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Anno VII Numero 5 Maggio 2005 GLI INTERVENTI Dalla gestione dei procedimenti su carta a quella digitale Amministrazione digitale di Michela Galletti 1 Famiglia anagrafica di Mauro Parducci 1 Matrimonio all'estero di Felicina Comoglio 1 Sentenze straniere di divorzio di Gianna Nancini 13 Viaggiando nella rete di Ileana Macagno 16 Bastiancontrario 39 di Michela Galletti I l governo ha recentemente reso noto lo schema del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale (CDA) (cfr www.padigitale.it) Il provvedimento, che accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni, nasce, tra gli altri, dall’intento di ridare slancio ai temi (Continua a pagina 2) Famiglia anagrafica: le proposte di DeA LEGISLAZIONE di Mauro Parducci A.I.R.E. Numero Verde Adempimenti referendum 15 31 STRANIERI Flussi di ingresso 20 ELETTORALE Modelli 3-7/D 23 C.I.E. Disposizioni innovative 27 SERVIZIO CIVILE Trattamento giuridico ed economico 28 GIURISPRUDENZA DIVORZIO Dichiarazioni sostitutive della riforma dei processi amministrativi e agli obiettivi stabiliti alla fine del decennio scorso e raggruppati nel D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, quali il protocollo informatico, il workflow. Il testo dello schema del CDA è in N el comitato tecnico presso il Ministero dell’Interno che si occupa della revisione del regolamento anagrafico DeA ha presentato le proprie proposte in merito alle definizioni da dare alla famiglia ed alla convivenza anagrafica. Per quanto attiene la famiglia anagrafica DeA, sulla base delle esperienze maturate in questi anni e dei suggerimenti avanzati da molti ufficiali d’anagrafe, ha presentato una proposta con il chiaro obiettivo di semplificare le ragioni del contenzioso con i cittadini. Nel nuovo regolamento anagrafico DeA propone che la famiglia anagra(Continua a pagina 10) Il matrimonio all'estero: casistiche e problematiche di Felicina Comoglio 35 V I SERVIZI Le scadenze di aprile 41 I quesiti 42 anno progressivamente aumentando, negli ultimi tempi, i matrimoni contratti all’estero da cittadini italiani ed è interessante rilevare che, contrariamente al passato, questi matrimoni non riguardano soltanto cittadini italiani che si sono stabiliti definitivamente all’estero, o addirittura vi sono nati, ma frequentemente si riferiscono anche a cittadini italiani che, pur essendo residenti in Italia, dove regolarmente vivono e lavorano, si recano all'estero per contrarre matrimonio. Generalmente ciò avviene perché uno dei due sposi è cittadino straniero ed è impossibilitato a venire in Italia – (Continua a pagina 5) Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, Pagina 2 AMMINISTRAZIONE DIGITALE Michela Galletti L’attività di una pubblica amministrazione si articola, infatti, in processi o, più comunemente, procedimenti, attraverso i quali viene esplicata la funzione istituzionale, detti “processi o procedimenti primari” Anno VII Numero 5 L’attività di una pubblica gran parte d e d i c a t o amministrazione si articola, infatti, in all’informatizzazione dei procedimenti processi o, più comunemente, amministrativi, con l’intento, procedimenti, attraverso i quali viene dichiarato, di varcare definitivamente esplicata la funzione istituzionale, il passaggio dalla gestione dei detti “processi o procedimenti procedimenti su carta a quella primari”. Per esempio: il procedimento digitale. di concessione di un contributo, il “Le pubbliche amministrazioni procedimento di rilascio di una g e s t i s c o n o i p r o c e d i m e n t i concessione edilizia, il procedimento amministrativi utilizzando le di affidamento dei lavori di tecnologie dell’informazione e della realizzazione di una scuola e così via. comunicazione, ai sensi del presente Questi processi o procedimenti primari decreto” recita l’art. 37 al primo sono caratterizzati da una sequenza di comma e prosegue, al secondo d o c u m e n t i c h e l a p u b b l i c a comma, “La pubblica amministrazione amministrazione produce e che la titolare del procedimento può pubblica amministrazione riceve. raccogliere in un fascicolo informatico N e l c a s o , ad esempio, del gli atti, i documenti e i dati del procedimento di concessione di un procedimento medesimo da chiunque contributo, l’amministrazione riceve formati...”. l’istanza, produce i documenti della In questo rinnovato slancio ci fase istruttoria, il provvedimento finale troviamo, come operatori della di concessione o di diniego del pubblica amministrazione, a riflettere contributo e, in quest’ultimo caso, sui concetti di “gestione del dopo le recenti novità introdotte dalla procedimento amministrativo”, l e g g e 1 5 / 2 0 0 5 , a n c h e l a “gestione del flusso documentale”, e a comunicazione di c.d. preavviso di “ripensare” le funzioni della gestione rigetto (art. 10bis della legge 241) e documentale ricercandone gli l ’ e v e n t u a l e presentazione di strumenti. integrazioni (cfr legge 11 febbraio E’ opportuno, dunque, innanzitutto, 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni sgombrare il campo da un equivoco e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, chiarire la distinzione tra “processi o c o n c e r n e n t i n o r m e g e n e r a l i (Continua a pagina 3) procedimenti primari” e “processi documentali di supporto”. (Continua da pagina 1) ANNO VII - Numero 5 - MAGGIO 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M. Galletti, F. Comoglio, G. Nencini. Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2005 è di euro 95 (iva inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it E-mail: [email protected] Questo periodico è associato Stampato da Pacini Editore spa (PI). all’Unione Stampa Periodica Italiana Pagina 3 (Continua da pagina 2) sull’azione amministrativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005). Quando si parla di gestione del flusso documentale si fa, dunque, riferimento ai processi incentrati sul trattamento dei documenti – processi documentali – i quali sono di supporto ai procedimenti primari. In tal senso il Testo unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000, recita “la gestione dei documenti è l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato. ..” (art. 1 lett. q). E, in modo sostanzialmente identico, per il legislatore del Codice dell’amministrazione digitale, la gestione documentale è “l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni …” (art. 1 lett. u). Definita in questi termini, due sono le funzioni proprie della gestione del flusso documentale. La prima è la funzione “tradizionale” di certificazione dell’esistenza di un documento. Si tratta di una funzione riconducibile alla prima fase del flusso documentale - la registrazione di protocollo - più volte richiamata dalla giurisprudenza che ha ribadito la natura e il valore giuridico della registrazione di protocollo come atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Spesso quando si parla di una funzione come “tradizionale” sembra quasi che lo si faccia per sminuirne il valore attuale, non in questo caso. La funzione di certificare con certezza la data di un documento è anzi rinvigorita dalle disposizioni legislative sulla durata dei procedimenti amministrativi, a partire dalla legge 241 del ’90 fino alle ultime novità introdotte dalla legge 15/2005: il nuovo art. 8 della legge 241 aggiunge, infatti, contenuti “temporali” alla comunicazione di avvio del procedimento quali “la data entro la quale…deve concludersi il procedimento…” (lett. c-bis) e “nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza” (lett. c-ter). La seconda funzione propria della gestione del flusso documentale è la funzione “innovativa” di supporto informativo per lo svolgimento delle attività amministrative. E’ una funzione riconducibile ai contenuti e al flusso completo del documento: chi ce l’ha in carico, da quanto tempo etc…. Si definisce innovativa in quanto ha acquistato progressivamente rilevanza, e, infine, valore strategico, a partire dalla c.d. rivoluzione degli anni ‘90. Nei primi anni ‘90 la legge 142 di riforma delle autonomie locali, oggi decreto legislativo 267/00, Testo Unico sulle autonomie locali, e la legge 241 di riforma del procedimento amministrativo, segnano l’avvio di una stagione di profonda trasformazione dei rapporti istituzionali tra la pubblica (Continua a pagina 4) AMMINISTRAZIONE DIGITALE di Michela Galletti "Quando si parla di gestione del flusso documentale si fa, dunque, riferimento ai processi incentrati sul trattamento dei documenti – processi documentali – i quali sono di supporto ai procedimenti primari." Anno VII Pagina 4 Numero 5 acquistato maggiore consapevolezza amministrazione e i cittadini. Si dei loro diritti e dei tempi entro i quali di Michela Galletti afferma la versione sostanziale del la pubblica amministrazione deve principio costituzionale di legalità soddisfarli; le richieste di accesso ai s e c o n d o c u i l a p u b b l i c a documenti o alle informazioni sono amministrazione deve organizzarsi ed sempre più frequenti e ripetuti sono agire per il raggiungimento dei migliori gli esposti e i ricorsi per domande obiettivi (efficacia ed efficienza) rimaste insoddisfatte. assicurando la massima trasparenza. I giudici, dal canto loro, sembrano La possibilità di reperire velocemente essere dalla parte dei cittadini. documenti e informazioni diventa una Un indirizzo giurisprudenziale, necessità, al fine di fornire ai cittadini recente ma ormai costante, si è e alle imprese, servizi sempre più pronunciato in tal senso: un cittadino presenta una domanda di accesso ad un documento; la pubblica amministrazione non trova il documento, la condizione dei suoi archivi è critica e nonostante gli sforzi Informatizzazione Composizione Automazione attivati si trova dell’attività manuale dell’ufficio nell'impossibilità materiale di procurarsi il documento; ebbene, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che l'indisponibilità materiale dell’atto non costituisce causa giustificativa del diniego di accesso al documento e ha c o n d a n n a t o l’amministrazione. documento cartaceo documento elettronico La conclusione cui ci efficienti e con un grado di inducono queste considerazioni è che trasparenza sempre maggiore le pubbliche amministrazioni devono (informazioni = risorsa). Le modalità migliorare il modo di gestire i loro di gestione dei documenti assumono documenti. una importanza fondamentale nella D’altro canto gli strumenti non strategia operativa della pubblica mancano. amministrazione. Per quanto riguarda lo strumento I concetti di trasparenza, di “materiale”, o forse sarebbe più efficienza e di efficacia, di cui la opportuno dire “immateriale”, accanto pubblica amministrazione dibatte da e, in prospettiva, al posto del ben quindici anni, devono diventare documento cartaceo, che utilizza strumenti ed obiettivi per un miglior come unico supporto fisico la carta, servizio al cittadino. l’evoluzione della tecnologia (Continua a pagina 5) I cittadini, come ben sanno gli operatori del front office, hanno AMMINISTRAZIONE DIGITALE (Continua da pagina 3) La smaterializzazione dell’atto amministrativo Pagina 5 (Continua da pagina 4) informatica e telematica ha introdotto l’ulteriore categoria del documento informatico. Per quanto riguarda lo strumento normativo a partire dagli anni ’90 in poi c’è stata una produzione normativa ricca e in continua evoluzione in materia di protocollo informatico e di gestione elettronica dei flussi documentali. Riprendendo le parole del Ministro Stanca, “l’innovazione, alla base del progresso e del benessere economico e sociale, deve andare di pari passo con una adeguata regolamentazione giuridica, altrimenti le norme obsolete rischiano di diventare un ostacolo allo sviluppo”. Un primo tentativo di riordino delle disposizioni è stato compiuto nel 2000, con il D.P.R. 445/2000, accompagnato, per le regole tecniche, dal D.p.c.m. 31.10.2000. Si sono così affermati principi che conferiscono validità giuridica piena ad un nuovo modo di fare amministrazione che passa n e c e s s a r i a m e n t e , per atti amministrativi ma smaterializzando il documento che ne costituisce il tradizionale supporto attraverso la nascita del documento informatico come istituto giuridicamente valido e regolamentato. Si è affermato un modello di amministrazione che funziona secondo un sistema a rete, così da consentire il flusso ed una integrazione delle informazioni e delle conoscenze nella singola amministrazione e tra amministrazioni. Oggi, lo abbiamo visto, stiamo vivendo una fase di rinnovato slancio. Da un lato, a distanza di cinque anni dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa, è in corso un nuovo tentativo di riordino delle disposizioni con il Codice dell’amministrazione digitale. Dall’altro, dal gennaio di quest’anno l’uso della telematica ha fatto formale ingresso nella legge “regina” del procedimento amministrativo, la 241, al posto d’onore del Capo I dedicato ai “principi” che regolano l’attività amministrativa. L’art. 3-bis "Uso della telematica" recita infatti a chiare lettere che: “Per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. di Michela Galletti "le richieste di accesso ai documenti o alle informazioni sono sempre più frequenti e frequenti sono gli esposti o i ricorsi per domande rimaste insoddisfatte" Michela Galletti Responsabile del Servizio Organi di governo Segreteria e Comunicazione Comune di San Giuliano Terme (PI) [email protected] industriale ed all’espansione del spesso per mancanza del visto di fenomeno migratorio, cui ha fatto ingresso. Ma non sono pochi i casi in inevitabilmente seguito un’evoluzione cui i nubendi sono entrambi italiani e della vita relazionale fra individui di decidono comunque, per i più svariati nazionalità diverse. motivi, di sposarsi in uno stato estero. Di conseguenza assumono oggi L’incremento di questi matrimoni sempre più rilevanza, per l’Ufficiale di all’estero è da attribuire principalmente Stato Civile, le casistiche e le (Continua a pagina 6) allo sviluppo della moderna società (Continua da pagina 1) AMMINISTRAZIONE DIGITALE MATRIMONIO ALL'ESTERO di Felicina Comoglio Pagina 6 MATRIMONIO ALL'ESTERO Felicina Comoglio "la celebrazione del matrimonio può avvenire: innanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana competente, innanzi all’autorità locale, secondo le leggi del luogo." Anno VII (Continua da pagina 5) problematiche legate alla celebrazione del matrimonio all’estero da parte del cittadino italiano. Quali sono i requisiti e le condizioni necessarie perché un cittadino italiano possa contrarre matrimonio all’estero? L’art. 115 del C.C. comma 1, precisa che il cittadino italiano, anche in caso di matrimonio all’estero, deve rispettare le “condizioni necessarie” previste dagli artt. 84 e seguenti del C.C. Esse riguardano: 1) l’età, per cui non può contrarre matrimonio chi non ha raggiunto la maggiore età, oppure chi ha compiuto 16 anni, ma non ancora i 18, se non previa autorizzazione del Tribunale (art. 84); 2) la sanità mentale, perchè l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio (art. 85); 3) l’inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86); 4) l’inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi (art. 87); 5) l’ipotesi del “delitto” nei confronti di chi sia stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro sposo (art. 88); 6) il divieto temporaneo di nuove nozze previsto per la donna che intende risposarsi (art. 89). Bisogna tuttavia precisare che il mancato rispetto di quest’ultimo requisito non comporta una invalidità dell’atto, ma soltanto una semplice irregolarità, peraltro sanabile con una sanzione pecuniaria di modesta entità (art. 140 c.c.). E’ utile ricordare che l’art. 110 del D.P.R. 396/2000 ha abrogato il 2° comma dell’art. 115 c.c. in base al quale i cittadini italiani che intendevano contrarre matrimonio all’estero Numero 5 secondo le leggi del luogo dovevano effettuare le pubblicazioni in Italia e, in caso di residenza all’estero, nel Comune italiano di ultimo domicilio. Quindi, dal 30 marzo 2001, questo obbligo non esiste più. Ma cosa deve fare in pratica il cittadino italiano che intende sposarsi all’estero? Occorre innanzi tutto premettere che la celebrazione del matrimonio può avvenire: a) innanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana competente, b) innanzi all’autorità locale, secondo le leggi del luogo. Tale distinzione è contenuta nell’art. 16 del Regolamento di stato civile ed assume notevole rilevanza perché, nel primo caso, bisogna osservare la legge italiana in quanto le nostre autorità diplomatiche o consolari all’estero, ai sensi del D.P.R. 200/1967, svolgono le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, mentre nel secondo caso, trattandosi di matrimonio celebrato innanzi ad una autorità straniera, si applicano le norme del diritto internazionale privato (L. 218/1995) e del Codice Civile. Da ciò deriva che, mentre nel primo caso il matrimonio deve essere necessariamente preceduto dalle pubblicazioni, nella seconda ipotesi esse vengono eseguite soltanto qualora l’autorità straniera dello Stato estero – dinanzi alla quale il matrimonio verrà celebrato – richieda al nostro connazionale una certificazione attestante la sua “capacità matrimoniale”, cioè la sua idoneità a contrarre matrimonio. In tale evenienza, dopo aver effettuato le pubblicazioni, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà un nulla osta al matrimonio, ossia un certificato di eseguite (Continua a pagina 7) Pagina 7 (Continua da pagina 6) pubblicazioni da produrre all’autorità straniera che celebrerà il matrimonio. Questa è l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno nella risposta ad un recente quesito. L’omissione delle pubblicazioni non incide però sulla validità del matrimonio: la mancanza di tale adempimento viene punita dall’art. 134 c.c. soltanto con un’ammenda (e possiamo dire che questa norma è sicuramente una di quelle più disattese). E’ utile ricordare che alcuni Stati, al fine di semplificare le formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, hanno stipulato accordi internazionali che prevedono procedure uniformi in caso di matrimonio all’estero dei loro cittadini e precisamente: 1. la Convenzione di Monaco del 5/9/1980, ratificata con Legge 950/1984 e in vigore per l’Italia dall’1/7/1985, relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale. E’ attualmente vigente tra Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia e prevede che ogni Stato contraente si impegni a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla Convenzione stessa qualora un’Autorità straniera, o l’interessato, richiedano il nulla osta per la celebrazione del matrimonio all’estero. In Italia l’autorità competente al rilascio di tale certificato, che ha una validità di sei mesi ed è esente da legalizzazione qualora sussistano specifiche convenzioni con lo Stato destinatario, è l’Ufficiale di Stato Civile. 