www.ildirittoamministrativo.it 1 N. 01776/2014 REG.PROV.COLL. N
Transcript
www.ildirittoamministrativo.it 1 N. 01776/2014 REG.PROV.COLL. N
www.ildirittoamministrativo.it N. 01776/2014 REG.PROV.COLL. N. 01334/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2010, proposto da: Giovanni Battista Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Poci, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; contro Prefetto di Brindisi, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; per l'annullamento del provvedimento emesso dal Vice Prefetto Vicario in data 1 giugno 2010 prot. n. 2010-12343/120B - 3/Area III, notificato in data 14 giugno 2010, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Brindisi e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; 1 www.ildirittoamministrativo.it Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte resistente il difensore Giovanni Pedone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Prefettura di Brindisi, tenuto conto dell’applicazione, nei confronti del ricorrente, della misura della libertà vigilata, ha disposto revoca della patente di guida di tipo “C”, in possesso del ricorrente. A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 3, 4, 5 Cost; 2) violazione dell’art. 120 d. lgs. n. 285/92; 2) violazione degli artt. 3, 7 ss. l. n. 241/90. Nella camera di consiglio del 29.9.2010 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare. All’udienza del 18.6.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alla parte presente, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, della questione di giurisdizione del giudice adito, rilevata d’ufficio. Il ricorso è inammissibile, per insussistenza, in capo al ricorrente, di una situazione giuridica qualificabile in termini di interesse legittimo, e avuto riguardo altresì alla non ricorrenza, nel caso in esame, di alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 120 1° co. C.d.S, nel testo in vigore dall’8.5.2009 al 12.8.2010 (e pertanto nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame), dispone che: “Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 […]”. Ai sensi del successivo comma 3, “…se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori”. Orbene, tali essendo le coordinate normative di riferimento, occorre ora accertare se la revoca della patente di guida abbia o meno natura di sanzione accessoria rispetto alla pena inflitta per il commesso reato. Ciò in quanto, se così fosse, è evidente che, avuto riguardo all’operare dell’amministrazione in veste di autorità, il relativo provvedimento amministrativo si “colorerebbe” di connotazioni tipicamente autoritative, talché le controversie sulla sua legittimità non potrebbero che essere devolute al g.a, quale giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica. 2 www.ildirittoamministrativo.it Viceversa, qualora si escludesse la natura di sanzione accessoria del provvedimento di revoca della patente di guida conseguente all’applicazione di misure di prevenzione, e la si riconnettesse invece alla valutazione della permanenza di requisiti morali in capo al privato, è evidente che verrebbe in rilievo una tipica ipotesi di potere amministrativo vincolato all’accertamento della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per la revoca della patente di guida. In particolare, trattandosi di vincolo posto a tutela non già dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale (essendo, sotto questo profilo, indifferente la circostanza che colui che si pone alla guida di un veicolo sia stato o meno attinto da precedenti penali, ben potendo anche il soggetto penalmente pregiudicato essere un guidatore rispettoso delle regole del codice della strada, sì da non costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale), ma del solo privato, nel senso, cioè, di specificare, limitandola, non solo la sua libertà di circolazione, costituzionalmente garantita (art. 16 Cost.), ma anche gli altri diritti costituzionali (es. il diritto al lavoro – art. 4 Cost.) che presuppongono la sussistenza della prima, la situazione giuridica vantata dal privato andrebbe qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (nel senso della qualificazione della posizione soggettiva in esame come diritto soggettivo perfetto, cfr. Cass, SS.UU, 6.2.2006, n. 2446). La qual cosa determinerebbe la devoluzione delle relative controversie all’autorità giurisdizionale ordinaria. Tanto premesso, rileva ora il Collegio che, per condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli art. 120 e 219 c. strad., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di p.s., non può essere assimilato alle sanzioni amministrative … poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida” (Cass. civ, II, 4.11.2010, n. 22491). Orbene, avuto riguardo a detto condiviso orientamento giurisprudenziale, reputa il Collegio (modificando il convincimento espresso nella sentenza di questa Sezione n. 1716 del 2011) che la revoca della patente di guida non si sostanzia in una sanzione accessoria, venendo piuttosto in rilievo un provvedimento che presuppone l’accertamento, da parte dell’autorità prefettizia, dei requisiti morali richiesti per la titolarità, da parte del privato, del permesso di guida. In definitiva, venendo in rilievo non già l’ipotesi di cui alla seconda parte dell’art. 120 co. 1 C.d.S. (il rilievo ostativo riferito alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, “quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura”), per le quali, avuto riguardo alla natura discrezionale dell’accertamento richiesto alla p.a, la posizione del privato va qualificata in termini di interesse legittimo, sibbene l’ipotesi di cui alla 3 www.ildirittoamministrativo.it prima parte della suddetta disposizione normativa, che postula invece un accertamento avente natura vincolata – con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato – la posizione giuridica di quest’ultimo va qualificata (per quanto sopra osservato) in termini di diritto soggettivo perfetto (in tal senso, cfr. altresì Cass. Civ, sentenza n. 22491 del 2010). Dal che consegue, quale logico corollario, la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione dell’AGO, e non a quella del giudice odiernamente adito. Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile, e in applicazione dei principi della translatio iudicii (art. 59 l. n. 69/09; art. 11 2° co. c.p.a) il ricorrente potrà riassumerlo innanzi al g.o, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla complessità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Patrizia Moro, Presidente FF Claudia Lattanzi, Primo Referendario Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/07/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 4 www.ildirittoamministrativo.it 5