newsletter-13-2016 - Confagricoltura Grosseto

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newsletter-13-2016 - Confagricoltura Grosseto
Grosseto e Livorno
"Ti informo ..."
a cura di Paolo Rossi Newsletter n. 13
19 settembre 2016
IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE VENDITE
SI ESTENDE ANCHE AGLI IAP
Le indicazioni inserite nel Collegato agricolo
Riferendoci al Collegato agricolo (la
contadina: art. 1 co. 4 e art. 2 co. 4
- lo IAP, quindi, se affittuario della
legge 154 del 28 luglio 2016) e in
D.Lgs. n°99/2004; art. 2 co. 4 bis DL. n°
superficie posta in vendita, non può
particolare alla estensione del diritto di
194/2009; alla materia
beneficiare della priorità data dalla
prelazione a favore dello IAP operata
dell’espropriazione: art.40 DPR.
prelazione, che, in tal caso, continua ad
dall’articolo 1 comma 3. Questo
n°327/2001, etc.). Con il recente
essere riferita al solo affittuario
argomento è stato oggetto di una
collegato agricolo, che si inserisce per
coltivatore diretto;
copiosa giurisprudenza che, negli anni,
l’aspetto che stiamo trattando, in
- lo IAP proprietario confinante, ai fini
ha delineato un quadro interpretativo
questo quadro, il legislatore ha esteso il
dell’operatività del diritto, deve essere
articolato, relativo ad una casistica
diritto di prelazione agraria anche
iscritto alla gestione previdenziale
complessa. Ferma restando
all’imprenditore professionale, ma non
agricola;
l’attribuzione del diritto, in presenza di
senza limitazioni. Ed invero, in primo
- sotto il profilo oggettivo, il terreno
determinati requisiti anche oggettivi,
luogo, la modifica è intervenuta sul solo
posto a confine e messo in vendita
alla sola figura del coltivatore diretto
art. 7 L.817/71 (che, come detto in
deve
(secondo la definizione riportata
precedenza, contempla il diritto di
di terzi coltivatori diretti muniti di
nell’art. 31 L.590/1965), insediato sul
prelazione attribuito al proprietario
valido titolo di conduzione (mezzadria,
fondo posto in vendita o confinante ad
confinante), aggiungendo fra i titolari
colonia, affitto, compartecipazione,
esso, il legislatore era già intervenuto
del diritto “l’imprenditore agricolo
enfiteusi).
essere “libero” da insediamenti
nel 2004, precisando che il diritto di
Un ulteriore profilo applicativo del
prelazione (ed il successivo diritto di
recente intervento normativo è
riscatto) “spetta anche alla società
quello della applicazione della
agricola di persone qualora almeno la
estensione operata dal legislatore
metà dei soci sia in possesso della
alle società IAP. Se, da un lato,
qualifica di coltivatore diretto come
occorre evidenziare che la norma
risultante dell’iscrizione nella sezione
subordina il diritto al requisito
speciale del registro delle imprese di
previdenziale, proprio delle
cui all’art. 2188 e seguenti del codice
persone fisiche, e che per il
civile” (art. 2 co. 3 D.lgs. 99/2004). A
coltivatore diretto il diritto è stato
fronte di una interpretazione
esteso alla società attraverso una
giurisprudenziale non sempre univoca,
esplicita previsione di legge prima
l’intervento legislativo suddetto ha
professionale iscritto nella previdenza
citata, è pur vero che lo status di IAP è
dunque chiarito l’applicazione
agricola proprietario di terreni
espressamente riconosciuto dalla
dell’istituto anche alle società di
confinanti offerti in vendita, purché
normativa in materia anche alle società
persone, purché la metà dei soci sia
sugli stessi non siano insediati
di persone, a quelle di capitali e
però in possesso della qualifica di CD.
mezzadri, coloni, affittuari,
cooperative, per cui è indubbio che la
Ciò che la legge del 2004 non ha invece
compartecipanti o enfiteuti coltivatori
applicazione del diritto di prelazione al
operato, come noto, è la completa
diretti”. Dalla formulazione della norma,
solo proprietario IAP confinante
parificazione fra la figura del coltivatore
ferma restando la prassi
persona fisica costituirebbe una
diretto e quella dello IAP. L’estensione
giurisprudenziale che si verrà a
ingiusta e ingiustificabile limitazione.