2. l’Accordo Italo-svizzero stipulato a Berna il 16/11/1966 e ratificato con Legge 474/1968 sull’esenzione della legalizzazione di documenti rilasciati dai rispettivi Ufficiali di Stato Civile, tra cui anche i certificati presentati per contrarre matrimonio. 3. L’Accordo Italo-austriaco stipulato a Vienna il 29 marzo 1990 ed in vigore per l’Italia dall’1/5/1992, che ha semplificato le formalità preliminari per contrarre matrimonio e certificato di capacità matrimoniale. Procediamo ora ad esaminare gli adempimenti richiesti nelle diverse fattispecie: a) matrimonio contratto all’estero davanti alle autorità diplomatiche o consolari italiane. La forma della celebrazione è quella prevista dall’art. 107 del C.C., cioè secondo le stesse disposizioni che disciplinano il matrimonio in Italia. Per quanto concerne le pubblicazioni, che ripetiamo essere obbligatorie, bisogna far riferimento all’art. 53 del D.P.R. 396/2000, alla Circolare MIACEL n. 9 dell’11/7/2001 nonché all’art. 11 del D.P.R. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) che prevede espressamente le pubblicazioni: - sia presso l’ufficio consolare in cui deve avvenire la celebrazione del matrimonio - sia nel luogo di residenza degli sposi e quindi: a) presso il Consolato, per il cittadino italiano residente all’estero b) presso il Comune, se il cittadino risiede in Italia. Vediamo i diversi possibili casi: 1) gli sposi sono entrambi residenti in Italia. Le pubblicazioni vanno richieste all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, devono (Continua a pagina 8) MATRIMONIO ALL'ESTERO di Felicina Comoglio "alcuni Stati, al fine di semplificare le formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, hanno stipulato accordi internazionali che prevedono procedure uniformi in caso di matrimonio all’estero dei loro cittadini" Pagina 8 MATRIMONIO ALL'ESTERO di Felicina Comoglio "Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste indistintamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di residenza oppure all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione lo sposo è residente" Anno VII (Continua da pagina 7) essere affisse per otto giorni consecutivi (non si computano il giorno di affissione né quello di defissione) e devono essere eseguite nel Comune di residenza di entrambi, se diversi (art. 94 c.c.). Decorsi i termini, l’Ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alla pubblicazione richiederà al Console, ai sensi dell’art. 109 c.c. e su specifica istanza degli sposi, la celebrazione del matrimonio avanti l’autorità diplomatica o consolare italiana. Tale procedura non viene espressamente prevista dalla normativa, ma si ritiene applicabile per analogia in quanto l’art. 53 terzo comma del D.P.R. 396/2000 fornisce indicazioni per la possibilità inversa. 2) uno sposo è residente in Italia, mentre l’altro (cittadino italiano) è residente all’estero. In questo caso si applicano le disposizioni dell’art. 53, comma 2 e seguenti, del D.P.R. 396/2000. Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste indistintamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di residenza oppure all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione lo sposo è residente. In entrambi i casi, l’Ufficiale cui è stata presentata la richiesta deve richiedere le pubblicazioni anche all’altro Ufficiale che è tenuto a trasmettere, decorsi i termini e senza indugio, il certificato di eseguita pubblicazione. Qualora la richiesta di pubblicazione sia stata presentata in Italia e gli sposi intendano contrarre matrimonio all’estero, l’Ufficiale dello Stato Civile, su specifica istanza dei nubendi e come indicato per il caso precedente, richiede la celebrazione all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo dove intendono sposarsi, in Numero 5 applicazione dell’art. 109 del C.C. 3) uno sposo è residente in Italia, mentre l’altro (cittadino straniero) è residente all’estero. Poiché la normativa italiana è applicabile soltanto sul territorio italiano o nei confronti dei cittadini italiani, la richiesta di pubblicazione deve essere in questo caso presentata al Comune italiano di residenza dello sposo. E anche in questa ipotesi, adempiute tutte le formalità relative, l’Ufficiale di Stato Civile richiederà la celebrazione del matrimonio all’autorità consolare competente (art. 109 c.c.). 4) gli sposi sono entrambi residenti all’estero. In tale evenienza la richiesta di pubblicazioni può essere presentata unicamente all’autorità consolare nella cui circoscrizione gli sposi, o uno di essi, hanno la residenza. Ciò anche nell’ipotesi di iscritti all’AIRE, non sussistendo infatti alcuna competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile italiano a ricevere la richiesta di pubblicazione di questi soggetti che non sono più residenti nel Comune, ma all’estero. Si ricorda che le autorità consolari svolgono le stesse funzioni degli Ufficiali dello Stato Civile italiani, per cui possono celebrare matrimoni anche: - fuori della sede consolare, in base all’art. 110 c.c., quando uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso l’ufficio consolare per infermità o altro impedimento, - per procura, ai sensi dell’art. 111 c.c. B) matrimonio contratto all’estero davanti alle autorità locali. Come premesso, la celebrazione all’estero del matrimonio può avvenire anche dinanzi all’autorità locale, (Continua a pagina 9) Pagina 9 (Continua da pagina 8) secondo le leggi del luogo: il nostro ordinamento non prevede, in questa ipotesi, particolari procedure relative alla forma di celebrazione, essendo sufficiente che il matrimonio sia considerato valido dalla legge del luogo di celebrazione. Si devono soltanto applicare, in questo caso, le norme del diritto internazionale privato e del Codice Civile italiano. Secondo l’art. 27 della Legge 218/1995 che tratta delle condizioni per contrarre matrimonio, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio… E per quanto riguarda la validità dal punto di vista formale l’art. 28 della predetta legge prevede che il matrimonio sia valido in Italia se tale viene riconosciuto dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Quindi, per il nostro ordinamento giuridico è sufficiente la presenza di uno di questi criteri per rendere valido il matrimonio. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 396/2000 sarà cura degli interessati trasmettere copia dell’atto alla nostra autorità diplomatica o consolare, la quale, verificata la validità dal matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, lo inoltrerà per la trascrizione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza degli sposi e, se diverso, ad entrambi i Comuni, con comunicazione del doppio invio (art. 17 D.P.R. 396). I matrimoni contratti all’estero da cittadini italiani, se celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera, hanno immediata validità nel nostro ordinamento a prescindere dalla trascrizione dell’atto in Italia, la quale riveste carattere meramente certificativo e dichiarativo. Può anche succedere che all’Ufficiale di Stato Civile giunga la richiesta di trascrivere un atto di matrimonio celebrato all’estero da cittadino italiano ancora vincolato da un precedente legame matrimoniale. In questo caso, nonostante la mancanza della libertà di stato prevista dall’art. 86 del c.c., è necessario procedere ugualmente alla trascrizione del matrimonio informando nel contempo il Procuratore della Repubblica per i dovuti accertamenti al fine di un’eventuale pronuncia del reato di bigamia. In tal senso si era espresso il Ministero di Grazia e Giustizia, allora competente in materia, con la circolare del 20 ottobre 1982 che si ritiene ancora valida ed attuale. Secondo il disposto dell’art. 18 del D.P.R. 396/2000, non si procede alla trascrizione soltanto nel caso l’atto sia contrario all’ordine pubblico, cioè in contrasto con norme inderogabili dell’ordinamento italiano (es. matrimonio tra persone dello stesso sesso, età degli sposi inferiore a 16 anni). In tali casi, l’Ufficiale di Stato Civile rifiuterà la trascrizione e informerà il Procuratore della Repubblica per gli eventuali adempimenti di competenza. Si rammenti sempre che il rifiuto di una trascrizione (così come di ogni altra attività prevista dal Regolamento di Stato Civile) deve essere redatto per iscritto e, soprattutto, motivato. Felicina Comoglio Responsabile Servizi Demografici Comune di Santhià (VC) [email protected] MATRIMONIO ALL'ESTERO di Felicina Comoglio "I matrimoni contratti all’estero da cittadini italiani, se celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera, hanno immediata validità nel nostro ordinamento a prescindere dalla trascrizione dell’atto in Italia" P a g i n a 10 FAMIGLIA ANAGRAFICA Mauro Parducci "Nella famiglia anagrafica si debbono tenere in considerazione solo gli elementi della coabitazione, della dimora abituale nel Comune e dei vincoli parentali ... o affettivi" Anno VII (Continua da pagina 1) fica sia definita nel modo seguente: “Ai soli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” Prima ancora di dar conto dei motivi che ci hanno portato a formulare tale proposta proviamo a riassumere i termini della questione ed i problemi che sorgono nel gestire, a livello pratico, la famiglia anagrafica secondo l’attuale definizione normativa. Ad oggi l’art. 4 del D.P.R. 223/89 nel definire la famiglia anagrafica stabilisce che “Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.” Questa definizione aveva sicuramente portato un po’ di chiarezza sul concetto di famiglia anagrafica rispetto alla precedente normativa data dal precedente D.P.R. 136/58. Infatti nel vecchio regolamento (D.P.R. 136/58) la famiglia anagrafica era individuata da una serie di elementi che, di fatto, lasciavano piena libertà ai diretti interessati per la sua individuazione. Infatti essa era definita secondo i seguenti criteri: üuna pluralità di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi; üla coabitazione e la dimora abituale nel Comune di tali persone; üla messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale percepito dalle persone coabitanti. Numero 5 Soprattutto l’ultimo elemento rendeva l’Ufficiale d’Anagrafe impotente rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati a proposito della “messa in comune o meno di tutto o parte del reddito” percepito dai coabitanti. Per molti anni le richieste di scissione o di riunione delle famiglie sono state oggetto di quotidiano intervento per l’Ufficiale d’Anagrafe che non poteva far altro che “registrare la volontà delle parti”. Tali richieste portavano a individuare famiglie anagrafiche distinte nell'ambito della stessa abitazione secondo le necessità ed i vantaggi che, di volta in volta potevano essere conseguiti; si poteva così assistere ad una richiesta di scissione del nucleo familiare seguita, dopo un intervallo di tempo anche molto breve, da una seconda richiesta di riunione delle famiglie appena separate e, successivamente, da altre richieste di scissione e nuove riunioni creando un circolo vizioso ed ingestibile per l’Ufficiale d’Anagrafe. Finalmente, con il nuovo Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989), il legislatore stabilì una nuova definizione di famiglia anagrafica (art.4) abbandonando ogni riferimento agli elementi economici. Nella nuova famiglia anagrafica si debbono tenere in considerazione solo gli elementi della coabitazione, della dimora abituale nel Comune e dei vincoli parentali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) o affettivi. Così avremo una famiglia anagrafica quando si determinino le seguenti condizioni: coabitazione, dimora abituale e vincoli parentali o affettivi. Tuttavia il tempo ci ha dimostrato che (Continua a pagina 11) P a g i n a 11 (Continua da pagina 10) non tutti i problemi sono stati risolti. Infatti la presenza di elementi oggettivi quali la coabitazione e i vincoli parentali, indicati dall’art. 4, del D.P.R. 223/1989, non pone dubbi circa l’impossibilità di effettuare scissioni della famiglia anagrafica esistente. Così potremmo avere più nuclei familiari all’interno di un’unica famiglia anagrafica. Il matrimonio di un figlio che continui a convivere con i genitori unitamente alla propria sposa determinerà due nuclei familiari nell’ambito dell’unica famiglia anagrafica. Famiglia anagrafica e nucleo familiare rappresentano, pertanto, due entità giuridiche ben distinte che, solo in alcuni casi, potrebbero coincidere. Il problema si pone quando si prenda in esame la situazione di persone coabitanti nella stessa unità immobiliare che, non avendo vincoli parentali, siano legati o meno da un vincolo affettivo. La prassi consolidata nei diversi Comuni ha portato a soluzioni diverse e ad un conseguente diverso trattamento dei cittadini. Infatti si passa da chi lascia agli interessati la libertà di dichiarare il vincolo affettivo (come da sempre sostenuto dall’Istat e dal Ministero dell’Interno) a chi ritiene che a certe condizioni il vincolo affettivo sia accertabile o desumibile d’ufficio. Tra i due estremi trovano giustificazione altre soluzioni mediane. Si deve inoltre sottolineare che molto spesso gli Ufficiali d’anagrafe si trovano a dover gestire richieste di scissione da parte di chi avendo inizialmente dichiarato il vincolo affettivo, con la costituzione di una sola famiglia ana- grafica, vorrebbe successivamente richiedere la scissione della stessa famiglia pur mantenendo la dimora nella stessa abitazione. Nel recente passato, su questo particolare aspetto, si è soffermata la riflessione dell’Avvocatura di Stato. La conclusione a cui giunge l’Avvocatura, ad una prima lettura potrebbe apparire in contrasto con la linea sostenuta fino ad oggi dall’ISTAT e dal Ministero dell’Interno. In realtà la presa di posizione dell’Avvocatura di Stato ci sembra perfettamente in linea con lo spirito della norma (art. 4 D.P.R. 223/89) individuando la famiglia anagrafica nell’elemento preponderante della coabitazione nell’unità immobiliare. In tal modo si demarca ancora di più la differenza tra famiglia anagrafica e famiglia nucleare. D’altra parte anche la recente legislazione ha introdotto diversi e svariati concetti di nucleo familiare (si pensi alla differente indicazione del nucleo familiare ai fini dell’attribuzione dell’assegno di maternità rispetto al nucleo familiare individuato dall’art. 1, comma 6 del D.L. 13/3/1988, n. 69 in materia previdenziale). Sulla base di tale autorevole interpretazione si può giungere alla conclusione che l’Ufficiale d’Anagrafe dovrebbe istituire una sola scheda di famiglia per ogni unità immobiliare. Come dire: una sola casa, una sola famiglia anagrafica. Sappiamo perfettamente che la tesi sostenuta dall’Avvocatura di Stato non è stata condivisa dal Ministero dell’Interno che ha ribadito il proprio orientamento con la Circolare n. 15/2001. (Continua a pagina 12) FAMIGLIA ANAGRAFICA di Mauro Parducci “si passa da chi lascia agli interessati la libertà di dichiarare il vincolo affettivo... a chi