IL CONTROLLO DELLE AGEVOLAZIONI NELL`IMPOSTA DI

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IL CONTROLLO DELLE AGEVOLAZIONI NELL`IMPOSTA DI
IL CONTROLLO DELLE AGEVOLAZIONI
NELL’IMPOSTA DI REGISTRO
A cura di Elena Galeotti
Direzione Regionale Toscana
Versione febbraio 2010
INDICE
1 PREMESSA ...................................................................................................................4
2 PRINCIPI GENERALI ..................................................................................................4
2.1 Imposta principale, complementare e suppletiva ................................................3
2.2 Obbligati al pagamento dell’imposta complementare.........................................4
2.3 Decadenza dell’azione della finanza......................................................................4
2.4 Campione unico ......................................................................................................6
2.4.1 Tassazione degli atti ...................................................................................6
2.4.2 Attività di controllo......................................................................................7
2.4.3 Coordinamento fra la fase di registrazione e di controllo degli atti ..........7
2.4.4 La procedura “Campione unico”.................................................................8
3 LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELL’IMPOSTA DI REGISTRO........................8
3.1 Elenco delle agevolazioni presenti nella procedura “Campione Unico” ...........8
3.2 Codifica delle agevolazioni fiscali per i contratti registrati in via telematica .10
3.3 Schede agevolazioni ..............................................................................................11
A – Trasferimento a favore di Enti pubblici e Onlus ..............................................12
B - Trasferimento a favore di imprese immobiliari .................................................13
C - Trasferimento a favore di cooperative...............................................................14
D - Prima casa .........................................................................................................15
E - Compravendita a favore di giovani agricoltori ................................................18
F - Trasferimento territori montani .........................................................................20
G - Edilizia economico popolare .............................................................................21
H - Assegnazione alloggi a soci di cooperative edilizie ..........................................22
I - Imprenditore agricolo (Fino al 6 maggio 2004) .................................................24
I - Imprenditore agricolo (Dal 6 maggio 2004 al 29 giugno 2005..........................26
I - Imprenditore agricolo (Dal 30 giugno 2005)......................................................28
2
L - Piani urbanistici particolareggiati (Fino al 31 dicembre 2007) .......................30
L - Piani urbanistici particolareggiati (Dal 1 gennaio 2008) .................................32
M - Beni culturali.....................................................................................................34
N - Immobile esente .................................................................................................36
O - Imprenditoria giovanile in agricoltura..............................................................38
R - Piccola proprietà contadina ..............................................................................40
Z-1 - Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani di recupero .............42
Z-2 - Agevolazioni a favore di cooperative e società forestali ................................43
Z-3 – Compendio unico............................................................................................44
Z-4 – Trasferimento a favore di aziende agricole montane.....................................46
Z-5 – Trasferimento a favore di cooperative sociali ...............................................48
Z-6 – Trasferimento di immobile dello Stato,enti pubblici, regioni, enti locali
a favore di fondi comuni di investimento............................................................50
Z-7 – Trasferimenti di aziende o rami di esse, quote sociale e azioni.....................51
3.4. Ulteriori agevolazioni ..........................................................................................52
3.4.1 Trasferimenti a favore dello Stato .................................................................52
3.4.2 Trasferimento a seguito di divorzio o separazione........................................52
3.4.3 Cessione di immobile strumentale .................................................................52
3.4.4 Assegnazione ai soci ......................................................................................52
3.4.5 Atti per la riorganizzazione delle IPAB.........................................................53
3
IL CONTROLLO DELLE AGEVOLAZIONI NELL’IMPOSTA DI REGISTRO
1
PREMESSA
Lo scopo di questo breve elaborato è quello di fornire le nozioni di base per la gestione delle
agevolazioni fiscali nell’ambito della imposta di registro. In particolare, per ciascuna delle
agevolazioni più ricorrenti, verrà predisposta una scheda che costituisca un promemoria per la
corretta tassazione degli atti sottoposti a registrazione e per i controlli da effettuare in sede di
appuramento della sussistenza dei requisiti necessari per mantenere l’agevolazione richiesta.
2
PRINCIPI GENERALI
2.1
Imposta principale, complementare e suppletiva
Per affrontare l’argomento è opportuno ribadire alcuni concetti fondamentali in ordine alla
qualificazione dell’ imposta applicata, così come definita dall’articolo 41 del D.P.R. 26 aprile 1986
n.131:
Imposta principale: “è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e
quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di
autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via
telematica” 1
Imposta suppletiva: “è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a
correggere errori od omissioni dell’ufficio”
Imposta complementare: “è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso”
L’imposta principale è unicamente quella che viene corrisposta al momento della registrazione
dell’atto, oppure quella richiesta dall’ufficio, per errore nell’autoliquidazione, nel termine di trenta
giorni dalla presentazione del modello unico informatico (registrazione telematica).
L’imposta deve essere applicata unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto, con la
conseguenza che l’ufficio non può fare riferimento a elementi esterni allo stesso, neanche se già in
suo possesso2.
In particolare, ogni qual volta il contribuente richiede una tassazione agevolata, l’addetto preposto
alla liquidazione dell’imposta, o al controllo dell’autoliquidazione, dovrà porre la massima
attenzione affinché l’atto contenga tutte le indicazioni e/o dichiarazioni necessarie affinché si
realizzino i presupposti per la concessione dell’agevolazione richiesta.
L’imposta si considera suppletiva ogni volta che è diretta a correggere errori od omissioni
dell’ufficio sia nella liquidazione dell’imposta principale sia di quella complementare.
L’imposta è complementare in ogni altro caso. Di fatto occorre distinguere fra l’imposta
complementare dovuta a seguito dell’accertamento di un maggior valore e l’imposta complementare
1
Ai sensi dell’art.3-ter del DL.vo 18/12/1997 n. 463, gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del
versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta,
notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico,
apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata.
2
Vedi in tal senso Circolare n.6 del 5 febbraio 2003.
4
dovuta per ogni altra causa (decadenza dalle agevolazioni, occultamento di corrispettivo, annualità
successive alla prima per i contratti di locazione1, ecc.) ciò soprattutto in relazione ai diversi termini
stabiliti per la decadenza dell’azione della finanza per il recupero dell’imposta.
2.2
Obbligati al pagamento dell’imposta complementare
L’articolo 57 del DPR n.131/86 nel trattare dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta
stabilisce, fra l’altro, che “sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti
contraenti …” mentre “l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile ad una delle parti
contraenti è a carico esclusivamente di questa” con la conseguenza che l’ufficio dovrà prestare
attenzione alla corretta identificazione dei soggetti passivi d’imposta cui destinare l’avviso di
liquidazione per la comminata decadenza dalle agevolazioni fiscali.
2.3
Decadenza dell’azione della finanza
Per l’argomento trattato è importante stabilire il termine di decadenza dell’azione della finanza in
relazione all’applicazione dell’imposta complementare non dovuta ad un accertamento di maggior
valore.
L’articolo 76 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che tale imposta “… deve essere richiesta, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o
registrati per via telematica:
a) Dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta proporzionale;
b) Dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art.192, se si tratta di imposta
complementare;…”
L’applicazione del termine di decadenza triennale e il dies a quo per la sua decorrenza sono stati
oggetto di numerose pronunzie della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. SS.UU. 6-21 ottobre
2000 n. 1196) recepite nella circolare del 14 agosto 2002 n. 69 che, pur trattando delle agevolazioni
fiscali “prima casa”, esprime un concetto generalmente valido.
In sostanza il decorso del termine triennale di decadenza, non trovando specifiche regole di
decorrenza in ambito tributario, rimane soggetto alle comuni norme di operatività dell’ordinamento
(articoli 2964 e seguenti del codice civile) “in forza delle quali il termine di decadenza,
inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato
comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere
l’atto od il comportamento stesso”
Pertanto gli uffici, nell’esercitare l’attività di controllo sulle agevolazioni fiscali chieste dai
contribuenti al momento della registrazione di atti o dichiarazioni di successione, dovranno
distinguere fra:
i controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti indicati in atto, da effettuarsi entro il
termine di decadenza di tre anni dalla richiesta di registrazione
1
Vedi Risoluzione n. 260193 del 18 giugno 1990.
L’articolo 19 del DPR n. 131/86 (Denuncia di eventi successivi alla registrazione) dispone: L’avveramento della
condizione sospensiva apposta ad un atto,l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il
verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono
essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è
stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono…
2
5
i controlli sulla osservanza degli obblighi cui è subordinata la conferma delle agevolazioni,
da effettuarsi entro il termine di decadenza di tre anni decorrente dal momento in cui si
verifica l’evento causa di revoca dell’agevolazione provvisoriamente concessa al
momento della registrazione dell’atto.
2.4
Campione unico
Lo svolgimento dell’attività ha comportato, nel passato, la tenuta di un campione di memoria, in cui
venivano annotati cronologicamente gli atti per i quali era stata richiesta una tassazione agevolata,
che costituiva scadenziario per l’attività successiva.
Nel 2004 è stata introdotta una procedura di supporto, denominata “Campione unico” che consente
la gestione informatizzata delle attività relative al controllo delle agevolazioni sia per gli atti sia per
le dichiarazioni di successione1.
La procedura è stata implementata nel 2007 con l’introduzione di nuove funzionalità2 ed ulteriori
innovazioni sono state effettuate nel corso del 20083 introducendo, fra l’altro, nuovi elenchi di
ausilio all’attività di controllo.
La procedura, nonostante preveda l’iscrizione automatica a campione di tutti gli atti e le
dichiarazioni di successione che usufruiscono di agevolazioni in sede di registrazione, ha comunque
necessità di implementazioni, ad esempio per quanto riguarda l’iscrizione degli atti giudiziari
agevolati.
2.4.1 – Tassazione degli atti
Determinante ai fini di una corretta applicazione dell’imposta di registro è la professionalità del
“tassatore”, l’addetto che, sulla base del contenuto dell’atto che viene presentato per la
registrazione, provvede ad individuare il negozio giuridico posto in essere fra le parti contraenti e ad
applicare la relativa imposta. Nel caso in cui l’atto contenga la richiesta di una tassazione agevolata
dovrà porsi particolare attenzione sulla presenza nello stesso di tutte le indicazioni e dichiarazioni
necessarie per consentire il trattamento di favore.
Al controllo del contenuto sostanziale dell’atto deve accompagnarsi un attento riscontro delle
indicazioni riportate sul modello unico informatico in particolare per quanto riguarda la corretta
identificazione del codice negozio e del codice agevolazione.
Fra gli strumenti informatici a supporto dell’attività di accertamento nel settore registro gli Uffici
dispongono di “liste interattive” per la selezione degli atti, liste che attingono i dati dalla procedura
“registro web” prendendo in esame la codifica dei negozi. Una non corretta identificazione del
codice negozio potrebbe impedire la estrazione dell’atto per inserirlo fra quelli per i quali è
possibile esperire una attività di controllo sostanziale.
