newsletter-13-2016 - Confagricoltura Grosseto
Transcript
newsletter-13-2016 - Confagricoltura Grosseto
Grosseto e Livorno "Ti informo ..." a cura di Paolo Rossi Newsletter n. 13 19 settembre 2016 IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE VENDITE SI ESTENDE ANCHE AGLI IAP Le indicazioni inserite nel Collegato agricolo Riferendoci al Collegato agricolo (la contadina: art. 1 co. 4 e art. 2 co. 4 - lo IAP, quindi, se affittuario della legge 154 del 28 luglio 2016) e in D.Lgs. n°99/2004; art. 2 co. 4 bis DL. n° superficie posta in vendita, non può particolare alla estensione del diritto di 194/2009; alla materia beneficiare della priorità data dalla prelazione a favore dello IAP operata dell’espropriazione: art.40 DPR. prelazione, che, in tal caso, continua ad dall’articolo 1 comma 3. Questo n°327/2001, etc.). Con il recente essere riferita al solo affittuario argomento è stato oggetto di una collegato agricolo, che si inserisce per coltivatore diretto; copiosa giurisprudenza che, negli anni, l’aspetto che stiamo trattando, in - lo IAP proprietario confinante, ai fini ha delineato un quadro interpretativo questo quadro, il legislatore ha esteso il dell’operatività del diritto, deve essere articolato, relativo ad una casistica diritto di prelazione agraria anche iscritto alla gestione previdenziale complessa. Ferma restando all’imprenditore professionale, ma non agricola; l’attribuzione del diritto, in presenza di senza limitazioni. Ed invero, in primo - sotto il profilo oggettivo, il terreno determinati requisiti anche oggettivi, luogo, la modifica è intervenuta sul solo posto a confine e messo in vendita alla sola figura del coltivatore diretto art. 7 L.817/71 (che, come detto in deve (secondo la definizione riportata precedenza, contempla il diritto di di terzi coltivatori diretti muniti di nell’art. 31 L.590/1965), insediato sul prelazione attribuito al proprietario valido titolo di conduzione (mezzadria, fondo posto in vendita o confinante ad confinante), aggiungendo fra i titolari colonia, affitto, compartecipazione, esso, il legislatore era già intervenuto del diritto “l’imprenditore agricolo enfiteusi). essere “libero” da insediamenti nel 2004, precisando che il diritto di Un ulteriore profilo applicativo del prelazione (ed il successivo diritto di recente intervento normativo è riscatto) “spetta anche alla società quello della applicazione della agricola di persone qualora almeno la estensione operata dal legislatore metà dei soci sia in possesso della alle società IAP. Se, da un lato, qualifica di coltivatore diretto come occorre evidenziare che la norma risultante dell’iscrizione nella sezione subordina il diritto al requisito speciale del registro delle imprese di previdenziale, proprio delle cui all’art. 2188 e seguenti del codice persone fisiche, e che per il civile” (art. 2 co. 3 D.lgs. 99/2004). A coltivatore diretto il diritto è stato fronte di una interpretazione esteso alla società attraverso una giurisprudenziale non sempre univoca, esplicita previsione di legge prima l’intervento legislativo suddetto ha professionale iscritto nella previdenza citata, è pur vero che lo status di IAP è dunque chiarito l’applicazione agricola proprietario di terreni espressamente riconosciuto dalla dell’istituto anche alle società di confinanti offerti in vendita, purché normativa in materia anche alle società persone, purché la metà dei soci sia sugli stessi non siano insediati di persone, a quelle di capitali e però in possesso della qualifica di CD. mezzadri, coloni, affittuari, cooperative, per cui è indubbio che la Ciò che la legge del 2004 non ha invece compartecipanti o enfiteuti coltivatori applicazione del diritto di prelazione al operato, come noto, è la completa diretti”. Dalla formulazione della norma, solo proprietario IAP confinante parificazione fra la figura del coltivatore ferma restando la prassi persona fisica costituirebbe una diretto e quella dello IAP. L’estensione giurisprudenziale che si verrà a ingiusta e ingiustificabile limitazione. di alcuni istituti previsti sviluppare, può al momento trarsi: lo Pertanto, pur in presenza di una norma originariamente per il coltivatore IAP può esercitare, a decorrere che dà adito a dubbi interpretativi, si