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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 83
20.03.2014
Bonus mobili con tetto a 10.000
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione 36%
La detrazione fiscale al 50% (in 10 anni) per l'acquisto di mobili o elettrodomestici (in classe A+, solo A
per i fondi) torna a essere non legata al livello di spesa per il recupero edilizio.
Con il decreto legge sull'emergenza casa, approvato mercoledì 12 marzo dal Consiglio dei ministri, è
stato eliminato il nuovo vincolo imposto dalla legge di stabilità 2014. Dunque l’unico limite massimo da
rispettare è quello di 10.000 euro.
Premessa
Il D.L. 63/2013, entrato in vigore dal 6 giugno 2013, al comma 2 dell’art. 16,
conv. in L. 90/2013, prevede che:
⇒ “ai contribuenti che fruiscono della detrazione […] [per interventi di
recupero del patrimonio edilizio] è altresì riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di
mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
[…]”.
Tale beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate
(dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014) per l'acquisto di mobili.
Soggetti
interessati
L’art. 16, comma 2, del decreto, prevede che:
Ö “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta […]”
Pertanto, in linea generale, l’agevolazione in esame spetta ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di
cui all’art. 16-bis del TUIR:
9 con la maggiore aliquota del 50%;
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9 con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.
Per effetto del richiamo alla fruizione della detrazione di cui al comma 1, art.
11, D.L. n. 83/2012, i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono quindi i medesimi soggetti
che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012 (data
di entrata in vigore del succitato decreto).
Non ha quindi rilevanza il momento di effettivo inizio dei lavori i quali
possono essere iniziati anche in data anteriore al 26 giugno 2012, purché il
contribuente abbia sostenuto almeno una spesa a partire dal 26 giugno 2012,
fruendo quindi della maggiore percentuale di detrazione prevista nella
misura del 50%.
Un contribuente ha effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia
sostenendo la relativa spesa il 15 giugno 2012 per € 20.000,00.
Dopodiché non ha più sostenuto alcuna spesa per il suddetto intervento.
Stando così le cose, il contribuente non potrà beneficiare dell’agevolazione
per l’arredo e grandi elettrodomestici.
Lo
stesso
contribuente
dell’esempio
precedente
ha
sostenuto
successivamente al 25 giugno 2012 (es: 30 settembre 2012) un’ulteriore spesa
di € 1.000,00 per i suddetti interventi di ristrutturazione. In questo caso il
contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione per l’arredo e grandi
elettrodomestici.
Beni
agevolabili
La detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, compete per le
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di:
9 mobili;
9 grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per
i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica.
Nella versione originaria, il decreto “limitava” l’agevolazione in esame
all’acquisto
di
mobili
finalizzati
all’arredo
dell’immobile
oggetto
di
ristrutturazione.
Con la legge di conversione del decreto, l’agevolazione è stata estesa altresì
alle spese sostenute (dal 6 giugno 2013 - data di entrata in vigore del decreto
- al 31 dicembre 2014) per l’acquisto di grandi elettrodomestici, purché
rientranti nella categoria A+, A per i forni.
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In merito alla data entro la quale devono essere sostenute le spese d’arredo, la
Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha specificato che:
⇒ “[...] rileva la circostanza, in precedenza evidenziata, della stretta
connessione tra la fruizione della detrazione per gli interventi di
ristrutturazione e la fruizione della detrazione in esame, da cui
consegue che il 31 dicembre 2013 (prorogata al 31 dicembre 2014) è la
data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici per poter fruire della detrazione”.
Il citato documento di prassi, inoltre, chiarisce che possono essere agevolate
solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici
nuovi.
Sebbene la norma non lo preveda espressamente, infatti, tale requisito deve
ritenersi implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore
produttivo di riferimento. Detto effetto di stimolo, infatti, non sarebbe ottenibile
qualora l’agevolazione fosse applicabile alle spese sostenute per gli acquisti di
mobili o grandi elettrodomestici usati.
Limite di spesa
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, secondo periodo:
Ö “La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
La detrazione relativa alle spese per arredo, quindi, è riconosciuta nella misura
del 50% su un ammontare complessivo massimo di € 10.000,00 (mobili +
elettrodomestici).
Pertanto, l’importo massimo della detrazione spettante non può essere
superiore a € 5.000,00 (10.000 x 50%).
Inoltre, poiché la detrazione va necessariamente ripartita in 10 quote
annuali costanti, l’importo massimo annuo utilizzabile in detrazione è pari a
€ 500,00 (5.000 : 10).