Importante, inoltre, è la corretta codifica dell’agevolazione concessa in sede di registrazione
dell’atto, solo in tal modo esso verrà regolarmente acquisito nella procedura informatizzata
“Campione unico” e confluirà nelle liste selettive estratte dalla procedura a livello centrale.
Dal 2 gennaio 2007 è stata prevista una nuova codifica per le agevolazioni contenute negli atti
registrati per via telematica4, ulteriormente implementata dal 14 marzo 20075, e dal 1 giugno 2007
tutti gli atti notarili vengono registrati per via telematica. Una non corretta identificazione
1
Vedi comunicazione di servizio n.33 del 27 luglio 2004 e comunicazione di servizio n.79 del 12 ottobre 2004 e relativi
allegati consultabili sul portale PAGE con il percorso Controllo>Controllo formale>Manuali>Campione unico.
2
Vedi Comunicazione di servizio n. 19 del 2 marzo 2007
3
Vedi Comunicazioni di servizio della DC Accertamento n. 20 del 5 marzo 2008, n. 65 del 31 luglio 2008 e n. 100 del
15 dicembre 2008
4
Cfr Provvedimento interdirigenziale del 6 dicembre 2006 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 12.12.2006
5
Cfr Provvedimento interdirigenziale del 14 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16.03.2007
6
dell’agevolazione richiesta potrebbe causare la decadenza dell’azione della finanza all’eventuale
recupero.
Non tutti gli atti agevolati vengono automaticamente acquisiti nella predetta procedura, gli atti
giudiziari, ad esempio devono essere inseriti a cura dell’ufficio.
Un cenno particolare merita l’agevolazione “prima casa” infatti fino a gennaio 2007 era prevista
una sola codifica per gli atti soggetti a tale tipo di agevolazione anche se gli adempimenti successivi
a carico dell’ufficio si diversificano nel caso in cui l’acquirente si sia obbligato ad acquisire entro
18 mesi la residenza nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato. Solo dal 2 gennaio 2007 per
gli atti registrati in via telematica, è stata introdotta una codifica distinta per i vari casi: prima casa,
prima casa con residenza da acquisire, pertinenze prima casa, mutuo acquisto prima casa, mutuo
costruzione/ristrutturazione prima casa.
In ogni caso è indispensabile creare uno strutturato flusso di informazioni all’interno dell’ufficio
locale/ufficio territoriale che permetta di sfruttare gli elementi di accertamento direttamente
desumibili dall’esame degli atti nella fase della tassazione, per contro i tassatori devono essere
messi a conoscenza degli elementi sui quali porre particolare attenzione ai fini di una segnalazione
qualificata.
2.4.2 - Attività di controllo
Dal 2005 l’attività di controllo delle agevolazioni fiscali previste per l’imposta di registro
(normalmente definita attività di appuramento del campione unico) viene consuntivata nel processo
“Controlli formali”, con la precisazione che sono oggetto di consuntivazione solo gli articoli di
campione definiti, quelli cioè per i quali sia stata accertata nel corso dell’anno la non spettanza
oppure la spettanza in via definitiva delle agevolazioni richieste.
L’art. 7, comma 1, del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 febbraio 2009, n. 33, stabilisce che il controllo delle agevolazioni previste in materia di
imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni fruite in sede di liquidazione
o autoliquidazione dell’imposta principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi
approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 giugno 2009 sono stati approvati i criteri
selettivi previsti, in base ai quali sono individuate le posizioni da sottoporre al controllo.
Periodicamente vengono rese disponibili agli uffici periferici gli elenchi dalle posizioni che devono
necessariamente essere controllate.
L’attività di controllo, che ovviamente si differenzia in relazione al tipo di agevolazione, si può
suddividere in:
Controllo dell’esatto adempimento del tributo: l’atto potrebbe essere stato erroneamente
tassato in sede principale, in tal caso occorrerà procedere a correggere l’errore o l’omissione
commessa dall’ufficio con la richiesta di una imposta suppletiva da richiedere nel termine di
decadenza di tre anni dalla data di registrazione dell’atto ( imposta suppletiva)
Controllo della veridicità dei dati dichiarati dal contribuente: da effettuare entro il
termine di decadenza di tre anni dalla data del pagamento dell’imposta proporzionale
(imposta complementare).
Controllo del rispetto degli adempimenti necessari per mantenere l’agevolazione:da
effettuare entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui si è verificato l’evento
che determina la revoca dell’agevolazione, provvisoriamente concessa al momento della
registrazione dell’atto (imposta complementare).
7
2.4.3 - Coordinamento fra la fase di registrazione e di controllo degli atti
La collaborazione fra le aree degli Uffici locali o all’interno dell’Ufficio Territoriale è
indispensabile per gestire i processi in modo efficiente; è auspicabile che ciascun ufficio individui
delle regole precise e puntuali per gestire i flussi di informazioni e, per l’argomento che qui ci
interessa, dovrebbero essere chiaramente individuate le tipologie di agevolazione da annotare a
“campione unico” a cura degli addetti dell’area servizi sia per implementare la procedura resa
disponibile a livello centrale, laddove i dati debbano essere acquisiti dall’ufficio (es. atti giudiziari),
sia per fornire validi input per la successiva azione di controllo laddove si rilevino casi particolari
(ad esempio immobili che potrebbero avere caratteristiche di lusso in caso di agevolazione “prima
casa”).
2.4.4 - La procedura “Campione unico”
La procedura “Campione unico”costituisce un valido strumento di ausilio per l’attività di
accertamento in quanto per ogni tipologia di agevolazione elenca le possibili attività da svolgere per
verificare il mantenimento del trattamento di favore con l’indicazione del termine di decadenza (da
inserire a cura dell’ufficio1) e permette la gestione degli atti impositivi.
3 - LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Esistono molteplici fattispecie agevolate per l’imposta di registro; la procedura Campione unico ha
individuato un elenco di 14 tipi di agevolazioni prevedendo poi una voce residuale “Agevolazioni di
altro tipo”nella quale inserire tutte le altre fattispecie non espressamente previste.
Per avere un quadro di insieme andiamo a costruire una scheda per ciascuna agevolazione
strutturata in riquadri successivi, denominati come di seguito elencato, nei quali riepilogare:
Agevolazione: nell’apposito riquadro viene indicata la fattispecie e la tassazione agevolata
applicabile. Quando è prevista l’imposta fissa questa viene indicata nella misura vigente dal
1 febbraio 2005, euro 168, ricordando che dal 20 giugno 1996 fino al 31 gennaio 2005 la
misura dell’ imposta fissa era stabilita in lire 250.000 pari a euro 129,11;
A condizione che: vengono indicati i requisiti necessari affinché l’atto possa essere tassato
conformemente alla norma di favore richiesta. Tale controllo deve essere effettuato in sede
di tassazione dell’atto. Ovviamente se a un successivo controllo si rilevano errori od
omissioni nella tassazione effettuata, l’ufficio può procedere a correggere l’errore con la
richiesta di una imposta suppletiva (in tal caso deve essere richiesta la sola imposta senza
applicazione di interessi di mora2);
Decadenza dalle agevolazioni: vengono indicati i controlli da porre in essere per appurare
la spettanza delle agevolazioni, individuando per ciascuno i termini di decadenza dell’azione
di accertamento;
Sanzione applicabile: viene indicata la sanzione applicabile in caso di decadenza dalle
agevolazioni richieste;
Riferimenti normativi: viene indicata la norma che prevede il trattamento agevolato e
alcune circolari o risoluzioni particolarmente significative. Occorre ricordare che la
procedura “Documentazione tributaria” consente di consultare, per ogni riferimento
normativo, la prassi e la giurisprudenza collegate.
1
Vedi Norme operative Campione unico – settore registro Allegato alla comunicazione di servizio n.53 del 27 luglio
2004: a pagina 39 “ La data cui riferire la scadenza del controllo viene digitata dall’ufficio medesimo”
2
Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n.29, 28 marzo 1962,n.147 e 18
aprile 1978, n. 130 richiamate dall’art.55, ultimo comma, del DPR n.131/1986
8
3.1
Elenco delle agevolazioni presenti nella procedura “Campione Unico”
Di seguito si riporta l’elenco delle agevolazioni nell’ordine e con la lettera identificativa utilizzata
dalla procedura “Campione unico”:
ELENCO AGEVOLAZIONI
A
Trasferimento a favore di Enti pubblici e Onlus
B
Trasferimento a favore di imprese immobiliari
C
Trasferimento a favore di cooperative
D
Prima casa
E
Compravendita a favore di giovani agricoltori
F
Trasferimento territori montani
G
Edilizia economico popolare
H
Assegnazione alloggi a soci di cooperative edilizie
I
Imprenditore agricolo
L
Piani urbanistici particolareggiati
M
Beni culturali
N
Immobile esente
O
Imprenditoria giovanile in agricoltura
R
Piccola proprietà contadina
Z
Agevolazioni di altro tipo
Nell’ambito delle altre agevolazioni andremo a creare una scheda per le seguenti:
ELENCO AGEVOLAZIONI
Z-1
Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani di recupero
Z-2
Agevolazioni a favore di cooperative e società forestali
Z-3
Compendio unico
Z-4
Trasferimento a favore di aziende agricole montane
Z-5
Trasferimento a favore di cooperative sociali
Z-6
Trasferimento di immobile dello Stato, enti pubblici, regioni enti locali a favore di
fondi comuni di investimento
Z-7
Trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali o azioni
9
3.2
Codifica delle agevolazioni fiscali per i contratti registrati in via telematica
Con provvedimento interdirigenziale del 6 dicembre 2006 pubblicato sul Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006 è stata stabilita una nuova codifica delle
agevolazioni fiscali per i contratti registrati in via telematica dal 2 gennaio 2007. Tale codifica è
stata implementata con decreto interdirigenziale del 14 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, a seguito delle agevolazioni introdotte con la legge n. 296/2006.
