La classificazione della normativa comunitaria - "G. Deledda"
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La classificazione della normativa comunitaria - "G. Deledda"
LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ALIMENTI La normativa in materia di alimenti comprende provvedimenti promulgati sia dalle Autorità statali sia da quelle comunitarie. L'appartenenza dell'Italia all’Unione Europea ha portato negli anni ad una sempre maggiore importanza delle normative emanate dalle Autorità comunitarie: si pensi al Regolamento (CE) 178 del 2002, che indica tra l'altro gli obiettivi delle normative alimentari, e ai Regolamenti (CE) 852, 853 e 854 del 2004 che tendono a fornire basi comuni per la legislazione alimentare. Questi atti avviano un processo di rinnovamento delle normative, armonizzandone sia i principi base sia le procedure di applicazione. La presenza di normative italiane e comunitarie ha provocato a lungo situazioni di incertezza regolamentare, risolte da una sentenza della Corte costituzionale (n. 170 del 5-8 giugno 1984), che ha sancito la prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli stati. Questa prevalenza opera non abrogando la normativa nazionale discordante, ma rendendola non applicabile. Esistono diversi tipi di normative comunitarie, solo alcuni dei quali vincolanti: i Regolamenti, le Direttive, le Decisioni. Questi provvedimenti entrano in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE), salvo diversa indicazione. I Regolamenti sono atti normativi delle Comunità Europee emanati dal Parlamento Europeo congiuntamente con il Consiglio, o dal solo Consiglio o dalla sola Commissione europea. Sono applicabili direttamente nei Paesi dell'UE e non necessitano di leggi nazionali di recepimento, hanno valore generale, e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Le Direttive si rivolgono ad uno o più Stati membri, e richiedono una norma di recepimento all’interno dello stato (es. Decreto Legislativo in Italia) poiché i diversi Paesi sono obbligati ad attuarle, ma possono scegliere con quali mezzi. Non hanno quindi efficacia diretta. Tuttavia, le Direttive che impongono al destinatario un comportamento negativo, oppure ribadiscono obblighi già previsti dai Trattati, o sono dettagliate in modo tale da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati per l'attuazione, possono essere applicate direttamente. Le Decisioni sono atti emanati dalla Commissione Europea anche se, quando sono indirizzate agli Stati membri, possono essere emanate dal Consiglio dell'Unione Europea. Oltre che ai Paesi dell'UE, le Decisioni possono essere rivolte ad imprese o a cittadini, relativamente a situazioni particolari. Vanno notificate ai destinatari per renderne obbligatoria l'applicazione e possono non essere pubblicate nella GUCE. Le Raccomandazioni ed i Pareri sono atti normativi non vincolanti, e possono quindi essere utilizzati in maniera indifferente. Le Raccomandazioni vengono rivolte da un'Istituzione comunitaria ad un singolo Stato per richiamarlo a determinati comportamenti. Attraverso il Parere, un'Istituzione intende far conoscere al destinatario, che può essere un'altra istituzione, uno Stato membro o un privato, la propria opinione in modo da orientarne il comportamento. Le Raccomandazioni ed i Pareri, poiché non vincolanti, possono essere utilizzati anche quando i Trattati non lo prevedano espressamente. a cura del prof. Carlo Aprile ITS Deledda, Lecce