di alcuni istituti previsti
sviluppare, può al momento trarsi: lo
Pertanto, pur in presenza di una norma
originariamente per il coltivatore
IAP può esercitare, a decorrere
che dà adito a dubbi interpretativi, si
diretto, all’imprenditore agricolo
dall’entrata in vigore della legge,
può sostenere che la prelazione spetti
professionale, sono oggetto invece di
ovvero dal 25 agosto 2016, il diritto di
anche alle società (di persone, di
specifiche disposizioni di legge che,
prelazione solo se proprietario
capitali o cooperative) IAP, in possesso
avuto riguardo a singoli diritti, hanno
confinante col terreno venduto. Per la
della certificazione amministrativa di
esteso l’operatività anche allo IAP (si
nozione di “confinante” si ritiene che
riconoscimento dello status e
pensi alle agevolazioni fiscali e
valgano i principi elaborati dalla
dell’iscrizione previdenziale del socio o
creditizie in materia di piccola proprietà
giurisprudenza in precedenza;
dell’amministratore come IAP.
RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DEI
DEBITI FISCALI PER I CONTRIBUENTI
DECADUTI
In sede di conversione del D.L. n. 113/2016, il
legislatore ha introdotto l’ennesima
rimessione in termini in favore di
contribuenti decaduti da precedenti piani di
dilazione con l’Erario. La possibilità riguarda
tutte le dilazioni scadute al 1° luglio 2016, sia
che esse siano concordate con Equitalia, sia
che siano concordate con l’Agenzia delle
Entrate. Queste dilazioni possono essere
riattivate con la presentazione di una
domanda entro il 20 Ottobre 2016.
Nuove rimessioni in termini con Equitalia
Con la L. n. 160/16, di conversione del D.L.
n. 113/2016 (c.d. Decreto “Enti Locali”),
all’art. 13-bis, si è provveduto ad introdurre
un ulteriore
rimessione in termini
in favore di
contribuenti decaduti
da precedenti piani di
dilazione con
l’Erario. Con
l’occasione, sono state
apportate modifiche
all’art. 19 del Dpr. n.
602/73, a mente del
quale il carico a ruolo
rateizzato e scaduto, non poteva più essere
nuovamente dilazionato. Allo scopo di
superare tale limite, la riforma della
riscossione, (avviata con il D.Lgs n. 159/15),
ha consentito di superare il predetto limite,
disponendo a regime che tutti i contribuenti
decaduti dalla dilazioni, possono esservi
riammessi. In buona sostanza, l’art. 13- bis
sopra richiamato, ha stabilito che tutte le
dilazioni scadute al 1° luglio 2016, possono
essere riattivate con la presentazione di una
domanda entro il 20 ottobre 2016., senza
necessità del previo pagamento degli importi
scaduti.
Il periodo massimo della nuova rateazione
non può eccedere 72 rate mensili, “fatti salvi i
piani di rateazione con numero di rate
superiore a 72 già precedentemente
approvati”. Infatti, se il piano di rientro
originario prevedeva una maxi dilazione (fino
a 120 rate mensili), il debitore può superare le
72 rate mensili e giungere, al massimo, al
numero di rate del piano iniziale. Si ricorda
infine che l’importo minimo della rata non
può essere inferiore a 50 euro.
Rimessioni in termini con l’Agenzia delle
Entrate
Il legislatore è intervenuto anche sul tema
delle dilazioni decadute, riferite ad
accertamenti con adesione e acquiescenza agli
accertamenti. Il nuovo arco temporale
interessa le dilazioni scadute nel periodo dal
16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, e gli
accertamenti coinvolti riguardano la totalità
delle imposte erariali senza preclusioni.
In un primo momento, infatti, sotto il profilo
temporale, doveva trattarsi di rateazioni
scadute nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 15
ottobre 2015, e la rimessione in termini
riguardava esclusivamente le imposte dirette,
alle quali l’Agenzia delle Entrate aveva
aggiunto l’Irap (si v. circ. n. 13/E/2016). Alla
luce della nuova riforma, la rimessione in
termini si attiva con la presentazione di una
domanda entro il 20 ottobre 2016., senza che
occorra pagare le rate scadute.
Dilazioni concesse ante 22.10.2015
Il comma 2 del già citato art. 13-bis del D.L.
n. 113/2016, dispone l’estensione della regola
secondo cui il carico a ruolo oggetto di una
dilazione decaduta, può sempre essere
nuovamente rateizzato, a condizione che
all’atto della presentazione della richiesta, le
rate scadute siano integralmente pagate.