I notai che effettuano la trasmissione degli atti dovranno indicare in una apposita sezione l’assenza
di agevolazioni fiscali (Codice 0) o il tipo di agevolazione richiesta fra quelle indicate nel prospetto
che segue:
CODIFICA AGEVOLAZIONI FISCALI
Per gli atti telematici
Codice
Agevolazione
0
Assenza di agevolazioni
1
Agevolazioni prima casa (Agevolazione prima casa con acquirente già residente
nel comune dove è ubicato l’immobile)
2
Piccola proprietà contadina
3
Non utilizzato
4
Trasferimento a favore di imprese immobiliari
5
Trasferimento a favore di imprenditore agricolo (Agevolazione prevista per gli
imprenditori agricoli professionali dall’art.1 della tariffa -parte I del testo unico
sull’imposta di registro)
6
Immobile di interesse storico e artistico
7
Non utilizzato
8
Trasferimento a favore di cooperative
9
Compravendita a favore di giovani agricoltori
10
Trasferimento territori montani
11
Edilizia economico popolare
12
Assegnazione alloggi a soci di cooperative
13
Piani urbanistici particolareggiati
14
Finanziamenti esenti (DPR 601/73 art. 15) (Da utilizzare per i finanziamenti a
medio e lungo termine diversi da quelli di cui ai successivi codici 33 e 34)
15
Non utilizzato
16
Prima casa con residenza da acquisire (Agevolazione prima casa con
dichiarazione dell’acquirente di voler acquisire la residenza nel comune dove è
ubicato l’immobile)
17
Pertinenza prima casa (Prima casa-acquisti relativi a pertinenze)
18
Trasferimento a favore di enti pubblici o comunità montane
10
19
Trasferimento a favore di ONLUS
20
Trasferimento a favore di IPAB
21
22
Donazione a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni (Art.3, comma 1
D.Lgs n. 346/1990)
Donazione a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni (Art.3, comma 2
D.Lgs n. 346/1990)
23
Trasferimento a favore di cooperative per case economiche e popolari
24
Trasferimento a favore di cooperative sociali
25
Compendio unico (Agevolazione per compendi agricoli di cui all’articolo 7 del
D.Lgs 29.3.2004 n. 99)
26
Trasferimento di fondi a favore di società cooperative e società forestali
27
28
Trasferimento a favore di aziende agricole montane (Agevolazioni per i
compendi in territori di comunità montane introdotta dall’articolo 52 della legge
28.12.2001 n. 448)
Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale (Agevolazioni
per i trasferimenti ad imprenditori agricoli professionali aventi i requisiti per
usufruire delle agevolazioni previste per i coltivatori diretti (art.1 del D.Lgs
29.3.2004n. 99))
29
Piani di recupero urbanistici
30
Trasferimento di immobile dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali a
favore di fondi comuni di investimento.
31
Trasferimento a favore dello Stato
32
Trasferimento a seguito di divorzio o separazione
33
34
Mutuo acquisto prima casa (Agevolazione per i contratti di mutuo finalizzati
all’acquisto della prima casa)
Mutuo costruzione/ristrutturazione prima casa (Agevolazioni per i contratti di
mutuo finalizzati alla costruzione/ristrutturazione della prima casa)
35
Cessione di immobile strumentale (art. 35, comma10-ter D.L.n. 223/2006)
36
Trasferimenti ex art 1, co 78, L. 296/2006
37
Assegnazione a soci (art. 1, comma 116, L n. 296/2006)
99
Agevolazione di altro tipo
In corsivo sono indicate per alcuni codici le precisazioni contenute nella Comunicazione di servizio
della Direzione Centrale Accertamento n.19 del 2 marzo 2007, prot. 37328, punto 3.2.
3.3 Schede agevolazioni
Di seguito vengono predisposte le schede riepilogative per ciascuna agevolazione seguendo
l’elencazione della procedura Campione Unico ed indicando in ciascuna i codici agevolazione cui la
scheda si può riferire.
11
A - TRASFERIMENTO A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E ONLUS
codici agevolazione: 18-Trasferimento a favore di enti pubblici o comunità montane
19-Trasferimento a favore di ONLUS
20-Trasferimento a favore di IPAB
Agevolazione
Il trasferimento di un immobile a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
o a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (IPAB), può usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Euro 168
Imposta ipotecaria
2%
Imposta catastale
1%
A condizione che:
la Onlus o la Istituzione dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività e realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dalla data
dell’acquisto.
Decadenza dalla agevolazione
L’acquirente decade dalla agevolazione per i seguenti motivi
• Dichiarazione mendace sul possesso dei requisiti formali. Occorrerà controllare che
l’acquirente abbia la natura giuridica dichiarata, ad esempio la Onlus deve risultare
nell’apposito elenco tenuto dalle Direzioni Regionali per le Entrate
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni
dalla registrazione dell’atto.
•
Utilizzo diretto del bene per lo svolgimento della propria attività entro due anni dalla
data dell’acquisto:l’ufficio dovrà accertare che la Onlus o la IPAB acquirente abbiano
provveduto all’utilizzo diretto dell’immobile per la propria attività istituzionale. Per utilizzo
diretto deve intendersi l’uso del bene per gli scopi della Onlus o Ipab e non la destinazione
alle finalità dell’ente dei proventi derivanti dal diverso utilizzo del bene.
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro cinque
anni dalla registrazione dell’atto.
Sanzione applicabile
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari
al 30% dell’imposta stessa
Riferimenti normativi
Art 1 della Tariffa, Parte I, Allegato A ad DPR n. 131/86 commi 8 e 9, e note II quater e II
quinquies; art. 10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347; art. 1 della Tariffa allegata al D.Lvo 31 ottobre
1990 n. 347.
12
B - TRASFERIMENTO A FAVORE DI IMPRESE IMMOBILIARI
codice agevolazione: 4-Trasferimento a favore di imprese immobiliari
Agevolazione
Le cessioni di abitazioni effettuate da soggetti IVA che non operano professionalmente nell’edilizia
rientrano nelle operazioni esenti da IVA e sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura proporzionale.
Qualora la cessione avvenga nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell’attività la rivendita di beni immobili, si applica la seguente tassazione
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
1%
Euro 168
Euro 168
A condizione che:
nell’atto l’impresa commerciale acquirente dichiari che intende trasferire gli immobili acquistati
entro tre anni.
Decadenza dalla agevolazione
L’acquirente decade dalla agevolazione per i seguenti motivi
• Non sussistenza dei requisiti richiesti:. Occorrerà controllare l’oggetto sociale
dell’impresa venditrice e di quella acquirente al fine di accertare se la vendita è esente IVA
ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8 bis del DPR n. 633/72 e se l’impresa
acquirente ha come oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili.
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni
dalla registrazione dell’atto.
•
Mancata rivendita dell’immobile acquistato entro tre anni dal suo acquisto:l’ufficio
dovrà accertare, attraverso idonee interrogazioni a sistema, che l’immobile acquistato sia
stato effettivamente rivenduto nel termine fissato.
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei anni
dalla registrazione dell’atto.
Sanzione applicabile
Ove non si realizzi il ritrasferimento degli immobili acquistati entro il triennio, l’imposta di registro,
nonché quella ipotecaria e catastale, sono dovute in misura ordinaria e si rende applicabile una
sanzione pari al 30% delle maggiori imposte liquidate oltre agli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Art. 10, comma 8-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633; art.3 commi 14, 15 e 16 del D.L. 669/96
convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1997 n.30; art.10, comma 2 ultimo periodo,
del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347; art.1,comma 5 e nota II ter, della tariffa allegata al D.L.vo 31
ottobre 1990 n. 347.
13
C - TRASFERIMENTO A FAVORE DI COOPERATIVE
codice agevolazione: 8-Trasferimento a favore di cooperative
Agevolazione
Il trasferimento di un immobile a favore di società cooperative edilizie e loro consorzi, può
usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Euro 168,00
Imposta ipotecaria
2%
Imposta catastale
1%
A condizione che:
l’atto sia relativo alle operazioni previste dallo statuto In sede di tassazione dell’atto dovrà,
pertanto, essere controllato che la parte acquirente, qualificatasi come società cooperativa edilizia,
dichiari che l’acquisto rientra nelle operazioni previste dallo statuto sociale.
Decadenza dalla agevolazione
In sede di controllo dovrà essere accertato che:
• L’acquirente possieda i requisiti richiesti: occorrerà verificare che la società cooperativa
(o consorzio) sia disciplinata dai principi della mutualità in conformità dell’articolo 26 del
D.L.vo n. 1577/1947, e successive modificazioni, sia iscritta nei registri prefettizi o nello
schedario generale della cooperazione.
• L’acquisto dell’immobile rientri nelle operazioni previste dallo statuto sociale: ad
esempio non potrà essere registrato a tassazione agevolata l’acquisto di un terreno agricolo
qualora la società abbia come scopo la costruzione di case per civile abitazione.
Tali controlli devono essere effettuati nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione
dell’atto.
Sanzione applicabile
Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione, in caso di decadenza l’ufficio recupera le normali
imposte applicando gli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Art. 66 comma 6-bis del DL 30/08/1993 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993
n.427
14
D – PRIMA CASA
codice agevolazione: 1-Agevolazioni prima casa
16-Prima casa con residenza da acquisire
17-Pertinenze prima casa
33-Mutuo acquisto prima casa
34-Mutuo costruzione/ristrutturazione prima casa
Agevolazione
Nel caso di trasferimento di fabbricato e relative pertinenze, qualora l’acquirente si trovi nelle
condizioni di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, si
applica la seguente tassazione:
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
3%
Euro 168
Euro 168
Nel caso in cui il venditore sia soggetto ad IVA, si applica la seguente tassazione:
IVA
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
4%
Euro 168
Euro 168
Euro 168
A condizione che:
requisiti oggettivi
•
•
l’abitazione non deve avere caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969
l’abitazione deve essere ubicata in uno dei seguenti luoghi:
a) nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi
dall’acquisto la propria residenza (la dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto);
b) nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo
ogni tipo di attività ivi incluse quelle svolte senza remunerazione come ad
esempio l’attività di studio, di volontariato ecc.;
c) nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui il
contribuente dipende, se sia stato trasferito all’estero per lavoro;
d) nell’intero territorio nazionale, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano
emigrato all’estero ( iscritto all’AIRE), in questo caso occorre che l’immobile sia
acquistato come prima casa sul territorio italiano.
e) nell’intero territorio nazionale per il personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare,
nonché a quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile.
15
requisiti soggettivi: l’acquirente deve dichiarare:
• di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio dove si trova l’immobile
oggetto dell’acquisto agevolato;
• di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di
abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della
prima casa.
credito d’imposta: ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno
dall’alienazione di un immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni previste per l’acquisto
della prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla
nota II-bis dell’art.1 della tariffa allegato A al DPR n. 131/86, è attribuito un credito di imposta fino
a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta IVA corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato.
In atto deve essere contenuta la dichiarazione di voler utilizzare il credito in detrazione dall’imposta
di registro dovuta per lo stipulando atto.
Decadenza dalla agevolazione
Le parti contraenti decadono dai benefici se:
• l’immobile oggetto di compravendita ha caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto
1969, in tal caso l’ufficio procederà al recupero delle normali imposte e dei relativi interessi
nei confronti sia della parte acquirente sia della parte venditrice, senza applicazione di
alcuna sanzione. (N.B.le imposte devono essere calcolate sull’imponibile determinato
mediante l’applicazione alla rendita catastale del coefficiente previsto per i trasferimenti non
agevolati – moltiplicatore 120 anziché 110)
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla
registrazione dell’atto
L’acquirente decade dai benefici quando:
• le dichiarazioni previste dalla legge rese nell’atto di acquisto siano false; occorre quindi
controllare, entro il termine di decadenza di 3 anni dalla data di registrazione dell’atto,
che:
l’acquirente non possieda altri immobili nel territorio del comune dove ha acquistato
l’immobile
l’acquirente non sia titolare di diritti reali immobiliari acquistati con le agevolazioni
previste nel tempo per l’acquisto della prima casa
• non trasferisce la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto
entro 18 mesi (Da accertare entro il termine di decadenza di 4 anni e sei mesi dalla
registrazione dell’atto)
• vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di
acquisto, a meno che entro un anno dall’alienazione non proceda al riacquisto di un altro
immobile da adibire a propria abitazione principale (risoluzione del 6 ottobre 2003 n. 192).
