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Anno VII
Numero 5
Maggio 2005
GLI INTERVENTI
Dalla gestione dei procedimenti su carta a quella digitale
Amministrazione digitale
di Michela Galletti
1
Famiglia anagrafica
di Mauro Parducci
1
Matrimonio all'estero
di Felicina Comoglio
1
Sentenze straniere di
divorzio
di Gianna Nancini 13
Viaggiando nella rete
di Ileana Macagno 16
Bastiancontrario
39
di Michela Galletti
I
l governo ha recentemente reso
noto lo schema del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale (CDA)
(cfr www.padigitale.it)
Il provvedimento, che accorpa e
riordina tutta la normativa in materia
di attività digitale delle pubbliche
amministrazioni, nasce, tra gli altri,
dall’intento di ridare slancio ai temi
(Continua a pagina 2)
Famiglia anagrafica: le proposte di DeA
LEGISLAZIONE
di Mauro Parducci
A.I.R.E.
Numero Verde
Adempimenti referendum
15
31
STRANIERI
Flussi di ingresso
20
ELETTORALE
Modelli 3-7/D
23
C.I.E.
Disposizioni innovative
27
SERVIZIO CIVILE
Trattamento giuridico ed
economico
28
GIURISPRUDENZA
DIVORZIO
Dichiarazioni sostitutive
della riforma dei processi
amministrativi e agli obiettivi stabiliti
alla fine del decennio scorso e
raggruppati nel D.P.R. 445/2000,
Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, quali il protocollo
informatico, il workflow.
Il testo dello schema del CDA è in
N
el comitato tecnico presso il Ministero dell’Interno che si occupa della revisione del regolamento anagrafico DeA ha presentato le proprie proposte in merito alle definizioni
da dare alla famiglia ed alla convivenza anagrafica.
Per quanto attiene la famiglia anagrafica DeA, sulla base delle esperienze
maturate in questi anni e dei suggerimenti avanzati da molti ufficiali
d’anagrafe, ha presentato una proposta con il chiaro obiettivo di semplificare le ragioni del contenzioso con i
cittadini.
Nel nuovo regolamento anagrafico
DeA propone che la famiglia anagra(Continua a pagina 10)
Il matrimonio all'estero: casistiche e problematiche
di Felicina Comoglio
35
V
I SERVIZI
Le scadenze di aprile
41
I quesiti
42
anno progressivamente
aumentando, negli ultimi tempi, i
matrimoni contratti all’estero da
cittadini italiani ed è interessante
rilevare che, contrariamente al
passato, questi matrimoni non
riguardano soltanto cittadini italiani che
si sono stabiliti definitivamente
all’estero, o addirittura vi sono nati, ma
frequentemente si riferiscono anche a
cittadini italiani che, pur essendo
residenti in Italia, dove regolarmente
vivono e lavorano, si recano all'estero
per contrarre matrimonio.
Generalmente ciò avviene perché uno
dei due sposi è cittadino straniero ed è
impossibilitato a venire in Italia –
(Continua a pagina 5)
Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,
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AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
Michela Galletti
L’attività di una pubblica
amministrazione si articola, infatti, in processi o,
più comunemente, procedimenti, attraverso i quali
viene esplicata la funzione istituzionale, detti
“processi o procedimenti
primari”
Anno VII
Numero 5
L’attività di una pubblica
gran
parte
d e d i c a t o amministrazione si articola, infatti, in
all’informatizzazione dei procedimenti processi o, più comunemente,
amministrativi, con l’intento, procedimenti, attraverso i quali viene
dichiarato, di varcare definitivamente esplicata la funzione istituzionale,
il passaggio dalla gestione dei detti “processi o procedimenti
procedimenti su carta a quella primari”. Per esempio: il procedimento
digitale.
di concessione di un contributo, il
“Le pubbliche amministrazioni procedimento di rilascio di una
g e s t i s c o n o i p r o c e d i m e n t i concessione edilizia, il procedimento
amministrativi utilizzando le di affidamento dei lavori di
tecnologie dell’informazione e della realizzazione di una scuola e così via.
comunicazione, ai sensi del presente Questi processi o procedimenti primari
decreto” recita l’art. 37 al primo sono caratterizzati da una sequenza di
comma e prosegue, al secondo d o c u m e n t i c h e l a p u b b l i c a
comma, “La pubblica amministrazione amministrazione produce e che la
titolare del procedimento può pubblica amministrazione riceve.
raccogliere in un fascicolo informatico N e l c a s o , ad esempio, del
gli atti, i documenti e i dati del procedimento di concessione di un
procedimento medesimo da chiunque contributo, l’amministrazione riceve
formati...”.
l’istanza, produce i documenti della
In questo rinnovato slancio ci fase istruttoria, il provvedimento finale
troviamo, come operatori della di concessione o di diniego del
pubblica amministrazione, a riflettere contributo e, in quest’ultimo caso,
sui concetti di “gestione del dopo le recenti novità introdotte dalla
procedimento amministrativo”, l e g g e 1 5 / 2 0 0 5 , a n c h e l a
“gestione del flusso documentale”, e a comunicazione di c.d. preavviso di
“ripensare” le funzioni della gestione rigetto (art. 10bis della legge 241) e
documentale ricercandone gli l ’ e v e n t u a l e presentazione di
strumenti.
integrazioni (cfr legge 11 febbraio
E’ opportuno, dunque, innanzitutto, 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni
sgombrare il campo da un equivoco e alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
chiarire la distinzione tra “processi o c o n c e r n e n t i n o r m e g e n e r a l i
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procedimenti primari” e “processi
documentali di supporto”.
(Continua da pagina 1)
ANNO VII - Numero 5 - MAGGIO 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile.
Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli
Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M. Galletti, F. Comoglio, G. Nencini.
Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA
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Questo periodico è associato
Stampato da Pacini Editore spa (PI).
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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(Continua da pagina 2)
sull’azione amministrativa” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21
febbraio 2005).
Quando si parla di gestione del flusso
documentale si fa, dunque, riferimento
ai processi incentrati sul trattamento
dei documenti – processi
documentali – i quali sono di supporto
ai procedimenti primari.
In tal senso il Testo unico sulla
documentazione amministrativa, D.P.R.
445/2000, recita “la gestione dei
documenti è l’insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di
protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e
reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del
sistema di classificazione d’archivio
adottato. ..” (art. 1 lett. q).
E, in modo sostanzialmente identico,
per il legislatore del Codice
dell’amministrazione digitale, la
gestione documentale è “l’insieme
delle attività finalizzate alla
registrazione e segnatura di
protocollo, nonché alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e
reperimento e conservazione dei
documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni …” (art.
1 lett. u).
Definita in questi termini, due sono le
funzioni proprie della gestione del
flusso documentale.
La prima è la funzione “tradizionale” di
certificazione dell’esistenza di un
documento.
Si tratta di una funzione riconducibile
alla prima fase del flusso
documentale - la registrazione di
protocollo - più volte richiamata dalla
giurisprudenza che ha ribadito la
natura e il valore giuridico della
registrazione di protocollo come atto
pubblico che fa fede fino a querela di
falso.
Spesso quando si parla di una
funzione come “tradizionale” sembra
quasi che lo si faccia per sminuirne il
valore attuale, non in questo caso. La
funzione di certificare con certezza la
data di un documento è anzi
rinvigorita dalle disposizioni legislative
sulla durata dei procedimenti
amministrativi, a partire dalla legge
241 del ’90 fino alle ultime novità
introdotte dalla legge 15/2005: il
nuovo art. 8 della legge 241 aggiunge,
infatti, contenuti “temporali” alla
comunicazione di avvio del
procedimento quali “la data entro la
quale…deve concludersi il
procedimento…” (lett. c-bis) e “nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa
istanza” (lett. c-ter).
La seconda funzione propria della
gestione del flusso documentale è la
funzione “innovativa” di supporto
informativo per lo svolgimento delle
attività amministrative.
E’ una
funzione riconducibile ai
contenuti e al flusso completo del
documento: chi ce l’ha in carico, da
quanto tempo etc….
Si definisce innovativa in quanto ha
acquistato progressivamente
rilevanza, e, infine, valore strategico,
a partire dalla c.d. rivoluzione degli
anni ‘90.
Nei primi anni ‘90 la legge 142 di
riforma delle autonomie locali, oggi
decreto legislativo 267/00, Testo
Unico sulle autonomie locali, e la
legge 241 di riforma del procedimento
amministrativo, segnano l’avvio di una
stagione di profonda trasformazione
dei rapporti istituzionali tra la pubblica
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AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
di Michela Galletti
"Quando si parla di
gestione del flusso
documentale si fa,
dunque, riferimento ai
processi incentrati sul
trattamento dei
documenti – processi
documentali – i quali sono
di supporto ai
procedimenti primari."
Anno VII
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Numero 5
acquistato maggiore consapevolezza
amministrazione e i cittadini. Si dei loro diritti e dei tempi entro i quali
di Michela Galletti
afferma la versione sostanziale del la pubblica amministrazione deve
principio costituzionale di legalità soddisfarli; le richieste di accesso ai
s e c o n d o c u i l a p u b b l i c a documenti o alle informazioni sono
amministrazione deve organizzarsi ed sempre più frequenti e ripetuti sono
agire per il raggiungimento dei migliori gli esposti e i ricorsi per domande
obiettivi (efficacia ed efficienza) rimaste insoddisfatte.
assicurando la massima trasparenza. I giudici, dal canto loro, sembrano
La possibilità di reperire velocemente essere dalla parte dei cittadini.
documenti e informazioni diventa una Un indirizzo giurisprudenziale,
necessità, al fine di fornire ai cittadini recente ma ormai costante, si è
e alle imprese, servizi sempre più pronunciato in tal senso: un cittadino
presenta una domanda di
accesso ad un documento; la
pubblica amministrazione non
trova il documento, la
condizione dei suoi archivi è
critica e nonostante gli sforzi
Informatizzazione
Composizione
Automazione
attivati
si
trova
dell’attività
manuale
dell’ufficio
nell'impossibilità materiale di
procurarsi il documento;
ebbene, la giurisprudenza si
è pronunciata nel senso che
l'indisponibilità materiale
dell’atto non costituisce causa
giustificativa del diniego di
accesso al documento e ha
c o n d a n n a t o
l’amministrazione.
documento cartaceo
documento elettronico
La conclusione cui ci
efficienti e con un grado di inducono queste considerazioni è che
trasparenza sempre maggiore le pubbliche amministrazioni devono
(informazioni = risorsa). Le modalità migliorare il modo di gestire i loro
di gestione dei documenti assumono documenti.
una importanza fondamentale nella D’altro canto gli strumenti non
strategia operativa della pubblica mancano.
amministrazione.
Per quanto riguarda lo strumento
I concetti di trasparenza, di “materiale”, o forse sarebbe più
efficienza e di efficacia, di cui la opportuno dire “immateriale”, accanto
pubblica amministrazione dibatte da e, in prospettiva, al posto del
ben quindici anni, devono diventare documento cartaceo, che utilizza
strumenti ed obiettivi per un miglior come unico supporto fisico la carta,
servizio al cittadino.
l’evoluzione della tecnologia
(Continua a pagina 5)
I cittadini, come ben sanno gli
operatori del front office, hanno
AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
(Continua da pagina 3)
La smaterializzazione
dell’atto amministrativo
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(Continua da pagina 4)
informatica e telematica ha introdotto
l’ulteriore categoria del documento
informatico.
Per quanto riguarda lo strumento
normativo a partire dagli anni ’90 in
poi c’è stata una produzione
normativa
ricca e in continua
evoluzione in materia di protocollo
informatico e di gestione elettronica
dei flussi documentali.
Riprendendo le parole del Ministro
Stanca, “l’innovazione, alla base del
progresso e del benessere economico
e sociale, deve andare di pari passo
con una adeguata regolamentazione
giuridica, altrimenti le norme obsolete
rischiano di diventare un ostacolo allo
sviluppo”.
Un primo tentativo di riordino delle
disposizioni è stato compiuto nel
2000, con il
D.P.R. 445/2000,
accompagnato, per le regole tecniche,
dal D.p.c.m. 31.10.2000.
Si sono così affermati principi che
conferiscono validità giuridica piena
ad un nuovo modo di fare
amministrazione che passa
n e c e s s a r i a m e n t e , per atti
amministrativi ma smaterializzando il
documento che ne costituisce il
tradizionale supporto attraverso la
nascita del documento informatico
come istituto giuridicamente valido e
regolamentato. Si è affermato un
modello di amministrazione che
funziona secondo un sistema a rete,
così da consentire il flusso ed una
integrazione delle informazioni e delle
conoscenze nella singola
amministrazione e tra amministrazioni.
Oggi, lo abbiamo visto, stiamo vivendo
una fase di rinnovato slancio.
Da un lato, a distanza di cinque anni
dal Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, è in corso un nuovo
tentativo di riordino delle disposizioni
con il Codice dell’amministrazione
digitale.
Dall’altro, dal gennaio di quest’anno
l’uso della telematica ha fatto formale
ingresso nella legge “regina” del
procedimento amministrativo, la 241,
al posto d’onore del Capo I dedicato ai
“principi” che regolano l’attività
amministrativa. L’art. 3-bis "Uso della
telematica" recita infatti a chiare
lettere che: “Per conseguire maggiore
efficienza nelle loro attività, le
amministrazioni pubbliche incentivano
l’uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati”.
di Michela Galletti
"le richieste di accesso ai
documenti o alle
informazioni sono sempre
più frequenti e frequenti
sono gli esposti o i ricorsi
per domande rimaste
insoddisfatte"
Michela Galletti
Responsabile del Servizio
Organi di governo Segreteria e Comunicazione
Comune di San Giuliano Terme (PI)
[email protected]
industriale ed all’espansione del
spesso per mancanza del visto di fenomeno migratorio, cui ha fatto
ingresso. Ma non sono pochi i casi in inevitabilmente seguito un’evoluzione
cui i nubendi sono entrambi italiani e della vita relazionale fra individui di
decidono comunque, per i più svariati nazionalità diverse.
motivi, di sposarsi in uno stato estero.
Di conseguenza assumono oggi
L’incremento di questi matrimoni sempre più rilevanza, per l’Ufficiale di
all’estero è da attribuire principalmente Stato Civile, le casistiche e le
(Continua a pagina 6)
allo sviluppo della moderna società
(Continua da pagina 1)
AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
MATRIMONIO
ALL'ESTERO
di Felicina Comoglio
Pagina 6
MATRIMONIO
ALL'ESTERO
Felicina Comoglio
"la celebrazione del matrimonio può avvenire:
innanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana
competente, innanzi
all’autorità locale, secondo
le leggi del luogo."
Anno VII
(Continua da pagina 5)
problematiche legate alla celebrazione
del matrimonio all’estero da parte del
cittadino italiano.
Quali sono i requisiti e le condizioni
necessarie perché un cittadino italiano
possa contrarre matrimonio all’estero?
L’art. 115 del C.C. comma 1, precisa
che il cittadino italiano, anche in caso di
matrimonio all’estero, deve rispettare le
“condizioni necessarie” previste dagli
artt. 84 e seguenti del C.C.
Esse riguardano:
1) l’età, per cui non può contrarre
matrimonio chi non ha raggiunto la
maggiore età, oppure chi ha compiuto
16 anni, ma non ancora i 18, se non
previa autorizzazione del Tribunale
(art. 84);
2) la sanità mentale, perchè
l’interdetto per infermità di mente non
può contrarre matrimonio (art. 85);
3) l’inesistenza di precedente vincolo
matrimoniale (art. 86);
4) l’inesistenza di determinati vincoli
di parentela, affinità, adozione tra i
nubendi (art. 87);
5) l’ipotesi del “delitto” nei confronti di
chi sia stato condannato per omicidio
consumato o tentato sul coniuge
dell’altro sposo (art. 88);
6) il divieto temporaneo di nuove
nozze previsto per la donna che
intende risposarsi (art. 89).
Bisogna tuttavia precisare che il
mancato rispetto di quest’ultimo
requisito non comporta una invalidità
dell’atto, ma soltanto una semplice
irregolarità, peraltro sanabile con una
sanzione pecuniaria di modesta entità
(art. 140 c.c.).
E’ utile ricordare che l’art. 110 del D.P.R.
396/2000 ha abrogato il 2° comma
dell’art. 115 c.c. in base al quale i
cittadini italiani che intendevano
contrarre matrimonio all’estero
Numero 5
secondo le leggi del luogo dovevano
effettuare le pubblicazioni in Italia e, in
caso di residenza all’estero, nel
Comune italiano di ultimo domicilio.
Quindi, dal 30 marzo 2001, questo
obbligo non esiste più.
Ma cosa deve fare in pratica il
cittadino italiano che intende sposarsi
all’estero?
Occorre innanzi tutto premettere che la
celebrazione del matrimonio può
avvenire:
a) innanzi all’autorità diplomatica o
consolare italiana competente,
b) innanzi all’autorità locale, secondo
le leggi del luogo.
Tale distinzione è contenuta nell’art. 16
del Regolamento di stato civile ed
assume notevole rilevanza perché, nel
primo caso, bisogna osservare la legge
italiana in quanto le nostre autorità
diplomatiche o consolari all’estero, ai
sensi del D.P.R. 200/1967, svolgono le
funzioni di Ufficiale dello Stato Civile,
mentre nel secondo caso, trattandosi
di matrimonio celebrato innanzi ad una
autorità straniera, si applicano le
norme del diritto internazionale privato
(L. 218/1995) e del Codice Civile.
