Raccolta pareri 2011-2015

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Raccolta pareri 2011-2015
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio
Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;
Raccolta dei principali pareri espressi dal Dipartimento
annualità: 2011-2012-2013-2014 e 2015
PER ARGOMENTI
[email protected]
ARGOMENTI:
A) – Parcelle prestazioni professionali e competenze – Modalità di liquidazione;
B) – Competenze in tema di viabilità, impianti, edilizia cimiteriale ed altre prestazioni
specialistiche;
C) – Società fra professionisti e studi associati – Polizza R.C. professionale;
D) – Esercizio della professione – Incompatibilità / Esercizio abusivo;
E) – Interventi su beni di rilevante interesse storico – artistico – Competenze;
F) – Iscrizione Ordine professionale – Iscrizione in più ordini e/o collegi professionali;
G) – Bandi della Pubblica Amministrazione, Requisiti partecipazione ed altro;
H) – Competenze: Laureati triennali sez. “B”; Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sez “A”;
Geometri e Geometri laureati; Dottori Agronomi e Forestali;
I) – Varie.
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QUESITO
Data
Richiedente
RISPOSTA
Quesito
Data
Risposta
A) - PARCELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MODALITA’ LIQUIDAZIONE - COMPETENZE ARCHITETTI
12.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ragusa
Si domanda se le parcelle relative a Perizie di
Variante in corso d’opera o Perizie di Variante
e Suppletive sono da considerarsi prestazioni
normali o speciali.
25.10.2011
Premesso che la prestazione di cui si domanda è quasi
esclusivo appannaggio delle opere pubbliche, va detto
che il ricorso a tale prestazione è regolata dal codice
degli appalti pubblici, sia per quanto riguarda la
necessità di farvi ricorso che per quanto riguarda l'entità
delle variazioni da introdurvi.
Detto ciò, da un esame attento dell'articolato di cui si
compone la Tariffa Professionale (Legge 143/49 e
seguenti e D.M 04.04.2001), non si trovano puntali
riferimenti a tale prestazione, per cui si può affermare
che la sua stesura possa essere vista coma una normale
prestazione progettuale aggiuntiva, necessaria al
corretto compimento dell'opera, non inquadrata,
peraltro, dal punto di vista della quantizzazione del
relativo compenso, nell'articolato della Tariffa.
19.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Siena
L’Ordine chiede chiarimenti in merito ad una
ordinanza del Consiglio di Stato facente
seguito al ricorso al T.A.R. di una Società
debitrice di un Architetto che lamenta la
mancata
comunicazione
dell’avvio
del
procedimento ai sensi dell’articolo 7 della
Legge 241/90 da parte dell’Ordine all’atto
dell’avvio della procedura per la emissione
del visto di congruità sulla parcella
dell’Architetto riguardante le prestazioni da
esso svolte per la summenzionata Società.
10.11.2011
Il ricorso al TAR e l’appello al Consiglio di Stato
sostengono, in particolare, i seguenti aspetti:
non
- il Consiglio dell' Ordine è Ente
Pubblico
economico, che svolge funzioni di amministrazione
mediante attività procedimentale, e come tale è soggetto
all’osservanza del disposto della L. 241/1990;
- tra le funzioni certificative demandate agli ordini
professionali rientra il rilascio del parere di congruità
sulle parcelle professionali, che deve essere regolato
dalla L.241/1990 in quanto procedimento destinato a
concludersi con l'emanazione di un
atto
amministrativo;
- sussiste, quindi, da parte del Consiglio dell’Ordine ,
l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990.
Nella specie, viene quindi contestata la nullità della
tassazione della notula in quanto il Consiglio dell'Ordine
degli Architetti di Siena ha proceduto alla tassazione
senza comunicare l'avvio del relativo procedimento alla
Cafaggiolo, che è venuta pertanto a conoscenza
dell'avvenuta adozione dell'atto amministrativo soltanto
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a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei
suoi confronti dal Tribunale.
Al riguardo potrebbe sostenersi che il giudice
amministrativo sia carente di giurisdizione, appartenendo
essa al giudice ordinario.
Nella specie, difatti, il petitum sostanziale della
controversia afferisce al pagamento di somme per
prestazioni di attività professionali di un architetto,
questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto
soggettivo.
La congruità di una parcella può ritenersi atto solo
formalmente amministrativo a causa dell’organo pubblico
da cui proviene, senza possedere, tuttavia, la natura e la
forza che sono connaturati al provvedimento in quanto
espressione del potere e della supremazia della Pubblica
Amministrazione, ed in quanto tale idoneo ad immutare
o comunque a confermare autoritativamente la
situazione giuridica preesistente.
E’ quindi sostenibile che il parere del Consiglio
dell’Ordine è atto interno nella eventuale procedura di
determinazione del quantum, che non ha certo natura
provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente
ed avente una limitata rilevanza solo nell’ambito
dell’eventuale giudizio civile di contestazione del
pagamento.
Il giudizio potrebbe quindi essere rimesso al giudice
ordinario, ove, nella specie, già è pendente la questione
relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, che, in tale
sede, valuterebbe anche il parere di congruità emesso
dal Consiglio dell’Ordine.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, nella sentenza 23
dicembre 2010 n. 9352 ha ritenuto che il parere di
congruità
sulle
parcelle
professionali
è
atto
soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che
non si esaurisce in una mera certificazione della
rispondenza del credito alla tariffa professionale ma
implica una valutazione di congruità della prestazione (
Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da
ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).
Stante l’ordinanza già favorevole del Consiglio di Stato, è
quindi presumibile che i giudici amministrativi giudichino
la questione conformemente alla giurisprudenza da
ultimo citata, a meno che non si provi a sostenere, nella
fase del giudizio di merito, gli aspetti sopra individuati.
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27.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Udine
Si richiede di eprimersi sulla legittimità di
pronunciamento dell’Ordine su compensi
esposti a vacazione. In particolare si
domanda parere sul comportamento da
tenere quando pervenga all’Ordine richiesta
di liquidazione di onorari a vacazione. Infine
si chiede di sapere se l’Ordine debba operare
su onorari determinati in ragione di tempo
(vacazioni) una valutazione di merito o se,
invece, debba limitarsi a vistare quanto
esposto dall’iscritto senza entrare nel merito
e, quindi, esprimersi sull’entità del tempo
impiegato
per
lo
svolgimento
della
prestazione come riportato in parcella.
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10.11.2011
Con riferimento al quesito posto si riporta, a seguire,
quanto in esso evidenziato.
Va preliminarmente specificato che il quesito ha origine
da una lettera inviata da un avvocato, con cui viene
ritenuta l'apposizione del visto, limitatamente al costo
orario, contraddittoria e inutile, poiché la parcella
presentata per il visto di congruità è stata considerata
irregolare dal locale Tribunale, il quale ha negato
l'accesso alla procedura ingiuntiva.
Va rilevato, al riguardo, che appare oltremodo
strumentale il tenore e la finalità di tale lettera; si tenta,
da parte dell’avvocato scrivente, una provocazione,
motivata da un problema sorto in sede processuale,
tentando di coinvolgere l’Ordine in una ipotetica “culpa in
vigilando”, nella specie non sussistente.
Non è dato sapere, al riguardo, quali siano state le
prospettazioni difensive e la strategia processuale
adoperate dall’avvocato per contestare le indicazioni
negative del Giudice. Cìò che, invece, giova rilevare è
che, nella specie, in base all'art. 2233 del Codice civile,
vi è una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari
criteri di liquidazione del compenso, attribuendo
rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta
tra le parti e, in secundis, alle tariffe, agli usi e alla
determinazione del giudice.
In assenza di convenzione tra le parti che avrebbe potuto
contenere una determinazione “a discrezione” del
compenso il professionista ha utilizzato le tariffe
professionali, indicando il solo costo orario in conformità
al disposto dell’art. 4 L. 2 marzo 1949, n. 143 e
successive “Tariffa Professionale Ingegneri ed Architetti”
da applicarsi per prestazioni rese a privati come nel caso
in questione.
In tale articolo si prevede testualmente che “gli onorari
devono essere valutati in ragione di tempo e computati a
vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle
quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili
le tariffe a percentuale o a quantità” come precisato
nell’art. 2
della Tariffa che recita: “Gli onorari, a
seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione,
vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo
dell’opera;
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di
misura;
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo
impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del
professionista.”
Viene espressamente precisato, sempre nell’art. 4, il tipo
di prestazioni da valutare a vacazione quali “gli
accertamenti per rettifiche di confini e simili”, “le
competenze per trattative con le autorità e con
confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni
informativi e simili”, nonché “il tempo impiegato nei
viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a
percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori
ufficio”.
In base alle citate disposizioni di legge, ed in base
all'attività svolta, così come prospettato e descritto nella
lettera dell'avvocato, la liquidazione degli onorari a
vacazione appare quindi legittima non potendosi
applicare i criteri a percentuale o a quantità come
previsti nelle lettere “a” e “b” dell’art. 2.
Oltre a ciò va aggiunto che il rilascio dei pareri sulle
controversie professionali e la liquidazione degli onorari
e delle spese agli architetti iscritti all'Albo sono di
competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 5
n. 3 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 che, in uno al
giudice di merito, ha facoltà ad esprimersi nella materia.
Nella specie, l'architetto iscritto ha richiesto un parere di
congruità sull'onorario in riferimento alla effettiva
prestazione professionale svolta come dallo stesso
esposta assumendosi la piena responsabilità di quanto
dichiarato in merito alle modalità di svolgimento di detta
prestazione.
Tale parere - del quale ai sensi dell'art. 636 c.p.c. il
professionista deve munirsi al fini di chiedere il decreto
ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ed al quale il giudice a tal
fine è tenuto ad uniformarsi - non si esaurisce in una
mera certificazione della rispondenza del credito esposto
alla tariffa professionale “essendo esso, anche dal punto
di vista logico e semantico, espressione di un motivato
giudizio critico e non di una mera operazione contabile”.
Detto parere "corrisponde ad una funzione istituzionale
dell'organo professionale in vista degli interessi degli
iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti
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degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di
onorari
sproporzionati
e
comunque
inadeguati
all'obiettiva importanza dell'opera professionale" (Cass.
Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cons. Stato,
IV, 24 dicembre 2009, n. 8749 e 29 ottobre 1992 n.
11765).
Si tratta di conseguenza di un'attività che si conclude con
la formazione di un atto soggettivamente ed
oggettivamente amministrativo autoritativo - emesso
nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva
dalla legge come espressione di potestà amministrativa
per finalità di pubblico interesse - che modifica la
situazione giuridica precedente avendo effetti costitutivi
per il richiedente.
Al riguardo, peraltro, la Corte di Giustizia C.E., nella
sentenza C-221/99 del 29 novembre 2001, relativa agli
onorari di un architetto ed al parere dell'Ordine
provinciale, ha ritenuto che "gli artt. 5 e 85 del Trattato
CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una
normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento
sommario di ingiunzione di pagamento diretto al
recupero degli onorari di un architetto iscritto ad
un'associazione professionale, impone al giudice adito di
conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto
riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in
quanto tale parere perde il suo carattere vincolante
allorché il debitore avvia un procedimento in
contraddittorio".
Anche l'orientamento dei giudici di legittimità e di merito
italiani è univoco (si vedano Cass. Civ. sez. III 17.3.2006
n.5884, Cass. Civ. sez. II 30.7.2004 n.14556, Cass. Civ.
sez. II 4.4.2003 n. 5321, Cass. Civ. sez. II 7.5.1997 n.
3972, Tribunale di Messina, sez. I, 3.11.2006) e si è
pure espressa la Corte Costituzionale che con svariate
sentenze (n. 34 del 19.1.1988, n. 137 del 2 maggio
1984), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art.636 comma 2 c.p.c., in
relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in
ordine al carattere vincolante per il giudice del parere
espresso
dall'associazione
professionale,
circa
la
congruità della parcella presentata dal professionista.
Non appare pertanto coerente e corretto il rifiuto del
giudice
ordinario
di
accettare
la
parcella
del
professionista con il visto di congruità dell’Ordine.
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La
valutazione
compiuta
dall’Ordine,
oltre
che
rispondente nella specie alle disposizioni di legge
sopraindicate, ha, peraltro, connotati di evidente
discrezionalità e costituisce perciò frutto dell’esercizio di
un potere conferito da una norma che configura
l’esercizio di una attribuzione avente natura unilaterale e
che costituisce espressione di potestà amministrativa
riconosciuta per finalità di pubblico interesse.
Stante il potere attribuito ex lege all’Ordine professionale
per le parcelle sugli onorari professionali, rimangono
nella discrezionalità di quest’ultimo le modalità di
valutazione delle parcelle predette atteso che, nel caso in
questione, trattandosi di valutazione del compenso in
ragione del tempo impiegato, diventa di difficile
valutazione da parte dell’Ordine l’entità tempo come
dichiarata dal richiedente.
Occorre aggiungere che la verifica della congruità sugli
onorari deve comprendere anche una valutazione da
parte dell’Ordine sulle entità poste a base di calcolo degli
stessi come, ad esempio, il tempo dichiarato per lo
svolgimento della prestazione.
E’ del tutto evidente, poi, che l’entità tempo assunta a
base di calcolo dell’onorario può variare, seppure in
modo non eccessivo, a seconda delle modalità di
svolgimento della prestazione ed a seconda del
professionista incaricato per cui, ai fini della valutazione
sulla congruità, ogni Ordine ha una propria modalità per
verificare la congruità o meno delle prestazioni da
compensate a vacazione.
15.11.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese
Si chiede di sapere come quantificare i
compensi spettanti ad architetti aventi
rapporti collaborativi con altri colleghi (studi
professionali) avendo previsto a monte un
pagamento delle spettanze in maniera
forfetaria, a fattura. Nell’ipotesi che non
venga corrisposto all’architetto chiamato a
tale lavoro di collaborazione quanto pattuito
e questi si rivolga all’Ordine per la
quantizzazione delle proprie spettanze,
quest’ultimo come si deve regolare?
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21.12.2011
Con riferimento al quesito posto nella nota di cui
all’oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.
Nella specie, si tratta di compensi preventivamente
stabiliti a forfait e quindi, come riportato nell’art. 2,
lettera d)
della L. 2 marzo 1949 n. 143 (Tariffa
professionale ingegneri ed architetti), a discrezione.
Venuta meno la corresponsione del dovuto, giusto
quanto già concordato,
da parte del professionista
committente, si domanda quale modalità seguire per
giungere alla determinazione di quanto spettante per il
lavoro svolto su cui richiedere, con ogni probabilità, il
visto di congruità al proprio Ordine professionale, per poi
adire la competente giustizia per ottenere il pagamento.
In questo caso le competenze potrebbero essere
calcolate a vacazione, cioè in ragione del tempo
impiegato per il loro svolgimento, non potendosi seguire
il criterio discrezionale preventivamente pattuito, data
l’insolvenza della parte committente.
Tali compensi previsti alla lettera c), art. 2 di Tariffa,
dovranno essere valutati in base al disposto dell’art. 4
della L. 143/49 e successive tenendo conto delle
variazioni intervenute col D.M. 03.09.’97, pubblicato
sulla G.U. del 04.12.’97, n. 283, per cui attualmente il
compenso orario è, per il professionista incaricato, pari
ad € 56,81 mentre prima delle variazioni summenzionate
era pari ad € 9,30 per ogni ora o frazioni di ora.
Si dovrà, altresì, tenere conto, nella determinazione
oraria delle spettanze, di non superare il limite delle dieci
ore di lavoro giornaliero (art. 4 della T.P.) valutando a
parte ed in aggiunta le spese come previste dall’art. 6 di
Tariffa con esposizione delle stesse a piè di lista.
Non ci si può esimere, infine, dal fare una riflessione in
merito alla tipologia del rapporto lavorativo su cui si sono
chiesti chiarimenti.
Trattasi, difatti, di rapporto di lavoro parasubordinato, ex
art. 409 n. 3 C.p.c., contraddistinto da continuità,
coordinazione, e carattere prevalentemente personale
della prestazione.
Il requisito della continuità ricorre allorché è in essere un
rapporto di durata, implicante attività di collaborazione
per un certo periodo di tempo e per un numero
indeterminato di prestazioni professionali in base alle
direttive di un soggetto che organizza e coordina le
prestazioni, assumendo una posizione di preminenza
economica paragonabile a quella del datore di lavoro,
essendoci, presumibilmente, anche orari prestabiliti di
lavoro.
Il requisito della coordinazione sussiste, inoltre, nel
momento in cui il collaboratore, con la propria attività,
opera per il raggiungimento dei fini del soggetto
collaborato, senza impiego di mezzi organizzati e con
prevalenza del carattere personale della prestazione
lavorativa, con una autonomia del collaboratore nella
scelta delle modalità per l’esecuzione della prestazione.
Si ritiene, pertanto, di essere, più propriamente, nel caso
di un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, che potrebbe essere esaminato dinanzi ad
un giudice del lavoro al fine di individuare il momento
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costitutivo del rapporto, la continuità, la coordinazione,
ed il carattere prevalentemente personale della
prestazione, e, di conseguenza, la corrispondente
corresponsione economica.
In subordine, sempre dinanzi al giudice del lavoro,
potrebbe essere, altresì, valutata l’ipotesi di una forma
di lavoro dipendente, da compensare economicamente in
base a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale
dei dipendenti di studi professionali.
14.12.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Monza
e
della
Brianza
“Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i
relativi provvedimenti vengono adottati
esclusivamente dai componenti appartenenti
alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento”. Pertanto
votano per ogni Sezione i soli appartenenti
alla stessa. Tale previsione non trova
analogo
riferimento
in
relazione
all’approvazione delle parcelle, per cui, in
difetto di diversa previsione, il problema
dell’appartenenza alle Sezioni A o B non si
pone.
Con
la
presente
siamo
a
chiedere,
cortesemente,
conferma
in
merito
a
quest’ultimo aspetto.
12.01.2012
Con riferimento al quesito posto nella mail di cui
all’oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.
Al riguardo si evidenzia che l’ordinamento professionale
degli Architetti si limita a prevedere tra le varie funzioni
attribuite ai singoli Ordini quella di rendere, a richiesta,
parere
sulle
controversie
professionali
e
sulla
liquidazione di onorari e spese, ai sensi dell’art. 5 punto
3 L. 24 giugno 1923 n. 1395, potendo, altresì, essere
fissata una tassa per il rilascio di visti o pareri relativi
alla liquidazione degli onorari ai sensi dell’art. 7 comma 2
D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.
Va detto che, in genere, gli Ordini sono dotati di una
commissione ad hoc deputata ad esaminare ed istruire le
parcelle professionali che, successivamente, vengono
sottoposte all’esame ed all’approvazione del Consiglio
dell’Ordine, nella sua interezza, essendo la Tariffa
Professionale unica e non distinta per prestazioni
riguardanti le sezioni A e/o B dell’Albo.
Non essendo, poi, espressamente individuate dalla
vigente normativa specifiche modalità per l’approvazione
delle parcelle esse soggiacciono all’autonoma ed
esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a
considerazioni di carattere tecnico - amministrativo, non
sindacabili in alcun modo da parte del Consiglio
Nazionale.
16.01.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Bergamo
L’Ordine degli Architetti di Bergamo ha
chiesto se un nuovo iscritto (Architetto)
possa oppure no redigere e firmare un
certificato di idoneità statica.
15.02.2012
Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare
quanto segue:
La lettera b) del terzo comma dell’art.35 della legge 28
febbraio 1985 n.47, tuttora vigente, prescrive che alla
domanda di concessione o di autorizzazione venga
allegata, fra gli altri documenti, anche una certificazione
redatta da un tecnico abilitato, iscritto all’Albo,
attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
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Il certificato di idoneità statica è uno strumento
introdotto e valido esclusivamente nel campo di
applicazione della L. n.47/1985, sul condono edilizio, e
non può essere sostitutivo e/o alternativo al collaudo
statico di cui all'art. 7 della 5 novembre 1971 n. 1086
che, invece, prescrive per l’estensore il possesso del
requisito dei dieci anni di anzianità di iscrizione all’albo .
Nella specie, non è precisato se il certificato di idoneità
statica debba essere redatto ai sensi della L. 47/1985 od
ai sensi della L. 1086/1971.
In conclusione, qualora l'iscritto debba firmare un
certificato ex art. 35 lett. b della legge 47/85, deve
essere solo abilitato all'esercizio della professione, oltre
ad essere in possesso delle competenze richieste per
l'opera specifica, e non essere, altresì, dotato del
requisito dell'anzianità decennale d'iscrizione all'albo.
03.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ravenna
Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di
Ravenna vengono richiesti, con riferimento al
D. L. 1/2012 ed alla circolare C. N. A. P. P.
C., i seguenti chiarimenti:
1) in merito al dato che le nuove norme non
sono da considerarsi retroattive e che,
pertanto, i contratti in essere e le relative
vidimazioni
rimangono
soggette
alla
precedente
disciplina,
come
vanno
considerate le vidimazioni dal momento in
cui gli opinamenti vengono richiesti a
prestazione conclusa e quindi a contratto
esaurito?
2) nella specie, in luglio è stata opinata una
parcella relativa ad una prestazione conclusa,
regolata da contratto nel quale era riportato
esplicitamente il riferimento alla legge
143/49 per il calcolo dell’onorario.
L’avvocato dell’iscritto ha ritenuto necessaria
una nuova valutazione da parte dell’Ordine in
quanto, a suo dire, sebbene l’opinamento sia
stato fatto prima dell’entrata in vigore del
decreto
legge
esso
viene
sottoposto
all’esame del giudice in data successiva;
3) in assenza di contratto, se al momento si
dovesse compilare una parcella per un lavoro
eseguito precedentemente all’entrata in
11
22.02.2012
Al riguardo si evidenzia quanto segue:
Con riferimento al quesito n. 1, nel caso in cui il
contratto sia stato stipulato in epoca antecedente,
ovvero la prestazione professionale sia stata svolta prima
dell’entrata in vigore del DL 1/2012,
dovranno
continuarsi ad applicare le tariffe professionali.
In base al principio giuridico del “tempus regit actum”, le
norme di legge applicabili sono sempre quelle vigenti al
momento in cui l’atto viene compiuto, ovvero nel
momento in cui è stato stipulato il contratto o svolta la
prestazione, ove comprovabile documentalmente.
Difatti, in ossequio alla giurisprudenza amministrativa, la
legittimità di un provvedimento deve essere apprezzata
riferendosi allo stato di fatto e di diritto esistente al
momento della sua emanazione, secondo il principio del
"tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di
provvedimenti successivi che non possono in alcun caso
legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi.
(Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, e
Consiglio Stato , sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).
In merito al quesito n. 2, valgono tutte le considerazioni
già esposte per il quesito precedente.
Sul quesito n. 3, nel caso di assenza del contratto,
laddove fosse possibile provare, documentalmente,
l’espletamento della prestazione professionale in epoca
antecedente all'entrata in vigore del D.L. 1/2012,
potranno ritenersi, come già accennato in precedenza,
sicuramente applicabili le previgenti tariffe professionali.
vigore del decreto legge, si chiede sapere se
rimane vietato qualsiasi riferimento alla
legge 143/49.
10.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Modena
Con riferimento al quesito dell’Ordine
Provinciale di Modena viene richiesto,
dall’esame della risposta al quesito fornito
all’Ordine della Provincia di Siena del
19/10/2011, di specificare se sia necessario
informare i controinteressati a seguito della
presentazione di domanda di opinamento e/o
di domanda di parere di congruità.
10.02.2012
Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed al quesito in essa
posto, ferma restando la esclusiva competenza dei Consigli degli
Ordini in materia di liquidazione di onorari preme precisare
quanto segue:
Per quanto riguarda i dubbi e le perplessità rilevate nella
risposta al quesito dell’Ordine della Provincia di Siena, in via
generale ed astratta preme segnalare che non esiste fondata
certezza sull’obbligo di dare comunicazione ai cointeressati
dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7
della Legge 241/1990, a seguito della presentazione all’Ordine di
domanda di opinamento e/o di richiesta di parere di congruità.
Quanto rappresentato all’Ordine di Siena dal CNAPPC, in risposta
al quesito da esso formulato, riveste, quindi, carattere di cautela
e di prudenza, stante la competenza esclusiva sulla procedura di
liquidazione delle parcelle in capo a ciascun Ordine Provinciale.
24.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Vibo Valentia
Con il quesito posto, viene richiesto, con
riferimento al Decreto Legge 24 gennaio
2012 n.1, se la domanda di rilascio
liquidazione parcella presentata all’Ordine da
un iscritto in data 24/01/2012 per una
Perizia tecnica svolta nell’anno 2011 può
essere trattata e liquidata dalla Commissione
Parcelle.
06.03.2012
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto e al quesito in
essa posto, appare utile evidenziare quanto segue.
Come
specificato
nel
quesito,
la
prestazione
professionale è stata svolta, dal professionista, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del DL 1/2012.
In ossequio
al principio giuridico del “tempus regit
actum”, le norme di legge applicabili sono sempre quelle
vigenti al momento in cui l’atto viene compiuto, ovvero,
nel nostro caso, nel momento in cui è stata svolta la
prestazione.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità
di un provvedimento deve essere apprezzata riferendosi
allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della
sua emanazione, con conseguente irrilevanza di
provvedimenti successivi che non possono in alcun caso
legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi.
(Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, e
Consiglio Stato , sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).
In base a quanto sopra esposto, la richiesta di
liquidazione di una parcella presentata all’Ordine da un
iscritto in data 24/01/2012 per una Perizia tecnica,
quindi una prestazione professionale, svolta nell’anno
2011 può, in base a quanto esplicitato in precedenza,
senza dubbio alcuno, essere valutata dalla Commissione
12
Parcelle e, successivamente,
dell’Ordine.
12.03.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Milano
L'Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano ha richiesto, stante quanto sancito
nella sentenza T.A.R. Lazio n. 196/2012, se
ogni ordine professionale, prima di rilasciare
il parere di congruità su una parcella, abbia o
meno l'obbligo di comunicare l'avvio del
relativo procedimento amministrativo al
committente ai sensi dell'art. 7 della Legge
241/1990.
Oltre a richiedere parere in merito richiede,
altresì, di indicare eventuali comportamenti
da assumere al riguardo.
13
28.03.2012
liquidata dal Consiglio
In merito al quesito posto, appare utile evidenziare
quanto segue:
Preliminarmente, corre l'obbligo di sottolineare che
potrebbe comunque sostenersi, dinanzi al Consiglio di
Stato, che il giudice amministrativo, nel caso in
questione, sia carente di giurisdizione, rientrando la
materia fra le competenze del giudice ordinario.
Nella specie, difatti, il petitum sostanziale della
controversia afferisce al pagamento di somme per
prestazioni di attività professionali, questione che
chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggettivo.
La congruità di una parcella può ritenersi atto solo
formalmente amministrativo a causa dell’organo pubblico
da cui proviene, senza possedere, tuttavia, la natura e la
forza che sono connaturati al provvedimento quale
espressione del potere e della supremazia della Pubblica
Amministrazione, ed, in quanto tale, idoneo ad immutare
o comunque a confermare autoritativamente la
situazione giuridica preesistente.
E’ quindi sostenibile che il parere del Consiglio
dell’Ordine sia atto interno nella eventuale procedura di
determinazione del quantum, che non possiede, certo
natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul
cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell’ambito
dell’eventuale giudizio civile di contestazione del
pagamento.
Il giudizio potrebbe quindi essere rimesso al giudice
ordinario, che, in tale sede, valuterebbe anche il parere
di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine.
Tuttavia, secondo altre interpretazioni giurisprudenziali,
il Consiglio di Stato, nella sentenza 23 dicembre 2010 n.
9352 ha ritenuto che il parere di congruità sulle parcelle
professionali
sia
atto
soggettivamente
ed
oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in
una mera certificazione della rispondenza del credito alla
tariffa professionale ma implica una valutazione di
congruità della prestazione ( Cass. Civ., sez. un., 24
giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24
dicembre 2009, n. 8749).
La questione, di conseguenza, non appare di agevole
interpretazione, e si presta ad essere esaminata in base
agli aspetti sopra esposti.
Si segnala che gli aspetti sottoposti, già noti al CNAPPC,
sono in corso di valutazione, al fine di fornire indicazioni
su comportamenti da assumere al riguardo.
28.03.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese.
Col quesito posto l’Ordine di Varese chiede di
sapere come si devono comportare i colleghi
che hanno rapporti con le pubbliche
amministrazioni stante l’assenza della tariffa
professionale quale parametro di calcolo per
la
determinazione
dell’ammontare
dei
compensi professionali.
27.04.2012
Con riferimento alla nota in oggetto ed al quesito in essa
posto, appare utile evidenziare quanto segue:
In base alle disposizioni dell'art. 9 del DL 1/2012, come
convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, non è
escluso che, per la determinazione dei compensi relativi
a prestazioni professionali, si possa attingere alla ex
tariffa professionale, cui riferirsi come termine
di
valutazione, evitando di utilizzare tutte le voci od i valori
in essa indicati.
Ci si potrebbe riferire anche ad altri parametri quali il
tempo presumibile da impiegare per svolgere le
prestazioni oggetto, riferendole, ovviamente, al costo
orario, oppure considerare la quantità e qualità della
documentazione da produrre, il costo di immobilizzazione
dello studio per durata presumibile delle prestazioni da
svolgere, intergrandolo, ovviamente, con l’utile e
l’aggiunta di un importo a forfait relativo alle spese, in
quanto oneri aggiuntivi, da potersi quantizzare anche a
piè di lista.
Appare, pertanto del tutto ragionevole e praticabile
l’utilizzazione delle modalità impiegate fino ad oggi , così
come riferirsi a nuove modalità, purché finalizzate allo
scopo, da sciegliere liberamente.
11.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Asti.
L’Ordine di Asti ha chiesto parere in merito
alla liquidazione degli onorari per ad un
incarico congiunto, affidato a due Architetti
ed ad un Geometra, per uno studio di
fattibilità e per la progettazione di un centro
sportivo.
L’Ordine chiede, in particolare, se possa
essere eseguita un’unica vidimazione per le
prestazioni eseguite, presso l’Ordine di
appartenenza degli Architetti, che comprenda
le prestazioni svolte da tutti e tre i
professionisti atteso che il collegio di
appartenenza del Geometra ha ritenuto che
non è sua spettanza eseguire la vidimazione
dei compensi del geometra in presenza di un
11.05.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in
oggetto, non avendo potuto visionare il relativo
disciplinare d’incarico, preme, innanzitutto, esprimere
l’impossibilità di valutare le contestazioni addotte dal
Collegio di appartenenza del Geometra che non ha
ritenuto di sua competenza vidimare la parcella del
proprio iscritto in presenza di un incarico affidato a tre
professionisti di cui due architetti ed uno geometra.
In ogni caso, le prestazioni professionali del Geometra
non possono essere vidimate dall'Ordine degli Architetti,
sia per le differenze esistenti fra le tariffe degli architetti
e quelle dei geometri, come vigenti all’epoca del
conferimento dell’incarico, sia perché ciascun Ordine o
Collegio professionale ha competenza solo per i propri
iscritti.
14
incarico globale affidato ai tre professionisti.
Si afferma, quindi, l’esclusiva competenza del Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati di Asti a vidimare le
spettanze dei propri iscritti.
30.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Teramo.
Col quesito posto l’Ordine degli Architetti di
Teramo, sollecitato da un iscritto, chiede se
per un contenzioso apertosi per il mancato
pagamento delle competenze professionali
con un committente residente in Provincia di
Lecce la competenza debba essere spostata
all’Ordine di Lecce o se rimane incardinata la
competenza dell’Ordine richiedente.
16.05.2012
Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine
occorre,
preliminarmente,
affermare
l’esclusiva
competenza, in materia tariffaria, del Consiglio
dell’Ordine (art. 5, punto “3”, L. 24.6.1923 n. 1395),
potendo il Consiglio Nazionale, nella materia specifica,
fornire soltanto indicazioni di carattere generale, oltre ad
eventuali precisazioni normative prive di valore
vincolante.
Le sole disposizioni di legge in materia stabiliscono che il
Consiglio dell’Ordine presso cui si è iscritti fornisce
parere o visto di congruità "sulla liquidazione di onorari e
spese" (art. 5, punto “3”, L. 24.6.1923 n. 1395 ) e può
fissare una tassa per il rilascio di detti visti o pareri
relativi alla liquidazione degli onorari (art. 7, secondo
comma, D.L.L. 23.11.1944 n. 382).
Rappresenta, perciò, prassi consolidata nonché regola
pacifica, che il professionista che voglia ottenere il visto
o il parere di congruità per la liquidazione di una sua
parcella, debba rivolgersi al proprio Ordine professionale
cui è riservata la competenza
esclusiva sui propri
iscritti; da ciò discende che costituisce soluzione
eccezionale quella per cui l’iscritto si rivolga, per la
vidimazione di una parcella, ad un Ordine diverso da
quello di appartenenza.
Tale eventualità dovrà, comunque, essere determinata
dalla sussistenza di una duplice condizione: la presenza
di validi motivi e la preventiva autorizzazione dell’Ordine
di appartenenza cui è riservata la esclusiva facoltà di
concedere o meno detta autorizzazione.
23.05.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Como
L'Ordine di Como ha richiesto di sapere nel
caso di mancata accettazione da parte della
Commissione della parcella di un proprio
iscritto, e di mancato rilascio del visto di
congruità in conseguenza del rifiuto da parte
del richiedente di introdurre in parcella le
modifiche
richieste
dall'Ordine,
a
chi
potrebbe quest’ultimo presentare ricorso, in
che termini e con che procedura.
26.06.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota citata in
oggetto
occorre,
preliminarmente,
precisare
che
l’intervenuta abrogazione delle tariffe professionali a
seguito del D.L. 01/2012 del 24.01.2012, non consente
di valutare compensi professionali per prestazioni
effettuate dopo l’entrata in vigore del detto decreto
mentre per prestazioni rese in epoca antecedente si può
fare riferimento alle tariffe, ora abrogate. A tal fine, per
poter rispondere compiutamente ed adeguatamente al
quesito, appare necessario conoscere:
15
- Se le prestazioni professionali oggetto di contestazione
sono state effettuate a seguito di incarico conferito in
epoca antecedente o successiva all'entrata in vigore del
D.L. 1/2012 del 24.1.2012; tanto mediante comprova
documentale di tale aspetto (a titolo esemplificativo, atto
di conferimento incarico, denuncia di inizio attività,
certificato di fine lavori, ecc);
- Nel caso il professionista abbia ricevuto incarico dopo
l'entrata in vigore del predetto D.L, se ha convenuto col
committente l'entità della prestazione sottoscrivendo un
contratto d'opera, esplicitando, nei modi dovuti, tutte le
attività da svolgere per concretizzare la sua opera
professionale; anche in tal caso sarebbe opportuno avere
comprova documentale, mediante copia del contratto.
01.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Milano
L’Ordine di Milano ha richiesto di sapere
come comportarsi nel caso di richiesta di
vidimazione
parcelle
successive
all’emanazione
del
D.L.
1/2012
del
24.01.2012, per prestazioni effettuate su
incarico conferito dopo tale data, chiedendo,
altresì, come procedere e se l'Ordine sia
tenuto o meno a rilasciare pareri di
congruità.
16
26.07.2012
In merito al quesito posto si ritiene che i consigli
provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere
di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti
ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l’art. 5, punto
3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, che prevede la
potestà dell’Ordine di rendere, previa richiesta, pareri
relativi
alle
controversie
professionali
ed
alla
“liquidazione di onorari e spese”, e comunque in
considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del
Codice civile e 636 cod. proc. civ.
Rimane il fatto che l’architetto è tenuto a stilare col
committente
un
contratto
d’opera
che,
se
opportunamente dettagliato, ridurrà enormemente
eventuali contenziosi ed il ricorso a parere di congruità
da parte dell’Ordine che, nella specie, dovrebbe solo
valutare il rispetto o meno della norme contrattuali.
Oltre a ciò occore, altresì, precisare che, in base al
disposto del D.L. 1/2012, non è escluso che per la
determinazione degli onorari si possa, comunque,
attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati
o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro
di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le
voci od i valori indicati e senza citarne espressamente
l’utilizzo.
L’art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione
delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui
la ragionevolezza del servirsi di parametri finora
usualmente impiegati.
13.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Pavia
L’Ordine di Pavia, nel dare seguito alla
circolare del C.N.A.P.P.C. prot. 633 e alla
successiva integrazione, ha richiesto se la
tempistica legata alla convalida di parcelle,
come riportata nella detta circolare, e'
vincolante, oppure, se la stessa puo' essere
modificata dall'Ordine.
09.07.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in
oggetto, preme precisare che il regolamento di
attuazione proposto dal CNAPPC è strettamente
conseguente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in
particolare all'art. 2 di tale legge che regolando la
tempistica dei procedimenti amministrativi ne prescrive
la conclusione, nel termine di trenta giorni e, comunque,
non oltre i novanta giorni qualora, tale nuovo termine di
scadenza venga specificato con regolamenti di attuazione
come quello proposto dal C.N.A.P.P.C.
L'ordine, stante la sua qualità di ente pubblico non
economico, è soggetto all'applicazione di tali disposizioni.
La tempistica proposta dal CNAPPC relativamente
all'approvazione delle parcelle, pur essendo superiore al
termine di legge dei trenta giorni è, di fatto, inferiore al
termine massimo dei novanta giorni.
Stante, comunque, la competenza esclusiva dell'Ordine
in materia di esame ed approvazione delle parcelle,
qualora lo ritenesse più opportuno ha facoltà di
estendere, a suo piacimento, il termine indicato nella
circolare CNAPPC, senza tuttavia superare il termine di
novanta giorni di cui all'art. 2 della L. 241/1990.
22.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Firenze
L’Ordine di Firenze, con proprio quesito, ha
chiesto di sapere come comportarsi per la
richiesta di vidimazione parcelle successive al
24.01.2012, data del D. L. 1/2012, per
prestazioni effettuate su incarico conferito
successivamente a tale data chiedendo,
altresì, come procedere e se l'Ordine sia
tenuto a rilasciare pareri di congruità per
prestazioni professionali successive alla data
di entrata in vigore del D.L. 1/2012.
26.07.2012
In merito al quesito posto si ritiene che i consigli
provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere
di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti
ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l’art. 5, punto
3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà
dell’Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle
controversie professionali ed alla “liquidazione di onorari
e spese”, e comunque in considerazione di quanto
dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod.
proc. civ.
Tuttavia
essendo
intervenuto
l’obbligo
per
il
professionista e per il committente di stilare un contratto
d’opera l’eventuale ricorso al parere di congruità
dell’Ordine si ridurrebbe ad una mera valutazione del
rispetto delle norme contrattuali riducendosi le ipotesi di
contenzioso
soprattutto
laddove
detto
contratto
contempli in maniera dettagliata ed esaustiva tutte le
prestazioni da svolgere ed i relativi costi.
Si ritiene, altresì, precisare che, in base al disposto del
D.L.1/2012, non è escluso che per la determinazione
degli onorari si possa, in ogni caso, attingere alla ex
17
tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da
adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione,
senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori
indicati e senza citarne espressamente l’utilizzo.
L’art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione
delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui
la ragionevolezza del riferirsi a parametri finora,
usualmente, impiegati.
03.07.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Teramo
Col quesito posto dall'Ordine di Teramo viene
richiesto se i diritti dovuti all’Ordine a seguito
del rilascio del visto di congruità su una
parcella professionale, nel caso di somma
ingente,
possano
essere
pagati
dal
professionista dopo la riscossione dei
compensi senza dover anticipare la tassa
dovuta, per diritti di visto, all’atto del ritiro
della parcella.
18
26.07.2012
In evasione di quanto richiesto si osserva che l'Ordine
provinciale in materia di valutazione ed approvazione
delle parcelle gode di assoluta autonomia tant’è che le
determinazioni da esso assunte sotto forma di visto di
congruità o di parere motivato sono da considerare
legittime e congrue, salvo diversa valutazione operata in
sede giurisdizionale.
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione delle parcelle,
le modalità di esame e la procedura adottata in sede
consiliare, rimane ferma l'autonoma valutazione ed
applicazione dei singoli Consigli degli Ordini, unici
soggetti in capo ai quali la legge prevede,
espressamente, potestà consultiva e di pronuncia in
materia, anche in merito alle procedure adottate (art.5,
n.3, L. 24.6.1923 n.1395 art.37 R.D. 23.10.1925 n.2537
e art. 7 comma 2 D.L.L. 23.11.1944 n. 382).
E’ appena il caso di precisare l’opportunità che il
pagamento di eventuali diritti venga soddisfatto al
momento del ritiro del relativo atto, atteso che detti
introiti vanno riportati nel bilancio annuale dell’Ordine,
controllato dai revisori contabili ed esaminato ed
approvato in sede di adunanza generale.
Ne deriva, all’evidenza, la responsabilità civile, penale e
patrimoniale
del
Presidente,
quale
Legale
Rappresentante, su atti e determinazioni dell’Ordine.
Ciò nonostante le modalità relative all’approvazione delle
parcelle,
non
espressamente
compendiate
dalla
normativa vigente, rimangono frutto di autonoma ed
esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a
considerazioni di carattere tecnico–amministrativo da
esso assunte e non sindacabili, in alcun modo, da parte
del Consiglio Nazionale.
06.07.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Torino
L’Ordine di Torino ha chiesto come
comportarsi per la richiesta di vidimazione
parcelle successive al DL 1/2012, in assenza
di contratto scritto tra le parti.
L’Ordine nella sua richiesta segnala che la
Commissione parcelle non avrebbe più la
possibilità di valutare parcelle, non essendo
più vigenti tariffe professionali di riferimento
e non disponendo di altri parametri.
19
26.07.2012
In merito al quesito posto si ritiene che i consigli
provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere
di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti
ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l’art. 5, punto
3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà
dell’Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle
controversie professionali ed alla “liquidazione di onorari
e spese”, e comunque in considerazione di quanto
dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod.
proc. civ.
Essendo intervenuto l’obbligo per il professionista e per il
committente di stilare un contratto d’opera l’eventuale
ricorso al parere di congruità dell’Ordine si ridurrebbe ad
una mera valutazione del rispetto delle norme
contrattuali riducendosi le ipotesi di contenziosi
soprattutto laddove detto contratto contempli, in
maniera dettagliata ed esaustiva, tutte le prestazioni da
svolgere ed i relativi costi.
Si ritiene, altresì, precisare che, in base al disposto del
D.L. 1/2012, non è escluso che per la determinazione
degli onorari si possa, in ogni caso, attingere alla ex
tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da
adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione,
senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori
indicati e senza citarne espressamente l’utilizzo.
L’art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione
delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui
la ragionevolezza del riferirsi a parametri finora,
usualmente, impiegati.
In assenza di contratto tra le parti, l'esigenza ineludibile
di fissare un parametro di riferimento, sebbene non
vincolante, discende anche da una corretta applicazione
e interpretazione delle norme dell'Unione sulla libera
prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 56 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (ex 49 del Trattato
CE), in quanto priverebbe i professionisti stabiliti in uno
Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della
possibilità di fornire, nel richiedere i compensi
professionali, una concorrenza più efficace nei confronti
dei professionisti stabiliti permanentemente (cfr. al
riguardo i principi individuati nella sentenza della Corte
di giustizia CE, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e
C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421).
La Corte conti – sez. contr. Veneto – con il parere 12
marzo 2012 n. 184 reso nei confronti di una
Amministrazione, ha precisato che l’ente locale potrà
comunque fare riferimento, ai fini della verifica della
congruità della parcella da rimborsare, ai preesistenti
parametri, tenuto conto delle effettive e certificate
attività espletate.
Va infine rammentata l’attuale vigenza dell’art. 636 cod.
proc. civ. ove si prevede che “la domanda deve essere
accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni,
munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal
parere della competente associazione professionale”.
Rimanendo l’obbligatorietà nel rilascio di tale parere,
appare logico e ragionevole che l’Ordine utilizzi dei
parametri, che potranno essere anche quelli fino ad ora
usualmente utilizzati.
Non è da escludere che i parametri, di cui al secondo
comma dell’art. 9 del D.L. 1/2012, una volta in vigore,
oltre ad essere utilizzati dal Giudice in caso di
contenzioso, potranno essere impiegati, in via analogica
e per le finalità del citato art. 636 cod. proc. civ., anche
dai consigli degli ordini, atteso che a questi ultimi ed al
giudice di merito è riservata dalla legge la piena
competenza e potestà in materia di liquidazione degli
onorari.
24.07.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Teramo
Con due quesiti l'Ordine di Teramo ha
richiesto:
- di esplicitare contenuti e modalità di
definizione del "Visto" e del "Parere" per
quanto concerne le parcelle degli iscritti;
- se esiste una univoca interpretazione sulla
esecutività di un elaborato.
20
14.09.2012
Con riferimento ai quesiti posti, corre innanzitutto
l'obbligo di premettere che il rilascio di visti e/o pareri
per la liquidazione di onorari e compensi accessori ad
architetti iscritti all'Albo rientra nell’esclusiva competenza
del Consiglio dell'Ordine, a norma dell’art. 5, punto 3)
della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Desta, tuttavia, perplessità il tenore del quesito
relativamente alla modalità di definizione del "Visto" e
del "Parere" che data la esclusiva competenza dell’Ordine
in materia dovrebbe essere da esso definita.
Non è dato, peraltro, apprendere dal quesito se l’Ordine
richiedente sia dotato o meno di un regolamento per
l'emissione di visti o pareri sulle parcelle professionali.
Ad ogni buon conto volendo precisare i diversi
pronunciamenti dell’Ordine in ordine alla liquidazione
degli onorari si può ragionevolmente osservare che essi
sono, sostanzialmente, due; il visto di congruità
consistente in una verifica del calcolo esposto dall’iscritto
che si assume ogni responsabilità sia su quanto
dichiarato che sugli elaborati corredanti la sua
prestazione, in genere elencati in parcella ed il parere
motivato che viene emesso direttamente dall’Ordine in
base all’esame di quanto prodotto dal richiedente.
Dette procedure andrebbero, tuttavia, precisate in un
regolamento riguardante le modalità di liquidazione delle
parcelle, opportunamente approvato in sede consiliare e
tenuto dall’Ordine.
Quanto alla interpretazione sulla esecutività della
prestazione professionale di un architetto appare
sufficiente richiamare, quali parametri, l'art. 19 comma
c) della Legge 143/1949, ora abrogata, nonché l'art. 36
del D.P.R. 207/2010, oltre a far riferimento a tutta la
consistente produzione giurisprudenziale in materia.
01.08.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Milano
Con proprio quesito l’Ordine di Milano ha
chiesto di sapere come comportarsi in merito
alle richieste del "parere professionale",
necessario per l'ottenimento del decreto
ingiuntivo di cui agli artt. 2233 e 636 del
codice di procedura civile, non essendo stati
modificati a seguito dell’emissione del DL
1/2012, ed in che termini, per forma e
contenuto, l'Ordine debba esprimersi.
21
14.09.2012
In merito al quesito posto preme precisare che, tuttora, i
Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del
potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei
propri iscritti, in ossequio al disposto dell’art. 5, punto
3), Legge 24 giugno 1923 n 1395, che sancisce la
potestà dell’Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi
alle controversie professionali ed alla “liquidazione di
onorari e spese”.
L'art, 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si è
limitato ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe
professionali e quelle disposizioni che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 e 636 del
Codice Civile, come correttamente rilevato.
La valutazione che l'Ordine, d’ora in avanti, sarà
chiamato a fare dovrà riguardare la verifica del
compenso che il professionista, sulla base di parametri
espliciti, ha concordato col committente verificando il
rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse,
la congruità di quanto richiesto.
Per le commesse pubbliche, poi, si applicherà quanto
previsto dall'art. 5 D.L. 83/2012, convertito nella L.
134/2012, continuando, nelle more dell’emanazione del
nuovo D.M., a riferirsi alle previdenti Tariffe (D.M.
04.04.2001).
La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell’Ordine,
infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora
utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito
contrattualmente tra le parti piuttosto che riferirsi all’ex
Tariffa e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del
D.L. 83/2012.
28.08.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Fermo
L’Ordine di Fermo ha posto il seguente
quesito:
Il vigente regolamento del ns. Ordine per la
liquidazione parcelle viene automaticamente
sostituito da quello di attuazione di cui alla L.
241/90; in particolare si chiede se la
tempistica di cui all’allegato “A” sia
obbligatoria o si può continuare a rispettare
quella prevista dal ns. regolamento parcelle
e quella già in uso per tutti gli altri
procedimenti amministrativi.
14.09.2012
Con riferimento al quesito posto con la mail di cui
all’oggetto, preme precisare che il regolamento di
attuazione proposto dal CNAPPC è strettamente
conseguente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in
particolare all'art. 2 di tale legge che regolando la
tempistica dei procedimenti amministrativi ne prescrive
la conclusione, nel termine di trenta giorni e, comunque,
non oltre i novanta giorni qualora, tale nuovo termine di
scadenza venga specificato con regolamenti di attuazione
come quello proposto dal CNAPPC.
L'Ordine, stante la sua qualità di ente pubblico non
economico, è soggetto all'applicazione di tali disposizioni.
La tempistica proposta dal CNAPPC relativamente
all'approvazione delle parcelle, pur essendo superiore al
termine di legge dei trenta giorni è, di fatto, inferiore al
termine massimo dei novanta giorni.
Stante, comunque, la competenza esclusiva dell'Ordine
in materia di esame ed approvazione delle parcelle,
qualora lo ritenesse più opportuno ha facoltà di
estendere, a suo piacimento, il termine indicato nella
circolare CNAPPC, senza tuttavia superare il termine di
novanta giorni di cui all'art. 2 della L. 241/1990.
Ugualmente dicasi per tutti gli altri provvedimenti di cui
è indicata la tempistica nel precitato allegato “”A” della
circolare n. 90 del CNAPPC.
10.09.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Pavia
L’Ordine di Pavia ha posto un quesito facente
seguito alla richiesta di un suo iscritto così
espressa: “ Sono iscritto all'albo degli
Architetti iunior, adesso è il 4° anno. Volevo
una informazione; per svolgere perizie su
immobili (in genere per privati) e per
eseguire relazioni tecniche di parte (C.T.P.) i
compensi da chiedere sono liberi o mi devo
attenere a delle tabelle, ovvero ad un
tariffario.
Per espletare relazioni tecniche relative a
contenziosi (C.T.P.) devo essere iscritto
all'albo da un minimo di anni (in alcuni
articoli viene indicato che bisogna essere
iscritto da almeno 3 anni e in altri che non
21.09.2012
Con riferimento al quesito posto appare utile premettere
che l'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012,
con i commi 1 e 5 ha abrogato le tariffe professionali e
tutte le conseguenti disposizioni che si riferivano ad esse
per la quantizzazione dei compensi professionali.
In conseguenza di ciò, d’ora in avanti, il compenso
dovuto al professionista per le sue prestazioni dovrà far
riferimento a parametri espliciti ed il tecnico incaricato
sarà tenuto a concordare col committente gli importi per
l'esecuzione delle prestazioni professionali che verrà
chiamato a svolgere.
In maniera analoga, anche per le consulenze, dovranno
essere determinati i compensi dovuti non potendosi
escludere che il quantum possa essere desunto da
disposizioni normative al momento non vigenti che,
22
occorre
essere
professionali)?”
29.10.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Taranto
iscritti
a
degli
albi
Con riferimento al quesito posto l'Ordine di
Taranto ha richiesto di precisare quale tariffa
professionale potrà applicare il Comune di
Lizzano per redigere il Piano Comunale delle
Coste con personale interno al Comune
medesimo
e
come
procedere
alla
determinazione dei compensi relativi, alla
luce della normativa attualmente vigente.
23
ovviamente, non dovranno essere menzionate nel
contratto d’opera che il tecnico incaricato dovrà stipulare
col committente.
Il Consulente Tecnico di Parte, in genere, è soggetto
prescelto dalla parte in causa, quando viene predisposta
una consulenza tecnica d’ufficio, ovvero nelle ipotesi di
accertamento tecnico preventivo, tant’è che l’art. 201
del c.p.c. recita: “il giudice istruttore, con l’ordinanza di
nomina del consulente, assegna alle parti un termine
entro il quale possono nominare, con dichiarazione
ricevuta dal cancelliere, un consulente tecnico. Il
consulente della parte, oltre ad assistere, a norma
dell’art. 194 c. p. c., alle operazioni del consulente del
giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per
chiarire o svolgere con l’autorizzazione del presidente le
sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”.
Mentre per il C.T.U è espressamente richiesta l’iscrizione
all’albo ed il legislatore, per coloro che vogliono svolgere
detta attività, ha subordinato la nomina all’osservanza di
particolari cautele, funzione del ruolo da ricoprire
all’interno del processo, per il consulente di parte non v’è
riferimento a specifiche disposizioni normative.
Il rapporto di quest’ultimo col committente si fonda sull’
“intuitus personae” e cioè sul reputare l’incaricato
esperto delle tematiche da trattare in sede di giudizio e,
per questo, in grado di affiancare il consulente tecnico
d’ufficio nell’esecuzione del suo incarico esprimendo le
proprie osservazioni a conferma od in contraddittorio con
quelle del C.T.U.
E’, pertanto, del tutto lecito e possibile che, nei limiti
delle attribuzioni riportate dal D.P.R. 328/2001,
l’Architetto Junior assuma e svolga incarichi relativi a
perizie e relazioni tecniche di parte (CTP).
19.11.2012
Preme preliminarmente osservare che il quesito posto fa
espresso riferimento alla redazione del Piano Comunale
delle coste con personale interno al Comune.
Da ciò consegue la non applicabilità, nello specifico,
dell’art. 5 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n.
134/2012, non avendo posto l’elaborazione del detto
piano a base di una specifica procedura di gara.
Stante l'avvenuta abrogazione delle tariffe ad opera
dell'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito poi nella Legge
27/2012, il personale interno del Comune dovrà pattuire,
per iscritto, il compenso per le prestazioni professionali
di cui al quesito posto, all’atto del conferimento
dell'incarico, in ossequio al disposto del comma 4 del
medesimo art. 9, potendo riferirsi, per la quantizzazione
dei compensi, ad una qualsivoglia procedura di calcolo,
purchè ritenuta congrua rendendo, altresì, noto alla
committenza il grado di complessità dell'incarico e gli
oneri ipotizzabili ad esso connessi.
29.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Teramo
Il Presidente della Commissione Parcelle
dell’Ordine di Teramo ha posto il seguente
quesito: Giungono da parte degli iscritti,
richieste
di
parere
su
controversie
professionali con committenti privati per la
liquidazione di onorari e spese; è stato
chiesto
come
deve
comportarsi
la
Commissione parcelle
a
seguito
dell’abrogazione delle tariffe, ossia se deve
rilasciare il parere o meno.
06.12.2012
Per rispondere al quesito dell’Ordine di Teramo simile ad
altri quesiti dello stesso tenore posti da numerosi altri
Ordini è stata elaborata una circolare che di seguito si
allega:
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Liquidazione dei compensi professionali
Con il Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito con
modificazioni nella L. 24.3.2012 n. 27, è stato previsto,
all’art. 9 comma 1 “l’abrogazione delle tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico”, ed, al
comma 4, “l’abrogazione delle disposizioni vigenti che,
per la determinazione del compenso del professionista,
rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.
A) OBBLIGO DEL CONTRATTO
Il sopra citato articolo 9 prevede che il compenso per le
prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto
al momento del conferimento dell'incarico professionale,
nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti,
con il quale il professionista dovrà rendere noto al
cliente:
il grado di complessità dell'incarico;
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del
conferimento
alla conclusione
dell'incarico;
gli estremi della polizza assicurativa per eventuali
24
danni
provocati
nell'esercizio
dell'attività
professionale, con indicazione dei massimali.
Al fine di rendere noto preliminarmente la misura del
compenso, il professionista, prima della sottoscrizione
del contratto, potrà presentare al cliente un preventivo,
che dovrà:
• stabilire il compenso in relazione all'importanza
dell'opera;
• indicare i compensi per le singole prestazioni,
specificando anche l’importo delle
spese, degli
oneri e dei contributi.
Il contratto deve essere definito nei particolari, al fine di
scongiurare
contenziosi
tra
professionista
e
committente.
Ad esempio, una consistente frammentazione di tutte le
prestazioni - dal rilievo alla definizione delle prime bozze
preliminari di progetto, dalla stesura dell’esecutivo alla
direzione dei lavori- potrebbe ridurre contenziosi nel
caso di interruzione dell’incarico.
B) TARIFFE PROFESSIONALI E COMMISSIONI
PARERI
Come già detto in premessa,
per effetto del DL
n°1/2012, convertito in legge n°27 del 24 marzo 2012,
tutte le tariffe professionali sono state abrogate. Ciò ha
determinato una serie di dubbi sul ruolo delle
“commissioni parcelle” preposte all’emissione dei pareri
sulla liquidazione degli onorari.
Ciò premesso, si ritiene utile fornire un primo contributo
interpretativo del nuovo quadro normativo, precisando
che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla
stregua di semplici suggerimenti, nella consapevolezza
che l’argomento ricade tra le competenze esclusive di
ciascun Ordine.
1)
Parametri giudiziali: In merito all’argomento,
si ricorda che se, da un lato, il più volte citato DL
n°1/2012, ha abrogato tutte le tariffe professionali,
dall’altro, con l’art.9 comma 2, ha previsto l’emanazione
di un apposito decreto del Ministero della Giustizia, al
fine di individuare i parametri per la liquidazione dei
compensi professionali da parte di un organo
giurisdizionale, nei casi di contenzioso. Tale decreto è
stato emanato in data 20 luglio 2012 (DM n°140/2012).
25
2)
Il Ruolo degli Ordini nella liquidazione delle
parcelle, alla luce delle riforme introdotte dal DL
n°1/2012: Il rilascio dei pareri sulle controversie
professionali e la liquidazione dei compensi professionali
agli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori
iscritti all'Albo rimangono di competenza del Consiglio
dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge
24. 6.1923 n.1395, nonché dell’art. 2233 del Codice
Civile e dell’art. 636 del Codice di Procedura Civile. In
particolare, quest’ultimo articolo, prevede che, in caso di
compensi professionali per cui il professionista voglia
attivare un’ingiunzione di pagamento, la domanda
giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle
spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del
ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine
professionale.
La funzione di opinamento (vidima parcella) del Consiglio
dell’Ordine rimane dunque, sotto questo aspetto,
immutata; cambia, piuttosto, il parametro di giudizio,
con le precisazioni di seguito riportate.
3)
Determinazione dei compensi: Nel contratto,
il professionista, calcolando il proprio compenso, può
liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo,
purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il
grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.
Nei casi in cui, il professionista, ai fini di promuovere un
decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri
emolumenti, chieda all’Ordine la vidima della parcella, il
Consiglio può fare riferimento, per l’attività di
opinamento, ai parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.
140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una
espressa disposizione di legge.
D’altro canto , il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio
delle
proprie
funzioni
di opinamento (vidima della
parcella), potrà essere chiamato a pronunciarsi anche su
differenti criteri di valutazione che siano stati considerati
dal professionista in fase di stesura del contratto.
Tuttavia, è consigliabile che il professionista, nella
determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a
criteri di valutazione maggiormente oggettivi. Uno di
questi, ad esempio, è quello individuato dal DM
n°140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche
26
il giudice chiamato a dirimere eventuali contenziosi.
Ciò è avvalorato dalla circostanza che il potere di
opinamento è strettamente collegato alla liquidazione
giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c.)
ed è dunque del tutto ragionevole ipotizzare che
Consiglio dell’Ordine ed organo giurisdizionale facciano
riferimento, per quanto possibile, ai medesimi criteri di
valutazione.
4)
Criteri da adottare in relazione alla data
delle prestazioni professionali e della liquidazione
dei compensi: La giurisprudenza della Corte di
Cassazione (vedi sentenze n. 20421 del 21 novembre
2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12
ottobre 2012) ritiene che si debba applicare la nuova
disciplina del D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le
attività professionali si siano svolte o siano comunque
iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario
(prima del 24 Gennaio 2012). In verità, in base al
principio del “tempus regit actum”
la norma non
dovrebbe essere retroattiva, per cui, nella liquidazione
dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente
all’epoca dell’affidamento dell’incarico.
Pur tuttavia, come sancito dalle sentenze sopra
richiamate, secondo la Cassazione, ai fini della
determinazione dei criteri di calcolo, il momento
temporale da individuare è quello in cui viene richiesta la
liquidazione dei compensi.
5)
Determinazione dei compensi nei lavori
pubblici: Al fine di determinare gli importi da porre a
base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e
ingegneria, in adempimento alle disposizioni di cui
all’art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge
n°134/2012, le stazioni appaltanti dovranno fare
riferimento ai parametri che saranno individuati con
apposito Decreto congiunto dai Ministeri della Giustizia e
delle Infrastrutture. Fino all’emanazione di tale Decreto,
le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle
“tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge n. 1 del 2012” e pertanto al D.M.
4/4/2001.
Conseguentemente, per prestazioni eseguite nell’ambito
27
dei lavori pubblici, i Consigli degli Ordini, nell’esercizio
delle loro funzioni di opinamento (vidima parcelle)
dovranno quindi verificare il rispetto di questi ultimi
criteri, così come individuati dalla stazione appaltante nel
bando di gara (lex specialis). In conclusione, corre
l’obbligo di affermare che la materia è soggetta a
continui mutamenti, sia da parte del Legislatore che dei
Giudici, per cui quelle sopra esposte sono da considerarsi
mere indicazioni, che potranno variare in relazione
all’evoluzione
legislativa
e,
per
le
parti
non
espressamente chiarite dalla legge, agli orientamenti
della giurisprudenza.
07.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vicenza
L’Ordine di Vicenza ha richiesto se sussista o
meno la competenza dell'Ordine a liquidare
una parcella professionale relativa ad incarico
di Presidente in una Commissione istituita ai
sensi dell’Art. 240 D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163.
06.02.2013
In merito al quesito posto si evidenzia che i compensi
dovuti a ciascun componente della commissione, in
ossequio al disposto dell’art. 240, comma 10, del D.Lgs
163/2006, desunti dalla tabella allegata in coda
all’articolato del D.M. 2.12.2000. n. 398, sono pari al
50% dei corrispettivi minimi previsti e determinati in
base all’importo delle opere oggetto di contestazione.
Tale espressa quantificazione, stante l'assimilazione ai
compensi degli arbitri in base al citato D.M. 2.12.2000 n.
398, costituisce un’evidente deroga all'art. 814 c.p.c., in
base al quale il compenso è determinato con ordinanza
del Presidente del Tribunale se le parti non accettano la
liquidazione proposta.
Il testo dell'art. 240 comma 10, escludendo la possibilità
d’intervento del Tribunale la cui ordinanza di liquidazione
costituirebbe titolo esecutivo, obbliga, di fatto, il
professionista a rivolgersi al proprio Ordine per richiedere
il visto di congruità sul calcolo del compenso relativo alla
prestazione svolta e l’Ordine nel valutare detta congruità
non potrà che attenersi, strettamente, alle indicazioni di
cui all'art. 240 comma 10 del D.Lgs 163/2006 ed alle
quantificazioni ivi indicate.
09.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Teramo
L’Ordine di Teramo col quesito posto in data
29 novembre 2012 e pervenuto solo in data
9 gennaio 2013, domanda chiarimenti su
come deve comportarsi la Commissione
parcelle in seguito dell’abrogazione delle
tariffe, se,
cioè, deve rilasciare o meno
parere in merito alla richiesta di liquidazione
di onorar e se si devono applicare i criteri di
06.02.2013
Al fine di chiarire quanto richiesto, ovvero come deve
comportarsi la Commissione parcelle per evadere
richieste di liquidazione di onorari di iscritti all’Ordine
dopo l’intervenuta abrogazione delle tariffe, se può, cioè,
rilasciare parere e se, per questo, deve riferirsi al dettato
del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, anche per quelle
prestazioni professionali svolte prima dell’entrata in
vigore del detto D.M., si rinvia alla circolare del CNAPPC
28
n. 145 del 5.12.2012, prot. 0001123, già inoltrata a tutti
gli Ordini territoriali, contenente tutte le risposte ai
quesiti espressi che, pertanto, si ritrasmette in allegato
alla presente.
cui al D.M. 140/2012 anche per quelle
prestazioni rese prima dell'entrata in vigore
di detto decreto e quali debbano essere i
parametri da seguire.
09.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Foggia
L'Ordine degli Architetti di Foggia ha chiesto,
con riferimento alla circolare CNAPPC n. 145
del 5.12.2012 ed in merito ai criteri da
adottare in relazione alla data di svolgimento
di prestazioni professionali e conseguente
liquidazione dei compensi (punto 4 della
circolare), un approfondimento relativo alla
giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e
Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12
ottobre 2012), non condividendo che si
debba applicare la nuova disciplina del
D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le
attività professionali si siano svolte o siano
comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato
sistema tariffario (prima del 24 Gennaio
2012).
06.02.2013
Con riferimento al quesito posto preme precisare che il
contributo interpretativo esposto nella circolare CNAPPC
n. 145 del 5.12.2012, come già nella stessa precisato,
va preso come semplice suggerimento convinti come
siamo che ogni determinazione sull’argomento appartiene
alla esclusiva competenza di ciascun Ordine.
Ciò premesso, si osserva che l'interpretazione offerta con
la citata circolare discende dal testo della sentenza della
Corte di Cassazione n. 20421 del 21 novembre 2012,
che, oltre a precisare che l'art. 41 del DM n. 140/2012
stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si
applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore
del Decreto stesso, avvenuta in data 23 agosto 2012,
testualmente
enuncia
che
"…come
soluzione
interpretativa, viene ritenuta applicabile la nuova
disciplina anche ai casi in cui le attività professionali si
siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza
dell'abrogato sistema tariffario", riferendosi, nel caso di
specie, alle tariffe forensi, e ritenendo quindi applicabile,
per la controversia oggetto della sentenza, il succitato DM
n. 140/2012.
Il Consiglio Nazionale in passato ha ritenuto che in base
al principio del “tempus regit actum” la norma non
dovesse essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei
compensi, andava applicato il criterio vigente all’epoca
dell’affidamento dell’incarico.
Pur non condividendo il dettato della Cassazione, si
ritiene comunque doveroso, alla luce di tali recenti
sentenze, considerarlo opportunamente pur se la materia
tutta, inevitabilmente, continuerà ad essere soggetta a
continui mutamenti ed orientamenti giurisprudenziali,
fermo restando che, in ogni caso quanto esposto nella
precitata circolare attiene ad aspetti che rimangono nella
competenza esclusiva degli Ordini territoriali.
10.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Asti
L’Ordine di Asti, a seguito di quesito postogli
dal legale di un suo iscritto, ha chiesto se sia
necessario o meno il visto dell’Ordine o
parere di congruità per ottenete l’emissione
06.02.2013
Dal quesito posto non si evince se:
- la scuola ove l'iscritto ha svolto attività di
insegnamento sia pubblica o privata;
- il rapporto dell'iscritto con la scuola è stato di lavoro
29
subordinato o soggetto ad attività saltuaria;
- il rapporto dell'iscritto con la scuola è contemplato o
meno in un contratto stipulato tra le parti, e, in caso
affermativo, quale è la tipologia giuridica del
contratto;
- se la prestazione svolta dal professionista per la scuola
è stata saltuaria o continuativa;
- se contemporaneamente all'attività di insegnamento il
professionista abbia svolto anche la libera professione.
Si ritiene opportuno, al fine di valutare meglio la
questione, avere contezza di quanto sopra esposto.
di decreto ingiuntivo su alcune fatture
inevase.
Nella richiesta di chiarimenti viene specificato
che le fatture attengono ad attività di
insegnamento (di storia dell’arte e tecnologie
grafiche) presso un Istituto scolastico
astigiano.
19.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Napoli
L’Ordine di Napoli con propria nota ha chiesto
di sapere quale tariffa deve applicare per la
determinazione del proprio compenso un
consulente indicato dal Presidente del
Tribunale, su richiesta di un “Ente” per la
stima di un cespite e come devono essere
quantificati
gli
emolumenti
per
un
collaboratore del tecnico incaricato.
30
13.03.2013
Col quesito posto vengono richiesti chiarimenti sulla
tariffa da applicare, per la determinazione dei compensi,
da parte di un consulente incaricato della valutazione di
un immobile.
Da quanto esposto sembrerebbe che un Ente pubblico, in
base al DPR 97/2003 indicato nel quesito, avrebbe
richiesto al Presidente del Tribunale l’indicazione (definita
nel quesito “nomina”) di un professionista per svolgere la
su indicata prestazione valutativa.
Si è portati a ritenere, quindi, trattarsi di mera
indicazione di un tecnico da parte del Tribunale, in quanto
la prestazione non pare, specificatamente, richiesta
dall’organo giurisdizionale come ad esempio quella di un
Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U) che, pertanto, è
tenuto ad applicare, nel quantizzare il proprio compenso,
la tariffa dei consulenti giudiziari di cui al D.P.R. 27 luglio
1988, n. 352 e seguenti (ora D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115).
Poiché in genere le modalità di calcolo del compenso sono
legate al tipo di committenza si può affermare che, nel
caso di specie, non vi sia obbligo di riferimento alla tariffa
dei consulenti giudiziari bensì alla Legge 143 del ‘49 e
sue successive modifiche ed integrazioni non essendo la
prestazione richiesta dal Giudice bensì da un Ente
pubblico che sembrerebbe essere, di fatto, il committente
della prestazione.
Di conseguenza anche gli emolumenti dovuti per l’aiuto
dovrebbero essere valutati in base a quanto disposto nel
merito dalla precitata Legge 143/49.
Ciò, ovviamente, per quelle prestazioni richieste ed
espletate prima del 23 agosto 2012, data di entrata in
vigore del D.M. n. 140 facente seguito al D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 che ha abrogato le tariffe delle professioni
regolamentate.
22.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Bergamo
Il Presidente della Commissione Parcelle
dell’Ordine di Bergamo, nel dare seguito alle
numerose sollecitazioni ricevute dagli iscritti,
ha chiesto un ulteriore chiarimento al
contenuto delle circolari CNAPPC nn. 134 e
145, sul metodo di calcolo e di convalida
della Commissione Parcelle, allegando una
nota operativa che riassume le possibili
combinazioni di: data esecuzione della
prestazione; data di richiesta convalida e
presenza o meno di disciplinare.
Alle domande esposte vengono richieste
risposte puntuali.
14.03.2013
In merito a quanto richiesto sui metodi di liquidazione
degli onorari che dovrebbero utilizzare le Commissioni
Parcelle occorre ribadire che il Consiglio Nazionale, suo
malgrado, non può che limitarsi a fornire, in materia
tariffaria, solo meri suggerimenti attesa la competenza
esclusiva di ciascun Ordine Provinciale in merito alla
liquidazione degli onorari professionali e la presenza di
vari
orientamenti
giurisprudenziali
in
continuo
cambiamento.
Le indicazioni univoche richieste, peraltro, potrebbero
essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le
prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza
comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in
base al principio secondo cui l'attività professionale, nella
misura in cui ha una valenza economica, è attività di
impresa, quale che sia la professione intellettuale
coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e
tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega
(cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19
febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).
Le mere indicazioni ed orientamenti già fornite con le
circolari in Vostro possesso ci appaiono, comunque,
sufficienti a chiarire i vari aspetti legati ai casi concreti,
che, si ripete, rimangono, solo ed esclusivamente, nella
assoluta potestà valutativa di ciascun Ordine provinciale.
20.03.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Udine
L’Ordine di Udine ha domandato chiarimenti
in merito alle procedure da seguire nella
liquidazione delle parcelle a propri iscritti
dopo l’intervenuta abrogazione delle Tariffe
Professionali a seguito dell’emanazione del
D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge
24.03.2012, n. 27 e seguenti (decreto del
Ministero della Giustizia n. 140 del
20.07.2012).
13.05.2013
Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato
il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel
sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe
professionali che nel caso degli architetti ed ingegneri
vigevano dal lontano 1949, cioè da oltre cinquant’anni.
Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012, n.
27 all’articolo 9 stabilisce, oltre alla detta abrogazione
delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per
la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe,
l’obbligo per il professionista di:
• Pattuire il compenso per la prestazione professionale al
momento del conferimento dell’incarico;
31
• Rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico da svolgere;
• Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell’incarico;
• Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile
professionale, con relativi massimali, per eventuali
danni che potessero essere provocati dal professionista
durante lo svolgimento della sua opera.
Laddove la liquidazione degli onorari dovuti venisse
determinata da un organo giurisdizionale occorrerà
desumere il compenso da parametri che verranno stabiliti
con decreto del ministero vigilante.
Detto decreto, meglio noto col nome di decreto
parametri, è stato emanato il 20 luglio del 2012 col n.
140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed
è in vigore dal 23 agosto 2012.
Da un po’ di tempo pervengono quesiti da parte degli
Ordini sulle modalità da seguire per la liquidazione delle
parcelle atteso che, da un lato, la norma attribuisce al
solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il
decreto parametri e dall’altro esistono casi di prestazioni
commissionate prima dell’abrogazione delle tariffe di cui
gli iscritti richiedono ai propri Ordini la liquidazione.
Di recente sono venute richieste di chiarimento,
abbastanza circostanziate da parte di qualche Ordine, cui
è stata data risposta, il cui contenuto può, sicuramente,
essere utile per fornire opportune indicazioni agli Ordini
sulle modalità di liquidazione delle parcelle per cui venne
già data, in parte, risposta con la circolare C.N.A.P.P.C. n.
145 del 5 dicembre 2012.
Premesso che è rimasta in capo all’Ordine la competenza
ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base
all’art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del
codice di procedura civile vige tuttora il principio in base
al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite
decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa
parcella vistata dall’Ordine di appartenenza, alla luce di
quanto intervenuto come deve comportarsi, ora,
l’Ordine
allorquando
un
iscritto
chiede
la
vidimazione di una parcella?
Considerato che in base alle norme attualmente vigenti e
cioè a far data dal 24 gennaio 2012 il compenso
spettante al professionista và pattuito per iscritto all'atto
32
del conferimento dell'incarico professionale ed il
professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, e'
tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità
della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico.
L’entità del compenso va, in ogni caso, illustrata al cliente
con
un
preventivo
di
massima,
adeguandola
all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi.
Per questo ci si è sforzati di stilare una serie di contratti
tipo, il più possibile dettagliati per tutte le varie attività
che compongono la prestazione, onde scongiurare
l’inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di
interruzione della prestazione laddove quest’ultima,
contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso
e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di
attività.
L’Ordine chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in
conseguenza di un contratto scritto con il committente
potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota
parte delle stesse in caso di interruzione dell’incarico,
svolte rispetto a quanto pattuito.
Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante
del visto.
Nel caso venga richiesto all’Ordine di dare parere su
prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per
incarichi successivi al 23 agosto 2012, il visto potrà
essere rilasciato in base ai parametri cui al DM 20 luglio
2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui
evidenziare l’assenza del contratto riportando le
dichiarazioni rese dal professionista in merito ad
eventuali accordi, anche se solamente verbali, intercorsi
col committente onde consentire all’autorità giudiziaria di
assumere le relative determinazioni in merito.
Rimane
nella
discrezionalità
dell’Ordine
considerare l’assenza del contratto come illecito
disciplinare.
Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a
vacazione, in assenza di contratto scritto ma per incarichi
conferiti prima del 24 gennaio 2012, data di abrogazione
delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi,
sono da considerare validi i compensi orari come precisati
33
col D. M. 3 settembre 1997 n. 417.
Per prestazioni valutabili a vacazione, commissionate in
epoca successiva al 24 gennaio 2012, in assenza di
contratto, l’Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel
decreto parametri non sono presenti i compensi a
vacazione) ed ogni determinazione nel merito dovrà
essere demandata all’autorità giudiziaria.
Ci si dovrà rimettere all’autorità giudiziaria anche nel
caso di prestazioni urbanistiche
affidate
in
epoca
successiva al 24 gennaio 2012, per le quali l’Ordine
non potrà rilasciare alcun visto, mentre per analoghe
prestazioni rese prima del 24 gennaio 2012, anche se in
assenza di contratto e commissionate solo verbalmente
(nel caso di incarico conferito da privati), restano validi i
criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1
dicembre 1969, n. 6679 meglio nota come “Tariffa
Urbanistica”.
Tutti i visti che l’Ordine rilascerà dovranno essere
accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno
evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno
alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere
alla quantizzazione del compenso.
Tutto quanto elencato al solo scopo di fornire agli Ordini
utili indicazione in merito alle modalità da seguire
nell’opinamento delle parcelle fermo restando che
qualsivoglia criterio venisse assunto dovrà essere oggetto
di specifica deliberazione consiliare da riportare nei
dispositivi di liquidazione.
Si ribadisce l’assoluta autonomia di giudizio
dell’Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà
in materia
09.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Verona
Con riferimento al quesito dell'Ordine di
Verona del 9 aprile 2013 n. 1344, viene
allegato
documento
della
Federazione
Regionale degli Ordini Architetti del Veneto
dell'11 marzo 2013, a firma dell'Arch.
Claudio Biancon, ove in particolare, nel
riportare passaggi della circolari CNAPPC
145/2012 e 179/2013 relativamente alla
opportunità di non applicare le ex tariffe per
il visto di congruità su prestazioni iniziate
prima del 24.1.2012 e conclusesi dopo,
conformenente alla giurisprudenza della
34
15.05.2013
Con riferimento alla documentazione inviata, in primo
luogo occorre osservare che molte delle deduzioni svolte
dall'Arch Biancon sono già state riportate nel testo
predisposto dal responsabile del dipartimento lavoro,
compensi e competenze professionali, commentato e
distribuito in occasione della Conferenza degli Ordini del
19 e 20 aprile u. s., che si allega alla presente.
In merito alle note critiche riportate nel su citato
documento dell’arch. Biancon, sia sulle circolari CNAPPC
145/2012 e 179/2013 che sulla relativa giurisprudenza
della Corte di Cassazione (sentenze n. 20421 del 21
novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del
Cassazione, viene criticato tale orientamento,
riportando parte del testo di una sentenza, e
deducendo che la data della prestazione
professionale vada disgiunta dalla data di
liquidazione del compenso.
12 ottobre 2012), si segnala, in primo luogo, che il
Consiglio nazionale ha ritenuto opinabile l'interpretazione
espressa dalla Cassazione e, pur non condividendola, ne
ha semplicemente comunicato contenuti e tenore.
Per completezza e coerenza ed anche al fine di evitare
che l'Ordine si esponga ad erronei o inappropriati
comportamenti, si ritiene opportuno riportare, per intero
e per esteso, i passaggi di interesse di entrambe le
sentenze.
a) Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n.
17406/2012 del 12 ottobre:
"4. Il comune ricorrente, essendo rimasto soccombente,
dovra' pero' rifondere alla controparte le spese del
giudizio di legittimita', che vengono liquidate come in
dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti D.M. 20
luglio
2012,
n.
140.
A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma del D.
M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione
alla prescrizione contenuta nel D. L. 24 gennaio 2012, n.
1, art. 9, comma 2, convertito dalla Legge 24 marzo
2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha
determinato i parametri ai quali devono esser
commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle
abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare
applicazione quando, come nella specie, la liquidazione
sia operata da un organo giurisdizionale in epoca
successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e
dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale
un'interpretazione il piu' possibile coerente con i principi
generali cui e' ispirato l'ordinamento, la citata
disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi
parametri siano da applicare ogni qual volta la
liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto
decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora
completato
la
propria
prestazione
professionale,
ancorche' tale prestazione abbia avuto inizio e si
sia in parte svolta in epoca precedente, quando
ancora erano in vigore le tariffe professionali
abrogate.Vero e' che il comma 3 del citato art. 9, D. L.
n. 1 del 2012, stabilisce che le abrogate tariffe
35
continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto
ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da
cio' si puo' trarre argomento per sostenere che sono
quelle tariffe - e non i parametri introdotti da nuovo
decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la
prestazione professionale di cui si tratta si sia
completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti
tariffe. Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi,
con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi
prima, ma) ancora in corso quando detto decreto e'
entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla
liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le
medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa
dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi
di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in
parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.
Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui come anche nella relazione accompagnatoria del piu'
volte citato decreto ministeriale non si manca di
sottolineare - il compenso evoca la nozione di un
corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera
professionale complessivamente prestata; e di cio' non si
e' mai in passato dubitato, quando si e' trattato di
liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le
quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali
diverse, giacche' sempre in siffatti casi si e' fatto
riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la
prestazione professionale si e' esaurita (cfr., ad esempio,
Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).
L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova
accezione omnicomprensiva di "compenso" non puo' non
implicare l'adozione del medesimo principio alla
liquidazione di quest'ultimo, tanto piu' che alcuni degli
elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone
di tener conto nella liquidazione (complessita' delle
questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.)
sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso
dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi,
anziche' alla prestazione professionale nella sua
interezza. Ne' varrebbe obiettare che detti elementi di
valutazione attengono alla liquidazione del compenso
dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando
inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla
36
liquidazione giudiziale effettuata per determinare il
quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa
puo' pretendere il rimborso nei confronti di quella
soccombente".
b) Sentenza Corte di Cassazione n. 20421 del 21
novembre 2012:
"Quanto all'onere delle spese a carico della parte
soccombente ex art. 91 c. p. c., deve farsi applicazione
del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli
avvocati di cui al D. M. 20 luglio 2012, n. 140,
Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9,
convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n.
27. L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo
VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le
disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle
liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto
stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento
testuale al momento della liquidazione contenuto nell'art.
41 citato ("le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in
vigore") depone per la soluzione interpretativa che
porta a ritenere applicabile la nuova disciplina
anche ai casi in cui le attivita' difensive si siano
svolte o siano comunque iniziate nella vigenza
dell'abrogato sistema tariffario forense. Inoltre, il
comma terzo del D. L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito
nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha escluso
l'ultrattivita' del sistema tariffario oltre la data di entrata
in
vigore
del
decreto
ministeriale,
avvenuta
anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione) fissato per la transitoria applicazione del
sistema tariffario abrogato".
Come può notarsi dalla lettura integrale di entrambe le
sentenze, riferite, oltretutto, ad altra professione, la
soluzione interpretativa data dalla Cassazione è che
anche nei casi in cui le attività professionali si siano
svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema
tariffario si debba fare, comunque, riferimento alla nuova
disciplina di cui al D. M. parametri.
37
Gli Ordini dovranno, quindi, solo tenere in considerazione
l’esistenza di tale orientamento giurisprudenziale in sede
di liquidazione delle parcelle, rimanendo comunque ferma
la competenza esclusiva e la discrezionalità di ciascun
Ordine in sede di liquidazione parcelle.
11.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Como
L’Ordine di Como ha domandato chiarimenti
in merito alle procedure da seguire nella
liquidazione delle parcelle a propri iscritti
dopo l’intervenuta abrogazione delle Tariffe
Professionali a seguito dell’emanazione del
D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge
24.03.2012, n. 27 e seguenti (decreto del
Ministero della Giustizia n. 140 del
20.07.2012).
La risposta data è quasi totalmente analoga
a quella data all’Ordine di Udine.
38
15.05.2013
Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato
il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel
sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe
professionali che nel caso degli architetti ed ingegneri
vigevano dal lontano 1949, cioè da oltre cinquant’anni.
Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012, n.
27 all’articolo 9 stabilisce, oltre alla detta abrogazione
delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per
la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe,
l’obbligo per il professionista di:
• Pattuire il compenso per la prestazione professionale al
momento del conferimento dell’incarico;
• Rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico da svolgere;
• Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell’incarico;
• Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile
professionale, con relativi massimali, per eventuali
danni che potessero essere provocati dal professionista
durante lo svolgimento della sua opera.
Laddove la liquidazione degli onorari dovuti venisse
determinata da un organo giurisdizionale occorrerà
desumere il compenso da parametri che verranno stabiliti
con decreto del ministero vigilante.
Detto decreto, meglio noto col nome di decreto
parametri, è stato emanato il 20 luglio del 2012 col n.
140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed
è in vigore dal 23 agosto 2012.
Da un po’ di tempo pervengono quesiti da parte degli
Ordini sulle modalità da seguire per la liquidazione delle
parcelle atteso che, da un lato, la norma attribuisce al
solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il
decreto parametri e dall’altro esistono casi di prestazioni
commissionate prima dell’abrogazione delle tariffe di cui
gli iscritti richiedono ai propri Ordini la liquidazione.
Di recente sono venute richieste di chiarimento,
abbastanza circostanziate da parte di qualche Ordine, cui
è stata data risposta, il cui contenuto può, sicuramente,
essere utile per fornire opportune indicazioni agli Ordini
sulle modalità di liquidazione delle parcelle per cui venne
già data, in parte, risposta con la circolare C.N.A.P.P.C. n.
145 del 5 dicembre 2012.
Premesso che è rimasta in capo all’Ordine la competenza
ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base
all’art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del
codice di procedura civile vige tuttora il principio in base
al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite
decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa
parcella vistata dall’Ordine di appartenenza, alla luce di
quanto intervenuto come deve comportarsi, ora,
l’Ordine
allorquando
un
iscritto
chiede
la
vidimazione di una parcella?
Considerato che in base alle norme attualmente vigenti e
cioè a far data dal 24 gennaio 2012 il compenso
spettante al professionista và pattuito per iscritto all'atto
del conferimento dell'incarico professionale ed il
professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, e'
tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità
della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico.
L’entità del compenso va, in ogni caso, illustrata al cliente
con
un
preventivo
di
massima,
adeguandola
all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi.
Per questo ci si è sforzati di stilare una serie di contratti
tipo, il più possibile dettagliati per tutte le varie attività
che compongono la prestazione, onde scongiurare
l’inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di
interruzione della prestazione laddove quest’ultima,
contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso
e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di
attività.
L’Ordine chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in
conseguenza di un contratto scritto con il committente
potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota
parte delle stesse in caso di interruzione dell’incarico,
svolte rispetto a quanto pattuito.
Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante
39
del visto.
Pur se nella determinazione del dovuto il professionista
ha facoltà di riferirsi al criterio che reputerà più
opportuno, non si ritiene che debbano essere precisate
nel contratto, in forma esplicita, le modalità seguite per
giungere alla definizione dei compensi .
Il compenso pattuito con il cliente non potrà fare alcun
riferimento alle abrogate tariffe, pur non potendosi
escludere che si possa, preventivamente, calcolare e
quantificare le prestazioni da svolgere utilizzando i criteri
preesistenti, anche se solamente quale parametro di
raffronto.
Nel caso venga richiesto all’Ordine di dare parere su
prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per
incarichi successivi al 23 agosto 2012, il visto potrà
essere rilasciato in base ai parametri cui al DM 20 luglio
2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui
evidenziare l’assenza del contratto riportando le
dichiarazioni rese dal professionista in merito ad
eventuali accordi, anche se solamente verbali, intercorsi
col committente onde consentire all’autorità giudiziaria di
assumere le relative determinazioni in merito.
Rimane
nella
discrezionalità
dell’Ordine
considerare l’assenza del contratto come illecito
disciplinare.
Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a
vacazione, in assenza di contratto scritto ma per incarichi
conferiti prima del 24 gennaio 2012, data di abrogazione
delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi,
sono da considerare validi i compensi orari come precisati
col D. M. 113 settembre 1997 n. 417.
Per prestazioni valutabili a vacazione, commissionate in
epoca successiva al 24 gennaio 2012, in assenza di
contratto, l’Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel
decreto parametri non sono presenti i compensi a
vacazione) ed ogni determinazione nel merito dovrà
essere demandata all’autorità giudiziaria.
Ci si dovrà rimettere all’autorità giudiziaria anche nel
caso di prestazioni urbanistiche
affidate
in
epoca
successiva al 24 gennaio 2012, per le quali l’Ordine
non potrà rilasciare alcun visto, mentre per analoghe
prestazioni rese prima del 24 gennaio 2012, anche se in
assenza di contratto e commissionate solo verbalmente
(nel caso di incarico conferito da privati), restano validi i
40
criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1
dicembre 1969, n. 6679 meglio nota come “Tariffa
Urbanistica”.
Tutti i visti che l’Ordine rilascerà dovranno essere
accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno
evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno
alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere
alla quantizzazione del compenso.
Tutto quanto elencato al solo scopo di fornire agli Ordini
utili indicazione in merito alle modalità da seguire
nell’opinamento delle parcelle fermo restando che
qualsivoglia criterio venisse assunto dovrà essere oggetto
di specifica deliberazione consiliare da riportare nei
dispositivi di liquidazione.
Si ribadisce l’assoluta autonomia di giudizio
dell’Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà
in materia.
12.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Varese
L’Ordine di Varese ha chiesto chiarimenti
circa le modalità di liquidazione, da parte
della Commissione Revisione Parcelle, di
competenze professionali relative a progetti
eseguiti dopo il mese di giugno 2012 e dopo
l’entrata in vigore del Decreto Monti.
41
14.03.2013
Nel dare riscontro al quesito posto occorre, innanzitutto
evidenziare che il rilascio di visti o pareri per la
liquidazione dei compensi professionali degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo,
rimangono nella competenza del Consiglio dell'Ordine
presso cui l’architetto è iscritto, a norma del punto 3
dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395, nonché dell’art.
2233 del Codice Civile e dell’art. 636 del Codice di
Procedura Civile.
In particolare, quest’ultimo articolo precisa che, in caso di
competenze professionali per le quali il professionista
intenda proporre un’ingiunzione di pagamento, la
domanda giudiziale deve, necessariamente, essere
accompagnata dalla parcella professionale sottoscritta dal
ricorrente
e
debitamente
liquidata
dall’Ordine
professionale territorialmente competente.
Il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio delle proprie
funzioni di opinamento (vidima della parcella), sarà,
quindi, chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri
di valutazione dell’onorario considerati dal professionista
in fase di stesura del contratto; in esso, infatti, il
professionista, calcolando il proprio compenso potrà
liberamente riferirsi al sistema da lui ritenuto più
congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo
noto, allo stesso, il grado di complessità dell'incarico e
gli oneri ipotizzabili.
Si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale di Varese
con decreto dell’11 ottobre 2012 ha ritenuto, in base al
D.L. 01/2012 convertito, poi, nella Legge 27/2012,
abrogati sia l'art. 2233 del Codice Civile che l’art. 636 del
Codice di Procedura Civile, e che, quindi, non sarebbe più
necessario il visto di congruità dell'Ordine per far ricorso
a decreto ingiuntivo come, peraltro, ribadito dalla
sentenza della Suprema Corte, n. 2471 dell’1 febbraio
2013.
Per il Tribunale di Varese il professionista che agisce per
il recupero dei propri crediti avrà facoltà di allegare al
ricorso per decreto ingiuntivo, in luogo della parcella
liquidata dall’Ordine, un documento scritto, avente
efficacia probatoria secondo le regole del codice civile,
tale da confermare il conferimento dell’incarico
professionale e l’entità del compenso pattuito, così come
previsto per ogni altro creditore dall’art. 633, n. 1, c.p.c.
Va comunque osservato che la pronuncia della c.d.
“giurisdizione domestica” del Tribunale di Varese è, allo
stato, un precedente isolato che non ha avuto altri
riscontri da parte di giurisdizioni superiori (Corti di
Appello e Cassazione).
L'Ordine, se richiesto dall'iscritto, in assenza di una
abrogazione esplicita dell’art. 636 del Codice di procedura
civile, potrà comunque procedere ad esprimersi sulla
congruità o meno del compenso professionale, con visto
di congruità o parere motivato, verificando l'entità
dell'onorario professionale pattuito nel contratto tra le
parti o, in mancanza, procedendo alla sua determinazione
in base ai parametri ministeriali di cui al D.M. 20 luglio
2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad
una espressa disposizione di legge.
I nuovi “parametri”, difatti, operano unicamente in via
sussidiaria – e non vincolante – in caso di mancato
accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M.
Giustizia 20.7.2012, n. 140); la concorde volontà delle
parti in ordine alla determinazione del compenso o di
parte di esso deve ritenersi, pertanto, sempre prevalente
rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo
i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti del
Codice Civile.
42
20.03.2013
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri Dipartimento
Politiche
Comunitarie
Il Dipartimento Politiche Comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha
formulato al CNAPPC un quesito per sapere
quali siano le attività che, nel nostro paese,
ed ai sensi della normativa in esso vigente,
può svolgere l’architetto.
10.05.2013
1. Le principali fonti normative che disciplinano le
competenze degli Architetti sono:
L. 24 giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e
dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli
architetti”;
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 “Approvazione del
regolamento per le professioni di ingegnere ed
architetto”;
- R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 “Norme per la
esecuzione delle opere in c.a.”;
- L. 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- L. 2 febbraio 1974 n.64 “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”;
- D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 “Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonche’ della disciplina dei relativi
ordinamenti”.
In ambito comunitario, è vigente la Direttiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre
2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali.
2. Le competenze dell’architetto sono, in alcuni casi,
condivise con gli ingegneri e stabilite dall’art. 52 del R.D.
23.10.1925 n. 2537, ove si stabilisce che “Formano
oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di
quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i
rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse
relative”.
Per lungo tempo, come di solito avviene nel nostro Paese,
numerosi contrasti fra ingegneri ed architetti, in merito
allo specifico delle competenze delle due professioni,
hanno sollecitato numerose pronunce giurisprudenziali.
Esse, in molti casi, hanno dovuto affrontare e precisare
con esattezza la nozione di “edilizia civile” che, nella sua
più ampia e consolidata accezione, deve essere intesa
come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia
ed urbanistica, dal momento dell’approccio al progetto
fino al compimento del collaudo, per i quali la legge non
rinvii, sic et sempliciter, alle diverse e specifiche
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competenze professionali riportate dall’art. 51 e da esso
attribuite agli ingegneri.
Poiché in materia occorre riferirsi anche al disposto del
successivo art. 52 del detto R.D. n. 2537 del 1925 si può
verificare la sussistenza di competenze comuni alle
professioni di Architetto ed Ingegnere per:
•
Le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia
nel caso di nuove costruzioni che per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente (con
esclusione di quei manufatti che per loro intrinseco
valore storico-artistico, in ottemperanza a quanto
disposto
dalla Legge, rimangono nella esclusiva
competenza degli architetti);
•
Le opere di urbanizzazione primaria (come opere
stradali, impianti fognari, pubblica illuminazione,
verde pubblico, ecc.) quando strettamente connesse
agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi;
più in generale tutte le opere comprese nell’ambito
urbano da considerare nell’accezione di “opere civili”;
•
Le opere di urbanizzazione secondaria;
•
Tutte le opere di impiantistica civile, parte integrante
delle “opere di edilizia civile” espressamente
attribuite all’architetto dall’art. 52 del R.D. 2537/25;
•
Tutte le prestazioni attinenti l’urbanistica, la
pianificazione
territoriale
ed
il
paesaggio.
3. L’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, poi, individua
ambiti di competenza esclusiva per gli architetti allorché
precisa: “…Tuttavia le opere di edilizia civile che
presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909,
numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di Architetto, ma la parte
tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto
dall’Ingegnere”.
Detta norma attribuisce una competenza esclusiva agli
architetti per:
• Tutti gli interventi su immobili comunque contemplati
dalla normativa vigente in materia di beni culturali, sia
nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di
vincolo “ope legis” e/o di vincolo indiretto;
• Quelle opere di edilizia civile che presentano carattere
artistico, comprendendo in esse non solo gli interventi
su edifici preesistenti di interesse storico artistico ma
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anche le nuove costruzioni che assumono preciso ed
autonomo valore artistico;
• Qualsivoglia intervento di recupero su immobili
sottoposti a vincolo.
4. In aggiunta a quanto fin qui precisato giova
aggiungere che il primo comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/01,
che recita “…Formano oggetto dell’attività
professionale degli iscritti nella sezione A – settore
architettura, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite
dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la
professione di architetto, ed in particolare quelle che
implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o
sperimentali” altro non fa che confermare per l’architetto
il mantenimento delle competenze già attribuitegli dalle
precedenti disposizioni sia nazionali che europee.
5. Va, infine, segnalato che la giurisprudenza ordinaria
adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti,
affini o connessi a progetti di opere edilizie, con
affermazione di una competenza degli architetti.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” e inoltre “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini
o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Tale orientamento della giurisprudenza conferma come,
almeno tale genere di impiantistica rientri appieno nella
nozione di "opere di edilizia civile” di cui all'art. 52, co. I
del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di
45
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa
come
<principale
e
indispensabile>
e
correlativamente attribuire all'architetto una funzione
<sussidiaria e di complemento> in assenza di una
normativa che disciplini differentemente per tale materia
la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ.
n. 3814 del 2000, cit.).
La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez.,
5 novembre 1992, n. 11994), orientamento che inizia,
peraltro, ad essere accolto anche dai tribunali
amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03
aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione
l'illuminazione di un campo di calcio).
Ed ancora, con la decisione del Consiglio di Stato, IV
Sezione, n.4866/2009, è stato chiarito che la
progettazione di un impianto di riscaldamento, accessorio
all'edificazione, non fa venire meno il collegamento con
l'opera di edilizia civile consentendo, quindi, che il
relativo progetto venga redatto e sottoscritto anche da
un architetto.
In base alle su riportate pronunce giurisprudenziali si può
affermare la piena competenza dell’architetto nella
materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un
impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e
scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la
viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia
civile, fermo restando che, comunque, la materia appare
tuttora oggetto di discussione.
24.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Venezia
Col quesito posto l’Ordine di Venezia chiede,
in riferimento alla domanda di liquidazione di
una parcella avanzata da un iscritto che ha
richiesto la valutazione della sola prestazione
di progettazione esecutiva escludendo altre
prestazioni già pagate quali la progettazione
di massima ed il preventivo sommario che, a
norma dell’art. 19 della Legge 143 del ‘49
(tariffa professionale ingegneri ed architetti),
vanno sempre valutate in aggiunta alla
liquidazione dell’aliquota “c” della tab. “B”
(progettazione esecutiva).
46
15.05.2013
Col quesito posto viene richiesto, dando seguito alla
domanda di liquidazione di competenze di progettazione
da parte di un iscritto che, nello specifico, ha chiesto la
valutazione della sola progettazione esecutiva per la
quale intende procedere al recupero in via esecutiva del
relativo compenso, se l’Ordine può dare corso al
soddisfacimento della richiesta così come formulata.
L’Ordine, nel premettere che le prestazioni oggetto di
liquidazione sono state conferite da committente privato
e svolte prima dell’emanazione del D. L. n. 1/2012 con
cui vennero abrogate le tariffe professionali, precisa che
la richiesta di liquidazione della sola progettazione
esecutiva
deriva
dalla
necessità,
rappresentata
dall’iscritto, di non ingenerare confusione valutando altre
prestazioni quali la progettazione di massima ed il
preventivo sommario che, peraltro, l’iscritto precisa
essere già stati pagati.
Preliminarmente, nel rammentare che in tema di
liquidazione dei compensi professionali sussiste la
competenza esclusiva dell’Ordine professionale si precisa
che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla
stregua di semplici suggerimenti atteso che la materia è
soggetta a continui mutamenti, che potrebbero variare in
relazione all’evoluzione legislativa e agli orientamenti
della giurisprudenza.
In base a quest’ultima, difatti (cfr. Corte di Cassazione
sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a
Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) si deve
applicare la nuova disciplina del D.M. n. 140/2012 anche
ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o
siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato
sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012).
Secondo l'interpretazione data dalla Cassazione, in
sostanza, ai fini di determinare la disciplina corretta, il
momento temporale da individuare è quello in cui
vengono liquidati i compensi.
Nella specie, tuttavia, così come chiarito nel quesito,
erano previsti diversi gradi di attività (progetto di
massima,
preventivo
sommario
e
progettazione
esecutiva).
In base a quanto rappresentato, il progetto di massima
ed il preventivo sommario vennero liquidati in base alla
tariffa professionale, per intenderci la L. 143/49 e
successive, che era la modalità di determinazione del
compenso pattuita al momento del conferimento
dell’incarico professionale.
Appare quindi logico e ragionevole affermare che per la
progettazione esecutiva dovrà essere utilizzato il
precedente criterio già impiegato tra le parti per la
liquidazione delle spettanze relative alla progettazione di
massima e preventivo sommario, compensate in
precedenza.
Rimane nella discrezionalità dell’Ordine se comprendere o
meno nella richiesta di visto tutte le prestazioni svolte
dall’iscritto, anche quelle eventualmente già pagate dalla
committenza, distinguendo le varie prestazioni e cioè: a)
47
progettazione di massima e preventivo sommario e b) –
progettazione esecutiva, specificando che sono state già
pagate le prestazioni sub a)-.
Le predette valutazioni potranno essere impiegate anche
per il secondo quesito, relativamente, cioè, alla direzione
lavori.
Anche qui si ritiene vada utilizzata, per il SAL n. 10, la
medesima modalità di valutazione impiegata per i
precedenti SAL.
14.05.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Reggio Emilia
Con proprio quesito l’Ordine di Reggio Emilia
ha chiesto se, nell’ambito di una causa civile,
possano comunque essere riconosciuti i
compensi a discrezione pur se non concordati
preventivamente tra le parti.
13.06.2013
Premesso che col D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, è
stata abrogata la Legge 143/49 (Tariffa professionale
ingegneri e architetti), quanto di seguito riportato trova
conferma solo nel caso in cui si tratti di prestazioni
professionali iniziate e, magari, concluse prima
dell’entrata in vigore del D.L. 01/2012.
Atteso che in vigenza delle norme tariffarie, ora abrogate,
eventuali compensi discrezionali avrebbero dovuto
presupporre una espressa, preventiva, pattuizione fra
committente e professionista incaricato non essendo
opportuna una loro unilaterale determinazione, in
ossequio al disposto dell’art. 2 della Legge 143/49 per
determinare prestazioni non quantizzabili a percentuale,
come nel caso di specie, si potrebbe più opportunamente
calcolarle “a vacazione”, ovvero in ragione del tempo
impiegato, che seppure dichiarato dal professionista,
potrà sempre essere oggetto di valutazione ed eventuale
differente quantificazione da parte del Giudice.
16.05.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Barletta
L’Ordine di Barletta ha chiesto, con
riferimento agli art. 10 e 18 della Legge
143/1949, se il professionista che riceve dal
committente un incarico parziale e che,
quindi, applica per il calcolo del suo onorario
una maggiorazione del 25%, possa, in caso
di sospensione dell'incarico dal committente,
applicare la ulteriore maggiorazione del 25%
sul compenso relativo all’opera fino a quel
momento svolta.
11.07.2013
Premesso che col D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, è
stata abrogata la Legge 143/49 (Tariffa professionale
ingegneri e architetti), quanto di seguito riportato trova
conferma solo nel caso in cui si tratti di prestazioni
professionali iniziate e, magari, concluse prima
dell’entrata in vigore del D.L. 01/2012.
Relativamente allo specifico della richiesta va precisato
che l’art. 18 della soppressa Legge 143/49 specifica in
maniera inequivoca l’ammissibilità della maggiorazione
del 25% dell’onorario dovuto nel caso in cui, ab origine,
il professionista abbia ricevuto un incarico limitato solo ad
alcune delle funzioni di cui alla Tabella “B” della
summenzionata Legge 143/49 (ad esempio la sola
48
progettazione o la sola direzione lavori) ovvero qualora
sia intervenuta, in corso d’opera, una interruzione delle
prestazioni, per motivi non dipendenti dal professionista
incaricato, nel qual caso esso potrà considerare la
maggiorazione dell’onorario del 25% sulla parte di opere
per le quali non si è concretizzata la prestazione nella sua
totalità (ad esempio nel caso di incarico di progettazione
e direzione lavori per il quale sia stata svolta, in tutto o in
parte, la sola progettazione la maggiorazione sarà
applicata sulla parte di opere progettate ma non dirette
in conseguenza dell’interruzione dell’incarico).
