quesito 1) – holding ex art 113

Transcript

quesito 1) – holding ex art 113
QUESITO 1) – HOLDING EX ART 113
D. Dal D.Lgs 231 sembrerebbe che le Holdings iscritte ex art. 113 sono esonerate dalla tenuta dell’AUI
a partire dal 01/01/2008. Non essendo più obbligatorio il registro unico informatico è tuttavia
necessario trasmettere all’anagrafe dei rapporti le segnalazioni anche in assenza di movimentazioni
mensili?
R. Le Holding di partecipazione iscritte ex art. 113 T.U.B. sono escluse dagli adempimenti
antiriciclaggio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14/12/2007 ed entrato in vigore il 29/12/2007. In particolare non sono più
tenute alla gestione dell’archivio unico informatico ai sensi e per effetto di quanto previsto dall’art.
37 dello stesso decreto che disciplina la tenuta dell’archivio unico informatico da parte degli
intermediari finanziari indicati nell’art. 11, commi 1 e 2, lettera a), delle società di revisione indicate
nell’art. 13, comma 1, lettera a) e degli altri soggetti indicati nell’art. 14, comma 1, lettera a).
Parimenti la circolare 19/12/2007, n. 125367 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
confermato l’incompatibilità con il decreto 231/2007 delle disposizioni generali sulle definizioni e
sui destinatari di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 142 del 3/2/2006, regolamento in
materia di obblighi identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari
finanziari, tra i quali all’art. 2 rientravano i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113.
D. L’obbligo di segnalazione mensile per gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come specificato
nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, è
obbligo che prescinde dalla compilazione del registro unico informatico?
R. Permane in capo alle Holding l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria di tutti i rapporti
in essere ed in particolare le partecipazioni, le associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti
ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, le
lettere di patronage.
Tale obbligo fa riferimento al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/01/2007
n. 2007/9647 in forza del quale gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 sono tenuti a comunicare i dati relativi ai
soggetti, residenti e non residenti, con i quali intrattengono rapporti continuativi di natura finanziaria.
Al proposito si precisa che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
29/02/2008 sono state emanate disposizioni integrative del suindicato Provvedimento del 2007 che
prevedono la comunicazione delle operazioni compiute al di fuori dei rapporti continuativi
(operazioni fuori conto) e dei dati relativi ai soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari
rapporti od effettuano operazioni per conto o a nome di terzi. In particolare nel periodo tra il 1° aprile
e il 30 giugno 2008 dovranno essere comunicati i dati relativi agli anni 2005-2007 ed entro il 31
luglio 2008 quelli relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2008.
Non pare di poco rilievo ricordare che i soggetti iscritti nell’apposita sezione ex art. 113 devono
inoltre dotarsi di posta elettronica certificata ai sensi di quanto indicato nella circolare del
22/12/2005, n. 188870 dell’Agenzia delle Entrate, al fine di rispondere alle richieste di indagine da
parte degli organi a ciò preposti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza).
D. Dalla lettura della circolare 18/E del 4 aprile 2007 sembrerebbe infatti che anche in assenza di dati
da comunicare vada effettuata una trasmissione costituita dai soli record di testa e di coda con
l’indicazione del valore “7” nel campo “Tipologia di invio” identificazione appunto l’assenza di
comunicazione prescindendo dalla tenuta o meno del registro unico informatico.
R. La circolare del 04/04/2007, n. 18 dell’Agenzia delle Entrate, avente oggetto le comunicazioni dei
rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria, al punto 5.4, relativamente alle trasmissioni mensili,
prevede la sussistenza dell’obbligo di segnalazione di “assenza di informazioni” con indicazione del
valore “7” nel campo “tipologia di invio”. Si tratta dell’obbligo di trasmissione del cosiddetto “file
vuoto” che sta a significare l’assenza di dai rilevanti nel periodo di osservazione mensile.
D. Un altro canale che ritengo da approfondire è quello del tentativo fatto da alcuni Colleghi di chiedere
la cancellazione dal Registro 113 delle holding che possiedono esclusivamente partecipazioni
industriali e non finanziarie: mi risulta che alcune istanze in tal senso siano state accolte.
R. Il Decreto 6/7/1994 del Ministero del Tesoro disciplina la determinazione, ai sensi dell’art. 113 del
T.U.B., dei criteri in base ai quali sussiste l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del
pubblico, delle attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1.
Relativamente alle holding “miste”, ossia quelle società che accanto all’attività di assunzione di
partecipazioni svolgono anche attività industriale, commerciale o di servizi, occorre verificare la
sussistenza del requisito della prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni. A tal fine
occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 del suddetto Decreto, nel quale viene affermato
che l’attività di assunzione di partecipazioni è da considerare prevalente (e quindi scatta l’obbligo di
iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario)
quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi:
• l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni ad
erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo
patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
• l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di natura finanziaria è
superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
In merito si sottolinea il fatto che, affinché l’attività di assunzione di partecipazioni possa essere
considerata prevalente, le due condizioni di cui sopra devono sussistere congiuntamente in ciascuno
dei due esercizi presi in considerazione. Inoltre, poiché il riferimento è fatto “ai dati dei bilanci
approvati, relativi agli ultimi due esercizi, consegue che per le holding industriali “miste” di nuova
costituzione l’obbligo di iscrizione scatta soltanto dal terzo esercizio, e precisamente entro 60 giorni
dall’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio.
Si ritiene che lo stesso criterio della prevalenza sia il riferimento essenziale per quanto riguarda la
cancellazione delle holding miste: pertanto l’assenza della prevalenza come sopra delineata negli
ultimi due esercizi comporta la possibilità di cancellazione dalla sezione dell’elenco generale ai sensi
dell’art. 113.