Da ciò deriva che, mentre nel primo
caso il matrimonio deve essere
necessariamente preceduto dalle
pubblicazioni, nella seconda ipotesi
esse vengono eseguite soltanto
qualora l’autorità straniera dello Stato
estero – dinanzi alla quale il
matrimonio verrà celebrato – richieda
al nostro connazionale una
certificazione attestante la sua
“capacità matrimoniale”, cioè la sua
idoneità a contrarre matrimonio. In tale
evenienza, dopo aver effettuato le
pubblicazioni, l’Ufficiale di Stato Civile
rilascerà un nulla osta al matrimonio,
ossia un certificato di eseguite
(Continua a pagina 7)
Pagina 7
(Continua da pagina 6)
pubblicazioni da produrre all’autorità
straniera che celebrerà il matrimonio.
Questa è l’interpretazione fornita dal
Ministero dell’Interno nella risposta ad
un recente quesito.
L’omissione delle pubblicazioni non
incide però sulla validità del
matrimonio: la mancanza di tale
adempimento viene punita dall’art. 134
c.c. soltanto con un’ammenda (e
possiamo dire che questa norma è
sicuramente una di quelle più
disattese).
E’ utile ricordare che alcuni Stati, al
fine di semplificare le formalità
preliminari occorrenti per contrarre
matrimonio, hanno stipulato accordi
internazionali che prevedono
procedure uniformi in caso di
matrimonio all’estero dei loro cittadini e
precisamente:
1. la Convenzione di Monaco del
5/9/1980, ratificata con Legge
950/1984 e in vigore per l’Italia
dall’1/7/1985, relativa al rilascio di un
certificato di capacità matrimoniale. E’
attualmente vigente tra Austria, Belgio,
Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo,
Spagna, Svizzera e Turchia e prevede
che ogni Stato contraente si impegni a
rilasciare un certificato di capacità
matrimoniale conforme al modulo
allegato alla Convenzione stessa
qualora un’Autorità straniera, o
l’interessato, richiedano il nulla osta
per la celebrazione del matrimonio
all’estero. In Italia l’autorità competente
al rilascio di tale certificato, che ha una
validità di sei mesi ed è esente da
legalizzazione qualora sussistano
specifiche convenzioni con lo Stato
destinatario, è l’Ufficiale di Stato Civile.
2. l’Accordo Italo-svizzero stipulato
a Berna il 16/11/1966 e ratificato con
Legge 474/1968 sull’esenzione della
legalizzazione di documenti rilasciati
dai rispettivi Ufficiali di Stato Civile, tra
cui anche i certificati presentati per
contrarre matrimonio.
3. L’Accordo Italo-austriaco stipulato
a Vienna il 29 marzo 1990 ed in vigore
per l’Italia dall’1/5/1992, che ha
semplificato le formalità preliminari per
contrarre matrimonio e certificato di
capacità matrimoniale.
Procediamo ora ad esaminare gli
adempimenti richiesti nelle diverse
fattispecie:
a) matrimonio contratto all’estero
davanti alle autorità diplomatiche o
consolari italiane.
La forma della celebrazione è quella
prevista dall’art. 107 del C.C., cioè
secondo le stesse disposizioni che
disciplinano il matrimonio in Italia. Per
quanto concerne le pubblicazioni, che
ripetiamo essere obbligatorie, bisogna
far riferimento all’art. 53 del D.P.R.
396/2000, alla Circolare MIACEL n. 9
dell’11/7/2001 nonché all’art. 11 del
D.P.R. 200/1967 (Disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari) che
prevede espressamente le
pubblicazioni:
- sia presso l’ufficio consolare in cui
deve avvenire la celebrazione del
matrimonio
- sia nel luogo di residenza degli
sposi e quindi:
a) presso il Consolato, per il cittadino
italiano residente all’estero
b) presso il Comune, se il cittadino
risiede in Italia.
Vediamo i diversi possibili casi:
1) gli sposi sono entrambi residenti
in Italia. Le pubblicazioni vanno
richieste all’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di residenza, devono
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MATRIMONIO
ALL'ESTERO
di Felicina Comoglio
"alcuni Stati, al fine di
semplificare le formalità
preliminari occorrenti per
contrarre matrimonio, hanno stipulato accordi internazionali che prevedono
procedure uniformi in caso
di matrimonio all’estero dei
loro cittadini"
Pagina 8
MATRIMONIO
ALL'ESTERO
di Felicina Comoglio
"Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste indistintamente
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di
residenza oppure
all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione lo sposo è
residente"
Anno VII
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essere affisse per otto giorni
consecutivi (non si computano il giorno
di affissione né quello di defissione) e
devono essere eseguite nel Comune di
residenza di entrambi, se diversi (art.
94 c.c.). Decorsi i termini, l’Ufficiale
dello Stato Civile che ha proceduto alla
pubblicazione richiederà al Console, ai
sensi dell’art. 109 c.c. e su specifica
istanza degli sposi, la celebrazione del
matrimonio avanti l’autorità diplomatica
o consolare italiana. Tale procedura
non viene espressamente prevista
dalla normativa, ma si ritiene
applicabile per analogia in quanto l’art.
53 terzo comma del D.P.R. 396/2000
fornisce indicazioni per la possibilità
inversa.
2) uno sposo è residente in Italia,
mentre l’altro (cittadino italiano) è
residente all’estero. In questo caso si
applicano le disposizioni dell’art. 53,
comma 2 e seguenti, del D.P.R.
396/2000. Le pubblicazioni di
matrimonio possono essere richieste
indistintamente all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune italiano di residenza
oppure all’autorità consolare italiana
all’estero nella cui circoscrizione lo
sposo è residente. In entrambi i casi,
l’Ufficiale cui è stata presentata la
richiesta deve richiedere le
pubblicazioni anche all’altro Ufficiale
che è tenuto a trasmettere, decorsi i
termini e senza indugio, il certificato di
eseguita pubblicazione. Qualora la
richiesta di pubblicazione sia stata
presentata in Italia e gli sposi
intendano contrarre matrimonio
all’estero, l’Ufficiale dello Stato Civile,
su specifica istanza dei nubendi e
come indicato per il caso precedente,
richiede la celebrazione all’autorità
diplomatica o consolare italiana del
luogo dove intendono sposarsi, in
Numero 5
applicazione dell’art. 109 del C.C.
3) uno sposo è residente in Italia,
mentre l’altro (cittadino straniero) è
residente all’estero. Poiché la
normativa italiana è applicabile
soltanto sul territorio italiano o nei
confronti dei cittadini italiani, la
richiesta di pubblicazione deve essere
in questo caso presentata al Comune
italiano di residenza dello sposo. E
anche in questa ipotesi, adempiute
tutte le formalità relative, l’Ufficiale di
Stato Civile richiederà la celebrazione
del matrimonio all’autorità consolare
competente (art. 109 c.c.).
4) gli sposi sono entrambi residenti
all’estero. In tale evenienza la
richiesta di pubblicazioni può essere
presentata unicamente all’autorità
consolare nella cui circoscrizione gli
sposi, o uno di essi, hanno la
residenza. Ciò anche nell’ipotesi di
iscritti all’AIRE, non sussistendo infatti
alcuna competenza dell’Ufficiale dello
Stato Civile italiano a ricevere la
richiesta di pubblicazione di questi
soggetti che non sono più residenti nel
Comune, ma all’estero.
Si ricorda che le autorità consolari
svolgono le stesse funzioni degli
Ufficiali dello Stato Civile italiani, per
cui possono celebrare matrimoni
anche:
- fuori della sede consolare, in base
all’art. 110 c.c., quando uno degli sposi
sia impossibilitato a recarsi presso
l’ufficio consolare per infermità o altro
impedimento,
- per procura, ai sensi dell’art. 111 c.c.
B) matrimonio contratto all’estero
davanti alle autorità locali.
Come premesso, la celebrazione
all’estero del matrimonio può avvenire
anche dinanzi all’autorità locale,
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secondo le leggi del luogo: il nostro
ordinamento non prevede, in questa
ipotesi, particolari procedure relative
alla forma di celebrazione, essendo
sufficiente che il matrimonio sia
considerato valido dalla legge del
luogo di celebrazione.
Si devono soltanto applicare, in questo
caso, le norme del diritto internazionale
privato e del Codice Civile italiano.
Secondo l’art. 27 della Legge 218/1995
che tratta delle condizioni per contrarre
matrimonio, la capacità matrimoniale e
le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge
nazionale di ciascun nubendo al
momento del matrimonio…
E per quanto riguarda la validità dal
punto di vista formale l’art. 28 della
predetta legge prevede che il
matrimonio sia valido in Italia se tale
viene riconosciuto dalla legge del
luogo di celebrazione o dalla legge
nazionale di almeno uno dei coniugi al
momento della celebrazione o dalla
legge dello Stato di comune residenza
in tale momento. Quindi, per il nostro
ordinamento giuridico è sufficiente la
presenza di uno di questi criteri per
rendere valido il matrimonio.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
396/2000 sarà cura degli interessati
trasmettere copia dell’atto alla nostra
autorità diplomatica o consolare, la
quale, verificata la validità dal
matrimonio secondo la legge dello
Stato di celebrazione, lo inoltrerà per la
trascrizione all’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di residenza degli sposi e,
se diverso, ad entrambi i Comuni, con
comunicazione del doppio invio (art. 17
D.P.R. 396).
I matrimoni contratti all’estero da
cittadini italiani, se celebrati secondo le
forme previste dalla legge straniera,
hanno immediata validità nel nostro
ordinamento a prescindere dalla
trascrizione dell’atto in Italia, la quale
riveste carattere meramente
certificativo e dichiarativo.
Può anche succedere che all’Ufficiale
di Stato Civile giunga la richiesta di
trascrivere un atto di matrimonio
celebrato all’estero da cittadino italiano
ancora vincolato da un precedente
legame matrimoniale. In questo caso,
nonostante la mancanza della libertà di
stato prevista dall’art. 86 del c.c., è
necessario procedere ugualmente alla
trascrizione del matrimonio informando
nel contempo il Procuratore della
Repubblica per i dovuti accertamenti al
fine di un’eventuale pronuncia del reato
di bigamia. In tal senso si era espresso
il Ministero di Grazia e Giustizia, allora
competente in materia, con la circolare
del 20 ottobre 1982 che si ritiene
ancora valida ed attuale.
Secondo il disposto dell’art. 18 del D.P.R.
396/2000, non si procede alla
trascrizione soltanto nel caso l’atto sia
contrario all’ordine pubblico, cioè in
contrasto con norme inderogabili
dell’ordinamento italiano (es. matrimonio
tra persone dello stesso sesso, età degli
sposi inferiore a 16 anni).
In tali casi, l’Ufficiale di Stato Civile
rifiuterà la trascrizione e informerà il
Procuratore della Repubblica per gli
eventuali adempimenti di competenza.
Si rammenti sempre che il rifiuto di una
trascrizione (così come di ogni altra
attività prevista dal Regolamento di
Stato Civile) deve essere redatto per
iscritto e, soprattutto, motivato.
Felicina Comoglio
Responsabile Servizi Demografici
Comune di Santhià (VC)
[email protected]
MATRIMONIO
ALL'ESTERO
di Felicina Comoglio
"I matrimoni contratti
all’estero da cittadini
italiani, se celebrati
secondo le forme previste
dalla legge straniera,
hanno immediata validità
nel nostro ordinamento a
prescindere dalla
trascrizione dell’atto in
Italia"
P a g i n a 10
FAMIGLIA
ANAGRAFICA
Mauro Parducci
"Nella famiglia anagrafica
si debbono tenere in considerazione solo gli elementi della coabitazione,
della dimora abituale nel
Comune e dei vincoli parentali ... o affettivi"
Anno VII
(Continua da pagina 1)
fica sia definita nel modo seguente:
“Ai soli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”
Prima ancora di dar conto dei motivi
che ci hanno portato a formulare tale
proposta proviamo a riassumere i termini della questione ed i problemi che
sorgono nel gestire, a livello pratico,
la famiglia anagrafica secondo
l’attuale definizione normativa.
Ad oggi l’art. 4 del D.P.R. 223/89
nel definire la famiglia anagrafica
stabilisce che “Agli effetti anagrafici
per famiglia s'intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello
stesso Comune.”
Questa definizione aveva sicuramente portato un po’ di chiarezza sul concetto di famiglia anagrafica rispetto alla precedente normativa data dal precedente D.P.R. 136/58.
Infatti nel vecchio regolamento
(D.P.R. 136/58) la famiglia anagrafica
era individuata da una serie di elementi che, di fatto, lasciavano piena
libertà ai diretti interessati per la sua
individuazione.
Infatti essa era definita secondo i seguenti criteri:
üuna
pluralità di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da
vincoli affettivi;
üla coabitazione e la dimora abituale
nel Comune di tali persone;
üla messa in comune di tutto o parte
del reddito di lavoro o patrimoniale
percepito dalle persone coabitanti.
Numero 5
Soprattutto l’ultimo elemento rendeva l’Ufficiale d’Anagrafe impotente
rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati a proposito della “messa in comune o meno
di tutto o parte del reddito” percepito dai coabitanti.
Per molti anni le richieste di scissione o di riunione delle famiglie sono
state oggetto di quotidiano intervento per l’Ufficiale d’Anagrafe che non
poteva far altro che “registrare la
volontà delle parti”.
Tali richieste portavano a individuare
famiglie anagrafiche distinte nell'ambito della stessa abitazione secondo
le necessità ed i vantaggi che, di volta
in volta potevano essere conseguiti;
si poteva così assistere ad una richiesta di scissione del nucleo familiare
seguita, dopo un intervallo di tempo
anche molto breve, da una seconda
richiesta di riunione delle famiglie appena separate e, successivamente,
da altre richieste di scissione e nuove
riunioni creando un circolo vizioso ed
ingestibile per l’Ufficiale d’Anagrafe.
Finalmente, con il nuovo Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989), il legislatore stabilì una nuova definizione
di famiglia anagrafica (art.4) abbandonando ogni riferimento agli elementi
economici.
Nella nuova famiglia anagrafica si
debbono tenere in considerazione solo gli elementi della coabitazione, della dimora abituale nel Comune e dei
vincoli parentali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) o affettivi.
Così avremo una famiglia anagrafica
quando si determinino le seguenti
condizioni: coabitazione, dimora abituale e vincoli parentali o affettivi.
Tuttavia il tempo ci ha dimostrato che
(Continua a pagina 11)
P a g i n a 11
(Continua da pagina 10)
non tutti i problemi sono stati risolti.
Infatti la presenza di elementi oggettivi quali la coabitazione e i vincoli parentali, indicati dall’art. 4, del D.P.R.
223/1989, non pone dubbi circa
l’impossibilità di effettuare scissioni
della famiglia anagrafica esistente.
Così potremmo avere più nuclei familiari all’interno di un’unica famiglia
anagrafica.
Il matrimonio di un figlio che continui
a convivere con i genitori unitamente
alla propria sposa determinerà due
nuclei familiari nell’ambito dell’unica
famiglia anagrafica.
Famiglia anagrafica e nucleo familiare
rappresentano, pertanto, due entità
giuridiche ben distinte che, solo in alcuni casi, potrebbero coincidere.
Il problema si pone quando si prenda in esame la situazione di persone coabitanti nella stessa unità immobiliare che, non avendo vincoli
parentali, siano legati o meno da un
vincolo affettivo.
La prassi consolidata nei diversi Comuni ha portato a soluzioni diverse e
ad un conseguente diverso trattamento dei cittadini.
Infatti si passa da chi lascia agli interessati la libertà di dichiarare il vincolo
affettivo (come da sempre sostenuto
dall’Istat e dal Ministero dell’Interno) a
chi ritiene che a certe condizioni il vincolo affettivo sia accertabile o desumibile d’ufficio. Tra i due estremi trovano giustificazione altre soluzioni
mediane.
Si deve inoltre sottolineare che molto
spesso gli Ufficiali d’anagrafe si trovano a dover gestire richieste di scissione da parte di chi avendo inizialmente
dichiarato il vincolo affettivo, con la
costituzione di una sola famiglia ana-
grafica, vorrebbe successivamente richiedere la scissione della stessa famiglia pur mantenendo la dimora nella stessa abitazione.
Nel recente passato, su questo particolare aspetto, si è soffermata la riflessione dell’Avvocatura di Stato. La
conclusione a cui giunge
l’Avvocatura, ad una prima lettura potrebbe apparire in contrasto con la linea sostenuta fino ad oggi dall’ISTAT
e dal Ministero dell’Interno.
In realtà la presa di posizione
dell’Avvocatura di Stato ci sembra
perfettamente in linea con lo spirito
della norma (art. 4 D.P.R. 223/89) individuando la famiglia anagrafica
nell’elemento preponderante della coabitazione nell’unità immobiliare. In tal
modo si demarca ancora di più la differenza tra famiglia anagrafica e famiglia nucleare. D’altra parte anche la
recente legislazione ha introdotto
diversi e svariati concetti di nucleo
familiare (si pensi alla differente indicazione del nucleo familiare ai fini
dell’attribuzione dell’assegno di maternità rispetto al nucleo familiare
individuato dall’art. 1, comma 6 del
D.L. 13/3/1988, n. 69 in materia previdenziale).
Sulla base di tale autorevole interpretazione si può giungere alla conclusione che l’Ufficiale d’Anagrafe dovrebbe istituire una sola scheda di famiglia per ogni unità immobiliare.
Come dire: una sola casa, una sola
famiglia anagrafica.
Sappiamo perfettamente che la tesi sostenuta dall’Avvocatura di
Stato non è stata condivisa dal Ministero dell’Interno che ha ribadito
il proprio orientamento con la Circolare n. 15/2001.