Laddove, invece, pur nel caso di conferimento di incarico
parziale (ad esempio la sola progettazione), la
prestazione si dovesse interrompere in corso d’opera
risultando, quindi, eseguita solo in parte la prestazione
originariamente richiesta, il committente sarà comunque
tenuto a compensare il tecnico incaricato per tutto
quanto eseguito, fino al momento dell’interruzione, in
ossequio al disposto dell’art. 10 della summenzionata
Legge 143/49, aggiungendo al dovuto la maggiorazione
di cui al summenzionato art. 18 della medesima Legge.
19.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Agrigento
Con proprio quesito il Presidente dell’Ordine
di Agrigento ha chiesto, rifacendosi a quanto
esposto all’Ordine da un iscritto redattore del
P.R.G. di un comune dell’agrigentino, per il
quale detto architetto, cui l’Ente affidò
l’incarico con disciplinare, ricevette, in
seguito,
una
estensione
dell’originario
mandato
per
la
stesura
di
piani
particolareggiati con un incremento quasi
doppio delle volumetrie esistenti e di
progetto e dell’area di intervento, se l’Ente
committente debba o no riconoscere il
maggior compenso dovuto in seguito
all’estensione dell’incarico
49
16.05.2013
Con il quesito in oggetto,
l’Ordine in indirizzo
rappresenta il caso di una prestazione professionale
urbanistica resa da un architetto ad un Comune, su una
superficie ed una cubatura nettamente superiore a quella
originariamente prevista.
In particolare, dalla documentazione fornita, emerge che
il professionista, a causa dei lunghi tempi occorsi per la
definizione del piano, ha dovuto più volte adeguare le
previsioni progettuali su superfici e su cubature
notevolmente maggiori rispetto a quelle originariamente
previste (con il disciplinare originario e con un secondo
contratto integrativo).
Poiché l’onorario deve essere, in ogni caso, riferito alle
effettive prestazioni svolte, si ritiene che - nei casi
come quello rappresentato dall’Ordine di Agrigento, in cui
l’Amministrazione committente di fatto fruirà dello
strumento urbanistico approvato nella sua stesura finale,
su una maggiore estensione rispetto a quella originaria
- l’Ente committente sia tenuto a riconoscere ed a
liquidare i compensi relativi alle reali prestazioni
svolte dall’incaricato, necessarie e propedeutiche
all’avvenuta
approvazione
dello
strumento
urbanistico.
Infatti, è di palmare evidenza che al variare dei parametri
di riferimento per il calcolo dell’onorario (superfici e
cubatura), conseguentemente, dovrà variare l’importo
dell’onorario; ciò nella ratio delle nozioni di “attendibile
preventivo” e di “consuntivo lordo”, che inducono la
più appropriata estensione in analogia con la consolidata
giurisprudenza in materia.
03.09.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Padova
Con quesito posto l'Ordine di
Padova
riferisce che un architetto iscritto all'albo ed
abilitato, dipendente presso un ente privato
con C.C.N.L. 1 livello, responsabile di ufficio
tecnico, ha svolto prestazioni professionali
senza mai presentare parcella, non essendo
previsto
nel
contratto
l'utilizzo
dell'abilitazione professionale.
Essendo mutati i vertici dell'ente privato, ed
essendo mutati i rapporti, è stato richiesto al
datore di lavoro il riconoscimento di quelle
prestazioni svolte al di fuori delle statuizioni
contrattuali e la valutazione di eventuali
emolumenti
per
esse
atteso
che
il
professionista dipendente è in possesso
dell’abilitazione professionale.
In assenza di disponibilità in tal senso da
parte del datore di lavoro viene richiesto se
è possibile chiedere onorari per le anzidette
prestazioni extra contratto che hanno
comportato, oltre all'impegno concettuale,
una responsabilità non contemplata nel
contratto di lavoro.
50
19.09.2013
Premesso che il quesito posto descrive,
fra l’altro,
peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro, attratte
nella competenza giuslavoristica, nella sostanza tratta di
uno specifico rapporto di dipendenza che non prevede,
per l’architetto dipendente, l’utilizzo della propria
abilitazione
professionale
pur
se
chiamato,
nell’espletamento delle sue funzioni, ad assumersi ben
precise responsabilità derivantegli dalla sua iscrizione
all’Albo.
Da ciò deriva che richieste e riconoscimenti ulteriori
vantati dal professionista potranno essere oggetto di
valutazione e giudizio da parte del giudice del lavoro
competente che potrà determinare eventuali emolumenti
per le prestazioni professionali rese extra contratto pur
potendo, il datore di lavoro, eccepire sulle mancate
previsioni contrattuali ritenendo rientranti nel compenso
mensile anche quelle prestazioni presuntivamente non
riportate in contratto e, per questo, oggetto di
contestazione.
Sarà, poi, da chiarire, in un ipotetico giudizio, la presenza
per l’architetto della polizza assicurativa a copertura dei
rischi derivanti dall’esercizio della professione e, qualora
presente e se a carico
dal datore di lavoro, per
dimostrare l'utilizzo della professionalità del dipendente e
l’eventuale sproporzione fra emolumenti ricevuti ed
effettive prestazioni rese.
In definitiva il professionista potrà
chiedere che gli
vengano compensate quelle prestazioni che hanno
comportato,
oltre
all'impegno
concettuale,
una
responsabilità non prevista nel contratto di lavoro, a
fronte, tuttavia, di una elevata probabilità che possa
instaurarsi un contenzioso in sede civile, con conseguente
incertezza dell’esito finale del giudizio.
10.09.2013
Ordine Architetti P
.P. C. Provincia di
Udine
Con proprio quesito l’Ordine di Udine del ha
richiesto se un iscritto che ha ricevuto
incarico
quale
collaudatore
statico
di
un'opera
possa
assolvere,
contemporaneamente,
l'incarico
di
collaudatore amministrativo per la medesima
opera.
10.10.2013
Premesso che nel quesito posto non è precisato se l’opera
oggetto di collaudo sia pubblica o privata si evidenzia
che, mentre il collaudo tecnico-amministrativo consiste
nell’accertamento della corretta esecuzione di un’opera e
nella verifica degli atti contabili relativi alla stessa, il
collaudo statico, di contro, attiene all’accertamento della
conformità realizzativa delle opere strutturali al progetto
approvato e quindi consistente nella esclusiva verifica di
carattere tecnico senza riferimenti alla parte economica
della realizzazione.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 216 comma 8 del DPR
207/2010, relativo agli appalti pubblici, prevede che per i
lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo tecnico-amministrativo può essere affidato
anche il collaudo statico, purché l’assuntore dell’incarico
sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.
Pertanto sia nei lavori pubblici che in quelli privati le due
figure
e
cioè
quella
del
collaudatore
tecnicoamministrativo e quella del collaudatore statico possono
coincidere così come possono differenziarsi purchè, in
ogni caso, i tecnici incaricati siano in possesso dei
requisiti prescritti dalla Legge.
13.12.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pisa
L’Ordine di Pisa ha esposto le proprie
determinazioni assunte relativamente alle
procedure riguardanti la liquidazione di
parcelle professionali
a propri iscritti in
seguito alla intervenuta abrogazione delle
Tariffe Professionali ed alla emanazione del
D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge
24.03.2012, n. 27 e seguenti.
Nel merito ha domandato se sia corretta, per
gli incarichi successivi al 24 gennaio 2012, il
riferimento al DM 140/2012, così come
stanno facendo altri Ordini professionali.
16.01.2014
Il D.L. n. 1/2012 col quale sono state abrogate le vecchie
tariffe professionali all’epoca vigenti, successivamente
convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27, all’articolo 9,
oltre alla detta abrogazione delle tariffe e di tutte le
disposizioni che, per la determinazione del compenso,
rinviassero ad esse, ha sancito per il professionista
chiamato ad assumere un incarico l’obbligo di:
• Pattuire
il
compenso
per
la
prestazione
professionale
al
momento
del
conferimento
dell’incarico;
• Rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico da svolgere;
• Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento e fino alla
conclusione dell’incarico;
• Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile
professionale, coi relativi massimali, per eventuali
danni che potessero essere provocati dal professionista
durante lo svolgimento della sua opera.
Laddove, poi, la liquidazione dei compensi venisse
determinata da un organo giurisdizionale si dovrà,
51
obbligatoriamente, far riferimento ai parametri di cui al
DM 20 luglio del 2012 n. 140, pubblicato nella G.U. n.
195 del 22 agosto 2012, in vigore dal 23 agosto 2012.
Preme, a questo punto, rilevare che in ossequio all’art.
2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di
procedura civile, vige tuttora il principio in base al quale
per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto
ingiuntivo è necessario esibire la relativa parcella vistata
dall’Ordine di appartenenza ragion per cui è, tuttora,
demandata all’Ordine la facoltà di esprimersi nella
materia tariffaria.
Stante quanto premesso a far data dal 24 gennaio 2012,
ovvero dalla pubblicazione sulla GURI del D.M. 140, il
professionista, chiamato a svolgere una prestazione
professionale è tenuto a pattuire, per iscritto, col proprio
committente, all’atto del conferimento dell’incarico,
l’entità del compenso spettante e, nel rispetto della
trasparenza, rendere noto al cliente il livello di
complessità della propria prestazione, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico.
L’ammontare dei corrispettivi deve essere esposto al
cliente con un preventivo di massima, opportunamente
adeguato all'importanza dell'opera, da concordare
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
Pertanto, nell’osservanza delle norme vigenti, l’Ordine
sarà chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in
conseguenza
di
un
contratto,
preventivamente
concordato col committente, verificando che le
prestazioni svolte siano conformi alle previsioni
contrattuali e, in caso di interruzione delle stesse,
quantizzando la quota parte di quelle effettivamente
eseguite con riferimento al disposto del D.M. 140.
Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante
del visto.
Laddove, invece, venisse richiesto all’Ordine di esprimersi
su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto,
per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il relativo
compenso potrà essere determinato in base ai parametri
di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140.
In questo caso il visto di congruità dell’Ordine verrà
accompagnato da un verbale in cui, oltre ad evidenziare
l’assenza del contratto, verranno riportate le dichiarazioni
52
rese dal professionista su eventuali accordi, anche se solo
verbali, intercorsi col committente onde consentire
all’autorità giudiziaria di assumere, nel merito, le
determinazioni del caso.
Rimane nella discrezionalità dell’Ordine considerare
l’assenza del contratto come illecito disciplinare,
valutando se segnalare la questione al Consiglio di
Disciplina.
Quanto fin qui esposto, al solo scopo di fornire indicazioni
utili in merito alle modalità da seguire nell’opinamento
delle parcelle, ferma restando l’assoluta autonomia
di giudizio dell’Ordine cui è rimessa piena facoltà in
materia purché, qualsivoglia criterio si voglia
assumere,
divenga
oggetto
di
specifica
deliberazione consiliare da riportare, poi, nei
dispositivi di liquidazione dell’onorario.
13.02.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Ancona
L’Ordine di Ancona ha chiesto come
esprimersi
su
eventuali
richieste
di
liquidazione di compensi nei casi seguenti:
-Se gli venga richiesto di pronunciarsi sulla
liquidazione di prestazioni svolte dopo
l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, con
preventivo dei compensi sottoscritto dalle
parti riportando l’ammontare dell’onorario
nella sua totalità, a corpo, mentre la
prestazione si è interrotta e non è stata
svolta integralmente;
se l’Ordine può vidimare una parcella
presentata da un iscritto, sempre relativa ad
un
incarico
svolto
successivamente
all’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012,
redatta secondo il nuovo Decreto Parametri,
ma non accompagnata da un preventivo
scritto comunicato e/o sottoscritto dal
Committente, rientrando tale caso fra quelli
deontologicamente perseguibili.
53
20.03.2014
In riferimento a quanto richiesto, preliminarmente
occorre premettere che l’Ordine conserva tuttora la
competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso
che, in base all’art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634
e 636 del codice di procedura civile, vige tuttora il
principio in base al quale per ottenere una provvisoria
esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario
presentare la relativa parcella vistata dall’Ordine di
appartenenza.
Fatta salva, quindi, la conseguente, assoluta, autonomia
di giudizio dell’Ordine cui è rimessa piena ed assoluta
facoltà in materia, si precisa quanto segue:
– In risposta al primo quesito va detto che, se richiesto,
l’Ordine può rilasciare visto sui compensi professionali,
applicando i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.
140, accompagnandolo con opportuna dichiarazione del
richiedente da cui si evinca l’assenza, nel preventivo
sottoscritto dalle parti, di criteri tali da consentire la
quantizzazione dell’onorario nel caso di interruzione della
prestazione riportata, in preventivo, nella sua globalità.
Il parere di liquidazione dell’Ordine potrà anche essere
accompagnato da ulteriori dichiarazioni del professionista
su eventuali accordi, anche se solo verbali, intercorsi col
committente, al fine di consentire all’autorità giudiziaria
l’assunzione di ulteriori determinazioni nel merito.
– Sul secondo quesito si ritiene che l’Ordine possa
esprimersi su compensi relativi a prestazioni professionali
rese in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n.
1/2012, riferendosi al D.M. 140/2012, pur se in assenza
di preventivo scritto, comunicato e/o sottoscritto per
accettazione dal Committente, fermo restando che, in tal
caso, il Presidente dell’Ordine dovrà comunicare al
Consiglio di Disciplina dello svolgimento della prestazione
in assenza di preventivo affinché il Consiglio di Disciplina,
in piena autonomia, sia messo in grado di valutare la
sussistenza di illecito disciplinare.
24.02.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Firenze
L’Ordine di Firenze ha esposto i criteri
adottati dalla Commissione Parcelle per la
liquidazione degli onorari dei propri iscritti
allegando un documento del 29.11.2013 che
riassume
le
possibili
combinazioni
di
vidimazione delle parcelle chiedendo al
CNAPPC di esprimere nel merito proprie
valutazioni.
Il Consiglio Nazionale si è già espresso, su
tali tematiche, con le circolari 134 e 145 del
2012,
già ampiamente esaustive delle
tematiche esposte.
54
17.04.2014
Col quesito posto si chiedono risposte puntuali sui criteri
di liquidazione dei compensi, a seconda delle date di
entrata in vigore delle norme che hanno modificato il
regime tariffario dopo l’abrogazione delle Tariffe, in
seguito all’emanazione del D.L. 24.01.2012, n. 1 ed in
base alle interpretazioni giurisprudenziali intervenute in
seguito.
In merito a quanto domandato il C.N.A.P.P.C., suo
malgrado, non può che limitarsi a fornire meri
suggerimenti trattandosi della materia tariffaria per la
quale permane l’esclusiva competenza degli Ordini
territoriali relativamente all’assunzione di modalità e
criteri in uno agli orientamenti giurisprudenziali di merito,
in continuo cambiamento.
Peraltro le indicazioni che vengono richieste potrebbero
essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato che, in ossequio alla
giurisprudenza comunitaria, potrebbe considerare le
prescrizioni richieste come fornite da associazioni di
imprese, in base al principio secondo cui l'attività
professionale, nella misura in cui ha una valenza
economica, è attività d’impresa, quale che sia la
professione intellettuale coinvolta, prescindendo, cioè,
dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e dal
rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte
Giustizia C.E. 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18
giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).
Le mere indicazioni ed orientamenti già offerte con le
circolari C.N.A.P.P.C. nn. 134 e 145 del 2012 hanno,
probabilmente, chiarito a sufficienza gli aspetti legati ai
casi concreti, la cui valutazione, si ripete, rimane
nell’ambito
di
discrezionalità
di
ciascun
Ordine
provinciale.
Si ritiene, tuttavia, suggerire che tutti i visti che,
eventualmente, l’Ordine dovesse rilasciare a propri iscritti
vengano accompagnati da idoneo verbale, da allegarsi
alla parcella, con cui evidenziare le modalità di calcolo
seguite per giungere alla determinazione del compenso.
28.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Crotone
L’Ordine di Crotone ha posto dei quesiti in
merito alla liquidazione dei compensi e cioè:
1) nel caso di un incarico di progettazione
conferito da un privato in assenza di
pattuizione
scritta
concluso
prima
dell’emanazione del D.M. 140/2012;
2) nel caso di una prestazione di
progettazione,
direzione
lavori
e
responsabilità della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione conferito da
Pubblica
Amministrazione
con
regolare
determina dirigenziale, in data 16.10.2012,
laddove l’Amministrazione non intende dare
corso al lavoro e il professionista deve farsi
liquidare la parcella dall’Ordine. In tale
eventualità occorre attenersi al compenso
pattuito nella determina o si può quantizzare
l’onorario in base al disposto del D.M.
143/2013?;
3) nel caso di un incarico di direzione lavori
conferito da un privato, con stesura di
regolare contratto stipulato nel 2011 mentre
le opere dirette si sono concluse nel 2013, se
l’iscritto volesse richiedere visto al proprio
Ordine questo deve o no attenersi al disposto
del D.M. 140/2012.
55
18.04.2014
Premesso
che
permane
l’esclusiva
ed
assoluta
competenza degli Ordini per quanto riguarda la materia
attinente ai criteri di liquidazione dei compensi essendo
essi ancora chiamati ad esprimersi in virtù dell’art. 2233,
comma 1 C.C. ed artt. 634 e 636 del C.p.C. con cui si
pone l’obbligo del pronunciamento preventivo dell’Ordine
sulle prestazioni professionali laddove si voglia ricorrere
ad un decreto ingiuntivo.
Quelli che seguono devono ritenersi solo dei meri
suggerimenti stante la già citata competenza esclusiva di
ciascun Ordine Provinciale relativamente ai pareri per la
liquidazione di onorari professionali e stante anche gli
orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento.
Il merito al quesito n. 1 potrebbe essere applicata la L.
143/’49.
In base a recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, confermata anche dalla Corte Costituzionale
(ordinanza 261/2013) si deve far riferimento alla tariffa
vigente al momento in cui la prestazione professionale si
è esaurita.
Relativamente al quesito n. 2 mi pare del tutto
evidente che non si possa prescindere da quanto previsto
nella determina di affidamento dell’incarico laddove sia
stato preventivato il compenso per le prestazioni svolte
(è il caso di una statuizione contrattuale che, per legge
non può non essere rispettata).
Per quanto attiene al 3° quesito si richiama quanto
detto sopra sulla potestà dell’Ordine di deliberare
relativamente alla tempistica di svolgimento delle
prestazioni a sulle modalità da seguire per opinare i
compensi (sicuramente la progettazione è stata svolta
nel 2011 mentre la D.L. si è conclusa nel 2013); per essa
andrebbe valutata la tempistica al fine di determinare la
data ultima di conclusione delle prestazioni.
In ogni caso, si suggerisce, comunque, che tutti i visti
che l’Ordine rilascerà relativi ai casi sopra richiamati
dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà
opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali
allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo
seguite per giungere alla quantizzazione del compenso.
09.04.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pescara
L’Ordine di Pescara, in merito agli onorari da
liquidare a vacazione (ex art. 4 della legge
143/49), ha chiesto se il Consiglio dell’Ordine
può entrare in merito alla congruità delle ore
dichiarate dal tecnico rispetto al lavoro svolto
oppure se si deve limitare ad una mera
verifica numerica del calcolo del compenso.
56
28.05.2014
Il quesito posto dall’Ordine di Pescara fa riferimento
all’art. 4 della L. 143/49, abrogata a seguito
dell’emanazione del D.L. n. 01/2012, convertito con
modifiche nella Legge n. 27/2012 che ha, di fatto,
modificato
le
previgenti
modalità
relative
alla
determinazione dei compensi professionali e la
statuizione dei rapporti fra il privato committente ed il
professionista.
Nel caso di prestazioni professionali svolte prima
dell’emanazione del D. L. 01/2012, da quantificare in
base al disposto della L. 143/49, ora abrogata, che
all’art. 4 contempla i compensi a vacazione, ovvero in
ragione del tempo impiegato, l’Ordine professionale, cui il
professionista richiede il visto di congruità, può entrare
nel merito dell’entità delle vacazioni considerate in
parcella dovendosi esprimere “per la congruità”.
Le nuove norme in materia, ossia la legge 27/2012,
all’art. 9 prevede che “Il compenso per le prestazioni
professionali
e'
pattuito,
nelle
forme
previste
dall'ordinamento,
al
momento
del
conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere
noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati
della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale”.
Il DPR 137/2012 ha poi aggiunto, con l’art. 5, che “il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
Da quanto detto deriva la necessità di redigere,
preferibilmente in forma scritta, un contratto, anche
semplice, che descriva l’incarico professionale, oggetto di
pattuizione fra le parti, ne stabilisca il compenso, con
riserva di poterlo rimodulare in caso di eventuali,
successive, varianti o nel caso insorgessero, in corso
d’opera, per cause esterne impreviste ed imprevedibili
all’atto dell’affidamento o per cause di forza maggiore,
ulteriori oneri.
L’ammontare del compenso potrà essere stabilito sulla
base di parametri espliciti da concordarsi fra
professionista e cliente, potendo considerare fra tali
parametri anche il compenso orario per eventuali
prestazioni professionali non quantizzabili in altro modo.
Le cosiddette “commissioni parcelle”, ovvero i consigli
degli Ordini territoriali, se chiamati ad esprimersi per la
congruità su compensi determinati in ragione di tempo
impiegato potranno farlo tenendo in debito conto quanto
pattuito in contratto o, in assenza, facendo riferimento ai
criteri di cui al DM 143/2013 laddove in contratto non sia
stato riportato l’ammontare del costo orario.
Si suggerisce, comunque, che il visto che l’Ordine
rilascerà all’iscritto sia accompagnato da un verbale nel
quale siano evidenziati i criteri applicativi e le modalità di
calcolo seguite per giungere alla determinazione del
compenso.
17.04.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pisa
Con quesito dell'Ordine di Pisa viene chiesto,
in riferimento al nuovo codice deontologico
ed alle pratiche concorrenziali scorrette
menzionate
all'art.
20,
nonché
con
riferimento
ai
"compensi
palesemente
sottostimati", indicati all'art. 24 comma 7,
quali debbano essere le soglie per non
contravvenire
a
dette
regole,
stante
l'abrogazione delle tariffe. Il quesito viene
formulato anche con riferimento agli incarichi
conferiti dalle P.A.
57
05.06.2014
In merito a quanto richiesto preme preliminarmente
osservare che la deontologia professionale rientra fra le
competenze esclusive del Consiglio dell’Ordine, per il
tramite del proprio Consiglio di Disciplina.
Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale
per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento disciplinare, non può previamente
pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe
gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.
Tuttavia, stante la novità della materia legata al nuovo
codice deontologico, vengono svolte, in via generale ed
astratta, le valutazioni di seguito riportate.
L'inserimento, all’interno del Codice di violazioni
deontologiche
legate
a
compensi
palesemente
sottostimati rispetto all’attività svolta potrebbe indurre il
consumatore a ritenere che prestazioni professionali
complesse, rese da un professionista, possano essere
svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori
a quelli di loro produzione.
Per individuare i "costi di produzione", il CNAPPC ha
messo, gratuitamente, a disposizione di tutti gli iscritti, in
uno al programma per il calcolo dei compensi in base al
D.M. 140 ed ad un applicativo per la determinazione del
costo delle opere edili, un altro applicativo web in grado
di fornire, in base ai dati inseriti, i costi dello studio e,
quindi, l’ammontare dei costi vivi da sostenere per
svolgere una determinata prestazione.
Tale applicativo, disponibile nella home page del sito
internet di AWN, potrebbe costituire un utile strumento
per raffrontare il costo di produzione della prestazione col
compenso richiesto e quindi valutare quando il compenso
richiesto, risultando inferiore ai costi di sua produzione,
diventi sottostimato.
Le norme deontologiche, peraltro, prevedono, per un
illecito anticoncorrenziale, che i compensi siano
"palesemente" sottostimati, rinviando ogni valutazione al
riguardo alle discrezionali determinazioni del Consiglio di
disciplina.
Quanto agli incarichi conferiti dalle P.A., contrariamente
a quanto avvenuto finora, c’è l’obbligo di determinare
l’ammontare dei relativi compensi riferendosi al D.M.
143/2013, denominato anche parametri bis, precisando
che eventuali compensi, palesemente sottostimati,
configurerebbero per le amministrazioni medesime un
indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042
del codice civile.
La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini
dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai
sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della Pubblica
Amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava
di realizzare bensì quella che ha in effetti conseguito e
che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A.
sia di carattere professionale, può consistere anche
nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione
patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059
del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del
2003; Cass., n. 1884 del 2002).
30.07.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Palermo
L’Ordine di Palermo ha chiesto di sapere se
rientra nei poteri del Consiglio promulgare
una circolare con cui, motivatamente e con
riferimento alla vigente normativa per il
calcolo del compenso per la stesura di una
Attestazione di Prestazione Energetica, venga
stabilito e codificato il valore minimo
inderogabile
della
relativa
prestazione
professionale.
58
06.10.2014
In riscontro al quesito posto, ed alla allegata circolare
dell'Ordine con la quale viene determinato l'onorario
minimo dovuto ad un architetto iscritto all’Ordine che
abbia redatto un “Attestato di Prestazione Energetica “
(APE), corredato con le relative modalità di calcolo,
preme segnalare che il Decreto-Legge 1/2012, convertito
nella L. 27/2012, all’art. 9 comma 1 sancisce
l’abrogazione
delle
tariffe
delle
professioni
regolamentate nel sistema ordinistico, e col
successivo comma 4 abroga le disposizioni vigenti
che, per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma
1.
Essendo stata, quindi, sancita per Legge l’abrogazione
delle Tariffe Professionali, appare poco opportuno che
l’Ordine possa dare indicazioni su modalità di calcolo
degli onorari, per qualsivoglia prestazione professionale,
servendosi di circolari o adoperando lo strumento delle
“Linee Guida”.
Oltre a ciò, muovendo dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99,
Arduino, in Racc. I-1529; sentenza 5 dicembre 2006,
cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc.
pag. I-11421, sentenza 29 marzo 2011, C-565/08,
Commissione c. Italia) le attività dei professionisti sono
riconducibili alla nozione comunitaria di impresa e,
parallelamente, gli Ordini professionali a quella di
associazioni d’imprese.
Potrebbe, in base a quanto argomentato, ravvisarsi da
parte dell’associazione d’imprese (nel nostro caso
l’Ordine Professionale) una manifestazione di volontà a
pervenire ad una decisione restrittiva della concorrenza
individuando un “onorario minimo” per la stesura di un
A.P.E. che potrebbe innescare il rischio di una procedura
di carattere sanzionatorio da parte dell’Autorità garante
della Concorrenza e del Mercato, per violazione della
normativa antitrust.
A fronte di quanto fin quì argomentato si è dell’avviso di
suggerire a codesto Ordine di procedere alla revoca
immediata della circolare oggetto del quesito.
15.10.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vibo Valentia
L’Ordine di Vibo Valentia ha chiesto come
mai nel calcolo delle competenze relative ad
un piano di lottizzazione vi siano fra le
modalità di calcolo desunte applicando il D.M.
140/2012 e quelle riportate nel D.M.
143/2013 differenze notevoli; nello specifico
col D.M. 140 il conteggio da valori che sono
circa di dieci volte superiori.
59
13.11.2014
Quanto manifestato nella vostra nota, come citata in
oggetto, era stato già da noi rilevato.
Infatti l'aliquota come riportata nel D.M. 140, relativa alla
quantizzazione dei
compensi
riguardanti
i
piani
urbanistici esecutivi, è il frutto di un refuso del predetto
D.M.
Detta aliquota risulta essere pari a 0,30 mentre avrebbe
dovuto essere 0,03, tant'è che nel successivo D.M. 143
che riprende in gran parte quanto contenuto nel D.M.
140 l'errore è stato corretto e l'aliquota di applicazione è
diventata 0,036.
Rimangono, tuttora, talune criticità sia nel D.M. 140 che
nel successivo 143 che il gruppo paritetico, C.N.A.P.P.C.
e C.N.I. che ha lavorato alla elaborazione dei due decreti
ministeriali, sta cercando di individuare per tentare di
porvi rimedio.
22.10.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Ragusa
L’Ordine di Ragusa ha segnalato che in
seguito al mancato pagamento dei compensi
per prestazioni svolte da un suo iscritto che
ha
dovuto,
quindi,
proporre
decreto
ingiuntivo per il riconoscimento delle proprie
spettanze, il Giudice che segue la causa, in
corso di svolgimento, avrebbe richiesto di
allegare il parere emesso dall’Ordine in
merito ai compensi richiesti (art. 636 co. 1,
C.p.C.).
Nel merito l’iscritto ha richiesto all’Ordine di
predisporre un documento dal quale si evinca
la non competenza dell’Ordine stesso ad
esprimersi su quanto da liquidargli, a fronte
degli atti di conferimento incarico allegati al
quesito.
11.11.2014
Premesso che rientra nelle esclusive competenze
dell’Ordine ogni valutazione e relativa gestione delle
procedure per il rilascio di visti e pareri riguardanti
liquidazioni di onorari di propri iscritti e che, nel caso di
specie, nella causa pendente per decreto ingiuntivo
promossa dall'iscritto all’Ordine di Ragusa, è stato
proprio il Giudice ad aver richiesto, espressamente, il
parere dell'Ordine, ex art. 636. comma 1, C.p.C.,
vincolando, quindi, l'iscritto a tale adempimento atteso
che, come implicitamente rilevato dal Giudice medesimo,
l'abrogazione delle tariffe professionali e l'entrata in
vigore del DM 140/2012 non ha privato di efficacia l'art.
636 C.p.C. in base al quale, il professionista a cui non
venga riconosciuto il giusto compenso, dovendo,
giocoforza, attivare lo strumento “monitorio” della
domanda di ingiunzione di pagamento per ottenere il
dovuto è tenuto ad acquisire il preventivo parere del
proprio Ordine in merito al compenso richiesto.
In ogni caso, per dare risposta alla specifica richiesta
formulata col quesito, non sembra avere fondamento, né
logico né ragionevole, che l’Ordine enunci, per iscritto, la
propria incompetenza ad esprimersi sulle spettanze del
Professionista proprio iscritto essendo, di contro, anche
nel caso di preventiva, puntuale statuizione scritta fra
committente e professionista, legittimato a pronunciarsi
sull’osservanza delle norme relative al decoro della
professione, pur rimanendo nell’esclusiva discrezionalità
e competenza dell’Ordine ogni valutazione e decisione al
riguardo.
09.12.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Piacenza
L'Ordine di Piacenza ha chiesto se può essere
opinata la parcella di un architetto,
dipendente pubblico comunale, non iscritto
all’albo, ma che ha redatto tutti i documenti
tecnici
approvati
ed
inseriti
in
una
prestazione urbanistica del Comune.
28.01.2015
In merito al quesito posto, premessa la competenza
esclusiva dell’Ordine in merito alla valutazione e gestione
delle procedure da seguire per il rilascio di visti o pareri
riguardanti richieste di liquidazione di onorari e spese su
prestazioni professionali rese da propri iscritti, pur se
l’art. 5, punto 3) della Legge 23 giugno 1923, n. 1395,
nel merito, recita: “(L’Ordine) da, a richiesta, parere sulle
controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e
spese”, non specificando se ciò debba essere riferito ai
soli iscritti o se la richiesta di opinamento possa venire
60
da Enti o da terzi, preme fare qualche precisazione.
Innanzitutto va evidenziato che l’iscrizione all’Ordine
costituisce condizione vincolante per poter svolgere la
professione per cui è, quantomeno, singolare che un non
iscritto possa svolgere prestazioni professionali, pur se su
incarico di un Ente da cui possa dipendere.
E’ poco chiaro, o meglio non emerge affatto dal quesito,
con quali modalità il dipendente abbia ricevuto l’incarico
di cui si richiede la liquidazione degli onorari né se, come
d’uopo, l’Ente abbia stabilito all’atto dell’affidamento, in
uno alle modalità di svolgimento della prestazione, anche
l’ammontare dei relativi compensi, ovviamente nei modi
e nelle forme di Legge.
Pur ribadendo l’assoluta competenza dell’Ordine nel
merito occorre precisare che la richiesta di visto o parere
si basa, in genere, su dichiarazioni fornite dal richiedente
che, se iscritto all’Ordine, può essere chiamato a
rispondere di eventuali dichiarazioni mendaci o fuorvianti
in ossequio alle norme di deontologia che, in quanto
iscritto, è tenuto ad osservare, contrariamente a quanto
potrebbe avvenire per un non iscritto all’Ordine.
Ragion per cui procedere ad opinare la parcella di un non
iscritto all’Albo, anche richiamando quanto detto in
precedenza, sarebbe da evitare per motivi di opportunità
e convenienza, ferma restando la facoltà dell’Ordine di
poter aderire, nel merito, a differenti valutazioni e
decisioni.
17.12.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Ferrara
L’Ordine di Ferrara, dando seguito ad una
nota pervenutagli dal Comune di Poggio
Renatico con cui si chiede, nell’ambito
dell’espletamento di una gara d’appalto per
l’affidamento di servizi tecnici per il ripristino
di Opere Pubbliche a seguito del sisma 2012,
quali siano le competenze professionali
dell’Ingegnere e dell’Architetto, ovvero se la
progettazione
strutturale
finalizzata
al
recupero di un’opera pubblica danneggiata
dal sisma 2012, che necessita di un
intervento di ripristino con rafforzamento
locale, sia di specifica competenza della
figura professionale di Ingegnere o se sia da
considerare
appartenente
anche
alla
61
27.01.2015
Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine,
facente seguito alla richiesta del Comune di Poggio
Renatico con la quale viene messa in dubbio la
competenza dell’architetto per la progettazione di opere
strutturali relative al recupero di un’opera pubblica
danneggiata dal sisma del 2012 per cui occorre realizzare
un intervento di ripristino con rafforzamento locale
occorre, innanzitutto, osservare, in ossequio al disposto
del primo comma dell’art. 52 del R.D. 2357 del 1925,
regolameno per la professione di ingegnere e di
architetto, che testualmente recita “ Formano oggetto
tanto della professione di ingegnere quanto di quella di
architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” che
la competenza dell’architetto in materia strutturale, sia
che si tratti di progettazione di nuove strutture che di
competenza dell’Architetto.
11.02.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Latina
opere finalizzate al miglioramento strutturale di
manufatti di edilizia civile esistenti, è piena ed assoluta.
In aggiunta a ciò, ove mai il manufatto da consolidare
fosse un edificio vincolato, vi sarebbe competenza
esclusiva dell’architetto, sempre in base al disposto
dell’art. 52 del R.D. 2357/25, secondo comma che
precisa: “Tuttavia le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il
ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno
1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto…….” come più
volte sancito da costante giurisprudenza e da ultimo con
la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio
2014 che, lapidariamente, conferma la competenza
esclusiva dell’architetto nella progettazione e direzione
lavori di opere di restauro e manutenzione di immobili di
interesse storico-artistico risultando essenziale, per lo
svolgimento di siffatte prestazioni, il percorso formativo
finalizzato all’esercizio delle attività tipiche della
professione di architetto (Sentenza Tar Veneto n. 743 del
3 giugno 2014).
Con quesito dell'Ordine di Latina si richiede
parere relativamente alla stesura di una
parcella per una prestazione professionale
riferita a due progetti separati per cui
l'Ordine ha rilasciato visto di congruità
distinguendo le due prestazioni. Tale parere è
contestato dal CTU del Tribunale, causa
contenzioso con l'impresa appaltatrice, che
ritiene errato il calcolo dell’onorario come
liquidato dall’Ordine che a suo avviso
avrebbe
dovuto
essere
effettuato
considerando la prestazione effettuata come
unica assumendo a base di calcolo la somma
degli importo dei due progetti.
62
13.03.2015
Premesso, preliminarmente, che l’argomento oggetto di
quesito rientra nell’assoluta ed esclusiva competenza
dell’Ordine territorialmente competente, dall’esame di
quanto allegato emerge con chiarezza che l’Ordine ebbe,
all’epoca, già modo di esprimersi sulla valutazione e
quantizzazione dei relativi compensi.
Allo stato solamente il giudice, ai sensi dell’art. 2233 c.c.,
in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, potrà
“sentire” nel merito il parere del Consiglio dell’Ordine, pur
non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del
“quantum”.
A fronte del contenzioso in essere, appare quindi
strumentale quanto formulato dagli stessi richiedenti che,
all'epoca, richiesero all’Ordine la liquidazione di due
distinte prestazioni professionali riferite a due distinti
progetti relativi ad altrettanti due differenti manufatti
oggetto della prestazione progettuale.
L’elencazione
degli
elaborati
prodotti
lascierebbe
intendere trattarsi di due diverse elaborazioni progettuali
pur non essendo dato sapere se esse fanno capo a simili
o distinte modalità di approccio ed analoghe o differenti
tipologie di interventi proposti all’atto della stesura del
progetto.
Ciò premesso e considerato appare del tutto logico e
ragionevole affermare che l'Ordine, a fronte della
richiesta, non parrebbe titolato ad esprimere un parere
ma, semmai, a liquidare nuovamente la parcella,
emettendo, se del caso un nuovo visto di congruità in
base a quanto emerso in sede di giudizio, e previa
presentazione di nuove notule.
Giova, infine ribadire che rimane, comunque, nella
discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione al
riguardo, trattandosi di materia di sua specifica ed
esclusiva competenza.
12.02.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Lecce
Con proprio quesito l'Ordine di Lecce ha
segnalato come, secondo una interpretazione
fornita dal Comune di Santa Cesarea Terme,
sarebbe vietato applicare il D.M. 143/2013
per i corrispettivi ai professionisti tecnici, e
ciò secondo la sentenza del Consiglio di Stato
238/2015.
63
19.03.2015
In merito al quesito posto preme evidenziare che la citata
sentenza del Consiglio di Stato, n. 238/2015, valuta il
contesto globale entro cui il codice deontologico dei
Geologi dispiega i suoi effetti, e non cita affatto il D.M.
143/2013; oltre a ciò la suddetta sentenza, solo
parzialmente riportata nel quesito inviato dal Comune,
recita espressamente, con riferimento all'art. 2233 del
Codice Civile, che "la previsione di compensi professionali
in ogni caso adeguati all’importanza dell’opera e al
decoro della professione è assicurata, nell’ordinamento
nazionale, dalla citata disposizione del codice civile, che
di per sé già rappresenta, quindi, una adeguato
strumento a garanzia della qualità della prestazione e
degli interessi dei consumatori".
La sentenza in questione, quindi, non contempla
abrogazioni, dal punto di vista contrattuale, nè dell'art.
2233 del Codice Civile né, tantomeno, del D.M. 143/2013
limitandosi, di fatto, ad indicare mere valutazioni, in
ottiche anticoncorrenziali, dal punto di vista della
deontologia professionale.
Ciò detto occorre ribadire che permane in capo alle
Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di quantizzare il
corrispettivo da porre a base di gara in ossequio al D.
L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui art. 5, comma 1
testualmente recita: «Ai fini della determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, si applicano i parametri individuati con il
decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli
aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente
periodo, di
concerto con il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto
sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni
professionali relative ai predetti servizi…………».
In base a quanto esposto risulta del tutto infondata la
pretesa avanzata dal Comune di Santa Cesarea Terme
sul divieto di applicazione del D.M. 143/2013, di cui alla
sentenza del Consiglio di Stato 238/2015, per la
determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di
ingegneria ed architettura da porre a base di gara.
02.03.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Prato
L’Ordine di Prato ha domandato chiarimenti
in merito ai seguenti aspetti:
1. Nel periodo di vigenza della Legge
143/1949, che definiva i criteri di valutazione
delle prestazioni professionali ed imponeva il
rispetto dei minimi tariffari, i Consigli di
alcuni Ordini Provinciali avevano deliberato
un importo minimo per alcune prestazioni da
valutarsi con criterio a discrezione. Si chiede
se, a fronte della avvenuta abrogazione delle
tariffe professionali, debba ritenersi ancora
valido quanto a suo tempo deliberato dal
Consiglio dell’Ordine in merito ad onorari
minimi
per
specifiche
prestazioni
professionali;
2. Se il Consiglio dell’Ordine ha facoltà di
deliberare la quantificazione di compensi
indicativamente e non inderogabilmente
minimi
per
specifiche
prestazioni
professionali, sia allo scopo di fornire utili
indicazioni
in
merito
alla
corretta
applicazione
dei
disposti
del
Codice
Deontologico sia al fine di prevenire infrazioni
disciplinari, magari mediante l’ausilio di
commissione
interna
appositamente
costituita o addirittura mediante l’ausilio di
apposita commissione della Federazione
Regionale;
3. Se, a seguito dell’abrogazione delle tariffe
professionali, sia possibile per i Consigli degli
Ordini Provinciali indicare ai propri iscritti per
64
02.04.2015
In merito alla richiesta di cui al quesito in oggetto occorre
evidenziare che, sulla base della normativa vigente, è
possibile per il professionista, ai sensi dell’art. 636
c.p.c., attivare lo strumento monitorio della domanda
di ingiunzione di pagamento, mediante parere o visto di
congruità dell'Ordine; a sua volta il giudice, in sede di
liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà sentire,
necessariamente, l’avviso del Consiglio dell’Ordine, pur
non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del
quantum.
Stante ciò le diposizioni vigenti non consentono all’Ordine
Professsionale di indicare onorari di riferimento da
considerarsi tendenzialmente “minimi”, seppure non
inderogabili.
L’articolo 9 del D.L. n.1/2012, come convertito dalla
legge n.27/2012, ha sancito l’abrogazione delle tariffe
delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso, rinviavano alle tariffe; da ciò discende
che, attualmente, la modalità per stabilire l’entità del
compenso professionale si basa, essenzialmente, sulla
libera contrattazione tra le parti e, solo in mancanza di
accordo, sulla liquidazione sancita dal giudice di merito.
Quanto ai riflessi di natura deontologica in assenza di
preventivo o contratto tra le parti, l’adozione di eventuali
misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è
rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di
disciplina territoriale essendo, tale mancanza, individuata
nel codice deontologico come violazione disciplinare pur
se la legge non impone, in maniera chiara, l’obbligo della
pattuizione scritta fra committente e professionista.
talune specifiche prestazioni professionali
onorari di riferimento da considerarsi
tendenzialmente “minimi”, comunque non
inderogabili, ma la cui violazione potrebbe
verosimilmente costituire illecito disciplinare
ex art. 20, comma secondo, e 24, comma
settimo, dell’attuale Codice Deontologico
degli architetti.
04.05.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Torino
L’Ordine di Torino ha posto alcuni quesiti
ovvero:
•
se gli Ordini sono tenuti ad applicate
l'art. 7 della legge 241/90 che impone
l'obbligo della comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo di vidimazione
delle parcelle professionali ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti, dal
momento in cui una Circolare del C.N.I.
invita gli Ordini provinciali ad applicarlo;
•
atteso che per le richieste di
pagamento fino a 50.000,00 euro si deve
obbligatoriamente esperire il procedimento
della negoziazione assistita prima di poter
adire le vie giudiziali a norma dell'art. 3 della
Legge 162/2014, e tale norma non si applica
"alle controversie concernenti obbligazioni
contrattuali derivanti da contratti conclusi tra
professionisti e consumatori", viene richiesto
se sia necessario informare tutti gli iscritti
dell'esistenza di tale obbligo, ed in caso di
richiesta di parere su onorari e spese da
65
Nel solo caso in cui il professionista, intendendo
promuovere un decreto ingiuntivo, in ossequio al disposto
dell’art. 636 del C.p.C., si dovesse rivolgere all’Ordine per
ottenere la vidimazione degli onorari, quest’ultimo potrà,
in assenza di accordi tra le parti, far riferimento ai
parametri di cui al D.M. 140/2012, a cui, poi, in caso di
contenzioso, farà opportuno riferimento anche il giudice.
Solo in tal caso l’Ordine potrà aderire ad una modalità
tariffaria risultando, quindi, evidente che l’abrogazione
delle Tariffe ad opera del D.M. n. 1/2012 ha determinato
il venir meno del pregresso sistema tariffario per la
liquidazione degli onorari.
Il venir meno del previgente sistema vincolante della
tariffa ha valorizzato la modalità della pattuizione fra le
parti che, quindi, ha assunto un ruolo predominante
condizionando, anche, il giudizio di congruità che l’Ordine
venisse chiamato ad esprimere.
Non appare, pertanto, possibile, data la centralità
dell’accordo fra le parti, la sussistenza di onorari minimi
comunque derogabili.
10.06.2015
In merito al primo quesito ovvero se gli ordini siano o
meno tenuti ad applicare l'art. 7 della legge 241/90 che
impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo di vidimazione delle
parcelle professionali ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti, preme segnalare che il C.N.A.P.P.C., con propria
circolare del 04.06.2012, n. 14, inviò a tutti gli Ordini una
bozza di regolamento, attuativo della Legge 241/1990 sul
procedimento amministrativo, invitandoli ad utilizzarlo ed
a
dotarsi
di
autonoma
regolamentazione
sul
procedimento amministrativo.
In riferimento al secondo quesito sull’obbligo di
attivazione del procedimento della negoziazione assistita
per richieste di pagamenti fino a 50.000,00 euro, prima
dell’attivazione del recupero forzoso a norma dell’art. 3
della Legge 162/2014, si evidenzia che proprio in materia
di negoziazione assistita , ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs.
4 marzo 2010, n. 28, “i consigli degli ordini professionali
possono istituire, per le materie riservate alla loro
competenza, previa autorizzazione del Ministero della
giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilità”
iscritti che si accingono ad esperire il
procedimento di negoziazione assistita, se
l'Ordine professionale deve o può esprimere
ancora detto parere;
•
se a tutt'oggi, come precisato nella
lettera di risposta a precedente quesito il
26/07 /2012, prot. 847, anche alla luce delle
più recenti interpretazioni dell'Antitrust sia
ancora possibile attingere alla ex tariffa
professionale per la determinazione dei
compensi per lavori privati usandola come
metro
di
valutazione
senza
citarne
espressamente l'utilizzo.
28.09.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pavia
L’Ordine di Pavia sollecitata dall’ufficio
tecnico di una Amministrazione provinciale
ha chiesto di sapere
quali siano le
competenze
tecniche
necessarie
per
occuparsi di un P.G.T., Varianti al P.G.T.
(documento di Piano), Varianti al Piano delle
Regole, Varianti al Piano dei Servizi (con
modifiche azzonamento), Studio geologico,
S.U.A.P., S.U.A.P. in variante urbanistica, PII
in variante urbanistica, Piani Attuativi (solo il
P.L. senza variante urbanistica), per i
documenti finalizzati alla procedura per
autorizzazione paesaggistica art.146 del Dlgs
42/2004 come relazione paesaggistica e
66
Oltre a ciò, in occasione del procedimento aperto
dall'Antitrust, l'Ordine di Torino, con la dichiarazione di
impegno del 03.09.2014, prot. 3343, ebbe a precisare
che il parere per il visto di congruità istituzionalmente
gli compete ex artt. 37, R.D. 2537/1925 ed art. 636
c.p.c.
Da ciò discende che l'Ordine potrà continuare a
esprimere parere di congruità su richieste di liquidazione
di onorari esposti dai propri iscritti potendo, nel
contempo, per siffatte controversie,
esperire attività
volte a prevenire un contenzioso giudiziale come
indicato alla stessa Antitrust ed in ossequio al disposto
del precitato art. 19 del D. Lgs. 28/2010.
Per quanto attiene, infine, l’ultimo quesito ovvero se ,
anche alla luce delle più recenti interpretazioni
dell'Antitrust si possa ancora attingere alla ex tariffa
professionale, presumibilmente la Legge 143/49, ora
abrogata, per la determinazione dei compensi per lavori
privati, facendovi riferimento solo come metro di
valutazione, giova precisare, riferendosi al fatto che
proprio l’Antitrust, nel procedimento aperto nei confronti
dell'Ordine di Torino, ha ritenuto che gli Ordini
professionali sono associazioni di imprese, come non
appaia possibile né opportuno che si possano fornire
indicazioni esplicite attingendole dalla ex tariffa
professionale, che l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato potrebbe giudicare restrittive della
concorrenza in violazione dell'art. 2 della Legge
241/1990.
06.11.2015
In merito al quesito posto, non appare possibile
procedere ad una individuazione di competenze
professionali specifiche sulla base di una mera
elencazione di documenti relativi alla prestazione
professionale atteso che occorrerà, comunque, verificare,
caso per caso, i contenuti della documentazione
presentata, per valutare, di volta in volta, le rispettive
competenze professionali, la cui perimetrazione è
costantemente
modificata
dalle
pronunce
giurisprudenziali relative alla materia oggetto.
Si può, tuttavia, asserire che in tema di pianificazione
urbanistica sussiste competenza concorrente tra le
professioni di architetto, pianificatore, paesaggista,
ingegnere, dottore agronomo e dottore forestale (R.D. 23
relazione
geologica,
per
i
documenti
finalizzati alla procedura per autorizzazione
paesaggistica per interventi di lieve entità
(D.P.R. 9 luglio 2010, n.139) e per la scheda
per l’esame dell’impatto paesistico dei
progetti prevista nel P.T.R. secondo i criteri
stabiliti alla D.G.R. n.11045/2002.
67
ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. I; D.P.R. 5 giugno
2001, n. 328, artt. 11, 16, 46; Legge 10 febbraio 1992,
n. 152, art. 2).
In particolare, in base al disposto del D.P.R. 5 giugno
2001, n. 328, artt. 11 ss., l’attività di pianificazione
urbanistica è riservata ai seguenti professionisti:
a) architetti (art. 16, co. I);
b) pianificatori (art. 16, co. II);
c) paesaggisti (art. 16, co. III);
d) ingegneri (art. 46, co. I);
e) dottori agronomi e dottori forestali (art. 11, co. I, e l.
10 febbraio 1992, n. 152, art. 2).
Sempre in via generale, in tema di misura e divisione di
aree urbane e di modeste costruzioni civili, è, altresì,
possibile individuare la competenza del Geometra (R.D.
11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. d).
B) - COMPETENZE IN TEMA DI VIABILITA’, IMPIANTI, EDILIZIA CIMITERIALE ED ALTRE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
26.04.2011 Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Teramo
Nel dare seguito alla richiesta di un proprio
iscritto l’Ordine di Teramo ha richiesto
chiarimenti in merito alle competenze
professionali degli Architetti, iscritti alla
sezione A dell’Albo, per prestazioni di
progettazione di impianti a Gas.
68
16.05.2011
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, appare utile
evidenziare quanto segue:
Si deve tenere conto, anzitutto, del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537 che disciplina la ripartizione delle
competenze professionali tra architetti ed ingegneri, ove
l’art. 51 precisa che sono “oggetto tanto della
professione di ingegnere quanto di quella di architetto le
opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo ad esse relative”, (co. 1), fermo
restando che “le opere di edilizia civile che presentano
rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.
364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di architetto”, mentre “la parte tecnica può
essere
compiuta
tanto
dall'architetto
quanto
dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537 del 1925).
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica strettamente connesse con
singoli fabbricati paiono rientrare nella competenza
professionale dell'architetto. Tale orientamento si
afferma
perché
non
è
ritenuta
possibile
un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia
civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925 riferibile, oltre che
alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di
impianti e di opere, in quanto simile interpretazione
sarebbe incompatibile con la norma transitoria contenuta
nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons.
Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV
sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n.
416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre
2000, n. 4808).
Questa
disposizione
ampliava
la
competenza
professionale di coloro che avevano conseguito, entro
una certa data, il diploma di architetto civile, poiché gli
interessati erano autorizzati a svolgere anche le
mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie,
come si è visto, della professione di ingegnere – “ad
eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica”, nonché “i lavori relativi alle vie,
ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere
idrauliche”.
Tale disciplina transitoria, ove prevede l’indicata
esclusione per gli architetti civili, ha senso - secondo
l’indicata giurisprudenza - solo interpretando in maniera
letterale e non estensiva la dizione opere di edilizia
civile di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti le
opere di diverso genere (tra cui proprio l'impiantistica)
fossero comprese nella dizione edilizia civile,
l'eccezione prevista (per gli architetti civili) non
avrebbe alcun significato (così Cons Stato, V sez., 6
aprile 1998, n. 416).
La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione
univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti
di opere edilizie con affermazione di una competenza
degli architetti. E’ stato difatti previsto che “se sussiste
una competenza professionale dell'ingegnere per i
progetti
di
impianti
di
illuminazione
elettrica,
evidentemente con riferimento al citato art. 52, comma
1”, in quanto tali progetti sono “affini o comunque
connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle
stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa
la completa equiparazione che l'articolo suddetto
prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate”
(Cass. Civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).
Orientamento il quale presuppone che almeno tale
genere di impiantistica rientri nella nozione di opere di
edilizia civile di cui all’art. 52, co. I.
Non può quindi affermarsi “con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa
come
principale
e
indispensabile
e,
correlativamente, attribuire all'architetto una funzione
sussidiaria e di complemento in assenza di una
normativa che disciplini differentemente per tale materia
la competenza delle due suddette professioni” (Cass. Civ.
n. 3814 del 2000, cit.).
La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II
sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento che
inizia peraltro ad essere accolto anche da tribunali
amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03
aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione
l’illuminazione di un campo di calcio).
69
Si segnala, peraltro, che col Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (in G.U.R.I.
12 marzo 2008 n. 61), ove è stato previsto il riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici, è stato specificato,
all'art.
5,
che
il
progetto
per
l'installazione,
trasformazione e ampliamento, è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le
specifiche competenze tecniche richieste, prevedendo in
particolare l'apporto del professionista per la redazione
progettuale per impianti relativi alla distribuzione di gas
combustibili con portata termica superiore a 50 kw o
dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per
impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio.
03.08.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Caserta
Si richiede di conoscere tutte le pronunce
giurisprudenziali successive all’anno 2004
che confermino la competenza degli architetti
in materia di impiantistica.
70
11.10.2011
Con riferimento alla Vostra richiesta, nel premettere che,
al fine di un corretto inquadramento della questione,
appare riduttivo limitarsi ad individuare la sola
giurisprudenza successiva al 2004, stante la numerosa
produzione giurisprudenziale antecedente a tale data, e
stante altresì una necessaria individuazione della
normativa di riferimento, per una visione d’insieme della
complessa questione, si precisa quanto segue:
1. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51
che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad
esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle
arti, sono di spettanza della professione di architetto",
mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537
del 1925).
Con specifico riguardo all'attività di installazione di
impianti negli edifici, la disciplina era costituita, in
precedenza, dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di
attuazione (D.P.R. 6.12.1991 n. 447), oltre che dalle
norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da
107 a 121 del D.P.R. 380/2001).
Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in
vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in
materia di attività di installazione di impianti all'interno
degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme
appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16
della L. 46/1990.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".
Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure
professionali competenti per redigere progetti di
impianti, rinviando, inevitabilmente, alla disciplina degli
albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza,
esaminando l'apporto dei giudici.
2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli
fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza
professionale dell'architetto nel caso in cui non si acceda,
come si dovrebbe, ad una interpretazione più ampia
della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del
1925.
A tal proposito il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20
dell’8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola
del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione
di opere di edilizia civile che escludeva dalla
partecipazione alla gara gli architetti, ha, altresì, rilevato
un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in
materia impiantistica degli architetti, ritenendo che “pur
non potendosi addivenire, sulla base della normativa
vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di
laurea in architettura con quello in ingegneria (più
spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso
tecnico
scientifico),
deve
accedersi
ad
una
interpretazione
della
nozione
di
edilizia
civile
sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l’opera
di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in
ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione
di energia elettrica, potendo essa invece costituire un
efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e
del complessivo patrimonio edilizio comunale”.
3. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione
univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti
di opere edilizie con affermazione di una competenza
71
degli architetti.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi
in base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto” è infondata; anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di
tal genere e inoltre “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini
o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Tale
orientamento suggerisce che, almeno, tale genere di
impiantistica possa rientrare nella nozione di opere di
edilizia civile di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi
affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di
illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza
della figura professionale dell'ingegnere intesa come
principale e indispensabile e correlativamente
attribuire all'architetto una funzione sussidiaria e di
complemento in assenza di una normativa che disciplini
differentemente per tale materia la competenza delle
due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000,
cit.). La progettazione di un impianto di illuminazione
pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr. Cass. Civ., II sez., 5
novembre 1992, n. 11994); orientamento che inizia
peraltro ad essere accolto anche tribunali amministrativi
regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n.
161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un
campo di calcio).
4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha
ulteriormente chiarito la questione confermando con la
decisione
del
Consiglio
di
Stato,
IV
Sezione,
n.4866/2009, la competenza degli architetti per
progettare gli impianti negli edifici. La sentenza,
partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925
afferma testualmente quanto segue: "Sono quindi
esclusivo appannaggio della professione di ingegnere
72
solo le opere di carattere più marcatamente tecnico
scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica
di ammodernamento e ampliamento della rete idrica
comunale, ...)".
"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato
estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni
tecniche anche di carattere accessorio che vengono
collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie opere murarie..."
“Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare
propria, perché consona ad una lettura aggiornata e
coerente della norma, che privilegi il momento unitario
della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza
artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in
specie, si può affermare che il concetto di opere di
edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più
specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero
complesso degli impianti tecnologici a corredo di
fabbricati, e quindi non solo gli impianti idraulici ma
anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.
Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del
provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla
progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di
un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo,
poiché proposto come impianto collegato ad un edificio
già esistente e non da realizzare, debba essere
predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di
impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il
progetto sia presentato autonomamente non fa venire
meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da
un architetto."
5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni
di legge sopra individuate, si può affermare la piena
competenza
dell’architetto
nella
materia
impiantistica in ambito urbano (ad esempio un
impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e
scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la
viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di
edilizia civile, fermo restando che, comunque, la
materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di
73
diverse interpretazioni.
04.08.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Como
Con riferimento all’annosa questione relativa
alle competenze professionali degli Architetti
in materia di impianti ed atteso che il Regio
Decreto n° 2537 del 1925 reca il
regolamento per le professioni di ingegnere e
architetto (il nostro tariffario prevede nella
classe III^ opere di impianti di servizi
generali suddivisa in classe IIIa IIIb IIIc),
gradiremmo
conoscere
i
riferimenti
giurisprudenziali che chiariscano se la
progettazione degli impianti rientri o meno
nella competenza degli architetti e quali
cognizioni
tecnico-scientifiche
deve
possedere chi progetta tali opere.
74
07.09.2011
Integrazioni
11.10.2011
Con riferimento alla vostra precedente nota del 4 agosto
2011, prot. 499 e nel dar seguito alla nostra del
7/9/2011, prot. n. 663, appare utile, al fine di un
corretto inquadramento della questione, stante la
numerosa produzione giurisprudenziale e la necessaria
individuazione della normativa di riferimento, per
prospettare una visione d’insieme della complessa
questione, riportare quanto ulteriormente evidenziato:
1. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51
che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad
esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle
arti, sono di spettanza della professione di architetto",
mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537
del 1925). Con specifico riguardo all'attività di
installazione di impianti negli edifici, la disciplina era
contemplata, in precedenza, dalla Legge 5.3.1990 n. 46
(Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo
regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447,
oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico
dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).
Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in
vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in
materia di attività di installazione di impianti all'interno
degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme
appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16
della L. 46/1990.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste". Detta norma non chiarisce, tuttavia, quali
siano le figure professionali effettivamente competenti a
stilare progettazioni impiantistiche, rinviando, quindi, alla
disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di
conseguenza,
riferendosi
alle
relative
pronunce
giurisprudenziali.
2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica strettamente connesse con
singoli
fabbricati
parrebbero
rientrare
nella
competenza professionale dell'architetto nel caso in cui
non sia dato di accedere, come si dovrebbe, ad una
interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile
di cui al R.D. n. 2357 del 1925.
A tal proposito il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20
dell’8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola
del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione
di opere di edilizia civile che escludeva dalla
partecipazione alla gara gli architetti, ha evidenziato un
ulteriore aspetto relativamente alla competenza in
materia impiantistica degli architetti, ritenendo che “pur
non potendosi addivenire, sulla base della normativa
vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di
laurea in architettura con quello in ingegneria (più
spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso
tecnico
scientifico),
deve
accedersi
ad
una
interpretazione
della
nozione
di
edilizia
civile
sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l’opera
di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in
ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione
di energia elettrica, potendo essa invece costituire un
efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e
del complessivo patrimonio edilizio comunale”.
3. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione
univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti
di opere edilizie con affermazione di una competenza
degli architetti. Secondo la Suprema Corte, infatti, la tesi
in base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto” è infondata: “anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di
tal genere” e inoltre “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini
o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
75
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Siffatto
orientamento presuppone che almeno tale genere di
impiantistica debba rientrare nella nozione di opere di
edilizia civile di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi
affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di
illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza
della figura professionale dell'ingegnere intesa come
principale e indispensabile e, correlativamente,
attribuire all'architetto una funzione sussidiaria e di
complemento in assenza di una normativa che disciplini
differentemente per tale materia la competenza delle
due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000,
cit.).
La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr. Cass. Civ., II sez., 5
novembre 1992, n. 11994) dando luogo ad un
orientamento che inizia, fra l’altro, ad essere accolto
anche da tribunali amministrativi regionali (T.A.R.
Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso
di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).
4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha
ulteriormente chiarito la questione, chiarendo, con la
decisione
del
Consiglio
di
Stato,
IV
Sezione,
n.4866/2009, la competenza degli architetti per
progettare gli impianti negli edifici. La sentenza,
partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD 2537/1925
afferma testualmente quanto segue: "Sono quindi
esclusivo appannaggio della professione di ingegnere
solo le opere di carattere più marcatamente tecnico
scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica
di ammodernamento e ampliamento della rete idrica
comunale, ...)".
"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato
estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni
tecniche anche di carattere accessorio che vengono
collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie opere murarie..."
“Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare
propria, perché consona ad una lettura aggiornata e
coerente della norma, che privilegi il momento unitario
della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza
76
artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in
specie, si può affermare che il concetto di opere di
edilizia civile vada esteso sicuramente oltre gli ambiti
più specificamente strutturali, fino a ricomprendere
l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo di
fabbricati, e quindi non solo gli impianti idraulici ma
anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.
Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del
provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla
progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di
un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo,
poiché proposto come impianto collegato ad un edificio
già esistente e non da realizzare, debba essere
predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di
impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il
progetto sia presentato autonomamente non fa venire
meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da
un architetto."
5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni
di legge sopra individuate, si può affermare la piena
competenza dell’architetto nella materia impiantistica in
ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica
illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere
opere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a
servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo
restando che, comunque, la materia appare tuttora
oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.
06.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Udine
L’Ordine di Udine richiede di conoscere, alla
luce di una recente sentenza del TAR Veneto
(Sezione 1, 8 Luglio 2011) le competenze
degli architetti in materia di progettazione e
direzione lavori di opere stradali.
77
21.10.2011
Il contrasto fra architetti e ingegneri circa la rispettiva
legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare
determinate attività inerenti alla loro professione, è in
gran parte originata dall’interpretazione degli artt. 51 e
52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le
professioni di ingegnere e di architetto).
Attualmente, l'art. 1 del D.P.R. 328/2001 ha introdotto
una più complessa articolazione delle attività esplicabili
dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B
(e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua
ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado
di capacità e competenza acquisita mediante il percorso
formativo".
Dall’analisi dei contenuti delle predette sezioni e settori si
possono arguire le varie funzioni esplicabili dai predetti
professionisti, individuate sulla base dei percorsi di studi
effettuati ed in relazione alle diverse specializzazioni
ottenute.
Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al
R.D 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o
riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due
professioni; di conseguenza permane una zona
condivisa in materia di edilizia civile, la quale è
sostanzialmente accessibile sia al settore architettura
della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001)
sia al settore ingegneria civile e ambientale della
professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).
Rimane, comunque, irrisolto dalla normativa esaminata
cosa debba intendersi per edilizia civile pur se, al
riguardo,
la
giurisprudenza
amministrativa
ha
provveduto a colmare tale carenza normativa.
Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538 della III Sezione
dell’11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le
spettanze in materia di edilizia civile, che “rientrano nella
competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto
servizio dei singoli fabbricati”, aggiungendo, già nel
1984, che “la ripartizione delle competenze professionali
tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e
disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle
evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due
professioni in questione, onde si appalesa urgente la
necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano
tutta l'attività professionale tecnica”.
Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19
febbraio 1990 della IV Sezione, ha, altresì, aggiunto che
le opere stradali possono essere progettate anche da
architetti, ove connesse al collegamento fra singoli
fabbricati, purché di rilievo modesto.
In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato,
V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22
maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è
stato, poi, stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri,
ma anche agli architetti la progettazione di massima ed
esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del
tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del
medesimo".
In base a ciò può affermarsi, più in generale e con
78
sufficiente grado di veridicità, che le opere stradali in
ambito urbano rientrano nelle competenze tanto
dell’ingegnere
quanto
dell’architetto
per
cui
la
summenzionata sentenza del TAR veneto và inquadrata
entro il complesso di tutte le precedenti pronunce
giurisprudenziali in materia.
In conclusione, si tratta di materia delicata e complessa,
oggetto di interpretazioni divergenti, che, nella specie,
potrebbe comunque essere oggetto di differenti
valutazioni dinanzi al Consiglio di Stato; difatti, secondo
la giurisprudenza sopracitata, le opere stradali sono di
competenza
anche
degli
architetti,
nei
limiti
sopraindividuati, ed il giudice di secondo grado potrebbe
valutare diversamente la questione esaminata dal TAR
Veneto, stante, peraltro, le dimensioni contenute delle
opere viarie come affermato nella stessa sentenza.
13.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Bolzano
Viene contestata con esposto di un ingegnere
l’attività di direzione dei lavori per un parco
eolico ubicato sul territorio di un comune in
provincia di Avellino. L’ingegnere, con un
esposto inoltrato alla locale compagnia dei
carabinieri,
al
Sindaco
del
comune
interessato ed alla Procura competente,
contesta, citando il Regio Decreto 2537/25,
la direzione dei lavori in oggetto, attribuendo
la competenza per la progettazione e la
direzione dei lavori in questione alla sola
figura dell’ingegnere, essendo i parchi eolici
considerati
come
edifici
industriali.
Nell’ambito dei lavori di realizzazione del
parco eolico sono stati nominati due direttori
dei lavori e nell’ordine:
- il primo (architetto) per la realizzazione di
tutte le opere civili,
- il secondo (ingegnere elettrico) per gli
impianti elettrici.
Il quesito è rivolto ad acclarare se rientra o
meno
nella
competenza
dell'architetto
l’espletamento della direzione lavori di un
parco eolico.
79
10.11.2011
E’ stato rappresentato che è stata contestata, con
esposto di un ingegnere alla Procura della Repubblica,
l’attività di direzione dei lavori di un architetto per un
parco eolico ubicato sul territorio di un comune in
provincia di Avellino, ai sensi del Regio Decreto 2537/25,
che attribuirebbe la competenza per la progettazione e la
direzione dei lavori alla sola figura dell’ingegnere,
essendo i parchi eolici, per quanto riferito dal ricorrente,
considerati come edifici industriali. E’ stato, altresì,
precisato nel quesito che nell’ambito dei lavori di
realizzazione del parco eolico sono stati nominati due
direttori dei lavori , il primo (architetto) per la
realizzazione di tutte le opere civili, ed il secondo
(ingegnere elettrotecnico) per gli impianti elettrici. E’
stato quindi richiesto se rientra nella competenza
dell'architetto lo svolgimento dell'attività di direzione dei
lavori di un parco eolico. Nel caso in questione la
domanda è posta in maniera erronea in quanto
l’architetto non è il solo incaricato per svolgere la
prestazione contestata ma essa verrà espletata, in modo
congiunto, sia dall’architetto che da un ingegnere
elettrotecnico. Oltre a ciò, va rammentato che il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici
all’interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o
a rete che, generalmente, modificano vaste parti di
territorio. Sono richiesti, pertanto, per un impianto
eolico, la valutazione di aspetti legati all’impatto visivo,
ovvero misurando le variazioni di altezza, forma e colore
dell’impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le
condizioni meteorologiche prevalenti, tenendo presente
anche lo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura
dell’impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione.
L’inserimento di un impianto eolico nel territorio
costituisce quindi aspetto strettamente legato alle
competenze di un architetto, e ciò non solo quando
l’impianto sia localizzato in aree ove vi siano valori
estetici legati all’uso come area naturale o turistica; ne
consegue che la presenza di un architetto quale direttore
dei lavori servirà ancor di più per valutare meglio i criteri
sopra
delineati
nel
corso
dell’esecuzione
delle
lavorazioni. L’art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le
prestazioni di spettanza della professione di ingegnere
così come in modo analogo e più puntuale si ritrova
nell’art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001, ove si
attribuisce all’ingegnere industriale la direzione dei lavori
di impianti industriali dovendosi intendere per
impianto industriale un complesso di capitali, macchine,
mezzi e addetti atti a sfruttare le risorse materiali ed
energetiche per trasformarle in prodotti finiti, a maggior
valore aggiunto, attraverso trasformazioni chimico fisiche
o processi di fabbricazione e/o montaggio. Occorre
quindi stabilire se un impianto eolico possa essere
considerato un impianto industriale oppure entro quali
limiti non possa rientrare in tale definizione. A ben
vedere la presenza di un limitato numero di macchine
(pale eoliche), da valutare nella loro singolarità, sono
ben lontane dall’essere rapportate ad un edificio
industriale. Evitando, nel caso in esame, ulteriori
superflue disquisizioni e volendo dare risposta alla
contestazione mossa dall’ingegnere occorre precisare che
sono stati nominati due direttori dei lavori; un architetto
per le opere di edilizia civile connesse alla messa in
opera delle macchine (pale eoliche) ed un ingegnere
elettrotecnico per l’istallazione delle macchine.
Si
può quindi affermare che la contestazione mossa dal
ricorrente è priva d’ogni sostanza essendo le due figure
professionali cui è affidata la direzione dei lavori,
ciascuna
per
le
proprie
specifiche
attribuzioni,
perfettamente titolate a svolgere la prestazione in
questione per cui viene, inevitabilmente, indebolito e
80
svuotato di contenuto il succitato esposto alla Procura
della Repubblica.
02.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Sondrio
Con proprio quesito l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Sondrio ha richiesto se gli
Architetti
possono
redigere
piani
di
zonizzazione acustica dei territori comunali ai
sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001.
81
22.02.2012
In risposta a quanto richiesto si evidenzia quanto segue.
In attuazione degli artt. 4 e 8 della Legge n. 447/1995 e
della L.R. n.13/2001, la Giunta Regionale lombarda,
nella seduta del 2 luglio 2002 con
deliberazione
n.VII/9776, ha emanato il documento "Criteri tecnici di
dettaglio per la redazione della classificazione acustica
del territorio comunale".
Con successiva deliberazione di Giunta regionale
n.VIII/11349 in data 10 febbraio 2010, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, s. o. n.8 del
22 febbraio 2010, è stata disposta l’integrazione
dell’allegato tecnico alla deliberazione VII/9776 con un
ulteriore paragrafo che riporta i criteri per la produzione
degli elaborati grafici della classificazione acustica da
trasmettere alla Regione Lombardia, in formato
elettronico, georeferenziato (GIS).
Le attività oggetto della normativa nazionale e regionale
devono essere svolte da un tecnico competente nel
campo dell'acustica ambientale, riconosciuto tale da una
Regione, come sancito
dalla legge 447/95, art. 2,
comma 6 e dal D.M. 16/3/1998, allegato D.
In particolare ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge
447/95 “è definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni,
verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti
norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere
le relative attività di controllo. Il tecnico competente
deve essere in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario
ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad
indirizzo scientifico”.
Il comma successivo sancisce che “L'attività di tecnico
competente può essere svolta previa presentazione di
apposita domanda all'assessorato regionale competente
in materia ambientale, corredata da documentazione
comprovante l'aver svolto attività, in modo non
occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da
almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due
anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario”.
Oltre a ciò, il comma 8, precisa che “le attività di cui al
comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in
possesso del diploma di scuola media superiore, siano in
servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi
svolgano la propria attività nel campo dell'acustica
ambientale, alla data di entrata in vigore della presente
legge nonchè da coloro che, a prescindere dal titolo di
studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque
anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo
non occasionale”.
Nella specie, quindi, gli architetti, previa presentazione di
domanda all’assessorato generale in materia ambientale,
se in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, della Legge
447/95, possono
redigere il piano di zonizzazione
acustica dei territori comunali.
22.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ragusa
L’Ordine degli Architetti di Ragusa ha
richiesto di sapere se per collaudare impianti
idrici,
elettrici
ed
antincendio
siano
necessarie da parte del professionista
particolari competenze.
82
28.03.2012
Con riferimento alla mail di cui all’oggetto e alla richiesta
in essa contenuta, appare utile evidenziare quanto
segue.
Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che
sono "oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad
esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle
arti, sono di spettanza della professione di architetto",
mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d.
2537/1925).
Con specifico riguardo all'attività di installazione di
impianti negli edifici, la disciplina era costituita in
precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di
attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle
norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da
107 a 121 del D.P.R. 380/2001).
Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in
vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in
materia di attività di installazione di impianti all'interno
degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme
appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16
della L. 46/1990.
Il decreto individua, tra gli impianti negli edifici, le
seguenti tipologie: gli impianti elettrici e parafulmini,
impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di
riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, impianti
idrico-sanitari,
impianti
gas,
impianti
ascensori,
montacarichi, scale mobili e impianti di protezione
antincendio.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".
Oltre a ciò, l’art. 14 della L. 46/1990, ancora vigente,
prevede testualmente che “per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15”.
Le norme non determinano, quindi, quali siano le figure
professionali competenti a redigere progetti e collaudo
degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina
degli albi professionali sopra richiamata.
Per la disamina giurisprudenziale di tale materia, relativa
alla
competenza
degli
architetti
nella
materia
impiantistica in ambito urbano se a servizio di uno o più
fabbricati di edilizia civile, si rinvia alla risposta
dell’’11.10.2011, già resa all’Ordine di Caserta per il
quesito del 3/8/2011, e diffusa da questo Consiglio con
circolare del 3/2/2012, prot. 141, nell’ambito dei pareri
espressi
dal
Dipartimento
lavoro,
Compensi
e
Competenze professionali.
24.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Novara
(1)
L’Ordine degli Architetti di Novara con
proprio quesito chiede:
1) se vi sia competenza degli architetti
con
riferimento
al
progetto
di
compensazione boschiva a seguito di
intervento
in
zona
boscata,
in
83
27.03.2012
Relativamente alla nota in oggetto ed ai quesiti in essa
posti appare utile evidenziare quanto segue:
Con riferimento al quesito n. 1, l'art. 2 della L. 12
febbraio 1992, n° 152, richiamata dall’art. 11 del DPR 5
giugno 2001 n. 328 stabilisce che sono di competenza
dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività
particolare
richiamandosi
all'art.
4
D.Lgs. 227/2001 ed all'art. 19 L.R.
Piemonte 4/2009;
2) se i Geometri siano o meno competenti
per la stesura di relazioni paesaggistiche.
84
volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,
zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in
generale, le attività riguardanti il mondo rurale.
In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi
e dei dottori forestali lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai
rimboschimenti.
Inoltre, la normativa di riferimento indicata nel quesito
(art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed art. 19 L.R. Piemonte
4/2009) non appare tale da consentire che possa essere
attribuita all’architetto la competenza su un progetto di
compensazione boschiva a seguito di intervento in zona
boscata.
Appare peraltro opportuno rammentare che il Consiglio
di Stato (Sez. II del 29.01.1997), ha ribadito che “se la
professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa
può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed
elenchi istituiti in forza della legge medesima.
L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un
regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in
capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo
svolgimento delle attività tipizzate.”
Relativamente al quesito n. 2 ed in base all’art. 146 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi
del DPCM 12 dicembre 2005, recante "Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai
sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42", la
relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico
corredante l'istanza di autorizzazione paesaggistica
unitamente al progetto architettonico dell'intervento.
Occorre, poi, che l’istanza venga corredata da elaborati
tecnici tali da motivare ed evidenziare, opportunamente,
la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al
lessico
architettonico e formale adottato rispetto al
contesto paesaggistico, così come rappresentato dal
testo del DPCM predetto.
La documentazione tecnica a corredo della relazione
prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di
progetto, in varie scale di rappresentazione, finalizzati a
rendere comprensibile e compatibile col contesto
paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.
Tale
relazione
costituisce,
pertanto,
per
l'Amministrazione competente, la base di riferimento
essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146,
comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.
Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12
dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi
dell’impatto della regolamentazione" è, testualmente,
previsto, al punto a), che “i destinatari diretti
dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le
autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati
(in massima parte architetti o geometri) per predisporre
dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione
ad esse allegata”, ed al punto e) che “la nuova disciplina
alimenterà il mercato delle professioni tecniche
(architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore”.
La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non
specifica espressamente né analizza altre possibili
competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e
finalità proprie della Relazione Paesaggistica e del
progetto di intervento, appare del tutto
logico e
ragionevole che la stesura della relativa documentazione
venga curata da tecnici abilitati, nel rispetto delle
competenze
previste
dai
rispettivi
ordinamenti
professionali.
25.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Massa Carrara
Con il quesito posto, viene richiesto se
sussistano o meno le competenze di un
architetto nominato dal giudice quale CTU in
una causa civile, avente ad oggetto un
impianto fotovoltaico.
Tale richiesta viene formulata, in particolare,
dal difensore di parte attrice, il quale
chiarisce che il procedimento in questione è
un accertamento tecnico preventivo per la
verifica di conformità di un impianto
fotovoltaico installato presso l'abitazione
dell'attore, al fine di verificare se l'impianto
possegga i requisiti tecnici del GSE e
l'allaccio alla rete di distribuzione pubblica.
85
06.03.2012
Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare
quanto segue:
1. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che il
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che
sono "oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad
esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle
arti, sono di spettanza della professione di architetto",
mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537
del 1925).
Con specifico riguardo all'attività di installazione di
impianti negli edifici, la disciplina era costituita in
precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di
attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle
norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da
107 a 121 del D.P.R. 380/2001).
Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata
in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in
materia di attività di installazione di impianti all'interno
degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme
appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16
della L. 46/1990.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".
Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure
professionali competenti a redigere progetti degli
impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli
albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza,
esaminando l'apporto dei giudici.
2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli
fabbricati"
paiono
rientrare
nella
competenza
professionale dell'architetto.
Tale orientamento si afferma perché non è ritenuta
possibile un'interpretazione più ampia della nozione di
"edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925 che sia
riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad
altri generi di impianti e di opere, in quanto simile
interpretazione sarebbe incompatibile con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V,
6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938
e 12 settembre 2000, n. 4808).
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20 dell’8 gennaio
2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per
l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di
edilizia civile che esclude dalla partecipazione alla gara
gli architetti, ha inoltre rilevato un ulteriore aspetto
relativamente alla competenza in materia impiantistica
degli architetti, ritenendo che “pur non potendosi
addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una
sostanziale equiparazione del titolo di laurea in
architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente
86
caratterizzato, quest’ultimo, in senso tecnico scientifico),
deve accedersi ad una interpretazione della nozione di
edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti
pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria
pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera
applicazione di energia elettrica, potendo essa invece
costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli
fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio
comunale”.
3. La giurisprudenza ordinaria adotta una interpretazione
univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti
di opere edilizie con affermazione di una competenza
degli architetti.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi
in base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di
tal genere” e inoltre “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini
o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Orientamento che presuppone che almeno tale genere di
impiantistica debba rientrare nella nozione di "opere di
edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.
Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa
come
"principale
e
indispensabile"
e
correlativamente attribuire all'architetto una funzione
"sussidiaria e di complemento" in assenza di una
normativa che disciplini differentemente per tale materia
la competenza delle suddette due professioni" (Cass. Civ.
n. 3814 del 2000, cit.).
La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II
87
sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un
orientamento che inizia a trovare accoglimento anche
presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R.
Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso
di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).
4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha
ulteriormente
chiarito
la
questione,
precisando
ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV
Sezione, n.4866/2009, le competenze degli architetti
nella progettazione di impianti all’interno di edifici.
La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD
2537/1925 afferma testualmente quanto segue:
"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
idrica comunale, ...)".
"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato
estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni
tecniche anche di carattere accessorio che vengono
collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie opere murarie..."
Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare
propria, perché consona ad una lettura aggiornata e
coerente della norma, che privilegi il momento unitario
della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza
artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica anche nelle applicazioni civili.
Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di
"opere di edilizia civile" debba estendersi, sicuramente,
oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a
ricomprendere
l'intero
complesso
degli
impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell'edificazione.
Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del
provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla
progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di
un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo,
poiché proposto come impianto collegato ad un edificio
già esistente e non da realizzare, debba essere
predisposto da un ingegnere.
88
Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un
edificio, la circostanza che il progetto sia presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento con
l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto
stesso sia sottoscritto anche da un architetto."
5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni
di legge sopraindividuate, si può affermare la piena
competenza dell’architetto nella materia impiantistica in
ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica
illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di
urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di
uno o più fabbricati di edilizia civile.
Da ciò, ed anche in base a quanto finora enunciato, è da
ritenersi ammissibile che l’architetto possa svolgere
attività di C.T.U. relativamente ad un impianto
fotovoltaico istallato entro una abitazione, fermo
restando che, comunque, la materia appare ancora
oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.
13.03.2012
Avv.
Rachele Con riferimento al quesito posto dall'ordine
Vatteroni
Provinciale di Massa Carrara in data 23
febbraio 2012, con cui è stato richiesto la
(facente seguito a sussistenza o meno delle competenze di un
precedente quesito architetto nominato dal giudice quale CTU in
esposto dall’Ordine una causa civile, avente ad oggetto la
verifica di conformità di un impianto
di Massa Carrara)
fotovoltaico, ed a seguito della risposta
fornita, è pervenuto un nuovo quesito con cui
l’avvocato del ricorrente si rivolge al
C.N.A.P.P.C.
chiedendo
espressamente
quanto segue: “con riferimento alla Vostra
comunicazione del 6 marzo 2012, Vi sarei
grata se, alla luce delle considerazioni da Voi
espresse, poteste darmi conferma che la
potenza di un impianto non incida sulle
competenze di un Architetto.
Mi riferisco, più in particolare, al fatto che,
nel caso concreto, l'impianto fotovoltaico è
un impianto di tipo A con potenza superiore
ai
6
KWP.
Se non erro, in base alla normativa da Voi
richiamata (i.e. D.M. 22 gennaio 2008, n.
37), ove la potenza impiegata sia superiore
ai
6
KWP,
l'impianto
deve
essere
89
30.03.2012
In relazione al quesito posto direttamente dall'avvocato
Vatteroni, si evidenzia che, in base al combinato disposto
dell'art. 37 del R.D. n. 2357 del 1925 e dell'art. 17 del
D.L.L. n. 382 del 1944, non possono essere richiesti
pareri attinenti all'esercizio della professione di architetto
da soggetti privati.
Ad ogni buon conto ed a puro titolo di cortesia si
segnala che un parere nel merito è stato già reso e ad
esso si rinvia.
Ogni dubbio o conferma del caso, stante la pendenza del
giudizio, potrà, comunque, essere posta al Giudice
patrocinatore della controversia così come ogni altra
conferma sulla interpretazione normativa del D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 potrà essere posta all’autorità
giurisdizionale competente, mediante sospensione del
procedimento e rinvio alla Corte Costituzionale.
obbligatoriamente progettato da un tecnico
abilitato.
Mi sembrerebbe, quindi, di poter concludere
che la potenza di un impianto costituisca
discrimine in relazione alla competenza
professionale degli Architetti".
23.03.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Potenza
L’Ordine degli Architetti di Potenza ha chiesto
di dare risposta al quesito di un suo iscritto
che lavorando presso un’azienda impegnata
nel settore del fotovoltaico, in qualità di
progettista della società, firma tutti i progetti
che essa realizza, quindi anche la parte
elettrica cioè la relazione specialistica e lo
schema elettrico che l’UTF e il Gse
richiedono. Detto iscritto ha richiesto di
sapere se sia abilitato o meno a firmare
quanto sopra specificato.
90
12.04.2012
Con riferimento al quesito posto nella nota di cui in
oggetto appare utile evidenziare quanto segue:
Preliminarmente è opportuno precisare che il R.D. 23
ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51, c.1, che
"sono oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad
esse relative", precisando altresì che "le opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico ed il
restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge
20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti,
sono di spettanza della professione di architetto", mentre
"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537
del 1925).
Con specifico riguardo all'attività di installazione di
impianti all’interno di edifici le relative norme erano, in
precedenza, contenute nel testo della Legge 5.3.1990 n.
46 (Norme per la sicurezza degli impianti) nonché entro
il regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447,
ed a quanto, in aggiunta precisato nel merito, dal
Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R.
380/2001).
Tale quadro normativo è stato, però, modificato con
l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37
(Regolamento in materia di attività di installazione di
impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e
sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione
degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".
Detta norma non precisa, tuttavia, quali siano le figure
professionali competenti a redigere progetti siffatti
rinviando, inevitabilmente, alla disciplina degli albi
professionali sopra richiamata nonché alle norme
giurisprudenziali in materia.
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli
fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza
professionale dell'architetto.
Tale orientamento si affermerebbe
qualora non si
potesse accedere ad una interpretazione più ampia della
nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925,
riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici ma
anche ad altri generi di impianti e di opere, risultando
detta restrittiva interpretazione
incompatibile con la
norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D.
n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11
dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n.
92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio
2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).
Il Consiglio di Stato, poi, con l’ordinanza n. 20 dell’8
gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un
bando relativo all'affidamento di un incarico di
progettazione di opere di edilizia civile che escludeva
dalla partecipazione gli architetti, ha rilevato un ulteriore
aspetto sulle competenze in materia impiantistica degli
architetti ritenendo che, “pur non potendosi addivenire,
sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale
equiparazione del titolo di laurea in architettura con
quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato
quest’ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi
ad una interpretazione della nozione di edilizia civile
sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l’opera
di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in
ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione
di energia elettrica, potendo essa invece costituire un
efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e
del complessivo patrimonio edilizio comunale”.
La giurisprudenza ordinaria adotta, di contro, una
interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza degli architetti nel merito.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi
in base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di
91
tal genere” ed ancora “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini
o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Orientamento che presuppone che, almeno, tale genere
di impiantistica debba rientrare nella nozione di "opere di
edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.
Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa come principale e indispensabile" e, nel contempo,
attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di
complemento in assenza di una normativa che disciplini
differentemente per tale materia la competenza delle
suddette due professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000,
cit.).
La progettazione di un impianto di pubblica illuminazione
sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II
sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un
orientamento che inizia a trovare accoglimento anche
presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R.
Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso
di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).
Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha
ulteriormente chiarito la questione, precisando con la
decisione
del
Consiglio
di
Stato,
IV
Sezione,
n.4866/2009, le competenze degli architetti nella
progettazione di impianti all’interno di edifici in quanto,
la sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD
2537/1925 afferma testualmente:
"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
idrica comunale, ...)".
"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato
92
estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni
tecniche anche di carattere accessorio che vengono
collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie
opere
murarie..."
Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare
propria, perché consona ad una lettura aggiornata e
coerente della norma, che privilegi il momento unitario
della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza
artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica anche nelle applicazioni civili.
Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di
"opere di edilizia civile" debba estendersi oltre gli ambiti
più specificamente strutturali, fino a ricomprendere
l'intero complesso degli impianti tecnologici relativi al
fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma
anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.
In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di
legge sopra citate, si può affermare la piena competenza
dell’architetto nella materia impiantistica in ambito
urbano (ad esempio un impianto di pubblica
illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di
urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di
uno o più fabbricati di edilizia civile.
Risulta, pertanto, pienamente ammissibile per l’architetto
sottoscrivere il progetto della parte elettrica, relazione
specialistica e schema elettrico, di un impianto
fotovoltaico, nei limiti sopra individuati, pur se tuttora la
materia appare oggetto di discussione e fonte di diverse
interpretazioni.
10.05.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ancona
E' stato richiesto da parte dell'ordine di
Ancona in data 10 maggio 2012, mediante
documentazione
prodotta
in
formato
cartaceo al MAXXI di Roma, in occasione
dell’ultima conferenza degli Ordini degli
Architetti italiani, se rientra nelle competenze
dell’architetto l'attività di progettazione e
direzione lavori relativa al ripascimento a
protezione degli arenili, svolta da un iscritto
al detto Ordine.
93
29.05.2012
Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto
chiarire che il contrasto fra architetti e ingegneri circa la
rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad
esercitare determinate attività inerenti alla loro
professione,
è
in
gran
parte
conseguenza
dell’interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D.
23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di
ingegnere e di architetto).
Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una
più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle
due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e
dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti
professionali diversi in relazione al diverso grado di
capacità e competenza acquisita col percorso formativo".
Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al
R.D. 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o
riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due
professioni; di conseguenza permane una “zona
condivisa” in materia di edilizia civile accessibile sia al
settore architettura della professione di architetto, (art.
16 D.P.R. 328/2001) sia al settore ingegneria civile e
ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR
328/2001), pur se permane non precisato dalla
normativa vigente cosa debba intendersi per “edilizia
civile”.
Nel caso di specie, la progettazione e conseguente
direzione lavori di ripascimento a protezione degli arenili
può essere riferita ad aspetti ambientali atteso che detta
attività deve uniformarsi al rispetto dell'art. 21 della L.
31 luglio 2002, n. 179 (richiamato nella documentazione
a corredo).
Ciò comporta quindi l’esigenza, sia nella fase progettuale
che in quella realizzativa, di individuare e proporre
soluzioni che tenendo conto di tutte le problematiche
inerenti al caso in questione ne propongano la
risoluzione con tecnologie, quanto più possibile, efficaci
ed efficienti.
Giova, infine, segnalare che, allo stato, gli "interventi di
ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione"
sono individuati al n. 31, allegato 1, del D.P.R. 9 luglio
2010, n. 139, regolamento relativo al procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità.
In base a tale normativa, è prevista una relazione
paesaggistica semplificata e la conformità del progetto
alla disciplina urbanistica ed edilizia da parte di "tecnico
abilitato",
senza
specificare,
espressamente,
se
architetto, ingegnere od altro.
Tali criteri, utilizzabili per analogia, propendono a
destituire di fondamento il parere reso dal CNI in data
18.3.2009, n. 1327, che assegna l’attività di
ripascimento del litorale marittimo alla competenza
esclusiva degli ingegneri; tale parere, peraltro, non
possiede alcun carattere vincolante con rilevanza
esterna, essendo una mera interpretazione fornita da un
organismo di diritto pubblico ai propri iscritti.
94
Si ritiene, pertanto, sulla base di quanto fin qui
argomentato e precisato ed in ossequio alle norme
vigenti in materia, che anche alla professione di
Architetto possa essere attribuita competenza per
interventi di ripascimento del litorale marittimo.
Si tratta, tuttavia, di materia delicata e complessa,
oggetto di interpretazioni divergenti, che, nella specie,
potrebbero essere oggetto di differenti valutazioni
dinanzi ai giudici civili e/o amministrativi.
05.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Forlì
Col quesito posto l'Ordine di Forlì richiede
risposta relativamente alla istanza pervenuta
all’Ordine dal Servizio Ambiente e Sicurezza
del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena,
con cui si chiede se la predisposizione di
elaborati progettuali e la dichiarazione di
conformità relativi ad impianti elettrici per le
linee in media tensione 15.000 V di
lunghezza inferiore a 500 metri e per le linee
di lunghezza superiore a 500 metri o a
tensione superiore a 15.000 V possano
essere firmati dagli iscritti all'Ordine degli
Architetti, richiedendo altresì le particolari
sezioni che possono ritenersi abilitate in tal
senso.
95
26.06.2012
Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si
osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che
disciplina le competenze professionali di architetti ed
ingegneri, all’art. 51 prevede che sono “oggetto tanto
della professione di ingegnere quanto di quella di
architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”,
(co. 1), fermo restando che “le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il
ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno
1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto”, mentre “la
parte
tecnica
ne
può
essere
compiuta
tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537
del 1925).
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, in
seguito arricchita e rimodulata da altri pronunciamenti,
solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con
singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza
professionale
dell'architetto
omettendo,
così,
un’interpretazione più ampia della nozione di «edilizia
civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente
ripresa e riconsiderata in altre pronuce giurisprudenziali,
riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad
altri generi di impianti e di opere, in palese e netto
contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54,
comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez.
III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19
febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV
sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n.
4808).
Tale disposizione amplia la competenza professionale di
coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data,
il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere
anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 proprie, come si è visto, della professione di ingegnere «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie,
ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere
idrauliche».
Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l’indicata
esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo
la citata giurisprudenza – soltanto aderendo ad una
interpretazione letterale e non estensiva della dizione
«opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo
52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui
proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione
edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti
civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato,
V sez., 6 aprile 1998, n. 416).
La
giurisprudenza
ordinaria,
tuttavia,
adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza degli architetti.
E’ stato difatti previsto che «se sussiste una competenza
professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono
«affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di
edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l'architetto, attesa la completa equiparazione che
l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000,
n. 3814).
Tale orientamento presuppone che almeno tale genere di
impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia
civile» di cui all’art. 52, co. I.
Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa
come
"principale
e
indispensabile"
e
correlativamente attribuire all'architetto una funzione
“sussidiaria e di complemento” in assenza di una
normativa che disciplini, differentemente per tale
materia, la competenza delle due suddette professioni»
(Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).
Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria
96
sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la
progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul
territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali
degli architetti come ripreso, concettualmente, dalla
giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza,
03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per
l’illuminazione di un campo di calcio).
Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della
normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del
titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria
(più spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso
tecnico-scientifico),
"
deve
accedersi
ad
una
interpretazione
della
nozione
di
edilizia
civile
sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l’opera di
progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in ambito
comunale ad un fenomeno di mera applicazione di
energia elettrica, potendo, essa, invece costituire
un’efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e
del complessivo patrimonio edilizio comunale (Consiglio
di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).
In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di
legge sopraindividuate, si può affermare la piena
competenza dell’Architetto nella materia impiantistica,
tra cui, all’evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici
per le linee in media tensione 15.000 V di lunghezza
inferiore a 500 metri e per le linee di lunghezza superiore
a 500 metri o a tensione superiore a 15.000 V, entro
l’ambito urbano in osservanza della richiamata
estensione concettuale delle “opere di edilizia civile”.
19.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Agrigento
Col quesito posto l'Ordine di Agrigento chiede
un parere in merito
alle competenze
professionali
dell’architetto
nella
progettazione e direzione dei lavori di
impianti elettrici interni ad edifici in quanto
l’Azienda U.S.L. n° 1 di Agrigento avrebbe
stabilito, con decisione interna, che per il
rilascio del parere N.I.P.,
il progetto
dell’impianto elettrico interno all’edificio, di
qualsiasi
entità,
deve
essere
obbligatoriamente firmato da un ingegnere.
97
09.07.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto,
preme, innanzitutto riferirsi al R.D. 23 ottobre 1925 n.
2537, che disciplina le competenze professionali di
architetti ed ingegneri, e che all’art. 51 recita: “sono
oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di
quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i
rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse
relative”, (co. 1), fermo restando che “le opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico ed il
restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge
20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti,
sono di spettanza della professione di architetto”, mentre
“la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537
del 1925).
Per
quanto
riguarda,
invece,
le
competenze
dell’architetto nella materia impiantistica occorre dire che
in base a taluna giurisprudenza amministrativa,
successivamente arricchita e rimodulata con altri
pronunciamenti,
solo
le
opere
di
impiantistica
«strettamente
connesse
con
singoli
fabbricati»
rientrerebbero
nella
competenza
professionale
dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più
ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n.
2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata
in altre pronuce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla
realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e
di opere, in palese e netto contrasto con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V,
6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938
e 12 settembre 2000, n. 4808).
Tale disposizione amplia la competenza professionale di
coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data,
il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere
anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 proprie, come si è visto, della professione di ingegnere «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie,
ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere
idrauliche».
Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l’indicata
esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo
l’indicata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una
interpretazione letterale e non estensiva della dizione
«opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52,
co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui
proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione
edilizia civile», l'eccezione prevista per gli «architetti
civili» «non avrebbe alcun significato» (così Cons. Stato,
V sez., 6 aprile 1998, n. 416).
La
giurisprudenza
ordinaria,
tuttavia,
adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza degli architetti.
E’ stato difatti previsto che «se sussiste una competenza
professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di
98
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52, primo comma, in quanto tali progetti sono
«affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di
edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l'architetto, attesa la completa equiparazione che
l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000,
n. 3814).
Siffatto orientamento presuppone che almeno tale
genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di
«opere di edilizia civile» di cui all’art. 52, co. I.
Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa
come
"principale
e
indispensabile"
e
correlativamente attribuire all'architetto una funzione
“sussidiaria e di complemento” in assenza di una
normativa che disciplini, differentemente per tale
materia, la competenza delle due suddette professioni»
(Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).
Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria
sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la
progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul
territorio comunale, in particolare, rientra tra le
attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso,
concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa
(T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per
un caso di progettazione per l’illuminazione di un campo
di calcio).
Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della
normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del
titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria
(più spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso
tecnico-scientifico),
"
deve
accedersi
ad
una
interpretazione
della
nozione
di
edilizia
civile
sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l’opera di
progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in ambito
comunale ad un fenomeno di mera applicazione di
energia elettrica, potendo, essa, invece costituire
un’efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e
del complessivo patrimonio edilizio comunale (Consiglio
di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).
In conclusione, quindi, in base alle disposizioni di legge
sopraindividuate ed alle pronunce giurisprudenziali
99
citate, si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna,
la piena competenza dell’Architetto nella materia
impiantistica, tra cui, all’evidenza, rientrano anche gli
impianti elettrici all’interno di edifici ed in ambito urbano,
di qualsiasi entità essi siano, in osservanza della
richiamata estensione concettuale delle “opere di edilizia
civile”.
23.08.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Rimini
L’Ordine di Rimini con proprio quesito ha
chiesto chiarimenti in merito alle competenze
dell’architetto su prestazioni riguardanti
l’acustica.
Tanto per soddisfare la richiesta di due suoi
iscritti che hanno svolto siffatte prestazioni;
nello specifico l’uno la progettazione e l’altro
la direzione lavori riguardanti l’acustica
passiva di un fabbricato residenziale relativa
a partizioni verticali ed orizzontali, esterne ed
interne, colonne di scarico e similari.
100
01.10.2012
Con riferimento al quesito posto ed alle precisazioni in
esso contenute si ritiene opportuno premettere alcuni
elementi di fatto, ovvero che i due iscritti che hanno
esposto il caso al proprio Ordine hanno svolto incarico di
progettazione e D.L. relativamente ad un fabbricato ad
uso residenziale impartendo istruzioni costruttive
riguardanti l’acustica relativamente a partizioni verticali,
orizzontali, esterne ed interne, colonne di scarico e
similari.
Dal quesito non è dato sapere se il fabbricato ad uso
residenziale sia prossimo alle opere di cui all'art. 8
comma 2 della L. 447/95,ovvero se il fabbricato
residenziale in questione giaccia in prossimità di una
strada statale (per cui è richiesta la valutazione del clima
acustico), occorrendo in tal caso che l’isolamento di
facciata, oltre ad essere superiore a 40 dB (il minimo
previsto dal D.P.C.M. 5/12/97), sia tale da ridurre
l’immissione di rumore dovuta al traffico entro i valori di
legge.
Oltre ciò appare opportuno evidenziare che in una
comunicazione
del
Ministero
dell’Ambiente
del
28.05.1998, derivante da un quesito analogo posto
dall'Ordine degli Ingegneri di Livorno, venne precisato
che per effettuare progettazioni in materia di acustica
non occorrono particolari competenze, mentre per
eseguire una misura su campo è necessario che il tecnico
investito di tale incombenza risulti iscritto negli elenchi
Regionali e Provinciale dei “Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale” così come previsto dall’art. 2 della Legge
Quadro.
Ciò a significare che le valutazioni e le prescrizioni in
materia di acustica, nella fase di progettazione, possono
essere espletate da qualsiasi soggetto purchè abilitato a
svolgere attività di progettazione, mentre il collaudo e la
relativa certificazione rimane competenza esclusiva dei
tecnici specificamente competenti in acustica.
Del pari, e per analogia, non si ravvisano particolari
motivi ostativi in merito all’espletamento dell’attività di
Direzione Lavori.
Occorrerà comunque valutare se, nel caso specifico, il
fabbricato ad uso residenziale sia o meno prossimo alle
opere di cui all'art. 8 comma 2 della L. 447/95, aspetto
non chiarito nel quesito posto.
20.09.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ragusa
L’Ordine degli Architetti di Ragusa ha
richiesto chiarimenti volti a sapere se
sussista
o
meno
la
competenza
dell’Architetto
per
l’espletamento
delle
prestazioni di progettazione riguardante lo
smaltimento di acque bianche di un fondo su
cui insiste una struttura dedita alla
ristorazione.
101
09.10.2012
Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente
evidenziato che la materia oggetto dello stesso è trattata
dal DM 37/2008 riguardante gli impianti a servizio di
edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso,
collocati all’interno di essi o delle relative pertinenze.
Nello specifico, giusto come precisato nell’art.1, comma 2
del precitato D.M. 37/2008, gli impianti in questione sono
da ricomprendere fra gli “impianti idrici e sanitari di
qualsiasi natura o specie”.
Allo scopo di individuare le competenze progettuali in
materia occorre precisare che il R.D. 23 ottobre 1925 n.
2537, all'art. 51, comma 1, prevede che: “sono oggetto
tanto della professione di ingegnere quanto di quella di
architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”.
L’art. 5 del succitato D.M. 37/2008 recita: “Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste”,
non
indicando
le
figure
professionali
competenti a redigere progetti siffatti, rinviando, quindi,
alla
disciplina
degli
albi
professionali
ed
alla
giurisprudenza in materia.
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica “strettamente connesse con singoli
fabbricati” rientrerebbero nella competenza professionale
dell'architetto non aderendo, nel caso di specie, ad
un’interpretazione più ampia della nozione di "edilizia
civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che
alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di
impianti e di opere, ritenendo simile interpretazione
incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art.
54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925 (cfr. Cons. Stato,
sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19
febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV
sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n.
4808).
La
giurisprudenza
ordinaria,
di
contro,
adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza dell’architetto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” ed ancora “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o
comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Simile orientamento presuppone che almeno tale genere
di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di
edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.
Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio
chiarito la questione definendo ulteriormente, con la
decisione
del
Consiglio
di
Stato,
IV
Sezione,
n.4866/2009, la competenza degli architetti per
progettare gli impianti all’interno e, quindi, a servizio di
edifici.
La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD
2537/1925 afferma testualmente quanto segue: ”Sono
quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
idrica comunale, ...)”; “...il concetto di edilizia civile,
viene
interpretato
estensivamente,
facendovi
ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere
accessorio che vengono collegate al fabbricato
mediante l'esecuzione delle necessarie opere
murarie...”
"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,
102
perché consona ad una lettura aggiornata e coerente
della norma, che privilegi il momento unitario della
costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni,
e
che
tenga
conto
sia
della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in
specie, si può affermare che il concetto di "opere di
edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più
specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero
complesso degli impianti tecnologici a corredo del
fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma
anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.
Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del
provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla
progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di
un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo,
poiché proposto come impianto collegato ad un edificio
già esistente e non da realizzare, debba essere
predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di
impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il
progetto sia presentato autonomamente non fa venire
meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da
un architetto.”
