Tesi Dottorato
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Tesi Dottorato
Dipartimento di Filosofia Tesi di Dottorato (23° ciclo) – Filosofia Politica La Democrazia Deliberativa una ricostruzione critica *** Guido Parietti Supervisori: Professor Stefano Petrucciani Professoressa Claudia Mancina Professor Filippo Gonnelli Sommario Introduzione .....................................................................................................vii Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa 1. Articolare una definizione ...............................................................................3 1.1. Deliberazione come razionalità della politica .................................................5 1.2. Variabili teoriche .......................................................................................18 1.3. Posizioni politiche .....................................................................................31 2. Breve storia delle teorie deliberative .............................................................43 2.1. 1980 - ’89: Una “definizione per intersezione” ..............................................45 2.2. 1990 - 2000: L’affermarsi del paradigma deliberativo ....................................56 2.3. 2001 - ’11: Approcci empirici ed applicativi .................................................63 Parte seconda: Temi e problemi 3. Le ragioni per deliberare ...............................................................................77 3.1. Dal discorsivismo alla deliberazione ............................................................80 3.2. Liberalismo, ragione pubblica e deliberazione ..............................................89 3.3. Giustificare e/o fondare la democrazia deliberativa ......................................97 4. Spazi deliberativi, tra società e politica ......................................................119 4.1. Interpretare la democrazia “a doppio binario” ............................................124 4.2. La società civile deliberativa: Öffentlichkeit e Lebenswelt .............................132 4.3. Ripercorrere il nesso fattualità-validità ......................................................142 4.4. Circa i limiti della teoria deliberativa ........................................................151 5. Soggetti e oggetti della deliberazione ..........................................................159 5.1. Chi delibera ............................................................................................162 5.2. Che cosa si delibera .................................................................................183 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme ..................................................205 6.1. Sulle modalità comunicative .....................................................................208 6.2. Il potere comunicativo..............................................................................227 6.3. Potere e deliberazione ..............................................................................247 Conclusioni ......................................................................................................251 Bibliografie Bibliografia per argomento ..............................................................................271 Opere citate.....................................................................................................277 Introduzione La democrazia deliberativa rappresenta attualmente il paradigma prevalente nella teoria politica normativa – ciò è vero nel modo più evidente per il mondo accademico di lingua inglese, ma questo limite è stato oramai da tempo varcato. Vale a dire che, oggi, tra i pensatori politici che argomentano per la democrazia come la migliore e più giusta forma di governo – che non si limitano, perciò, ad analizzarla come un mero dato di fatto, se mai questo fosse possibile – la più gran parte ragiona, direttamente o indirettamente, in termini deliberativi. «Tanto la parola quanto i relativi princìpi sono stati accolti con così tanto fervore da così tanti teorici che talvolta ora sembra che non soltanto siamo tutti democratici, ma democratici deliberativi».1 Discorrere attorno alla deliberazione significa, in buona misura, occuparsi di come oggi la democrazia venga pensata dai teorici democratici. Il successo della teoria ha fatto sì che, impiegata in modi tanto diversi, l’endiadi sia difficile da riportare ad un significato univoco. Perciò, la prima parte di questa tesi è dedicata alla delimitazione dell’oggetto di studio. Nel primo capitolo proporrò una definizione molto generale, dunque necessariamente vaga, della democrazia deliberativa, accanto alle principali articolazioni teoriche nel dibattito contemporaneo, mentre nel secondo esporrò brevemente lo sviluppo delle teorie deliberative negli ultimi tre decenni, mirando con ciò ad essere per quanto possibile esaustivo nello spiegare il ‘cos’è’ di questa teoria politica – o per meglio dire, di questa famiglia di teorie, che attraversa il repubblicanesimo contemporaneo, il liberalismo e la teoria critica, per arrivare fino alle scienze politiche empiriche. I primi due capitoli rimarranno, dunque, su un piano prevalentemente descrittivo: anche se sono consapevole di affrontare l’argomento da una prospettiva forzatamente particolare, ritengo doveroso tentare di offrire dapprincipio un approccio inclusivo. Ciò per evitare di ridurre un dibattito complesso ad un mero movimento della storia del pensiero politico, elegantemente conchiuso secondo una logica comunque imposta. Anche se nella democrazia deliberativa si colgono delle costanti, mentre d’altro canto si può ben comprenderla nel quadro dello sviluppo storico della teoria demo1. J. Parkinson, Deliberating in the Real World: problems of legitimacy in deliberative democracy, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 2, traduzione mia. - viii - Introduzione cratica – ed avanzerò entrambi i punti di vista nel corso della tesi – non sarebbe corretto né produttivo dimenticare la varietà, talvolta contraddittoria, delle prospettive teorico-politiche che vi confluiscono e la elaborano. È un fatto che, ad oggi, l’approccio deliberativo domini la teoria politica normativa (benché il complessivo stato di salute di quest’ultima sia più dubbio), avendo già da tempo superata la massa critica necessaria per ispirare programmi d’implementazione dal rilevante valore politico ed economico; persino l’attuale presidente degli Stati Uniti si richiama esplicitamente all’ideale della deliberazione.2 Se è vero che l’ampiezza del successo della democrazia deliberativa rischia di oscurarne il significato, sfaldandone la consistenza al punto da trasformarla nell’ennesimo slogan, adattabile indifferentemente a qualsiasi scopo, merita d’essere compiuto il tentativo di offrire un quadro espositivo e critico più comprensivo di quanto finora non sia stato fatto. Come si vedrà, già solo il numero degli autori coinvolti pone seri problemi al tentativo di fornire una definizione unitaria. Le esposizioni generali della democrazia deliberativa sono state quasi sempre scopertamente parziali, superficialmente insoddisfacenti o entrambe le cose. Questo perché, come facilmente accade nel corso dello sviluppo di una teoria giovane, ogni autore legittimamente ne presenta una ricostruzione funzionale alla propria versione, che pretenderà di esserne al contempo uno sviluppo originale. Perciò, ci sarà chi vedrà la democrazia deliberativa interamente inscritta nella storia del repubblicanesimo, del pragmatismo americano, o puramente come l’ultimo sviluppo della teoria critica; chi invece la riporterà alla filosofia morale liberale o alla democrazia radicale/partecipativa oppure, ancora, chi la concepirà come un metodo squisitamente empirico-applicativo. Ciò per quanto riguarda i sostenitori, ma anche gli avversari tenderanno a definirla in modo unilaterale, magari per costruire un bersaglio più semplice da criticare, senz’altro anche perché oggettivamente manca una “mappa” efficace delle teorie deliberative – mentre quelle che, implicitamente od esplicitamente, si presentano come “standard”, sempre più spesso, non tengono adeguatamente conto della propria, sia pur breve, storia. Elaborare e presentare questa “cartografia” mancante sarà lo scopo precipuo della prima parte ma, in un senso più ampio, e certo accanto a sviluppi maggiormente analitici, anche dell’intera tesi. Nella seconda parte mi occuperò degli aspetti filosoficamente e politicamente più rilevanti della democrazia deliberativa. L’obiettivo d’insieme è quello di coniugare ad una critica puntuale la ricostruzione di una teoria deliberativa coerente. Di qui, do2. B. Obama, L’ audacia della speranza: il sogno americano per un mondo nuovo, Milano: Rizzoli, 2008, cap. 3. Qualunque cosa si possa pensare sull’efficacia della sua azione politica, questa non è meramente una postura propagandistica, la formazione intellettuale di Obama è stata direttamente influenzata da alcuni tra i più importanti teorici deliberativi, si veda: J. T. Kloppenberg, Reading Obama: Dreams, Hope, and the American Political Tradition, Princeton: Princeton University Press, 2010. Introduzione - ix - vrò abbandonare il tentativo di fornire una descrizione “neutrale” o “equidistante”, perché un’analisi significativa dei nodi teorici degni di interesse richiede inevitabilmente posizioni determinate con cui confrontarsi; il che significa, nei limiti dello spazio disponibile, alternativamente scegliere le parole di un singolo pensatore oppure ricostruire astrattamente una posizione, in entrambi i casi facendo inevitabilmente torto alle differenze e alle sfumature esistenti tra i diversi teorici. A fronte della varietà di temi e metodologie presenti nel campo deliberativo, che pure non dovrà essere dimenticata, il focus di questa seconda parte della tesi si troverà sulle varie articolazioni della democrazia deliberativa come teoria politica normativa in senso proprio. Questo vorrà dire, da un lato, lasciare sullo sfondo le questioni circa l’applicabilità pragmatica della deliberazione, se non nella misura in cui hanno implicazioni dirette nella definizione della teoria. D’altro canto, in ciascun caso tenterò di adottare un punto di vista per quanto possibile “interno” alle