(Continua a pagina 12)
FAMIGLIA
ANAGRAFICA
di Mauro Parducci
“si passa da chi lascia agli
interessati la libertà di dichiarare il vincolo affettivo... a chi ritiene che a
certe condizioni il vincolo
affettivo sia accertabile o
desumibile d’ufficio”
P a g i n a 12
FAMIGLIA
ANAGRAFICA
di Mauro Parducci
"Anche le altre
legislazioni, che legano
benefici fiscali o
contributivi, all’attuale
formulazione dell’istituto
relativo alla famiglia
anagrafica dovrebbero
rivedere le loro posizioni"
Anno VII
Numero 5
legge, il nucleo familiare di
Tuttavia i problemi sopra accennati riferimento per la concessione
sono rimasti insoluti e l’attività degli dell’assegno di maternità è composto
uffici anagrafe, sotto questo profilo, dai suddetti componenti, incluso il
non sempre risulta agevole.
figlio per la nascita del quale
Da queste considerazioni nasce la l’assegno è richiesto”
proposta della nostra Associazione.
E’ appena il caso di accennare che
Lo scopo evidente è quello di sempli- dette norme sembrano essere poco
ficare le procedure ed eliminare il felici nella loro formulazione e
contenzioso con i cittadini.
potrebbero ingenerare confusione.
Infatti se la nuova definizione di fami- Infatti, e solo per citare uno degli
glia anagrafica fosse completamente innumerevoli esempi che potremmo
slegata da qualsiasi vincolo, parenta- fare, la madre vedova con uno o più
le e affettivo, e basata unicamente figli potrebbe non avere diritto agli
sull’elemento della coabitazione, gli assegni familiari qualora, magari per
uffici anagrafe, ne siamo certi, non a- necessità, vivesse con il padre e la
vrebbero più alcun motivo di conten- madre percettori di redditi di
zioso con i cittadini. Non solo.
pensione.
Anche le altre legislazioni, che lega- Se i risvolti sociali di questi
no benefici fiscali o contributivi, provvedimenti non possono trovare,
all’attuale formulazione dell’istituto in questa sede, oggetto di
relativo alla famiglia anagrafica do- commento, rischiando di invadere il
vrebbero rivedere le loro posizioni.
campo della politica, la
Un esempio per tutti.
preoccupazione è ugualmente
E’ il caso del decreto ministeriale 15 grande per i risvolti che essi
luglio 1999, n. 306 (Gazzetta potrebbero avere proprio in campo
Ufficiale 209 del 6 settembre) che anagrafico.
disciplina i benefici per le famiglie E’ certo che il Legislatore dovrebbe
numerose e per i figli nati dopo il 1° curare maggiormente la lettera della
luglio 1999 a norma degli articoli 65 norma per evitare che nell’era della
e 66 della legge 23 dicembre 1998, semplificazione si complichino le
n. 448, come modificati dalla legge cose.
17 maggio 1999, n. 144.
Il regolamento anagrafico che andreNell’art. 4, comma 4, del decreto si mo a rinnovare potrebbe dare un
afferma che “Il nucleo familiare è contributo fattivo in tal senso. Ci aucomposto dal richiedente la guriamo che la nostra proposta in teprestazione, dai componenti la ma di famiglia anagrafica possa trofamiglia anagrafica ai sensi vare la necessaria attenzione e dare
dell’articolo 4 del decreto del un significativo contributo in tema di
Presidente della Repubblica 30 semplificazione.
maggio 1989, n. 223, e dai soggetti
considerati a carico, ai fini Irpef, del
Mauro Parducci
richiedente e di ciascuno dei
Presidente DeA
[email protected]
componenti la famiglia anagrafica. Ai
sensi dell’articolo 66, comma 2, della
(Continua da pagina 11)
P a g i n a 13
Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio:
il riferimento all’ordinamento competente e alla
competenza internazionale del giudice
SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO
di Gianna Nencini
U
na delle questioni più
discusse
riguardo
al
problema del riconoscimento
delle sentenze straniere nel
nostro ordinamento è il rapporto
tra l’art. 64 e 65 della L. 218/95.
L’art. 64 si riferisce infatti al
riconoscimento delle sentenze
straniere in generale, mentre l’art. 65
si riferisce ai provvedimenti in materia
di diritto di famiglia. Al di là delle
critiche che vari interpreti hanno
sollevato riguardo alla inesatta
formulazione dell’art. 65, il problema
pratico che si pone all’Ufficiale dello
stato civile è: quale dei due articoli
deve essere applicato ai fini del
riconoscimento di una sentenza
straniera di divorzio? Il riferimento
dell’art. 65 ai soli provvedimenti in
materia familiare ha fatto ritenere ad
una parte della dottrina che soltanto
esso fosse utilizzabile a questo fine.
Tale tesi tuttavia è rimasta minoritaria
non solo perché la relazione di
accompagnamento alla Legge 218/95
afferma esplicitamente che l’art. 65 è
complementare rispetto all’art. 64 ma
anche perché l’applicazione del solo
art. 65 impedirebbe il riconoscimento
di una larga parte di sentenze che
potrebbero invece essere riconosciute
attraverso l’art. 64. La soluzione
preferibile dunque è far ricorso sia
all’art. 65 che all’art. 64 sia per evitare
situazioni “claudicanti” che, come
vedremo, si potrebbero verificare
grazie all’applicazione esclusiva
dell’art. 65, sia perché il
riconoscimento di un numero
maggiore di sentenze (grazie
all’applicazione dell’art. 65 e 64)
corrisponde allo spirito complessivo
della legge di riforma di Diritto
Internazionale Privato (DIP) che è
quello di favorire “l’integrazione” tra i
vari ordinamenti, che si realizza
anche attraverso l’accettazione dei
“giudicati” stranieri. Detto questo
cerchiamo però di capire in che cosa
consiste la differenza tra i due articoli,
importante proprio ai fini della loro
pratica applicazione. L’art. 65 dispone
che i provvedimenti sono riconoscibili
quando “sono stati pronunciati
dall’autorità dello Stato la cui legge è
richiamata dalle norme della presente
legge”. Questo significa che
attraverso le nostre norme di DIP si
individua qual'è l’ordinamento
competente ad emettere una
determinata sentenza. Per esempio
nel caso di divorzio l’art. 31 ci dice
che questo è regolato dalla legge
nazionale dei coniugi. Quindi nel caso
di due coniugi stranieri con la stessa
cittadinanza, per esempio argentina,
che divorziano in Argentina, la
sentenza è riconoscibile perché
l’ordinamento competente è quello
argentino. In questo caso non
dobbiamo andare a verificare quale
“legge” è stata applicata, se quella
argentina o un’altra. Quello che conta
è individuare l’ordinamento
competente (nel caso di coniugi
argentini, potrebbe darsi che essendo
questi domiciliati in Svezia il giudice
argentino debba, per esempio,
(Continua a pagina 14)
Gianna Nencini
"nel caso di due coniugi
stranieri con la stessa
cittadinanza, per esempio
argentina, che divorziano
in Argentina, la sentenza
è riconoscibile perché
l’ordinamento competente
è quello argentino"
P a g i n a 14
SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO
di Gianna Nencini
"l’art. 65 non ci permette
di riconoscere tutte le
sentenze di divorzio
potenzialmente
riconoscibili."
Anno VII
(Continua da pagina 13)
applicare, in base alle sue norme di
Diritto Internazionale Privato, la legge
svedese, ma su questo l’Ufficiale
dello stato civile non deve giudicare).
Di fatto il riferimento alla “legge
richiamata dalle norme di DIP”
contenuta nell’art. 65 ha natura
puramente “strumentale” in quanto ha
la sola funzione di individuare
l’ordinamento competente,
intendendo per esso sia
l’ordinamento competente a
“pronunciare” la sentenza sia
l’ordinamento all’interno del quale
sentenze pronunciate in altri Paesi
sono efficaci.
Questo è il criterio dell’ordinamento
competente. Vediamo adesso la
competenza internazionale del
giudice straniero ex art. 64. Secondo
tale disposizione “il giudice che l’ha
pronunciata (la sentenza) poteva
conoscere della causa secondo i
principi sulla competenza
giurisdizionale propri dell’ordinamento
italiano” Tale criterio ha lo scopo di
verificare se il giudice straniero ha
esercitato una “competenza
internazionale” legittima dal nostro
punto di vista. Anche in questo caso la
verifica la facciamo attraverso le nostre
norme di Diritto Internazionale Privato.
Riprendiamo la sentenza di divorzio.
Secondo l’art. 32 della L 218/95 la
giurisdizione italiana sussiste quando
il convenuto è domiciliato o residente
in Italia, quando uno dei coniugi è
cittadino italiano oppure quando il
matrimonio è stato celebrato in Italia.
Gli stessi criteri si utilizzano per
valutare la competenza internazionale
del giudice straniero. Per es. una
sentenza di divorzio pronunciata negli
Stati Uniti tra un cittadino americano
Numero 5
ed una italiana la possiamo
riconoscere perché secondo il nostro
criterio sulla giurisdizione il giudice
americano era competente ad
emettere quella sentenza. Fatta
questa distinzione tra il criterio che si
basa sull’ordinamento competente e
quello che si basa sulla competenza
internazionale del giudice, ci
dobbiamo chiedere: perché dobbiamo
ricorrere a due diversi criteri? La
risposta è che l’art. 65 non ci
permette di riconoscere tutte le
sentenze di divorzio potenzialmente
riconoscibili. Esso è infatti utilizzabile
solo quando le nostre norme di
conflitto rimandano ad un
ordinamento straniero e ciò proprio
perché tale criterio si basa sulla legge
straniera richiamata dalle norme di
conflitto.
Abbiamo detto infatti che l’art. 31
dispone che il divorzio è regolato
dalla legge nazionale dei coniugi
oppure, quando i coniugi hanno
diversa cittadinanza, dalla legge dello
Stato in cui la vita matrimoniale è
“prevalentemente localizzata”. Ma
che succede nel caso di due cittadini
italiani che divorziano negli Stati
Uniti? In questo caso non è possibile
utilizzare il criterio dell’ordinamento
competente perché secondo le norme
di conflitto l’ordinamento competente
sarebbe quello italiano.
Dunque solo per il tramite dell’art. 65
ci troveremo nella condizione di non
poter riconoscere tale sentenza,
arrivando all’assurdo che due cittadini
italiani che vivono negli Stati Uniti e
vogliono divorziare dovrebbero
tornare in Italia. In questo caso allora
si applica l’art. 64 e si verifica se il
giudice americano era “competente”
(Continua a pagina 15)
P a g i n a 15
(Continua da pagina 14)
ad emettere quella sentenza. E in
questo caso lo era grazie all’art. 3
della L. 218/95 in base al quale il
giudice americano è competente
quando il convenuto è domiciliato
negli Stati Uniti. La complementarità
tra l’art. 65 e l’art. 64 non significa che
le sentenze di divorzio possano
essere riconosciute soltanto tramite
l’art. 65 o 64, è possibile anche che
d e t e r m i n a t e s e n t e n z e s i ano
riconoscibili attraverso entrambi gli
articoli. Per es. nel caso di sentenza
di divorzio tra una cittadina italiana e
un cittadino americano che vivono
negli Stati Uniti può operare sia l’art.
65 che individua l’ordinamento
competente attraverso il criterio della
“prevalente localizzazione della vita
matrimoniale” sia l’art. 64 attraverso il
criterio della residenza del convenuto.
Dunque l’utilizzo di entrambi gli articoli
ci permette di evitare situazioni
“paradossali” come quelle che
abbiamo descritto sopra, cioè di due
cittadini italiani che divorziando negli
Stati Uniti non potrebbero veder
riconosciuto in Italia il loro divorzio.
Questa conclusione tuttavia potrebbe
aprire ad un’altra domanda: l’utilizzo
di entrambi i criteri sopra descritti non
c o m porta un riconoscimento
“indiscriminato” delle sentenze
straniere nel nostro ordinamento? La
risposta è senz’altro negativa. In
entrambi i casi infatti opera il limite
dell’ordine pubblico che impedisce il
riconoscimento di tutte quelle
sentenze pronunciate sulla base di
leggi contenenti principi
assolutamente estranei al nostro
ordinamento (come potrebbe essere,
per esempio una sentenza di divorzio
per ripudio unilaterale del coniuge).
Tutte le altre sentenze, invece,
possono essere riconosciute a patto
che siano soddisfatti anche gli altri
criteri enunciati sia nell’art. 64 che
nell’art. 65 che, però, in questa sede
non prendiamo in considerazione.
[email protected]
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 19/2005
A.I.R.E. - Attivazione numero verde gratuito
800 251155
che permette di contattare
il
personale tecnico dell’Help desk
Aire, addetto a risolvere i problemi
connessi all’invio dei dati.
di Gianna Nencini
Gianna Nencini
Ufficio di Stato Civile
Comune di Volterra (PI)
MINISTERO DELL’INTERNO
Si porta a conoscenza delle SS.LL.
che, a partire dalla fine dello scorso
mese di marzo, è stato attivato,
presso il Servizio Informatico
Elettorale di questo Ministero, il
seguente numero verde gratuito
SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO
Si prega, pertanto, di voler portare a
conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il
contenuto della presente nota e di
darne la massima diffusione.
Si ringrazia.
Roma, 12 aprile 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
A.I.R.E.
Numero verde
P a g i n a 16
Anno VII
VIAGGIANDO
NELLA RETE
Viaggiando nella rete...
di Ileana Macagno
N
Ileana Macagno
"Un vero portale deve infatti dare la possibilità di
entrare in un mondo costituito da informazioni strutturate e di consentire al
“navigatore” l’accesso facilitato a un gran numero
di siti Internet
interessanti…"
Numero 5
egli ultimi tempi si sono
moltiplicati i siti Internet della
Pubblica Amministrazione, talvolta
evolvendosi e modificandosi, anche
nel nome, tanto rapidamente da non
poter essere riconosciuti dagli utenti
come affidabili ed esaustivi punti di
riferimento.
Molti si sono definiti “portali” senza
però averne le caratteristiche e senza
offrire reali strumenti di conoscenza e
collegamenti con il mondo della P.A.
Un vero portale deve infatti dare la
possibilità di entrare in un mondo
costituito da informazioni strutturate e
di consentire al “navigatore” l’accesso
facilitato a un gran numero di siti
Internet interessanti, riferiti
logicamente all’argomento scelto,
tramite rapidi collegamenti.
Abbiamo seguito negli ultimi mesi la
crescita esponenziale del portale
www.italia.gov.it, una vera miniera di
informazioni e collegamenti utili per i
cittadini e per gli operatori della
Pubblica Amministrazione.
Il sito, definito anche IL PORTALE
NAZIONALE DEL CITTADINO, è
un’emanazione del sito ufficiale del
Ministero per l’Innovazione e le
Tecnologie.
La sua struttura ad albero, simile a
quella che ci permette di orientarci
tra le cartelle e i documenti archiviati
in un personal computer, lo rende
estremamente facile da consultare
per chi abbia anche solo un minimo di
dimestichezza con l’utilizzo di
Internet.
La sua Home Page ci presenta 4
grandi categorie: Eventi della vita, Le
tue Guide, L’amministrazione dalla A
alla Z, News, nelle quali sono
contenuti migliaia di collegamenti
(links) a notizie, documenti, siti della
P.A. e del mondo della cultura e
dell’informazione.
La categoria Eventi della vita
contiene le grandi suddivisioni di
argomenti suggerite dal Piano di
e-Government, che hanno
l’ambizione di comprendere tutte le
informazioni che in qualche modo
toccano la vita della persona, ovvero:
qualunque informazione stiamo
cercando, riguardante le attività della
p e r s o n a , d o v r e b b e r o essere
riconducibile a
questi macroargomenti che sono: avere un figlio,
studiare, lavorare, usare un mezzo di
trasporto, fare il volontario, avere una
casa, avere una famiglia, pagare le
tasse, andare all’estero, vivere in
salute, fare sport, vivere l’ambiente,
fare/subire una denuncia, vivere
tempo libero e cultura, aiutare gli altri,
andare in pensione.
Ciascuna di queste voci, come una
porta che si apre su un corridoio su
cui si affacciano altre porte, conduce
ad altre categorie di maggior
dettaglio, che a loro volta portano a
collegamenti con notizie o siti Internet
specifici sull’argomento.
Esemplificheremo nello schema
grafico, a titolo di esempio, il percorso
logico che può portare l’interessato a
trovare la notizia utile a rispondere
alla domanda pratica “Quando devo
rinnovare la patente di guida?” e
ancora “Devo rifare il pavimento di
casa. Posso usufruire delle detrazioni
IRPEF per la relativa spesa?”. In
(Continua a pagina 18)
P a g i n a 17
La struttura ad albero del portale Italia.gov.it
Come si arriva, secondo un percorso logico, alle risposte per le nostre domande-esempio:
Quali sono i lavori di ristrutturazione per cui spetta la detrazione del 36%?
Quando devo rinnovare la mia patente di guida?
EVENTI
DELLA
VITA
Avere un figlio
Studiare
Lavorare
Andare in pensione
Fare il volontario
Avere una casa
Acquistare casa
Cambiare casa
Gestire la casa
Affittare casa
Ristrutturare casa
Vivere sicuri in casa
Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
Gli interventi di ristrutturazione edilizia
Le pratiche edilizie
Consulta il Piano Regolatore
Piani urbanistici della Provincia di Bolzano
Le ispezioni o visure ipotecarie
www.agenzia.entrate.it
Avere una famiglia
Pagare le tasse
Andare all'estero
Vivere in salute
Fare sport
Vivere l'ambiente
Fare/subire una denuncia
Risposte alle domande
più frequenti sull'evento
Archivio Dicoter
Le certificazioni ipotecarie
Le certificazioni catastali
Atti catastali: diritti e doveri del cittadino
Le visure catastali
PER QUALI LAVORI SPETTANO
LEDETRAZIONI
Vivere tempo libero e cultura
Aiutare gli altri
Usare un mezzo di trasporto
LE TUE
GUIDE
Alimentazione
Arte e Cultura
….
….