Tale attività di controllo deve essere effettuata entro quattro anni dalla data in cui è stato
rivenduto l’immobile
N.B. le imposte devono essere calcolate sull’imponibile determinato mediante l’applicazione
alla rendita catastale del coefficiente previsto per i trasferimenti non agevolati – moltiplicatore
120 anziché 110)
16
Occorre inoltre controllare la spettanza del credito di imposta, qualora sia stato utilizzato:
dovrà pertanto essere accertato che:
• la precedente abitazione sia stata acquistata con le agevolazioni
• non sia intervenuta decadenza dalle agevolazioni per il precedente acquisto
• che l’acquisto sia stato effettuato entro l’anno dalla rivendita del precedente immobile
• che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione principale
Tutti questi controlli devono essere effettuati nel termine di decadenza di tre anni dalla data di
registrazione dell’atto
L’acquirente che abbia contratto un mutuo agevolato per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della prima casa qualora decada dai benefici per dichiarazione mendace o
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, deve corrispondere la differenza tra
l'imposta sostitutiva liquidata con l'aliquota del 2% e quella già pagata in misura ridotta /aliquota
0,25%), oltre alla sanzione pari al 30% di questa differenza. L'ufficio competente a riscuotere la
maggiore imposta sostitutiva e a irrogare la sanzione è quello presso il quale è stato registrato l'atto
di compravendita con agevolazione "prima casa". Applicabile ogni volta che la decadenza
dall’agevolazione si verifica dopo il 1 gennaio 2008
L'avviso di revoca deve essere notificato nel termine di decadenza di tre anni dal verificarsi
dell'evento che ha comportato la perdita dei benefici medesimi.
Sanzione applicabile
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero delle imposte in misura ordinaria e degli
interessi di mora, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle imposte recuperate.
L’erroneo utilizzo del credito di imposta comporta unicamente il recupero delle normali imposte e
dei relativi interessi moratori.
NB: nel caso di decadenza dalle agevolazioni su atti soggetti ad IVA l’ufficio delle entrate presso il
quale è stato registrato l’atto recupera una “penalità” pari alla differenza di imposta IVA applicabile
alla cessione aumentata del trenta per cento. (N.B. L’agenzia si è espressa ritenendo che la natura di
sanzione amministrativa spetti solo al trenta per cento dovendo considerarsi la penalità come
recupero dell’imposta non percetta.)
Con l’articolo 41-bis, comma 5, del Decreto Legge del 30/09/2003 n.269 ( inserito dalla legge
24/11/2003 n.326) è stato modificato (con effetto dal 26 novembre 2003) il comma 4, secondo
periodo, della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegato A al D.P.R. 131/86 togliendo la
parola “penalità”. Dopo la modifica l’ufficio delle entrate presso cui è stato registrato l’atto
recupera nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta IVA calcolata con l’aliquota
ordinaria e quella agevolata ed irroga una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della
differenza medesima.
Riferimenti normativi
Legge 19 luglio 1993 n. 243; art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegato A al D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131; art.10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347; art.1 della Tariffa allegata al D.Lvo 31
ottobre 1990 n. 347; art. 41-bis, comma 5, del DL 30 novembre 2003 n. 269; art.7 della legge 23
dicembre 1998 n. 448. Circolare del 12 agosto 2005 n. 38.
Per la decadenza parziale risoluzione n. 31 del 16 febbraio 2006
Per il recupero dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: artt. 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 601 come modificati dal comma 160 della legge 244/2007; Circolare del 25 gennaio 2008 n. 6.
Risposta all’interpello n.11117-2008 relativo alla determinazione dell’imponibile sul quale
calcolare il recupero di imposta.
17
E - COMPRAVENDITA A FAVORE DI GIOVANI AGRICOLTORI
codice agevolazione: 9-Compravendita a favore di giovani agricoltori
Agevolazione
Nel caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di giovani agricoltori si
applica la seguente tassazione:
Imposta di registro 6%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale 1%
A condizione che:
l’acquirente sia uno dei seguenti soggetti:
• un coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (dal 7 maggio 2004
imprenditore agricolo professionale <vedi scheda “I-Imprenditore agricolo”>) che non
abbia ancora compiuti 40 anni d’età iscritto nelle relative gestioni previdenziali o a
condizione che si iscriva entro tre anni dall’acquisto del terreno;
• un giovane con meno di 40 anni d’età a condizione che acquisisca la qualifica di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro due anni dall’acquisto del terreno
iscrivendosi nelle relativa gestione previdenziale entro i successivi due anni;
• società semplice, in nome collettivo, cooperative o società di capitali aventi per oggetto
sociale la conduzione di aziende agricole che rispettino i requisiti sopra indicati
che si impegna per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni richieste,
Decadenza dalla agevolazione
la definitiva conferma delle agevolazioni concesse si ha qualora tutti i requisiti permangano per un
quinquennio. Pertanto l’acquirente decade dall’agevolazione se
•
•
•
pur essendo coltivatore diretto o imprenditore agricolo non si iscrive nelle relative gestioni
previdenziali entro tre anni dall’acquisto del terreno (Tale controllo deve essere effettuato
nel termine di decadenza di sei anni dalla data di stipula dell’atto di acquisto)
non acquisisce la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo entro 24 mesi dalla
data di acquisto o, se acquisita, non si iscrive nelle relative gestioni previdenziali nei
successivi due anni. In questo caso il controllo è duplice: entro cinque anni dalla data di
stipula dell’atto di acquisto dovrà essere appurato che l’acquirente ha acquisito la qualifica
di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Qualora sia stata acquisita
una delle qualifiche richieste dovrà essere appurata l’avvenuta iscrizione nelle relative
gestioni previdenziali entro i due anni successivi, tale controllo deve essere effettuato nel
termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui l’acquirente ha acquisito la qualifica
richiesta.
cessa di coltivare o condurre direttamente il fondo prima dello scadere di cinque anni dalla
data di acquisto del terreno. Al fine di appurare la definitiva spettanza delle agevolazioni
occorrerà programmare un primo controllo entro i tre anni dalla data di acquisto del
terreno, ed eventualmente un altro controllo a cadenza triennale dal primo.
18
Sanzione applicabile
Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione pertanto in caso di decadenza dall’agevolazione
richiesta verranno recuperate le imposte dovute con l’applicazione degli interessi di mora.
Riferimenti normativi
art.10 del Regolamento CE n.950/97; artt.1 e 14 della legge 15 dicembre 1998 n.441; nota I)
all’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131; art.10 del D.L.vo 31 ottobre
1990 n. 347; art.1 della Tariffa allegata al D.Lvo 31 ottobre 1990 n. 347; art.1 del D.L.vo del 29
marzo 2004 n.99.Circolare del 24 maggio 2000 n. 109.
19
F - TRASFERIMENTO TERRITORI MONTANI
codice agevolazione: 10-Trasferimento territori montani
Agevolazione
Nei territori montani, individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 9 del D.P.R. 601/73, i
trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di
proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, possono usufruire della seguente tassazione
agevolata:
Imposta di registro Euro 168
Imposta ipotecaria Euro 168
Imposta catastale
Esente
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono
direttamente i terreni.
Godono delle stesse agevolazioni anche i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o
disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la
realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e
cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e
stalle sociali o di attrezzature turistiche,
A condizione che:
requisito oggettivo: oggetto dell’atto siano terreni ricadenti in territori montani
requisito soggettivo: l’acquirente sia
• Un coltivatore diretto
• Una cooperativa agricola che conduce direttamente i terreni
L’ufficio , ai fini della concessione delle agevolazioni, non possono richiedere agli interessati di
produrre idonea documentazione ma dovranno ritenere sufficienti le risultanze dell’atto posto in
essere (cfr circolare del 21 dicembre 1990 n.85)
Decadenza dalla agevolazione
La decadenza dalle agevolazioni si ha quando:
• non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi: l’ufficio dovrà controllare se i terreni
compravenduti ricadono in zone montane (vedi art.9 del DPR n. 601/73 primo comma) e se
l’acquirente è uno dei soggetti nei cui confronti è applicabile l’agevolazione. (Tale controllo
deve essere effettuato nel termine di decadenza di tre anni dalla data di registrazione
dell’atto)
• l’acquirente non osserva gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per
altri scopi: in tal caso l’ufficio si attiverà a seguito di idonea segnalazione dell’autorità
responsabile e la revoca dalle agevolazioni dovrà essere comminata entro tre anni
decorrenti dalla data in cui è pervenuta la segnalazione.
Sanzione applicabile
La norma agevolativa non ha previsto sanzioni specifiche ed in caso di decadenza dalle
agevolazioni verrà recuperata l’imposta con l’applicazione degli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Art. 9 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 601. Circolare del 21 dicembre 1990 n. 85
20
G - EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE
codice agevolazione: 11-Edilizia economico popolare
Agevolazione
Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971 n.
865 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse, possono usufruire della
seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Euro 168,00
Imposta ipotecaria
Esente
Imposta catastale
Esente
Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei
comuni e loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di
edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge sopra citata.
A condizione che:
in atto venga indicata la sussistenza delle condizioni richieste
Decadenza dalla agevolazione
La spettanza della agevolazione viene di solito definita in occasione della registrazione dell’atto,
non essendo previste specifiche cause di decadenza dalle agevolazioni concesse.
Si tratta infatti di trasferimenti di aree espropriate dai Comuni allo scopo di permettere su di esse la
costruzione di alloggi di tipo economico polare sulla base di specifiche convenzioni..
In fase di controllo occorrerà accertare l’esistenza dei:
• requisiti soggettivi: l’acquirente deve essere uno dei soggetti destinatari di apposita
convenzione con il Comune ( normalmente citata nell’atto)
• requisiti oggettivi: le aree cedute devono risultare comprese nei piani approvati a norma
della legge 18 aprile 1962,n. 167.
Sanzione applicabile
Non sono previste sanzioni
Riferimenti normativi
Art. 32 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art.35 della legge 22/10/1971 n. 865, art.7 della
legge 30/04/1999 n.136
21
H - ASSEGNAZIONE ALLOGGI A SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE
codice agevolazione: 12-Assegnazioni alloggi a soci di cooperative
Agevolazione
Le assegnazioni di alloggi a soci di cooperative edilizie scontano l’imposta IVA qualora
l’assegnazione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione.