Un’ ulteriore modifica riguarda infine
l’elevazione da 50.000 euro a 60.000 euro del
limite di carico a ruolo, al di sotto del quale la
rateazione consegue alla mera presentazione
di un’istanza del debitore, senza che occorra
allegare alcuna documentazione atta a
dimostrare una temporanea situazione di
obiettiva difficoltà.
U n c o n c o rs o s u l l ' a g ri c o l t o ra s o c i a l e
A l m i g l i o r p ro g e t t o 5 0 m i l a e u ro
La Confederazione Generale dell’Agricoltura
Italiana, Senior – L’Età della Saggezza ONLUS
credono nel valore della persona e, si impegnano
per un’agricoltura che si occupi e preoccupi, su
basi assolutamente paritarie e senza alcuna
forma di discriminazione degli individui, delle
famiglie e delle piccole comunità che si trovano
in condizioni di bisogno e che sono meritevoli
di aiuto. Questi valori sono condivisi anche da
Intesa Sanpaolo che sostiene il progetto. È
quindi importante promuovere e valorizzare le
iniziative delle aziende agricole e delle
cooperative sociali che intendono realizzare
progetti di Agricoltura Sociale, con particolare
riferimento alla solidarietà tra le generazioni,
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all’assistenza sociale e socio-sanitaria dei gruppi
sociali svantaggiati, alla tutela dei diritti civili e
all’inclusione sociale di chi vive nelle zone
rurali. A tale scopo, la Confagricoltura e
l’ONLUS Senior bandiscono per l’anno 2016 il
concorso “Coltiviamo Agricoltura Sociale” per
la concessione di un premio di 50.000 euro che
sarà assegnato ad un progetto originale di
Agricoltura Sociale. Possono partecipare al
concorso gli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 c.c. e le cooperative sociali di cui all’art. 2,
comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141,
nonché le forme di associazione fra questi
soggetti e altri attori del terzo settore. I soggetti
interessati dovranno:
a) Inserire il proprio progetto nel format “criteri
per la formulazione della proposta” online
(AAl. A) all’indirizzo:
[email protected]
b) Tempo limite ore 24.00 del 15 ottobre 2016
c) Inviare, entro lo stesso termine, copia cartacea
del format “criteri per la formulazione della
proposta” con allegati i documenti di seguito
indicati, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno (farà fede il timbro postale), al seguente
indirizzo: Confagricoltura Aspaglio - Corso
Vittorio Emanuele II, 101 00186 ROMA.
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30
ottobre 2017
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Ti informo......
ECCO LE MISURE PER DIFENDERE IL
SETTORE LATTIERO CASARIO
Sette regolamenti UE di cui quattro particolarmente rilevanti
Il 25 agosto scorso si è riunito a
Bruxelles il gruppo esperti per
definire gli ultimi dettagli dei
regolamenti delegati in
applicazione per affrontare la
situazione di crisi del settore
lattiero caseario e zootecnico
deciso a luglio in sede di Consiglio
Agricoltura e pubblicati il 9
settembre 2016.
Si tratta di sette regolamenti di cui
ed è limitato ad una riduzione
massima del 50% delle consegne
per singolo
beneficiario, in un
periodo di tre mesi,
rispetto allo stesso
periodo dell’anno
precedente. In altre
parole, non saranno
incentivate riduzioni di
produzione superiori al
- Nel caso in cui a consuntivo la
riduzione effettiva sia inferiore,
quattro in particolare più rilevanti
riguardanti:
- L’aiuto alla riduzione della
produzione di latte
- Gli aiuti nazionali che gli Stati
membri potranno concedere al
settore del latte ma anche a quello
delle carni bovine, suine ed
ovicaprine
- La deroga di revisione del premio
accoppiato per il settore del latte
bovino per la domanda 2017
- L’anticipo dei pagamenti diretti e
dello sviluppo rurale della PAC
50% rispetto all’anno precedente e
le domande che presenteranno
quantitativi previsti di riduzione
maggiori del 50% dei quantitativi
consegnati nel periodo di
riferimento, saranno ricondotti al
50% di aiuto ammissibile.
- La riduzione dovrà riguardare in
ogni caso un quantitativo minimo
di 1,5 tonnellate di latte per
azienda beneficiaria.
- La riduzione oggetto di premio
sarà calcolata su base trimestrale
(differenza tra consegne nel
trimestre “di riduzione” – vedi
dopo – e trimestre “di riferimento”
che è il trimestre corrispondente
dell’anno solare precedente).