Casa
Essere cittadino
Handicap
Politiche sociali
Salute e benessere
Sport e tempo libero
Titoli di Stato
….
….
….
….
esempio
….
….
Ambiente
Carriere in divisa
Conoscere la legge
Giustizia
Istituzioni Italiane
Lavoro
Previdenza
….
….
….
….
….
….
….
Imparare a guidare
La patente di guida
Le agevolazioni IRPEF
Nuove norme per la patente a punti
Le multe
Avere un mezzo privato
Speciale due ruote
Acquistare un mezzo privato
Bollo e assicurazione
Gli incidenti
Educazione stradale
Muoversi con i mezzi pubblici
Aids
Assistenza e cura
Assistenza sanitaria all'Estero
Donazione e trapianto di organi
Farmaci ed esenzioni
…
…
…
…
…
Il Servizio Sanitario Nazionale
Malattie e vaccinazioni
Servizi e strutture Sanitarie
Sicurezza e prevenzione
…
…
…
…
La patente a punti
Quanti punti ho ancora sulla patente
Il cambio di residenza
Paga on line le pratiche automobilistiche
La validità, la durata e il rinnovo
www.infrastrutturetrasporti.it
Deterioramento della patente
Smarrimento e furto
SCHEMACONLESCADENZE
Revisione
DELLEPATENTIABCDE
Sospensione
SECONDO L'ETA' DEL
Revoca
GUIDATORE
Conversione patente estera
La conversione delle patenti militari
Riclassificazione
Furto di patente e carta di circolazione
Permesso internazionale di guida
www.ministerosalute.it
Sicurezza del cittadino ….
Tasse
….
Trasporti
….
L'AMMINISTRAZIONE DALLA A ALLA Z
A,B,C,D……………… i collegamenti con tutti i siti delle Amministrazioni Pubbliche
(i Comuni, oltre che con Ancitel, sono raggiungibili anche dalla Home Page del portale)
NEWS
Italia.gov.it Informa
Italia.gov.it Speciali
Notizie ANSA
Notizie Regionali
P a g i n a 18
VIAGGIANDO
NELLA RETE
di Ileana Macagno
"il portale non può sempre essere completamente esaustivo perché questo presupporrebbe che
tutte le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici e privati fossero tutti
dotati di efficienti mezzi di
comunicazione e siti Internet aggiornati"
Anno VII
(Continua da pagina 16)
pochi secondi si arriverà in modo
semplice, e soprattutto basandosi
sulla logica, non sulla conoscenza, a
leggere la notizia che interessa.
E’ evidente che il portale non può
sempre essere completamente
esaustivo perché questo
presupporrebbe che tutte le
Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
pubblici e privati fossero tutti dotati di
efficienti mezzi di comunicazione e siti
Internet aggiornati, cosa che ancora
non è. E' comunque interessante
“metterlo alla prova” e verificarne
l’efficacia in continua crescita e
soprattutto le sue ancora grandi
potenzialità sia per esaudire le
necessità dei cittadini che per quelle
di chi, anche all’interno di una P.A.,
ha necessità di conoscere le modalità
di funzionamento di un altro Ente, di
dare informazioni ai suoi clienti, di
mettersi in contatto con altre realtà.
Nella sezione Le tue Guide il
cittadino può trovare altre
informazioni, legate o meno alla vita
della persona, sempre utilizzando un
sistema di ricerca che va dal generale
al particolare in un percorso che si
arricchisce, anziché semplicemente
andare all’informazione, di ulteriori
spunti interessanti per la vita di ogni
giorno, il tempo libero, la cultura
personale.
La terza sezione, L’amministrazione
dalla A alla Z, presenta
Numero 5
immediatamente un elenco alfabetico
di decine e decine di Amministrazioni
Pubbliche dotate di sito Internet, con i
quali ci si può collegare
immediatamente con un semplice
click del mouse.
I Comuni sono raggiungibili da questa
sezione attraverso il sito www.ancitel.
it che riporta, in un apposito link in
prima pagina “I siti web dei Comuni”. I
siti dei Comuni sono però facilmente
e più velocemente raggiungibili fin
dall’Home Page del portale.
L’ultima sezione è quella del
collegamento in tempo reale con il
mondo, quella delle News; le notizie
sono divise per argomenti, con
particolare riguardo a quelle
provenienti dalla P.A., ma con uno
spazio dedicato alle notizie dal
mondo in diretto collegamento col sito
ANSA.
Nella Home Page, pagina d’apertura,
del portale trovano ancora spazio “I
Servizi di Italia.gov.it” all’interno dei
quali si trovano collegamenti con
modulistiche di ogni tipo, risposte a
quesiti, i link delle Regioni e delle
Amministrazioni Locali.
Un portale da vedere, insomma, ma
soprattutto da utilizzare per le
necessità di ogni giorno, sia come
cittadini che come operatori della P.A.
Ileana Macagno
[email protected]
REFERENDUM 2005
Raccolta dati dalle sezioni, elaborazioni e controlli, pubblicazione on-line, stampe,
comunicazioni alle Prefetture
Per informazioni www.polites.it - DeA tel. 050 719380 - Fax 050 719381
P a g i n a 19
Gli italiani all'estero:
le procedure dei Servizi Demografici
A cura di Mauro Parducci
in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli
e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel
Mondo
On. Mirko Tremaglia
Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa)
L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da
Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la
Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed
innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei
Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure
e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una
volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali
residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica
amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore
della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio
Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è
rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale
pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per
fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita
del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero,
cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi
di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero
e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani
all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva
appendice legislativa e da un successiva appendice di giurisprudenza. (info DeA tel. 050 719380 - fax 050 719381)
è lieta di presentarvi il primo volume della collana
“I QUADERNI DEL FARE”
Decreto Legislativo n. 196/2003
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MANUALE PER LA SICUREZZA AD USO
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36 pagine
ISBN 88-89641-00-2
a cura di RITA SIMEONI
Prezzo di copertina: 9,50
in collaborazione con:
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Il "Manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati del trattamento", nato dall'esperienza dei nostri
esperti e redatto secondo le principali indicazioni normative e buone prassi, oltre a rappresentare un
valido supporto agli obblighi formativi previsti dal CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, offre a ciascun Incaricato del Trattamento l'indispensabile "Vademecum" da tenere
sempre a portata di mano, scritto in un linguaggio semplice ed immediatamente comprensibile, per
operare in ogni momento in serenità e sicurezza.
P a g i n a 20
STRANIERI
Flussi di ingresso
Anno VII
Flussi di ingresso di cittadini stranieri (extra UE e
neocomunitari) per motivi di lavoro: le domande entro il
31 dicembre 2005
L
"Le quote complessive
massime di ingresso di
cittadini extracomunitari
residenti all’estero
autorizzate per l’anno
2005 ammontano a
79.500"
Numero 5
a Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale del 2 febbraio 2005 n.
26 ha pubblicato due distinti Decreti
del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) di pari data (17
dicembre 2004) recanti,
rispettivamente, la programmazione
dei flussi di ingresso dei lavoratori
stranieri extracomunitari per l’anno
2005 e la programmazione dei flussi
di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri della UE nel
territorio dello Stato, sempre per
l’anno 2005.
Questi decreti riguardano il
programma dei flussi d'ingresso di
stranieri, extra UE e neo UE, nel
nostro Paese per il 2005 per motivi di
lavoro nel limite delle quote
ammontanti a 79.500 lavoratori
extracomunitari e altrettanti lavoratori
neocomunitari della Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia e
Ungheria. Per i cittadini di Cipro e di
Malta non è prevista, invece, nessuna
restrizione.
LAVORATORI STRANIERI
EXTRACOMUNITARI
Per quanto riguarda questa tipologia
di flusso, anche per l’anno in corso,
come già per il 2004, le quote sono
state fissate in via transitoria, nei limiti
delle quote fissate per l’anno
precedente, non essendo stato
emanato entro il prescritto termine del
30 novembre dell’anno precedente il
decreto di programmazione annuale.
Le quote complessive massime di
ingresso di cittadini extracomunitari
residenti all’estero autorizzate per
l’anno 2005 ammontano a 79.500
unità così ripartite:
- per lavoro subordinato stagionale
(quota massima di 25.000 unità) per i
cittadini provenienti dai seguenti
Paesi: Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica
Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e
Romania nonché cittadini di Paesi
che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere accordi di cooperazione
in materia migratoria: Tunisia,
Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
In questa quota massima vi rientrano
anche i cittadini extracomunitari già in
possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale per
l’anno 2003 o 2004;
- per lavoro subordinato non
stagionale (quota massima di 30.000
unità) per residenti in Paesi extraUE,
di nazionalità non predeterminata, di
cui 15.000 come quote riservate agli
ingressi per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla
persona);
- per lavoro autonomo (quota
limitata a 2.500) per determinate
categorie di cittadini extracomunitari:
ricercatori, liberi professionisti,
imprenditori che svolgono attività di
interesse per l'economia nazionale,
soci e amministratori di società non
cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati. Sono comprese
nella quota e sino ad un massimo di
1.250 unità le eventuali conversioni di
(Continua a pagina 21)
P a g i n a 21
Le domande andranno compilate
permessi di soggiorno rilasciati per secondo determinati modelli e inviate
motivi di studio e formazione e s c l u s i v a m e n t e a m e z z o
professionale in permessi per motivi raccomandata con avviso di
di lavoro autonomo, esclusivamente ricevimento alla Direzione Provinciale
nell’ambito delle predette categorie;
del Lavoro, competente per il luogo di
- per motivi di lavoro subordinato svolgimento dell’attività lavorativa.
non stagionale e autonomo (quota Sulla busta deve risultare l’orario di
massima di 200) per lavoratori di invio (ore e minuti), apposto
origine italiana (almeno uno dei dall’affrancatrice o a mano presso lo
genitori fino al terzo grado in linea sportello postale.
retta di ascendenza) e residenti in Alla domanda andrà allegato il
Argentina, Uruguay e Venezuela contratto di lavoro stipulato con lo
iscritti in un apposito elenco costituito straniero che risiede all'estero, alla
p r e s s o l e r a p p r e s e n t a n z e sola condizione del successivo
diplomatiche o consolari italiane in rilascio del permesso di soggiorno.
Argentina, Uruguay e Venezuela e La spedizione delle domande potrà
contenente le qualifiche professionali essere effettuata dal giorno
dei lavoratori stessi;
successivo a quello di pubblicazione
- per lavoro subordinato non in Gazzetta Ufficiale del decreto (3
stagionale (quota massima di febbraio 2005) che fissa le quote
20.800) per cittadini extracomunitari annuali di ingresso ed eventuali
che fanno parte delle quote istanze trasmesse prima di tale data
privilegiate riservate ai cittadini di sono considerate inammissibili.
paesi che hanno sottoscritto o stanno La documentazione da allegare alla
per sottoscrivere specifici accordi di domanda comprende anche la copia
c o o p e r a z i o n e i n m a t e r i a d i del documento d’identità del
migrazione (nello specifico: 3.000 r i c h i e d e n t e ( e , s e c i t t a d i n o
albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 extracomunitario, permesso di
marocchini, 2.000 egiziani, 1.500 soggiorno in corso di validità) nonché
srilankesi, 2.000 moldavi, 2.000 copia del passaporto (o altro
nigeriani, 1.500 bangalesi, 1.500 documento valido per l’espatrio) del
filippini, 1.000 pakistani, 100 somali e l a v o r a t o r e
s t r a n i e r o.
700 cittadini di altri Paesi L’esame e la definizione delle
extracomunitari che concludano domande da parte della Direzione
a c c o r d i f i n a l i z z a t i a l l a Provinciale del Lavoro verranno
regolamentazione dei flussi di e f f e t t u a t i i n b a s e a l l ’ o r d i n e
ingresso e delle procedure di c r o n o l o g i c o d i i n v i o d e l l a
riammissione);
raccomandata, tenuto conto della
- per motivi di lavoro subordinato data e dell’orario di spedizione
non stagionale (nella quota di 1.000) risultanti dal timbro postale.
cittadini extracomunitari residenti
all’estero, appartenenti alla categoria L A V O R A T O R I S T R A N I E R I
dei dirigenti o del personale NEOCOMUNITARI
altamente qualificato.
(Continua a pagina 22)
(Continua da pagina 20)
STRANIERI
Flussi di ingresso
"Alla domanda andrà
allegato il contratto di
lavoro stipulato con lo
straniero che risiede
all'estero, alla sola
condizione del
successivo rilascio del
permesso di soggiorno"
P a g i n a 22
STRANIERI
Flussi di ingresso
"L’autorizzazione al lavoro verrà rilasciata dalla
DPL e da questa trasmessa al datore di lavoro richiedente e alla Questura, competente per
territorio"
Anno VII
(Continua da pagina 21)
Per l’ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale,
dei cittadini provenienti dai nuovi Stati
m e m b r i d e ll’Unione europea
(Repubblica Ceca, Repubblica di
Estonia, Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania, Repubblica di
Polonia, Repubblica Slovacca,
Repubblica di Slovenia e Repubblica
di Ungheria) la quota complessiva
massima ammessa per il 2005
ammonta a 79.500. I datori di lavoro
interessati alla prestazione lavorativa,
anche stagionale, del lavoratore
neocomunitario, potranno presentare,
esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R., alle Direzioni
Provinciali del Lavoro, competenti in
base al luogo di svolgimento del
lavoro, le domande di autorizzazione
all’ingresso in Italia, secondo le
modalità semplificate stabilite dal
Ministero del Lavoro. La domanda
dovrà essere compilata utilizzando il
modello previsto. Il modello oltre che
allegato alla circolare ministeriale è
reperibile, anche, presso le Direzioni
Provinciali del Lavoro (DPL).
All’istanza dovrà essere allegato il
contratto di lavoro stipulato con il
cittadino del nuovo Stato membro
secondo il modello appositamente
predisposto.
L'inoltro della richiesta di
autorizzazione deve avvenire
mediante raccomandata spedita da
un ufficio postale dotato di
affrancatrice che attesti, oltre alla
data, anche l'orario di invio.
Le domande dovranno essere
presentate mediante invio postale per
lettera raccomandata da spedire,
come ufficialmente chiarito,
esclusivamente da uffici della Società
Numero 5
Poste Italiane.
Le domande saranno esaminate e
definite "secondo l'ordine cronologico
d'invio della raccomandata, tenuto
conto della data e dell'orario di
spedizione risultanti dal timbro
postale".
Se la spedizione è effettuata da un
Ufficio Postale dotato di affrancatrice
non idonea ad attestare anche l'orario
di invio, il cittadino interessato deve
richiederne l’annotazione manuale
sulla busta con l'indicazione
dell'orario, in ore e minuti.
L’autorizzazione al lavoro verrà
rilasciata dalla DPL e da questa
trasmessa al datore di lavoro
richiedente e alla Questura,
competente per territorio, a cui il
cittadino neocomunitario dovrà
rivolgersi per il ritiro della carta di
soggiorno, per attività di lavoro
subordinato. Un'ulteriore copia sarà
trattenuta dalla DPL per eventuali
successive verifiche da parte degli
Istituti previdenziali.
Il datore di lavoro è tenuto a
comunicare, entro i termini previsti,
all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del
rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al
Centro per l'Impiego l'assunzione, le
eventuali variazioni e la cessazione
del rapporto di lavoro instaurato.
Per i cittadini dei Paesi di nuova
adesione non è previsto l’obbligo del
visto di ingresso nei Paesi comunitari.
La spedizione delle domande potrà
essere effettuata dal giorno
successivo a quello di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del decreto che
fissa le quote annuali di ingresso ed
eventuali istanze trasmesse prima di
tale data sono considerate
inammissibili.
(Continua a pagina 23)
P a g i n a 23
(Continua da pagina 22)
In caso di autorizzazione al lavoro
stagionale, lo svolgimento dell’attività
lavorativa è consentita per un periodo
massimo di 9 mesi. Scaduta tale
durata occorrerà un’ulteriore
preventiva autorizzazione che verrà
rilasciata, sempre nei limiti delle
quote di ingresso disponibili in tale
periodo nel mercato del lavoro.
Il DPCM stabilisce una quota di
79.500 ingressi nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato, sia
stagionale che non, di lavoratori
cittadini dei nuovi stati membri della
UE. Ne sono destinatari i cittadini dei
seguenti Stati membri di nuova
adesione.: Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania,
Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e
Repubblica di Ungheria.
La quota non sarà ripartita a livello
regionale e ai fini del rilascio delle
autorizzazioni, gli Uffici provinciali
dovranno avvalersi del contatore
unico nazionale, già usato per
l'utilizzo delle quote del 2004. E’
possibile inoltrare la richiesta di
autorizzazione al lavoro in
applicazione dei DPCM del
17.12.2004 (di programmazione degli
ingressi di 79500 cittadini
extracomunitari e di 79500 cittadini
neocomunitari) entro il 31 dicembre
2005.
ATTENZIONE: le domande, da
presentare agli Uffici provinciali
competenti esclusivamente per
posta mediante raccomandata,
potranno essere utilmente inoltrate
dal 3 febbraio; le domande spedite in
data anteriore sono inammissibili.
Patrizia Lupino
MINISTERO DELL’INTERNO
ELETTORALE
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Circolare 78/2005
Modifiche all’art. 32, 5° e 6° comma del testo unico delle leggi per la disciplina dell’ elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, introdotte dalla legge 31 marzo
2005, n. 43. Abolizione delle notifiche al domicilio degli interessati dei
provvedimenti concernenti variazioni alle liste elettorali per cambiamento di residenza.
In un’ottica di progressivo snellimento
dei procedimenti amministrativi e, al
contempo, di contenimento della
spesa pubblica, è stata di recente
approvata una modifica normativa
che ha abolito le notifiche al domicilio
degli interessati dei provvedimenti
relativi alle iscrizioni e cancellazioni
dalle liste elettorali in seguito al
trasferimento di residenza.
