LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA

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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA
EUROCONFERENCE
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA CONSERVAZIONE
ELETTRONICA
Dr. Francesco Scopacasa
marzo 2015
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Dr. Francesco Scopacasa
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Avvertenza
La presente dispensa, predisposta a cura del Dr. Francesco
Scopacasa, é destinata ad uso esclusivo e riservato ai
partecipanti ai Seminari organizzati da EUROCONFERENCE,
quale materiale didattico ausiliario.
Tutti i diritti sono riservati e ne è pertanto vietata qualunque
forma di riproduzione comprese le fotocopie, e/o commercio.
L’elaborazione dei testi è stata curata con la dovuta attenzione;
tuttavia non si assume alcuna responsabilità per eventuali
involontari errori o inesattezze.
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PROGRAMMA
 Disciplina generale della fatturazione elettronica
 Fatture cartacee e fatture elettroniche (Direttiva UE n. 2010/45/UE)
 Fatturazione delle operazioni e adempimenti IVA conseguenti
 I contenuti obbligatori della fattura (art. 21/IVA)
 Fatturazione diretta e fatturazione affidata a terzi (outsourcing)
 Fattura elettronica e modalità di ”accettazione” da parte del destinatario
 Fatture elettroniche e fatture “create” in forma elettronica
 I requisiti della fattura elettronica : come assicurare lo “IAL” (Integrità, Autenticità,
Leggibilità)
 Trasmissione o messa a disposizione della fattura elettronica
 Coesistenza di fatture cartacee e elettroniche: problemi di numerazione
 Fatturazione elettronica delle operazioni intraunionali
 Fatturazione con inversione contabile (reverse charge) e autofatturazione
 Fatture ad esigibilità differita nei confronti dello Stato e della P.A.
 Fatture con applicazione della scissione del pagamento (split payment)
 La prassi dell’Agenzia delle entrate: Circolari nn. 45/2006; 18/2014; 1/2015
 Fattura elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione
 Obbligo di emissione della fattura elettronica (Regolamento - DM 3.4.13, n. 55)
 Il Sistema di interscambio (SDI) gestito da Agenzia delle entrate/SO.GE.I.
 La tempistica di applicazione : 6 giugno 2014 (Ministeri, Agenzie, Enti previdenziali); 31
marzo 2015 (altri Enti pubblici compresa PA Locale)
(segue)
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(segue)
 Formato XML della fattura elettronica (All. A al Regolamento) e regole tecniche di
emissione/trasmissione (All. B al Regolamento)
 Indicazione di CIG e CUP (DL n. 66/2014, art. 25)
 La prassi del MEF: Circ. n. 1/2014 del 31.3.14
 Identificazione delle Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche : IPA – Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (All. D al Regolamento)
 MEPA e altri servizi pubblici di fatturazione alla P.A. (All. E al Regolamento)
 La conservazione delle scritture contabili su supporto informatico
 Obblighi civilistici e fiscali di tenuta e conservazione di scritture contabili
 Le regole tecniche dei sistemi di conservazione (DPCM 3.12.13)
 Il “responsabile della conservazione”
 Conservazione dei documenti informatici con validità fiscale (DM 17.6.14)
 La conservazione dei documenti informatici (“dematerializzati”)
 La “dematerializzazione” dei documenti cartacei (analogici)
 Documenti “unici” e documenti “non unici”
 Assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici
 La prassi amministrativa dell’Agenzia delle entrate (Circ. n. 36/E del 6.12.06 e successive
circolari e risoluzioni)
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Fattura: adempimento-base nel sistema IVA
2 Registrazione
anche in forma
elettronica
anche su supporto
elettronico
3 Liquidazione
anche su supporto
elettronico
4 Versamento
solo in forma
elettronica
5 Dichiarazione
solo in forma
elettronica
1
Fatturazione
(art. 21,DPR n. 633/1972)
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Recepimento della Direttiva 2010/45/UE
sulla fatturazione
 Direttiva 2010/45/UE
 Direttiva 2006/112/CE
 Legge 228 del 24 dicembre 2012
(legge di stabilità)
 DPR 26/10/72, n. 633 – art. 21 e 21 bis
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Dir. 2010/45/UE del 13.7.10 – Punti principali
 Parificazione tra fatture cartacee e elettroniche
 Obbligo dei requisiti di “sicurezza” (origine,




inalterabilità, leggibilità)
L’emittente sceglie la tecnica da utilizzare per
ottenere questi risultati (non è più esclusivo l’uso
della firma digitale)
La fattura elettronica deve essere «accettata» dal
destinatario (ad. es.: con la registrazione e il
pagamento)
La fattura può essere elettronica per l’emittente e
cartacea per il ricevente
La fattura emessa, trasmessa e accettata in forma
elettronica deve esser conservata «elettronica»
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Art. 21 - DPR n. 633/1972 - Fatturazione delle operazioni
Comma 1
OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA CARTACEA O ELETTRONICA
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ELENCO DEI CONTENUTI DELLA FATTURA CARTACEA O ELETTRONICA
3
REQUISITI DELLA FATTURA CARTACEA O ELETTRONICA (IAL - Integrità,
Autenticità, Leggibilità)
4
MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA (immediata, differita,
triangolare)
5
CASI DI EMISSIONE DELL’ AUTOFATTURA
6
FATTURA PER OPERAZIONI SENZA IVA (non soggette, non imponibili,
esenti, regimi del margine beni usati e agenzie di viaggio) (con indicazioni)
6 bis
FATTURA PER OPERAZIONI NON TERRITORIALI (artt. da 7 a 7
septies) (con indicazioni)
6 ter
«AUTOFATTURAZIONE»: indicazione su fatture emesse per obbligo
proprio
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SANZIONE PER FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI INESISTENTI
8
SPESE DI EMISSIONE FATTURA: DIVIETO DI ADDEBITO AL CLIENTE
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La fattura
può essere
emessa:
Attenzione:
Nelle ipotesi 2 e 3 il
venditore può
“assicurare”
l’emissione della
fattura, ma resta
ferma la sua
responsabilità
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Dal “venditore”
(cedente o prestatore)
E’ il caso “normale”
Dal “cliente”
(cessionario o committente)
Cosiddetto “self-billing ”
Da un “terzo”
(appaltatore)
Cosiddetto “outsourcing ”
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Testata («Header»)
Corpo («Body»)
Contenuti della fattura
(art. 21 - DPR 26.10.72 n. 633)
Emittente (Cedente/prestatore)
Destinatario (Cessionario/committente)
Ditta/Denominazione /Ragione sociale
Domicilio/Residenza
Partita IVA/Codice fiscale
Ditta/Denominazione /Ragione sociale
Domicilio/Residenza
Partita IVA/Codice fiscale
(Indicare la Partita IVA dei clienti/soggetti
passivi e il Codice fiscale per i
clienti/privati o Enti non commerciali)
Logo, marchio, e dati civilistici
(Reg.Imprese, REA, Cap. soc,. ecc,)
FATTURA
Cod. Rifer.
Prod. Cons.
n.
xxxxx
xx/xx/xx
del
Descrizione
Quantità Prezzo
Obbligatorio per fatturazione differita
eventuale
- Natura e qualità dei beni ceduti
o dei servizi prestati;
- Anno di prima immatricolazione,
Km percorsi, ore di navigazione o
di volo per cessioni intracomunitarie
di mezzi di trasporto nuovi
+ spese accessorie
(art. 12)
imponibile
4
10
22
in Euro
IVA
%
+/-
Cod.
IVA
Sconti / maggiorazioni
Importo
Aliquota IVA (4, 10, 22)
ovvero codice IVA o di
non imponibilità o di
esenzione (con tabella codici)
+ importi esclusi dalla
base imponibile
(art. 15)
Totale fattura
S.E.& O.
- Indicare se la compilazione è stata effettuata da parte del cliente o da parte di un terzo
- Condizioni di pagamento e altre annotazioni varie ed eventuali
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Coesistenza di fatture elettroniche e di fatture cartacee
Circ. Ag. Entrate n. 36/E del 6.12.06 (par. 5.3)
103
102
101
Fatture
cartacee
Registro
sezionale
Numerazioni
progressive
distinte. Es.:
- 101, 102, 103
- 201, 202, 203
(numeriche o
alfanumeriche)
Registro
riepilogativo
(Circ. MF n. 27 del
21.11.72)
203
202
201
Fatture
elettroniche
Registro
sezionale
ovvero: Registro unico con stampa a blocchi sezionali
(Ris. AE 9.7.07 n.161, par. 5) e Circ. 23.2.94 n. 13/E)
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Indicazioni «standard» da riportare in fattura (c. 6)
 “operazione non imponibile”
(artt. 8, 8 bis, 9, 38 quater, 71,
72 del DPR n. 633/72 e artt. 41 e 58 del DL n. 331/93)
 “operazione esente” (art. 10 del DPR n. 633/72)
 “operazione non soggetta” (art. 7 bis del DPR n. 633/72)
 “inversione contabile” (artt. da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72 –
operazioni UE) e casi di reverse charge interno (art. 17, c. 5, 6 e 7 e art. 74, c.
7 e 8)
 “operazione non soggetta”
(artt. da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72 –
operazioni extra-UE)
 “regime del margine – beni usati” (DL 23.2.95, n. 41)
 “regime del margine – oggetti d’arte” (DL 23.2.95, n. 41)
 “regime del margine – oggetti di antiquariato e da
collezione” (DL 23.2.95, n. 41)
 “regime del margine – agenzie di viaggio (art. 74 ter del DPR n.