- E’ possibile presentare una sola
domanda di aiuto rispondendo ai
bandi comunitaria tramite una
procedura gestita dalle
amministrazioni nazionali (per
Italia da Agea e OPR), come di
seguito riportato. In via
eccezionale sarà possibile
presentare due domande se
inerenti il primo e ultimo bando.
- Relativamente ai vari bandi i
all’aiuto di 14 eur/q.le si
applicheranno le seguenti
riduzioni:
In ogni caso il beneficiario dovrà
poi presentare anche una domanda
di pagamento entro 45 giorni
successivi alla fine del periodo di
riduzione dove dichiarerà la
quantità di latte ridotta.
- A seguito della ricezione delle
domande ammissibili, la
Commissione verificherà che il
totale della riduzione di latte
prevista nelle domande presentate
in ciascun bando non superi il
quantitativo complessivo di
riduzione di latte a livello europeo
corrispondente al plafond
disponibile (150 milioni di euro =
circa 1,07 milioni di tonnellate).
Quindi, se le quantità previste in
riduzione supereranno tale soglia
si procederà preventivamente a
ridurre le quantità oggetto di
riduzione.
Per tale misura sono già state
emanate le circolari applicative da
parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e da
parte di AGEA.
Gli altri provvedimenti riguardano
dell’intervento pubblico per il latte
scremato in polvere, il
prolungamento fino ad aprile 2017
dell’applicazione della misura, fino
ad ora non applicata in Italia, per
la programmazione con riduzione
della produzione da parte di OP,
AOP, OI e cooperative ed il
prolungamento dei tempi di
apertura dell’ammasso privato per
il latte scremato in polvere.
Riteniamo opportuno informarvi
con una breve sintesi del
contenuto dei quattro
provvedimenti principali:
Regolamento sugli aiuti alla
riduzione di produzione
- Il regime è aperto a tutti i
produttori che effettuano
consegne a primi acquirenti e non
per le vendite dirette.
- Saranno ammessi solo i
produttori che hanno consegnato
latte a primi acquirenti a luglio
2016.
- L’aiuto ammonta a 14 euro per
100 kg di latte consegnato in meno
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Regolamento sugli
trimestri in cui realizzare la
riduzione di produzione sono i
seguenti:
- Nella domanda di partecipazione
al regime il beneficiario deve
dichiarare la riduzione di
produzione che intende effettuare
nel trimestre successivo.
aiuti eccezionali
(envelope nazionali) al
settore zootecnico e
lattiero-caseario
Si tratta del regolamento che
disciplina l’utilizzo delle envelope
nazionali, che derivano dalla
distribuzione dei 350 milioni di
euro messi a bilancio dalla
Commissione
Per l’Italia si tratta di 20.942.300
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euro, che possono essere integrati
fino al 100% da risorse nazionali
per le stesse azioni messe in
quali settori zootecnici.
campo e previste dal regolamento
Le risorse possono essere
utilizzate dagli Stati membri per
aiutare i produttori di latte ma
anche gli allevatori che operano
nei comparti della produzione di
carni bovine, suine ed ovicaprine e
si impegnano ad intraprendere una
revisione del premio accoppiato
per il settore del latte bovino per
la domanda 2017
Con tale Regolamento la
Commissione concede la possibilità
allo Stato Membro di poter
applicare una deroga sulla
modalità di assegnazione dell’aiuto
indicato è stato richiesto un
parere alla Federazione Nazionale
di Prodotto Lattiero Casearia nella
riunione del 12 settembre u.s.
A maggioranza la FNP Lattiero
Casearia ha espresso il parere che
la deroga non debba essere
applicata dallo Stato italiano e che
dall’anno di domanda 2017 si
applichino le modifiche di revisione
di medio periodo come da intesa
lista di azioni, con l’obiettivo di
consolidare la sostenibilità
economica dell’azienda e di
contribuire alla stabilizzazione del
mercato (questo è l’unico accenno
alla possibilità di destinare tali
aiuti a chi riduce o congela la
produzione).