ritiene che a certe condizioni il vincolo affettivo sia accertabile o desumibile d’ufficio” P a g i n a 12 FAMIGLIA ANAGRAFICA di Mauro Parducci "Anche le altre legislazioni, che legano benefici fiscali o contributivi, all’attuale formulazione dell’istituto relativo alla famiglia anagrafica dovrebbero rivedere le loro posizioni" Anno VII Numero 5 legge, il nucleo familiare di Tuttavia i problemi sopra accennati riferimento per la concessione sono rimasti insoluti e l’attività degli dell’assegno di maternità è composto uffici anagrafe, sotto questo profilo, dai suddetti componenti, incluso il non sempre risulta agevole. figlio per la nascita del quale Da queste considerazioni nasce la l’assegno è richiesto” proposta della nostra Associazione. E’ appena il caso di accennare che Lo scopo evidente è quello di sempli- dette norme sembrano essere poco ficare le procedure ed eliminare il felici nella loro formulazione e contenzioso con i cittadini. potrebbero ingenerare confusione. Infatti se la nuova definizione di fami- Infatti, e solo per citare uno degli glia anagrafica fosse completamente innumerevoli esempi che potremmo slegata da qualsiasi vincolo, parenta- fare, la madre vedova con uno o più le e affettivo, e basata unicamente figli potrebbe non avere diritto agli sull’elemento della coabitazione, gli assegni familiari qualora, magari per uffici anagrafe, ne siamo certi, non a- necessità, vivesse con il padre e la vrebbero più alcun motivo di conten- madre percettori di redditi di zioso con i cittadini. Non solo. pensione. Anche le altre legislazioni, che lega- Se i risvolti sociali di questi no benefici fiscali o contributivi, provvedimenti non possono trovare, all’attuale formulazione dell’istituto in questa sede, oggetto di relativo alla famiglia anagrafica do- commento, rischiando di invadere il vrebbero rivedere le loro posizioni. campo della politica, la Un esempio per tutti. preoccupazione è ugualmente E’ il caso del decreto ministeriale 15 grande per i risvolti che essi luglio 1999, n. 306 (Gazzetta potrebbero avere proprio in campo Ufficiale 209 del 6 settembre) che anagrafico. disciplina i benefici per le famiglie E’ certo che il Legislatore dovrebbe numerose e per i figli nati dopo il 1° curare maggiormente la lettera della luglio 1999 a norma degli articoli 65 norma per evitare che nell’era della e 66 della legge 23 dicembre 1998, semplificazione si complichino le n. 448, come modificati dalla legge cose. 17 maggio 1999, n. 144. Il regolamento anagrafico che andreNell’art. 4, comma 4, del decreto si mo a rinnovare potrebbe dare un afferma che “Il nucleo familiare è contributo fattivo in tal senso. Ci aucomposto dal richiedente la guriamo che la nostra proposta in teprestazione, dai componenti la ma di famiglia anagrafica possa trofamiglia anagrafica ai sensi vare la necessaria attenzione e dare dell’articolo 4 del decreto del un significativo contributo in tema di Presidente della Repubblica 30 semplificazione. maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini Irpef, del Mauro Parducci richiedente e di ciascuno dei Presidente DeA [email protected] componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell’articolo 66, comma 2, della (Continua da pagina 11) P a g i n a 13 Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio: il riferimento all’ordinamento competente e alla competenza internazionale del giudice SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO di Gianna Nencini U na delle questioni più discusse riguardo al problema del riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento è il rapporto tra l’art. 64 e 65 della L. 218/95. L’art. 64 si riferisce infatti al riconoscimento delle sentenze straniere in generale, mentre l’art. 65 si riferisce ai provvedimenti in materia di diritto di famiglia. Al di là delle critiche che vari interpreti hanno sollevato riguardo alla inesatta formulazione dell’art. 65, il problema pratico che si pone all’Ufficiale dello stato civile è: quale dei due articoli deve essere applicato ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio? Il riferimento dell’art. 65 ai soli provvedimenti in materia familiare ha fatto ritenere ad una parte della dottrina che soltanto esso fosse utilizzabile a questo fine. Tale tesi tuttavia è rimasta minoritaria non solo perché la relazione di accompagnamento alla Legge 218/95 afferma esplicitamente che l’art. 65 è complementare rispetto all’art. 64 ma anche perché l’applicazione del solo art. 65 impedirebbe il riconoscimento di una larga parte di sentenze che potrebbero invece essere riconosciute attraverso l’art. 64. La soluzione preferibile dunque è far ricorso sia all’art. 65 che all’art. 64 sia per evitare situazioni “claudicanti” che, come vedremo, si potrebbero verificare grazie all’applicazione esclusiva dell’art. 65, sia perché il riconoscimento di un numero maggiore di sentenze (grazie all’applicazione dell’art. 65 e 64) corrisponde allo spirito complessivo della legge di riforma di Diritto Internazionale Privato (DIP) che è quello di favorire “l’integrazione” tra i vari ordinamenti, che si realizza anche attraverso l’accettazione dei “giudicati” stranieri. Detto questo cerchiamo però di capire in che cosa consiste la differenza tra i due articoli, importante proprio ai fini della loro pratica applicazione. L’art. 65 dispone che i provvedimenti sono riconoscibili quando “sono stati pronunciati dall’autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge”. Questo significa che attraverso le nostre norme di DIP si individua qual'è l’ordinamento competente ad emettere una determinata sentenza. Per esempio nel caso di divorzio l’art. 31 ci dice che questo è regolato dalla legge nazionale dei coniugi. Quindi nel caso di due coniugi stranieri con la stessa cittadinanza, per esempio argentina, che divorziano in Argentina, la sentenza è riconoscibile perché l’ordinamento competente è quello argentino. In questo caso non dobbiamo andare a verificare quale “legge” è stata applicata, se quella argentina o un’altra. Quello che conta è individuare l’ordinamento competente (nel caso di coniugi argentini, potrebbe darsi che essendo questi domiciliati in Svezia il giudice argentino debba, per esempio, (Continua a pagina 14) Gianna Nencini "nel caso di due coniugi stranieri con la stessa cittadinanza, per esempio argentina, che divorziano in Argentina, la sentenza è riconoscibile perché l’ordinamento competente è quello argentino" P a g i n a 14 SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO di Gianna Nencini "l’art. 65 non ci permette di riconoscere tutte le sentenze di divorzio potenzialmente riconoscibili." Anno VII (Continua da pagina 13) applicare, in base alle sue norme di Diritto Internazionale Privato, la legge svedese, ma su questo l’Ufficiale dello stato civile non deve giudicare). Di fatto il riferimento alla “legge richiamata dalle norme di DIP” contenuta nell’art. 65 ha natura puramente “strumentale” in quanto ha la sola funzione di individuare l’ordinamento competente, intendendo per esso sia l’ordinamento competente a “pronunciare” la sentenza sia l’ordinamento all’interno del quale sentenze pronunciate in altri Paesi sono efficaci. Questo è il criterio dell’ordinamento competente. Vediamo adesso la competenza internazionale del giudice straniero ex art. 64. Secondo tale disposizione “il giudice che l’ha pronunciata (la sentenza) poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano” Tale criterio ha lo scopo di verificare se il giudice straniero ha esercitato una “competenza internazionale” legittima dal nostro punto di vista. Anche in questo caso la verifica la facciamo attraverso le nostre norme di Diritto Internazionale Privato. Riprendiamo la sentenza di divorzio. Secondo l’art. 32 della L 218/95 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, quando uno dei coniugi è cittadino italiano oppure quando il matrimonio è stato celebrato in Italia. Gli stessi criteri si utilizzano per valutare la competenza internazionale del giudice straniero. Per es. una sentenza di divorzio pronunciata negli Stati Uniti tra un cittadino americano Numero 5 ed una italiana la possiamo riconoscere perché secondo il nostro criterio sulla giurisdizione il giudice americano era competente ad emettere quella sentenza. Fatta questa distinzione tra il criterio che si basa sull’ordinamento competente e quello che si basa sulla competenza internazionale del giudice, ci dobbiamo chiedere: perché dobbiamo ricorrere a due diversi criteri? La risposta è che l’art. 65 non ci permette di riconoscere tutte le sentenze di divorzio potenzialmente riconoscibili. Esso è infatti utilizzabile solo quando le nostre norme di conflitto rimandano ad un ordinamento straniero e ciò proprio perché tale criterio si basa sulla legge straniera richiamata dalle norme di conflitto. Abbiamo detto infatti che l’art. 31 dispone che il divorzio è regolato dalla legge nazionale dei coniugi oppure, quando i coniugi hanno diversa cittadinanza, dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è “prevalentemente localizzata”. Ma che succede nel caso di due cittadini italiani che divorziano negli Stati Uniti? In questo caso non è possibile utilizzare il criterio dell’ordinamento competente perché secondo le norme di conflitto l’ordinamento competente sarebbe quello italiano. Dunque solo per il tramite dell’art. 65 ci troveremo nella condizione di non poter riconoscere tale sentenza, arrivando all’assurdo che due cittadini italiani che vivono negli Stati Uniti e vogliono divorziare dovrebbero tornare in Italia. In questo caso allora si applica l’art. 64 e si verifica se il giudice americano era “competente” (Continua a pagina 15) P a g i n a 15 (Continua da pagina 14) ad emettere quella sentenza. E in questo caso lo era grazie all’art. 3 della L. 218/95 in base al quale il giudice americano è competente quando il convenuto è domiciliato negli Stati Uniti. La complementarità tra l’art. 65 e l’art. 64 non significa che le sentenze di divorzio possano essere riconosciute soltanto tramite l’art. 65 o 64, è possibile anche che d e t e r m i n a t e s e n t e n z e s i ano riconoscibili attraverso entrambi gli articoli. Per es. nel caso di sentenza di divorzio tra una cittadina italiana e un cittadino americano che vivono negli Stati Uniti può operare sia l’art. 65 che individua l’ordinamento competente attraverso il criterio della “prevalente localizzazione della vita matrimoniale” sia l’art. 64 attraverso il criterio della residenza del convenuto. Dunque l’utilizzo di entrambi gli articoli ci permette di evitare situazioni “paradossali” come quelle che abbiamo descritto sopra, cioè di due cittadini italiani che divorziando negli Stati Uniti non potrebbero veder riconosciuto in Italia il loro divorzio. Questa conclusione tuttavia potrebbe aprire ad un’altra domanda: l’utilizzo di entrambi i criteri sopra descritti non c o m porta un riconoscimento “indiscriminato” delle sentenze straniere nel nostro ordinamento? La risposta è senz’altro negativa. In entrambi i casi infatti opera il limite dell’ordine pubblico che impedisce il riconoscimento di tutte quelle sentenze pronunciate sulla base di leggi contenenti principi assolutamente estranei al nostro ordinamento (come potrebbe essere, per esempio una sentenza di divorzio per ripudio unilaterale del coniuge). Tutte le altre sentenze, invece, possono essere riconosciute a patto che siano soddisfatti anche gli altri criteri enunciati sia nell’art. 64 che nell’art. 65 che, però, in questa sede non prendiamo in considerazione. [email protected] Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 19/2005 A.I.R.E. - Attivazione numero verde gratuito 800 251155 che permette di contattare il personale tecnico dell’Help desk Aire, addetto a risolvere i problemi connessi all’invio dei dati. di Gianna Nencini Gianna Nencini Ufficio di Stato Civile Comune di Volterra (PI) MINISTERO DELL’INTERNO Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a partire dalla fine dello scorso mese di marzo, è stato attivato, presso il Servizio Informatico Elettorale di questo Ministero, il seguente numero verde gratuito SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO Si prega, pertanto, di voler portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente nota e di darne la massima diffusione. Si ringrazia. Roma, 12 aprile 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) A.I.R.E. Numero verde P a g i n a 16 Anno VII VIAGGIANDO NELLA RETE Viaggiando nella rete... di Ileana Macagno N Ileana Macagno "Un vero portale deve infatti dare la possibilità di entrare in un mondo costituito da informazioni strutturate e di consentire al “navigatore” l’accesso facilitato a un gran numero di siti Internet interessanti…" Numero 5 egli ultimi tempi si sono moltiplicati i siti Internet della Pubblica Amministrazione, talvolta evolvendosi e modificandosi, anche nel nome, tanto rapidamente da non poter essere riconosciuti dagli utenti come affidabili ed esaustivi punti di riferimento. Molti si sono definiti “portali” senza però averne le caratteristiche e senza offrire reali strumenti di conoscenza e collegamenti con il mondo della P.A. Un vero portale deve infatti dare la possibilità di entrare in un mondo costituito da informazioni strutturate e di consentire al “navigatore” l’accesso facilitato a un gran numero di siti Internet interessanti, riferiti logicamente all’argomento scelto, tramite rapidi collegamenti. Abbiamo seguito negli ultimi mesi la crescita esponenziale del portale www.italia.gov.it, una vera miniera di informazioni e collegamenti utili per i cittadini e per gli operatori della Pubblica Amministrazione. Il sito, definito anche IL PORTALE NAZIONALE DEL CITTADINO, è un’emanazione del sito ufficiale del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie. La sua struttura ad albero, simile a quella che ci permette di orientarci tra le cartelle e i documenti archiviati in un personal computer, lo rende estremamente facile da consultare per chi abbia anche solo un minimo di dimestichezza con l’utilizzo di Internet. La sua Home Page ci presenta 4 grandi categorie: Eventi della vita, Le tue Guide, L’amministrazione dalla A alla Z, News, nelle quali sono contenuti migliaia di collegamenti (links) a notizie, documenti, siti della P.A. e del mondo della cultura e dell’informazione. La categoria Eventi della vita contiene le grandi suddivisioni di argomenti suggerite dal Piano di e-Government, che hanno l’ambizione di comprendere tutte le informazioni che in qualche modo toccano la vita della persona, ovvero: qualunque informazione stiamo cercando, riguardante le attività della p e r s o n a , d o v r e b b e r o essere riconducibile a questi macroargomenti che sono: avere un figlio, studiare, lavorare, usare un mezzo di trasporto, fare il volontario, avere una casa, avere una famiglia, pagare le tasse, andare all’estero, vivere in salute, fare sport, vivere l’ambiente, fare/subire una denuncia, vivere tempo libero e cultura, aiutare gli altri, andare in pensione. Ciascuna di queste voci, come una porta che si apre su un corridoio su cui si affacciano altre porte, conduce ad altre categorie di maggior dettaglio, che a loro volta portano a collegamenti con notizie o siti Internet specifici sull’argomento. Esemplificheremo nello schema grafico, a titolo di esempio, il percorso logico che può portare l’interessato a trovare la notizia utile a rispondere alla domanda pratica “Quando devo rinnovare la patente di guida?” e ancora “Devo rifare il pavimento di casa. Posso usufruire delle detrazioni IRPEF per la relativa spesa?”