633/72)
 “autofatturazione” –
(Casi di «obbligo proprio» – Es.: art. 34, sesto
comma del DPR n. 633/72)
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Dir. 2010/45/UE del 13.7.10 (modifica la dir. 2006/112/CE)
La fattura elettronica deve:
Assicurare cosa ? (tutti e tre)
I
A
L
 Integrità del contenuto
 Autenticità dell’origine
 Leggibilità della fattura
Assicurare come ? (in alternativa)
1
2
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 Firma elettronica qualificata (digitale)
 Trasmissione dati EDI
(Electronic Data Interchange)
 Pista affidabile di controllo di gestione
 Altra tecnologia affidabile
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FATTURA ELETTRONICA E FATTURA CARTACEA
EMISSIONE
TRASMISSIONE
CONSERVAZIONE
FATTURA ELETTRONICA
- Documento informatico
- Trasmesso, ricevuto e
accettato per via elettronica
- Garantisce lo IAL mediante:
- pista di controllo gestionale o
- firma elettronica qualificata o
- EDI (o altra tecnologia)
- È «immodificabile»
(«statico» no macroistruzioni
o codici eseguibili)
a. elettronica (è il metodo
ordinario) con strumenti
informatici: allegato ad e-mail;
PEC; terminale /modem; EDI;
(NO fax)
solo elettronica (art. 39, c. 1
del DPR n. 633/72) (con la
procedura di cui all’art. 3 del DM
17.6.14)
b. cartacea (è il metodo
straordinario); stampa su carta
e consegna o spedizione in
via ordinaria (esempio: perché
manca il consenso del cliente
per la trasmissione elettronica)
a. cartacea, ovvero anche in
FATTURA CARTACEA
a. documento analogico
a. cartacea (è il metodo
ordinario); stampa su carta e
consegna o spedizione in via
ordinaria
a. cartacea, ovvero anche in
ovvero,
b. documento informatico
carente anche di uno solo degli
elementi sopra riportati, che
caratterizzano la fattura
elettronica
(fattura «creata» in forma
elettronica)
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b. elettronica (è il metodo
straordinario) con strumenti
informatici: fax, scanner / PC,
allegato ad e-mail
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seguito,
b. elettronica (con la
procedura di cui all’art. 4 del DM
17.6.14)
seguito,
b. elettronica (con la
procedura di cui all’art. 4 del DM
17.6.14)
a. cartacea, ovvero anche in
seguito,
b. elettronica (con la
procedura di cui all’art. 4 del DM
17.6.14)
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Integrazione delle fatture elettroniche (immodificabili) per acquisti unionali
Circ. AE n. 45 /E del 19.10.2005, par. 2.7.2)
(…) Le fatture elettroniche che certificano acquisti di merce da un
operatore intracomunitario devono essere integrate, ai sensi dell'art. 46
del D.L. n. 331/1993, con l'indicazione del controvalore in euro del
corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base
imponibile dell'operazione, se espressi in valuta estera, nonché
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi
acquistati.
Posto che la fattura ricevuta non può essere in alcun modo modificata,
l'acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati
necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura estera (cfr C.M. 23
febbraio 1994, n. 13). Detto documento, se emesso in forma elettronica, è
allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione
del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Qualora,
invece, il documento integrativo sia redatto su supporto cartaceo, si rende
necessario materializzare la fattura estera, per conservarla
congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa,
convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico.
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Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – CAD, art. 1
Definizione di due tipologie di «Firma elettronica»
lett. q) firma elettronica (semplice, o debole): l'insieme
dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come
metodo di identificazione informatica;
lett. q-bis) firma elettronica avanzata (forte): insieme
di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un
documento informatico che consentono l'identificazione del
firmatario del documento e garantiscono la connessione
univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario
puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare
se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
(regole tecniche in DPCM 22.2.13, artt. 55 – 62: in esse
rientra anche la firma c.d. «grafometrica»)
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Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – CAD, art. 1
- Due particolari Firme elettroniche «Avanzate»
lett. r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma;
lett. s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su
un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
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Certificati: definizioni - Codice - art. 1, lettere:
e) certificati elettronici
gli attestati elettronici che collegano all’identità del
titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche
f) certificato qualificato
il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui
all’Allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da
certificatori che rispondono ai requisiti fissati dall’Allegato
II della medesima direttiva.
g) certificatore
Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con
queste ultime
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Elenco certificatori attivi (gennaio 2015)
N.
Ragione sociale
Sito web
Man. op. certificatore
Data iscrizione
1
ACTALIS S.p.A.
http://www.actalis.it
http://ca.actalis.it
28-03-2002
2
Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A.
https://ca.arubapec.it
https://ca.arubapec....
06-12-2007
3
Banca d'Italia
http://www.bancaditalia.it
http://www.bancadita...
23-01-2008
4
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
http://infinita.mps.it/Support..
http://infinita.mps....
03-08-2004
5
Cedacri S.p.A. (già Cedacrinord S.p.A.)
http://www.cedacricert.it
http://www.cedacrice...
15-11-2001
6
Comando C4 Difesa - Stato Maggiore della
Difesa
http://www.pkiff.difesa.it/
http://www.pkiff.dif...
20-09-2006
7
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
http://www.certicomm.it
http://www.certicomm...
10-07-2008
8
Consiglio Nazionale del Notariato
http://ca.notariato.it
http://ca.notariato....
12-09-2002
9
ICBPI - Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A.
https://ca.icbpi.it
https://ca.icbpi.it
17-12-2012
10
In.Te.S.A. S.p.A.
http://e-trustcom.intesa.it/
http://e-trustcom.in...
22-03-2001
11
Infocert S.p.A.
http://www.infocert.it
https://www.firma.in...
19-07-2007
12
Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI
S.p.A. e Banca Intesa S.p.A.)
http://ca.intesasanpaolo.com
http://ca.intesasanp...
07-04-2004
13
Lombardia Informatica S.p.A.
http://www.lispa.it
http://www.lispa.it/...
16-12-2010
14
Namirial S.p.A.
http://www.firmacerta.it
http://www.firmacert...
03-11-2010
15
Postecom S.p.A.
http://www.poste.it
http://www.poste.it
20-04-2000
16
Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
http://www.trusttechnologies.
http://www.trusttech..
01-01-2014
17
Consiglio Nazionale Forense
Eventuale link al progetto on line
link
10-12-2003
18
I.T. Telecom S.r.l.
Eventuale link al progetto on line
link
13-01-2005
19
Lombardia Integrata S.p.A.
Eventuale link al progetto on line
link
16-08-2004
20
SO.GE.I. S.p.A.
Eventuale link al progetto on line
link
26-02-2004
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Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 CAD - Codice dell'amministrazione digitale. – Art. 20
Articolo 20 - Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai
sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio
sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita‘ ed immodificabilita', fermo restando quanto
disposto dall'articolo 21.
2. (Comma abrogato) (…)
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REGOLE TECNICHE
- DPCM 22.2.13
Le regole tecniche per la sottoscrizione
elettronica e la marcatura temporale dei
documenti
- DPCM 13.11.14
Le regole tecniche per la formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici
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DPCM 22 febbraio 2013
Titolo I - disposizioni generali (definizioni, ambito di applicazione, disposizioni generali)
Art. 3, c. 3: Le presenti regole tecniche definiscono le caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 1 -bis ,
e 21, comma 2, del Codice.
Titolo II - firme elettroniche qualificate e digitali (tipologie di chiavi, modalità di generazione, uso e verifica, dispositivi sicuri di firma, certificati qualificati)
Art. 4, c. 3: Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma
digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall’art. 21, comma
2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare
funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Titolo III - certificatori accreditati (obblighi, elenco pubblico dei certificatori, limitazioni
d’uso dei certificati qualificati)
Titolo IV - regole per la validazione temporale mediante marca temporale (marca e
contenuti, chiavi, durata di registrazione, precisione temporale, richiesta)
Art. 53: 1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un
apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su
richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. 2. La
marca temporale è valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il
certificatore, di cui al comma 1.
Titolo V - firma elettronica avanzata (caratteristiche, obblighi, limitazioni d’uso)
Art. 55: 1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad
alcuna autorizzazione preventiva.
Titolo VI - disposizioni finali (sostituisce DPCM 30.3.09)
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DPCM 13 novembre 2014
Capo I – definizioni e ambito di applicazione (artt. 1 - 2)
Capo II – documento informatico
Art. 3: Formazione del documento informatico:
1. Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali modalita':
a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,
acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici
o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o
registrazioni, provenienti da una o piu' basi dati, anche appartenenti a piu' soggetti
interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica (…).
Art. 4 – Copie per immagine di documenti analogici; art. 5 – Duplicati; art. 6 - copie e estratti
Art. 7 – Trasferimento nel sistema di conservazione:
1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene
generando un pacchetto di versamento nelle modalita' e con il formato previsti dal manuale
di conservazione (…)
Capo III – documento amministrativo informatico (artt. 9 - 12)
Capo IV – fascicoli informatici, registri e repertori della P.A. (artt. 13 - 16)
Capo V - disposizioni finali (art. 17)
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Fatturazione immediata, differita, triangolare
IMMEDIATA - Art. 21, c. 4, - primo periodo
Stesso giorno di effettuazione dell’operazione a norma dell’art. 6.
Riepiloga le operazioni del giorno
Esempio : entro le ore 24 del giorno di consegna dei beni o del pagamento del
corrispettivo (CM 16.9.96 n. 225/E, par. 2.1)
DIFFERITA - Art. 21, c. 4, secondo periodo
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Riepiloga le operazioni del mese solare
Attenzione: la registrazione e la liquidazione dell’imposta devono essere effettuate con
riferimento al mese di consegna dei beni (art. 23, c.1).
Pertanto, tali fatture sono solitamente emesse, in via cautelativa, entro lo stesso mese di
consegna dei beni. – Dal 1° gennaio 2013, è ammessa anche per i «servizi».