La lista di azioni comprende:
= Riduzione di produzione oltre a
quella disciplinata dal regolamento
di cui sopra (o un non aumento
della produzione)
= Incentivi ai piccoli agricoltori
= Applicazione di metodi di
produzione estensiva
= Applicazione di metodi di
produzione rispettosi
dell’ambiente e del clima
= Implementazione di progetti di
cooperazione
= Implementazione di regimi di
qualità volti alla promozione del
valore aggiunto
= Attività di formazione su
strumenti finanziari e strumenti di
gestione del rischio
accoppiato al settore del latte
bovino solo per l’anno di domanda
2017 (v. allegato decreto in corso
di formalizzazione).
raggiunta in Conferenza Stato
Regioni di luglio scorso e
comunicato alla Commissione
europea entro il primo di agosto.
Il Regolamento, infatti, prevede
che:
- Solo per l’anno di domanda 2017
il premio accoppiato si basi sul
numero di
animali
andati a
premio nel
2016 per gli
allevatori
che hanno
fatto
domanda
nell’anno di
domanda
2016.
L’ammissibili
tà al premio
è legata
solo ai
requisiti
generali (es. agricoltore in attività
e superamento della soglia del
valore minimo dei pagamenti
diretti). Non dovranno essere
rispettati altri criteri di
Regolamento inerente l’anticipo
dei pagamenti diretti e dei
pagamenti di sviluppo rurale della
PAC
- La data ultima per comunicare la
lista di misure da intraprendere,
per lo Stato membro, è il 30
novembre 2016
- La data ultima per effettuare i
pagamenti di questi aiuti è il 30
settembre 2017
- Tali aiuti possono essere cumulati
con sostegni finanziari del FEAGA
o del FEASR
Il Ministero a breve dovrebbe
convocare una riunione per
chiedere alle associazioni di
categoria indicazioni su quale
misura applicare in Italia e per
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Regolamento sulla deroga di
ammissibilità (es. qualità o
corretta identificazione dei capi).
- Solo per l’anno di domanda 2017
non verranno applicate le
eventuali modifiche di revisione di
medio periodo del premio
accoppiato per tale settore. Tali
modifiche, quindi, verranno
applicate per gli anni successivi
fino al 2020.
Su tale possibilità di deroga
contenuta nel Regolamento sopra
La Commissione ha previsto che
per l’anno di domanda 2016 gli
Stati Membri, in deroga a quanto
previsto dal Regolamento (UE)
1306/2013, possono versare un
anticipo fino al 70% (anziché 50%)
per i pagamenti diretti e fino
all’85% (anziché 75%) del sostegno
percepito tramite i piani di
sviluppo rurale. Si ricorda che
come previsto dalla deroga tale
anticipo può essere versato
anticipatamente nel 2016, ma non
prima del 16 di ottobre 2016.
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LE CONVIVENZE DI FATTO E IL LORO
IMPATTO SUI CONTRATTI AGRARI
La legge 76/2016, indubbiamente, segna
una importante svolta nel campo del diritto
privato, riconoscendo nuovi diritti e nuovi
strumenti di tutela nell’ambito delle
formazioni sociali valorizzando il principio
personalistico, che pone come fine ultimo
dell’organizzazione sociale lo sviluppo di
ogni singola persona umana.
Le convivenze di fatto sono definite come
unioni stabili tra due persone maggiorenni,
eterosessuali o omosessuali, caratterizzate
da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, matrimonio o unione civile.
Il legislatore ha inteso disciplinare questa
materia, con una doppia discplina, talchè si
parla di regolamentazione “ a geometria
variabile”.
Invero ai conviventi è
attribuita la facoltà e non
l’obbligo di stipulare
contrati di convivenza,
per cui si potrebbero
avere convivenze
regolate da veri e propri
contratti, mentre altri
rapporti di coppia, privi di
ogni disciplina, per cui
interviene – ancorchè in
minima parte, la legge.
COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI CONVIVENZA
L’atto che formalizza la costituzione della convivenza d
fatto, è la dichiarazione anagrafica, per l’accertamento
della stabile convivenza, a cui la legge riconnette
l’insorgenza della “famiglia anagrafica”.
La prova della stabile convivenza, per espressione
normativa, è data pertanto dalla certificazione
anagrafica da richiedersi all’ufficio anagrafe del
comune di residenza.
Da tale status deriva che i conviventi avranno l’obbligo
della coabitazione nella stessa dimora, sita nello
stesso comune.