. In (Continua a pagina 18) P a g i n a 17 La struttura ad albero del portale Italia.gov.it Come si arriva, secondo un percorso logico, alle risposte per le nostre domande-esempio: Quali sono i lavori di ristrutturazione per cui spetta la detrazione del 36%? Quando devo rinnovare la mia patente di guida? EVENTI DELLA VITA Avere un figlio Studiare Lavorare Andare in pensione Fare il volontario Avere una casa Acquistare casa Cambiare casa Gestire la casa Affittare casa Ristrutturare casa Vivere sicuri in casa Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie Gli interventi di ristrutturazione edilizia Le pratiche edilizie Consulta il Piano Regolatore Piani urbanistici della Provincia di Bolzano Le ispezioni o visure ipotecarie www.agenzia.entrate.it Avere una famiglia Pagare le tasse Andare all'estero Vivere in salute Fare sport Vivere l'ambiente Fare/subire una denuncia Risposte alle domande più frequenti sull'evento Archivio Dicoter Le certificazioni ipotecarie Le certificazioni catastali Atti catastali: diritti e doveri del cittadino Le visure catastali PER QUALI LAVORI SPETTANO LEDETRAZIONI Vivere tempo libero e cultura Aiutare gli altri Usare un mezzo di trasporto LE TUE GUIDE Alimentazione Arte e Cultura …. …. Casa Essere cittadino Handicap Politiche sociali Salute e benessere Sport e tempo libero Titoli di Stato …. …. …. …. esempio …. …. Ambiente Carriere in divisa Conoscere la legge Giustizia Istituzioni Italiane Lavoro Previdenza …. …. …. …. …. …. …. Imparare a guidare La patente di guida Le agevolazioni IRPEF Nuove norme per la patente a punti Le multe Avere un mezzo privato Speciale due ruote Acquistare un mezzo privato Bollo e assicurazione Gli incidenti Educazione stradale Muoversi con i mezzi pubblici Aids Assistenza e cura Assistenza sanitaria all'Estero Donazione e trapianto di organi Farmaci ed esenzioni … … … … … Il Servizio Sanitario Nazionale Malattie e vaccinazioni Servizi e strutture Sanitarie Sicurezza e prevenzione … … … … La patente a punti Quanti punti ho ancora sulla patente Il cambio di residenza Paga on line le pratiche automobilistiche La validità, la durata e il rinnovo www.infrastrutturetrasporti.it Deterioramento della patente Smarrimento e furto SCHEMACONLESCADENZE Revisione DELLEPATENTIABCDE Sospensione SECONDO L'ETA' DEL Revoca GUIDATORE Conversione patente estera La conversione delle patenti militari Riclassificazione Furto di patente e carta di circolazione Permesso internazionale di guida www.ministerosalute.it Sicurezza del cittadino …. Tasse …. Trasporti …. L'AMMINISTRAZIONE DALLA A ALLA Z A,B,C,D……………… i collegamenti con tutti i siti delle Amministrazioni Pubbliche (i Comuni, oltre che con Ancitel, sono raggiungibili anche dalla Home Page del portale) NEWS Italia.gov.it Informa Italia.gov.it Speciali Notizie ANSA Notizie Regionali P a g i n a 18 VIAGGIANDO NELLA RETE di Ileana Macagno "il portale non può sempre essere completamente esaustivo perché questo presupporrebbe che tutte le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici e privati fossero tutti dotati di efficienti mezzi di comunicazione e siti Internet aggiornati" Anno VII (Continua da pagina 16) pochi secondi si arriverà in modo semplice, e soprattutto basandosi sulla logica, non sulla conoscenza, a leggere la notizia che interessa. E’ evidente che il portale non può sempre essere completamente esaustivo perché questo presupporrebbe che tutte le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici e privati fossero tutti dotati di efficienti mezzi di comunicazione e siti Internet aggiornati, cosa che ancora non è. E' comunque interessante “metterlo alla prova” e verificarne l’efficacia in continua crescita e soprattutto le sue ancora grandi potenzialità sia per esaudire le necessità dei cittadini che per quelle di chi, anche all’interno di una P.A., ha necessità di conoscere le modalità di funzionamento di un altro Ente, di dare informazioni ai suoi clienti, di mettersi in contatto con altre realtà. Nella sezione Le tue Guide il cittadino può trovare altre informazioni, legate o meno alla vita della persona, sempre utilizzando un sistema di ricerca che va dal generale al particolare in un percorso che si arricchisce, anziché semplicemente andare all’informazione, di ulteriori spunti interessanti per la vita di ogni giorno, il tempo libero, la cultura personale. La terza sezione, L’amministrazione dalla A alla Z, presenta Numero 5 immediatamente un elenco alfabetico di decine e decine di Amministrazioni Pubbliche dotate di sito Internet, con i quali ci si può collegare immediatamente con un semplice click del mouse. I Comuni sono raggiungibili da questa sezione attraverso il sito www.ancitel. it che riporta, in un apposito link in prima pagina “I siti web dei Comuni”. I siti dei Comuni sono però facilmente e più velocemente raggiungibili fin dall’Home Page del portale. L’ultima sezione è quella del collegamento in tempo reale con il mondo, quella delle News; le notizie sono divise per argomenti, con particolare riguardo a quelle provenienti dalla P.A., ma con uno spazio dedicato alle notizie dal mondo in diretto collegamento col sito ANSA. Nella Home Page, pagina d’apertura, del portale trovano ancora spazio “I Servizi di Italia.gov.it” all’interno dei quali si trovano collegamenti con modulistiche di ogni tipo, risposte a quesiti, i link delle Regioni e delle Amministrazioni Locali. Un portale da vedere, insomma, ma soprattutto da utilizzare per le necessità di ogni giorno, sia come cittadini che come operatori della P.A. Ileana Macagno [email protected] REFERENDUM 2005 Raccolta dati dalle sezioni, elaborazioni e controlli, pubblicazione on-line, stampe, comunicazioni alle Prefetture Per informazioni www.polites.it - DeA tel. 050 719380 - Fax 050 719381 P a g i n a 19 Gli italiani all'estero: le procedure dei Servizi Demografici A cura di Mauro Parducci in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel Mondo On. Mirko Tremaglia Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa) L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero, cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva appendice legislativa e da un successiva appendice di giurisprudenza. (info DeA tel. 050 719380 - fax 050 719381) è lieta di presentarvi il primo volume della collana “I QUADERNI DEL FARE” Decreto Legislativo n. 196/2003 CODICE SULLA PRIVACY MANUALE PER LA SICUREZZA AD USO DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 36 pagine ISBN 88-89641-00-2 a cura di RITA SIMEONI Prezzo di copertina: 9,50 in collaborazione con: Andrea Bonfatti e Lorenzo Armari Per acquisti superiori a n. 10 copie: Per acquisti superiori a n. 30 copie: Per acquisti superiori a n. 50 copie: 8,50 7,50 6,50 Acquistando questo libro devolverai € 0,50 del prezzo di copertina alla Associazione per l’Assistenza Domiciliare Oncologica www.adoferrara.it Ad ogni operatore il SUO manuale sulla SUA scrivania Le nuove tecnologie informatiche sono da tempo entrate di pieno diritto nella nostra gestione quotidiana del lavoro. Ma non sempre il nostro agire è stato anticipato da utili ed efficaci istruzioni che ci permettessero di operare in piena sicurezza rispetto alla tutela della riservatezza ed alla prevenzione dei rischi di perdita di integrità e disponibilità dei dati. Il "Manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati del trattamento", nato dall'esperienza dei nostri esperti e redatto secondo le principali indicazioni normative e buone prassi, oltre a rappresentare un valido supporto agli obblighi formativi previsti dal CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, offre a ciascun Incaricato del Trattamento l'indispensabile "Vademecum" da tenere sempre a portata di mano, scritto in un linguaggio semplice ed immediatamente comprensibile, per operare in ogni momento in serenità e sicurezza. P a g i n a 20 STRANIERI Flussi di ingresso Anno VII Flussi di ingresso di cittadini stranieri (extra UE e neocomunitari) per motivi di lavoro: le domande entro il 31 dicembre 2005 L "Le quote complessive massime di ingresso di cittadini extracomunitari residenti all’estero autorizzate per l’anno 2005 ammontano a 79.500" Numero 5 a Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 2 febbraio 2005 n. 26 ha pubblicato due distinti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) di pari data (17 dicembre 2004) recanti, rispettivamente, la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005 e la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, sempre per l’anno 2005. Questi decreti riguardano il programma dei flussi d'ingresso di stranieri, extra UE e neo UE, nel nostro Paese per il 2005 per motivi di lavoro nel limite delle quote ammontanti a 79.500 lavoratori extracomunitari e altrettanti lavoratori neocomunitari della Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. Per i cittadini di Cipro e di Malta non è prevista, invece, nessuna restrizione. LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI Per quanto riguarda questa tipologia di flusso, anche per l’anno in corso, come già per il 2004, le quote sono state fissate in via transitoria, nei limiti delle quote fissate per l’anno precedente, non essendo stato emanato entro il prescritto termine del 30 novembre dell’anno precedente il decreto di programmazione annuale. Le quote complessive massime di ingresso di cittadini extracomunitari residenti all’estero autorizzate per l’anno 2005 ammontano a 79.500 unità così ripartite: - per lavoro subordinato stagionale (quota massima di 25.000 unità) per i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania nonché cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. In questa quota massima vi rientrano anche i cittadini extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l’anno 2003 o 2004; - per lavoro subordinato non stagionale (quota massima di 30.000 unità) per residenti in Paesi extraUE, di nazionalità non predeterminata, di cui 15.000 come quote riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona); - per lavoro autonomo (quota limitata a 2.500) per determinate categorie di cittadini extracomunitari: ricercatori, liberi professionisti, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Sono comprese nella quota e sino ad un massimo di 1.250 unità le eventuali conversioni di (Continua a pagina 21) P a g i n a 21 Le domande andranno compilate permessi di soggiorno rilasciati per secondo determinati modelli e inviate motivi di studio e formazione e s c l u s i v a m e n t e a m e z z o professionale in permessi per motivi raccomandata con avviso di di lavoro autonomo, esclusivamente ricevimento alla Direzione Provinciale nell’ambito delle predette categorie; del Lavoro, competente per il luogo di - per motivi di lavoro subordinato svolgimento dell’attività lavorativa. non stagionale e autonomo (quota Sulla busta deve risultare l’orario di massima di 200) per lavoratori di invio (ore e minuti), apposto origine italiana (almeno uno dei dall’affrancatrice o a mano presso lo genitori fino al terzo grado in linea sportello postale. retta di ascendenza) e residenti in Alla domanda andrà allegato il Argentina, Uruguay e Venezuela contratto di lavoro stipulato con lo iscritti in un apposito elenco costituito straniero che risiede all'estero, alla p r e s s o l e r a p p r e s e n t a n z e sola condizione del successivo diplomatiche o consolari italiane in rilascio del permesso di soggiorno. Argentina, Uruguay e Venezuela e La spedizione delle domande potrà contenente le qualifiche professionali essere effettuata dal giorno dei lavoratori stessi; successivo a quello di pubblicazione - per lavoro subordinato non in Gazzetta Ufficiale del decreto (3 stagionale (quota massima di febbraio 2005) che fissa le quote 20.800) per cittadini extracomunitari annuali di ingresso ed eventuali che fanno parte delle quote istanze trasmesse prima di tale data privilegiate riservate ai cittadini di sono considerate inammissibili. paesi che hanno sottoscritto o stanno La documentazione da allegare alla per sottoscrivere specifici accordi di domanda comprende anche la copia c o o p e r a z i o n e i n m a t e r i a d i del documento d’identità del migrazione (nello specifico: 3.000 r i c h i e d e n t e ( e , s e c i t t a d i n o albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 extracomunitario, permesso di marocchini, 2.000 egiziani, 1.500 soggiorno in corso di validità) nonché srilankesi, 2.000 moldavi, 2.000 copia del passaporto (o altro nigeriani, 1.500 bangalesi, 1.500 documento valido per l’espatrio) del filippini, 1.000 pakistani, 100 somali e l a v o r a t o r e s t r a n i e r o. 700 cittadini di altri Paesi L’esame e la definizione delle extracomunitari che concludano domande da parte della Direzione a c c o r d i f i n a l i z z a t i a l l a Provinciale del Lavoro verranno regolamentazione dei flussi di e f f e t t u a t i i n b a s e a l l ’ o r d i n e ingresso e delle procedure di c r o n o l o g i c o d i i n v i o d e l l a riammissione); raccomandata, tenuto conto della - per motivi di lavoro subordinato data e dell’orario di spedizione non stagionale (nella quota di 1.000) risultanti dal timbro postale. cittadini extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria L A V O R A T O R I S T R A N I E R I dei dirigenti o del personale NEOCOMUNITARI altamente qualificato. (Continua a pagina 22) (Continua da pagina 20) STRANIERI Flussi di ingresso "Alla domanda andrà allegato il contratto di lavoro stipulato con lo straniero che risiede all'estero, alla sola condizione del successivo rilascio del permesso di soggiorno" P a g i n a 22 STRANIERI Flussi di ingresso "L’autorizzazione al lavoro verrà rilasciata dalla DPL e da questa trasmessa al datore di lavoro richiedente e alla Questura, competente per territorio" Anno VII (Continua da pagina 21) Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, dei cittadini provenienti dai nuovi Stati m e m b r i d e ll’Unione europea (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria) la quota complessiva massima ammessa per il 2005 ammonta a 79.500. I datori di lavoro interessati alla prestazione lavorativa, anche stagionale, del lavoratore neocomunitario, potranno presentare, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alle Direzioni Provinciali del Lavoro, competenti in base al luogo di svolgimento del lavoro, le domande di autorizzazione all’ingresso in Italia, secondo le modalità semplificate stabilite dal Ministero del Lavoro. La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modello previsto. Il modello oltre che allegato alla circolare ministeriale è reperibile, anche, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL). All’istanza dovrà essere allegato il contratto di lavoro stipulato con il cittadino del nuovo Stato membro secondo il modello appositamente predisposto. L'inoltro della richiesta di autorizzazione deve avvenire mediante raccomandata spedita da un ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Le domande dovranno essere presentate mediante invio postale per lettera raccomandata da spedire, come ufficialmente chiarito, esclusivamente da uffici della Società Numero 5 Poste Italiane. Le domande saranno esaminate e definite "secondo l'ordine cronologico d'invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale". Se la spedizione è effettuata da un Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, il cittadino interessato deve richiederne l’annotazione manuale sulla busta con l'indicazione dell'orario, in ore e minuti. L’autorizzazione al lavoro verrà rilasciata dalla DPL e da questa trasmessa al datore di lavoro richiedente e alla Questura, competente per territorio, a cui il cittadino neocomunitario dovrà rivolgersi per il ritiro della carta di soggiorno, per attività di lavoro subordinato. Un'ulteriore copia sarà trattenuta dalla DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l'Impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato. Per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non è previsto l’obbligo del visto di ingresso nei Paesi comunitari. La spedizione delle domande potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa le quote annuali di ingresso ed eventuali istanze trasmesse prima di tale data sono considerate inammissibili. (Continua a pagina 23) P a g i n a 23 (Continua da pagina 22) In caso di autorizzazione al lavoro stagionale, lo svolgimento dell’attività lavorativa è consentita per un periodo massimo di 9 mesi. Scaduta tale durata occorrerà un’ulteriore preventiva autorizzazione che verrà rilasciata, sempre nei limiti delle quote di ingresso disponibili in tale periodo nel mercato del lavoro. Il DPCM stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione.: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria. La quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, già usato per l'utilizzo delle quote del 2004. E’ possibile inoltrare la richiesta di autorizzazione al lavoro in applicazione dei DPCM del 17.12.2004 (di programmazione degli ingressi di 79500 cittadini extracomunitari e di 79500 cittadini neocomunitari) entro il 31 dicembre 2005. ATTENZIONE: le domande, da presentare agli Uffici provinciali competenti esclusivamente per posta mediante raccomandata, potranno essere utilmente inoltrate dal 3 febbraio; le domande spedite in data anteriore sono inammissibili. Patrizia Lupino MINISTERO DELL’INTERNO ELETTORALE Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Circolare 78/2005 Modifiche all’art. 32, 5° e 6° comma del testo unico delle leggi per la disciplina dell’ elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, introdotte dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Abolizione delle notifiche al domicilio degli interessati dei provvedimenti concernenti variazioni alle liste elettorali per cambiamento di residenza. In un’ottica di progressivo snellimento dei procedimenti amministrativi e, al contempo, di contenimento della spesa pubblica, è stata di recente approvata una modifica normativa che ha abolito le notifiche al domicilio degli interessati dei provvedimenti relativi alle iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali in seguito al trasferimento di residenza. L' innovazione in parola ha il pregio di rendere certamente più agile e funzionale il sistema delle STRANIERI Flussi di ingresso comunicazioni elettorali, evitando continue istanze di