L’aliquota applicabile è del 4% qualora l’assegnatario possegga i requisiti per godere delle
agevolazioni previste dalla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa allegato A al D.P.R. n.131/86,
mentre sconta l’aliquota del 10% negli altri casi; l’atto di assegnazione sconta una sola imposta
fissa di registro indipendentemente dal numero di assegnazioni in esso contenute:
Imposta IVA
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
4% - 10%
Euro 168
Euro 168
Euro 168
Qualora l’assegnazione dell’immobile ad uso abitativo avvenga decorsi quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
proporzionale:
Imposta di registro 7%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale 1%
Si applicano le agevolazioni previste per i trasferimenti di fabbricati effettuati da privati.
A condizione che:
l’immobile non abbia caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al DM 2 agosto 1969.
Il tassatore dovrà controllare, nel caso in cui sia stata richiesta l’applicazione dell’aliquota IVA del
4 %, che in atto vi siano le dichiarazioni previste per l’applicazione dei benefici previsti per
l’acquisto della prima casa (vedasi scheda D - prima casa).
Qualora l’assegnazione avvenga oltre quattro anni dalla ultimazione della costruzione e vengano
richiesti i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa valgono le considerazioni di cui alla scheda
D – prima casa
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Decadenza dalla agevolazione
In sede di controllo dovrà essere appurato che:
• sussistono i requisiti soggettivi: occorrerà verificare che la società cooperativa sia
disciplinata dai principi della mutualità in conformità dell’articolo 26 del D.L.vo n.
1577/1947, e successive modificazioni, sia iscritta nei registri prefettizi o nello schedario
generale della cooperazione. Tale controllo deve essere effettuato entro il termine di
decadenza di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell’atto di assegnazione.
Per la decadenza dalle agevolazioni nel caso di assegnazione dell’alloggio come prima casa valgono
le stesse considerazioni di cui alla scheda “D-prima casa”
Nel caso di aliquota IVA del 10% occorrerà comunque accertare che:
• l’immobile assegnato non abbia caratteristiche di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969.
Tale controllo deve essere effettuato entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti
dalla data di registrazione dell’atto di assegnazione
Eventuali motivi di decadenza devono costituire un input per un controllo sostanziale ai fini IVA
e/o II.DD.
Sanzione applicabile
Le sanzioni sono previste unicamente per decadenza dalle agevolazioni previste per l’acquisto della
prima casa.
Riferimenti normativi
Art 2 del D.P.R. 26 ottobre 1973 n.633, n.21 parte II e n. 127-undecies parte III della tabella A
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633. Decreto Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Art.1 e 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; art.10 n.8-ter del D.P.R. 633/72 così come modificato
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, circolare 11 luglio 1996 n. 182E; circolare n. 27 del 4 agosto
2006. Ris. n. 163 del 11 luglio 2007
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I - IMPRENDITORE AGRICOLO Fino al 6 maggio 2004
codice agevolazione: 5-Trasferimento a favore di imprenditore agricolo
Agevolazione
Un atto di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di un imprenditore agricolo a
titolo principale, una cooperativa o una associazione agricola può usufruire della seguente
tassazione agevolata:
Imposta di registro 8%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale 1%
A condizione che:
l’acquirente:
• produca all’ufficiale rogante la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
da allegare all’atto
oppure
• dichiari in atto di voler conseguire i requisiti contemplati dalla legge e provveda entro il
triennio a presentare la prevista certificazione all’ufficio presso il quale è stato registrato
l’atto di trasferimento del terreno.
N.B. La definizione di imprenditore agricolo a titolo principale è contenuta negli artt. 12 e 13 della
legge n. 153/75 : “ colui che dedica almeno 2/3 del proprio tempo all’agricoltura nell’azienda e trae
da tale attività almeno 2/3 del proprio reddito”
Con effetto dal 30 giugno 2001 le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale
se hanno come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola ed inoltre:
- nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale (per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai
soci accomandatari);
- nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed
almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da
imprenditori agricoli a titolo principale.
L’attestazione della sussistenza dei requisiti avviene mediante la produzione del certificato di
iscrizione nell’Albo degli Imprenditori agricoli della Provincia nella Sezione I.
Decadenza dalla agevolazione
L’acquirente decade dalle agevolazioni:
• mancanza dei requisiti: da accertare entro tre anni dalla data di registrazione dell’atto
• mancata produzione della certificazione attestante il conseguimento dei requisiti nel
termine triennale (tale controllo deve essere effettuato entro sei anni dalla registrazione
dell’atto)
• destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che
24
avvenga entro dieci anni dal trasferimento. In tal caso il mutamento di destinazione deve
essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. (il controllo deve essere
effettuato entro tre anni dalla data in cui si verifica il fatto che origina il recupero di
imposta- la procedura “Campione unico” prevede un primo controllo entro tre anni dalla
registrazione ed eventualmente altri tre controlli a cadenza triennale dal primo)
Sanzione applicabile
E’ prevista l’applicazione di una sanzione unicamente nel caso di mancata presentazione della
denuncia, in tal caso è applicabile una sanzione pari alla metà della maggiore imposta dovuta in
dipendenza del mutamento della destinazione. Negli altri casi l’ufficio provvede al recupero
dell’imposta ordinaria applicando gli interessi di mora.
Riferimenti normativi
artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n.153; nota I) all’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al
DPR 26 aprile 1986 n.131; ; art.10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347; art.1 della Tariffa allegata al
D.Lvo 31 ottobre 1990 n. 347; art.10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n.228;
25
I - IMPRENDITORE AGRICOLO
Dal 7 maggio 2004 al 29 giugno 2005
Agevolazione
Un atto di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di un imprenditore
professionale, una cooperativa o una associazione agricola può usufruire della seguente tassazione
agevolata:
Imposta di registro 8%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale 1%
A condizione che:
l’acquirente:
• produca all’ufficiale rogante la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
da allegare all’atto
oppure
• dichiari in atto di voler conseguire i requisiti contemplati dalla legge e provveda entro il
triennio a presentare la prevista certificazione all’ufficio presso il quale è stato registrato
l’atto di trasferimento del terreno.
N.B Con l’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004 è stato definita la figura
dell’”imprenditore agricolo professionale”. Dal 7 maggio 2004 qualunque riferimento della
legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito
all’imprenditore agricolo professionale.
Imprenditore agricolo professionale: colui il quale …dedichi alle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento
del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale di lavoro.
Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento n.
1257/1999 CE, tali requisiti sono ridotti al venticinque per cento.
Le società di persone,cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto sociale preveda quale oggetto sociale
l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone quando almeno un socio sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai
soci accomandatari.
b) Nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole,
qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale
c) Nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale
26
Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti per l’imprenditore agricolo
professionale.
Decadenza dalla agevolazione
L’acquirente decade dalle agevolazioni:
• mancanza dei requisiti:
• mancata produzione della certificazione attestante il conseguimento dei requisiti nel
termine triennale (tale controllo deve essere effettuato entro sei anni dalla registrazione
dell’atto)
• destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che
avvenga entro dieci anni dal trasferimento. In tal caso il mutamento di destinazione deve
essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. (il controllo deve essere
effettuato entro tre anni dalla data in cui si verifica il fatto che origina il recupero di
imposta- la procedura “Campione unico” prevede un primo controllo entro tre anni dalla
registrazione ed eventualmente altri tre controlli a cadenza triennale dal primo)
Sanzione applicabile
E’ prevista l’applicazione di una sanzione unicamente nel caso di mancata presentazione della
denuncia, in tal caso è applicabile una sanzione pari alla metà della maggiore imposta dovuta in
dipendenza del mutamento della destinazione. Negli altri casi l’ufficio provvede al recupero
dell’imposta ordinaria applicando gli interessi di mora.
Riferimenti normativi
artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n.153; nota I) all’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al
DPR 26 aprile 1986 n.131; ; art.10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347; art.1 della Tariffa allegata al
D.Lvo 31 ottobre 1990 n. 347; art.10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n.228;
27
I - IMPRENDITORE AGRICOLO Dal 30 giugno 2005
codice agevolazione: 28-Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale
Agevolazione
Un atto di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di un imprenditore
professionale, una cooperativa o una associazione agricola può usufruire della seguente tassazione
agevolata:
Imposta di registro 8%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale 1%
A condizione che:
l’acquirente:
• produca all’ufficiale rogante la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
da allegare all’atto
oppure
• dichiari in atto di aver presentato istanza per il riconoscimento della qualifica alla Regione
competente e si sia iscritto all’apposita gestione dell’INPS. In tal caso il possesso dei
requisiti necessari deve avvenire entro 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.(N.B.
Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle
informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP)
N.B Con l’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004 è stato definita la figura
dell’”imprenditore agricolo professionale”. Dal 7 maggio 2004 qualunque riferimento della
legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito
all’imprenditore agricolo professionale.
Imprenditore agricolo professionale: colui il quale …dedichi alle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento
del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale di lavoro.
Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento n.
1257/1999 CE, tali requisiti sono ridotti al venticinque per cento.
Le società di persone,cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto sociale preveda quale oggetto sociale
l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1. nel caso di società di persone quando almeno un socio sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai
soci accomandatari;
2. nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia
anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale.
28
Inoltre, con l’entrata in vigore dell’articolo 1 del D.L.vo n.101 del 27/05/2005, si prevede che:
- La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte
dell’amministratore ad una sola società.
- Nell’ipotesi di imprenditore agricolo professionale persona fisica al quale, se iscritto nella
gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie previste
per i coltivatori diretti, la perdita dei requisiti richiesti per poter essere considerato
imprenditore agricolo professionale, nei cinque anni dalla data di applicazione delle
agevolazioni, determina la decadenza dalle stesse.
- L’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche se socio di società di persone o
cooperative ovvero amministratore do società di capitali, deve iscriversi nella gestione
previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
- Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche a soggetti
persone fisiche o società che, pur non in possesso dei prescritti requisiti abbiano presentato
istanza per il riconoscimento della qualifica alla regione competente che rilascia apposita
certificazione, e si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro 24 mesi dalla data di
presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il
soggetto interessato deve risultare in possesso dei prescritti requisiti pena la decadenza dai
benefici conseguiti.
Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti per l’imprenditore agricolo
professionale.
Decadenza dalla agevolazione
L’acquirente decade dalle agevolazioni:
• mancanza dei requisiti:
• mancato possesso dei requisiti di IAP entro il termine di 24 mesi dalla data di
presentazione alla regione competente dell’istanza di riconoscimento della qualifica
(tale controllo deve essere effettuato entro cinque anni dalla data di presentazione
dell’istanza che, ovviamente, sarà precedente alla data di registrazione dell’atto)
• destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che
avvenga entro dieci anni dal trasferimento. In tal caso il mutamento di destinazione deve
essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. (il controllo deve essere
effettuato entro tre anni dalla data in cui si verifica il fatto che origina il recupero di
imposta- la procedura “Campione unico” prevede un primo controllo entro tre anni dalla
registrazione ed eventualmente altri tre controlli a cadenza triennale dal primo)
Sanzione applicabile
E’ prevista l’applicazione di una sanzione unicamente nel caso di mancata presentazione della
denuncia, in tal caso è applicabile una sanzione pari alla metà della maggiore imposta dovuta in
dipendenza del mutamento della destinazione. Negli altri casi l’ufficio provvede al recupero
dell’imposta ordinaria applicando gli interessi di mora.