L' innovazione in parola ha il pregio di
rendere certamente più agile e
funzionale il sistema delle
STRANIERI
Flussi di ingresso
comunicazioni elettorali, evitando
continue istanze di rimborsi-spese tra
Comuni e comportando, peraltro, un
rilevante risparmio senza influire
sostanzialmente sul tasso di
garantismo del sistema.
La norma in questione è l'art.
7-quinquies della legge 31 marzo
2005, n. 43, di conversione in legge
del decreto-legge 31 gennaio 2005 n.
7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
(Continua a pagina 24)
Modelli 3-7/D
P a g i n a 24
ELETTORALE
Modelli 3-7/D
"le deliberazioni relative
alle variazioni determinate
dal trasferimento di
residenza ... vengono ora
portate a conoscenza
degli interessati mediante
deposito nella segreteria
del Comune"
Anno VII
(Continua da pagina 23)
n. 75 del 1° aprile u.s.), che ha
introdotto modifiche ai commi quinto e
sesto dell'art. 32 del D.P.R. 223/1967.
Il comma 1, lettera A, del suddetto art.
7-quiquies elimina la necessità della
notifica al domicilio degli interessati
(per posta o per mezzo dei messi
comunali) delle deliberazioni dell'
ufficiale elettorale comunale (o, a
seconda della dimensione dei Comuni
della Commissione elettorale
comunale che svolge le medesime
funzioni di ufficiale elettorale), relative
alle variazioni alle liste elettorali in
conseguenza del trasferimento di
residenza.
Ne consegue che la nuova
formulazione del quinto comma
dell'art. 32 del D.P.R. n. 223/67 risulta
essere la seguente: "Le deliberazioni
relative alle cancellazioni di cui ai
numeri 2) e 3)", e cioè soltanto quelle
relative alla perdita della cittadinanza
italiana ed alla perdita del diritto
elettorale che risulti da sentenza o da
altro provvedimento dell'autorità
giudiziaria - "Devono essere notificate
Numero 5
agli interessati entro dieci giorni".
Per quanto concerne invece le
deliberazioni relative alle variazioni
determinate da trasferimento di
residenza, il nuovo riferimento
normativo è costituito dal sesto
comma dell'art. 32
del D.P.R.
223/1967 come modificato dal comma
1, lett.B), del D.P.R. 223/1967 come
modificato dal comma 1, lett. B), del
già citato art. 7 quinquies, a mente del
quale, oltre alle deliberazioni
contemplate dal n. 5) del 1° comma
del richiamato art. 32 (e cioè quelle
concernenti l'acquisto del diritto
elettorale per motivi diversi dal
compimento del 18° anno di età o il
riacquisto del diritto stesso per la
cessazione di cause ostative), anche
le deliberazioni relative alle variazioni
determinate dal trasferimento di
residenza di cui al n. 4) dello stesso
art. 32 vengono ora portate a
conoscenza degli interessati
mediante deposito nella segreteria del
Comune durante i primi cinque giorni
del mese successivo a quello
(Continua a pagina 25)
Mod.7/D/UFF (Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)
Comune di .............................................
Revisione dinamica delle liste elettorali
IL SINDACO
RENDE NOTO
che dal 1° al 5 del mese di (1).................... saranno depositate nella Segreteria
comunale, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, le decisioni
dell'Ufficiale elettorale relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei
nn. 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori
cancellati.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.
Avverso le decisioni dell'Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso
alla Commissione elettorale circondariale non oltre il 10 del predetto mese
(1) .................. con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.
La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati.
................................20......
IL SINDACO
(1) Febbraio o agosto, rispettivamente per ciascuna revisione dinamica.
P a g i n a 25
(Continua da pagina 24)
dell'adozione delle variazioni stesse.
Pertanto, anche per tali ultime
deliberazioni dovrà essere disposto il
deposito nella segreteria comunale,
unitamente all'elenco degli elettori
iscritti e ovviamente anche all'elenco
di quelli cancellati, nonché della
relativa documentazione.
Il requisito della conoscenza anche di
tali deliberazioni si ritiene soddisfatto,
in forza delle innovazioni normative in
argomento, attraverso l'anzidetto
deposito, che deve necessariamente
essere reso noto dal Sindaco con il
preventivo, pubblico avviso, da
effettuarsi tramite manifesto affisso
nell'albo comunale ed in altri luoghi
pubblici. Avverso le deliberazioni
stesse si può presentare ricorso alla
commissione elettorale circondariale
entro dieci giorni dal deposito, a sensi
del successivo settimo comma dello
stesso art. 32.
Alla stregua di quanto sopra, si
rappresenta che le direttive impartite
con la circolare a carattere
permanente n. 2600\L del 1° febbraio
1986 recante: "Istruzioni per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste
elettorali" devono intendersi
modificate ed integrate ai sensi della
presente circolare.
Conseguentemente anche la
modulistica, di cui alla circolare
Miaitse n. 6/2002 del 13/02/2002,
utilizzata dai Comuni per le
comunicazioni relative agli
adempimenti di rispettiva competenza
in materia, deve essere
necessariamente aggiornata e rivista.
A tal fine, si evidenzia in particolare
che devono intendersi ormai
soppressi i modelli n. 4/D/A/UFF., 4/
D/A/CEC., 4/D/b, 5/D/UFF e 5/D/
CEC, che risultano incompatibili con
le nuove disposizioni.
Viceversa, il modello 3/D (ora sostituito
dal mod.3-D/a e dal mod. 3-D/b)
nonché i modelli 7/D/UFF. e 7/D/CEC
devono essere rettificati in conformità
alle cennate innovazioni e, per utile
(Continua a pagina 26)
Mod.7/D/UFF (Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti)
Comune di .............................................
Revisione dinamica delle liste elettorali
IL SINDACO
RENDE NOTO
che dal 1° al 5 del mese di (1).................... saranno depositate nella Segreteria
comunale, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, le deliberazioni
della Commissione elettorale comunale, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale
elettorale, relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del
citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.
Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale, ogni
cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale circondariale non
oltre il 10 del predetto mese (1) .................. con le modalità di cui all'art. 20 del testo
unico sopracitato.
La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati.
................................20......
IL SINDACO
(1) Febbraio o agosto, rispettivamente per ciascuna revisione dinamica.
ELETTORALE
Modelli 3-7/D
"Avverso le deliberazioni
si può presentare ricorso
alla commissione
elettorale circondariale
entro dieci giorni dal
deposito"
P a g i n a 26
ELETTORALE
Modelli 3-7/D
Anno VII
(Continua da pagina 25)
riferimento, vengono riscritti ed
allegati alla presente, che deve
considerarsi di modifica ad
integrazione della suddetta circolare
n. 6/2002.
Si prega di diffondere
immediatamente le presenti direttive
ai Sindaci ed ai Presidenti delle
Numero 5
commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali, fornendo un
cortese cenno di assicurazione.
Roma, 13 aprile 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Fabbretti)
Mod 3-D/a
Mod. 3-D/b
COMUNE DI ......................
COMUNE DI ......................
Servizio Elettorale
Servizio Elettorale
Al SINDACO di
Al SINDACO di
......................
......................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del T.U.
20 marzo 1967, n. 223, si comunica che
la persona sottoindicata è stata cancellata
da queste liste elettorali per emigrazione
in codesto Comune:
Si segna ricevuta dell'attestazione di
avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali di codesto Comune della
persona sottoindicata:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
...................... , lì ....................20…
...................... , lì ....................20…
- Si precisa che alla persona suddetta è
stata a suo tempo consegnata la
tessera elettorale personale (*)
IL SINDACO
ovvero
- Si allega la tessera non consegnata (*)
........................................…
IL SINDACO
........................................…
(*) barrare il caso che ricorre
N.B.: Nel rettangolo vanno riportati, a cura
del Comune di emigrazione: cognome e
nome, luogo e data di nascita, numero,
parte e serie dell'atto di nascita.
N.B.: Nel rettangolo vanno riportati, a cura
del Comune di emigrazione: cognome e
nome, luogo e data di nascita, numero,
parte e serie dell'atto di nascita.
P a g i n a 27
MINISTERO DELL’INTERNO
C.I.E.
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 20/2005
Disposizioni
innovative
Carta d’identità elettronica - Disposizioni innovative - Legge 31/3/2005 n. 43
di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7
Con la legge 31.3.2005 n. 43,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 75 del 1.4.2005 è
stato convertito in legge il decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l’università e
la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti,
nonché per semplificare gli
adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione.
Sanatoria degli effetti dell’art.4,
comma 1, del decreto legge 29
novembre 2004, n. 280.
L’art.7-vicies ter comma 2 della citata
legge dispone che, a decorrere dal
1.1.2006, venga rilasciata la carta
d’identità elettronica, in luogo della
carta d’identità su supporto cartaceo,
a coloro che ne facciano richiesta
(primo rilascio o rinnovo).
A tal fine la norma pone a carico dei
Comuni l’obbligo di provvedere, entro
il 31.10.2005, alla predisposizione dei
necessari collegamenti all’Indice
Nazionale delle anagrafi (INA) presso
il Centro Nazionale per i servizi
demografici (CNSD) e alla redazione
del piano di sicurezza per la gestione
delle postazioni di emissione,
secondo le regole tecniche fornite dal
Ministero dell’Interno.
Questa Direzione Centrale sta
predisponendo una serie di iniziative
necessarie per la realizzazione di un
efficace modello di emissione della
carta d’identità, nel rispetto dei termini
indicati nella citata disposizione
legislativa.
Nel richiamare la Direttiva del Ministro
dell’Interno per l’anno 2005, nella
quale vengono evidenziate le priorità
politiche e gli obbiettivi dell’azione
amministrativa, si invitano le SS.LL. a
voler sensibilizzare opportunamente i
signori Sindaci sulla necessità di
identificare e assegnare,
preferibilmente nell’ambito degli
operatori demografici, le risorse
umane che dovranno essere
applicate, con stabilità, al rilascio dei
documenti, nonché di definire le
infrastrutture tecniche necessarie e di
adottare tutti i provvedimenti
indispensabili per conseguire le
finalità sancite dalla citata legge (es.
aggiornamento INA-SAIA).
Le SS.LL. dovranno, altresì,
assicurare lo svolgimento di un
efficace e costante attività di
monitoraggio e controllo sulle attività
svolte e sulle iniziative assunte dai
Comuni, avvalendosi, a tal fine, del
nuovo modello informatizzato di
vigilanza anagrafica, reperibile sul
sito “www.servizidemografici.interno.
it”, oggetto della circolare Min. Interno
n. 57 (2004) del 25.11.2004, nella
quale si è sottolineata l’importanza
che riveste l’attività di vigilanza
anagrafica, per la concreta
realizzazione dei progetti di
innovazione intrapresi dal Ministero
dell’Interno nella materia
(Continua a pagina 28)
"la norma pone a carico
dei Comuni l’obbligo di
provvedere, entro il
31.10.2005, alla
predisposizione dei
necessari collegamenti
all’Indice Nazionale delle
anagrafi (INA)... e alla
redazione del piano di
sicurezza "
P a g i n a 28
C.I.E.
Disposizioni
innovative
Anno VII
(Continua da pagina 27)
demografica.
Si informano, inoltre, le SS.LL. che è
in corso di predisposizione un
progetto di informatizzazione della
gestione delle carte d’identità
cartacee, attraverso la creazione di
un sistema che vede coinvolti in prima
linea codesti spettabili Uffici
Territoriali del Governo e che
consentirà, una volta collegato al
circuito di rilascio delle CIE, di avere,
in tempo reale, un’informazione
completa e aggiornata su ogni singola
carta d’identità prodotta dall’Istituto
Poligrafico dello Stato, con il
Numero 5
dichiarato intento di semplificare e
ridurre gli adempimenti gravanti sulle
Forze dell’ordine.
Si ringrazia per la proficua e fattiva
collaborazione.
Si resta in attesa di ricevere
assicurazione del ricevimento della
presente, via fax o tramite e-mail, al
seguente indirizzo di posta
elettronica: mariagabriella.
[email protected]
Roma, 18 aprile 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
SERVIZIO CIVILE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Trattamento giuridico ed economico
23 febbraio 2005 - G.U. n. 93 del 22 aprile 2005
Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a
prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari impegnati in attività di servizio civile, nonché di concessione del beneficio della L.I.S.A.A.C. (licenza
illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO determinazione annuale della
DEI MINISTRI
consistenza massima degli obiettori di
coscienza da avviare in servizio
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché degli aspetti applicativi delle
recante «Disciplina della attività di condizioni per la concessione delle
Governo ed ordinamento della dispense e per il collocamento in
Presidenza del Consiglio dei licenza illimitata senza assegno in
Ministri»;
attesa di congedo (LISAAC);
Visto il decreto legislativo 30 Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64
dicembre 1997, n. 504, concernente recante «Istituzione del servizio civile
«Adeguamento delle norme in nazionale» ed in particolare l'art. 6,
materia di ritardi, rinvii e dispense comma 1, che demanda al Presidente
relativi al servizio di leva, a norma del Consiglio dei Ministri la
dell'art. 1, comma 106, della legge 23 determinazione - con decreto da
dicembre 1996, n. 662»;
adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 quater della legge 8 luglio 1998, n.
recante «Nuove norme in materia di 230 - della consistenza del
obiezione di coscienza» ed in contingente dei giovani ammessi al
particolare l'art. 9, comma 2-quater, servizio civile, nel periodo transitorio
che demanda al Presidente del
(Continua a pagina 29)
Consiglio dei Ministri la
P a g i n a 29
(Continua da pagina 28)
di cui all'art. 4 della medesima legge
6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile;
Visto altresì l'art. 9 della medesima
legge 6 marzo 2001, n. 64 che
definisce le ipotesi e le modalità di
svolgimento del servizio civile
all'estero;
Visto il decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 recante «Disciplina del
servizio civile nazionale a norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001,
n. 64» ed in particolare l'art. 4
concernente il Fondo nazionale per il
servizio civile;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 266
concernente «Sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonché delega al
Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di
settore»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n.
311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 10
agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre
2001, recante la «Determinazione del
contingente dei giovani ammessi al
servizio civile ai sensi dell'art. 6,
comma 1, della legge 6 marzo 2001,
n. 64, e ulteriori disposizioni relative
al rispettivo trattamento giuridico ed
economico ed al connesso
programma di verifiche»;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941 recante «Indennità al
personale dell'amministrazione dello
Stato incaricato di missione
all'estero» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27
agosto 1998 recante «Adeguamento
delle diarie di missione all'estero del
personale statale, civile e militare,
delle università e della scuola»;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 9 agosto
2001 con il quale il Ministro per i
rapporti con il Parlamento e' stato
delegato ad esercitare i poteri
attribuiti al Presidente del Consiglio
dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998,
n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004
recante «Determinazione per l'anno
2004 della consistenza massima
degli obiettori in servizio e degli
aspetti applicativi delle condizioni per
la concessione delle dispense e
LISAAC ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 230/1998 e successive
modificazioni, nonché determinazione
del contingente dei giovani ammessi
(Continua a pagina 30)
SERVIZIO CIVILE
Trattamento giuridico ed economico
"Ravvisata altresì
l'esigenza di assegnare
maggiori risorse
finanziarie al servizio
civile nazionale riducendo
le spese da destinare
all'obiezione di
coscienza..."
P a g i n a 30
SERVIZIO CIVILE
Trattamento giuridico ed economico
Anno VII
Numero 5
sensi dell'art. 5, comma 4, della legge
al servizio civile ai sensi dell'art. 6, 6 marzo 2001, n. 64 è definito per
comma 1, della legge n. 64/2001 e l'anno 2005 in 41.000 unità, di cui
ulteriori disposizioni relative al 40.500 da impiegare in Italia e 500
rispettivo trattamento giuridico ed all'estero.
economico ed al servizio civile
all'estero»;
Articolo 2.
Considerato che a decorrere dal 1° Altre disposizioni relative ai
gennaio 2005 le chiamate per lo volontari ammessi a prestare il
svolgimento del servizio di leva sono servizio civile nazionale in Italia e
sospese e che pertanto non occorre all'estero
provvedere alla determinazione, per 1. Ferma restando la determinazione
l'anno 2005, del contingente degli del contingente individuato all'art. 1
obiettori di coscienza ne' alla del presente decreto, ai volontari in
definizione degli aspetti applicativi servizio civile in Italia e all'estero si
delle condizioni per la concessione applicano le disposizioni del decreto
delle dispense e LISAAC finalizzati a del Presidente del Consiglio dei
ridurre le eccedenze di obiettori Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto
rispetto alle disponibilità finanziarie;
stabilito nel documento annuale di
Considerata tuttavia l'opportunità di programmazione finanziaria per
applicare agli obiettori di coscienza, l'anno 2005 dell'Ufficio nazionale per
avviati con il contingente dell'anno il servizio civile, in relazione alla
2004 e che svolgono il servizio civile quantificazione del trattamento
nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata economico, del trattamento di
senza assegno in attesa di congedo missione e dei contributi a copertura
(LISAAC) previste dal decreto del parziale o totale delle spese di
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 viaggio, formazione specifica,
febbraio 2004 al fine di garantire vaccinazioni, vitto ed alloggio.
un'uniformità di trattamento rispetto a
coloro che hanno svolto il servizio nel
Articolo 3.