In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di
legge sopraindividuate, appare possibile ritenere valido
ed efficace quanto espresso nella materia sia dalla
giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa
risultando le opere oggetto del quesito strettamente
connesse al fabbricato presente sul terreno e, per questo,
rientranti entro le competenze dell’architetto fermo
restando che, comunque, la materia appare ancora
oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.
26.09.2012
Ordine Architetti P.
P.
C.
Provincia
dell’Aquila
L’Ordine ha domandato di dare risposta alla
richiesta formulata da un iscritto alla sezione
“A” dell’Albo che ha chiesto se l’Architetto
può progettare un impianto fotovoltaico di
circa 150 KW (comunque inferiore a 200 KW)
potendo, poi, svolgere le funzioni di
responsabile della documentazione finale
dell’impianto stesso.
103
29.10.2012
Con
riferimento
al
quesito
posto,
occorre,
preliminarmente, osservare che, ferme restando le
previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, la materia relativa è trattata dal D.M.
22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di
installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l’art.
"Il progetto per l'installazione, la
5
così recita:
trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto
da un professionista iscritto agli albi professionali secondo
le specifiche competenze tecniche richieste".
La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure
professionali
competenti
a
redigere
progettazioni
impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina
degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa
produzione giurisprudenziale in materia.
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli
fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza
professionale dell'architetto.
Tale orientamento si affermerebbe in assenza di
un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia
civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che
alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di
impianti e di opere ritenendo, siffatta interpretazione
incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art.
54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato,
sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19
febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV
sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n.
4808).
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20 dell’8 gennaio
2002, reputando illegittima la clausola del bando per
l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di
edilizia civile che avrebbe escluso dalla partecipazione alla
gara gli architetti, ha, altresì, evidenziato un ulteriore
aspetto
riguardante
la
competenza
in
materia
impiantistica degli architetti, affermando che: “pur non
potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente,
ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in
architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente
caratterizzato quest’ultimo in senso tecnico scientifico),
deve accedersi ad una interpretazione della nozione di
edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti
pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria
pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera
applicazione di energia elettrica, potendo essa invece
costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli
fabbricati
e
del
complessivo
patrimonio
edilizio
comunale”.
La
giurisprudenza
ordinaria,
di
contro,
adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza dell’architetto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
104
base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” ed ancora “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o
comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Detto orientamento presuppone che almeno tale genere
di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di
edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.
La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale rientra nella competenza
professionale dell’architetto (cfr altresì Cass. Civ., II sez.,
5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un
orientamento che inizia a trovare accoglimento presso
taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata
Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di
progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).
Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio
chiarito la questione definendo ulteriormente, con la
decisione
del
Consiglio
di
Stato,
IV
Sezione,
n.4866/2009, la competenza degli architetti per
progettare gli impianti all’interno e, quindi, a servizio di
edifici.
La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD
2537/1925 afferma testualmente quanto segue: "Sono
quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
idrica comunale, ...)"; “...il concetto di edilizia civile,
viene
interpretato
estensivamente,
facendovi
ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere
accessorio che vengono collegate al fabbricato
mediante l'esecuzione delle necessarie opere
murarie...”
105
"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,
perché consona ad una lettura aggiornata e coerente
della norma, che privilegi il momento unitario della
costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni,
e
che
tenga
conto
sia
della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in
specie, si può affermare che il concetto di "opere di
edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più
specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero
complesso degli impianti tecnologici a corredo del
fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma
anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.
Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del
provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla
progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di
un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo,
poiché proposto come impianto collegato ad un edificio
già esistente e non da realizzare, debba essere
predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di
impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il
progetto sia presentato autonomamente non fa venire
meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da
un architetto.”
In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di
legge sopraindividuate, appare possibile ritenere valido
ed efficace quanto espresso nella materia sia dalla
giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa
nell’attribuire piena competenza all’architetto nella
materia impiantistica entro l’ambito urbano (ad esempio
un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione
e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la
viabilità).
Da ciò, ed anche in base a quanto fin qui enunciato, è da
ritenersi ammissibile che l’architetto possa svolgere
attività di progettazione relativamente ad un impianto
fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia
civile fermo restando che, comunque, la materia appare
ancora oggetto di discussione e fonte di diverse
interpretazioni.
Nel quesito non è dato sapere se l’impianto in questione
sia a servizio di uno o più fabbricati per cui qualora ciò
106
non fosse occorrerà valutare se l’opera sia, comunque,
accessoria ad uno o più immobili già esistenti.
27.09.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Massa Carrara
L’Ordine degli Architetti di massa Carrara con
proprio quesito ha richiesto di sapere se
l’Architetto possiede o meno competenza per
l’espletamento della relazione di "valutazione
rischio incendio" ex DM 10.3.1998 e D.Lgs
81/08 su impianti industriali, nella specie un
opificio.
29.10.2012
Con riferimento al quesito posto, in base all’art. 51 del
R.D. 2357/1925, gli impianti industriali rientrerebbero
nelle competenze degli ingegneri, e ciò anche in base alle
previsioni dell'art. 46, comma 1, lettera b), del DPR
328/2001.
La normativa tuttavia non prevede competenze in via
esclusiva anche per tutte le attività e i servizi
professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche
catastali, pratiche autorizzative varie e, come nel caso di
specie, per valutazioni di rischio incendio (noto anche
come certificato prevenzione incendi, o CPI).
Al riguardo, giova poi rammentare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il
decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 recante
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui
all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”,
ove si indicano le modalità di iscrizione dei professionisti,
tra cui architetti ed ingegneri, ma non si definiscono
competenze specifiche.
Ne consegue che, in assenza di prescrizioni normative
specifiche, non si ravvisano particolari aspetti per negare
ad un architetto la competenza relativamente alla
relazione di "valutazione rischio incendio" ex DM
10.3.1998 e D.Lgs 81/08 su un impianto industriale,
anche se, comunque, la materia appare tuttora oggetto di
discussione e fonte di diverse interpretazioni.
09.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Milano
L’Ordine di Milano ha richiesto di sapere la
sussistenza o meno della competenza degli
Architetti per la progettazione di impianti
fotovoltaici.
Al riguardo ha allegato anche un parere del
CNI sulla questione.
06.12.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto
appare utile evidenziare che, fermo restando quanto
sancito con gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n.
2537, la materia specificamente relativa al quesito è
trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in
materia di attività di installazione di impianti all'interno
degli edifici), ove l’art. 5 così recita: "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".
La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure
professionali
competenti a
redigere
progettazioni
107
impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina
degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa
produzione giurisprudenziale in materia.
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli
fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza
professionale dell'architetto.
Tale orientamento si affermerebbe nel caso in cui non si
potesse accedere ad un'interpretazione più ampia della
nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925,
riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici bensì
anche ad altri generi di impianti e di opere risultando tale
restrittiva interpretazione incompatibile con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V,
6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e
12 settembre 2000, n. 4808).
Il Consiglio di Stato, poi, con l’ordinanza n. 20 dell’8
gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un
bando relativo all’affidamento di un incarico di
progettazione di opere di edilizia civile che avrebbe
escluso dalla partecipazione gli architetti, ha evidenziato
un ulteriore aspetto sulle competenze impiantistiche degli
architetti,
affermando
che:
“pur
non potendosi
addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una
sostanziale equiparazione del titolo di laurea in
architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente
caratterizzato quest’ultimo in senso tecnico scientifico),
deve accedersi ad una interpretazione della nozione di
edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti
pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria
pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera
applicazione di energia elettrica, potendo essa invece
costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli
fabbricati e
del
complessivo patrimonio
edilizio
comunale”.
La
giurisprudenza
ordinaria,
di
contro,
adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza degli architetti nel merito.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
108
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” ed ancora “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente, con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini
o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che
l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.
3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche
Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Detto orientamento conduce a presupporre che almeno
tale genere di impiantistica possa essere ricompresa nella
nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.
Si può, quindi, asserire che la progettazione di un
impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale
rientra nelle competenze professionali dell’architetto (cfr.
altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994)
delineando, in tal modo, un orientamento che inizia a
trovare
accoglimento
presso
taluni
tribunali
amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03
aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione
dell'illuminazione di un campo di calcio).
Da
ultimo
la
giurisprudenza
amministrativa
ha
ulteriormente chiarito la questione precisando, con la
decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.
4866/2009, ancora una volta, la competenza degli
architetti nella progettazione di impianti all’interno di
edifici e, quindi, a servizio di essi atteso che la sentenza,
partendo dalla lettura dell'art.52 del R.D. 2537/1925,
testualmente
afferma:
"Sono
quindi
esclusivo
appannaggio della professione di ingegnere solo le opere
di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad
esempio
le
opere
di
ingegneria
idraulica
di
ammodernamento e ampliamento della rete idrica
comunale, ...)";…… “...il concetto di edilizia civile, viene
interpretato estensivamente, facendovi ricadere le
realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che
vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione
delle necessarie opere murarie...”
Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del
Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,
109
perché consona ad una lettura aggiornata e coerente
della norma, che privilegi il momento unitario della
costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni,
e
che
tenga
conto
sia
della
trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione
tecnologica, anche nelle applicazioni civili.
Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di
"opere di edilizia civile" debba essere esteso oltre gli
ambiti
più
specificamente
strutturali,
fino
a
ricomprendere
l'intero
complesso
degli
impianti
tecnologici riguardanti il fabbricato e, quindi, non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento ed
elettrici compresi nell'edificazione.
In conclusione, quindi, in ossequio alle disposizioni di
legge sopraindividuate ed a quant’altro argomentato non
si può che ritenere valido quanto espresso nella materia
sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella
amministrativa quando affermano la piena competenza
dell’architetto nella materia impiantistica entro l’ambito
urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione
o reti di adduzione e scarico ed in genere di
urbanizzazione come la stessa viabilità).
Preme solo aggiungere che il V° Conto Energia (D.M. 5
luglio
2012)
individua
l’impianto
fotovoltaico
integrato con caratteristiche innovative ovvero un
impianto costituito da moduli non convenzionali e
componenti speciali concepiti per sostituire o integrare
elementi architettonici preesistenti.
Appare di tutta evidenza come per simili realizzazioni
l’architetto assuma un ruolo fondamentale avendo la
formazione
giusta
per
affrontare
e
risolvere,
positivamente, la progettazione del fotovoltaico integrato
negli edifici, con adozione di moduli che, mentre
generano energia elettrica, integrano e sostituiscono
elementi caratterizzanti la stessa facies architettonica e
decorativa delle fabbriche oggetto di tali interventi.
15.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Venezia
Con proprio quesito l’Ordine di Venezia ha
chiesto di sapere se un Architetto, iscritto
alla Sez. A dell’Albo, può progettare un’area
a forestazione e, se sì, fino a che livello.
110
06.12.2012
Con l’intento di dare risposta al quesito posto occorre
considerare che l’art. 2 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3,
individua e specifica, sotto diversi profili, la competenza
in materia boschiva – forestale per i Dottori Agronomi ed
i Dottori Forestali.
La giurisprudenza, poi, (T.A.R. Lazio sentenza 2.11.1994
n. 1674, T.A.R. Lazio n. 7413 del 10 marzo 2004,
Consiglio di Stato sentenza n. 2323/2008) sostiene, nel
settore forestale, la competenza esclusiva dei Dottori
Agronomi e Forestali.
Per quanto fin qui argomentato, gli Architetti, pur avendo
una certa conoscenza delle tematiche ambientali,
paesaggistiche e territoriali, non possono vantare una
chiara e definita competenza nella materia forestale per
cui appare giusto affermare che la progettazione di
un’area a forestazione è da attribuire alla esclusiva
competenza dei Dottori Agronomi e Forestali.
30.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. della Valle
d’Aosta
Con quesito dell'Ordine di Aosta viene
richiesto un parere relativo alle competenze
degli architetti nella progettazione di opere
stradali; in particolare il caso di specie
inerisce l’affidamento ad un architetto della
progettazione di un parcheggio a raso in
ambito urbano.
In data 4 dicembre l'ordine ha inviato due
pareri legali, da cui si evince con maggior
precisione l'oggetto del contendere.
Trattasi di opera destinata al servizio del
Capoluogo, con destinazione generica, non al
servizio di specifiche case o edifici (ad
esempio il Municipio), ma ad un agglomerato
urbano inteso come tale.
111
06.12.2012
Con riferimento al quesito posto con la mail di cui
all’oggetto occorre preliminarmente rilevare dell’antico
contrasto fra ingegneri ed architetti circa la rispettiva
legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare
determinate attività inerenti alla loro professione, è in
gran parte originata dall’interpretazione degli artt. 51 e
52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le
professioni di ingegnere e di architetto).
Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una
più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle
due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei
relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti
professionali diversi in relazione al diverso grado di
capacità e competenza acquisita mediante il percorso
formativo".
Dall’analisi dei contenuti delle predette sezioni e settori si
possono arguire le varie funzioni esplicabili dai predetti
professionisti, individuate sulla base dei percorsi di studi
effettuati ed in relazione alle diverse specializzazioni
ottenute.
Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al
R.D 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o
riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due
professioni; di conseguenza permane una “zona
condivisa” in materia di edilizia civile, la quale è
sostanzialmente accessibile sia al settore architettura
della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001)
sia al settore ingegneria civile e ambientale della
professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).
In merito al significato da attribuire al termine “edilizia
civile”, per lungo tempo irrisolto, ha provveduto la
giurisprudenza amministrativa che, finalmente, ha
colmato tale perniciosa lacuna normativa.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III
Sezione dell’11 dicembre 1984, ha specificato, nel
definire le spettanze in materia di edilizia civile, che
“rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere
poste a diretto servizio dei singoli fabbricati”,
aggiungendo, già nel 1984, che “la ripartizione delle
competenze professionali tra ingegneri e architetti, in
quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925,
non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli
sviluppi delle due professioni in questione, onde si
appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle
norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica”.
Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19
febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le
opere stradali possono essere progettate anche da
architetti, ove connesse al collegamento fra singoli
fabbricati, purché di rilievo modesto.
In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato,
V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio
2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre
stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche
agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di
una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e
serva da collegamento fra due punti del medesimo".
Appare di tutta evidenza che la realizzazione di un’area di
parcheggio a raso, in ambito urbano, possa essere
considerata a pieno titolo rientrante nell’ambito delle
opere stradali ed in quanto collocata all’interno dell’area
urbana di competenza non solo dell’ingegnere ma, per
quanto precisato in precedenza, anche dell’architetto.
Nello specifico, infatti, la giurisprudenza amministrativa
ha ribadito che“la progettazione delle opere stradali,
idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri
mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a
meno che si tratti di progettazione strettamente
connessa con i singoli fabbricati ” e quindi limitata,
evidentemente, all’ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV,
22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR
Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V,
6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV,
19/02/1990 n. 92) .
In base a ciò può affermarsi, più in generale e con
sufficiente grado di veridicità che le opere stradali in
ambito urbano ed a maggior ragione le opere relative ad
112
un “parcheggio a raso in ambito urbano” rientrano tanto
nelle competenze dell’ingegnere quanto in quelle
dell’architetto, per tutto quanto in precedenza riportato
ed argomentato nonostante la materia, tuttora, appaia
oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
03.12.2012
Ordine Architetti P.
P. C. provincia di
Catania
L’Ordine di Catania ha trasmesso al
C.N.A.P.P.C. una nota di protesta inoltrata
all’I.N.A.I.L.
relativa
alla
contestazione
mossa ad un funzionario del detto Ente che
ha messo in dubbio la competenza
dell’architetto nella materia dell’impiantistica
elettrica nell’edilizia civile.
113
21.02.2013
Innanzitutto questo C.N.A.P.P.C. condivide in toto quanto
asserito dall’Ordine di Catania nella summenzionata nota
verificando come certi Enti e, nello specifico taluni
Funzionari, continuino a perseguire personali intendimenti
disattendendo, spesso, precise norme di Legge.
Nello specifico trattasi della competenza o meno
dell’Architetto in materia di impiantistica elettrica
nell’edilizia civile.
A tal proposito occorre, preliminarmente, osservare che il
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina
le
competenze professionali di architetti ed ingegneri,
all’art. 51 prevede che sono “oggetto tanto della
professione di ingegnere quanto di quella di architetto le
opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo ad esse relative”, (co. 1), fermo
restando che “le opere di edilizia civile che presentano
rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.
364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di architetto”, mentre “la parte tecnica ne
può essere compiuta tanto dall'architetto quanto
dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537 del 1925).
Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, in seguito
arricchita e rimodulata da altri pronunciamenti, solo le
opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli
fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale
dell'architetto omettendo, così, un’interpretazione più
ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n.
2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in
altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla
realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e
di opere, in palese e netto contrasto con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6
aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e
12 settembre 2000, n. 4808).
Tale disposizione amplia la competenza professionale di
coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il
diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere
anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 proprie, come si è visto, della professione di ingegnere «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie,
ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere
idrauliche».
Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l’indicata
esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo la
citata giurisprudenza – soltanto aderendo ad una
interpretazione letterale e non estensiva della dizione
«opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo
52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui
proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione
edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti
civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato,
V sez., 6 aprile 1998, n. 416).
La
giurisprudenza
ordinaria,
tuttavia,
adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza degli architetti.
E’ stato difatti previsto che «se sussiste una competenza
professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono
«affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di
edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l'architetto, attesa la completa equiparazione che
l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000,
n. 3814).
Tale orientamento presuppone che almeno tale genere di
impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia
civile» di cui all’art. 52, co. I.
Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere
intesa
come
“principale
e
indispensabile”
e
correlativamente attribuire all'architetto una funzione
“sussidiaria e di complemento” in assenza di una
normativa che disciplini, differentemente per tale
materia, la competenza delle due suddette professioni»
(Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).
114
Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza
n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione
di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio
comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli
architetti come ripreso, concettualmente,
dalla
giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza,
03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per
l’illuminazione di un campo di calcio).
Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della
normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del
titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria
(più spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso
tecnico-scientifico),
"
deve
accedersi
ad
una
interpretazione
della
nozione
di
edilizia
civile
sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l’opera di
progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in ambito
comunale ad un fenomeno di mera applicazione di
energia elettrica, potendo, essa, invece costituire
un’efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e
del complessivo patrimonio edilizio comunale (Consiglio di
Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20)”.
In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di
legge sopraindividuate, si può affermare la piena
competenza dell’Architetto nella materia impiantistica, tra
cui, all’evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici
entro l’ambito urbano in osservanza della richiamata
estensione concettuale delle “opere di edilizia civile”.
17.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Benevento
Con proprio quesito l'Ordine di Benevento ha
richiesto
di
precisare
le
competenze
professionali di un architetto su opere di
completamento della viabilità interna ad
un’area urbana (nello specifico quella del
comune di Apice). su incarico conferito
dall’amministrazione comunale all’architetto
congiuntamente con un geometra.
115
21.03.2013
In merito al quesito posto, occorre preliminarmente
rilevare il contrasto in essere fra ingegneri ed architetti
circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva,
ad esercitare determinate attività inerenti alla loro
professione, in seguito all’interpretazione degli artt. 51 e
52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le
professioni di ingegnere e di architetto), cui si rinvia.
Giova, in proposito, rilevare la permanenza di una “zona
condivisa” in materia di edilizia civile, la quale è
sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della
professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al
settore ingegneria civile e ambientale della professione di
ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).
In merito al significato da attribuire al termine “edilizia
civile”, la giurisprudenza amministrativa ha colmato, in più
occasioni, e continua a colmare, la lacuna normativa.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione
dell’11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le
spettanze in materia di edilizia civile, che “rientrano nella
competenza degli architetti tutte le opere poste a
diretto servizio dei singoli fabbricati”, aggiungendo,
già nel 1984, che “la ripartizione delle competenze
professionali tra ingegneri e architetti, in quanto
immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più
consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle
due professioni in questione, onde si appalesa urgente la
necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano
tutta l'attività professionale tecnica”.
Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19
febbraio 1990 della IV Sezione, ha, altresì, aggiunto che le
opere stradali possono essere progettate anche da
architetti, ove connesse al collegamento fra singoli
fabbricati, purché di rilievo modesto.
Più recenti pronunce (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V
Sez. 6 aprile 1998 n. 416, Sez V n. 2938 del 22 maggio
2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno sancito
che “spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli
architetti la progettazione di massima ed esecutiva
di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto
urbano e serva da collegamento fra due punti del
medesimo”, chiarendo che “la progettazione delle opere
stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli
ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli
architetti a meno che si tratti di progettazione
strettamente connessa con i singoli fabbricati ” e
quindi limitata, evidentemente, all’ambito urbano,
(cfr la già citata Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n.
2938; nello stesso senso TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008
n. 954) .
In base a quanto finora argomentato si può affermare con
più che sufficiente grado di veridicità che le opere
stradali in ambito urbano rientrano tanto nelle
competenze
dell’ingegnere
quanto
in
quelle
dell’architetto, per tutto quanto in precedenza riportato
ed argomentato, pur se la materia continua ad essere
oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
Per completezza occorre, infine, precisare che per quanto
riguarda le competenze del geometra non compete a
questo Consiglio Nazionale esprimersi e che, pur se in
convenzione non risultano precisate e distinte le attività
116
professionali affidate all'architetto ed al geometra c’è da
presumere che esse verranno svolte nel rispetto delle
competenze di ciascuno.
12.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Padova
Con proprio quesito l'Ordine degli Architetti
di Padova ha richiesto, dando seguito a
precedente richiesta di un proprio iscritto
(che
ha
inviato
il
quesito
anche
autonomamente) se sussistano o meno le
competenze di un architetto per un impianto
fotovoltaico, dal momento in cui, secondo la
sezione locale di Enel Distribuzione S.P.A.,
l’architetto, in base al D.M. 37/08, non
avrebbe titolo a redigere lo schema elettrico
unifilare per la progettazione di impianti
fotovoltaici.
117
27.02.2013
Il quesito posto deriva da una valutazione espressa da Enel
Distribuzione s.p.a., cui la presente viene indirizzata per
conoscenza, secondo cui la redazione dello schema
elettrico unifilare relativo alla progettazione di un impianto
fotovoltaico, in base al D.M. 37/08, non rientrerebbe nelle
competenze dell’Architetto iscritto alla sezione “A” dell’albo
Al riguardo giova, preliminarmente, osservare che, ferme
restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23
ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37
(Regolamento in materia di attività di installazione di
impianti all'interno degli edifici), prevede all’art. 5 che "Il
progetto
per
l'installazione,
la
trasformazione
e
l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le
specifiche competenze tecniche richieste" non ponendo
preclusioni di sorta alla competenza dell’architetto per tali
prestazioni pur non indicando, chiaramente, le figure
professionali deputate a svolgere prestazioni in materia
impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed
interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.
Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di
impiantistica strettamente connesse con singoli
fabbricati
parrebbero
rientrare
nella
competenza
professionale dell'architetto.
Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di
un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia
civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che
alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti
e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6
aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12
settembre 2000, n. 4808).
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20 dell’8 gennaio
2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la
competenza in materia impiantistica degli architetti,
affermando che: “pur non potendosi addivenire, sulla base
della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione
del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria
(più spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso
tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione
della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che
non
si
limiti
pertanto
l’opera
di
progettazione
dell’illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un
fenomeno di mera applicazione di energia elettrica,
potendo essa invece costituire un efficace mezzo di
valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo
patrimonio edilizio comunale”.
La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti
affini o connessi a progetti di opere edilizie con
affermazione di una competenza dell’Architetto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” ed ancora “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o
comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo
suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi
indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ.
Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello
Milano 22.8.2000 n. 2154).
Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze
dell’Architetto la progettazione di un impianto di
illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass.
Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando,
così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento
presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R.
Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso
della progettazione dell'illuminazione di un campo di
calcio).
Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio
chiarito la questione definendo ulteriormente, con la
decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009,
la competenza degli architetti per progettare gli impianti
all’interno e, quindi, a servizio di edifici.
La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD
118
2537/1925 afferma testualmente quanto segue: “Sono
quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
idrica comunale, ...)”....... “...il concetto di edilizia civile,
viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le
realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che
vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie opere murarie...”
"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del
Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,
perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della
norma, che privilegi il momento unitario della costruzione
dell'opera
di
edilizia
civile,
senza
artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare
che il concetto di opere di edilizia civile si estenda
sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali,
fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il
profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo
grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di
riscaldamento
e
quindi
di
un'opera
accessoria
all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come
impianto collegato ad un edificio già esistente e non da
realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al
contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio,
la
circostanza
che
il
progetto
sia
presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento con
l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto
stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”
Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va,
ulteriormente, aggiunta la competenza degli architetti in
ambito fotovoltaico confermata da specifiche disposizioni di
legge.
Difatti nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene
individuato
l'«impianto
fotovoltaico
integrato
con
caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che
utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali,
sviluppati
specificamente
per
sostituire
elementi
119
architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle
modalità di installazione.
L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia sancisce che
possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli
impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che
utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali
tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con
potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW.
Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche
innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del
Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad elementi
architettonici.
Pare ovvio come in siffatto contesto l’architetto acquisisca
un ruolo determinante possedendo le conoscenze e gli
strumenti necessari per rendere attuabile il fotovoltaico
integrato nell’edificio.
In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato,
si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena
competenza all’architetto nella materia impiantistica entro
l’ambito urbano, ritenend, quindi,
ammissibile per
l’architetto svolgere attività di progettazione di un impianto
fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia
civile fermo restando che, comunque, la materia appare
tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse
interpretazioni.
Si invita, infine, l’Enel Distribuzione S.p.a che, come detto
in premessa, legge per conoscenza ad astenersi
dall’esprimersi in maniera impropria sulla competenza o
meno degli architetti in tema di fotovoltaico in assenza di
riferimenti legislativi che, di contro, con la presente sono
stati diffusamente commentati.
22.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. e C. della
Provincia di Napoli
L’Ordine di Napoli, in riferimento allo schema
di D.P.R. di attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia, e specificatamente in merito
all’obbligatorietà di frequenza di eventuali
corsi della durata minima di 64 ore, della
iscrizione, a corso effettuato, in apposito
Albo per Certificatori Energetici e della
possibilità da parte di iscritti che hanno già
frequentato un corso CEA della durata di 80
ore di essere inseriti in detto Albo.
120
13.03.2013
Con riferimento al quesito posto si segnala che lo schema
di D.P.R. da voi citato all'esame del Consiglio dei Ministri
dello scorso 15 febbraio, non è ancora legge dello Stato, e
lo diventerà nei quindici giorni successivi alla sua
pubblicazione in GURI.
Dopo di ciò sarà cura di questo Consiglio Nazionale fornire
tutte le necessarie ed utili indicazioni ai vari Ordini
professionali, in base al testo definitivo della legge e non
riferendosi ad una bozza di legge circolata, peraltro,
informalmente.
Tutto ciò anche allo scopo di valutare la
possibilità per l’Ordine di organizzare corsi
CEA con le caratteristiche ed i contenuti
minimi presenti nello schema in oggetto e
negli allegati.
07.03.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Avellino
Il presidente dell’Ordine di Avellino, dando
seguito ad una nota della Giunta Regionale
della Campania, ha richiesto se l’architetto
ha competenza ad esprimersi per la parte
agronomica a corredo di una relazione
paesaggistica.
04.04.2013
21.03.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Nuoro
L’Ordine di Nuoro ha chiesto se sussista la
competenza
dell'Architetto
per
la
progettazione di un impianto di trattamento
e gestione rifiuti; al riguardo, la Regione
Sardegna, Direzione generale dell'ambiente,
nella propria comunicazione del 18 marzo
c.a. ha sollevato delle perplessità.
18.04.2013
121
In merito al quesito posto, preme osservare che la
relazione agronomico-paesaggistica, nel caso in questione,
è redatta a corredo di un progetto di recupero ambientale
di un'area ubicata nella zona sommitale del fronte di una
cava di calcare.
Detta relazione, quindi, dovrebbe essere finalizzata allo
studio della struttura del territorio, all’analisi delle
correlazioni tra le varie unità paesaggistiche che lo
caratterizzano intorno all'area di cava, con l'esame delle
caratteristiche agronomiche ed ecologiche delle singole
unità che compongono l'ecotessuto dell’area medesima.
In base all'art. 2 lettera l) della L. 10 febbraio 1992 n. 152,
rientrano tra le competenze del dottore Agronomo e del
dottore Forestale "lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del
suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per
lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo
aperto".
Per la professione di architetto, la vigente normativa non
contempla previsioni altrettanto chiare per cui, nel caso di
specie, la competenza specifica del dottore Agronomo e del
dottore Forestale non si ritiene possa essere messa in
discussione.
In merito al quesito posto, preme evidenziare che, in
ossequio ad una interpretazione sistematica ed evolutiva
degli artt. 51,….54 del RD 2357 del 1925, viene
considerata di spettanza degli architetti, oltre che degli
ingegneri, anche la progettazione e la direzione di lavori
relativi ad opere di urbanizzazione implicanti conoscenze
proprie degli studi di ingegneria, da realizzare
ordinariamente in zone extraurbane.
E' stata, difatti, affermata la competenza dell'architetto per
la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica sul
territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613),
ritenendo, altresì, la sussistenza della competenza
professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli
impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia
civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un
campo da calcio e come la progettazione di opere di arredo
urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161).
Relativamente al caso di specie, poi, la normativa non
prevede competenze esclusive, anche per tutte le attività e
i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie,
pratiche catastali e pratiche autorizzative varie.
Ne consegue che, pur in assenza di specifiche norme e
pronunce giurisprudenziali in materia, e sulla base della
sostanziale equiparazione, su numerose materie, della
professione di ingegnere con quella dell’architetto, si può
convenire sulla competenza dell'Architetto per la
progettazione di un impianto di trattamento e gestione
rifiuti.
03.04.2013
08.05.2013
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Venezia
L'Ordine di Venezia, con una prima nota
pervenuta il 3 aprile c. a., ha chiesto se
sussiste la competenza dell'architetto per
eseguire progetti di linee/sistemi ferroviari,
in considerazione del fatto che, nel caso di
specie, l’Architetto iscritto all’Ordine dichiara
di avere una decennale esperienza di
direzione lavori e di progettazione eseguite
per conto delle Ferrovie dello Stato, sia come
dipendente che come libero professionista.
Con successiva nota datata 8 maggio 2013
ha precisato meglio il tipo di incarico ricevuto
dal proprio iscritto inerente non una linea
ferroviaria bensì una linea tranviaria, con
percorso in parte urbano, e nello specifico
relativo a lavori di rinnovo di due tratte di
binario.
122
03.06.2013
Con riferimento al quesito posto, oltre a rinviare al
disposto degli articoli 51 e 52, commi 1 e 2, nonché all’art.
54, commi 2 e 3, del R.D. 23.10.1925 n. 2537, la
giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la
progettazione delle opere viarie, stradali, idrauliche ed
igieniche è di pertinenza degli ingegneri in quanto escluse
dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di
progettazioni connesse con singoli fabbricati (Cons. Stato,
Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le
altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato,
Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538;
Sez. IV, 19/02/1990 n. 92; T.A.R. Campania - Salerno,
Sez. I, 26/4/2007 n. 457).
L’art. 51 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nello stabilire che
“sono di spettanza della professione di ingegnere il
progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i
quali quelli relativi alle vie”, dimostra che la nozione di
“edilizia
civile”
non
può
essere
estensivamente
interpretata, dovendosi da essa escludere i lavori e le
opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali “i
lavori relativi alle vie”.
Difatti essa non avrebbe senso se nel concetto di “opere di
edilizia civile”, di cui all’art. 52 del suddetto R.D. 2537 del
1925, si dovessero ricomprendere anche i lavori relativi
alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle
opere idrauliche che non siano strettamente connessi ad
uno o più edifici.
Giova, altresì, precisare che, in base ad una
interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51 -….-
54 del RD 2357 del 1925, è stata affermata la competenza
progettuale dell'architetto per un impianto di illuminazione
pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo
2000 n. 613), nonchè per la progettazione di tutti gli
impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia
civile.
Nella specie, diversamente da come prospettato nella
prima formulazione del quesito ed in seguito all’esame
della documentazione inviata successivamente, emerge
che l’incarico professionale conferito non riguarda una
linea ferroviaria bensì una linea tranviaria, la Trieste
Opicina, tranvia con percorso urbano nel centro di Trieste
e tratta interurbana che collega la città con la frazione di
Villa Opicina sull'altopiano del Carso ed è relativo a lavori
di rinnovo di due tratte di binario.
La relazione descrittiva dell'intervento specifica le tipologie
delle lavorazioni ma non chiarisce se gli interventi oggetto
della progettazione siano, o meno, tutti dislocati in ambito
urbano o a servizio di un edificio o di un gruppo di edifici.
La progettazione delle opere tranviarie, qualora all’interno
dell’ambito urbano e/o a servizio di un edificio o di un
gruppo di edifici potrebbe, in ossequio a quanto fin qui
argomentato, rientrare nella competenza professionale
dell’architetto pur se la materia appare tuttora oggetto di
discussione e fonte di diverse interpretazioni, in assenza di
precise e specifiche disposizioni di legge e stanti i continui
mutevoli orientamenti della giurisprudenza.
11.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Novara
L’Ordine di Novara ha chiesto un parere sulle
competenze
dell'architetto
in
ambito
prevenzione incendi.
Nel caso specifico viene segnalato che
nell'avviso di selezione, tramite procedura
comparativa, per il conferimento di un
incarico di consulenza in ambito prevenzione
incendi, nonché per l’esecuzione di attività ad
esso
correlate
del
Servizio
Sanitario
Regionale
Emilia-Romagna,
Azienda
Ospedaliero-Università di Modena, è stata
inibita la partecipazione agli Architetti.
Quest'ultimo Ente, in particolare, con nota
del 3 aprile 2013 prot. 7426/6.10.5, ha
affermato che sussiste la competenza
123
15.05.2013
In riscontro al quesito posto sarebbe sufficiente
evidenziare i contenuti del Decreto del Ministero
dell'Interno 5 agosto 2011 ad oggetto: procedure e
requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139.
Quest'ultimo articolo prevede che il Comando provinciale
dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili le
certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita'
delle attivita' alla vigente normativa di prevenzione
incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti
nei relativi albi professionali, all’uopo autorizzati ed
inseriti, su presentazione di idonea domanda, in appositi
elenchi tenuti dal Ministero dell'interno; il rilascio delle
esclusiva degli ingegneri nella progettazione
di impianti.
124
autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono
subordinati al possesso dei requisiti stabiliti nel decreto del
Ministro dell'interno citato in precedenza.
Detto decreto, di attuazione del D.Lgs 139/2006, prevede
testualmente all'art. 2 che "i professionisti iscritti negli
elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle
rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle
certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4,
dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139,
alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto
del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonche' del
relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza
antincendio".
A sua volta, l'art. 3 comma 1 del detto D. M. prevede che,
a domanda, possono essere inseriti entro gli elenchi del
Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi
professionali degli Architetti pianificatori, paesaggisti e
conservatori in possesso di attestazione di frequenza, con
esito positivo, del corso base di specializzazione sulla
prevenzione incendi.
Oltre a ciò, ed in aggiunta, sulla vexata questio delle
competenze impiantistiche la giurisprudenza ordinaria
adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti,
affini o connessi a progetti di opere edilizie, con
affermazione di una competenza degli architetti.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “…la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” e ancora “…se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o
comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo
suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi
indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ.
Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello
Milano 22.8.2000 n. 2154).
Siffatto orientamento presuppone che almeno tale genere
di impiantistica possa rientrare nella nozione di “opere di
edilizia civile” di cui all'art. 52, comma 1.
Non può quindi affermarsi "…con riferimento al progetto di
un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una
competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa
come <principale e indispensabile> e correlativamente
attribuire all'architetto una funzione <sussidiaria e di
complemento> in assenza di una normativa che disciplini
differentemente per tale materia la competenza delle due
suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).
La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez.,
5 novembre 1992, n. 11994), orientamento che inizia,
peraltro,
ad
essere accolto
anche
dai
tribunali
amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03
aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione
l'illuminazione di un campo di calcio).
Con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.
4866/2009, è stato altresì chiarito che la progettazione di
un impianto di riscaldamento, accessorio all'edificazione,
non fa venir meno il collegamento con l'opera di edilizia
civile e quindi consente che il progetto stesso possa essere
sottoscritto da un architetto.
In base a quanto fin qui esposto appare del tutto logico e
ragionevole sostenere la piena competenza degli architetti
nella materia della prevenzione incendi e delle
progettazioni impiantistiche, come fin qui argomentato.
04.06.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pordenone
L’Ordine di Pordenone ha chiesto se possa
sussistere la competenza dell’architetto per
la progettazione e D.L., compresa la parte
relativa agli impianti, per la realizzazione di
una piccola centrale idroelettrica.
125
27.06.2013
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base
ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt.
51-54 del R.D. 2357 del 1925, viene considerata di
spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche
la progettazione e la direzione lavori relative ad opere di
urbanizzazione implicanti conoscenze peculiari degli studi
di ingegneria, come un impianto di illuminazione pubblica
sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n.
613), ritenendo altresì sussistente la competenza
professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli
impianti affini o connessi con i progetti relativi ad opere di
edilizia civile, come un impianto di illuminazione elettrica di
un campo da calcio e la progettazione di opere di arredo
urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161).
Relativamente al caso di specie (progettazione e D.L. di
una piccola centrale idroelettrica) corre l’obbligo di
osservare che simili interventi sono, invece, da inquadrare
tra le opere di urbanizzazione primaria, non strettamente
connesse con singoli fabbricati, richiedenti per la loro
intrinseca, particolare complessità tecnica le competenze
proprie degli studi di ingegneria, anche in quanto rientranti
tra le "macchine" di cui all'art. 51 del R.D. 2357/1925.
Pertanto pure in assenza di pronunce giurisprudenziali in
materia, non appare possibile sostenere la competenza
dell’Architetto per un intervento di progettazione e DL di
una piccola centrale idroelettrica e relativi impianti.
15.07.2013
Francesco Piacente
Assessore Bilancio
CAPISTRELLO
(Aq.)
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
dell’Aquila
L’assessore al bilancio del comune di
Capistrello in provincia dell’Aquila ha
richiesto se sussista o meno la competenza
degli architetti in materia di progettazione di
edilizia cimiteriale; viene specificato che
l'Amministrazione, per mezzo degli uffici
competenti, è nella condizione di valutare
l'eventuale affidamento ad un professionista
architetto di un progetto per l'ampliamento di
un'area
cimiteriale
comunale
con
la
realizzazione di loculi e sepolture nonchè di
tutte
le
strutture
a
complemento.
Il quesito è stato inviato anche all’Ordine
degli Architetti dell’Aquila.
126
09.09.2013
In merito al quesito posto occorre riferirsi alla decisione n.
2938 del 18 aprile - 22 maggio 2000, con la quale la IV
Sezione del Consiglio di Stato ha, in parte, attribuito alla
competenza degli ingegneri la progettazione delle "opere
cimiteriali", così come emerge dalla lettura attenta di
detta sentenza, nella sua versione integrale, che riconosce,
attraverso una interpretazione letterale, sistematica e
teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, l’attribuzione agli ingegneri di talune
specifiche competenze.
Oltre a ciò il citato art. 52 del R.D. n. 2537/25, al primo
comma, testualmente, recita: “Formano oggetto tanto
della professione di ingegnere quanto di quella di
architetto le opere di edilizia civile...” per la qual cosa nulla
potrebbe impedire all’architetto di progettare e dirigere i
lavori di una cappella funeraria, una tomba, un mausoleo,
a maggior ragione e con prerogative esclusive per
manufatti di rilevante carattere artistico e/o monumentale,
con preclusione per le sole opere igienico-sanitarie a
servizio del cimitero, rientrando, altresì, nella piena
competenza dell’Achitetto, in ossequio al disposto dell’art.
52. del R.D. 2537/25, tutte le ulteriori opere di edilizia
civile quali viali, ossari colombari……etc.
A parte la riserva espressa sulle opere di tipo igienico–
sanitario a servizio del cimitero preme precisare che, dal
punto di vista urbanistico, le aree cimiteriali godono, per
norma espressa, di un’ampia fascia di rispetto con vincolo
di inedificabilità assoluta.
Emerge,
altresì,
che
nei
vari
pronunciamenti
giurisprudenziali non si fa chiarezza sulle citate opere
igienico-sanitarie a servizio del cimitero attribuite alla
competenza dell’ingegnere; potrebbe verosimilmente
trattarsi del semplice smaltimento e canalizzazione delle
acque reflue per la qual cosa appare, francamente,
eccessiva oltre che del tutto fuori luogo l’esclusione di
competenza per l’architetto per tutta la copiosa produzione
giurisprudenziale esistente in materia.
Permane, quindi, l’esclusiva competenza dell’architetto per
la progettazione di quelle opere funerarie con prevalenti
connotazioni artistiche e monumentali quali monumenti
funerari, cappelle di famiglia ed altro oltre alle opere di
arredo, aree a verde e sistemazione di viali sia esterni che
interni al cimitero per cui non vigono prerogative di
esclusività.
Appare quindi del tutto logico e ragionevole sostenere che
la progettazione e la direzione lavori di quelle opere
connotate
da
particolare
pregio
artistico
e/o
monumentale, giusto quanto sancito dal R.D. 2537/1925 e
dalla sopra citata decisione n. 2938 del 18 aprile - 22
maggio 2000 del Consiglio di Stato,
debbano essere
attribuite alla esclusiva competenza degli architetti cui, per
quanto detto fin qui, non può essere affatto preclusa la
progettazione e direzione lavori di tutte le altre opere
edilizie ed impiantistiche a servizio del cimitero.
25.07.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Ravenna
L’Ordine di Ravenna ha chiesto se
la
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva
di
una
strada
extraurbana
classificata F1 possa essere attribuita alla
competenza dell’architetto.
127
09.09.2013
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base
agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane
una “zona condivisa” tra ingegneri ed architetti in
materia di edilizia civile, sostanzialmente accessibile sia al
settore architettura della professione di architetto, (art. 16
DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e
ambientale proprio della professione di ingegnere, (art. 46
DPR 328/2001).
Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538, III Sezione,
dell’11 dicembre 1984, nel definire le competenze relative
all’edilizia civile ha sentenziato che “rientrano nella
competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto
servizio dei singoli fabbricati”, aggiungendo, già nel 1984,
che “la ripartizione delle competenze professionali tra
ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata
dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni
della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in
questione, onde si appalesa urgente la necessità
dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività
professionale tecnica”.
Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19
febbraio 1990 della IV Sezione, ha aggiunto che le opere
stradali possono essere progettate anche da architetti, se a
servizio di singoli fabbricati e di rilievo modesto.
Ciò stante, pronunzie più recenti (cfr. sentenze Consiglio di
Stato, V Sez., 6 aprile 1998 n. 416, Sez.V n. 2938 del 22
maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno,
altresì, stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma
anche agli architetti la progettazione di massima ed
esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del
tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del
medesimo".
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “la
progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è
di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla
competenza degli architetti a meno che si tratti di
progettazione strettamente connessa con i singoli
fabbricati ” e, pertanto, limitata all’ambito urbano,
(Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso
senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954;
Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III,
11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92).
Nel caso di specie, la strada extraurbana locale per la
quale si richiede la sussistenza o meno della competenza
dell’architetto, qualificata di tipo F1, ovvero con funzione di
accesso per flussi di traffico locale con itinerari di breve
percorrenza, con velocità di progetto 40-100 km/h, ad
unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine, in quanto esterna al tessuto urbano,
appare, per tutto quanto detto in precedenza, difficilmente
attribuibile alla competenza
degli architetti, pur se la
materia rimane, tuttora, oggetto di discussione e di
differenti interpretazioni.
11.09.2013
Ministero
del
Lavoro,
della
Salute
e
delle
Politiche Sociali
E p. c.
L’Ordine di Enna ha inoltrato una nota
ricevuta dalla locale Soprintendenza per i
Beni Culturali con cui si lamenta il mancato
riconoscimento di competenza agli architetti
per progettazione e direzione lavori degli
impianti contestato da funzionari del settore
Ricerca, Certificazione e Verifica dell’INAIL a
seguito di sopralluogo da essi effettuato al
128
17.10.2013
Oggetto: Competenza dell’architetto in merito a
prestazioni relative agli impianti a servizio di fabbricati
esistenti e/o di nuova edificazione – Interpello ai sensi
dell’art. 12, c.1, D. Lgs. 81/2008, art. 12, comma 1 Interpello a tutela delle competenze dell’Architetto
nella materia impiantistica.
Il presente interpello scaturisce dalla nota trasmessa dalla
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Enna;
Soprintendenza
Beni Culturali e
Ambientali di Enna
INTERPELLO
ex art. 12 comma
1 del D. Lgs.
81/’08
palazzo Trigona per accertare la conformità
alla vigente normativa dei dispositivi di
messa a terra.
La progettazione dell’impiantistica elettrica è
stata eseguita da un architetto, funzionario
della Soprintendenza.
Viene, di conseguenza, richiesto al CNAPPC
di inoltrare interpello, ai sensi dell’art. 12
comma 1 del D. Lgs. 81/2008, a tutela delle
competenze professionali dell’Architetto in
materia di impianti, presso il Ministero della
Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.
129
Soprintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Enna
all’Ordine degli architetti di Enna, che si rimette in
allegato, relativa alle osservazioni sulle competenze
professionali dell’architetto in materia di impianti.
Dalla nota emerge, difatti, che in data 24/01/2013
funzionari del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
dell’INAIL effettuavano sopralluogo presso il Palazzo
Trigona di Piazza Armerina ai fini della verifica sulla
conformità alla normativa vigente dei dispositivi di messa
a terra, e che gli stessi emettevano “Rapporto tecnico di
prima verifica (D.P.R. del 22/10/2001, n.462)” con esito
negativo per i rilievi afferenti l’incompetenza (presunta)
degli Architetti alla firma del Progetto degli Impianti
elettrici.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenze 92/1990,
2938/2000 e 20/2002; Cassazione Civile 3814/2000;
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana
9/2005) ha affermato, costantemente, che le opere
legate al fabbricato appartengono alla competenza
degli architetti, rientrando nel concetto di edilizia
civile; il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n.
1550 del 15.3.2013, ha effettuato una lettura aggiornata e
coerente delle norme tuttora vigenti, che privilegi il
momento unitario della costruzione dell’opera di edilizia
civile, tenendo conto sia della trasformazione dei sistemi
produttivi che dell’evoluzione tecnologica anche nelle
applicazioni civili, affermando che “il concetto di opere
di edilizia civile debba estendersi, sicuramente, oltre
gli ambiti più specificamente strutturali fino a
ricomprendere l’intero complesso degli impianti
tecnologici
a
corredo
del
fabbricato”.
In base a tali premesse, si pone il seguente interpello:
“Se, dall'esame di una lettura aggiornata e coerente
delle norme tuttora vigenti, così come interpretate
dalla giurisprudenza amministrativa, e da ultimo
dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1550 del
15.3.2013, gli impianti tecnologici a servizio del
fabbricato rientrano o meno tra le opere di
competenza degli architetti”.
27.09.2013
Regione Siciliana
Servizio IV°
Interventi
di Sviluppo Rurale
ed Azioni Leader
PALERMO
E P. C.
A Tutti gli Ordini
degli Architetti
P.P.e C.
della Sicilia
La Regione Siciliana, Servizio IV, Interventi
di sviluppo rurale ed azioni Leader con
comunicazione prot. 29291 del 27.9.2013
chiede al Consiglio nazionale se sussistano o
meno le competenze di un architetto per
impianti fotovoltaici e microeolici con
compilazione dei relativi elaborati tecnici,
calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti, piano di manutenzione dell’opera e
studio di fattibilità.
08.11.2013
In riferimento al quesito posto si espone quanto segue:
1. Preliminarmente occorre osservare che, fermo restando
quanto espresso in materia di competenze negli artt. 51 e
52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n.
37 (Regolamento in materia di attività di installazione di
impianti all'interno degli edifici), all’art. 5 prevede che “Il
progetto
per
l'installazione,
la
trasformazione
e
l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le
specifiche competenze tecniche richieste” non ponendo
specifiche preclusioni alla competenza dell’architetto per
dette prestazioni nè indicando, in maniera chiara, le figure
professionali deputate a svolgere prestazioni in materia
impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed
interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza;
2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di
impiantistica “strettamente connesse con singoli fabbricati”
parrebbero rientrare nella competenza professionale
dell'architetto.
Tale orientamento è da ritenersi valido in assenza di
un'interpretazione più ampia della nozione di “edilizia
civile” di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che
alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti
e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6
aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12
settembre 2000, n. 4808).
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20 dell’8 gennaio
2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto relativo alle
competenze degli architetti nella materia impiantistica,
affermando che: “…pur non potendosi addivenire, sulla
base della normativa vigente, ad una sostanziale
equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello
in
ingegneria
(più
spiccatamente
caratterizzato
quest’ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi
ad una interpretazione della nozione di edilizia civile
sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto
l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in
ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di
energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace
130
mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati
complessivo patrimonio edilizio comunale”.
e
del
3. La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza dell’architetto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” ed ancora “se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o
comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo
suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi
indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ.
Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello
Milano 22.8.2000 n. 2154).
Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze
dell’Architetto la progettazione di un impianto di
illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass.
Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando,
così, un orientamento che incomincia a trovare
accoglimento presso taluni tribunali amministrativi
regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n.
161, per il caso della progettazione dell'illuminazione di un
campo di calcio).
4. Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio
chiarito la questione definendo, ulteriormente, con la
decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009,
la competenza degli architetti per progettare gli impianti
all’interno e, quindi, a servizio di edifici.
La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD
2537/1925 afferma testualmente quanto segue: “Sono
quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
131
idrica comunale, ...)”....... “...il concetto di edilizia civile,
viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le
realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che
vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie opere murarie...”
"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del
Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,
perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della
norma, che privilegi il momento unitario della costruzione
dell'opera
di
edilizia
civile,
senza
artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare
che il concetto di opere di edilizia civile si estenda
sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali,
fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il
profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo
grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di
riscaldamento
e
quindi
di
un'opera
accessoria
all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come
impianto collegato ad un edificio già esistente e non da
realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al
contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio,
la
circostanza
che
il
progetto
sia
presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento con
l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto
stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”
5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va
aggiunta un’ulteriore riflessione sulla competenza degli
architetti in ambito fotovoltaico, contemplata da specifiche
disposizioni di legge.
Difatti, nei c.d. Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto
Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto
fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»,
ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali
e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti
costruttivi e alle modalità di installazione.
L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che
possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli
132
impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che
utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali
tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con
potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW.
Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche
innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del
Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad elementi
architettonici.
Pare ovvio come in siffatto contesto l’architetto recuperi un
ruolo determinante essendo in possesso delle conoscenze
e degli strumenti necessari per poter rendere attuabile il
fotovoltaico integrato nell’edificio.
6. Con riferimento agli impianti microeolici, va rammentato
che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli
impianti eolici all’interno degli interventi e/o opere a
carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano
vaste parti del territorio.
Sono richiesti, pertanto, per un impianto eolico, la
valutazione di aspetti legati all’impatto visivo, ovvero le
variazioni di altezza, forma e colore dell’impianto, le
diverse
condizioni
di
illuminazione,
le
condizioni
meteorologiche prevalenti, ponendo attenzione anche allo
sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura
dell’impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione.
La collocazione in un determinato contesto territoriale di
un impianto eolico attiene a valutazioni strettamente
legate alle competenze dell’architetto, e ciò non solo
quando l’impianto è da collocare in un’area naturale con
rilevanti valori estetici o a vocazione turistica.
Si aggiunga, inoltre, che il c.d. “microeolico” si riferisce a
quelle attività progettuali che coinvolgono l’ambiente
naturale ed il paesaggio e già solo per questa loro specifica
peculiarità dovrebbero rientrare, a parte la progettazione
delle macchine per la produzione dell’energia eolica, nella
competenza dell’architetto.
L’art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le prestazioni
dell’ingegnere così come, in modo analogo e più puntuale,
precisato nell’art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001,
ove si attribuisce all’ingegnere industriale la direzione dei
lavori di “impianti industriali” intendendosi per essi un
complesso di macchine, mezzi ed addetti volti allo
133
sfruttamento di risorse naturali ed energetiche, per
trasformarle in prodotti finiti, o seguendo procedimenti
chimico-fisici o tramite processi di fabbricazione e/o
montaggio.
Occorre quindi valutare se un impianto eolico possa essere
considerato un impianto industriale ed entro quali limiti
non possa rientrare in tale definizione; a ben vedere esso
è costituito da un limitato numero di macchine (pale
eoliche) che, se valutate nella loro singolarità, sono ben
lontane dal poter essere paragonate ad “un edificio o
complesso industriale”.
In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato,
non si può che affermare la piena competenza all’architetto
nella materia impiantistica entro l’ambito urbano,
ritenendo, quindi, ammissibile per l’architetto svolgere
attività di progettazione di un impianto fotovoltaico o di un
impianto microeolico, omettendosi le macchine, se a
servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo
restando che, comunque, la materia appare tuttora
oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.
10.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Avellino
L’Ordine di Avellino ha richiesto chiarimenti
in merito alla sussistenza o meno delle
competenze dell’architetto per svolgere
prestazioni di progettazione, direzione dei
lavori e collaudo, di un impianto microeolico
da 60Kw.
134
07.11.2013
Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si
osserva che l’art. 51 del R.D. 2357/1925 afferma che è di
spettanza della professione di ingegnere “il progetto, la
condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed
utilizzare i materiali direttamente od indirettamente
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori
relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di
comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle
macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale
alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo”.
Norma analoga e più precisa si ritrova nell’art. 46, comma
1, lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce
all’ingegnere industriale la direzione lavori di “impianti
industriali”.
Per impianto industriale deve intendersi un complesso di
capitali, macchine, mezzi e addetti atti a sfruttare le
risorse materiali ed energetiche per trasformarle in
prodotti finiti, a maggior valore aggiunto, attraverso
trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione
e/o montaggio.
C’è da verificare, quindi, se un impianto eolico sia da
considerarsi impianto industriale ed in caso contrario entro
quali limiti non possa rientrare in tale definizione.
In assenza di indicazioni normative precise al riguardo,
appare comunque possibile ritenere, utilizzando un criterio
interpretativo ed analogico, che un impianto eolico possa
essere ritenuto impianto industriale allorquando per la sua
realizzazione, in base alla normativa vigente, venga
prevista l’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o
dalle Province da essa delegate, nel rispetto delle vigenti
norme relative alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 12
comma 3 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n°387).
Da quanto asserito conseguirebbe, sempre in base a criteri
interpretativi della norma, che gli impianti per la cui
realizzazione non è richiesta l’autorizzazione unica,
essendo sufficiente la sola denuncia di inizio attività (c.d.
mini eolico), non siano da ritenersi impianti industriali veri
e propri.
Oltre a ciò, va rammentato che il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo
Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all’interno degli
interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che,
generalmente, modificano vaste parti di territorio.
17.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Teramo
Con proprio quesito l’Ordine di Teramo ha
chiesto se gli architetti hanno competenze in
materia di progettazione, direzione lavori ed
attività connesse per realizzazione di
discariche di rifiuti solidi urbani e se hanno,
altresì, competenze nella loro gestione.
03.12.2013
Con riferimento al quesito posto, sulla base delle norme
vigenti ed in ossequio alla produzione giurisprudenziale in
materia, appare arduo sostenere che prestazioni di
progettazione, direzione lavori ed attività connesse relative
alla realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani
possano
rientrare
nella
competenza
professionale
dell'architetto e, quindi, con esse anche la relativa
gestione.
In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001,
rientrano tra le attività professionali che formano oggetto
della professione di ingegnere, per il settore «ingegneria
civile e ambientale», “la pianificazione, la progettazione, lo
sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di”…...
“opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione”.
30.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Ravenna
Con proprio quesito l’Ordine di Ravenna ha
richiesto se un Architetto può progettare un
impianto fotovoltaico in un edificio di civile
03.12.2013
In merito a quanto rappresentato col quesito posto si
precisa quanto segue:
1. Preliminarmente, ferme restando le previsioni di cui agli
135
abitazione (nel caso specifico un edificio
unifamiliare).
L'Enel di Ferrara ha bloccato una pratica di
un iscritto e non intende sbloccarla fino al
ricevimento di un parere dell'Ordine.
136
artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, si precisa
che il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di
attività di installazione di impianti all'interno degli edifici),
all’art. 5 prevede che “Il progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto
da un professionista iscritto agli albi professionali secondo
le specifiche competenze tecniche richieste” non ponendo
specifiche preclusioni alla competenza dell’architetto per
siffatte prestazioni pur non precisando, in maniera chiara,
le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in
materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce
ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.
2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di
impiantistica “strettamente connesse con singoli fabbricati”
parrebbero rientrare nella competenza professionale
dell'architetto.
Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di
un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia
civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che
alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti
e di opere, ritenendo ciò incompatibile con la norma
transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537
del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre
1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6
aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12
settembre 2000, n. 4808).
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20 dell’8 gennaio
2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto in merito alla
competenza degli architetti nell’impiantistica, affermando
che: “pur non potendosi addivenire, sulla base della
normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del
titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più
spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso tecnico
scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della
nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si
limiti pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione
viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di
mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece
costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli
fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale”.
3. Di contro, la giurisprudenza ordinaria adotta
un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o
connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di
una competenza dell’architetto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in
base alla quale “…la progettazione di un impianto di
illuminazione non può essere ricompresa fra le attività
consentite all’architetto … è infondata: anzitutto deve
rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal
genere” ed ancora “…se sussiste una competenza
professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o
comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia
civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo
suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi
indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ.
Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello
Milano 22.8.2000 n. 2154).
Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze
dell’Architetto la progettazione di un impianto di
illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass.
Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando,
così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento
presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R.
Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per il caso
della progettazione dell'illuminazione di un campo di
calcio).
4. Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio
chiarito la questione definendo ulteriormente, con la
decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009,
la competenza degli architetti per la progettazione di
impianti all’interno e, quindi, a servizio di edifici.
La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD
2537/1925 afferma testualmente quanto segue: “Sono
quindi esclusivo appannaggio della professione di
ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente
tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria
idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete
idrica comunale,...)”....... “...il concetto di edilizia civile,
viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le
realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che
vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie
opere
murarie...”
“….Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione
del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,
perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della
137
norma, che privilegi il momento unitario della costruzione
dell'opera
di
edilizia
civile,
senza
artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare
che il concetto di opere di edilizia civile si estenda
sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali,
fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il
profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo
grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di
riscaldamento
e
quindi
di
un'opera
accessoria
all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come
impianto collegato ad un edificio già esistente e non da
realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al
contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un
edificio, la circostanza che il progetto sia presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento
con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il
progetto stesso sia sottoscritto anche da un
architetto.”
5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va
aggiunto anche un aspetto sulla competenza degli
architetti in ambito fotovoltaico contemplata da specifiche
disposizioni di legge.
Difatti, nei cosiddetti Conti Energia, ed anche nel Quinto
Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato
l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche
innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non
convenzionali
e
componenti
speciali,
sviluppati
specificatamente per sostituire elementi architettonici, e
che sia rispondente ai requisiti costruttivi ed alle modalità
di installazione.
L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che
possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli
impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che
utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali
tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con
potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW.
Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche
innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del
138
Quinto Conto Energia, sempre in riferimento ad elementi
architettonici.
Appare evidente come in un contesto del genere non si
possa fare a meno di attribuire all’architetto un ruolo
preminente in quanto, palesemente, detentore delle
conoscenze e degli strumenti necessari per rendere
attuabile
il
fotovoltaico
integrato
nell’edificio.
6. In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui
argomentato, non si può che affermare la competenza
piena dell’architetto nella materia impiantistica entro
l’ambito urbano, ritenendo, quindi, ammissibile per esso
affrontare e svolgere l’attività di progettazione di un
impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di
edilizia civile, pur se, comunque, la materia continua,
tuttora, a rimanere oggetto di discussione e fonte di
diverse interpretazioni.
12.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Modena
Con quesito dell'Ordine di Modena vengono
richiesti chiarimenti, in base ad un articolo
tratto dal Bollettino di Legislazione Tecnica,
sul
DPR
75/2013,
per
chiarire
ai
professionisti se e come sono abilitati a
svolgere
prestazioni
relative
alla
certificazione energetica.
139
06.12.2013
Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla G.U. n. 149
del 27 giugno 2013 e cogente dal 12 luglio 2013, elenca i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o
degli organismi cui affidare la certificazione energetica
degli edifici, ex articolo 4, comma 1, lettera c), del D.
Leg.vo n. 192/2005.
Il Decreto si prefigge di definire la qualificazione di chi, poi,
sarà chiamato ad assolvere la prestazione relativa alla
certificazione energetica di un edificio.
Il D.P.R. summenzionato compie una distinzione tra:
A)
Soggetti in possesso di abilitazione all’esercizio
della professione, ovvero professionisti iscritti ai relativi
Ordini e Collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della
professione per progettazione di edifici ed impianti
asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad
essi attribuite dalla legislazione vigente (comma 3, art. 2
del D.P.R. 75/2013);
B)
Soggetti non abilitati all’esercizio della professione,
ma in possesso di titolo di studio tecnico– scientifico ed
attestato di frequenza relativo a specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esame finale (comma 4, art. 2 del D.P.R.
75/2013).
In base a quanto specificato, l'iscritto all'albo è comunque
certificatore energetico, pur se all’interno delle proprie
competenze.
Nella norma è specificato che laddove il tecnico non sia
competente, o nel caso in cui alcuni campi esulino dal
proprio ambito di competenza, egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il
gruppo così costituito copra tutti gli ambiti professionali
per cui è richiesta la competenza.
Ne deriva che gli iscritti all'albo sono da riconoscere quali
“certificatori” pur se nei limiti delle proprie competenze,
mentre i laureati che abbiano frequentato il relativo corso
potranno, anch’essi, assolvere il ruolo di certificatori.
Nel caso di un architetto iunior o di un pianificatore,
occorrerà valutare, caso per caso, la sussistenza o meno
delle competenze di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328,
mentre ciò non sarà necessario per quei tecnici laureati
che abbiano frequentato il corso per certificatore.
La norma, poi, non vieta la frequenza del corso per
certificatore anche agli iscritti all’Albo.
Il trasferimento della Legge in sede regionale, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 75/2013, dovrebbe dipanare tutte le
eventuali anomalie segnalate fin qui.
La Regione Emilia Romagna, allo stato, in ossequio alla
Delibera dell’Assemblea legislativa regionale del 3.4.2008
n. 156, (punto 7.1.) accredita quali soggetti certificatori,
nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore
statale, i tecnici iscritti all’Ordine o al Collegio professionale
di competenza, singoli o associati, in possesso dei requisiti
di seguito specificati e di diploma di laurea specialistica in
architettura o diploma di laurea in architettura.
La qualificazione dei professionisti (in base al punto 7.2.
della delibera precitata) è data da una esperienza almeno
annuale
nei
seguenti
campi:
“progettazione
dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di
impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti
rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di
miglioramento del rendimento energetico degli edifici,
diagnosi
energetica,
gestione
dell'uso
razionale
dell'energia”, oppure dalla partecipazione ad uno specifico
corso di formazione professionale, con superamento
dell’esame finale, anche se antecedente alla data di
entrata in vigore dell'atto regionale, purché riconosciuto
dalla Regione o dalle altre Regioni e Province Autonome.
Ai fini del relativo accreditamento, i professionisti devono
inoltre risultare in possesso di adeguate capacità
organizzative, gestionali ed operative come specificato
140
nella procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett.
a) della delibera, cui si rinvia.
12.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Palermo
L’Ordine di Palermo ha chiesto se l’architetto
può
effettuare
misurazione
di
campi
elettromagnetici e, quindi, e rilasciare le
relative certificazioni.
06.12.2013
In merito a quanto richiesto occorre precisare che in
ossequio all'art. 36, comma 2, lett. l) del D.P.R. 328/2001
le “misure ed analisi del rumore ed inquinamento
elettromagnetico”
rientrano
nelle
competenza
professionale dei chimici.
Tuttavia, in numerose Università italiane la materia è
argomento specifico del piano di studi delle facoltà di
Ingegneria; per la precisione ad Ingegneria delle
Telecomunicazioni.
Da quanto detto fin qui appare arduo sostenere una
competenza dell’architetto per effettuare misurazione di
campi elettromagnetici e, conseguentemente, rilasciare le
relative certificazioni.
25.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. provincia
di Pordenone
Con proprio quesito l'Ordine di Pordenone ha
chiesto un parere sulle competenze di altre
figure professionali, oltre a quelle del
Pianificatore Territoriale e dell’Architetto, in
merito alla redazione delle Valutazioni
Ambientali Strategiche (VAS).
Ha, altresì, segnalato la frequenza con cui
dette prestazioni recano le firme di
agronomi, ingegneri e geologi quali redattori
delle dette VAS
e non, come dovrebbe
essere, consulenti per le materie specifiche.
18.12.2013
Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il
secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/2001, precisa:
“formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
nella sezione A – settore pianificazione territoriale: 1) la
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e
della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi
complesse e specialistiche delle strutture urbane,
territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e
la gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3)
strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.”
La competenza del pianificatore è, quindi, essenzialmente
rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con
particolare riferimento alle attività di coordinamento ed
alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle
strategie di trasformazione urbana e territoriale.
La Direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 1) individua,
specificatamente, una serie di piani e programmi che
devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale
Strategica.
In particolare, (ex art. 3, comma 2), direttiva
2001/42/CE), devono essere, sistematicamente, sottoposti
a V.A.S. i piani e programmi che presentino,
congiuntamente, i seguenti requisiti: siano elaborati nei
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
141
acque,
delle
telecomunicazioni,
turistico,
della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e
definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE oltre ai piani e programmi “per i quali, in
considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e
7 della direttiva 92/43/CEE”.
All'interno del DPR 328/2001 è possibile riscontrare i limiti
di competenza per la stesura di una V.A.S. da parte di
altre categorie professionali; più precisamente:
- in base all'art. 31, comma 1, lettera i) i biologi debbono
limitare la loro attività alla “valutazione di impatto
ambientale, relativamente agli aspetti biologici”;
- in base all'art.41, comma 1, lettera h) i geologi possono
effettuare “gli studi di impatto ambientale (V.I.A.) e per la
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) limitatamente
agli aspetti geologici”;
- in base all'art. 46, comma 1, lettera a) gli ingegneri
(sezione ingegneria civile e ambientale) possono attendere
alla “valutazione di impatto ambientale di opere edili e
strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere
per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti
civili e per l'ambiente e il territorio”;
- in base all'art. 46, comma 1, lettera b) gli ingegneri,
sezione industriale possono svolgere “la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale
di macchine, impianti industriali, di impianti per la
produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia,
di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e
di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia
medico – chirurgica”.
Gli agronomi, infine, in ottemperanza al disposto dell’art. 2
letta r) della Legge 152/92, possono svolgere “la
valutazione di impatto ambientale ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la
fauna”.
Pertanto, in base a quanto esplicitato, la prestazione
riguardante la Valutazione Ambientale Strategica appare,
chiaramente, appannaggio privilegiato del Pianificatore
territoriale, mentre per tutte le altre professionalità sopra
specificate detta prestazione, per quanto precisato, non
142
può essere svolta in forma piena ed esclusiva.
03.12.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Palermo
L’Ordine di Palermo ha chiesto chiarimenti in
merito alla competenza dell’architetto per
progettare e dirigere lavori relativi a strade
provinciali.
143
18.12.2013
In riferimento al quesito posto occorre evidenziare che in
ossequio agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537,
permane una “zona condivisa” tra ingegneri ed architetti
in materia di edilizia civile, accessibile sia al settore
architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR
328/2001) che al settore ingegneria civile e ambientale
proprio della professione di ingegnere (art. 46 DPR
328/2001).
Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538, III Sezione,
dell’11 dicembre 1984, nel definire le competenze relative
all’edilizia ha sentenziato che “rientrano nella competenza
degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei
singoli fabbricati”, aggiungendo, già nel 1984, che “la
ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e
architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore
nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e
agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si
appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle
norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica”.
Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19
febbraio 1990 della IV Sezione, ha aggiunto che le opere
stradali possono essere progettate anche da architetti se a
servizio di singoli fabbricati o relative al collegamento fra
singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.
Pronunzie più recenti (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V
Sez., 6 aprile 1998 n. 416, Sez.V n. 2938 del 22 maggio
2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno, altresì,
stabilito che “spetta non solo agli Ingegneri, ma anche
agli architetti la progettazione di massima ed
esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del
tessuto urbano e serva da collegamento fra due
punti del medesimo”.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “la
progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è
di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla
competenza degli architetti a meno che si tratti di
progettazione strettamente connessa con i singoli
fabbricati” e, quindi, limitata all’ambito urbano, (Cons.
Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso,
tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons.
Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n.
1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92).
Nel caso esposto non è specificato se la detta “strada
provinciale, sia extraurbana principale, secondaria o locale,
così come specificato all’art. 3 del Codice della Strada, né,
tantomeno, di tipologia “B”, “C” od “F”.
In base a quanto fin qui precisato, laddove la detta strada
provinciale non giaccia all'interno del tessuto urbano,
appare difficile sostenere che possa sussistere una
competenza dell’architetto pur se, stante la “zona
condivisa” in materia di edilizia civile fra ingegneri ed
architetti, non è da escludere che la materia possa Ordine
Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo continuare ad
essere oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
11.02.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vibo Valentia
L’Ordine di Vibo Valentia ha chiesto, dando
seguito alla richiesta di un proprio iscritto, se
in una causa civile possano essere posti ad
un professionista, in veste di C.T.U., quesiti
relativi alla staticità di edifici pur se il detto
professionista non ha maturato una anzianità
di iscrizione all’albo di almeno anni dieci.
20.03.2014
Premesso che l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale
di dieci anni è richiesta, in applicazione di quanto sancito
dall’art. 7 delle Legge 1086 del 5 novembre 1971, per
l’Architetto o l’Ingegnere
chiamati a collaudare opere
sidero-cementizie mentre, la medesima anzianità di
iscrizione all’Albo, non è necessaria per progettare o
dirigere analoghe opere, occorre, ritornando in merito della
specifica richiesta, precisare che la valutazione e la
vigilanza sull'attività dei Consulenti Tecnici d’Ufficio è, in
ogni caso, demandata al Presidente del Tribunale, in base
all'art. 19 delle disposizioni di attuazione del Codice di
Procedura Civile.
06.03.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Ravenna
Dall’Ordine di Ravenna è venuta la richiesta
di ulteriori chiarimenti sulla competenza
professionale degli architetti ad assumere
incarichi di progettazione di strade. Il quesito
fa riferimento al parere del Consiglio
Nazionale del 09/09/2013 prot. n. 0000814,
e con esso si chiede un maggiore chiarimento
sull'ambito di competenza degli architetti in
materia di progettazione di strade, in
relazione alla classificazione di esse posta
dall'art. 2 del D Lgs. 30/04/1992 n. 285,
Nuovo Codice della strada, e dal D.M. del
12/04/95,
Direttive
per
la
redazione
adozione ed attuazione dei piani urbani del
traffico, che classificano le strade nelle
categorie A-B-C-D-E ed F.
Viene anche chiesto se possano rientrare
17.04.2014
A chiarimento di quanto richiesto col quesito in oggetto
preme evidenziare quanto segue:
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013
ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa consona
ad una lettura aggiornata e coerente degli art. 51 e 52
del RD 2357/1925, “privilegiando il momento unitario della
costruzione dell’opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell’evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili”.
Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il
concetto di opere di edilizia civile “si estenda
sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali,
fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell’edificazione”.
144
E' stato ritenuto che per un “impianto accessorio ad un
edificio, la circostanza che il progetto sia presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento
univoco e funzionale con l’opera di edilizia civile e, quindi,
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da
un architetto”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso,
che la progettazione di un impianto di illuminazione
pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le
attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II
sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II
sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento, peraltro,
accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza,
03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione
dell’illuminazione di un campo di calcio).
La giurisprudenza consente quindi agli architetti di
svolgere atti d’esercizio della professione per impianti
strettamente connessi con singoli fabbricati, e non si
ravvisano altri precedenti giurisprudenziali significativi che
possano ampliare tali concetti.
In base a tali presupposti, è possibile ritenere che le strade
presenti nel sistema viario comunale, che presentino una
semplicità di profili tecnici, possono ben essere assimilate
ad una costruzione civile e quindi rientrare a pieno titolo
entro le competenze dell’architetto trattandosi di strade a
servizio di singoli edifici.
Si può, pertanto, sostenere la competenza progettuale
dell’architetto in materia stradale “limitata all’ambito
urbano”, ricomprendendovi le strade di categoria E, E1.
In sintonia con quanto finora argomentato appare del tutto
logico affermare che possa rientrare nelle competenze
dell’architetto la progettazione di una strada di categoria
C1, a due corsie, con banchina e con due rotatorie
d’innesto, se connessa ad una lottizzazione interamente
progettata dal medesimo architetto.
In conclusione è da ritenersi pienamente sostenibile la
competenza degli architetti in materia di progettazione di
strade laddove esse siano a servizio di edifici o
strettamente connesse ad essi.
nella competenza dell'architetto le strade che
non sono “connesse ai fabbricati”, ad
esempio una strada di categoria C1 a due
corsie con banchina e con due rotatorie
d’innesto quando è “inserita” in una
lottizzazione interamente progettata dal
medesimo architetto.
Si chiede, ancora, un chiarimento per la
progettazione dell’architetto in materia
stradale
“limitata
all’ambito
urbano”,
ricomprendendovi solo le strade di categoria
E, E1, in quanto uniche categorie di strade
urbane, escludendo le strade di categoria D e
D1 perchè strade di scorrimento e quindi non
classificabili
come
quelle
connesse
a
fabbricati.
08.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Caserta
L’Ordine di Caserta ha chiesto chiarimenti il
merito alla competenza sulle opere cimiteriali
che la recente sentenza del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione
145
17.04.2014
Premesso che nel merito della questione esposta è ben
nota a questo Consiglio Nazionale la giurisprudenza
amministrativa risalente al 2000 e da ultimo la sentenza n.
37 del 31 gennaio 2014 pronunciata dal Consiglio di
Giustizia
Amministrativa
per
la
Regione
Sicilia
(l’equivalente del Consiglio di Stato) con cui si attribuisce
agli ingegneri, e non agli architetti, la competenza per la
progettazione generale di opere di edilizia cimiteriale,
giova precisare che il Consiglio Nazionale, che già in merito
al contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato si
propose come parte attiva con risultati non favorevoli,
relativamente a quest’ultima sentenza è fermamente
intenzionato a promuovere un’adeguata azione giudiziaria
per contrastare il succitato recente pronunciamento del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
sulle competenze in materia di opere cimiteriali.
Ciò detto si invita codesto Ordine a vigilare e verificare se
nel territorio di competenza vengono emessi bandi
riguardanti opere di edilizia cimiteriale con lo scopo di
promuovere opportune azioni giudiziarie alle quali il
Consiglio Nazionale non mancherà di offrire il suo
supporto; tanto con la finalità di adoperarsi per restituire
competenza, in tale materia, anche agli architetti.
Sicilia, la n. 37 del 31 gennaio c.a., ha
attribuito agli ingegneri escludendo, gli
architetti.
18.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Oristano
Con quesito dell'Ordine di Oristano viene
richiesto se vi sia competenza dell'architetto
per impianti a servizio di fabbricati esistenti
e/o di nuova edificazione.
Nello specifico trattasi di una piscina
comunale per la quale non è stata ritenuta
valida
la
dichiarazione
di
conformità
compilata da un architetto.
Si chiede, quindi, se rientrano nelle
competenze dell’architetto le certificazioni di
cui all'art. 7 comma 6 del DM 37/2008, ove
si prevede che "Nel caso in cui la
dichiarazione di conformità prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia più reperibile, tale atto è sostituito - per
gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una
dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale
per le specifiche competenze tecniche
richieste, che ha esercitato la professione,
per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico
a
cui
si
riferisce
la
146
18.04.2014
Con riferimento al quesito posto, come giustamente
segnalato, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del
15.2.2013, ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa
consona “ad una lettura aggiornata e coerente” degli art. 51
e 52 del RD 2357/1925, “privilegiando il momento unitario
della costruzione dell’opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell’evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili”.
Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha reputato che il
concetto di opere di edilizia civile “si estenda
sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali,
fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi
nell’edificazione”.
E' stato, altresì, ritenuto che per un “impianto accessorio ad
un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento
univoco e funzionale con l’opera di edilizia civile e, quindi,
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un
architetto”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, ancora, che la
progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul
dichiarazione, sotto personale responsabilità,
in esito a sopralluogo ed accertamenti,
ovvero, per gli impianti non ricadenti nel
campo di applicazione dell'articolo 5, comma
2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5
anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione”.
30.05.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di La Spezia
L’Ordine di La Spezia ha inoltrato il quesito
posto da un suo iscritto, che lo ha trasmesso
anche al CNAPPC, con cui si domanda parere
in merito alla competenza degli Architetti per
la progettazione di impianti di illuminazione
pubblica in ambito urbano. La richiesta
deriva dalla esclusione degli architetti da una
gara con la motivazione che, “per le
progettazioni
esecutive
richieste
che
comprendono
impianti
di
illuminazione
147
territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni
professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo
2000, n. 3814; cfr. altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre
1992, n. 11994); orientamento accolto anche da alcuni
T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161,
per un caso di progettazione dell’illuminazione di un
campo di calcio).
Per quanto fin qui riportato si può affermare che la
giurisprudenza consente agli architetti di svolgere atti
d’esercizio della professione per impianti strettamente
connessi con singoli fabbricati pur non ravvisandosi, nel
merito, altri significativi precedenti giurisprudenziali tali da
ampliare detti concetti.
In merito alla competenza dell’architetto per la
dichiarazione di conformità riguardante una piscina, la
sentenza n. 1943/2007 del TAR della Puglia, Lecce sez. II,
ha accolto il ricorso di un professionista incaricato da un
comune per la progettazione e la realizzazione di una
piscina comunale.
Il professionista aveva adito il T.A.R. al fine di conseguire
la condanna del Comune a corrispondere l’indennizzo di cui
al terzo periodo dell’art. 21- quinquies, comma 1, della
Legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione stabilito di
revocare gli incarichi professionali affidati a suo tempo al
ricorrente e relativi alla progettazione e realizzazione di
una piscina comunale.
Al di là di tale precedente appare piuttosto arduo
sostenere,
in
via
generalizzata,
la
competenza
dell’architetto per le certificazioni di cui all’art. 7, c. 6 del
D.M. 37/2008, a meno di una adeguata rappresentazione
del tipo di attività svolte in precedenza dall’iscritto che non
ne fa menzione nel presente quesito, in ossequio al
disposto dell’art. 15 del succitato D.M.
03.07.2014
Con riferimento al quesito posto va, in primo luogo,
segnalato che il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n.
8, recante “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di
lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per
illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di
illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento
del servizio di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica
aggiornamento
2013”
prevede:
- Al punto 4.3.2. che il progettista deve “essere iscritto
all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti,
pubblica è necessaria la figura dell'Ingegnere
e non dell'Architetto”.
148
ramo elettrico o ad una associazione di categoria del
settore
dell'illuminazione
pubblica,
regolarmente
riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'a Legge n. 4/2013”;
- Al punto 4.3.4.1, nel caso di appalti con offerta
economicamente più vantaggiosa, vengono individuati
criteri di aggiudicazione per la qualificazione del
progettista, specificando che “ove pertinente, vengono
assegnati punti premianti all'offerente che ha specifiche
competenze in ambito urbanistico, ambientale, storico e
paesaggistico o che ha collaborato per la stesura del
progetto con soggetti che hanno tali competenze al fine di
rendere il processo di progettazione illuminotecnica
sufficientemente integrato con lo sviluppo urbano e la sua
gestione”.
Appare, quindi, indiscutibile non solo la competenza degli
architetti per l'affidamento del servizio di progettazione di
impianti di illuminazione pubblica ma anche che la scelta
non possa che ricadere sulla figura professionale degli
architetti in riferimento agli ambiti urbanistico, ambientale,
storico e paesaggistico, laddove la progettazione
illuminotecnica debba essere integrata con lo sviluppo
urbano.
Oltre ciò il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le
competenze professionali degli architetti, all’art. 51
prevede che “sono oggetto tanto della professione di
ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia
civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo
ad esse relative”, (co. 1), fermo restando che “le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti,
sono di spettanza della professione di architetto”, mentre
“la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537
del 1925).
La natura di tali disposizioni fa riferimento a dati
extragiuridici, ed è implicitamente collegata “alla
necessità di adeguare la disciplina all’evoluzione della
tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo
così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo
ma flessibili nella loro applicazione in concreto” (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, sent. n. 1550 del 15 marzo 2013).
La giurisprudenza ordinaria, poi, adotta un'interpretazione
univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di
opere edilizie con affermazione di una competenza
degli architetti.
E’ stato difatti previsto che “se sussiste una competenza
professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52, primo comma”, in quanto tali progetti sono
“affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di
edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi
per l'architetto, attesa la completa equiparazione
che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni
per le materie ivi elencate” (Cass. civ, II sez., 29 marzo
2000, n. 3814).
Siffatto orientamento lascia ragionevolmente presupporre
che almeno tale genere di impiantistica rientra nella
nozione di opere di edilizia civile di cui all’art. 52, co. I.
E’ stato, altresì, sancito che non può ritenersi “con
riferimento al progetto di un impianto di illuminazione
pubblica, l'esistenza di una competenza della figura
professionale dell'ingegnere intesa come principale e
indispensabile e, correlativamente, attribuire all'architetto
una funzione sussidiaria e di complemento in assenza di
una normativa che disciplini, differentemente per tale
materia, la competenza delle due suddette professioni”
(Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).
Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con sentenza n.
11994 del 5.11.1992, ha stabilito che la progettazione di
un impianto di illuminazione pubblica sul territorio
comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni
professionali degli architetti, come concettualmente e
pedissequamente
ripreso
dalla
giurisprudenza
amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 ,
n. 161, per un caso di progettazione per l’illuminazione di
un campo di calcio).
Pertanto “pur non potendosi addivenire, sulla base della
normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del
titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più
spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso tecnicoscientifico), deve accedersi ad una interpretazione
della nozione di edilizia civile sufficientemente
estesa
e
ritenersi
non
limitare
l’opera
di
progettazione dell’illuminazione viaria pubblica ad
un fenomeno di mera applicazione di energia
elettrica, potendo, essa, invece costituire un’efficace
149
mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del
complessivo patrimonio edilizio comunale” (Consiglio
di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).
Infine, sulla base delle disposizioni di Legge citate ed in
ossequio alle pronunce giurisprudenziali riportate risulta
agevolmente sostenibile per gli architetti il possesso delle
specifiche conoscenze connesse alla progettazione e
direzione lavori di opere di impiantistica elettrica in ambito
urbano.
09.06.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Asti
L’Ordine di Asti nel segnalare che ad un suo
iscritto è stato chiesto di ricoprire il ruolo di
tecnico esterno per una ditta installatrice di
impianti antincendio, in particolare per
effettuare le dichiarazioni di conformità degli
impianti installati, ai sensi del DM 37/2008,
ha chiesto se detto suo iscritto possa o meno
ricoprire tale ruolo pur non avendo
un’abilitazione specifica nell’ambito della
prevenzione incendi.
150
10.07.2014
Preliminarmente si osserva che nel quesito postoci non è
specificato se il ruolo di tecnico esterno sia riferito a quello
di responsabile tecnico dell’Impresa; presumendo che la
finalità sia tale si precisa che, giusto quanto previsto
all'art. 4 del D.M. n. 37/2008, fra i requisiti tecnico
professionali da possedere per redigere dichiarazioni di
conformità su impianti istallati, ai sensi del D.M. 37/2008,
è citato il “diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una università statale o legalmente
riconosciuta”.
Va, tuttavia, evidenziato che in merito al ruolo di tecnico
esterno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già
specificato alcuni aspetti con dei pareri, cui si rinvia; e più
precisamente:
- Con Parere del M.S.E. del 31 marzo 2009 prot. 28681
in risposta alla richiesta “se un ingegnere libero
professionista possa essere nominato responsabile tecnico,
contemporaneamente, per più imprese”, nel rispondere
negativamente è stato precisato che il ruolo di
responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero
professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il
comma 5 dell'art. 3 del D. M. in parola prevede il possesso
del requisito professionale in capo all'impresa, facendo
salva l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra
l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi,
la possibilità che tale incarico possa essere assunto da un
professionista esterno all'impresa e che rimanga tale.
- Per dare risposta, poi, alla richiesta sulla possibilità o
meno che un ingegnere libero professionista, titolale di
Studio Associato d’ingegneria (con altro socio), possa
assumere la responsabilità tecnica di un’impresa, il
Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio parere
datato 26 maggio 2009, n. 47852, ha precisato che
l’assunzione di tale qualifica, sempreché l’assuntore ne
abbia titolo, cioè possegga i requisiti professionali di cui
all'art. 4, richiederà di dimostrare alla Camera di
commercio, all’atto dell’esibizione della dichiarazione di
inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo
saltuario e non continuativo, tanto perché la normativa in
questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro
autonomo e libera professione, per cui assume aspetto
discriminante la sola continuità di svolgimento della
propria attività lavorativa.
- Infine per dare risposta sulla sussistenza o meno di
incompatibilità fra lo svolgimento del ruolo di responsabile
tecnico di un’impresa e quello di altra attività lavorativa
continuativa per un laureato in Ingegneria elettrotecnica,
libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da
soli due mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico, con
parere del 30 giugno 2009, n. 59597, si è pronunciato
affermando che la qualifica di responsabile tecnico è
incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono,
anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a
singolo/a lavoratore/trice, e che, quindi, il ruolo di
responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero
professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il
comma 5 dell'art. 3 del D.M. stabilisce che il possesso del
requisito professionale debba, necessariamente, sussistere
in capo all'impresa.
31.07.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
Venezia
L’Ordine di Venezia ha chiesto se gli architetti
hanno competenze per la sottoscrizione di
progetti relativi ad impianti di trattamento
rifiuti.
Viene specificato che si tratta di progetti
attinenti le strutture edilizie e gli impianti in
essi ospitati, ovvero una composizione
funzionale delle diverse sezioni tecnologiche
e attrezzature.
151
03.10.2014
In risposta alla Vostra richiesta occorre precisare, anche
sulla base della relativa produzione giurisprudenziale in
materia, come sia tutt’altro che agevole sostenere che
l’architetto possa avere competenza nella progettazione di
impianti relativi al trattamento dei rifiuti.
In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001,
rientrano tra le attività professionali che formano oggetto
della professione di ingegnere, per il settore ingegneria
civile e ambientale, "la pianificazione, la progettazione,
lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di"......
"opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione".
I progetti relativi alle strutture edilizie ed agli impianti in
esse ospitati, ovvero la composizione funzionale delle
diverse sezioni tecnologiche e attrezzature dell'impianto di
trattamento rifiuti, sembrerebbero rientrare proprio nella
attività di stima e pianificazione individuata nell'articolo
sopra citato.
Sulla base di quanto sopra si ritiene di suggerire, ad
evitare che si possano ingenerare contestazioni sulle
competenze professionali relative, di sottoscrivere alcuni
documenti, quali la relazione tecnico descrittiva di cui
all'allegato A della DGR 2966 del 26 settembre 2006, in
concorso o cooperazione con un ingegnere civile ed
ambientale.
06.11.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
Campobasso
Con proprio quesito l'Ordine di Campobasso
ha chiesto quale siano le competenze
professionali degli Architetti in materia di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo
di opere idrauliche.
152
05.12.2014
In merito al quesito posto preme osservare che il Consiglio
di Stato, con sentenza n. 1550 del 15.2.2013 ha
cominciato ad offrire una tendenza interpretativa consona
“ad una lettura aggiornata e coerente” degli art. 51 e 52
del RD 2357/1925, “privilegiando il momento unitario della
costruzione dell’opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell’evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili”.
Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il
concetto di opere di edilizia civile “si estenda
sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali,
fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti
tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli
impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell’edificazione”.
E' stato ritenuto che per un “impianto accessorio ad un
edificio, la circostanza che il progetto sia presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento
univoco e funzionale con l’opera di edilizia civile e, quindi,
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da
un architetto”.
La giurisprudenza di legittimità ha sancito, in tal senso,
che la progettazione di un impianto di illuminazione
pubblica sul territorio comunale rientra, sicuramente, nella
competenza professionale dell’architetto (Corte Cass., II^
sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr. altresì Corte Cass., II^
sez., 5 novembre 1992, n. 11994) indicando un
orientamento accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R.
Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di
progettazione l’illuminazione di un campo di calcio).
I numerosi pronunciamenti giurisprudenziali consentono,
quindi, agli architetti di svolgere atti d’esercizio della
professione per impianti strettamente connessi con
singoli fabbricati ovvero gruppi di fabbricati e, pertanto,
entro l’ambito urbano non ravvisandosi, oltre a ciò, altri
precedenti giurisprudenziali significativi in grado di
ampliare tali concetti per cui, in base a quanto
argomentato
nel
merito
e
sulla
base
di
costante
giurisprudenza,
appare
arduo
sostenere,
genericamente, la competenza degli architetti per la
progettazione, direzione lavori e collaudo di opere
idrauliche se non connesse a singoli fabbricati od a gruppi
di essi ovvero, più estensivamente, collocate entro l’ambito
urbano.
11.12.2014
Consulta siciliana
degli Ordini degli
Architetti
c/o
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Messina
Dalla Consulta Regionale degli Ordini degli
Architetti della Sicilia è stato richiesto di
sapere
la
eventuale
sussistenza
di
competenze professionali degli Architetti in
materia di progettazione di messa in
sicurezza ed eventuali bonifica di discariche
di rifiuti solidi urbani oggi dismesse
28.01.2015
Premesso che la genericità del quesito non consente di
esprimersi concretamente atteso che solo con una
valutazione caso per caso delle caratteristiche di ciascun
impianto si potrebbe verificare, concretamente, la
competenza dell’architetto per quanto riportato in oggetto,
va detto che progettare la messa in sicurezza e l’eventuale
bonifica di una discarica, dismessa, di rifiuti solidi urbani
potrebbe rientrare nelle competenze dell’architetto per la
parte relativa alle strutture edilizie ed agli impianti in esse
ospitati solo se la prestazione è limitata ad effettuare
un’attività di composizione funzionale delle diverse sezioni
tecnologiche ed attrezzature, progettate e realizzate in
genere, direttamente dai costruttori e/o fornitori delle
stesse cui incombe l’obbligo di provvedere, anche, alla loro
certificazione ed omologazione.
Per tali impianti occorre, infatti, distinguere l’attività di
progettazione degli impianti tecnologici da quella
riguardante la bonifica e messa in sicurezza per la quale
potrebbe prevedersi per l’architetto attività professionale
limitata al solo inserimento, nella produzione grafica, delle
attrezzature da installare per rendere valutabile il progetto
di messa in sicurezza e bonifica, e per configurare il
cosiddetto layout funzionale dell'impianto.
31.12.2014
Agenzia Regionale
per la Protezione
dello Ambiente
Ligure
Con quesito dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure, inviato
anche al CNI ed al CNG, vengono richiesti
chiarimenti su competenze professionali
relative a dichiarazioni, determinazioni e
prove in situ relative ad aspetti geologici ed
idrogeologici, che il tecnico incaricato deve
produrre a corredo delle pratiche relative al
rilascio
dell’autorizzazione
per
scarichi
10.04.2015
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che i sistemi
di scarico domestici e assimilati recapitanti nei corpi idrici,
sul suolo e nelle acque marino-costiere rientrano nel
campo di applicazione delle Norme UNI EN 12056/2001,
utilizzate nel settore edilizio; tali norme trattano “i sistemi
di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici”.
Stante tali norme UNI, che contemplano indicazioni
riguardanti la progettazione della rete fognaria interna
all’edificio, giova precisare che in ossequio al disposto
153
domestici e assimilati recapitanti nei corpi
idrici, sul suolo e nelle acque marinocostiere.
Vengono individuate due tipologie,
A) Attività correlate a tutti i possibili recettori
ambientali:
1. esclusione della compromissione del
versante interessato all'installazione;
2. esclusione dell'interessamento di falde
profonde o fonti di approvvigionamento idrico
(pozzi, sorgenti, derivazioni, ecc.) con
particolare riguardo al rispetto delle distanze
ed alle prescrizioni relative alle aree di
salvaguardia
relative
alle
fonti
di
approvvigionamento idrico.
B) Attività specifiche per il caso di scarico in
suolo:
1. determinazione della permeabilità del
terreno in funzione delle caratteristiche dello
stesso,
necessaria
per
definire
il
dimensionamento del sistema di dispersione
sul suolo;
2. esclusione dell'insorgenza di fenomeni di
ristagno d'acqua nella zona di terreno
interessato dallo scarico;
3. assicurazione che sia osservata la minima
distanza consentita tra il fondo del sistema di
dispersione ed il massimo livello di falda;
4. indicazione dell’appartenenza o esclusione
della
zona
interessata
dall’impianto
(comprensivo del sistema di scarico e
smaltimento) ad area soggetta a fenomeni
carsici, con eventuale individuazione dei
necessari
interventi;
5. indicazione dell’appartenenza o esclusione
della zona interessata dall’impianto ad area
soggetta
al
vincolo
idrogeologico;
6. indicazione, in base alla lettura ed
interpretazione della cartografia e delle
disposizioni del Piano di bacino pertinente,
dell’appartenenza o esclusione dell’area
interessata dall’impianto a zona alluvionale.
154
dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 la materia rientra nelle
competenze degli architetti trattandosi di opere di edilizia
civile e comunque connesse e strettamente collegate
all'immobile.
Le attività da Voi elencate nel quesito rientrano, quindi,
nella competenza degli architetti ad eccezione di quelle
attinenti a specifiche verifiche di natura geologica, ovvero
quelle indicate al punto B1 del quesito.
Si chiede se tali dichiarazioni rientrino nelle
competenze professionali degli architetti.
02.02.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Treviso
Con quesito dell'Ordine di Treviso viene
richiesto
parere
sulle
competenze
professionali di un architetto in merito alla
progettazione di un P.U.A., a fronte della
Sentenza TAR Lazio - Sez. I del 12.07.2013
n. 608.
155
27.03.2015
Con riferimento al quesito posto, va premesso che il Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) è specificamente individuato
nella Legge regionale del Veneto, 23 aprile 2004, n. 11 (in
B.U.R. n. 45/2004), recante “norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio” che all’art. 17
contempla i contenuti del Piano degli interventi (P.I.), che
si rapporta col bilancio pluriennale comunale, col
programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri
strumenti comunali settoriali, e si attua o con interventi
diretti oppure a seguito di piani urbanistici attuativi.
Col P.I. si procede a suddividere il territorio comunale in
zone territoriali omogenee, individuando quelle in cui gli
interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani
Urbanistici Attuativi (P.U.A.) o di comparti urbanistici,
dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri;
sempre coi P.I. vengono definiti i parametri per la
individuazione delle varianti ai P.U.A. con previsione delle
unità minime di intervento, delle destinazioni d'uso e degli
indici edilizi, delle modalità per l'attuazione degli interventi
di trasformazione e di conservazione, evidenziando le
eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di
valorizzazione e sostenibilità ambientale oltre a definire e
localizzare le opere, i servizi pubblici e di interesse
pubblico, individuando e disciplinando quelle attività
produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali
ampliamenti, oltre
a dettare la specifica disciplina
riguardante le modalità di intervento nei centri storici,
nelle fasce di rispetto ed in zona agricola.
Sempre secondo l’art. 17 della L.R. 11/2004, il piano degli
interventi è corredato da una relazione programmatica che
indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico,
gli elaborati grafici riportanti le indicazioni progettuali, le
norme tecniche operative, il prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale ed il registro
dei crediti edilizi.
Tanto per assumere contezza del grado di complessità e di
specificità del Piano degli Interventi, che contiene tutte le
caratteristiche
proprie
di
uno
strumento
di
programmazione urbanistica.
Al riguardo corre l'obbligo di segnalare,
a solo fine
valutativo, che il D.M. 140 del 20 luglio 2012 prevede, tra
le varie voci, anche lo studio di inserimento urbanistico
(voce QbII.04/0.030), parametro pienamente rientrante
nelle competenze dell’architetto.
Oltre a quanto già detto fin qui, in base all’art. 52 del R.D.
23.10.1925 n. 2537 ove si prevede che “formano oggetto
tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di
Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” va
detto che la nozione di “opere di edilizia civile”, nella sua
più ampia e consolidata accezione, è da intendersi come
comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed
urbanistica, dal momento della progettazione a quello del
collaudo.
In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione
edilizia civile per indicare la categoria residuale di opere
non previste dall’art. 51 del R.D. citato, per le quali ritenne
che la particolare complessità tecnica e l’implicazione di
conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di
competenza favore degli ingegneri.
Anche se non espressamente compendiato nel detto D.M.
sussiste competenza piena per l’architetto relativamente a
prestazioni riguardanti l’urbanistica e la pianificazione
territoriale.
La sentenza del Tar Latina allegata al quesito, a ben
vedere, si riferisce ad una variante urbanistica relativa ad
una strada alternativa di collegamento, ovvero una singola
opera viaria esclusa dalla competenza degli architetti, al di
fuori dell’ambito urbano, ovvero non strettamente
connessa con fabbricati di edilizia civile.
In conclusione, nel caso in esame, non si ravvisano
particolari perplessità sulla competenza dell’architetto per
la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
05.02,2015
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Padova
Con proprio quesito l'Ordine di Padova ha
chiesto se l'architetto ha competenza per
eseguire prestazioni professionali relative alla
progettazione di impianti geotermici e
impianti di mobilità elettrica (colonnine per
ricaricare le auto elettriche).
156
02.04.2015
In riferimento al quesito posto preme rilevare che il
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8, recante
“Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a
scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione
pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per
illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica aggiornamento 2013” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
S.O., n. 18 del 23 gennaio 2014 - Serie Generale),
prevede che il progettista illuminotecnico debba essere
iscritto all'Ordine degli Architetti (oltre alle altre figure
professionali ivi indicate).
Da ciò discende che l’Architetto ha competenza nella
progettazione di impianti geotermici e impianti di mobilità
elettrica se tali prestazione risultano inserite in un
processo di progettazione illuminotecnica sufficientemente
integrato con lo sviluppo urbano e la sua gestione, ovvero
nel caso di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica, aspetti non chiariti né precisati nel quesito.
26.02.2015
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Taranto
L'Ordine di Taranto ha chiesto se un
architetto può espletare, per conto terzi,
pratiche INAIL (ex ISPESL) per impianti
termici a pressione; nella fattispecie il dubbio
riguarda la possibilità di firmare i moduli
relativi alla parte di dimensionamento degli
impianti e dei dispositivi di sicurezza.
22.04.2015
Con riferimento al questo posto, si rimette in allegato
comunicazione dello scrivente Consiglio Nazionale prot.
251 del 9.2.2000 che ebbe ad esprimersi nel merito ed a
cui si rinvia, trasmessa a suo tempo a tutti gli Ordini, con
allegato parere del Ministero della Giustizia del
17.11.1999.
Allegato 1 : nota del CNA
Roma,
Prot. n./P/00/
Cod. NC2
Cod. DT/dt
A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia
LORO SEDI
Competenze degli iscritti in albiprofessionali nelle materie
indicate
nelle
leggi
n.46/90
e
n.10/91.________________________
Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari
Civili e delle Libere Professioni - Uff. VII ha affrontato, su
richiesta di un'Amministrazione Comunale, il tema delle
competenze degli iscritti in diversi albi professionali nelle
materie in oggetto con una nota indirizzata anche a questo
Consiglio.
Si segnala che, per quanto riguarda la categoria degli
architetti, ad avviso del Ministero gli stessi "…mantengono
le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni
legislative indicate" relativamente agli impianti degli edifici
civili.
Nel trasmettere, in allegato, per opportuna informazione,
copia di tale nota, si coglie l'occasione per porgere i
migliori saluti.
157
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)
IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)
All: c.s.
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E D'ELLE LIBERE PROFESSIONI
UFFICIO VII
Roma, 17 novembre 1990
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Al Consiglio nazionale degli Architetti
Al Consiglio Nazionale dei Chimici
Al Consiglio Nazionale dei Geometri
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
OGGETTO: competenze degli iscritti in albi professionali
nelle materie indicate nelle leggi n. 46\90 e n.10\91.
Come è noto, la legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norne per
la sicurezza degli impianti) e la legge 9 gennaio 1991
n.10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
dì energia) prevedono che la progettazione, l’installazione,
la trasformazione, l’ampliamento, le verifiche ed i collaudi
di impianti tecnici
(in particolare, con
particolare
riferimento alla l.n. 46\90: impianti inerenti l'energia
elettrica. impianti radiotelevisivi ed elettronici. impianti
di
riscaldamento
e climatizzazione,
impianti
idrosanitari, impianti inerenti gas liquido o aeriforme,
impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di
protezione antincendio) debbano o possano, a seconda dei
casi, essere eseguite da liberi professionisti iscritti nei
rispettivi albi, nell'ambito delle rispettive competenze.
In alcuni casi disposizioni successive hanno individuato le
categorie di professionisti che avrebbero potuto prestare
la loro attività in favore degli enti pubblici cui sono
demandate interventi
e
funzioni
di
controllo
158
relativamente ad alcuni degli impianti indicati. La legge
30 dicembre 1991 n.428 (Istituzione di elenchi di
professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di
omologazione e di verifiche periodiche a fini si
sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e
attrezzature) ha, così, stabilito che gli enti indicati
nell'art. 1 della legge possano avvalersi
dell' opera
di
ingegneri e
periti
industriali
per
eseguire omologazioni e verifiche
relative,
in
particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di
messa a terra, ad impianti deflagranti.
In questo quadro, con particolare riferimento alla
progettazione di impianti termici ed alle relazioni e
verifiche previste, rispettivamente, dall'art. 28 della l.n.
10\91 e dall'art. 14 della l.n.46\90, sono sorti dubbi in
merito all'Individuazione delle categorie professionali,
competenti al riguardo.
L'art. 28 citato ha ad oggetto una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza di
edifici ed impianti alle prescrizioni di legge in materia. Per
gli impianti si tratta, in particolare, di impianti solari,
pompe di calore, produzione di acqua calda, energia
elettrica, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore, fonti rinnovabili di energia.
L'art. 14 della l. n. 46\90, invece, prevede che per
eseguire i collaudi (ove previsti) e per accertare la
conformità degli impianti alla normativa vigente in
materia, gli enti cui sono attribuite
tali funzioni possano avvalersi della collaborazione di
liberi professionisti. Gli impianti
oggetto della citata
legge sono: impianti inerenti l'energia elettrica, impianti
radiotelevisivi ed elettronici, impianti dì riscaldamento e
climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti
gas liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di
persone e cose, impianti di protezione antincendio.
Come detto, entrambe le fonti normative indicate non
individuano in modo specifico i professionisti competenti
in materia, ma rinviano ai singoli ordinamenti professionali
ai fini di tale individuazione, Tale interpretazione risulta
condivisa dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in un
giudizio avente ad oggetto i decreti del Ministero
dell'Industria del 22/4/92, 24/8/92 e 17/2/93 che
individuavano le categorie professionali competenti
(sentenza 28/11/97 n. 1876).