NORMATIVA DI BASE
La legge prevede che alle convivenze di fatto
accertate tramite la dichiarazione anagrafica (a
prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza)
vanno riconosciuti diritti ed obblighi reciproci (c.d. diritti
“minimali”) quali:
­ estensione ai conviventi in caso di malattia e di
ricovero del diritto reciproco di visita in caso di malattia
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o di ricovero;
­ la facoltà per il convivente di designare l’altro quale
rappresentante, affinché assuma decisione in materia
di salute e (in caso di morte) di donazione di organi;
­ in caso di morte del convivente che sia proprietario
della casa di comune residenza, il convivente
superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due
anni (tre anni ove coabitino figli minori o disabili del
convivente superstite oppure per un periodo pari alla
convivenza, se superiore a due e comunque non oltre
cinque anni);
­ il diritto per il convivente di subentrare nel contratto di
locazione, in caso di morte o recesso del conduttore;
­ il diritto per il convivente di ottenere l’assegnazione di
un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla stessa
stregua di un familiare;
­ il diritto del convivente ad essere nominato curatore,
tutore o amministratore di sostegno o di ricevere il
con altro lascito: ad esempio con un legato da
prelevare dall’asse ereditario).
Il contratto di convivenza deve essere redatto per
iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che
ne attestino la conformità alle norme imperative e
all’ordine pubblico.
Il contratto deve essere trasmesso entro 10 giorni al
Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei
registri anagrafici (ai fini dell’opponibilità ai terzi).
REGIME PATRIMONIALE
Se con il contratto di convivenza si possono
regolamentare le modalità di partecipazione alle spese
comuni, ovvero l’assunzione da parte di un convivente
dell’obbligo di mantenimento dell’altro, ecc, con tale
strumento si può, anche, prevedere l’adozione del
regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Tale regime patrimoniale scelto nel contratto di
convivenza, potrà essere modificato in
qualunque momento nel corso della
convivenza, sempre con atto pubblico o
scrittura privata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto di convivenza non può essere
sottoposto a termine o a condizione.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO DI
CONVIVENZA
Il contratto di convivenza è affetto da nullità
(che può essere fatta valere da chiunque vi
abbia interesse) se perfezionato:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale,
di una unione civile o di altro contratto di convivenza,
b) in mancanza di convivenza di fatto;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 del
cc (secondo il quale non è consentito contrarre
matrimonio tra persone delle quali l’una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell’altra).
I rapporti economici e patrimoniali possono essere
disciplinati attraverso un accordo, che può assolvere
una duplice finalità: di natura programmatica e anche
di pianificazione della vita comune.
E’ possibile, infatti, attraverso il contratto di
convivenza, disciplinare gli aspetti patrimoniali del
rapporto (per esempio suddivisione delle spese per il
mantenimento dei figli, modalità di contribuzione dei
conviventi dei figli, modalità di contribuzione dei
conviventi riguardanti il menage familiare), mentre è
esclusa ogni regolamentazione successoria (che potrà
essere risolta solo attraverso la scheda testamentaria,
con l’istituzione del convivente come erede, ovvero
CONTRATTO DI CONVIVENZA (CAUSE DI
RISOLUZIONE)
Il contratto di convivenza si risolve:
­ per accordo delle parti;
­ recesso unilaterale;
­ matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un
convivente ed altra persona
­ morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo
delle parti o per recesso unilaterale deve essere
redatto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o
risarcimento del danno al pari del coniuge superstite in
caso di morte del convivente;
­ in caso di cessazione della convivenza di fatto il
diritto del convivente, stabilito dal giudice, di ricevere
dall’altro gli alimenti qualora versi in uno stato di
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento.
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da un avvocato (per il c.d. principio di simmetria).
La cessazione del contratto di convivenza dovrà
essere sempre pubblicizzata presso i registri anagrafici
dove è stato iscritto il contratto di convivenza.
RICADUTE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA SUI
RAPPORTI AGRARI
Convivenza di fatto e impresa familiare
Prima della legge 76/2016, il rapporto di convivenza
non poteva dar vita ad una impresa familiare,
ostandovi l’articolo 230­bis cc, che costituisce il nucleo
dell’impresa familiare coltivatrice di cui all’art. 48 della
L. 203/1982.
Quest’ultima norma
prevede che, in presenza
di impresa familiare
coltivatrice, il rapporto di
affitto e di ogni altro
rapporto agrario
intercorrono tra
concedente e famiglia
coltivatrice, la quale è
rappresentata nei
confronti del concedente
stesso, se questi lo
richiede, da uno dei suoi
familiari. La Suprema
Corte aveva escluso dai
soggetti tutelati, il
convivente more uxorio, posto che elemento
caratterizzante dell’impresa familiare era la famiglia
legittima e l’articolo 230­bis cc, che disciplina l’impresa
familiare costituisce norma eccezionale, in quanto si
pone come eccezione rispetto alle norme generali in
tema di prestazioni lavorative e non è, pertanto,
suscettibile di interpretazione analogica (Cass.