varie posizioni, che saranno dunque analizzate e criticate in primo luogo riguardo la loro coerenza intrinseca, e solo alla luce di ciò inserite nel quadro complessivo. Perciò, la scelta delle questioni stesse e del loro ordine di presentazione dovrà ora corrispondere alla struttura che considero adeguata per la teoria complessiva, sebbene questa non possa essere esposta prima d’essere passati attraverso l’intero discorso, fino alle conclusioni. La trama generale di questo gruppo di capitoli si troverà nella doppia constatazione che, mentre la filosofia discorsiva rappresenta il fondamento più convincente per la democrazia deliberativa, consentendo di cogliere il senso in cui essa corrisponde alla possibile razionalità della politica, proprio perciò ne mette in evidenza i punti più problematici; in particolare riguardo le difficoltà intrinseche alla polarità tra società (sfera pubblica, società civile) e politica istituzionalizzata e alla definizione dei soggetti della deliberazione, pretesi al contempo autonomi e incarnanti un telos verso risultati equi e intelligenti. Al centro della questione c’è il dato che una teoria deliberativa coerente deve essere deontologica e procedurale. Non si tratta d’altro che della posizione più coerentemente avanzata da Habermas negli anni novanta, soprattutto in Fatti e norme, però poi pressoché abbandonata, tanto a causa delle obiezioni avanzate contro di essa, quanto della tensione interna con altri aspetti del progetto della teoria critica. Riprendere questo punto e svolgerne le implicazioni al di là dello specifico progetto filosofico habermasiano è necessario, se della democrazia deliberativa si vuole avere un concetto chiaro. Nel terzo capitolo affronterò le due modalità di giustificazione che sono state più influenti per lo sviluppo (non però in termini cronologici) della teoria deliberativa: il liberalismo ispirato a Rawls e, per l’appunto, la filosofia discorsiva come sviluppo teoreticamente più raffinato della teoria critica. Apparirà immediatamente chiara una certa difformità tra i due approcci, perché mentre Habermas – anche se non tutti gli autori che si rifanno al discorsivismo concordino con gli sviluppi da lui impres- -x- Introduzione si – presenta esplicitamente la democrazia deliberativa come parte dell’esito politico della propria teoria della società e della razionalità, l’influenza esercitata dal liberalismo di Rawls è meno diretta e diffusa d’altronde attraverso autori su posizioni maggiormente differenziate. Perciò, mentre per il discorsivismo sarà possibile poggiare l’analisi su una teoria definita piuttosto canonicamente, la posizione liberal-deliberativa dovrà essere ricostruita, sia pur riferendosi ampiamente alla letteratura esistente, in qualche misura ad hoc. Nondimeno, le diverse modalità impiegate nell’argomentare a favore della deliberazione definiscono linee teoriche distinguibili fin nelle loro conseguenze politico-pratiche. Si vedrà come la differenza che importerà maggiori conseguenze nel prosieguo della tesi sia quella tra un approccio teleologico alla giustificazione della deliberazione democratica – giudicata positivamente perché si ritiene possa produrre esiti conformi a qualche criterio esterno – ed una sua fondazione di tipo deontologico, per cui la procedura deliberativa sarebbe normativamente valida in quanto corrispondente a princìpi che non dipendono dai risultati volta per volta conseguiti. Quest’ultima posizione corrisponde all’elaborazione più radicalmente procedurale della teoria deliberativa – contrapposta agli approcci contenutistici, che non separano il giudizio sulla democrazia da quello dei suoi esiti concreti, oppure dei valori cui essa corrisponderebbe. Proprio l’esame del proceduralismo, in chiusura del terzo capitolo, introdurrà la considerazione di quell’“oggetto” molto particolare che è la società civile. Entro un complesso incrocio tra filosofia e sociologia, infatti, la società civile occupa un luogo centrale nelle teorie deliberative; soprattutto, ma non soltanto, in quelle d’ispirazione habermasiana. L’analisi della società civile e la critica del suo ruolo teorico occuperà la maggior parte del quarto capitolo, entro però la più generale rubrica degli “spazi” deliberativi, intesi come quei luoghi delimitati da norme, formali e informali, nei quali può darsi quella particolare interazione che è la deliberazione. Sosterrò come la definizione di tali spazi costituisca il compito principale della teoria democratico-deliberativa; si vedrà però come la proposta della democrazia “a doppio binario” (che distingue, appunto, tra la deliberazione informale nella società civile e quella formale nelle istituzioni), nonostante la sua prevalenza, sia insufficiente. Ciò porterà a riconsiderare gli appropriati limiti della teoria deliberativa, lasciando parzialmente aperta la spinosa questione della motivazione per un approccio puramente procedurale, che ora non potrà più poggiare su una concezione, in fondo ancora teleologica, della società civile. Da un punto di vista molto generale, gli elementi che definiscono questi spazi deliberativi si possono ridurre al ‘chi’ delibera, e ‘in che modo’, riguardo ‘che cosa’. Le tre questioni sono certo connesse, tuttavia il quinto capitolo sarà dedicato a chiarire l’appropriata concezione dei soggetti e degli oggetti della deliberazione, ‘chi’ delibera riguardo ‘cosa’; mentre la vexata quaestio delle modalità discorsive accettabili (di- Introduzione - xi - scorso argomentativo/razionalistico, retorica, narrazione, emotività, e così via) potrà essere discussa nel capitolo sesto, proprio alla luce degli aspetti precedentemente evidenziati. Sotto queste rubriche relativamente astratte saranno riuniti temi anche apparentemente distanti, proprio allo scopo di mostrarne la connessione dal punto di vista normativo. Perciò, per comprendere il soggetto della deliberazione sarà necessario riconsiderare l’opposizione tra rappresentanza e partecipazione, assieme ad una più generale critica della sovranità come modello dell’azione politica (posizione, però, da tenere separata dall’uso del medesimo concetto in senso giuridico e/o descrittivo), nonché tentare di riunire le questioni sollevate dal multiculturalismo rispetto all’identità, individuale e collettiva, con le loro implicazioni più direttamente politiche. Si vedrà come questi stessi discorsi richiameranno intrinsecamente, per completare la propria definizione, la questione degli oggetti della deliberazione, tanto nel senso della forma assunta dalle decisioni democratiche quanto in quello del dominio – qui inteso prevalentemente come ambito territoriale, fino a considerare, pur molto brevemente, la possibilità di un ordinamento cosmopolitico – nel quale si esercitano. L’insieme di questi temi, ciascuno dei quali di per sé meriterebbe certo più spazio di quello che potrò loro concedere, convergerà nell’illuminare la tensione sempre presente tra le istanze pratiche e cognitive della teoria deliberativa. La deliberazione come prassi democratica, infatti, presuppone di fondare non soltanto la propria legittimità morale, ma anche la qualità cognitiva dei propri risultati sull’essere inclusiva – come minimo nel senso della rappresentazione, sia pur sempre mediata, dell’universalità e dell’imparzialità dal punto di vista di tutti i coinvolti. È però innegabile che le istanze normative, che definiscono la tendenza della democrazia deliberativa verso “buoni” risultati, rischino di produrre effetti indebitamente esclusivi, perciò antidemocratici. Al fondo, è su questo problema che si appuntano gli attacchi più radicali contro la democrazia deliberativa. Nel capitolo sesto, dopo aver gradualmente allargato il campo d’indagine dalla rivalutazione della retorica alle concezioni agoniste e “postmoderne” della democrazia, questa considerazione condurrà a mettere in discussione la concezione del rapporto potere-discorso al momento prevalente tra gli approcci deliberativi; il che, a sua volta, rappresenta una condizione necessaria per porre in modo sensato la pervasiva tensione tra inclusione ed esclusione, in modo tale da poterla affrontare nella prassi, non certo farla scomparire nella teoria. Ricomponendo i risultati parziali raggiunti nei precedenti capitoli, nelle conclusioni tenterò brevemente di descrivere la democrazia deliberativa come una teoria coerente. Questo dovrà avvenire, una volta riconosciuta l’effettiva varietà degli approcci, mettendo ordine nelle pretese che ciascuno di essi può avanzare come teoria democratica (si può dire: teoretico-descrittiva, pratico-normativa, tecnico-pragmatica). Lo statuto di una famiglia di teorie, diverse nelle origini e plurali negli esiti - xii - Introduzione come sono quelle deliberative, non può che presentarsi anch’esso composito. Tuttavia, mentre nel corso di tutta la tesi tenterò di presentare le alternative, talvolta disgiuntive talaltra sovrapponibili, senza pretendere di forzare una sintesi, piuttosto evidenziando i punti d’apertura, qui dovrò, nello sciogliere le questioni lasciate precedentemente sospese, presentare una prospettiva necessariamente unitaria, almeno per quanto riguarda i fondamenti teorici. Abbandonato il terreno di un’argomentazione analitica, proverò a dire in breve cosa significhi e quali conseguenze generali implichi l’accostamento alla democrazia del paradigma deliberativo – qui finalmente considerato unitariamente come tendenza di fondo, nonostante le numerose articolazioni più volte evidenziate. *** Prima di entrare nel merito degli argomenti sopra schematizzati, una breve nota metodologica può essere utile alla comprensione. L’approccio complessivo di questa tesi sarà spiccatamente astratto, nel senso di limitarsi all’analisi delle teorie in quanto tali, avventurandosi ben poco, e in modo non particolarmente rilevante, in giudizi circa lo stato di cose corrente nelle società democratiche, attuali o passate. Persino nel trattare quegli sviluppi pragmatici per definizione, in quanto direttamente applicativi, il punto di vista primario, differentemente da come perlopiù avviene nel dibattito odierno, rimarrà quello della coerenza teorica. Questa scelta, che certo rischia di somigliare ad una caricatura della tendenza del pensiero verso l’astrazione, è però motivata in modo molto concreto. In primo luogo, è