"
159
Né indicazioni specifiche al riguardo sono contenute nel
DPR 6 dicembre
1991 n. 447 (Regolamento di
attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti).
Va, altresì, premesso che le leggi citate hanno
profondamente innovato in materia, dando rilievo
al
settore degli impianti tecnici che hanno così assunto
importanza autonoma rispetto all’opera muraria. Da ciò
consegue, inevitabilmente, che in tale settore operi solo
chi abbia elevate conoscenze nel campo specifico,
indispensabili
per
risolvere
i complessi problemi
connaturati alle tipologie dei manufatti in questione.
Passando a considerare i singoli ordinamenti professionali,
si può osservare quanto segue.
Per quanto concerne i geometri va considerato l'art. 16
del R.D. Il febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la
professione di geometra), a norma del quale tra le
competenze professionali rientrano,
tra l'altro, “il
progetto,
la direzione e
la vigilanza dì modeste
costruzioni civili”.
Il concetto di “modesta costruzione”
deve essere
utilizzato per distinguere le opere per realizzare le quali
è
necessario essere
in possesso
di
modeste
conoscenze di statica, rispetto a quelle che richiedono
una preparazione elevata ed approfondita. Sotto questo
profilo la distinzione non può, quindi, basarsi su elementi
di natura economica o esclusivamente dimensionali.
La
giurisprudenza
ha
elaborato
un
condivisibile
orientamento secondo il quale le norme che
disciplinano le attribuzioni professionali dei geometri
vanno logicamente correlate alla specifica preparazione
dei detti professionisti e vanno quindi interpretate nel
senso che essi sono abilitati a progettare costruzioni di
modeste dimensioni ed impianti che attengono alla parte
edilizia in senso stretto e non anche impianti che
per le esigenze di sicurezza presuppongono un'apposita
preparazione
professionale. Sulla base di queste
argomentazioni, si è ritenuto, ad esempio, che i l decreto
ministeriale 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza
per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, là
dove prevede che i progetti per l'installazione degli
impianti stessi vanno firmati da un ingegnere o da un
tecnico abilitato, non ha inteso far riferimento anche ai
160
geometri, i quali sono privi di una specifica preparazione
in impianti tecnologici (CdS sez, 06 dec. 01187 del
10/11/78).
In generale, alla luce delle argomentazioni citate, si è
sostenuto in passato che i geometri
avessero competenze anche in materia di impianti tecnici,
purché questi fossero attinenti ad edifici modesti e purché
non richiedessero conoscenze tecniche particolarmente
elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione
di tecnici diplomati.
In virtù di questi argomenti si dovrebbe ritenere che,
anche a seguito delle leggi n. 46\90 e
10\91, i geometri possano continuare ad occuparsi della
verifica della sicurezza degli impianti tecnici attinenti ad
edifici modesti, che non richiedono conoscenze tecniche
particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti
la preparazione di tecnici diplomati.
Per i periti industriali, non pare vi siano dubbi sulla
possibilità che questi professionisti, purché dotati di
adeguata specializzazione, svolgano le attività indicate nei
citati art, 141 n.46/90 e
281 n.10/91.
Come detto, la stessa legge 30 dicembre 1991 n. 428
(Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla
effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche
periodiche - a fini di sicurezza- di apparecchi, macchine,
impianti e attrezzature) ha stabilito che gli enti indicati
nell’art. l della stessa legge possano avvalersi dell'opera di
ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e
verifiche relative, in particolare, ad ascensori e
montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti
deflagranti. E ciò induce a ritenere
che lo stesso
legislatore abbia legittimato
questi professionisti ad
esercitare attività di controllo nella materia in questione.
Pertanto,
ciò va ritenuto anche con riferimento agli
impianti termici.
Anche in questo caso, tuttavia, la competenza dovrebbe
richiede
essere esclusa se l'espletamento dell'attività
conoscenze
tecniche
particolarmente elevate
di
livello superiore a quelle inerenti la preparazione di
tecnici diplomati.
Con riferimento alle competenze degli architetti e
degli ingegneri vanno esaminati distintamente gli artt.
51 e 52 del R.D. 27 ottobre 1925 n. 2537 (tutela del
161
titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli
architetti).
L'art. 51 contiene una disposizione ampia, in base alla
quale, agli ingegneri spettano, tra l'altro, le competenze
in ordine al progetto, alla condotta ed alla stima dei
lavori
relativi alle costruzioni
di
ogni specie, alle
macchine
ed agli impianti industriali, nonché,
in
generale, alle applicazioni della fisica. Pertanto, deve
ritenersi che tra le citate competenze in materia costruttiva
e di applicazione delle scienze fisiche, rientrino senz'altro
quelle inerenti la progettazione e la verifica degli impianti
di cui si discute.
Per quanto riguarda gli architetti l'art. 52 attribuisce a tali
professionisti solo competenze in materia di opere
di
edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di
estimo. Pertanto, può ritenersi che, limitatamente agli
impianti degli edifici civili, gli architetti mantengano le
proprie competenze anche a seguito delle innovazioni
legislative indicate.
Infine, secondo il sistema
delineato
dal
R.D. l
l'esercizio della
marzo
1928 n. 842, disciplinante
professione
di
chimico,
dovrebbe farsi rientrare
nella competenza
dei professionisti
dotati della
specializzazione
in chimica
industriale ed iscritti
al relativo albo professionale l’attività di verifica della
sicurezza
degli impianti quale disciplinata ai sensi
della legge 5 marzo 1990 n.46 (TAR Lazio sez.03 sent.
n.00360 del 14/02/1995).
In considerazione
dell'importanza
che riveste la
problematica
in esame
relativamente all'esercizio
delle libere professioni
interessate,
si chiede ai
Consigli Nazionali in indirizzo di voler esprimere il loro
parere al riguardo.
12.03.2015
Ing. S. Cetraro
Ausiliario di P.G.
Belvedere
Marittimo (Cs)
E P.C.
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Cosenza
Si allega, di seguito, risposta al quesito posto
dall’Ing. Salvatore Cetraro quale Ausiliario di
Polizia Giudiziaria nell’ambito del Proc. n.
387/2014 RGNR Mod. 46 pendente presso la
Procura della Repubblica - Tribunale di Paola
(CS), con cui si chiede di avere specifica
documentazione/attestazione
relativa
a:
- riferimenti normativi che definiscono le
competenze
professionali
dell’iscritto
all’Ordine degli Architetti - Sezione A - Classe
162
10.04.2015
Con riferimento a quanto richiesto occorre premettere che,
in base alle vigenti disposizioni di legge (R.D. 2537/1925 e
Decreto legislativo luogotenenziale 382/1944) lo scrivente
Consiglio Nazionale non è competente a fornire
attestazioni.
Nello specifico i riferimenti normativi che definiscono le
competenze professionali dell’iscritto all’Ordine degli
Architetti - Sezione A - Classe 10S sono quelli relativi alle
competenze del conservatore dei beni architettonici ed
ambientali essendo, difatti, tale titolo di studio ricompreso
all’interno dell’art. 17 del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001), che al
comma 1 precisa che l'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato, e
al comma 2 lett. d, che per l'ammissione all'esame di Stato
è richiesto il possesso della laurea specialistica “per
l’iscrizione
nel
settore
«conservazione
dei
beni
architettonici ed ambientali»: 1) classe 10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali”.
All'art. 16 comma 4 del citato D.P.R. 328/2001 vengono
elencate le competenze del conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, ovvero: “formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A settore «conservazione dei beni architettonici ed
ambientali»: a) la diagnosi dei processi di degrado e
dissesto dei beni architettonici e ambientali e la
individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla
loro conservazione”.
Quanto alla richiesta di eventuale competenza per
progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di
completamento di impianti di pubblica illuminazione
dell’iscritto all’Ordine degli Architetti - Sezione A Classe
10S ci si limita a segnalare che il Decreto del Ministero
dell’Ambiente 23 dicembre 2013, contenente “Criteri
ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad
alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per
l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di
impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013”
(S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) al
punto 4.3.2., ha precisato le peculiarità del progettista
illuminotecnico, stabilendo per esso che deve “essere
iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti o all'ordine dei
periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del
settore
dell'illuminazione
pubblica,
regolarmente
riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
della Legge 4/2013”.
10S;
eventuale
competenza
dell’iscritto
all’Ordine degli Architetti - Sezione A Classe
10S in materia di progettazione, direzione
lavori
e
sicurezza
per
opere
di
completamento di impianti di pubblica
illuminazione.
16.03.2015
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Caserta
Dall’Ordine di Caserta è pervenuto un
quesito, derivato da una procedura di gara
tuttora in corso, relativo alla sussistenza o
meno di competenza dell’architetto per opere
di risanamento ambientale di sistemi fognari
163
01.04.2015
In merito a quanto richiesto col Vostro quesito preme
precisare che l'art. 46 comma 1 lett. a del DPR 328/2001
stabilisce che per le attività professionali oggetto della
professione di ingegnere, nel settore ingegneria civile e
ambientale vi rientra “la pianificazione, la progettazione,
e depurativi (la procedura summenzionata
riguarda un recupero analogo nell’ambito del
comune di Gallo Matese).
164
lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere
edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di
opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti
civili e per l'ambiente e il territorio”.
Nella specie, trattandosi di opere di urbanizzazione
primaria (quali gli impianti fognari) esse possono rientrare
nelle competenze degli architetti se strettamente connesse
agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in
quanto tali da ricondursi nell’ampia accezione di opere di
edilizia civile di cui all'art. 52 del R.D. 2537/1925.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013
ha fornito una tendenza interpretativa consona “ad una
lettura aggiornata e coerente” degli art. 51 e 52 del RD
2357/1925, “privilegiando il momento unitario della
costruzione dell’opera di edilizia civile, senza artificiose
frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione
dei sistemi produttivi che dell’evoluzione tecnologica anche
nelle applicazioni civili”.
il Consiglio di Stato ha, altresì, ritenuto che il concetto di
opere di edilizia civile “si estenda sicuramente oltre gli
ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere
l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del
fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche
quelli di riscaldamento compresi nell’edificazione” oltre al
fatto che per un “impianto accessorio ad un edificio, la
circostanza che il progetto sia presentato autonomamente
non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale
con l’opera di edilizia civile e, quindi, permette che il
progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto”.
Per quanto attiene allo specifico del quesito posto la
relazione tecnica generale delle opere oggetto della gara
prevede all'art. 3 che i lavori avranno ad oggetto il
“dislocamento dell'attuale impianto di depurazione di Gallo
in un area più depressa e lontano dal centro abitato (a
valle del cimitero comunale) in modo da servire il maggior
numero di utenze con sistema a gravità”; oltre a ciò, nel
medesimo articolo, per tutte le rimanenti attività oggetto
dei lavori vengono fornite dislocazioni geografiche (..a sud
del centro abitato...; ...ad est del centro abitato..) senza
individuare esattamente i siti oggetto dell’intervento di
risanamento ambientale del sistema fognario.
Nello specifico, in base alla documentazione prodotta, non
si è nella condizione di valutare se le opere oggetto
dell'appalto siano o meno strettamente connesse ad edifici
e tali da rientrare nelle competenza professionale
dell’architetto ragion per cui non appare possibile
esprimersi in maniera certa e definitiva.
20.05.2015
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Pistoia
L’Ordine di Pistoia ha domandato parere sulla
sussistenza o meno delle competenze
professionali dell'architetto relativamente alla
progettazione delle opere di urbanizzazione
di un Piano di Lottizzazione.
165
23.06.2015
In merito al quesito di cui alla nota del Comune di Pescia
(Pistoia) che nell’esaminare un progetto riguardante opere
di urbanizzazione relative ad un piano di lottizzazione a
firma di un geometra si è espressa affermando: “….. la
pratica
non
viene
esaminata
in
quanto
la
Commissione rileva un problema di competenze
professionali, la progettazione esecutiva di dette
opere è di esclusiva competenza degli ingegneri”
emerge come, per siffatte prestazioni, venga espressa una
“indebita”riserva
di
competenza,
in
favore
della
professione di ingegnere.
Difatti l’art. 52, comma 1, del R.D. 2537/1925 precisa:
“formano oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse
relative” e tale formulazione (ex multis Cons. Stato, IV
Sez, 9 novembre 1989 n.765) deve intendersi come
omnicomprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia
ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello
del collaudo, per i quali non siano previste diverse,
specifiche competenze professionali.
Nella normativa urbanistica non è espressamente
rinvenibile l'individuazione di una figura professionale
definita; solo indirettamente si può desumere che il
progettista incaricato debba essere un architetto o un
ingegnere, laddove si consente al progettista del piano di
assumere,
nell'ambito
del
territorio
del
Comune
interessato, solo incarichi di progettazione di opere e
impianti pubblici, attività espletabili, obbligatoriamente, da
professionisti iscritti negli Albi professionali degli architetti
o degli ingegneri.
La circolare del Ministero dei lavori pubblici n.2495 del 7
luglio 1957 (Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali
generali e particolareggiati) chiarisce al riguardo che gli
elaborati di progetto devono essere debitamente firmati da
un architetto o da un ingegnere.
Va infine ricordato che l'affidamento di incarichi per la
redazione di strumenti urbanistici può avvenire, sulla base
delle norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R.
207/2010, con riferimento al punto 12 dell'allegato II A
della predetta norma (servizi attinenti all'urbanistica e alla
paesaggistica).
31.08.2015
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Livorno
L’Ordine di Livorno ha posto un quesito
chiedendo la sussistenza o meno della
competenza
dell’Architetto
per
la
progettazione e direzione lavori di Campi da
Golf intesi come Impianti Sportivi.
Tanto perché a seguito di un esposto fatto
dai Dottori Agronomi e Forestali al Comune
con cui essi hanno rivendicato, nel merito,
una loro competenza esclusiva il comune
stesso ha interpellato l’Ordine per
un
pronunciamento ufficiale nel merito.
166
10.09.2015
Con riferimento al quesito posto,
premettendo piena
condivisione ed adesione a quanto già precisato dal Golf
Club Livorno e dall'Ordine di Firenze, ci si limita ad
aggiungere che, così come emerge dalla documentazione
allegata, è stato rilasciato titolo edilizio per la realizzazione
del campo da golf comprendente oltre alla progettazione
del verde sportivo anche la realizzazione dell'intero
complesso.
Al riguardo, l’art. 2, comma 1, lettere da a) a cc) della
Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche
inquadra le competenze dei dottori agronomi e forestali
limitandole al settore agricolo, zootecnico e forestale,
rurale, paesaggistico e della tutela dell’ambiente.
La
normativa
citata
riconosce
espressamente
ai
professionisti summenzionati competenze progettuali in
materia di costruzioni rurali, anche se in zona sismica;
discendendo da ciò che le competenze progettuali dei
dottori agronomi in edilizia trovano spazio in ambito
rurale osservando il limite proprio del carattere modesto
della costruzione a cui devono attenersi anche i geometri.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha
affermato che “a norma dell'art. 2, Legge 7 gennaio 1976
n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono
essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello
della valorizzazione e gestione dei processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in
generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto,
esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali
l'elaborazione di proposte di arredo urbano” (T.A.R.
Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R.
Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che “solo qualora il
progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della
semplice edilità e richieda, ad esempio, opere di
conglomerato cementizio semplice od armato, la cui
stabilità possa comunque interessare la incolumità delle
persone,
la
competenza
professionale
spetta
inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo
comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli
ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi” (Consiglio
di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013;
Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre 2011 n. 18038).
Occorrerà, poi, verificare se, nella specie, la progettazione
del campo da golf preveda anche opere in cemento
armato, aspetto non valutabile in assenza della
documentazione di progetto o del computo metrico delle
opere da realizzare; in tal caso, nel rispetto della Legge
5.11.1971 n. 1086 e della L. 2.2.1974 n. 64, qualora
l’opera ricadesse in zona sismica, la progettazione non
potrà che rientrare nella competenza
dell’ingegnere,
dell’architetto, del geometra o del perito industriale edile,
nei limiti delle rispettive competenze.
Occorre, infine, considerare che la realizzazione di un
campo da golf non deve limitarsi alla progettazione di
invasi artificiali, alla coltivazione di piante ed alle
operazioni agronomiche, ma deve, necessariamente,
ricomprendere la modellazione tridimensionale del campo
da gioco mediante curve di livello, valutandone
l’andamento altimetrico, la visione delle buche ed il
corretto deflusso delle acque meteoriche, aspetti tutti
pienamente rientranti, in ossequio alle vigenti norme di
Legge, nella competenza professionale degli architetti.
167
C) - SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI
23.11.2011
(1)
Ordine Architetti P. Col quesito posto si chiedono:
P. C. Provincia di 1) Se un Architetto iscritto all’Ordine, già
componente di uno studio associato di
Padova
architettura nella provincia di Padova
può entrare a far parte e/o costituire
altro studio associato sempre entro la
provincia di Padova;
2) Se un geometra può firmare progetti
preliminari e definitivi relativi alla verifica
di assoggettabilità o alla valutazione di
impatto ambientale e, nello specifico
quando il progetto contempla capannoni
industriali in c.a. o prefabbricati.
L’art. 5, definizioni, del D. Lgs. 152/06 nel
definire il progetto preliminare ed il progetto
definitivo, nelle note, richiama il D. Lgs.
163/2006. Nello specifico si richiede, altresì,
se le tavole grafiche debbono essere firmate
solo da un tecnico laureato e abilitato nonchè
dal proponente oppure possono essere
firmate anche dai professionisti che hanno
predisposto lo studio preliminare ambientale
e lo studio di impatto ambientale, quando fra
gli estensori ci sono proprio geometri e/o
laureati, ad esempio, in economia e
commercio.
Si ritiene, tuttavia, che lo studio preliminare
ambientale e lo studio di impatto ambientale
possano essere firmati da un qualsiasi
professionista il cui curriculum dimostri
adeguata esperienza nel redigere dette
prestazioni.
168
21.12.2011
Con riferimento ai quesiti posti nella nota di cui all’oggetto,
appare utile evidenziare quanto segue.
Per quanto attiene al quesito n. 1 (se un architetto, già
membro di uno studio associato di architettura in provincia
di Padova può entrare a far parte o costituire un altro
studio associato di architettura con altri architetti sempre
in Provincia di Padova) si segnala che, fino al 31 dicembre
2011, non sussistono particolari incompatibilità, ai sensi
della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, fatte salve le
incompatibilità individuate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e
DPR 207/2010 per la partecipazione ad appalti pubblici.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art.
10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (in G.U.R.I. 14
novembre 2011 n. 265) recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012), per la costituzione di società per
l’esercizio di attività professionali regolamentate nel
sistema ordinistico viene previsto al comma 6 che “la
partecipazione ad una società è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti”.
Per quanto attiene al quesito n. 2 (se un geometra può
firmare il progetto preliminare o il progetto definitivo
relativi rispettivamente alla verifica di assoggettabilità o
alla valutazione di impatto ambientale, e nello specifico
quando il progetto prevede capannoni industriali in
cemento armato o prefabbricati), la giurisprudenza ha più
volte sancito che non può essere riconosciuta ai geometri
alcuna competenza a progettare capannoni industriali in
cemento armato; “...qualunque sia l’aspetto preso in
considerazione, sia per le dimensioni che per la
complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il
progetto di un capannone industriale quale quello
commissionato, esuli dalla competenza professionale di un
geometra e debba essere progettato, cioè pensato
tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare
tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che
l’aspetto architettonico si disinteressi delle soluzioni
progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata” (
Tar Liguria , sentenza n. 333/97 ; Consiglio di Stato
Sezione V n. 7821 del 1 dicembre 2003; sezione V, 16
settembre 2004, n. 6004; sezione V, 16 settembre 2004,
n. 6005).
Tali aspetti sono stati confermati dalla Cassazione nella
sentenza n. 6402 del 12 marzo 2011, cui si rinvia, in una
fattispecie relativa ad un progetto di capannone industriale
prefabbricato redatto da un geometra.
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Roma
Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di
Roma è stato richiesto, con riferimento alle
società tra professionisti ex L. 183/2011 ed
alla
abrogazione
della
previgente
L.
1815/1939, se le associazioni professionali
costituite entro il 31.12.2011 possano
continuare ad operare in base alla normativa
pregressa, ai sensi dell'art 10 comma 9 della
L. 183/2011, oppure se debbano essere
aggiornate in base ai nuovi contenuti
normativi.
17.02.2012
In merito al quesito esposto appare utile evidenziare
quanto segue:
Il regolamento di attuazione per le società tra
professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L.
183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire
numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni
normative come quello relativo alla questione posta,
anch’essa non scevra da dubbi di interpretazione.
Nelle more, in ossequio all’art. 12 delle preleggi, secondo
cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire
altro senso se non quello fatto palese dal significato
proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art.
10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente,
previsto che "restano salvi i diversi modelli societari e
associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Pertanto, pur se il successivo comma 11 della
summenzionata legge 183 contempla, espressamente,
l'abrogazione della L. 1815/1939
si ritiene che le
associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011,
siano legittimate, per tutto quanto enunciato in
precedenza, a continuare ad operare in base al modello
associativo e societario della precedente normativa.
10.01.2012 Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Bologna
L’Ordine di Bologna su sollecitazione di un
proprio iscritto ha richiesto, con riferimento
alle società tra professionisti ex L. 183/2011
ed alla abrogazione della previgente L.
1815/1939, in che maniera le associazioni
professionali costituite possano continuare ad
operare, stante le indicazioni del CUP del 2
gennaio 2012 e l’impossibilità di iscrivere
nuove società di professionisti per difetto di
regolamentazione.
01.02.2012
Con riferimento al quesito posto appare utile evidenziare
quanto segue:
Il regolamento di attuazione per le società tra
professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L.
183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire
numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni
normative come quello relativo alla questione posta,
anch’essa non scevra da dubbi di interpretazione; in
assenza del citato regolamento appare difatti difficile, in
pratica, poter consentire l’iscrizione di società tra
professionisti, in assenza di adeguata regolamentazione
disciplinare e di conseguente certificazione dell’Ordine
medesimo, da depositare presso il Registro delle imprese.
Nelle more, in ossequio all’art. 12 delle preleggi, secondo
cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire
20.12.2011
169
altro senso se non quello fatto palese dal significato
proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art.
10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente,
previsto che "restano salvi i diversi modelli societari e
associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Pertanto, pur se
il successivo comma 11 della
summenzionata legge 183 contempla, espressamente
l'abrogazione della L. 1815/1939, si ritiene che le
associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011
siano legittimate, per tutto quanto enunciato in
precedenza, a continuare ad operare in base al modello
associativo e societario della precedente normativa.
20.01.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Arezzo
Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di
Arezzo è stato richiesto, con riferimento alle
società tra professionisti ex L. 183/2011 ed
alla abrogazione della previgente Legge
1815/1939,
come
le
associazioni
professionali costituite possano continuare ad
operare, stante le indicazioni del C.U.P. del 2
gennaio 2012 e se possono essere ritenuti
validi eventuali modelli associativi che
dovessero essere proposti dagli iscritti
all’Ordine per il consueto parere, prima
dell’emanazione del D.P.R. individuato nella
citata Legge 183/2011.
170
15.02.2012
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti contenuta nella
nota di cui all’oggetto, appare utile evidenziare quanto
segue.
Il regolamento di attuazione per le società tra
professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L.
183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire
numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni
normative come quello relativo alla questione posta,
anch’essa non scevra da dubbi di interpretazione.
In assenza del citato regolamento e di adeguata
regolamentazione disciplinare, non appare possibile possa
concedersi l’iscrizione di società tra professionisti all'Albo
acquisendo, così, la certificazione dell’Ordine.
Non potendosi effettuare l'iscrizione all'Albo, non potrà
essere considerata, formalmente, "regolare" la società tra
professionisti, pur se costituita ed iscritta al Registro delle
Imprese, e non potrà, pertanto,
svolgere la propria
attività.
Oltre a ciò, va chiarito che, nelle more, in ossequio all’art.
12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si
può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto
palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro
connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011
viene, espressamente, previsto che "restano salvi i diversi
modelli societari e associativi già vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, pur se
il successivo comma 11 della
summenzionata legge 183 contempla, espressamente
l'abrogazione della L. 1815/1939, si ritiene che le
associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011
siano legittimate, per tutto quanto enunciato in
precedenza, a continuare ad operare in base al modello
associativo e societario della normativa precedente.
03.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Bologna.
Col quesito posto l'Ordine provinciale di
Bologna ha richiesto, con riferimento alle
società tra professionisti ex L. 183/2011 ed
alla
abrogazione
della
previgente
L.
1815/1939, della possibilità di costituire uno
studio associato.
Tale affermazione verrebbe sostenuta in base
ad un articolo apparso nella guida pratica al
DL Liberalizzazioni del Sole 24Ore del 27
marzo u. s., secondo cui la costituzione di
uno
studio
associato
sarebbe
ancora
possibile.
27.04,2012
Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed al quesito in
essa posto appare utile evidenziare quanto segue:
Il regolamento di attuazione per le società tra
professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L.
183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire
numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni
normative come quello relativo alla questione posta,
anch’essa non scevra da dubbi di interpretazione.
Il testo vigente dell’art. 10, comma 9 della Legge 12
novembre 2011, n° 183, come modificato da ultimo in
sede di conversione dalla L. 24 marzo 2012, n° 27,
prevede che “restano salve le associazioni professionali,
nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di
entrata in vigore della presente Legge”.
Tale disposizione lascia salve le associazioni professionali,
creando un distinguo rispetto ai diversi modelli societari
già vigenti alla data di entrata in vigore della presente
Legge".
In assenza (ed in attesa) del citato regolamento di
attuazione e di adeguata regolamentazione disciplinare,
stante l'abrogazione della L. 1815/1939, appare possibile
esercitare la professione in forma associata con le forme e
le modalità dell'art. 36 del Codice civile, relativo alle
associazioni non riconosciute.
Lo studio associato, seppure privo di personalità giuridica,
rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi
ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come
autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici,
muniti di legale rappresentanza in conformità alla
disciplina dettata dal predetto art. 36 del Codice civile
(Cass. civ. sez. I 15.7.2011 n° 15694).
Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ.
per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la
disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che
compongono l’associazione.
26.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Firenze.
Col quesito posto dall'Ordine di Firenze viene
richiesto se per la stesura
dell’atto
Costitutivo di una associazione professionale,
sia obbligatoria la forma pubblica o sia
15.05.2012
Premesso che gli allegati al quesito posto richiamano
ripetutamente la L. 1815/1939, si ritiene opportuno
rammentare che l'art. 10 della L. 183/2011 delinea i criteri
costitutivi per le società tra professionisti.
171
In base a tale legge, è consentita la costituzione di
società
per
l'esercizio
di
attività
professionali,
regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile
ed in base ai principi individuati nel predetto articolo 10.
Il regolamento di attuazione per le società tra
professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L.
183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire
numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni
normative come quello relativo alla questione posta; il
successivo comma 11 della summenzionata legge 183
contempla,
espressamente,
l'abrogazione
della
L.
1815/1939.
In assenza (ed in attesa) del citato regolamento di
attuazione e di adeguata regolamentazione disciplinare,
stante l'abrogazione della L. 1815/1939, le associazioni tra
professionisti potrebbero fare riferimento all’art. 36 del
Codice Civile, relativo alle associazioni non riconosciute.
Lo studio associato, seppur privo di personalità giuridica,
rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi
ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come
autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici,
muniti di legale rappresentanza in conformità alla
disciplina dettata dal predetto art.36 del Codice civile
(Cass. civ., sez. I, 15.7.2011 n. 15694).
Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ.
per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la
disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che
compongono l’associazione.
sufficiente una scrittura privata registrata
all'Agenzia delle Entrate.
05.10.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese
Con il quesito posto dall'Ordine di Varese
viene richiesto se in caso di costituzione di
Studio Associato occorre atto notarile o è
sufficiente scrittura privata registrata c/o
Ufficio del Registro.
172
29.10.2012
In merito al quesito posto appare, preliminarmente,
opportuno osservare che l'abrogazione della Legge
1815/1939, prevista all'art. 10, comma 11, della Legge 12
novembre 2011, n. 183, fa venir meno le modalità
associative ivi individuate.
Relativamente a quanto richiesto, lo studio associato dovrà
osservare le forme e le modalità di cui all’art. 36 del
Codice civile riguardante le associazioni non riconosciute.
Ciò premesso non si ritiene che la costituzione di uno
studio associato debba, necessariamente, obbedire a
particolari procedure o forme stante la citata abrogazione
delle disposizioni relative alle modalità di costituzione che,
quindi, restano nella discrezionalità delle parti facultate a
decidere la forma costitutiva cui aderire, sia tramite atto
notarile che con scrittura privata registrata.
18.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vicenza
Col quesito posto dall'Ordine di Vicenza viene
richiesto se sia legittimo che all’interno di
una società s.r.l. (definita nel quesito società
di Architettura e Ingegneria) vi siano dei
soci, citati all’interno del logo, con il titolo di
architetto ma che in realtà sono pensionati
INARCASSA e cancellati dall’albo.
06.02.2013
Da quanto esposto non è dato sapere se la società oggetto
del quesito sia società di ingegneria, oppure società di
professionisti ex art. 90 comma 2 lett a) e b) del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o, invece, mera s.r.l. tra
professionisti.
Ciò premesso, la presenza entro la società del socio
professionista cancellato dall’Albo è aspetto espressamente
previsto nell'art. 10 della Legge 183/2011, come, da
ultimo, modificata dalla Legge 27/2012, che, tuttavia, non
può trovare ancora applicazione in assenza di disposizioni
attuative.
Il succitato art. 10 fa salvi i modelli societari già vigenti
alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge
183/2011.
Occorrerebbe comunque esaminare lo statuto della società
indicata nel quesito, nonchè una visura camerale con
eventuali modifiche statutarie, al fine di verificare i poteri
dei soci componenti la società e non più iscritti all’Albo allo
scopo di formulare una esaustiva e più compiuta risposta.
18.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pordenone
L’Ordine degli Architetti di Pordenone nel
dare seguito a domanda di un iscritto chiede
se in seguito alle modifiche introdotte
dall’articolo 10 della Legge n. 183/2011, la
cosiddetta legge di stabilità, rubricato
“Riforma degli ordini professionali e società
di professionisti” se un singolo architetto
iscritto regolarmente all’Ordine può costituire
una s.r.l. in forma di società di professionisti,
con una delle seguenti compagini societarie:
A – Architetto socio al 100% della s.r.l.
unipersonale;
B – Architetto socio all’80% e altro socio
(non
professionista)
con
una
partecipazione del 20%.
Viene richiesto quale formula societaria
possa essere utilizzata o se siano perseguibili
entrambe.
27.02.2013
Il quesito esposto in due riprese ha ricevuto due
risposte; entrambe riportate in coda, con due
differenti date di spedizione, la prima in data
27.02.2013 di seguito riportata:
173
18.04.2013
Con riferimento al richiesta espressa con la nota di cui
all’oggetto, si segnala che, in assenza dell’emanando
Regolamento di cui all’art. 10, comma 10 della legge
183/2011, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
non appare possibile fornire indicazioni certe sulla forma
societaria richiesta.
La seconda in data 18.04.2013, anch’essa di seguito
riportata:
Con riferimento al quesito posto nella nota in oggetto cui è
stato già dato precedente riscontro con nota n. 145 di
protocollo in data 27 febbraio u. s., preme segnalare che in
base all'art. 10 della Legge 183/2011 ed al Decreto del
Ministero della Giu stizia 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato
sulla GURI n. 81 del 6.4.2013, appare possibile la
costituzione di una società a responsabilità limitata,
unipersonale, con un architetto socio al 100%.
Quanto alla possibilità di costituire una S.T.P. con un
Architetto socio al 80% e socio B (non professionista) con
una partecipazione al 20%, si ritiene ammissibile anche
tale costituzione, con la precisazione che il socio non
professionista sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6
del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34.
13.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Lodi
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine
di Lodi relativo alla RC professionale, si
chiedono chiarimenti ulteriori rispetto a
quanto contenuto nella Guida alla riforma ed
al vademecum presenti su AWN, e cioè se
l’obbligo assicurativo si manifesti per
qualunque tipologia di soggetto “Iscritto”
all’Ordine [dipendente pubblico – iscritto non
in possesso di partita IVA che non sia
“dipendente pubblico” – soggetto che opera
senza percepire compenso (pro bono)].
13.03.2013
In merito al quesito posto giova, preliminarmente,
richiamare la circolare CNAPPC n. 56 del 26.4.2012, diffusa
come di consueto a tutti gli Ordini, che, in via indicativa, al
punto 2 individua alcune tipologie di iscritti cui gioverebbe
ricorrere alla tenuta della polizza assicurativa
Quanto alla possibilità, più volte evidenziata nel quesito, di
obbligo di polizza assicurativa per un soggetto che opera
senza percepire compenso (pro bono), è indubitabile come
più prestazioni "pro bono", se ripetute, siano da
considerare, più verosimilmente, alla stregua di mero
esercizio dell’attività professionale.
In aggiunta, anche a voler considerare la prestazione "pro
bono" come occasionale, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, al
comma 3, prevede l’esclusione dal campo di applicazione
delle prestazione di lavoro occasionale per quelle
professioni intellettuali che per poter essere esercitate
richiedano l’obbligo di iscrizione in appositi albi
professionali.
Ne consegue che anche per il caso limite del soggetto che
opera
senza
percepire
compenso
(difficilmente
riscontrabile nella pratica) sarà necessaria la polizza di
R.C. professionale, stante la possibilità, anche per la
prestazione “pro bono”, del configurarsi di un danno
derivante dallo svolgimento dell’attività professionale.
20.05.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Arezzo
L’Ordine di Arezzo, con proprio quesito a cui
ha allegato un parere del legale dell'Ordine
medesimo, ha chiesto se, a seguito del DM
Giustizia 34/2013 sulle STP, sia ancora
possibile la costituzione di studi associati.
27.06.2013
Con
riferimento
al
quesito
posto,
si
osserva
preliminarmente che, in linea di massima, si condividono
osservazioni e considerazioni del parere legale allegato,
seppure con alcune eccezioni.
Lo studio professionale associato, stante l'abrogazione
della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si pone solo
come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici
in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può
non essere univocamente finalizzato alla divisione delle
spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile,
sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).
174
Saranno difatti applicabili, per gli studi associati costituiti
dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013,
n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt.
36, 37 e 38 relativi alle associazioni non riconosciute.
Non si ritiene, invece, condivisibile l'interpretazione data
nel parere legale, secondo cui rimarrebbero salve le
associazioni professionali, secondo la lettura data all'art.
10 comma 9 della L. 183/2011, stante l'avvenuta
abrogazione della citata Legge n. 1815 del 1939, che
regolamentava gli studi associati, proprio in base al
medesimo art. 10 della L. 183/2011.
Su questo specifico punto il Consiglio di Stato,
nell’esprimere il parere n. 3127/2012 del 7 giugno 2012
sul regolamento, poi trasfuso nel DM 34/2013, ha
confermato che la fonte regolamentare non investe la
disciplina delle associazioni professionali, né delle società
tra professionisti costituite secondo modelli esistenti
anteriormente alla legge n. 183/2011, rilevando tuttavia
che il decreto illustrato non è chiamato a prendere
posizione espressamente sulla non applicabilità del
provvedimento ai predetti enti.
Di tale avviso è anche il Legislatore; difatti, nell'iter
formativo del D.L. 1/2012, che ha modificato, come visto
l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, il Dossier del Servizio
Studi del Senato n. 338/2012, in merito alla modifica
normativa apportata dal D.L. Liberalizzazioni anche alle
società tra professionisti, espressamente prevede che "la
lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento (art. 9 bis
del DL 1/2012 in sede di conversione) interviene sul
comma 9 dell'articolo 10, sostituendo il riferimento ai
diversi modelli societari e associativi già vigenti con quello
alle associazioni professionali, nonché ai diversi modelli
societari già vigenti".
Si segnala, in conclusione, che le modalità di costituzione
dello studio associato, in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del
Codice Civile, avrà l'effetto di avere meno regole su tale
modalità costitutiva, con la possibilità di sfuggire alle più
stringenti previsioni disciplinari individuate per le S.T.P., in
base all'art. 12 del D.M. Giustizia 34/2013.
15.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Cosenza
L’Ordine di Cosenza ha chiesto quale debba
essere il numero minimo dei soci per poter
costituire una Società tra Professionisti
175
11.12.2013
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le società
professionali, di cui all’art. 10 della Legge 183/2011 ed al
Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n.
34, non costituiscono un genere autonomo, ma
appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e
VI del libro V del codice civile, e sono, di conseguenza,
soggette integralmente alla disciplina legale del modello
societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni
espressamente previste dalla normativa speciale in
relazione al loro particolare oggetto.
Ne deriva che può ritenersi possibile che una S.T.P. possa
essere costituita anche da un unico socio, laddove ciò sia
consentito dal modello societario prescelto.
10.01.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Bolzano
L’Ordine di Bolzano, interpellato nel merito
da un iscritto, ha richiesto se un
professionista di cui alla L. 4/2013,
appartenente alle c.d. professioni non
regolamentate,
può associarsi con un
professionista
iscritto
all'ordine
degli
architetti in una STP con lo statuto previsto
per la società semplice.
176
31.01.2014
In merito a quanto richiesto l'art. 10 della L. 183/2011, ed
il il D.M. 34/2013 prevedono che le “società tra
professionisti” debbono avere ad oggetto l’esercizio di una
o più attività professionali per le quali sia prevista
“l’iscrizione in appositi albi od elenchi regolamentati nel
sistema ordinistico”.
La
Legge
4/2013
definisce
le
professioni
non
regolamentate quali “professioni non organizzate in ordini
o collegi” in grado di svolgere attività economica anche
organizzata per la prestazione di servizi o di opere, di
carattere intellettuale, in favore di terzi ad eccezione di
quelle attività riservate, per Legge, a soggetti iscritti in Albi
o Elenchi.
Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni
contenute nelle leggi sopraindividuate, discende che un
professionista appartenente alle c.d. professioni non
regolamentate, di cui alla Legge n. 4/2013, non può
associarsi con un professionista iscritto all'Ordine degli
Architetti in una S.T.P., con lo statuto previsto per la
società semplice.
Per completezza occorre, altresì, precisare che la
normativa consente comunque l'ammissione in una S.T.P.,
in qualita' di soci, di soggetti non professionisti soltanto
per prestazioni tecniche o per finalita' di investimento (art.
10 comma 4 lett. b Legge 183/2011) ed in virtù di ciò
potrebbe costituirsi una S.T.P. con lo statuto di una società
semplice.
Si segnala, infine, che sono comunque applicabili, per gli
studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M.
Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni di cui
agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle associazioni
non riconosciute.
27.01.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vicenza
Con proprio quesito l’Ordine di Vicenza,
relativamente alla procedura di iscrizione
delle S.T.P. che, in base alle indicazioni del
C.N.A.P.P.C., per essere iscritte nella sezione
speciale
dell’Albo
devono
allegare
il
certificato di iscrizione alla sezione speciale
del registro delle imprese, riferisce che la
Camera di Commercio di Vicenza avrebbe
rigettato l'iscrizione alla sezione speciale del
registro delle imprese di una S.T.P. perché
non ancora iscritta nell'Albo Speciale tenuto
dall'Ordine.
In una nota operativa della Camera di
Commercio, allegata al quesito in questione,
viene
evidenziato
il
seguente
iter
procedurale:
21.03.2014
In merito a quanto esposto nel quesito di cui in oggetto
occorre precisare che, relativamente alla sequenza
temporale, il D.M. n. 34/2013 testualmente prevede la
priorità dell’iscrizione nel Registro delle Imprese prima
che nella Sezione Speciale dell’Albo (art. 9, comma 1,
lett. b).
Solo successivamente all’iscrizione all’Albo, chi ha la
rappresentanza della società (art. 9, comma 4), chiede
l’annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle
Imprese.
Al fine del perfezionamento dell’iscrizione all’Albo, si
ritiene opportuno che l’Ordine acquisisca dalla parte più
diligente (STP o Camera di Commercio) l’avvenuta
annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle
Imprese.
In merito al modulo denominato “CHECK LIST per la
procedura di iscrizione STP” allegato alla circolare n. 91,
prot. 666 del 16/7/2013, si provvede ad inviare il nuovo
fac-simile opportunamente adeguato.
03.07.2014
Con riferimento al quesito posto, si osserva che lo studio
professionale associato, stante l'abrogazione della Legge
23 novembre 1939, n. 1815, si pone solo come autonomo
centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il
fenomeno associativo tra professionisti può non essere
univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla
gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n.
15694/2011 e 9110/2013).
Saranno quindi applicabili, per gli studi associati, costituiti
dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013,
n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt.
36, 37 e 38 sulle associazioni non riconosciute.
1. la S.T.P. si iscrive come società inattiva al
registro delle imprese (MOD. S1);
2. successivamente la S.T.P. si iscrive
nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di
appartenenza;
3. Infine, quando la S.T.P. inizia la attività
economica, il legale rappresentante, nei
30 giorni da tale inizio, deve richiedere
l'iscrizione nella apposita sezione speciale
(REA)
del
registro
delle
imprese
(MOD.S5).
26.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Prato
L’Ordine di Prato ha posto un quesito in
merito alla legge 183 del 2011 nella quale
l'art. 10 comma 11 abroga la legge 1815 del
1939 che prevedeva la possibilità da parte
dei
professionisti
di
aggregarsi
in
associazioni professionali (Studio Associato).
Avendo l’Ordine ricevuto un atto relativo alla
costituzione di uno Studio Associato che,
proprio in riferimento all'articolo citato,
dovrebbe essere nullo, si chiede se i
professionisti esercenti professioni quali la
nostra, riferibili ad Ordini Professionali,
possono ancora aggregarsi in associazione
oppure debbono necessariamente ricorrere a
forme societarie.
177
26.05.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Bologna
Con quesito dell'Ordine di Bologna viene
richiesto quanto segue:
16.07.2014
Con riferimento alla prima domanda del quesito si precisa
che l'art. 10 della Legge 183/2011 prevede forme
societarie che possono annoverare al loro interno un socio
di solo capitale, non iscritto all’Albo, purché con una quota
di partecipazione inferiore al 30%; a fronte di ciò dovrà
essere previsto l'esercizio in via esclusiva dell'attività
professionale da parte dei soci e la necessità che
l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla
società sia espletato dai soli soci in possesso dei necessari
requisiti per l'esercizio della professione e l’assolvimento
della prestazione professionale richiesta.
Da ciò deriva che l’architetto che si cancelli dall’Albo potrà
far parte di una S.T.P. in qualità di socio di capitale, con le
preclusioni precedentemente elencate.
Per quanto riguarda la seconda domanda del quesito, si
precisa che il ruolo dei soci di capitale può estrinsecarsi
all'interno degli assetti organizzativi della società ma non
nella espressione della referenzialità tecnica ed operativa
della S.T.P. all'esterno, che può far capo solo ai soci
professionisti.
Ragion per cui pur costituendo, il bagaglio di pregresse
esperienze, patrimonio personale del professionista entrato
nella S.T.P. quale socio di capitale non potrà avere
rilevanza esterna per eventuali affidamenti di servizi
attinenti l’ingegneria e l’architettura.
17.02.2015
Con riferimento al quesito posto, occorre fare una
premessa relativamente all'inquadramento giuridico dello
studio associato.
Lo studio associato, costituitosi all'evidenza prima della
riforma della L. 183/2011, rientra nel novero di quelle
forme di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce
capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici
e di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive.
Le regole dello studio associato, atteso che le norme
utilizzabili non specificano dettagliatamente i rapporti
associativi, debbono far riferimento alle modalità con cui
erano regolati i rapporti interni intercorrenti tra i
professionisti visto che dal quesito, come formulato, non è
dato evincere se tali rapporti erano impostati su un piano
di assoluta pariteticità – nelle quali gli associati si
obbligano a prestare collaborazione professionale per lo
svolgimento delle prestazioni affidate ai singoli ripartendo
fra loro spese ed incarichi – o se le commesse andassero
- Un architetto che matura i diritti per la
pensione di anzianità e che deve cancellarsi
dall’Albo del proprio Ordine, può diventare
Socio di Capitale trasformando il proprio
studio associato in Società Tra Professionisti
(S.T.P.) nelle condizioni di legge?
- Quali alternative ci possono essere per
rivendicare il diritto al mantenimento della
propria eredità professionale e culturale,
stante l'esclusione dall’attività professionale
ed ordinistica dopo il pensionamento?
09.01.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Milano
Con proprio quesito l'Ordine di Milano chiede,
con riferimento ad un socio di uno studio
associato che abbia lasciato lo studio dopo
anni di attività e richieda la certificazione dei
lavori eseguiti negli anni in cui era socio per
poterli utilizzare come requisiti per la
partecipazione ai concorsi pubblici, chi deve
emettere la certificazione, se committente o
studio associato, come comportarsi per quei
lavori iniziati prima del tempo in cui il
professionista diventasse socio o per quelli
invece terminati dopo il recesso del socio, ed
infine, dal momento che nelle certificazioni
sono indicati gli importi dei lavori, come si
possa contabilizzare la parte dei lavori
rispetto al socio uscente.
178
riferite
ad
affidamenti
conferiti
ad
un
singolo
professionista, seppure componente dello studio associato.
Nel merito, in base a costante giurisprudenza di
Cassazione, i professionisti che si associano per dividere le
spese e gestire congiuntamente i proventi della propria
attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra
loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione
d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva
nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una
legittimazione alternativa del professionista e dello studio
professionale (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del
29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).
E' stato anche precisato che i professionisti che si
associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i
proventi della propria attività non trasferiscono, per
questo, solo all'associazione tra loro costituita la titolarità
del rapporto di prestazione d'opera ma conservano la
rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri
clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342;
Cass. 1989 n. 1405).
A fronte di tale giurisprudenza, nel caso concreto,
occorrerà verificare caso per caso ed in conformità delle
regole concordate all'interno dello studio associato tutte le
prestazioni svolte, ovvero l’esistenza o meno di un vincolo
di
solidarietà
nell’espletamento
delle
prestazioni
professionali che dovranno essere oggetto di certificazione.
04.06.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Roma
Con propria nota l'Ordine di Roma ha
chiesto,
in
merito
alle
Società
Tra
Professionisti, se sia possibile costituire studi
associati successivamente alla entrata in
vigore della Legge 183/2011, che prevede
l'abrogazione
della
previgente
Legge
1815/1939.
179
02.07.2015
Con riferimento al quesito posto occorre precisare che per
gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore della
Legge 183/2011 e del D. M. Giustizia 8 febbraio 2013, n.
34, possono, comunque, applicarsi le sole disposizioni del
Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38, non abrogate e
tuttora vigenti.
L’art. 36 del Codice civile dispone che l’ordinamento
interno e l’amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli
accordi tra gli associati e che dette associazioni possono
stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita
la presidenza o la direzione; l’articolo 37 del C. C. riguarda
la costituzione del fondo comune, mentre l'art. 38
commenta la disciplina delle obbligazioni assunte dalle
persone che compongono l’associazione.
Al riguardo, in base a costante giurisprudenza della
Suprema Corte i professionisti che si associano per
dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della
propria attività non trasferiscono, per ciò, all'associazione
tra loro costituita soltanto la titolarità del rapporto di
prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva
legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente,
sicché non sussiste una legittimazione alternativa del
professionista e dello studio professionale (Cassazione,
Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2,
Sentenza n. 25953 del 2007).
E' stato anche precisato che i professionisti che si
associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i
proventi della propria attività non trasferiscono, in toto,
all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto
di prestazione d'opera ma conservano la rispettiva
legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi
Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n.
1405).
Le modalità di costituzione dello studio associato in base ai
soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile avrà, comunque,
l'effetto di dover osservare, per tale modalità costitutiva,
minori regole con la possibilità di sfuggire alle più
stringenti previsioni individuate per le S.T.P.
30.09.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Firenze
Con quesito dell'Ordine di Firenze si chiede
se sia ancora legittima la costituzione di
associazioni tra professionisti, a fronte della
abrogazione della L. 1815/1939 ad opera
della L. 183/2011 che ha istituito le S.T.P.
Viene segnalato che pervengono all'Ordine
atti di associazioni professionali costituire
recentemente per cui viene richiesto se sia
ancora sussistente un obbligo di notifica
all’Ordine da parte dei singoli associati e se
l’Ordine ha ancora l’obbligo di registrare
nell’Albo le associazioni dei propri iscritti
ovvero se dovrebbe informare i propri iscritti
che ad oggi sono previste altre forme di
imprese associate e cioè le S.T.P.
180
27.10.2015
In merito al quesito posto occorre precisare che lo studio
professionale associato, a seguito dell’abrogazione della
Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si porrà solo come
autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in
quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non
essere, univocamente, finalizzato alla divisione delle spese
ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile,
sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).
Difatti, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in
vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, saranno
applicabili le sole disposizioni del Codice Civile, sulle
associazioni non riconosciute, di cui agli artt. 36, 37 e 38.
Ne deriva che permarrà, comunque, l’obbligo di notifica
all’Ordine da parte dei singoli associati rimanendo in capo
ad esso l’onere di riportare nell’Albo le associazioni dei
propri iscritti da considerare, per quanto detto, alla stregua
di associazioni non riconosciute, ex artt. 36, 37 e 38 del
Codice Civile.
Appare di conseguenza implicito che l'Ordine, nel
segnalare l'abrogazione delle regole di cui alla Legge
1815/’39 sulle associazioni professionali e le limitazioni, ad
oggi previste, per le neo istituende associazioni
professionali, dovrà informare i propri iscritti sulle
disposizioni di legge vigenti relative alle società fra
professionisti.
07.10.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Cremona
Con proprio quesito l’Ordine di Cremona
chiede quali siano gli obblighi, diritti e doveri
tra appartenenti ad un raggruppamento
temporaneo
di
professionisti
architetti
all'interno di una commessa per la
progettazione e direzione lavori di un opera
pubblica, ritenendo che la normativa non
appare esaustiva sulle problematiche che
possono insorgere all'interno del gruppo per
la progettazione e la direzione lavori.
181
01.12.2015
Premessa la genericità della questione posta col quesito in
oggetto si ritiene, comunque, opportuno commentare
alcuni aspetti di carattere generale.
In tema raggruppamenti temporanei fra professionisti la
normativa di riferimento è riportata nell’art. 37 del D. lgs
n.163/2006 e nell’art. 261 del D.P.R. n.2017/2010, cui si
rinvia.
All’atto della costituzione del raggruppamento temporaneo,
occorre conferire mandato
collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei componenti, detto mandatario,
cui
compete
la
rappresentanza
esclusiva,
anche
processuale,
dei
rimanenti
componenti
del
raggruppamento, detti mandanti, nei confronti della
stazione appaltante per tutti gli atti relativi all’appalto.
Ne deriva che l'Atto notarile di costituzione del
raggruppamento deve precisare, oltre ai rapporti legati al
mandato, anche le regole per gestire, all'interno del
raggruppamento, quote e modalità di partecipazione allo
stesso; a tal proposito va detto che la quota di
partecipazione relativa ad un componente non deve,
necessariamente, corrispondere alla medesima quota di
competenze professionali di spettanza in base a quanto
sancito dal Consiglio di Stato - Ad. Plenaria - con la
sentenza n.7 del 30.1.2014.
Oltre a ciò, diritti e doveri dei componenti di un
raggruppamento temporaneo fra professionisti chiamato a
svolgere una prestazione di progettazione e/o direzione
lavori di un’opera pubblica dovranno osservare le comuni
regole dell’etica professionale riportate nel Codice
Deontologico, relative allo specifico dei rapporti tra
colleghi, cui si rinvia.
D) - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – INCOMPATIBILITA’ / ESERCIZIO ABUSIVO
03.08.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Como
Si chiede un approfondimento riguardante la
compatibilità o meno tra il ruolo di Preside di
Istituto Scolastico e lo svolgimento della
libera professione
08.09.2011
L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire
alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per
gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato, prevede in particolare
che "al personale docente è consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione
docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e
di servizio".
Nella
specie,
è
necessario
quindi
verificare
se
l'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in
corso,
sia
stata
trasmessa
dall'iscritto
all'Ordine
professionale; stante, peraltro, la coincidenza tra Preside e
libero professionista, non appaiono ravvisarsi particolari
incompatibilità.
20.10.2011
Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di
Alessandria (c.a. Dr.
Riccardo GHIO)
Nota
pervenuta
dalla
Procura
della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria
che invita i Consigli Nazionali degli
Ingegnerei ed Architetti ad esprimersi su una
denuncia
per
esercizio
abusivo
della
professione di Architetto da parte di un
Ingegnere redattore di un progetto di
restauro su un immobile vincolato di cui alla
L. 1089/39 e successive, in quanto di
rilevante interesse storico-artistico.
10.11.2011
Con riferimento alla richiesta di parere avanzata con la
nota di cui all’oggetto, appare utile evidenziare quanto
segue.
1. Che le prestazioni relative ad opere di restauro e
risanamento conservativo o comunque tutti gli interventi a
farsi su edifici di riconosciuto interesse storico-artistico,
come la chiesa in questione, siano di esclusiva competenza
della professione di Architetto è ampiamente sancito dal
disposto dell’art. 52, 2° comma del R.D. n. 2537/’25 e
riconosciuto dalla copiosa produzione di pronunce
giurisprudenziali in materia. Il dibattito relativo ai titoli di
ingegnere civile e di architetto, nonché le loro rispettive
competenze, ai fini del superamento delle prerogative di
esclusività facenti capo all’una o all’altra figura
professionale, secondo gli artt. 51 e 52 del R.D.
2537/1925,
appare
ancora
oggetto
di
pronunce
giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez.,
2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR
Veneto, 3651/2008) tutte relative alla legittimità di atti di
conferimento di incarichi di progettazione per restauro di
immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e
il ripristino degli edifici vincolati, tutte risoltesi nel senso
dell’esclusività della competenza degli architetti. Tale
182
orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza
17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania, Sez. III,
secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall’art.
52 del regolamento approvato con R.D. 2537/25, che
riserva alla professione di architetto “le opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico, e il
restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l.
364/1909”, poi legge n. 1089/39. Alla stregua della
anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi
concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve
essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto,
ma solo “le parti di intervento di edilizia civile che
riguardino scelte culturali connesse alla maggiore
preparazione accademica conseguita dagli architetti
nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di
interesse storico e artistico” (cfr. Consiglio Stato, sez. VI,
11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16
maggio 2006 , n. 2776). La sentenza, inoltre, sancisce che
ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente
che presenti particolari aspetti architettonici, e che
necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a
preservare
il
complesso
di
dette
caratteristiche
architettoniche, è di esclusiva competenza dell'architetto, e
ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma
anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico
provvedimento, presentino un interesse storico-artistico
(cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n.
1098). Difatti gli architetti , in ragione del percorso
specifico del loro corso di laurea e della conseguente
professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che
acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli
ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla
tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i
progetti di restauro e ripristino degli edifici che si
caratterizzano per la loro valenza culturale (T.A.R. Veneto
Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Infine la
sentenza del TAR Sicilia afferma che la riserva di
competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere
negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano
in un mero intervento di recupero e manutenzione
straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non
essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento
da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto
anche conto che la norma in questione contempla in
183
maniera generica le attività di restauro e ripristino. La
terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve,
quindi, essere considerata in senso atecnico e non può
essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul
patrimonio edilizio esistente, poi codificate dall'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione restauro e
ripristino va quindi intesa in senso omnicomprensivo,
come relativa a qualsiasi attività di recupero di una
struttura edilizia che presenti peculiari caratteri
storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24
ottobre 2009 , n. 1559).
2. Occorre poi rilevare che, nel caso in questione, la
Soprintendenza del Piemonte è stata disattenta ed
inadempiente non avendo rispettato quanto espresso dal
Consiglio di Stato nel proprio pronunciamento espresso
nell’adunanza della sezione seconda il 23 Luglio 1997, n°
86. Difatti, sull’annosa problematica, la Sezione seconda
del Consiglio di Stato fornì parere al Ministero per i beni
Culturali e Ambientali in quanto interessato da diverse
Soprintendenze, da numerosi professionisti nonché dai
rispettivi Ordini Professionali, sulla questione relativa alle
competenze professionali degli ingegneri e degli architetti
in materia di progettazione e direzione dei lavori da
realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39. Anche
diverse avvocature dello Stato, chiamate ad esprimersi
sulla
questione,
hanno
sempre
fornito
conformi
interpretazioni della vigente normativa e nello stesso senso
si è ripetutamente espresso il Consiglio Nazionale per i
Beni Culturali e Ambientali. Alla luce dei citati
pronunciamenti
la
prassi
uniformemente
adottata
dall’Amministrazione è stata quella di ritenere conformi
alla normativa vigente i soli progetti redatti – ed i lavori
diretti – da un tecnico abilitato architetto.
In considerazione della complessità e delicatezza della
questione venne richiesto parere al Consiglio di Stato in
merito ai seguenti quesiti:
1) Se rientrasse tra le competenze istituzionali
dell’Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali il
controllo della paternità professionale dei progetti di opere
da realizzare su beni immobili vincolati ex lege 1089/39;
2)
Se, e limitatamente a quali tipologie di interventi,
nel vigente ordinamento, gli ingegneri possono progettare
e dirigere i lavori da realizzare sui predetti beni;
184
3) Se, infine, dove si ritenga sussistere una competenza
esclusiva degli architetti in materia di progettazione e
direzione dei lavori aventi ad oggetto immobili di interesse
storico-artistico, tale competenza esclusiva si estende a
tutti gli immobili sottoposti alla tutela di cui alla legge
1089/39, ovvero sia limitata, come sostenuto da alcuni
Ordini degli ingegneri, ai soli beni immobili oggetto di
notifica ai sensi degli artt. 1 e 3 delle legge predetta
(restandone, pertanto, esclusi i beni immobili sottoposti a
tutela ope legis, per effetto del combinato disposto degli
artt. 4 ed 1 della legge di tutela.
Le risposte fornite dal Consiglio di Stato furono le
seguenti:
1) Al primo quesito deve darsi senz’altro riposta positiva
nel senso che la valutazione tecnica complessiva dei
progetti di intervento su beni culturali, così come più
in generale in tema di verifica e controllo degli
interventi sui beni stessi, il Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali ha l’implicito potere (implicito
in quanto strumentale al potere stesso di valutazione del
merito tecnico) di verificare se il progetto è stato
redatto da un professionista appartenete al tipo a
ciò espressamente abilitato dalla Legge; si tratta, del
resto, di una valutazione non prescindibile nell’economia
generale dell’attività autorizzativa o di controllo, perché
riferita alla verifica della attitudine professionale, alla
buona riuscita dell’intervento medesimo e, dunque, alla
salvaguardia degli elementi caratterizzanti l’immobile di
interesse artistico come bene culturale: ciò che rientra
per sua propria natura nella funzione tipica di tutela
affidata a tale plesso amministrativo.
2) Relativamente al 2° quesito il Consiglio di Stato ha
affermato che le competenze in questione sono
esclusivamente quelle degli architetti, con esclusione di
ingegneri (e dei geometri). Il relativo precetto va ravvisato
nella citata chiara disposizione di cui all’art. 52, secondo
comma del R.D. 23/10/1925, n. 2537 (regolamento per la
professione di ingegnere ed architetto), sebbene la sola
parte tecnica possa essere realizzata, evidentemente in
necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione
con l’Architetto, tanto da un architetto quanto da un
ingegnere.
3) Al terzo quesito la risposta è che detta riserva di
competenza in capo agli architetti non può riferirsi ai soli
185
immobili oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1 e 3 della
Legge 1089/39 ma deve essere estesa anche a tutti gli
immobili che, comunque, siano riconosciuti di interesse
storico artistico ad esempio negli strumenti urbanistici
vigenti o in piani di recupero per l’attribuzione della
tipologia di intervento a restauro e risanamento
conservativo.
In base a tale pronunciamento del Consiglio di Stato, come
richiesto dall’Amministrazione dei beni Culturali ed
Ambientali, si stabilisce che le Soprintendenze hanno il
dovere di verificare se il progetto è stato redatto da
un professionista appartenete al tipo a ciò
espressamente abilitato dalla Legge” per cui,
implicitamente,
non
dovrebbero
prendere
in
considerazione ed esaminare progetti riguardanti
interventi a farsi su edifici vincolati se redatti da
professionisti non deputati a redigerli in base alle
norme vigenti in materia.
Si ravvisa, pertanto, nel caso di specie una doppia
responsabilità; non solo l’ingegnere non può progettare e
dirigere lavori di restauro su beni vincolati che sono di
esclusiva competenza della professione di Architetto ma la
stessa Soprintendenza, in virtù del pronunciamento n°
386/97 del Consiglio di Stato, non avrebbe dovuto
esprimersi, come invece ha fatto, su un progetto siffatto
redatto da tecnico non abilitato a redigerlo. Un esempio di
come le Soprintendenza abbiano tale obbligo viene
confermato dal provvedimento del 2 settembre 1997 con
cui la Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato negava il
rilascio di un parere per lavori di straordinaria
manutenzione di un immobile vincolato ex lege 1089/39
con la seguente motivazione: “il progetto non può essere
accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non
abilitato, in quanto non iscritto all’albo degli architetti”. A
nulla è valso il ricorso dell’ingegnere redattore del progetto
al TAR Toscana che ha rigettato il ricorso che, in seguito, è
stato respinto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.
1368 del 2002 cui il detto tecnico si era rivolto.
3. Relativamente, poi, al presunto reato di esercizio
abusivo
della
professione
come
citato
nella
summenzionata nota delle Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Alessandria non si può che rimandare ad
essa la facoltà di esprimersi sull’addebito, reato di
rilevanza penale ed in quanto tale rientrante nelle
186
specifiche competenze della citata Procura.
18.11.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Agrigento
Con riferimento al quesito posto da un
proprio iscritto l’Ordine provinciale di
Agrigento
ha
richiesto
se
sussistano
incompatibilità per un iscritto titolare di
partita IVA che, oltre ad esercitare attività
professionale svolge l'attività di docente nella
scuola media di secondo grado essendo, dal
novembre 2010, energy broker di una ditta
di impianti fotovoltaici e che, oltre a ciò,
dovrà procedere alla variazione anagrafica da
persona fisica a ditta individuale con codice
attività 46.19.02.
187
21.12.2011
Con riferimento al quesito posto nella nota di cui
all’oggetto, appare utile osservare, preliminarmente, che in
tema di interpretazione della deontologia professionale vi è
competenza esclusiva da parte del Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale
per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento
disciplinare,
non
può
previamente
pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe
gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.
In via generale ed astratta si fa comunque presente
quanto segue:
L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire
alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per
gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato, prevede, in particolare,
che "al personale docente è consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione
docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e
di servizio".
La Legge 19 marzo 1955 n. 160 estende la norma sullo
stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo
delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica.
E’ necessario quindi verificare se, per la rappresentata
attività di docente di scuola media, l'autorizzazione
suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, sia stata
trasmessa dall'iscritto al proprio Ordine; in base a quanto
prospettato, non è dato sapere se ciò sia avvenuto.
Oltre a ciò, deve essere rilevato che l’energy broker
compie, generalmente, attività di intermediario che mette
in contatto l’azienda produttrice di impianti fotovoltaici
con l’utente finale; tale figura la si può assimilare a quella
dell’agente commerciale o del procacciatore d’affari.
L’energy broker si occupa, generalmente, di tenere degli
incontri informativi con il cliente finale per spiegargli le
caratteristiche del prodotto, i vantaggi in termini di
risparmio energetico e gli incentivi del Conto Energia,
concludendo dei contratti per l’azienda produttrice e
seguendo eventualmente il cliente nella pratica di richiesta
dei finanziamenti.
Così come rappresentato, il professionista vuole procedere
alla variazione anagrafica da persona fisica a ditta
individuale con il codice di attività 46.19.02, con
l'integrazione della partita IVA; tale codice di attribuzione
ATECO 2007, secondo le tabelle ISTAT, corrisponde alla
attività procacciatori d'affari di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno.
L’ordinamento italiano prevede la possibilità di esercitare
più attività commerciali contemporaneamente, associando
ad una stessa partita I.V.A. (persona fisica e codice ATECO
71.11.00, numero di codice fiscale e numero di iscrizione
all'Albo per l'attività professionale di architetto) anche più
codici attività (ditta individuale con codice ATECO
46.19.02, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla
Camera di Commercio, ecc. per l'attività di energy broker);
in tal caso il professionista opererà con fatturazione
contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi
rimanendo gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli
altri impatti fiscali (studi di settore).
In definitiva ed in linea di principio, sulla base di quanto
fin qui rappresentato, non si ritiene esistano palesi
contrasti fra l’attività professionale di Architetto e quella di
tipo commerciale, di cui si è detto in precedenza, fermo
restando che rimangono nelle esclusive competenze
dell’Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si
ravvisasse una indebita interferenza
fra interessi
economici e professione stante il percepimento di
emolumenti nella qualità di energy broker provenienti
dall’espletamento di una attività commerciale
e non
conseguenti all’esercizio dell’attività professionale.
13.12.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Catania
Con il quesito posto dall'Ordine di Catania in
data è stato richiesto, con riferimento a due
iscritti, se costoro possano effettuare
prestazioni
professionali
di
Architetto,
emettendo
ricevuta
per
prestazione
occasionale trovandosi nella condizione di
non essere titolari di Partita I.V.A. e di essere
docenti nella Pubblica Istruzione, soggetti,
quindi, ad altra forma di previdenza
obbligatoria.
188
12.01.2012
Con
riferimento
al
quesito
posto
appare
utile,
preliminarmente, evidenziare che l’art. 92 del D.P.R. 1
giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità
con attività di lavoro autonomo per gli Architetti, facenti
parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato, prevede, in particolare, che "al personale
docente è consentito, previa autorizzazione del direttore
didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che
non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le
attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili
con l'orario di insegnamento e di servizio".
La L. 19 marzo 1955 n. 160 estende la norma sullo stato
giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle
scuole o degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica.
Occorrerà, quindi, verificare se, per la rappresentata
attività
di
docenti
nella
Pubblica
istruzione,
le
autorizzazioni suddette, valevoli per l'anno scolastico in
corso, siano state trasmesse dagli iscritti al proprio Ordine
professionale (in base a quanto prospettato, non è dato
sapere se ciò sia avvenuto o meno).
Oltre a ciò, si rileva che l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003
individua le prestazioni occasionali di lavoro autonomo,
intendendo per esse i rapporti di durata complessiva non
superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso
committente e con un compenso complessivo annuo non
superiore ai 5.000 Euro (Circolare I.N.P.S. 6 luglio 2004,
n. 103).
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede tuttavia, al
comma 3, l’esclusione dal campo di applicazione di
prestazione di lavoro occasionale per le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali.
Passando poi agli aspetti legati alla partita IVA, gli artt. 1 e
5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delinearne i
presupposti, dispongono che l'I.V.A. si applica sulle
prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e
professioni, intendendo per quest'ultima l'esercizio,
ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.
Appare evidente che non esistono confini precisi fra una
serie di prestazioni che essendo scoordinate possono
definirsi non abituali e le stesse prestazioni che, in
quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale,
integrano l'attività professionale.
Tuttavia, è indubitabile come la prestazione occasionale, se
ripetuta, deve considerarsi alla stregua di una serie di
prestazioni, e deve ritenersi, di conseguenza, attività
professionale.
Nella specie, difatti, così come espresso dagli stessi iscritti
nel quesito, si fa riferimento a ricevute per prestazioni
occasionali, facendo così intendere non l’unicità propria di
una singola prestazione ma una serie di prestazioni.
Condividendo, seppure sotto diversi profili, il parere del
consulente di codesto Ordine provinciale del 17 ottobre
189
2011, si ritiene, infine, necessario il possesso della partita
I.V.A. per poter fatturare prestazioni professionali per le
quali venga meno il requisito dell’occasionalità e
dell’unicità in quanto, stante anche le indicazioni di cui
all’art. 61 comma 3 del D.Lgs 276/2003, non ne viene
effettuata una soltanto, bensì una serie.
19.12.2011
Ordine Architetti P.
P. C. della Valle
d’Aosta
L’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Valle
d’Aosta avendo assunto col ruolo di
assistente amministrativo, area funzionale
“B”, un proprio iscritto, già, in passato,
consigliere segretario del medesimo Ordine,
chiede
se
costui,
assunto
a
tempo
indeterminato e parziale (per 25 ore
settimanali) può continuare a svolgere la
libera professione sia per privati che per
pubbliche amministrazioni conservando il
possesso della propria partita I.V.A.
Nello specifico l’Ordine pone i seguenti
quesiti:
• Il Consiglio dell’Ordine è obbligato ad
accogliere l’istanza del dipendente il quale,
una volta superati i sei mesi di prova,
chieda di trasformare il proprio rapporto di
lavoro da 25 a 18 ore settimanali e il
contestuale
svolgimento
della
libera
professione di architetto?
• La sola iscrizione all’Ordine degli Architetti
della valle d’Aosta o presso altro Ordine
provinciale , senza essere titolare di partita
I.V.A., è causa di incompatibilità per
procedere all’assunzione del candidato
vincitore oppure può essere comunque
mantenuta?
• L’aver, in passato, fatto parte del Consiglio
dell’Ordine
può
essere
causa
di
incompatibilità?
190
12.01.2012
Con riferimento al quesito posto nella mail di cui
all’oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.
L’Ordine Provinciale, quale Ente Pubblico non economico, è
soggetto al disposto dell’art. 60 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3
"Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato", nel quale si prevede che
“l'impiegato
non
può
esercitare
il
commercio,
l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi
alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in
società o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato
e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro
competente”.
Tale norma trae fondamento dal "dovere di esclusività" che
viene definito come l'obbligo del pubblico dipendente di
dedicare interamente all'ufficio la propria attività
lavorativa, intellettuale e materiale, senza distrarre
energie con lo svolgimento delle attività estranee a quelle
inerenti il pubblico impiego.
Oltre a ciò, le norme che disciplinano la professione di
Architetto prevedono, all'art. 62 del R.D. del 23.10.1925,
n. 2537, che “gli architetti che siano impiegati di una
pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei
comuni, e che si trovino iscritti all'albo degli ingegneri e
degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per
quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera
professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la
libera professione ove sussista alcuna incompatibilità
prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero
da capitoli.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso
necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei
modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui
il funzionario dipende”.
In base a tale ultima disposizione normativa, rimane nella
sfera esclusiva della discrezionalità dell’Ordine Provinciale,
stante la funzione di datore di lavoro del futuro assunto,
ogni valutazione del caso se sia possibile svolgere
contemporaneamente la professione di architetto e di
dipendente dell’Ordine e se possa essere trasformato il
proprio rapporto lavorativo da 25 a 18 ore settimanali.
Quanto al mantenimento della partita IVA da parte del
vincitore del concorso, deve essere rilevato che gli artt. 1 e
5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delineare i
presupposti dell'imposta sul valore aggiunto, dispongono
che l'imposta si applica sulle prestazioni di servizi
effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo
per queste ultime l'esercizio, ancorché non esclusivo, di
qualsiasi attività di lavoro.
Il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni anche
"occasionali" deve essere ricondotto nell'ambito di un
"sistema unitario" di "attività professionale" poiché una
prestazione occasionale, se ripetuta, diventa una
prestazione abituale e, di conseguenza, un’attività
professionale.
Ne consegue che le prestazioni professionali costituiscono
l'esplicazione
di
specifica
attività
professionale,
realizzandosi i presupposti per l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto.
Quanto alla causa di incompatibilità relativamente alla
precedente carica di Consigliere Segretario, si rammenta
che in tema di interpretazione della deontologia
professionale vi è competenza esclusiva da parte del
Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale
di secondo grado, non può previamente pronunciarsi su
eventuali casi concreti, in quanto violerebbe gli
irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.
18.01.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Bergamo
L’Ordine degli Architetti della provincia di
Bergamo ha richiesto se sia possibile per un
professionista iscritto all'Albo espletare
l'incarico, ex art. 110 comma 1 T.U.E.L., di
responsabile del settore tecnico di un ente
locale per 36 ore settimanali (tempo pieno),
continuando, nel contempo, a svolgere la
libera professione.
191
15.02.2012
In risposta al quesito posto si precisa quanto segue:
La norma di cui all’art. 110 T.U.E.L. consente agli Enti
Locali di reperire alte professionalità attraverso la stipula di
contratti a tempo determinato fuori dotazione organica.
Qualificando il rapporto come di lavoro subordinato per 36
ore
settimanali
scatterebbero,
per
il
professionista/lavoratore, tutti quei limiti relativi allo
svolgimento di incarichi ricadenti entro il regime delle
incompatibilità per i pubblici dipendenti (art. 62 commi 2 e
3 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 60 D.P.R. 10.1.1957
n. 3, art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165).
Non sembra quindi praticabile un contratto, ai sensi
dell’art. 110 T.U.E.L., per 36 ore settimanali sottoscritto da
un libero professionista che, contemporaneamente,
volesse continuare
ad esercitare,
anche, la libera
professione.
Non sussisterebbero, invece, particolari incompatibilità nel
caso di assunzione di un incarico part-time, al disotto del
50% dell’orario previsto per il tempo pieno, in ossequio
alla norma di cui alla Legge 662/96 che, fra l’altro
prevede: “le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai
dipendenti delle p.a. con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50%
di quella a tempo pieno”.
Infine, è opportuno aggiungere che, nel caso di specie, un
contratto, stipulato ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L., di
responsabile del settore tecnico di un Ente locale, svolto da
un libero professionista che continua, nel contempo, a
svolgere la libera professione, presenta aspetti che
potrebbero essere valutati ai sensi degli artt. 3, 26 e 27
del vigente Codice Deontologico degli Architetti, la cui
osservanza ed interpretazione rimane comunque esclusiva
competenza del Consiglio dell’Ordine.
03.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Pesaro.
Col quesito posto l'Ordine Provinciale di
Pesaro chiede delucidazioni allo scopo di
offrire chiarimenti ad un soggetto, non
iscritto all'Albo, sulla possibilità di assumere
incarichi professionali per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, da svolgersi presso
cantieri edili temporanei o mobili – ex art. 98
D. Lgs. 81/08, in assenza di iscrizione
all'Albo.
L’estensore della richiesta di chiarimenti ha
precisato
di
disporre
dell’abilitazione
professionale da Architetto, di essere titolare
di una partita I.V.A. in quanto ditta
individuale, senza dipendenti, per servizi e
consulenza in materia di sicurezza ed igiene
sui luoghi di lavoro e di possedere tutti i
requisiti previsti dall’art. 98 del D. Lgs.
192
30.05.2012
Codesto Ordine ha chiesto chiarimentii sulla richiesta di un
Architetto, titolare di una partita I.V.A. riferita ad una Ditta
individuale, senza dipendenti, per servizi e consulenza in materia di
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed in possesso, a suo dire,
di tutti i requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, il quale
chiede di sapere se può, o meno, assumere incarichi professionali
relativi al coordinamento della sicurezza.
L’esponente, che dichiara di non essere iscritto all’albo, riporta sulla
propria carta intestata e sul timbro la qualifica “Dott. Arch.”,
consentita , in genere, in ossequio al disposto dell’art. 15, c. 3 del
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, a coloro che sono iscritti all’albo.
Va, tuttavia, rilevato che essendovi, nel caso in questione, il
superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione appare possibile attribuirsi la qualifica di “Architetto” in
base a quanto disposto dall’art.1, L. 24 giugno1923, n.1395, tuttora
vigente.
Infine, mentre si precisa che l’Ordine non ha alcun obbligo né titolo
ad offrire risposte a richieste di professionisti non iscritti all’albo si
ritiene, doveroso, specificare che l’iscrizione all’albo costituisce
condizione necessaria e sufficiente per poter svolgere la
professione che, in mancanza, non potrebbe essere esercitata.
81/08.
05.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Forlì
Col quesito posto dall’Ordine di Forlì è stato
richiesto se un architetto iscritto all'Ordine e
ad Inarcassa può acquisire quote di
partecipazione in una società di capitale nel
settore
commercio
di
materiale
per
illuminazione, ed essere, nel contempo, uno
degli amministratori della società.
193
26.06.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in
oggetto, preliminarmente, si ritiene opportuno osservare
che in tema di deontologia professionale vi è competenza
esclusiva da parte del Consiglio dell’Ordine mentre al
Consiglio Nazionale, in quanto organo di magistratura di 2°
grado, non è dato pronunciarsi su singoli casi concreti in
quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di
indipendenza.
In via generale è il caso di considerare che l’esercizio della
professione di architetto non appare del tutto compatibile
con l’attività imprenditoriale, e che i relativi, eventuali,
emolumenti percepiti da un professionista per l’esercizio di
detta attività non deriverebbero, ovviamente, dall’esercizio
della professione bensì dall’attività commerciale.
Sarebbe arduo sostenere, difatti, che l’attività di
commercio di materiale per illuminazione possa richiedere
al professionista la spendita del bagaglio di conoscenze
che solitamente bisogna impiegare nell’esercizio della
propria attività professionale.
Tanto, in base all’art. 27 del Codice deontologico, potrebbe
costituire una indebita interferenza tra interessi economici
e professione.
Peraltro, ai sensi della lettera c-bis) del comma primo
dell’art. 50 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917),
sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “….le somme
…. percepite nel periodo di imposta…. in relazione agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società ….
semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro
dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi
di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione
di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente”.
In sostanza tale legge prescrive che i proventi derivanti
dagli uffici di amministratore di una società danno luogo a
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, non
essendo pertanto riconducibili tali proventi all’attività
professionale di architetto; anche in tal caso, di
conseguenza, sempre in base all’art. 27 del Codice
deontologico, potrebbe esservi una indebita interferenza
tra interessi economici e professione.
In definitiva, stante quanto fin qui esposto sui presumibili
motivi di incompatibilità relativamente all’osservanza della
deontologia, rimane nella esclusiva potestà dell’Ordine
professionale ogni eventuale valutazione, di natura
deontologica, nel merito.
26.09.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese
L’Ordine ha chiesto di sapere se un
architetto,
dipendente
della
Regione
Lombardia, non iscritto a nessun albo
d’Italia, sia abilitato o meno all’esercizio della
professione (nello specifico si tratterebbe
della predisposizione di una richiesta di
autorizzazione
paesaggistica
per
la
realizzazione di un fabbricato residenziale di
sua proprietà)
19.10.2012
In merito al quesito posto preliminarmente preme
osservare che, in tema di lavori pubblici, l’art. 90 comma
4 del D. Lgs. 163/2006 dispone che “I progetti redatti
dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all’esercizio della professione”.
Diversamente, l’art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
(Testo unico dell’edilizia) e l’art. 5 del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37
(Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici), prevedono che “il progetto sia redatto da un
tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti
delle proprie competenze”.
Da quanto enunciato deriva che nel caso in cui un
architetto abilitato svolga solo attività progettuale per
conto della propria amministrazione, ricadente nell’ambito
di applicazione del Codice dei contratti, può non essere
iscritto all’Albo mentre, come nel caso di specie, laddove
esso non svolga attività progettuale per conto della propria
amministrazione, non può sottoscrivere una pratica di
richiesta
di
autorizzazione
paesaggistica
per
la
realizzazione di un fabbricato residenziale, quand’anche di
sua esclusiva proprietà, ricadendo tale prestazione entro
l’esercizio della libera professione per cui occorre,
necessariamente, essere iscritti all’Albo professionale di
appartenenza.
05,11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ravenna
Con proprio quesito l’Ordine di Ravenna ha
chiesto se vi sia incompatibilità tra la
professione di architetto, inteso come libero
professionista iscritto all'Ordine, e quella di
agente immobiliare titolare di relativo
patentino.
06.12.2012
In merito al quesito posto con la nota in oggetto occorre
precisare che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, all’art.5,
punto
3,
lettera
b),
contempla,
espressamente,
l’incompatibilità dell'esercizio dell'attività di agente
immobiliare
per
coloro
che
risultassero,
contemporaneamente, iscritti in altri albi professionali.
E’, quindi, proprio il caso dell’architetto iscritto all’albo che
voglia dedicarsi all’esercizio dell’attività di agente
immobiliare.
194
Di contro l’attività di agente immobiliare non è in conflitto
con l’esercizio della professione di architetto, a meno di
diverso parere del Consiglio dell’Ordine quale depositario
della tenuta e gestione dell'Albo ed esclusivo interprete
delle norme di deontologia professionale.
29.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Potenza
Con proprio quesito l'Ordine di Potenza ha
chiesto, a seguito della sottoposizione ad
arresti domiciliari di una persona che si
spacciava per architetto utilizzando un falso
timbro dell'Ordine di Roma e di Rieti, come
devono essere considerati i lavori da esso
eseguiti e completati riguardanti attività di
progettazione,
direzione
lavori,
calcoli
strutturali
e
collaudi
di
strutture,
domandando, altresì, come attivare sanatorie
e quale posizione deve assumere l’Ordine
rispetto a quanto accaduto.
195
30.01.2013
In merito al quesito posto va innanzitutto rilevato che non
è affatto chiaro se sia già stata pronunciata una condanna
definitiva sul reato di esercizio abusivo della professione
commesso dalla persona sottoposta, al momento, agli
arresti
domiciliari;
ogni
conseguenza
sull'attività
professionale svolta dal soggetto incriminato potrà essere
compiutamente valutata solo in esito ad una sentenza
definitiva di condanna.
Oltre a ciò, da quanto esposto non è dato evincere se la
persona in questione abbia conseguito la laurea in
architettura, superando successivamente l’esame di Stato,
ovvero se la carenza, nel caso di specie, sia dipendente
dalla sola mancata iscrizione all'Albo piuttosto che al
possesso o meno del diploma di laurea.
Tanto al fine di verificare, concretamente, in funzione di
quanto testé enunciato, il grado di nullità degli atti
compiuti dal soggetto incriminato.
Ciò premesso, giova richiamare il disposto dell'art. 2231
c.c., da cui può trarsi la nullità assoluta di una prestazione
d'opera professionale, di natura intellettuale, se effettuata
da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla
legge.
La nullità, privando il contratto di qualsiasi effetto, non
attribuisce al prestatore d’opera il diritto al pagamento del
compenso (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 1996, n. 305;
Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 1993, n. 11947; Cass. civ.,
22 giugno 1982, n. 3794) ma, di contro, legittima il
committente a richiedere la restituzione dei compensi,
eventualmente, già erogati.
Ribadendo, per quanto già accennato sopra, la necessità di
verificare contenuti e tenore della sentenza definitiva di
condanna, i lavori di cui al quesito, seguiti e completati dal
soggetto incriminato e relativi ad attività di progettazione,
direzione lavori, calcoli e collaudi di strutture, qualora la
sentenza dovesse confermare la carenza di titolarità,
legata, anche, all’essenza del diploma di laurea, dovranno
essere ritenuti nulli per il mancato possesso da parte
del tecnico incaricato dei necessari requisiti di legge
(diploma di laurea ed iscrizione all’albo).
Pertanto, nel corso del processo penale legato al reato in
questione coloro che dovessero ritenersi danneggiati,
legittimati in tal senso ex art. 74 e successivi c. p. p.,
potranno proporre domanda per ottenere il risarcimento
del danno subito in conseguenza dell'esercizio abusivo
della professione.
Va, comunque, precisato che i danneggiati avranno diritto
al risarcimento solo sussistendo tutti i requisiti di cui
all'art. 2043 c.c., ovvero: a) attività del non iscritto, b)
nesso causale tra attività ed evento pregiudizievole, c)
elemento soggettivo (dolo o colpa); i danneggiati potranno
agire anche in sede civile ex artt. 2043 e 2059 c.c., con
azione risarcitoria dei cosiddetti danni patrimoniali e non
patrimoniali.
Quanto alla possibilità di sanatorie sugli atti compiuti dal
soggetto incriminato, sarà necessario attendere la
sentenza
definitiva
di
condanna
verificandone,
attentamente, i contenuti.
L'Ordine richiedente, per parte sua, qualora lo ritenesse
opportuno, atteso che la professione di Architetto può
essere esercitate solo da coloro che siano in possesso di
speciale abilitazione amministrativa, potrà costituirsi parte
civile nel procedimento penale, in ossequio al rispetto ed
alla salvaguardia dell’interesse generale della categoria
professionale rappresentata (vedasi, ex multis, Cass. sez.
Il, 12.10.2000, n. 11078).
Tutto ciò non impedisce (cfr. Cass. sez. V, 18.11.2004, n.
3996)
che
possano
considererarsi,
egualmente,
danneggiati, seppure di riflesso, coloro che a seguito della
violazione della norma penale in questione abbiano a
subire quel pregiudizio derivante dalla concorrenza sleale
che legittimerebbe alla costituzione di parte civile nel
procedimento penale a scopo, anche in questo caso,
risarcitorio di eventuali danni, non solo meramente morali
ma anche di carattere patrimoniale (cfr. Cass. sez. IV, 3
giugno 2008,n. 22144; sez. VI 30.11.1998, n. 795; sez. VI
1-6-1989, n. 59, Monticelli).
15.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Perugia
L’Ordine di Perugia con proprio quesito ha
segnalato che un suo iscritto, cancellatosi
dall’albo su sua
domanda in quanto
beneficiario di pensione di anzianità, già
196
13.03.2013
Il quesito posto riguarda la posizione di un architetto che,
pur
essendo
cancellato
dall’albo,
risulta
essere
componente, presso tre comuni della provincia di Perugia,
di commissioni quale esperto in Beni Ambientali ed
impegnato in tre Comuni della Provincia di
Perugia all'interno di Commissioni quale
Esperto in Beni Ambientali ed Architettonici,
ai sensi del Regolamento Regionale 24
novembre 2006, n. 12, continuerebbe a far
parte delle dette commissioni comunali
anche dopo la sua cancellazione dall’albo
A seguito di segnalazione alla Regione
dell’anomalia da parte dell’Ordine si è
ricevuta risposta negativa nel senso che il
suddetto
Regolamento
Regionale
non
compendierebbe l’obbligo della iscrizione
all’Albo per gli architetti inseriti nell’elenco
regionale quali esperti in Beni Ambientali ed
Architettonici.
197
Architettonici.
A seguito di segnalazione dell’Ordine ai comuni in
questione uno di essi ha girato la domanda alla Regione
che nel merito ha dedotto la non essenzialità del requisito
di iscrizione all'Albo per la permanenza nell'elenco di cui
all’art. 3 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n.
12 che all'art. 7 comma 7 prevederebbe l’eventuale
aggiornamento del summenzionato elenco solo se
"conseguente alla richiesta di cancellazione dal medesimo,
alla presa d’atto in caso di decesso, ad eventuali
provvedimenti cautelativi dell’Autorità giudiziaria o degli
Ordini professionali di appartenenza", non essendo
contemplata l’ipotesi della cancellazione dall’albo su
domanda dell’iscritto.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 7 comma 8 del
Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12, omesso
nel parere della Regione, prevede espressamente che
"l’elenco regionale e gli aggiornamenti dello stesso,
compresi quelli di cui al comma 7, sono disposti con atto
del dirigente del Servizio competente che provvede altresì
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e
alla tenuta dell’elenco stesso".
Tale disposizione, a ben vedere, prevede una possibilità di
aggiornamento dell’elenco in tutti i casi previsti e necessari
alla iscrizione presso di esso.
Viene difatti letteralmente specificato che, tra gli
aggiornamenti, sono compresi anche quelli di cui al
precedente comma 7, da ritenersi quindi condizione
speciale rispetto a tutte le altre possibilità di
aggiornamento dell'elenco.
Appare perciò possibile, in base a tale disposizione, che
l'Ordine possa richiedere, formalmente, al Dirigente del
Servizio
competente
presso
la
Regione
Umbria,
l'aggiornamento dell'elenco regionale ai sensi dell'art. 7
comma 8 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006,
precisando che detto aggiornamento è necessitato dalla
cancellazione dall'albo di un architetto presente in elenco
atteso che tra le condizioni di iscrizione nell'elenco
regionale vi è quella di essere iscritto ad un albo
professionale (art. 3, comma 1, lett. b del regolamento
citato) valutando, in aggiunta, la sussistenza o meno del
reato di omissione di Atti d’Ufficio.
09.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Foggia
L’Ordine di Foggia ha posto un quesito
venuto da un iscritto che volendo partecipare
ad un bando di finanziamento a fondo
perduto per attività imprenditoriali, ha
chiesto se l’esercizio della professione di
Architetto possa essere incompatibile con
l'attività di disegnatore tecnico iscritto alla
Camera di Commercio e titolare di diversa
partita iva.
15.05.2013
Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente
evidenziato che il disegnatore tecnico, individuando per
esso una definizione di carattere generale, opera nel
campo del disegno tecnico, dell'area impiantistica,
nell'area edilizia e nell'area meccanica.
L’ordinamento
italiano
consente
di
esercitare,
contemporaneamente, più attività commerciali associando
ad una stessa partita IVA (persona fisica e codice ATECO
71.11.00, numero di codice fiscale e numero di iscrizione
all'Albo per l'attività professionale di architetto) anche più
codici attività (ditta individuale con codice ATECO
74.10.30, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla
Camera di Commercio, ecc. per l'attività di disegnatore
tecnico); in tal caso il professionista opererà con
fatturazione contraddistinta da differenti e separate
numerazioni, fermi rimanendo gli aspetti legati alla
contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di
settore).
In linea di principio, sulla base di quanto fin qui
rappresentato, non si ritiene esistano palesi contrasti fra
l’attività professionale di Architetto e quella di Disegnatore
Tecnico, pur rimanendo, comunque, nelle esclusive
competenze
dell’Ordine
eventuali
valutazioni
deontologiche, laddove si
ravvisasse una indebita
interferenza fra interessi economici e professione per il
percepimento di emolumenti provenienti dall’espletamento
di una attività commerciale, quale quella di disegnatore
tecnico, e non derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale di Architetto.
30.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Potenza
L’Ordine di Potenza con una propria nota
facente seguito a precedente quesito su cui il
CNAPPC ha già offerto risposta e relativo alla
sottoposizione ad arresti domiciliari di una
persona che si spacciava per architetto
utilizzando un falso timbro dell'Ordine di
Roma e di Rieti.
Con la presente ulteriore nota si precisa,
oltre al nome dell’imputato, che lo stesso non
è laureato in architettura e nemmeno in
possesso del diploma di geometra.
Con la detta nota , poi, l’Ordine di Potenza
chiede al Consiglio Nazionale di volersi
costituire parte civile nel procedimento
20.03.2013
In riferimento alla Vs. nota, come citata in oggetto, preme
precisare che, compete, prioritariamente, al Consiglio
dell’Ordine la costituzione di parte civile in caso di avvio di
procedimento penale onde poter vantare la risarcibilità sia
del danno non patrimoniale, discendente dall’esercizio
“abusivo” della professione da parte di soggetto, per
legge, non abilitato, sia del danno patrimoniale inflitto
agli iscritti all’Ordine da chi ha esercitato abusivamente la
professione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 06 febbraio
2008, n. 22144).
Essendo il reato di che trattasi compiuto entro la
circoscrizione di Potenza ed essendo i soggetti
danneggiati, innanzitutto, gli iscritti dell’Ordine di Potenza,
deputato per Legge a provvedere alla tenuta dell’Albo (art.
198
penale, in difesa
professionale.
20.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Cosenza
dell'intera
categoria
Con richiesta espressa verbalmente il
Presidente di dell'Ordine di Cosenza ha
chiesto se sussistano o meno incompatibilità
per un architetto che si iscriva all'albo dei
mediatori
creditizi.
199
5, punto 1) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395), trova
conferma che debba essere l’Ordine a costituirsi essendo
vieppiù confortato in tal senso dal disposto dell'art. 74 del
C.P.P. il quale precisa che la costituzione di parte civile
"può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al
quale il reato ha recato danno".
Sussiste il fondato rischio, difatti, che la sola costituzione
in giudizio del Consiglio Nazionale, così come richiesta,
possa essere eccepita per difetto di legittimazione
vanificando, così, le finalità difensive richieste.
Tuttavia, il C.N.A.P.P.C.
che in base alle vigenti
disposizioni di legge (art. 5 Legge 24 giugno 1923, n.
1395, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.L.L. 23 novembre
1944, n° 382), ha il ruolo di supervisione e coordinamento
del sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, in quanto massimo organismo
di rappresentanza della categoria, ha ritenuto opportuno
costituirsi parte civile nel giudizio, a sostegno e supporto
dell’auspicata costituzione dell’Ordine territoriale.
Sarebbe, altresì, opportuna la costituzione di parte civile
per tutti coloro che hanno conferito all’imputato incarichi
professionali (progettazioni, direzione di lavori, calcoli
strutturali, collaudi di strutture…etc.) che essendo stati
svolti in assenza di titolo abilitativo rendono quanto
realizzato “abusivo” legittimando i committenti di tali
prestazioni a costituirsi, anch’essi, parte civile nel giudizio
per rivendicare il risarcimento del danno patito in
conseguenza
dell’esercizio
abusivo
dell’attività
professionale.
03.06-2013
In merito alla eventualità di sussistenza o meno di
incompatibilità per un architetto che si iscriva all'albo dei
mediatori creditizi, l'art. 16 comma 5 della L. 7 marzo
1996, n. 108 sancisce che “… l'esercizio dell'attivita' di
mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di
altre attivita' professionali”.
Non si ritiene, pertanto, vi siano contrasti palesi fra
l’esercizio della professione di Architetto e quella di
mediatore creditizio, fermo restando che rimangono nelle
esclusive competenze dell’Ordine eventuali valutazioni
deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita
interferenza fra interessi economici e professione per il
percepimento di emolumenti derivanti dall’esercizio
dell’attività di mediatore creditizio.
19.06.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Foggia
L'Ordine di Foggia nel dare seguito alla
richiesta di un proprio iscritto ha richiesto di
sapere se l'attività professionale di architetto
è compatibilile con l'esercizio di "Affiliato"
per gestione di attività stragiudiziale delle
pratiche di risarcimento danni derivanti da
incidenti stradali, malasanità ed infortuni,
con esclusiva, sia in relazione ad altri affiliati
e sia in relazione a canali ed unità
commerciali
direttamente
gestiti
dall''affiliante.
11.07.2013
Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre
l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della
deontologia professionale vi è competenza esclusiva da
parte del Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale
per il caso di ricorsi avverso procedimenti ed eventuali
provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini, non può
previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto
violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed
indipendenza.
In via generale ed astratta si fa, comunque, presente che
l'attività di affiliato, presumibilmente, avrà come
conseguenza l'integrazione della partita I.V.A. attribuita
per l'esercizio della professione di architetto.
L’ordinamento italiano prevede la possibilità di esercitare
più attività commerciali contemporaneamente, associando
ad una stessa partita IVA anche più codici attività; in tal
caso
il
professionista
opererà
con
fatturazione
contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi
rimanendo gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli
altri impatti fiscali (studi di settore).
Rimane esclusiva facoltà dell’Ordine ogni valutazione di
tipo deontologico laddove, come nel caso di specie,
dovesse stabilire l’eventuale sussistenza di una indebita
interferenza tra interessi economici e professione, stante il
percepimento di somme nella qualità di intermediario, non
come
conseguenza
dell’espletamento
di
attività
professionale ma di attività commerciale, oltre a valutare
se il tutto avvenga nel rispetto degli artt. 3 e 4 del Codice
deontologico.
18.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Sondrio
L’Ordine di Sondrio ha richiesto delucidazioni
sulla compatibilità della libera professione
con l’incarico di Responsabile Tecnico e
relativi obblighi e competenze, mediante
“Contratto di associazione in partecipazione”
per attività di progettazione, costruzione,
manutenzione
e
gestione
di
impianti
tecnologici condominiali.
Nello specifico ha chiesto:
- se
la
competenza
professionale
dell’architetto è condizione sufficiente per
esercitare le attività di responsabile tecnico;
- se sussiste responsabilità civile, penale o
11.11.2013
Con riferimento al quesito posto, si osserva che la figura di
Responsabile tecnico come descritta nel quesito è quella
prevista all'art. 3 del D.M. sviluppo economico, 22 gennaio
2008, n. 37.
Quanto alla compatibilità tra esercizio della libera
professione ed espletamento dell’incarico di Responsabile
Tecnico, come in quesito, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha già chiarito i termini della questione con
alcuni pareri che, di seguito, si riportano.
•
Con Parere in data 31 marzo 2009, prot. 28681, in
risposta alla domanda se
un
ingegnere,
libero
professionista, possa essere chiamato ad assolvere,
contemporaneamente, il ruolo di responsabile tecnico per
200
disciplinare in riferimento all’attività di
responsabile tecnico;
- se esiste l’obbligatorietà o meno di un
assicurazione
di
R.
C.
professionale
esclusivamente per la figura di responsabile
tecnico.
201
più imprese, in uno alla risposta negativa al quesito, il
ministero ha precisato che l’incarico di responsabile tecnico
non può essere affidato ad un libero professionista - in
qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art.
3 del D.M. summenzionato prevede che il requisito
professionale debba essere posseduto dall’Impresa
intendendo, in tal modo, garantire un rapporto
continuativo e stabile tra l’impresa ed il suo responsabile
tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico
possa essere conferito ad un tecnico esterno all'impresa.
•
Un successivo parere del M.S.E. del 26
maggio2009, n. 47852, in risposta alla richiesta relativa
alla possibilità che un ingegnere, libero professionista e
titolare di uno studio associato di ingegneria, possa essere
indicato quale responsabile tecnico, ha chiarito che per
assumere tale qualifica, avendone titolo, cioè possedendo i
requisiti professionali di cui all’art. 4 del sunnominato
D.M., è necessario dimostrare alla Camera di commercio,
in sede di presentazione della dichiarazione di inizio
attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario
atteso che l’unico elemento discriminante all’assunzione di
siffatto incarico è dato dalla continuità dell’attività
lavorativa che si svolge non facendo, la normativa in
questione, distinzioni di sorta fra lavoro dipendente, lavoro
autonomo e libera professione.
•
Un terzo Parere del M.S.E. in data 30 giugno 2009,
n. 59597, in evasione di una richiesta sulla sussistenza di
incompatibilità
tra
lo
svolgimento
dell’attività
di
responsabile
tecnico
di
un’impresa
e
l’esercizio
contemporaneo di altra attività lavorativa continuativa
(anche per un laureato in Ingegneria Elettrica, libero
professionista in possesso di partita IVA aperta da soli 2
mesi), ha ulteriormente chiarito la condizione di
incompatibilità fra lo svolgimento del ruolo di responsabile
tecnico e qualsivoglia altra attività che assorba, anche
soltanto in minima parte, l'impegno giornaliero del
professionista assuntore del ruolo di responsabile tecnico
che, pertanto, non potrà essere, in alcun modo, tecnico
esterno all’impresa in ossequio al dettato del comma 5,
art. 3, del predetto D.M. che attribuisce all’impresa il
possesso del relativo requisito professionale.
Infine si precisa che l’art. 4 del D.M. sviluppo economico,
n. 37 del 22 gennaio 2008, conferisce all’architetto
competenza sufficiente per ricoprire il ruolo di responsabile
tecnico pur dovendo, esso, far fronte, nell’esercizio delle
funzioni assunte, alle conseguenti responsabilità civili e
penali, sia per i compiti da svolgere che in osservanza
delle previsioni degli artt. 5 e 6 del citato D.M. riguardanti
la realizzazione di progetti ed impianti, nel rispetto delle
buone regole dell’arte.
Stante quanto asserito appare opportuna una copertura
assicurativa adeguata per lo svolgimento del ruolo di
responsabile tecnico, copertura assicurativa, comunque,
necessaria per lo svolgimento dell'attività di architetto (ex
art. 5 DPR 137/2012).
21.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Asti
Con quesito posto l'Ordine di Asti nel
segnalare che un suo iscritto, da gennaio
2014 andrà a lavorare in un’agenzia
immobiliare, essendo in possesso dei
requisiti
per l’iscrizione
come
agente
immobiliare, richiede se lo stesso può
rimanere iscritto all’Ordine senza esercitare
la professione e chiudendo la partita IVA da
architetto
oppure
si
deve
cancellare
dall’Albo; oltre a cio, nel caso dovesse essere
cancellato, se può in un futuro essere di
nuovo iscritto all’Albo.
11.11.2013
Con riferimento al quesito posto si osserva che la Legge 3
febbraio 1989, n. 39 prevede espressamente, all'art. 5,
punto 3, lettera b), l'incompatibilità dell'esercizio
dell'attività di mediatore immobiliare con l'iscrizione in altri
albi professionali.
Ne deriva che il professionista richiedente, volendo
esercitare l’attività di mediatore immobiliare, iscrivendosi
nel
relativo
albo,
non
potrà
rimanere,
contemporaneamente, iscritto all’Albo degli Architetti P. P.
e C., pur non esercitando di fatto la professione di
architetto.
Rimane nella esclusiva facoltà dell'iscritto ogni valutazione
in merito alla dismissione della Partita IVA.
Infine, nel momento in cui dovessero venire meno le
ragioni di incompatibilità, con la cessazione dell’esercizio
dell’attività di mediatore immobiliare, il professionista
potrà, volendo, iscriversi di nuovo all’Albo degli Architetti
P. P. e C.
24.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Bergamo
L’Ordine di Bergamo, riproponendo il quesito
posto da un proprio iscritto chiede quanto
segue:
Dal momento che la progettazione di opere
pubbliche
e
di
strumenti
urbanistici,
rientranti nelle competenze dei tecnici
comunali, non richiede l'iscrizione all'albo,
detta iscrizione è o non è requisito basilare
per svolgere la professione per l'Ente di
appartenenza e quindi sottoscrivere i progetti
dell’Amministrazione?
11.12.2013
In merito al quesito posto riferito a prestazioni progettuali
svolte da dipendenti di Enti Pubblici e relative ad opere
pubbliche
riguardanti
l’Ente
di
appartenenza
del
professionista, l’art.90 comma 4 del D.L.gs 163/2006
dispone che “I progetti redatti dai soggetti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all’esercizio della professione”.
Per la precisione il comma 1 sopra citato fa riferimento alle
“prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento”.
202
Relativamente, poi, alla progettazione di strumenti
urbanistici, il riferimento è quello dell’art.92, commi 5 e 6
del D.Lgs. 163/2006, che, in via preferenziale, rimanda
all’utilizzo di risorse interne all'Amministrazione, rinviando
comunque alla disposizione generale del citato art. 90.
Diversamente, l’art. 64 del DPR 6 giugno 2001 n. 380
(Testo unico dell’edilizia) e l’art. 5 del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37
(Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico
iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie
competenze.
Da quanto detto discende che se l'iscritto svolge solo
attività
progettuale,
per
conto
della
propria
Amministrazione, ricadente nell’ambito di applicazione del
Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all’albo.
Laddove,
invece,
l'iscritto
esercita,
per
conto
dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel DPR
380/2001, attività di cui al DM 37/2008 e attività aventi
comunque rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico
amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto
dell'Amministrazione), il requisito dell’iscrizione all'albo
rimane, comunque, aspetto prioritario ed imprescindibile.
07.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Siena
L’Ordine di Siena ha chiesto, dando seguito a
domanda di una sua iscritta, se sia possibile
svolgere attività di prestazione occasionale,
se sia possibile diventare agente immobiliare
o lavorare come consulente tecnico per
l'acquisto di immobili di qualità per clienti
privati, di cui seguire anche la successiva
ristrutturazione.
203
03.12.2013
In merito al quesito posto occorre, preliminarmente,
precisare
che
sull’interpretazione
delle
norme
di
deontologia professionale vige l’esclusiva competenza del
Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale in
caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento
disciplinare,
non
può
previamente
pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe
gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.
In via generale ed astratta, appare comunque opportuno
richiamare le disposizioni di legge di interesse; giova,
quindi, precisare che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39,
all'art.5, punto 3, lettera b) prevede, espressamente,
l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore
immobiliare con l'iscrizione in altri albi professionali.