diretto, all’imprenditore agricolo dall’entrata in vigore della legge, può sostenere che la prelazione spetti professionale, sono oggetto invece di ovvero dal 25 agosto 2016, il diritto di anche alle società (di persone, di specifiche disposizioni di legge che, prelazione solo se proprietario capitali o cooperative) IAP, in possesso avuto riguardo a singoli diritti, hanno confinante col terreno venduto. Per la della certificazione amministrativa di esteso l’operatività anche allo IAP (si nozione di “confinante” si ritiene che riconoscimento dello status e pensi alle agevolazioni fiscali e valgano i principi elaborati dalla dell’iscrizione previdenziale del socio o creditizie in materia di piccola proprietà giurisprudenza in precedenza; dell’amministratore come IAP. RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DEI DEBITI FISCALI PER I CONTRIBUENTI DECADUTI In sede di conversione del D.L. n. 113/2016, il legislatore ha introdotto l’ennesima rimessione in termini in favore di contribuenti decaduti da precedenti piani di dilazione con l’Erario. La possibilità riguarda tutte le dilazioni scadute al 1° luglio 2016, sia che esse siano concordate con Equitalia, sia che siano concordate con l’Agenzia delle Entrate. Queste dilazioni possono essere riattivate con la presentazione di una domanda entro il 20 Ottobre 2016. Nuove rimessioni in termini con Equitalia Con la L. n. 160/16, di conversione del D.L. n. 113/2016 (c.d. Decreto “Enti Locali”), all’art. 13-bis, si è provveduto ad introdurre un ulteriore rimessione in termini in favore di contribuenti decaduti da precedenti piani di dilazione con l’Erario. Con l’occasione, sono state apportate modifiche all’art. 19 del Dpr. n. 602/73, a mente del quale il carico a ruolo rateizzato e scaduto, non poteva più essere nuovamente dilazionato. Allo scopo di superare tale limite, la riforma della riscossione, (avviata con il D.Lgs n. 159/15), ha consentito di superare il predetto limite, disponendo a regime che tutti i contribuenti decaduti dalla dilazioni, possono esservi riammessi. In buona sostanza, l’art. 13- bis sopra richiamato, ha stabilito che tutte le dilazioni scadute al 1° luglio 2016, possono essere riattivate con la presentazione di una domanda entro il 20 ottobre 2016., senza necessità del previo pagamento degli importi scaduti. Il periodo massimo della nuova rateazione non può eccedere 72 rate mensili, “fatti salvi i piani di rateazione con numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati”. Infatti, se il piano di rientro originario prevedeva una maxi dilazione (fino a 120 rate mensili), il debitore può superare le 72 rate mensili e giungere, al massimo, al numero di rate del piano iniziale. Si ricorda infine che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 50 euro. Rimessioni in termini con l’Agenzia delle Entrate Il legislatore è intervenuto anche sul tema delle dilazioni decadute, riferite ad accertamenti con adesione e acquiescenza agli accertamenti. Il nuovo arco temporale interessa le dilazioni scadute nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, e gli accertamenti coinvolti riguardano la totalità delle imposte erariali senza preclusioni. In un primo momento, infatti, sotto il profilo temporale, doveva trattarsi di rateazioni scadute nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015, e la rimessione in termini riguardava esclusivamente le imposte dirette, alle quali l’Agenzia delle Entrate aveva aggiunto l’Irap (si v. circ. n. 13/E/2016). Alla luce della nuova riforma, la rimessione in termini si attiva con la presentazione di una domanda entro il 20 ottobre 2016., senza che occorra pagare le rate scadute. Dilazioni concesse ante 22.10.2015 Il comma 2 del già citato art. 13-bis del D.L. n. 113/2016, dispone l’estensione della regola secondo cui il carico a ruolo oggetto di una dilazione decaduta, può sempre essere nuovamente rateizzato, a condizione che all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute siano integralmente pagate. Un’ ulteriore modifica riguarda infine l’elevazione da 50.000 euro a 60.000 euro del limite di carico a ruolo, al di sotto del quale la rateazione consegue alla mera presentazione di un’istanza del debitore, senza che occorra allegare