sempre opportuno procedere nella consapevolezza dei propri limiti; poiché non posso davvero figurarmi di avere in mano un quadro delle condizioni reali delle nostre molto complesse società democratiche (e tanto meno della loro intricata storia) sufficientemente accurato da poterne trarre implicazioni significative – mentre d’altronde capita spesso di registrare quanto fallaci siano le pretese di averlo laddove, invece, vengano avanzate – ne consegue che non posso pretendere di trattare argomenti che tale quadro presupporrebbero. C’è però un altro motivo, di validità più generale, a confortare la scelta del punto di vista dal quale osservare l’oggetto. Proprio perché l’approccio deliberativo alla democrazia sta rapidamente divenendo parte del senso comune, non solo nell’accademia ma anche in ambiti direttamente politici e applicativi, è tanto più importante ricostruirne criticamente il significato sul piano teorico. Prima di entusiasmarsi per le possibili implementazioni pragmatiche di un ideale, ovvero mostrarsi scettici circa le probabilità di realizzazione nel mondo reale, sarebbe bene avere un quadro solido di che cosa si sta proponendo, od osteggiando, e perché. In mancanza di ciò, il rischio è che un’idea mal compresa si presti a coprire, come un’accattivante etichetta apposta su prodotti di non eccelsa qualità, pratiche e pensieri non soltanto da essa Introduzione - xiii - difformi (il che, magari, potrebbe essere di scarso interesse al di fuori del circolo dei teorici), ma proprio contravvenenti gli intenti normativi che motivano l’intera costruzione della democrazia deliberativa. È sufficiente gettare uno sguardo d’insieme sulla letteratura degli ultimi anni, ormai non più soltanto accademica, per comprendere quanto sia reale questo rischio di contrabbandare, sotto la categoria di deliberazione democratica, contenuti in flagrante contraddizione con il suo significato. In altre parole, proprio nel caso di un concetto che così bene si presta all’uso politico, l’intento di analizzarlo e ricostruirlo attraverso un approccio astrattamente teorico è quantomai praticamente motivato. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa 1. Articolare una definizione Il compito della politica non consiste soltanto nell’eliminare l’inefficienza, ma anche nel creare giustizia – un fine per il quale l’aggregazione di preferenze pre-politiche è un mezzo alquanto incongruo. (Jon Elster, The Market and the Forum) Per definire l’oggetto di questo studio, conviene iniziare con un caveat introduttivo – necessario per il lettore italiano e invero banale, sebbene non privo di implicazioni più ampie – riguardante proprio il significato del termine centrale: deliberazione. In inglese, ‘deliberation’ e suoi derivati assumono un senso pressoché speculare rispetto a quello italiano corrente.1 Mentre nella nostra lingua la deliberazione è la decisione che ‘segue’ una discussione, o anche soltanto una solitaria valutazione dei pro e dei contro, in inglese il termine indica perlopiù il ponderato scambio di argomenti che ‘precede’ la scelta. In altre parole, tra i due significati si osserva uno spostamento dell’enfasi verso il pluralismo della discussione e la centralità di questa rispetto alla conseguente decisione. Così, in una formulazione tra le più generali: La democrazia deliberativa, definita in senso ampio, è dunque una qualsiasi tra la famiglia di concezioni secondo cui la deliberazione pubblica tra cittadini liberi ed eguali è il nucleo della legittimità del processo decisionale politico e dell’autogoverno.2 1. G. Bosetti e S. Maffettone, a cura di, Democrazia deliberativa: cosa è, Roma: Luiss University Press, 2004, p. 7. La differenza nell’uso potrebbe trovare radici anche in una diversa interpretazione etimologica, vedi: M. Bonanni e M. Penco, “Modelli deliberativi: una ricognizione critica”, in La deliberazione pubblica, a cura di L. Pellizzoni, Roma: Meltemi, 2005, p. 160. Ad oggi, almeno nella letteratura specialistica, l’uso anglicizzante è relativamente scontato. Ma qualche tempo fa era necessario, nelle traduzioni, premettere una nota esplicativa, vedi ad esempio: J. Habermas, L’inclusione dell’altro: studi di teoria politica, Milano: Feltrinelli, 2002, p. 11. Verso la metà degli anni novanta il termine era ancora «fuorviante»: J. Habermas, Fatti e norme, Napoli: Guerini e Associati, 1996, p. 324, nota del traduttore. 2. J. Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, Journal of Political Philosophy 6, no. 4 (1998), p. 401, traduzione mia. Si confronti questo però con la definizione offerta solo l’anno prima, che lasciava cadere l’accento sulla centralità della legge, «... la democrazia deliberati- -4- 1. Articolare una definizione Perciò, non è sufficiente che tutti abbiano pari diritto ad influenzare le decisioni – per esempio limitandosi al solo esercizio del voto – è anche richiesto che ogni votazione sia preceduta, e seguita, da una discussione pubblica e aperta alla partecipazione.3 E questo non soltanto nel senso, relativamente poco controverso,4 che l’aggiunta di una discussione ragionevole sia preferibile alla sola votazione, bensì avanzando la più forte pretesa che la deliberazione sia di per sé determinante – è da discutere poi se, ed eventualmente in che senso, soltanto necessaria o anche sufficiente – per legittimare la politica democratica. Già soltanto limitandosi all’aspetto puramente normativo, la democrazia deliberativa include idee divergenti, varie al punto che, più che di una singola ‘teoria’, si deve parlare piuttosto di un ‘approccio’ deliberativo. In altre parole, si tratta di teorie al plurale, talvolta strettamente intrecciate, in altri casi più debolmente connesse attraverso “somiglianze di famiglia” – una trama di influenze dirette e indirette, non sempre lineari, la cui ricostruzione sarà tra gli obiettivi principali di questa tesi. E però l’influenza della democrazia deliberativa non è limitata a quest’unico ambito. Sebbene al di là della teoria politica normativa l’approccio deliberativo non sia altrettanto prevalente, è oramai enorme la mole di studi politologici e di scienze sociali che variamente impiegano, sia descrittivamente sia in senso applicativo, il concetto di deliberazione. Un conteggio accurato non sarebbe molto significativo, anche a causa delle difficoltà di catalogazione, ma è persino probabile che, in termini numerici, gli studi empirici abbiano già sorpassato quelli normativi.5 Ciò considerato, nel trattare il tema, è d’obbligo evidenziare l’estrema varietà di posizioni e punti di vista, talora non solo diversi ma anche divaricati attraverso livelli discorsivi e metodologici alquanto difformi. Rendere conto di tali differenze sarà il primo obiettivo di questa tesi, considerando, da un lato, quanto possano essere fuorvianti prospettive parziali o unilaterali, specie in un campo di ricerca ancora in fase di sviluppo, privo di canoni interpretativi consolidati, e, d’altro canto, come proprio va si riferisce all’idea che le legittima legislazione proviene dalla deliberazione pubblica dei cittadini»: J. Bohman e W. Rehg, a cura di, Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, Cambridge MA: MIT Press, 1997, p. IX, traduzione mia. 3. Tuttavia, anche su questo punto si trovano sfumature diverse; si può, ad esempio, enfatizzare la rilevanza della deliberazione riflessiva-interna: R. E. Goodin, “Democratic Deliberation Within”, Philosophy and Public Affairs 29, no. 1 (2000): 81-109; R. E. Goodin, Reflective Democracy, Oxford: Oxford University Press, 2003. 4. Tuttavia, vedi anche: J. D. Fearon, “Deliberation as Discussion”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 5. La tendenza è anche più pronunciata nel nostro paese dove, perlopiù mancando la figura del political theorist nel senso anglosassone, la deliberazione ha finora interessato maggiormente sociologi, politologi e psicologi che non filosofi. Si vedano ad esempio i contributi inclusi nel volume: L. Pellizzoni, a cura di, La deliberazione pubblica, Roma: Meltemi, 2005. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa -5- nell’esame ravvicinato dei punti di articolazione o di frattura tra le diverse opinioni si possano trovare tanto gli elementi comuni, utili per una descrizione significativa della democrazia deliberativa in genere, quanto i nodi più problematici, e perciò di maggiore interesse. La scelta di affrontare il tema da un angolo visuale tanto ampio porta senz’altro con sé il rischio di un’esposizione dispersiva; tuttavia, volendo rappresentare la realtà complessa e magmatica di una famiglia di teorie tuttora in evoluzione, l’alternativa di ridurle ad un ordine artificiosamente compatto non sarebbe neanche da prendere in considerazione. In questo primo capitolo saranno presentate le coordinate teoriche in cui inquadrare la deliberazione. Ciò comporterà una certa semplificazione, si deve bensì tenere presente che una definizione per quanto possibile completa – anche se, nel proseguire, la tesi dovrà assumere un tono più analitico – potrà considerarsi acquisita solo al termine di questo lavoro. Per iniziare, accontentarsi di una introduzione inevitabilmente schematica non deve né vuole far dimenticare la plurivoca complessità del campo di studio. 1.1. Deliberazione come razionalità della politica Per spiegare la democrazia deliberativa conviene dapprincipio accostarla a ciò ‘contro’ cui essa si definisce. Le teorie deliberative prendono slancio, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, come posizioni critiche rispetto all’approccio più diffuso nelle scienze sociali e nella teoria politica; in primo luogo sarà perciò utile richiamare alcuni elementi di quest’ultimo, spesso definito ‘aggregativo’. In un senso più ampio, d’altronde, l’elaborazione dell’approccio deliberativo dev’essere inserita nel quadro della reazione contro le molteplici correnti di pensiero che hanno concorso a far quasi una tabula rasa della teoria politica normativa, almeno fino agli ultimi decenni del ventesimo secolo. Di queste linee teoriche dagli effetti variamente antinormativi non si potrà certo offrire qui un’esposizione esaustiva, mi limiterò perciò ad evocare brevemente alcuni punti utili per comprendere il senso in cui la democrazia deliberativa è parte del ritornare della teoria politica verso il piano normativo. 