Riferimenti normativi
artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n.153; nota I) all’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al
DPR 26 aprile 1986 n.131; ; art.10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347; art.1 della Tariffa allegata al
D.Lvo 31 ottobre 1990 n. 347; art.10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n.228; all’art.1. del D.Lgs n.99 del
29/02/2004; art.1 del D.Lgs. n. 101 del 27/05/2005.
Risoluzione n. 350 del 29 novembre 2007
29
L - PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI fino al 31 dicembre 2007- vedi nota*
codice agevolazione: 13-Piani urbanistici particolareggiati
Agevolazione
L’atto contenente la compravendita di un immobile ricadente in area soggetta a piani urbanistici
particolareggiati può usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
1%
Euro 168
Euro 168
A condizione che:
Presupposto per l’applicazione della agevolazione è che i beni immobili siano situati in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi
della normativa statale o regionale
Il piano particolareggiato acquista rilievo a decorrere:
- se ad iniziativa pubblica dalla data in cui risulta approvato dal competente organo
amministrativo
- se ad iniziativa privata dalla data in cui è stata sottoscritta l’apposita convenzione fra il
Comune e il costruttore. Tale data deve essere antecedente alla stipula dell’atto.
Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali in
questione si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto
attuatore.
Condizione necessaria per la tassazione agevolata:
• deve risultare l’esistenza del piano particolareggiato ed in particolare, se è ad iniziativa
privata, la firma dell’apposita convenzione o nel rogito notarile o nel certificato di
destinazione urbanistica oppure con la produzione della convenzione debitamente
sottoscritta.
• L’acquirente deve impegnarsi all’utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dal
trasferimento o, qualora l’acquisto riguardi un fabbricato, alla sua demolizione e integrale
ricostruzione nello stesso termine.
Decadenza dalla agevolazione
•
•
Non sussistenza dei requisiti: l’ufficio dovrà controllare se effettivamente l’immobile
ricade in un piano urbanistico particolareggiato, soprattutto perché le diverse denominazioni
possono ingenerare equivoci. Normalmente tale controllo viene effettuato con una precisa
richiesta al comune in cui è ubicato l’immobile.(Tale controllo deve essere effettuato nel
termine di decadenza di tre anni dalla data di registrazione dell’atto e l’eventuale imposta
deve essere richiesta a tutte le parti contraenti)
Mancata utilizzazione edificatoria nel termine di cinque anni dalla data del
trasferimento: a tal fine non è sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo formalmente
ma occorre che esista un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè sia stato
eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata
completata la copertura. (Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di
otto anni dalla data di stipula dell’atto di trasferimento)
30
Sanzione applicabile
Non è prevista alcuna sanzione, pertanto l’ufficio procede al recupero delle normali imposte con
l’applicazione degli interessi moratori.
Riferimenti normativi
art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 come modificata dall’art. 76 della legge 28
dicembre 2001 n. 448; circolare Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 31/01/2002 n.
11; art.2, comma 30, della legge 24 dicembre 2003 n.350.
* Dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006: l’agevolazione si applica solo per i piani
particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale
convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni
comunali per la definizione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione.
* Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 l’agevolazione si applica solo per i trasferimenti di
immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente
di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione
Riferimenti : Articolo 36, comma 15, della legge 4 agosto 2006 n. 248, conversione del D.L. 4
luglio 2006 n. 223.
Circolare 28 del 4 agosto 2006 punto 29.
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art.1
31
L - PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI dal 1 gennaio 2008
codice agevolazione: 13-Piani urbanistici particolareggiati
Agevolazione
L’atto contenente la compravendita di un immobile ricadente in area soggetta a piani urbanistici
particolareggiati può usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
1%
3%
1%
A condizione che:
Presupposto per l’applicazione della agevolazione è che i beni immobili siano compresi in piani
urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati. (non è più richiesto che siano regolarmente approvati).
Condizione necessaria per la tassazione agevolata:
• La ricadenza dell’immobile in zona compresa in un piano urbanistico particolareggiato deve
risultare nel rogito notarile o con la produzione di un certificato di destinazione urbanistica
• L’acquirente deve impegnarsi a completare l’intervento cui e' finalizzato il trasferimento
entro cinque anni dalla stipula dell'atto (utilizzazione edificatoria dell’area o, qualora
l’acquisto riguardi un fabbricato, la sua demolizione e integrale ricostruzione nello stesso
termine).
Decadenza dalla agevolazione
•
•
•
Non sussistenza dei requisiti: l’ufficio dovrà controllare se effettivamente l’immobile
ricade in un piano urbanistico particolareggiato, soprattutto perché le diverse denominazioni
possono generare equivoci. Normalmente tale controllo, in assenza della produzione di un
certificato di destinazione urbanistica, viene effettuato con una precisa richiesta al Comune
in cui è ubicato l’immobile.(Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza
di tre anni dalla data di registrazione dell’atto e l’eventuale imposta deve essere richiesta a
tutte le parti contraenti)
Rivendita dell’immobile prima che siano trascorsi i cinque anni senza che sia stato
completato l’intervento edificatorio: (Tale controllo deve essere effettuato nel termine di
decadenza di tre anni dalla data di rivendita dell’immobile).
Mancata utilizzazione edificatoria nel termine di cinque anni dalla data del
trasferimento (stipula dell’atto):la formulazione della norma agevolativa richiede che
l’intervento sia completato nel termine fissato. Non è chiaro se sia sufficiente che esista un
edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè sia stato eseguito il rustico
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura.
(Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di otto anni dalla data di
stipula dell’atto di trasferimento)
Sanzione applicabile
Non è prevista alcuna sanzione, pertanto l’ufficio procede al recupero delle normali imposte con
l’applicazione degli interessi moratori.
32
Riferimenti normativi
Articolo 1 della tariffa allegato A al DPR n. 131 del 26 aprile 1986 come modificato, a decorrere
dal 1 gennaio 2008, dai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
Articolo 1-bis della Tariffa annessa al D.Lgs n. 347 del 31 ottobre 1990 come modificato dalla
legge sopra citata.
Articolo 10 del D.Lgs n.347 del 31 ottobre 1990.
Per la definizione di piano particolareggiato vedere la Legge Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio
2005 - Norme per il governo del territorio.
33
M - BENI CULTURALI
codice agevolazione: 6-Immobile di interesse storico artistico
Agevolazione
La compravendita di un immobile di interesse storico, artistico e archeologico soggetto alla legge 1
giugno 1939 n. 1089,può usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro 3%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale 1%
A condizione che:
ricorrano le seguenti condizioni:
• in caso di vincolo già esistente – devono essere indicati nell’atto notarile gli estremi del
vincolo in base alle risultanze dei registri immobiliari
• in caso di vincolo non ancora imposto – deve essere presentato l’ attestato rilasciato
dall’Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali dal quale risulti che è in corso la
procedura di sottoposizione al vincolo. In tal caso l’agevolazione viene revocata qualora
non venga documentata, entro il termine di due anni, l’avvenuta sottoposizione al vincolo
previsto dalla legge n. 1089/39.
Decadenza dalla agevolazione
In fase di appuramento dell’agevolazione occorre controllare:
• la sussistenza del vincolo al momento dell’atto: normalmente tale controllo viene già
effettuato in sede di tassazione dell’atto, ma un ulteriore controllo serve a correggere
eventuali errori. L’eventuale recupero ha natura di imposta suppletiva (deve essere richiesta
entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di registrazione dell’atto a tutte le parti
contraenti).
• mancata documentazione, entro il termine di due anni dalla data di registrazione
dell’atto, dell’avvenuta sottoposizione al vincolo previsto dalla legge n. 1089/39, nel
caso di vincolo non ancora imposto al momento della stipula del rogito (tale controllo deve
essere effettuato entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell’atto)
• vendita dell’immobile prima che vengano adempiuti gli obblighi di conservazione e
protezione; l’ Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata
comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l’atto delle
violazioni che comportano la decadenza. (In tal caso opera il termine di decadenza triennale
decorrente dalla data in cui l’ufficio ha ricevuto la comunicazione dell’amministrazione per
i beni culturali e ambientali)
• mutamento della destinazione dei fabbricati senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali; c.s.
• mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sugli immobili: c.s.
34
Sanzione applicabile
Solo nel caso di comunicazione di violazioni da parte dell’Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, oltre alla normale imposta è dovuta una sanzione amministrativa pari al trenta per cento
dell’imposta stessa, oltre agli interessi di mora.
Riferimenti normativi
legge 1 giugno 1939 n. 1089; art. 2 del D. L.vo del 29 ottobre 1999 n. 490; art. 1, comma 3 e nota
II, della Tariffa parte prima allegato A al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
35
N - IMMOBILE ESENTE
codice agevolazione:
21 Donazione a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni (Art.3, comma 1 D.Lgs
n.346,1990)
22 Donazione a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni (Art.3, comma 2 D.Lgs
n.346,1990)
Agevolazione
I trasferimenti (donazioni e successioni) a favore dello Stato, delle regioni,delle province e dei
comuni, quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che
hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione
o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore di ONLUS e fondazioni previste dal
decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998 n.461
I trasferimenti (donazioni e successioni) a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel periodo precedente (comma 1 dell’art. 3 del
D.L.vo n. 346/2000), possono usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Esente
Imposta ipotecaria Esente
Imposta catastale Esente
A condizione che:
nell’atto venga dichiarato che il trasferimento è stato disposto per una delle seguenti finalità:
assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
L’effettivo utilizzo deve essere realizzato entro cinque anni.
N.B. il comma 1 dell’articolo 3 del Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346 dispone una tassazione
di favore nei confronti di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che
hanno come scopo esclusivo una delle finalità sopra indicate. Con il comma 2 l’agevolazione viene
estesa agli enti pubblici , fondazioni o associazioni che non hanno come scopo esclusivo tali
finalità, ponendo però precisi obblighi per l’utilizzo dell’immobile..
Decadenza dalla agevolazione
Il beneficiario decade dall’agevolazione per i seguenti motivi:
• non sussistenza dei requisiti: occorrerà controllare che il beneficiario sia effettivamente un
ente pubblico, una Onlus o una fondazione o associazione legalmente riconosciuta (Tale
controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di tre anni dalla data di
registrazione dell’atto di donazione o della dichiarazione di successione)
• Mancata dimostrazione, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dalla
donazione o dall’acquisto del legato, di aver impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal
donante. (Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di otto anni dalla
data di registrazione dell’atto di donazione o della dichiarazione di successione)
Sanzione applicabile
Non è prevista alcuna sanzione, in mancanza della dimostrazione richiesta il beneficiario è tenuto al
36
pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Riferimenti normativi
Art. 3, comma 2, del D.Lvo 31 ottobre 1990 n. 346; art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, del D.Lvo
31 ottobre 1990 n. 347.
