Trasloco e danni alle parti comuni

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Trasloco e danni alle parti comuni
Durante il trasloco non bisogna danneggiare le parti comuni
Cambia il condomino e sorgono problemi per quelli che rimangono, durante il tempo necessario
per lo svolgimento delle operazioni di trasloco, prima del vecchio e poi del nuovo condominio.
I segnali del disagio cominciano a manifestarsi con l’apparire sul marciapiede immediatamente
antistante al fabbricato di provvisori cartelli di divieto di sosta, ad avvertire che nel determinato
giorno la carreggiata sarà occupata da automezzi che caricheranno o scaricheranno mobili,
arredi, elettrodomestici e quant’altro.
Normalmente, fatte salve possibile varianti previste in alcuni regolamenti comunali, simili
operazioni di carico devono svolgersi entro una determinata fascia oraria ( in genere dalle ore
otto alle diciassette) in cui si presume che sia minore il fastidio per le persone che vivono nel
condominio.
E’ buona regola, in primo luogo, avvertire in anticipo l’amministratore dei possibili disagi che
inevitabilmente verranno arrecati ai condomini nelle giornate del trasloco. A cominciare dal
posizionamento del montacarichi mobile per il sali e scendi degli innumerevoli scatoloni che
inesorabilmente passeranno davanti alle finestre o ai balconi degli altri appartamenti, non fosse
altro per raccomandare ai condomini di tenere chiusi gli infissi non solo per limitare il fastidioso
rumore del continuo saliscendi, ma anche ai fini della sicurezza.
Se tutto si svolge all’esterno dell’edificio, il problema si riduce in genere a questo fastidio che,
se non travalica i limiti della tollerabilità, deve essere sopportato in forza delle normali regole di
cortesia e di buon vicinato.
Le contestazioni sorgono quando il trasloco avviene, totalmente o parzialmente, attraverso l’uso
delle parti e dei servizi comuni condominiali. Ecco allora che l’androne, le scale e l’ascensore
vengono pur temporaneamente usati in modo tale da alterare la loro funzione tipica: l’androne
viene occupato da ingombranti scatoloni in attesa di essere portati a destinazione, le scale sono
invase da persone che salgono o scendono con pezzi di mobili ed arredi e l’ascensore perde la
sua qualità di mezzo di trasporto di persone e diventa un comodo montacarichi .
E’ noto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 cod.civ., l’uso delle cose e
dei servizi comuni da parte di ciascun condomino è sottoposto a due limiti fondamentali,
consistenti nel divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri condomini di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o
dell'altra delle due condizioni, così che anche l’alterazione della cosa comune, determinata non
soltanto dal mutamento della funzione ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore,
ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 c.c (Cass. 19.01.2005 n. 1076).
Sulla base di tali ormai consolidati principi è facile affermare che durante le operazioni di
trasloco l’androne non può essere neppure temporaneamente occupato da qualsivoglia
ingombro, l’uso delle scale non deve arrecare pregiudizio alla loro comoda percorrenza da parte
degli altri condomini e, quel che più conta, l’ascensore non può essere declassato a
montacarichi per il trasporto di cose, tenuto presente che, in caso di sinistro, potrebbero sorgere
non poche difficoltà per ottenere dall’assicurazione del condominio il risarcimento dei danni,
stante l’uso anomalo del bene comune.
Assumono un ruolo fondamentale, sotto tale profilo, i più severi limiti posti dal
regolamento condominiale di natura contrattuale, che addirittura possono spingersi a
prevedere specifiche sanzioni qualora durante il trasloco venga fatto un uso improprio
dei beni o dei servizi comuni. Si è infatti in materia disponibile (Cass. 25 04.2005 n. 8883),
vale a dire nell’ambito della cosiddetta autonomia negoziale che consente ai condomini di
sottoporre a limitazioni l’esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano il
contenuto del diritto di proprietà dei singoli sui beni comuni. L’amministratore ha certamente
un ruolo primario perché, su indicazione anche di un solo condomino, deve prontamente
intervenire per contestare l’abuso dei beni comuni ed applicare , se del caso, le relative sanzioni.
L’ascensore viene danneggiato e sulle pareti dell’androne e del vano scale compaiono strisce e
sbeccature. Chi deve risarcire i danni ? Il nuovo o vecchio condomino che sia, in quanto diretto
responsabile verso l’incolpevole condominio perché appaltante dell’incarico di eseguire le
operazioni di trasloco, così come è sempre lui che deve provvedere poi, se del caso, alla pulizia
della parti comuni. Del pari dicasi per eventuali danni arrecati alle singole proprietà o, ancor
peggio, alle persone che frequentano il complesso condominiale. Da qui la necessità per il
condomino di pretendere dalla società che egli incarica del trasloco un’ampia copertura
assicurativa per il risarcimento dei pregiudizi e dei danneggiamenti eventualmente arrecato al
condominio.