TRIANGOLARE - Art. 21, c. 4, quarto periodo
Entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene.
Consegna diretta effettuata dal proprio fornitore al proprio cliente.
(CM n. 288/E del 22.12.98)
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Tre casi particolari di
fatturazione, con:
1. inversione contabile (reverse charge)
2. esigibilità differita
3. scissione dei pagamenti (split payment)
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1.
Regime
di
INVERSIONE
CONTABILE
(«reverse
charge») :
- regime obbligatorio : debitore dell’IVA è il cessionario o
committente (reverse charge «interno» e «esterno»)
- si applica solo se il destinatario è soggetto passivo IVA
Solo per fatture emesse nei confronti dello
Stato e della P.A.
2. Regime di ESIGIBILITA’ DIFFERITA
- regime facoltativo già consolidato da anni
3. Regime di SCISSIONE DEI PAGAMENTI («split
payment »)
- regime obbligatorio introdotto dalla Legge di stabilità per
il 2015 (in attesa di approvazione della U.E.)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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REGIME DI INVERSIONE CONTABILE («REVERSE CHARGE»)
(art. 17, c. 6/IVA) - in particolare :
lett. a): il reverse charge si applica alle:
- prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera;
- rese nel settore edile (Tabella ATECO, lett. F);
- da soggetti subappaltatori nei confronti
dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore (NO tra committente e appaltatore);
- nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili ;
- non si applica alle prestazioni di servizi rese nei
confronti di un contraente generale (general
contractor).
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
27
lett. a-ter): (ipotesi introdotta dalla Legge di stabilità per il 2015 - art.
1, c. 629 della L. 23.12.14, n. 190)
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento
relative ad edifici;
- si applica ai servizi resi sia in appalto, sia in
subappalto;
- nei confronti di qualunque soggetto passivo;
- non si applica alle forniture di beni (fornitura con
posa in opera)
- si applica anche ai servizi di «manutenzione» degli
impianti ?
- con il termine «edifici» in luogo di «immobili» si è
voluto limitare l’applicazione del reverse charge ai soli
«fabbricati» ?
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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Altre ipotesi di applicazione del «reverse charge»
-
-
oro da investimento, oro industriale, argento puro (art. 17, c. 5);
fabbricati imponibili per opzione (art. 17, c. 6, lett. a-bis));
telefonini (art. 17, c. 6, lett. b));
microprocessori (NO personal computer) (art. 17, c. 6, lett. c));
(NO) materiali lapidei provenienti da cave (art. 17, c. 6, lett. d));
prodotti energetici (quote di emissioni di gas a effetto serra;
certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, c. 6, lett. dbis); d-ter); d-quater);
cessioni di beni (NO servizi) effettuate nei confronti degli ipermercati
(codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e
discount alimentari (codice attività 47.11.3) (art. 17, c. 6, lett. dquinquies) (in attesa di approvazione dalla UE);
altre ipotesi da individuare con decreto MEF (art. 17, c. 7);
rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi (art. 74, c. 7 e
8);
vari (aggio sui titoli di viaggio; provvigioni agenzie di viaggio, tartufi)
reverse charge c.d. «esterno» (acquisti da soggetto non residente;
acquisti INTRA-UE; estrazione di beni da depositi IVA).
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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Per le fatture emesse nei confronti dei seguenti destinatari :
Stato (Amministrazione centrale, diretta e periferica)
Organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica)
Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Consorzi tra
loro costituiti ai sensi dell’art. [25 della legge 8.6.90 n. 142]
31 del TUFL – D.Lgs. 18.8.00, n. 267 )
CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
Istituti universitari
ASL (ex USL) e Enti ospedalieri
Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico
Enti pubblici di assistenza e di beneficenza
Enti pubblici di previdenza (INPS, INARCASSA, CNPADC , ecc.)
occorre verificare :
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
30
1 Se l’operazione è soggetta ad IVA con il «reverse charge»:
In tal caso non si indica l’IVA e si evidenzia in fattura «inversione contabile»
Dalla Relazione di accompagnamento al DM 23.1.15:
A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi:
- pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi
da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il
meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’articolo 17,
secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972;
- pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di
ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di
cui all’articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972;
- pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti
dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro
10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma
3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’articolo 49
dello stesso decreto.
Da aggiungere:
nuove ipotesi 17/6, lett. a-ter): servizi di pulizia, demolizione, installazione
di impianti, completamento degli edifici ?
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
31
2 Se il corrispettivo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di (acconto
o di) imposta sui redditi (es.: prestazione professionale) :
In tal caso si indica in fattura la ritenuta e i relativi riferimenti e NON si applica
lo «split payment». (V. Circ. Ag. entrate n. 6/E del 19.2.15, par. 8.7 )
3 Se l’operazione è soggetta ad IVA con «split payment»:
In tal caso si indica l’IVA e si evidenzia in fattura «scissione dei pagamenti»
Note :(circolare Agenzia entrate n. 1/E del 9.2.15)
- La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante
fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni
(ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il
rilascio della ricevuta fiscale (…) o dello scontrino fiscale (…).
- si è dell’avviso che (…) occorra fare riferimento ai soggetti destinatari
dell’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, effettuando, comunque,
un’interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento
basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto
della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell’adozione di tale norma
(…).
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
32
Circolare Agenzia entrate n. 1/E del 9.2.15, par. 1:
Sono soggetti all’obbligo dello «split payment»
(oltre agli Enti individuati nell’art. 17 ter) :
- le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM) che, ancorché dotati di personalità giuridica, devono
considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto
compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi
distintivi (cfr. circ. MEF – Dip. RGS n. 16 del 20.3.03 e parere dell’Avvocatura
dello Stato n. 14720 del 5.2.01);
- Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni che si ritengono
riconducibili a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e consorzi tra
essi costituiti;
- Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, da ritenere comprese nelle C.C.I.A.A.;
- Aziende sanitarie locali e gli enti pubblici (costituiti in alcune Regioni) che
sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una
pluralità di funzioni amministrative e tecniche, che si sostituiscono
integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri
nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi,
svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto; (…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
33
Circolare Agenzia entrate n. 1/E del 9.2.15, par. 1:
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza
ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime
di diritto privato;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
(I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
-
Sono invece esclusi dall’obbligo dello «split payment»:
enti previdenziali privati o privatizzati;
aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
enti pubblici economici che operano con un’organizzazione imprenditoriale di
tipo privatistico ancorché nell’interesse della collettività.
Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità
amministrative indipendenti (es. AGCOM - Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni), Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA),
Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID),
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
marzo 2015
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Split Payment – DM 23.1.15
1 (…) nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate (art. 17-
ter) «… ancorché non soggetti passivi d’imposta …» comunicato stampa
n. 7 del 9-1-15 e Relazione allegata al decreto.
2 - obbligo di emissione della fattura (art. 21/IVA) con l'annotazione "scissione
dei pagamenti".
- i fornitori non sono tenuti al pagamento dell'imposta e registrano le fatture
emesse ai sensi degli articoli 23 e 24/IVA senza computare l'imposta ivi
indicata nella liquidazione periodica.
3 Se si deve applicare lo split payment non si può applicare l’esigibilità differita
4 Come versa l’IVA l’E.P.: (F24 EP, F24 normale, vers. cap. 1203 del Bilancio dello Stato)
5 E.P. soggetti passivi: versamento con la liquidazione periodica IVA
6 Monitoraggio e controllo Ag. entrate/Dip.MEF-RGS
7 Rinvio alla normativa generale IVA
8 Rimborso in via prioritaria (art. 38 bis, c. 10)
9 Efficacia: dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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riferimento
soppresso con
DM 20.2.15
Split Payment (fornitore: rimborso) – DM 23.1.15
Art. 30 – DPR 633/72
[2] Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se
di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa
agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter .
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
36
Split Payment e rimborso: riferimento (soppresso) al DM 22.2.07
Art. 2 - Condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in
via prioritaria
1. I rimborsi di cui al primo e al secondo comma dell' art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via
prioritaria a favore dei contribuenti individuati nell'art. 1, qualora al momento
della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
a) esercizio dell'attività da almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a
10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in
caso di richiesta di rimborso trimestrale;
c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per
cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle
importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso
richiesto.
2. I rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che
rientrano nella categoria individuata dall'art. 1, sono eseguiti in via prioritaria
rispetto agli altri rimborsi previsti dall' art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972
relativi allo stesso periodo di riferimento.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
37
Split Payment (P.A.) – L. 190/2014
Sanzioni a carico della P.A. per gli omessi o tardivi
versamenti
Per il ritardato od omesso versamento dell’IVA, si applica alla
P.A. la sanzione (30 %) stabilita in via generale dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997.
(art. 1, c. 633 della L. n. 190/2014).
Rifiuto della deroga dalla UE e clausola di salvaguardia
In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, entro il 30
giugno 2015 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli stabilirà un aumento dell’aliquota
dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul
gasolio usato come carburante, tale da determinare maggiori
entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere
dal 2015.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
38
4 Se non ricorrono le ipotesi :
- 1 (reverse charge) e
- 3 (split payment) che precedono,
- (anche in presenza dell’ipotesi 2 – ritenuta alla fonte)
si può (è una facoltà) applicare il meccanismo dell’ «esigibilità
differita» (art. 6, quinto comma del DPR n. 633/72).
In tal caso si indica l’IVA e si evidenzia in fattura «IVA ad esigibilità differita».
(Ad evitare incertezze tra le parti si rende necessario che sulle fatture in
questione venga comunque apposta una delle due seguenti annotazioni: "IVA
ad esigibilità immediata" ovvero "IVA ad esigibilità differita".