Quanto alle prestazioni occasionali, l'art. 61 del D. Lgs.
276/2003, al comma 3 sancisce
l’esclusione delle
cosiddette “prestazioni occasionali” per le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali.
Quanto alla possibilità di lavorare come consulente tecnico
per l'acquisto di immobili di qualità per clienti privati, di cui
seguire anche la successiva ristrutturazione, compete
all’Ordine stabilire, autonomamente, se ciò possa
interferire,
negativamente,
con
l’esercizio
della
professione.
05.12.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Arezzo
L’Ordine di Arezzo nel dare seguito al quesito
posto da un'iscritta in merito all'eventuale
incompatibilità tra il ruolo, già ricoperto, di
direttore tecnico di un'immobiliare e quello,
invitata
ad
assumere,
di
legale
rappresentante della stessa società (s.a.s.),
ha chiesto al proprio consulente legale un
parere
che
consentisse
una
corretta
interpretazione delle norme. A fronte del
recepimento del detto parere, ha chiesto lumi
anche al Consiglio Nazionale con riferimento
a quanto contemplato dal nuovo Codice
Deontologico.
18.12.2013
Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di
osservare che in tema di interpretazione della deontologia
professionale vi è competenza esclusiva da parte del
Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.
Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale
per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento
disciplinare,
non
può
previamente
pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe
gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.
Ciò premesso, appare opportuno che venga esaminata, da
parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio
dell'Ordine, ogni violazione deontologica in base all'art. 41,
commi 2 e seguenti, del nuovo codice deontologico.
Oltre a ciò, con riferimento alla lettera del legale
dell'Ordine allegata al parere, appare singolare la critica
mossa all'art. 6 del nuovo codice deontologico, dal
momento in cui il testo di tale articolo è identico all'art. 4
del precedente codice deontologico, in vigore dal 2009.
13.12.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Sondrio
Con proprio quesito l'Ordine di Sondrio ha
chiesto la sussistenza o meno di compatibilità
con l’esercizio della professione per un
iscritto che voglia ricoprire il ruolo di
Amministratore delegato e/o Amministratore
unico
di
una
società
immobiliare
a
responsabilità limitata compartecipata dallo
stesso.
15.01.2014
Premesso che i casi di incompatibilità fra esercizio della
professione ed altre attività riguardano la deontologia
professionale, occorre precisare che relativamente
all’interpretazione delle norme deontologiche vige la
esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina operante
presso l’Ordine.
Il Consiglio Nazionale, cui compete il ruolo di magistratura
di secondo grado e per questo autorità giurisdizionale per
il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento disciplinare, non può, previamente,
pronunciarsi su singoli casi concreti perché verrebbe meno
agli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.
Ciò premesso vi si invita ad esaminare il disposto degli
artt. 26 e 27 del vigente Codice Deontologico ed anche gli
articoli 6 e 31 delle nuove norme deontologiche, vigenti
dal primo di gennaio c.a., al fine di effettuare le valutazioni
204
del caso, ferma restando la piena ed assoluta autonomia di
giudizio su considerazioni e valutazioni che ne potranno
derivare.
05.02.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Monza
Con proprio quesito l'Ordine di Monza ha
richiesto se può esservi compatibilità tra la
professione di Architetto libero professionista
ed un'eventuale iscrizione al registro degli
intermediari assicurativi (R.U.I.) sez. E.
07.03.2014
Il quesito posto attiene ad aspetti strettamente connessi
alla deontologia professionale sui quali il Consiglio
Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di
ricorsi
avverso
il
procedimento
ed
eventuale
provvedimento
disciplinare,
non
può
previamente
pronunciarsi perché violerebbe gli irrinunciabili principi di
terzietà e di indipendenza.
Spetta quindi all'Ordine, mediante il Consiglio di Disciplina,
verificare e valutare se il contemporaneo svolgimento della
professione di Architetto e di di intermediario assicurativo
possa o meno essere in contrasto con le norme contenute
nel Codice Deontologico.
30.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Viterbo
L’Ordine di Viterbo ha chiesto se vi possa
essere compatibilità fra l’esercizio della
professione di architetto e quella di
intermediario assicurativo a seguito di
iscrizione al registro degli intermediari
assicurativi (R.U.I.) sez. E.
28.05.2014
Il quesito posto pone aspetti strettamente connessi alla
deontologia professionale ed il Consiglio Nazionale, che
costituisce autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi
avverso il procedimento ed eventuale provvedimento
disciplinare, non può esprimersi su singoli casi concreti in
quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed
indipendenza cui deve riferirsi.
Nel merito l’Ordine dovrà verificare, secondo una
valutazione da compiere caso per caso, la liceità,
legittimità ed anticoncorrenzialità dello svolgimento
contemporaneo, da parte del medesimo soggetto, della
professione di architetto e di quella di intermediario
assicurativo.
In definitiva occorrerà valutare, nell’ambito della
prestazione offerta al proprio committente, dove termina
quella resa nella qualità di architetto e dove inizia l’altra
resa quale intermediario assicurativo, ovvero l’eventuale
sussistenza di interrelazioni fra lo svolgimento della
prestazione di architetto e gli interessi economici sottesi
alla intermediazione assicurativa.
Rimane,
comunque,
nella
esclusiva
discrezionalità
dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo.
12.06.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vibo Valentia
Con proprio quesito l'Ordine di Vibo Valentia
ha chiesto, a fronte di un articolo di giornale
ed una sentenza del TAR che ha dichiarato
illegittimo il provvedimento di aggiudicazione
10.07.2014
In merito a quanto esposto, premesso che compete al
Consiglio dell’Ordine la competenza esclusiva in tema di
interpretazione della deontologia professionale, preme
precisare che Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità
205
giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento
ed eventuale provvedimento disciplinare, non può
preventivamente esprimersi su singoli casi concreti,
perché ciò contrasterebbe con gli irrinunciabili principi di
terzietà ed indipendenza che, di contro, è tenuto ad
osservare.
Nella specie, tuttavia, si reputa sufficiente rammentare
quanto riportato nella guida ai procedimenti disciplinari
2013, inviata a tutti gli Ordini, ove al punto 1.1. viene
precisato quanto segue:
“L’azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle
parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico
Ministero o comunque d’ufficio in seguito a notizie di
abusi e mancanze, avute anche in via occasionale
come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli
iscritti (art. 43 R.D. n. 2537/25).
Il Presidente del Consiglio di disciplina di propria
iniziativa, su indicazioni del Presidente dell’Ordine o
su decisione del Consiglio di disciplina può, in
qualsiasi momento, convocare l’iscritto per acquisire
informazioni, con riserva di poterle utilizzare,
verificando in un momento successivo l’opportunità
di dare corso ad un procedimento disciplinare”.
di un servizio professionale da parte di un
Comune, relativo al conferimento di un
incarico professionale a un R.T.P. il cui
capogruppo mandatario è un dipendente
comunale
a
tempo
pieno,
quale
comportamento deve assumere il Presidente
dell'Ordine, dopo aver appreso tali notizie,
ovvero se può e deve segnalare la questione
al Consiglio di Disciplina
11.07.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
L’Ordine di Massa Carrara ha posto un
quesito in merito alla compatibilità fra
l’esercizio della professione di Architetto e
quella di agente immobiliare e qualora
l’architetto decidesse di intraprendere la
professione di agente immobiliare se può o
no rimanere iscritto all’Albo.
04.09.2014
In merito al quesito posto si precisa che la Legge n. 39 del
3 febbraio 1989, all’art. 5, punto 3, lettera b), contempla
espressamente l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di
mediatore immobiliare, che prevede l’iscrizione in apposito
albo, con l'iscrizione in altri albi professionali.
Da ciò discende, inequivocabilmente, che il professionista
architetto che volesse intraprendere l’attività di mediatore
immobiliare non potrà rimanere iscritto all’Albo degli
Architetti P.P. e C. nemmeno nel caso in cui non
esercitasse la professione.
22.09.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Udine
L’Ordine di Udine chiede se un iscritto possa
aprire con un geometra, a sua volta iscritto al
Collegio, una s.r.l. per amministrazioni
condominiali o se ciò, in qualche modo, sia in
contrasto con l’esercizio della professione.
17.10.2014
In merito al quesito posto va premesso che in tema di
interpretazione della deontologia professionale vi è
competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina presso
Consiglio dell’Ordine o dell'Ordine stesso, qualora il
Consiglio di Disciplina non sia stato ancora costituito.
Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale
per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento
disciplinare,
non
può
previamente
pronunciarsi su singoli casi concreti perchè violerebbe gli
206
irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza, essendo
stato, peraltro, comunicato anche il nominativo dell'iscritto
ed i fatti circostanziati.
Ciò premesso, nel caso in questione, l’Ordine dovrà
valutare, in totale autonomia ed indipendenza, se siano
ravvisabili
o meno violazioni legate a principi
concorrenziali, connesse all’espletamento dell’attività di
amministrazione condominiale nel caso in cui il
professionista, in tale veste, possa assumere o far affidare
incarichi relativi all’esercizio della professione di architetto
o di geometra.
21.10.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Siena
Con quesito dell'Ordine di Siena viene chiesto
se l’Ordine possa esprimere parere di
congruità su una notula presentata da un
architetto, docente universitario a contratto,
che non allega specifica autorizzazione
dell’Ente allo svolgimento della prestazione
progettuale e che, fra l’altro, ha firmato
elaborati per un progetto presentato in uno
stato estero non U.E., insieme a soggetto
italiano non iscritto all’Albo.
21.11.2014
Con riferimento al quesito posto corre l'obbligo di precisare
l’esclusiva competenza dell’Ordine professionale sia in
tema di vidimazione di notule professionali che per quanto
attinente alla interpretazione della deontologia.
Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale
per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale
provvedimento
disciplinare,
non
può
previamente
pronunciarsi su singoli casi concreti, perché violerebbe gli
irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.
Relativamente al caso di specie non viene precisato se la
docenza universitaria sia espletata in regime di tempo
definito o di tempo pieno per il quale l’art. 6 della Legge
240/2010 sancisce l’incompatibilità con l’esercizio della
Libera Professione, né, tantomeno, è dato sapere se il
professionista abbia attivato, come d’uopo, per progetti da
presentare in uno stato Extra U. E. ed in quello specifico
stato, la prescritta procedura per il riconoscimento del
proprio titolo professionale.
In esito a tali valutazioni e verifiche ed in piena ed
assoluta
autonomia
l'Ordine
potrà
esprimersi
compiutamente nel merito.
31.10.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Enna
L’Ordine di Enna ha inviato un quesito per
sapere se un architetto iscritto all’Albo,
chiamato a svolgere funzioni di Responsabile
Tecnico, ex art. 3 D.M. 37/2008, per
un’impresa con contratto di associazione in
partecipazione, possa continuare a svolgere
la sua attività professionale ovvero se il ruolo
di responsabile tecnico d’impresa confligga o
26.11.2014
Con riferimento al quesito posto, preme osservare che il
Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso sulla
questione con dei pareri, cui si rinvia.
Più precisamente:
•
Con parere del 31 marzo 2009 prot. 28681, in
evasione alla richiesta se un ingegnere libero
professionista possa essere nominato responsabile
tecnico, contemporaneamente, per più imprese, il
207
meno con l’esercizio
professionale.
dell’attività
libero
•
•
208
Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispondere
negativamente, ha precisato che il ruolo di
responsabile tecnico non può essere affidato ad un
libero professionista, in qualità di consulente esterno,
poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. 37/2008
prevede che il possesso del requisito professionale sia
in capo all'impresa e che tra l’impresa ed il suo
responsabile tecnico venga garantito
un rapporto
stabile e continuativo escludendo, quindi, l’ipotesi che
tale incarico possa essere assunto da un professionista
esterno all'impresa.
Con successivo parere n. 47852, datato 26 maggio
2009, facente seguito alla richiesta relativa alla
possibilità per un ingegnere libero professionista,
titolare di uno studio di ingegneria (con altro socio), di
essere nominato responsabile tecnico di un’impresa
del settore, il M.S.E. ha precisato che per assumere la
qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi,
sempreché il tecnico da incaricare ne abbia titolo,
ovvero possegga i requisiti professionali di cui all'art.
4, occorrerà dimostrare alla Camera di commercio, in
sede di presentazione della dichiarazione di inizio
attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario
anziché continuativo dal momento che la normativa in
questione non fa distinzione tra lavoro dipendente,
lavoro autonomo e libera professione, essendo la
continuità
dell'attività
lavorativa
svolta
l'unico
elemento discriminante.
Nel dare seguito, poi, ad altro quesito sull’eventuale
sussistenza d’incompatibilità con ogni altra attività
lavorativa, continuativa, per il responsabile tecnico
d’impresa, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero
professionista e possessore di partita IVA, aperta da
soli due mesi, il M.S.E., con parere del 30 giugno 2009
n. 59597 ha precisato che la qualifica di responsabile
tecnico è incompatibile con tutte le attività lavorative
che assorbano, anche solo in minima parte, l'impegno
giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice e che il
ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato
al libero professionista,
in qualità di consulente
esterno, in quanto il comma 5, art. 3 del succitato
D.M. prevede che il possesso del requisito
professionale sia in capo all'impresa.
31.10.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
L’Ordine di Massa Carrara ha segnalato che
una su iscritta, entrata a fare parte
dell'azienda di famiglia come socio non
amministratore (quota 50%), ha ricevuto da
un committente privato l'incarico della
progettazione, della direzione lavori, e
dell'eventuale coordinamento della sicurezza
(al momento non richiesta dalla tipologia di
lavorazione), per un'opera che sarà eseguita
dalla ditta di cui è socia.
Ha chiesto, quindi, l’Ordine se la sua iscritta,
così connotata, può seguire la Direzione dei
Lavori con il consenso del committente che
già conosce la situazione, oppure se
l’eventuale svolgimento da parte sua della
Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione degli stessi sia
incompatibile con la sua funzione di socio
della ditta esecutrice per cui dette prestazioni
devono essere affidate a tecnico esterno.
05.12.2014
Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre
l'obbligo di osservare che sul tema della deontologia
professionale
permane
l’esclusiva
competenza
del
Consiglio dell’Ordine, per il tramite del Consiglio di
Disciplina, se costituito mentre il Consiglio Nazionale, in
quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso
i procedimenti e successivi, eventuali, provvedimenti
disciplinari, non può previamente pronunciarsi su singoli
casi concreti dovendo attenersi agli irrinunciabili principi
di terzietà e di indipendenza.
Nel caso di specie compete all'Ordine, in assoluta
autonomia ed attraverso il Consiglio di Disciplina, se
costituito, valutare se l'iscritto, al fine di ovviare ad un
potenziale conflitto di interessi, debba o meno astenersi
dal prestare attività professionale a favore di una società
di cui è socio non amministratore, con quota al 50%, in
ossequio al combinato disposto degli artt. 23, 31 e 6 delle
recenti norme di deontologia professionale.
09.02.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Gorizia
L’Ordine di Gorizia nel segnalare l’iscrizione
all’Albo di un dipendente assunto a tempo
pieno, con contratto a tempo indeterminato,
in una locale società di servizi a capitale
interamente pubblico, chiede se può trovare
conferma l’intenzione espressa dall’Architetto
di esercitare la professione, anche in forma
autonoma,
previo
rilascio
dell'inerente
autorizzazione da richiedersi al Datore di
lavoro. L’ordine col suo quesito ha chiesto
una conferma di legittimità in tal senso.
21.04.2015
In merito al quesito posto, va premesso che la società, di
cui in oggetto, ove è assunto a tempo indeterminato
l'architetto è istituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
267/2000, ovvero nella forma di società di capitali con la
partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può
essere affidata direttamente tale attività, a condizione che
gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la
controllano.
Trattandosi di società a partecipazione pubblica, essa è
comunque soggetta, per la contrattualizzazione dei
dipendenti, al C.C.N.L. gas - acqua di categoria.
Da quanto precisato deriva che, stante la particolare
natura della società privata a capitale pubblico di cui al
quesito posto, è possibile per il dipendente architetto
accedere
all’esercizio,
in
forma
autonoma,
della
professione purché opportunamente autorizzato a ciò dal
proprio datore di lavoro.
209
02.03.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Bergamo
L'Ordine di Bergamo, dapprima con proprio
quesito poi con identico quesito posto, però,
dal Presidente di uno dei collegi di disciplina
dello stesso Ordine, ha richiesto se due
iscritti, sindaco ed assessore, possano
proseguire e/o terminare gli incarichi
professionali già in corso nel paese in cui
sono
stati
eletti
ed
assumerne,
eventualmente, di nuovi nel rispetto del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (art.63 comma 1 e 2, art.78 comma 3),
Legge 20 luglio 2004 n.215 – Norme in
materia di risoluzione dei conflitti d’interesse,
nonché
nel
rispetto
delle
norme
di
deontologia
professionale.
In tale occasione, viene richiesto, per conto
di alcuni iscritti che si ritrovano nella
fattispecie terzo comma dell’Art. 78 del D.
Lgs. 267/2000 (per mero errore indicata
come 627/2000), una definizione di “attività
professionale in materia di edilizia privata e
pubblica” e se in detta definizione siano da
ritenersi incluse tutte le attività professionali
esercitabili
dall’Architetto
libero
professionista (estimo, diritto, tipografia,
catasto, sicurezza, certificatore energetico,
interior design, direzioni artistiche, direzione
dei lavori, consulenza, ecc….) oppure un
elenco
dettagliato
di
quali
attività
professionali
siano
espressamente
riconducibili a detta definizione.
210
24.03.2015
In merito ai due analoghi quesiti posti rispettivamente il
28 gennaio u.s., prot. n. 2015398 ed il 2 marzo c.a. Prot.
U 0035/2015, è possibile offrire un’unica risposta.
Occorre innanzitutto valutare il testo e la portata dell'art.
78 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, relativamente alle
condizioni giuridiche degli amministratori locali, ove si
stabilisce che "i componenti la giunta comunale
competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici
devono
astenersi
dall'esercitare
attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio da essi amministrato."
La norma, lungi dal configurare una mera limitazione
all'esercizio
dell'attività
professionale,
potrebbe
configurare una causa d'incompatibilità.
Tale ultima considerazione è la sola che consente di
conferire pieno ed esaustivo senso alla norma che,
diversamente, si atteggerebbe a precetto sprovvisto di
sanzione, non avendo la stessa disciplinato le conseguenze
della violazione dell'obbligo imposto.
La ratio della norma è sia quella di evitare che il
professionista,
nell’esercizio
della
propria
attività
professionale, possa trarre indebiti vantaggi dalla carica
pubblica ricoperta, sia che l'esercizio delle funzioni
collegate alla predetta carica venga, in qualche maniera,
sviato
da
un
ipotetico
interesse
personale
dell'amministratore.
Per il libero professionista la norma non sancisce
semplicemente l'incompatibilità, ovvero il dovere di non
esercitare
l'attività
professionale
sul
territorio
amministrato, ma introduce l'obbligo di optare o per
l’esercizio della libera professione o per la conservazione
della carica pubblica.
E' quindi lo stesso art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 a
creare problemi di incompatibilità.
Si veda al riguardo la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class.
n. 15900/TU/00/78, Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriale in cui è stato precisato
che “destinatari della norma sono i soli componenti della
giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle
infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica
forniscono prestazioni di carattere prevalentemente
intellettuale (neretto, n.d.r.) che richiedono il possesso di
specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di
studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi
professionali). Detta attività è connotata da autonomia
nella scelta della modalità per il raggiungimento dello
scopo della prestazione, con conseguente assunzione di
responsabilità personali”.
L'attività
professionale
ritenuta
non
confliggente
(svolgimento
dell'attività
libero-professionale
mirata
esclusivamente al campo dell'edilizia privata con
esclusione ovviamente di attività in campo pianificatorio o
edilizio-pubblico) viola comunque la norma citata, che ha
come obiettivo l'imparzialità dell'azione amministrativa in
un quadro di attenzione alle concrete condizioni di
operatività dell'Ente locale.
Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un
conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata,
compromettendo la fede pubblica, atteso che il
comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve
essere improntato a criteri di imparzialità e buon
andamento amministrativo, con esclusione di ogni
possibile fraintendimento d'indebita commistione tra
l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse personale
connesso all’esercizio della propria attività professionale.
Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di
responsabilità (politica, penale e patrimoniale) che
potrebbero configurarsi in capo a coloro che rientrano in
tale previsione normativa, la violazione del divieto in
esame potrebbe comportare, come conseguenza, anche
una responsabilità disciplinare, aspetto appartenente alle
eventuali autonome determinazioni e decisioni del
Consiglio di Disciplina, anche con riferimento alla Legge 20
luglio 2004 n.215 ed alle disposizioni del Codice
Deontologico eventualmente violate.
28.04.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Reggio Emilia
l’Ordine di Reggio Emilia, per il tramite del
proprio presidente arch, Baricchi, ha chiesto
se un architetto iscritto all’Albo può essere
chiamato a svolgere le funzioni di Direttore
Tecnico di una società e nel contempo
continuare a svolgere la sua attività
professionale.
211
04.06.2015
In merito a quanto richiesto sull’assolvimento da parte di
un Architetto iscritto all’Albo delle funzioni di Direttore
Tecnico (presumibilmente ex art. 3 DM 37/2008, aspetto
non chiarito nel quesito) va precisato che, sulla questione,
il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con
propri pareri, ovvero:
- Con Parere del 31 marzo 2009 prot. 28681
nell’argomentare sull’ipotesi che un ingegnere libero
professionista potesse essere nominato responsabile
tecnico,
contemporaneamente,
per
più
imprese,
pronunciandosi negativamente su tale eventualità, ha
precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può
essere affidato ad un libero professionista - in qualità di
consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.
M. prima citato prevede il possesso del requisito
professionale da parte dell’Impresa salvaguardando,
comunque, l’esistenza di un rapporto stabile e continuativo
fra essa ed
il suo responsabile tecnico, escludendo,
quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assolto
da un professionista esterno;
- Con successivo parere n° 47852 in data 26 maggio
2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, sull’ipotesi
che un ingegnere libero professionista, titolare di uno
Studio Associato d’Ingegneria (con altro socio), potesse
essere investito del ruolo di responsabile tecnico presso
un'Impresa del settore ha precisato che affinchè il libero
professionista possa assumere la qualifica di responsabile
tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo,
ossia possegga i requisiti professionali di cui all'art. 4,
dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di
presentazione della dichiarazione di inizio attività, di
svolgere attività lavorativa autonoma di tipo saltuario,
anziché continuativo, atteso che la normativa in questione
non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo
e libera professione, assumendo quale unico elemento di
discrimine la continuità dell'attività lavorativa svolta in
veste di responsabile tecnico d’impresa;
- In altro parere datato 30 giugno 2009, n° 59597,
dovendosi esprimere sulla eventuale incompatibilità fra
l’assolvimento del ruolo di responsabile tecnico di
un’impresa e l’esercizio di altre attività lavorative,
continuative, per un laureato in Ingegneria Elettrotecnica,
libero professionista in possesso di partita I.V.A. aperta da
soli 2 mesi, il M. S. E ha precisato che la qualifica di
responsabile tecnico è incompatibile con qualsivoglia altra
attività lavorativa che possa assorbire, anche solo in
minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a
lavoratore/trice, ribadendo che il ruolo di responsabile
tecnico non può essere affidato ad un libero professionista,
in veste di consulente esterno, atteso che il comma 5
dell'art. 3 del precitato D. M. prevede il possesso del
requisito professionale in capo all'impresa.
16.04.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Benevento
L'Ordine di Benevento ha chiesto un parere
sull'art. 8 del regolamento incarichi esterni
dei dipendenti della provincia di Benevento,
212
11.06.2015
Con riferimento al quesito posto, dall'esame dell'art. 8 del
regolamento incarichi esterni dei dipendenti della Provincia
di Benevento, si evince che è incompatibile con la qualità
dal momento in cui esso prevede che è
incompatibile con la qualità di lavoro a tempo
pieno superiore al 50% l'iscrizione agli albi,
ad eccezione che ciò non costituisca
presupposto
per
l'esercizio
dell'attività
professionale ammessa nei casi in cui essa
rientri in un interesse specifico della P. A. di
appartenenza e che, comunque, "resta fermo
il divieto di esercitare attività libero
professionale".
213
di lavoro a tempo pieno superiore al 50% l'iscrizione agli
albi, ad eccezione che non sia un presupposto per
l'esercizio dell'attività professionale, che è ammessa
qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico e che
"in ogni caso resta fermo il divieto di esercitare attività
libero professionale".
Si segnala, al riguardo che tale articolo contrasta con
l'art. 2 del medesimo regolamento, dal momento in cui si
prevede che lo scopo di tale regolamento è disciplinare,
per i dipendenti, il regime delle autorizzazioni a svolgere
"incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati al di fuori
dell'orario di lavoro e per i quali è previsto sotto qualsiasi
forma un compenso".
A fronte della esplicitata finalità del regolamento, appaiono
contraddittorie, fuorvianti e prive di senso le limitazioni
dell'art. 8 legate all'iscrizione agli albi professionali, oltre al
controsenso della frase ove si afferma che "in ogni caso
resta fermo il divieto di esercitare attività libero
professionale", dal momento in cui il medesimo
regolamento, nel disciplinare l’eventuale svolgimento di
incarichi, valuta implicitamente l’ipotesi di autorizzare
attività libero-professionali.
Ferma restando la necessità di una valutazione in concreto
delle attività extra officium, si ritiene utile esemplificare il
principio, estratto da un apposito ordine di servizio della
Funzione Pubblica, che, facendo riferimento a specifiche
circolari sull’argomento, stabilisce che l'iscrizione all'albo
(senza svolgimento di attività professionale) non è causa
di incompatibilità assoluta e non è soggetta ad alcuna
comunicazione, fermo restando il divieto di iscrizione agli
albi degli avvocati (art. 1 della legge n. 339/2003), nonché
l'autonoma determinazione degli Ordini professionali circa
l’eventuale divieto di iscrizione dei dipendenti pubblici (cfr.
Ordine di servizio “DigitPA n. 6-2011).
Si ricorda che l’architetto
abilitato, ma non iscritto
all’albo, non ha titolo per svolgere attività professionali in
qualità di architetto, anche se svolta alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione. La Legge 897/1938 prevede
infatti,
all’art.
1
tuttora
vigente,
l’obbligatorietà
dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione.
In particolare, se da un lato il dipendente che svolge, per
conto della propria amministrazione, attività progettuale
ricadente nell’ambito di applicazione del
codice dei
contratti pubblici, non avrebbe necessità di iscriversi
all’albo, dall’altro, per ogni altra attività professionale
(anche se svolta per la pubblica amministrazione di
appartenenza) rimane comunque necessaria l’iscrizione
all’albo professionale.
Ad esempio, in ambito urbanistico ed edilizio, in numerosi
articoli del DPR 380/2001, viene affermato l'obbligo di
iscrizione all'albo per il compimento di tali attività.
Più precisamente:
all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione
dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per il
direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di
totale difformità o di variazione essenziale rispetto al
permesso di costruire; ne consegue il logico presupposto
di necessaria iscrizione all'albo;
all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro
presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e
481 del codice penale, ed in caso di dichiarazioni non
veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione
all'albo costituisce presupposto per la SCIA;
all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la
costruzione delle opere deve avvenire in base ad un
progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo", ed allo stesso modo, al
successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve
avvenire "sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto
nel relativo albo";
all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica deve essere
eseguito da un architetto "iscritto all’albo da almeno dieci
anni";
all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
si prevede che il progetto deve essere debitamente firmato
da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile …
"iscritto nell'albo";
all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in
zone sismiche, i lavori devono essere diretti da un
214
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Inoltre:
l’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici), prevede che il progetto
sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali,
nei limiti delle proprie competenze;
l'art. 3 comma 2 del DM 5 agosto 2011 per
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del
Ministero dell'interno ex D. Lgs. 139/2006 prevede la
necessaria "iscrizione all'albo professionale".
Si sottolinea che le norme sopra citate
non
prevedono alcuna deroga in favore del pubblico
dipendente che operi
per conto della propria
amministrazione.
In conclusione, dal momento in cui nel rapporto di
lavoro dipendente si riscontra comunque l’assunzione
analoga a quella che sussiste nel contratto di mandato a
compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui,
l'iscrizione all'albo professionale
costituisce uno
strumento
fondamentale affinché il dipendente
possa svolgere, anche per conto della stessa
Amministrazione da cui dipende,attività come quelle
sopra richiamate a titolo esemplificativo. Peraltro, al
di là delle suddette osservazioni, non si riscontra alcuna
norma vigente che renda incompatibile l’iscrizione del
dipendente al proprio Albo di appartenenza, se non per
casi specifici (vedi: Avvocati-art. 1 della legge n.
339/2003) e fatti salvi eventuali divieti stabiliti dagli
stessi Ordini Professionali, nell’ambito
della loro
autonomia regolamentare.
Da quanto sopra espresso, si desume che l'art. 8 del
regolamento in oggetto, relativo agli incarichi esterni dei
dipendenti della Provincia di Benevento, debba essere
riformulato in accoglimento delle osservazioni sopra
esposte e nel rispetto delle norme richiamate.
28.04.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Reggio Emilia
Con quesito dell'Ordine di Reggio Emilia è
stato chiesto se un architetto iscritto all’Albo
può essere chiamato a svolgere funzioni di
Direttore
Tecnico
di
una
società
e,
contemporaneamente, possa continuare a
215
04.06.2015
In merito a quanto richiesto sull’assolvimento da parte di
un Architetto iscritto all’Albo delle funzioni di Direttore
Tecnico (presumibilmente ex art. 3 DM 37/2008, aspetto
non chiarito nel quesito) va precisato che, sulla questione,
il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con
svolgere
la
sua
attività
professionale.
216
propri pareri, ovvero:
- Con Parere del 31 marzo 2009 prot. 28681
nell’argomentare sull’ipotesi che un ingegnere libero
professionista potesse essere nominato responsabile
tecnico,
contemporaneamente,
per
più
imprese,
pronunciandosi negativamente su tale eventualità, ha
precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può
essere affidato ad un libero professionista - in qualità di
consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.
M. prima citato prevede il possesso del requisito
professionale da parte dell’Impresa salvaguardando,
comunque, l’esistenza di un rapporto stabile e continuativo
fra essa ed
il suo responsabile tecnico, escludendo,
quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assolto
da un professionista esterno;
- Con successivo parere n° 47852 in data 26 maggio
2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, sull’ipotesi
che un ingegnere libero professionista, titolare di uno
Studio Associato d’Ingegneria (con altro socio), potesse
essere investito del ruolo di responsabile tecnico presso
un'Impresa del settore ha precisato che affinchè il libero
professionista possa assumere la qualifica di responsabile
tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo,
ossia possegga i requisiti professionali di cui all'art. 4,
dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di
presentazione della dichiarazione di inizio attività, di
svolgere attività lavorativa autonoma di tipo saltuario,
anziché continuativo, atteso che la normativa in questione
non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo
e libera professione, assumendo quale unico elemento di
discrimine la continuità dell'attività lavorativa svolta in
veste di responsabile tecnico d’impresa;
- In altro parere datato 30 giugno 2009, n° 59597,
dovendosi esprimere sulla eventuale incompatibilità fra
l’assolvimento del ruolo di responsabile tecnico di
un’impresa e l’esercizio di altre attività lavorative,
continuative, per un laureato in Ingegneria Elettrotecnica,
libero professionista in possesso di partita I.V.A. aperta da
soli 2 mesi, il M. S. E ha precisato che la qualifica di
responsabile tecnico è incompatibile con qualsivoglia altra
attività lavorativa che possa assorbire, anche solo in
minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a
lavoratore/trice, ribadendo che il ruolo di responsabile
tecnico non può essere affidato ad un libero professionista,
in veste di consulente esterno, atteso che il comma 5
dell'art. 3 del precitato D. M. prevede il possesso del
requisito professionale in capo all'impresa.
14.09.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Udine
L’Ordine di Udine ha chiesto se un tecnico
comunale, laureato in architettura, istruttore
tecnico di cat. C ma non iscritto all'albo, può,
come dipendente, firmare relazioni e/o
progetti redatti presso l’'ufficio tecnico
comunale, per conto e per interventi a favore
dell’'Ente comunale oltre a relazioni da
trasmettere
alla
Soprintendenza
Beni
Architettonici,
o
relazioni
tecniche
di
valutazione statica e/o architettonica di
edifici e/o manufatti, ovvero ristrutturazioni
di edifici, sistemazione ed asfaltatura strade,
manutenzioni
di
edifici,
….ecc.).
217
13.10.2015
Con riferimento al quesito posto, si segnala che l’art.90,
comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che “I progetti
redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all’esercizio della professione”.
E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle
“prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento”.
Va tuttavia precisato che l’art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 (Testo unico dell’edilizia) e l’art. 5 del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37
(Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un
tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle
proprie competenze.
Ne deriva che se un professionista svolge solo attività
progettuale, per conto della propria amministrazione,
ricadente nell’ambito di applicazione del Codice dei
contratti, non ha necessità di iscriversi all’albo ma, in ogni
caso, come già precisato in precedenza, deve essere
abilitato all’esercizio della professione ovvero deve aver
sostenuto e superato l’esame di Stato.
Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per
conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel
D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività
aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico
amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto
dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto
all’Albo.
Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi
riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto,
interesse storico-artistico, menzionati nell’art. 52 del R.D.
2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la
sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014,
che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi,
nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro
restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti;
anche in questo caso, però, l’architetto dipendente che
venga chiamato a
cimentarsi con siffatte prestazioni
dovrà essere iscritto all’Albo.
15.09.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Siena
Con proprio quesito l'Ordine di Siena ha
chiesto se un tecnico assunto da un Comune
con contratto part-time a tempo determinato,
e in servizio presso l'ufficio "Opere
pubbliche",
può,
svolgere
attività
di
progettazione,
redazione
di
elaborati
progettuali o altre attività professionali
connesse alla realizzazione di un'opera
pubblica, stante il divieto previsto all'art. 91
comma 8 del D.Lgs 163/2006 per attività di
progettazione
con
contratti
a
tempo
determinato.
23.10.2015
Il quesito posto non precisa se il Comune presso cui è
assunto, con contratto part-time, il professionista sia in
possesso di apposito regolamento per la disciplina delle
incompatibilità, del cumulo di impieghi ed incarichi al
personale dipendente e che regolamenti le attività
lavorative laddove il dipendente sia stato assunto ex art.
110 D.Lgs 267/2000, che disciplini la possibilità di incarichi
a contratto, che precisi inquadramento e funzioni del
dipendente a tempo determinato “part time” con
riferimento alle mansioni specifiche previste nel contratto
a tempo determinato.
Solo assumendo tali elementi si potrà procedere ad una
compiuta disamina della questione.
16.09.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pordenone
L’Ordine di Pordenoneha chiesto se un
tecnico comunale, laureato in architettura,
istruttore tecnico di cat. C ma non iscritto
all'albo, può, come dipendente, firmare
relazioni e/o progetti redatti presso l’'ufficio
tecnico comunale, per conto e per interventi
a favore dell’'Ente comunale oltre a relazioni
da trasmettere alla Soprintendenza Beni
Architettonici,
o
relazioni
tecniche
di
valutazione statica e/o architettonica di
edifici e/o manufatti, ovvero ristrutturazioni
di edifici, sistemazione ed asfaltatura strade,
manutenzioni
di
edifici,
….ecc.).
13.10.2015
Con riferimento al quesito posto, del tutto analogo a quello
posto dall’Ordine di Udine il 14 settembre c. a., si segnala
che l’art.90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che
“I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni
abilitati
all’esercizio
della
professione”.
E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle
“prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento”.
Va tuttavia precisato che l’art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 (Testo unico dell’edilizia) e l’art. 5 del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37
(Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un
tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle
proprie competenze.
Ne deriva che se un professionista svolge solo attività
progettuale, per conto della propria amministrazione,
ricadente nell’ambito di applicazione del Codice dei
contratti, non ha necessità di iscriversi all’albo ma, in ogni
caso, come già precisato in precedenza, deve essere
abilitato all’esercizio della professione ovvero deve aver
218
sostenuto e superato l’esame di Stato.
Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per
conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel
D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività
aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico
amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto
dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto
all’Albo.
Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi
riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto,
interesse storico-artistico, menzionati nell’art. 52 del R.D.
2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la
sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014,
che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi,
nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro
restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti;
anche in questo caso, però, l’architetto dipendente che
venga chiamato a
cimentarsi con siffatte prestazioni
dovrà essere iscritto all’Albo.
06.10.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Varese
L’ordine di Varese ha chiesto se un
professionista, assessore comunale, con
deleghe alla valorizzazione del patrimonio,
politiche
ambientali,
S.U.A.P.,
attività
produttive e sport possa svolgere attività
professionale ed accettare, nel contempo, la
nomina di assessore in tali materie.
219
01.12.2015
In merito a quanto richiesto occorre riferirsi all’art. 78
comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che, fra l’altro, precisa: “i
componenti la giunta comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.
La norma, lungi dal configurare una mera limitazione
all'esercizio dell'attività professionale, vuole evidenziare,
invece, una causa di incompatibilità.
In base a ciò, infatti, la norma assume un significato pieno
ed esaustivo che, diversamente, la relegherebbe al ruolo
di precetto sprovvisto di sanzione, non avendo la stessa
disciplinato le conseguenze della violazione dell'obbligo
imposto.
In sostanza la ratio della norma sta nell’impedire che un
professionista possa avvantaggiarsi nell’esercizio della
professione in conseguenza della carica pubblica ricoperta
o che l'esercizio delle funzioni collegate alla predetta carica
possa essere viziato per un, ipotetico, interesse personale
dell'amministratore.
Per il libero professionista la norma non sancisce solo
l'incompatibilità e l’obbligo di non esercitare la professione
sul territorio amministrato ma introduce, altresì, l'obbligo
di optare tra esercizio della libera professione e carica
pubblica ricoperta.
E’quindi lo stesso art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 a
creare problemi di incompatibilità.
Si veda al riguardo la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class.
n. 15900/TU/00/78, Ministero dell’Interno, Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriale, in cui è precisato che
“destinatari della norma sono i soli componenti della
giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle
infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica
forniscono prestazioni di carattere prevalentemente
intellettuale (neretto, n.d.r.) che richiedono il possesso di
specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di
studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi
professionali). Detta attività è connotata da autonomia
nella scelta della modalità per il raggiungimento dello
scopo della prestazione, con conseguente assunzione di
responsabilità personali”.
Anche l’attività professionale ritenuta non confliggente
(svolgimento
dell'attività
libero-professionale
rivolta
esclusivamente al campo dell'edilizia privata con
esclusione, ovviamente, di attività in campo pianificatorio
o edilizio-pubblico) violerebbe la norma citata il cui
obiettivo sta nel garantire l'imparzialità dell'azione
amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete
condizioni di operatività dell'Ente locale.
Non v'è chi non veda che, nella specie, sussiste un
conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata,
compromissiva
della
fede
pubblica,
dovendo
gli
Amministratori Locali ispirare la propria azione a criteri di
imparzialità
e
buon
andamento
amministrativo,
escludendo ogni possibile fraintendimento di indebita
commistione tra l'esercizio della pubblica funzione ed il
personale interesse professionale.
Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di
responsabilità
(politica,
penale
e
patrimoniale),
configurabili per coloro che dovessero rientrare in tale
previsione normativa, la violazione del divieto riportato in
precedenza
potrebbe
comportare,
anche,
una
responsabilità disciplinare che andrebbe valutata, in piena
autonomia, dal Consiglio di Disciplina cui compete ogni
determinazione e decisione al riguardo.
220
E) - INTERVENTI SU BENI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO - COMPETENZE
04.05.2001
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Perugia
Sul tema delle competenze professionali
degli Ingegneri su edifici vincolati (ex lege
1089), tema complesso e controverso,
l’Ordine
di
Perugia
ha
richiesto
un
aggiornamento
delle
varie
sentenze,
disposizioni normative o altro emanate negli
ultimi 3 anni. Ha, altresì, chiesto un
suggerimento sulle azioni da mettere in atto
nel caso in cui il committente dell’intervento
di restauro sia un soggetto pubblico
(Amm.ne Com.le) e il progettista sia un
ingegnere
consigliere
dell'Ordine
degli
Ingegneri.
221
30.05.2011
In riferimento a quanto richiesto, ovvero una disamina
normativa
e
giurisprudenziale
delle
competenze
professionali degli ingegneri su edifici vincolanti, ai sensi
della Legge 1089 e seguenti, è opportuno svolgere alcune
considerazioni di carattere sistematico. L’art. 52 del RD
2357/25 prevede che “…le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il
ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909,
n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza
della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può
essere
compiuta
tanto
dall’architetto
quanto
dall’ingegnere”. Il dibattito relativo ai titoli di ingegnere
civile e di architetto, nonché le loro rispettive competenze,
ai fini del superamento delle prerogative di esclusività
facenti capo all’una o all’altra figura professionale secondo
gli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925, appare ancora
oggetto di pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis
Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR
Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) tutte
riguardanti la legittimità di atti di conferimento di incarichi
di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante
carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
vincolati e, tutte, risoltesi nel senso dell’esclusività della
competenza degli architetti. Tale orientamento è stato
recentemente ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n.
87 - Tar Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui è tuttora
vigente la limitazione posta dall’art. 52 del regolamento
approvato con R.D. 2537/25, che riserva alla
professione di architetto le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico, e il
restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
L. 364/1909, poi legge n. 1089/39. Alla stregua
dell’anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi
concernenti gli immobili di interesse storico e artistico
deve essere affidata alla specifica professionalità
dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia
civile che riguardino scelte culturali connesse alla
maggiore preparazione accademica conseguita dagli
architetti nell’ambito del restauro e risanamento
degli immobili di interesse storico e artistico (cfr.
Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239;
Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776). La
sentenza predetta, altres’, sancisce che ogni intervento
seppure minimo su edificio esistente che presenti
dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti
di particolari conoscenze tecniche idonee a
preservare il complesso di dette caratteristiche
architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò
non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche
di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico
provvedimento, presentino un interesse storico-artistico
(cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n.
1098). Infatti gli architetti , in ragione del loro specifico
corso di laurea e della conseguente professionalità (e
sensibilità) artistica ed estetica che con esso acquisiscono,
devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a
tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni
artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro
e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro
valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28
gennaio 2005 , n. 381).
Infine, la sentenza del TAR
Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D.
n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i
lavori da appaltare consistano in un mero intervento di
recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro
in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali
tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza
degli architetti, tenuto anche conto che la norma in
questione contempla in maniera generica le attività di
restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal
legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in
senso atecnico e non può essere riferita alle specifiche
categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente, poi
codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'espressione restauro e ripristino va quindi intesa in
senso omnicomprensivo, come relativa a
qualsivoglia
attività di recupero di una struttura edilizia connotata da
peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna
Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Appare
comunque opportuno, al fine di una ulteriore disamina
della questione sulla competenza di ingegneri ed architetti
per interventi riguardanti edifici vincolati, analizzare la
citata sentenza n. 5239 dell’11 settembre 2006, con la
quale il Consiglio di Stato ha affrontato tale tema. La
222
sentenza afferma la vigenza della disposizione che riserva
agli architetti la progettazione delle opere da eseguire su
fabbricati di interesse storico e artistico; riconosce agli
ingegneri la possibilità di compiere sugli stessi immobili le
attività progettuali e di direzione dei lavori che non
interferiscano con i profili tutelati dal vincolo e afferma
infine la competenza delle Soprintendenze alla verifica
dell’idoneità professionale del progettista. Le conclusioni
raggiunte dalla sentenza, sebbene riferite alla normativa
precedente, sono senz’altro valide anche nella vigenza del
Codice sui beni paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs.
42/2004. Secondo il Consiglio di Stato, la progettazione
degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse
storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui
beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti. Ciò
tuttavia solamente con riferimento ai profili coinvolti dal
vincolo in quanto gli ingegneri conservano la competenza
al compimento delle attività progettuali e di direzione dei
lavori che non interferiscano con tali profili. Il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 5239/2006 della Sezione VI,
perviene a questa conclusione sulla base del R.D.
2537/1925, art. 52, comma 2, che riserva appunto agli
architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere
artistico nonché il restauro e il ripristino. Infine, quanto
alla richiesta relativa alle operazioni da mettere in atto nel
caso in cui il committente sia un soggetto pubblico
(Amm.ne Com.le) e il progettista sia un ingegnere nonchè
consigliere dell'Ordine degli Ingegneri, in base ai
precedenti
giurisprudenziali
sopraindicati,
rimane
nell’ambito della discrezionalità dell’Ordine ogni azione da
esso ritenuta opportuna.
11.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Novara
L’Ordine di Novara espone il caso di un
concorso di progettazione, indetto dal
Comune
di
Arona,
relativo
alla
riqualificazione dell’area dell’ex Macello, con
immobile ed area vincolata, già scaduto lo
scorso 2 dicembre 2011, aggiudicato ad una
Società di ingegneria. Il quesito è stato posto
all’Ordine dai componenti, architetti, della
commissione giudicatrice che chiedono di
sapere se la società di ingegneria sia
legittimata ad essere proclamata vincitrice
del concorso ed assumere l’incarico.
223
28.06.2012
Si fa seguito alla nota di codesto Ordine dell’11 giugno
scorso, prot. n. 2012/748, con la quale è stata trasmessa
la documentazione relativa al concorso in oggetto e, in
particolare, agli sviluppi seguiti allo svolgimento dello
stesso.
Con riferimento al quesito posto al riguardo, si osserva
che la normativa vigente individua, per le società di
ingegneria, il professionista personalmente responsabile
dell’attività espletata, ed appare applicabile il criterio in
base al quale, per l’approvazione e la firma degli
elaborati sussista la solidale responsabilità civile del
direttore tecnico o del dipendente (ingegnere o architetto
abilitato ed iscritto all’albo) cui è stato delegato il
compito di approvare e controfirmare gli elaborati
tecnici..
Nella specie, nel bando non emerge alcuna indicazione
circa l’obbligo di indicare un architetto come capogruppo,
ed all'art. 6 il bando si limita a rinviare alla normativa
vigente.
Il disciplinare, all’art. 4, tuttavia, prevede che l’immobile
oggetto di progettazione “è stato dichiarato di interesse
ed assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I
D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (vincolo storico-artistico)
apposto con Decreto datato 13.12.2007 del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (vedi Allegato
2)”; inoltre, sempre il disciplinare, prevede che
l’immobile “ricade inoltre in area a rischio archeologico
ed a tal fine si allega una relazione di Analisi del rischio
archeologico sottoscritta dal Dott. Lampugnani in data 3
ottobre 2008 (Allegato 3)”.
Al riguardo, la normativa vigente in tale materia, ovvero
l’art. 52 del RD 2357/25 prevede che “…le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti,
sono di spettanza della professione di architetto.“
In merito a tale disposizione di legge, la giurisprudenza
ha affermato che ogni intervento - seppure minimo - su
edificio esistente che presenti dei particolari aspetti
architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze
tecniche idonee a preservare il complesso di dette
caratteristiche
architettoniche,
è
di
competenza
dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti
a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di
uno specifico provvedimento, presentino un interesse
storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28
giugno 1999 , n. 1098; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 17
gennaio 2011, n. 87).
Sempre la giurisprudenza ha chiarito che la terminologia
utilizzata dal legislatore del 1925 deve essere
considerata in senso atecnico, e non può essere riferita
alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio
edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, e che l'espressione "restauro e
224
ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo,
come relativa a qualsiasi attività di recupero di una
struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storicoartistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre
2009 , n. 1559).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239 dell’11
settembre 2006, ha, inoltre, sancito che la progettazione
degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse
storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui
beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti, con
riferimento ai profili coinvolti dal vincolo.
Alla luce delle prescrizioni del disciplinare, ed in base alle
disposizioni
di
legge
ed
alla
giurisprudenza
amministrativa, appare ragionevole affermare che, stante
la tipologia delle lavorazioni, il progetto dovrebbe essere
sottoscritto
da
un
architetto
progettista
quale
capogruppo.
Va peraltro nuovamente segnalata la criticità che nel
bando non emerge alcuna indicazione circa l’obbligo di
indicare un architetto come capogruppo; oltre a ciò,
corre l’obbligo di evidenziare che nella società di
ingegneria aggiudicataria della procedura sono presenti
le figure professionali di due architetti, così come si
evince dalla prodotta visura relativa alla predetta società;
mentre il capogruppo è un ingegnere.
Anche se, per una società di ingegneria, relativamente
all’approvazione ed alla firma degli elaborati sussiste la
solidale responsabilità civile del direttore tecnico e/o del
dipendente, cui è stato delegato il compito di approvare e
controfirmare gli elaborati tecnici, nella specie, stante la
competenza esclusiva dell’architetto (ex art. 52 del RD
2357/25) relativamente agli immobili vincolati, non si
ravvisano sufficienti motivazioni tali da rendere possibile
l’aggiudicazione della procedura in capo alla società di
ingegneria ove il capogruppo titolare è un ingegnere.
Tutto quanto sopra riportato viene rimesso, quindi, alle
opportune valutazioni di Codesto Ordine circa le eventuali
azioni da porre in essere per la soluzione del caso, a
cominciare, a parere di questo Consiglio Nazionale, da
una
richiesta
all’amministrazione
banditrice
di
sospendere, in autotutela, il deliberato di conferimento
dell’incarico in questione.
Nel chiedere di poter conoscere ogni successivo sviluppo
del caso, si porgono i migliori saluti.
225
08.01.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. della Valle
d’Aosta
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine
di Aosta viene richiesto se vi siano sentenze,
pareri o altra giurisprudenza utile a chiarire i
requisiti professionali di chi viene incaricato
dell’esecuzione
di
collaudi
tecnico
amministrativi in corso d’opera di manufatti
di interesse storico-artistico ovvero di beni
culturali.
226
06.02.2013
In relazione al quesito posto, occorre innanzitutto
rilevare che l’art. 251 del DPR 207/2010 specifica che per
opere e lavori relativi a beni del patrimonio culturale è
obbligatorio il collaudo in corso d'opera, laddove non sia
sufficiente il ricorso al solo certificato di regolare
esecuzione, precisando, altresì, a seconda delle categorie
d’opera, le figure da considerare nella composizione delle
commissioni di collaudo.
L’art. 216 del precitato DPR 207/2012, al comma 3
elenca le figure professionali deputate a svolgere il
succitato collaudo precisando: “…..costituiscono requisito
abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
l'essere laureato in ingegneria, architettura, e,
limitatamente a un solo componente della commissione,
l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali;
è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della
professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno
cinque anni nel rispettivo albo professionale”.
Ciò premesso occorre, altresì, considerare che l’art. 52
del RD 2357/25 prevede che “…le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro
e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno
1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto; ma la parte
tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto
quanto dall’ingegnere.“ attribuendo, in tal modo,
all’architetto una specifica competenza nelle opere
relative ad edifici o manufatti di rilevante interesse
storico-artistico.
L’annosa questione relativa alle competenze di ingegneri
ed architetti, come precisate dagli artt. 51 e 52 del R.D.
2537/1925, appare tuttora oggetto di pronunciamenti
giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV
Sez.,
2434/2009;
5239/2006;
TAR
Sardegna,
1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008).
Trattasi di pronunce relative alla liceità o meno di atti di
conferimento di incarichi di progettazione riguardanti
immobili di rilevante carattere artistico quali il restauro
ed il ripristino di edifici vincolati; dette pronunce sono
tutte, in genere, orientate nel privilegiare una esclusiva
competenza degli architetti.
Siffatto orientamento è stato, di recente, ribadito dalla
sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania,
Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione
posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d.
2537/25, che riserva alla professione di architetto «le
opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere
artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39.
Talune sentenze, poi, precisano che ogni intervento seppure minimo - su edificio esistente che presenti
dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti
di particolari conoscenze tecniche idonee a
preservare il complesso di dette caratteristiche
architettoniche, è di competenza dell'architetto, e
ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo,
ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno
specifico provvedimento, presentino un interesse
storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28
giugno 1999 , n. 1098).
Appare
comunque
opportuno,
per
un’ulteriore
approfondimento sulla questione relativa alle competenze
di architetti ed ingegneri su edifici vincolati, analizzare la
sentenza n. 5239 dell’11 settembre 2006, con la quale il
Consiglio di Stato è intervenuto in materia di ripartizione
delle competenze tra ingegneri ed architetti per
interventi su immobili sottoposti a vincolo storicoartistico riservando agli architetti la
esclusiva
competenza progettuale nel merito attribuendo, altresì,
alle Soprintendenze la verifica dell’idoneità professionale
del progettista.
Da ultimo, il TAR Lazio, con la sentenza 17 ottobre 2011,
n.7997, ribadendo e recependo la copiosa giurisprudenza
già, in parte, citata, ha chiarito e precisato che la riserva
di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia
di intervento su immobili gravati da vincolo storico
artistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, precisando che la
competenza degli architetti si estende anche ad
interventi riguardanti immobili non assoggettati a vincolo
storico artistico quando presentino “rilevante interesse
artistico”.
Tutte le pronunce fin qui citate, pur se non riferite, nello
specifico, a prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo
in corso d’opera su edifici vincolati e/o di rilevante
interesse storico-artistico, affermano, tuttavia, in tale
settore, una significativa competenza dell’architetto non
potendosi escludere che la materia continuerà, in
227
avvenire, ad essere oggetto di nuove interpretazioni ed
ulteriori orientamenti giurisprudenziali.
05.04.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
Con proprio quesito l'Ordine di Massa
Carrara ha chiesto di sapere, in merito ad
una gara relativa alla Redazione di un
progetto esecutivo, sulla base dei progetti
definitivi
esistenti,
relativamente
all’intervento di Recupero di un immobile
tutelato,
se
sussista
la
competenza
dell'architetto, in considerazione del fatto che
nel caso di specie è richiesta dal bando la
figura di soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali.
E’ stato verificato che la normativa in materia
di appalti non presenta preclusioni di sorta;
la questione sembra principalmente attenere
ad aspetti di competenze professionali.
228
15.05.2013
Relativamente al quesito posto, premessa la necessità di
avere maggiore contezza del contenuto del bando e del
disciplinare relativo alla procedura di gara, preme
osservare che l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537
recita: “le opere di edilizia civile che presentano carattere
artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364,
per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di Architetto”.
Tale norma individua una indubbia riserva a favore degli
architetti per interventi su immobili di interesse storicoartistico sia nei casi di vincolo derivante da notifica
diretta che di vincolo ope legis o di vincolo indiretto,
nonchè per le opere di edilizia civile che presentano
carattere artistico, comprendendo in simile ampia
nozione sia gli interventi su edifici esistenti, in tutti quei
casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico
pur se non tale da giustificare l’imposizione del vincolo
monumentale, sia per le nuove costruzioni laddove esse
vengano connotate da preciso ed autonomo valore
artistico.
Diversamente, il restauratore di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art.
1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 86/2009, " …è il
professionista che definisce lo stato di conservazione e
mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette
per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi
dei
beni
e
assicurarne
la
conservazione,
salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel
quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi
ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo
stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e
dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue
direttamente i trattamenti conservativi e di restauro;
dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro. Svolge attività di ricerca,
sperimentazione
e
didattica
nel
campo
della
conservazione. Le attività che caratterizzano la
professionalità
del
restauratore
sono
descritte
nell'allegato A al presente decreto".
Detto allegato “A”, enumera, tra le attività specifiche del
restauratore, quelle relativa alle operazioni di esame
preliminare, progettazione, intervento, documentazione e
divulgazione, ricerca e sperimentazione.
In mancanza di elementi chiarificatori relativi alle attività
richieste dal bando e dal disciplinare di gara oggetto del
quesito, appare, comunque, lecito e possibile, in ossequio
al disposto dell’art.52 del R.D. 2537 del 1925, asserire,
nella specie, la competenza dell'architetto per la stesura
della progettazione di opere di recupero di un immobile
sottoposto a tutela storico-artistica.
20.05.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Avellino
Con riferimento al quesito posto l'Ordine di
Avellino segnala che in merito ai lavori di
adeguamento statico e completamento
funzionale del "Palazzo Ducale Orsini" del
Comune di Solofra (AV.), da desinare a
struttura museale ricettiva congressuale di
eccellenza, (dovrebbe trattarsi di edificio
vincolato ex D.Lgs 490/99) i lavori non
risultano affidati ad un architetto ma ad
esercenti altre professioni.
27.06.2013
Premesso che per offrire una risposta esaustiva alle
doglianze espresse dall’Ordine scrivente è necessario
prendere visione di tutti gli atti relativi all’affidamento
dell’incarico,
appare
davvero
singolare
che
la
progettazione e relativa direzione lavori di adeguamento
statico e completamento funzionale del "Palazzo Ducale
Orsini" nel comune di Solfora (Av.), probabilmente
vincolato ai sensi del D. Lgs 490/99, da destinare a
struttura museale ricettiva congressuale di eccellenza,
non sia stata affidata ad un architetto in ossequio al
disposto del R.D. n. 2537/25 “Regolamento per la
professione di ingegnere ed Architetto” che all’art. 52
espressamente recita “....Tuttavia le opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico ed il
restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle
arti, sono di spettanza della professione di architetto;…”.
Tanto premesso si rimane in attesa della documentazione
relativa all’affidamento dell’incarico al fine di fornire più
completo ed esaustivo riscontro a quanto richiesto.
18.06.2013
Ordine
P. P. C.
di Terni
L’Ordine di Terni in merito al concorso di
progettazione indetto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Terni e Narni (in seguito
denominata
Fondazione
Carit),
per
l'acquisizione di proposte ideative utili
all’elaborazione progettuale dell’intervento di
restauro e risanamento conservativo di
Palazzo
MONTANI
LEONI,
sede
della
Fondazione, in Terni, ha richiesto parere
avendo la Carit consentito la partecipazione
anche a professionisti non abilitati.
01.08.2013
In merito al quesito posto e, nello specifico, ai requisiti
dei professionisti ammessi, architetti ed ingegneri iscritti
ai relativi ordini professionali, nonché designers, con
possibilità di partecipazione in forma singola, associata o
in raggruppamenti temporanei fra professionisti, preme
osservare, relativamente ai designers che il solo ordine
professionale al quale costoro possono iscriversi è quello
dei Periti Industriali Laureati, ai sensi dell'art. 55 Capo XI
del DPR 5 giugno 2001, n. 328, a seguito del possesso
del diploma di laurea in disegno industriale Classe 42,
L4.
Architetti
Provincia
229
Oltre quello dei Periti Industriali Laureati non esiste altro
ordine di cui possano far parte i designers.
L'indicazione contenuta nel bando, oltre ad essere
fuorviante, viola le competenze professionali specifiche
degli architetti atteso che l'edificio oggetto del concorso
di progettazione, oltre ad essere di rilevante interesse
storico artistico e per questo sottoposto a tutela in base
al disposto del D.P.R. 42/04, art. 12, deve essere
adeguato energeticamente con interventi di isolamento
ed ottimizzazione degli impianti con conseguenti
competenze nella materia impiantistica; tali competenze
non appartengono al designer e dato il complesso delle
prestazioni richieste esulano anche dalla competenza dei
periti industriali.
Pertanto, oltre a ritenere opportuna l’esclusione dalla
partecipazione al concorso in questione della figura del
designer occorre rilevare un’altra criticità del concorso di
progettazione, impropriamente definito nel bando
“concorso di idee”, per l’ammissione alla partecipazione
degli ingegneri; ciò, difatti, è in netto contrasto con
quanto stabilito dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925,
art. 52, comma 2, che attribuisce gli interventi del tipo
di quello in oggetto alla esclusiva competenza degli
architetti.
Si rileva, infine, la carente rappresentatività della
categoria professionale degli architetti entro la Giuria
oltre alla richiesta, veramente eccessiva, di stesura della
progettazione esecutiva per l’ammissione alla seconda
fase con previsione di compensi (premi) assurdamente
inadeguati alle prestazioni richieste configurandosi, in tal
modo, l’ipotesi di un indebito arricchimento da parte
dell’Ente banditore.
Difatti, ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice
civile, la Fondazione, per le prestazioni professionali
richieste col bando, riceverebbe un beneficio in termini di
prestazioni intellettuali in assenza di preventivo,
espresso, accordo.
Nella specie, quindi, emergono l’arricchimento senza
causa di un soggetto, l’ingiustificato impoverimento di un
altro soggetto, il rapporto di causalità tra l’arricchimento
e l’impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell’azione.
Per tutto quanto fin qui
rappresentato si ritiene
necessario che l’Ente banditore del concorso in
argomento proceda a modificare opportunamente il
230
relativo bando.
09.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
L'Ordine di Massa Carrara, nel dare seguito
ad una richiesta di chiarimenti esposta da un
proprio iscritto,
domanda quali debbano
essere le competenze del professionista
chiamato a
redigere e presentare in
Soprintendenza progetti relativi ad edifici
sottoposti a vincolo, diretto od indiretto, o
ad
autorizzazioni
paesaggistiche.
231
24.10.2013
In merito ai chiarimenti richiesti col quesito di cui sopra
si ritiene opportuno, prima di affrontare il tema delle
competenze relative ad autorizzazioni paesaggistiche,
disquisire sulle competenze del professionista chiamato
ad occuparsi di prestazioni riguardanti edifici di rilevante
interesse storico- artistico, soggetti a vincolo e non.
1. Volendo, innanzitutto, svolgere alcune considerazioni
di carattere sistematico, preme considerare che l’art. 52
del RD 2357/25 prevede che “…le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro
e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20
giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto; ma la parte
tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto
quanto dall’ingegnere.”
Numerose pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis
Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006;
T.A.R. Sardegna, 1559/2009; T.A.R. Veneto, 3651/2008)
tutte relative alla liceità o meno di atti di conferimento di
incarichi di progettazione riguardanti interventi di
restauro di immobili di rilevante interesse storicoartistico, vincolati e non, si sono risolte nel senso
dell’esclusività della competenza degli architetti.
Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza 17
gennaio 2011, n. 87 – T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III,
secondo cui, stante l’attuale vigenza dell’art. 52 R.D.
2537/25, possono rientrare nella specifica professionalità
dell’architetto “le parti di intervento di edilizia civile
che riguardino scelte culturali connesse alla
maggiore preparazione accademica conseguita
dagli
architetti
nell’ambito
del
restauro
e
risanamento degli immobili di interesse storico e
artistico” (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre
2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio
2006, n. 2776).
La sentenza, inoltre, sancisce che ogni intervento seppure minimo - su edificio esistente che presenti
particolari aspetti architettonici, e che necessiti di
particolari conoscenze tecniche atte a preservare il
complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di
competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di
beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure
non oggetto di uno specifico provvedimento di tal fatta,
presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098).
Difatti gli architetti, in ragione dello specifico corso di
studi che sono tenuti a percorrere e della conseguente
professionalità e sensibilità artistica ed estetica che in
ragione di ciò acquisiscono, sono da ritenere
maggiormente idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare
l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia dei beni
artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di
restauro e ripristino di quegli edifici che si caratterizzano
per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez.
II, 28 gennaio 2005 , n. 381).
Infine la sentenza del T.A.R. Sicilia afferma che la riserva
di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925 deve essere
considerata in senso atecnico e non può essere riferita
alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio
edilizio esistente, codificate poi dall'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
L'espressione “restauro e ripristino” va quindi intesa in
senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività
di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari
caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari,
sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).
Nello specifico degli edifici vincolati occorre analizzare,
anche, la citata sentenza n. 5239 dell’11 settembre 2006
con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in materia
di ripartizione delle competenze tra ingegneri ed
architetti nell’esecuzione di interventi su immobili
sottoposti a vincolo.
Le conclusioni cui giunge la sentenza, sebbene riferite
alla normativa precedente, sono senz’altro valide anche
nella vigenza del Codice sui beni paesaggistici e culturali
di cui al D.Lgs. 42/2004.
La sentenza afferma la vigenza della disposizione che
riserva agli architetti la progettazione delle opere da
eseguire su fabbricati di interesse storico ed artistico;
riconosce agli ingegneri la possibilità di compiere sugli
stessi immobili solo quelle attività progettuali e di
direzione dei lavori che non interferiscano con i profili
tutelati dal vincolo attribuendo, altresì, specifica
competenza alle Soprintendenze per la verifica
232
dell’idoneità professionale del progettista.
Secondo il Consiglio di Stato, la progettazione degli
interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o
artistico, soggetti a vincolo in base al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, spetta agli architetti.
A fronte delle valutazioni dei giudici amministrativi,
appare logico e ragionevole considerare come sia
complicato, se non improbabile, in un edificio vincolato
valutare quelle attività progettuali che non interferiscano
con i profili tutelati dal vincolo attribuibili alla competenza
dell’ingegnere con l’evidente e concreto rischio di
indebite interferenze ed errori che sul nostro già
martoriato patrimonio di interesse storico sarebbero
intollerabili.
2. Con riferimento, poi, alle richieste di autorizzazione
paesaggistica, si osserva che, in base all’art. 146 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi
del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, recante “Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai
sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22/1/2004 n. 42”, la
relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico a
corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica
congiuntamente al progetto architettonico dell'intervento.
La domanda deve essere corredata da elaborati tecnici
preordinati a motivare ed evidenziare la qualità
dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio
architettonico e formale adottato in relazione al contesto
paesaggistico, così come emerge dal testo del D.P.C.M.
precitato.
La documentazione tecnica a corredo della relazione
prevede elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in
diverse scale di rappresentazione, tali da rendere
comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove
opere nel contesto paesaggistico.
Tale
relazione
costituisce,
pertanto,
per
l'Amministrazione competente, la base di riferimento
essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146,
comma 5, del del Decreto Legislativo 42/2004.
Nella “Relazione illustrativa” al testo del D.P.C.M. 12
dicembre 2005, nel paragrafo dedicato alla “Analisi
dell’impatto
della
regolamentazione”
è
riportato,
testualmente, al punto a) che “…i destinatari diretti
233
dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le
autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati
(in massima parte architetti o geometri) per predisporre
dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione
ad esse allegata”, ed al punto e) che “…la nuova
disciplina alimenterà il mercato delle professioni
tecniche(architetti, ingegneri, geometri) connesse al
settore”.
La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non precisa
specifiche ed ulteriori competenze.
In base a ciò ed ai contenuti e finalità della Relazione
Paesaggistica e del progetto di intervento ad essa
relativo appare logico e ragionevole che l’elaborazione
relativa debba essere redatta da tecnici abilitati a
svolgere tali prestazioni sulla base delle competenze
contemplate dai rispettivi ordinamenti professionali.
06.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Rieti
Con quesito di un architetto, funzionario
responsabile del Servizio Edifici Storici del
Comune di Rieti, viene segnalato che per un
avviso relativo ad un’indagine di mercato,
finalizzata all'affidamento del servizio di
direzione
di
lavori,
tutti
oggetto
di
autorizzazione
delle
competenti
soprintendenze Paesistica e Archeologica, è
stata
reputata
la
prevalenza
della
componente storico artistica e territoriale,
per la quale l'architetto sembrerebbe l'unico
titolato.
I documenti di gara sono stati predisposti
sulla base della sentenza del consiglio di
stato 21/2014, che attribuisce agli architetti
la competenza sugli edifici vincolati.
Il locale ordine degli Ingegneri, coinvolgendo
anche il loro Consiglio Nazionale, ha diffidato
il
Comune
a
revocare
l'avviso
per
ripubblicarlo includendo anche i loro iscritti.
234
18.04.2014
Si da seguito alla richiesta formulata dal funzionario
responsabile del Servizio Edifici Storici del Comune di
Rieti in merito alle diffide dell'Ordine degli Ingegneri di
Rieti, datate rispettivamente 28 febbraio 2014, prot.
339/14 e 5 marzo 2014, prot. 366, con le quali viene
richiesto di inserire la figura professionale dell'ingegnere
all'interno dell'indagine di mercato avviata dal comune in
merito all’affidamento della direzione lavori ed attività
connesse riguardanti immobili gravati da vincolo storico
artistico ex D.Lgs 42/2004.
In particolare, con la diffida del 5 marzo l’Ordine degli
Ingegneri, riportando una lettura parziale della sentenza
del Consiglio di Stato n. 21/2014, afferma che in merito
all’indagine di mercato promossa dal comune di Rieti non
sussistono motivazioni tali da ritenere l'attività di D.L.
riservata agli architetti.
A tal proposito preme osservare che una più attenta
lettura della sentenza del Consiglio di Stato 21/2014
porta a rilevare che “non può essere condiviso
l’argomento secondo cui, a ben vedere, l’attività di
direzione dei lavori coinciderebbe ex se con la nozione di
‘parte tecnica’ delle attività e delle lavorazioni, atteso
che:
i) di tale coincidenza non è traccia alcuna nell’ambito
della normativa di riferimento;
ii) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di
fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa
individuazione di una ‘parte tecnica’ (intesa quale
componente di una più ampia serie di attività) facendola
coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo
novero delle attività relative alla direzione dei lavori”.
I rappresentati aspetti di natura tecnica non
coincidono, quindi, con le esigenze dell'appalto.
Nell'indagine di mercato si ravvisa la prevalenza della
componente storico artistica e territoriale, considerato
che si tratta di tre appalti di opere insistenti nel cuore del
centro storico.
Si invita, di conseguenza, l'Ordine degli Ingegneri di Rieti
a riconsiderare, opportunamente, istanze e richieste, così
come formulate.
26.03.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Prato
L’Ordine di Prato ha chiesto la sussistenza
della competenza esclusiva dell’architetto,
giusto quanto sancito con l’art. 52 del R.D. n.
2537 del 1925, anche nei casi di interventi di
restauro di immobili non specificamente
vincolati in base all’attuale D. L.vo n. 42 del
2004, ma riconosciuti di rilevante interesse
storico-artistico in seguito a determinazione
regionale o dell’Ente locale e riportati in
strumenti
urbanistici
comunali
come
manufatti di rilevante interesse storico.
235
07.05.2014
Resta fermo che, alla stregua dell’anzidetta disposizione,
non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di
interesse storico-artistico deve essere attribuita alla
specifica professionalità dell’architetto, ma solo “le parti
di intervento di edilizia civile che riguardino scelte
culturali
connesse
alla
maggiore
preparazione
accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del
restauro e risanamento degli immobili di interesse storico
e artistico”, restando, invece, nella competenza
dell’ingegnere civile la cosiddetta parte tecnica, cioè “le
attività progettuali e di direzione dei lavori che
riguardano l’edilizia civile vera e propria …” (Consiglio
Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239).
La sentenza n. 3130 del 2010 precisa che il rilevante
carattere artistico delle opere di edilizia civile riservate
alla competenza dell’architetto, come sancito dall’art. 52
del R.D. n. 2537 del 1925, va riferito non solo agli edifici
cui accede l'intervento ma anche all'intervento in sé che,
caso per caso, dovrà essere oggetto di valutazione da
parte dell’autorità competente chiamata ad esprimersi sul
progetto e sulle opere da realizzare (Consiglio Stato ,
sez. VI, 30 aprile 2002 , n. 2303).
Da quanto argomentato, a parte gli immobili vincolati in
base al D. L.vo n. 42/2004 e giusto quanto enunciato nel
testo della sentenza summenzionata, non appare
possibile fornire una risposta univoca che sancisca
l’esclusiva competenza dell’architetto anche per quegli
edifici riconosciuti di interesse storico-artistico, in
conseguenza di determinazioni dell’Ente Locale, laddove
non venga richiesto sul progetto l’esame ed il parere
preventivo della competente Soprintendenza.
07.05.2014
Federazione degli
Architetti
del
Piemonte e valle
d’Aosta
La Federazione degli Architetti del Piemonte –
valle d’Aosta ha chiesto se il commento fatto
alla sentenza del Consiglio di Stato n.
21/2014,
da
inviare
a
Pubbliche
Amministrazioni ed iscritti all’Albo, risulta
sostenibile dal punto di vista giuridico.
La nota della Federazione viene riportata di
seguito:
La sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 del Consiglio di
Stato afferma in via finalmente definitiva, dopo un
lunghissimo e controverso iter, le competenze esclusive
degli architetti in tema di progettazione e direzione
lavori su immobili di interesse storico e artistico.
Questi beni, come da anni affermato dalla categoria,
sono stati infatti riconosciuti dalla sentenza di spettanza
dei soli architetti in virtù di " scelte culturali connesse
alla maggior preparazione accademica conseguita dagli
architetti nell'ambito delle attività di restauro e
risanamento ..." non dimenticando peraltro la specifica
preparazione nel campo della storia dell'architettura.
Eventuali ulteriori figure professionali, quella
dell'ingegnere per esempio, non vengono escluse e
possono naturalmente partecipare al processo
progettuale limitandosi però alla sola parte cosiddetta
"tecnica" rimanendo in ogni caso preclusa la
progettazione architettonica ( e la conseguente relativa
Direzione Lavori) sui beni aventi tali caratteristiche.
E ciò è quanto si affermava sin dall'origine ovvero nel
R.D. 2537/'25, all' art. 52.
Ciò sta a significare in pratica che agli ingegneri spetta,
ad esempio - in via non riservata ed esclusiva - il
progetto della parte strutturale, il consolidamento, la
progettazione impiantistica.
Infatti co-firmare un progetto architettonico, ovvero
firmare congiuntamente 'alla pari' - ad esempio un
architetto e un ingegnere - comporta in senso giuridico
la co-titolarità della ideazione architettonica e
progettuale: conseguentemente anche la paternità del
progetto, ai sensi delle vigenti norme che regolano il
diritto d'autore, risulterebbe appartenere ad entrambe
236
09.07.2014
La bozza di lettera della Federazione degli Architetti del
Piemonte – val d’Aosta relativa al commento della
sentenza del Consiglio di Stato 21/2014, è pienamente
condivisibile per tono e tenore.
Si ritiene, tuttavia, di suggerire l’eliminazione, a titolo
cautelativo ed allo scopo di evitare eventuali denunce
penali, della parte della nota con cui si prevede “Inoltre
l'esercizio dell'attività progettuale in soggetti non abilitati
configurerebbe una violazione penale (art. 348 C.P.) per
esercizio abusivo della professione che è anche precipuo
compito degli Ordini professionali reprimere e quindi
segnalare nelle sedi opportune”, risultando sufficiente
quanto riportato nel capoverso precedente.
Va sempre ricordato che quella del Consiglio di Stato è
pur sempre una sentenza e non una Legge dello Stato
per cui non si può escludere che quanto nella stessa
sancito potrebbe essere contraddetto o modificato da
sentenze successive dello stesso Consiglio di Stato o da
pronunce della Corte di Giustizia; ragion per cui spingere
i toni oltre il dovuto potrebbe provocare una denuncia
per diffamazione da parte della categoria professionale
privata di competenza per gli immobili vincolati e/o di
rilevante interesse storico-artistico.
Per gli stessi motivi si suggerisce di eliminare l'ultima
parte, inserita tra parentesi.
Tutto quanto oggetto di rilievo è stato opportunamente
evidenziato nella nota della Federazione.
le figure.
Ai sensi di legge invece, oggi ribadita all'interno della
sentenza, ciò è invece precluso.
È necessario quindi indicare chiaramente in tutti gli atti e
elaborati progettuali l'apporto di ciascun professionista
coinvolto in modo tale da evidenziare le rispettive
competenze e mansioni ( ad esempio: arch. Mario Rossi,
progetto architettonico - ing. Giovanni Bianchi,
progettazione strutturale e opere di consolidamento).
La piena titolarità del progetto architettonico non può
quindi in definitiva che appartenere alla figura
dell'architetto mentre nel contempo, chiarezza e
correttezza vuole che venga specificato il preciso
apporto conferito nello svolgimento dell'incarico negli
atti ed elaborati progettuali.
L'art. 3 - co. 3 e 4 - delle vigenti norme deontologiche
vieta al professionista architetto l'abbinamento della
propria firma con quella di altri tecnici non abilitati per
legge a svolgere identiche mansioni progettuali così
come non è ammesso rendere possibile, in qualsiasi
modo e con qualsiasi mezzo, l'esercizio abusivo della
professione. In tal modo si configurerebbe infatti un
progetto firmato congiuntamente da almeno una figura
non avente titolo per farlo.
Inoltre l'esercizio dell'attività progettuale in soggetti non
abilitati configurerebbe una violazione penale ( art. 348
C.P.) per esercizio abusivo della professione che è anche
precipuo compito degli Ordini professionali reprimere e
quindi segnalare nelle sedi opportune.
Ciò è particolarmente importante sottolinearlo sia per
quanti svolgono l'esercizio professionale in qualità di
progettisti liberi professionisti sia in quanto tecnici in
servizio presso e per conto di Pubbliche
Amministrazioni, incluse le Soprintendenze, o comunque
coinvolti in qualsivoglia commissione come quella
Edilizia e le Commissioni Locali per il Paesaggio.
I tecnici che cureranno l'istruttoria delle pratiche e
quanti ...
La Federazione Interregionale intende pertanto chiarire,
con la presente, in via preventiva il corretto
comportamento da tenere nell'esercizio dei rispettivi
ruoli confidando nell'attenzione che ognuno vorrà porre
nel rispetto delle norme.
La stessa Federazione e gli Ordini territoriali nel loro
237
istituzionale compito di monitoraggio e vigilanza
interverranno nelle sedi opportune per il rigoroso
rispetto della citata sentenza.
(Alla figura del responsabile del procedimento peraltro
potrebbe anche essere imputata una violazione della L.
241/90 per indebito aggravamento della procedura e/o
per i ritardi conseguenti alla non applicazione delle
citate norme, richiamate nella sentenza in oggetto,
qualora queste causino un ingiustificato ritardo).
valutare l'inserimento....
08.05.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
L’Ordine degli Architetti di Massa Carrara ha
inoltrato
una
richiesta
di
chiarimenti
avanzata dalla USL 1 di Massa Carrara, che
in riferimento ad un avviso per la
predisposizione di un elenco di professionisti
ai quali affidare incarichi per servizi tecnici di
architettura e ingegneria fino a 100.000 euro
ha domandato se un iscritto all'Ordine degli
Ingegneri, laureato in Ingegneria Edile Architettura ed abilitato nel 2009, mediante il
superamento dei relativi due esami di
abilitazione (Ingegneria sez. A (sessione n. I2009 Pisa), - Architettura sez. A (sessione n.
II-2009 Firenze), può essere considerato
architetto e, quindi, eseguire interventi su
immobili vincolati (art. 52 R.D.n. 2537 del
1925), così come previsto al punto 2.2. del
bando.
238
03.07.2014
L’avviso allegato al quesito posto e relativo alla
predisposizione di un elenco di professionisti cui affidare
incarichi per servizi tecnici di architettura ed ingegneria
fino all’importo di 100.000 euro prevede, in modo
estremamente chiaro, proprio al punto 2.2., con
riferimento ai requisiti professionali, il possesso di
"requisiti professionali e abilitativi, corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini,
Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle
norme giuridiche sulle professioni tecniche".
Nella specie, l'iscritto all'Ordine degli Ingegneri, pur
avendo superato l'esame di abilitazione all’esercizio della
professione di Architetto ma non essendo iscritto all'albo
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
quindi in contrasto col disposto di cui all’art. 52 del R. D.
2537 del 1925 (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11
settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16
maggio 2006 , n. 2776), risulta manchevole del requisito
fondamentale per poter svolgere prestazioni professionali
su immobili vincolati.
Al riguardo, giova aggiungere che la recente sentenza del
Consiglio di Stato n. 21/2014 ha definitivamente chiarito
l’annosa questione, già posta ai giudici comunitari, sulla
legittimità dell’esclusione della categoria professionale
degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la
direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse
storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti,
sia in ossequio a quanto stabilito dal succitato art. 52 del
R. D. n. 2537/1925 che alle numerose pronunce
giurisprudenziali che si sono occupate della materia.
Il Consiglio di Stato ha perentoriamente sancito, con tale
sentenza, che l’attività di direzione dei lavori su immobili
di interesse storico-artistico non la si può far coincidere
con la nozione di “parte tecnica”, come riportata nel
summenzionato art. 52, né, tantomeno, ricondurla alle
attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere,
quindi, esercitatile dai professionisti ingegneri, essendo
esclusivamente riservata alla professione di architetto.
11.06.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Nuoro-Ogliastra
L’Ordine di Nuoro ha chiesto se, in
riferimento a bandi relativi alla gestione di
fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale,
nell’ambito del PSR 2007-2013, riguardanti il
recupero primario di edifici di interesse
storico-culturale
di
proprietà
privata,
compresi nei centri storici, recupero e/o
riqualificazione di aree, siti e fabbricati di
interesse storico-culturale, architettonico,
artistico, ambientale, etnoantropologico, e
paesaggistico
espressione
della
storia,
dell'arte, della cultura e del saper fare locale,
e per interventi per la conservazione, il
restauro e la riqualificazione degli elementi
architettonici fondanti del paesaggio rurale e
del patrimonio rurale, sussista la competenza
professionale dei tecnici incaricati dai
rispettivi committenti, ovvero architetti,
ingegneri e geometri, sulle prestazioni
inerenti il restauro degli immobili e delle
strutture oggetto dei suddetti bandi, atteso
che gli interventi hanno ad oggetto il
restauro di muretti di contenimento e di
tanca realizzati in pietrame a secco, ripristino
di vasche e fontanili in pietrame, recupero di
ricoveri per animali realizzati in pietrame a
secco, risanamento di piccoli fabbricati rurali
realizzati negli anni 50 e adibiti a stalle,
magazzini e altri usi tipicamente rurali, da
riconvertire in spazi espositivi, ovvero piccoli
musei.
239
04.09.2014
Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che, in
base all’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 sussiste
competenza esclusiva degli architetti per interventi
relativi ad immobili vincolati atteso che l’anzidetto
articolo di Legge specifica: “…Tuttavia le opere di edilizia
civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il
ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno
1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di Architetto, ma la parte
tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto
dall’Ingegnere”.
Da ciò inequivocabilmente consegue che le scelte
progettuali e realizzative
connesse al restauro, al
risanamento e al ripristino di immobili vincolati o di
rilevante e riconosciuto interesse storico-artistico sono
esclusivamente riservate alla categoria professionale
degli architetti mentre risulta del tutto residuale la citata
“parte tecnica”, ovvero eventuali ulteriori interventi di
tipo strutturale o impiantistico, pur sempre rientranti
nell’edilizia civile propriamente intesa che, in ogni caso,
necessitano della verifica e condivisione professionale
dell’architetto.
Sussiste, quindi, competenza esclusiva dell’architetto
per:
a) gli interventi sugli immobili contemplati dalla
legislazione in materia di beni culturali (D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42), sia nei casi in cui essi siano
soggetti a vincolo derivante da notifica diretta,
vincolo diretto “ope legis”, che a vincolo indiretto;
b) le opere di edilizia civile che presentino carattere
artistico comprendendo in tale ampia nozione sia gli
interventi sugli edifici esistenti, in tutti i casi in cui i
medesimi rivestano interesse storico artistico
seppure non talmente rilevante da giustificare
l’imposizione del vincolo monumentale, che gli
interventi relativi a nuove costruzioni laddove esse
intendano assumere preciso ed autonomo valore
artistico.
Permane,
altresì,
l’esclusiva
idoneità
tecnica
dell’architetto nei casi in cui l’importante valore di
determinati edifici, seppur non specificamente vincolati, è
sancito da atti della pubblica amministrazione e, quindi,
determinato in via oggettiva quali, ad esempio, le
classificazioni del patrimonio edilizio esistente riportate
negli strumenti urbanistici in attuazione di leggi regionali.
Ne deriva che per gli interventi oggetto del quesito
sussiste esclusiva riserva di competenza per gli architetti
laddove i detti interventi siano ricompresi fra quelli di cui
all’art. 52 del R.D. 2357/1925, qualificati nell'ambito del
PSR 2007-2013, Misura 322 azione 2 e Misura 323 azioni
2 e 3, come inerenti a recupero primario di edifici di
interesse storico o culturale di proprietà privata, inseriti
nei centri storici, recupero e/o riqualificazione di aree, siti
e fabbricati di interesse storico culturale, architettonico,
artistico, etnoantropologico, ambientale e paesaggistico e
relativi alla conservazione, restauro e riqualificazione di
elementi architettonici fondanti del paesaggio e del
patrimonio rurale.
30.12.2014
Cesare Crova
Architetto
componente Dip.
BB.CC. Ordine di
Roma
L’Architetto Cesare Crova, componente del
Dipartimento Beni culturali dell’Ordine degli
Architetti di Roma, ha posto un quesito
indirizzandolo anche all'Ordine di Roma,
all’Ordine degli Ingegneri di Latina, al
Comune di Minturno, al Soprintendente per i
beni architettonici e paesaggistici per le
provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo ed al Presidente dell’Ordine degli
Architetti di Latina, con cui segnala che i
lavori di restauro e risanamento conservativo
del castello baronale di Minturno, da
destinare
a
struttura
permanente
di
promozione culturale XII stralcio, bene
vincolato, sarebbero, allo stato, effettuati da
due ingegneri; chiede, di conseguenza,
indicazioni di merito sulle modalità con cui è
stato affidato l’incarico, se siano state fatte le
verifiche preventive sulla coerenza del titolo
di studio dell’affidatario della progettazione e
se c’è stato senso di responsabilità
nell’accettare
l’incarico,
stante
quanto
240
18.02.2015
In merito a quanto segnalato dall'arch. Crova con la nota
citata in oggetto, giunge opportuno rammentare che il
Consiglio di Stato con la sentenza 21/2014 ha,
definitivamente, chiarito la legittimità dell’esclusione
della categoria professionale degli ingegneri dal
conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da
eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di
competenza esclusiva degli architetti, conformemente al
disposto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.
Secondo il Consiglio di Stato, l’attività di direzione dei
lavori su immobili di interesse storico-artistico non può
essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non
potendo,
quindi,
essere
svolta
dall’ingegnere,
appartenendo alla specifica ed esclusiva competenza
della professione di architetto.
L’attività di direzione dei lavori, poi, non appare
identificabile con la nozione di parte tecnica delle
attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non
v’è traccia alcuna nell’ambito della normativa di
riferimento.
Ove mai si accedesse a tale opzione interpretativa si
priverebbe di senso compiuto la stessa definizione di
previsto dall'art.52 del RD 2537/1925.
La risposta del CNAPPC al quesito sarà
indirizzata all'Ordine di Roma, all’Ordine degli
Ingegneri di Latina, al Comune di Minturno,
al Soprintendente per i beni architettonici e
paesaggistici per le provincie di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed al
Presidente dell’Ordine degli Architetti di
Latina nonché per opportuna conoscenza allo
stesso arch. Cesare Crova.
07.05.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Varese
L'Ordine di Varese ha chiesto di conoscere gli
estremi di Legge o la normativa di
riferimento
relativa
all’esclusione
dei
geometri e degli ingegneri dalla direzione
lavori su edifici soggetti a tutela storicoartistica.
241
parte tecnica (intesa quale componente di una più
ampia serie di attività) facendola, di fatto, coincidere con
il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività
relative alla direzione dei lavori.
In coerente ossequio ed applicazione del dettato
normativo ed in base a quanto fin qui argomentato, la
partecipazione mediante procedure aperte, ristrette o
negoziate a gare riguardanti l’affidamento della direzione
lavori o coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione di interventi di restauro o manutentivi di
immobili di interesse storico-artistico è da ritenersi
preclusa all’ingegnere per cui i progetti di restauro e
manutenzione
su
immobili
vincolati
dovranno,
necessariamente, essere redatti e firmati dall’architetto.
Da ultimo, anche la sentenza del Tar Veneto n. 743 del 3
giugno 2014, ha ribadito l’esclusiva competenza degli
architetti per le prestazioni professionali relative ad
immobili di interesse culturale, essendo essenziale, per lo
svolgimento di tali prestazioni, un percorso formativo
adeguatamente finalizzato all’esercizio delle attività
tipiche della professione di architetto.
Nel segnalare agli ordini, destinatari della presente,
quanto fin qui esposto, si invitano le Istituzioni in
indirizzo a tenere in debito conto le numerose pronunce
giurisprudenziali con le quali viene evidenziata, in via
definitiva, l’esclusiva competenza dell’architetto per le
opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere
artistico e per il restauro ed il ripristino degli edifici
vincolati e di interesse storico artistico oltre a rivalutare e
riconsiderare, anche in autotutela, ogni determinazione e
decisione presa in contrasto con la soprarichiamata
giurisprudenza e col disposto dell'art. 52 del R.D.
2537/1925.
26.06.2015
Con riferimento a quanto richiesto, l’art. 52 del R. D.
23.10.1925 n. 2537, per gli interventi relativi ad immobili
vincolati, attribuisce competenza esclusiva all’Architetto
dal momento in cui specifica che “…. Tuttavia le opere
di edilizia civile che presentano carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati
dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per
l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di Architetto, ma la parte tecnica può
essere compiuta tanto dall’Architetto quanto
dall’Ingegnere”.
In merito a quanto enunciato giova precisare che in
materia di restauro e risanamento conservativo sussiste,
sulla base delle norme vigenti e di copiosa
giurisprudenza,
una
competenza
esclusiva
della
professionalità dell’Architetto mentre risulta del tutto
residuale la citata “parte tecnica”, ovvero gli eventuali
ulteriori interventi strutturali ed impiantistici, rientranti
nell’edilizia civile propriamente intesa e che, comunque,
necessitano della supervisione e verifica da parte
dell’Architetto, unico professionista titolato ad
occuparsi di opere riguardanti manufatti di
rilevante interesse storico-artistico.
Sussiste quindi competenza esclusiva per:
a) gli interventi sugli immobili comunque contemplati
dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo
derivante da notifica diretta, vincolo diretto “ope legis”,
che di vincolo indiretto;
b) le opere di edilizia civile che presentano carattere
artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli
interventi su edifici esistenti in tutti i casi in cui i
medesimi siano di interesse storico artistico, seppur non
talmente rilevante da giustificare l’imposizione del vincolo
monumentale, nonché le nuove costruzioni se di
rimarchevole ed autonomo valore artistico.
Fra le tante pronunce giurisprudenziali la sentenza del
Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha
definitivamente fatto chiarezza sulla questione, già posta
ai giudici comunitari, relativamente alla legittimità
dell’esclusione della categoria professionale degli
ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la
direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse
storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti,
precisando, altresì, che l’attività di direzione dei lavori su
immobili di interesse storico-artistico non può essere
ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non
potendo, quindi, essere esercitabile da professionisti
ingegneri, ma rimanendo riservata allo sola professione
di architetto.
In coerente applicazione dell’articolo 52 del R. D. 2537
del 1925, sempre secondo il Consiglio di Stato, è da
considerarsi preclusa agli ingegneri la partecipazione a
gare per affidamenti di servizi di direzione lavori e
242
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su
immobili di interesse storico-artistico.
Sempre in merito al quesito posto occorre, in ultimo,
precisare che sugli immobili vincolati non è prevista, dalle
vigenti disposizioni di legge, alcuna competenza della
categoria professionale dei geometri.
243
F) – ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE - ISCRIZIONE IN PIU’ ORDINI E/O COLLEGI PROFESSIONALI
24.01.2012 Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Taranto
Con il quesito posto l’Ordine degli Architetti
della provincia di Taranto, chiede di
conoscere i riferimenti di legge che
regolamentano
l’obbligatorietà
o
meno
dell’iscrizione all’Albo per un architetto
dipendente comunale con mansioni di
Tecnico dirigente e che, nello specifico delle
sue funzioni, presta la sua opera, anche da
esterno, per conto della Amministrazione
comunale.
(E' stato, al riguardo, successivamente
chiarito che il professionista, dirigente
dell'area tecnica, non esercita attività libero
professionale ma si limita a predisporre
consulenze tecniche di parte per conto del
Comune).
244
22.02.2012
In merito al quesito posto da codesto Ordine si
rappresenta quanto segue:
Per l’architetto dipendente pubblico non è prevista, entro
le vigenti disposizioni di legge, una norma che lo obblighi
o gli impedisca (se, per sua scelta, lo desideri) di restare
iscritto od iscriversi all’albo della categoria.
Al riguardo l’art.60 del D.P.R. 10.1.1957 n.3, vieta al
dipendente pubblico l’esercizio della libera professione,
ma non gli inibisce l’iscrizione all’Albo professionale.
Convergente, sul punto, la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 1.12.1987 n.8897, che recita:
“l’ordinamento delle professioni di ingegnere ed
architetto, a differenza di quanto prescrivono gli
ordinamenti di altre professioni intellettuali, consente ai
predetti professionisti, che siano impiegati dello Stato e
di altre pubbliche amministrazioni, di iscriversi all’Albo del
loro Ordine, benché sia ad essi inibito, in base agli
ordinamenti loro applicabili, l’esercizio della libera
professione”.
Occorre, altresì, precisare che l’onere economico
conseguente dall’iscrizione all’Albo del tecnico dipendente
non può essere posto a carico del bilancio dell’ente che,
quindi,
rimane del tutto estraneo al rapporto
eventualmente intercorrente tra il dipendente ed il suo
organismo di rappresentanza.
La Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regione Marche,
col proprio parere n. 9 del 3 giugno 2008, ha rilevato,
sul piano strettamente normativo, l’inesistenza di
disposizioni
di legge tali da obbligare l’Ente di
appartenenza del tecnico in questione a prevedere entro
il proprio bilancio o rimborsare al predetto tecnico gli
oneri
da esso sostenuti
per iscriversi all’Albo
professionale di appartenenza.
Inoltre, è avviso dei giudici tener conto che l’abilitazione
all’esercizio della professione legata all’accertamento dei
requisiti
tecnico-professionali,
è
cosa
diversa
dall’iscrizione ad un albo professionale, costituendone un
presupposto, che recepito dalla vigente normativa,
consente ai dipendenti che ne siano in possesso
l’elaborazione e stesura di
progetti pur in assenza di
iscrizione all’Albo (art. 90, comma 4, dlgs 163/2006),
consentendo, anche a professionisti esterni all’Ente, di
redigere progettazioni, purchè iscritti negli appositi albi
(art. 90, comma 7, dlgs 163/2006).
L’orientamento espresso è in linea con analoghi pareri
della Corte dei Conti, Sezione Sardegna n° 1/2007,
nonché con quello della Sezione Puglia n° 5/2007 e con
quello della sezione Toscana n° 11/2008.
02.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Sassari
Con riferimento al quesito posto, è stato
richiesto se appare possibile la doppia
iscrizione presso l'ordine degli Ingegneri e
l'ordine degli Architetti presso due province
diverse,
utilizzando
il
requisito
della
residenza per l'Ordine degli Ingegneri e ed il
domicilio professionale per l'Ordine degli
Architetti.
22.02.2012
In merito al quesito posto è opportuno rilevare che il
combinato disposto del R.D. 2537/1925 non sembrerebbe
porre specifici divieti alla contemporanea iscrizione
all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.
In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso
contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000,
non contemplano ostative alla contemporanea iscrizione
all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri,
legando, ai fini della iscrivibilità nei due Albi, il requisito
della residenza per l'Ordine degli Ingegneri e quello della
domiciliazione professionale per l'Ordine degli Architetti.
Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà
comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a ogni
sorta di valutazioni che potranno venire, nel caso in
questione, sia dall'Ordine degli Architetti che da quello
degli Ingegneri.
In via generale occorrerà, sempre, in ossequio ai
rudimenti della correttezza comportamentale che deve,
sempre, ispirare le azioni del professionista nell’esercizio
della propria attività, evitare che si possano ingenerare
confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso
in cui non potrebbe arguirsi, chiaramente, in quale veste
viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di
Architetto, essendo il professionista tenuto al rispetto dei
limiti delle competenze proprie della professione
dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali
azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa
esclusiva del Consiglio dell’Ordine.
16.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Catania.
L’Ordine
di
Catania
ha
richiesto
la
formulazione di un parere sulla possibilità di
tentare di ribaltare in Cassazione quanto
emesso, con la sentenza del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia n. 367/2012, relativamente alla
questione sollevata, da un iscritto, di poter
15.05.2012
Con riferimento alla nota citata in oggetto ed al quesito in
essa formulato, non è dato comprendere come si possa
"ribaltare" in Cassazione la sentenza del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del
tutto equivalente ad una pronuncia del Consiglio di Stato.
In base all'art. 110 del Decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 (Codice del Processo amministrativo), il ricorso
245
per Cassazione è ammesso contro le sentenze del
Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione e, nel caso di specie, la giurisdizione del
giudice amministrativo appare argomento incontestabile
ed incontestato nei precedenti gradi di giudizio.
Ad ogni buon fine, si segnala, comunque, che l'intera
questione, corretta in linea di principio, non ha trovato
riscontri, in passato, nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee (principi vincolanti per
uno Stato membro) né, tantomeno, in pronunciamenti di
altri giudici amministrativi.
La Corte di giustizia, con ordinanza 5 aprile 2004 ha
ritenuto che la Direttiva 85/384 non si propone di
disciplinare le condizioni di accesso alla professione di
architetto, né di definire la natura delle attività svolte da
chi esercita tale professione bensì di garantire soltanto
“….il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati
membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli
rispondenti
a
determinati
requisiti
qualitativi
e
quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi per le attività del settore
della architettura...”.
Con l’ordinanza n° 2379 dell'11.5.2005 la Sezione ha
nuovamente rimesso alla Corte di Giustizia delle
Comunità
Europee
la
facoltà
di
decidere,
pregiudizialmente, se per effetto dell’applicazione degli
artt. 10 e 11 della Direttiva possa ritenersi attuata
nell'ordinamento interno l’equiparazione dei titoli di
architetto e di ingegnere civile ai fini dell'esercizio delle
attività professionali; anche in tale occasione la Corte di
giustizia ha emanato nuova ordinanza, di tenore identico
alla precedente.
Tali principi sono stati infine integralmente recepiti dal
Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza 11.9.2006 n.
5239.
consentire l'iscrizione all’Albo degli Ingegneri
della Provincia di Catania, settore civile e
ambientale,
dopo
aver
regolarmente
conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di Ingegnere Civile Ambientale.
30.08.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Fermo
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine
di Fermo è stato richiesto se sia possibile la
doppia iscrizione presso l'Ordine degli
Ingegneri e l'Ordine degli Architetti.
246
12.09.2012
Con riferimento al quesito posto, è opportuno rilevare che
il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non
sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea
iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli
Ingegneri.
In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso
contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000,
non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione
all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri.
Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà
comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a
valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire
sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli
Ingegneri.
Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai
principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua
azione professionale, che si possano ingenerare
confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso
in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste
viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di
Architetto.
Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a
riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe,
peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari,
prerogativa esclusiva del Consiglio dell’Ordine.
31.08.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Belluno
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine
di Belluno è stato richiesto se sia possibile la
doppia iscrizione presso l'Ordine degli
Ingegneri e l'Ordine degli Architetti.
247
12.09.2012
Con riferimento al quesito posto, è opportuno rilevare che
il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non
sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea
iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli
Ingegneri.
In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso
contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000,
non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione
all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri.
Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà
comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a
valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire
sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli
Ingegneri.
Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai
principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua
azione professionale, che si possano ingenerare
confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso
in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste
viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di
Architetto.
Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a
riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe,
peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari,
prerogativa esclusiva del Consiglio dell’Ordine.
22.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Teramo
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine
di Teramo, su sollecitazione di un iscritto
all’albo degli Ingegneri, viene richiesto se sia
possibile che un professionista possa essere
iscritto,
contemporaneamente,
presso
l’Ordine degli Architetti e presso quello degli
Ingegneri.
13.03.2013
Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si
osserva che l’Ordine non dovrebbe essere tenuto a
rispondere al quesito, non essendo il richiedente un
proprio iscritto bensì iscritto all’Ordine degli Ingegneri.
Ciò nonostante, in riferimento a quanto richiesto
dall’Ordine, giova innanzitutto rilevare che il combinato
disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre
specifico divieto alla contemporDINEanea iscrizione
all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri
(previo superamento dei rispettivi esami di Stato).
Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà
comunque soggetto dal punto di vista disciplinare,
qualora iscritto ad entrambe gli Ordini, a valutazioni che
potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da
quello degli Ingegneri.
Sarà opportuno, poi, che il professionista eviti, in
ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata
la sua azione professionale, che si possano ingenerare
confusioni nei rapporti con la committenza, laddove non
si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta
la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto;
tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a
riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe,
peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari,
prerogativa esclusiva del Consiglio dell’Ordine.
26.03.2013
Ordine
P. P. C.
di Forlì
Con proprio quesito l'Ordine di Forlì ha
chiesto se possa essere legittimo accettare
domanda di iscrizione all'Albo da parte di un
architetto
non residente nella Provincia
dell'Ordine e che dichiara di voler eleggere il
proprio domicilio professionale presso la
Facoltà di Architettura situata nella provincia
in forza di un contratto sottoscritto per un
dottorato.
10.05.2013
Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente
rilevare che la disciplina giuridica del rapporto di lavoro
dei ricercatori è regolata dall’art. 34 del D.P.R. 11.7.1980
n. 382 e successive integrazioni e modificazioni, nonché
dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito in
legge 22 aprile 1987, che assieme all’art. 32 del predetto
D.P.R. determinano le ipotesi di incompatibilità.
Non sorgono dubbi sulla legittimità dell’inserimento dei
ricercatori nell’elenco speciale tenuto dall’Ordine, atteso
che essi, se iscritti all’albo, trovano, comunque,
collocazione nel summenzionato elenco speciale che,
come noto, contempla tutti i professionisti impegnati in
docenze o ricerche universitarie che siano in regime di
tempo pieno.
Inoltre, in ossequio all’art. 1 comma 3 del D. L. 2 marzo
1987 n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, i
ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del
giudizio di conferma, attivita' libero professionali
Architetti
Provincia
248
connesse alla iscrizione in albi professionali, esterne alle
attività proprie o convenzionate della struttura di
appartenenza.
Ai sensi dell'art.16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
appare,
infine,
legittima
l'elezione
di
domicilio
professionale formulata da parte del professionista
ricercatore o docente universitario, essendo l'Università la
sede ove esso esercita la propria attività professionale.
21.06.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Mantova
Con proprio quesito l’Ordine di Mantova
chiede se sia possibile avere la doppia
iscrizione sia all’ordine degli architetti che al
collegio dei geometri; l’architetto è in
possesso sia dell’abilitazione all’esercizio
della professione di architetto che di
geometra.
Intenderebbe tenere il timbro e l’iscrizione a
Inarcassa ed avere anche l’iscrizione al
Collegio dei Geometri e, quindi, utilizzare il
relativo timbro.
249
11.07.2013
Con riferimento al quesito posto, in base al combinato
disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D.
274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno
specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine
degli Architetti ed al Collegio dei Geometri.
C’è tuttavia da restare perplessi laddove l’esercizio di
entrambe le attività dovesse richiedere distinte
fatturazioni mentre il richiedente, per sua specifica
ammissione, risulta iscritto alla sola Inarcassa alla quale
andrebbe versato il contributo integrativo dovuto in caso
di fatturazione dei compensi che, nel caso di specie,
dovrebbero riguardare sia l’esercizio dell’attività di
Architetto che di quella di Geometra.
A questo punto occorre precisare che essendo il
professionista iscritto ad Inarcassa il suo reddito
professionale sarebbe da intendere come conseguito per
l’esercizio di quella professione alla cui Cassa è iscritto
dovendo ad essa essere riferito sia il contributo
soggettivo che quello integrativo mentre, nel caso in
questione, andrebbero devoluti ad Inarcassa, in modo del
tutto improprio ed irregolare, anche eventuali contributi
conseguenti all’esercizio di diversa attività professionale.
Resterà, poi, nella competenza di ciascun Ordine/Collegio
valutare la sanzionabilità disciplinare dei comportamenti
tenuti dal professionista.