rimborsi-spese tra Comuni e comportando, peraltro, un rilevante risparmio senza influire sostanzialmente sul tasso di garantismo del sistema. La norma in questione è l'art. 7-quinquies della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Continua a pagina 24) Modelli 3-7/D P a g i n a 24 ELETTORALE Modelli 3-7/D "le deliberazioni relative alle variazioni determinate dal trasferimento di residenza ... vengono ora portate a conoscenza degli interessati mediante deposito nella segreteria del Comune" Anno VII (Continua da pagina 23) n. 75 del 1° aprile u.s.), che ha introdotto modifiche ai commi quinto e sesto dell'art. 32 del D.P.R. 223/1967. Il comma 1, lettera A, del suddetto art. 7-quiquies elimina la necessità della notifica al domicilio degli interessati (per posta o per mezzo dei messi comunali) delle deliberazioni dell' ufficiale elettorale comunale (o, a seconda della dimensione dei Comuni della Commissione elettorale comunale che svolge le medesime funzioni di ufficiale elettorale), relative alle variazioni alle liste elettorali in conseguenza del trasferimento di residenza. Ne consegue che la nuova formulazione del quinto comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 223/67 risulta essere la seguente: "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3)", e cioè soltanto quelle relative alla perdita della cittadinanza italiana ed alla perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria - "Devono essere notificate Numero 5 agli interessati entro dieci giorni". Per quanto concerne invece le deliberazioni relative alle variazioni determinate da trasferimento di residenza, il nuovo riferimento normativo è costituito dal sesto comma dell'art. 32 del D.P.R. 223/1967 come modificato dal comma 1, lett.B), del D.P.R. 223/1967 come modificato dal comma 1, lett. B), del già citato art. 7 quinquies, a mente del quale, oltre alle deliberazioni contemplate dal n. 5) del 1° comma del richiamato art. 32 (e cioè quelle concernenti l'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o il riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative), anche le deliberazioni relative alle variazioni determinate dal trasferimento di residenza di cui al n. 4) dello stesso art. 32 vengono ora portate a conoscenza degli interessati mediante deposito nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello (Continua a pagina 25) Mod.7/D/UFF (Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) Comune di ............................................. Revisione dinamica delle liste elettorali IL SINDACO RENDE NOTO che dal 1° al 5 del mese di (1).................... saranno depositate nella Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, le decisioni dell'Ufficiale elettorale relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati. Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione. Avverso le decisioni dell'Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale circondariale non oltre il 10 del predetto mese (1) .................. con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato. La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati. ................................20...... IL SINDACO (1) Febbraio o agosto, rispettivamente per ciascuna revisione dinamica. P a g i n a 25 (Continua da pagina 24) dell'adozione delle variazioni stesse. Pertanto, anche per tali ultime deliberazioni dovrà essere disposto il deposito nella segreteria comunale, unitamente all'elenco degli elettori iscritti e ovviamente anche all'elenco di quelli cancellati, nonché della relativa documentazione. Il requisito della conoscenza anche di tali deliberazioni si ritiene soddisfatto, in forza delle innovazioni normative in argomento, attraverso l'anzidetto deposito, che deve necessariamente essere reso noto dal Sindaco con il preventivo, pubblico avviso, da effettuarsi tramite manifesto affisso nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni stesse si può presentare ricorso alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dal deposito, a sensi del successivo settimo comma dello stesso art. 32. Alla stregua di quanto sopra, si rappresenta che le direttive impartite con la circolare a carattere permanente n. 2600\L del 1° febbraio 1986 recante: "Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" devono intendersi modificate ed integrate ai sensi della presente circolare. Conseguentemente anche la modulistica, di cui alla circolare Miaitse n. 6/2002 del 13/02/2002, utilizzata dai Comuni per le comunicazioni relative agli adempimenti di rispettiva competenza in materia, deve essere necessariamente aggiornata e rivista. A tal fine, si evidenzia in particolare che devono intendersi ormai soppressi i modelli n. 4/D/A/UFF., 4/ D/A/CEC., 4/D/b, 5/D/UFF e 5/D/ CEC, che risultano incompatibili con le nuove disposizioni. Viceversa, il modello 3/D (ora sostituito dal mod.3-D/a e dal mod. 3-D/b) nonché i modelli 7/D/UFF. e 7/D/CEC devono essere rettificati in conformità alle cennate innovazioni e, per utile (Continua a pagina 26) Mod.7/D/UFF (Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti) Comune di ............................................. Revisione dinamica delle liste elettorali IL SINDACO RENDE NOTO che dal 1° al 5 del mese di (1).................... saranno depositate nella Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, le deliberazioni della Commissione elettorale comunale, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale elettorale, relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati. Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione. Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale circondariale non oltre il 10 del predetto mese (1) .................. con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato. La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati. ................................20...... IL SINDACO (1) Febbraio o agosto, rispettivamente per ciascuna revisione dinamica. ELETTORALE Modelli 3-7/D "Avverso le deliberazioni si può presentare ricorso alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dal deposito" P a g i n a 26 ELETTORALE Modelli 3-7/D Anno VII (Continua da pagina 25) riferimento, vengono riscritti ed allegati alla presente, che deve considerarsi di modifica ad integrazione della suddetta circolare n. 6/2002. Si prega di diffondere immediatamente le presenti direttive ai Sindaci ed ai Presidenti delle Numero 5 commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, fornendo un cortese cenno di assicurazione. Roma, 13 aprile 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Fabbretti) Mod 3-D/a Mod. 3-D/b COMUNE DI ...................... COMUNE DI ...................... Servizio Elettorale Servizio Elettorale Al SINDACO di Al SINDACO di ...................... ...................... Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, si comunica che la persona sottoindicata è stata cancellata da queste liste elettorali per emigrazione in codesto Comune: Si segna ricevuta dell'attestazione di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali di codesto Comune della persona sottoindicata: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ...................... , lì ....................20… ...................... , lì ....................20… - Si precisa che alla persona suddetta è stata a suo tempo consegnata la tessera elettorale personale (*) IL SINDACO ovvero - Si allega la tessera non consegnata (*) ........................................… IL SINDACO ........................................… (*) barrare il caso che ricorre N.B.: Nel rettangolo vanno riportati, a cura del Comune di emigrazione: cognome e nome, luogo e data di nascita, numero, parte e serie dell'atto di nascita. N.B.: Nel rettangolo vanno riportati, a cura del Comune di emigrazione: cognome e nome, luogo e data di nascita, numero, parte e serie dell'atto di nascita. P a g i n a 27 MINISTERO DELL’INTERNO C.I.E. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 20/2005 Disposizioni innovative Carta d’identità elettronica - Disposizioni innovative - Legge 31/3/2005 n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 Con la legge 31.3.2005 n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 75 del 1.4.2005 è stato convertito in legge il decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’art.4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280. L’art.7-vicies ter comma 2 della citata legge dispone che, a decorrere dal 1.1.2006, venga rilasciata la carta d’identità elettronica, in luogo della carta d’identità su supporto cartaceo, a coloro che ne facciano richiesta (primo rilascio o rinnovo). A tal fine la norma pone a carico dei Comuni l’obbligo di provvedere, entro il 31.10.2005, alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice Nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale per i servizi demografici (CNSD) e alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione, secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno. Questa Direzione Centrale sta predisponendo una serie di iniziative necessarie per la realizzazione di un efficace modello di emissione della carta d’identità, nel rispetto dei termini indicati nella citata disposizione legislativa. Nel richiamare la Direttiva del Ministro dell’Interno per l’anno 2005, nella quale vengono evidenziate le priorità politiche e gli obbiettivi dell’azione amministrativa, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare opportunamente i signori Sindaci sulla necessità di identificare e assegnare, preferibilmente nell’ambito degli operatori demografici, le risorse umane che dovranno essere applicate, con stabilità, al rilascio dei documenti, nonché di definire le infrastrutture tecniche necessarie e di adottare tutti i provvedimenti indispensabili per conseguire le finalità sancite dalla citata legge (es. aggiornamento INA-SAIA). Le SS.LL. dovranno, altresì, assicurare lo svolgimento di un efficace e costante attività di monitoraggio e controllo sulle attività svolte e sulle iniziative assunte dai Comuni, avvalendosi, a tal fine, del nuovo modello informatizzato di vigilanza anagrafica, reperibile sul sito “www.servizidemografici.interno. it”, oggetto della circolare Min. Interno n. 57 (2004) del 25.11.2004, nella quale si è sottolineata l’importanza che riveste l’attività di vigilanza anagrafica, per la concreta realizzazione dei progetti di innovazione intrapresi dal Ministero dell’Interno nella materia (Continua a pagina 28) "la norma pone a carico dei Comuni l’obbligo di provvedere, entro il 31.10.2005, alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice Nazionale delle anagrafi (INA)... e alla redazione del piano di sicurezza " P a g i n a 28 C.I.E. Disposizioni innovative Anno VII (Continua da pagina 27) demografica. Si informano, inoltre, le SS.LL. che è in corso di predisposizione un progetto di informatizzazione della gestione delle carte d’identità cartacee, attraverso la creazione di un sistema che vede coinvolti in prima linea codesti spettabili Uffici Territoriali del Governo e che consentirà, una volta collegato al circuito di rilascio delle CIE, di avere, in tempo reale, un’informazione completa e aggiornata su ogni singola carta d’identità prodotta dall’Istituto Poligrafico dello Stato, con il Numero 5 dichiarato intento di semplificare e ridurre gli adempimenti gravanti sulle Forze dell’ordine. Si ringrazia per la proficua e fattiva collaborazione. Si resta in attesa di ricevere assicurazione del ricevimento della presente, via fax o tramite e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: mariagabriella. [email protected] Roma, 18 aprile 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) SERVIZIO CIVILE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Trattamento giuridico ed economico 23 febbraio 2005 - G.U. n. 93 del 22 aprile 2005 Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari impegnati in attività di servizio civile, nonché di concessione del beneficio della L.I.S.A.A.C. (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO determinazione annuale della DEI MINISTRI consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché degli aspetti applicativi delle recante «Disciplina della attività di condizioni per la concessione delle Governo ed ordinamento della dispense e per il collocamento in Presidenza del Consiglio dei licenza illimitata senza assegno in Ministri»; attesa di congedo (LISAAC); Visto il decreto legislativo 30 Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 dicembre 1997, n. 504, concernente recante «Istituzione del servizio civile «Adeguamento delle norme in nazionale» ed in particolare l'art. 6, materia di ritardi, rinvii e dispense comma 1, che demanda al Presidente relativi al servizio di leva, a norma del Consiglio dei Ministri la dell'art. 1, comma 106, della legge 23 determinazione - con decreto da dicembre 1996, n. 662»; adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 quater della legge 8 luglio 1998, n. recante «Nuove norme in materia di 230 - della consistenza del obiezione di coscienza» ed in contingente dei giovani ammessi al particolare l'art. 9, comma 2-quater, servizio civile, nel periodo transitorio che demanda al Presidente del (Continua a pagina 29) Consiglio dei Ministri la P a g i n a 29 (Continua da pagina 28) di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile; Visto altresì l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il Fondo nazionale per il servizio civile; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 266 concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»; Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 recante «Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi (Continua a pagina 30) SERVIZIO CIVILE Trattamento giuridico ed economico "Ravvisata altresì l'esigenza di assegnare maggiori risorse finanziarie al servizio civile nazionale riducendo le spese da destinare all'obiezione di coscienza..." P a g i n a 30 SERVIZIO CIVILE Trattamento giuridico ed economico Anno VII Numero 5 sensi dell'art. 5, comma 4, della legge al servizio civile ai sensi dell'art. 6, 6 marzo 2001, n. 64 è definito per comma 1, della legge n. 64/2001 e l'anno 2005 in 41.000 unità, di cui ulteriori disposizioni relative al 40.500 da impiegare in Italia e 500 rispettivo trattamento giuridico ed all'estero. economico ed al servizio civile all'estero»; Articolo 2. Considerato che a decorrere dal 1° Altre disposizioni relative ai gennaio 2005 le chiamate per lo volontari ammessi a prestare il svolgimento del servizio di leva sono servizio civile nazionale in Italia e sospese e che pertanto non occorre all'estero provvedere alla determinazione, per 1. Ferma restando la determinazione l'anno 2005, del contingente degli del contingente individuato all'art. 1 obiettori di coscienza ne' alla del presente decreto, ai volontari in definizione degli aspetti applicativi servizio civile in Italia e all'estero si delle condizioni per la concessione applicano le disposizioni del decreto delle dispense e LISAAC finalizzati a del Presidente del Consiglio dei ridurre le eccedenze di obiettori Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto rispetto alle disponibilità finanziarie; stabilito nel documento annuale di Considerata tuttavia l'opportunità di programmazione finanziaria per applicare agli obiettori di coscienza, l'anno 2005 dell'Ufficio nazionale per avviati con il contingente dell'anno il servizio civile, in relazione alla 2004 e che svolgono il servizio civile quantificazione del trattamento nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata economico, del trattamento di senza assegno in attesa di congedo missione e dei contributi a copertura (LISAAC) previste dal decreto del parziale o totale delle spese di Presidente del Consiglio dei Ministri 4 viaggio, formazione specifica, febbraio 2004 al fine di garantire vaccinazioni, vitto ed alloggio. un'uniformità di trattamento rispetto a coloro che hanno svolto il servizio nel Articolo 3. 2004; Condizioni per la concessione Ravvisata altresì l'esigenza di della L.I.S.A.A.C. assegnare maggiori risorse finanziarie 1. Agli obiettori di coscienza che sono al servizio civile nazionale riducendo stati avviati al servizio civile con il le spese da destinare all'obiezione di contingente del 2004 e che prestano coscienza ed incrementando, per il servizio nel 2005 si applicano, per la l'anno 2005, il contingente dei giovani concessione della licenza illimitata ammessi al servizio civile nazionale; senza assegno in attesa di congedo Decreta: (LISAAC), le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente Articolo 1. del Consiglio dei Ministri 4 febbraio Contingente dei volontari ammessi 2004, pubblicato nella Gazzetta al servizio civile nazionale Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004. 