Resta inteso, in ogni caso, che se sulle fatture relative alle operazioni di che
trattasi non risulta apposta alcuna indicazione al riguardo, il destinatario non
può operare alcuna detrazione finché non abbia provveduto al pagamento del
corrispettivo. – Circ. MF n. 328/E del 24.12.97, par. 2.2.3.)
In tal caso l’elenco dei soggetti destinatari di cui al citato art. 6 è «tassativo».
(non è consentita la fatturazione ad esigibilità differita nei confronti di soggetti
diversi da quelli di cui all’art. 6, quinto comma)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
39
Esigibilità differita e volume d’affari (art. 6 / IVA)
Modalità di pagamento e conseguenze operative

Pagamento a “tranches ”: l’esigibilità scatta ad ogni pagamento

Fatturazione e pagamento nel medesimo anno solare:
differimento della liquidazione dell’IVA al pagamento, ma nessun
problema in dichiarazione annuale per il volume d’affari

Fatturazione e pagamento in anni solari distinti:
 Anno della fatturazione (dichiarazione annuale quadro VE) :
 NO : Liquidazione dell’IVA (NO righi VE 20 – VE22)
 SI : Volume d’affari (SI rigo VE37 (+))
 Anno del pagamento:
 SI : Liquidazione dell’IVA (SI righi VE 20 – VE22)
 NO : Volume d’affari (SI rigo VE38 (-))
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
40
In conclusione
il fornitore …
fattura
con
IVA
ordinaria
rivalsa IVA
(esigibilità
differita)
IVA esposta
ma con
split payment
fornitore
con inversione
contabile
fattura
senza
IVA
marzo 2015
(reverse charge)
Stato e altri
Enti della
P.A.
(art. 6,
quinto
comma e
art. 17-ter
comma 1)
senza IVA
ad altro titolo
Dr. Francesco Scopacasa
41
La fatturazione elettronica
obbligatoria nei confronti della
P.A. e Amministrazioni autonome
Legge Finanziaria 2008
L. 24.12.07 n. 244, art. 1, c. 209 – 214
(fonte: AGID)
- fornitori della P.A.: circa 2.000.000 su circa 5.000.000 di
contribuenti IVA;
- fatture / anno inviate : circa 60 milioni
- importo fatture : circa 135 miliardi di euro
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
42
L. 24.12.07 n. 244 Finanziaria 2008 - art. 1, c. 209 – 214
209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere [dalla data di entrata in vigore] del regolamento
di cui al comma 213 (V. DM 3.4.13, n. 55), l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni [dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici
nazionali] pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 della L. 31.12.09 n.
196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica, con
l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
e del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs.
7.3.05 n. 82.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
43
L. 24.12.07 n. 244 Finanziaria 2008 - art. 1, c. 209 – 214
210. A decorrere dal termine di tre mesi [dalla data
di entrata in vigore] del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all’invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
44
Decreto MEF 7.3.08 (Chi guida la “macchina”)
1. L’Agenzia delle entrate è individuata quale
gestore del Sistema di interscambio di cui
all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24
dicembre 2007, n. 244. A tal fine si avvale
della SO.GE.I. quale apposita struttura
dedicata ai servizi strumentali e alla
conduzione tecnica di detto Sistema di
interscambio.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
45
Regolamento
DM 3 aprile 2013, n. 55
(lo Schema era stato approvato dal Consiglio di Stato con
Parere n. 04322 del 12.10.2012)
Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. (GU n.118 del 22-5-2013)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
46
Documenti allegati al DM 3 aprile 2013, n. 55
Allegato
Contenuto
A
FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA
B
REGOLE TECNICHE
C
LINEE GUIDA
D
CODICI UFFICIO
E
SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA
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La tempistica di attuazione
A
6 giugno 2013
Entrata in vigore del Regolamento - DM MEF 3.4.13, n.
55 (GU n. 118 del 22 maggio 2013)
B
31 luglio 2013
Pubblicazione dell’elenco ISTAT (Enti della P. A. che ricevono fatture solo
per via elettronica)
C
6 dicembre 2013
da questa data l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il Sistema di
interscambio (art. 1, c. 214, L. n. 244/2007)
D
6 marzo 2014
Completamento del caricamento degli Uffici nell’IPA da parte delle
Amministrazioni interessate
E
6 giugno 2014
Applicazione del Regolamento a: Ministeri, Agenzie fiscali,
Enti previdenziali e assistenziali
F
31 dicembre 2014
Completamento del caricamento degli Uffici nell’IPA da parte delle
Amministrazioni interessate
(GU 229 – 30-9-13)
(6 mesi da A)
(3 mesi prima E)
(12 mesi da A)
(3 mesi prima G)
G 31 marzo 2015
Applicazione del Regolamento alle altre Amministrazioni
interessate (termine anticipato dall’art. 25 del DL n. 66/14)
H 31 marzo 2015
Applicazione del Regolamento alle Amministrazioni della
PA locale (termine anticipato dall’art. 25 del DL n. 66/14)
I
Decreto del MEF che disciplina:
- L’operatività da parte dei soggetti non residenti
- Il trattamento delle fatture già trasmesse in via telematica
(21 mesi da A)
(21 mesi da A)
Data da stabilire
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
48
RGS
SdI
fornitore
marzo 2015
destinatario
Dr. Francesco Scopacasa
49
scarto
mancata
consegna
ricevuta di
consegna
rifiuto
notifica
accettazione
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
50
Documentazione Sistema di Interscambio
Ricevuta Consegna
Identificativo SdI: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z
Data Ora Consegna: 2013-06-06T12:01:00Z
Destinatario: AAA111 Amministrazione di prova
Message Id: 123456
Note: Esempio
Notifica Scarto
Identificativo SdI: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z
Riferimento Archivio
Identificativo SdI: 100
Nome File: IT01234567890_11111.zip
Message Id: 123456
Note: Note
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
Lista errori
Codice
Descrizione
00100
Certificato di
firma scaduto
51
Dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate – ottobre 2013 (estratto)
Aperto il SID
Sistema di Interscambio flussi Dati (SID)
Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l’infrastruttura trasmissiva
dedicata, nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo, allo scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte
individuali. L'obbligo o la facoltà di utilizzare il SID è specificato nelle
pagine informative dei singoli servizi.
Per utilizzare tale infrastruttura è necessario essere registrati ai servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) ed accreditare
un proprio “nodo” di interscambio ovvero selezionare uno dei “nodi”
preventivamente accreditati che offrono tale servizio di trasmissione.
La fruizione del SID richiede:
a) la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline)
b) l'accreditamento di un proprio nodo di interscambio.
(…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
52
(…) In tale ambito è anche possibile selezionare, ove gli enti interessati
abbiano perfezionato i relativi accordi, uno dei nodi che alcuni Gestori,
tramite lo stesso percorso, avranno già accreditato con l’Agenzia.
Le amministrazioni, società, enti e ditte individuali che si avvalgono del
SID potranno utilizzare due diverse modalità di trasmissione:
a) il canale FTP (File Transfer Protocol) su rete pubblica (Internet)
o SPC infranet, mediante un server FTP (nodo), ovvero
b) il canale PEC (Posta Elettronica Certificata) per file massimo 20
MB.
In caso di utilizzo del canale trasmissivo FTP potranno:
 utilizzare tale canale direttamente, con un proprio nodo di
interscambio;
 avvalersi di uno dei nodi di interscambio preventivamente accreditati
da Gestori che offrono a terzi tale possibilità di transito. In questo
caso il nodo opera esclusivamente da canale trasmissivo e non ha
alcun ruolo attivo nella predisposizione dei file da inviare;
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
53
I numeri del Sistema di Interscambio
Riepilogo del funzionamento del SdI nel periodo:
dal 6 al 30
giugno 2014
il SdI ha ricevuto e gestito 43.083 «file fattura» di cui:
• il 60% (25.851) sono stati inoltrati alla PA;
• circa il 40% (17.179) sono stati scartati dal sistema per vari motivi;
• lo 0,12% (53) non sono stati recapitati per l’impossibilità di identificare
l’ufficio destinatario ed è stata restituita al cedente/prestatore
l’attestazione di avvenuta trasmissione.
dall’ 1 al 31
gennaio 2015
il SdI ha ricevuto e gestito 276.866 «file fattura» di cui:
• il 83,94 % (387.800) sono stati inoltrati alla PA;
• il 16,01 % (52.797) sono stati scartati dal sistema per vari motivi;
• lo 0,05% (176) non sono stati recapitati per l’impossibilità di
identificare l’ufficio destinatario ed è stata restituita al cedente/prestatore
l’attestazione di avvenuta trasmissione.
File fattura: è un supporto informatico che rappresenta il concetto giuridico di lotto di
fatture elettroniche.
DPR 633/72, articolo 21, comma 3: «Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in
unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni
comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura
sia accessibile la totalità delle informazioni […]»
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
54
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
55
19 ottobre 2014
20 dicembre 2014
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
56
PER EMETTERE LA FATTURA
1° problema:
individuare l’Ente al quale deve essere inviata
la fattura esclusivamente in forma elettronica
(Rif. art. 1, L. 31.12.07, n. 196)
Elenco delle
Pubbliche Amministrazioni
pubblicato annualmente dall’ ISTAT
In GU n. 210 del 10 settembre 2014
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
57
Elenco ISTAT – Amministrazioni pubbliche
 Amministrazioni centrali


3 tipologie di Enti (Organi costituzionali e Organi di rilievo
costituzionale, Presidenza Consiglio Ministri, Ministeri)
Più di 130 (nominativi) tra Agenzie, Enti, Autorità, Istituti
 Amministrazioni locali



5 tipologie di Enti (Regioni e Province autonome, Province,
Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni)
20 tipologie di Enti (Agenzie, Autorità portuali, ASL, Aziende
Ospedaliere, CCIAA, Consorzi, Enti regionali sviluppo
agricolo, Fondazioni, Parchi, Teatri, Università, ecc.)