37
O - IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA
codice agevolazione: 99 agevolazione di altro tipo
Agevolazione
Al fine di favorire la continuità dell’impresa agricola i fondi rustici oggetto di successione o
donazione fra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono soggetti alla seguente tassazione:
Imposta di successione o donazione Esente
Imposta ipotecaria
Euro 168
Imposta catastale
Esente
A condizione che:
A condizione che eredi o donatari siano:
• Coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (dal 7 maggio 2004 imprenditori
agricoli professionali) che non abbiano ancora compiuto i 40 anni d’età iscritti nelle relative
gestioni previdenziali o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento.
• Giovani con meno di 40 anni di età a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (dal 7 maggio 2004 imprenditori
agricoli professionali) entro 24 mesi dal trasferimento del terreno iscrivendosi nelle relative
gestioni previdenziali entro i successivi due anni
E che si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
L’addetto al controllo dell’autoliquidazione della dichiarazione di successione o dell’atto di
donazione dovrà controllare la sussistenza dei requisiti o la presenza delle dichiarazioni di voler
acquisire una delle qualifiche richieste.
Decadenza dalla agevolazione
L’erede o il donatario decadono dalle agevolazioni se:
• pur essendo coltivatore diretto o imprenditore agricolo non si iscrive nelle relative
gestioni previdenziali entro tre anni dalla data di apertura della successione o dalla
data dell’atto (Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di sei anni
dalla data di apertura della successione o dalla data dell’atto di donazione)
• non acquisisce la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo entro 24 mesi
dalla data di apertura della successione o dalla data dell’atto di donazione o, se
acquisita, non si iscrive nelle relative gestioni previdenziali nei successivi due anni. In
questo caso il controllo è duplice: entro cinque anni dalla data di apertura della
successione o dalla data dell’atto di donazione dovrà essere appurato che l’erede o il
donatario abbiano acquisito la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo principale. Qualora sia stata acquisita una delle qualifiche richieste dovrà essere
appurata l’avvenuta iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i due anni
successivi, tale controllo deve essere effettuato nel termine di cinque anni decorrenti dalla
data in cui l’erede o il legatario ha acquisito la qualifica richiesta.
• cessa di coltivare o condurre direttamente il fondo prima dello scadere di sei anni dalla
data di apertura della successione o dalla data dell’atto di donazione. Al fine di
appurare la definitiva spettanza delle agevolazioni occorrerà programmare un primo
38
controllo entro i tre anni dalla data di apertura della successione o dalla data dell’atto, ed
eventualmente altri due controlli a cadenza triennale dal primo.
Sanzione applicabile
Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione pertanto in caso di decadenza dall’agevolazione
richiesta verranno recuperate le imposte dovute con l’applicazione degli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Art. 14 della legge 14 dicembre 1998 n. 441; circolare 24/05/2000 n. 109; risoluzione del 5/05/2000
n. 53; risoluzione 27/05/2002 n. 157; art. 1 del D. L.vo 29 marzo 2004 n. 99.
39
R - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
codice agevolazione: 2-piccola proprietà contadina
Agevolazione
Il trasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze posto in essere per la formazione o per
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, può usufruire della seguente tassazione
agevolata:
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Euro 168
Euro 168
1%
N.B. All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale
ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti
A condizione che:
sussistano i seguenti requisiti: l’acquirente deve dedicare la propria attività manuale abitualmente
alla lavorazione della terra; il fondo acquistato deve essere idoneo alla formazione e
all’arrotondamento della piccola proprietà contadina in aggiunta anche ad eventuali fondi posseduti
dagli appartenenti al suo nucleo familiare; nel biennio precedente l’acquirente non abbia venduto
fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia
superiore ad un ettaro.
Per ottenere le agevolazioni: l’acquirente deve produrre, al momento della registrazione dell’atto,
lo stato di famiglia e un certificato,anche provvisorio, rilasciato dal Servizio Provinciale
Agricoltura, Foreste ed Alimentazione competente per territorio che attesti la sussistenza dei
requisiti. In caso di certificato provvisorio deve essere presentato entro tre anni il certificato
definitivo.
Decadenza dalla agevolazione
L’acquirente decade dalle agevolazioni richieste per:
• non sussistenza dei requisiti richiesti: occorrerà controllare la effettiva produzione, in
allegato all’atto, della documentazione necessaria attestante la possidenza dei requisiti,
compresa la non alienazione nel biennio precedente l’acquisto di fondi rustici (tale controllo
deve essere effettuato nel termine di decadenza di tre anni dalla data di registrazione
dell’atto)
• mancata produzione del certificato definitivo nel termine triennale, qualora al momento
della registrazione dell’atto sia stato prodotto un certificato provvisorio. (tale controllo deve
essere effettuato entro sei anni dalla data di registrazione dell’atto)
• in caso di alienazione volontaria del fondo o dei diritti parziali su di esso o di cessazione
della diretta coltivazione entro cinque anni dall’acquisto, ad eccezione di una alienazione
a favore del coniuge o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano
l’attività di imprenditore agricolo ed in tutti i casi in cui l’alienazione consegue ad
attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento dei
giovani in agricoltura o per il prepensionamento nel settore. (tale controllo deve essere
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effettuato entro tre anni dalla data in cui si verifica l’evento che da origine al recupero di
imposta, la procedura Campione unico prevede prudenzialmente due scadenze per i
controlli, la prima dopo tre anni dalla registrazione, l’altra dopo sei anni)
NB: la procedura campione unico programma i controlli per verificare la spettanza delle
agevolazioni entro il termine di tre anni da quando si verifica l’evento che da luogo alla decadenza,
occorre considerare che la norma agevolativa è norma speciale (vedasi le proroghe che vengono
decise di anno in anno) che contiene al suo interno i termini di decadenza. L’articolo 7 della legge
n. 604/1954 dispone che nel caso di decadenza dalle agevolazioni per rivendita nel quinquennio o
cessazione della coltivazione diretta “L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero
delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente
articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto”
In sostanza l’azione per il recupero potrebbe essere azionata nel termine prescrizionale (all’epoca
venti anni attualmente dieci anni). Si consiglia comunque il rispetto del termine triennale.
Sanzione applicabile
Non è prevista alcuna sanzione pertanto in caso di decadenza dall’agevolazione richiesta verranno
recuperate le imposte dovute con l’applicazione degli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Legge del 6 agosto 1954 n. 604; art.28 della legge 2 giugno 1961 n.454; art.28 della legge del 26
maggio 1965 n.590;art.11 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n.228; tabella, n.21, allegata
al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.
Ris. nn.324 e 325 del 30.7.2008, ris. n.279 del 4.7.2008, ris 350 del 29.11.2007.
Agevolazione prorogata al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre
2003 n.350, prorogata nuovamente al 31 dicembre 2005 dall’art.1, comma 571, della legge 30
dicembre 2004 n.311, prorogata al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 120, della legge 23
dicembre 2005., al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2006 n.
296; al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 173, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
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Z-1 – TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI DI
RECUPEROcodice agevolazione: 29-piani di recupero urbanistici
Agevolazione
L’atto di compravendita di un fabbricato ricadente in area soggetta a piani di recupero di iniziativa
pubblica o privata, purché convenzionati,può usufruire della seguente tassazione:
Imposta di registro Euro 168
Imposta ipotecaria Euro 168
Imposta catastale Euro 168
,
A condizione che:
l’acquirente si impegni, con idonea dichiarazione resa nel rogito notarile, ad attuare il recupero del
fabbricato.
I piani di recupero sono individuati dall’articolo 28 della legge n. 457/1978; per la tassazione
agevolata deve risultare dall’atto, o dal certificato di destinazione urbanistica allegato, la ricadenza
dell’immobile nell’ambito dei piani di recupero.
Decadenza dalla agevolazione
In fase di appuramento occorrerà controllare:
• La sussistenza dei requisiti: in particolare che l’immobile sia inserito in un piano di
recupero.(Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di tre anni dalla
data di registrazione dell’atto e l’eventuale imposta deve essere richiestas a tutte le parti
contraenti )
• Che l’immobile non venga rivenduto prima del suo recupero: la norma non assegna
alcun termine per effettuare il recupero del fabbricato acquistato, tuttavia l’acquirente
decade dalla agevolazione qualora proceda alla rivendita senza aver effettuato l’intervento di
recupero.(L’imposta deve essere richiesta nel termine di tre anni decorrenti dalla data di
registrazione dell’atto di rivendita senza aver effettuato l’intervento di recupero).
Sanzione applicabile
Non è prevista alcuna sanzione, in caso di decadenza dall’agevolazione verrà recuperata l’imposta
con l’applicazione degli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Artt. dal 27 al 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457; art. 5 della legge 22 aprile 1982 n. 168;
risoluzione della Direzione centrale Normativa e Contenzioso del 11 dicembre 2002 n. 383.
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Z-2 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI COOPERATIVE E SOCIETÀ FORESTALI
codice agevolazione: 26 trasferimento di fondi a favore di società cooperative e società forestali
Agevolazione
Le cooperative e le società forestali possono usufruire della seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Euro 168
Imposta ipotecaria Euro 168
Imposta catastale
1%
Per i seguenti atti:
• Atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili
• Atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il
relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali
A condizione che:
in atto dichiarino le finalità dell’acquisto conformi a quanto sopra indicato
Decadenza dalla agevolazione
In fase di appuramento della spettanza delle agevolazioni occorrerà controllare che:
• Sussistano i requisiti soggettivi: le cooperative e le società forestali sono definite
nell’articolo 7 della legge 27 dicembre 1977 n.984 In particolare le società forestali devono
essere costituite per una durata non inferiore ad anni diciotto.
• Il fondo rustico sia idoneo ad aumentare l’efficienza dell’azienda: tale controllo dovrà
essere effettuato acquisendo le opportune informazioni dal Corpo Forestale dello Stato.
Tali controlli devono essere effettuati entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di
registrazione dell’atto.
Sanzione applicabile
Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione, in caso di decadenza dall’agevolazione verrà
recuperata l’imposta con l’applicazione degli interessi di mora.
Riferimenti normativi
Art.7 della legge 27 dicembre 1977 n.984
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Z-3 – COMPENDIO UNICO
codice agevolazione: 25-Compendio unico
Agevolazione
Ai fini della conservazione dell’integrità aziendale ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni
agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in
qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci
anni dal trasferimento, si applica la seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Esente
Imposta ipotecaria Esente
Imposta catastale Esente
L’atto è esente da imposta di bollo
A condizione che:
l’acquirente sia:
• Un coltivatore diretto
• Un imprenditore agricolo a titolo principale (dal 7 maggio 2004 imprenditore agricolo
professionale)
Che si impegni a costituire un compendio unico e a condurlo e coltivarlo per almeno 10 anni dal
trasferimento, con vincolo di indivisibità.
L’impegno (sia alla coltivazione sia all’indivisibilità per dieci anni) deve risultare da una
dichiarazione dell’acquirente stesso che può essere resa nell’atto di acquisto oppure trasmessa
all’Ufficio delle Entrate contestualmente alla richiesta di registrazione dell’atto.
