Orario di lavoro

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Orario di lavoro
Foglio informativo sull’orario di lavoro
Definizioni
Orario di lavoro normale
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Calendario dell’orario di
lavoro
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Ore flessibili
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Ore supplementari
Saldo delle ore flessibili
al termine del rapporto di
lavoro
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L’orario di lavoro normale è costituito dall’orario di lavoro annuale lordo inclusivo di: ferie,
giorni festivi, assenze dovute a malattia o infortunio, servizio militare, ecc. ed è di 2190 ore.
Conformemente alla flessibilità dell’orario di lavoro è possibile lavorare di più o di meno.
Tuttavia, quale orario di lavoro teorico, l’orario di lavoro normale costituisce la base per il
calcolo delle ore flessibili.
Tutto il tempo di viaggio aziendale conta come tempo di lavoro (da remunerare).
L’orario di lavoro normale annuale è da ripartire sui giorni lavorativi ordinari dell’anno (dal
lunedì al venerdì).
L’orario di lavoro normale settimanale può variare fra le 37,5 e le 47,5 ore. In media,
tuttavia, non può superare le 42 ore.
In collaborazione con le sezioni dell’associazione Holzbau Schweiz, la CPNCL definisce un
calendario dell’orario di lavoro per tutti i cantoni, rispettivamente per le regioni.
Nel rispetto delle disposizioni di legge pertinenti e del contratto collettivo di lavoro, una ditta
può anche creare un calendario individuale dell’orario di lavoro. Lo stesso può essere
sottoposto alla CPNCL per verifica.
Sono definite ore flessibili le differenze fra l’orario di lavoro normale e l’orario di lavoro effettivo.
Da un lato bisogna rispettare il saldo massimo di ore flessibili consentito per un mese,
che è di 20 ore per un orario di lavoro settimanale compreso tra le 37,5 e le 45 ore e di 10
ore se l’ l'orario di lavoro settimanale è compreso fra le 37,5 e le 47,5 ore. Il saldo massimo
di 10 ore flessibili vale per l’intero anno, quando, anche per una sola settimana dell’anno,
l’orario di lavoro normale è di 47,5 ore.
Sono inoltre applicabili i saldi massimi assoluti di ore flessibili di 50 ore negative e di 100
ore positive. In linea di principio, entro questi limiti le ore flessibili possono essere accumulate nel tempo e compensate senza supplemento.
Per un collaboratore a tempo parziale il saldo massimo delle ore flessibili si riduce percentualmente, in base al suo orario di lavoro. Ad esempio, per un collaboratore impiegato al
50%, ad esempio, il saldo massimo di ore flessibili si riduce a 10, rispettivamente a 5 ore
mensili.
Il saldo massimo di ore flessibili al mese si calcola confrontando il numero effettivo di ore
prestate, incluse le assenze ( malattia, infortunio, militare, assenze brevi, ecc.) con il tempo
di lavoro normale specificato nel calendario dell’orario di lavoro. Il saldo attuale delle ore
flessibili deve essere costantemente aggiornato e attestato mensilmente in forma scritta.
In linea di massima il calcolo delle ore deve essere effettuato anche per i collaboratori con
salario orario. Nel caso di rapporti di lavoro molto irregolari, l’orario teorico è da definire in
anticipo almeno una volta al mese e le ore flessibili vanno calcolate su questo orario.
Il pagamento delle ore flessibili, se stabilito di comune accordo, è possibile unicamente una
volta all’anno e può essere effettuato a scelta e in maniera uniforme per tutta la ditta, in aprile o in dicembre.
In ogni caso si devono rispettare le disposizioni relative alla legge sul lavoro.
Le ore di lavoro eccedenti il saldo massimo di ore flessibili ammesso (mensile o assoluto)
sono considerate ore supplementari.
Le ore supplementari devono essere compensate o pagate con un supplemento del 25%
nel mese successivo, al più tardi comunque entro 14 settimane.
Al termine del rapporto di lavoro il saldo positivo delle ore flessibili deve essere pagato
con un supplemento del 25%.
Il saldo negativo delle ore flessibili può essere dedotto dal salario se le ore negative sono
imputabili al collaboratore.
ID-DE 3101 Foglio informativo sull’orario di lavoro
Versione agosto 2013
Schaffhauserstrasse 315 – 8050 Zurigo
Tel. +41 (0)44 360 37 70 – Fax +41 (0)44 360 37 79
[email protected] – www.gav-holzbau.ch
Supplementi
Lavoro di sabato
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Se il lavoro in giorno di sabato è stato disposto dal datore di lavoro, sulle ore prestate
è dovuto una maggiorazione di salario o di tempo del 25%.
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Per il lavoro serale (dalle 20.00 alle 23.00) è dovuta una maggiorazione di tempo del
25%. In via eccezionale, mediante reciproco accordo tra datore di lavoro e collaboratore,
può essere pagato con una maggiorazione salariale del 25%.
Per il lavoro notturno temporaneo (dalle 23.00 alle 06.00) deve essere corrisposta una
maggiorazione salariale del 50 %, per il lavoro notturno duraturo o regolare una maggiorazione di tempo del 10%.
Il lavoro notturno è soggetto ad autorizzazione: il lavoro notturno temporaneo viene
autorizzato dalla competente autorità cantonale, purché siano rispettate le condizioni
previste. Il lavoro notturno duraturo, regolare o ripetitivo è soggetto all’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’Economia SECO.