1.1.1 Deliberazione contro aggregazione Una parte consistente degli studi politici del ventesimo secolo, con l’intento di offrire una descrizione realistica ed empiricamente verificabile della democrazia, ha adottato un modello di interazione fondato sulla razionalità strumentale, diretta cioè soltanto a determinare i mezzi più appropriati per raggiungere un determinato fine, quale che esso sia. Questo modello, sistematizzato nella rational choice theory,6 parte 6. Per una introduzione e alcune critiche a questo tipo di teorie, si vedano: M. Allingham, Rational Choice, New York: Palgrave Macmillan, 1999; M. Scotford Archer e J. Q. Tritter, a cura di, Ra- -6- 1. Articolare una definizione dal presupposto che gli individui possiedano delle preferenze, date a priori rispetto alla politica, verso la cui realizzazione sono egoisticamente interessati (anche se le preferenze stesse potrebbero essere altruistiche, invero il loro contenuto è indifferente) e sulla base di ciò agiscano e interagiscano con gli altri in modo razionale rispetto allo scopo, analogamente all’idealizzazione degli agenti nel mercato economico. Questo approccio agli studi politici è spesso detto aggregativo, e l’aggettivo si riferisce al fatto che qui la democrazia, è pensata come un metodo per sommare (‘aggregare’, per l’appunto) le preferenze individuali di ciascun elettore, considerate pre-politiche e come tali esprimibili. Le teorie aggregative, nelle parole di Jon Elster: ... condividono la concezione che il processo politico sia strumentale piuttosto che un fine in sé, e il punto di vista per cui l’atto politico decisivo è un’azione privata anziché pubblica, varrebbe a dire il voto individuale e segreto. Da ciò di solito consegue l’idea che l’obiettivo della politica sia l’ottimale compromesso tra interessi dati, privati e irriducibilmente contrapposti.7 Nello specifico, le teorie della social choice, che dell’approccio aggregativo sono state la parte più ampia e influente, assumono come dati: «(i) l’insieme degli individui, (ii) le loro preferenze, (iii) le opzioni che si trovano di fronte e (iv) i diritti loro assegnati».8 Applicando a questo quadro la strumentazione matematica della teoria della rational choice (un ramo della teoria dei giochi, del quale la social choice è un ulteriore sottoinsieme, rappresentandone l’applicazione a contesti decisionali collettivi), si possono descrivere vari teoremi – il più famoso è quello di Arrow9 – che dimostrerebbero l’impraticabilità della democrazia come procedura decisionale. I criteri individuati da Kenneth Arrow per definire il metodo democratico erano cinque (qui esposti in forma semplificata): 1) Universalità: la funzione di scelta sociale dovrebbe creare un ordinamento determinato e completo delle preferenze sociali, a partire da qualsiasi insieme di preferenze individuali. tional Choice Theory, Routledge, 2000; W. Gaertner, A Primer in Social Choice Theory, Oxford: Oxford University Press, 2006. 7. J. Elster, “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory”, in Foundations of Social Choice Theory, a cura di J. Elster e A. Hylland, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 103, traduzione mia. 8. J. Elster e A. Hylland, a cura di, Foundations of social choice theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 7, traduzione mia. Una simile descrizione delle teorie aggregative può però essere giudicata semplicistica, vedi: A. Follesdal, “The Value Added by Theories of Deliberative Democracy”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. 9. K. J. Arrow, Scelte sociali e valori individuali, Milano: Etas, 2003. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa -7- 2) Non imposizione: qualsiasi preferenza sociale può essere ottenuta a partire da un appropriato insieme di preferenze individuali. 3) Non dittatorialità: la funzione di scelta sociale non deve corrispondere alle preferenze di un singolo individuo, o sottoinsieme di individui, ignorando le preferenze degli altri. 4) Monotonicità: se uno o più individui modificano il proprio ordinamento di preferenze, ferme le altre condizioni, la funzione di scelta sociale deve variare nello stesso senso oppure rimanere invariata. 5) Indipendenza dalle alternative irrilevanti: applicando la funzione di scelta sociale ad un sottoinsieme di opzioni, il risultato deve essere compatibile con il caso in cui la funzione sia applicata all'insieme di tutte le alternative possibili (in altre parole, l’ordine di preferenza tra x ed y, non deve variare in base alla disponibilità o meno di una terza opzione z).10 Il risultato è che, in presenza di più di due opzioni, nessuna procedura di scelta potrebbe soddisfare tutte queste condizioni contemporaneamente. Il problema su cui più spesso si punta l’attenzione è quello della ciclicità degli esiti – il cosiddetto ‘paradosso di Condorcet’ – che conseguirebbe da certe distribuzioni delle preferenze. Ad esempio, ipotizzando un caso in cui si debba scegliere fra tre alternative qualsiasi (x, y, z) e i decisori si dividano in altrettanti gruppi (A, B, C), tra loro di dimensioni analoghe, con il seguente rispettivo ordinamento di preferenze: ◦ il gruppo A preferisce x ad y e y a z, cioè: x > y > z ◦ il gruppo B preferisce y a z e z a x, cioè: y > z > x ◦ il gruppo C preferisce z ad x e x ad y, cioè: z > x > y ci sarebbe una maggioranza che preferisce x ad y (A + C), una maggioranza che preferisce y a z (A + B) e una terza maggioranza che preferisce z ad x (B + C). Si incontrerebbe così una circolarità che, tenendo ferme le preferenze, potrebbe essere interrotta solo da una arbitraria, e necessariamente antidemocratica, scelta della sequenza delle votazioni – il che rimanda poi alla vexata quaestio del controllo dell’ordine del giorno, o agenda setting. 10. Esistono varie formulazioni analoghe, vedi ad esempio: C. List e P. Pettit, “Aggregating Sets of Judgments: An Impossibility Result”, Economics and Philosophy 18 (2002): 89-110; C. List e P. Pettit, “Aggregating Sets of Judgments: Two Impossibility Results Compared”, Synthese 140 (2004): 207-35. Qui però non importa approfondire le differenti versioni del formalismo matematico, eventualmente si veda: M. J. Pivato, “Voting, Arbitration, and Fair Division. The mathematics of social choice”, http://xaravve.trentu.ca/pivato/Teaching/voting.pdf -8- 1. Articolare una definizione Un analogo problema cade sotto la denominazione di «dilemma discorsivo» o «paradosso dottrinale».11 In questo caso non è l’ordine delle votazioni ad essere rilevante, bensì il modo in cui si sceglie di determinare il risultato, se votando sulle premesse o sulle conclusioni. Considerando, ad esempio, un collegio composto da tre giudici A, B e C, che deve emettere un verdetto di colpevolezza o assoluzione dopo aver accertato se il fatto sussista e se per la legge sia un reato, si potrebbe avere la seguente situazione: Giudice Il fatto costituisce reato? Il fatto sussiste? Giudizio A si no assoluzione B si si condanna C no si assoluzione Se ciascun giudice votasse secondo il proprio giudizio, come potrebbe più spesso essere il caso, l’imputato sarebbe assolto. Se però la corte votasse separatamente sulla quaestio iuris e sulla quaestio facti, troverebbe che c’è stato un reato e che l’accusato lo ha commesso, e non potrebbe far altro che condannare. Questo dilemma discorsivo – in linea di principio non certo limitato all’ambito giudiziario – potrebbe essere considerato anche più insidioso della ciclicità del paradosso di Condorcet, perché più difficile da rendere manifesto, ed allo stesso tempo forse più comune.12 Questi ed altri simili esiti sono stati impiegati – non sempre coerentemente con le intenzioni di chi li aveva inizialmente proposti – per sostenere visioni pessimiste della democrazia, criticata per la sua presunta intrinseca irragionevolezza e quindi, nel migliore dei casi, da ridurre ai termini minimi della scelta delle ristrette oligarchie governanti; scelta che potrebbe anche essere irrazionalmente casuale, in piena coerenza con la teoria medesima.13 È in questo senso che un’opera come quella di 11. Si vedano rispettivamente: P. Pettit, “Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma”, Nous-Supplement: Philosophical Issues 11 (2001): 268-99; L. A. Kornhauser e L. G. Sager, “Unpacking the Court”, Yale Law Journal 96 (1986): 82-117; L. A. Kornhauser e L. G. Sager, “The Many as One: Integrity and Group Choice in Paradoxical Cases”, Philosophy and Public Affairs 32, no. 3 (2004): 249-76. 12. J. Elster, Ignorance, Secrecy, Publicity: in Juries, Assemblies, and Elections, di prossima pubblicazione, 2011, cap. 1 § 5. Sono grato al professor Elster per avermi permesso di consultare il manoscritto. 13. W. H. Riker, Liberalism against populism, San Francisco: W.H. Freeman, 1982, p. 244. L’opera rappresenta efficacemente il paradigma contro il quale la democrazia deliberativa si è definita. Per una critica puntuale degli argomenti di Riker si veda: G. Mackie, Democracy Defended, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003. Il problema più immediato dei tentativi di tradurre sul piano politico gli esiti della social choice theory è che, storicamente, i casi di ciclicità decisionale appaiono rari, per non dire assenti, vedi anche: I. Budge, The New Challenge of Direct Democracy, Cambridge: Polity Press, 1996; M. Regenwetter, et al., Behavioral Social Choice, Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Per una critica della rilevanza politica dei modelli della social choice Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa -9- William H. Riker, direttamente basata su una interpretazione radicale dei teoremi di impossibilità, ben si accosta ai precedenti autori di orientamento elitista,14 e più in generale a tutti quegli approcci che separano nettamente la spiegazione del funzionamento effettivo della società dalle pretese normative presentate (illusoriamente, secondo le teorie di questo tipo) dalla e nella politica democratica. Si può affermare che la prevalenza di un approccio “aggregativo” abbia caratterizzato gli studi sulla democrazia e la politica per gran parte del ventesimo secolo, rimanendo a tutt’oggi assai influente soprattutto nelle scienze sociali.15 Contro questo modo di concepire la democrazia, l’approccio deliberativo mette in discussione tutti