Infine,
in
ossequio
ai
principi
di
correttezza
comportamentale cui devono essere sempre ispirate le
azioni di un professionista nell’esercizio della propria
attività, sarà opportuno evitare l’ingenerarsi di confusioni
nei rapporti, come nel caso in cui non possa arguirsi,
chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione,
se in quella di Geometra o di Architetto, essendo il
professionista tenuto al rispetto dei limiti delle
competenze relative alla professione dichiarata che lo
metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari
che rimangono, comunque, esclusiva prerogativa del
Consiglio di ciascun organismo di rappresentanza.
13.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Brindisi
L’Ordine di Brindisi con proprio quesito ha
chiesto se sia possibile avere, nello stesso
tempo, doppia iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri ed a quello degli Architetti.
06.12.2013
Con riferimento al quesito posto si rileva che il combinato
disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre
specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'Ordine
degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.
In aggiunta l'art. 16 della Legge 526/1999 e lo stesso
contenuto della Circolare C.N.A.P.P.C. n. 1359 del 3 luglio
2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea
iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli
Ingegneri.
Occorre, tuttavia, rammentare che la doppia iscrizione
porrà al professionista l’obbligo di soggiacere, dal punto
di vista disciplinare, ad ogni sorta di valutazioni che potrà
venire, nel caso in questione, sia dall'Ordine degli
Architetti che da quello degli Ingegneri.
Data poi la esclusiva competenza dell’Ordine nella
materia disciplinare occorrerà tener presente, in fase di
esercizio dell’attività professionale, di evitare confusioni o
comportamenti
ingannevoli
nei
confronti
della
committenza in dipendenza della duplice iscrizione; ad
esempio,
ingenerererebbe
confusione
ogni
atto
contrassegnato, contemporaneamente, sia col timbro
rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri che con quello
rilasciato dall’Ordine degli Architetti.
Da quanto detto deriva l’opportunità che il professionista,
nel compimento della propria attività professionale,
dichiari sempre alla committenza in quale veste
professionale
assume
l’incarico
attenendosi,
nell’assolverlo, alla precisata dichiarazione, nel rispetto
dei limiti delle competenze propri della professione
dichiarata.
11.12.2013
Ordine Architetti P
.P. C. Provincia di
Nuoro
L’Ordine di Nuoro ha chiesto se un architetto
iscritto all’Ordine, già Dirigente Scolastico,
può rimanere iscritto e chi, eventualmente,
deve rilasciargli nulla-osta per l’esercizio
della
libera
professione,
negli
ambiti
consentiti.
16.01.2014
In riferimento a quanto richiesto l'art. 92 del D.P.R. 1
giugno 1974, n. 417, nello stabilire le incompatibilità con
l’attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti
parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed
ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato, recita: “Il personale di cui al
presente decreto non può esercitare attività commerciale,
industriale e professionale, né può assumere o
mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si
250
tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è
riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del
Ministero per la Pubblica Istruzione”.
La Legge 19 marzo 1955, n. 160, estende la norma sullo
stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo
delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica.
Consegue da ciò che il Dirigente scolastico, architetto,
che voglia dedicarsi anche all’esercizio della professione,
dovrà rivolgere richiesta di autorizzazione al M.I.U.R. e,
per completezza, all'Ufficio scolastico regionale ed al
C.S.A. competente, per richiedere se l'esercizio della
libera professione sia pregiudizievole o meno con
l’assolvimento delle attività connesse al ruolo di dirigente
scolastico.
251
G) – BANDI DELLA PUBBICA AMMINISTRAZIONE, REQUISITI PARTECIPAZIONE ED ALTRO
04.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Fermo
Viene contestato un bando di concorso
indetto dall’Ente Provincia che prevede
l’assunzione di due ingegneri, a tempo pieno,
per ricoprire il ruolo di istruttore direttivo
tecnico con l’esclusione dgli architetti che
avrebbero le medesime qualità per svolgere
le stesse attribuzioni.
“Dalla lettura del bando si evince che il
tecnico dovrà svolgere attività istruttorie di
tipo tecnico nel settore viabilità – attività di
progettazione e direzione lavori di opere
stradali …. etc.”
252
19.10.2011
Si fa seguito al quesito posto da codesto Ordine inerente
il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla
Provincia di Fermo per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo ingegnere
(CAT. D), posizione economica D1.
Ai fini della partecipazione a tale procedura, che pure
contempla la figura dell'Architetto limitatamente ai
laureati 4/S, è stata riscontrata la sola previsione
dell’iscrizione all’albo degli ingegneri escludendo, di fatto,
la categoria professionale degli architetti.
Nello specifico della procedura promossa dalla Provincia
di Fermo, presa visione del relativo bando, l’elenco di cui
all’art. 2, pur se non esaustivo delle attività da svolgere,
prevede: “attività istruttorie di tipo tecnico all’interno del
settore viabilità (…), progettazione e direzione lavori
stradali (…)”.
In aggiunta va detto che la stessa Amministrazione, da
informazioni raccolte via internet, avrebbe pubblicato,
contemporaneamente,
un
altro
bando
finalizzato
all’assunzione di due iscritti all’Albo degli Architetti, in
qualità
di
“istruttore
direttivo
impegnato
nella
progettazione e direzione lavori edili, (…) restauri, ecc.”.
In linea più generale può comunque affermarsi che la
giurisprudenza amministrativa, per fattispecie analoghe,
ha costantemente sostenuto che il bando di concorso a
posti di pubblico impiego, quale “lex specialis” della
procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente
individuate dall’Amministrazione, purché non contrarie a
disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche
sotto il profilo della superfluità e della inutilità (Cons.
Giust. Amm. Reg. Siciliana 3.11.1999 n. 590; T.A.R.
Piemonte Sez. II 28.7.1999 n. 485; Cons. Stato Sez. V
23.11.1993 n. 1203), e che in materia di pubblici concorsi
sussiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione in
ordine ai requisiti da richiedere con il bando di concorso
(Cons. Stato Sez. V 30.3.1993 n. 422).
Il giudice amministrativo, qualora chiamato ad esprimersi
sul caso di specie, non potrebbe sostituirsi alla P.A.,
esercitando il potere di determinazione di cui essa è
titolare e, conseguentemente, non potrebbe modificare gli
atti da questa posti in essere o eseguire compiti spettanti
alla medesima.
Il giudice, difatti, non potrebbe giudicare nel merito la
scelta fatta in quanto con ciò eserciterebbe una funzione
amministrativa potendo, invece, solamente rilevare la
ragionevoletta delle scelte operate.
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha più volte
manifestato un orientamento restrittivo circa le
determinazioni con le quali la pubblica amministrazione
sceglie il titolo di studio necessario per l'accesso ad un
pubblico concorso ritenendo dette scelte non sindacabili
dal Giudice amministrativo se non nel caso in cui siano
manifestamente illogiche o contraddittorie (in tal senso:
Cons. di Stato, Sez. VI - n.1522/1996; Cons. di Stato,
Sez. VI, n. 354/1987).
E’ pur vero che la giurisprudenza ha anche stabilito più
volte che su numerose materie hanno competenza sia gli
ingegneri che gli architetti in quanto le “due professioni
sono promiscue stante l’equiparazione tra le due
categorie” (cfr. ex multis Cass. S.U. del 26/07/1993 n.
8348; Cass. Civ. 29/03/2000 n. 3814; TAR Piemonte
25/02/1989 n. 100, Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 92).
Tutto ciò premesso si può concludere che la decisione
della Provincia di Fermo di limitare l’accesso alla
posizione di istruttore direttivo ai soli iscritti all’albo degli
ingegneri deriva da presupposti ben determinati, ovvero
la delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 19 aprile 2011
di approvazione del Piano occupazionale 2011/2013 e la
successiva delibera di Giunta Provinciale n. 168 del 5
luglio 2011 di indirizzi in merito all'attuazione del Piano
occupazionale 2011/2013, entrambe citate nel bando.
Ne consegue che, presumibilmente, l'indizione della
procedura concorsuale abbia soggiaciuto alle indicazioni
vincolanti imposte dal Piano occupazionale 2011/2013,
ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire,
distinti per singoli profili o figure professionali e, in
particolare, i posti di istruttore direttivo con profilo di
istruttore direttivo ingegnere.
I margini di manovra per eventuali contestazioni delle
scelte operate non possono, quindi, prescindere dalla
conoscenza e dalla eventuale impugnazione, qualora ne
sussistano i presupposti, anche temporali, delle delibere
di G.P. 91/2011 e 168/2011.
253
08.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Agrigento
L’ASP di Agrigento ha stilato un bando per
richiesta di collaborazione professionale
esterna in materia di edilizia pubblica,
progettazione,
esecuzione
dei
lavori,
procedura catastali, estimative ed energie
rinnovabili riservando la selezione ai soli
possessori della laurea in ingegneria civile.
L’Ordine degli Architetti ritenendo che tali
competenze appartengano, invece, anche
agli
Architetti
chiede
conferma
della
illegittimità del bando.
254
06.04.2012
In merito al quesito esposto occorre, preliminarmente,
precisare che l’avviso pubblico prevede la possibilità di
“conferimento di incarichi a tempo determinato, di
collaborazione esterna a progetto, per garantire i settori
d'intervento presso l'A.S.P. di Agrigento in materia di
Edilizia Pubblica, Progettazione, Direzione ed Esecuzione
dei lavori, di procedure catastali, estimative ed energie
rinnovabili, ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs.
165/2001”.
Tra i requisiti specifici di ammissione viene richiesto il
possesso di:
- diploma di laurea in ingegneria ciovile;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Si Deve, in primo luogo, osservare che l’incarico verrà
conferito ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.L.gs
163/2006, ovvero mediante “contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa” “per attività che debbano essere svolte da
professionisti
iscritti
in
ordini
o
albi”.
Tale dettato normativo non prevede, tra le sue tipologie,
la possibilità di stipulare contratti a progetto.
Dall’esame dell’avviso pubblico, inoltre, emergerebbe la
mancata previsione di uno “specifico” progetto,
programma o fase di esso, sia dal punto di vista formale
che sostanziale, nonché di uno specifico ed effettivo
risultato.
La Legge che regolamenta il contratto a progetto, infatti,
è chiara nel pretendere la specificazione dei progetti, dei
risultati e soprattutto delle attività richieste, aspetti tutti
che nella specie non vengono in alcun modo chiaramente
esplicitati.
La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che nel caso
in cui le parti stipulino un contratto di lavoro autonomo
per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato al fine
di eludere gli obblighi che, in forza di norme imperative
sarebbero in capo al datore di lavoro, si ricadrebbe in
ipotesi di contratto in frode della legge (art. 1344, c.c.),
essendo la dichiarazione negoziale unica e voluta per
quella particolare finalità antigiuridica, e non nella diversa
ipotesi della simulazione relativa fraudolenta, implicante
la
divergenza
tra
dichiarazione
manifestata
e
dichiarazione voluta e quindi l’esistenza di due negozi
giuridici (quello simulato e quello dissimulato) in grado di
eludere l’applicazione di norme imperative» (così
Cass.civ., 2 marzo 1988, n. 2224).
Corre, poi, l’obbligo di osservare che la ASP di Agrigento,
in base a quanto emerge dall’avviso pubblico,
sembrerebbe non aver, preventivamente, esperito
apposita procedura di mobilità, obbligatoria ex lege.
L’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo aver fissato nel primo comma il principio della
mobilità volontaria a domanda, col successivo comma 2
bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che “Le
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con
inquadramento
nell'area
funzionale
e
posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza”.
Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è
dubitabile in alcun modo l’applicabilità anche alla ASP
(rientrante in virtù dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito
delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), è del tutto univoco nell’imporre alle
pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali
posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure
di mobilità ancor prima di procedere all’espletamento
delle procedure concorsuali.
Tale obbligo nell’ottica di perseguire strategie tali da
contemperare il prevalente interesse pubblico con la
razionalità propria dell’organizzazione pubblica e della
funzionalità dei suoi uffici nonché obbedire ad esigenze di
riduzione
della
spesa
pubblica
osservando
opportunamente
le legittime aspirazioni dei pubblici
dipendenti ad espletare la propria attività in uffici, quanto
più possibili, prossimi ai propri siti di residenza.
255
In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici
avviene
attraverso
un
procedimento
complesso
nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è
affatto soppressa, pur se subordinata alla preventiva,
obbligatoria, attivazione della procedura di mobilità,
come prevista in attuazione dei fondamentali principi di
imparzialità e buon andamento, compresi nell’articolo 97
della Costituzione.
Il bando, poi, tra i requisiti specifici di ammissione,
richiede il possesso del diploma di laurea in Ingegneria
Civile, senza altro specificare.
Non è in alcun modo chiarito per quale motivo sia
individuata la sola laurea in Ingegneria Civile.
In base al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno
2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche
(LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi, il titolo di studio previsto dal bando
precluderebbe agli architetti la partecipazione al
concorso.
Al riguardo corre l’obbligo di specificare che l'indicazione
nel bando del titolo di studio richiesto per la
partecipazione al concorso deve essere accompagnata da
una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto
non si ponga in diretto collegamento con le funzioni
proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III
quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva ha,
si, un potere discrezionale nella individuazione della
tipologia del titolo stesso ma lo deve esercitare tenendo
nella dovuta considerazione il grado di professionalità e di
preparazione culturale richieste dal ruolo da ricoprire
(Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI
19 agosto 2009 n. 4994).
In conclusione, l’avviso pubblico appare viziato sotto
numerosi profili.
Corre, pertanto, l’obbligo di rammentare che, in base al
medesimo art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, posto a
base della procedura “il ricorso a contratti di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
256
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti”; con conseguente responsabilità
erariale, oltre che dirigenziale.
06.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Siracusa
Col quesito posto l’Ordine di Siracusa ha
richiesto un parere relativamente al bando
della Azienda Sanitaria Provinciale di
Siracusa relativo ad un avviso pubblico, per
soli titoli, per il conferimento di incarico a
tempo determinato, ex art. 15 septies - 2°
comma - del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per
l'espletamento di attività connessa al profilo
di Dirigente Ingegnere ad orientamento
civile.
257
09.07.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto
riportata , preliminarmente si osserva che il bando
prevede:
- tra i requisiti specifici la laurea specialistica o magistrale
in ingegneria ad orientamento civile ovvero laurea
conseguita in base all'ordinamento previgente al D.M.
509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del
decreto Interministeriale del 5 maggio 2004;
- la riconosciuta e documentata esperienza nell'attività
attinente l'incarico da conferire maturata presso
Pubbliche Amministrazioni e/o Enti e Strutture private,
desumibili dal curriculum formativo e professionale;
- una particolare rilevanza, quale criterio di scelta,
relativa ad “esperienza maturata nell'ambito della
gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso
lato”;
- l’incarico ha durata di tre anni, ha natura subordinata e
carattere esclusivo, ed è disciplinato dai CCNNLL di
riferimento e, in via sussidiaria, dalle disposizioni e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
La normativa di riferimento è il comma 2 art. 15 septies
del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino
della disciplina in materia sanitaria) il quale prevede che
“le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero
non superiore al cinque per cento della dotazione
organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della
dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale,
tecnica ed amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di
natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello
medico, ad esperti di provata competenza che non
godano del trattamento di quiescenza e che siano in
possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti
coerenti con le esigenze che determinano il conferimento
dell'incarico”.
Nel caso in questione non si comprende per quale
motivo, stante la tipologia dell’incarico, non sia stata
individuata
anche
la
categoria
professionale
dell’architetto; a tal fine, sarebbe utile ed opportuno
verificare il contenuto della deliberazione della ASL n. 591
del 21.5.2012, non prodotta e che potrebbe contenere
ulteriori elementi atti a chiarire il motivo per cui tale
contratto a tempo determinato sia riservato ai soli
ingegneri ad orientamento civile.
Dall’avviso pubblico, difatti, emerge solo che il titolo
richiesto è la laurea in ingegneria “ad orientamento civile”
e che tale titolo è necessario per la “gestione e
manutenzione di strutture sanitarie in senso lato”.
Appare logico e ragionevole supporre che la gestione e
manutenzione di strutture sanitarie in senso lato, stante il
titolo professionale richiesto, debba riferirsi alla gestione
immobiliare della ASL, ed alla sua manutenzione.
Orbene, il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art.
51 che
"sono oggetto tanto della professione di
ingegnere quanto di quella di architetto le opere di
edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di
estimo ad esse relative", (co. 1), e che "la parte tecnica
ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto
dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).
Da ciò chiaramente consegue che, in assenza di
qualsivoglia motivo o criterio logico, agli architetti, per
legge deputati ad adempiere alle richieste del bando in
questione, senza alcun motivo o criterio logico, viene
preclusa la possibilità di partecipare alla selezione
pubblica.
Difatti le attività di gestione e manutenzione di strutture
sanitarie legate all’impiego di materiali edili ecocompatibili, al ricorso a fonti energetiche alternative e
rinnovabili, con limitazione dell’inquinamento acustico,
rientrano tutte, a pieno titolo, nelle competenze
professionali dell'architetto.
Inoltre la tipologia dell'incarico a tempo determinato,
qualificato ex art.15 septies - 2° comma - del d.lgs n.
502/92 e s.m.i. per l'espletamento di attività di “gestione
e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato”,
potrebbe far sorgere il dubbio che l'attività di gestione e
manutenzione possa qualificarsi come contratto di
appalto di lavori pubblici, la qual cosa implicherebbe
anche la prestazione accessoria di una attività di
sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione
principale.
La disciplina sugli appalti pubblici di lavori troverebbe
comunque applicazione anche se si volesse ritenere la
258
prestazione richiesta funzionalmente equivalente rispetto
al servizio di gestione, integrandosi in tal modo una
fattispecie contrattuale mista (c.d. appalto misto di
servizi e fornitura).
Va evidenziato che, ai fini della individuazione della
natura e della disciplina dei contratti delle pubbliche
amministrazioni che comportino attività di "manutenzione
di immobili", occorre procedere alla concreta disamina
delle prestazioni dedotte nell'accordo; vanno pertanto
qualificati come appalti di lavori quelle fattispecie che
prevedono attività di conservazione di beni immobili
implicanti concreta, specifica e visibile trasformazione dei
luoghi (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1990, n. 342).
Per gestione e manutenzione deve intendersi una
combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a
mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista dal
provvedimento di approvazione del progetto (cfr. come
parametro l'articolo 3,lettera n), del d.P.R. n. 207/2010).
Infine, stante l'incarico di natura dirigenziale, la
individuazione di una sola categoria professionale appare
contraria ai requisiti e criteri di cui al D.P.R. 150/1999,
istitutivo del ruolo unico sulla dirigenza atteso che
l’intendimento del legislatore è stato quello di
determinare un circuito di interscambio professionale nel
quale si amplifichino le possibilità di crescita ed
arricchimento culturale, introducendo
elementi di
“concorrenzialità” tra le figure dirigenziali, del tutto in
linea con le caratteristiche di managerializzazione della
dirigenza.
Per una risposta definitiva, occorre, necessariamente,
avere contezza dei contenuti della deliberazione della ASL
n. 591 del 21.5.2012; nelle more si consiglia all’Ordine
richiedente di stilare una nota dal seguente tenore:
Con riferimento all’avviso pubblico della Azienda Sanitaria
Provinciale di Siracusa per soli titoli riguardante il
conferimento di incarico a tempo determinato, ex art.15
septies - 2° comma - del d.lgs n. 502/92 e s.m.i., per
l'espletamento di attività connessa al profilo di Dirigente
Ingegnere ad orientamento civile, non si comprende,
data la tipologia dell’incarico, per quale motivo sia stata
esclusa dalla partecipazione la figura professionale
dell’architetto.
259
Stante ai requisiti richiesti dal bando di “gestione e
manutenzione di strutture sanitarie in senso lato”, il R.D.
23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che “sono
oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di
quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i
rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse
relative", (co. 1), e che "la parte tecnica ne può essere
compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art.
52, r.d. 2537 del 1925).
Oltretutto l'attività di gestione e manutenzione di
strutture sanitarie, comprendente l'impiego di materiali
edili eco-compatibili, il ricorso a fonti energetiche
alternative e rinnovabili, la limitazione dell’inquinamento
acustico, presentando, così, caratteristiche che rientrano,
a
pieno
titolo,
nelle
competenze
professionali
dell'architetto che, tuttavia, senza motivo o riferimento
logico alcuno, è stato escluso dalla partecipazione.
Sorge, peraltro, il dubbio che l'attività di gestione e
manutenzione potrebbe qualificarsi come contratto di
appalto di lavori pubblici, che implicherebbe anche la
prestazione accessoria di una attività di sorveglianza
funzionale all'espletamento della prestazione principale.
La disciplina sugli appalti pubblici di lavori troverebbe
comunque applicazione anche se si volesse ritenere la
prestazione richiesta funzionalmente equivalente rispetto
al servizio di gestione, integrandosi in tal modo una
fattispecie contrattuale mista (c.d. appalto misto di
servizi e fornitura).
In base a quanto fin qui esposto, si invita
l’Amministrazione adita, a riesaminare, in autotutela, ai
sensi della Legge 241/90, il bando in questione,
ponderando i vari interessi coinvolti, tutelati da
disposizioni di legge, consentendo anche alla categoria
degli architetti, impropriamente esclusa, di partecipare
alla selezione.
In difetto di riscontro, entro e non oltre quindici giorni dal
ricevimento della presente, l’Ordine scrivente i riserva la
possibilità di dare corso alle azioni di legge che si
riterranno opportune.
14.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Avellino
L’Ordine di Avellino ha posto un quesito
relativo ad un Concorso per la copertura n. 1
posto di istruttore, cat. D, a tempo
indeterminato e part-time al 50%, indetto
260
06.12.2012
Con riferimento al quesito posto ed al segnalato limite di
età presente nel bando per la partecipazione alla
procedura concorsuale (non inferiore agli anni 18 e non
superiore agli anni 50), si fa presente che l’articolo 3,
comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede
che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo
deroghe
dettate
da
regolamenti
delle
singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessità.
L’articolo 48, comma 3, del Dlgs. 18 giugno 2000, n. 267,
e l’articolo 35, comma 7, del Dlgs. 30 marzo 2001, n.
165, demandano alla Giunta dell’Ente locale la
competenza ad adottare il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, che comprende anche i requisiti
di accesso alle procedure concorsuali.
Occorrerà quindi verificare se il Comune che ha bandito il
concorso è o meno dotato di un regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempli, al
suo interno, i
requisiti di accesso alle procedure
concorsuali.
dal Comune di Castelnuovo Cilento in
provincia di Salerno, specificatamente al
requisito contenuto nel bando relativo al
limite di età dei concorrenti (non inferiore
agli anni 18 e non superiore agli anni 50).
28.12.2012
Comune di Menfi
(Provincia
Agrigento)
Il Comune di Menfi ha bandito concorso per
titoli di cat. D3, profilo professionale
Ingegnere, chiedendo quale requisito di
ammissione:
a. il diploma di laurea in Ingegneria, vecchio
ordinamento, o equivalente diploma di
laurea specialistica (nuovo ordinamento)
in Ingegneria Civile/Edile o equipollente. In
tal caso il candidato dovrà indicare, a pena
di esclusione, gli estremi della normativa
che sancisce l’equipollenza stessa nonché
abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere nell’ordinamento italiano;
b. l’abilitazione all’esercizio della professione
di Ingegnere nell'ordinamento italiano.
Un concorrente ha presentato la domanda di
ammissione al concorso suddetto essendo in
possesso di diploma di laurea in Architettura
conseguita il 5/4/2005 ed ha presentato
l'abilitazione all’esercizio della professione di
"Architetto".
Costui, ammesso al concorso per titoli, si è
261
13.02.2013
Relativamente ai punti 1 e 3 occorre precisare che lo
scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico è
previsto dall'articolo 8 del Testo unico degli impiegati
civili dello Stato (TUIC), di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3, come modificato dall’articolo unico della legge 8
luglio 1975, n. 305; la giurisprudenza, al riguardo, ha
ritenuto che in presenza di graduatorie concorsuali valide
ed efficaci, l'Amministrazione, qualora decidesse di
provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a
motivare l'indizione di nuova procedura concorsuale in
luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti (Cons.
Stato, Ad. plenaria, 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato V
Sezione, 4 marzo 2011 n. 1395; Cons. Stato, sez. VI, 19
febbraio 2010, n. 668; cfr. conformenente Tar Sardegna,
19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord.
sez. lav. 3 gennaio 2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n.
536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar
Lombardia, 15 settembre 2008, n.4073; Tar Lazio 15
settembre 2009 n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre
2003 n. 14529 e 9 febbraio 2009 n. 3055).
Per quanto riguarda, ancora, il punto 3 occorre osservare
che avendo la Commissione esaminatrice ammesso
l’Architetto alla procedura concorsuale ed avendolo
collocato al secondo posto in graduatoria diventa del
tutto superfluo valutare equipollenze o equivalenze che,
peraltro, riguarderebbero valutazioni che la Commissione
collocato al 2° posto della graduatoria di
merito. Successivamente, a seguito delle
dimissioni del vincitore, si è presentata la
possibilità di scorrimento della predetta
graduatoria per la copertura del posto
vacante.
esaminatrice
avrebbe
dovuto
già
fare,
come,
probabilmente, ha fatto avendo stilato la succitata
graduatoria.
Pertanto, essendo ogni valutazione di cui al quesito
prodromica all’espletamento del concorso si ritiene che
l'assunzione del professionista secondo in graduatoria sia
da considerare legittima in quanto atto conseguente e
connesso alle citate valutazioni della Commissione.
in base a tali premesse, il Comune
richiede se:
1. E’ legittimo procedere allo scorrimento
della graduatoria di merito del concorso
per la copertura del posto a tempo
indeterminato Cat.D3 profilo professionale
"Ingegnere" nei confronti del concorrente
in possesso di Laurea in "Architettura"
conseguita il 5/4/2005 e della relativa
abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto?
2. Il diploma di Laurea in "Architettura
conseguito il 5/4/2005 è equipollente o
equivalente alla Laurea in Ingegneria Edile
o Civile?
E’ legittimo procedere allo scorrimento della
graduatoria di merito nei confronti del 2°
concorrente
classificato
in
possesso
dell'abilitazione di Architetto e non a quella di
Ingegnere come richiesto nel Bando?.
27.02.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Reggio Emilia
Col quesito posto l'Ordine di Reggio Emilia
richiede delle valutazioni in merito alla
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria per l’eventuale
assunzione, a tempo pieno e determinato, di
n. 1 “istruttore direttivo tecnico” – cat.
D.D1 presso la sede operativa del Parco del
Corno alle Scale, a Lizzano in Belvedere
(BO), nella parte in cui si prevede la
partecipazione ai soli laureati in Scienze
Geologiche,
Scienze
Naturali,
Scienze
Ambientali, comprese lauree specialistiche e
magistrali analoghe, escludendo altri titoli di
laurea.
262
13.06.2013
Con riferimento al quesito posto, si segnala che la figura
professionale prevista nel bando è quella di Istruttore
Direttivo Tecnico – categoria D.D1.
Oltre a ciò, sempre nel bando, all'art. 1, vengono
individuati compiti specifici, chiarendo che l'istruttore
direttivo tecnico dovrà compiere le seguenti attività:
- “Elabora e propone soluzioni tecnicamente compatibili
per la gestione e manutenzione straordinaria delle
infrastrutture destinate alla fruizione dei territori gestiti
dall’Ente, con particolare riferimento alla stazione
sciistica Corno alle Scale;
- Cura l’elaborazione di progetti di interventi di
miglioramento
ambientale
e
di
sistemazioni
idrogeologiche;
- Predispone
piani
economico-finanziari
per
la
realizzazione degli interventi nei limiti di stanziamento
di bilancio, per la realizzazione degli interventi
programmati dall’Amministrazione;
- Collabora con il Servizio Tecnico Lavori Pubblici per
l’attuazione degli interventi;
- Elabora progetti di sviluppo turistico del territorio
gestito dall’Ente; Collabora con servizio dell’Ente
che si occupa di promozione e divulgazione".
Ai sensi del vigente sistema di classificazione del
personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali
(C.C.N.L. 31.3.1999) i lavoratori della categoria D, in
base a quanto specificato nel contratto collettivo,
svolgono “attività caratterizzate da :
• Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica
di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il
diploma di laurea) ed un grado di esperienza
pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed
elevata ampiezza delle soluzioni possibili”.
Nel contratto collettivo, poi, tra l'esemplificazione dei
profili, viene chiarito che "fanno parte di questa
categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure
professionali" di architetto e di geologo.
In base a tali presupposti, si osserva che l'indicazione
espressa nel bando sul titolo di studio richiesto per la
partecipazione al concorso deve essere accompagnata da
una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto
non venga posto in diretto collegamento con le funzioni
proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III
quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
Pur se all’Amministrazione che indice la procedura è
riservato un potere discrezionale nella individuazione
della tipologia del titolo da richiedere non può, in alcun
modo,
prescindere
dalla
professionalità
e
dalla
preparazione culturale necessarie al ruolo da ricoprire
(Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI
19 agosto 2009 n. 4994).
Il C.C.N.L. contempla una sostanziale equiparazione di
funzioni per geologi ed architetti, inquadrati nella
263
medesima qualifica professionale, mentre nel bando in
questione non è chiarito perché la partecipazione venga
limitata ai soli laureati in Scienze Geologiche, Scienze
Naturali,
Scienze
Ambientali,
comprese
lauree
specialistiche e magistrali analoghe con l’esclusione di
altri titoli di laurea.
Dall'esame del bando, poi, non sembrerebbe prevista per
tale procedura la necessità di un avviso di mobilità,
preliminare all'indizione del bando, in base all'art. 30
comma 2 bis D.Lgs 165/2001; difatti in base a tale
disposizione di legge le Amministrazioni, prima di dare
corso
all'espletamento
di
procedure
concorsuali
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare, in via prioritaria, le procedure di mobilità
per l'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla medesima area funzionale, che
abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio.
Per avere, tuttavia, un quadro più completo della
questione occorrerebbe esaminare anche gli atti
prodromici al bando, ovvero la deliberazione di Comitato
Esecutivo n. 49 del 28/11/2012, la determinazione n.
562 del 19/12/2012, ed il Regolamento di cui alla
deliberazione di Comitato Esecutivo
n. 43
del
14/11/2012, atti tutti citati nelle premesse del bando in
questione.
30.04.2013
Ordine Architetti P
.P. C. Provincia di
Varese
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine
di Varese viene richiesto se, per un bando di
concorso per "funzionario museale" sia
previsto quale requisito all'accesso un
"Diploma di laurea in discipline attinenti
l’ambito dell’archeologia, della storia e della
storia dell’arte.." Ciò in riferimento alla
seguente normativa: a) atto di indirizzo n.7
del 20/12/2002 “Criteri e linee guida per il
riconoscimento dei musei e delle raccolte
museali in Lombardia, e b) linee guida sui
profili professionali degli operatori” emanato
dalla Giunta Regionale a seguito del D.M. 10
maggio 2001 del Ministero dei Beni culturali Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici
e sugli standard di funzionamento e sviluppo
264
11.07.2013
In riferimento
al quesito posto occorre evidenziare che le
disposizioni in esso citate ammetterebbero la presenza,
all'interno di una struttura museale, della figura
professionale dell’architetto limitatamente a talune
attività (l'atto di indirizzo n. 7 della Regione Lombardia
20/12/2002 “Criteri e linee guida per il riconoscimento
dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”,
individua la figura dell'architetto quale consulente,
mentre l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico - scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del
Ministero dei Beni culturali individua la professionalità
dell'architetto tra quelle per l’attuazione degli standard).
Nel caso in questione occorrerebbe avere maggiore
contezza delle specifiche mansioni che il “funzionario
museale” dovrà ricoprire con riferimento al relativo
C.C.N.L. onde valutare l’ammissibilità o meno alla
partecipazione selettiva della figura professionale
dell’architetto dal momento che, allo stato, non sono del
tutto noti i contenuti del bando di concorso a meno di
quelli citati nel quesito.
Preme, infine segnalare che in merito alla partecipazione
a pubblici concorsi non risulta sussistere una
equiparazione tra laurea in architettura vecchio
ordinamento e laurea in archeologia, storia o storia
dell’arte, in base a quanto riportato nella tabella allegata
al Decreto M.I.U.R. del 9 luglio 2009.
dei musei. Si domanda
se sia corretta
l'esclusione di coloro che abbiano conseguito
il Diploma di Laurea in Architettura, vecchio
ordinamento (indirizzo Tutela e recupero del
patrimonio storico archiettonico).
13.05.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Messina
L'Ordine di Messina ha segnalato che
l’Azienda ospedaliera Universitaria di Messina
ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo
per l’affidamento di un incarico di DL,
misure, contabilità, assistenza al collaudo,
…etc., per lavori di adeguamento sismico di
un
padiglione.
Il
bando
individua
quale
requisito
indispensabile per la partecipazione alla
procedura
la
laurea
quinquennale
in
ingegneria e l'iscrizione da almeno dieci anni
all'albo
degli
ingegneri.
In seguito a sentite rimostranze dell'Ordine
di
Messina,
l’Azienda
ospedaliera
Universitaria
di
Messina,
con
propria
successiva comunicazione ha giustificato la
preferenza riportata nel bando asserendo
che "i requisiti richiesti sono stati identificati
con riferimento alla specificità del servizio da
affidare,
nonché
alla
natura
e
alla
complessità delle attività da svolgere", e
data la particolare difficoltà dell'Intervento
(incamiciatura in c.a, dei pilastri e delle travi)
necessitante di una conoscenza ampia della
normativa antisismica e strutturale e di
adeguata esperienza nella realizzazione di
lavori simili.
265
27.05.2013
In riscontro a quanto richiesto occorre evidenziare che la
progettazione di opere di adeguamento sismico su
manufatti edilizi esistenti, in base alle Leggi 5 novembre
1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 relative,
rispettivamente, alle opere in in conglomerato cementizio
ed alle costruzioni in zona sismica, qualunque ne sia
l’importanza, è attività di specifica competenza degli
ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi relativi albi
professionali (cfr ex multis Cassazione civile, sez. II, 08
aprile 2009, n. 8543; Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre
2003, n. 6747; Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre
2009, n. 5666, sentenze tutte relative alla non
competenza dei geometri per attività di progettazione in
zona sismica di esclusiva spettanza delle professioni di
ingegnere ed architetto).
Lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di
una struttura ospedaliera è stato, peraltro, oggetto di
sentenza della Corte di Giustizia C-159/11 che, nel
valutare l'illegittimità dell’affidamento dell’incarico di
progettazione all’Università, ha ritenuto competenti, in
area sismica, gli Architetti, nel caso di specie costituiti in
giudizio.
Va, in aggiunta, segnalato che, con le sentenze del
Consiglio di Stato 686/2012, Tar Campania 596/2013 e
Tar Sicilia 1042/2013, è stata sostenuta persino la
competenza dell’architetto iunior per la progettazione in
area sismica.
In base a quanto fin qui argomentato l’avviso
dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Messina è da
ritenere illegittimo nella parte in cui individua quale
requisito indispensabile per la partecipazione alla
procedura per l’affidamento dell’incarico la sola laurea
quinquennale in ingegneria escludendo, impropriamente,
la categoria professionale degli architetti.
La procedura in questione è quindi contraria ai principi,
italiani e comunitari, di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione e proporzionalità e
come tale deve essere, opportunamente, riformulata.
18.06.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
Catanzaro
Con riferimento al quesito dell’Ordine di
Catanzaro relativo all’avviso di selezione
pubblica indetto dalla Regione Calabria,
Dipartimento politiche per l'ambiente, per
l'assunzione a tempo determinato di 13 unità
lavorative, viene richiesto se è corretto il
provvedimento di esclusione legato alla
mancata equiparazione tra la laurea in
architettura vecchio ordinamento e i titoli
richiesti nell'avviso di selezione, ovvero
laurea
in
Ingegneria
Civile
(LM23),
Ingegneria per l'ambiente e il Territorio
(LM35), Ingegneria Gestionale (LM31),
Ingegneria chimica (LM22), Ingegneria della
sicurezza (LM26), Ingegneria dei sistemi
edilizi (LM24), ed Ingegneria meccanica
(LM33).
266
31.07.2013
In merito al quesito posto sulla equiparazione dei titoli di
laurea per la partecipazione a concorsi pubblici occorre
far riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno
2009 n. 233, relativo, proprio, alla equiparazione tra
diplomi di laurea di vecchio ordinamento (D.L.), lauree
specialistiche (L.S.) e lauree magistrali (L.M.).
Con tale decreto è stata approvata una tabella “A”,
allegata al decreto, che individua espressamente le
equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la
partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i
diplomi di laurea del c.d. “vecchio ordinamento” e le
lauree specialistiche.
In tale tabella, non è prevista alcuna equiparazione tra il
diploma di Laurea in Architettura, vecchio ordinamento,
e i titoli richiesti nell'avviso di selezione in questione,
ovvero laurea in Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria per
l'ambiente e il Territorio (LM35), Ingegneria Gestionale
(LM31), Ingegneria chimica (LM22), Ingegneria della
sicurezza (LM26), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24),
ed Ingegneria meccanica (LM33).
In merito, poi, alla selezione in oggetto occorre
evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso deve essere
accompagnata da una specifica motivazione, nel caso in
cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento
con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio
Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R.
Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui
compete
per
Legge
potere
discrezionale
nella
individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad
esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito
conto il livello di professionalità e di preparazione
culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato
Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto
2009 n. 4994)
Tali aspetti sembrerebbero comunque emergere dalla
lettura dell'avviso di selezione, ragion per cui il bando
parrebbe
correttamente
formulato
anche
sotto
quest’ultimo profilo.
26.06.2013
Ordine
Architetti
P. .P. C. Provincia
di Lucca
Col quesito posto dall'Ordine di Lucca è stato
segnalato che un iscritto ha partecipato ad
un concorso pubblico ove veniva richiesto il
possesso del titolo di geometra o titolo
equipollente. E' stato, altresì, richiesto
all'iscritto
all’albo
degli
Architetti
di
regolarizzare la sua posizione, indicando il
provvedimento che dichiari l’equipollenza del
suo titolo di studio a quello richiesto dal
bando.
267
31.07.2013
Con riferimento al quesito posto, si segnala che il
possesso di un titolo di studio superiore, assorbente,
consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali
sia richiesto un titolo inferiore; tale evenienza ricorre sia
quando il titolo superiore presupponga quello inferiore sia
quando le materie di studio del titolo superiore
comprendono, con un maggior livello di approfondimento,
quelle del titolo inferiore (Consiglio di Stato, sez. V, 22
febbraio 2000, n. 93, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8
novembre 2004 n. 30281, T.A.R. Umbria, 7 novembre
2008 n. 708).
Il possesso da parte del candidato di un titolo di studio
superiore rispetto a quello prescritto dal bando di
concorso legittima, quindi, la partecipazione al concorso
in quanto il titolo di studio superiore, se pur diverso da
quello indicato dal bando, è indice di un maggior livello di
conoscenza delle materie che formano oggetto del corso
di studi inferiore, costituendo attestazione di un
progressivo perfezionamento degli studi (Consiglio di
Stato, sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; sez. IV, 20 ottobre
1997, n. 1214).
Alla luce di quanto fin qui enunciato, la laurea in
architettura è assorbente del diploma di geometra
richiesto dal bando di concorso, perchè tale laurea
comporta un grado di approfondimento sicuramente
maggiore di materie facenti parte anche del diploma di
geometra.
Va precisato che, in assenza di una esplicita previsione di
legge di equipollenza tra laurea in architettura e diploma
di
geometra
per
disposizione
normativa,
la
giurisprudenza ha affermato il carattere assorbente della
laurea in architettura rispetto al diploma di geometra
(T.A.R. Sardegna, 15.9.2000, n. 840) e l’equivalenza tra
laurea in architettura e laurea in ingegneria, salvo che il
posto messo a concorso non richieda competenze
esclusive degli ingegneri (Consiglio di Stato, sez. V, 22
novembre 1991, n. 1329; per l’equipollenza tra
“ingegneria edile” ed “architettura” cfr. T.A.R. Piemonte,
sez. II, 20 marzo 2004, n. 469).
Sulla base di quanto finora argomentato può essere,
quindi, legittimamente considerata dall’Amministrazione
banditrice la laurea in architettura quale titolo più che
valido per l’ammissione al concorso in questione.
23.08.2013
Ordine
Architetti
P. .P. C. Provincia
di Massa Carrara
Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara
ha richiesto una valutazione sulla legittimità
di un bando pubblico dell'Autorità idrica
toscana, legato all'assunzione a tempo
indeterminato per un posto di dirigente. Il
bando risulta aperto solo ad ingegneri e non
alle categorie equipollenti, ed, inoltre,
prevede come obbligo l'aver lavorato presso
autorità di ambito territoriale ottimale per
almeno 5 anni negli ultimi 10.
268
30.09.2013
Dal quesito posto si rileva, innanzitutto, che il bando di
concorso, così come formulato, non consente la
partecipazione ai possessori di titoli equipollenti alla
Laurea in Ingegneria (individuata, peraltro, nella sua
accezione generica e senza far riferimento ad una
specifica categoria di specializzazione).
Quanto alle equiparazioni, la normativa oggi vigente è
data dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.
233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di
vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi; con tale decreto è stata approvata una
tabella “A”, ad esso allegata, che individua e sancisce le
equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi pubblici.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in
caso di mancata specificazione di equipollenza e, quindi,
in presenza di una univoca ed espressa volontà della P.A.
di limitare l’accesso ai soli titoli indicati, le previsioni del
bando devono essere interpretate nel senso di consentire
la partecipazione ai possessori di titoli equipollenti ex
lege; tanto anche in ossequio al principio del “favor
partecipationis”.
La parificazione dei titoli di studio stabilita con norma di
legge comporta per l’Amministrazione banditrice la
impossibilità di escludere dall’ammissione ad un
qualsivoglia concorso pubblico il possessore di un titolo
dichiarato equipollente “né il bando per cui è causa
esclude i titoli di studio ivi non elencati” (cfr. Consiglio di
Stato, V Sezione, sentenza n. 3484/2010).
Oltretutto l’aver indicato in bando il titolo di studio
richiesto, in uno all’abilitazione, per poter partecipare al
concorso presume, laddove detto titolo abilitativo non sia
direttamente collegato alle funzioni proprie del posto da
ricoprire, la predisposizione di una motivazione specifica
(T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio
2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007,
n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva ha,
si, un potere discrezionale nella individuazione della
tipologia del titolo necessario che, tuttavia, può esercitare
solo tenendo in debita considerazione il grado di
professionalità e preparazione culturale richieste per il
posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3
maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).
Nella specie, occorrerebbe verificare cosa è stabilito nel
piano occupazionale dell'Autorità idrica, richiamato nelle
premesse (decreti 23/2012, 5/2013 e 38/2013); quanto
all'obbligo stabilito nel bando, quale condizione per
l'assunzione, di aver lavorato presso autorità di ambito
territoriale ottimale per almeno 5 anni negli ultimi 10, c’è
da ritenere veramente singolare tale condizione
preclusiva atteso che la L.R. 69/2011, istitutiva
dell'Autorità idrica Toscana, prevede, all'art. 53, il
trasferimento dei ruoli organici della precedente autorità
di ambito territoriale ottimale nei ruoli organici
dell'autorità idrica.
Anche in questo caso sarebbe opportuno verificare cosa è
stabilito nel piano occupazionale dell'Autorità idrica.
30.09.2013
Ordine
Architetti
P. .P. C. Provincia
di Frosinone
Con quesito posto dall’Ordine di Frosinone
viene richiesto, relativamente al Bando di
Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n.1 posto di “Istruttore direttivoTecnico Ingegnere” a tempo pieno ed
indeterminato – area tecnica – Categoria D1
– Pos. econ. D1, pubblicato dal Comune di
Frosinone, se sia legittima l'esclusione del
profilo professionale di Architetto tra i
requisiti richiesti, e se tale legittimità possa
essere condizionata dalla presenza o dalla
assenza in atti di apposita e motivata
previsione sulla pianta organica.
269
11.10.2013
In merito al quesito posto, occorre innanzitutto
esaminare l’aspetto della equiparazione dei titoli di laurea
per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento
è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233,
relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea
di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM).
Con tale decreto è stata approvata una tabella “A”,
allegata al decreto, che analizza espressamente le
equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la
partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i
diplomi di laurea del c.d. “vecchio ordinamento” e le
lauree specialistiche.
Con successivo chiarimento scritto, prot. 20130050223 in
data 16.09.2013, il Comune di Frosinone ha precisato che
per la Laurea “vecchio ordinamento” è valido anche il
diploma di laurea in Ingegneria Edile, oltre a quello in
Ingegneria Civile citato nel bando.
Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma
di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di
selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio
o nuovo ordinamento; quanto alla laurea in Ingegneria
Edile,
vecchio
ordinamento,
viene
prevista
l'equiparazione per i titoli 28/S Ingegneria civile, LM-23
Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e
LM-26 Ingegneria della sicurezza.
Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria EdileArchitettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i
titoli richiesti per il bando di concorso.
Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6
dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che
“quando un bando richiede tassativamente il possesso di
un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un
pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo
equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo
diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una
norma di legge”.
In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre
evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso deve essere
accompagnata da una specifica motivazione laddove il
titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le
funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez.
III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva cui
compete, per Legge, potere discrezionale nella
individuazione della tipologia del titolo stesso è tenuta ad
esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito
conto il livello di professionalità e di preparazione
culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato
Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto
2009 n. 4994).
La decisione del Comune di Frosinone di consentire
l’accesso alla posizione di istruttore direttivo-tecnico ai
soli laureati in Ingegneria Civile ed Edile ha origine,
comunque, da presupposti ben determinati, ovvero dal
deliberato della G.C. n. 286 del 18.6.2013 e dal piano
occupazionale 2013, entrambi citati nel bando.
Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale,
presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla
precedente individuazione nella delibera di G.C. che
avrebbe dovuto indicare i posti da coprire, distinti per
singoli profili o figure professionali, ed in particolare il
posto di istruttore direttivo-tecnico.
270
A tal proposito è opportuno osservare che il C.C.N.L.,
comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), rispetto
alla figura richiesta dal bando, prevede, che alla categoria
D appartengono, equalitariamente, sia la figura
professionale dell’architetto che quella dell’ingegnere.
Pertanto, in base a quanto citato in precedenza, gli atti
deliberativi relativi al bando in questione dovrebbero
contenere ben distinte ed opportune precisazioni atte a
motivare perché la figura professionale di cat. D debba
comprendere la sola figura dell’ingegnere Edile-Civile.
In assenza di tali indicazioni all'interno della delibera di
giunta comunale n. 286 del 18.6.2013 e del piano
occupazionale 2013, la procedura tutta si presta ad
impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie,
per l’assenza di motivazioni che chiariscano, in modo
inequivoco, il diretto collegamento fra titolo richiesto e
funzioni proprie del posto da ricoprire, così come indicato
nella procedura concorsuale, oltre all’evidente violazione
del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.
07.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Varese
L’Ordine di Varese con quesito del 30 aprile
c.a., prot. 604 ha richiesto se per un bando
di concorso per "funzionario museale" sia
previsto quale requisito all'accesso un
"Diploma di laurea in discipline attinenti
l’ambito della archeologia, della storia e della
storia dell’arte.
Al primo quesito venne data risposta il 7
luglio c. a. ed a seguito di richiesta di
chiarimenti rivolta all’Ordine per avere copia
del bando di concorso, l’Ordine, in data 7
ottobre 2013,
ha inviato il bando di
concorso, chiedendo un riscontro urgente.
271
11.11.2013
In merito al quesito posto, si segnala che il bando inviato
in data 7 ottobre relativo alla copertura di n. 1 posto di
“funzionario museale” (categoria “D” posizione giuridica
“3”) presso l’Area VII “servizi culturali, museali e
informatici” – direzione sistema museale cittadino del
Comune di Varese, contempla:
•
l'individuazione del profilo professionale desunto
dall’atto di indirizzo n. 7 del 20/12/2002 “Criteri e linee
guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte
museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili
professionali degli operatori” emanato dalla Giunta
Regionale a seguito del D. M. 10 maggio 2001 del
Ministero dei Beni culturali - Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei;
•
la possibilità di concorrere per tutti coloro in
possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea
quadriennale in Conservazione dei beni culturali o in
Lettere ovvero altro titolo di studio equipollente ai sensi
di legge, il diploma di laurea magistrale appartenente alla
classe LM 11 – Classe delle lauree magistrali in
Conservazione e restauro dei beni culturali o il diploma
di laurea magistrale appartenente alla classe LM 89 –
Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte
(diversamente da come prospettato nel precedente
quesito, ove si faceva riferimento ad un generico
Diploma di laurea in discipline attinenti l’ambito
dell’archeologia, della storia e della storia
dell’arte);
•
l'inquadramento nella categoria “D”, posizione
giuridica ed economica “3”, del C.C.N.L. “RegioniAutonomie Locali”.
Per procedere ad una disamina più approfondita della
questione occorre, innanzitutto, esaminare l’aspetto della
equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a
concorsi pubblici, il cui riferimento è dato dal Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo,
proprio, alla equiparazione tra diplomi di laurea di
vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM).
Con tale decreto è stata approvata una tabella “A”,
allegata al decreto, che consente di equiparare fra loro
vecchi e nuovi titoli di studio, necessari per accedere a
pubblici concorsi ed in particolare raffrontare fra loro
diplomi di laurea del cosiddetto “vecchio ordinamento” e
le lauree specialistiche.
Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 è prevista l'equiparazione fra diploma di Laurea
quadriennale in Conservazione dei beni culturali e
diploma di laurea quadriennale in Lettere col diploma di
laurea magistrale appartenente alla classe 10/S,
Conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Il bando pubblicato dal Comune di Varese, così
come formulato, non esclude la partecipazione,
stante le equiparazioni fra titoli come sopra
precisate, per la categoria professionale dei
conservatori.
Occorre, altresì, precisare, nel merito della procedura
concorsuale, che l’indicazione del titolo di studio, come
richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una
specifica motivazione qualora il titolo richiesto non si
ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del
posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253
- 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30
marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui,
per
Legge,
compete
potere
discrezionale
272
nell’individuazione della tipologia del titolo necessario per
accedere alla selezione, è tenuta ad esercitare tale
facoltà “discriminante” tenendo in debito conto il grado di
professionalità e preparazione culturale richiesti per il
posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3
maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).
La decisione del Comune di Varese di deliberare
l’accesso per la copertura un posto di “funzionario
museale” in base ai titoli indicati nel bando parte,
comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dalla
determinazione dirigenziale n. 835 del 5 settembre 2013,
citata nel bando medesimo.
Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale,
presumibilmente, dovrebbe essere vincolata al contenuto
della summenzionata determinazione dirigenziale ove
dovrebbero essere state individuate le motivazioni in
base alle quali l’Amministrazione ha optato per la figura
professionale prescelta.
Premesso, poi, che il C.C.N.L., comparto Regioni
Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura
richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla
categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe
considerata anche la figura professionale dell’architetto,
gli
atti
deliberativi
relativi
alla
procedura
concorsuale dovrebbero contenere ben precise
motivazioni tali da chiarire perché, nel caso di
specie, nell’individuare la figura professionale di
categoria D si siano previste le sole figure indicate
nel bando escludendo quella dell’Architetto.
Quanto indicato nel bando per l’individuazione della figura
professionale non è del tutto coerente con l’atto di
indirizzo n. 7 della Regione Lombardia 20/12/2002
“Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e
delle raccolte museali in Lombardia”, che individua la
figura dell'architetto quale consulente, mentre, a sua
volta, l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del
Ministero dei Beni culturali individua la professionalità
dell'architetto tra quelle per l’attuazione degli standard.
In conclusione, la procedura concorsuale in questione, in
virtù delle criticità su elencate, si presterebbe ad essere
impugnata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie,
attesa la carenza delle motivazioni che dovrebbero
chiarire il diretto collegamento tra titolo richiesto e
273
funzioni proprie del posto da ricoprire non escludendosi
dalle valutazioni del caso quanto compreso nel C.C.N.L.
comparto Regioni Autonomie Locali.
22.10.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Frosinone
In merito alla risposta data dal Comune di
Frosinone all’Ordine degli Architetti che si
erano pronunciati sul Bando indetto dal
Comune per un posto di “Istruttore direttivoTecnico Ingegnere” ed a seguito dell'esame
della risposta data all’Ordine dal Comune di
Frosinone è stato richiesto ulteriore parere
che,
quindi,
segue
un
precedente
pronunciamento già espresso, sul medesimo
argomento dal CNAPPC.
22.11.2013
In merito alla Vostra richiesta di ulteriori approfondimenti
a seguito della comunicazione ricevuta dal Comune di
Frosinone in data 15.10.2013, prot. 20130057744,
relativa al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto di “Istruttore direttivoTecnico Ingegnere” a tempo pieno ed indeterminato –
area tecnica – Categoria D1 – Posizione economica D1,
indetto dal comune summenzionato, si osserva quanto
segue:
1. Nella risposta del Comune non si fa riferimento alcuno
alla delibera di giunta comunale n. 286 del 18.6.2013 ed
al piano occupazionale 2013, entrambi menzionati nel
bando in questione.
Tali Atti dovrebbero contemplare le motivazioni precise
per cui nell’individuare la figura professionale di categoria
“D” si sia privilegiata la sola figura dell'Ingegnere Edile Civile.
Il Comune, al riguardo, non chiarisce le ragioni che lo
hanno necessitato ad inserire in organico tale figura
professionale.
Nulla, comunque, impedisce di formulare specifica
richiesta di accesso agli atti per verificare l’esatto
contenuto della delibera n. 286/2013 e del piano
occupazionale 2013.
2. Nella citata risposta del Comune non sono, altresì,
precisati, in alcun modo, i motivi della disapplicazione del
C.C.N.L.,
comparto
Regioni
Autonomie
Locali
(11.3.1999), applicabile alla figura individuata nel bando
allorché prevede, con riferimento alla categoria D, che
fanno parte di tale categoria i profili identificabili nelle
figure professionali sia di architetto che di ingegnere.
A tal proposito si potrebbe interpellare l'ARAN a cui
inoltrare apposito quesito.
3. Oltre a ciò la rappresentata discrezionalità del Comune
nell’acquisire specifiche professionalità, avallata dalla
Commissione Finanza comunale, non chiarisce affatto
quale sia il nesso diretto nella procedura concorsuale fra
274
“titolo richiesto”
ricoprire”.
e
“funzioni
proprie
del
posto
da
In conclusione ribadendo quanto già espresso nella
precedente comunicazione C.N.A.P.P.C., prot. 1074
dell'11.10.2013, si suggerisce di dare corso alla richiesta
di accesso agli atti inviando, nel contempo, specifico
quesito all'ARAN, come già detto in precedenza, con lo
scopo di fare maggiore chiarezza sulle ragioni delle
decisioni assunte dal Comune.
13.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Alessandria
l’Ordine di Alessandia ha posto un quesito in
merito ad un bando di concorso per la
copertura di un posto nel profilo di
“funzionario specialista in attivita’ culturali”
part time ore 24, indetto dal Comune di Novi
Ligure, chiedendo se sia legittima l'esclusione
dalla procedura concorsuale del laureato in
architettura, essendo previsto, come titolo, il
solo diploma di laurea in conservazione dei
beni culturali, assieme al diploma di laurea di
specializzazione in beni storico artistici.
275
18.12.2013
In merito al quesito posto, si segnala che il bando
relativo alla copertura di n. 1 posto nel profilo di
“funzionario specialista in attivita’ culturali”, part time ore
24, categoria D – Posizione economica D1, contempla:
Diploma di Laurea in Conservazione dei beni culturali
(vecchio ordinamento), Laurea specialistica e/o
magistrale in Storia dell’arte (nuovo ordinamento)
classi 95/S e LM-89, nonchè Diploma di Scuola di
specializzazione in beni storici artistici;
L'inquadramento nella categoria “D”, posizione
economica “D1, del C.C.N.L. “Regioni-Autonomie
Locali”.
Le argomentazioni di cui alle contestazioni sollevate da
alcuni iscritti all'albo, firmatari della petizione, attengono
ad aspetti che, di fatto, equiparano, sotto numerosi
profili, il diploma di laurea in architettura con quelli
oggetto della procedura.
Nel bando, a ben vedere, non è prevista alcuna
equipollenza tra i titoli di studio richiesti ed altri titoli.
Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6
dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che
“quando un bando richiede tassativamente il possesso di
un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un
pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo
equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo
diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una
norma di legge”.
Ad ogni buon fine, in base al Decreto Interministeriale 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
ottobre 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra
diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), viene
prevista
l'equiparazione
fra
diploma
di
Laurea
quadriennale in Conservazione dei beni culturali e
diploma di laurea quadriennale in Lettere col diploma di
laurea magistrale appartenente alla classe 10/S,
Conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Il bando pubblicato dal Comune di Novi Ligure, così
come formulato, in assenza di una espressa
indicazione di equipollenza dei titoli, esclude dalla
partecipazione la categoria professionale dei
conservatori, che, nel caso fosse stata prevista
l'equipollenza, non avrebbero potuto essere esclusi
dalla selezione.
Occorre, altresì, precisare, nel merito della procedura
concorsuale, che l’indicazione del titolo di studio, come
richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una
specifica motivazione qualora il titolo richiesto non si
ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del
posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253
- 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30
marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui,
per
Legge,
compete
potere
discrezionale
nell’individuazione della tipologia del titolo necessario per
accedere alla selezione, è tenuta, nell’esercitare tale
facoltà “discriminante” a tenere in debito conto il grado di
professionalità e preparazione culturale richiesti per il
posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3
maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).
La decisione del Comune di Novi Ligure di deliberare
l’accesso per la copertura un posto di “funzionario
specialista in attivita’ culturali” in base ai titoli indicati nel
bando parte, comunque, da presupposti ben definiti,
ovvero dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 156
in data 31/10/2012 e successive, relativa al piano
triennale del fabbisogno di personale 2012 - 2014.
Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale,
presumibilmente, dovrebbe rispecchiare il contenuto della
summenzionata deliberazione in cui dovrebbero essere
precisate le motivazioni che hanno condizionato
l’Amministrazione ad optare per la figura professionale
prescelta.
Oltretutto il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie
Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta
nel bando, prevede che per la posizione da
276
ricoprire, in merito alla categoria D, andrebbe
considerata
anche
la
figura
professionale
dell’architetto; da ciò deriva che gli atti deliberativi
riguardanti la procedura concorsuale in questione
dovrebbero essere corredati da ben precise
motivazioni tali da chiarire perché, nel caso di
specie, nell’individuare la figura professionale di
categoria D si siano previste le sole figure indicate
nel bando escludendo quella dell’Architetto, o
comunque, quella del conservatore.
In conclusione, la procedura concorsuale in oggetto, per
le criticità rappresentate, si presterebbe ad essere
impugnata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie,
attesa la carenza di motivazioni atte a chiarire il diretto
collegamento tra titolo richiesto e funzioni proprie del
posto da ricoprire, non escludendosi dalle valutazioni del
caso quanto contemplato nel C.C.N.L., comparto Regioni
Autonomie Locali.
Sarebbe, oltre a ciò, possibile interpellare l'A.R.A.N., cui
inviare apposito quesito sulle motivazioni della mancata
applicazione del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie
Locali (11.3.1999), atteso che esso, in merito ai profili
professionali di categoria D, contempla anche la figura
dell’architetto.
26.11.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vibo Valentia
Con quesito posto dall’Ordine di Vibo
Valenzia viene richiesto, relativamente al
Bando di Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n.1 posto di
“Istruttore direttivo - Tecnico Ingegnere” a
tempo pieno ed indeterminato – area tecnica
– Categoria D1 – Pos.econ. D1, pubblicato
dal Comune di San Calogero, se sia legittima
l'esclusione del profilo professionale di
Architetto tra i requisiti richiesti, e se tale
legittimità possa essere condizionata dalla
presenza o dalla assenza in atti di apposita e
motivata previsione sulla pianta organica.
277
04.12.2013
In merito al quesito posto, occorre innanzitutto
esaminare l’aspetto della equiparazione dei titoli di laurea
per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento
è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233,
relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea
di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM).
Con tale decreto è stata approvata una tabella “A”,
allegata al decreto, che analizza espressamente le
equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la
partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i
diplomi di laurea del c.d. “vecchio ordinamento” e le
lauree specialistiche.
Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma
di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di
selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio
o nuovo ordinamento.
Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria EdileArchitettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i
titoli richiesti per il bando di concorso.
Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6
dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che
“quando un bando richiede tassativamente il possesso di
un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un
pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo
equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo
diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una
norma di legge”.
In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre
evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso deve essere
accompagnata da una specifica motivazione laddove il
titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le
funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez.
III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva cui
compete, per Legge, potere discrezionale nella
individuazione della tipologia del titolo stesso è tenuta ad
esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito
conto il livello di professionalità e di preparazione
culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato
Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto
2009 n. 4994).
La decisione del Comune di San Calogero di consentire
l’accesso alla posizione di istruttore direttivo-tecnico ai
soli laureati in Ingegneria Civile ed Edile ha origine,
comunque, da presupposti ben determinati, ovvero dal
deliberato della G.C. n. 53 del 08.08.2013, esecutiva, di
programmazione delle assunzioni, e la determinazione
del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 108 del
08/11/2013 di approvazione del bando.
Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale,
presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla
precedente individuazione nella delibera di G.C. che
avrebbe dovuto indicare i posti da coprire, distinti per
singoli profili o figure professionali, ed in particolare il
posto di funzionario tecnico.
A tal proposito è opportuno osservare che il C.C.N.L.,
comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), rispetto
alla figura richiesta dal bando, prevede, che alla categoria
278
D appartengono, equalitariamente, sia la figura
professionale dell’architetto che quella dell’ingegnere.
Pertanto, in base a quanto citato in precedenza, gli atti
deliberativi relativi al bando in questione dovrebbero
contenere ben distinte ed opportune precisazioni atte a
motivare perché la figura professionale di cat. D debba
comprendere la sola figura dell’ingegnere Edile-Civile.
In assenza di tali indicazioni all'interno della delibera di
giunta comunale n. 53 del 08.08.2013, e della
determinazione
del
Responsabile
dell’Area
Amministrativa n. 108 del 08/11/2013, la procedura tutta
si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti
autorità giudiziarie, per l’assenza di motivazioni che
chiariscano, in modo inequivoco, il diretto collegamento
fra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da
ricoprire, così come indicato nella procedura concorsuale,
oltre all’evidente violazione del C.C.N.L. comparto Regioni
Autonomie Locali.
04.02.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Oristano
L’Ordine di Oristano relativamente alla
selezione pubblica per titoli e prove selettive
per l’assunzione di un istruttore direttivo
tecnico - ingegnere, categoria D1, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e
parziale per n. 12 ore settimanali, indetta dal
Comune di Ollastra, ha chiesto se sia
legittima che fra i requisiti richiesti possa
essere prevista l'esclusione del profilo
professionale di Architetto.
E' intercorsa corrispondenza tra l'Ordine ed il
Comune, che ha già offerto le proprie
motivazioni sulla legittimità di tale operato.
279
07.03.2014
In merito al quesito posto, ed in base alla
documentazione inviata, occorre innanzitutto osservare,
nel merito della procedura concorsuale, che l’indicazione
del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe
accompagnata da una specifica motivazione laddove il
titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le
funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez.
III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui,
per
Legge,
compete
potere
discrezionale
nell’individuazione della tipologia del titolo necessario per
accedere
alla
selezione,
può
esercitare
tale
“discriminante” facoltà purché tenga in debito conto il
grado di professionalità e preparazione culturale richiesti
per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).
La decisione del Comune di Ollastra di deliberare
l’accesso per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico (ingegnere) in base ai titoli indicati nel
bando parte, comunque, da presupposti ben definiti,
ovvero dal piano delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato per il triennio 2011-2013, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data
12.10.2011, integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 42 del 10.06.2013.
Da ciò consegue che l'indizione della procedura
concorsuale dovrebbe, presumibilmente, essere vincolata
al contenuto della summenzionata deliberazione che, in
base a quanto argomentato, dovrebbe contenere le
motivazioni per cui l’Amministrazione ha optato per la
figura professionale indicata nel bando.
Nulla, tuttavia. impedisce di formulare specifica richiesta
di accesso agli atti per visionare e verificare il contenuto
dei su citati deliberati del Comune di Ollastra.
Oltre a ciò, il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie
Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel
bando in questione prevede, con riferimento alla
categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe
considerata anche la figura professionale dell’architetto
ragion per cui i suindicati atti deliberativi, di cui alla
procedura concorsuale oggetto, dovrebbero essere
supportati da ben precise e fondate argomentazioni tali
da motivare perché mai, nell’individuare la figura
professionale di categoria D, si siano privilegiate le sole
figure
indicate
nel
bando
escludendo
quella
dell’Architetto, ovvero, quella del conservatore.
Pertanto, in base alle su elencate criticità, la procedura
concorsuale in questione è, comunque, censurabile per la
carenza di motivazioni a supporto del collegamento tra
titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire,
non omettendo di considerare quanto contenuto nel
C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali.
Sarebbe opportuno, a questo punto, promuovere istanza
di accesso agli atti al fine di acquisire il piano delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per il
triennio 2011/2013, la deliberazione della Giunta
Comunale n. 81, datata 12.10.2011, la deliberazione
della Giunta Comunale n. 42 del 10.06.2013 e tutti gli
atti istruttori connessi e presupposti; tanto allo scopo di
valutare la sussistenza delle motivazioni che hanno
indotto l’Amministrazione ad optare per la figura
professionale prescelta.
Sarebbe, altresì, conveniente ed opportuno rivolgersi
all’A.R.A.N. a cui chiedere perché mai l’Amministrazione
banditrice non abbia tenuto conto del C.C.N.L., comparto
Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), in base al quale
anche l’Architetto potrebbe ricoprire la posizione di cat.
“D” di cui al bando in questione.
280
21.02.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Vibo Valentia
L’Ordine di Vibo Valentia ha chiesto
chiarimenti in merito ad un Bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura un posto a tempo pieno ed
indeterminato di funzionario tecnico Ingegnere - categoria “D” – posizione
economica “ D. 1” , pubblicato dal Comune di
San Calogero, su cui c’è già stato un
precedente pronunciamento del CNA, prot.
1487.
A seguito di tale pronunciamento il Comune
ha richiesto parere al M.I.U.R., che con
propria nota ha evidenziato che il Diploma di
laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria
Civile è equipollente soltanto al Diploma di
laurea
in
Pianificazione
Territoriale,
Urbanistica e Ambientale ai sensi del D.I.
9.7.2009, essendo, altresì, equiparate ad
esso le lauree specialistiche 28/S e le lauree
magistrali delle classi LM-23, LM-24, ed LM26. Stante quanto premesso il precitato
Ordine ha chiesto al CNAPPC di valutare
l’opportunità di formulare richiesta per il
riconoscimento dell’equipollenza tra laurea in
Architettura e laurea in ingegneria civile ai
fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.
23.04.2014
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, così
come emerge dal parere del M.I.U.R. del 21.1.2014,
quivi allegato, il Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca è l'unico ente in grado di riconoscere
equipollenze di carattere generale, a seguito di verifica
del Comitato Universitario Nazionale.
Data la palese carenza normativa derivante dalle
disposizioni legislative attuali che non prevedono
esplicitamente l'equipollenza tra laurea in Architettura e
laurea in Ingegneria Civile, questo Consiglio Nazionale si
impegnerà nel proporre alle autorità competenti apposite
ed adeguate modifiche, alle vigenti disposizioni, col fine
di rendere equipollenti i titoli di studio predetti ai fini
dell’ammissione ai pubblici concorsi.
17.04.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Alessandria
Alcuni iscritti dell’Ordine di Alessandria che,
tempo addietro, sollecitarono l’Ordine ad
intervenire presso il Comune di Novi Ligure
per avere questo indetto un concorso per la
copertura di un posto di “Funzionario
specialista in attività culturali”, escludendo
dalla partecipazione i laureati in architettura,
hanno
lamentato
la
non
incisività
dell’intervento dell’Ordine cui hanno diretto,
per conoscenza, la missiva con la quale
hanno chiesto al C.N.A.P.P.C. di precisare
eventuali risoluzioni decise nel merito e, nel
caso, avviate. La rsiposta alla domanda viene
fornita all’Ordine e fa seguito alla precedente
nota, datata 18.12.2013, di risposta ai
chiarimenti
richiesti
dal
presidente
dell’Ordine di Alessandria sulla eventuale
13.05.2014
La questione oggetto di controversia, ovvero il concorso
pubblico, non sembra tale da poter individuare debolezze
da attribuire nei confronti dell’Ordine dal momento in cui
un Ordine professionale, pur esercitando determinate
funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo
rappresentativo degli interessi della categoria, non
possiede la legittimazione diretta a sindacare la
valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione
in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari
alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato
1163/2011, T.A.R. Lecce 80/2012 e 1947/2012).
Non sembra al Consiglio Nazionale, quindi, che l’Ordine
non abbia attivato alcuna azione a tutela delle
competenze degli architetti, dal momento in cui l’Ordine
si è attivato ed ha investito il Consiglio Nazionale ed altri
legali di fiducia al fine di avere chiarezza su una materia,
come quella delle competenze professionali, che presenta
281
legittimità delle determinazioni assunte dal
comune di Novi Ligure a proposito del
concorso in questione.
28.04.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Teramo
L’Ordine di Teramo ha segnalato che l’A.S.L.
di Teramo, in attuazione della deliberazione
n. 367, adottata in data 11.04.2013, ha
indetto un bando di consorso pubblico per
l'assunzione a tempo indeterminato di un
Dirigente Ingegnere Elettrico e di un
Dirigente Ingegnere Civile, non avendo
previsto
per
tale
bando
la
figura
professionale dell'Architetto. L'Ordine ha già
invitato l’A.S.L. a ritirare il bando, in
autotutela, ricevendo in risposta dall’A.S.L.
che è stato rispettato il criterio tra
equiparazione ed equipollenza dei titoli di cui
alla procedura concorsuale.
282
sempre elevate criticità ed esiti incerti in sede di giudizio
di impugnazione.
Si segnala, invece, che gli esponenti avrebbero potuto
impugnare, autonomamente e tutti insieme, il bando
oggetto del concorso pubblico, anche al fine di
ammortizzare i costi del contributo unificato e le spese
legali.
L’Ordine, in tal modo, avrebbe sicuramente evitato i su
esposti problemi giurisdizionali legati alla legittimazione
diretta ed avrebbe potuto costituirsi in tale giudizio “ad
adiuvandum”, a sostegno dell’esclusione della figura
professionale dell’architetto nel bando indetto dal
Comune di Novi Ligure.
24.06.2014
Con riferimento al bando della A.S.L. di Teramo preme
innanzitutto osservare, dalla lettura del testo, che non
sembrerebbe esperito, prima della sua indizione, un
avviso di mobilità, adempimento necessariamente
preliminare in base all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs
165/2001.
In ossequio a tale disposizione di legge, le
Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilità,
ovvero
provvedere,
in
via
prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio.
Oltre a ciò va osservato che nel bando l'indicazione del
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso
non è accompagnata da una specifica motivazione,
laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto
collegamento con le funzioni proprie del posto da
ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16
gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30
marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva ha un
potere discrezionale nella individuazione della tipologia
del titolo prescelto sempreché lo eserciti tenendo conto
della professionalità e della preparazione culturale
richieste per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI
sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n.
4994).
Nella specie, stante la tipologia dei posti ricoperti, è
assente ogni motivazione atta a chiarire perchè i profili
professionali previsti dal bando non possano essere
ricoperti anche dalla categoria professionale degli
architetti.
Inoltre, l'indizione della procedura concorsuale dovrebbe
essere vincolata dalla precedente individuazione, nel
Piano occupazionale della Azienda Sanitaria, dei posti da
ricoprire, distinti per singoli profili o figure professionali
e, nello specifico, gli stessi posti previsti dal bando.
Diventa, quindi, opportuno valutare l’esistenza o meno di
un Piano Occupazionale oggetto, magari, di precedente
deliberato che contenga, eventuali, ulteriori elementi in
grado di chiarire le motivazioni della riserva per i soli
ingegneri dei rapporti di lavoro di cui al bando in
questione.
Si invita, quindi, l'Ordine di Teramo a segnalare quanto
sopra alla A.S.L. rappresentando la necessità di un ritiro
in autotutela del bando di concorso atteso che, in tema di
concorsi pubblici, l’Ordine professionale, pur esercitando
determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed
essendo rappresentativo degli interessi della categoria,
non possiede la legittimazione diretta a sindacare la
valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine
ai profili dalla stessa ritenuti necessari per l’assolvimento
delle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato
1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012 ).
Da quanto argomentato discende che qualora si volesse
intraprendere un’azione giudiziaria sarà opportuno che
essa venga proposta da singoli architetti iscritti all’Albo,
in quanto direttamente interessati alla procedura, mentre
l’Ordine, in seguito all’avvenuta impugnazione del bando,
potrà, volendo, costituirsi “ad adiuvandum”.
09.07.2014
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Siracusa
L’Ordine di Siracusa ha segnalato che
l’Azienda Sanitaria provinciale ha emesso un
avviso pubblico per la "selezione pubblica per
titoli e colloquio per la formulazione di
distinte graduatorie per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di
dirigente ingegnere - orientamenti vari"
escludendo dalla selezione la categoria degli
architetti.
283
04.09.2014
In merito al quesito posto, occorre innanzitutto
esaminare l’aspetto della equiparazione dei titoli di laurea
per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento
è dato dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 al
n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche
(LS) e lauree magistrali (LM).
Con tale decreto è stata approvata una tabella “A”, ad
E’ stato chiesto l’eventuale legittimità di tale
esclusione e l’opportunità o meno di
promuovere ricorso nei confronti dell'Ente
banditore
a tutela della professione.
284
esso
allegata,
che
individua
espressamente
le
equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la
partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i
diplomi di laurea del c.d. “vecchio ordinamento” e le
lauree specialistiche.
Il chiarimento inviato dal Comune di Frosinone,
protocollo n. 20130050223 del 16.9.2013, afferma che
per la Laurea vecchio ordinamento è da considerare
valido anche il diploma di laurea in Ingegneria Edile, oltre
a quello in Ingegneria Civile citato nel bando.
Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009, poi, non è contemplata alcuna equiparazione tra il
diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indicato
nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in
Architettura, vecchio o nuovo ordinamento.
Altra cosa è, invece, il corso di laurea in Ingegneria edile
- Architettura, affatto menzionato dal Comune fra i titoli
richiesti per accedere al bando di concorso.
Al riguardo, si osserva che la sentenza n. 6260 del 6
dicembre 2012, del Consiglio di Stato ha stabilito che
“quando un bando richiede tassativamente il possesso di
un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un
pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo
equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo
diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una
norma di legge”.
In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre
evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso deve essere
accompagnata da specifica motivazione laddove il titolo
richiesto non si ponga in diretto collegamento con le
funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez.
III quater, sent. 253, 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva cui
compete, per Legge, potere discrezionale nella
individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta
ad esercitare tale discriminante facoltà tenendo in debito
conto il livello di professionalità e di preparazione
culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato
Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto
2009 n. 4994).
Dall'esame del bando, poi, non sembrerebbe essere stata
prevista, per tale procedura, la necessità di un avviso di
mobilità, prodromico all'indizione del bando, in ossequio
all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001.
Secondo tale disposizione di legge, le amministrazioni,
prima di procedere all'espletamento di concorsi finalizzati
alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che abbiano fatto domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Nella specie, stante la tipologia dei posti oggetto della
procedura, è assente ogni motivazione atta a chiarire
perché i profili professionali non possono essere ricoperti
anche dalla categoria professionale degli architetti.
Premesso che l'indizione della procedura concorsuale
avrebbe, peraltro, dovuto essere vincolata dalla
precedente individuazione, nel Piano Occupazionale della
Azienda Sanitaria, dei posti da coprire, distinti per singoli
profili o figure professionali, ed in particolare i posti di cui
al bando in questione, sarebbe il caso di capire, a questo
punto, se l’eventuale Piano Occupazionale, oggetto di
precedente deliberato, sia in grado di fornire ulteriori
elementi volti a chiarire le ragioni per cui tali rapporti di
lavoro siano stati riservati alla sola categoria degli
ingegneri.
Si ritiene opportuno invitare l'Ordine di Siracusa a
segnalare
quanto
sopra
all’ASL,
rappresentando
l’opportunità di un ritiro in autotutela del bando di
concorso in questione.
Preme, infine, rammentare che in tema di concorsi
pubblici
l’Ordine
professionale,
pur
esercitando
determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed
essendo rappresentativo degli interessi della categoria,
non può essere ritenuto direttamente legittimato a
sindacare la valutazione discrezionale della pubblica
Amministrazione in ordine ai profili che la stessa
individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da
ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e
1947/2012 ).
Da quanto enunciato deriva che, nel caso in cui debba
intraprendersi un’azione giudiziaria, sarebbe opportuno
che l'impugnazione del bando venisse promossa da
singoli architetti iscritti all'Albo, legittimati in tal senso in
285
quanto interessati alla procedura, lasciando all’Ordine
l’eventuale possibilità di potersi costituire in giudizio “ad
adiuvandum”.
21.01.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Pescara
L'Ordine di Pescara, ha richiesto parere in
merito alla legittimità dell'avviso per la
presentazione di curricula per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato,
con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.
110, comma i, del d. lgs. n. 267/2000,
indetto dalla Provincia di Pescara.
286
27.03.2015
Con riferimento all'avviso indetto dalla Provincia di
Pescara riguardante la presentazione di curricula per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma i,
del D. Lgs. n. 267/2000, si osserva che l'indicazione
riportata nel bando, relativa al titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso, deve essere
accompagnata da una specifica motivazione laddove il
titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con
le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio
Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R.
Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).
L’Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui
compete
per
Legge
potere
discrezionale
nella
individuazione della tipologia del titolo in questione, è
tenuta ad esercitare tale discriminante facoltà tenendo in
debito conto il livello di professionalità e di preparazione
culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato
Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto
2009 n. 4994).
La decisione della Provincia di Pescara di deliberare la
selezione per l'assunzione di n. 1 dirigente tecnico, a
tempo determinato, riservandola ai soli laureati in
Ingegneria Civile ed ingegneria Edile, dovrebbe partire da
presupposti ben determinati, ovvero dal piano del
fabbisogno di personale, che, nel caso oggetto, non è
nemmeno citato.
Ne consegue che l'indizione della procedura dovrebbe,
presumibilmente, essere vincolata dalla individuazione
dei posti da ricoprire all'interno del piano del fabbisogno
del personale, se esistente, con opportuna motivazione di
ciò all'interno di tale atto, di cui l’Ordine potrebbe avere
contezza a seguito di opportuna, formale, richiesta di
accesso agli atti.
Va poi precisato che la procedura è stata indetta ai sensi
dell'art. 110, comma i, del D. Lgs. 267/2000, così come
recentemente modificato dal D. L. 90/2014, convertito
nella Legge 114/2014, ove viene consentito di ricorrere
alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
attraverso procedure di selezione pubblica volte ad
accertare il possesso di “comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie
oggetto dell’incarico”.
La disposizione normativa deve essere valutata in uno al
Programma Triennale Anticorruzione della Provincia di
Pescara, ove, nel disaggregare i rischi specifici
connessi, appunto, con l’articolo 1, comma 16, lettera d),
della legge 190/2012, dovrebbe emergere che sono state
espressamente valutate:
• previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire;
• motivazione generica e tautologica circa la sussistenza
dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare soggetti
particolari.
Non appare ammissibile precostituire requisiti di accesso
limitando l'accesso ad un posto pubblico ai soli laureati in
ingegneria ed abilitati alla professione di ingegnere,
elementi costitutivi del primo fattore di rischio specifico
sopra esaminato; né è possibile attribuire incarichi in
assenza di una motivazione profonda e chiara, completa
ed efficace solo in funzione della sussistenza di criteri
oggettivi di confronto selettivo legati anche ad una più
ampia partecipazione alla procedura.
Restano, infine, ferme le disposizioni di cui al R. D.
2357/1925, art. 51 e 52, relative alle attività attribuite o
riservate, in via esclusiva e non, alle professioni di
ingegnere ed architetto permanendo una zona
condivisa in materia di edilizia civile, che rimane,
sostanzialmente, accessibile sia al settore architettura
(art. 16 D.P.R. 328/2001) sia al settore ingegneria civile
(art. 46 D.P.R. 328/2001).
La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie
pressochè identiche a quelle in questione, si è già
pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude,
per le materie oggetto del bando, talune categorie
professionali.
Con la Sentenza del T.A.R. Molise 267/2014 del 17 aprile
2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il
conferimento, ai sensi dell’art. 110 comma primo D.Lgs.
n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta
287
tuttora persistente la ripartizione di competenze
professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli
artt. 51 e 52 del R. D. n. 2537/1925, "non può condurre,
infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea
di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.
Lgs. 27.1.1992, n. 129, che vale non ai fini
dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due
professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione
nell'ambito
comunitario
e
dell’inerente
mutuo
riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli
Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)",
annullando la procedura dal momento che consentiva
l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.
In base a quanto fin qui esposto, il bando oggetto di
parere,
in
assenza
di
ritiro
e/o
riesame
dell'Amministrazione
in
autotutela
amministrativa,
potrebbe
essere
impugnato
innanzi
il
TAR
territorialmente competente, nel termine di 60 giorni
dalla sua pubblicazione.
Preme rammentare, poi, che in tema di concorsi pubblici
l’Ordine professionale, pur esercitando determinate
funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo
rappresentativo degli interessi della categoria, secondo
taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione
diretta a sindacare valutazioni discrezionali della pubblica
Amministrazione in ordine ai profili che la stessa
individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da
ultimo Cons. Stato 1163/2011, T.A.R. Lecce 80/2012 e
1947/2012 ).
Pertanto nel caso si dovesse intraprendere azione legale
sarà opportuno che l’eventuale impugnazione venisse
proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, potenziali
aspiranti al rapporto di dipendenza, fermo restando la
possibilità per l’Ordine di costituirsi ad adiuvandum.
17.03.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Monza
L’Ordine di
Monza nel dare seguito alla
richiesta di un paesaggista con laurea
triennale in Architettura dei giardini e
paesaggistica classe di laurea 4, e laurea
specialistica in Architettura del paesaggio
classe 3S, ha chiesto se per un concorso ad
un posto categoria C1, i cui requisiti sono
"possesso del diploma di scuola media
superiore di geometra o equipollente oppure
288
10.04.2015
In merito a quanto richiesto occorre segnalare che nella
tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 la
laurea specialistica, classe 3/S Architettura del paesaggio
(D.M. 509/99) è equiparata, ai fini della partecipazione a
pubblici concorsi, al diploma di laurea in architettura.
Dovendosi, poi, intendere per laurea di primo livello
quella triennale e stante
quanto dichiarato c’è da
ritenere, relativamente ai titoli equipollenti richiesti per
accedere al concorso in questione, che l’iscritto,
diploma di laurea, anche di
architettura o ingegneria
oppure titoli equipollenti" se
dal
richiedente
siano
partecipare a tale concorso.
03.04.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Monza
estensore del quesito, sia in possesso dei requisiti
necessari
per
poter
partecipare
alla
procedura
concorsuale.
Sarà, comunque, opportuno formulare specifico quesito,
in merito al possesso dei requisiti, all'Ente Pubblico che
ha indetto la procedura concorsuale.
primo livello, in
civile o edile,
i titoli posseduti
sufficienti
per
Con quesito dell'Ordine di Monza del 3 aprile,
pervenuto per il tramite del presidente del
Dipartimento lavoro, compensi e competenze
professionali, viene segnalato che il bando di
gara relativo alla Progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori relativi all'Area di
laminazione di Inverigo comprendenti opere
idrauliche e di riqualificazione fluviale nei
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con
Colzano, indetto dal Parco Regionale Della
Valle Del Lambro, non ha previsto fra le
professionalità
indicate
quali
potenziali
partecipanti alla gara anche la figura
professionale dell’Architetto (punto 3.3.2.a).
E’ stato perciò chiesto al CNAPPC un parere
al riguardo.
289
21.04.2015
In risposta al quesito posto, occorre,innanzitutto,
rimarcare che le opere oggetto della procedura, come
qualificate dal Parco Regionale Della Valle Del Lambro ai
sensi del D.M. n. 143 del 2013, nella categoria P.01,
contemplano opere relative al restauro paesaggistico, alla
configurazione di assetto paesaggistico e riqualificazione
e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali od
urbani, finalizzando il tutto al recupero ed al ripristino
dello status originario dei luoghi.
A fronte di tali intenti realizzativi e sulle materie oggetto
della procedura di affidamento dei relativi servizi è
indubbia la competenza della categoria professionale
degli Architetti, oltre a quella dei professionisti individuati
nel bando, atteso che l’architetto è deputato ad occuparsi
anche della materia di pianificazione del territorio, del
paesaggio e dell’ambiente.
Dette competenze che il D.P.R. 328/2001 attribuisce,
specificamente, al pianificatore territoriale, rientrano
anche tra le competenze dell'architetto.
Nell’ambito
dell’ordinamento,
possano
sussistere
fattispecie di competenze professionali c.d. concorrenti
o miste, ed in difetto di specifica ed esclusiva riserva di
legge, può quindi verificarsi la coincidenza di concorrenti
libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti
categorie professionali.
Appare, quindi, del tutto destituita di fondamento la
riserva espressa, nel bando oggetto, dal Parco Regionale
Della Valle Del Lambro, a svantaggio della categoria degli
architetti e dei pianificatori, potendosi, per questo,
qualificare l’esclusione come arbitraria se si considera che
per lo svolgimento delle funzioni oggetto di affidamento
gli architetti ed i pianificatori hanno competenze
equiparabili a quelle proprie delle professioni individuate
nella lex specialis.
In considerazione, infine, che ad oggi è scaduto il termine
per proporre ricorso dinanzi al T.A.R. essendo il bando
risalente al 31 dicembre 2014 si potrebbe far riferimento
a soluzioni alternative quali un esposto all'A.N.A.C. o
all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato in
considerazione che, diversamente da come prospettato
nella risposta del R.U.P., la lex specialis è lesiva del
principio di libera concorrenza.
290
H) – COMPETENZE: LAUREATI TRIENNALI SEZ. “B”; PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI SEZ. “A”;
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI; DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
15.04.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Modena
L’Ordine
di
Modena
ha
domandato
chiarimenti per dare risposta al quesito posto
da un proprio iscrritto nella Sezione A –
Settore Conservazione dei Beni Architettonici
e Ambientali dal 2006 – con laurea
conseguita nel settembre 2004 e abilitazione
conseguita nel 2005 che così interroga:
“Vi chiedo cortesemente se potete aiutarmi a
chiarire un punto riguardante l’art. 202
Attività di progettazione, direzione
lavori e accessorie del Codice 163/2006
(codice dei contratti) che, al punto 5, recita:
“per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l’ufficio di direzione del direttore dei
lavori deve comprendere, tra gli assistenti
con funzioni di direttore operativo, un
soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa, in
possesso di specifiche competenze coerenti
con l’intervento” mentre, in proposito, il
codice dei beni culturali (42/2004) all’art.
182, stabilisce:
“1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova di idoneità
con valore di esame di stato abilitante,
secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'università e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2008, d) colui che
consegua un diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purché risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio
2006”
L’iscritto, che ha posto il quesito, chiede
se anche lui possa collocarsi rientrante
291
16.05.2011
Con riferimento al quesito posto appare utile evidenziare
quanto segue:
La fattispecie illustrata nel quesito riguarda un soggetto
iscritto nella sezione A – Settore Conservazione dei Beni
Architettonici e Ambientali dal 2006 – con laurea
conseguita nel settembre 2004 e abilitazione conseguita
nel 2005.
La figura professionale del Conservatore è stata
introdotta in Italia dal D.P.R. 328/2001, e, ai sensi
dell’art. 15 comma 3, lettera d), “agli iscritti nel settore
conservazione dei beni architettonici ed ambientali
spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed
ambientali”.
Ai sensi dell'art 16, comma 4, lett a) del D.P.R.
328/2001,
l'attività
di
conservazione
dei
beni
architettonici ed ambientali ha come oggetto "la diagnosi
dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e
ambientali e la individuazione degli interventi e delle
tecniche miranti alla loro conservazione".
Diversamente, il restauratore di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art.
1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 86/2009, "è il
professionista che definisce lo stato di conservazione e
mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette
per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi
dei
beni
e
assicurarne
la
conservazione,
salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel
quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi
ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo
stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e
dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue
direttamente i trattamenti conservativi e di restauro;
dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro; svolge attività di ricerca,
sperimentazione
e
didattica
nel
campo
della
conservazione. Le attività che caratterizzano la
professionalità
del
restauratore
sono
descritte
nell'allegato A al presente decreto" che elenca fra le
attività specifiche del restauratore quelle relative
all’interno di tale qualifica.
all’esame
preliminare,
progettazione,
intervento,
documentazione
e
divulgazione,
ricerca
e
sperimentazione.
A sua volta, il preambolo del Codice Deontologico dei
Conservatori di Beni Architettonici e Ambientali (entrato
in vigore il 1 settembre 2009) sancisce che: “Il
Conservatore dei beni architettonici e ambientali è una
figura professionale con preparazione specifica per
operare nel settore della conoscenza, dello studio, e
dell'analisi
inerenti
la
conservazione
dei
beni
architettonici e ambientali. In particolare egli ha una
preparazione specifica nella diagnosi dei processi di
degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali
nonché nell'individuazione degli interventi e delle
tecniche miranti alla loro conservazione, con espressa
esclusione di ogni attività di progettazione".
In base alle sopraelencate disposizioni, la figura
professionale del conservatore dei beni architettonici e
ambientali può svolgere un’attività di tipo diagnostico per
l’individuazione degli interventi e delle tecniche da
utilizzare nelle operazione restitutive, mentre il
restauratore può svolgere attività di progettazione e di
intervento diretto sull’opera o sul bene oggetto
d’intervento.
Le previsioni di cui all'art. 182 del D.Lgs. 42/2004, ed in
particolare le modalità di acquisizione della qualifica di
restauratore, sono state, fra l’altro, oggetto di specifico
bando di selezione pubblica per il conseguimento di tale
qualifica professionale, pubblicato sulla G.U.R.I. serie
concorsi n. 74 del 25.9.2009.
Tale bando ha previsto, all'art. 2 lett. 4, che ai sensi
dell'art.182, comma 1-bis lettera a) del D.Lgs. 42/2004,
per il conseguimento della qualifica di restauratore dei
beni culturali il titolo di studio indicato in tali disposizioni,
ed in particolare il diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico,
con iscrizione ai relativi corsi anteriormente alla data del
31 gennaio 2006 consente l'accesso alla prova di
idoneità da svolgersi con le modalità di cui all'art. 4 del
bando e secondo quanto disposto dal D.M. 30 marzo
2009, n. 53 (in GURI 27.5.2009 n. 121); tale D.M.
stabilisce modalità e criteri per la prova di idoneità,
ricomprendendo l'obbligatorietà di tale prova anche per i
soggetti di cui all'art.182, comma 1-bis lett. a) del D.Lgs.
292
42/2004 e la qualifica di restauratore a seguito del
superamento della prova predetta.
Va infine segnalato che tale procedura per il
conseguimento di qualifiche professionali, allo stato, è
stata sospesa dal Ministero per i beni e le attività culturali
in data 23.11.2010 (in G.U.R.I. serie concorsi 30.11.2010
n. 95) in attesa dell'iter parlamentare di revisione
dell'art. 182 del D.Lgs. 42/2004.
27.04.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Bergamo
L’Ordine ha girato al CNA il quesito di un
iscritto che domanda se un geometra può
eseguire la direzione dei lavori di un progetto
redatto da un architetto.
16.05.2011
Con riferimento al quesito posto, premesso che esso non
chiarisce quali siano le opere oggetto del quesito stesso
né, tantomeno, la tipologia della progettazione effettuata
dall'architetto, l'entità di dette opere e se trattasi di
appalto pubblico o privato, appare utile evidenziare
quanto segue:
A norma dell'art. 16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929 n.
274, la competenza dei geometri è consentita per la
direzione lavori di modeste costruzioni civili nonché,
ai sensi dell'art. 16 lett. l), per la direzione lavori di
costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole,
di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese
piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che
non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la
loro destinazione non possono comunque implicare
pericolo per l’incolumità delle persone, nonché di piccole
opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali
senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di
bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto
della spesa per opere consorziali relative, esclusa,
comunque, la redazione di progetti generali di bonifica
idraulica ed agraria e relativa direzione (cfr. "ex multis"
Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n.
10365; Cass. 9 maggio 2000 n. 5873; Cass. 29
novembre 2000 n. 15327; Cass. 25 marzo 2004 n.
5961).
16.05.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Napoli
L’Ordine di Napoli ha posto la seguenta
domanda: “In merito alla richiesta di
chiarimenti circa le competenze professionali
degli Architetti iunior, in particolare quelle
riguardanti la certificazione energetica,
desideriamo sapere se con l’abilitazione
all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Albo nella categoria “B” è possibile
10.06.2011
L'architetto junior, limitatamente alle attività di
progettazione previste dall'art. 16 comma 5 a del DPR
328/2001, ovvero relativamente a costruzioni civili
semplici con l'uso di metodologie standardizzate, può
svolgere la progettazione di impianti asserviti agli edifici
stessi ed è abilitato alla certificazione energetica degli
edifici, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e
successive
modificazioni
ed
integrazioni,
previo
293
redigere un attestato
energetica da allegare
compravendita”.
30.05.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Padova
di
ad
superamento di un corso abilitante, sempreché la
Regione Campania abbia pubblicato, nelle more, le regole
per attivare i corsi di formazione.
certificazione
un Atto di
Il presidente dell’Ordine di Padova ha
denunciato alla Procura della Repubblica un
geometra
per
esercizio
abusivo della
Professione in quanto redattore di un piano
di
lottizzazione
ad
uso
residenziale,
costituendosi, altresi, come parte offesa.
294
10.06.2011
Con riferimento alla documentazione inviata alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Padova,
si
rappresenta quanto segue:
Va
preliminarmente evidenziato che la fondatezza
dell'azione penale è già stata autonomamente valutata
da codesto Ordine all’atto della presentazione della
denuncia. Si segnala, tuttavia,
dall'esame della
denuncia presentata, che oltre alla giurisprudenza ivi
citata sarebbe più utile rammentare le sentenze della
Cassazione Civile n. 19292 del 7 settembre 2009, n.
6402 del 12 marzo 2011, nonché la sentenza del
Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, che
definiscono puntualmente e chiariscono in via definitiva
le competenze dei geometri.
Quanto alla qualifica se possa o meno ritenersi
danneggiato l'Ordine in indirizzo, la giurisprudenza al
riguardo ha ritenuto la legittimità a costituirsi parte
civile in base all’interesse generale a che determinate
professioni,
richiedenti,
tra
l’altro,
particolari
competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da
soggetti
che
abbiano
conseguito
una
speciale
abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che
l’eventuale lesione del bene anzidetto riguardi, in via
diretta ed immediata, la Pubblica Amministrazione con
la conseguenza che gli ordini professionali non sono
abilitati a costituirsi parte civile all’unico fine di tutelare
gli interessi morali della categoria quando all’Ordine
medesimo non sia
derivato un danno (vedasi, ex
multis, Cass. sez. Il, 12.10.2000, n. 11078).
Ciò non toglie, tuttavia (cfr. Cass. sez. V, 18.11.2004,
n. 3996) che possano assumere veste di danneggiati
quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso,
abbiano subito, in conseguenza della violazione della
norma penale in questione, un danno tipicamente di
carattere patrimoniale, quale quel pregiudizio causato
dalla concorrenza sleale subita in un determinato
contesto
territoriale
dai
professionisti
iscritti
all’associazione di categoria, danno che va ad
aggiungersi a quello consistente nell’offesa all’interesse
circostanziato riferibile all’associazione professionale
legittimata, in tal caso, a costituirsi parte civile nel
procedimento penale per ottenere il risarcimento o la
riparazione non già di un danno solo morale ma anche
patrimoniale (cfr. Cass. sez. IV, 3 giugno 2008,n.
22144; sez. VI 30.11.1998, n. 795; sez. VI 1-6-1989,
n. 59, Monticelli).
Al riguardo in considerazione che la richiesta di azione
penale è scaturita proprio dall’Ordine apparirebbe,
comunque, coerente e logico proseguire nell'azione
penale costituendosi parte civile per ottenere il
risarcimento del danno morale e patrimoniale, ferma
restando, tuttavia, la discrezionalità sulla prosecuzione
o meno dell’azione penale in relazione a ragioni di
opportunità e convenienza.
08.11.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Lecco
L’Ordine degli Architetti P. P. e C. della
Provincia di Lecco ha richiesto di poter
sapere se gli iscritti alla sezione A e B,
settore Pianificazione, possono accedere ai
corsi specialistici di sicurezza di cui al
Decreto legislativo 81/2008.
295
28.11.2011
Con riferimento al quesito posto preme precisare quanto
segue:
1. Preliminarmente, appare opportuno rammentare che
ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 328/2001, per
l'iscrizione nella sezione A nel settore pianificazione
territoriale è necessario il possesso della laurea classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
o classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; oltre a ciò,
ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 328/2001, per
l'iscrizione nella sezione B nel settore pianificazione è
necessario il possesso della laurea classe n. 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale o classe n. 27 - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura.
2. Ciò premesso, il D. Lgs. 81/2008, nel testo vigente,
prevede due tipi di corsi specialistici per la sicurezza,
ovvero quelli relativi agli addetti ed ai responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art.
32) e quelli relativi al coordinatore per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori (art. 98).
3. Quanto ai requisiti di cui all’art. 32 (addetti e
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni) è necessario essere in possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza,
con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui
al precedente periodo, è necessario possedere un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi (comma 2).
Il medesimo articolo prevede poi, al comma 5, che i
possessori di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23,
della laurea magistrale LM26 (di cui al D.M. 16 marzo
2007), nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al DM 4 agosto
2000) ovvero nella classe 4 di cui al DM 2 aprile 2001,
ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute
corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione.
4. Quanto ai requisiti di cui all’art. 98 (coordinatore per
la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei
lavori), il comma 1 prevede il possesso dei seguenti titoli:
a) laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-69, LM-73, LM-74 (di cui al D.M. 16 marzo 2007),
ovvero laurea specialistica conseguita nelle classi 4/S, da
25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (di cui al D.M. 28
novembre 2000), ovvero corrispondente diploma di
laurea ai sensi del D.M. 5 maggio 2004, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 (di
cui al DM 16 marzo 2007), ovvero laurea conseguita nelle
classi 8, 9, 10, 4 (di cui al D.M. 28 novembre 2000),
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di
datori
di
lavoro
o
committenti,
comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
Secondo il comma 2 del medesimo art. 98, i soggetti
sopraindividuati devono essere in possesso di attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni
o,
in
via
alternativa,
dall'I.S.P.E.S.L.,
dall'I.N.A.I.L., dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle
296
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
L'attestato di frequenza, ai sensi del successivo comma 4
“non è richiesto per coloro che, non più in servizio,
abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di un esame relativo ad uno
specifico insegnamento del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un
corso di perfezionamento universitario i cui programmi e
le relative modalità di svolgimento siano conformi
all’allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è
richiesto per coloro che sono in possesso della laurea
magistrale LM-26”.
5. Alla luce delle soprarichiamate disposizioni di legge, il
pianificatore, sezione A e B, potrà, quindi, accedere ai
corsi specialistici di sicurezza, ex artt. 32 e 98 D.Lgs.
81/2008, qualora in possesso dei titoli di studio
individuati nelle citate disposizioni di legge (tutti i titoli ex
art. 32 e 4S ex art. 98) o, in alternativa, qualora in
possesso di specifiche esperienze, così come precisato
nelle richiamate disposizioni, fatti salvi i casi di esonero
come individuati dalle disposizioni medesime.
La normativa citata rende possibile, di conseguenza, per i
pianificatori, nei limiti sopra specificati, la possibilità di
assolvere al ruolo di addetti e responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni, nonché di
coordinatore per la progettazione e di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
23.11.2011
(2)
Ordine
Architetti Col quesito posto si chiedono:
P. P. C. Provincia 3) Se un Architetto iscritto all’Ordine, già
di Padova
componente di uno studio associato di
architettura nella provincia di Padova può
entrare a far parte e/o costituire altro
studio associato sempre entro la provincia
di Padova;
4) Se un geometra può firmare progetti
preliminari e definitivi relativi alla
verifica di assoggettabilità o alla
valutazione di impatto ambientale e,
297
21.12.2011
Con riferimento ai quesiti posti nella nota di cui
all’oggetto, appare utile evidenziare quanto segue:
Per quanto attiene al quesito n. 1 (se un architetto, già
membro di uno studio associato di architettura in
provincia di Padova può entrare a far parte o costituire
un altro studio associato di architettura con altri architetti
sempre in Provincia di Padova) si segnala che, fino al 31
dicembre 2011, non sussistono particolari incompatibilità,
ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, fatte
salve le incompatibilità individuate ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e DPR 207/2010 per la partecipazione ad
nello specifico quando il progetto
contempla capannoni industriali in c.a.
o prefabbricati.
L’art. 5, definizioni, del D. Lgs. 152/06 nel
definire il progetto preliminare ed il progetto
definitivo, nelle note, richiama il D. Lgs.
163/2006. Nello specifico si richiede, altresì,
se le tavole grafiche debbono essere firmate
solo da un tecnico laureato e abilitato nonchè
dal proponente oppure possono essere
firmate anche dai professionisti che hanno
predisposto lo studio preliminare ambientale
e lo studio di impatto ambientale, quando fra
gli estensori degli studi ci sono proprio
geometri e/o laureati, ad esempio, in
economia e commercio.
Si ritiene, tuttavia, che lo studio preliminare
ambientale e lo studio di impatto ambientale
possano essere firmati da un qualsiasi
professionista il cui curriculum dimostri
adeguata esperienza nel redigere dette
prestazioni.
29.11.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Ragusa
Con quesito inviato dall’ordine provinciale di
Ragusa è stato richiesto, per conto di un
iscritto nella sezione “A” quale Conservatore
e contemporaneamente nella sezione ”B”
come Architetto Iunior, se sia possibile per
esso accettare un incarico di Direzione
298
appalti pubblici.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art.
10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (in G.U.R.I. 14
novembre 2011 n. 265) recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012), per la costituzione di società
per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel
sistema ordinistico viene previsto al comma 6 che “la
partecipazione ad una società è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti”.
Per quanto attiene al quesito n. 2 (se un geometra
può firmare il progetto preliminare o il progetto definitivo
relativi rispettivamente alla verifica di assoggettabilità o
alla valutazione di impatto ambientale, e nello specifico
quando il progetto prevede capannoni industriali in
cemento armato o prefabbricati), la giurisprudenza ha più
volte sancito che non può essere riconosciuta ai geometri
alcuna competenza a progettare capannoni industriali in
cemento armato; “...qualunque sia l’aspetto preso in
considerazione, sia per le dimensioni che per la
complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il
progetto di un capannone industriale quale quello
commissionato, esula dalla competenza professionale di
un geometra e deve essere progettato, cioè pensato
tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne
valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico
che l’aspetto architettonico si disinteressi delle soluzioni
progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata” (
Tar Liguria , sentenza n. 333/97 ; Consiglio di Stato
Sezione V n. 7821 del 1 dicembre 2003; sezione V, 16
settembre 2004, n. 6004; sezione V, 16 settembre 2004,
n. 6005).