2004;
Condizioni per la concessione
Ravvisata altresì l'esigenza di della L.I.S.A.A.C.
assegnare maggiori risorse finanziarie 1. Agli obiettori di coscienza che sono
al servizio civile nazionale riducendo stati avviati al servizio civile con il
le spese da destinare all'obiezione di contingente del 2004 e che prestano
coscienza ed incrementando, per il servizio nel 2005 si applicano, per la
l'anno 2005, il contingente dei giovani concessione della licenza illimitata
ammessi al servizio civile nazionale;
senza assegno in attesa di congedo
Decreta:
(LISAAC), le condizioni previste
dall'art. 2 del decreto del Presidente
Articolo 1.
del Consiglio dei Ministri 4 febbraio
Contingente dei volontari ammessi 2004, pubblicato nella Gazzetta
al servizio civile nazionale
Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
1. Il contingente dei volontari da Roma, 23 febbraio 2005.
impiegare in attività di servizio civile ai
(Continua da pagina 29)
P a g i n a 31
PREFETTURA DI PISA - U.T.G.
A.I.R.E.
Referendum popolari ex art. 75 della costituzione per l’abrogazione di alcune disposizioni della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il 12 giugno 2005. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all’estero.
In vista dei referendum indicati in oggetto e di seguito alle precedenti circolari n. 568 e n. 570 rispettivamente in
data 14 e 18 aprile scorso, si illustrano
i principali adempimenti connessi
all’esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all’estero, ai sensi
della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
1) Procedimento elettorale
In estrema sintesi, e per opportuna conoscenza, giova ricordare che la Legge
n. 459/01 individua, nell’ambito della
circoscrizione estero, quattro ripartizioni: Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa;
Asia; Oceania e Antartide.
In particolare, l’articolo 12 della suddetta legge prevede che, dopo la predisposizione dei modelli di schede da
parte del Ministero dell’interno, la
stampa del materiale elettorale, comprese le schede elettorali, da inserire
nei plichi ed il relativo invio siano totalmente a carico degli uffici consolari.
Una volta espresso il voto, le schede
sono inserite dall’elettore in
un’apposita busta interna, introdotta
(unitamente al tagliando staccato dal
certificato elettorale) in una busta preaffrancata, che deve essere spedita
dall’elettore stesso all’ufficio consolare, affinché pervenga al medesimo
consolato entro le ore 16, ora locale,
del giovedì antecedente la votazione
in Italia.
I responsabili degli uffici consolari
provvedono, poi, all’invio dei plichi in
Italia - per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata (art. 18 del
regolamento) - ove verranno presi in
carico dall’ufficio centrale per la circoscrizione estero. Quest’ultimo provvede poi alla distribuzione dei plichi tra i
seggi elettorali costituiti presso il medesimo ufficio centrale (uno per ogni
cinquemila elettori residenti all’estero).
Lo scrutinio avrà inizio (art. 14 della
Legge) contemporaneamente a quello
dei voti espressi sul territorio nazionale e, quindi, alle ore 15 di lunedì 13
giugno.
Saranno considerate valide ai fini dello
scrutinio le buste contenenti schede
pervenute al consolato entro le ore 16
del giovedì e arrivate agli scali aeroportuali di Roma entro le ore 15 di lunedì, ora fissata - come detto - per
l’inizio dello scrutinio (art. 18, comma
5, del regolamento).
2) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all’estero ed elenco elettori
Com’è noto, sono elettori della circoscrizione estero tutti i cittadini italiani
residenti all’estero che, avendo
l’elettorato attivo, non hanno esercitato
l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi
dell’art. 19 della Legge n. 459/01.
Preliminarmente, ai fini della formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini
italiani residenti all’estero, di cui all’art.
5 della suddetta legge, il Ministero
dell’interno ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell’AIRE
centrale con quelli risultanti dagli sche(Continua a pagina 32)
Adempimenti
referendum
"sono elettori della
circoscrizione estero tutti
i cittadini italiani residenti
all’estero che, avendo
l’elettorato attivo, non
hanno esercitato
l’opzione per il voto in
Italia e non risiedono in
paesi in cui non si può
votare per
corrispondenza"
P a g i n a 32
A.I.R.E.
Adempimenti
referendum
"che tutti i cittadini residenti all’estero iscritti nelle
liste elettorali dopo la
compilazione dell’elenco
provvisorio degli aventi
diritto al voto...o che per
qualsiasi motivo sono
stati omessi da detto
elenco, devono essere
immediatamente segnalati ... dal comune di iscrizione al rispettivo
consolato"
Anno VII
(Continua da pagina 31)
dari consolari, comprendendo
nell’elenco sia i nominativi dei cittadini
iscritti contemporaneamente nell’AIRE
e negli schedari consolari, sia coloro
che risultano iscritti solo nell’AIRE.
Per le posizioni contenute in entrambi
gli archivi - con la corrispondenza del
nome, cognome e data di nascita - in
linea con quanto prevede l’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e
all’indirizzo risultanti negli schedari
consolari.
Successivamente alla formazione
dell’elenco aggiornato dei cittadini
italiani residenti all’estero, il Ministero dell’interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha provveduto alla realizzazione informatica dell’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto,
già trasmesso al Ministero degli affari
esteri, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 8, dello stesso
regolamento. In sostanza, si è provveduto ad eliminare dall’elenco aggiornato dei cittadini residenti all’estero sia le
posizioni di coloro che non compiono il
diciottesimo anno di età entro il 12 giugno prossimo, sia i nominativi di quanti
risultano privi dell’elettorato attivo alla
luce delle comunicazioni trasmesse in
precedenza in via informatica dai comuni al citato Ministero.
L’elenco definitivo degli elettori (diviso
per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti) dovrà, poi, essere
comunicato dal Ministero dell’interno
all’ufficio centrale per la circoscrizione
estero, costituito presso la corte di appello di Roma, entro il decimo giorno
antecedente la votazione in Italia (art.
19, comma 4, del regolamento).
3) Adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali in occasione
dei referendum del 12 giugno p.v.
Numero 5
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull’importanza degli adempimenti previsti dall’articolo 17, comma 2,
del regolamento n. 104/2003; tale disposizione – analogamente a quanto
prevede l’articolo 4, comma 9, del decreto-Legge n. 408/94 per l’elezione
dei membri del parlamento europeo
spettanti all’Italia – stabilisce che tutti i
cittadini residenti all’estero iscritti nelle
liste elettorali dopo la compilazione
dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, (di cui all’art. 5, comma 8
del regolamento) o che per qualsiasi
motivo sono stati omessi da detto
elenco, devono essere immediatamente segnalati – tramite telefax o via
telematica – dal comune di iscrizione
al rispettivo consolato, che provvederà
alla conseguente ammissione al voto
e alla inclusione dell’elettore
nell’apposito elenco aggiunto.
Con le predette segnalazioni, per ogni
nuovo iscritto dovranno essere comunicati i dati di cui all’articolo 5, comma
1, del predetto regolamento e cioè nome, cognome, cognome del coniuge
per le donne coniugate o vedove,
luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella
postale, ufficio consolare, comune
di iscrizione AIRE.
Si fa presente che nell’elenco provvisorio degli elettori, formato con i criteri
già ampiamente esposti, sono stati inclusi tutti i nominativi segnalati dai comuni e pervenuti al Ministero
dell’interno entro lo scorso 6 febbraio.
Ciò per consentire un secondo confronto con i dati degli schedari consolari, nonché una bonifica informatica
degli indirizzi palesemente errati. Pertanto, non si è tenuto conto di eventuali aggiornamenti di provenienza comunale, successivi alla predetta data
del 6 febbraio.
(Continua a pagina 33)
P a g i n a 33
(Continua da pagina 32)
Affinché le SS.LL. possano adempiere
tempestivamente alle presenti direttive, si invia il rispettivo elenco degli elettori residenti all’estero. Per eventuali
informazioni i comuni potranno contattare il centro tecnico informatico al numero verde 800251155.
Nel rammentare la rilevanza di quanto sopra al fine di garantire il diritto al
voto costituzionalmente tutelato, si
rappresenta che la tempestività delle
predette segnalazioni comunali di
nuove iscrizioni risulta fondamentale
al fine di permettere all’ufficio consolare di inviare all’elettore il plico con
le schede con il necessario anticipo,
onde consentire il “ritorno” postale
delle schede votate in tempo utile ai
fini dello scrutinio.
Peraltro, indicando i dati di cui
all’articolo 5, comma 1, del regolamento, dovranno essere segnalate al competente consolato anche le cancellazioni intervenute successivamente alla
suddetta data del 6 febbraio scorso,
che non dovranno (a differenza di
quanto avvenuto in occasione delle
precedenti consultazioni referendarie)
essere più trasmesse al Ministero
dell’interno, ferma restando ovviamente la necessità di aggiornare informaticamente la “posizione elettore”
nell’apposito campo del programma
“anag-AIRE”.
Le SS.LL. dovranno, inoltre, verificare
che l’elenco provvisorio degli elettori
non contenga posizioni relative a cittadini italiani residenti all’estero che abbiano perduto il diritto di elettorato attivo. Tali eventuali posizioni dovranno
essere tempestivamente segnalate ai
consolati competenti ai fini della cancellazione dall’elenco elettori.
Si richiama la particolare attenzione,
tuttavia, sulla circostanza che le operazioni di cancellazione e di iscrizione
nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall’AIRE di un comune ad un altro non dovranno in ogni
caso essere comunicate ai consolati,
non comportando, di fatto, modifiche
nell’elenco degli elettori all’estero.
Si rileva, infine, la necessità che le
cancellazioni per decesso degli elettori
residenti all’estero vengano effettuate
non oltre il 25° giorno antecedente la
data della votazione e cioé entro il 18
maggio 2005, affinché possano essere
segnalate dal comune stesso non oltre
il 23° giorno antecedente la votazione
al competente consolato ciò per evitare l’invio agli elettori deceduti del plico
contenente le schede. Resta fermo,
ovviamente, il termine di cui all’art. 32,
quarto comma del D.P.R. n. 223/67,
con riferimento alle cancellazioni per
decesso degli elettori residenti in Italia.
Tutte le suddette comunicazioni
(iscrizioni e cancellazioni) devono es(Continua a pagina 34)
A.I.R.E.
Adempimenti
referendum
"...verificare che l’elenco
provvisorio degli elettori
non contenga posizioni
relative a cittadini italiani
residenti all’estero che
abbiano perduto il diritto
di elettorato attivo."
P a g i n a 34
A.I.R.E.
Adempimenti
referendum
"...le liste sezionali vengano ricompilate, d’intesa
con le commissioni elettorali circondariali ... in stretto ordine alfabetico, al fine
di agevolare la ricerca degli elettori al momento
dell’espressione del voto"
Anno VII
(Continua da pagina 33)
sere fatte via telefax o via telematica
agli uffici consolari di competenza i cui
numeri e indirizzi e-mail – costantemente aggiornati – sono presenti sul
seguente sito del Ministero affari esteri
www.esteri.it (per un agevole accesso,
seguire il percorso il Ministero> rappresentanze diplomatiche> ambasciate e consolati).
Tali numeri e indirizzi e-mail degli uffici
consolari torneranno utili ai comuni
anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1,
del regolamento. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta del consolato, il comune invii entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento
dell’elettorato attivo.
Ciò, ai fini dell’ammissione consolare
al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo
dall’elenco degli elettori, con le modalità ed entro i termini previsti dai già citati articoli 16 e 17, comma 1, del regolamento.
4) Comunicazione dei nominativi di
chi non vota per corrispondenza
Il Ministero dell’interno - Direzione
Centrale dei Servizi Elettorali riceverà
dal Ministero degli affari esteri la comunicazione degli Stati in cui non può
applicarsi la modalità del voto per corrispondenza (già citato articolo 19 della Legge) nonché i nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia (art. 4, comma 3, della Legge).
Successivamente, tutti i nominativi degli elettori che non votano per corrispondenza nella circoscrizione estero
saranno trasmessi – a cura del Ministero dell’interno – entro il 13 maggio
p.v. ai comuni di iscrizione nelle liste
elettorali, ai sensi dell’art. 4 comma 3
Numero 5
della Legge n. 459/01.
Tale comunicazione avverrà per il tramite della Prefettura-U.T.G..
Al riguardo, si fa riserva di far conoscere, appena possibile, gli Stati in cui
non si vota per corrispondenza, poiché agli elettori ivi residenti i comuni
dovranno inviare lo specifico modello
di cartolina-avviso (mod n.6-bis/ref
rosso), che sarà diverso da quello previsto per gli elettori che hanno esercitato l’opzione (mod. n. 6/ref verde).
Deve peraltro ribadirsi, per ciò che
concerne le suddette cartoline-avviso,
che l’articolo 23, commi 1 e 2, del regolamento, prevedendo che esse vengano spedite solo agli elettori
all’estero che non votano per corrispondenza (e quindi sia agli optanti
sia ai residenti negli stati in cui non si
vota per corrispondenza) stabilisce
che tale adempimento venga espletato entro il termine del venticinquesimo
giorno antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia (e cioè entro il
18 maggio p.v.).
5) Stampa delle liste elettorali sezionali
Analogamente a quanto disposto in
occasione delle precedenti consultazioni referendarie, si suggerisce, per
snellire le operazioni dei seggi elettorali in occasione dei prossimi referendum, che le liste sezionali vengano ricompilate, d’intesa con le commissioni
elettorali circondariali - e dopo il cosiddetto blocco delle liste - in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento
dell’espressione del voto.
In tale contesto, non dovranno essere
inseriti nelle predette liste sezionali gli
elettori della circoscrizione estero e
cioè gli elettori residenti all’estero che
non hanno esercitato l’opzione per
l’esercizio del voto in Italia e che non
(Continua a pagina 35)
P a g i n a 35
(Continua da pagina 34)
sono residenti in paesi in cui non può
votarsi per corrispondenza.
Gli elettori della circoscrizione estero
saranno infatti inseriti nell’elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell’interno all’ufficio centrale per la
circoscrizione estero. Viceversa, gli
optanti e i residenti in stati in cui non
può votarsi per corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità
di esercitare il diritto di voto in Italia.
Si richiama l’attenzione sul puntuale
svolgimento dei predetti adempimenti
al fine di pervenire ad un corretto computo del corpo elettorale e della regolare partecipazione al voto.
Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all’art. 33 del D.P.R.
n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare
permanente n. 2600/l del 1° febbraio
1986. L’elenco in triplice copia degli
elettori residenti all’estero che non
hanno esercitato l’opzione per il voto
in Italia e non sono residenti in paesi in
cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato
dall’ufficiale elettorale entro il 20 maggio prossimo.
Inoltre, si ritiene opportuno che i nominativi dei suddetti elettori che votano
per corrispondenza vengano eliminati
informaticamente dall’esemplare delle
liste sezionali da destinare ai seggi.
Esclusivamente nel caso in cui ciò non
sia tecnicamente possibile si potrà
procedere a depennarli manualmente
e ad apporvi a fianco la dicitura “vota
all’estero”.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni agli ufficiali
elettorali sensibilizzando tali organi
sull’assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive
impartite.
Pisa, 26 aprile 2005
Il Prefetto
(Scandura)
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono
contrastare le certificazioni della pubblica amministrazione
a cura di Luciano Pignatelli
Una recente sentenza del TAR di
Latina (sent. N. 268 del 24.02.2005)
ha posto a confronto il valore
probatorio
della DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ rispetto
ALLA
CERTIFICAZIONE rilasciata dalla
Pubblica Amministrazione.
Quindi da un lato ha posto ciò che un
soggetto terzo dichiara e dall’altro ciò
che risulta in pubblici registri ed è
contenuto in un certificato.
Il TAR, con la sentenza citata, pur
riconoscendo valore probatorio alla
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ha ritenuto che tale valore
A.I.R.E.
Adempimenti
referendum
probatorio non può contrastare il
contenuto di un certificato
proveniente da una Pubblica
Amministrazione e desumibile da un
pubblico registro.
Il fine della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà è quello di sostituire il
certificato, quindi di semplificare i
rapporti tra cittadino e Pubblica
Amministrazione, ma non quello di
sostituire nel contenuto un certificato.
Parte dell’oggetto della sentenza di
cui sopra analizza la divergenza tra
quanto contenuto nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e ciò
(Continua a pagina 36)
GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni
sostitutive
P a g i n a 36
GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni
sostitutive
Luciano Pignatelli
"Se il compito della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà è quello di sostituire il certificato essa
non può contrastare il
contenuto del certificato il
quale ha valore legale sino a querela di falso"
Anno VII
(Continua da pagina 35)
che risulta contenuto in pubblici
registri (nella fattispecie registri della
popolazione residente) e trasfuso in
un certificato.
I Giudici, seguendo la giurisprudenza
costante nella materia, hanno
sostenuto che il contenuto della
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (il cui contenuto è reso dalla
parte interessata) non può
contrastare con quanto acquisito dalla
P u b b l i c a Amministrazione; il
certificato, che proviene da una
Pubblica Amministrazione, ha una
forza probatoria maggiore rispetto a
quella derivante dalla dichiarazione
dell’interessato.
Nella fattispecie il contrasto aveva per
oggetto i dati sul numero dei
componenti il nucleo famigliare-stato
di famiglia.
Il collegio giudicante, pur
riconoscendo che il certificato
anagrafico ha un valore meramente
presuntivo di prova dei fatti in esso
Numero 5
contenuti al fine che può essere
dimostrato il contrario con qualsiasi
mezzo di prova, ha sostenuto che tali
mezzi di prova debbano essere
oggettivi e riscontrabili non essendo
sufficiente una mera contestazione
verbale resa dall’interessato, se pur
trasfusa in una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Se il compito della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è quello
di sostituire il certificato essa non può
contrastare il contenuto del certificato
il quale ha valore legale sino a
querela di falso.
Pertanto si può concludere che la
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà può sostituire il contenuto di
un qualsiasi certificato e quindi avere
il valore legale di un certificato a
patto che il suo contenuto,
riscontrabile in ogni tempo dalla
Pubblica Amministrazione, che ne ha
diritto, sia uguale a quello del
certificato o di una attestazione
rilasciati da un Pubblico Ufficiale.