e quattro gli elementi sopra citati da Elster. Dal punto di vista della democrazia deliberativa, non è corretto considerare come dati e non problematici né (i) l’insieme degli individui che decidono (vale a dire i confini del demos), né (ii) le loro preferenze, né (iii) le opzioni disponibili e neppure (iv) i diritti loro assegnati (ovvero, anche, il quadro istituzionale nel quale si trovano ad agire). L’aspetto su cui più spesso si è insistito è la contrapposizione tra la trasformazione delle preferenze e la loro mera aggregazione,16 ma il punto è che tutto l’insieme di questi elementi, secondo l’approccio deliberativo, dev’essere discutibile e discusso, tanto teoricamente quanto nella pratica politica. Questo significa, inoltre, che la contrapposizione è da intendere primariamente sul piano normativo. Perciò, anche nel caso in cui si riconoscano corrette, del tutto o in parte, le più pessimiste descrizioni “aggregative”, que- si veda anche: T. Christiano, “Social Choice and Democracy”, in The Idea of Democracy, a cura di D. Copp, et al., Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 14. Vedi: R. Michels, La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, Bologna: il Mulino, 1976; G. Mosca, La classe politica, Roma-Bari: Laterza, 1994; V. Pareto, Trattato di sociologia generale, Torino: Utet, 1988; J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano: Etas, 2001. La scuola pluralista americana, per il suo impianto teorico (si veda soprattutto: R. A. Dahl, Introduzione alla scienza politica, Bologna: il Mulino, 1967), è ascrivibile all’approccio aggregativo, benché abbia guardato con maggior ottimismo alla democrazia e nonostante il fatto che Dahl, suo maggiore esponente, si sia poi parzialmente avvicinato alla teoria deliberativa. 15. Nonostante la più o meno costante ricerca di alternative, la teoria della scelta razionale è ancora considerata il modello “standard” con il quale confrontarsi: J. R. Bond, “The Scientification of the Study of Politics: Some Observations on the Behavioral Evolution in Political Science”, The Journal of Politics 69, no. 4 (2007): 897-907. 16. J. Elster, “Introduction”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Oxford, New York: Oxford University Press, 2000; M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity, Lawrence: University Press of Kansas, 2004, p. 4; A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton: Princeton University Press, 2004, pp. 13-14; I. Shapiro, The State of Democratic Theory, Princeton: Princeton University Press, 2005, p. 21. Contro una contrapposizione troppo semplificata tra aggregazione e trasformazione delle preferenze si veda però: C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom: Deliberative Democracy as Critical Theory, Albany: SUNY Press, 2008, cap. 1. - 10 - 1. Articolare una definizione ste potranno essere considerate soltanto come diagnosi di un problema, non dati di fatto immodificabili, né tanto meno normativamente accettabili così come sono. In altre parole, in questione non sono (non devono essere) solo giudizi descrittivi, magari meramente tecnici, circa il funzionamento della democrazia contemporanea, bensì proprio concezioni diverse della razionalità pratico-politica. Dunque, per comprendere meglio il senso dell’approccio deliberativo alla democrazia lo si dovrà porre a contrasto con la diffusa tendenza ad oscurare, nel pensiero politico e filosofico in genere, non soltanto nelle analisi strettamente scientifico-empiriche, la rilevanza della dimensione normativa. È perciò nel contesto della reazione contro le molte diverse istanze anti-normative che hanno percorso gli studi politici – reazione esemplificata in primo luogo dalle opere di Jürgen Habermas e di John Rawls – che si possono meglio intendere la nascita e il successo dell’approccio deliberativo alla democrazia. 1.1.2 Teoria politica e normativismo La filosofia politica, ma ciò vale per qualsiasi pensiero orientato alla prassi, è percorsa da una tensione tra i discorsi normativi – volta a volta orientati verso il bene, la giustizia, la virtù, l’onore, e così via – e quelli descrittivi, attenti a dar conto della realtà delle relazioni umane per come è, o pare che sia, piuttosto che per come dovrebbe o vorrebbe essere. Se il discorso descrittivo assumesse un carattere puramente apologetico (cosa tutto sommato rara, anche per i teorici più conservatori) potrebbe darsi una relazione pienamente armonica con quello normativo. Diversamente, ci sarà pur sempre uno iato tra l’osservazione di quel che è e ciò che si ritiene dovrebbe essere. Se, inoltre, si parte da una posizione in senso lato realista – che dia priorità all’osservazione descrittiva, ad esempio tentando di subordinare logicamente la validità delle prescrizioni alla loro presumibile realizzabilità fattuale – la spaccatura tra essere e dover essere può allargarsi al punto da far apparire di per sé futile qualunque discorso normativo. Così, non è sorprendente come il crescente privilegio conferito alla prospettiva dell’osservatore – che il punto di vista sia scientifico o filosofico è, in questo caso, lo stesso – abbia contribuito alla diffusione del cinismo circa il valore e le potenzialità della democrazia.17 I tempi della filosofia e del dibattito teorico non coincidono, certo, con quelli dei movimenti dell’opinione pubblica, ed è però solo dei primi che qui intendo, pur molto brevemente, occuparmi. Così, si può osservare come gli “smascheramenti” delle pretese normative in forza dell’osservazione della realtà fattuale, a partire almeno da Trasimaco, siano quasi tanto vecchi quanto la politica – si potrebbe pur dire che la politica e la possibilità di un atteggiamento scettico verso le norme siano tra loro coessenziali. Tuttavia, più rilevante per il nostro quadro è la linea di pensiero mo17. J. Habermas, Fatti e norme, p. 36n. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 11 - derna, che si può grossolanamente delimitare tra Thomas Hobbes e Carl Schmitt, talvolta definita come ‘realismo politico’.18 Da questa fonte provengono in particolare due posizioni teoriche, poi più largamente diffuse, contro le quali la democrazia deliberativa è andata definendosi. Da un lato, è la stessa premessa circa la natura egoisticamente calcolatrice della razionalità umana che si ritrova, quasi par pari nonostante la differenza di contesto, tanto nello stato di natura secondo Hobbes, quanto nelle più recenti concezioni aggregative delle quali sopra si è detto.19 D’altro canto, in termini più generali è rilevante la declinazione del concetto dell’autonomia del politico nel senso della sua netta separazione dall’ambito morale, riportando la sfera politica ad una conflittualità inserita in un orizzonte di necessità fattuale.20 Contro questo tipo di pensiero, la democrazia deliberativa si definisce per la connessione stabilita tra l’ambito morale e quello politico,21 arrivando al punto di fondare la possibile validità del secondo sulla corrispondenza con il primo (sia pure attraverso argomentazioni complesse e differenziate, come si vedrà). Ancora seguendo la metafora dello “smascheramento”, pur sempre senza andare oltre un’interpretazione assai semplificata, si possono citare i tre «maestri del sospetto»:22 Marx, Nietzsche, Freud. Che tra loro nessuno coltivasse sic et simpliciter 18. Un’etichetta che può essere estesa fino ad includere Machiavelli, Foucault, Weber o Tucidide (vedi: P. P. Portinaro, Il realismo politico, Roma-Bari: Laterza, 1999), ma che nel presente contesto è utile intendere entro i suddetti confini, vaghi pur sempre, ma più ristretti. 19. È proprio alla divergenza tra Hobbes e Rousseau che talvolta si ricorre per distinguere le teorie aggregative da quelle deliberative: da un lato individui isolati e calcolo freddamente razionale, dall’altro cittadini inseriti in un contesto sociale già carico di valori. Si tratta certo di una semplificazione interpretativa – perché non solo questo si trova nella filosofia di Hobbes e d’altronde d’una lettura deliberativa di Rousseau si può quantomeno dubitare (infra, p. 44) – ma può essere utile a inquadrare la questione. 20. Il bellum omnium contra omnes, riletto però attraverso la radicalità della coppia amico-nemico in Schmitt: C. Schmitt, “Il concetto di «politico»”, in Le categorie del ‘politico’, Bologna: il Mulino, 1998. Tra l’altro, proprio nella ripresa schmittiana della critica di Donoso Cortés contro la borghesia quale «clasa discutidora» si trova espressa, ante litteram, la critica tipicamente realistico-decisionista contro la democrazia deliberativa: C. Schmitt, “Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”, in Le categorie del ‘politico’, Bologna: il Mulino, 1998, pp. 79-80. Vedi anche: J. Habermas, “Sovranità popolare come procedura. Un concetto normativo di sfera pubblica”, in Morale, Diritto, Politica, Torino: Einaudi, 1992, pp. 90-91. 21. Con ciò la posizione deliberativa più diffusa accomuna sotto un segno negativo non soltanto le linee di pensiero “realistiche” à la Hobbes, ma proprio tutte quelle (comprese le più radicalmente democratiche) che intendono affermare in qualsivoglia forma l’autonomia della sfera politica da quella morale; vedi: S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996, pp. 70-71. 