4204/1994).
Il legislatore con la legge 76/2016 al comma 6 ha
introdotto nel codice civile l’articolo 230­ter cc, che ha
sancito che la disciplina di cui all’articolo 230­bis cc,
trova applicazione anche in favore del convivente di
fatto, che presti stabilmente la propria opera in una
impresa familiare, sempre che tra i conviventi non
esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Pertanto, al convivente spetta una partecipazione agli
utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con
essi, nonché agli incrementi dell’azienda commisurati
al lavoro prestato. Con l’articolo 230­ter cc, l’articolo 48
della L. 203/1982 viene ad essere influenzato, nel
senso che lo stesso trova applicazione in campo
agrario, non solo in presenza di una impresa familiare
di cui all’articolo 230­bis cc, ma anche di un rapporto di
convivenza di fatto. Questo comporta che il rapporto di
affittoo anche con il conviventeo può continuare,
purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un
terzo d quella occorrente per le normali necessità del
fondo.
Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del
rapporto agrario, i conviventi rispondono con i beni
comuni. Ciò non esclude, poi, che nel contratto di
convivenza possono essere inserite delle clausole che
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disciplinino l’attività dell’impresa agricola, come ad
esempio la partecipazione agli utili di uno dei
conviventi, durante l’esistenza del rapporto di
convivenza, la liquidazione in denaro alla cessazione
della prestazione di lavoro, secondo criteri
convenzionalmente determinati, a favore del
convivente, che non arreca più il suo contributo alla
attività di impresa. Così può essere, pure, previsto un
diritto di prelazione su base convenzionale a favore del
convivente, nel caso di cessione o trasferimento
dell’azienda o di un ramo della stessa.
Di qui scaturisce la necessità, soprattutto nella
conclusione dei contratti di affitto di fondi rustici di
verificare in modo preciso le posizioni delle parti
contraenti accertando la loro condizione personale,
atteso che anche il regime della convivenza di fatto,
che ha dato luogo alla costituzione di una famiglia
anagrafica sorretta da un contratto di convivenza, può
esercitare degli effetti sul rapporto di conduzione del
terreno che, vanno disciplinati per evitare eventuali
contestazioni o controversie.
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI AFFITTO
Per i conviventi non è stato previsto alcun diritto
successorio (a differenza di quanto stabilito per le parti
delle unioni civili).
A questi fini i conviventi sono e restano soggetti
estranei tra loro, né è stata prevista alcuna
agevolazione fiscale per le donazioni o i lasciti
compiuti l’uno a favore dell’altro.
Questo significa che, ove il proprietario del terreno
abbia posto in essere un contratto di convivenza che
vede la partecipazione all’attività di impresa agricola
del convivente, in possesso della qualifica di
coltivatore diretto o di iap, nel caso di decesso del
titolare, il convivente stesso, ove non sia stato
nominato erede con scheda testamentaria, non può
reclamare la costituzione coattiva del contratto di
affitto, per 15 anni, (art. 49 L. 203/1982) con possibilità
di acquistare il fondo al termine del contratto di affitto
(art. 8 del decreto legislativo 228/2001).
La stessa situazione si verifica nel caso di decesso
della parte affittuaria che aveva in vita concluso un
contratto di convivenza. Anche in questo caso il
convivente può subentrare nel rapporto, solo se risulta
essere stato nominato erede, e abbia esercitato o
continui ad esercitare attività agricola in qualità di
coltivatore diretto o di iap (art. 49 ultimo comma della
L. 203/1982).
ASPETTI FISCALI IN MATERIA DI PROPRIETÀ
COLTIVATRICE
Alle convivenze di fatto non trova applicazione
l’articolo 11 comma terzo del decreto legislativo
228/200, per cui incorre nella decadenza dai benefici
l’acquirente che durante il periodo vincolativo del
terreno acquistato con
i benefici della
proprietà coltivatrice,
alieni il fondo o
conceda il godimento
dello stesso a favore
del convivente. La
norma in questione,
infatti, trova
applicazione solo al
coniuge e ai parenti
entro il terzo grado o
gli affini entro il
secondo che
esercitano l’attività di
impresa.