Compendio unico: si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello
minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del
sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive
modificazioni
Le agevolazioni spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze,
compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di
Bolzano 28 novembre 2001, n. 17,effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con
dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono
considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
Decadenza dalla agevolazione
L’attività di appuramento dell’articolo di campione dovrà verificare:
• La sussistenza dei requisiti soggettivi: l’acquirente deve possedere le caratteristiche di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale. Occorre ricordare che dal 7
maggio 2004 l’acquirente deve avere i requisiti previsti per l’imprenditore agricolo
professionale. (Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di tre anni
dalla data di registrazione dell’atto)
• Mancata coltivazione o mancata conduzione del compendio unico per un periodo di
almeno dieci anni, frazionamento del compendio unico prima che siano trascorsi dieci
anni: l’eventuale imposta deve essere richiesta nel termine di tre anni decorrenti dal fatto
che origina la decadenza pertanto sono opportuni controlli successivi il primo entro i tre
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anni dalla data dell’atto ed eventualmente altri tre controlli a cadenza triennale)
Sanzione applicabile
In caso di violazione degli obblighi assunti dall’acquirente sono dovute,oltre alle imposte non
pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute
Riferimenti normativi
Per conservazione dell’integrità aziendale: art.5-bis del D.Lgs del 18.5.2001 n.228.
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Z-4 – TRASFERIMENTO A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE MONTANE
COMPENDIO UNICO IN TERRITORI MONTANI
codice agevolazione: 27-Trasferimento a favore di aziende agricole montane
Agevolazione
Per favorire le aziende agricole montane, nei territori montani ai trasferimenti a qualsiasi titolo di
terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale (professionale) che si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno
dieci anno dal trasferimento, si applica la seguente tassazione agevolata:
Imposta di registro Esente
Imposta ipotecaria Esente
Imposta catastale Esente
L’atto è esente da imposta di bollo
A condizione che:
l’acquirente sia:
• Un coltivatore diretto
• Un imprenditore agricolo a titolo principale (dal 7 maggio 2004 imprenditore agricolo
professionale)
Che si impegni a costituire un compendio unico e a condurlo e coltivarlo per almeno 10 anni dal
trasferimento, con vincolo di indivisibità per quindici anni dal momento dell’acquisto
L’impegno deve risultare da una dichiarazione dell’acquirente stesso che può essere resa nell’atto di
acquisto oppure trasmessa all’Ufficio delle Entrate contestualmente alla richiesta di registrazione
dell’atto.
Decadenza dalla agevolazione
L’attività di appuramento dell’articolo di campione dovrà verificare:
• La sussistenza dei requisiti soggettivi: l’acquirente deve possedere le caratteristiche di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale. Occorre ricordare che dal 7
maggio 2004 l’acquirente deve avere i requisiti previsti per l’imprenditore agricolo
professionale. (Tale controllo deve essere effettuato nel termine di decadenza di tre anni
dalla data di registrazione dell’atto)
• Mancata coltivazione o mancata conduzione del compendio unico per un periodo di
almeno dieci anni, frazionamento del compendio unico prima che siano trascorsi
quindici anni: l’eventuale imposta deve essere richiesta nel termine di tre anni decorrenti
dal fatto che origina la decadenza pertanto sono opportuni controlli successivi il primo
entro i tre anni dalla data dell’atto ed eventualmente altri tre controlli a cadenza triennale)
NB: I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico sono
considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non
possono essere frazionati per effetto do trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di
successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle
porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione.
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Sanzione applicabile
In caso di violazione degli obblighi assunti dall’acquirente sono dovute,oltre alle imposte non
pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute
Riferimenti normativi
Per i compendi unici in territori montani: Art.5-bis, legge 31 gennaio n.97 introdotto dall’articolo
52, comma 21, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448. circolare 31 gennaio 2002 n. 13
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Z/5 – TRASFERIMENTO A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI
Codice agevolazione: 24-Trasferimento a favore di cooperative sociali
Agevolazione
Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie
dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili
destinati all’esercizio delle attività sociali.
Le cooperative sociali sono ONLUS di diritto.
Nel caso di acquisto di un immobile da destinare all’esercizio delle attività sociali, si applica la
seguente tassazione
Imposta di registro Euro 168
Imposta ipotecaria Ridotta ad
un quarto
Imposta catastale
Ridotta ad
un quarto
N.B. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637. Vedi scheda N – Immobile esente
A condizione che:
l’acquirente sia una cooperativa sociale iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali che
dichiari nell’atto di destinare l’immobile all’esercizio dell’attività sociale.
L’articolo 1 della legge n. 381/1991 definisce le caratteristiche delle cooperative sociali:
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Decadenza dalla agevolazione
In fase di controllo occorrerà accertare l’esistenza dei:
• requisiti soggettivi: l’acquirente deve essere una cooperativa sociale regolarmente iscritta
nell’albo regionale
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla
registrazione dell’atto
•
requisiti oggettivi: l’immobile deve essere destinato all’esercizio delle attività sociali.
L’imposta fissa di registro si applica in misura fissa in quanto le cooperative sociali sono
Onlus di diritto. Per il controllo dell’agevolazione vedi scheda A – Trasferimento a favore
di Ente pubblico e onlus.
Tale attività di accertamento dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla
registrazione dell’atto
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Sanzione applicabile
Non sono previste sanzioni
Riferimenti normativi
Articolo 1 e 7 della legge 8 novembre 1991 n. 381, art 1 della Tariffa, Parte I, Allegato A ad DPR n.
131/86 comma 8 e nota II quater
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Z/6 – TRASFERIMENTO DI IMMOBILE DELLO STATO, ENTI PUBBLICI, REGIONI,
ENTI LOCALI A FAVORE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Codice agevolazione: 30-Trasferimento di immobile dello stato, enti pubblici, regioni, enti locali a
favore di fondi comuni di investimento.
Agevolazione
Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni,
di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti
alla seguente tassazione:
Imposta di registro Euro 516,46
Imposta ipotecaria Euro 516,46
Imposta catastale Euro 516,46
N.B. per la definizione di Fondi comuni di investimento vedere l’articolo 36 e seguenti del D.Lgs
24 febbraio 1998 n. 58
A condizione che:
i trasferimenti avvengano fra i soggetti indicati.
Si ricorda che gli atti di alienazione diversi da quelli effettuati dai soggetti sopra indicati, nei quali i
fondi intervengano comunque come parte acquirente, scontano le imposte di registro, ipotecarie e
catastali secondo le disposizioni ordinarie.
Decadenza dalla agevolazione
L’applicazione della agevolazione si esaurisce al momento della tassazione dell’atto, non sono
previste condizioni o adempimenti successivi.
Sanzione applicabile
Non sono previste sanzioni
Riferimenti normativi
Articolo 9 comma 2 del D.L. 25 settembre 2001 n.351 come convertito dalla legge n. 410 del 23
novembre 2001. Circolare n. 47 dell’8 agosto 2003
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Z/7 – TRASFERIMENTI DI AZIENDE O RAMI DI ESSE,DI QUOTE SOCIALI O AZIONI
Codice agevolazione: 36-Trasferimenti ex art.1, co 78, l. 296/2006
Agevolazione
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del c.c.,
per successione o donazione a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di
quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta:
Imposta di donazione
Imposta successione
Esente
Esente
N.B. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art.73 del DPR n. 917/1986 (soggetti
all’imposta sul reddito delle società) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante
le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile (Sono considerate società controllate: 1)le società in cui un’altra società dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria)
A condizione che:
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività
d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di
trasferimento, rendendo contestualmente alla dichiarazione di successione o nell’atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso..
NB. Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la norma agevolativa si applica solo ai trasferimenti
nei confronti di discendenti. Dal 1 genaio 2008 è stato aggiunto anche il coniuge.
Decadenza dalla agevolazione
Decade dalla agevolazione chi:
cessa l’attività di impresa prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento
cessa di detenere il controllo della società prima che siano trascorsi cinque anni dal
trasferimento
l’eventuale imposta deve essere richiesta nel termine di tre anni decorrenti dal fatto che origina la
decadenza pertanto sono opportuni controlli successivi il primo entro i tre anni dalla data del
trasferimento ed un altro controllo a cadenza triennale
Sanzione applicabile
E’ applicabile la sanzione prevista dall’articolo 13 del D. Lgs n. 471 del 18 dicembre 1997, pari al
30% dell’imposta dovuta.
Sono applicabili gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere
pagata.
Riferimenti normativi
Articolo 1, comma 78 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 che ha integrato l’articolo 3 del
D.Lgs n. 346 del 31 ottobre 1990.
Articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007
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3.4 Ulteriori agevolazioni
Non viene predisposta alcuna scheda per le agevolazioni codificate con:
3.4.1
31 – Trasferimento a favore dello Stato
In tal caso infatti si applica la seguente tassazione
Imposta di registro Euro 168,00
Imposta ipotecaria
Esente
Imposta catastale
Esente
Non è prevista alcuna successiva attività di controllo.
3.4..2
32 – Trasferimento a seguito di divorzio o separazione:
per tali atti opera l’esenzione prevista dall’articolo 19 della legge n.74/87 (circolare n. 49 del 16
marzo 2000).
Non è prevista alcuna successiva attività di controllo.
3.4.3
35 – Cessione di immobile strumentale:
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 35, comma 10-ter, del DL n. 223 del 4 luglio
2006, in relazione alle imposte ipotecarie e catastali da applicare alle cessioni di beni immobili
strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di
cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione
finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della meta'.
L'efficacia della disposizione decorre dal 1 ottobre 2006.
Non è prevista alcuna successiva attività di controllo.
3.4.4
37 – Assegnazione a soci (art.1 comma 116, L. n.296/2006)
Si tratta dell’agevolazione concessa alle società considerate non operative nel periodo di
imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 nonché a quelle che a tale data si trovavano nel
primo periodo di imposta che, entro il 31 maggio 2007 ,hanno deliberato lo scioglimento e che
provvedono alla assegnazione dei beni entro un anno da tale delibera.
Per l’assegnazione ai soci, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, si applica l’imposta di registro nella misura dell’1%.
In particolare nel caso in cui le assegnazioni abbiamo per oggetto beni immobili, si applica la
seguente tassazione:
Imposta di registro
1%
Imposta ipotecaria Euro 168,00
Imposta catastale Euro 168,00
Non è prevista alcuna successiva attività di controllo.
52
3.4.5
Atti per la riorganizzazione delle IPAB ( art. 2, comma 10, legge 203 del 22
dicembre 2008)
Con l’articolo 2, comma 10, della Finanziaria 2009 è stata introdotta la seguente agevolazione:
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto
privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell’anno 2009, sono
soggetti alla seguente tassazione:
Imposta di registro esente
Imposta ipotecaria esente
Imposta catastale esente
Non è prevista alcuna successiva attività di controllo.
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