22. P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Milano: Jaca Book, 1995, p. 164. La celebre definizione è stata da Ricoeur offerta, certo, in un contesto molto distante da quello nel quale si parla di democrazia deliberativa; anche qui, tuttavia, è significativa la caratterizzazione dei tre pensatori nel senso del loro mettere in dubbio quella «illusione della coscienza di sé», che nella filosofia mo- - 12 - 1. Articolare una definizione l’intento di negare la rilevanza della dimensione normativa è poco controverso, ed è chiaro d’altronde come il pensiero dei tre abbia implicazioni bene al di là della teoria politica in senso stretto. Tuttavia, si può osservare come la psicoanalisi, la filosofia nitzscheana, il marxismo e le teorie che hanno influenzate, abbiano di fatto contribuito (si può certo discutere se, ed in che misura, ciò sia dovuto a “tradimenti” interpretativi) alla rimozione delle argomentazioni normative dall’ambito della teoria politica. Il caso di Nietzsche è forse il più chiaro. Benché le più viete interpretazioni nazionaliste e reazionarie del filosofo tedesco possano essere delle forzature (a partire dall’arbitraria composizione postuma de La volontà di potenza), resta vero che lo slancio iconoclasta contro il razionalismo unilateralmente “apollineo” – con le sue pretese, considerate ingenue, deboli e/o arroganti, di verità e giustizia – non soltanto è ampiamente dispiegato nelle stesse opere nietzscheane, ma ha anche influenzato le successive posizioni filosofiche variamente scettiche, e in modo particolarmente rilevante proprio per l’interpretazione delle pretese normative della politica. È facile intendere che se già non si considerano districabili dal conflitto delle volontà le idee di verità e giustizia, a maggior ragione sarà illusorio attendersi che esse possano giocare un ruolo normativo proprio nell’ambito, particolarmente tormentato, della politica. Il postmodernismo di Lyotard, l’approccio decostruttivo di Derrida e quello archeologico/genealogico di Foucault – benché a loro volta non facili da ridurre ad una lettura univoca, e peraltro includendo esiti eticamente connotati – rappresentano esempi influenti di questa linea di pensiero che, se pure può non essere irrazionalista com’è stata talvolta descritta, certamente tende a negare la rilevanza, o persino la possibilità, di pretese normative distinte dai rapporti di forza storicamente dati in ogni società, ed in tal senso ha influenzato sia la teoria politica sia gli studi storici ed empirici.23 Questa è una brutale semplificazione, eppure il gesto che rivela la violenta esclusione dietro pretese normative apparentemente universali e incontestabili ha potuto diventare un cliché solo perché ha trovato un’infinità di ripetizioni – forse anche al di là delle intenzioni dei principali autori postmoderni (che tra l’altro, a parte il caso di Lyotard, di solito rifiutavano questa ed analoghe etichette). Di qui si può far risaltare il punto di contatto con una tradizione teorica così diversa come il marxismo. Senz’altro Marx, da hegeliano, era schierato per la razionaderna è stata la principale, se non proprio l’unica, sorgente di normatività pienamente valida. 23. Il successo più ampio, dalla filosofia alle scienze sociali, è probabilmente quello ottenuto da Foucault. Certo, si può constatare una certa distanza, talvolta consapevolmente affermata (ad esempio nel caso della biopolitica: G. Agamben, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino: Einaudi, 2005; R. Esposito, Bios: Biopolitica e filosofia, Torino: Einaudi, 2004), tra Foucault, che insisteva spesso sulla validità locale e situata delle proprie indagini, e i progetti che gli si sono ispirati. Poiché qui si stanno brevemente citando tendenze complesse, che si tratti proprio di Foucault, o dell’uso di alcuni suoi pensieri per scopi diversi, è relativamente marginale. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 13 - lità tanto quanto lo si può essere; d’altra parte, la sua visione della società comunista, benché vaga, doveva corrispondere alla realizzazione terrena degli ideali normativi per eccellenza: la giustizia, la libertà e il pieno sviluppo delle facoltà umane. Eppure, benché questa carica emancipativa si sia in parte attualizzata nelle vicende politiche del movimento operaio, già il nucleo teorico del marxismo, nella forma del materialismo storico, era tendenzialmente contraddittorio con la possibilità di articolare normativamente la dimensione politica. Nella misura in cui, da un lato, si concepisca la politica in funzione delle relazioni economiche e, dall’altro, si pretenda di prevedere scientificamente che la dinamica storica di queste ultime tenda proprio verso la realizzazione della società giusta, è chiaro che per una teoria politica distintamente normativa non rimarrà molto spazio.24 Certo, dal punto di vista di chi aderisca ad un pensiero del genere, l’impegno normativo resta relativamente poco problematico – ed anzi più saldamente motivato di quanto non lo sarebbe entro coordinate teoriche meno rigide – soltanto però finché si mantiene la credenza nella pretesa teleologia storica.25 Se questa vacilla o viene a mancare – perché il capitalismo non si decide a crollare, o perché in situazioni di crisi appaiono vincenti soluzioni reazionarie – può accadere che, persa la speranza verso la migliore delle società possibili, l’iniziale intento critico-emancipativo finisca per avvitarsi in un pessimismo anomico, che giudica passare poca o punta differenza tra la società democratica e quella totalitaria. In certa misura, questo è quanto accaduto alla prima generazione della Scuola di Francoforte,26 dacché la radicale messa in questione della dialettica interna alla razionalità – che pure voleva darsi appunto come dialettica, chiarendo la relazione tra elementi positivi e negativi, ma riconoscendoli entram- 24. Benché si possa sostenere che la contrapposizione rigida struttura-sovrastruttura, e la subordinazione della seconda alla prima, rappresenti una forzatura del pensiero di Marx (così ad esempio polemizzava Godelier contro Althusser: M. Godelier, L’ideale e il materiale, Roma: Editori Riuniti, 1985), resta il fatto che è in questa forma che ha esercitato la più ampia influenza, né d’altronde la considerazione di altri elementi può oscurare la centralità dei rapporti di produzione. 25. Per dirlo con Habermas, così è perché: «Dai processi storici la filosofia della storia può ricavare solo quel “quantum” di ragione ch’essa vi ha anticipatamente inserito tramite concetti teleologici»: J. Habermas, Fatti e norme, p. 10. 26. Lo stesso Foucault, pur critico, riconosceva l’interesse per i francofortesi, ambiguamente rammaricandosi d’averli scoperti relativamente tardi: D. Trombadori, Colloqui con Foucault: pensieri, opere, omissioni dell’ultimo maître-à-pense, Roma: Castelvecchi, 2005, pp. 79 ss. Da un punto di vista più simpatetico, la vicinanza tra la Scuola di Francoforte e Foucault è stata rilevata già da: T. McCarthy, “The Critique of Impure Reason: Foucault and the Frankfurt School”, Political Theory 18, no. 3 (1990): 437-69. Certo, da allora ad oggi la letteratura foucaultiana, per non dir nulla di Derrida, è divenuta un ginepraio tale che posizioni così generali sarebbero difficili da difendere, impresa che qui mi guardo dal tentare. - 14 - 1. Articolare una definizione bi27 – ha rischiato d’essere sempre meno distinguibile da una condanna della ragione tout court.28 Proprio la Scuola di Francoforte ha impiegato largamente la psicanalisi freudiana come chiave per descrizioni socio-politiche, e persino (soprattutto con Marcuse) per definire in positivo i valori sociali che sarebbe stato desiderabile realizzare,29 ed è difficile negare che ciò abbia ulteriormente contribuito ad allontanare la prima generazione francofortese da un orizzonte normativo. Anche se lo stesso Freud aveva in parte corretto le precedenti posizioni di Le Bon circa la psicologia delle masse,30 più che il giudizio negativo in sé (diffuso fin dall’antichità, e perlopiù condiviso dai moderni repubblicani e liberali), è la pretesa di spiegare in termini psicologici l’agire e il pensare a contraddire la possibilità di ragionare in termini normativi. Si può discutere se un tale “psicologismo” riduzionista sia o meno da attribuire a Freud, o alla Scuola di Francoforte, ed eventualmente in che misura; ma certo è che esso sia stato, e ancora sia, molto influente, tanto nella cultura popolare quanto in quella accademica. Se si abbandona poi la raffinata ermeneutica del rapporto paziente-analista, per muovere verso l’applicazione della psicologia ai fenomeni sociali, sempre alla moda in varie e diverse forme, ancor più difficilmente rimarrà spazio per un’idea di soggetto come agente autonomo. Queste affermazioni richiederebbero molte specificazioni – non significando certo che chiunque abbia impiegato concetti psicanalitici o psicologici debba essere, ipso facto, escluso da ogni possibile considerazione sulla validità delle norme, rappresentando soltanto un indizio del fatto che non è in questo tipo di approccio, ma al più in una tesa coesistenza con esso, che una teoria normativa può trovare radici – e però nella loro unilateralità chiariscono una volta di più come il discorso normativo sia ostacolato dal tentativo di ricondurlo ad una dimensione fattuale e descrittiva. Questo elenco, semplicistico e arbitrariamente incompleto, è pur utile a far risaltare due punti rilevanti per inquadrare le teorie deliberative entro la più ampia “ri27. Come ha evidenziato, sebbene con toni nel tempo diversi, Stefano Petrucciani: S. Petrucciani, Ragione e dominio: l’autocritica della razionalità occidentale in Adorno e Horkheimer, Roma: Salerno Editrice, 1984; S. Petrucciani, Introduzione a Adorno, Roma-Bari: Laterza, 2007. 28. M. Horkheimer, Eclisse della ragione, Torino: Einaudi, 2000; T. W. Adorno e M. Horkheimer, Dialettica dell’Illuminismo, Torino: Einaudi, 1997; T. W. Adorno, Dialettica negativa, Torino: Einaudi, 2004. 29. H. Marcuse, Eros e civiltà, Torino: Einaudi, 2001; M. Horkheimer, et al., Studi sull’autorità e la famiglia, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974. Sul ruolo della psicanalisi nella teoria critica vedi anche: J. Whitebook, “The marriage of Marx and Freud: Critical Theory and psychoanalysis”, in The Cambridge Companion to Critical Theory, a cura di F. Rush, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 30. S. Freud, “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”, in Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino: Bollati Boringhieri, 2003. Del 1895 è la prima edizione di: G. Le Bon, Psicologia delle folle, Milano: TEA, 2004. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 15 - nascita” della filosofia politica, a partire dal secondo dopoguerra. In primo luogo, la contrapposizione che qui ci interessa non è riducibile a quella tra filosofia politica e scienze sociali empiriche. I due saperi si intrecciano a più riprese, e già nella filosofia sono ben presenti gli elementi che hanno contribuito alla tendenza anti-normativa. Da ciò consegue il secondo punto, vale a dire che la contrapposizione rilevante è quella, più generale, tra fattualità e normatività, tra quelle teorie politiche che danno priorità al primo termine o ad esso tutto riducono, e quelle che, invece, riconoscono alla dimensione normativa un significato proprio e distinto. *** Anche in diretta risposta alle linee di pensiero variamente anti-normative, una contro-tendenza teorica e filosofica si è manifestata nel secondo dopoguerra, ma con particolare evidenza a partire dagli anni settanta del secolo scorso. Quasi non si trova libro di filosofia o teoria politica pubblicato in lingua inglese negli ultimi decenni del novecento la cui prefazione non contenga un grato riconoscimento a John Rawls per avere riportato in gioco (nel 1971, con A Theory of Justice) un atteggiamento schiettamente normativo verso i problemi politici – in un momento in cui la stessa filosofia morale, nella misura in cui sopravviveva come oggetto di studio a sé, rischiava di ridursi, almeno nel mondo anglosassone, ad un utilitarismo profondamente affine alle più diffuse tendenze anti-normative delle quali si è accennato. Successivamente, a partire dalle lezioni degli anni ottanta, poi confluite nel Liberalismo politico, Rawls ha posto al centro del dibattito la questione del «fatto del pluralismo», che della democrazia deliberativa diverrà un motivo centrale.31 L’influenza dell’opera di Rawls è stata ampia al punto che, poco meno di vent’anni dopo A Theory of Justice, un’introduzione alla filosofia politica poteva essere dedicata pressoché per intero a questioni morali, iniziando con l’affermare esplicitamente che non avrebbe trattato: ... temi che pure un tempo erano considerati il nucleo principale della filosofia politica – è il caso dell’analisi concettuale del significato di potere o sovranità, nonché dell’approfondimento della natura del diritto. Tutti questi argomenti hanno conosciuto una notevole fortuna fino a venticinque anni fa; negli ultimi decenni, invece, l’accento è caduto su quegli ideali di giustizia, libertà e comunità che vengono invocati in sede di valutazione delle istituzioni e delle scelte politiche di fondo.32 31. Della filosofia rawlsiana non potrò offrire un’esposizione esaustiva, per la quale rimando invece a: S. Freeman, Rawls, New York: Routledge, 2007; S. Maffettone, Rawls: An Introduction, Cambridge: Polity Press, 2010. La silloge più ampia, anche se ormai datata, della letteratura secondaria la si può trovare nei cinque volumi di: H. S. Richardson e P. Weithman, Philosophy of Rawls: a Collection of Essays, New York: Routledge, 1999. 32. È del 1990 la prima edizione in inglese (poi rivista ed accresciuta nel 2001) di: W. Kymlicka, Introduzione alla filosofia politica contemporanea, Milano: Feltrinelli, 1996, p. 9. D’altra parte, Philip Pettit fa coincidere quasi del tutto la storia della filosofia politica, in ambito analitico, con le di- - 16 - 1. Articolare una definizione Quindi, coerentemente proseguendo: ... la filosofia politica [...] è materia di argomentazione morale, e l’argomentazione morale non può evitare di fare appello alle nostre convinzioni ponderate. Dicendo queste cose, io do voce a quella che considero la visione corrente dell’argomentazione morale e politica, ossia all’idea che tutti noi abbiamo delle credenze morali, che queste credenze possono essere giuste o sbagliate, che noi abbiamo determinate ragioni per pensare che sono giuste o sbagliate, e che ragioni e credenze possono venir organizzate in princìpi morali e in teorie della giustizia sistematiche.33 Guardando retrospettivamente alla produzione filosofica degli ultimi vent’anni, il giudizio di Kymlicka appare un poco affrettato, e tuttavia dà bene il segno del cambiamento di tono prodottosi, in buona parte grazie all’iniziale impulso di Rawls. L’influenza di Habermas è stata altrettanto grande, e il suo intento persino più ambizioso dato che, attraversando molteplici discipline, a partire dalle radici nella stessa teoria critica francofortese, egli si è proposto di rielaborare la ragione pratica in chiave inter-soggettiva, nel quadro di una complessiva ristrutturazione teorica delle forme del discorso razionale. Questo vale a dire, per semplificare al massimo, che è in una ragione ricostruita in base ai propri presupposti situati nell’ordinaria comunicazione linguistica che sarà ancorata anche la validità dei princìpi politici.34 Conseguentemente, forse più di qualunque altro pensatore contemporaneo, Habermas ha intrapreso un confronto serrato con i pensieri scettici e anti-normativi, dovunque si trovassero, dalla filosofia teoretica alla sociologia. È al culmine di questo lungo e faticoso discorso che l’idea di «politica deliberativa» diviene la chiave di volta d’una teoria dello Stato democratico di diritto che intende rappresentare anche il compimento della concezione comunicativa della razionalità.35 Perciò, chi sprezzanteverse reazioni all’opera di Rawls, vedi: P. Pettit, “Analytical Philosophy”, in A Companion to Contemporary Political Philosophy, a cura di R. E. Goodin, et al., Oxford: Wiley-Blackwell, 2007. 33. W. Kymlicka, Introduzione alla filosofia politica contemporanea, p. 16. 34. Una sintetica ricostruzione del passaggio da questa filosofia discorsiva alla teoria deliberativa sarà presentata nel terzo capitolo. Non potendo offrire, invece, un’introduzione complessiva al discorsivismo, anche qui rimando ad alcune indicazioni bibliografiche. Per un’esposizione complessiva del pensiero di Habermas si vedano: S. Petrucciani, Introduzione ad Habermas, Roma-Bari: Laterza, 2000; E. O. Eriksen e J. Weigård, Understanding Habermas: Communicative Action and Deliberative Democracy, London: Continuum, 2003. Per comprendere le basi filosofiche del discorsivismo è fondamentale il pensiero di Karl-Otto Apel, per il quale i riferimenti principali, in lingua italiana, sono: K.-O. Apel, Etica della comunicazione, Milano: Jaca Book, 1992; K.-O. Apel, Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. Per una introduzione al pensiero di Apel, si vedano: S. Petrucciani, Etica dell’argomentazione. Ragione, scienza e prassi nel pensiero di KarlOtto Apel, Genova: Marietti, 1988; V. Marzocchi, “L’etica dell’argomentazione di K.-O. Apel, una presentazione ed alcune critiche”, Fenomenologia e Società 17, no. 1 (1994): 101-32; V. Marzocchi, Ragione come discorso pubblico: la trasformazione della filosofia di K.-O. Apel, Napoli: Liguori, 2001. 35. J. Habermas, Fatti e norme. Si deve notare come, benché soltanto in quest’opera, la cui prima Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 17 - mente accusava questa concezione di essere troppo “settecentesca” per la società contemporanea,36 se non nel giudizio di valore aveva perfettamente ragione almeno nella diagnosi. Il progetto, dichiaratamente radicato nell’illuminismo, era proprio quello di ridefinire la relazione tra una ragione criticamente avvertita – dunque ora intesa come comunicativa e procedurale – e la sua attuabilità entro un giusto sistema politico. In poche parole, riassume bene Andrew Arato: Jürgen Habermas è rimasto fedele al retaggio della Teoria Critica – al metodo e alla prospettiva della critica immanente della società. Il suo concetto di un “paradigma procedurale del diritto” è pienamente intelligibile soltanto nel contesto di questo sfondo. Ciò significa, in primo luogo, illuminismo nella società contemporanea con un preciso progetto normativo: l’attualizzazione del sistema dei diritti nel senso più pieno.37 S’intende che non necessariamente la democrazia deliberativa condividerà integralmente la concezione comunicativa della razionalità, né la diagnosi habermasiana circa la modernità quale progetto incompiuto;38 posizioni talvolta contraddette, e più spesso non esplicitamente messe a tema, negli studi sulla deliberazione. E però, l’intero approccio deliberativo è caratterizzato dal tentativo, sia pur diversamente articolato, di coniugare democraticamente la razionalità – vale a dire, dar conto di un possibile orientamento al bene comune nel quadro di una libertà individuale a sua volta non più garantita da alcuno sfondo trascendente – ed è questo il dato che inevitabilmente accosta l’approccio deliberativo, anche laddove sia declinato secondo modalità niente affatto storicizzanti, agli snodi centrali della filosofia politica moderna. Perciò, la democrazia deliberativa è da interpretare come parte del ritorno – del quale Rawls ed Habermas sono stati i principali alfieri, ma certo non gli unici – verso i temi classici della teoria democratica, dell’illuminismo e ancor prima del edizione tedesca è del 1992, Habermas faccia propria l’etichetta di democrazia deliberativa, già la sue posizioni precedenti erano state, come si vedrà anche nel prossimo capitolo, tra le basi dell’elaborazione del concetto nel decennio precedente. Ciò ha prodotto la curiosa situazione per cui la declinazione habermasiana della democrazia deliberativa deriva in parte dal lavoro di autori, come Jon Elster, John Dryzek e Joshua Cohen, a loro volta influenzati dalle precedenti opere di Habermas, rispetto alle quali, però, Fatti e norme ha introdotto variazioni strutturalmente rilevanti. 36. E. Vitale, “Habermas e le teorie della democrazia”, Paradigmi XV, no. 43 (1997): 137-55. 37. A. Arato, “Procedural Law and Civil Society. Interpreting the Radical Democratic Paradigm”, in Habermas on Law and Democracy, a cura di M. Rosenfeld e A. Arato, Berkeley: University of California Press, 1998, p. 26, traduzione mia. 38. J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Roma-Bari: Laterza, 2003; M. Passerin d’Entrèves e S. Benhabib, a cura di, Habermas and the Unfinished Project of Modernity, Cambridge MA: MIT Press, 1997. - 18 - 1. Articolare una definizione contrattualismo liberale e del repubblicanesimo. Radici normative che hanno subìto una lunga serie di attacchi fondati sulla considerazione di diversi “fatti” – dalle forze di produzione al “bio-potere”, passando per la volontà di potenza e il comportamentismo della social choice – che invariabilmente smentiscono le pretese delle teorie democratiche, liberali e repubblicane, facendole apparire poco realistiche e ancor meno applicabili. Differentemente dalla più gran parte della filosofia moderna, però, la democrazia deliberativa non intende porre al centro della politica, e della ragion pratica in generale, la volontà di un soggetto unitario (individuale, collettivo, storico e/o spirituale che sia) tendenzialmente sostituendola proprio con la prassi intersoggettiva della deliberazione.39 Sfortunatamente, andare al di là della formula e spiegare che cosa ciò significhi non è semplice, giacché il concetto che la democrazia deliberativa ha di se stessa si presenta tutt’altro che univoco, talvolta persino contraddittorio, come proseguendo si potrà osservare. 