Tali aspetti sono stati confermati dalla Cassazione nella
sentenza n. 6402 del 12 marzo 2011, cui si rinvia, in una
fattispecie relativa al
progetto di un capannone
industriale prefabbricato redatto da un geometra.
21.12.2011
In riferimento a quanto posto preme evidenziare che
relativamente alle dell’Architetto Iunior, è stato già
chiarito nella circolare CNAPPC n. 493 del 02.07.2009,
inviata a tutti gli Ordini, che esulano dalle competenze
del medesimo, se assunte direttamente e, quindi, non
volte al concorso e alla collaborazione con progettisti
Lavori, relativamente ad un intervento di
prevenzione sismica ai sensi dell’art. 6
dell’O.M. n.3050 del 31/03/2000 su un
edificio che si presume essere vincolato
(sembrerebbe
che
alcune
lavorazioni
vengano effettuate su indicazioni della
Soprintendenza) e in un progetto in cui si
realizzeranno
opere
con
metodologie
standardizzate
su
una
“costruzione
semplice”, nella specie un edificio in
muratura a due elevazioni. E’ stato, altresì,
specificato che il progetto prevede la
demolizione della copertura esistente, la
realizzazione di cordoli sommitali in mattoni
pressati, il rifacimento della copertura con
travi in legno già dimensionate in fase di
progettazione, la realizzazione di iniezioni di
miscela di calce idraulica, la posa in opera di
n.6 tiranti, anch’essi già dimensionati in fase
di progettazione.
299
della sezione A:
a) la progettazione, direzione, vigilanza, misura,
contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non
siano semplici o per le quali non si possa ricorrere
all’uso
di
metodologie
standardizzate
di
progettazione;
b) qualsiasi autonoma operazione professionale su
edifici e complessi vincolati, ovvero di carattere artistico
o monumentale;
c) qualsiasi operazione, fatta eccezione per il rilievo e
per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che
seppure connotati da rilevante interesse storico-artistico
non siano vincolati.
Per quanto attiene alle competenze del Conservatore
iscritto nella sezione A dell’albo, si rinvia invece al quarto
comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita:
“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
nella sezione A – settore conservazione dei beni
architettonici ed ambientali, a) la diagnosi dei processi di
degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e
la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti
alla loro conservazione.”
Le competenze, in tal caso, appaiono orientate alla
diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle
tecniche più idonee alla conservazione dei beni
architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali
competenze contemplino la possibilità di progettare o
dirigere lavori neppure in tale limitato ambito.
Nella specie, anche se si volessero ritenere le
metodologie indicate nel quesito come standardizzate
ed anche se si volesse attribuire al manufatto la tipologia
di costruzione semplice, va, tuttavia, considerato che
l’attività di Direzione lavori è da effettuare, comunque, su
un edificio che si presume vincolato in quanto di rilevante
interesse storico-artistico, tant’è che alcune lavorazioni
verranno effettuate su indicazioni della Soprintendenza.
Ragion per cui, in ossequio a quanto fin qui
rappresentato, esulerebbe dalle competenze dell’iscritto
(nel caso in questione Architetto Iunior, iscritto nella
Sezione B, e contemporaneamente, Conservatore iscritto
nella sezione A dell’Albo), la possibilità di espletare
l’attività di Direzione lavori.
22.12.2011
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Treviso
l'Ordine provinciale di Treviso in data
22.12.2011, con propria nota, ha chiesto se
nelle competenze dei geometri rientra
l'incarico di coordinatore del Piano di
Interventi di un Comune.
300
15.02.2012
Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare
quanto segue.
Seppure non specificato, si presume che la questione
dovrebbe riguardare un Comune della Provincia di
Treviso.
Al riguardo la Legge regionale del Veneto, 23 aprile 2004,
n. 11 (in BUR n. 45/2004), recante “norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio” all’art. 17
contempla quali debbano essere i contenuti del Piano
degli interventi (PI), che si rapporta col bilancio
pluriennale comunale, col programma triennale delle
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali
settoriali, e si attua con interventi diretti o a seguito di
piani urbanistici attuativi.
Il Piano degli Interventi provvede, in particolare:
- a suddividere il territorio comunale in zone territoriali
omogenee;
- ad individuare le aree in cui gli interventi sono
subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici
attuativi (P.U.A.) o di comparti urbanistici dettando
criteri e limiti per la modifica dei perimetri;
- a definire i parametri per la individuazione delle
varianti ai P.U.A.;
- ad individuare le unità minime di intervento, le
destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- a definire le modalità per l'attuazione degli interventi di
trasformazione e di conservazione;
- ad
individuare
le
eventuali
trasformazioni
da
assoggettare ad interventi di valorizzazione e
sostenibilità ambientale;
- a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di
interesse pubblico;
- ad individuare e disciplinare le attività produttive da
confermare in zona impropria e gli eventuali
ampliamenti;
- a dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri
storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole.
Sempre secondo l’art. 17 della L.R. 11/2004, il Piano
degli Interventi è corredato da una relazione
programmatica che indica tempi e priorità operative, da
un quadro economico, ed accompagnato da elaborati
grafici con le indicazioni progettuali, oltre alla normativa
tecnica operativa, al prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale ed al registro
dei crediti edilizi.
Tale elencazione evidenzia il grado di complessità e la
specificità del Piano degli Interventi, che possiede tutte le
caratteristiche
proprie
di
uno
strumento
di
programmazione urbanistica.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha ribadito
che la redazione di un piano di lottizzazione o, in genere,
di uno strumento di programmazione urbanistica,
costituisce attività richiedente una competenza specifica
in tale settore con un’adeguata visione d’insieme e la
capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere
programmatorio che postulano valutazioni complessive
non rientranti nella competenza professionale del
geometra, così come definita dall`art. 16 del R.D. n. 274
dell’11 febbraio 1929 (TAR Lombardia, sez. I Brescia,
sent. n. 3354 del 1° settembre 2010 e n. 1466 del 29
ottobre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620;
Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; Sez. IV, 9.11.1989 n. 765).
In conclusione, pur se, nel caso di specie, si può
presumere che il tecnico investito del ruolo di
Coordinatore del Piano di Interventi non debba,
materialmente, redigere piani di lottizzazione od altro,
tuttavia, stante l’importanza propria del ruolo da
ricoprire, non appare lecito e possibile conferire l’incarico
ad un geometra, per le specifiche competenze che lo
svolgimento del predetto incarico richiede, alla luce della
giurisprudenza sopraindicata, stante la particolarità e
complessità della predisposizione del Piano degli
Interventi.
13.01.2012
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Sondrio
L’Ordine degli Architetto di Sondrio, nel dare
seguito a sollecitazioni di propri iscritti, ha
richiesto se un pianificatore territoriale con
diploma di laurea breve o specialistica,
iscritto all’Albo, può attribuirsi il ruolo di
certificatore energetico, anche vista la
conflittualità esistente fra norme nazionali e
regionali,
partecipando
ai
corsi
per
certificatore energetico degli edifici e
procedendo, quindi, alla successiva iscrizione
al CENED.
301
19.03.2012
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto ed al quesito
in essa posto appare utile evidenziare quanto segue:
Il
D.Lgs.
115/2008
(Attuazione
della
direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE) prevede, all’allegato III punto 2,
quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere
prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli
edifici specificando:
“Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in
veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di
società di servizi pubbliche o private (comprese le società
di ingegneria) che di professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati
(o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la
competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da
regioni e province autonome, e abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione
per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esami finale.
I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da
regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse
amministrazioni”.
Nella specie, inoltre, la L.R. Lombardia 3/2011, che
modifica la L.R. 24/2006, in materia ambientale,
consente anche a chi non è iscritto ad un Ordine o
Collegio professionale di accedere ai corsi per
certificatore energetico e una preesistente DGR della
Lombardia, la n. 8745 del 22.12.2008, consente, altresì,
al pianificatore
la possibilità di divenire certificatore
energetico.
La normativa regionale mentre recepisce, sic et
simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in
cui si prevede che, ai soli fini della certificazione
energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in
possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi,
il disposto della norma nazionale laddove essa prescrive,
pure, che il tecnico “certificatore” deve essere abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente, aspetti, questi, che escluderebbero
dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti
non tecnici privi delle specifiche qualità test’è enunciate.
Pur sussistendo, come evidenziato, una evidente
condizione di conflittualità tra la normativa nazionale e
302
quella regionale, nel caso di specie, stante la presenza
della L.R. Lombardia 3/2011, che ottempera, seppure in
parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D.
Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere
sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla
certificazione energetica, il pianificatore iscritto all’Ordine
sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la
certificazione energetica attribuendosi in tal modo il ruolo
di certificatore.
Va, tuttavia, infine, precisato che la normativa regionale,
così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata
dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla
Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema
di legislazione concorrente, potendosi ravvisare nella
specie un eccesso di delega da parte della Regione
Lombardia rispetto alle prescrizioni della normativa
nazionale.
Rimane difatti insoluto l'aspetto per cui il pianificatore
non può ritenersi abilitato alla progettazione di edifici ed
impianti asserviti agli edifici stessi in base alla normativa
nazionale.
26.01.2012
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Lodi
Col quesito posto l'Ordine della Provincia di
Lodi ha richiesto di sapere se un Architetto
Iunior, divenuto dipendente pubblico part
time e cancellatosi da Inarcassa, pur
rimanendo
iscritto
all'Albo,
possa,
nell'iscriversi al Collegio dei Geometri ed alla
Cassa Geometri, continuare ad utilizzare il
timbro
di
architetto,
sottoscrivendo
prestazioni di progettazione e Direzioni
Lavori ed, in subordine, se posa utilizzare
entrambi i timbri in suo possesso e cioè
quello di Architetto e quello di Geometra.
303
17.02.2012
Al riguardo si evidenzia quanto segue:
In base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli
Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non
sembrerebbe
esservi
uno
specifico
divieto
alla
contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al
Collegio dei Geometri.
Suscita perplessità, tuttavia, la possibilità di svolgere
l'attività di Architetto e di Geometra, con emissione
quindi di fatturazioni per attività diverse, legate alle
competenze di ciascuna categoria, mentre verrebbero
corrisposti i contributi previdenziali a favore della sola
Cassa di previdenza dei Geometri, presso cui l'Architetto
Junior, in base a quanto dichiarato, risulterebbe iscritto.
Essendo, poi, il professionista iscritto alla sola Cassa di
Previdenza dei Geometri, il suo reddito professionale da
denunciare ai fini IRPEF non potrà che riferirsi, nel caso
in questione, alla Cassa Geometri, presso cui il tecnico
risulta iscritto.
A detta Cassa occorrerà versare, integralmente, sia il
contributo soggettivo che quello integrativo da cui
consegue, evidentemente, che gli emolumenti percepiti
non potranno che essere considerati conseguenza
dell’esercizio della professione di geometra.
Apparirebbe, poi, del tutto irregolare il caso di contributi
prodotti per attività svolta in qualità di architetto versati
ad una Cassa di Previdenza relativa ad altra categoria
professionale fermo restando che, oltre a ciò, il
professionista sarebbe, comunque, soggetto, dal punto
di vista disciplinare, a valutazioni che potranno essere
svolte sia dall'Ordine degli Architetti che da quello dei
Geometri.
In base a quanto fin qui rappresentato si è del parere che
sarebbe
opportuno
sottoscrivere
le
prestazioni
professionali come appartenente ad un solo organismo di
rappresentanza servendosi, quindi, o del timbro da
Geometra e di quello da Architetto.
17.02.2012
Consulta Regione
Lombardia Ordini
degli Architetti P.
P. e C.
Documento
relativo
alle
competenze
professionali dei geometri, alla luce della
giurisprudenza in materia, elaborato dalla
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini
degli Architetti e trasmesso ai Comuni.
02.03.2012
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto e alla richiesta
in essa posta, appare utile evidenziare quanto segue.
Va preliminarmente rilevato che le note del Collegio
Provinciale dei Geometri di Monza e Brianza e di Sondrio,
di contenuto identico, sono scaturite dalla Delibera della
Consulta e dai relativi documenti, di cui ne è stato
sollecitato l'invio alle istituzioni e amministrazioni
comunali e provinciali ed agli iscritti.
In
tali
documenti,
nel
riepilogare
le
novità
giurisprudenziali recenti, sfavorevoli ai geometri, è stato
evidenziato che “è dovere del Pubblico Funzionario
evitare che venga emanato un provvedimento illegittimo
e si richiamano le responsabilità che vengono chiamate in
causa in caso di mancato diniego di pratiche firmate da
tecnici non abilitati”.
Tali toni hanno provocato le inevitabili reazioni di cui alle
lettere sopraindicate.
Nel condividere, comunque, la sostanza dell’attività della
Consulta, si suggerisce, per rispondere alle lettere del
Collegio Provinciale dei Geometri di Monza e Brianza e di
Sondrio, di limitarsi ad inviare agli stessi interlocutori,
alle istituzioni e amministrazioni comunali e provinciali ed
agli iscritti, la circolare CNAPPC 3/2012, relativa alle
competenze dei geometri, che perviene comunque alle
stesse conclusioni da Voi già diffuse.
24.02.2012
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Novara
L’Ordine degli Architetti di Novara con
proprio quesito chiede:
1) se vi sia competenza degli architetti con
27.03.2012
Relativamente alla nota in oggetto ed ai quesiti in essa
posti appare utile evidenziare quanto segue:
Con riferimento al quesito n. 1, l'art. 2 della L. 12
304
(2)
riferimento al progetto di compensazione
boschiva a seguito di intervento in zona
boscata, in particolare richiamandosi all'art.
4 D.Lgs. 227/2001 ed all'art. 19 L.R.
Piemonte 4/2009;
2) se i
Geometri siano o meno
competenti per la stesura di relazioni
paesaggistiche.
305
febbraio 1992, n° 152, richiamata dall’art. 11 del DPR 5
giugno 2001 n. 328 stabilisce che sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a
valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,
zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale,
le attività riguardanti il mondo rurale.
In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e
dei dottori forestali lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai
rimboschimenti.
Inoltre, la normativa di riferimento indicata nel quesito
(art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed art. 19 L.R. Piemonte 4/2009)
non appare tale da consentire che possa essere attribuita
all’architetto la competenza su un progetto di
compensazione boschiva a seguito di intervento in zona
boscata.
Appare peraltro opportuno rammentare che il Consiglio di
Stato (Sez. II del 29.01.1997), ha ribadito che “se la
professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa
può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed
elenchi istituiti in forza della legge medesima.
L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un
regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in
capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo
svolgimento delle attività tipizzate.”
Relativamente al quesito n. 2 ed in base all’art. 146 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi
del DPCM 12 dicembre 2005, recante "Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai
sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42", la
relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico
corredante l'istanza di autorizzazione paesaggistica
unitamente al progetto architettonico dell'intervento.
Occorre, poi, che l’istanza venga corredata da elaborati
tecnici tali da motivare ed evidenziare, opportunamente,
la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al
lessico
architettonico e formale adottato rispetto al
contesto paesaggistico, così come rappresentato dal
testo del DPCM predetto.
La documentazione tecnica a corredo della relazione
prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di
progetto, in varie scale di rappresentazione, finalizzati a
rendere comprensibile e compatibile col contesto
paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.
Tale
relazione
costituisce,
pertanto,
per
l'Amministrazione competente, la base di riferimento
essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146,
comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.
Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12
dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi
dell’impatto della regolamentazione" è, testualmente,
previsto, al punto a), che “i destinatari diretti
dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le
autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati
(in massima parte architetti o geometri) per predisporre
dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad
esse allegata”, ed al punto e) che “la nuova disciplina
alimenterà il mercato delle professioni tecniche
(architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore”.
La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non
specifica espressamente né analizza altre possibili
competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e
finalità proprie della Relazione Paesaggistica e del
progetto di intervento, appare del tutto
logico e
ragionevole che la stesura della relativa documentazione
venga curata da tecnici abilitati, nel rispetto delle
competenze
previste
dai
rispettivi
ordinamenti
professionali.
07.03.2012
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Enna
Con propria nota l’Ordine provinciale di Enna
in merito al conferimento dell’incarico di
progettazione esecutiva della riqualificazione
della Villa Comunale di Corso Roma nel
Comune di Cerami, in provincia di Enna, in
un sito vincolato ex D. Lgs. N. 490/99 art.
146
lettera
m
(Zona
di
interesse
archeologico),
chiede
se
l’affidamento
dell’incarico ad un geometra sia legittimo o
meno.
306
06.04.2012
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto e al quesito
con essa posto occorre, preliminarmente, osservare che,
allo stato, si deve far riferimento all'art. 142, lettera m),
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In ossequio, poi, alle norme vigenti in materia rientrano
fra le cose di interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, le ville, i parchi e i giardini (art. 10
D.Lgs. 42/2004).
Ciò premesso, va evidenziato che l’art. 52 del R.D.
2357/25 “Regolamento per la professione di ingegnere e
di architetto” precisa, fra l’altro, che “…le opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico ed il
restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20
giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza
della
professione
di
architetto“.
Con la sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia,
Catania, Sez. III, viene segnalato che è tuttora vigente la
limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato
col R.D. 2537/25, che riserva alla professione di
architetto le opere di edilizia civile che presentano
rilevante carattere artistico, ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla l. 364/1909, poi legge n.
1089/39, ed ultimamente D. Lgs. 42/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del paesaggio).
Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità
degli interventi concernenti gli immobili di interesse
storico e artistico bensì solo “le parti di intervento di
edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla
maggiore preparazione accademica conseguita dagli
architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli
immobili di interesse storico e artistico” vanno attribuite
alla esclusiva e specifica competenza dell’Architetto (cfr.
Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239;
Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776).
La sentenza, fra l’altro, sancisce che ogni intervento,
seppure minimo, su edificio esistente che presenti
particolare rilevanza architettonica e che necessiti di
particolari conoscenze tecniche atte a garantire la
conservazione di dette caratteristiche è da attribuire alla
sola competenza dell'architetto e ciò non solo nel caso di
beni vincolati ma anche di quelli che, seppure non
oggetto di uno specifico provvedimento vincolistico,
presentino interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto
Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098).
Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di
studi proprio del loro percorso accademico e quindi della
conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed
estetica che in ragione di esso acquisiscono sono da
ritenersi maggiormente idonei a tutelare l'interesse
pubblico legato alla salvaguardia dei beni artistici e storici
e, per questo, titolati a redigere progetti di restauro e
ripristino di quegli edifici che si caratterizzano per la loro
valenza culturale (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28
gennaio 2005 , n. 381).
Stante quanto fin qui precisato in merito alla specifica
competenza degli architetti per interventi su immobili ed
aree vincolate si rinvia alla circolare CNAPPC, prot. n. 3
del 10 gennaio 2012, per ulteriori riferimenti relativi alle
norme ed alla giurisprudenza relative alle competenze
dei geometri.
307
Va infine segnalato come, nell’ambito della procedura di
affidamento, il responsabile di area tecnica del Comune,
nonché Responsabile del Procedimento, abbia richiesto,
per la progettazione, il conferimento di incarico a tecnico
esterno, senza attestare e certificare la necessità di tale
procedura, nonché senza individuare espressamente i
corrispettivi necessari per l’incarico, in spregio all’art. 90
comma 6, D.Lgs. 163/2006 e art 10 comma 1 lett. d)
D.P.R. 207/2010.
10.04.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Pavia.
L'Ordine di Pavia, in data 23 novembre 2011,
e successivamente in data 10 aprile 2012, ha
richiesto, con riferimento al D.M. 5 agosto
2011 relativo agli elenchi del Ministero
dell'Interno per il rilascio del certificato
prevenzione incendi, ex art. 16 D.Lgs
139/2006, se un Pianificatore può essere
iscritto in tali elenchi.
18.04.2012
Col quesito posto, viene richiesto, con riferimento al DM
5 agosto 2011 relativo agli elenchi del Ministero
dell'Interno comprendenti professionisti abilitati
al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ex art. 16
D.Lgs 139/2006, se un Pianificatore possa o meno essere
iscritto in tali elenchi.
L'art. 2 del DM prevede l'iscrizione negli elenchi
"nell'ambito delle rispettive competenze professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti".
Le competenze del pianificatore territoriale sono
disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/01, cui si rinvia.
In base ad esso il campo professionale proprio del
pianificatore è, chiaramente, rivolto alla pianificazione
territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle
attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate
alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione
urbana e territoriale.
Da ciò discende che quei piani attuativi di dettaglio, con
contenuti più propriamente architettonici e quei piani che
comportano,
inevitabilmente,
una
progettazione
architettonica,
esulano
dalle
competenze
del
pianificatore.
Non essendo quindi consentite al pianificatore attività di
progettazione architettonica, non appare possibile
individuare per esso competenze in materia di
prevenzione incendi, e, la conseguente iscrizione agli
elenchi di cui al DM 5 agosto 2011.
12.04.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Taranto.
L’Ordine di Taranto con propria nota in data
12.04.2012, n° 205/12_E di prot., ha posto il
seguente quesito: “Con la presente chiediamo
a codesto spettabile Consiglio Nazionale, un
parere circa la possibilità da parte di un
11.05.2012
Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed al quesito
in essa contenuto si precisa che la normativa nazionale,
ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
308
Pianificatore
Territoriale,
regolarmente
iscritto all’Albo nella sezione A, di potere
rilasciare
l’attestato
di
certificazione
energetica degli edifici”
309
direttiva 93/76/CEE) definisce, all’allegato III punto 2, i
soggetti deputati a svolgere prestazioni riguardanti la
certificazione energetica degli edifici, precisando: “Si
definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di
servizi pubbliche o private (comprese le società di
ingegneria) o un professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente”; il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati
(o nel caso che alcuni di essi esulino dalle sue
competenze), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato affinché la compagine così costituita
sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui
e' richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica hanno
competenza anche quei soggetti in possesso di titoli di
studio tecnico scientifici individuati da regioni e province
autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni,
avendo frequentato specifici corsi di formazione sulla
certificazione energetica degli edifici, con superamento di
esame finale.
Il campo professionale del pianificatore, ai sensi dell'art.
16 comma 2 del DPR 328/2001, è rivolto alla
pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare
riferimento alle attività di coordinamento ed analisi
complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di
trasformazione urbana e territoriale, e si ferma lì,
escludendo ogni competenza in tema di progettazione
architettonica.
Il D.Lgs. 115/2008 prescrive che il tecnico “certificatore”
deve essere abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti
agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente.
Tale specifica disposizione escluderebbe dal novero dei
soggetti idonei ad espletare mansioni di certificatore
energetico sia i pianificatori che quei professionisti, non
tecnici, privi delle specifiche competenze test’é
enunciate.
19.04.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Rovigo.
Con il quesito dell'Ordine di Rovigo in data 19
aprile e pervenuto il 27 aprile 2012, viene
richiesto se rientra nelle competenze dei
Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo,
l'esecuzione
di
frazionamenti
ed
accatastamenti
presso
l'Agenzia
del
Territorio.
310
28.05.2012
Con riferimento alla nota di cui in oggetto occorre,
innanzitutto,
precisare
che
le
competenze
del
pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo
comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita:
“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
nella sezione A – settore pianificazione territoriale
j) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell’ambiente e della città;
k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la
gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana
e territoriale.”
Da ciò discende che le competenze professionali del
pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente,
votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come
specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle
sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia
in genere nonchè la progettazione delle strutture e degli
impianti e le operazioni di estimo.
Va, poi, specificato che, in base all’art. 5 del D.P.R. n.
650 del 26 ottobre 1972, si prevede che “quando un
trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento
di particelle, deve essere preventivamente presentato
all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di
frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto,
dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito
agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto
nell'albo professionale della propria categoria”.
Quest’ultima normativa individua precise e determinate
categorie professionali, non essendo stata in alcun modo
modificata ed integrata, dal 2001 ad oggi, escludendo la
categoria professionale dei pianificatori.
L’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 precisa che
“formano oggetto tanto della professione di Ingegnere
quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile,
nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad
esse relative” e la giurisprudenza (Cons. Stato n. 2151
del 7.4.2009) ha ulteriormente chiarito, al riguardo, che
le operazioni relative al frazionamento delle particelle
catastali rientrano, a pieno titolo, tra le competenze
ordinarie dell’architetto.
Sulla base di quanto fin qui argomentato, in assenza di
precisa e specifica indicazione normativa che consenta ai
Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione
di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del
Territorio, non appare giustificabile estendere la
competenza dei Pianificatori alle attività oggetto del
presente quesito.
03.05.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Roma
L’Ordine degli Architetti P. P. e C. di Roma ha
chiesto di sapere se sia possibile da parte di
un Pianificatore, iscritto alla sezione “A”
dell'Albo, occuparsi e firmare l'attestato di
certificazione energetica degli edifici.
311
30.05.2012
Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed al quesito
in essa contenuto si precisa che la normativa nazionale,
ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE) definisce, all’allegato III punto 2, i
soggetti deputati a svolgere prestazioni riguardanti la
certificazione energetica degli edifici, precisando: “Si
definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di
servizi pubbliche o private (comprese le società di
ingegneria) o un professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente”; il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati
(o nel caso che alcuni di essi esulino dalle sue
competenze), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato affinché la compagine così costituita
sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui
e' richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica hanno
competenza anche quei soggetti in possesso di titoli di
studio tecnico scientifici individuati da regioni e province
autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni,
avendo frequentato specifici corsi di formazione sulla
certificazione energetica degli edifici, con superamento di
esame finale.
Il campo professionale del pianificatore, ai sensi dell'art.
16 comma 2 del DPR 328/2001, è rivolto alla
pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare
riferimento alle attività di coordinamento ed analisi
complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di
trasformazione urbana e territoriale, e si ferma lì,
escludendo ogni competenza in tema di progettazione
architettonica.
Il D.Lgs. 115/2008 prescrive che il tecnico “certificatore”
deve essere abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti
agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente.
Tale specifica disposizione escluderebbe dal novero dei
soggetti idonei ad espletare mansioni di certificatore
energetico sia i pianificatori che quei professionisti, non
tecnici, privi delle specifiche competenze test’é
enunciate.
30.05.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Monza
Con il quesito posto l’Ordine di Monza chiede
se possono i pianificatori frequentare corsi
per la certificazione energetica e attribuirsi il
ruolo di certificatori; nella specie, in
particolare, il Pianificatore ha partecipato al
corso ottenendo
l’attestato ma è stato
cancellato dall’albo dei certificatori energetici
essendo stato ritenuto che il Diploma di
Laurea del soggetto in questione non è tra
quelli indicati al punto 16.2 lettera a) della
D.G.R. Regione Lombardia VIII/8745 del 22
dicembre 2008 e non può in alcun modo
essere ritenuto equipollente alla Laurea in
Architettura ai fini dell’inserimento nell’elenco
dei Soggetti certificatori della Regione
Lombardia.
312
25.06.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota sopra
specificata, occorre, innanzitutto,
premettere che la
normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008
(Attuazione
della
direttiva
2006/32/CE
relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
precisa, all’allegato III punto 2, quali debbano essere i
soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la
certificazione energetica degli edifici specificando, fra
l’altro: “Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante
sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o
di società di servizi pubbliche o private (comprese le
società di ingegneria) che di professionista libero od
associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali,
ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati
(o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la
competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da
regioni e province autonome ed abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione
per la certificazione energetica degli edifici, con
superamento di esame finale.
I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da
regioni e province autonome oppure autorizzati dalle
stesse amministrazioni”.
Va tuttavia precisato che, nella specie, la L.R. Lombardia
3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia
ambientale, all’art. 17, consentirebbe anche a chi non è
iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere
ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo
quanto previsto nel DGR Lombardia n. 8745 del
22.12.2008.
In base a tale ultima legge, viene modificato il testo
dell’art. 25 comma 3 della LR 24/2006, che, allo stato,
così recita: “La Giunta regionale definisce, nell'ambito
delle modalità applicative per la certificazione energetica
degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per
accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e
di certificazione energetica e promuove, in collaborazione
con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli
enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi
di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in
possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o
universitaria, non abbiano una specifica formazione in
materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema
edificio-impianto da certificare.
L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito
necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né
all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e
certificazione energetica”.
Occorre osservare, al riguardo che la normativa regionale
mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme
nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della
certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici,
ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove
essa, altresì, prescrive che il tecnico “certificatore” deve
essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla
legislazione
vigente,
aspetti,
questi,
che
escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori
che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità
test’è enunciate, sussistendo, quindi, una evidente
313
conflittualità tra le norme nazionali e quelle regionali.
La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte,
alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs.
115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo
delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione
energetica; allo stato, un pianificatore iscritto all’Ordine
in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per
la certificazione energetica attribuendosi così il titolo di
certificatore.
Nel caso di specie, tuttavia, il corso è stato sostenuto e
l’attestato è stato conseguito in data 2 marzo 2010,
ovvero antecedentemente alle modifiche individuate dalla
L.R.
Lombardia
3/2011;
pertanto
all’atto
della
presentazione della domanda e di frequentazione del
corso abilitante, risultava vigente la predetta DGR
Lombardia n. 8745 del 22.12.2008, che non attribuisce le
deroghe di cui alla citata L.R. Lombardia 3/2011; il
comportamento tenuto dall’ente certificatore CENED, di
conseguenza, appare, comunque, coerente con le norme
vigenti all’epoca.
Va comunque precisato che la normativa regionale, così
come formulata, si presterebbe ad essere impugnata
dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla
Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema
di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella
specie, un eccesso di delega da parte della Regione
Lombardia rispetto alle prescrizioni contenute entro la
normativa nazionale.
Rimane comunque la non competenza del pianificatore,
come prevista dalla normativa nazionale, relativa alla
progettazione.
Infine, il dato per cui il pianificatore territoriale, prima
della laurea, abbia conseguito il diploma di geometra,
non è aspetto rientrante nella competenza e nelle
valutazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
04.06.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Frosinone
Con proprio quesito l’Ordine di Frosinone ha
richiesto se rientrano nelle competenze dei
Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, le
seguenti attività: variazioni catastali; DOCFA
(documenti
catasto
fabbricati);
DOCTE
(documenti
catasto
terreni);
PREGEO
(pretrattamenti
dati
geografici);
314
26.06.2012
Con riferimento al quesito posto occorre, innanzitutto,
precisare che le competenze del pianificatore territoriale
sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del
D.P.R. 328/01, che così recita: “Formano oggetto
dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A –
settore pianificazione territoriale: j) la pianificazione del
territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; k) lo
Frazionamenti catastali; Perizie di stima di
immobili(fabbricati e terreni); Perizie di
danni; Pratiche di sanatoria edilizia; Pratiche
SCIA; Attestazioni di Certificazione Energetica
315
svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e
specialistiche
delle
strutture
urbane,
territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la
gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; l)
strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.”
Da ciò discende che le competenze professionali del
pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente,
votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come
specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle
sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia
in genere nonchè la progettazione delle strutture, degli
impianti e le operazioni di estimo.
Va, poi, specificato che, in base all’art. 5 del D.P.R. n.
650 del 26 ottobre 1972, si prevede che “quando un
trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento
di particelle, deve essere preventivamente presentato
all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di
frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto,
dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito
agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto
nell'albo professionale della propria categoria”.
Quest’ultima disposizione individua precise e ben definite
categorie professionali deputate a svolgere le su descritte
prestazioni, non essendo intervenuta, dal 2001 ad oggi,
alcuna modifica normativa tale da attribuire competenze,
nel merito, alla categoria professionale dei pianificatori.
Sulla base di quanto fin qui argomentato, in assenza di
precisa e specifica indicazione normativa che consenta ai
Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione
di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del
Territorio, non appare giustificabile attribuire competenza
ai Pianificatori in materia di variazioni catastali, DOCFA
(documenti catasto fabbricati), DOCTE (documenti
catasto terreni), PREGEO (pretrattamenti dati geografici)
e frazionamenti catastali.
Relativamente a perizie di stima di immobili (fabbricati e
terreni), perizie di danni, pratiche di sanatoria edilizia e
pratiche SCIA, non dovrebbero, neanch’esse, rientrare
nella competenza del pianificatore in quanto piani di
dettaglio finalizzati all’attuazione di interventi edilizi che
comporterebbero, inevitabilmente, una progettazione
architettonica che, in quanto tale, esulerebbe dalle
competenze del pianificatore.
Appare, quindi, del tutto logico e ragionevole affermare
che la competenza del pianificatore si ferma là dove
dall’ambito disciplinare dell’urbanistica si passa a quello
della progettazione architettonica, quale che sia la
denominazione del piano attuativo considerato.
Infine, quanto alle attestazioni di Certificazione
Energetica, la normativa nazionale, ovvero il D. Lgs.
115/2008 (Attuazione della o direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei
servizi
energetici
e
abrogazione
della
direttiva
93/76/CEE) definisce, all’allegato III punto 2, i soggetti
deputati a svolgere dette prestazioni precisando: “Si
definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di
servizi pubbliche o private (comprese le società di
ingegneria) o un professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente”; il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze.
Il D.Lgs. 115/2008 prevede quindi che il tecnico
“certificatore” deve essere abilitato all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici e di
impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente,
la qual cosa, giusto quanto detto in precedenza,
escluderebbe dal novero dei tecnici idonei a svolgere
prestazioni siffatte, il pianificatore.
13.06.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Bergamo
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di
Bergamo viene domandato, a fronte di
molteplici richieste pervenute da iscritti
all’Ordine nella sezione A settore b –
pianificazione territoriale,
chiarimenti in
merito al titolo dagli stessi conseguito e
alle caratteristiche, competenze, preclusioni
dallo stesso derivanti. Nello specifico l’Ordine
allega due richieste:
La prima, richiamando il disposto della D.G.R.
Lombardia che non prevede per i pianificatori
la possibilità di accedere ai corsi di
316
09.07.2012
In risposta al parere richiesto con la nota in oggetto, a
seguito di domande di chiarimenti rivolte all’Ordine da
iscritti all’Albo, va innanzitutto precisato che l’Ordine
richiedente non sarebbe tenuto a dare risposta ad una di
esse proveniente da un Pianificatore iscritto all’Ordine di
Torino non essendo territorialmente competente.
Ciò premesso va detto che le
competenze del
pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo
comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita:
“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
nella sezione A – settore pianificazione territoriale: j) la
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente
certificazione energetica, come fare
interloquire col Cened;
La seconda riferita, genericamente,
competenze dei pianificatori
317
per
alle
e della città; k) lo svolgimento e il coordinamento di
analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane,
territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento
e la gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; l)
strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.”
Da ciò discende che le competenze professionali del
pianificatore sono votate alla pianificazione territoriale ed
urbanistica,
come
specificatamente
riportato
in
precedenza, esulando da esse, in assenza di precisa e
specifica
indicazione
normativa,
la
progettazione
architettonica ed edilizia in genere nonché la
progettazione delle strutture, degli impianti e le
operazioni di estimo.
Appare logico e ragionevole affermare che la competenza
del pianificatore si ferma là dove dall’ambito disciplinare
dell’urbanistica si passa a quello della progettazione
architettonica.
Relativamente alla domanda posta dall’iscritto all’Ordine
di Bergamo sulla competenza o meno del pianificatore in
tema di certificazione energetica bisogna precisare che la
normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008
(Attuazione
della
direttiva
2006/32/CE
relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
precisa, all’allegato III punto 2, quali sono i soggetti
deputati a svolgere prestazioni relative alla certificazione
energetica degli edifici specificando, fra l’altro: “Si
definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di
servizi pubbliche o private (comprese le società di
ingegneria) che di professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente; il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze.
Laddove il tecnico non avesse competenza nei settori
test’è elencati, o in alcuni di essi , sarebbe costretto ad
operare in collaborazione con altro tecnico abilitato
affinchè il gruppo così costituito possa coprire tutti gli
ambiti
professionali
su
cui
occorre
garantire
competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da
regioni e province autonome ed abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione
con superamento di esame finale.
Siffatti corsi di formazione ed esami relativi sono svolti
direttamente da regioni e province autonome oppure da
esse autorizzati.
In merito al caso di specie occorre aggiungere che la L.
R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in
materia ambientale, all’art. 17, consentirebbe anche a chi
non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di
accedere ai corsi per certificatore energetico, così
chiarendo quanto previsto nel D.G.R. Lombardia n. 8745
del 22.12.2008.
In base a tale ultima legge, viene modificato il testo
dell’art. 25 comma 3 della L. R. 24/2006, che così recita:
“La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità
applicative per la certificazione energetica degli edifici di
cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i
tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di
certificazione energetica e promuove, in collaborazione
con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli
enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi
di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in
possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o
universitaria, non abbiano una specifica formazione in
materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema
edificio-impianto da certificare.
L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito
necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né
all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e
certificazione energetica”.
Va osservato, al riguardo che la normativa regionale
mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme
nazionali, nella parte in cui si prevede che, ai soli fini
della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche
i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici,
ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove
essa, altresì, prescrive che il tecnico “certificatore” deve
essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
318
stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla
legislazione
vigente,
aspetti,
questi,
che
escluderebbero dal novero degli idonei per lo svolgimento
delle prestazioni in questione sia i pianificatori che quei
professionisti non tecnici, privi delle specifiche qualità su
enunciate, sussistendo, quindi, una evidente conflittualità
tra la normativa nazionale e quella regionale.
La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte,
alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs.
115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo
delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione
energetica; allo stato, un pianificatore iscritto in uno degli
Albi degli Architetti in Lombardia sarebbe legittimato a
frequentare i corsi per la certificazione energetica
attribuendosi, così, il titolo di certificatore.
Occorre, tuttavia, osservare che la normativa regionale,
così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata
dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla
Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione in tema
di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella
specie, un eccesso di delega da parte della Regione
Lombardia rispetto alle prescrizioni riportate entro la
normativa nazionale.
Rimane comunque la non competenza del pianificatore,
come precisata dalla normativa nazionale, in merito alla
progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici
stessi.
Infine, il dato per cui il pianificatore territoriale, prima
della laurea, abbia conseguito il diploma di geometra,
non è aspetto rientrante nella competenza e nelle
valutazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
14.07.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Catania
L’Ordine di Catania, con proprio quesito, ha
segnalato la contestazione, da parte di un
Dottore
agronomo,
relativamente
al
workshop internazionale "Simeto landscapes"
indetto dall'Ordine e dalla Fondazione degli
Architetti di Catania; detta contestazione si
riferisce, in particolare, all'art. 4.2 del bando
che cita la progettazione relativa al recupero
di cave ed aree dismesse nonché delle
sponde dei corsi d'acqua e degli orti urbani,
che contrasterebbe, a detta dell’Agronomo,
319
26.07.2012
Con riferimento al quesito posto, si osserva che l’art.2,
comma 1, lettere da a) a c) della L. 7 gennaio 1976 n. 3
e successive modifiche, individua le competenze dei
dottori agronomi e dei dottori forestali, ove l’insieme
delle competenze professionali di questi ultimi è sempre
attinente e collegata, di volta in volta, al settore agricolo,
zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela
dell’ambiente.
In base a tale disposizione di legge, non pare possa
esservi una specifica ed esclusiva competenza dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali nelle materie loro
con le competenze proprie dei Dottori
Agronomi e Forestali in merito a recuperi
ambientali e ad opere di rinaturalizzazione
delle aree dismesse o degradate nonché alle
opere di idraulica agraria e forestale.
320
attribuite, poiché dal semplice esame del testo di legge
vengono individuati limiti ben precisi.
La competenza attribuita in generale a tali professionisti
trova la sua base ed il suo limite nel collegamento con i
temi e gli interessi del settore agrario e della tutela
ambientale, nelle sue varie forme.
La giurisprudenza amministrativa è, peraltro, orientata
uniformemente in tal senso.
E’ stato difatti affermato che “ai sensi dell'art. 2 comma 4
L. 10 febbraio 1992 n. 152, l'analisi dello stato di fatto
del territorio non è riservata in via esclusiva alla
competenza dei dottori agronomi e forestali” (T.A.R.
Catanzaro Sez. Unica sent. 1021 - 5 maggio 2004); “non
sussiste una specifica previsione che attribuisca una
competenza esclusiva all'esperto agronomo in materia di
pianificazione urbanistica anche nell'ipotesi in cui
vengano introdotte previsioni coinvolgenti aree a
destinazione agricola” (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent.
1160 - 26 agosto 2002, e Cons. Stato, IV Sez., 8 ottobre
1996 n. 1087); “a norma dell'art. 2, L. 7 gennaio 1976,
n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali
devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che
è quello della valorizzazione e gestione dei processi
produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela
dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il
mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei
dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di
arredo urbano” (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n.
120); “non sussiste una competenza esclusiva dei dottori
agronomi per la redazione dei piani regolatori
relativamente alle zone agricole” (T.A.R. Brescia Sez.
Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999).
Si
ritiene,
infine,
evidenziare
la
necessità
di
collaborazione interdisciplinare con altri professionisti –
quindi la non piena competenza del dottore agronomo e
forestale da solo – per prestazioni riguardanti la
pianificazione esulante dal mero aspetto agricolo e
rurale…” prevista dalla stessa legge riguardante le
attribuzioni professionali dei dottori agronomi e dei
dottori forestali sopra citata.
Le tematiche del workshop, nel loro insieme, non
appaiono, affatto, rientranti nella esclusiva competenza
dei Dottori Agronomi e Forestali, stante, all'evidenza, la
presenza di tematiche relative alla Pianificazione
territoriale, rientranti, quindi, nella competenza degli
architetti (ex art. 16 comma 1 DPR 328/2001).
18.07.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Pavia
Col quesito posto dall'Ordine di Pavia viene
richiesto se un Architetto Iunior, certificatore
energetico, puo' vidimare un A.Q.E. dell'ente
ENEA per la realizzazione di un cappotto,
avendo il medesimo professionista seguito
anche un corso sugli impianti industriali, di
cui ha fornito attestazione.
27.07.2012
In merito a quanto richiesto con la mail citata in oggetto
occorre precisare che l'architetto junior può curare la
progettazione di impianti a servizio di edifici rientranti
entro la cerchia delle costruzioni civili semplici con l’uso
di metodologie standardizzate come precisate nell'art. 16
comma 5/a del DPR 328/2001.
Nel rispetto di quanto sopra riportato l'architetto iunior è
abilitato
a
svolgere
prestazioni
riguardanti
la
certificazione energetica degli edifici in base all’allegato
III punto 2 del D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE) ed in ossequio al disposto della L. R.
Lombardia 3/2011, che modifica il testo dell’art. 25
comma 3 della L. R. 24/2006 in materia ambientale.
24.07.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Belluno
Con quesito dell'Ordine di Belluno viene
richiesto un parere in merito alle competenze
di un Architetto Iunior in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs
42/2004 articolo 142 lettere "c" e "m". (nello
specifico si tratterebbe di un intervento di
ristrutturazione edilizia che, a detta dello
junior che ha chiesto lumi al suo Ordine, non
comporterebbe calcoli di strutture o opere
complesse).
12.09.2012
Il quesito posto esclude il riferimento a “metodologie
standardizzate” per cui si ritiene che le costruzioni in aree
sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale, di cui al
D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex D. Lgs. 490/99), esulino,
nella generalità dei casi, dalle competenze dell’architetto
junior in quanto i regimi vincolistici, per loro intrinseca
prerogativa,
presuppongono
un
approccio
non
“standardizzato” alla progettazione.
Tuttavia, volendo recepire quanto espresso dal Consiglio
di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio
2012, occorre precisare che la ricorrenza del criterio
legittimante previsto ex lege, “costruzioni civili semplici,
con l'uso di metodologie standardizzate” necessiti di una
valutazione caso per caso, che tenga conto, in concreto,
dell’opera prevista e delle metodologie di calcolo
utilizzate.
Siffatta valutazione deve specificamente riferirsi, di volta
in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione
che abbia portata “individualizzante” (sia in ipotesi di
favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di
riscontrata preclusione).
Tanto perché il quesito si riferisce specificatamente ad
interventi di “ristrutturazione edilizia” comportanti, fra
l’altro, opere di demolizione e ricostruzione di cui
321
andrebbe, sempre caso per caso, verificata l’effettiva
entità.
12.10.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Como
Con riferimento al quesito posto l’Ordine di
Como chiede di sapere se i pianificatori
possono frequentare corsi per la certificazione
energetica e attribuirsi il ruolo di soggetti
certificatori di Regione Lombardia.
322
15.11.2012
Con riferimento al quesito posto, occorre, innanzitutto,
premettere che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs.
115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
precisa, all’allegato III punto 2, quali debbano essere i
soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la
certificazione energetica degli edifici specificando, fra
l’altro: “…..Si definisce tecnico abilitato un tecnico
operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi
pubblici o di società di servizi pubbliche o private
(comprese le società di ingegneria) che di professionista
libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi
professionali, ed abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti
agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie
competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati
(o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la
competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da
regioni e province autonome ed abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione
per la certificazione energetica degli edifici, con
superamento di esami finale.
I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da
regioni e province autonome oppure autorizzati dalle
stesse amministrazioni”.
Va tuttavia precisato che, nella specie, la L.R. Lombardia
3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia
ambientale, all’art. 17, consentirebbe anche a chi non è
iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere
ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo
quanto previsto nel D.G.R. Lombardia n. 8745 del
22.12.2008.
In base a tale ultima legge, viene modificato il testo
dell’art. 25 comma 3 della L.R. 24/2006, che, allo stato,
così recita: “La Giunta regionale definisce, nell'ambito
delle modalità applicative per la certificazione energetica
degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per
accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e
di certificazione energetica e promuove, in collaborazione
con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli
enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi
di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in
possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o
universitaria, non abbiano una specifica formazione in
materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema
edificio-impianto da certificare.
L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito
necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né
all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e
certificazione energetica”.
Occorre osservare, al riguardo che la normativa regionale
mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme
nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della
certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici,
ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove
essa, altresì, prescrive che il tecnico “certificatore” deve
essere abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti,
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione
vigente, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero
degli idonei sia i pianificatori che professionisti non
tecnici privi delle specifiche qualità test’è enunciate,
sussistendo, quindi, una evidente conflittualità tra la
norma nazionale e quella regionale.
La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte,
alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs.
115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo
delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione
energetica; allo stato, un pianificatore iscritto all’Ordine
in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per
la certificazione energetica attribuendosi così il titolo di
certificatore.
Va comunque precisato che la normativa regionale, così
323
come formulata, si presterebbe ad essere impugnata
dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla
Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema
di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella
specie, un eccesso di delega da parte della Regione
Lombardia rispetto alle prescrizioni contenute entro la
normativa nazionale.
Rimane, comunque, la non competenza del pianificatore,
come prevista dalla normativa nazionale, relativa alla
progettazione essendo questi non competente a
svolgere la progettazione di edifici ed impianti.
Quanto allo schema di decreto che modifica le "Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici" (DM 26/06/2009) trattasi di bozza di decreto, ed
allo stato non è ancora nella disponibilità del CNAPPC lo
schema di regolamento relativo ai requisiti degli esperti
chiamati a svolgere la certificazione energetica degli
edifici e le ispezioni degli impianti termici, trattandosi
peraltro di versioni parziali ed ufficiose di costituende
disposizioni di legge.
24.10.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Como
Col quesito posto l'Ordine di Como ha
richiesto
chiarimenti
sulle
competenze
attribuite
al
Pianificatore
Iunior
relativamente agli atti di pianificazione
territoriale ed alla gestione del territorio, se
esse possano ricomprendere anche strumenti
di
pianificazione
generale,
nonchè
predisposizione di atti come il Permesso di
costruire, la DIA, la SCIA, e procedure anche
DOCFA e PREGEO.
324
15.11.2012
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le
competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla
lettera “b” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/01, il quale recita: “Formano oggetto dell’attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa …. b) per il settore “pianificazione”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al
concorso e alla collaborazione alle attività di
pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per
l’analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione
territoriale
e
relativi
programmi
complessi.”
Appare opportuno evidenziare, per un raffronto, le
competenze del pianificatore territoriale, disciplinate dal
secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che
recita: “Formano oggetto dell’attività professionale degli
iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:
a)
la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell’ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la
gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana
e territoriale.”
Per quanto fin qui precisato le competenze del
pianificatore junior devono rimanere all’interno di una
mera funzione di supporto e collaborazione alle attività
professionali relative alla pianificazione territoriale (la cui
titolarità appartiene agli architetti ed ai
pianificatori
territoriali) pur delineandosi, nel contempo, per il
triennale attribuzioni di tecnico specialista, esperto in
sistemi informativi di settore, nell’analisi e monitoraggio
del territorio e nella gestione e valutazione di atti di
pianificazione, in coerenza col percorso formativo dallo
stesso seguito e con i contenuti dell’esame di stato che lo
ha abilitato all’esercizio della professione.
Diversamente, non avrebbe senso la distinzione in due
sezioni dell'Albo per i pianificatori.
Esulano dalle competenze del pianificatore junior, quando
assunte direttamente e, quindi, non volte al concorso ed
alla collaborazione con altri professionisti, attività di
progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e
liquidazione lavori, operazioni di estimo e di collaudo, la
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente,
della città ed in genere qualsiasi forma di progetto
attinente all’urbanistica ed alla pianificazione territoriale,
ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità
e
qualsiasi
altra
competenza
non
direttamente
riconducibile a quelle previste dalla lettera “b” del quinto
comma dell’art. 16.
15.10.2012
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Rimini
L’Ordine di Rimini, nel dare seguito alla
domanda di un proprio iscritto alla sezione B,
ha chiesto di sapere quali siano le
competenze
professionali
dell’Architetto
Iunior in merito alla progettazione di impianti
elettrici.
325
06.12.2012
Con riferimento al quesito posto, occorre anzitutto far
riferimento al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che disciplina
le competenze professionali di architetti ed ingegneri e
che all’art. 51 recita: “sono oggetto tanto della
professione di ingegnere quanto di quella di architetto le
opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo ad esse relative”, (co. 1), fermo
restando che “le opere di edilizia civile che presentano
rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.
364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di architetto”, mentre “la parte tecnica ne
può essere compiuta tanto dall'architetto quanto
dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537 del 1925).
Per
quanto
riguarda
la
specifica
competenza
dell’architetto nella materia dell’impiantistica elettrica, e
più in generale delle opere impiantistiche, oltre a quanto
test’è
enunciato,
numerosi
pronunciamenti
giurisprudenziali hanno argomentato nel merito.
In base a taluna giurisprudenza amministrativa, solo le
opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli
fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale
dell'architetto omettendo, in questo caso, di aderire ad
una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia
civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente
ripresa in altre pronunce giurisprudenziali e considerata
riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici anche ad
altri generi di impianti e di opere, in palese e netto
contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54,
comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez.
III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19
febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV
sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n.
4808).
E’ stato inoltre previsto che «se sussiste una competenza
professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di
illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al
citato art. 52, primo comma», essendo tali progetti
«affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di
edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per
l'architetto, attesa la completa equiparazione che
l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le
materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000,
n. 3814).
Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria
sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito, in
particolare, che la progettazione di un impianto di
illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra
le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso,
concettualmente, dalla giurisprudenza amministrativa
(T.A.R. Basilicata, Potenza, 3 aprile 2006, n. 161, per il
caso di progettazione per l’illuminazione di un campo di
326
calcio).
Pertanto pur non potendosi addivenire, in base alla
vigente normativa, ad una sostanziale equiparazione del
titolo di laurea in architettura con quello di ingegneria
(più spiccatamente caratterizzato, quest’ultimo, in senso
tecnico-scientifico, “deve accedersi ad un’interpretazione
della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e
ritenersi
non
limitare
l’opera
di
progettazione
dell’illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad
un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica
potendo, essa, invece costituire un efficace mezzo di
valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo
patrimonio edilizio comunale” (Consiglio di Stato, Sez. V,
ordinanza caut. 08.01.2002, n. 20).
In definitiva, quindi, in base alle disposizione di legge
sopraindividuate ed alle pronunce giurisprudenziali
richiamate, si può affermare, senza ombra di dubbio
alcuna, la piena competenza dell’architetto nella materia
impiantistica, fra cui, all’evidenza, rientrano anche gli
impianti elettrici all’interno di edifici ed in ambito urbano,
di qualsivoglia entità essi siano, in ossequio alla
richiamata estensione concettuale di “opere di edilizia
civile”.
Nel caso in esame, il quesito posto si limita a richiedere
se un architetto iunior possa o meno avere competenza
in materia di impianti elettrici, senza specificare altro.
A tal proposito l’art. 16, comma 5 del DPR 328/01
sancisce che rientra nelle competenze dell'architetto
iunior la progettazione relativa a costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, per cui
si può sostenere la competenza dell’architetto junior nella
progettazione di un impianto elettrico purchè rientrante
nei limiti dell'art. 16 comma 5 citato.
07.03.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Palermo
Con riferimento al quesito posto l’Ordine di
Palermo ha chiesto se rientrano nelle
competenze dei Pianificatori Iunior le
operazioni di accatastamento di immobili e
frazionamenti particellari.
327
03.06.2013
In merito a quanto richiesto occorre, innanzitutto,
precisare che le competenze del pianificatore territoriale,
iscritto alla sezione B dell’Albo, sono disciplinate dal
quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che così
recita:
“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
l, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa:
………
b) per il settore «pianificazione»:
1) Le attività basate sull'applicazione delle scienze,
volte al concorso e alla collaborazione alle attività di
pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per
l'analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale
ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi
complessi”.
Da ciò deriva al pianificatore iunior, oltre alla funzione di
supporto e collaborazione nelle attività professionali volte
alla pianificazione territoriale, anche competenza quale
esperto in sistemi informativi di settore, nell’analisi e
monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione
di atti di pianificazione.
Ragion per cui le competenze professionali del
pianificatore iunior sarebbero, essenzialmente, votate alla
pianificazione territoriale ed urbanistica, esulando dalle
sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia
in genere, nonchè la progettazione delle strutture, degli
impianti e le operazioni di estimo.
Di recente, poi, con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del
7 marzo 2013, è stata resa una interpretazione
sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative
alle competenze del pianificatore junior, anche alla luce
dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed è stata
evidenziata,
comunque, un’assunzione diretta di
responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi
quali quelli relativi alle operazioni di accatastamento di
immobili e frazionamenti particellari, precisando che
l’attività del pianificatore junior è, in sintesi, espressione
di un insieme di componenti per acquisire, elaborare,
analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati
relativi ad un territorio.
Pertanto, sulla base di quanto fin qui argomentato ed in
assenza di precise e specifiche indicazioni normative che
inibiscano ai Pianificatori, iscritti alla sezione B dell'Albo,
di svolgere operazioni di accatastamento di immobili e
frazionamenti particellari, non si può che ritenere
legittimo e possibile far rientrare nella competenza dei
pianificatori anche le prestazioni oggetto del presente
quesito.
328
15.03.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Varese
L’Ordine ha girato al CNAPPC una richiesta
del Comune di Carnago che ha chiesto
all’Ordine se un geometra diplomato possa
avere o no competenza per la stesura di un
Programma Integrato di Intervento e della
progettazione preliminare delle opere in esso
previste consistenti in realizzazione di due
edifici
con
destinazione
residenziale/commerciale oltre all’esecuzione
di opere di interesse pubblico e generale quali
il 2° lotto della ristrutturazione dell’edificio
già sede della biblioteca comunale (edificio
di rilevanza storica), una nuova piazza di
collegamento del nucleo antico con la
parte più moderna dell’abitato, parcheggi
ed
altri
interventi
accessori (rotatoria
veicolare,
opere
di
arredo
urbano,
pavimentazioni, ecc).
329
29.03.2013
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base
all'art. 87 della L.R. Lombardia 12/2005, il programma
integrato di intervento (P.I.I.) si caratterizza per la
presenza di almeno due dei seguenti elementi:
a. previsione di una pluralità di destinazioni e di
funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture
pubbliche e d’interesse pubblico, alla riqualificazione
ambientale naturalistica e paesaggistica;
b. compresenza di tipologie e modalità d’intervento
integrate, anche in riferimento alla realizzazione ed al
potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria;
c. rilevanza
territoriale
tale
da
incidere
sulla
riorganizzazione dell’ambito urbano.
Stante la complessità del P.I.I., che nel caso di specie
attiene ad un intervento di riqualificazione urbanistica
con la realizzazione di due edifici con destinazione
residenziale/commerciale, oltre alla realizzazione di opere
di interesse pubblico e generale quali il 2° lotto della
ristrutturazione dell’edificio già sede della biblioteca
comunale (edificio di rilevanza storica, vincolato ex D.
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), una nuova piazza di
collegamento del nucleo antico con la parte più
moderna dell’abitato, parcheggi ed altri interventi
accessori (rotatoria veicolare, opere di arredo urbano,
pavimentazioni, ecc).
In base a quanto fin quì riportato appare evidente che il
piano in questione è da identificare quale vero e proprio
atto di riqualificazione urbanistica di un brano
significativo e sensibile della città.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha sancito
che la redazione di un piano di lottizzazione o, più in
generale di
uno
strumento
di
programmazione
urbanistica, costituisce attività richiedente competenza
specifica in tale settore attraverso una visione di insieme
e la capacità di affrontare e risolvere problemi di
carattere programmatorio che postulano valutazioni
complessive
non
rientranti
nella
competenza
professionale del geometra, così come definita dall`art.
16 del R.D. n. 274 dell’11 febbraio 1929 (Regolamento
per la professione di geometra).
Tale norma stabilisce che il geometra, per quanto
concerne la progettazione, direzione e vigilanza in
materia edilizia, ha competenza per “costruzioni rurali e
di edifici di uso d’industrie agricole, di limitata
importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole
costruzioni accessorie in cemento armato che non
richiedono particolari operazioni di calcolo …” (lett. l),
nonché per “modeste costruzioni civili” (lett. m), (cfr. Tar
Lombardia, Brescia, sentenza n. 3354 del 1° settembre
2010; TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. n. 1466 del
29 ottobre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620;
Sez. IV, 9.11.1989 n. 765).
Per non parlare di interventi su immobili di rilevante
interesse storico artistico che l’art.52 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, confortato da copiose pronunce
giurisprudenziali, attribuisce alla specifica competenza
dell’architetto escludendo, quindi, in maniera categorica
la competenza di altre categorie professionali.
Secondo la giurisprudenza, quindi, le attività professionali
di cui al quesito posto non possono che rimanere entro i
limiti delle specifiche previsioni normative, senza
possibilità alcuna di estensione, anche in ossequio ad
esigenze di ordine pubblico e di tutela della sicurezza
collettiva, posto che le norme che regolano l’esercizio ed i
limiti di applicazione delle professioni di geometra e di
architetto sono finalizzate a garantire che la compilazione
dei progetti e la direzione dei lavori vengano assegnati a
chi possiede la preparazione adeguata per poterli
assolvere, salvaguardando l’economia pubblica e privata
e l’incolumità delle persone (cfr. Consiglio di Stato, sez.
IV, sent. n. 4620 del 3 settembre 2001; TAR Campania,
sez. II Salerno, sent. n. 9772 del 28 giugno 2010).
In conclusione ed in base a quanto finora argomentato
non si può che convenire sulla non competenza del
geometra per la redazione di un P.I.I., sia nella
generalità dei casi che per quello in questione, in
ottemperanza delle citate pronunce giurisprudenziali e
per la particolarità ed intrinseca
complessità della
predisposizione del Piano Integrato di Intervento.
19.03.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Lucca
L’Ordine di Lucca ha posto un quesito sulla
sussistenza o meno della competenza di un
geometra per la compilazione del progetto di
una briglia idraulica sul fiume Serchio, in
prossimità del cosiddetto Ponte delle Catene
opera di notevole importanza storica.
La stessa Amministrazione Comunale con
330
15.05.2013
In merito al quesito in oggetto, come segnalato dalla
stessa amministrazione comunale con propria nota datata
27.10.2012, si riferisce della presenza di numerose opere
in cemento armato quali ossatura della briglia, condotta
forzata e centrale di produzione.
Sulle competenze professionali dei geometri l’art. 16 del
R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 individua molteplici
lettera del 27.10.2012 ha chiesto all’Ordine
un parere sulle competenze professionali del
geometra per un progetto siffatto e l'Ordine,
con nota del 19.9.2012 si è espresso sulla
non competenza del geometra segnalandolo,
per iscritto al Comune.
331
attività; la lettera l) dell’articolo citato, in particolare,
stabilisce la competenza del geometra per attività di
“progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di
costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole,
di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese
piccole costruzioni accessorie in cemento armato non
richiedenti particolari operazioni di calcolo e che per loro
destinazione non implichino pericolo per la incolumità
delle persone.
Oltre a ciò la competenza di tale professionista è da
estendere anche a ....piccole opere inerenti alle aziende
agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte,
lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le
stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali
relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti
generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa
direzione”.
La successiva lett. m) della medesima norma attribuisce,
altresì, competenza per la “progettazione, direzione e
vigilanza di modeste costruzioni civili”.
Occorre rilevare che il su citato art. 16, lettera m) non fa
cenno alcuno alla possibilità che tali professionisti
possano progettare e/o dirigere opere in conglomerato
cementizio, limitandone la competenza alle sole
“costruzioni modeste”.
La L. 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura metallica” all’art.
2 prevede che la costruzione delle opere di cui all’art. 1,
ovvero quelle in conglomerato cementizio armato
normale, precompresso o con struttura metallica, tutte
finalizzate a garantire stabilità e sicurezza delle strutture
nonché la pubblica e privata incolumità, “deve avvenire
in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere
o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti
nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la
direzione di un ingegnere o architetto o geometra o
perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle rispettive competenze”.
Nel caso in questione è prevista la realizzazione di opere
idrauliche in acciaio e cemento armato, di notevole
consistenza e con impatto visivo affatto trascurabile.
Oltre alle sentenze di Cassazione nn. 19292/2009 e
6402/2011 citate dall'Ordine richiedente, il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011, ha
aggiunto e precisato aspetti fino ad ora non palesati in
maniera tanto esplicita nemmeno dai giudici della
Cassazione.
Nello specifico è precisato che “Solo le opere in cemento
armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano
nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che
il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un
ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la
competenza dei geometri è limitata alla progettazione,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con
esclusione di quelle che comportino l’adozione - anche
parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di
eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma
della lett. l) del medesimo articolo 16, r. d. n. 274 cit.,
purché si tratti di piccole costruzioni accessorie
nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie
agricole, che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non comportino
pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta
competenza è comunque esclusa nel campo delle
costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento
armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne
sia l’importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri
ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto
tale angolazione deve escludersi che le innovazioni
introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici
possano ritenersi avere ampliato, mediante l’inclusione
tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle
strutture in cemento armato, le competenze professionali
dei medesimi".
Detta sentenza, in particolare, ha precisato, altresì, che
"…è affetto da nullità il contratto di prestazione d’opera
che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò
anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture,
venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia
stato officiato dall’originario incaricato; è irrilevante, a
tali fini, che l’incarico sia distinto per le parti in
conglomerato e non sia stato (sub) delegato dal
geometra, ma conferito direttamente dal committente
stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è
consentito neppure al committente scindere dalla
progettazione generale quella relativa alle opere in
332
cemento armato poiché non è possibile enucleare e
distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali
lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il
che appare senz’altro esatto, poiché chi non è
abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere
ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve
esserne sorretto)".
Infine, dalla semplice disamina della normativa e del
testo della recente sentenza del Consiglio di Stato n.
2537 del 28 aprile 2011, non si ritiene possa rientrare
nelle competenze del geometra la progettazione e
realizzazione di una briglia idraulica, men che meno se
con struttura sidero-cementizia e prossima ad un ponte
di riconosciuto valore storico-artistico.
16.04.2013
Ordine Architetti
P .P. C. Provincia
di Palermo
l'Ordine di Palermo ha chiesto se sussista la
competenza del pianificatore territoriale
(sezione A, settore b) per esercitare attività
di Responsabile tecnico, ai sensi del DM
37/08,
e
firmare
comunicazioni
e/o
documenti guardanti nello specifico la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA) e per firmare pratiche, comunicazioni,
documenti relativi al settore del fotovoltaico.
333
03.06.2013
Le competenze del pianificatore territoriale sono
disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/01, in quale recita:
“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
nella sezione A – settore pianificazione territoriale:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell’ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane,
territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la
gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c)
strategie, politiche e progetti di trasformazione
urbana e territoriale.”
Il campo professionale del pianificatore è, quindi, votato
alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con
particolare riferimento alle attività di coordinamento ed
alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle
strategie di trasformazione urbana e territoriale; può
quindi affermarsi che la competenza del pianificatore si
ferma lì dove dall’ambito disciplinare dell’urbanistica si
passi a quello della progettazione architettonica.
Ciò premesso, occorre osservare che il D.M. 22.1.2008 n.
37 (Regolamento in materia di attività di installazione di
impianti all'interno degli edifici), ferme restando le
previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, all’art. 5 prevede che "Il progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli
impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".
La norma non precisa quali siano le figure professionali
competenti a redigere progettazioni impiantistiche,
rinviando,
di
conseguenza,
la
questione
alla
interpretazione che è stata fornita, nel tempo, dalla
giurisprudenza che ha attribuito le opere di impiantistica
"strettamente connesse con singoli fabbricati" alla
competenza professionale dell'architetto (cfr. Cons.
Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV
sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n.
416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre
2000, n. 4808,
Consiglio di Stato, IV Sezione, n.
4866/2009).
In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui
argomentato, non si ravvisa la competenza del
pianificatore per attività di Responsabile tecnico, ai sensi
del DM 37/08, per firmare comunicazioni e/o documenti
riguardanti, nello specifico, la Segnalazione Certificata di
Inizio
Attività
(SCIA)
e
per
firmare
pratiche,
comunicazioni, documenti attinenti al settore del
fotovoltaico, essendo tale figura professionale votata alla
pianificazione territoriale ed urbanistica esulando, quindi,
dalle sue competenze, in assenza di precisa e specifica
indicazione normativa, la progettazione architettonica ed
edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture
e degli impianti.
23.04.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Udine
Il quesito posto dall’Ordine di Udine è volto a
sapere se siano da attribuire alla competenza
del dottore Agronomo e Forestale la
progettazione edilizia di capannoni agricoli
per l'allevamento ed attività connesse quali
macellazione e vendita.
334
13.06.2013
In merito al quesito posto giova precisare che l'art. 2
della Legge 7 gennaio 1976, n. 3, c.d. Ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale,
precisa che appartengono alla competenza del dottore
agronomo e forestale le attività volte a valorizzare e
gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali,
a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti
il mondo rurale
Nello specifico l’art. 2, comma 1, lett. d) attribuisce alle
competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali
"lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il
collaudo, compresa la certificazione statistica ed
antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di
quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se
iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n.165".
Nel caso in questione occorre verificare se i capannoni
da destinare all’allevamento ed attività connesse quali
macellazione e vendita, di cui al quesito posto, siano da
considerare rientranti nell’ambito delle industrie agrarie
oppure di semplici costruzioni rurali, precisazione
desumibile dalla qualificazione attribuita ai progetti
all’atto della loro presentazione al Comune.
Occorrerà, altresì, valutare se, nella specie, la
realizzazione del capannone preveda opere in cemento
armato nel qual caso, in ossequio al disposto delle Leggi
5.11.1971, n. 1086 e 2.2.1974 n. 64 e di tutte le relative
pronunce
giurisprudenziali,
in
zona
sismica
la
progettazione
andrebbe
attribuita
alla
esclusiva
competenza delle professioni di Ingegnere ed Architetto.
21.06.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Bologna
L’Ordine di Bologna ha segnalato che un suo
iscritto nella sezione A-Paesaggista, che ha
partecipato, aggiudicandoselo, ad un appalto
integrato per la progettazione esecutiva e
realizzazione di verde ed arredo urbano
all’interno di un piano particolareggiato del
Comune di Bolognaa ha ricevuto dal Collegio
dei Periti Agrari della provincia di Bologna
una diffida a proseguire con la progettazione
esecutiva in quanto, a detta del Collegio, le
prestazioni oggetto di aggiudicazione da
parte del Paesaggista sarebbero di esclusiva
competenza di periti agrari o dottori
agronomi.
335
17.07.2013
In merito al quesito posto va preliminarmente rilevato
che le doglianze espresse dal Collegio dei Periti Agrari
della provincia di Bologna sono state erroneamente
indirizzate al Paesaggista, iscritto nella sezione A
dell’Albo, aggiudicatario di una procedura di gara di
appalto, ad evidenza pubblica, ove, all’interno del relativo
bando, risultavano elencati tutti i requisiti necessari per
poter accedere alla procedura.
I Periti Agrari della provincia di Bologna avrebbero
dovuto impugnare il bando, o l'aggiudicazione,
esponendo le proprie osservazioni alla stazione
appaltante, e non già al professionista cui può essere
attribuita la sola colpa di essere in possesso delle giuste
competenze come richieste dalla lex specialis.
Corre, poi, l’obbligo di precisare che le competenze del
paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell’art.
16 del D.P.R. 328/01, che così recita: “Formano oggetto
dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A –
settore paesaggistica:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e
parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro
componenti edilizie”, delineando, in tal modo e con
inequivoca chiarezza, l’ambito delle competenze proprie
del paesaggista.
Va, infine, segnalato che le competenze di cui alla lettera
“b” sono da condividere non solo con gli architetti ma
anche con i pianificatori territoriali (abilitati anche alla
pianificazione del paesaggio), mentre le competenze di
cui alla lettera “c” risultano sovrapposte a quelle che la
legislazione previgente riservava in via esclusiva
all’architetto, in base al secondo periodo dell’art. 52 del
R.D. 2357/25.
Sulla base di quanto fin qui precisato si ritiene che i
requisiti richiesti dalla lex specialis di gara rientrano, a
pieno titolo, tra le competenze proprie dell'iscritto nella
sezione A - Paesaggista, aggiudicatario della procedura in
questione.
24.06.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Como
L’Ordine di Como ha chiesto quali debbano
essere le competenze degli urbanisti, anche
con
riferimento
alla
Laurea
Vecchio
Ordinamento IUAV di Venezia del 1970 e
dell'Università di Reggio Calabria del 1974, in
merito all’espletamento di attività progettuale
sia come architetto libero professionista che
in qualità di dipendente pubblico.
336
31.07.2013
Nel
dare
risposta
al
quesito
posto
occorre
preliminarmente rilevare che relativamente alla figura
professionale dell’architetto, il solo riscontro possibile
riguardante le competenze in materia urbanistica può
essere desunto dall’art. 52, del R.D. 23.10.1925 n. 2537,
che recita: “formano oggetto tanto della professione di
Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di
edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di
estimo ad esse relative.”
La nozione “opere di edilizia civile”, nella sua più ampia e
consolidata accezione, è da assumere come comprensiva
di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal
momento della progettazione a quello del collaudo.
In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione
“edilizia civile” per indicare la categoria residuale di opere
non comprese fra quelle di cui all’art. 51 del citato Regio
Decreto, la cui particolare complessità tecnica e
l’implicazione di conoscenze peculiari gli suggerirono di
riservarne la competenza alla professione di ingegnere.
Anche se non espressamente previsto nel citato R.D. è da
ritenersi sussistente la competenza dell’architetto nella
materia urbanistica e nella pianificazione territoriale.
Le competenze del pianificatore territoriale, contemplate
dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/2001,
sono
votate,
essenzialmente,
alla
pianificazione
territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle
attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate
alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione
urbana e territoriale.
Tanto emerge anche dal corso specifico di laurea
richiesto dal D.P.R. 328/2001 per l’ammissione all’Esame
di Stato.
L’art. 17 comma 2, per l'ammissione all'esame di Stato
richiede il possesso della laurea specialistica e per
l'iscrizione nel settore A «pianificazione territoriale», la
classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale; l’art. 18 comma 2 prevede, altresì, per
l'ammissione all'esame di Stato e l’iscrizione nel settore B
«pianificazione», la classe n. 7 – Urbanistica e scienza
della pianificazione territoriale e ambientale, il possesso
della laurea di primo livello.
Appare logico e coerente affermare la competenza in
materia urbanistica del pianificatore, per tutte le attività
di pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a
titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio P.A.T.,
Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani Strutturali,
Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli
Interventi)
Piani
Urbanistici
Attuativi
(a
titolo
esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia
Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti
Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi di
settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani
della mobilità, Piani di bonifica, Piani di gestione dei
rifiuti).
Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore
allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione
strategica si arrivi al livello dei “progetti di
trasformazione urbana”, nozione che ha poco riscontro
nella legislazione edilizia-urbanistica e che, di fatto,
attiene, più propriamente, ad
una progettazione
architettonica (piani di dettaglio tali da consentire
l’attuazione degli interventi edilizi tramite D.I.A.).
Le competenze del pianificatore iscritto alla sezione B
dell'albo, disciplinate dalla lettera “b” del quinto comma
dell’art. 16 del D.P.R. 328 del 2001, attribuiscono al
tecnico laureato triennale una funzione di supporto e
collaborazione nelle attività professionali rivolte alla
pianificazione territoriale delineando, altresì, una figura di
tecnico specialista (esperto in sistemi informativi di
settore, nell’analisi e monitoraggio del territorio e nella
gestione e valutazione di atti di pianificazione).
Al Pianificatore iscritto nella Sezione B, Settore
«Pianificazione», spettano quindi, le competenze negli
337
ambiti individuati dalla normativa, in parte coincidenti
con il Pianificatore Territoriale iscritto alla sezione A
dell'albo, ma con un livello di organizzazione e
complessità minore, oppure condotte in regime di
collaborazione.
03.07.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Foggia
L’Ordine di Foggia ha chiesto di sapere se un
Architetto junior può svolgere prestazioni
relative alla diagnosi energetica di edifici
pubblici, alla stima ex ante delle emissioni di
gas a effetto serra ed analisi degli obiettivi di
riduzione delle emissioni di anidride carbonica
e degli altri gas ad effetto serra con
conseguente stima ex post delle emissioni di
gas a effetto serra.
09.09.2013
In merito a quanto richiesto col quesito in oggetto giova
precisare che l'architetto junior può curare la
progettazione di impianti a servizio di edifici purchè
rientranti, come precisato dall’art. 16, comma 5a del
D.P.R, 328/2011, entro la cerchia delle costruzioni civili
semplici
realizzate
con
l’uso
di
metodologie
standardizzate.
Oltre a ciò, il D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013,
nell’elencare i titoli necessari per poter essere abilitati ad
affrontare e svolgere la certificazione energetica degli
edifici prevede, all'art. 3 comma 3 lettera b), oltre
all'abilitazione e l'iscrizione all'albo professionale, il
possesso di lauree afferenti alle classi 4 ed 8 cioè quelle
corrispondenti alla figura dell'Architetto junior.
Infine, poi, l’articolo 2 comma 3 del succitato D.P.R.
75/2013 precisa che il tecnico abilitato opera all'interno
delle proprie competenze e che, laddove talune
prestazioni dovessero esulare dal suo ambito di
competenza, egli deve operare in collaborazione con altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito sia in
grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui e'
richiesta competenza.
Pertanto, nel rispetto di quanto sopra riportato, si può
sostenere, senza tema d’errore, la competenza
dell’architetto iunior per svolgere prestazioni riguardanti
la certificazione energetica degli edifici, entro cui è
ricompresa anche la diagnosi energetica di edifici pubblici
e la stima ex ante ed ex post delle emissioni di gas ad
effetto serra.
03.07.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Palermo
L’Ordine
di
Palermo
ha
domandato
chiarimenti sul “concorso” e “collaborazione”
prestate dall’architetto junior per le attività di
progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie, comprese le opere
pubbliche.
30.09.2013
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il
“concorso” e “collaborazione” dell'architetto iunior alle
attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche,
ha il chiaro significato che detto professionista non può
svolgere autonomamente le sopraelencate attività ma vi
può attendere in veste di collaboratore di altra figura
professionale in possesso delle necessarie competenze di
338
legge.
Vengono quindi ricomprese nella legge le ipotesi di
incarico congiunto con altro professionista iscritto alla
sezione “A” dell’albo; dalla relativa documentazione
dovrà emergere sia che l'attività è stata svolta in
“concorso”, ovvero contestualmente, senza che si evinca
dove
inizia
il
contributo
dell’uno
o
dell'altro
professionista, o in “collaborazione”, precisando e
specificando l'apporto di ciascun professionista.
Rimane nella discrezionalità dell'iscritto individuare le
forme e le tipologie contrattuali necessarie per tali
attività.
Quanto, infine, al diritto morale d'autore e non
patrimoniale per i lavori svolti, si segnala che potranno
vantarsi pretese qualora, nel complesso delle attività
espletate, si possa evincere, con chiarezza, il ruolo
effettivamente assolto da ciascuno con precisazione del
nominativo dei realizzatori.
Diversamente, non potendosi evincere l’entità dei vari
contributi volti al raggiungimento del risultato finale
dell'opera, sia rispetto al progettista titolare che agli altri
collaboratori, si rientrerebbe nella fattispecie di opera
collettiva ex art. 3 Legge 633/1941 come risultato della
scelta e del coordinamento ad un determinato fine
artistico.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 di tale normativa, è
considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e
dirige la creazione dell'opera stessa.
24.07.2013
Ordine Architetti
P .P. C. Provincia
di Padova
L’Ordine di Padova ha richiesto se puo
procedere o meno all'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs
139/2006, di un Pianificatore territoriale in
possesso di attestato di frequenza con esito
positivo del corso base di specializzazione di
prevenzione incendi, ex art. 4 DM 5 agosto
2011.
339
12.09.2013
Con riferimento al quesito posto, si segnala che col D.M.
5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, sono state sancite, per
quanto attinente alla normativa antincendio, procedure e
requisiti
per
l'autorizzazione
e
l'iscrizione
dei
professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno di cui
all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006.
In ossequio a quanto disposto con l’art. 3 del
summenzionato D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a
domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i
professionisti iscritti negli albi professionali "degli
architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori" in
possesso di attestazione di frequenza con esito positivo
del corso base di specializzazione di prevenzione incendi,
di cui al successivo art. 4.
Attenendosi all’interpretazione letterale della norma di
legge, è consentita l'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
Se il Legislatore avesse voluto escludere la categoria
professionale dei pianificatori, avrebbe dovuto indicare i
soli architetti tra i soggetti titolati ad essere inseriti nei
predetti elenchi.
Da quanto detto deriva che, in ottemperanza al disposto
del testo di Legge, l'Ordine può procedere all'iscrizione
negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal
D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale se in
possesso di attestato di frequenza con esito positivo del
corso base di specializzazione di prevenzione incendi di
cui all’articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011.
10.09.2013
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Udine
L’Ordine di Udine, in riferimento alla città di
Palmanova dichiarata monumento nazionale,
entro cui il centro storico è classificato nel
P.R.G.C. zona omogenea A, sia ammissibile
che per un permesso di costruire relativo ad
un progetto all'interno del detto centro
storico, e quindi in zona omogenea A, il
tecnico firmatario possa essere un tecnico
non laureato (per le vie brevi è stato
specificato trattarsi di un geometra).
340
07.10.2013
In relazione a quanto rappresentato col quesito posto
preme precisare che l’area oggetto di attenzione è la città
di Palmanova, (o meglio la Fortezza di Palmanova)
dichiarata, in base al D.P.R. 21 luglio 1960, monumento
nazionale.
In base all'art. 54 del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i monumenti nazionali rientrano tra i beni
del demanio culturale inalienabili.
Oltre a ciò, la zona territoriale omogenea A, che
all’interno del piano regolatore di Palmanova individua il
centro storico della città, in base al DM 2 aprile 1968, n.
1444, è ragguagliata agli “…agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale e le … porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi”.
Nelle norme di attuazione del Piano Regionale Urbanistico
del Friuli Venezia Giulia, poi, Palmanova è inserita fra
quei centri storici primari, ove “la complessità ed
integrità dell'impianto urbanistico, l'elevata qualità
architettonica delle strutture edilizie, i valori urbani in
esso contenuti sono tali da costituire una vera e propria
unità”.
In ossequio a tali premesse, occorre rammentare che
l'art. 52 del R.D. 2357/25 prevede che “…le opere di
edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle
arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma
la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall’architetto quanto dall’ingegnere.”
Numerosi precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato,
IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna,
1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008; 17 gennaio 2011,
n. 87-Tar Sicilia, Catania, Sez. III) attribuiscono agli
architetti la competenza esclusiva per gli interventi
di restauro e ripristino di edifici vincolati nonché
per interventi su tutti quegli immobili di rilevante
interesse storico-artististico o riconosciuti tali.
Poiché il quesito si riferisce ad un permesso di costruire a
firma di tecnico non laureato, nello specifico un
geometra, occorre, in aggiunta, precisare che l’art. 16 del
R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, sulle competenze
professionali dei geometri, individua per essi ben precise
competenze, fra cui: “progetto, direzione, sorveglianza e
liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso
d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura
ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in
cemento armato, che non richiedono particolari
operazioni di calcolo e per la loro destinazione non
possono comunque implicare pericolo per la
incolumità delle persone; nonché di piccole opere
inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza
rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica,
provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della
spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque,
la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed
agraria e relativa direzione” (lett. l) ed ancora “progetto,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili” (lett.
m).
17.10.2013
Ordine Architetti
P .P. C. Provincia
di Arezzo
L’Ordine di Arezzo ha chiesto se l'Ordine può
procedere all'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs
139/2006, di un Pianificatore territoriale in
possesso di attestato di frequenza con esito
positivo del corso base di specializzazione di
prevenzione incendi.
341
03.12.2013
Il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011,
contempla le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione
e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero
dell'Interno, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 139/2006 in
materia di normativa antincendio.
In base all'art. 3 del detto D..M., a domanda, possono
essere inseriti negli elenchi del Ministero dell'interno, fra
gli altri, i professionisti iscritti negli albi professionali
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
che, oltre a possedere i requisiti per l’iscrizione all’albo,
siano dotati della prescritta attestazione di frequenza,
con esito positivo, del corso base di specializzazione per
la prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.
L’art. 2 del succitato D.M., peraltro, permette l'iscrizione
negli elenchi “nell'ambito delle rispettive competenze
professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti”.
L’interpretazione letterale della norma di legge consente,
quindi, agli iscritti all’albo degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori di poter essere iscritti negli
elenchi del Ministero dell’Interno, ragion per cui qualora il
Legislatore avesse voluto escludere da tale privilegio la
categoria professionale dei pianificatori, avrebbe dovuto
indicare quali tecnici deputati a comparire in detti elenchi
i soli architetti.
Ciò detto, in ossequio al secondo comma dell’art. 16 del
D.P.R. 328/01, cui si rinvia, è stabilito che…. l’attività
professionale del pianificatore deve essere rivolta
alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con
particolare
riferimento
alle
attività
di
coordinamento ed alle analisi complesse legate alla
pianificazione ed alle strategie di trasformazione
urbana e territoriale.
Da ciò discende che esulano dalla competenza del
pianificatore quei piani attuativi di dettaglio, i cui
contenuti divengono più propriamente architettonici, e
quei piani che comportano, inevitabilmente, una
progettazione architettonica che, a rigor di logica, e
ragionevolezza non risulterebbe riconducibile alle
competenze proprie del pianificatore.
Volendosi, quindi, attenere letteralmente alle indicazioni
del D.M. in questione, non vi può essere certezza alcuna
sull’iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di
cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale, pur
se in possesso di attestato di frequenza con esito positivo
del corso base di specializzazione per la prevenzione
incendi, ex art. 4 D.M. 5 agosto non 2011, atteso che le
norme di Legge vigenti non attribuiscono al pianificatore
competenza per la progettazione architettonica.
24.03.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Catanzaro
L’Ordine di Catanzaro ha richiesto se
l’architetto iunior è competente in materia di
perizie estimative relative ad immobili.
342
18.04.2014
Premesso che la vigilanza e le conseguenti valutazioni
sull'attività dei consulenti tecnici è esercitata dal
Presidente del Tribunale, in base all'art. 19 delle
disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile,
è opportuno prendere in considerazione la definizione di
costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie
standardizzate e quanto indicato dal Consiglio di Stato
con la sentenza n. 1473/2009 che relativamente al
D.P.R. 328\2001 ha, fra l’altro, stabilito: “... oltre ad
individuare il criterio di ripartizione relativo alle
metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla
sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli
iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo
esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente
caratterizzanti la professione ...”
La sentenza del Tar Campania n. 1314/2006 ha, altresì,
chiarito che “ogni limitazione non chiaramente sancita
dall’art. 46 del D.P.R.. n.328/2001, costituendo una
limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro,
non può evincersi in maniera analogica o interpretativo–
riduttiva.”
Per
comprendere
il
significato
di
metodologia
standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi:
•
il percorso di studi universitari triennali (che si evolve
dinamicamente con la scienza e la tecnica);
•
la differenza rispetto alle metodologie avanzate,
innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla
sezione A.
Un’altro
modo
per
discernere
la
“metodologia
standardizzata” è lo status di “normazione” di una
metodologia, cioè quando una certa procedura tecnicoscientifica viene definita e descritta in una “norma
tecnica” passata attraverso il periodo di “inchiesta
pubblica” e quindi dopo essere stata elaborata,
sperimentata, e delineata.
Appare possibile definire la “metodologia standardizzata”
come una metodologia ormai consolidata, che non ha
bisogno di ulteriore sperimentazione e che viene,
normalmente, insegnata nei corsi di studio universitari
triennali e, quindi, priva dei caratteri di ricerca,
innovazione e sperimentazione.
Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la
scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed
innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e
quindi “standardizzato”.
Quanto alla costruzione civile detta “semplice” la
definizione si presta ad un confronto con quella della
343
“modesta costruzione civile” rientrante nella competenza
professionale dei geometri.
Le numerose pronunce giurisprudenziali nel merito hanno
chiarito a sufficienza il significato di
“modesta
costruzione” ovvero una costruzione di dimensioni
“ridotte” (per volumetria, altezza e costo), la cui
progettazione e realizzazione non comporta l’applicazione
di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze proprie
del
tecnico
diplomato.
La nozione di costruzione civile semplice esprime
qualcosa di più ampio di modesto e ciò più in ossequio
al senso logico che a quello giuridico; il principio che
informa il riparto delle competenze professionali di cui al
D.P.R. n. 328/2001 è infatti quello di legare queste
ultime al percorso formativo del professionista, nel senso
che esso è chiamato ad espletare esclusivamente quelle
attività comportanti l’applicazione di regole e conoscenze
scientifiche che siano quelle acquisite nel proprio
percorso formativo.
Se la formazione degli architetti “B” è più articolata,
approfondita e specifica di quella dei tecnici diplomati ad
essi deve essere riconosciuta competenza più estesa di
questi ultimi.
Nel concetto di semplice poi manca ogni riferimento di
ordine quantitativo; una costruzione semplice è una
costruzione
che,
indipendentemente
dalle
sue
caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari
elementi di complessità e/o difficoltà tanto da poter fare
ricorso a procedure standardizzate, cioè d’uso comune e
normate.
In conclusione, in base a quanto esposto, la competenza
di un architetto junior in materia di perizie estimative su
immobili dovrà comunque riferirsi alle costruzioni civili
semplici con l'uso di metodologie standardizzate
richiedente, quindi, una valutazione caso per caso a
seconda della tipologia dell’immobile per cui è richiesta la
consulenza tecnica.
02.05.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Sondrio
Con proprio quesito l'Ordine di Sondrio ha
chiesto se rientrano nelle competenze di un
architetto junior, iscritto all’Ordine, i calcoli
per la messa in opera di un ponteggio con
tubi e giunti, di altezza fino a 20 mt, (nel
caso specifico richiesto per 7 metri) con uno
344
03.07.2014
Con riferimento al quesito posto, relativo alle
competenze
dell’architetto
Iunior
si
osserva,
preliminarmente, che nell'allegato XIX al D.lgs. 9 Aprile
2008, n. 81, inerente le verifiche di sicurezza dei
ponteggi metallici fissi, viene previsto, nella parte
relativa alle verifiche durante l'uso dei ponteggi, di
schema fuori standard.
"controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20
metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo sia
stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della
professione".
In base a tale premessa occorre valutare se tali
prescrizioni,
riferite
alla
verifica
della
corretta
installazione di attrezzature, quali ponteggi, possono
essere valide anche per un architetto iunior facendo
riferimento all'uso di metodologie standardizzate, di
cui alla lettera “a”, quinto comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/2001.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha
indicato che il DPR 328/2001 “... oltre ad individuare il
criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate
ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di
metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B,
ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le
attività maggiormente caratterizzanti la professione ...”
La sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha
inoltre chiarito che “ogni limitazione non chiaramente
sancita dall’art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo
una limitazione alla libera esplicazione della libertà di
lavoro, non può evincersi in maniera analogica o
interpretativo –riduttiva.”
Si
può
quindi
definire
standardizzata
quella
metodologia ormai consolidata, non bisognevole di
ulteriore sperimentazione e tale da costituire materia
d’insegnamento nei corsi di studi universitari triennali,
scevra dal carattere di ricerca, innovazione e
sperimentazione.
Nel nostro caso le varie metodologie non hanno carattere
di staticità ma si evolvono con l’evolversi della scienza e
della tecnica per cui ciò che oggi è avanzato ed
innovativo potrebbe, in seguito, divenire di uso comune e
quindi standardizzato.
In base a quanto esposto la progettazione di un
ponteggio fuori standard, rispettoso delle vigenti
disposizioni sulla sicurezza, deve contenere tutto quanto
necessario alla sua realizzazione, seguendo le istruzioni
riportate nel libretto di autorizzazione relativo al
ponteggio utilizzato e allo standard di calcolo strutturale
approvato nell’ambito dell’Autorizzazione Ministeriale del
ponteggio ex art. 131 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
345
Occorrerà quindi applicare sia disposizioni legislative e
regolamentari, sia le istruzioni UNI di buona tecnica (UNI
EN 12810-2), in uno alla realizzazione di calcoli statici
completi e verificabili, ragion per cui tale prestazione può
rientrare nella competenza dell'architetto iunior, in
quanto annoverabile fra le metodologie standardizzate,
integrabili con l'utilizzo di regole scientifiche e/o tecniche.
12.05.2014
SINURB
(Sindacato
Nazionale Urbanisti
e Pianificatori
Territoriali)
Il SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti e
Pianificatori Territoriali) con propria nota ha
richiesto al C.N.A.P.P.C., fra l’altro, di poter
attribuire al laureato in Urbanistica e
Pianificazione
Territoriale,
oltre
alle
competenze sancite per legge, quelle
acquisite dalle abilitazioni precedenti e da
quelle
scaturite
dal
proprio
percorso
studiorum, mantenendo l’iscrizione ad un solo
Ordine Professionale e ad una sola Cassa
Previdenziale.
346
23.07.2014
Con comunicazione del 12 maggio, prot. 197/BG/2014,
avente ad oggetto “competenze laureati in pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale - classi di laurea l21
e laurea magistrale lm48”, il Sindacato Nazionale
Urbanisti e Pianificatori Territoriali
(SINURB) ha
avanzato la possibilità che possano essere attribuite al
laureato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, oltre
alle competenze sancite per legge, quelle relative a
precedenti abilitazioni ovvero quelle scaturenti dal suo
“percorso studiorum”, mantenendo l’iscrizione ad un solo
Ordine Professionale e ad una sola Cassa Previdenziale”.
Secondo il SINURB, le competenze attribuite dal DPR
328/2001 “non sono esaustive o quantomeno non
dettagliate”, tanto da ritenere “opportuno fare chiarezza
e regolamentare le competenze agli iscritti all'Ordine
A.P.P.C., sia nella sezione A che nella sezione B”.
Al riguardo preme precisare che relativamente alle
competenze professionali di Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, questo Consiglio Nazionale ha
fornito varie indicazioni a tutti gli Ordini territoriali, non
solo in passato, con la circolare n. 2073 del 5 novembre
2001, ma anche in epoca più recente, in riferimento alla
figura professionale del Pianificatore Territoriale, con la
circolare n. 180 del 7 marzo 2013.
Le competenze professionali del Pianificatore Territoriale
sono precisate nel DPR 328/2001 non essendoci altri
richiami legislativi tali da individuare interpretazioni
estensive o attribuzioni di competenze in altre materie,
essendo
esse
strettamente
legate
al
percorso
universitario, al titolo di studio acquisito ed alla classe di
laurea.
Oltre a ciò si osserva che la normativa vigente non pone
specifici divieti alla contemporanea iscrizione in più Albi
professionali volendo accedere a più competenze, e che
non rientra nelle facoltà del C.N.A.P.P.C. consentire al
pianificatore che volesse ampliare le proprie competenze,
così come definite per legge, di utilizzare altri titoli di
studio o abilitazione in suo possesso rimanendo iscritto
ad un unico Albo professionale.
Da quanto detto deriva che il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, a seguito di verifica anche del
Comitato Universitario Nazionale, è l'unico interlocutore
deputato a valutare e di conseguenza titolato ad
esprimersi in merito a quanto richiesto dal SINURB nella
nota indirizzata allo scrivente e riportata in oggetto.
15.05.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Crotone
Con quesito dell'Ordine di Crotone è stato
comunicato che l'Ordine, a seguito di un invio
agli iscritti ed ai Comuni della Provincia di
una circolare esplicativa sulle competenze
professionali, ha ricevuto una diffida del
S.I.N.U.R.B. (Sindacato Nazionale Urbanisti),
con cui viene ravvisata, con l'invio di tale
circolare, una violazione di legge, asserendo
che un Ordine Provinciale non è deputato a
definire le competenze professionali, nella
fattispecie del Pianificatore Territoriale e del
Pianificatore Junior.
347
12.06.2014
In riferimento al quesito posto, preme, innanzitutto,
precisare che in merito alle competenze professionali di
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
questo Consiglio Nazionale ha fornito varie indicazioni a
tutti gli Ordini territoriali, non solo in passato, con la
circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, ma anche in
epoca più recente con la circolare n. 180 del 7 marzo
2013, per la figura professionale dell'Architetto e
Pianificatore Iunior; non pare che la circolare esplicativa
dell’Ordine di Crotone contempli i contenuti della
precitata circolare del C.N.A.P.P.C. per la qual cosa
sarebbe opportuno, ad integrazione di quanto già in
precedenza comunicato, darne opportuna comunicazione
a coloro che sono stati i destinatari della predetta nota
circolare dell’Ordine.
Oltre a ciò si ritiene opportuno precisare che, comunque,
l'Ordine Professionale ed il Consiglio Nazionale, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, vigilano
sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti curandosi
di reprimere i casi di uso abusivo del titolo di architetto
pianificatore, paesaggista e conservatore nonché
l’abusivo esercizio della professione, oltre ad offrire
risposte e pareri alle richieste delle pubbliche
amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di
architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore (Art.
5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e Art. 37 Regio Decreto
23 ottobre 1925, n. 2537).
La diffida inviata dal SINURB all’Ordine e poi, col analogo
tenore, inoltrata anche a questo Consiglio Nazionale, non
può che indurci a precisare che ogni diffida, se formulata
da soggetti diversi dall’Ordine professionale e riguardante
la materia delle competenze professionali è da ritenersi
priva di titolazione e legittimazione.
15.05.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Novara
l'Ordine di Novara ha chiesto se un architetto
iscritto alla sezione B, settore A, possa
effettuare lavori di recupero di un immobile
sito nel nucleo storico cittadino, privo di
vincoli specifici pur se radicato entro il
tessuto storico del capoluogo, di edificazione
sei - settecentesca che, pur non disponendo
di un particolare apparato decorativo,
costituisce
una
delle
tipiche
tipologie
dell’edilizia storica novarese.
348
03.07.2014
In merito a quanto richiesto ed al fine di valutare le
competenze dell’architetto iunior occorre esaminare
finalità e significato della definizione di costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate di
cui alla lettera “a”, quinto comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/2001.
Premesso che il Consiglio di Stato, con sentenza n.
1473/2009, ha indicato che il DPR 328/2001 “... oltre ad
individuare il criterio di ripartizione relativo alle
metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla
sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli
iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo
esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente
caratterizzanti la professione ...” e che la sentenza del
Tar Campania n. 1314/2006 ha, altresì, chiarito che
“..ogni limitazione non chiaramente sancita dall’art. 46
del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla
libera esplicazione della libertà di lavoro, non può
evincersi in maniera analogica o interpretativo–riduttiva”,
appare
possibile
definire
la
metodologia
standardizzata come una metodologia d’uso comune e
per questo non bisognevole di ulteriore sperimentazione,
normalmente insegnata nei corsi di studio universitari
triennali, e quindi scevra dal carattere di ricerca,
innovazione e/o sperimentazione.
In merito, poi, alla definizione di costruzione civile
semplice si può ragionevolmente affermare che essa è
quella costruzione la cui progettazione e realizzazione
non presenta particolari difficoltà e complessità
nell’applicazione delle relative regole scientifiche e/o
tecniche ragion per cui è possibile far ricorso a
procedure standardizzate, cioè già normate e d’uso
comune.
Nel caso in questione le lavorazioni oggetto d’intervento,
giusto quanto precisato nella relazione tecnica a corredo
del progetto (ripristino di intonaci mediante rappezzo e/o
rifacimento,
sostituzione
del
portone
d'ingresso,
rifacimento pavimentazione cortile e ripristino vani
scala), parrebbero non presentare particolari difficoltà
realizzative ragion per cui la loro realizzazione potrebbe,
ragionevolmente,
risolversi
ricorrendo
alle
c.d.
metodologie standardizzate.
L'immobile oggetto d’intervento, poi, pur se collocato
entro il centro storico, non sembra essere sottoposto a
particolare regime vincolistico quale quello storicoartistico o paesaggistico-ambientale.
Nel quesito, poi,
non è precisato se l’edificio sia
assoggettato, negli strumenti urbanistici vigenti, a
tipologie d’intervento espressamente volte alla tutela
delle sue caratteristiche storico-archeologiche, storicoartistiche, storico-architettoniche o storico-testimoniali
per cui, anche in relazione al tipo di lavorazioni previste,
è da ritenersi logico e ragionevole che le relative
prestazioni professionali possano annoverarsi fra quelle
attribuibili all’architetto iscritto alla sezione B, settore A
dell’Albo professionale.
24.06.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Padova
Con proprio quesito l'Ordine di Padova ha
domandato
se
sussista
o
meno
la
competenza
dell’architetto
iunior
per
l’espletamento della Direzione Lavori degli
impianti riguardanti la realizzazione di una
centralina idroelettrica.
349
05.09.2014
Per esprimersi sulla competenza dell’architetto junior
occorre far riferimento alle finalità ed al significato della
definizione di costruzioni civili semplici, con l'uso di
metodologie standardizzate, di cui alla lettera “a”,
quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/2001.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha
indicato che il DPR 328/2001 “... oltre ad individuare il
criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate
ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di
metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B,
ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le
attività maggiormente caratterizzanti la professione ...” e
la sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha
ulteriormente chiarito che “ogni limitazione non
chiaramente sancita dall’art. 46 del DPR. n.328/2001,
costituendo una limitazione alla libera esplicazione della
libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica
o interpretativo - riduttiva.”
Premesso
che
possa
ragionevolmente
definirsi
standardizzata una metodologia oramai consolidata,
non
bisognevole
di
ulteriore
approfondimento,
normalmente insegnata nei corsi di studio universitari
triennali, scevra dei caratteri di ricerca, innovazione e/o
sperimentazione, mentre si può definire “semplice” quella
costruzione la cui progettazione non sia particolarmente
difficoltosa e complessa per le regole scientifiche cui
riferirsi per realizzarla, potendosi, quindi, far ricorso alle
summenzionate procedure standardizzate, ovvero d’uso
comune, da una analisi sistematica ed evolutiva degli
artt. 51-54 del R.D. 2357 del 1925, discende che la
Direzione Lavori di una centralina idroelettrica,
relativamente alle opere elettromeccaniche richieste per
la sua realizzazione, è da collocare fra le opere di
urbanizzazione primaria, non strettamente connesse con
singoli fabbricati, con un grado di complessità tecnica
tale da essere compresa fra quelle opere la cui
realizzazione richiede le conoscenze proprie degli studi di
ingegneria, in quanto rientrante tra le macchine di cui
all'art. 51 del R.D. 2357/1925.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori lavorazioni elencate
nel quesito non si ritiene possa loro attribuirsi particolare
difficoltà realizzativa.
Da quanto fin qui argomentato, anche in assenza di
specifiche pronunce giurisprudenziali nel merito, appare
arduo attribuire all’architetto iscritto alla sezione B, ma
anche a quello iscritto alla sezione A, competenza per la
realizzazione di un’opera come quella in questione,
ovvero una centralina idroelettrica che, giocoforza,
comprende al suo interno anche la previsione e
realizzazione di opere elettromeccaniche.
15.07.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara
ha chiesto se un architetto Iunior ha
competenza per svolgere pratiche catastali
(Docfa e Pregeo) e procedura semplificata
paesaggistica per opere di manutenzione
straordinaria.
350
06.10.2014
Come
già
evidenziato
in
precedenti
analoghi
pronunciamenti, per
esprimersi sulla competenza
dell’architetto junior occorre necessariamente riferirsi alle
finalità ed al significato della definizione di costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, di
cui alla lettera “a”, quinto comma dell’art. 16 del D.P.R.
328/2001.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha
indicato che il DPR 328/2001 “... oltre ad individuare il
criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate
ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di
metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B,
ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le
attività maggiormente caratterizzanti la professione ...” e
la sentenza del T.A.R. della Campania n. 1314/2006 ha
ulteriormente chiarito che “ogni limitazione non
chiaramente sancita dall’art. 46 del DPR. n.328/2001,
costituendo una limitazione alla libera esplicazione della
libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica
o interpretativo - riduttiva.”
Il termine metodologia standardizzata lo si può,
ragionevolmente, attribuire ad una metodologia oramai
consolidata,
non
bisognevole
di
ulteriore
approfondimento, normalmente insegnata nei corsi di
studio universitari triennali, scevra dai caratteri di
ricerca, innovazione e/o sperimentazione.
Nello specifico il C.N.A.P.P.C., con propria circolare n.
180 di protocollo, in data 7 marzo 2013, ha offerto
un’interpretazione più ampia delle disposizioni vigenti
relative alle competenze dell'architetto junior e ciò in
ossequio,
anche,
ai
più
recenti
orientamenti
giurisprudenziali, con attribunzione, fra l’altro, di
un’assunzione diretta di responsabilità nelle operazioni di
accatastamento di immobili e frazionamenti particellari
(Docfa e Pregeo).
In merito, poi, alla competenza dello junior per espletare
“procedure semplificate paesaggistiche per opere di
manutenzione straordinaria” riguardanti costruzioni in
aree vincolate, occorre riferirsi alle summenzionate
costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie
standardizzate tenendo conto che la procedura
semplificata paesaggistica, come individuata nel DPR
139/2010, regolamenta il procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità,
come quelli oggetto del quesito (rifacimento di recinzioni
o aperture finestrate di fabbricati siti in zona
paesaggistica), che per semplicità e standardizzazione
possono, senza dubbio alcuno, rientrare fra le
competenze dell’architetto junior.
L’esteso status vincolistico del territorio di tante nostre
realtà provinciali, laddove si dovesse precludere allo
junior di intervenire in esse, equivarrebbe ad impedire
quasi del tutto a detta categoria di professionisti di
operare pur se, come avvenuto nel caso di specie,
rimane da confermare la necessità di una valutazione
“caso
per
caso”
che tenga conto, in concreto, dell’opera prevista e delle
metodologie utilizzate, nel rispetto di quanto espresso
dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686
del 9 febbraio 2012.