alcuna documentazione atta a dimostrare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. U n c o n c o rs o s u l l ' a g ri c o l t o ra s o c i a l e A l m i g l i o r p ro g e t t o 5 0 m i l a e u ro La Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Senior – L’Età della Saggezza ONLUS credono nel valore della persona e, si impegnano per un’agricoltura che si occupi e preoccupi, su basi assolutamente paritarie e senza alcuna forma di discriminazione degli individui, delle famiglie e delle piccole comunità che si trovano in condizioni di bisogno e che sono meritevoli di aiuto. Questi valori sono condivisi anche da Intesa Sanpaolo che sostiene il progetto. È quindi importante promuovere e valorizzare le iniziative delle aziende agricole e delle cooperative sociali che intendono realizzare progetti di Agricoltura Sociale, con particolare riferimento alla solidarietà tra le generazioni, Page 2 all’assistenza sociale e socio-sanitaria dei gruppi sociali svantaggiati, alla tutela dei diritti civili e all’inclusione sociale di chi vive nelle zone rurali. A tale scopo, la Confagricoltura e l’ONLUS Senior bandiscono per l’anno 2016 il concorso “Coltiviamo Agricoltura Sociale” per la concessione di un premio di 50.000 euro che sarà assegnato ad un progetto originale di Agricoltura Sociale. Possono partecipare al concorso gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. e le cooperative sociali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, nonché le forme di associazione fra questi soggetti e altri attori del terzo settore. I soggetti interessati dovranno: a) Inserire il proprio progetto nel format “criteri per la formulazione della proposta” online (AAl. A) all’indirizzo: [email protected] b) Tempo limite ore 24.00 del 15 ottobre 2016 c) Inviare, entro lo stesso termine, copia cartacea del format “criteri per la formulazione della proposta” con allegati i documenti di seguito indicati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Confagricoltura Aspaglio - Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 ROMA. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 ottobre 2017 Newsletter Header Ti informo...... ECCO LE MISURE PER DIFENDERE IL SETTORE LATTIERO CASARIO Sette regolamenti UE di cui quattro particolarmente rilevanti Il 25 agosto scorso si è riunito a Bruxelles il gruppo esperti per definire gli ultimi dettagli dei regolamenti delegati in applicazione per affrontare la situazione di crisi del settore lattiero caseario e zootecnico deciso a luglio in sede di Consiglio Agricoltura e pubblicati il 9 settembre 2016. Si tratta di sette regolamenti di cui ed è limitato ad una riduzione massima del 50% delle consegne per singolo beneficiario, in un periodo di tre mesi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In altre parole, non saranno incentivate riduzioni di produzione superiori al - Nel caso in cui a consuntivo la riduzione effettiva sia inferiore, quattro in particolare più rilevanti riguardanti: - L’aiuto alla riduzione della produzione di latte - Gli aiuti nazionali che gli Stati membri potranno concedere al settore del latte ma anche a quello delle carni bovine, suine ed ovicaprine - La deroga di revisione del premio accoppiato per il settore del latte bovino per la domanda 2017 - L’anticipo dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale della PAC 50% rispetto all’anno precedente e le domande che presenteranno quantitativi previsti di riduzione maggiori del 50% dei quantitativi consegnati nel periodo di riferimento, saranno ricondotti al 50% di aiuto ammissibile. - La riduzione dovrà riguardare in ogni caso un quantitativo minimo di 1,5 tonnellate di latte per azienda beneficiaria. - La riduzione oggetto di premio sarà calcolata su base trimestrale (differenza tra consegne nel trimestre “di riduzione” – vedi dopo – e trimestre “di riferimento” che è il trimestre corrispondente dell’anno solare precedente). - E’ possibile presentare una sola domanda di aiuto rispondendo ai bandi comunitaria tramite una procedura gestita dalle amministrazioni nazionali (per Italia da Agea e OPR), come di seguito riportato. In via eccezionale sarà possibile presentare due domande se inerenti il primo e ultimo bando. - Relativamente ai