Cumulabilità tra indennità di mobilità e reddito da lavoro autonomo

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Cumulabilità tra indennità di mobilità e reddito da lavoro autonomo
26-04-2011
Cumulabilità tra indennità di mobilità e reddito
da lavoro autonomo e Co.Co.Pro.
INPS, Circolare 14 aprile 2011 n. 67
a cura di SIMONE LAURIA
L’INPS, con la Circolare in oggetto, modifica una precedente impostazione restrittiva relativa alla possibilità di
cumulare indennità di mobilità e reddito dal lavoro autonomo e da collaborazione. Questo cambiamento di
impostazione è stato originato da diverse sentenze che avevano definito “impropria” l’interpretazione restrittiva
dell’INPS. Nella scheda vengono definiti limiti di reddito e modalità che definiscono le nuove regole ora “approvate”
dal Ministero e dall’Istituto.
Con circolare n. 67 del 14/4/2011, l’Inps fornisce un’importante indicazione relativa alla possibilità di
cumulare, entro un certo limite, l’indennità di mobilità e un eventuale reddito derivante da attività di lavoro
autonomo, comprese le collaborazioni a progetto e quelle occasionali. Come è noto, sulla questione l’Inps
ha sempre tenuto un atteggiamento restrittivo: in assenza di una specifica disposizione in merito da parte
della legge 223/91, istitutiva della mobilità, l’Istituto considerava lo svolgimento di un’attività di lavoro
autonomo come motivo di decadenza dalla prestazione. Si tenga conto, infatti, che la legge 223/91, all’art. 7
comma 5, prevede espressamente la sola corresponsione anticipata dell’indennità in caso di avvio di lavoro
autonomo, anche in forma di cooperativa; a seguito di alcuni pronunciamenti favorevoli della magistratura e,
in accordo con il Ministero del Lavoro, l’Inps ha fornito un’interpretazione della norma più estensiva.
In particolare, viene stabilito che:
1) l’attività di lavoro autonomo (comprese le collaborazioni occasionali) è compatibile con l’indennità di
mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non superare 4.800 euro nell’anno solare; la
collaborazione a progetto è compatibile con l’indennità qualora non superi 8.000 euro nell’anno
solare;
2) nei casi di compatibilità, di cui al punto 1, il reddito derivante da tali attività potrà cumularsi con
l’indennità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla
retribuzione spettante al momento della collocazione in mobilità;
3) il lavoratore in mobilità è tenuto a dichiarare all’Inps il reddito presunto, nel corso dell’anno solare,
derivante dall’attività di lavoro autonomo; al termine dell’anno solare e comunque non oltre il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore dovrà comprovare il reddito
effettivamente conseguito per consentire all’Istituto le eventuali operazioni di conguaglio;
4) il lavoratore collocato in mobilità che intende svolgere attività di lavoro autonomo deve comunicarlo
all’Istituto entro 5 giorni dall’avvio dell’attività stessa, pena la decadenza dal trattamento, a decorrere
dall’avvio dell’attività.
Segnaliamo anche la scheda pubblicata su questo stesso numero di “Al Quadrato” relativa ad altre
fattispecie contrattuali sulla stessa materia dal titolo “Mobilità: cosa accade quando si viene assunti con
contratto a termine o ci si associa in cooperativa”.
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