Oltre 150 altre amministrazioni locali (Agenzie, consorzi,
musei, ecc.)
 Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

marzo 2015
22 Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale
Dr. Francesco Scopacasa
58
Dal sito ISTAT: - febbraio 2015
Elenco
enti PA
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
59
2° problema:
individuare il CODICE UFFICIO
ALLEGATO “D” - PREMESSA
Il presente documento descrive (…) le
regole di identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della
fatturazione (…).
Per favorire l’attuazione delle presenti regole, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono fornite
apposite specifiche operative disponibili sul sito
www.indicepa.gov.it ed anche accessibili dal sito del
Sistema di Interscambio www.fatturazione.gov.it.
Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate
dall’Agenzia per l’Italia digitale sentita l’Agenzia delle Entrate
e la Ragioneria Generale dello Stato.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
60
Dal sito AGID: Elaborazione del 5 giugno 2014
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
61
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•per gli ENTI
•per l'UTENTE PUBBLICO
•FATTURAZIONE ELETTRONICA
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RICERCA PER ALFABETOTutti i diritti riservati © 2012 iPA, Indice delle Pubbliche A
La ricerca restituisce tutti gli Enti a seconda della lettera iniziale selezionata.
A
B
C
D
marzo 2015
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Dr. Francesco Scopacasa
S
T
U
V
W
X
Y
Z
62
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
63
AGID -
Specifiche operative identificazione Uffici destinatari di fatture PA
versione 1.0.4 del 23.6.14
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
64
Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai
fornitori dell’Agenzia delle Entrate
(…) ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato
DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i
propri uffici deputati alla ricezione delle fatture
elettroniche inserendoli nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede
a rilasciare per ognuno di essi un Codice
Univoco Ufficio secondo le modalità di cui
all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione
obbligatoria della fattura elettronica e
rappresenta l’identificativo univoco che
consente al Sistema di Interscambio (SDI),
gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare
correttamente la fattura elettronica all’Ufficio
destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio
deve essere inserita nella fattura elettronica in
corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4
denominato “Codice Destinatario”.
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate deputati alla
ricezione delle fatture elettroniche sono
riportati nel seguente prospetto:
marzo 2015
Codice
IPA
Ufficio
F6HH86
Direzione Provinciale Bolzano
F7B0R7
Direzione Provinciale Trento
HARF3J
Direzione Regionale Abruzzo
ED1F0B
Direzione Regionale Basilicata
LIBBHF
Direzione Regionale Calabria
DHBAAH Direzione Regionale Campania
HSIRQ2
Direzione Regionale Emilia Romagna
03IE5D
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
1F8O3G
Direzione Regionale Lazio
8SB4MD Direzione Regionale Liguria
GB4P77
Direzione Regionale Lombardia
DOIBBL
Direzione Regionale Marche
2P63B6
Direzione Regionale Molise
IOJCIC
Direzione Regionale Piemonte
E4P4FD
Direzione Regionale Puglia
C792AC
Direzione Regionale Sardegna
J5ON12
Direzione Regionale Sicilia
2ERKJA
Direzione Regionale Toscana
6OK5GB Direzione Regionale Umbria
DLDJPI
Direzione Regionale Valle D'Aosta
QBNNFA Direzione Regionale Veneto
42TVPB
Ufficio Contratti e Infrastrutture TLC
X3DZ5I
Ufficio Fornitori
IB3XE4
Ufficio Rapporti con i partner tecnologici
2OHKJB
Ufficio Rapporti con intermediari e agenti della riscossione
Dr. Francesco Scopacasa
65
INPS - codice univoco:
UF5HHG
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
66
Circolare MEF / Pres. CdM 31 marzo 2014, n. 1
1
Il termine per le Amministrazioni interessate per il caricamento delle
anagrafiche nell’IPA precede di tre mesi da data di decorrenza dell’obbligo
2
Il termine vale anche per le PA per le quali non è ancora scattato l’obbligo
della fatturazione elettronica
3
Utilizzo del codice «Centrale» denominato «Uff-eFatturaPA» in caso di
mancato caricamento in IPA del codice dell’Ufficio destinatario della fattura
4
Le fatture emesse in forma cartacea entro il (*) devono essere trattate
dalla PA con procedura cartacea e non elettronica
5
La fattura si considera emessa solo al ricevimento della ricevuta di
consegna da parte dello SDI
6
Se il fornitore riceve da SDI la notifica di mancata consegna, trasmette la
fattura (già «emessa») alla PA o la mette a disposizione (PEC, mail, ecc.)
7
Quanto sopra vale anche in caso di mancato inoltro per cause tecniche
(*) 6 giugno 2014 ovvero 31 marzo 2015
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Dr. Francesco Scopacasa
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Dr. Francesco Scopacasa
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ALLEGATO A - Schema di lettera di comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori.
Schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici di fatturazione elettronica ai fornitori.
Spett.le Società/Operatore Economico,
Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile
2013
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal <<data di decorrenza dell’obbligo>>, non potrà più accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione
della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione
delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco
Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di
Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e
trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda
le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal <<data di decorrenza dell’obbligo>> le
fatture elettroniche per ciascun contratto in essere.
Codice
Univoco
Ufficio
Oggetto del contratto
CIG
CUP
<<Altro
identificativo>>
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si
prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione
Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto
<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara
<CodiceCIG>
<<altra informazione>>
<<altro elemento>>
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica”
pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio
disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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ALLEGATO “A” - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA
SOMMARIO
1. PREMESSA
2. CONTENUTO INFORMATIVO
3. INFORMAZIONI FISCALI - 3.1 Cedente/Prestatore - 3.2
Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore - 3.3
Cessionario/Committente - 3.4 Soggetto Emittente - 3.5 Dati Generali
- 3.6 Beni/Servizi
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI 4.1 Trasmittente 4.2. Destinatario
5. INFORMAZIONI PER l’INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI
CICLO PASSIVO - 5.1 Ordine Acquisto - 5.2 Contratto - 5.3
Ricezione - 5.4 Fatture Collegate - 5.5 Cassa Previdenziale
6. ALTRE INFORMAZIONI - 6.1 Trasmittente - 6.2 Cedente/Prestatore
- 6.3 - Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore - 6.4
Cessionario/Committente - 6.5 Terzo Intermediario Soggetto
Emittente - 6.6 Dati Generali - 6.7 Beni/Servizi - 6.8 Pagamento - 6.9
Allegati
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
70
1. PREMESSA
Il presente documento descrive le informazioni presenti
nella fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della
legge n. 244/2007.
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono
essere rappresentati in un file in formato XML
(eXtensible Markup Language) non contenente
macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare
funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati
nello stesso rappresentati.
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle
caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono
rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente Regolamento sul sito del Sistema di
Interscambio www.fatturapa.gov.it.
(…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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2. CONTENUTO INFORMATIVO
a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le
informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali.
Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo,
entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori
seguenti informazioni:
b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della
fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI nel seguito) di cui all’articolo 1, comma 211, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di
ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i
sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per
esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche
dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni
ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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ALLEGATO “B” - REGOLE TECNICHE
INDICE
1. PREMESSA
2. MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
4. MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
4.1 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
4.2 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
73
Circolare MEF / Pres. CdM 31 marzo 2014, n. 1
1
Il termine per le Amministrazioni interessate per il caricamento delle
anagrafiche nell’IPA precede di tre mesi da data di decorrenza dell’obbligo
2
Il termine vale anche per le PA per le quali non è ancora scattato l’obbligo
della fatturazione elettronica
3
Le fatture emesse in forma cartacea entro il (*) devono essere trattate
dalla PA con procedura cartacea e non elettronica
4
La fattura si considera emessa solo al ricevimento della ricevuta di
consegna da parte dello SDI
5
Se il fornitore riceve da SDI la notifica di mancata consegna, trasmette la
fattura (già «emessa») alla PA o la mette a disposizione (PEC, mail, ecc.)
6
Quanto sopra vale anche in caso di mancato inoltro per cause tecniche
7
Utilizzo del codice «Centrale» denominato «Uff-eFatturaPA» in caso di
mancato caricamento in IPA del codice dell’Ufficio destinatario della fattura
(*) 6 giugno 2014 ovvero 31 marzo 2015
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Dr. Francesco Scopacasa
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par. 3 : Emissione della fattura elettronica
La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi
dell'art. 21, c. 1, del DPR n. 633/1972, e ricevuta dalle amministrazioni (…), solo
a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (…).
La ricevuta di consegna (…) viene rilasciata in un momento sicuramente
successivo a quello in cui la fattura e' nella disponibilita' della P.A. committente.
In tal senso il rilascio, da parte dello SdI, della ricevuta di consegna (…) e'
certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la
sua ricezione da parte della P.A. committente (1).
Il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una
ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo,
ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia
avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un
documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema
di Interscambio medesimo. (2) (3)
------------ Domande : --------------------
(1) Quale è la «data di emissione» della fattura ?
(2) Quando viene recapitata la ricevuta di mancata consegna ?
(3) Chi informa l’Amministrazione destinataria del mancato recapito ?
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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(Risposte del MEF)
Note :
(1) Merita precisare che, in ossequio a quanto chiarito dal Ministero delle
finanze con la Circolare del 5 agosto 1994, n. 134, "per data di
emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola
coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di
consegna o con quella di spedizione".