vari bandi i all’aiuto di 14 eur/q.le si applicheranno le seguenti riduzioni: In ogni caso il beneficiario dovrà poi presentare anche una domanda di pagamento entro 45 giorni successivi alla fine del periodo di riduzione dove dichiarerà la quantità di latte ridotta. - A seguito della ricezione delle domande ammissibili, la Commissione verificherà che il totale della riduzione di latte prevista nelle domande presentate in ciascun bando non superi il quantitativo complessivo di riduzione di latte a livello europeo corrispondente al plafond disponibile (150 milioni di euro = circa 1,07 milioni di tonnellate). Quindi, se le quantità previste in riduzione supereranno tale soglia si procederà preventivamente a ridurre le quantità oggetto di riduzione. Per tale misura sono già state emanate le circolari applicative da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e da parte di AGEA. Gli altri provvedimenti riguardano dell’intervento pubblico per il latte scremato in polvere, il prolungamento fino ad aprile 2017 dell’applicazione della misura, fino ad ora non applicata in Italia, per la programmazione con riduzione della produzione da parte di OP, AOP, OI e cooperative ed il prolungamento dei tempi di apertura dell’ammasso privato per il latte scremato in polvere. Riteniamo opportuno informarvi con una breve sintesi del contenuto dei quattro provvedimenti principali: Regolamento sugli aiuti alla riduzione di produzione - Il regime è aperto a tutti i produttori che effettuano consegne a primi acquirenti e non per le vendite dirette. - Saranno ammessi solo i produttori che hanno consegnato latte a primi acquirenti a luglio 2016. - L’aiuto ammonta a 14 euro per 100 kg di latte consegnato in meno 1 TiIssue informo...... Regolamento sugli trimestri in cui realizzare la riduzione di produzione sono i seguenti: - Nella domanda di partecipazione al regime il beneficiario deve dichiarare la riduzione di produzione che intende effettuare nel trimestre successivo. aiuti eccezionali (envelope nazionali) al settore zootecnico e lattiero-caseario Si tratta del regolamento che disciplina l’utilizzo delle envelope nazionali, che derivano dalla distribuzione dei 350 milioni di euro messi a bilancio dalla Commissione Per l’Italia si tratta di 20.942.300 Page 3 euro, che possono essere integrati fino al 100% da risorse nazionali per le stesse azioni messe in quali settori zootecnici. campo e previste dal regolamento Le risorse possono essere utilizzate dagli Stati membri per aiutare i produttori di latte ma anche gli allevatori che operano nei comparti della produzione di carni bovine, suine ed ovicaprine e si impegnano ad intraprendere una revisione del premio accoppiato per il settore del latte bovino per la domanda 2017 Con tale Regolamento la Commissione concede la possibilità allo Stato Membro di poter applicare una deroga sulla modalità di assegnazione dell’aiuto indicato è stato richiesto un parere alla Federazione Nazionale di Prodotto Lattiero Casearia nella riunione del 12 settembre u.s. A maggioranza la FNP Lattiero Casearia ha espresso il parere che la deroga non debba essere applicata dallo Stato italiano e che dall’anno di domanda 2017 si applichino le modifiche di revisione di medio periodo come da intesa lista di azioni, con l’obiettivo di consolidare la sostenibilità economica dell’azienda e di contribuire alla stabilizzazione del mercato (questo è l’unico accenno alla possibilità di destinare tali aiuti a chi riduce o congela la produzione). La lista di azioni comprende: = Riduzione di produzione oltre a quella disciplinata dal regolamento di cui sopra (o un non aumento della produzione) = Incentivi ai piccoli agricoltori = Applicazione di metodi di produzione estensiva = Applicazione di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima = Implementazione di progetti di cooperazione = Implementazione di regimi di qualità volti alla promozione del valore aggiunto = Attività di formazione su strumenti finanziari e strumenti di gestione del rischio accoppiato al settore del latte bovino solo per l’anno di domanda 2017 (v. allegato decreto in corso di formalizzazione). raggiunta in Conferenza Stato Regioni di luglio scorso e comunicato alla Commissione europea entro il primo di