1. Il contingente dei volontari da Roma, 23 febbraio 2005. impiegare in attività di servizio civile ai (Continua da pagina 29) P a g i n a 31 PREFETTURA DI PISA - U.T.G. A.I.R.E. Referendum popolari ex art. 75 della costituzione per l’abrogazione di alcune disposizioni della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il 12 giugno 2005. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all’estero. In vista dei referendum indicati in oggetto e di seguito alle precedenti circolari n. 568 e n. 570 rispettivamente in data 14 e 18 aprile scorso, si illustrano i principali adempimenti connessi all’esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all’estero, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. 1) Procedimento elettorale In estrema sintesi, e per opportuna conoscenza, giova ricordare che la Legge n. 459/01 individua, nell’ambito della circoscrizione estero, quattro ripartizioni: Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa; Asia; Oceania e Antartide. In particolare, l’articolo 12 della suddetta legge prevede che, dopo la predisposizione dei modelli di schede da parte del Ministero dell’interno, la stampa del materiale elettorale, comprese le schede elettorali, da inserire nei plichi ed il relativo invio siano totalmente a carico degli uffici consolari. Una volta espresso il voto, le schede sono inserite dall’elettore in un’apposita busta interna, introdotta (unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale) in una busta preaffrancata, che deve essere spedita dall’elettore stesso all’ufficio consolare, affinché pervenga al medesimo consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la votazione in Italia. I responsabili degli uffici consolari provvedono, poi, all’invio dei plichi in Italia - per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata (art. 18 del regolamento) - ove verranno presi in carico dall’ufficio centrale per la circoscrizione estero. Quest’ultimo provvede poi alla distribuzione dei plichi tra i seggi elettorali costituiti presso il medesimo ufficio centrale (uno per ogni cinquemila elettori residenti all’estero). Lo scrutinio avrà inizio (art. 14 della Legge) contemporaneamente a quello dei voti espressi sul territorio nazionale e, quindi, alle ore 15 di lunedì 13 giugno. Saranno considerate valide ai fini dello scrutinio le buste contenenti schede pervenute al consolato entro le ore 16 del giovedì e arrivate agli scali aeroportuali di Roma entro le ore 15 di lunedì, ora fissata - come detto - per l’inizio dello scrutinio (art. 18, comma 5, del regolamento). 2) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all’estero ed elenco elettori Com’è noto, sono elettori della circoscrizione estero tutti i cittadini italiani residenti all’estero che, avendo l’elettorato attivo, non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 459/01. Preliminarmente, ai fini della formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’art. 5 della suddetta legge, il Ministero dell’interno ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell’AIRE centrale con quelli risultanti dagli sche(Continua a pagina 32) Adempimenti referendum "sono elettori della circoscrizione estero tutti i cittadini italiani residenti all’estero che, avendo l’elettorato attivo, non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in paesi in cui non si può votare per corrispondenza" P a g i n a 32 A.I.R.E. Adempimenti referendum "che tutti i cittadini residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto...o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, devono essere immediatamente segnalati ... dal comune di iscrizione al rispettivo consolato" Anno VII (Continua da pagina 31) dari consolari, comprendendo nell’elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell’AIRE e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell’AIRE. Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in linea con quanto prevede l’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all’indirizzo risultanti negli schedari consolari. Successivamente alla formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, il Ministero dell’interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha provveduto alla realizzazione informatica dell’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto, già trasmesso al Ministero degli affari esteri, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 8, dello stesso regolamento. In sostanza, si è provveduto ad eliminare dall’elenco aggiornato dei cittadini residenti all’estero sia le posizioni di coloro che non compiono il diciottesimo anno di età entro il 12 giugno prossimo, sia i nominativi di quanti risultano privi dell’elettorato attivo alla luce delle comunicazioni trasmesse in precedenza in via informatica dai comuni al citato Ministero. L’elenco definitivo degli elettori (diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti) dovrà, poi, essere comunicato dal Ministero dell’interno all’ufficio centrale per la circoscrizione estero, costituito presso la corte di appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, del regolamento). 3) Adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali in occasione dei referendum del 12 giugno p.v. Numero 5 Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull’importanza degli adempimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003; tale disposizione – analogamente a quanto prevede l’articolo 4, comma 9, del decreto-Legge n. 408/94 per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia – stabilisce che tutti i cittadini residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, (di cui all’art. 5, comma 8 del regolamento) o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, devono essere immediatamente segnalati – tramite telefax o via telematica – dal comune di iscrizione al rispettivo consolato, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e alla inclusione dell’elettore nell’apposito elenco aggiunto. Con le predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i dati di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto regolamento e cioè nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione AIRE. Si fa presente che nell’elenco provvisorio degli elettori, formato con i criteri già ampiamente esposti, sono stati inclusi tutti i nominativi segnalati dai comuni e pervenuti al Ministero dell’interno entro lo scorso 6 febbraio. Ciò per consentire un secondo confronto con i dati degli schedari consolari, nonché una bonifica informatica degli indirizzi palesemente errati. Pertanto, non si è tenuto conto di eventuali aggiornamenti di provenienza comunale, successivi alla predetta data del 6 febbraio. (Continua a pagina 33) P a g i n a 33 (Continua da pagina 32) Affinché le SS.LL. possano adempiere tempestivamente alle presenti direttive, si invia il rispettivo elenco degli elettori residenti all’estero. Per eventuali informazioni i comuni potranno contattare il centro tecnico informatico al numero verde 800251155. Nel rammentare la rilevanza di quanto sopra al fine di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato, si rappresenta che la tempestività delle predette segnalazioni comunali di nuove iscrizioni risulta fondamentale al fine di permettere all’ufficio consolare di inviare all’elettore il plico con le schede con il necessario anticipo, onde consentire il “ritorno” postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio. Peraltro, indicando i dati di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento, dovranno essere segnalate al competente consolato anche le cancellazioni intervenute successivamente alla suddetta data del 6 febbraio scorso, che non dovranno (a differenza di quanto avvenuto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie) essere più trasmesse al Ministero dell’interno, ferma restando ovviamente la necessità di aggiornare informaticamente la “posizione elettore” nell’apposito campo del programma “anag-AIRE”. Le SS.LL. dovranno, inoltre, verificare che l’elenco provvisorio degli elettori non contenga posizioni relative a cittadini italiani residenti all’estero che abbiano perduto il diritto di elettorato attivo. Tali eventuali posizioni dovranno essere tempestivamente segnalate ai consolati competenti ai fini della cancellazione dall’elenco elettori. Si richiama la particolare attenzione, tuttavia, sulla circostanza che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall’AIRE di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell’elenco degli elettori all’estero. Si rileva, infine, la necessità che le cancellazioni per decesso degli elettori residenti all’estero vengano effettuate non oltre il 25° giorno antecedente la data della votazione e cioé entro il 18 maggio 2005, affinché possano essere segnalate dal comune stesso non oltre il 23° giorno antecedente la votazione al competente consolato ciò per evitare l’invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all’art. 32, quarto comma del D.P.R. n. 223/67, con riferimento alle cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia. Tutte le suddette comunicazioni (iscrizioni e cancellazioni) devono es(Continua a pagina 34) A.I.R.E. Adempimenti referendum "...verificare che l’elenco provvisorio degli elettori non contenga posizioni relative a cittadini italiani residenti all’estero che abbiano perduto il diritto di elettorato attivo." P a g i n a 34 A.I.R.E. Adempimenti referendum "...le liste sezionali vengano ricompilate, d’intesa con le commissioni elettorali circondariali ... in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell’espressione del voto" Anno VII (Continua da pagina 33) sere fatte via telefax o via telematica agli uffici consolari di competenza i cui numeri e indirizzi e-mail – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero affari esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso il Ministero> rappresentanze diplomatiche> ambasciate e consolati). Tali numeri e indirizzi e-mail degli uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del regolamento. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta del consolato, il comune invii entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo. Ciò, ai fini dell’ammissione consolare al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall’elenco degli elettori, con le modalità ed entro i termini previsti dai già citati articoli 16 e 17, comma 1, del regolamento. 4) Comunicazione dei nominativi di chi non vota per corrispondenza Il Ministero dell’interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali riceverà dal Ministero degli affari esteri la comunicazione degli Stati in cui non può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza (già citato articolo 19 della Legge) nonché i nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia (art. 4, comma 3, della Legge). Successivamente, tutti i nominativi degli elettori che non votano per corrispondenza nella circoscrizione estero saranno trasmessi – a cura del Ministero dell’interno – entro il 13 maggio p.v. ai comuni di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 Numero 5 della Legge n. 459/01. Tale comunicazione avverrà per il tramite della Prefettura-U.T.G.. Al riguardo, si fa riserva di far conoscere, appena possibile, gli Stati in cui non si vota per corrispondenza, poiché agli elettori ivi residenti i comuni dovranno inviare lo specifico modello di cartolina-avviso (mod n.6-bis/ref rosso), che sarà diverso da quello previsto per gli elettori che hanno esercitato l’opzione (mod. n. 6/ref verde). Deve peraltro ribadirsi, per ciò che concerne le suddette cartoline-avviso, che l’articolo 23, commi 1 e 2, del regolamento, prevedendo che esse vengano spedite solo agli elettori all’estero che non votano per corrispondenza (e quindi sia agli optanti sia ai residenti negli stati in cui non si vota per corrispondenza) stabilisce che tale adempimento venga espletato entro il termine del venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia (e cioè entro il 18 maggio p.v.). 5) Stampa delle liste elettorali sezionali Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie, si suggerisce, per snellire le operazioni dei seggi elettorali in occasione dei prossimi referendum, che le liste sezionali vengano ricompilate, d’intesa con le commissioni elettorali circondariali - e dopo il cosiddetto blocco delle liste - in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell’espressione del voto. In tale contesto, non dovranno essere inseriti nelle predette liste sezionali gli elettori della circoscrizione estero e cioè gli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione per l’esercizio del voto in Italia e che non (Continua a pagina 35) P a g i n a 35 (Continua da pagina 34) sono residenti in paesi in cui non può votarsi per corrispondenza. Gli elettori della circoscrizione estero saranno infatti inseriti nell’elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell’interno all’ufficio centrale per la circoscrizione estero. Viceversa, gli optanti e i residenti in stati in cui non può votarsi per corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia. Si richiama l’attenzione sul puntuale svolgimento dei predetti adempimenti al fine di pervenire ad un corretto computo del corpo elettorale e della regolare partecipazione al voto. Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/l del 1° febbraio 1986. L’elenco in triplice copia degli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non sono residenti in paesi in cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato dall’ufficiale elettorale entro il 20 maggio prossimo. Inoltre, si ritiene opportuno che i nominativi dei suddetti elettori che votano per corrispondenza vengano eliminati informaticamente dall’esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi. Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura “vota all’estero”. Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni agli ufficiali elettorali sensibilizzando tali organi sull’assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite. Pisa, 26 aprile 2005 Il Prefetto (Scandura) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono contrastare le certificazioni della pubblica amministrazione a cura di Luciano Pignatelli Una recente sentenza del TAR di Latina (sent. N. 268 del 24.02.2005) ha posto a confronto il valore probatorio della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ rispetto ALLA CERTIFICAZIONE rilasciata dalla Pubblica Amministrazione. Quindi da un lato ha posto ciò che un soggetto terzo dichiara e dall’altro ciò che risulta in pubblici registri ed è contenuto in un certificato. Il TAR, con la sentenza citata, pur riconoscendo valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ritenuto che tale valore A.I.R.E. Adempimenti referendum probatorio non può contrastare il contenuto di un certificato proveniente da una Pubblica Amministrazione e desumibile da un pubblico registro. Il fine della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è quello di sostituire il certificato, quindi di semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, ma non quello di sostituire nel contenuto un certificato. Parte dell’oggetto della sentenza di cui sopra analizza la divergenza tra quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ciò (Continua a pagina 36) GIURISPRUDENZA Dichiarazioni sostitutive P a g i n a 36 GIURISPRUDENZA Dichiarazioni sostitutive Luciano Pignatelli "Se il compito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è quello di sostituire il certificato essa non può contrastare il contenuto del certificato il quale ha valore legale sino a querela di falso" Anno VII (Continua da pagina 35) che risulta contenuto in pubblici registri (nella fattispecie registri della popolazione residente) e trasfuso in un certificato. I Giudici, seguendo la giurisprudenza costante nella materia, hanno sostenuto che il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il cui contenuto è reso dalla parte interessata) non può contrastare con quanto acquisito dalla P u b b l i c a Amministrazione; il certificato, che proviene da una Pubblica Amministrazione, ha una forza probatoria maggiore rispetto a quella derivante dalla dichiarazione dell’interessato. Nella fattispecie il contrasto aveva per oggetto i dati sul numero dei componenti il nucleo famigliare-stato di famiglia. Il collegio giudicante, pur riconoscendo che il certificato anagrafico ha un valore meramente presuntivo di prova dei fatti in esso Numero 5 contenuti al fine che può essere dimostrato il contrario con qualsiasi mezzo di prova, ha sostenuto che tali mezzi di prova debbano essere oggettivi e riscontrabili non essendo sufficiente una mera contestazione verbale resa dall’interessato, se pur trasfusa in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Se il compito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è quello di sostituire il certificato essa non può contrastare il contenuto del certificato il quale ha valore legale sino a querela di falso. Pertanto si può concludere che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può sostituire il contenuto di un qualsiasi certificato e quindi avere il valore legale di un certificato a patto che il suo contenuto, riscontrabile in ogni tempo dalla Pubblica Amministrazione, che ne ha diritto, sia uguale a quello del certificato o di una attestazione rilasciati da un Pubblico Ufficiale. TAR di Latina - sentenza n. 268 del 24.02.2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina (omissis) ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 884 del 2003 R.G., proposto da A. E., rappresentata e difesa dall'avvocato P. M. contro il comune di P. I., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V. C., per l'annullamento della concessione edilizia 19 maggio 2003, n. 44 prot. n. 4444, nella parte in cui determina la superficie ammissibile al contributo ex Ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e in cui stabilisce che l'esecuzione delle opere non costituisce titolo per l'accesso al contributo. (omissis) FATTO e DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato il responsabile del competente servizio del comune di P. I. ha rilasciato alla ricorrente – ai sensi dell'articolo 9 della ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 - la concessione edilizia indicata in epigrafe avente ad oggetto la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del (Continua a pagina 37) P a g i n a 37 (Continua da pagina 36) 7-11 maggio 1984. 