale dipendente della stessa. Si richiama l’attenzione sul diritto di verificare in ogni momento i dati riguardanti gli estremi identificativi e di iscrizione della Banca consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito dell’IVASS, autorità competente alla vigilanza nell’attività svolta (www.ivass.it). Parte II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI a) L’intermediario BANCA GALILEO S.P.A. NON è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna delle imprese di assicurazione di cui propone contratti. b) Le imprese di assicurazione, di cui BANCA GALILEO S.P.A. propone contratti, o le loro eventuali imprese controllanti, NON sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di BANCA GALILEO S.P.A.. c) Con riguardo al contratto proposto: - l’intermediario fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. Le valutazioni dell’intermediario, al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente, sono fondate sull’esame di molteplici e diversificate offerte dei contratti disponibili sul mercato; - l’intermediario non è tenuto per obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari; - non sono ricompresi contratti di assicurazione della responsabilità civile auto. Parte III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE I premi pagati dal contraente all’ intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il Cliente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo mediante compilazione di apposito modulo disponibile presso la filiale o tramite una lettera circostanziata consegnata direttamente alla filiale o inoltrata a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax o con una e-mail, a: BANCA GALILEO S.p.A. – Ufficio Reclami – C.so Venezia, 40 20121 Milano. Fax: 02-77887351 Indirizzo mail: [email protected] Indirizzo pec; [email protected] La Banca gestisce direttamente i reclami relativi ai prodotti collocati e riguardanti le violazioni degli obblighi di comportamento descritti nel modello 7A disponibile in filiale. La Banca trasmetterà senza ritardo il reclamo all’impresa assicurativa se riguarda aspetti legati al prodotto assicurativo. In ogni caso la Banca inoltra all’impresa assicurativa interessata il reclamo ricevuto, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale,21 – 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. Il reclamo potrà essere inoltrato tramite PEC, fax o posta ordinaria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ivass.it. Il Cliente può rivolgersi ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF), previa presentazione del reclamo alla banca e, qualora non soddisfatto, per violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative quando abbinate a prodotti bancari; - altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it; - per questioni attinenti ai prodotti finanziari assicurativi di cui ai rami vita III e V (con esclusione delle forme di previdenza complementare) il Cliente può rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini n. 3 – 00198 Roma; per questioni attinenti alle forme di previdenza complementare il Cliente può rivolgersi alla COVIP, Via in Arcione n. 71 – 00187 Roma. In entrambi i casi il Cliente deve allegare la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa di assicurazione; - Ombudsman-Giurì Bancario e Camera di Conciliazione Consob1/Arbitro per le Controversie Finanziarie per le violazioni degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto i prodotti finanziari assicurativi. Per sapere come rivolgersi all’ABF, Ombudsman-Giurì Bancario ovvero alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato/ACF si può consultare rispettivamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, www.conciliatorebancario.it; www.cameraconsob.it. Banca Galileo S.p.A. 1 Tale organismo di risoluzione delle controversie verrà sostituito dall’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF), quando diverrà operativo.