(2) La notifica di mancata consegna e' recapitata entro 48 ore se il
canale di comunicazione tra SdI e pubblica amministrazione e' costituito
dalla posta elettronica certificata (PEC), entro 24 ore negli altri casi.
(3) Le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui
all'allegato B al DM 55/2013 chiariscono, al paragrafo 4.5, lettera e), che
in tale evenienza il SdI si fa carico di contattare il destinatario della
fattura affinche‘ provveda tempestivamente alla risoluzione del problema
ostativo alla trasmissione.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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par. 5 : Impossibilita' di recapito della fattura elettronica
Se il mancato recapito della fattura è dovuto ad un fatto imputabile al fornitore
(uso improprio del codice di fatturazione centrale o utilizzo improprio del valore di
default), il SdI invia la notifica di scarto.
«In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta
trasmissione della fattura con impossibilita' di recapito".
Tale attestato consiste in un messaggio firmato elettronicamente, contenente la
fattura ricevuta dal SdI, ed e‘ sufficiente a dimostrare che la fattura in esso
contenuta e' pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM
55/2013 e che non e' stato possibile recapitarla all'amministrazione committente
per cause non imputabili al fornitore.
Inoltre, come chiarito al paragrafo 3, in presenza di tale attestato la fattura in
esso contenuta puo' sicuramente darsi per emessa.
In tale evenienza il SdI segnala il caso agli enti di controllo preposti,
affinche' l'amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante
il canale di comunicazione col SdI come previsto dalle Linee guida di cui
all'allegato C al DM 55/2013. Tale procedimento si rende necessario in quanto,
pur essendo le pubbliche amministrazioni obbligate ad aggiornare l'indice IPA,
spetta all'iniziativa delle amministrazioni medesime ottemperare all'obbligo, ne' e'
previsto alcun potere sostitutivo in caso di inottemperanza.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
77
Occorre pertanto individuare, nei termini di seguito specificati, una procedura
che consenta al fornitore di recapitare comunque la fattura
all'amministrazione committente, e vedere soddisfatto il proprio diritto a
percepire il corrispettivo contrattualmente previsto, (…).
(…) il fornitore, che ha gia' ottemperato all'obbligo di emissione della fattura in
forma elettronica (…), potra' comunque direttamente trasmettere
all'amministrazione committente o mettere a disposizione di
quest'ultima la fattura elettronica.
E' ad esempio possibile trasmettere l'attestato inviato dal SdI, che come
specificato e' firmato elettronicamente e contiene la fattura elettronica, tramite
un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di
metterlo a disposizione dell'amministrazione committente tramite portali
telematici che consentano a quest'ultima di effettuare il download dell'attestato
e della fattura elettronica nello stesso inclusa.
Alla ricezione in formato elettronico dell'"Attestazione di avvenuta trasmissione
della fattura al SdI con impossibilita' di recapito", l'amministrazione committente
puo' prendere visione della fattura in esso contenuta, e viene a conoscenza del
fatto che la medesima fattura e' stata correttamente inviata al SdI. La fattura
elettronica contenuta nell'attestato puo' pertanto ritenersi ricevuta
dall'amministrazione committente.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
78
Nel caso in esame non trova quindi applicazione il divieto di procedere al
pagamento (…), in quanto la fattura e' stata emessa, inviata e ricevuta in forma
elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni previste,
l'amministrazione deve sicuramente procedere al pagamento della fattura in
questione. La fattispecie di cui al presente paragrafo riguarda tutti i casi in cui la
fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici,
risulti impossibile l'inoltro all'amministrazione committente.
(…) nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo, la struttura di supporto
del Sdi contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica
dell'amministrazione ricevente affinche' provveda tempestivamente alla
risoluzione del problema (…) Se, trascorsi 10 giorni dalla data di
trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non e' riuscito a
recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente una
"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilita' di
recapito".
In tale ultima evenienza risultano applicabili le considerazioni di cui al paragrafo
3 relativamente alla data di emissione della fattura, nonche' quelle di cui al
paragrafo 5) relativamente alla "Attestazione di avvenuta trasmissione della
fattura al Sdi con impossibilita' di recapito" e alla procedura che consente il
recapito della fattura elettronica ivi compresa la non applicabilita' del divieto di
procedere al pagamento (…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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ALLEGATO “E” - SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA
I servizi di Supporto di natura informatica resi disponibili nell’ambito del Programma di
Razionalizzazione degli acquisti, sono indirizzati alle piccole e medie imprese (d’ora innanzi, PMI)
abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi, MEPA), che abbiano
almeno un catalogo pubblicato on line nel relativo sistema (d’ora innanzi Sistema)
I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato
standard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistono nelle seguenti funzionalità:
Adesione al servizio
Generazione delle fatture in formato SDI
Conservazione delle fatture
Servizi di comunicazione con il SDI.
Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono rese disponibili sul portale
del Programma di razionalizzazione degli acquisti (www.acquistinretepa.it).
1. ADESIONE AL SERVIZIO
Le PMI abilitate al MEPA hanno a disposizione una funzione che permette di aderire al servizio, tramite
il portale del Programma (www.acquistinretepa.it).
La procedura di adesione prevede l’accesso del Fornitore mediante le credenziali (utenza e password)
assegnate all’atto dell’abilitazione al MEPA e la creazione, mediante la compilazione on-line, di un
documento di adesione al servizio. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore.
Possono aderire al Servizio le PMI abilitate al MEPA, che abbiano almeno un catalogo pubblicato on-line.
Il venir meno del suddetto requisito, per un periodo superiore ai 30 giorni solari consecutivi, determina
la decadenza del Fornitore dalla fruizione del Servizio e la conseguente interruzione dello stesso. Resta
fermo che il servizio della conservazione sarà garantito per le operazioni effettuate nel periodo
antecedente all’interruzione stessa.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
80
Da: www.acquistinretepa.it
> PROGRAMMA > SEI UN'AMMINISTRAZIONE? > SEI UN'IMPRESA?
Con le nuove regole del MEPA, offerta più ricca per le Amministrazione e maggiore apertura
alle imprese
Da oggi sarà più facile lo scambio di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), lo strumento telematico messo a disposizione di Amministrazioni e imprese per
gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Dal 15 luglio sono operative, infatti, le nuove
regole che disciplinano l’accesso e l’operatività sul MEPA.
Uno dei principali obiettivi delle nuove regole è quello di facilitare l’accesso e la partecipazione delle micro
imprese, anche grazie alla revisione dei requisiti di capacità economico/finanziaria.
Un’ulteriore modifica che mira ad ampliare la platea di soggetti che possono abilitarsi al MEPA è la
possibilità di abilitazione per le Reti di impresa, gli aderenti alle associazioni di tipo non ordinistico e
quindi, più in generale, per chi svolge attività professionale non organizzata ai sensi della legge n. 4/2013.
In tal modo si punta a fornire uno strumento per rafforzare l’offerta commerciale dei soggetti più piccoli
grazie alle reti d’impresa, aumentando così la loro competitività sul mercato delle forniture pubbliche.
La pubblicazione delle nuove regole è stata anche l’occasione per estendere la gamma dei prodotti
attualmente presenti a catalogo, nonché di apportare modifiche e/o integrazioni, nei singoli bandi del
Mercato Elettronico. Le Amministrazioni avranno quindi a disposizione non solo un maggior numero di
imprese a cui rivolgersi, grazie agli interventi di apertura al mercato previsti dalle nuove regole, ma anche
un’offerta ampliata per una serie di categorie merceologiche, dagli strumenti e materiali da laboratorio,
agli ausili per la mobilità, dalle ferramenta ai servizi di traduzione.
Per scoprire tutte le novità dei singoli bandi, leggi il documento allegato.
Link utili
> Regole di e-procurement > Novita bandi MEPA
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Dr. Francesco Scopacasa
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Infocamere + AgID
24
fatture/
anno
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
82
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
83
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
84
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Dr. Francesco Scopacasa
85
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
86
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
87
Simulazione
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Dr. Francesco Scopacasa
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Dr. Francesco Scopacasa
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Il file “Formato_FatturaPA_Tabellare” V. 1.1
Questo file è disponibile nel sito in formato PDF e contiene in maniera
analitica tutte le voci che compongono la fatturaPA suddivise in due
sezioni: Testata (header) e corpo (body).
La Tabella ha uno sviluppo matriciale, e contiene in verticale le singole
voci componenti la fattura e, per ciascuna di esse, in orizzontale, le
seguenti informazioni:
ID e Nome Tag
XML
Tipo info
Descrizione
funzionale
Formato e
valori ammessi
Obbligatorietà
e occorrenze
Dimensione
min … max
Le singole voci (ID e Nome Tag XML) sono riunite in gruppi generali
articolati ciascuno in un certo numero di divisioni e di
ulteriori
suddivisioni in cascata fino al quarto ordine (divisione 1, divisione 2,
divisione 3, divisione 4). Ad esempio, la voce “1.1 – Dati Trasmissione”, è
articolata in: “1.1.1 – IdTrasmittente”, a sua volta suddiviso in “1.1.1.1 –
IdPaese e 1.1.1.2 – IdCodice”; 1.1.2 “Progressivo invio”, ecc..