TAR di Latina - sentenza n. 268 del 24.02.2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione staccata di Latina
(omissis)
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso n. 884 del 2003 R.G.,
proposto da A. E., rappresentata e
difesa dall'avvocato P. M.
contro
il comune di P. I., in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato V. C.,
per l'annullamento
della concessione edilizia 19 maggio
2003, n. 44 prot. n. 4444, nella parte
in cui determina la superficie
ammissibile al contributo ex
Ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17
febbraio 1987 e in cui stabilisce che
l'esecuzione delle opere non
costituisce titolo per l'accesso al
contributo.
(omissis)
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il
responsabile del competente servizio
del comune di P. I. ha rilasciato alla
ricorrente – ai sensi dell'articolo 9
della ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17
febbraio 1987 - la concessione
edilizia indicata in epigrafe avente ad
oggetto la ricostruzione di un
immobile danneggiato dal sisma del
(Continua a pagina 37)
P a g i n a 37
(Continua da pagina 36)
7-11 maggio 1984.
1.1. Con il ricorso in esame la
ricorrente impugna in parte qua la
concessione in questione,
deducendone il contrasto con le
prescrizioni della più volte citata
ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17
febbraio 1987; in particolare, la
ricorrente denuncia l'illegittimità del
calcolo eseguito dal comune per
determinare la superficie ammissibile
al contributo sostenendo che risultano
incomprensibili le ragioni per cui si è
assunta a base di tale calcolo una
superficie utile di circa 62 mq.; sul
punto la ricorrente denuncia altresì
che illegittimamente il comune
avrebbe fatto riferimento a un nucleo
familiare composto di soli tre
componenti, dato che ella aveva
presentato una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in cui
faceva presente che, all'epoca del
sisma, nell'immobile danneggiato
risiedevano sei persone .
(omissis)
4. Nel merito il ricorso è infondato e
deve essere respinto.
(omissis)
Sostiene peraltro la ricorrente - come
già accennato - errore in quanto il
nucleo familiare residente
nell'immobile danneggiato all'epoca
del sisma risultava composto non da
tre ma da sei persone, come da ella
stessa dichiarato in apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (è necessario rilevare che –
ove si facesse riferimento ad un
nucleo familiare di sei persone – la
superficie di 62 mq. non risulterebbe
“adeguata” e di conseguenza il
contributo dovrebbe essere
commisurato a una superficie da
determinarsi assumendo come
parametro “le esigenze del nucleo
familiare” della ricorrente in base ai
criteri sopra descritti).
Ritiene tuttavia il Collegio che
correttamente il comune ha ritenuto di
dare prevalenza alle risultanze
dell'anagrafe della popolazione
residente (da cui risultava un nucleo
familiare all'epoca del sisma costituito
da soli tre soggetti), non avendo la
ricorrente fornito alcun elemento
ulteriore a supporto di quanto dalla
stessa dichiarato (tra l'altro deve
sottolinearsi che la dichiarazione
sostitutiva della ricorrente è stata
prodotta soltanto nel dicembre 2001,
cioè a quasi venti anni di distanza dal
sisma). Sul punto ha
persuasivamente chiarito la
giurisprudenza che la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ha piena
attitudine certificativa e probatoria nei
confronti dell'amministrazione solo ed
esclusivamente fino a contraria
risultanza, potendo pertanto costituire
elemento di prova solo quando nulla
risulti acquisito dall'Amministrazione.
Nella fattispecie in esame,
l'amministrazione ha invece acquisito
non una generica risultanza contraria
ma una risultanza qualificata, atteso
che il certificato di residenza storica
rappresenta un documento che, per
la sua provenienza, ha una forza
probatoria sicuramente superiore
rispetto alla mera dichiarazione, da
parte dello stesso interessato, della
medesima circostanza di fatto in esso
attestata. Del resto, anche se le
risultanze anagrafiche circa il luogo di
residenza hanno valore meramente
presuntivo e possono quindi essere
superate da una prova contraria
(Continua a pagina 38)
GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni
sostitutive
"la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio
ha piena attitudine
certificativa e probatoria
nei confronti
dell'amministrazione solo
ed esclusivamente fino a
contraria risultanza…"
P a g i n a 38
GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni
sostitutive
"la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio è
di per sé priva di valore
probatorio assoluto"
Anno VII
(Continua da pagina 37)
desumibile da qualsiasi fonte di
convincimento, quest'ultima deve
essere, in relazione alla sua
provenienza, al procedimento di
formazione, attendibile, non essendo,
evidentemente, sufficiente a tal fine la
mera contestazione verbale, da parte
dello stesso interessato, delle
circostanze di fatto come accertate
dalla competente autorità investita del
potere certificativo, soprattutto
quando, come avviene nel caso in
esame, la contestazione non sia
supportata da alcuna indicazione in
senso contrario. Deve aggiungersi
che le dichiarazioni sostitutive rese
dall'interessato sono finalizzate a
semplificare l'attività di
documentazione di quei fatti e dati
personali che sono comunque
attestati da pubblici registri e rispetto
ai quali è sempre possibile alla
pubblica amministrazione verificare la
correttezza delle dichiarazioni, rese
dall'interessato, per cui il valore
sostitutivo della dichiarazione in
esame va inteso solo nel senso che
essa può essere presentata in luogo
della certificazione rilasciata dalle
autorità pubbliche, avendo valore ad
essa equipollente, salva ovviamente
la possibilità per l'amministrazione
destinataria di tali dichiarazioni di
procedere alle opportune verifiche, e
non può essere intesa nel senso che
il valore della dichiarazione valga a
contrastare quanto attestato in un
certificato promanante da pubblica
autorità, in tal modo sostituendosi ad
atti aventi valore legale e facenti
piena prova fino a querela di falso.
Insomma la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio è di per sé
priva di valore probatorio assoluto, sia
Numero 5
per la provenienza del titolo, sia per la
ratio che ispira la norma che la
prevede che, essendo rivolta a
semplificare gli adempimenti posti a
carico del cittadino nei rapporti con la
P.A., si limita a considerare sufficiente
la mera dichiarazione dello stesso
interessato ma non nega valore
probatorio ad altri mezzi che siano
assistiti da specifica e più intensa
efficacia, per cui l'atto notorio non
costituisce, salvo i casi
eccezionalmente previsti dalla legge,
un mezzo legale di prova: il valore di
esso come atto pubblico, facente fede
in quanto tale fino a querela di falso, è
infatti circoscritto all'attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, di aver
ricevuto le dichiarazioni in esso
contenute, previa identificazione dei
loro autori, mentre tali dichiarazioni,
assimilabili agli scritti provenienti da
terzi estranei, hanno un valore
meramente indiziario (cfr. per questa
impostazione T.A.R. Sicilia, Palermo,
sezione II, 22 luglio 2002, n. 1989).
(omissis)
6. Conclusivamente il ricorso deve
essere respinto. Sussistono giusti
motivi per compensare interamente
tra le parti le spese della presente
fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione staccata di Latina,
definitivamente pronunciandosi sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina il 28 gennaio
2005.
P a g i n a 39
BASTIANCONTRARIO
Papaveri alti
P
apaveri alti: così vengono definite,
il più delle volte con ironia, le persone eminenti, i “pezzi grossi” di qualsiasi campo di attività, ma in particolare, della politica: c’erano tutti gli alti papaveri del partito.
Secondo la leggenda narrata da Tito
Livio (Annali, I, 54) il figlio di Tarquinio il
Superbo (7° ed ultimo Re della prima
Roma, quella della leggenda) fingendosi un perseguitato politico, si era trasferito a Gabii (città nemica di Roma che
sorgeva poco distante dall’odierna Tivoli) dove aveva fatto rapidamente carriera. Ma c’era ancora chi gli dava ombra, e il giovanotto mandò un messaggero al padre per chiedergli consiglio.
Tarquinio, senza dire una parola, condusse il messo in giardino e con precisi
colpi di bastone decapitò i papaveri più
alti che spiccavano tra l’erba.
Il messo tornò e riferì dello strano comportamento del monarca, il cui figlio capì l’antifona e provvide a far eliminare i
più importanti cittadini di Gabii. Forse
non ci crederete, ma tutto questo me lo
sono sognato per anni e la mattina mi
svegliavo contento e convinto di aver
fatto qualcosa di veramente utile a questo nostro ”strano paese”. Strano paese ove può succedere di tutto e dove
per rimediare a questo “tutto”… si riesce a inventare anche qualcosa di peggio ancora. Allora si mette mano alle
“riforme” e giù dai: si riforma tutto – e
non si sa bene il perché – riformando
anche ciò che fino al momento ha funzionato sempre bene.
Poi, così, occorre “la riforma della riforma” e poi ancora “la riforma della riforma della riforma” e via dicendo…
Nel frattempo, i furbi di lungo corso e
gli astri nascenti, si avvantaggiano da
tutto questo guazzabuglio e si sistemano in posizioni di tutto rilievo per conti-
nuare questa “opera” di demolizione e
di sgretolamento. Quindi, e per farla
breve: a tutta questa generazione di
“alti papaveri” di feroci quanto mai incompetenti riformatori, siccome bisognerebbe riformargli semplicemente il
cervello, ma ciò è tecnicamente impossibile, allora si dovrebbe “tagliargli semplicemente le teste” – come agli alti papaveri del figlio di Tarquinio il Superbo.
Fatto questo, siccome il vostro beneamato Bastiancontrario è un democratico, penso, opino che si dovrebbe tornare ad un fantomatico “ANNO ZERO”
e ricominciare tutto da capo con papaveri veramente all’Altezza e non con
quelli, diciamo, cresciuti troppo in fretta
e male. Dunque, colleghi: tutto riparte
dall’anno zero.
Intanto si fa una specie di
“restaurazione”, del tipo “Congresso di
Vienna” – quello avvenuto in Europa
tra il 1814 e il 1815 alla fine del
“Ciclone Napoleone”. Magari con il
vostro beneamato Bastiancontrario
nelle vesti di un moderno “Tayllerand”
a tessere la tela… di questa RESTAURAZIONE!
Noi di cicloni ne abbiamo avuti molti in
questa nostra nazione, ma io mi limito
alla riforma della pubblica amministrazione, alla nuova “maniera” di lavorare,
ai nuovi criteri, alla riforma “Bassanini”
in particolar modo e a tutto ciò che ne è
venuto appresso come conseguenza.
Queste ventate di innovazione… “City
Manager” – e i segretari generali? – la
creazione di “piccoli dirigenti” per i Comuni medio piccoli… delle specie di
Vassali, Valvassori e Valvassini, come
nelle gerarchie medievali. Ma a proposito: la burocrazia – tanto avversata da
Bassanini - era proprio così nefasta?.
Intanto era costituita da un ceppo di fi(Continua a pagina 40)
Marcello Lazzeri
Bastiancontrario
Papaveri alti
P a g i n a 40
Anno VII
(Continua da pagina 39)
Bastiancontrario
Papaveri alti
gure con notevole competenza tecnica
che riuscivano ad accertare e far valere la “legalità” in ogni e qualsiasi procedimento. In effetti, un conto è eliminare “tempi morti”, “passaggi inutili”,
un conto è eliminare ogni e qualsiasi
legalità nei procedimenti amministrativi
medesimi.
Si badi, per esempio, al procedimento
elettorale, nel quale è successo di tutto
per quanto riguarda la raccolta delle firme sulle liste dei candidati, e relativa
autentica. Un tempo questa era una
prerogativa dei burocrati e più o meno,
tutto filava liscio.
Ora una “leggina” ha dato la facoltà, il
potere, di autentica anche ai Consiglieri Comunali e/o Provinciali. E’ successa
la fine del mondo!!! Firme raccolte da
uno e autenticate da un altro… (si badi
bene: la formula dell’autentica non è
stata cambiata e prevede sempre che il
cittadino firmi di fronte al pubblico ufficiale e prevede sempre le modalità di
identificazione: conoscenza personale
o esibizione di un documento Valido).
Intanto, bisognerebbe che i Consiglieri
Comunali e/o Provinciali sapessero
che cosa è un documento e la sua validità… Poi autenticano le firme dei…
morti… E qui debbono aver visto film
del tipo “La notte dei morti viventi” oppure “10 bare e un sepolcro” e debbono aver preso tutto sul serio! Qualche
altro politico, in una delle sue vacanze,
deve essersi ricordato di ciò a cui ha
assistito alle isole Antille, al rito degli
zombie, cioè spiriti soprannaturali che
evocati in riti magici, danno vita a cadaveri… (e questi cadaveri firmano subito
per un gruppo politico e/o per una lista
di candidati).
E qualche Consiglio Comunale ha
“deliberato” pure un gemellaggio con
qualcuna di queste Isole Antille… non
si può mai sapere… Altri politici, si so-
Numero 5
no autenticati la propria firma… cioè si
sono “auto autenticati”! Del resto, se
un pittore si fa un ritratto, o non si dice
che si è fatto un “autoritratto”? Chi si
autentica la firma, di conseguenza, si
fa una “autoautentica”. Qualcuno mi
potrebbe dire: Allora se un falegname
fa un mobile per sé… fa un
“automobile”… Giusto?
E poi, questi politici, hanno pure approvato un provvedimento legislativo con il
quale è stato depenalizzato il reato che
deriva da autentica falsa di firme… Ci
mancherebbe altro! Si prende solo una
multa, che poi la paga il “partito” o il
gruppo di candidati che si rappresenta
e… chi s’è visto, s’è visto. Una cosa
non faranno mai i nostri politici, statemi
bene a sentire: quando si entra nel territorio di un Comune, molte volte si legge sul cartello: “Comune denuclearizzato” (Comune che è schierato palesemente contro il “nucleare”).
Se vi capita di andare a Livorno, per
esempio, in alcuni cartelli troverete
scritto “Benvenuti a Livorno, comune
depisanizzato”… data l’acerrima rivalità
con il Comune di Pisa…
Certamente NON capiterà mai di vedere un cartello con su scritto: Benvenuti
nel Comune di Bastiancontrariograd…
Comune depoliticizzato!!!
Ordunque: ma che cosa vuoi tu, Bastiancontraio dalla vita? Sei un essere
“fuori mercato”, sei un essere abominevole… ma come si fa a propugnare
concetti come Legalità – Giustizia – Imparzialità – Onestà - Sincerità – Professionalità… Non servi alcuna causa…
non servi a niente!!!
Allora ti potremo cantare, con gioia,
quella vecchia quanto mai simpatica
canzone intitolata “Papaveri e Papere”, il ritornello diceva così: “Lo sai
che i papaveri son alti alti alti,/ e tu sei
piccolino/ sei nato paperino, che cosa
ci vuoi far?”
P a g i n a 41
Le scadenze del mese di Giugno 2005
1 Mercoledì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le
variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di
quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.
2 Giovedì
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per
il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002 e 41/2004).
10 Venerdì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo, da parte della C.E. Com.le (o
dell'Ufficiale Elettorale) per segnalare alla C.E. Circondariale i nominativi di coloro che, pur avendo
diritto all'iscrizione, siano stati omessi dall'elenco iscrivendi. Termine ultimo, da parte della C.E.
Circondariale, per approvare gli elenchi relativi alla revisione semestrale e per la restituzione degli
atti al Comune, nonché per la comunicazione alla C.E. Comunale (o all'Ufficiale Elettorale) delle
decisioni in merito alla revisione delle liste sezionali. Entro i successivi 5 giorni, la C.E.
Circondariale trasmette al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il competente
Tribunale copia dei relativi verbali.
10 Venerdì
LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg.
3.4.1912 n. 346).
15 Mercoledì
STATISTICA - Inviare all’UTG (oppure telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione:
ISTAT D3 (matrimoni), ISTAT D4 e D5 (decessi), ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e
calcolo della popolazione. Inoltre trasmettere una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per
immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l'estero e per irreperibilità) e ISTAT
P4 (nascite).
20 Lunedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per apportare (da parte della C.E.
Comunale o dell'Ufficiale Elettorale) le variazioni alle liste generali e sezionali conseguenti alle
decisioni della C.E. Circondariale. A cura del Sindaco copia dei relativi verbali di rettificazione delle
liste generali viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
competente ed al Presidente della C.E. Circondariale; vengono inoltre trasmesse copie delle
rettificazioni alle liste generali al Prefetto ed al Presidente della C.E. Circondariale. Termine per
effettuare le notifiche ai cittadini cancellati dalle liste o a quelli la cui richiesta d'iscrizione non sia
stata accolta (decisioni della C.E. Circondariale).
21 Martedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il
pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Circ.le.
Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra.
28 Martedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di
residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda
in via telematica).
29 Mercoledì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti
(variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed
emigrazione, iscrizioni AIRE).
30 Giovedì
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il
riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I
diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello
Stato Civile.
30 Giovedì
ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni
intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
30 Giovedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Ultimo giorno di deposito nella Segreteria Comunale
delle liste generali e degli elenchi approvati dalla C.E. Circondariale.
P a g i n a 42
Anno VII
Numero 5
Quesiti
PERSONALE
reperibilità
-
Indennità
di
D. Si richiede un parere sull’indennità
festiva (reperibilità) di stato civile di
soggetti sprovvisti delle deleghe
necessarie per svolgere tali funzioni.
Visto che dette reperibilità vengono
pagate per il sabato e la domenica
(nascite e morti) come è possibile che
un soggetto possa riscuotere detta
indennità se non è Ufficiale di Stato
Civile e quindi non può avere dette
deleghe?
R.