agosto. Il Regolamento, infatti, prevede che: - Solo per l’anno di domanda 2017 il premio accoppiato si basi sul numero di animali andati a premio nel 2016 per gli allevatori che hanno fatto domanda nell’anno di domanda 2016. L’ammissibili tà al premio è legata solo ai requisiti generali (es. agricoltore in attività e superamento della soglia del valore minimo dei pagamenti diretti). Non dovranno essere rispettati altri criteri di Regolamento inerente l’anticipo dei pagamenti diretti e dei pagamenti di sviluppo rurale della PAC - La data ultima per comunicare la lista di misure da intraprendere, per lo Stato membro, è il 30 novembre 2016 - La data ultima per effettuare i pagamenti di questi aiuti è il 30 settembre 2017 - Tali aiuti possono essere cumulati con sostegni finanziari del FEAGA o del FEASR Il Ministero a breve dovrebbe convocare una riunione per chiedere alle associazioni di categoria indicazioni su quale misura applicare in Italia e per Page 4 Regolamento sulla deroga di ammissibilità (es. qualità o corretta identificazione dei capi). - Solo per l’anno di domanda 2017 non verranno applicate le eventuali modifiche di revisione di medio periodo del premio accoppiato per tale settore. Tali modifiche, quindi, verranno applicate per gli anni successivi fino al 2020. Su tale possibilità di deroga contenuta nel Regolamento sopra La Commissione ha previsto che per l’anno di domanda 2016 gli Stati Membri, in deroga a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1306/2013, possono versare un anticipo fino al 70% (anziché 50%) per i pagamenti diretti e fino all’85% (anziché 75%) del sostegno percepito tramite i piani di sviluppo rurale. Si ricorda che come previsto dalla deroga tale anticipo può essere versato anticipatamente nel 2016, ma non prima del 16 di ottobre 2016. Newsletter Header Ti informo...... LE CONVIVENZE DI FATTO E IL LORO IMPATTO SUI CONTRATTI AGRARI La legge 76/2016, indubbiamente, segna una importante svolta nel campo del diritto privato, riconoscendo nuovi diritti e nuovi strumenti di tutela nell’ambito delle formazioni sociali valorizzando il principio personalistico, che pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. Le convivenze di fatto sono definite come unioni stabili tra due persone maggiorenni, eterosessuali o omosessuali, caratterizzate da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. Il legislatore ha inteso disciplinare questa materia, con una doppia discplina, talchè si parla di regolamentazione “ a geometria variabile”. Invero ai conviventi è attribuita la facoltà e non l’obbligo di stipulare contrati di convivenza, per cui si potrebbero avere convivenze regolate da veri e propri contratti, mentre altri rapporti di coppia, privi di ogni disciplina, per cui interviene – ancorchè in minima parte, la legge. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA L’atto che formalizza la costituzione della convivenza d fatto, è la dichiarazione anagrafica, per l’accertamento della stabile convivenza, a cui la legge riconnette l’insorgenza della “famiglia anagrafica”. La prova della stabile convivenza, per espressione normativa, è data pertanto dalla certificazione anagrafica da richiedersi all’ufficio anagrafe del comune di residenza. Da tale status deriva che i conviventi avranno l’obbligo della coabitazione nella stessa dimora, sita nello stesso comune. NORMATIVA DI BASE La legge prevede che alle convivenze di fatto accertate tramite la dichiarazione anagrafica (a prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza) vanno riconosciuti diritti ed obblighi reciproci (c.d. diritti “minimali”) quali: estensione ai conviventi in caso di malattia e di ricovero del diritto reciproco di visita in caso di malattia 1 TiIssue informo...... o di ricovero; la facoltà per il convivente di designare l’altro quale rappresentante, affinché assuma decisione in materia di salute e (in caso di morte) di donazione di organi; in caso di morte del convivente che sia proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni (tre anni ove coabitino figli minori o disabili del convivente superstite oppure per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due e comunque non oltre cinque anni); il diritto per il convivente di subentrare