Come confermato dalla Circolare 18 settembre 2013, n. 29, è chiaro che se la
somma delle spese sostenute per i mobili e grandi elettrodomestici supera
l’importo di € 10.000,00, la detrazione spettante deve comunque essere
determinata sull’importo massimo di € 10.000,00.
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Inoltre, l’Agenzia precisa che il predetto importo massimo di € 10.000,00 si
riferisce alla singola unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) o alla
parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali
devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente
dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Diversamente, nel caso in cui il medesimo contribuente esegua lavori di
ristrutturazione edilizia su più unità abitative, l’importo massimo agevolabile
(non superiore ad € 10.000,00) si intende riferito a ciascuna unità abitativa
oggetto di ristrutturazione.
I coniugi Rossi, comproprietari dell’immobile adibito ad abitazione
principale, tra luglio e ottobre 2013 sostengono le seguenti spese:
9 € 25.000,00 per interventi di ristrutturazione;
9 € 13.000,00 per acquisto di mobili per cucina e bagno.
Nonostante le spese relative all’arredo siano sostenute da entrambi i coniugi,
il limite massimo di spesa agevolabile (€ 10.000,00) è riferito alla singola
unità immobiliare.
Pertanto, i contribuenti potranno fruire della detrazione del 50% sul limite
massimo di spesa pari a € 10.000,00 (€ 5.000,00 cadauno), a fronte di una
spesa effettiva pari ad € 13.000,00.
L’importo massimo annuo utilizzabile in detrazione da ciascun coniuge è pari
a € 250,00 [(5.000 : 10) : 2].
Il sig. Carlo Verdi, da settembre 2013, sostiene le seguenti spese:
9 Abitazione principale: € 8.000,00 per l’acquisto dei mobili della
nuova cucina;
9 Immobile a disposizione: € 6.000,00 per l’arredo del bagno.
In questo caso, il limite massimo di spesa agevolabile è riferito a ciascuna
unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione (€ 10.000 x 2 = €
20.000,00).
Pertanto, il contribuente potrà fruire della detrazione del 50% sull’importo
effettivamente sborsato (€ 14.000,00).
Infatti, sia per l’abitazione principale (€ 8.000,00) che per l’immobile a
disposizione (€ 6.000,00) la spesa sostenuta è inferiore rispetto al limite
massimo agevolabile, pari ad € 10.000,00 per ciascun immobile.
L’importo massimo annuo utilizzabile in detrazione dal contribuente è pari a
€ 700,00 [(14.000 x 50%) : 10)].
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Nuovo tetto
legge di
stabilità 2014
Durante l'esame parlamentare della legge di Stabilità 2014 è stato previsto che
le spese per l'acquisto di mobili non potessero essere superiori alle spese
“principali”, a cui devono essere necessariamente collegate.
La nuova disposizione aveva, in sostanza, limitato le spese per gli arredi e gli
elettrodomestici all'importo pagato per la ristrutturazione del fabbricato da
arredare.
Il D.L. 151/2013 aveva poi annullato, prima ancora che diventasse operativa, la
novità introdotta dalla Legge di Stabilità.
La modifica da essa apportata sarebbe, infatti, entrata in vigore dal 1° gennaio.
Il D.L. 151/2013, entrato in vigore il 31 dicembre, aveva però cancellato l’ultimo
tetto introdotto.
Con la successiva caduta del Decreto era però tornato in vigore il requisito di
spesa previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (comma 139, lettera d, Legge
147/2013).
Decreto
emergenza
casa
Ora, con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del 12 marzo del
nuovo Decreto legge sull'emergenza casa, il vincolo legato all'entità delle
spese di recupero edilizio è stato nuovamente eliminato.
Alla luce delle nuova modifica legislativa:
Ö l’unico limite in vigore corrisponde a 10.000 €.
Come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa al decreto in
commento,
infatti,
le
detrazioni
Irpef
per
l'acquisto
di
mobili
ed
elettrodomestici sono fruibili ancorché l'ammontare sia nettamente superiore a
quello sostenuto per la ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, dell'art. 16bis, del dl 63/2013.
Un soggetto:
9 spende 3.000 euro per l'apertura di un vano porta;
9 acquista mobili per 10.000 euro.
Il contribuente potrà detrarre ai fini Irpef:
9 1.500 euro (50% di 3.000) a titolo di detrazione principale
ristrutturazioni;
9 5.000 euro (50% di 10.000) per quanto riguarda gli arredi.
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