Esemplificativamente si può dire che
la retribuzione di un dipendente
comunale è composta di una quota
fissa, che corrisponde alla
prestazione lavorativa richiesta e
perciò è stato assunto, e una quota
accessoria per altre prestazioni
richieste o per particolari tipologie di
lavoro (es. lavoro straordinario,
salario di produttività, indennità di
rischio, turno, reperibilità ecc.).
La parte accessoria della retribuzione
è una componente variabile: sussiste
quando la prestazione richiesta viene
eseguita (il lavoro straordinario viene
retribuito solo se effettivamente
prestato) oppure per la particolarità
delle prestazione fornita si è sul posto
di lavoro (es. indennità di turno o
rischio); al contrario se non si è sul
posto di lavoro (ferie, malattia ecc.)
non viene corrisposta.
La parte fissa della retribuzione è
sempre corrisposta.
Stante quanto sopra esposto anche
l'indennità di reperibilità è corrisposta
quando un dipendente è posto in
"reperibilità"; comunque deve essere
prevista dalla contrattazione
decentrata considerato che il
pagamento avviene con le risorse del
fondo (art. 17 comma 2 Lett. d CCNL
1.4.1999).
L'istituto della reperibilità consiste nel
fatto che un dipendente per un
determinato periodo della giornata,
pur non essendo in servizio, cioè sul
posto di lavoro a svolgere le proprie
mansione, è a disposizione della
Amministrazione per svolgere
prestazioni atte a risolvere situazione
che si verificano fuori dell'orario di
lavoro per le quali l'Amministrazione
ritiene di dover garantire il servizio.
Pertanto non esiste una indennità
specifica per lo Stato Civile ma
sussiste solo se l'Amministrazione
ritiene che quel servizio debba essere
garantito o è imposta dalla legge.
Premesso quanto sopra la situazione
prospettata è a dir poco anomala
perché è posto in "reperibilità" un
dipendente che in caso di svolgimento
del servizio da garantire non può
svolgere le mansioni cui è chiamato.
E' opportuno ricordare che se la
prestazione richiesta, cioè la
reperibilità, viene espletata la
suddetta prestazione deve essere
retribuita attraverso l'indennità di
reperibilità prevista dal contratto.
Certamente, nel caso di specie,
possono emergere responsabilità di
carattere organizzativo: è posto in
"reperibilità" un dipendente che nella
fattispecie in cui il servizio
sia
richiesto (ricevimento della
dichiarazione di nascita o morte) non
può eseguirlo perché non è titolare di
deleghe di stato civile; ma anche una
(Continua a pagina 43)
P a g i n a 43
(Continua da pagina 42)
responsabilità contabile in quanto si
pagano prestazioni a soggetti che
nella fattispecie sopra citata non
possono svolgere tali mansioni.
ANAGRAFE - Certificazione
richiesta da privati
D. Il titolare di un negozio di
elettrodomestici - radio - televisori telefonia ..... ha inviato al Comune un
fax con la richiesta dell'indirizzo e/o
l'eventuale luogo di emigrazione di
una famiglia.
E' corretto rispondere che, ai sensi
della Legge sulla Privacy, non è
possibile fornire tali informazioni ai
PRIVATI, senza giustificato motivo?
Si desidera sapere inoltre quali
potrebbero essere "motivi giustificati".
R.
La richiesta del titolare del negozio è
legittima, sia per la legge anagrafica
che per quella sulla privacy, nel
momento in cui richiede il certificato di
residenza di un iscritto in anagrafe: in
tal caso l'ufficiale d'anagrafe rilascerà
il certificato richiesto in bollo.
Il medesimo soggetto non ha tuttavia
alcun titolo a conoscere il luogo
(Comune) di eventuale emigrazione di
un soggetto che precedentemente
era iscritto in anagrafe.
STATO CIVILE – Cognome adottato
in casi particolari
D. Ho ricevuto dal Tribunale per i
minorenni dell'Emilia Romagna una
sentenza di adozione relativa alla
minore AAA, nata nel 1992,
figlia legittima di Claudio e P.T. (ora
deceduta) da parte di S.V. (ora
moglie di Claudio), quale cognome
assume, in questo caso, la minore in
oggetto?
R.
Dal quesito posto sembra trattarsi di
adozione effettuata ai sensi dell'art.
44 di cui alla legge 184/83
Trattandosi di adozione nei casi
particolari, da parte del nuovo
coniuge del padre, l'adottata
mantiene il solo cognome paterno.
ANAGRAFE - Accesso agli atti
consiglieri comunali
D. In data 21/02/2005 un consigliere
comunale ha chiesto di avere
accesso ai dati anagrafici. In
particolare è stato richiesto di
visionare gli incartamenti e tutti i
documenti relativi ai procedimenti di
cancellazione per irreperibilità
accertata. La richiesta è stata
formulata solo oralmente. L’ufficio
anagrafe ha chiesto di avere la
richiesta scritta, perché probabilmente
seguirà la richiesta di rilascio di copia
di tutti i documenti da parte del
medesimo consigliere.
Questo ufficio non ha una profonda
conoscenza della materia del diritto
all’accesso ai dati, ma è a
conoscenza che in base all’art. 43 c.
2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 i
consiglieri comunali e provinciali
hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della
provincia, nonché dalle loro aziende
ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato.
Si chiede, pertanto, se la richiesta del
consigliere è lecita, cioè se
effettivamente il fatto di sapere chi è
stato cancellato dall’anagrafe per
irreperibilità e chi ha in corso il
procedimento di cancellazione può
rientrare nell’espletamento del
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P a g i n a 44
I QUESITI
Maria Luisa Calligaro
Anno VII
(Continua da pagina 43)
mandato di consigliere comunale; se
è necessaria effettivamente una
richiesta scritta o è sufficiente
un’istanza orale, se questa debba
essere giustificata con un motivo
diverso da “l’espletamento del
mandato”; quali siano gli atti
visionabili e quali quelli rilasciabili in
copia conforme e se questa deve
essere effettuata con l’apposizione
del bollo.
Si chiede quindi quale sia il corretto
comportamento dell’Ufficiale
d’Anagrafe, in base a quale
normativa e quali e quante verifiche
può e deve effettuare in merito alla
motivazione addotta e all’uso futuro
fattone dal consigliere comunale per
l’accesso ai dati anagrafici.
Si chiede, inoltre, come bisogna
comportarsi sempre con il medesimo
consigliere, che ha dichiarato di
essere in possesso di copia delle liste
elettorali e di volerle utilizzare per
controllare le effettive residenze delle
persone in esse riportate; ha quindi
dichiarato di fare un uso improprio
delle predette liste.
(Si fa presente che questo ufficio non
ha visionato le predette copie ma che
suppone siano quelle fornitegli in
occasione della campagna elettorale
per le elezioni del sindaco di giugno
2004).
R.
Si deve evidenziare che la materia
anagrafica è soggetta al controllo
diretto del Ministero dell’Interno e non
rientra tra le normali competenze
dell’amministrazione comunale. Infatti
l’anagrafe, oltre ad essere disciplinata
da leggi statali, individua il Sindaco in
qualità di Ufficiale d’anagrafe che
agisce come Ufficiale di governo e
non come capo dell’amministrazione.
Numero 5
Inoltre l’art. 22 della legge 241/90
stabilisce, tra l’altro, che:
a) il diritto di accesso è il diritto degli
interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per "interessati" si debbono
intendere tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso.
L’art. 24, comma 3, della richiamata
legge 241 stabilisce inoltre che “non
sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni.”
Alla luce di quanto sopra la richiesta
del consigliere comunale appare non
legittima per due motivi:
- richiesta generica e non specifica
(accesso a tutte le pratiche di
irreperibilità)
- richiesta che esula
dall’espletamento del mandato
amministrativo.
Infine si deve sottolineare come l’uso
improprio delle liste elettorali ricada
nella diretta responsabilità dello
stesso consigliere comunale.
STATO CIVILE – Annotazione di
fondo patrimoniale
D. E’ pervenuto a quest'ufficio copia
di atto notarile con il quale il Sig. F.P.
ha costituito un fondo patrimoniale, ai
sensi dell'art. 167 del C.C., per far
fronte ai bisogni dei genitori A.P. e D.
M., coniugati ed in regime
patrimoniale di separazione dei beni.
Qual'è la formula da utilizzare per la
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P a g i n a 45
(Continua da pagina 44)
relativa annotazione nell'atto di
matrimonio?
Può essere utilizzata, la formula 184
modificata nel seguente modo?
"Con atto in data 10/02/2005 a rogito
del notaio Rossi Mario del distretto
notarile di Torino, F.P. ha costituito
un fondo patrimoniale in favore degli
sposi A.P. e D.M."?
R.
Nel caso di costituzione di fondo
patrimoniale tra i coniugi si dovrà
usare la formula n. 184 senza alcun
adattamento.
Infatti la costituzione del fondo
patrimoniale tra i coniugi è
inquadrabile in una convenzione tra
gli stessi.
D'altra parte la formula prevede
espressamente che si indichi la data
ed il nome del notaio presso il quale
la convenzione (costituzione fondo) è
stata effettuata.
Conseguentemente l'estratto dell'atto
di matrimonio dovrà riportare la
generica annotazione di
convenzione: il terzo interessato
dovrà farsi carico di visionare presso
il notaio il tipo di accordo sottoscritto
ed i beni oggetto della convenzione.
STATO CIVILE
cognome paterno
–
Aggiunta
D. Nel caso in cui si voglia
aggiungere il cognome materno ad
un minore, figlio naturale riconosciuto
da entrambi i genitori, a quale
autorità quest'ultimi dovranno
presentare la relativa istanza
motivata?
E' forse necessaria l'autorizzazione
del giudice tutelare ovvero del
Tribunale dei minori?
R.
La disciplina relativa all'attribuzione
del cognome del figlio naturale è
espressamente regolata dall'art 262
del codice civile. Stante la precisa
disposizione normativa l'unica
possibilità consentita per
eventualmente richiedere l'aggiunta
del cognome materno è data dalla
disciplina prevista dall'art. 84 di cui al
D.P.R. 396/2000. Si tratta della
richiesta di cambiamento di cognome
che sarà valutata dal Ministero
dell'Interno.
POLIZIA
MORTUARIA
Convenzioni
-
D. Con riferimento all'entrata in
vigore del Regolamento della
Regione Lombardia in materia di
attività funebri e cimiteriali n°6/2004,
si pongono i seguenti quesiti.
1) Le convenzioni stipulate per
l'espletamento del servizio trasporti
funebri nel territorio, sottoscritte con
le imprese di D. e del territorio
limitrofo, nate all'insegna del diritto di
privativa riservato al Comune,
risultano ancora valide o sono da
considerare decadute alla luce degli
artt. 31 e 33 che attribuiscono in
forma esclusiva e senza limitazioni,
l'esercizio dell'attività alle imprese in
possesso di particolari requisiti ?
In questo caso risulta quindi abolita la
possibilità per l'Ente d'imporre un
diritto fisso per tutti i trasporti
effettuati sul territorio ?
2) L'art. 34 del suddetto regolamento
prevede la possibilità, per i Comuni,
di avvalersi di imprese funebri per
espletare il servizio obbligatorio di
trasporto salma o cadavere nei casi
d'indigenza del defunto, stato di
bisogno o disinteresse dei familiari e
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P a g i n a 46
I QUESITI
Anno VII
(Continua da pagina 45)
per il servizio di raccolta o
trasferimento all'obitorio dei deceduti
sulla pubblica via o in luogo pubblico.
Dato che il Comune dovrà comunque
avvalersi di imprese esterne per
garantire questi servizi, in che termini
e quali atti dovrà assumere? Quali
tariffe potrà prevedere ?
R.
In riferimento al primo quesito si
osserva che le disposizioni di legge,
da cui il diritto di privativa
nell’esercizio dei trasporti funebri
trovava fondamento, risultano
abrogate dall’1/1/2002, per effetto
dell’art. 35, comma 12, lett. g) della
Legge 448/2001. Secondo alcuni,
invece, sarebbero venute meno con
l’entrata in vigore della L. 142/1990,
stante l’abrogazione dell’art. 1, n. 8
del R.D. 2578/1925 (in questo senso
si è espresso anche il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 7899 del 9
dicembre 2004, Sez. V).
Inoltre, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
del Regolamento n. 6/2004 della
Regione Lombardia, il Comune deve
assicurare alla famiglia ed agli aventi
titolo il diritto di scegliere liberamente
nell’ambito dei soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività funebre.
Pertanto, dal 10 febbraio 2005, il
trasporto funebre può essere svolto
da tutti gli esercenti l’attività funebre
in possesso dei requisiti di cui all’art.
32, comma 2 del Reg. Regionale e,
limitatamente fino al 9 febbraio
2007 – periodo transitorio previsto dal
comma 11 del predetto art. 32 – dalle
imprese funebri già operanti alla data
di entrata in vigore del citato
Regolamento ed in possesso dei
requisiti richiesti dalla precedente
normativa (autorizzazioni art. 115
TULPS e autorizzazione al
Numero 5
commercio in posto fisso per generi
non alimentari).
Per quanto riguarda le convenzioni in
essere alla data attuale, si ritiene che
la risoluzione anticipata potrebbe
avvenire se concordata tra le parti
(comune/concessionario),
eventualmente considerando
l'indennizzo previsto in tali evenienze
dal CC.
Le previsioni di cui all’art. 19 del dpr
285/1990, in merito alla possibilità per
il Comune di imporre un diritto fisso
per i trasporti effettuati sul territorio,
sono da ritenersi tuttora vigenti.
Per quanto concerne il secondo
quesito relativo ai servizi obbligatori,
che l’art. 34, comma 2, del Reg.
Regionale pone a carico del Comune,
(trasporto salma o cadavere nei casi
di indigenza del defunto, stato di
bisogno della famiglia o disinteresse
da parte dei familiari, nonché raccolta
e trasferimento all’obitorio dei
deceduti sulla pubblica via o in luogo
pubblico) deve essere adottata,
previa intesa con gli esercenti l’attività
funebre operanti nel Comune ed
eventualmente nel territorio limitrofo,
apposita convenzione che definisca le
ipotesi di intervento ed i criteri di
turnazione. L’affidamento dovrà
avvenire con procedura ad evidenza
pubblica e la determinazione delle
relative tariffe è di competenza della
Giunta Comunale.
ANAGRAFE - Dichiarazione dimora
abituale extracomunitari
D. I cittadini stranieri hanno l’obbligo
di rinnovare la dichiarazione di dimora
abituale entro 60 giorni da quando sia
stato rinnovato il permesso o la carta
di soggiorno.
Sottopongo alla vostra attenzione un
(Continua a pagina 47)
P a g i n a 47
(Continua da pagina 46)
caso pratico:
un cittadino rumeno il cui permesso
risulta scaduto a luglio 2004, ha
provveduto al rinnovo in data
10.6.2004 (un mese prima della
scadenza). Il nuovo permesso risulta
datato dalla Questura di Torino
29.11.2004 avente scadenza
29.11.2006, consegnato
materialmente al cittadino solo a
febbraio 2005. Lo straniero si è
presentato a questo Ufficio Anagrafe
per rendere la dichiarazione il
12.2.2005. Posso considerare tale
rinnovo nei termini di legge?
R.
La dichiarazione di rinnovo della
dimora abituale da parte dello
straniero va comunque bene purché
sia fatta entro 1 anno dalla data di
scadenza del permesso di soggiorno.
Nel caso qui rappresentato confermo
che l'ufficiale d'anagrafe deve
limitarsi ad acquisire fotocopia del
permesso di soggiorno rinnovato ed
annotare la nuova scadenza sul
cartellino anagrafico.
ANAGRAFE - Residenza minore e
genitori non conviventi
D. Ho un quesito da sottoporre
relativamente ad una richiesta di
trasferimento di residenza di un
minore (età due mesi): il padre
risiede a AAA con la famiglia
d'origine, la madre ed il minore
risiedono a BBB con la famiglia
d'origine. Non sono coniugati. Si può
spostare la residenza del piccolo
presso la famiglia paterna?
R.
Il trasferimento di residenza del
minore è possibile a condizione che
effettivamente vi sia trasferimento
della dimora abituale. In tali casi è
sempre consigliabile verificare con
attenzione se lo spostamento
riguarda effettivamente solo il minore
e non anche l'altro genitore (madre)
reputando poco logico che il neonato
possa vivere in una dimora diversa
da quella della madre. Per questo è
opportuno che il vigile incaricato di
effettuare gli accertamenti valuti bene
tutta la situazione.
A.I.R.E. - Iscrizione irreperibile
D. Un cittadino residente nel nostro
Comune è stato cancellato per
irreperibilità al censimento in data
11.06.1982.
La collega del Comune di nascita che
è R., mi ha chiamato perché il
Consolato le ha richiesto l'iscrizione
all'Aire, ma lei sostiene che deve
essere iscritto nell'ultimo comune di
residenza cioè V.
Io ho i miei dubbi perché
nell'anagrafe della popolazione
residente è stato cancellato da ben
23 anni e, inoltre, non ci sono
familiari e parenti residenti nel nostro
Comune.
Qual'è il comune competente
all'iscrizione Aire?
R.
il Comune di iscrizione AIRE può
essere sia quello di nascita (ai sensi
dell'art. 2 della legge 15/92) che
quello di ultima iscrizione anagrafica
(art. 2 L. 470/88).
Se il Consolato ha trasmesso la
richiesta di iscrizione AIRE al
Comune di nascita e la richiesta è
firmata dall'interessato questo è il
Comune ove si deve effettuare
l'iscrizione aire.
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Mauro Parducci
Luciano Pignatelli
Maria Luisa Calligaro
NAPOLI 4 - 8 ottobre 2005
4° Convegno Nazionale
Il Presidente DeA Mauro Parducci
con il Sindaco di Napoli
On. Rosa Russo Jervolino
Prezzo del fascicolo € 8,64