1.1. Con il ricorso in esame la ricorrente impugna in parte qua la concessione in questione, deducendone il contrasto con le prescrizioni della più volte citata ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987; in particolare, la ricorrente denuncia l'illegittimità del calcolo eseguito dal comune per determinare la superficie ammissibile al contributo sostenendo che risultano incomprensibili le ragioni per cui si è assunta a base di tale calcolo una superficie utile di circa 62 mq.; sul punto la ricorrente denuncia altresì che illegittimamente il comune avrebbe fatto riferimento a un nucleo familiare composto di soli tre componenti, dato che ella aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui faceva presente che, all'epoca del sisma, nell'immobile danneggiato risiedevano sei persone . (omissis) 4. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto. (omissis) Sostiene peraltro la ricorrente - come già accennato - errore in quanto il nucleo familiare residente nell'immobile danneggiato all'epoca del sisma risultava composto non da tre ma da sei persone, come da ella stessa dichiarato in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (è necessario rilevare che – ove si facesse riferimento ad un nucleo familiare di sei persone – la superficie di 62 mq. non risulterebbe “adeguata” e di conseguenza il contributo dovrebbe essere commisurato a una superficie da determinarsi assumendo come parametro “le esigenze del nucleo familiare” della ricorrente in base ai criteri sopra descritti). Ritiene tuttavia il Collegio che correttamente il comune ha ritenuto di dare prevalenza alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente (da cui risultava un nucleo familiare all'epoca del sisma costituito da soli tre soggetti), non avendo la ricorrente fornito alcun elemento ulteriore a supporto di quanto dalla stessa dichiarato (tra l'altro deve sottolinearsi che la dichiarazione sostitutiva della ricorrente è stata prodotta soltanto nel dicembre 2001, cioè a quasi venti anni di distanza dal sisma). Sul punto ha persuasivamente chiarito la giurisprudenza che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha piena attitudine certificativa e probatoria nei confronti dell'amministrazione solo ed esclusivamente fino a contraria risultanza, potendo pertanto costituire elemento di prova solo quando nulla risulti acquisito dall'Amministrazione. Nella fattispecie in esame, l'amministrazione ha invece acquisito non una generica risultanza contraria ma una risultanza qualificata, atteso che il certificato di residenza storica rappresenta un documento che, per la sua provenienza, ha una forza probatoria sicuramente superiore rispetto alla mera dichiarazione, da parte dello stesso interessato, della medesima circostanza di fatto in esso attestata. Del resto, anche se le risultanze anagrafiche circa il luogo di residenza hanno valore meramente presuntivo e possono quindi essere superate da una prova contraria (Continua a pagina 38) GIURISPRUDENZA Dichiarazioni sostitutive "la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha piena attitudine certificativa e probatoria nei confronti dell'amministrazione solo ed esclusivamente fino a contraria risultanza…" P a g i n a 38 GIURISPRUDENZA Dichiarazioni sostitutive "la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è di per sé priva di valore probatorio assoluto" Anno VII (Continua da pagina 37) desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, quest'ultima deve essere, in relazione alla sua provenienza, al procedimento di formazione, attendibile, non essendo, evidentemente, sufficiente a tal fine la mera contestazione verbale, da parte dello stesso interessato, delle circostanze di fatto come accertate dalla competente autorità investita del potere certificativo, soprattutto quando, come avviene nel caso in esame, la contestazione non sia supportata da alcuna indicazione in senso contrario. Deve aggiungersi che le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato sono finalizzate a semplificare l'attività di documentazione di quei fatti e dati personali che sono comunque attestati da pubblici registri e rispetto ai quali è sempre possibile alla pubblica amministrazione verificare la correttezza delle dichiarazioni, rese dall'interessato, per cui il valore sostitutivo della dichiarazione in esame va inteso solo nel senso che essa può essere presentata in luogo della certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche, avendo valore ad essa equipollente, salva ovviamente la possibilità per l'amministrazione destinataria di tali dichiarazioni di procedere alle opportune verifiche, e non può essere intesa nel senso che il valore della dichiarazione valga a contrastare quanto attestato in un certificato promanante da pubblica autorità, in tal modo sostituendosi ad atti aventi valore legale e facenti piena prova fino a querela di falso. Insomma la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è di per sé priva di valore probatorio assoluto, sia Numero 5 per la provenienza del titolo, sia per la ratio che ispira la norma che la prevede che, essendo rivolta a semplificare gli adempimenti posti a carico del cittadino nei rapporti con la P.A., si limita a considerare sufficiente la mera dichiarazione dello stesso interessato ma non nega valore probatorio ad altri mezzi che siano assistiti da specifica e più intensa efficacia, per cui l'atto notorio non costituisce, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, un mezzo legale di prova: il valore di esso come atto pubblico, facente fede in quanto tale fino a querela di falso, è infatti circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute, previa identificazione dei loro autori, mentre tali dichiarazioni, assimilabili agli scritti provenienti da terzi estranei, hanno un valore meramente indiziario (cfr. per questa impostazione T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, 22 luglio 2002, n. 1989). (omissis) 6. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina il 28 gennaio 2005. P a g i n a 39 BASTIANCONTRARIO Papaveri alti P apaveri alti: così vengono definite, il più delle volte con ironia, le persone eminenti, i “pezzi grossi” di qualsiasi campo di attività, ma in particolare, della politica: c’erano tutti gli alti papaveri del partito. Secondo la leggenda narrata da Tito Livio (Annali, I, 54) il figlio di Tarquinio il Superbo (7° ed ultimo Re della prima Roma, quella della leggenda) fingendosi un perseguitato politico, si era trasferito a Gabii (città nemica di Roma che sorgeva poco distante dall’odierna Tivoli) dove aveva fatto rapidamente carriera. Ma c’era ancora chi gli dava ombra, e il giovanotto mandò un messaggero al padre per chiedergli consiglio. Tarquinio, senza dire una parola, condusse il messo in giardino e con precisi colpi di bastone decapitò i papaveri più alti che spiccavano tra l’erba. Il messo tornò e riferì dello strano comportamento del monarca, il cui figlio capì l’antifona e provvide a far eliminare i più importanti cittadini di Gabii. Forse non ci crederete, ma tutto questo me lo sono sognato per anni e la mattina mi svegliavo contento e convinto di aver fatto qualcosa di veramente utile a questo nostro ”strano paese”. Strano paese ove può succedere di tutto e dove per rimediare a questo “tutto”… si riesce a inventare anche qualcosa di peggio ancora. Allora si mette mano alle “riforme” e giù dai: si riforma tutto – e non si sa bene il perché – riformando anche ciò che fino al momento ha funzionato sempre bene. Poi, così, occorre “la riforma della riforma” e poi ancora “la riforma della riforma della riforma” e via dicendo… Nel frattempo, i furbi di lungo corso e gli astri nascenti, si avvantaggiano da tutto questo guazzabuglio e si sistemano in posizioni di tutto rilievo per conti- nuare questa “opera” di demolizione e di sgretolamento. Quindi, e per farla breve: a tutta questa generazione di “alti papaveri” di feroci quanto mai incompetenti riformatori, siccome bisognerebbe riformargli semplicemente il cervello, ma ciò è tecnicamente impossibile, allora si dovrebbe “tagliargli semplicemente le teste” – come agli alti papaveri del figlio di Tarquinio il Superbo. Fatto questo, siccome il vostro beneamato Bastiancontrario è un democratico, penso, opino che si dovrebbe tornare ad un fantomatico “ANNO ZERO” e ricominciare tutto da capo con papaveri veramente all’Altezza e non con quelli, diciamo, cresciuti troppo in fretta e male. Dunque, colleghi: tutto riparte dall’anno zero. Intanto si fa una specie di “restaurazione”, del tipo “Congresso di Vienna” – quello avvenuto in Europa tra il 1814 e il 1815 alla fine del “Ciclone Napoleone”. Magari con il vostro beneamato Bastiancontrario nelle vesti di un moderno “Tayllerand” a tessere la tela… di questa RESTAURAZIONE! Noi di cicloni ne abbiamo avuti molti in questa nostra nazione, ma io mi limito alla riforma della pubblica amministrazione, alla nuova “maniera” di lavorare, ai nuovi criteri, alla riforma “Bassanini” in particolar modo e a tutto ciò che ne è venuto appresso come conseguenza. Queste ventate di innovazione… “City Manager” – e i segretari generali? – la creazione di “piccoli dirigenti” per i Comuni medio piccoli… delle specie di Vassali, Valvassori e Valvassini, come nelle gerarchie medievali. Ma a proposito: la burocrazia – tanto avversata da Bassanini - era proprio così nefasta?. Intanto era costituita da un ceppo di fi(Continua a pagina 40) Marcello Lazzeri Bastiancontrario Papaveri alti P a g i n a 40 Anno VII (Continua da pagina 39) Bastiancontrario Papaveri alti gure con notevole competenza tecnica che riuscivano ad accertare e far valere la “legalità” in ogni e qualsiasi procedimento. In effetti, un conto è eliminare “tempi morti”, “passaggi inutili”, un conto è eliminare ogni e qualsiasi legalità nei procedimenti amministrativi medesimi. Si badi, per esempio, al procedimento elettorale, nel quale è successo di tutto per quanto riguarda la raccolta delle firme sulle liste dei candidati, e relativa autentica. Un tempo questa era una prerogativa dei burocrati e più o meno, tutto filava liscio. Ora una “leggina” ha dato la facoltà, il potere, di autentica anche ai Consiglieri Comunali e/o Provinciali. E’ successa la fine del mondo!!! Firme raccolte da uno e autenticate da un altro… (si badi bene: la formula dell’autentica non è stata cambiata e prevede sempre che il cittadino firmi di fronte al pubblico ufficiale e prevede sempre le modalità di identificazione: conoscenza personale o esibizione di un documento Valido). Intanto, bisognerebbe che i Consiglieri Comunali e/o Provinciali sapessero che cosa è un documento e la sua validità… Poi autenticano le firme dei… morti… E qui debbono aver visto film del tipo “La notte dei morti viventi” oppure “10 bare e un sepolcro” e debbono aver preso tutto sul serio! Qualche altro politico, in una delle sue vacanze, deve essersi ricordato di ciò a cui ha assistito alle isole Antille, al rito degli zombie, cioè spiriti soprannaturali che evocati in riti magici, danno vita a cadaveri… (e questi cadaveri firmano subito per un gruppo politico e/o per una lista di candidati). E qualche Consiglio Comunale ha “deliberato” pure un gemellaggio con qualcuna di queste Isole Antille… non si può mai sapere… Altri politici, si so- Numero 5 no autenticati la propria firma… cioè si sono “auto autenticati”! Del resto, se un pittore si fa un ritratto, o non si dice che si è fatto un “autoritratto”? Chi si autentica la firma, di conseguenza, si fa una “autoautentica”. Qualcuno mi potrebbe dire: Allora se un falegname fa un mobile per sé… fa un “automobile”… Giusto? E poi, questi politici, hanno pure approvato un provvedimento legislativo con il quale è stato depenalizzato il reato che deriva da autentica falsa di firme… Ci mancherebbe altro! Si prende solo una multa, che poi la paga il “partito” o il gruppo di candidati che si rappresenta e… chi s’è visto, s’è visto. Una cosa non faranno mai i nostri politici, statemi bene a sentire: quando si entra nel territorio di un Comune, molte volte si legge sul cartello: “Comune denuclearizzato” (Comune che è schierato palesemente contro il “nucleare”). Se vi capita di andare a Livorno, per esempio, in alcuni cartelli troverete scritto “Benvenuti a Livorno, comune depisanizzato”… data l’acerrima rivalità con il Comune di Pisa… Certamente NON capiterà mai di vedere un cartello con su scritto: Benvenuti nel Comune di Bastiancontrariograd… Comune depoliticizzato!!! Ordunque: ma che cosa vuoi tu, Bastiancontraio dalla vita? Sei un essere “fuori mercato”, sei un essere abominevole… ma come si fa a propugnare concetti come Legalità – Giustizia – Imparzialità – Onestà - Sincerità – Professionalità… Non servi alcuna causa… non servi a niente!!! Allora ti potremo cantare, con gioia, quella vecchia quanto mai simpatica canzone intitolata “Papaveri e Papere”, il ritornello diceva così: “Lo sai che i papaveri son alti alti alti,/ e tu sei piccolino/ sei nato paperino, che cosa ci vuoi far?” P a g i n a 41 Le scadenze del mese di Giugno 2005 1 Mercoledì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica. 2 Giovedì A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002 e 41/2004). 10 Venerdì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo, da parte della C.E. Com.le (o dell'Ufficiale Elettorale) per segnalare alla C.E. Circondariale i nominativi di coloro che, pur avendo diritto all'iscrizione, siano stati omessi dall'elenco iscrivendi. Termine ultimo, da parte della C.E. Circondariale, per approvare gli elenchi relativi alla revisione semestrale e per la restituzione degli atti al Comune, nonché per la comunicazione alla C.E. Comunale (o all'Ufficiale Elettorale) delle decisioni in merito alla revisione delle liste sezionali. Entro i successivi 5 giorni, la C.E. Circondariale trasmette al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale copia dei relativi verbali. 10 Venerdì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346). 15 Mercoledì STATISTICA - Inviare all’UTG (oppure telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 (matrimoni), ISTAT D4 e D5 (decessi), ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e calcolo della popolazione. Inoltre trasmettere una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l'estero e per irreperibilità) e ISTAT P4 (nascite). 20 Lunedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per apportare (da parte della C.E. Comunale o dell'Ufficiale Elettorale) le variazioni alle liste generali e sezionali conseguenti alle decisioni della C.E. Circondariale. A cura del Sindaco copia dei relativi verbali di rettificazione delle liste generali viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ed al Presidente della C.E. Circondariale; vengono inoltre trasmesse copie delle rettificazioni alle liste generali al Prefetto ed al Presidente della C.E. Circondariale. Termine per effettuare le notifiche ai cittadini cancellati dalle liste o a quelli la cui richiesta d'iscrizione non sia stata accolta (decisioni della C.E. Circondariale). 21 Martedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Circ.le. Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra. 28 Martedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica). 29 Mercoledì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE). 30 Giovedì ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile. 30 Giovedì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951). 