Al termine della Tabella sono inoltre riportate 5 tipologie di codifica e
ciascuna di esse è articolata in una serie di voci.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
90
Prima
divisione
Seconda
divisione
Terza
divisione
Quarta
divisione
Totale
campi
1.1 <DatiTrasmissione>
1.1.1…(5)
1.1.1.1…(4)
‐‐‐
‐‐‐
10
1.2 <CedentePrestatore>
1.2.1…(6)
1.2.1.1…(28)
1.2.1.1.1…(7)
‐‐‐
42
1.3 <RappresentanteFiscale>
1.3.1…(1)
1.3.1.1...(3)
1.3.1.1.1….(7)
‐‐‐
12
1.4 <CessionarioCommittente>
1.4.1…(2)
1.4.1.1…(9)
1.4.1.1.1…(7)
‐‐‐
19
1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
1.5.1…(1)
1.5.1.1…(3)
1.5.1.1.1…(7)
‐‐‐
12
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
1
15
47
28
0
96
2.1.1…(10)
2.1.1.1…(38)
2.1.1.1.1…(27)
2.1.1.1.1.1….(7)
83
2.2 <DatiBeniServizi>
2.2.1…(2)
2.2.1.1…(24)
2.2.1.1.1…(9)
‐‐‐
36
2.3 <DatiVeicoli>
2.3.1…(2)
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
3
2.4 <DatiPagamento>
2.4.1…(2)
2.4.1.1…(21)
‐‐‐
‐‐‐
24
2.5 <Allegati>
2.5.1…(5)
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
6
22
83
36
7
153
36
130
64
7
248
<RegimeFiscale>
Da RF01 a RF19
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
19
<TipoCassa>
Da TC01 a TC22
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
22
<ModalitaPagamento>
Da MP01 a MP21
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
21
<TipoDocumento>
Da TD01 a TD06
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
06
Da N1 a N6
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
6
74
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
74
1 <FatturaElettronicaHeader>
1.6 <SoggettoEmittente>
Totali : 6 gruppi
2 <FatturaElettronicaBody>
2.1 <DatiGenerali>
Totali : 5 gruppi
Totale complessivo dei campi:
gruppi 11
CODIFICHE
<Natura>
Totali : 5 codifiche
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
91
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
92
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
93
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
94
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
95
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
96
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
97
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
98
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
99
2.2.2 – <dati riepilogo>
2.2.2.7 – <esigibilità IVA>
Nuova versione (dopo l’emanazione del DM 23.1.15)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
100
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
101
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
102
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
103
File: Suggerimenti per la compilazione della fattura
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
104
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
105
Esempio: indicazione in fattura dei codici “CUP” e “CIG”, secondo la
seguente articolazione. Questi campi sono «obbligatori»: in mancanza, la
Pubblica amministrazione non può procedere al pagamento della fattura.
2.
<FatturaElettronicaBody>
2.1
<DatiGenerali>
……..
2.1.2
<DatiOrdineAcquisto>
……..
2.1.2.6
<CodiceCUP> - codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice Unitario Progetto), tranne i casi di esclusione
dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (Disposizioni in
materia di normativa antimafia).
2.1.2.7
<CodiceCIG> - Codice Identificativo della Gara, in caso di fatture relative ad
opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da
contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della L. 16.1.03, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
106
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
107
Il file “Formato_FatturaPA_Tabellare” V.1.1
Il file è disponibile nel sito in formato PDF, ricalca il tracciato del
precedente file «Formato_fatturaPA_Tabellare» V. 1.0 e contiene in
maniera analitica tutte le voci suddivise nelle due sezioni «Testata»
(header) e «corpo» (body) e, al termine, un elenco di codifiche.
Rispetto alla versione 1.0 sono stati invece aggiunti o variati i seguenti
campi e codici :
campo
2.1.1.6.1
2. <FatturaElettronicaBody>
2.1 <DatiGenerali>
Bollo virtuale - (Bollo assolto ai sensi del DM -MEF
17.6.14, art. 6) - (sostituisce il precedente <NumeroBollo>)
nuovo/
variato
variato
2.1.10
(nella ver. 1.0 «<NormaDiRiferimento>»)
2.1.10
<FatturaPrincipale> (nella ver. 1.0 «2.1.11»)
rinumerato
2.1.10.1
<NumeroFatturaPrincipale> (nella ver. 1.0 «2.1.11.1»)
rinumerato
2.1.10.2
<DataFatturaPrincipale> (nella ver. 1.0 «2.1.11.2»)
rinumerato
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
eliminato
108
codice
RF 17
contenuto
nuovo/
variato
IVA per cassa (art. 32 bis, DL 83/2012)
variato
RF19
Regime forfetario (art. 1, c. 54 – 89, L. n.
190/2014)
nuovo
MP 18
Bollettino postale
nuovo
MP 19
SEPA Direct debit
nuovo
MP 20
SEPA Direct debit Core
nuovo
MP 21
SEPA Direct debit B2B
nuovo
Inversione contabile (reverse charge)
nuovo
N6
marzo 2015
(sostituisce il precedente riferimento all’art. 7 del DL 185/2008)
(nella ver. 1.0 : 2.1.10 «<NormaDiRiferimento>»)
Dr. Francesco Scopacasa
109
Obblighi
di tenuta e conservazione
delle fatture e delle altre
scritture contabili
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
110
Codice civile - art. 2220
1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
data dell'ultima registrazione.
2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e
i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti.
3. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono
essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti
e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi a
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
IVA - DPR n. 633/72, art. 39, terzo comma
[3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma
dell’articolo 22 del DPR 29.9.73, n. 600. (…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
111
DPR 29.9.73, n. 600, art. 22
(…) [2] Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di
altre leggi tributarie, del Codice civile o di leggi speciali devono essere
conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d' imposta, anche oltre il termine stabilito dall' art.
2220 del Codice civile o da altre leggi tributarie (…)
DPR n. 633/72, art. 57
[1] Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti (…) devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (…)
[2] In caso d' omessa presentazione della dichiarazione, l' avviso d'
accertamento (…) può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
[3] In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'art. 331 del cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal D.Lgs
10.3.00, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
(…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
112
Art. 39 del DPR n. 633/72 – (segue terzo comma)
(…) Le fatture elettroniche sono conservate in
modalità elettronica, in conformità alle disposizioni
del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le
fatture create in formato elettronico e quelle
cartacee
possono
essere
conservate
elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli
altri documenti previsti dal presente decreto e da
altre disposizioni, può essere situato in un altro
Stato, (…)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
113
(…) a condizione che con lo stesso esista uno
strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio
dello Stato assicura, per finalità di controllo,
l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i
documenti ed i dati in esso contenuti, compresi
quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità
delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano
stampabili e trasferibili su altro supporto
informatico.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
114
Termini di registrazione –
art. 7 c. 4 ter, DL 10.6.94 n. 357, conv. in L. 8.8.94 n. 489
“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi
registro contabile con sistemi meccanografici é
considerata regolare in difetto di trascrizione sui
supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati
relativi all’esercizio [corrente] per il quale i
termini per la presentazione delle relative
dichiarazioni annuali non siano scaduti da
oltre tre mesi(*), allorquando anche in sede di
controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati
sugli appositi supporti magnetici e vengano
stampati contestualmente alla richiesta avanzata
dagli organi competenti e in loro presenza.”
(*) Dal 2016 dichiarazione IVA entro febbraio (prima: entro settembre)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
115
Le regole tecniche in materia
di sistema di conservazione
dei documenti
(DPCM 3.12.13)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
116
DPCM 3 dicembre 2013
Art. 1 - definizioni e contenuto degli Allegati (all. 1, 2, 3, 4, 5)
Art. 2 – ambito di applicazione
c. 2: Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
del Codice, nonche' ai soggetti esterni a cui e' eventualmente affidata la gestione o la
conservazione dei documenti informatici.
Art. 3 – sistema di conservazione
c. 2 (…) il sistema di conservazione assicura, (…) la conservazione (…) dei seguenti oggetti
in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticita', integrita',
affidabilita', leggibilita', reperibilita': a) i documenti informatici (…) con i metadati ad essi
associati (…)
3. Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo
prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.
Art. 4 – oggetti della conservazione
c. 1 Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti
informativi che si distinguono in:
a) pacchetti di versamento; b) pacchetti di archiviazione; c) pacchetti di distribuzione.
Art. 5 – modelli organizzativi della conservazione
c 1. (…) distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente; conservazione
all’interno della struttura o affidata a soggetti esterni anche accreditati presso AGID.
Art. 6 – ruoli e responsabilità
c 1. Nel sistema di conservazione si individuano almeno i seguenti ruoli:
a) produttore; b) utente; c) responsabile della conservazione.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
117
DPCM 3 dicembre 2013
Art. 7 – responsabile della conservazione
c 1. opera d’intesa con i responsabili privacy, sicurezza, sistemi informativi, gestione
documentale; Elencazione dei compiti e delle responsabilità (lettere da a) ad m)).
Art. 8 – manuale di conservazione
c 1. è un documento informatico; elencazione dei contenuti (lettere da a) ad l)).
Art. 9 – processo di conservazione
c. 1: Essenzialmente: acquisizione e verifica di un pacchetto di versamento; creazione di un
pacchetto di archiviazione. Elenco attività (lettere da a) ad l)).
Art. 10 – modalità di esibizione
c. 2 (…) i soggetti autorizzati hanno accesso diretto da remoto a pacchetti di distribuzione
selettiva.
Art. 11 – formati degli oggetti destinati alla conservazione
c. 1 Gli oggetti utilizzano i formati di cui all’Allegato 2.
Art. 12 – sicurezza del sistema di conservazione
c 1. riferimenti normativi degli obblighi di sicurezza da rispettare per la P.A.; c. 2 Idem per i
privati
Art. 13 – accreditamento
c. 1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce, con propri provvedimenti, le modalita' per
l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti di cui all'art. 44-bis del Codice i quali adottano
le presenti regole tecniche di cui al presente decreto per la gestione e la documentazione del
sistema di conservazione, nonche' per l'espletamento del processo di conservazione.