22.07.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Reggio Calabria
Con proprio quesito l'Ordine di Reggio
Calabria ha chiesto se l'Ordine può procedere
all'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno,
come
previsti
dal
D.Lgs
139/2006 di un Pianificatore territoriale
Iunior in possesso di attestato di frequenza
con esito positivo del corso base di
351
06.10.2014
In riferimento a quanto richiesto è bene rammentare che
il D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, enuncia
procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, in
ossequio al disposto dell’art. 16 del D. Lgs 139/2006
relativo alla normativa antincendio.
specializzazione di prevenzione incendi.
352
In base all'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono
iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali
degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori
purchè in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'albo e
dell’attestazione di frequenza, con esito positivo, del
corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di
cui al successivo art. 4.
L’applicazione
letterale
della
norma
di
Legge
consentirebbe, genericamente, l'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
atteso che, laddove il legislatore avesse voluto escludere
una categoria, quale quella dei pianificatori, avrebbe
dovuto necessariamente indicare, quali soggetti titolati
ad accedere a tali elenchi, i soli architetti, intendendo per
essi quelli iscritti alla sezione “A” dell’Albo.
Occorre, poi, aggiungere che l'art. 2 del summenzionato
D.M. prevede l'iscrizione negli elenchi di professionisti
"nell'ambito delle rispettive competenze professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti".
Oltre a quanto finora argomentato và rammentato che
alla pagina 28 dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale
dei
Vigili
del
Fuoco,
disponibili
all'indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4093,
viene precisata la modalità di inserimento nei citati
elenchi, con un codice di individuazione alfanumerico,
facendo riferimento per gli architetti alla sola lettera “A”,
non menzionando altre lettere, quindi altre categorie
quali paesaggisti e/o conservatori.
Viene, altresì, specificato, sempre nei citati chiarimenti,
la possibilità di inserimento nell'elenco anche di laureati
triennali, limitando tuttavia l'esemplificazione al solo
Architetto iscritto alla sezione B, e non già al Pianificatore
B.
Infine la circolare 21/2013, del C.N.A.P.P.C. ha
ulteriormente precisato l’ambito delle competenze da
riconoscere al Pianificatore junior (sezione B, settore B),
ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera b) del D.P.R.
328/2001, basate sull'applicazione delle conoscenze volte
al concorso e alla collaborazione delle attività di
pianificazione, relative alla costruzione e alla gestione di
sistemi informativi per l'analisi ed il controllo della città e
del territorio, all'analisi, monitoraggio e valutazione
territoriale ed ambientale nonché alle procedure di
gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale
e relativi programmi complessi.
Da tutto ciò discende che esulano dalla competenza del
pianificatore attività di progettazione architettonica che,
quindi, non possono rientrare fra le sue attribuzioni.
Pertanto, pur volendosi attenere alle indicazioni “letterali”
del precitato D.M., i chiarimenti forniti nel merito dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono
l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come
previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore
territoriale Junior, pur se in possesso di attestato di
frequenza, con esito positivo, del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4, D.M. 5
agosto 2011, non essendo espressamente individuate per
tale categoria, dalla normativa vigente, competenze
relative alla progettazione architettonica.
18.08.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Verona
Con proprio quesito l'Ordine di Verona ha
chiesto se un Architetto Iunior possa firmare
autonomamente progetti e direzioni lavori in
aree soggette a vincolo paesaggistico.
Si fa riferimento ad una precedente risposta
del CNA del 12.9.2012, fornita all'Ordine di
Belluno, e si forniscono elementi al caso di
specie, ovvero un edificio civile di modesta
cubatura (100 mq.) con tetto piano non
calpestabile, con un singolo piano fuori terra,
nell'entroterra del Lago di Garda, zona
sottoposta a vincolo paesaggistico; viene
specificato che l'edificio sarà realizzato con
struttura lignea a telaio, senza uso di
cemento armato se non per la platea.
08.10.2014
Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior
occorre necessariamente esaminare finalità e significato
della definizione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di
metodologie standardizzate", di cui alla lettera "a" del
quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.
Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di
Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n.
1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal
DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera
esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in
maniera analogica o interpretativo-riduttiva.
Appare possibile definire la "metodologia standardizzata"
come una metodologia consolidata, che non ha bisogno
di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei
corsi di studio universitari triennali, e pertanto senza
caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione.
Quanto alla tipologia di lavorazioni oggetto del quesito,
da realizzarsi in zona vincolata si ritiene che i limiti di
competenza del professionista iunior vanno comunque
individuati nell'ambito di "costruzioni civili semplici con
l'uso di metodologie standardizzate"e non relazionati al
regime di vincolo paesaggistico sopra descritto.
26.08.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Massa Carrara
L'Ordine degli architetti di Massa Carrara
chiede se un pianificatore in possesso di
attestato di frequenza al corso base di
06.10.2014
In riferimento a quanto richiesto è bene precisare che il
D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato
nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, enuncia procedure e
353
specializzazione in prevenzione incendi di 120
ore (D.M. 5 agosto 2011, art. 4), può essere
iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno
previsti dalla legge 7 dicembre 1984 n. 818.
354
requisiti
per
l'autorizzazione
e
l'iscrizione
dei
professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, in
ossequio al disposto dell’art. 16 del D. Lgs 139/2006
relativo alla normativa antincendio.
In base all'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono
iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali
degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori
purchè in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'albo e
dell’attestazione di frequenza, con esito positivo, del
corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di
cui al successivo art. 4.
L’applicazione
letterale
della
norma
di
Legge
consentirebbe, genericamente, l'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
mentre, laddove il legislatore avesse voluto escludere
una categoria, quale quella dei pianificatori, avrebbe
dovuto necessariamente indicare, quali soggetti titolati
ad accedere a tali elenchi, i soli architetti, intendendo per
essi quelli iscritti alla sezione “A” dell’Albo.
Occorre, tuttavia, aggiungere che l'art. 2 del
summenzionato D.M. prevede l'iscrizione negli elenchi di
professionisti
"nell'ambito
delle
rispettive
competenze professionali stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti".
Oltre a quanto finora argomentato và rammentato che
alla pagina 28 dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale
dei
Vigili
del
Fuoco,
disponibili
all'indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4093,
viene precisata la modalità di inserimento nei citati
elenchi, con un codice di individuazione alfanumerico,
facendo riferimento per gli architetti alla sola lettera “A”,
non menzionando altre lettere, quindi altre categorie
quali paesaggisti e/o conservatori.
Viene, altresì, specificato, sempre nei citati chiarimenti,
la possibilità di inserimento dell'elenco anche di laureati
triennali, limitando tuttavia l'esemplificazione al solo
Architetto iscritto alla sezione B, e non già al Pianificatore
B.
Il D.P.R. 328/01, cui si rinvia, precisa le competenze del
pianificatore, votate alla pianificazione territoriale ed
urbanistica, con particolare riferimento alle attività di
coordinamento ed alle analisi complesse legate alla
pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana
e territoriale.
Da ciò discende che non appartengono alla competenza
del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio dai
contenuti più propriamente architettonici e quei piani che
possano comportare una progettazione architettonica,
che, come già accennato in precedenza, esula dalle
competenze del pianificatore.
Pertanto, pur volendosi attenere alle indicazioni “letterali”
del precitato D.M., i chiarimenti forniti nel merito dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono
l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come
previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore
territoriale, pur se in possesso di attestato di frequenza,
con esito positivo, del corso base di specializzazione di
prevenzione incendi, ex art. 4, D.M. 5 agosto 2011, non
essendo espressamente individuate per tale categoria,
dalla normativa vigente, competenze relative alla
progettazione architettonica.
28.10.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Palermo
Con proprio quesito l'Ordine di Palermo ha
richiesto se sussista o meno la competenza
dell'architetto iunior per un incarico di
direttore lavori per la realizzazione delle
strutture in cemento armato di un edificio
destinato a civile abitazione, di modesta
entità, con 2 elevazioni fuori terra oltre il
piano terreno, per una volumetria strutturale
pari a circa 750 mc., atteso che sul progetto
è stato già redatto il calcolo strutturale per il
genio civile da un ingegnere incaricato del
solo calcolo strutturale e non della direzione
delle
strutture.
355
04.12.2014
Per esprimersi sulle competenze dell’architetto junior
occorre, necessariamente, valutare finalità e significato
della definizione costruzioni civili semplici, con l'uso di
metodologie standardizzate, di cui alla lettera a), quinto
comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.
Oltre a ciò giurisprudenza recente (Consiglio di Stato,
sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ha
sancito che ogni limitazione non chiaramente riportata
nel DPR. n.328/2001, costituendo limitazione alla libera
esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in
maniera analogica o interpretativo-riduttiva.
Poiché le competenze dello Junior sono riferite alle
“costruzioni
civili
semplici
con
metodologie
standardizzate” occorre analizzare sia il termine
metodologia
standardizzata
da
intendere
come
metodologia consolidata e, per questo, non più
bisognevole di ulteriore sperimentazione, normalmente
insegnata nei corsi di studio universitari triennali, priva di
caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione,
che il termine costruzione civile semplice, ovvero quella
costruzione
che,
indipendentemente
dalle
sue
caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari
elementi di complessità e/o difficoltà tanto da potersi
realizzare
col
semplice
ricorso
a
procedure
standardizzate, ovvero già normate e d’uso comune.
Non si può, quindi, escludere aprioristicamente ed in
maniera indifferenziata una specifica competenza degli
iscritti alla Sezione B per la progettazione, il calcolo e la
direzione lavori per la realizzazione di strutture in
cemento armato atteso che l’ambito di operatività
dell'architetto junior non potrà configgere mai con le
succitate definizioni di cui all’art.16, lettera a), quinto
comma del D.P.R. 328/2001.
05.11.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Biella
Con proprio quesito l’Ordine di Biella ha
chiesto se con la laurea in scienze geo
cartografiche estimative ed edilizie L-21 si
può lavorare nei cantieri edili, dal momento
in cui con tale titolo si può svolgere libera
professione previa iscrizione alla sezione
Junior
dell'Ordine
professionale
degli
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti
e
Conservatori
Sezione
B
Settore
Pianificazione.
28.01.2015
Con riferimento al quesito posto, va premesso che il
Corso di laurea in Classe L 21 è il naturale sviluppo, ai
sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, del Corso di laurea in
Classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale, in base al disposto del D.M. 509
del 3/11/1999.
Previo superamento dell'Esame di Stato il richiedente
potrà, quindi, iscriversi all'Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella sezione B,
settore pianificazione.
Quanto alla possibilità di lavorare nei cantieri edili, in
base alla lettera “b” del quinto comma dell’art. 16 del
D.P.R. 328/2001, cui si rinvia, il pianificatore junior può
assolvere funzioni di supporto e collaborazione ad attività
professionali relative alla pianificazione territoriale,
delineando per lui la figura del tecnico specialista,
esperto in sistemi informativi di settore, nell’analisi e
monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione
di atti di pianificazione, in coerenza sia col percorso
formativo di tale corso di laurea che con i contenuti
dell’esame
di
stato
sostenuto
per
l’abilitazione
all’esercizio della professione.
11.12.2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Vibo Valentia
Con quesito dell'Ordine di Vibo Valentia viene
chiesto se un Conservatore possa redigere un
progetto su un edificio storico attraverso la
individuazione di idonei interventi miranti a
conservare la struttura sia dei materiali che
del regime statico della fabbrica ed ancora
se, sempre il conservatore, può compilare la
SCIA
per
interventi
di
manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione
edilizia,
restauro e risanamento conservativo, ovvero
interventi che riguardino esclusivamente
17.02.2015
Per dare risposta al quesito posto, occorre considerare, in
ossequio a quanto riportato dal D.P.R. 328/2001,
l’ambito di attività del Conservatore ovvero la "diagnosi
dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici
e ambientali e la individuazione degli interventi e delle
tecniche miranti alla loro conservazione”.
Dal tenore letterale di quanto riportato nella succitata
norma, è assente ogni riferimento legislativo alla
possibilità per i destinatari di tali competenze di
progettare o dirigere lavori di restauro.
Le competenze del Conservatore, quindi, devono essere
356
indirizzate allo svolgimento di un ruolo di supporto
specialistico al progettista risultando estremamente
difficile, dato quanto letteralmente enunciato dalla
norma,
attribuire
all’ambito
delle
competenze
professionali
del
conservatore
qualsiasi
tipo
di
progettazione architettonica ed edilizia, ivi compresa
quella su edifici di valore storico-artistico.
opere di rifacimento, di consolidamento, di
sistemazione o piccole modifiche che non
comportino aggiunte di elementi strutturali.
12.12,2014
Ordine Architetti
P. P. C. Provincia
di Rimini
L'Ordine di Rimini ha richiesto se un
Pianificatore iscritto all’Albo alla Sez. A/b, che
ha ricevuto un incarico come C.T.P. per la
valutazione di un progetto di un immobile per
gli aspetti architettonici, strutturali ed
impiantistici,
può
assumere
l'incarico
affiancandosi ad un collega “architetto” che
possa timbrare, almeno, tutto ciò che
riguarda l'aspetto valutativo architettonico; si
chiede altresì, sempre per il pianificatore, se
può assumere incarichi per Attestati di
Prestazione Energetica o se cioò sia possibile
solo affiancandosi ad un collega col titolo di
Ingegnere o Architetto.
17.02.2015
Premesso che sull’interpretazione della deontologia
permane l’esclusiva ed assoluta competenza del Consiglio
dell’Ordine per il tramite del proprio Consiglio di
Disciplina, il Consiglio Nazionale, in quanto autorità
giurisdizionale per ricorsi relativi a procedimenti
disciplinari svolti dagli Ordini e per i conseguenti,
eventuali, provvedimenti, è opportuno si astenga
dall’esprimersi preventivamente su singoli casi concreti
per non incorrere nella violazione degli irrinunciabili
principi di terzietà ed indipendenza.
Per il caso in questione si è del parere che debba essere
l’Ordine territorialmente competente a valutare, in totale
autonomia, se l'incarico e le attività descritte nel quesito
rispondano o meno, nel rispetto dei canoni di lealtà e
correttezza, alla competenza del tecnico chiamato a
svolgerli, ovvero se rientrano nelle sue specifiche
attribuzioni atteso che l'accettazione di un incarico deve,
sempre, presupporre da parte di chi lo assume una
competenza specifica e che l’eventuale collaborazione
con altro tecnico nello svolgimento della prestazione non
potrà, in alcun modo, prescindere dal far emergere,
sempre e con chiarezza, le prestazioni svolte da ciascun
professionista.
04.02.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Padova
Con proprio quesito l'Ordine di Padova
segnala che, a fronte di un precedente
risposta a quesito rilasciato all'Ordine di
Padova in data 12.9.2013 relativo ad una
richiesta di iscrizione nell'elenco del Ministero
dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs.
139/2006, formulata da un pianificatore
territoriale, venne fornita, sul medesimo
argomento, risposta a quesito all'ordine di
Massa Carrara dal contenuto e tenore
opposto rispetto a quello rilasciato all'Ordine
di
Padova.
10.03.2015
Con
riferimento
al
quesito
posto,
si
segnala
preliminarmente, che il Consiglio Nazionale, nei confronti
dell'Ordine richiedente ed in altre occasioni, riguardanti il
medesimo argomento (risposta a quesito del 3.12.2013
fornita ad Arezzo), si è limitato a fornire non dei pareri,
ma risposte a quesiti formulati dagli Ordini, sempre di
contenuti differenti, in base all'evoluzione della
normativa e, da ultimo, in base ai chiarimenti forniti dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Tali ultimi chiarimenti , temporalmente successivi alla
risposta al quesito formulato all'Ordine richiedente,
hanno precisato la modalità di inserimento nell'elenco del
357
Si chiedono chiarimenti avendo l'Ordine
provveduto a suo tempo all'iscrizione del
pianificatore nei predetti elenchi.
27.04.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Oristano
Con propria nota l’Ordine di Oristano ha
chiesto un chiarimento sulle competenze dei
dottori
Agronomi,
nello
specifico
per
interventi di progettazione e direzione lavori
su edifici in ambito urbano o se, di contro, la
competenza dei dottori agronomi debba
358
Ministero
dell'Interno
attraverso
un
codice
di
individuazione alfanumerico, specificando la sola lettera A
per gli architetti e non prevedendo altre lettere per la
categoria professionale di pianificatori, A e B, paesaggisti
e conservatori.
Oltre a ciò, l'ordinanza 648/2015 del TAR Lazio, già
inviata dall'Ordine di Massa Carrara a tutti gli Ordini
d'Italia, ha allo stato aggiunto che l’art. 2 del DM del 5
agosto 2011 riporta alle professionalità idonee alla
progettazione antincendio con “approccio ingegneristico”,
negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare,
l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un
Pianificatore.
L'evoluzione della materia, operata anche in base alla
citata giurisprudenza, ha come conseguenza che la
precedente risposta al quesito fornita all'Ordine
richiedente debba essere riconsiderata come contenuti e
tenore.
Allo stato, difatti, anche in base ai chiarimenti forniti dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare
comunque possibile l'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno previsti dal D.Lgs 139/2006 di un
Pianificatore territoriale, pur in possesso di attestato di
frequenza con esito positivo del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi ex art. 4 DM 5
agosto 2011, non essendo espressamente individuate,
dalla normativa vigente, competenze in materia di
progettazione
architettonica
per
la
categoria
professionale dei pianificatori nè professionalità idonee
alla
progettazione
antincendio
con
“approccio
ingegneristico”.
A seguito di questa nuova risposta a quesito, l'Ordine
richiedente potrà riconsiderare, in autonomia, ogni
valutazione decisione a suo tempo presa, dal momento in
cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste
di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è
competenza esclusiva dell'Ordine territoriale.
02.07.2015
In merito a quanto richiesto occorre precisare che l’art.2,
comma 1, lettere da a) a c) della Legge 7 gennaio 1976
n. 3 e successive modifiche, individua le competenze dei
dottori agronomi e dei dottori forestali precisando che
esse devono essere attinenti e collegate, di volta in volta,
al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale,
essere riferita esclusivamente ad edifici a
servizio dell’attività agraria e se, invece, vi
sono estensioni.
359
paesaggistico e della tutela dell’ambiente.
L’art.2, comma 3 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3
prevede, poi, espressamente che “per gli incarichi di
notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo,
formato da più professionisti, se necessario ed opportuno
anche di categorie professionali diverse, responsabili con
firma congiunta” e che sono da espletare in
collaborazione
ed
all’interno
di
un
gruppo
interdisciplinare, in particolare “gli incarichi relativi alla
pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e
rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori
generali ed ai programmi di fabbricazione”.
La competenza attribuita, in generale, ai dottori
agronomi e forestali trova quindi la sua definizione ed il
suo limite nel collegamento con i temi e gli interessi del
settore agrario e della tutela ambientale, nelle varie
forme, ma sempre nei limiti delle citate disposizioni di
legge.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha
affermato “a norma dell'art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3, le
competenze dei dottori agronomi e forestali devono
essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello
della valorizzazione e gestione dei processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in
generale alle attività riguardanti il mondo rurale;
pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e
forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano”
(T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001
e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), ed ancora
“non sussiste una competenza esclusiva dei dottori
agronomi per la redazione dei piani regolatori
relativamente alle zone agricole” (T.A.R. Brescia Sez.
Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999); con un ulteriore
pronunciamento giurisprudenziale che recita “solo
qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri
propri della semplice edilità e richiede, ad esempio, opere
di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui
stabilità possa comunque interessare la incolumità delle
persone,
la
competenza
professionale
spetta
inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1,
primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229,
agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi”
(Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre
2013).
08.05.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Novara
Con proprio quesito l'Ordine di Novara ha
chiesto, relativamente ad un affidamento di
un incarico del Comune di Arona ad un
geometra ed alla connessa risposta dell'ANAC
al riguardo, un parere in merito alla
comunicazione del geom. Parenti che ha
inviato la nota anche al Collegio dei Geometri
del VCO, all’ANAC e al Comune di Arona.
26.06.2015
Con riferimento al quesito posto ed alla questione sottesa
alle contestazioni del Geom. Parenti preme, innanzitutto,
riportare il pronunciamento dell’A.N.A.C. al riguardo,
espresso in data 17 marzo 2015, che afferma la non
competenza del geometra per le opere oggetto
riferendosi al contenuto dell’art. 16, lett, 1) del R.D.
274/1929 che attribuisce al geometra competenza per la
progettazione di “…..strade vicinali senza rilevanti opere
d’arte”, rilevando come l’affidamento al geometra delle
opere in questione sia in contrasto con le succitate
previsioni di Legge.
La mail di protesta del Geometra appare quindi destituita
di fondamento in virtù del fatto che le disposizioni di
legge di circa novant'anni fa che individuano le
competenze degli architetti e dei geometri sono, tuttora,
vigenti ed applicabili.
Sussistono, difatti, differenti competenze professionali tra
le figure dell'architetto e del geometra, ed a fronte di un
consistente dibattito giurisprudenziale, affatto risolutivo
della questione, l'ANAC, di contro, si è chiaramente
espressa al riguardo.
In ossequio a quanto fin qui argomentato, nulla togliendo
alle competenze del geometra, si può ragionevolmente
affermare che, nella specie, non sia per nulla ravvisabile
una “strumentale delegittimazione della categoria dei
geometri a favore di un ingiusto accaparramento di
clientela a favore degli architetti” bensì una banale
questione di competenze come, peraltro, ribadito nella
summenzionata nota dell’A.N.A.C. “….appare pertanto
che l’affidamento dell’incarico in oggetto ad una
figura professionale come il geometra sia in
contrasto con le competenze previste dal Regio
Decreto.”
12.05.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Oristano
Con proprio quesito l'Ordine di Oristano ha
chiesto
se
sussistono
le
competenze
dell'architetto iunior con riferimento alle
riduzioni zonali di un piano urbanistico e
relativamente a modifica alle N.T.A. del
P.U.C.
26.06.2015
Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior
occorre necessariamente esaminare finalità e significato
della definizione di cui alla lettera "a" del quinto comma
dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.
Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di
Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n.
1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal
D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla
libera esplicazione della libertà di lavoro, non può
evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.
360
I limiti di competenza del professionista iunior vanno
quindi individuati nell'ambito della definizione di legge, in
considerazione del fatto che, in altri casi, il D.P.R.
328/2001 ha esplicitamente previsto ed indicato
specifiche competenze nell'ambito della pianificazione
territoriale.
26.05.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Siena
Con proprio quesito l’Ordine di Siena ha
chiesto se un pianificatore possa avere
competenza in materia di visure catastali.
02.07.2015
In riferimento al quesito posto occorre, innanzitutto,
precisare che le competenze del pianificatore territoriale
sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del
D.P.R. 328/01, che recita, “Formano oggetto dell’attività
professionale degli iscritti nella sezione A – settore
pianificazione territoriale:
a. la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della città;
b. lo svolgimento e il coordinamento di analisi
complesse e specialistiche delle strutture urbane,
territoriali,
paesaggistiche
e
ambientali,
il
coordinamento e la gestione di attività di valutazione
ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti
urbani e territoriali;
c. strategie, politiche e progetti di trasformazione
urbana e territoriale”.
Coerentemente con quanto espresso con la circolare
C.N.A.P.P.C., prot. n. 180 del 7 marzo 2013, relativa alle
competenze del pianificatore junior, appare logico e
ragionevole confermare per il pianificatore la sussistenza
di
un’assunzione
diretta
di
responsabilità
nei
procedimenti tecnico-amministrativi come quelli relativi
ad operazioni relative all’accatastamento di immobili e
frazionamenti particellari, atteso che tale attività
comporta l’acquisizione, elaborazione, analisi, nonchè
archiviazione e restituzione grafica di dati di natura
territoriale.
30.06.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Viterbo
Con proprio quesito l'Ordine di Viterbo ha
chiesto se per l'ampliamento di un fabbricato
di civile abitazione, ricadente all'interno di un
area sottoposta a vincolo paesistico, sussista
la competenza di un agronomo per la stesura
degli atti progettuali relativi alla DIA, come
titolo edificatorio, e per quelli relativi alla
richiesta di autorizzazione paesaggistica.
29.07.2015
In merito a quanto rappresentato col quesito posto
preme, innanzitutto, precisare che l’art.2, comma 1,
lettere da a) a c) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e
successive, individua le competenze dei dottori agronomi
e dei dottori forestali ove l’insieme delle competenze è
sempre esclusivamente riferito e collegato, di volta in
volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale,
paesaggistico e della tutela dell’ambiente.
Per quanto attiene allo specifico delle problematiche
361
interpretative delle competenze edilizie, giova, qui di
seguito, riportare alcuni stralci del citato art. 2:
”Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori
forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi
produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare
l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo
rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali: (...)
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il
collaudo,
compresa
la
certificazione
statica
ed
antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di
quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni
rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64; (...);
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con
altre categorie professionali ed in particolare quelle
richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le
lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo
regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1
del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei
limiti delle competenze dei geometri”.
In sintesi, la legge riconosce espressamente ai
professionisti
in
esame
competenze
progettuali
riguardanti le costruzioni rurali, anche se poste in zone
sismiche; ne deriva che le competenze progettuali
edilizie dei dottori agronomi sono circoscritte entro
potendosi
estendere
alle
l’ambito
“rurale”
costruzioni civili solo osservando il limite del
carattere “modesto” della costruzione, valevole, in
generale, anche per i geometri.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha
affermato che “a norma dell'art. 2 Legge 7 gennaio 1976
n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali
devono essere ricondotte ad un ambito di
intervento che è quello della valorizzazione e
gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici
e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle
attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula
dalle competenze dei dottori agronomi e forestali
l'elaborazione di proposte di arredo urbano” (T.A.R.
362
Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R.
Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che “solo qualora
il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri
propri della semplice edilità e richiede, ad esempio,
opere di conglomerato cementizio semplice od
armato,
la
cui
stabilità
possa
comunque
interessare la incolumità delle persone, la
competenza
professionale
spetta
inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art.
1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n.
2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai
relativi albi” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del
30 settembre 2013; Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre
2011 n. 18038).
Nello specifico del caso in questione, occorrerà verificare
la tipologia di immobile per il quale l'Agronomo ha
realizzato atti progettuali relativi alla D.I.A., come titolo
edificatorio, nonché quelli relativi alla richiesta di
autorizzazione paesaggistica valutando se l’immobile
oggetto possa rientrare o meno nella casistica di cui
all'art. 2 della L. 7 gennaio 1976 n. 3, aspetto peraltro
non specificato nel quesito.
24.07.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Catanzaro
L’Ordine di Catanzaro ha chiesto un parere in
merito
alle competenze professionali del
Pianificatore territoriale (Sezione A – Settore
B dell’Albo – DRP 328/2001), alla luce dei
numerosi e orientamenti giurisprudenziali.
10.09.2015
In merito a quanto richiesto ed a cui l’Ordine in indirizzo
ha già dato risposta con
un’esaustiva disamina
normativa
e
giurisprudenziale
sulle
competenze
professionali del Pianificatore territoriale (Sezione A –
Settore B dell’Albo), ci si limita ad aggiungere che è in
corso, allo stato, un contenzioso dinanzi al T.A.R. Lazio, a
seguito di ricorso proposto dal SINURB (Sindacato
Nazionale Urbanisti), che fornirà, all'esito della sentenza
di cui verrà data notizia, un ulteriore orientamento
giurisprudenziale che, sicuramente, contribuirà a chiarire
ancor
meglio
le
competenze
professionali
del
Pianificatore territoriale.
Allegata, di seguito, nota di risposta dell’Ordine
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Prot. 658
363
Catanzaro, 24 Luglio 2015
Spettle CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI P. P. C.Via Santa Maria dellAnima 10
00186 Roma | direzione.cnappc(a>archiworld.it
e .p.c.
Oggetto:
Preg.mo Pianificatore T. Francesco
PIRAINO
Corso G. Nicotera,
LAMEZIA TERME (CZ)
e-mail: [email protected]
Chiarimento, riferimento alla nota del
Pianificatore
Territoriale
Francesco
Piraino del 09/06/2015, prot. n.648
del22/07/2015.
Con riferimento al quesito posto, occorre,
innanzitutto, precisare che il tema delle competenze e
della sovrapposizione delle stesse in molte categorie
professionali è un problema che certamente non può
essere risolto da pareri 0 circolari interpretative di
Ordini e Consigli Nazionali, ma soltanto da specifici
provvedimenti legislativi, dai Ministeri competenti (il
Ministero di Grazia e Giustizia ha chiarito in risposta ad
alcune interrogazioni parlamentari che il MIUR è unico
interlocutore in materia di competenze professionali) per
arginare le continue pronunce giurisprudenziali che
susseguendosi nel tempo, caso per caso delimitano
nuovi campi di competenze interpretando il quadro
normativo.
Chiarito pertanto che l'Ordine professionale e lo stesso
Consìglio Nazionale, sono chiamati a rilasciare pareri
interpretativi in ordine ai quesiti posti, e che gli unici
organi realmente legittimati restano i Ministeri
competenti, con la presente si cercherà di fornire alcuni
chiarimenti ed informazioni di carattere generale in
relazione al quesito posto senza che ciò1 possa
avvalorarsi quale parere sulle competenze tra figure
professionali iscritte nello stesso Albo.
Premesso che dagli atti d’iscrizione all'Ordine, la S.V.
risulta in possesso di una laurea vecchio ordinamento in
364
"Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale"
(corrispondente alla classe di laurea specialistica 54/s
ora LM 48), conseguita presso l’Univereità degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria. La suddetta laurea
risulta, ai sensi del D.M, 11.05.2000 (G.U. n. 189 del
14.08.2000), equipollente alle lauree in Architettura ed
Ingegneria Civile per la partecipazione ai pubblici
concorsi, pertanto, il laureato in “Pianificazione
territoriale, urbanistica ed ambientale" può partecipare a
pieno titolo ai pubblici concorsi il cui accesso è riservato
ai possessori di Laurea in Architettura ed Ingegneria
civile. Da ciò ne discente, pacificamente, che se assunto
in ruolo presso la pubblica amministrazione potrà
svolgere pienamente tutte le mansioni ed i compiti per i
quali viene incardinato nei ranghi del Settore Pubblico.
Con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti". (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl.
Ordinario n. 212 ), è stato disposto che nell'albo
professionale dell'Ordine degli Architetti, che oggi ha
assunto la denominazione: "Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatorivenissero istituite
la sezione A e la sezione B.
Allo stesso tempo sono stati individuati 4 settori per la
sezione A (quella per i laureati del V.0. 0 in possesso di
laurea quinquennale)
a)
b)
c)
d)
architettura;
pianificazione territoriale;
paesaggistica;
conservazione dei beni architettonici ed ambientali
e due settori per la sezione B (quella per i laureati
triennali)
1) architettura;
2) pianificazione.
3)
All'art. 15 del DPR 328/2001 (Sezioni e titoli
professionali), il comma3 recita: agli iscritti nella sezione
A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura’ spetta il
tìtolo di architetto;
365
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale'
spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il
titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore 'conservazione dei beni
architettonici ed ambientali" spetta il titolo di
conservatore
dei
beni
architettonici
ed
ambientali.
Tali ripartizioni in sezioni e settori, sono state operate
anche per altre professioni quali quelle di dottore
agronomo e dottore forestale, agrotecnico, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra,
ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
Per ognuna delle sezioni e dei relativi settori, sono stati
inoltre individuati gli oggetti dell’attività professionale
che nel caso degli iscrìtti all’Ordine Architetti PPC sono
individuate all'art.16 del citato DPR 328/2001.
Per ciascun Ordine, sezione e relativo settore sono stati
poi indicati i titoli di studio che consentono di poter
sostenere il relativo esame di stato per l'accesso alla
libera professione.
A tal proposito si evidenzia che con la laurea in suo
possesso è consentito l’accesso a plurimi esami di stato
(oltre all'Ordine degli Architetti PPC, anche a quello degli
Agronomi, Geometri, Periti).
Dal predetto DPR 328/2001, discende inoltre che le
competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate
dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 328/2001,
che così recita:
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti
nella sezione A -settore "pianificazione territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della citta';
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la
gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana
e territoriale.
Da ciò discende che le competenze professionali del
pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente,
votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica,
366
come specificatamente riportato nel testo del DPR.
328/2001,
esulando
dalle
sue
attribuzioni
la
progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché
la progettazione delle strutture, degli impianti e le
operazioni d'estimo.
Secondo quanto espresso dal Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC nella raccolta di pareri 2013, appare logico
e coerente affermare la competenza in materia
urbanìstica del pianificatore, per tutte le attività di
pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a
titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio
P.A.T., Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani
Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani
degli Interventi) Piani Urbanistici Attuativi (a titolo
esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia
Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti
Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi
di settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani
della mobilità, Piani dì bonifica, Piani di gestione dei
rifiuti).
Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore
allorché dal livello dì area vasta o di mera valutazione
strategica si arrivi al livello dei “progetti di
trasformazione urbana”, nozione che ha poco riscontro
nella legislazione edilizia- urbanistica e che, di fatto,
attiene, più propriamente, ad una progettazione
architettonica (piani di dettaglio tali da consentire
l’attuazione degli interventi edilizi tramite i correnti titoli
edilizi (Vedi Principali pareri espressi dal Dipartimento 2013-07.03.2013).
E’ pur vero che la mancanza di una rigorosa elencazione
delle
competenze
professionali
del
pianificatore
temtoriale è oggetto di continue determinazioni della
giustizia amministrativa che interessano la ripartizione in
settori ed i corrispondenti campi di attività esercitagli,
che le pronunce giurisprudenziali, tendono a dare una
diversa interpretazione dell'impianto normativo istituito
con D.P.R. 328/2001.
Infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 686 del 09
febbraio 2012 ha affermato testualmente: < ...il
principio - riferito alla professione di ingegnere, la cui
ratio è ovviamente traslabile a quella di architetto,
secondo cui “l'elencazione, compiuta all'art. 46 del
decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi
367
settori delle sezioni “A" e “B" dell'albo dell’ordine degli
ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta
ripartizione,
individuando
quelle
maggiormente
caratterizzanti la professione, restando immutato il
quadro complessivo delle attività esercitatoli neH’ambito
della professione stessa come già normativamente
definito.”....> {parere espresso anche in precedenza
nelle sentenze n. 2178/2008 e n. 1473/2009). Oppure
richiamando la sentenza del TAR Campania n.
1501/2005, secondo la quale viene affermato in
relazione alle competenze di un ingegnere junior che:
<.... Siffatta limitazione non è sancita chiaramente
dall’art. 46 del DPR n. 328/2001 e quindi, costituendo
una limitazione alla libera esplicazione della liberta di
lavoro, non può evincersi in maniera analogica o
interpretativo-riduttiva. ...>
Ad ogni modo, volendo tralasciare le suddette pronunce
giurisprudenziali e volendo circoscrivere il campo di
riflessione solo su quanto disposto daH’art. 16 comma 2
del D.P.R. 328/2001, si rileva che certamente formano
oggetto deirattivita’ professionale degli iscritti nella
sezione A - settore b) 'pianificazione temtoriale’:
• la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della citta';
• lo svolgimento e il coordinamento di analisi
complesse e specialistiche delle strutture urbane,
territoriali, paesaggistiche e ambientali, il
coordinamento e la gestione di attività' di
valutazione ambientale e di fattibilità’ dei piani e
dei progetti urbani e territoriali;
• strategie, politiche e progetti di trasformazione
urbana e territoriale,
Mentre per la sezione B - settore "pianificazione*:
• le attività' basate sull'applicazione delle scienze
volte al concorso e alla collaborazione alle
attività' di pianificazione;
• la costruzione e gestione di sistemi informativi
per l'analisi e la gestione della citta'e del
territorio;
• l'analisi, il monitoraggio e la valutazione
temtoriale ed ambientale;
• procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi
complessi.
368
Ne consegue che interpretando in maniera ampia il
campo di applicazione del pianificatore territoriale, si va
ad invadere competenze che sono attribuite ad altre
professioni e che esulano dalla formazione ad indirizzo
urbanistico.
La posizione assunta dal nostro CNA PPC, è stata nel
tempo sempre coerente e responsabile, segnalando
tempestivamente
l'evoluzione
giurisprudenziale
a
vantaggio
dei
propri
iscritti,
senza
operare
discriminazioni non motivate tra le diverse competenze.
In effetti, sulle attività e competenze del pianificatore
iunior, limitatamente all'interpretazione di quanto
indicato alFart. 16, il CNA PPC, ha avuto modo di
esprimere alcuni pareri interpretativi, anche alla luce dei
recenti orientamenti giurisprudenziali. A tal riguardo in
risposta ad un quesito posto dall'Ordine degli APPC della
Provincia di Palermo, il CNAPPC con parere reso in data
03.06.2013, con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7
marzo 2013, ha reso una interpretazione sistematica ed
evolutiva delle disposizioni vigenti relative alle
competenze del pianificatore junior, anche alla luce dei
recenti orientamenti giurisprudenziali, ed ha evidenziato,
comunque, un'assunzione diretta di responsabilità nei
procedimenti tecnico-amministrativi quali quelli relativi
alle operazioni di accatastamento di immobili e
frazionamenti particellari, precisando che l'attività del
pianificatore junior è, in sintesi, espressione di un
insieme di componenti per acquisire, elaborare,
analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati
relativi ad un territorio, tali da poter redigere operazioni
di accatastamento di immobili e frazionamenti
particellari.
Ai fini del quesito posto dalla SV, limitatamente
all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, in ordine
alle competenze del Pianificatore Territoriale (Sezione A
- Settore b) Pianificazione Territoriale), oltre a
ricomprendere certamente quelle previste per i
professionisti junior, e posto che lo stesso per pacifica
giurisprudenza,
pareri
interpretativi,
ha
piena
competenza per la redazione di tutti gii strumenti di
pianificazione di area vasta, generali, attuativi,
particolareggiati, di settore, strumenti di pianificazione
negoziata, comunque denominati, oltre alle valutazioni
ambientali
di
programmi,
piani
e
progetti,
369
coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle
strutture
urbane,
territoriali,
paesaggistiche
e
ambientali, valutazioni economiche, coordinamento e
gestione di attività' di valutazione ambientale e di
fattibilità' dei piani e dei progetti urbani e territoriali.
Inoltre tra le competenze professionali del pianificatore
territoriale
{iscritto
alla
sezione
A
settore
"pianificazione territoriale”), art. 16 comma 2, lettera c)
del DPR 328/2001, sono ricomprese le “strategie,
politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale".
In particolare, al fine di definire i confini dell'attività
professionale del pianificatore territoriale, l'ambito di
attività
e
le
responsabilità
del
professionista,
bisognerebbe chiarire definitivamente quali sono le
operazioni riconducibili alla cosiddetta “trasformazione
urbana" senza entrare in conflitto con definizioni che
attengono all’ inquadramento di aspetti più generali delle
dinamiche di trasformazione del territorio. A tal riguardo
si vuole porre l’attenzione sul contenuto di norme che
definiscono alcune azioni in maniera ampia:
•
D. lgs n° 152/2006 e ss. mm. ii.art.5 (sulla
definizione di piano, programma e progetto);
•
D.P.R. ns 380/2001 e s.m.i. art. 10 comma 1 e 2 bis
(sulla definizione di interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio);
•
Il D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. artt. 135 -143-146
(sulla definizione di interventi di trasformazione del
territorio).
Dalla lettura di tali norme sembrerebbe quindi,
limitatamente al punto c) del richiamato art. 16 del DPR
n. 328/2001, che rientrino nella piena competenza degli
iscritti
al
settore
Pianificazione
Territoriale,
la
progettazione urbanistica all’interno dei piani urbanistici
attuativi delle opere infrastrutturali, degli spazi verdi,
delle aree a parcheggi, etc., la progettazione all'interno
di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, ivi
compresi accordi negoziali, come previsto dal DPR
380/2001, gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sìa
370
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti, gli interventi di nuova
costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
piano-volumetriche.
Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino
alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le
sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la
sistemazione degli spazi pubblici, ma con questo, non si
può certo affermare aprioristicamente che le attività del
pianificatore territoriale ricomprendono anche la parte
edilizia senza il soccorso della laurea in architettura.
Al di là della corretta definizione di “trasformazione
urbana”, resta comunque il dubbio che le competenze
acquisite dal pianificatore territoriale con il proprio piano
di studi, possano arrivare a ricomprendere le attività di
progettazione architettonica degli interventi oggetto di
trasformazione urbanistica a meno di un intervento
chiarificatore del Ministero di Grazie Giustizia e del
MIUR.
Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi da
tempo, di casi concreti, hanno precisato cosa si intenda
e si debba intendere per trasformazione urbanistica e
territoriale, facendo intendere per analogia con le
definizioni delle competenze dei pianificatori temtoriali,
una possibile ampia applicazione della laurea in
pianificazione territoriale, con la conseguenza di aver
aumentato il livello di confusione soprattutto per chi è
chiamato a valutare operazioni di carattere professionale
con il dubbio autorizzare attività fuori competenza.
Altre attività esercitabili, ancorché non individuate
dall’art. 16, comma 2 del DPR 320/2001, sono state,
infine, definite da specifici provvedimenti legislativi quali
ad esempio, il D.M. 23 dicembre 2013, n. 145 recante
interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", confermando le nuove disposizioni in termini di
requisiti per diventare certifìcatori energetici, ove sono
espressamente previsti i laureati nelle classi di
Pianificazione territoriale (triennali e quinquennali LM
48).
Con
riferimento
al
O.M.
05.08.2011(Ministero
deH'Intemo - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26,08.2011)
nel quale sono state dettate le procedure e i requisiti per
371
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli
Elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del
D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa
antincendio, a dimostrazione della confusione che regna
nella materia, si è assistito in un primo momento al
riconoscimento del titolo di pianificatore territoriale per
l’esercizio della materia antincendio ed oggi il Consiglio
di Stato, in sede giurisdizionale, con propria
determinazione sul ricorso n. 2626 del 2015 per la
riforma dell’Ordinanza cautelare del TAR LAZIO n.
648/2015,
concernente
l’impossibilità
per
un
pianificatore territoriale di potersi iscrivere nell'elenco
del Ministero dell'interno ex art. 16 D-Igs. N. 139/2006,
ha ritenuto di non disattendere l'ordinanza del TAR..
Pertanto, alla luce di quanto su riportato, con la
presente, il sottoscritto sottopone al parere del Consiglio
Nazionale Architetti PPC le note di chiarimento sulle
competenze del pianificatore territoriale con preghiera di
voler esprimere un proprio autorevole parere in merito.
Sicuro di aver offerto un momento di riflessione, anche
se non esaustivo, sulla problematica posta, si coglie
l'occasione per porgere distinti saluti.
21.09.2015
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Firenze
Dall’Ordine di Firenze è venuto un quesito
volto a chiarire se sia possibile per un
Pianificatore Territoriale, Sez. A dell'Albo,
l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali,
essendo in possesso della Laurea Magistrale
in Scienze Ambientali.
372
27.10.2015
Il D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 ha dato luogo, a
seguire, alla pubblicazione del D.M. Ambiente 3 giugno
2014, n. 120, che, fra l’altro, contempla il “Regolamento
per la definizione delle modalità di organizzazione
dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili
tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei
relativi diritti annuali” (GURI n. 195 del 23.8.2014).
All'art. 12 del D.M. predetto si prevedono compiti,
responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando
mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di
gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la
deliberazione del 3 settembre 2014, il Comitato nazionale
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ha, quindi,
stabilito le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del
responsabile tecnico.
Da quanto detto discende che l’eventuale titolo di studio
o la qualifica professionale necessari per accedere
all’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali
rientra nella competenza esclusiva del predetto Comitato
Nazionale, in quanto soggetto depositario della
responsabilità dell’iscrizione in tale Albo nazionale e, per
questo, deputato a stabilire quale debba essere la
specifica formazione propria di tale figura professionale.
373
I) – VARIE
27.04.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Arezzo
L’Ordine pone il problema della pubblicità
professionale
veicolata
attraverso
siti
internet.
In particolare segnala che a seguito di una
ricerca si sono rinvenuti messaggi di dubbio
contenuto come quello veicolato dal sito
www.architetturagratis.it ed altri numerosi
messaggi riconducibili ad architetti iscritti
all’Albo.
Se da un lato tale pratica risulta possibile
occorre, tuttavia, creare utili precedenti per
evitare
che
si
perseguano
procedure
illegittime con idonei, immediati e risoluti
interventi che il C.N.A.P.P.C., in quanto
massimo organo di rappresentanza della
categoria, può porre in essere indicando,
magari,
modalità
idonee
a
garantire
maggiore correttezza nel veicolare messaggi
pubblicitari.
11.01.2012
Con riferimento al quesito posto va detto che le offerte
diffuse attraverso i siti Internet segnalati rappresentano
una modalità di accaparramento della clientela in netto
contrasto con i doveri di decoro e credibilità della
professione di architetto (art. 1 codice del deontologico).
Oltre a ciò, il Codice Civile , all’art. 2233 recita: “la
misura
del
compenso
deve
essere
adeguata
all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Va, altresì, evidenziato che, pur in assenza di minimi
tariffari, un’analisi di quanto dovuto per una prestazione
professionale è pur sempre possibile, in particolar modo
per ciò che riguarda l’attività materiale della prestazione
stessa (il tempo, i trasferimenti, le attrezzature, i
software, le spese generali di gestione dello studio, i
collaboratori e/o dipendenti).
Occorre, poi, valutare il valore della prestazione
intellettuale riferendolo al sistema delle responsabilità
che il professionista assume apponendo il proprio timbro
e firma su un elaborato tecnico.
Pertanto la diffusione di prestazioni professionali a prezzi
oltremodo competitivi appare una condotta che potrebbe
essere sanzionata dall’Autorità garante della Concorrenza
e del Mercato che ha, tra le sue competenze, anche la
facoltà di valutare una pratica commerciale scorretta.
Il codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) ritiene
sufficiente alla qualificazione illecita di simili pratiche la
potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.
Questo Consiglio Nazionale intende, al riguardo,
segnalare la tematica all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ed
all’esito di tale
segnalazione diffondere le risultanze della pronuncia di
detta Autorità, individuando, compatibilmente con la
normativa allo stato vigente, un indirizzo comune in tema
di pubblicità.
25.07.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Terni
Richiesta di annullamento di un deliberato
dell’Ordine
contenente,
fra
l’altro,
l’omologazione della parcella di un iscritto
risultando presente, alla discussione e
stesura dell’atto deliberativo un consigliere
dell’Ordine ritenuto in conflitto di interessi in
04.08.2011
Va debitamente premesso che l'Ordine provinciale gode
di assoluta autonomia nella valutazione e approvazione
delle parcelle presentate dai professionisti, per cui,
nell’osservanza delle norme e prescrizioni tariffarie, la
determinazione dell'Ordine, sotto forma di visto di
congruità, è da considerarsi legittima e congrua, salvo
374
diversa valutazione operata in sede giurisdizionale.
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione delle parcelle,
alle modalità di esame ed alle procedure adottata in sede
consiliare, rimane ferma l'autonoma valutazione dei
singoli Consigli degli Ordini, unici soggetti in capo ai quali
la legge (art.5, n.3, L. 24.6.1923 n.1395 e art.37 R.D.
23.10.1925 n.2537) prevede espressamente una potestà
consultiva e di pronuncia in materia, anche in merito alle
procedure adottate mediante uno o più regolamenti
interni.
Nella specie, stante la richiesta di annullamento della
delibera consiliare di ratifica della parcella di cui al
quesito in questione occorre osservare che, nonostante la
parcella sia stata preventivamente valutata da apposita
commissione consiliare e soltanto ratificata in successiva
seduta consiliare alla quale era presente il Consigliere
dell’Ordine legato da vincoli di parentela col richiedente il
visto di congruità potrebbe configurare il venir meno dei
principi di obiettività e imparzialità di cui all’art. 17
comma 2 del Codice deontologico degli Architetti, nonché
i più generali principi di lealtà e correttezza di cui all’art.
3 del predetto Codice, a cui il Consigliere medesimo si
sarebbe dovuto attenere.
Parrebbe, quindi, consigliabile, seppur in via meramente
prudenziale, considerare l’ipotesi di annullare la delibera
consiliare di ratifica della parcella; quanto alla possibilità
di riapprovazione dell’atto, essa rimane, comunque, entro
l’esclusiva competenza dell’Ordine per le considerazioni
sopra riportate.
quanto
componente
dello
studio
di
progettazione dell’Architetto richiedente la
liquidazione degli onorari in questione e
legato allo stesso da vincoli di parentela.
11.10.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese
E’
stato
richiesto
di
effettuare
una
valutazione preliminare relativa all'offerta
diffusa attraverso il sito internet Groupon,
(www.groupon.it) relativamente ad uno
studio
di
progettazione
che
offre
l'Attestazione di Certificazione Energetica
(ACE) al prezzo di 49 euro.
375
21.12.2011
Con riferimento al quesito posto nella nota di cui
all’oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.
L’offerta
diffusa
attraverso
il
sito
Groupon
(www.groupon.it) relativa ad uno studio di progettazione
che offrirebbe attestazioni di certificazione energetica al
prezzo di soli 49 euro rappresenta una modalità di
accaparramento della clientela, in netto contrasto con i
doveri di decoro e credibilità della professione di
architetto (art. 1 codice deontologico).
A sua volta l’art. 2233 del codice civile, recita: "la misura
del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione".
Va, altresì, evidenziato che, pur in assenza di minimi
tariffari, un’analisi di quanto dovuto per una prestazione
professionale è pur sempre, possibile, in particolar modo
per ciò che riguarda l'attività "materiale" della
prestazione stessa: il tempo, i trasferimenti, le
attrezzature, i software, le spese generali di gestione
dello studio, i collaboratori e/o dipendenti.
Oltre a ciò occorre valutare il valore della prestazione
intellettuale riferendolo al sistema delle responsabilità
che il professionista assume apponendo il proprio timbro
e firma su un elaborato tecnico.
La diffusione, poi, mediante il sito internet di Groupon,
dell’offerta a prezzi stracciati per la redazione di un
attestato di certificazione energetica appare condotta che
potrebbe essere sanzionabile dall’ Autorità garante della
concorrenza e del mercato che, tra le sue competenze,
ha anche la facoltà di valutare una pratica commerciale
scorretta.
L'Attestazione di Certificazione Energetica promossa a
costi irrisori, indiscutibilmente inferiori ai costi di
produzione, senza ulteriori spiegazioni delle condizioni
del servizio offerto, può indurre il consumatore a ritenere,
data l’equivoca formulazione dei messaggi, che
prestazioni professionali complesse possano essere svolte
con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a
quelli di loro produzione.
Si
ravvisa,
poi,
una
palese
scorrettezza
nell'ingannevolezza dei messaggi divulgati sul sito
internet
là
dove
l'offerta
è
impercettibilmente
accompagnata dalla indicazione “compralo subito” e
“quest’offerta è ancora disponibile per 15 ore, 21 minuti e
47 secondi” senza che sia riportata alcuna data, né altra
indicazione che consenta al consumatore di cogliere
l'equivocità del messaggio e l'ingannevole promozione, di
oggettiva ed impossibile contestazione.
L'individuazione di informazioni essenziali all'interno del
link di difficile e non obbligatoria consultazione (caratteri
di dimensione ridotta, marginalità della collocazione
grafica, etc.) non consentono quella libertà di
autodeterminazione del consumatore che costituisce
l'obiettivo primario della tutela introdotta dal D.Lgs.
206/2005, imponendo all'operatore commerciale un
preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione
della propria comunicazione d'impresa.
L'intero mercato della certificazione energetica, e
comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un
376
danno, considerato che viene veicolato un messaggio che
induce
a
credere
che
le
prestazioni
relative
all’attestazione di certificazione energetica abbia costi vivi
risibili e che tutti gli altri professionisti speculino su tali
importi, considerati i costi pubblicizzati da Groupon
comparativamente superiori al costo delle prestazioni
offerte.
L'ambiguità informativa è resa ancor più rilevante per
l’impossibilità da parte del consumatore, di esigere che la
prestazione sia erogata al costo promesso, come è
risultato non solo per l'ideazione dei messaggi, ma per il
fatto che, solitamente, vengono esposti costi aggiuntivi di
prestazioni
prodromiche
e
funzionalmente
ed
inscindibilmente connesse a quelle promozionate.
Il codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) ritiene
sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la
potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.
L'ingannevolezza non è, poi, esclusa dalla possibilità che
il consumatore, contattando lo studio di progettazione di
cui è pubblicizzata l'attività, sia posto in condizione,
prima di stipulare un contratto, di acquisire maggiori
dettagli, in quanto è il messaggio in sé a condizionare le
scelte
dei
consumatori,
indipendentemente
dalle
informazioni che il professionista renda disponibili, il più
delle volte a contratto concluso, considerata la mancata
indicazione nei messaggi della stessa impresa erogatrice.
Nel caso di specie, pertanto, la pratica commerciale
appare ingannevole per il falso convincimento cui
inducono i suoi messaggi, per il rischio cui essa espone il
consumatore e per l'oggettiva impossibilità di verifica
attuativa della promessa.
Sussistono, pertanto, i presupposti per formulare
apposita procedura dinanzi all’Autorità garante della
Concorrenza e del mercato, mediante istanza ex art. 27
D. Lgs. 206/2005 ed ex art 5 delibera A.G.C.M. 15
novembre 2007, n. 17589 per l’avvio di istruttoria per
pratiche commerciali scorrette con riferimento agli
artt.20-26 del D. Lgs 206/2005.
Oltre a ciò, da parte dell’Ordine Professionale cui
appartiene l’erogatore delle prestazioni in questione,
potrà valutarsi se aprire un provvedimento disciplinare
per quanto, già in precedenza, riportato.
377
07.11.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Firenze
Con quesito inviato dall'Ordine provinciale di
Firenze è stato segnalato, da parte di un
iscritto, che la redazione di certificazione
energetica necessaria alla stipula di Rogito
notarile per un immobile sito nella Provincia
di Bologna è stata respinta dal Notaio
rogante in quanto il tecnico redattore non
risultava iscritto alla lista di tecnici abilitati
certificatori della regione Emilia Romagna.
Secondo l’iscritto, ciò restringe l’esercizio
professionale
degli
iscritti
agli
Ordini
Provinciali della Regione Toscana, poiché la
normativa nazionale non prevede, sempre
secondo l’iscritto, alcuna frequentazione di
corsi
o
qualsivoglia
percorso
di
accreditamento
per
la
redazione
di
certificazioni energetiche, né la normativa
della Regione Toscana prevede alcun tipo di
preclusioni.
378
02.12.2011
Con riferimento al quesito posto si riporta quanto segue:
Occorre, innanzitutto, premettere che la certificazione
energetica, il cui obbligo deriva dalla Direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici e dalla
Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza energetica
degli usi finali di energia ed i servizi energetici, ha trovato
attuazione in Italia con il D. Lgs. 192/2005.
Tale normativa prevede, all’art. 9 comma 1, che
l’attuazione del decreto legislativo spetta alle Regioni, le
quali devono svolgere gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizzazione “secondo
principi
di
imparzialità,
trasparenza,
pubblicità,
omogeneità territoriale”.
In ossequio, poi, al successivo comma 3-bis, le Regioni
sono
tenute
a
predisporre
un
programma
di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco
immobiliare territoriale, sviluppando in particolare
l'applicazione di un sistema di certificazione energetica
coerente con i principi generali del decreto legislativo.
Come fin qui esposto, sussiste nella normativa nazionale
una delega espressa nei confronti delle Regioni ed un
criterio di omogeneità territoriale, rimanendo, pertanto,
nella competenza esclusiva delle Regioni la possibilità di
legiferare in materia.
Nel caso di specie, la Deliberazione della Giunta
Regionale Emilia Romagna 7 luglio 2008, n. 1050, nello
stabilire un sistema di accreditamento dei soggetti
preposti alla certificazione energetica degli edifici,
stabilisce all’art. 3 comma 2 che ogni architetto iscritto
all’albo è da ritenere tecnico qualificato, se dotato di “una
esperienza almeno annuale nei seguenti campi:
progettazione dell’isolamento termico degli edifici,
progettazione di impianti di climatizzazione e di
valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici,
progettazione delle misure di miglioramento del
rendimento
energetico
degli
edifici,
diagnosi
e
certificazione energetica di edifici, gestione dell’uso
razionale dell’energia, oppure se ha partecipato ad uno
specifico corso di formazione professionale in tema di
certificazione energetica, con superamento dell’esame
finale, anche antecedentemente alla data di entrata in
vigore della deliberazione dell’Assemblea legislativa 4
marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre
Regioni e Province Autonome. Ai fini del relativo
accreditamento, i soggetti certificatori, di cui al comma 1,
devono, inoltre, risultare in possesso di adeguate
capacità organizzative, gestionali ed operative”.
L’art. 3 comma 3 della medesima delibera, inoltre,
prevede espressamente la possibilità di accreditare “come
soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da
Paesi appartenenti all’Unione Europea nonché da altre
Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi
promossi dalla Regione Emilia-Romagna”.
Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in
materia, la normativa regionale allo stato vigente in
Emilia Romagna non preclude ad un architetto iscritto
presso altri ordini professionali di altre realtà regionali, la
possibilità di essere iscritto presso il registro creato in
Emilia Romagna, purché in possesso dei requisiti di cui
all’art 3 citato e con l’osservanza delle modalità indicate
nella medesima Deliberazione della Giunta Regionale.
La normativa regionale, nella specie, non obbliga alla
frequentazione di un corso, ma contempla, in via
primaria, la comprova di esperienza annuale nel settore,
così come indicato nella normativa predetta.
Stante il tenore del D. Lgs. 192/2005, non si può
escludere che in altre Regioni (come la Toscana) la
normativa relativa alla certificazione energetica possa
essere disciplinata da regole con contenuti e parametri
differenti per l’individuazione dei soggetti abilitati a
redigere siffatte prestazioni.
14.11.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Macerata
L’Ordine degli Architetti della provincia di
Macerata ha chiesto di ricevere la sentenza
del T.A.R. riguardante l’espressione del
parere contrario all’affidamento di incarichi
professionali alle Università.
379
02.12.2011
Con riferimento al quesito posto si riporta quanto di
seguito evidenziato.
In base alla formulazione della richiesta, non è dato
sapere il periodo temporale di riferimento relativo alla
sentenza richiesta, di quale T.A.R. territoriale si tratti, né,
tantomeno, il numero della sentenza.
Appare oltremodo difficile senza tali elementi, individuare
con esattezza di quale sentenza si tratti.
Risulta, invece, interessante segnalare, relativamente alla
richiesta, una recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato (sentenza n. 10 del 03.06.2011),
cui ci si riferisce, avente una rilevanza ben maggiore
rispetto alla pronuncia di un Tribunale amministrativo
regionale.
In tale sentenza, emanata dal Consiglio di Stato in seduta
plenaria (che si pronuncia in tali occasioni al fine di
dirimere
contrasti
giurisprudenziali),
è
stato
espressamente specificato che le Università, aventi
finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare
vita a società, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei
propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente
connessi), e non per erogare servizi contendibili sul
mercato.
In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che, per le
Università, la “riconosciuta e indiscussa autonomia
organizzativa e finanziaria incontra il limite interno
invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle
finalità istituzionali” e che “l’attività di ricerca e
consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può
essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve
essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali
dell’Ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso
che giova al progresso della ricerca e dell’insegnamento,
o procaccia risorse economicamente da destinare a
ricerca e insegnamento.
Non si può, pertanto, trattare di un’attività lucrativa fine
a se stessa, perché l’Università è e rimane un Ente senza
fine di Lucro”.
16.11.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Napoli
Sono
stati
richiesti
chiarimenti
circa
l'iscrizione
a
più
settori
dell'albo
professionale
e
precisazioni
circa
l'attribuzione di nuove matricole, timbri,
tesserini,
nonchè
sulle
modalità
di
determinazione della quota associativa.
380
25.11.2011
Con riferimento alla nota indicata in oggetto e ai quesiti
con la stessa posti, appare utile rilevare quanto segue.
1. L’art. 3, commi 3 e 4, del DPR n. 328/01 prevede
espressamente la possibilità di iscrizione di un
professionista a più settori della stessa Sezione, previo
superamento del relativo esame di Stato; tale
concetto è stato esplicitato nella circolare n. 2073 del
5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero
della Giustizia trasmessa con circolare n. 723 del 24
marzo 2005.
2. L’interessato, poi, anche a seguito della sua iscrizione
nel nuovo settore, manterrà il numero di matricola
precedentemente attribuitogli, con l’annotazione della
decorrenza di iscrizione nell’uno o nell’altro settore a
far data dalle delibere del Consiglio dell’Ordine con le
quali sono state accolte le rispettive domande di
iscrizione;
3. Relativamente alla tassa di iscrizione, si rinvia al
potere decisionale che la norma riconosce all’Ordine
stesso di stabilire l’importo del contributo ai fini del
proprio funzionamento;
Fermo restando quanto sopra indicato circa il numero di
matricola che, quindi, sarà unico, si precisa che non
esistono disposizioni che regolamentano le modalità per il
rilascio o la restituzione del timbro e/o del tesserino, né
questi risultano essere obbligatori, pur costituendo un
segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i
professionisti
italiani.
Pur
essendo,
quindi,
le
determinazioni agli stessi riferite lasciate alla discrezione
del singolo Consiglio dell’Ordine, nel caso specifico è
possibile il rilascio di un nuovo timbro, relativo alla nuova
iscrizione, da affiancarsi a quello già in possesso del
professionista; i timbri potranno essere utilizzati
comunque separatamente, ognuno sulla base della
tipologia dell’incarico esperito.
21.12.2011
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Verona
Il Presidente dell’Ordine di Verona segnala
come sul sito www.groupon.it vengono
riportate offerte di prestazioni da parte di
Architetti a prezzi scontati al dilà dei limiti del
decoro della professione.
12.01.2012
Con riferimento al quesito posto nella nota di cui
all’oggetto, appare utile evidenziare che le offerte di
prestazioni professionali come diffuse attraverso il sito
Groupon (www.groupon.it) rappresentano una modalità
di accaparramento della clientela, in evidente e netto
contrasto con i doveri di decoro e credibilità della
professione di architetto (art. 1 codice deontologico).
Tali condotte sono, altresì, sanzionabili dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che contempla,
fra le sue competenze, anche la facoltà di valutare
pratiche commercialmente scorrette.
Al riguardo il CNAPPC si sta attivando per segnalare la
sussistenza di tali pratiche commerciali palesemente
scorrette in base agli artt.20-26 del D.Lgs 206/2005, con
apposita procedura dinanzi all’Autorità garante della
Concorrenza e del mercato.
30.01.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Udine
Poichè dal numero delle imprese esecutrici di
un determinato lavoro e dalla loro presenza
in cantiere discendono obblighi differenziati a
carico del committente/responsabile dei
lavori, l’Ordine degli Architetti P. P. e C. della
provincia di Udine chiede di avere una
esatta definizione di “impresa esecutrice”.
17.02.2012
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, si comunica
che questo Consiglio ha apportato delle integrazioni
all’istanza di interpello da voi formulata, che, pertanto,
risulta modificata così come segue.
Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis
identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue
un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali".
Poichè dal numero delle imprese esecutrici in cantiere
381
discendono
obblighi
differenziati
a
carico
del
committente/responsabile dei lavori, è fondamentale
avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice.
Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello
nazionale, non risulta una posizione univoca in merito
all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che
operano in un cantiere temporaneo e mobile.
Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n.
4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale), è presente nell’ordinamento giuridico
una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice civile) e
di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non
viene espressamente formulata una elencazione di quali
debbano essere considerate imprese esecutrici.
Si chiede se sia da considerare o da non considerare
impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad
una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia
la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi
comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo
contrattuale, e se di conseguenza debbano essere
ritenute tali:
• la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con
proprio personale, ma che effettua esclusivamente e
saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo
delegato la gestione del cantiere ad altra impresa;
• le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o
mezzi;
• le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o
mezzi;
• le ditte che effettuano installazioni di impianti in
cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del
cantiere, non definitivi della struttura);
• le ditte che installano, manutentano e smontano
ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del
cantiere;
• le ditte che installano, manutentano e smontano gru,
ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del cantiere;
• le ditte che realizzano, manutentano ed eventualmente
rimuovono le infrastrutture del cantiere;
• le ditte che asportano materiali dal cantiere.
In attesa di ricevere la vostra condivisione in merito alle
integrazioni apportate, in ordine al successivo invio
dell’istanza alla Commissione all’uopo istituita, si coglie
l’occasione per porgere i migliori saluti.
382
31.01.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Cremona
Col quesito posto, viene richiesto quali figure
professionali
siano
abilitate
alla
predisposizione
e
sottoscrizione
della
documentazione tecnica a corredo delle
richieste di autorizzazione paesaggistica,
stante la verifica, in alcuni casi, di
documentazione tecnica a corredo della
richiesta a firma di geometra e/o ingegnere
e/o agronomo e/o geologo.
383
22.02.2012
In merito al quesito posto si evidenzia che in base all’art.
146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai
sensi
del
DPCM
12
dicembre
2005,
recante
"Individuazione della documentazione necessaria alla
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004
n. 42", la relazione paesaggistica costituisce strumento
tecnico
a
corredo
dell'istanza
di
autorizzazione
paesaggistica
in
uno
al
progetto
architettonico
dell'intervento.
L’istanza, poi, deve essere corredata da elaborati tecnici
tali da motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento,
anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e
formale adottato in relazione al contesto paesaggistico,
così come rappresentato dal testo del DPCM predetto.
La documentazione tecnica a corredo della relazione
prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di
progetto, in varie scale di rappresentazione, tali da
rendere comprensibile e compatibile col contesto
paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.
Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione
competente, la base di riferimento essenziale per le
valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Decreto
Legislativo 42/2004.
Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12
dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi
dell’impatto della regolamentazione" è, testualmente,
previsto, al punto a), che “i destinatari diretti
dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le
autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati
(in massima parte architetti o geometri) per predisporre
dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad
esse allegata”, ed al punto e) che “la nuova disciplina
alimenterà il mercato delle professioni tecniche
(architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore”.
La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non
specifica espressamente ulteriori competenze per cui in
base ad essa ed ai contenuti e finalità della Relazione
Paesaggistica e del progetto di intervento, appare logico
e ragionevole che la stesura della documentazione
relativa venga curata da tecnici abilitati nel rispetto delle
competenze
previste
dai
rispettivi
ordinamenti
professionali.
15.02.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Ravenna
In merito al quesito posto, viene segnalato,
con
riferimento
ad
un
professionista
dichiarato fallito, che il Ministero della
Giustizia, a seguito di richiesta di parere del
C.N.I., ha affermato che in base alla
normativa vigente è venuta meno la carenza
del godimento dei diritti civili in caso di
fallimento, allegando tale parere.
Si chiede, di conseguenza, se anche il
C.N.A.P.P.C. ha chiesto pareri e, in caso
contrario, quale è l’orientamento che intende
seguire;
inoltre
se
il
mantenimento
dell’iscrizione all’Albo, nel caso specifico del
fallimento, consente, in automatico, lo
svolgimento della professione o necessita di
un qualche nulla osta da parte del giudice.
384
15.05.2012
In merito alle note sopra citate ed al quesito ad esse
relativo si precisa che il C.N.A.P.P.C., al fine di offrire una
esauriente risposta, con propria nota n. 322 di prot. in
data 14.03.2012, indirizzata all’Ordine di Ravenna, ha
chiesto di sapere se:
- il professionista sia risultato fallito a seguito di sentenza
dichiarativa di fallimento, di cui, per completezza,
sarebbe utile conoscere il testo;
- il professionista svolgeva attività professionale in forma
singola od associata e, in tale ultimo caso, la forma
giuridica di svolgimento dell'attività associata;
- la procedura fallimentare sia ancora in corso ed in tal
caso, l’eventuale presenza di creditori insinuati in detta
procedura ed a quale titolo.
In risposta a quanto domandato, in data 19 aprile c. a.,
l’Ordine richiedente si è limitato a fornire copia della
comunicazione che il Consiglio degli Ingegneri ha
inoltrato al curatore fallimentare ed al socio dell’iscritta,
anch’esso coinvolto nel medesimo fallimento.
In assenza dei chiarimenti richiesti
e considerata,
comunque, la produzione di nuovi elementi, si ritiene
possibile osservare quanto segue.
L’art. 20 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 prevedeva la
cancellazione d’ufficio dall’albo professionale nel caso di
perdita "del godimento dei diritti civili da qualunque titolo
derivata".
La disciplina precedente, attualmente abrogata e
sostituita dal decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006,
prevedeva per il fallito l’iscrizione nel pubblico registro
dei falliti (art. 50, R.D. 16/3/1942 n. 267).
Nel medesimo decreto legislativo di riforma con l’art. 152
sono state soppresse quelle disposizioni che ricollegavano
alla dichiarazione di fallimento la perdita dell’elettorato
attivo e dell’esercizio dell’attività di consulente per la
circolazione dei mezzi di trasporto (art. 2, comma 1, lett.
“a”, DPR 20/3/1967 n. 223 e art. 3, comma 1, lettera”e”,
L. 8/8/1991 n. 264).
In passato, in ossequio a quanto stabilito dalla
giurisprudenza, (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, 6/8/1990 n. 7937), dalla sentenza dichiarativa di
fallimento conseguiva in forma automatica la cosiddetta
incapacità civile del fallito.
Di contro ed in base a quanto contenuto nel parere del
Ministero della Giustizia del 3 luglio 2006, “è venuta
meno, a parere di questa Direzione, la carenza di
godimento dei diritti civili che era precedentemente alla
base delle impossibilità di iscriversi ed essere iscritto ad
un albo professionale, salva diversa valutazione dei
competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti”
ed in assenza di quesiti posti, nel merito, dal CNAPPC o di
altre disposizioni di legge, si ritiene condivisibile
l’orientamento già espresso dal Ministero della Giustizia.
Come specificato in tale pronunciamento viene fatta,
comunque, salva ogni diversa valutazione dei competenti
organi giurisdizionali eventualmente investiti della
questione.
Non appare, pertanto strettamente necessario un nulla
osta del Giudice per l’iscrizione all’Albo del professionista
dichiarato fallito.
06.03.2012
Ordine Architetti P. L’Ordine degli Architetti di Modena ha
P. C. Provincia di richiesto:
1. Se un iscritto, dipendente pubblico di due
Modena
comuni della Provincia di Modena con
contratto part-time (il part time si svolge
verticalmente: i primi 3 giorni della
settimana in un comune ed i successivi 3
giorni nell'altro), debba essere considerato
come
dipendente
della
pubblica
amministrazione part time oppure a tempo
pieno;
2. L'iscritto che si trovi in tale situazione può
svolgere attività professionale ed in caso
affermativo con quali limitazioni eventuali?
L'iscritto in questione, non essendo titolare
di P. IVA, come può regolare fiscalmente e
con che limiti gli introiti provenienti
dall’espletamento
dell’attività
professionale?
385
28.03.2012
In riscontro alla mail di cui all’oggetto e ai quesiti in essa
contenuti, appare utile evidenziare quanto segue.
Con riferimento al quesito n. 1, ai sensi dell'’art. 53 comma 6 del
decreto legislativo 30.3.2001 n.165 si prevede che non sussistono
incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella
a tempo pieno.
La Legge 662/96 prevede inoltre che “le disposizioni di legge e di
regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si
applicano ai dipendenti delle p.a. con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno”.
Dovrà quindi valutarsi se il rapporto di lavoro, nella specie, supera
la percentuale predetta del 50%.
Con riferimento al quesito n. 2, l’art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925
n. 2537 stabilisce che gli architetti impiegati di una pubblica
amministrazione statale, provinciale e comunale che si trovano
iscritti all’albo sono sottoposti alla potestà disciplinare dell’Ordine
provinciale "per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera
professione".
Il secondo comma dell’art. 62 cit. prevede inoltre che tali
architetti non possono esercitare la libera professione in caso vi
sia una incompatibilità prevista da leggi o regolamenti; il terzo
comma della medesima disposizione stabilisce che per l’esercizio
della libera professione "è in ogni caso necessaria espressa
autorizzazione" dei rispettivi dirigenti, nei modi stabiliti dagli
ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende.
Riguardo ai dipendenti pubblici in generale viene poi in rilievo
l’art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165, ove al comma 7,
il quale prevede che i pubblici dipendenti non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; il comma 9 dello
stesso articolo stabilisce che gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti
pubblici
senza
la
previa
autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza, ed il comma 10 dell’art. 53
cit. scandisce quindi la procedura da seguire per richiedere tale
autorizzazione.
Tuttavia, il comma 6 dell’art. 53 prevede che i commi da 7 a 13
dell’articolo stesso si applichino a tutti i dipendenti pubblici "con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".
Ne deriva che il professionista in questione potrà usufruire
dell’esenzione citata e quindi del regime "semplificato" soltanto
qualora dipendente con un rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Con riferimento al quesito n. 3, non può essere formulata risposta
in assenza di altri elementi essenziali.
Si segnala, peraltro l’opportunità che codesto Ordine acquisisca e
valuti se l'iscritto abbia o meno altre forme di previdenza
obbligatoria, se sia qualificabile l'attività professionale svolta
dall'iscritto come saltuaria o continuativa, se l'attività
professionale dell'iscritto sia individuabile come contratto a
progetto, se l'iscritto svolga la sua attività professionale
autonomamente, alle dipendenze di altro professionista o in
collaborazione con altro professionista.
19.03.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Agrigento
L’Ordine di Agrigento ha posto il seguente
quesito: La redazione di un PARF (Piano
Attuativo Rete Fognante) è da considerarsi
un servizio di urbanistica o altro tipo di
servizio?
Se rientra fra i servizi di urbanistica quali
norme e/o regolamenti e/o sentenze
confermano tale asserzione?
386
11.15.2012
In merito alla nota riportata in oggetto ed al quesito in
essa posto si osserva che la redazione di un “P.A.R.F.”
(Piano Attuativo Rete Fognante) è da considerare un
servizio di urbanistica in ossequio al disposto della L.R.
Sicilia 27/1986, artt. 44-45 ed in conformità a quanto
compreso entro l’art. 124 del D.Lgs 152/2006 (in base
alla Circolare 4.4.2002, n.19906, la disciplina regionale
continua ad essere valida qualora non contrasti con il
D.Lgs. 152/2006).
19.03.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Agrigento
L’Ordine di Agrigento ha posto il seguente
quesito: Nell’ambito di applicazione dell’art.
32
della
legge
69/09,
inerente
la
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line degli
atti, da parte di enti obbligati, si chiede di
voler chiarire quali sono gli atti che questo
Ordine è obbligato a pubblicare con tale
modalità? “
11.15.2012
In risposta al quesito esposto con la nota sopra riportata
occorre rilevare che in base all'art. 32 della L. 69/2009 gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, col
riporto degli stessi
entro i propri siti informatici,
riguarda anche tutti gli Atti dell’Ordine Professionale
aventi rilevanza esterna.
Per quanto fin qui argomentato appare possibile per
l’Ordine pubblicare sul proprio sito istituzionale i verbali
delle adunanze consiliari, avendo cura di stralciare da
essi
eventuali
argomenti
riguardanti
procedure
disciplinari, procedimenti di iscrizione, cancellazioni, nulla
osta, pareri su parcelle ed ogni altro argomento in grado
di incidere sulla privacy degli iscritti all’Albo.
27.03.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Enna
L’Ordine degli Architetti di Enna ha chiesto di
dare risposta alla richiesta di una sua iscritta
volta ad accertare la congruità dei compensi
esposti da un collegio arbitrale (costituito
da due avvocati, uno dei quali nominato
presidente,
e
un
architetto),
all’atto
dell’insediamento, quale “deposito
per
anticipo” degli onorari dovuti agli arbitri,
oltre il compenso del segretario, ex art. 816
septies c.p.c.. Detto deposito è stato stabilito
“equitativamente”,
per un valore della
controversia di € 211.065,86, nella somma
di € 20.000,00 oltre CPA 4% e IVA 21%
per ”acconto” sugli onorari degli arbitri; €
3.000,00 per “acconto” sul compenso al
Segretario e € 1.000,00 per spese di
funzionamento del Collegio, quindi, per un
totale di € 30.000,00 da effettuarsi dalle
parti nella misura del 50% ciascuna, con il
vincolo della solidarietà da cui conseguirebbe
che l'iscritta potrebbe essere costretta al
pagamento dei compensi arbitrali per intero.
I compensi sopra citati sono stati calcolati in
base alla tariffa forense.
L'arbitrato è stato esperito in adempimento
della clausola inserita dall’Amministrazione
nel disciplinare d’incarico.
18.04.2012
Nel quesito posto non è precisato se la richiesta di
pagamento
dei
compensi
sia
stata
predisposta
successivamente al 24 gennaio 2012, data in cui è
entrato in vigore il D.L. 1/2012 che ha abrogato le tariffe
professionali.
Inoltre, sulla base di quanto rappresentato sembrerebbe
utilizzata, per la determinazione delle spettanze del
collegio arbitrale, la tariffa forense (l'abbreviazione C.P.A.
è l'acronimo di Cassa previdenza Avvocati) per la qual
cosa la questione esulerebbe dalle competenze
dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Architetti, non
legittimati ad esprimersi in materie di competenza
dell'Ordine professionale di appartenenza dei due
avvocati componenti il collegio arbitrale.
Oltre a ciò non è specificato se anche per l'architetto, in
quanto componente del collegio arbitrale, sia stata
applicata la tariffa forense.
Tuttavia, in via generale ed astratta, si osserva che,
applicando l'abrogato D.M. 8.4.2004 relativo alla tariffa
forense, ed utilizzando i valori massimi indicati nelle voci
di tariffa per presidente collegio arbitrale e componente
collegio arbitrale, in base al valore della controversia, si
giungerebbe all'importo di euro 36.887,86 (comprensivo
di I.V.A., C.P.A. e spese generali al 12,50%) per l'intera
attività arbitrale.
Il compenso richiesto all’iscritta, di conseguenza, non
appare attribuibile ad un anticipo, essendo superiore del
50% dell'importo quantizzato in base ai valori massimi
della tariffa forense.
387
Si suggerisce, in conclusione, di valutare la possibilità di
sottoporre la questione all'ordine degli avvocati
territorialmente competente o, in subordine, di sottoporre
irritualmente la questione al Presidente del Tribunale
competente per territorio, applicando per analogia l'art.
814 comma 2 C.p.c. per richiedere di ricondurre ad
equità l'importo richiesto a titolo di acconto.
26.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese.
L’Ordine di Varese col quesito posto lamenta
la mancata corresponsione dei diritti di visto
dovuti da un suo iscritto per la vidimazione di
una parcella avendo costui richiesto ed
ottenuto dall’Ordine una dilazione sul
pagamento delle somme dovute.
Nel mentre l’Ordine richiede una valutazione
della nota predisposta per l’iscritto insolvente
domanda,
altresì,
se
l’inadempienza
dell’iscritto possa essere valutata, anche,
deontologicamente.
09.05.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in
oggetto preme, innanzitutto, osservare che in materia
tariffaria vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio
dell’Ordine (ex art. 5, punto “3”, L. 24.6.1923 n. 1395.
Spetta quindi al Consiglio dell’Ordine provinciale, per
espressa previsione normativa, la competenza "su
liquidazione di onorari e spese", potendo il Consiglio
Nazionale fornire solo indicazioni di carattere generale e
precisazioni normative, prive di valore vincolante.
Nell’esprimere condivisione sulla nota disposta per
l’iscritto si ritiene possibile, seppure in via cautelativa,
avanzare richiesta per la corresponsione degli interessi
moratori dovuti a titolo di risarcimento per il ritardato
pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché
attivare apposita procedura per il recupero del credito
come riportato dal C.p.C., art. 635, 1° comma, relativo ai
crediti dello Stato e degli enti pubblici.
Fermo restando che, pure in tema di interpretazione ed
applicazione delle norme di deontologia professionale vi è
competenza esclusiva da parte del Consiglio dell’Ordine
provinciale, ad esso è demandato verificare eventuali
trasgressioni delle norme deontologiche potendosi
valutare, nel caso di specie, la violazione degli artt. 3, 17
comma 1 e 46 comma 3 del Codice deontologico vigente.
27.04.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Cremona.
L’Ordine di Cremona, a seguito della dipartita
del Presidente in carica, arch. Campari, ha
chiesto di sapere quali siano, a livello
normativo, le procedure più corrette per
procedere alla surroga del Presidente oltre ad
eventuali scadenze entro cui comunicare
quanto accaduto agli Enti competenti.
09.05.2012
Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine si
precisa che in base agli artt. 28 comma 2 e 38 comma 2
del R.D. 23.10.1925, n. 2537 e dell'art. 16 comma 2 del
D.lgs. Lgt. 23.11.1944, n. 382, in assenza del Presidente
del Consiglio dell'Ordine le relative funzioni ed i poteri
debbono essere attribuiti al Consigliere più anziano per
iscrizione all'Albo, dovendosi con ciò intendere sostituto
del Presidente, a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano
fra quelli non investiti di carica (ad es. nel caso in cui il
Consigliere anziano sia Consigliere Segretario oppure
Tesoriere).
388
Stante
l’impedimento
del
Presidente,
Legale
rappresentante dell'Ordine, la supplenza, come sopra
prefigurata, si manifesta con carattere di pienezza nel
senso che il supplente, investito dalla disposizione
legislativa, diventa titolare di tutti i poteri necessari per
svolgere le funzioni attinenti alla competenza dell'ufficio
che è chiamato temporaneamente a ricoprire.
Il Consiglio deve tempestivamente ripristinare la carica
vacante provvedendo, in primis, alla sostituzione del
Consigliere venuto a mancare con l’ingresso in consiglio
del primo dei candidati non eletti, ai sensi dell’art. 2
comma 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169,
successivamente alla elezione del nuovo Presidente.
Non esistendo un termine perentorio per adempiere a
tali obblighi, occorre fare riferimento a principi di
ragionevolezza e tempestività.
Per completezza, si segnala che, successivamente
all’individuazione delle cariche ed alla nomina del nuovo
Presidente,
dovrà
essere
effettuata,
a
titolo
esemplificativo e non esaustivo, comunicazione al
Ministero della Giustizia, al Ministero dell’Interno, al
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero
delle Infrastrutture, al Ministero degli Affari Esteri, al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, al Consiglio Nazionale degli
Architetti, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
all’Inarcassa, all’Ufficio Anagrafe Tributaria, al Presidente
del Tribunale Civile e Penale del territorio, alla Procura
della Repubblica, al Presidente della Corte di Appello, al
Prefetto, al Questore, al Presidente dell’Amministrazione
Provinciale, al Presidente della Camera di Commercio, al
Presidente del Consiglio Regionale, alla Soprintendenza ai
Beni Ambientali , alla Soprintendenza ai Beni
Archeologici, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
all’Intendenza di Finanza, all’Agenzia del Territorio,
all’Istituto Autonomo Case Popolari, ai Sindaci dei Comuni
della Provincia, agli Ordini e Collegi della Provincia, ed al
Genio Civile.
Si precisa, infine, che, stante le sopraindicate disposizioni
di legge, non è possibile ricorrere all’applicazione dell’art.
2.5 del Regolamento per il funzionamento dell’Ordine
degli Architetti P.P. e C. di Cremona, che prevede la
sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, col
389
Vicepresidente.
Sarà opportuno, dopo la nomina del nuovo Presidente,
modificare tale disposizione in quanto in netto contrasto
con norme di legge di rango primario.
16.05.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Pordenone
Col quesito posto l'Ordine di Pordenone pone
all'attenzione la seguente questione.
Un iscritto deve vendere ad un’azienda degli
articoli di design che ha progettato; la
produzione di tali articoli è affidata ad un
artigiano.
Viene richiesto, quindi, se tale attività, data
la
presumibile
prevalenza
dell’aspetto
professionale su quello commerciale, rientra
nelle attività tipiche di un architetto iscritto
all’Ordine, se il concetto di prevalenza è
legato al fatturato, all’utile o al tempo
professionale utilizzato, e se tali operazioni
sono soggette a ritenuta nel caso in cui
l’acquirente sia sostituto d’imposta.
25.06.2012
Con riferimento al quesito posto con la nota citata in
epigrafe occorre precisare che, gli oggetti di design
progettati da un professionista, realizzati da un artigiano
e venduti ad un’azienda rientrano tra le opere tutelate
dall'art. 1, L. 633/41, comma 2, nn. 4 e 5,ed art. 2 n. 4.
L’autore della prestazione di design può esercitare tutte
le facoltà patrimoniali riconosciute dalla L. 633/1941,
compresa la riproduzione e la vendita degli oggetti
prodotti.
Non è dato sapere, nel quesito posto, la sottostante
tipologia di rapporto contrattuale tra l'artigiano che
realizza i prodotti, in base al progetto di design del
professionista, ed il professionista stesso (a titolo
esemplificativo e non esaustivo mera esecuzione,
percentuale sui diritti in base alla realizzazione del
prodotto, percentuale sul venduto,…… ecc).
In base a tale rapporto potrà evincersi se ed in che modo
vi sia una prevalenza dell'aspetto professionale su quello
commerciale, nonché tutte le implicazioni connesse e
conseguenti evidenziate nel quesito.
25.05.2012
Ordine Architetti P. P.
e C. della Provincia di
Terni
Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Terni
in data 25.5.2012, pervenuto in data 4.6.2012,
vengono richiesti chiarimenti relativamente alla
Circolare C.N.A.P.P.C n. 56, prot. 528/2012 sulla
assicurazione obbligatoria, nel caso in cui un
architetto dipendente abbia optato per il regime
part-time e non eserciti, in alcun modo, attività
professionale.
25.06.2012
In riferimento al quesito posto con la nota indicata in oggetto,
occorre, preliminarmente, osservare che la circolare del Consiglio
Nazionale n. 56, prot. 528/2012, relativa agli obblighi assicurativi
per i professionisti, come evidenziato nelle premesse, rappresenta
solo un contributo interpretativo sugli aspetti operativi e pratici e
sugli adempimenti conseguenti alla normativa citata, essendo
precisato, nella detta circolare, che le indicazioni fornite nel
merito devono intendersi solo come valutazioni e suggerimenti.
Difatti, data la evidente difficoltà di valutare e rappresentare
l’intera casistica in questione con la predetta circolare ci si è
riferiti a ben determinate tipologie di esercizio della professione,
derivandole dalla quotidiana e comune esperienza.
I professionisti dipendenti che aderiscono al part-time lo fanno, in
genere, per poter svolgere anche l’attività libero professionale.
Premesso ciò, si osserva che il caso in esame, ovvero quello di un
architetto che pur avendo optato per il regime part-time non
esercita in alcun modo attività professionale, a ben vedere,
potrebbe rientrare in quella tipologia di professionisti, dipendenti
390
di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale
esclusivamente per l'ente di appartenenza, senza alcuna rilevanza
esterna, (punto 2 fattispecie c della circolare) per i quali, come
già specificato, non si ravvisano particolari ragioni di necessità per
stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività
professionale per l'Ente, priva di rilevanza esterna.
04.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Gorizia
Con proprio quesito l’Ordine di Gorizia chiede
se un Pianificatore iunior, in possesso del
titolo abilitativo, cittadino italiano residente
nella Provincia, può iscriversi all'Albo degli
Architetti P.P. e C. mantenendo, al
contempo, la propria iscrizione presso la
Coldiretti.
25.06.2012
In merito al quesito posto con la mail riportata in oggetto
si osserva, preliminarmente, che l’Ordine, in genere, è
tenuto a rispondere alle richieste dei propri iscritti mentre
il Pianificatore Junior, che ha formulato la richiesta, di
fatto, non è iscritto all’Albo.
Tuttavia, nel merito, si osserva che la legge 9 gennaio
1963 n. 9, relativa al riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto, richiede la sussistenza di specifici
requisiti oggettivi e soggettivi, ed in particolare:
- il fabbisogno lavorativo del fondo non deve essere
inferiore alle 104 giornate annue;
- l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non
deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le
normali necessità delle coltivazioni del fondo e per
l’allevamento
del
bestiame;
- le attività agricole devono essere esercitate
direttamente con carattere di manualità;
- i soggetti interessati devono dedicarsi in modo esclusivo
o almeno prevalente alle attività agricole.
Per quanto sopra riportato il richiedente dovrebbe
contattare la sede della Coldiretti a lui più vicina per
verificare se l'iscrizione all'Albo degli Architetti, nella
sezione dei Pianificatori Junior, possa conciliarsi con
l’esercizio dell’attività di coltivatore diretto, nel rispetto
delle relative peculiarità.
19.06.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Arezzo
Dall’Ordine
di Arezzo vengono richiesti
specifici riferimenti normativi sui requisiti
obbligatori per il corretto uso del titolo di
architetto.
Viene rappresentato che la Legge 897 del
1938, all’art. 1, stabilisce l’obbligatorietà
dell’iscrizione all’Albo per l’esercizio della
professione e il D.P.R. 328 del 2001, ai
commi 3 e 5 dell’art. 15, indica i vari titoli
che devono essere utilizzati dagli iscritti ai
vari Settori delle due Sezioni dell’Albo, senza
09.07.2012
In merito al quesito posto con la nota citata in oggetto,
occorre innanzitutto precisare che l’art.15, comma 3, del
DPR 5 giugno 2001 n.328, prevede che il titolo
professionale si acquisisce con l’iscrizione alla sezione A
(o
alla
sezione
B)
dell’albo.
Tale articolo, testualmente, recita "agli iscritti nella
sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a)
agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto".
In base a quanto affermato l’iscrizione all’Albo è requisito
certo per fregiarsi del titolo di architetto.
391
Oltre a ciò si ritiene possibile potersi attribuire,
ugualmente, il titolo di Architetto dopo il superamento
dell’esame di abilitazione (art.1, L. 24 giugno 1923, n.
395, tuttora vigente) essendo tale requisito elemento
ulteriore che, insieme al possesso del diploma di laurea,
consente l’iscrizione all’Albo.
Infine, mentre si precisa che l’Ordine non ha alcun
obbligo né titolo ad offrire risposte a richieste di
professionisti non iscritti all’albo si ritiene, doveroso,
precisare che l’iscrizione all’albo costituisce condizione
necessaria e sufficiente per poter svolgere la professione
che, in mancanza, non potrebbe essere esercitata.
però, in entrambi i casi, identificare
l’iscrizione all’Albo quale requisito essenziale
per fregiarsi dei rispettivi titoli.
L'Ordine precisa che i riferimenti normativi
richiesti sono relativi al titolo utilizzabile da
parte di un soggetto laureato ed abilitato, ma
non iscritto all’Ordine.
23.07.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Fermo
Con due quesiti l’Ordine di Fermo ha
richiesto:
- Richiamando la proposta di regolamento di
attuazione di cui alla circolare C.N.A.P.P.C.
794/2012, se la voce ”Liquidazione parcelle”
elencata tra i servizi nell’allegato “A” (Tabella
con la tempistica) fa riferimento alle richieste
di visto di liquidazione parcella o alla
liquidazione dei corrispettivi per eventuali
parcelle emesse da collaboratori esterni
all’Ordine, per servizi prestati all’Ordine
stesso
(ad.
es.
prestazioni
legali,
commerciali…etc.);
Se la “prestazione occasionale” è
incompatibile
con
l’iscrizione
all’albo
professionale, da cui conseguirebbe l’obbligo,
per coloro che chiudono la partita I.V.A. di
cancellarsi anche dall’Ordine e per i neo
laureati di non iscriversi qualora volessero
svolgere
la
professione
in
maniera
occasionale.
392
02.08.2012
In merito al quesito posto relativo all’adozione da parte
del CNAPPC del regolamento di attuazione dei
procedimenti amministrativi di cui alla circolare CNAPPC
794/2012, la voce ”Liquidazione parcelle” elencata tra i
servizi nell’allegato A (Tabella con la tempistica) fa
riferimento alle richieste di visto di liquidazione parcella
da parte di iscritti all’Ordine.
Di contro, la liquidazione di corrispettivi per prestazioni
riguardanti servizi prestati all’Ordine da collaboratori
esterni (ad. es. prestazioni legali, commerciali), rientra
nella tempistica per la liquidazione concordata col
prestatore d’opera che dovrebbe essere ricompresa
nell'incarico conferito.
Relativamente al chiarimento richiesto sulla prestazione
occasionale, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 individua le
prestazioni occasionali di lavoro autonomo, intendendo
per esse i rapporti di durata complessiva non superiore,
nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso
committente e con un compenso complessivo annuo non
superiore ai 5.000 Euro (Circolare INPS 6 luglio 2004, n.
103).
Lo stesso art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede, inoltre,
al comma 3, l’esclusione dal campo di applicazione delle
prestazione di lavoro occasionale per le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali.
Passando poi agli aspetti legati alla partita I.V.A., gli artt.
1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delinearne i
presupposti, dispongono che l'I.V.A. si applica sulle
prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e
professioni, intendendo per esse l'esercizio, ancorché non
esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.
E’ fuori di dubbio che la prestazione occasionale, se
ripetuta, non può essere identificata come tale e deve
essere, invece, inquadrata entro il normale esercizio dell’
attività professionale.
Appare quindi necessario, stante anche le indicazioni di
cui all’art. 61 comma 3 del D.Lgs 276/2003, il possesso
della Partita I.V.A. per poter fatturare prestazioni
professionali per le quali viene meno il requisito
dell’occasionalità e dell’unicità nel momento in cui non
ne viene effettuata una sola bensì una serie.
Si ritiene, infine, di escludere che il mancato possesso
della partita I.V.A. possa comportare la cancellazione
dall'Albo ed, all'evidenza, l’esercizio della professione in
assenza di iscrizione all'Albo, che configurerebbe, invece,
aspetti di abusività.
03.09.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Reggio Emilia
L'Ordine di Reggio Emilia ha richiesto di
sapere se un collega, dipendente pubblico,
assunto con la qualifica di geometra, ma già
laureato in architettura e regolarmente
iscritto all’Ordine degli Architetti, nel caso
debba firmare o, in qualche modo,
qualificarsi in atti pubblici lo possa fare solo
come geometra, quindi con il solo titolo
corrispondente
alla
sua
qualifica
di
dipendente, oppure come architetto col titolo
effettivo
di
laurea
e
abilitazione
professionale, e se può esplicitare la doppia
qualifica di geometra e di architetto.
393
21.09.2012
Con riferimento al quesito posto, sembrerebbe che la
persona oggetto del quesito sia iscritta soltanto all’Ordine
degli Architetti e non ad Collegio dei Geometri; in questo
caso dovrebbe qualificarsi col solo titolo di architetto non
risultando iscritto all’Albo dei Geometri.
Qualora, invece, risultasse iscritta anche all'Albo dei
Geometri, in base al combinato disposto del R.D.
2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i
Geometri (non sembrerebbe esservi uno specifico divieto
alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e
al Collegio dei Geometri) non gli sarebbe impedito
utilizzare entrambe i titoli.
Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà
comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a
valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire
sia dall'Ordine degli Architetti che dal Collegio dei
Geometri.
Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai
principi della correttezza cui deve essere, sempre,
ispirata la sua azione professionale, che si possano
ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza
come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente,
in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di
Architetto o di Geometra.
Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a
riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe,
peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari,
prerogativa esclusiva del Consiglio dell’Ordine.
13.09.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Varese
Col quesito posto dall'Ordine di Varese si
richiede, per un incarico di responsabile di
servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008 se il
possesso
di
laurea
quinquennale
in
Architettura
(vecchio
ordinamento)
costituisce esonero dalla frequenza di parte
dei corsi, e se l'abilitazione a svolgere
funzione di Coordinatore per la sicurezza in
cantiere sia utile o meno per l'esonero.
394
06.12.2012
Con riferimento al quesito posto, si segnala che per i
laureati in architettura col vecchio ordinamento, il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Direzione
Generale
per
l'Università
Ufficio
II,
nell'adunanza del 9 ottobre 2008, ha recepito il parere
espresso
dal
Consiglio
Universitario
Nazionale,
interpellato al riguardo, ed è stata ritenuta sussistente
una "corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio
ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree
di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000,
ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni od esterni".
In base al detto parere, in pratica, gli architetti del
vecchio ordinamento vengono esonerati dalla frequenza
dei moduli A e B pur se essi, per poter svolgere l'attività
di R.S.P.P. devono, comunque, frequentare il modulo C,
giusto quanto indicato nel secondo periodo dell’articolo
32 del D.Lgs. 81/2008, dovendo in aggiunta ed in
ossequio al disposto del comma 6 dello stesso articolo,
frequentare, per assolvere il ruolo di R.S.P.P., il corso di
aggiornamento secondo gli indirizzi e le modalità definite
nell'Accordo Stato Regioni di cui al comma 2.
Non si confonda poi la formazione del coordinatore per la
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quella dei
R.S.P.P. nel settore delle costruzioni; la prima che abilita
a svolgere l’attività di coordinamento della sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, è compendiata dall’art. 98
comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e consiste nella
frequenza di un corso di 120 ore con i contenuti e le
modalità indicate dall’Allegato XIV del su menzionato
decreto legislativo.
Al proposito l’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, non
prevede esoneri per coloro che vogliano assolvere il ruolo
di R.S.P.P. qualora abbiano frequentato il corso di 120
ore prescritto per abilitarsi a svolgere la funzione di
coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili.
11.10.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Reggio Emilia
Col quesito posto l’Ordine di Reggio Emilia,
riferendosi ad una precedente risposta ad un
proprio quesito già espressa dal C.N.A.P.P.C.,
chiede maggiori chiarimenti precisando che
l’oggetto
della
richiesta
riguarda
un
Architetto con diploma di geometra ed
assunto, prima del conseguimento della
laurea in architettura, in una struttura
pubblica con la qualifica di geometraistruttore tecnico.
La domanda è se, una volta acquisita la
laurea ed esame di Stato e la conseguente
iscrizione all’Ordine, il nuovo titolo (quello di
Architetto) prevale sulla qualifica di lavoro, e
se negli atti pubblici ed in generale
nell’esercizio professionale nell’ambiente di
lavoro, può essere considerato architetto e
fregiarsi del titolo universitario.
29.10.2012
La richiesta espressa chiarisce, rispetto al precedente
quesito cui il CNAPPC ha già dato risposta, che
l’Architetto, già in possesso del diploma di geometra,
venne assunto dall’Amministrazione pubblica, dalla quale
tuttora dipende, con tale ultima qualifica per cui il suo
inquadramento,
all’interno
dell’Amministrazione,
è
relativo al titolo di Geometra, con compiti e mansioni
proprie di tale figura professionale.
La qualifica con cui il soggetto in questione è stato
inquadrato nell'Amministrazione di appartenenza, è
questione diversa dal titolo utilizzato, e la relativa
retribuzione non potrà che far riferimento alla qualifica di
assunzione, salvo a mutare l’esistente inquadramento
contrattuale ed economico.
Tuttavia se il soggetto è iscritto all'Albo, potrà,
comunque, utilizzare il titolo di Architetto.
La questione legata, poi, al fatto che la persona potrebbe
svolgere, all’interno dell’amministrazione, mansioni
superiori rispetto al rapporto contrattuale in essere
(attività di Architetto piuttosto che .di Geometra) riveste
natura, meramente, privatistica nell’ambito del rapporto
istaurato fra dipendente ed Amministrazione di
appartenenza.
Preme infine ribadire che dal punto di vista disciplinare,
eventuali valutazioni di natura deontologica, stante la
doppia iscrizione, potranno venire sia dall'Ordine degli
Architetti che dal Collegio dei Geometri.
17.10.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Caserta
l’Ordine di Caserta con proprio quesito ha
richiesto di sapere in tema di affidamento di
incarichi professionali da quando vige
l'obbligo di precisare prestazioni e onorario
nel
contratto
da
sottoscrivere
col
committente.
08.11.2012
Con riferimento al quesito posto, si segnala che il
Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, è stato previsto, all’art. 9 comma 1,
l’abrogazione
delle
“tariffe
delle
professioni
regolamentate nel sistema ordinistico”, ed, al comma 4,
l’abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
Il comma 3 del medesimo art. 9 precisa, poi che il
compenso per le prestazioni professionali deve essere
pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell'incarico professionale, nella forma di un vero e
proprio contratto tra le parti, e che il professionista, nel
detto contratto, è tenuto a precisare al cliente il grado di
395
complessità dell'incarico medesimo, tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico ed i dati della
polizza assicurativa a copertura di eventuali danni
cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.
L'obbligo di osservare siffatte modalità decorre, quindi,
dal 24 gennaio 2012.
09.11.2012
Ordine Architetti P.
P. C. Provincia di
Lucca
Col quesito posto dall'Ordine di Lucca viene
richiesto
un
parere
in
merito
alla
compatibilità sulla contemporanea iscrizione
all’Albo degli Architetti ed a quello dei
Mediatori Marittimi. Oltre a ciò
viene
rappresentato che l’iscritto all’Albo che ha
richiesto i chiarimenti in questione
non
intende svolgere l'attività di mediatore
marittimo, bensì quella di componente del
Consiglio di Amministrazione di una Società
di mediazione marittima precisando, altresì,
che la norma prevede che tutti i componenti
del C. d. A. debbono,
necessariamente,
essere abilitati ed iscritti al relativo albo.
06.12.2012
In merito al quesito posto con la nota in oggetto occorre
precisare che la Legge 12 marzo 1968, n. 478 all’art. 3
prevede che l'esercizio della professione di mediatore
marittimo e' incompatibile con qualunque impiego
pubblico o privato retribuito.
Nello specifico la richiesta attiene alla compatibilità o
meno con l’esercizio della professione di architetto per un
iscritto all’Ordine che, piuttosto che esercitare l’attività di
mediatore marittimo, ambirebbe a ricoprire la carica di
componente del consiglio di amministrazione di una
società di mediazione marittima.
In risposta si può affermare che l'assunzione di cariche
amministrative in seno ad una compagine societaria non
è da considerarsi conflittuale con l’esercizio della
professione di architetto, a meno di diverso parere del
Consiglio dell’Ordine quale esclusivo depositario della
tenuta e gestione dell'Albo ed unico autorevole interprete
delle norme di deontologia professionale eventualmente
relative al caso di specie.
12.06.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Verona
Con quesito posto dall'Ordine di Verona viene
richiesta la legittimità sull’uso del titolo che
deve utilizzare un professionista iscritto e poi
cancellato a domanda dall’Albo dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. sezione A Settore A,
che però conserva l’iscrizione al Collegio dei
Geometri;
il
professionista
intende
continuare il lavoro col suo studio tecnico per
ultimare da geometra i lavori già iniziati
come Architetto Non volendo rinunciare ad
indicare che è in possesso di laurea in
architettura, chiede qual è il corretto titolo da
attribuirsi.
11.07.2013
In merito al quesito posto desta, innanzitutto, perplessità
l’ipotesi di svolgere l’attività di Geometra, utilizzando per
le relative prestazioni il timbro fornito dal Collegio dei
Geometri, continuando, nel contempo, a fregiarsi del
titolo di Architetto pur essendo cancellato dal relativo
Albo.
Occorre
tuttavia rilevare che l’osservanza della
correttezza comportamentale cui devono, sempre, essere
ispirate le azioni del professionista nell’esercizio della
propria attività, impone di evitare che si possano
ingenerare confusioni nei rapporti come nel caso in cui
non si possa chiaramente arguire in quale veste il
professionista svolga la propria prestazione professionale.
Essendo, poi, il professionista tenuto al rispetto dei limiti
delle competenze proprie della professione dichiarata,
l'utilizzo del titolo di architetto,
pur in assenza di
396
iscrizione al relativo Albo professionale, non
esonererebbe da eventuali
rilievi disciplinari
conseguenza dell’uso di tale titolo.
lo
in
04.09.2013
Ordine
Architetti
P. P. C. Provincia
di Taranto
L’Ordine di Taranto, a seguito di rich