30 Giovedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Ultimo giorno di deposito nella Segreteria Comunale delle liste generali e degli elenchi approvati dalla C.E. Circondariale. P a g i n a 42 Anno VII Numero 5 Quesiti PERSONALE reperibilità - Indennità di D. Si richiede un parere sull’indennità festiva (reperibilità) di stato civile di soggetti sprovvisti delle deleghe necessarie per svolgere tali funzioni. Visto che dette reperibilità vengono pagate per il sabato e la domenica (nascite e morti) come è possibile che un soggetto possa riscuotere detta indennità se non è Ufficiale di Stato Civile e quindi non può avere dette deleghe? R. Esemplificativamente si può dire che la retribuzione di un dipendente comunale è composta di una quota fissa, che corrisponde alla prestazione lavorativa richiesta e perciò è stato assunto, e una quota accessoria per altre prestazioni richieste o per particolari tipologie di lavoro (es. lavoro straordinario, salario di produttività, indennità di rischio, turno, reperibilità ecc.). La parte accessoria della retribuzione è una componente variabile: sussiste quando la prestazione richiesta viene eseguita (il lavoro straordinario viene retribuito solo se effettivamente prestato) oppure per la particolarità delle prestazione fornita si è sul posto di lavoro (es. indennità di turno o rischio); al contrario se non si è sul posto di lavoro (ferie, malattia ecc.) non viene corrisposta. La parte fissa della retribuzione è sempre corrisposta. Stante quanto sopra esposto anche l'indennità di reperibilità è corrisposta quando un dipendente è posto in "reperibilità"; comunque deve essere prevista dalla contrattazione decentrata considerato che il pagamento avviene con le risorse del fondo (art. 17 comma 2 Lett. d CCNL 1.4.1999). L'istituto della reperibilità consiste nel fatto che un dipendente per un determinato periodo della giornata, pur non essendo in servizio, cioè sul posto di lavoro a svolgere le proprie mansione, è a disposizione della Amministrazione per svolgere prestazioni atte a risolvere situazione che si verificano fuori dell'orario di lavoro per le quali l'Amministrazione ritiene di dover garantire il servizio. Pertanto non esiste una indennità specifica per lo Stato Civile ma sussiste solo se l'Amministrazione ritiene che quel servizio debba essere garantito o è imposta dalla legge. Premesso quanto sopra la situazione prospettata è a dir poco anomala perché è posto in "reperibilità" un dipendente che in caso di svolgimento del servizio da garantire non può svolgere le mansioni cui è chiamato. E' opportuno ricordare che se la prestazione richiesta, cioè la reperibilità, viene espletata la suddetta prestazione deve essere retribuita attraverso l'indennità di reperibilità prevista dal contratto. Certamente, nel caso di specie, possono emergere responsabilità di carattere organizzativo: è posto in "reperibilità" un dipendente che nella fattispecie in cui il servizio sia richiesto (ricevimento della dichiarazione di nascita o morte) non può eseguirlo perché non è titolare di deleghe di stato civile; ma anche una (Continua a pagina 43) P a g i n a 43 (Continua da pagina 42) responsabilità contabile in quanto si pagano prestazioni a soggetti che nella fattispecie sopra citata non possono svolgere tali mansioni. ANAGRAFE - Certificazione richiesta da privati D. Il titolare di un negozio di elettrodomestici - radio - televisori telefonia ..... ha inviato al Comune un fax con la richiesta dell'indirizzo e/o l'eventuale luogo di emigrazione di una famiglia. E' corretto rispondere che, ai sensi della Legge sulla Privacy, non è possibile fornire tali informazioni ai PRIVATI, senza giustificato motivo? Si desidera sapere inoltre quali potrebbero essere "motivi giustificati". R. La richiesta del titolare del negozio è legittima, sia per la legge anagrafica che per quella sulla privacy, nel momento in cui richiede il certificato di residenza di un iscritto in anagrafe: in tal caso l'ufficiale d'anagrafe rilascerà il certificato richiesto in bollo. Il medesimo soggetto non ha tuttavia alcun titolo a conoscere il luogo (Comune) di eventuale emigrazione di un soggetto che precedentemente era iscritto in anagrafe. STATO CIVILE – Cognome adottato in casi particolari D. Ho ricevuto dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna una sentenza di adozione relativa alla minore AAA, nata nel 1992, figlia legittima di Claudio e P.T. (ora deceduta) da parte di S.V. (ora moglie di Claudio), quale cognome assume, in questo caso, la minore in oggetto? R. Dal quesito posto sembra trattarsi di adozione effettuata ai sensi dell'art. 44 di cui alla legge 184/83 Trattandosi di adozione nei casi particolari, da parte del nuovo coniuge del padre, l'adottata mantiene il solo cognome paterno. ANAGRAFE - Accesso agli atti consiglieri comunali D. In data 21/02/2005 un consigliere comunale ha chiesto di avere accesso ai dati anagrafici. In particolare è stato richiesto di visionare gli incartamenti e tutti i documenti relativi ai procedimenti di cancellazione per irreperibilità accertata. La richiesta è stata formulata solo oralmente. L’ufficio anagrafe ha chiesto di avere la richiesta scritta, perché probabilmente seguirà la richiesta di rilascio di copia di tutti i documenti da parte del medesimo consigliere. Questo ufficio non ha una profonda conoscenza della materia del diritto all’accesso ai dati, ma è a conoscenza che in base all’art. 43 c. 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Si chiede, pertanto, se la richiesta del consigliere è lecita, cioè se effettivamente il fatto di sapere chi è stato cancellato dall’anagrafe per irreperibilità e chi ha in corso il procedimento di cancellazione può rientrare nell’espletamento del (Continua a pagina 44) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro P a g i n a 44 I QUESITI Maria Luisa Calligaro Anno VII (Continua da pagina 43) mandato di consigliere comunale; se è necessaria effettivamente una richiesta scritta o è sufficiente un’istanza orale, se questa debba essere giustificata con un motivo diverso da “l’espletamento del mandato”; quali siano gli atti visionabili e quali quelli rilasciabili in copia conforme e se questa deve essere effettuata con l’apposizione del bollo. Si chiede quindi quale sia il corretto comportamento dell’Ufficiale d’Anagrafe, in base a quale normativa e quali e quante verifiche può e deve effettuare in merito alla motivazione addotta e all’uso futuro fattone dal consigliere comunale per l’accesso ai dati anagrafici. Si chiede, inoltre, come bisogna comportarsi sempre con il medesimo consigliere, che ha dichiarato di essere in possesso di copia delle liste elettorali e di volerle utilizzare per controllare le effettive residenze delle persone in esse riportate; ha quindi dichiarato di fare un uso improprio delle predette liste. (Si fa presente che questo ufficio non ha visionato le predette copie ma che suppone siano quelle fornitegli in occasione della campagna elettorale per le elezioni del sindaco di giugno 2004). R. Si deve evidenziare che la materia anagrafica è soggetta al controllo diretto del Ministero dell’Interno e non rientra tra le normali competenze dell’amministrazione comunale. Infatti l’anagrafe, oltre ad essere disciplinata da leggi statali, individua il Sindaco in qualità di Ufficiale d’anagrafe che agisce come Ufficiale di governo e non come capo dell’amministrazione. Numero 5 Inoltre l’art. 22 della legge 241/90 stabilisce, tra l’altro, che: a) il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati" si debbono intendere tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L’art. 24, comma 3, della richiamata legge 241 stabilisce inoltre che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.” Alla luce di quanto sopra la richiesta del consigliere comunale appare non legittima per due motivi: - richiesta generica e non specifica (accesso a tutte le pratiche di irreperibilità) - richiesta che esula dall’espletamento del mandato amministrativo. Infine si deve sottolineare come l’uso improprio delle liste elettorali ricada nella diretta responsabilità dello stesso consigliere comunale. STATO CIVILE – Annotazione di fondo patrimoniale D. E’ pervenuto a quest'ufficio copia di atto notarile con il quale il Sig. F.P. ha costituito un fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 del C.C., per far fronte ai bisogni dei genitori A.P. e D. M., coniugati ed in regime patrimoniale di separazione dei beni. Qual'è la formula da utilizzare per la (Continua a pagina 45) P a g i n a 45 (Continua da pagina 44) relativa annotazione nell'atto di matrimonio? Può essere utilizzata, la formula 184 modificata nel seguente modo? "Con atto in data 10/02/2005 a rogito del notaio Rossi Mario del distretto notarile di Torino, F.P. ha costituito un fondo patrimoniale in favore degli sposi A.P. e D.M."? R. Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi si dovrà usare la formula n. 184 senza alcun adattamento. Infatti la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi è inquadrabile in una convenzione tra gli stessi. D'altra parte la formula prevede espressamente che si indichi la data ed il nome del notaio presso il quale la convenzione (costituzione fondo) è stata effettuata. Conseguentemente l'estratto dell'atto di matrimonio dovrà riportare la generica annotazione di convenzione: il terzo interessato dovrà farsi carico di visionare presso il notaio il tipo di accordo sottoscritto ed i beni oggetto della convenzione. STATO CIVILE cognome paterno – Aggiunta D. Nel caso in cui si voglia aggiungere il cognome materno ad un minore, figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, a quale autorità quest'ultimi dovranno presentare la relativa istanza motivata? E' forse necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ovvero del Tribunale dei minori? R. La disciplina relativa all'attribuzione del cognome del figlio naturale è espressamente regolata dall'art 262 del codice civile. Stante la precisa disposizione normativa l'unica possibilità consentita per eventualmente richiedere l'aggiunta del cognome materno è data dalla disciplina prevista dall'art. 84 di cui al D.P.R. 396/2000. Si tratta della richiesta di cambiamento di cognome che sarà valutata dal Ministero dell'Interno. POLIZIA MORTUARIA Convenzioni - D. Con riferimento all'entrata in vigore del Regolamento della Regione Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali n°6/2004, si pongono i seguenti quesiti. 1) Le convenzioni stipulate per l'espletamento del servizio trasporti funebri nel territorio, sottoscritte con le imprese di D. e del territorio limitrofo, nate all'insegna del diritto di privativa riservato al Comune, risultano ancora valide o sono da considerare decadute alla luce degli artt. 31 e 33 che attribuiscono in forma esclusiva e senza limitazioni, l'esercizio dell'attività alle imprese in possesso di particolari requisiti ? In questo caso risulta quindi abolita la possibilità per l'Ente d'imporre un diritto fisso per tutti i trasporti effettuati sul territorio ? 2) L'art. 34 del suddetto regolamento prevede la possibilità, per i Comuni, di avvalersi di imprese funebri per espletare il servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere nei casi d'indigenza del defunto, stato di bisogno o disinteresse dei familiari e (Continua a pagina 46) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro P a g i n a 46 I QUESITI Anno VII (Continua da pagina 45) per il servizio di raccolta o trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Dato che il Comune dovrà comunque avvalersi di imprese esterne per garantire questi servizi, in che termini e quali atti dovrà assumere? Quali tariffe potrà prevedere ? R. In riferimento al primo quesito si osserva che le disposizioni di legge, da cui il diritto di privativa nell’esercizio dei trasporti funebri trovava fondamento, risultano abrogate dall’1/1/2002, per effetto dell’art. 35, comma 12, lett. g) della Legge 448/2001. Secondo alcuni, invece, sarebbero venute meno con l’entrata in vigore della L. 142/1990, stante l’abrogazione dell’art. 1, n. 8 del R.D. 2578/1925 (in questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7899 del 9 dicembre 2004, Sez. V). Inoltre, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Regolamento n. 6/2004 della Regione Lombardia, il Comune deve assicurare alla famiglia ed agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre. Pertanto, dal 10 febbraio 2005, il trasporto funebre può essere svolto da tutti gli esercenti l’attività funebre in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, comma 2 del Reg. Regionale e, limitatamente fino al 9 febbraio 2007 – periodo transitorio previsto dal comma 11 del predetto art. 32 – dalle imprese funebri già operanti alla data di entrata in vigore del citato Regolamento ed in possesso dei requisiti richiesti dalla precedente normativa (autorizzazioni art. 115 TULPS e autorizzazione al Numero 5 commercio in posto fisso per generi non alimentari). Per quanto riguarda le convenzioni in essere alla data attuale, si ritiene che la risoluzione anticipata potrebbe avvenire se concordata tra le parti (comune/concessionario), eventualmente considerando l'indennizzo previsto in tali evenienze dal CC. Le previsioni di cui all’art. 19 del dpr 285/1990, in merito alla possibilità per il Comune di imporre un diritto fisso per i trasporti effettuati sul territorio, sono da ritenersi tuttora vigenti. Per quanto concerne il secondo quesito relativo ai servizi obbligatori, che l’art. 34, comma 2, del Reg. Regionale pone a carico del Comune, (trasporto salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, nonché raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico) deve essere adottata, previa intesa con gli esercenti l’attività funebre operanti nel Comune ed eventualmente nel territorio limitrofo, apposita convenzione che definisca le ipotesi di intervento ed i criteri di turnazione. L’affidamento dovrà avvenire con procedura ad evidenza pubblica e la determinazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale. ANAGRAFE - Dichiarazione dimora abituale extracomunitari D. I cittadini stranieri hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno. Sottopongo alla vostra attenzione un (Continua a pagina 47) P a g i n a 47 (Continua da pagina 46) caso pratico: un cittadino rumeno il cui permesso risulta scaduto a luglio 2004, ha provveduto al rinnovo in data 10.6.2004 (un mese prima della scadenza). Il nuovo permesso risulta datato dalla Questura di Torino 29.11.2004 avente scadenza 29.11.2006, consegnato materialmente al cittadino solo a febbraio 2005. Lo straniero si è presentato a questo Ufficio Anagrafe per rendere la dichiarazione il 12.2.2005. Posso considerare tale rinnovo nei termini di legge? R. La dichiarazione di rinnovo della dimora abituale da parte dello straniero va comunque bene purché sia fatta entro 1 anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno. Nel caso qui rappresentato confermo che l'ufficiale d'anagrafe deve limitarsi ad acquisire fotocopia del permesso di soggiorno rinnovato ed annotare la nuova scadenza sul cartellino anagrafico. ANAGRAFE - Residenza minore e genitori non conviventi D. Ho un quesito da sottoporre relativamente ad una richiesta di trasferimento di residenza di un minore (età due mesi): il padre risiede a AAA con la famiglia d'origine, la madre ed il minore risiedono a BBB con la famiglia d'origine. Non sono coniugati. Si può spostare la residenza del piccolo presso la famiglia paterna? R. Il trasferimento di residenza del minore è possibile a condizione che effettivamente vi sia trasferimento della dimora abituale. In tali casi è sempre consigliabile verificare con attenzione se lo spostamento riguarda effettivamente solo il minore e non anche l'altro genitore (madre) reputando poco logico che il neonato possa vivere in una dimora diversa da quella della madre. Per questo è opportuno che il vigile incaricato di effettuare gli accertamenti valuti bene tutta la situazione. A.I.R.E. - Iscrizione irreperibile D. Un cittadino residente nel nostro Comune è stato cancellato per irreperibilità al censimento in data 11.06.1982. La collega del Comune di nascita che è R., mi ha chiamato perché il Consolato le ha richiesto l'iscrizione all'Aire, ma lei sostiene che deve essere iscritto nell'ultimo comune di residenza cioè V. Io ho i miei dubbi perché nell'anagrafe della popolazione residente è stato cancellato da ben 23 anni e, inoltre, non ci sono familiari e parenti residenti nel nostro Comune. Qual'è il comune competente all'iscrizione Aire? R. il Comune di iscrizione AIRE può essere sia quello di nascita (ai sensi dell'art. 2 della legge 15/92) che quello di ultima iscrizione anagrafica (art. 2 L. 470/88). Se il Consolato ha trasmesso la richiesta di iscrizione AIRE al Comune di nascita e la richiesta è firmata dall'interessato questo è il Comune ove si deve effettuare l'iscrizione aire. Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro NAPOLI 4 - 8 ottobre 2005 4° Convegno Nazionale Il Presidente DeA Mauro Parducci con il Sindaco di Napoli On. Rosa Russo Jervolino Prezzo del fascicolo € 8,64