Art. 14 – disposizioni finali (sostituisce Delibera CNIPA 11.2.04)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
118
Documenti allegati al DM 3 dicembre 2013
(Sistemi di conservazione)
Allegato
Contenuto
1
GLOSSARIO / DEFINIZIONI
2
FORMATI E CRITERI DI SCELTA (PDF; PDF/A; TIFF; JPEG; OOXML;
ODF; XML; TXT)
3
STANDARD E SPECIFICHE TECNICHE
4
SPECIFICHE TECNICHE DEL PACCHETTO DI
ARCHIVIAZIONE
5
METADATI
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
119
responsabile della conservazione
sistema di conservazione
pacchetto di
archiviazione
pacchetto di
distribuzione.
pacchetto di
versamento
utente
produttore
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
120
Conservazione elettronica dei documenti con
validità fiscale
DL 10.6.94 n. 357, conv. in L. 8.8.94 n. 489, art. 7 bis, c. 9
Le disposizioni di cui all' ultimo comma dell' articolo 2220 del codice
civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte
le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le
modalità per la conservazione su supporti di immagini delle
scritture e dei documenti di cui al presente comma.
(DM 23.1.04)
Decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze del 17 giugno 2014
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
121
DM 17.6.14, art. 1 - definizioni
 NO a nuove definizioni
 Rinvio alle definizioni contenute nel CAD (art. 1
del D.Lgs. n. 82/2005)
 Rinvio alle definizioni contenute nei decreti
attuativi emanati a norma dell’art. 71 del CAD :
 DPCM 22.2.13 – Regole tecniche relative alle
firme elettroniche (V. art. 1 – definizioni)
 DPCM 3.12.13 – Regole tecniche di
conservazione (V. all. 1 – Glossario/definizioni; questo
precisa che le definizioni devono intendersi in aggiunta a quelle
contenute nell’art. 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 – Testo Unico
della Documentazione amministrativa)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
122
DM 17.6.14, art. 2 - Ambito di applicazione
 le norme del decreto si applicano a tutti i documenti e le scritture aventi rilievo tributario,
indipendentemente dall’Agenzia di riferimento
(il DM 23.1.04 escludeva invece i documenti doganali)
 Caratteristiche del documento e formato: è
stata eliminata l’indicazione di documento “statico
non modificabile”, sostituita con l’obbligo di
assicurare l’immodificabilità (1), l’integrità,
l’autenticità e la leggibilità del documento, ed è
stato eliminato il riferimento al “supporto”,
sostituito dall’obbligo di utilizzare un determinato
“formato” del documento.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
123
DM 17.6.14, art. 2 - Ambito di applicazione
(1) L’obbligo della “immodificabilita” del documento informatico è contenuto
- negli articoli 20 e 21 del CAD;
- nell’art. 4, c. 3 del DPCM 22.2.13 («Il documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento
previsto dall’art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi,
tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.»)
- nel presente art. 2, c. 2 del DM 17.6.14.
Quest’ultimo stabilisce che “I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno
le caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita', dell'autenticita' e della
leggibilita', e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (CAD), dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo
(…)” . Tra i decreti di cui all’art. 71 del CAD, il DPCM 3.12.13 definisce (nell’All. 1 –
Glossario), il termine “Immodificabilità” come la “caratteristica che rende il
contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto
durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del
documento stesso. Lo stesso Glossario definisce inoltre il termine “staticità” come
la “caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali
macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle
informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite
dal prodotto software utilizzato per la redazione”.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
124
Documenti che già rientravano nel campo di applicazione del DM 23.1.04
1
libro giornale e libro degli inventari
2
scritture ausiliarie di contabilità (elem. patrimoniali e reddituali)
3
scritture ausiliarie di magazzino
4
registro dei beni ammortizzabili
5
bilancio d’esercizio (stato patrimoniale - art. 2424 c.c., conto
economico – art. 2425 c.c. e nota integrativa – art. 2427 c.c.)
6
allegati obbligatori al bilancio d’esercizio (relazione sulla gestione;
relazione dei sindaci ; relazione dei revisori contabili)
7
libri sociali (art. 2421 c.c.: soci, obbligazioni, adunanze varie)
8
registri IVA (acquisti, fatture, corrispettivi, ecc.)
9
dichiarazioni fiscali (UNICO, IVA, ecc.)
10
moduli di pagamento (ad esempio, i modelli F23 ed F24)
11
fatture e documenti simili (comprese le “bollette” per la
somministrazione di acqua, gas, energia elettrica)
12
documento di trasporto (DDT)
13
giornale di fondo dei misuratori fiscali (DGFE)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
125
Documenti che non rientravano nel campo di applicazione del DM 23.1.04, ma
rientrano invece nel campo di applicazione del DM 17.6.14
1
Documenti doganali
(DAU, DAA, DAS, ecc)
2
Documenti relativi al settore (esclusi i documenti commerciali
(fatture) con addebito di
delle accise
corrispettivi comprensivi di accisa)
3
Documenti relativi al settore (esclusi i documenti commerciali
(fatture) con addebito di
delle imposte di consumo
corrispettivi comprensivi di imposta
di consumo)
Documenti che NON rientravano nel campo di applicazione del DM
23.1.04, né rientrano nel campo di applicazione del DM 17.6.14
4
Registri previsti dalla
legislazione del lavoro (libro
paga, libro matricola)
Regole di tenuta e conservazione di
cui alla Circ. del Min. del Lavoro e
politiche sociali n. 33/03 del
20.10.03
5
Ricevuta fiscale
(Circ. n. 36 del 6.12.06, par. 3.2.1)
6
Scontrino fiscale
(Circ. n. 36 del 6.12.06, par. 3.2.2)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
126
DM 17.6.14, art. 3 - Conservazione dei documenti informatici
Rispetto delle norme del Codice civile, del CAD e
delle disposizioni tributarie
Funzioni di ricerca ed estrazione per chiavi
(nome, partita IVA, ecc.)
applicazione della marca temporale (in luogo
del riferimento temporale) sul pacchetto di
archiviazione
Periodicità di conservazione: annuale per
tutti i documenti come da art. 7, c. 4 ter del DL
357/94 (comprese le fatture per le quali era
invece prima prevista una conservazione
quindicinale)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
127
DM 17.6.14, art. 4 - Conservazione dei documenti analogici
Dematerializzazione dei documenti analogici:
la copia informatica per immagine (scansione)
si effettua ai sensi dell’art. 22, c. 3 del CAD
(stessa efficacia dell’originale se non è
espressamente disconosciuta)
 può essere firmata con firma avanzata, digitale
o con firma basata su certificati forniti dalle
Agenzie fiscali;
Ricorso al notaio: necessita solo per i
documenti analogici originali “unici”
Regole di conservazione come da art. 3
Distruzione dell’originale al termine del processo
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
128
Codice civile
Art. 2215-bis - Documentazione informatica
[1] I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
[2] Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi
a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
[3] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di
tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione,
almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal
medesimo delegato.
[4] (...)
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
129
Codice civile
Art. 2215-bis - Documentazione informatica
[4] Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni,
la firma digitale e la marcatura temporale devono essere
apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale
apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo
comma.
[5] I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,
secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia
probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
[6] Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in
materia di conservazione digitale contenute nelle medesime
disposizioni (DM 17.6.14)
Note:
1 articolo inserito dall'art. 16, c. 12-bis, D.L. 29.11.08, n. 185, conv .in L. 28.01.09, n. 2; il successivo c.
12-ter reca ulteriori disposizioni relative all'obbligo di bollatura dei documenti.
2 Con l’art. 6, c. 2, lett. f quater del DL 13.5.11, n. 70, conv. in L. 12.7.11, n. 106, sono stati sostituiti i
c. 3 e 4 ed è stato aggiunto il c.. 6.
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
130
DM 17.6.14, art. 5 - Conservazione ed esibizione
 Obbligo di comunicazione: l’utilizzo della
procedura di conservazione elettronica deve essere
comunicato nella dichiarazione annuale dei redditi
 Comunicazione dell’”impronta”: soppressione del
precedente obbligo
 A richiesta, in caso di controlli, il documento deve
essere reso leggibile e disponibile su carta o supporto
informatico
 Possibilità di esibizione del documento informatico
(regole da stabilire con Provv. delle Agenzie fiscali)
 Disposizioni particolari per comunicazione e esibizione
da emanare con Provv. Agenzia Dogane/Monopoli
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
131
DM 17.6.14, art. 6 - Pagamento dell’imposta di bollo
 Versamento dell’imposta in compensazione (con Mod.
F24)
 Versamento esclusivamente in modalità telematica
 Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
 Eliminazione del precedente sistema (versamento
presuntivo in acconto e di conguaglio)
 Obbligo di indicare sulle fatture elettroniche soggette a
bollo il riferimento al presente decreto (art. 6 – DM
17.6.14)
 Per i libri e registri (es. libro giornale, no registri IVA),
l’imposta è di 16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o
frazione di 2.500 (registrazione = accadimento contabile –
Ris. AE 161/E del 9.7.07).
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
132
DM 17.6.14, art. 7 – Disposizioni transitorie e finali
 Abrogazione del DM 23.1.04: dal 27.6.14 (entrata in
vigore del DM 17.6.14);
 Validità del DM 23.1.04: mantenimento per i documenti
conservati con le “vecchie” regole
 I documenti conservati secondo le “vecchie” regole
possono essere «riversati» in qualunque momento in un
sistema di conservazione tenuto secondo le «nuove»
regole
 Per la “trasmissione” di documenti informatici alle Agenzie
fiscali è necessaria la sottoscrizione mediante:
 Firma digitale, ovvero
 Firma basata su certificati rilasciati dalle medesime Agenzie
marzo 2015
Dr. Francesco Scopacasa
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