Nel caso di compendio
unico di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 99/2004
permane, anche nel caso di rapporto di convivenza, il
vincolo di indivisibilità che grava sul compendio unico
stesso, per cui sono nulle le disposizioni testamentarie
che hanno per effetto il frazionamento del compendio
immobiliare.
Per quello che riguarda l’assegnazione del compendio
unico a favore dell’erede che lo richieda, con addebito
dell’eccedenza, valgono le considerazioni in
precedenza illustrate e cioè che tale norma può essere
applicabile a favore del convivente, solo ove lo stesso
sia stato nominato, con scheda testamentaria,
successore a titolo universale. Diversamente, la norma
risulta inapplicabile al convivente.
ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA’ DEL TERRENO
E CIRCOLAZIONE DELLA PROPRIETA’
Come si è ricordato con il contratto di convivenza, i
conviventi possono adottare il regime patrimoniale
della comunione legale, che comporta che il terreno
acquistato dai conviventi diventi bene comune.
E’ di tutta evidenza, che l’acquisto in comunione
comporta che, laddove venga meno la convivenza, si
determina lo scioglimento della comunione stessa con
conseguente divisione dei beni ed attribuzione delle
relative quote, laddove non sia prevista altra
condizione contrattuale, soprattutto ove il terreno sia
gestito congiuntamente dalle parti.
Potrebbero essere anche inseriti nel contratto clausole
negoziali di prelazione a favore del convivente, nel
caso di circolazione delle quote immobiliari, per evitare
la frammentazione della proprietà rurale.
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RIDOTTI I PREMI E CONTRIBUTI
ASSICURATIVI
Tagli a quelli contro infortuni sul lavoro e
m a l a t t i e p ro f e s s i o n a l i
Con la determina n. 307 dell'8/08/2016
le modalità ed i criteri di applicazione
contribuzione antinfortunistica tiene
il Presidente dell'INAIL conferma anche
attualmente in uso per la riduzione in
conto dell'andamento antinfortunistico
per il triennio 2017-2019 la riduzione
parola, che viene fissata per l'anno
aziendale ed opera su tutte le tipologie
dei premi e contributi per
2017 nella misura del 16,48 per cento
di premi e contributi, compresi quelli
l'assicurazione contro gli infortuni sul
dei premi e contributi (ottenuta
della Gestione Agricoltura. Per gli
lavoro e le malattie professionali per
rapportando le risorse finanziarie
assicurati della Gestione Agricoltura
l'ammontare complessivo di 1,2 miliardi
disponibili per il 2017 - pari a 1.200
(autonomi e datori di lavoro), in
di euro annui. Si tratta di una
milioni di euro - all'ammontare stimato
particolare, il beneficio spetta se
importante decisione, dato che la fonte
del gettito INAIL per premi e contributi
l'Indice di Gravità Aziendale (IGA),
normativa originaria (art. 1, c. 128,
per il medesimo anno). Si tratta di una
calcolato dall'INAIL, risulti inferiore o
della Legge n. 147/2013) individuava il
riduzione di poco inferiore (- 0,13 punti
uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM)
budget disponibile per la riduzione solo
percentuali) rispetto al 2016, quando
della categoria di riferimento. Tali
con riferimento al triennio 2014-2016 (1
era stata fissata nella misura del 16,61
indici - che esprimono il numero di
miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di
per cento.
giornate di lavoro perse da ciascun
euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro nel
Ricordiamo che la riduzione della
addetto per anno per infortunio o
2016), rinviando ad una
malattia professionale secondo gli
determina del Presidente
standard internazionali - sono stati
dell'Istituto approvata con
rivisti ed aggiornati dalla determina.
decreto direttoriale del
Infatti, a partire dal 2017, per gli
Ministero del Lavoro, di
operai agricoli dipendenti l’IGM sarà
concerto con quello
pari a 8,47 (in precedenza: 8,32),
dell’Economia,
mentre per i soggetti autonomi l’IGM
l'indicazione delle risorse
sarà pari a 13,16 (in precedenza:
da destinare
12,84).
all'agevolazione.
Infine, si precisa che la determina
La determina INAIL
INAIL dovrà essere approvata con
conferma inoltre - nelle
decreto direttoriale del Ministero del
more della revisione
Lavoro, di concerto con quello
tariffaria prevista dalla
dell’Economia.
citata legge n.147/2013 -
Newsletter
"Ti informo ...."a cura di Paolo Rossi n 13 del 19 settembre 2016
CONFAGRICOLTURA GROSSETO
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