Sulle ore di lavoro prestate di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 05.00) o
in un giorno festivo (dalle 0.00 alle 24.00) deve essere corrisposta una maggiorazione
salariale o di tempo del 50%.
Il lavoro domenicale e in giorno festivo deve essere motivato e concordato congiuntamente.
Il lavoro domenicale è soggetto ad autorizzazione: il lavoro domenicale temporaneo
viene autorizzato dalla competente autorità cantonale, purché siano rispettate le condizioni previste. Il lavoro domenicale duraturo, regolare o ripetitivo è soggetto
all’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’Economia SECO.
A questo proposito vi rimandiamo al nostro foglio informativo sul lavoro a turni.
Lavoro serale e notturno
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Lavoro domenicale o in giorno festivo
Lavoro a turni
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Registrazione delle ore di lavoro
Ore di lavoro prestate
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Assenze
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Innanzitutto, devono essere registrate le ore di lavoro effettivamente prestate
Pure da registrare: ore per giorni festivi, ferie, assenze dovute a malattia e infortunio,
militare, ecc.
Eventuali maggiorazioni di tempo, devono essere riportate separatamente
Per le assenze pagate (ferie, scuola, malattia, infortunio, militare, ecc.), ad un collaboratore a tempo pieno vanno accreditate 8,4 ore. Verrebbe accettato pure l’accredito delle
ore specificate nel calendario dell’orario di lavoro per il relativo giorno.
Se un collaboratore a tempo parziale si ammala durante uno dei suoi abituali giorni di
lavoro o se, ad esempio, deve prestare servizio militare durante uno di questi giorni, devono essergli accreditate le ore abitualmente prestate in questo giorno.
Queste considerazioni relative alla registrazione delle ore si applicano anche se fosse
dovuta solo una parte dello stipendio (ad esempio l’80% in caso di malattia).
Esempi
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Regolamentazione speciale
Giorno di carenza
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Mantenendo invariato il pagamento dell’intero salario (senza deduzione), è consentita, a
determinate condizioni, una compensazione tramite le ore flessibili. In tal caso il giorno
di carenza deve essere riportato nel foglio di registrazione del tempo di lavoro con 0
ore.
Oltre al giorno di carenza, alle stesse condizioni, per ulteriori giorni di malattia al posto di ridurre il salario si possono ridurre le ore flessibili. In tal caso si riporta solo
l’80% delle 8.4 ore di lavoro, rispettivamente l’80% delle normali ore di lavoro previste
nel calendario di lavoro per il rispettivo giorno (ad es. 6.72 al posto di 8.4).
Siccome in realtà quest’approccio corrisponde a un pagamento di ore flessibili, deve
essere indicato chiaramente nella registrazione delle ore e nel conteggio del salario.
Condizioni necessarie per conteggiare le ore flessibili nel modo sopra indicato:
o pagamento del 100 % del salario per i giorni di malattia
o il collaboratore deve esser d’accordo con la compensazione
o solo per il giorno di carenza e durante il periodo di attesa (massimo 30 giorni)
o le ore flessibili possono essere portate al massimo a zero ( non sono ammesse ore
negative)
o Attenzione: sul pagamento del salario è dovuta una percentuale della 13ma.
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Esempi
Regole speciali
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„Imprese con sede in zona di
montagna„
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„Accumulo di ore flessibili“
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„Capi carpentieri„
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Imprese con sede in una zona di montagna, che eseguono il loro lavoro prevalentemente
in queste zone e che, a causa di un divieto da parte delle autorità locali non possono
esercitare la loro attività sull’intero arco dell’anno, possono presentare una richiesta alla
CPNCL perché consenta loro, temporaneamente, una maggiore flessibilità nel computo
delle ore flessibili.
Se la CPNCL approverà la richiesta, il numero massimo di ore flessibili potrà arrivare
fino a 36 mensili. (per un orario di lavoro settimanale compreso fra le 37.5 e le 45 ore),
rispettivamente a 26 ore (per un orario di lavoro settimanale compreso fra le 37.5 e le
47,5 ore).
Il limite cumulativo di 100 ore flessibili non può essere superato per più di 3 mesi consecutivi e deve essere compensato con la concessione di tempo libero nei tre mesi successivi al superamento, in modo che il saldo massimo sia nuovamente conforme a
quanto previsto dal CCL . Non è consentito pagare queste ore.
Su richiesta del collaboratore e nel rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro, il
datore di lavoro e il collaboratore possono concordare per iscritto che sia temporaneamente aumentato il saldo delle ore flessibili, senza che sulle ore supplementari risultanti
dall’accumulo di ore flessibili sia dovuto un supplemento del 25%.
L’accordo deve essere motivato, quantificato, limitato nel tempo e deve essere sottoposto alla CPNCL per approvazione. Sul CD-ROM CCL è disponibile un modulo per la
richiesta.
Con i collaboratori quadro, a partire dal livello di capo carpentiere, si può concordare
per iscritto il tempo necessario e la remunerazione per la preparazione del lavoro, per i
controlli e per i rapporti.
Il tempo impiegato per la preparazione del lavoro deve essere aggiunto al normale orario
di lavoro registrato separatamente.
Il tempo impiegato per la preparazione del lavoro non può superare le 10 ore mensili.
Le ore non utilizzate non possono essere riportate al mese successivo.
I capi carpentieri che svolgono tali prestazioni supplementari, hanno diritto ad un supplemento salariale annuo di almeno CHF 300.
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