nel contratto di locazione, in caso di morte o recesso del conduttore; il diritto per il convivente di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla stessa stregua di un familiare; il diritto del convivente ad essere nominato curatore, tutore o amministratore di sostegno o di ricevere il con altro lascito: ad esempio con un legato da prelevare dall’asse ereditario). Il contratto di convivenza deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il contratto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei registri anagrafici (ai fini dell’opponibilità ai terzi). REGIME PATRIMONIALE Se con il contratto di convivenza si possono regolamentare le modalità di partecipazione alle spese comuni, ovvero l’assunzione da parte di un convivente dell’obbligo di mantenimento dell’altro, ecc, con tale strumento si può, anche, prevedere l’adozione del regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Tale regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza, potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, sempre con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o a condizione. CONTRATTO DI CONVIVENZA CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA Il contratto di convivenza è affetto da nullità (che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse) se perfezionato: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di una unione civile o di altro contratto di convivenza, b) in mancanza di convivenza di fatto; c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 del cc (secondo il quale non è consentito contrarre matrimonio tra persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra). I rapporti economici e patrimoniali possono essere disciplinati attraverso un accordo, che può assolvere una duplice finalità: di natura programmatica e anche di pianificazione della vita comune. E’ possibile, infatti, attraverso il contratto di convivenza, disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto (per esempio suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli, modalità di contribuzione dei conviventi dei figli, modalità di contribuzione dei conviventi riguardanti il menage familiare), mentre è esclusa ogni regolamentazione successoria (che potrà essere risolta solo attraverso la scheda testamentaria, con l’istituzione del convivente come erede, ovvero CONTRATTO DI CONVIVENZA (CAUSE DI RISOLUZIONE) Il contratto di convivenza si risolve: per accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o risarcimento del danno al pari del coniuge superstite in caso di morte del convivente; in caso di cessazione della convivenza di fatto il diritto del convivente, stabilito dal giudice, di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in uno stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Page 5 da un avvocato (per il c.d. principio di simmetria). La cessazione del contratto di convivenza dovrà essere sempre pubblicizzata presso i registri anagrafici dove è stato iscritto il contratto di convivenza. RICADUTE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA SUI RAPPORTI AGRARI Convivenza di fatto e impresa familiare Prima della legge 76/2016, il rapporto di convivenza non poteva dar vita ad una impresa familiare, ostandovi l’articolo 230bis cc, che costituisce il nucleo dell’impresa familiare coltivatrice di cui all’art. 48 della L. 203/1982. Quest’ultima norma prevede che, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di affitto e di ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente stesso, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. La Suprema Corte aveva escluso dai soggetti tutelati, il convivente more uxorio, posto che elemento caratterizzante dell’impresa familiare era la famiglia legittima e l’articolo 230bis cc, che disciplina l’impresa familiare costituisce norma eccezionale, in quanto si pone come eccezione rispetto alle norme generali in tema di prestazioni lavorative e non è, pertanto, suscettibile di interpretazione analogica (Cass. 4204/1994). Il legislatore con la legge 76/2016 al comma 6 ha introdotto nel codice civile l’articolo 230ter cc, che ha sancito che la disciplina di cui all’articolo 230bis cc, trova applicazione anche in favore del convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera in una impresa familiare, sempre che tra i conviventi non esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. Pertanto, al convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda commisurati al lavoro prestato. Con l’articolo 230ter cc, l’articolo 48 della L. 203/1982 viene ad essere influenzato, nel senso che lo stesso trova applicazione in campo agrario, non solo in presenza di una impresa familiare di cui all’articolo 230bis cc, ma anche di un rapporto di convivenza di fatto. Questo comporta che il rapporto di affittoo anche con il conviventeo può continuare, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo d quella occorrente per le normali necessità del fondo. Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i conviventi rispondono con i beni comuni. Ciò non esclude, poi, che nel contratto di convivenza possono essere inserite delle clausole che Page 6 disciplinino l’attività dell’impresa agricola, come ad esempio la partecipazione agli utili di uno dei conviventi, durante l’esistenza del rapporto di convivenza, la liquidazione in denaro alla cessazione della prestazione di lavoro, secondo criteri convenzionalmente determinati, a favore del convivente, che non arreca più il suo contributo alla attività di impresa. Così può essere, pure, previsto un diritto di prelazione su base convenzionale a favore del convivente, nel caso di cessione o trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa. Di qui scaturisce la necessità, soprattutto nella conclusione dei contratti di affitto di fondi rustici di verificare in modo preciso le posizioni delle parti contraenti accertando la loro condizione personale, atteso che anche il regime della convivenza di fatto, che ha dato luogo alla costituzione di una famiglia anagrafica sorretta da un contratto di convivenza, può esercitare degli effetti sul rapporto di conduzione del terreno che, vanno disciplinati per evitare eventuali contestazioni o controversie. SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI AFFITTO Per i conviventi non è stato previsto alcun diritto successorio (a differenza di quanto stabilito per le parti delle unioni civili). A questi fini i conviventi sono e restano soggetti estranei tra loro, né è stata prevista alcuna agevolazione fiscale per le donazioni o i lasciti compiuti l’uno a favore dell’altro. Questo significa che, ove il proprietario del terreno abbia posto in essere un contratto di convivenza che vede la partecipazione all’attività di impresa agricola del convivente, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di iap, nel caso di decesso del titolare, il convivente stesso, ove non sia stato nominato erede con scheda testamentaria, non può reclamare la costituzione coattiva del contratto di affitto, per 15 anni, (art. 49 L. 203/1982) con possibilità di acquistare il fondo al termine del contratto di affitto (art. 8 del decreto legislativo 228/2001). La stessa situazione si verifica nel caso di decesso della parte affittuaria che aveva in vita concluso un contratto di convivenza. Anche in questo caso il convivente può subentrare nel rapporto, solo se risulta essere stato nominato erede, e abbia esercitato o continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di iap (art. 49 ultimo comma della L. 203/1982). ASPETTI FISCALI IN MATERIA DI PROPRIETÀ COLTIVATRICE Alle convivenze di fatto non trova applicazione l’articolo 11 comma terzo del decreto legislativo 228/200, per cui incorre nella decadenza dai benefici l’acquirente che durante il periodo vincolativo del terreno acquistato con i benefici della proprietà coltivatrice, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del convivente. La norma in questione, infatti, trova applicazione solo al coniuge e ai parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo che esercitano l’attività di impresa. Nel caso di compendio unico di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 permane, anche nel caso di rapporto di convivenza, il vincolo di indivisibilità che grava sul compendio unico stesso, per cui sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio immobiliare. Per quello che riguarda l’assegnazione del compendio unico a favore dell’erede che lo richieda, con addebito dell’eccedenza, valgono le considerazioni in precedenza illustrate e cioè che tale norma può essere applicabile a favore del convivente, solo ove lo stesso sia stato nominato, con scheda testamentaria, successore a titolo universale. Diversamente, la norma risulta inapplicabile al convivente. ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA’ DEL TERRENO E CIRCOLAZIONE DELLA PROPRIETA’ Come si è ricordato con il contratto di convivenza, i conviventi possono adottare il regime patrimoniale della comunione legale, che comporta che il terreno acquistato dai conviventi diventi bene comune. E’ di tutta evidenza, che l’acquisto in comunione comporta che, laddove venga meno la convivenza, si determina lo scioglimento della comunione stessa con conseguente divisione dei beni ed attribuzione delle relative quote, laddove non sia prevista altra condizione contrattuale, soprattutto ove il terreno sia gestito congiuntamente dalle parti. Potrebbero essere anche inseriti nel contratto clausole negoziali di prelazione a favore del convivente, nel caso di circolazione delle quote immobiliari, per evitare la frammentazione della proprietà rurale. Header Ti Newsletter informo...... RIDOTTI I PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI Tagli a quelli contro infortuni sul lavoro e m a l a t t i e p ro f e s s i o n a l i Con la determina n. 307 dell'8/08/2016 le modalità ed i criteri di applicazione contribuzione antinfortunistica tiene il Presidente dell'INAIL conferma anche attualmente in uso per la riduzione in conto dell'andamento antinfortunistico per il triennio 2017-2019 la riduzione parola, che viene fissata per l'anno aziendale ed opera su tutte le tipologie dei premi e contributi per 2017 nella misura del 16,48 per cento di premi e contributi, compresi quelli l'assicurazione contro gli infortuni sul dei premi e contributi (ottenuta della Gestione Agricoltura. Per gli lavoro e le malattie professionali per rapportando le risorse finanziarie assicurati della Gestione Agricoltura l'ammontare complessivo di 1,2 miliardi disponibili per il 2017 - pari a 1.200 (autonomi e datori di lavoro), in di euro annui. Si tratta di una milioni di euro - all'ammontare stimato particolare, il beneficio spetta se importante decisione, dato che la fonte del gettito INAIL per premi e contributi l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), normativa originaria (art. 1, c. 128, per il medesimo anno). Si tratta di una calcolato dall'INAIL, risulti inferiore o della Legge n. 147/2013) individuava il riduzione di poco inferiore (- 0,13 punti uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) budget disponibile per la riduzione solo percentuali) rispetto al 2016, quando della categoria di riferimento. Tali con riferimento al triennio 2014-2016 (1 era stata fissata nella misura del 16,61 indici - che esprimono il numero di miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di per cento. giornate di lavoro perse da ciascun euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro nel Ricordiamo che la riduzione della addetto per anno per infortunio o 2016), rinviando ad una malattia professionale secondo gli determina del Presidente standard internazionali - sono stati dell'Istituto approvata con rivisti ed aggiornati dalla determina. decreto direttoriale del Infatti, a partire dal 2017, per gli Ministero del Lavoro, di operai agricoli dipendenti l’IGM sarà concerto con quello pari a 8,47 (in precedenza: 8,32), dell’Economia, mentre per i soggetti autonomi l’IGM l'indicazione delle risorse sarà pari a 13,16 (in precedenza: da destinare 12,84). all'agevolazione. Infine, si precisa che la determina La determina INAIL INAIL dovrà essere approvata con conferma inoltre - nelle decreto direttoriale del Ministero del more della revisione Lavoro, di concerto con quello tariffaria prevista dalla dell’Economia. citata legge n.147/2013 - Newsletter "Ti informo ...."a cura di Paolo Rossi n 13 del 19 settembre 2016 CONFAGRICOLTURA GROSSETO Via De Barberi, 108 - GROSSETO Tel: 0564 - 438601 - Fax: 0564 - 21435 E-mail:[email protected] CONFAGRICOLTURA LIVORNO Via Aurelia Sud, 6/B - CECINA - LIVORNO Tel: 0586-1888800 Fax: 0586-1888819 E-mail:[email protected] 1 TiIssue informo...... Page 7