1.2. Variabili teoriche Inquadrato l’approccio deliberativo in modo molto generale, sia rispetto ai suoi avversari teorici sia nei suoi intenti di fondo, si può ora tornare su un livello più analitico, e definire, attraverso sei elementi caratterizzanti, l’ampio insieme degli approcci deliberativi come composto da: 1. teorie politiche 2. secondo le quali il processo pubblico e pluralistico 3. di discussione e confronto argomentativo 4. finalizzato ad una decisione pratica, 5. giustifica e legittima la democrazia 6. favorendo risultati moralmente e cognitivamente migliori Questa definizione, pur esplosa nei suoi elementi costitutivi, è tanto ampia quanto indeterminata, giacché mentre ciascuno dei termini che vi compaiono necessita di ulteriori specificazioni, nella sua vaghezza essa è anche attribuibile quasi a chiunque parli di democrazia – escluse soltanto le varianti più esplicitamente demagogiche e populiste che, pur sempre floride nella pratica, non trovano molti apologeti nella teoria. Tuttavia, resta preferibile iniziare da una definizione così generica perché, da un lato, ogni spiegazione dettagliata di cosa la democrazia deliberativa sia, data la 39. Habermas separa nettamente le filosofie della coscienza, con quelle che considera le loro propaggini post-moderne, dalla propria posizione discorsiva/intersoggettiva, vedi: J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità. Un’analoga interpretazione della democrazia deliberativa è esplicita anche in Bernard Manin: B. Manin, “On Legitimacy and Political Deliberation”, Political Theory 15, no. 3 (1987): 338-68; B. Manin, La democrazia dei moderni, Milano: Anabasi, 1992. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 19 - varietà di cui sopra, finisce per peccare di particolarismo e, d’altro canto, è proprio nel diverso modo d’intendere i termini in gioco che si manifestano le più rilevanti divergenze tra i teorici.40 Dunque, si dovrà procedere esaminando quali possano essere le opzioni percorribili per ciascuno dei punti della definizione: 1. Si tratta di ‘teorie’ deliberative e non di ‘filosofie’, proprio a sottolineare la pluralità disciplinare degli approcci. Ma anche solo l’essere ‘politiche’ di queste teorie è già controverso. Possono corrispondere alla parte politica di filosofie comprensive, oppure presentarsi come ‘politiche’ in senso autonomo.41 È poi possibile intendere tale qualifica più ampiamente, considerando la deliberazione applicabile a qualsiasi aspetto della società, oppure restringerla in qualche misura a specifici contesti istituzionalizzati – questi a loro volta possono essere quelli classicamente politici, i parlamenti e gli altri organi tipici dello Stato democratico moderno, oppure costruiti ad hoc per favorire una migliore deliberazione. Ancora, dalla teoria si può passare all’applicazione, e così la democrazia deliberativa diventa politica in un senso più immediatamente pragmatico, come sta avvenendo con crescente intensità negli ultimi anni, con le opportunità e i rischi che ciò comporta.42 2. Caratterizzare concretamente un ‘processo pluralistico’ significa in primo luogo indicarne i limiti interni ed esterni. Tutti concordano nell’affermare il carattere egalitario della deliberazione,43 ché altrimenti non sarebbe democratica, ma la necessità di definire i vincoli che danno forma al processo deliberativo, come anche chi debba esservi incluso, in quali luoghi e a quali condizioni, solleva notevoli problemi. La definizione del demos, un tema classicamente aporetico per la democrazia e tanto più attuale oggi, è ampiamente ripreso dai teorici deliberativi.44 Su di 40. Questo approccio è anche opportuno per evitare il rischio di “nascondere” una discutibile teoria all’interno di una “semplice” definizione; critica che è stata effettivamente avanzata contro la democrazia deliberativa, si veda: A. Pintore, I diritti della democrazia, Roma-Bari: Laterza, 2003. 41. Divergenza che coincide, grosso modo, con quella tra le posizioni di Habermas e Rawls in merito, perlomeno per come intese da quest’ultimo: J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas”, Micromega Almanacco di filosofia (1996): 51-106. Il senso di questa contrapposizione sarà comunque approfondito a partire dal capitolo terzo. 42. C. M. Hendriks e L. Carson, “Can the market help the forum? Negotiating the commercialization of deliberative democracy”, Policy Sciences 41, no. 4 (2008): 293-313; D. Thompson, “Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science”, Annual Review of Political Science 11 (2008): 497-520. 43. Talvolta, però, si afferma anche la necessità di sottrarre alla partecipazione politica egalitaria alcuni tipi di decisioni; la predilezione di Rawls e dei teorici liberal per le corti giudiziarie è nota, ma idee non dissimili possono venire da parte repubblicana, si veda ad esempio: P. Pettit, “Depoliticizing Democracy”, Ratio Juris 17, no. 1 (2004): 52-65. 44. Si vedano ad esempio: F. Cheneval, “The People in Deliberative Democracy”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006; J. Bohman, Democracy across Borders: From Dêmos to Dêmoi, MIT Press, 2007. - 20 - 1. Articolare una definizione un piano più astratto, se limiti e vincoli debbano essere intesi in modo formale oppure includere anche elementi contenutistici rappresenta una delle questioni fondamentali del dibattito tra le teorie deliberative.45 Inoltre, è da stabilire come debbano essere considerati i soggetti coinvolti – singole persone, partiti politici, istituzioni, gruppi sociali, “pubblici” differenziati per ampiezza e composizione, circuiti comunicativi senza soggetto46 – sia dal punto di vista normativo sia fattualmente, e come ciò influisca sugli altri aspetti della deliberazione, segnatamente su legittimità e qualità dei suoi esiti. 3. Strettamente connesso al precedente è il problema di che cosa possa valere come ‘discussione e confronto argomentativo’. Il punto è evidentemente centrale poiché è attraverso la buona qualità del discorso – a sua volta intesa come soltanto procedurale oppure anche contenutistica – che ci si aspetta emergano i positivi effetti trasformativi sulle opinioni delle persone coinvolte.47 Però, mentre la ragionevolezza del discorso è necessaria affinché si possa parlare di democrazia deliberativa, qualità e quantità di essa possono variare notevolmente, in senso più o meno restrittivo verso forme non strettamente argomentative,48 rendendo manifesta la polarità tra l’istanza dell’inclusione democratica e quella della ragionevolezza degli esiti. Anche lo “spazio”, fisico e concettuale, in cui questo discorso dovrà svolgersi costituirà, ancora intrecciato con il punto precedente, un nodo centrale per la teoria. 4. L’obiettivo di giungere ‘ad una decisione pratica’ può apparire scontato, ma le opinioni divergono sia circa l’ambito da sottoporre alla deliberazione sia riguardo 45. Nel prosieguo della tesi adopererò ‘contenutistico’ come contrapposto a ‘formale’ e, soprattutto, ‘procedurale’. Sebbene spesso sia utilizzato il calco dall’inglese, ‘sostantivo’, non mi sembra che questo possa essere un termine adeguato in italiano. 46. Vedi: P. De Greiff, “Deliberative Democracy and Group Representation”, Social Theory and Practice 26, no. 3 (2000): 397-415; I. M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press, 2000; J. Bohman, Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy, Cambridge MA: MIT Press, 1996; J. Habermas, Fatti e norme, p. 356. 47. È questo uno dei principali elementi dell’opposizione rispetto alle teorie della social choice; come già accennato, è però possibile sostenere che questo aspetto della democrazia deliberativa funzioni come correttivo dei rischi indicati, dunque correttamente, dalle teorie della social choice, vedi: D. Miller, “Deliberative Democracy and Social Choice”, in Debating Deliberative Democracy, a cura di J. S. Fishkin e P. Laslett, Malden MA: Blackwell, 2003. 48. Si può spaziare dal negare cittadinanza deliberativa a qualsiasi espressione che non sia argomentativa: J. L. Martì, “The Epistemic Conception of Deliberative Democracy Defended”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006; fino all’accogliere, a certe condizioni, modalità di protesta relativamente distruttive: A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement, Cambridge MA: Harvard University Press, 1996, p. 135; D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. In chiave deliberativa, anche la distinzione operata da Rawls tra ragione pubblica esclusiva ed inclusiva va letta in questo modo, vedi: J. Rawls, Liberalismo Politico, Milano: Edizioni di Comunità, 1994, lezione VI. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 21 - la forma che la decisione dovrebbe assumere, e ciò mette in gioco anche il tema dell’assetto istituzionale – ed è qui di nuovo una questione di spazi e di limiti – più favorevole ad una “buona” democrazia deliberativa. Inoltre, è discutibile se al risultato si debba giungere per consenso o per contrapposizione maggioranza/minoranza – ovvero primariamente per consenso e soltanto in subordine per contrapposizione – e se questo consenso debba essere il consensus, moralmente informato,49 o se piuttosto, dicendola ‘pratica’, dovremmo intendere con realistico pessimismo la ‘decisione’ che di volta in volta è possibile raggiungere; magari considerando normativamente validi, non soltanto pragmaticamente necessari, anche metodi tipicamente strategici/aggregativi, come votazioni o trattative. 5. Il senso in cui la deliberazione contribuisce a giustificare e legittimare la democrazia può essere interpretato in modi molto diversi. Per ciascun termine dell’endiadi si pone la questione se esso abbia un valore intrinseco oppure strumentale – ovvero in quale misura un intreccio delle due cose – ed eventualmente strumentale per quali effettivi risultati, ed ogni opzione dimostra implicazioni diverse sulla relazione tra i due concetti. Inoltre, comunque lo si voglia intendere, il rapporto tra deliberazione e democrazia configura già di per sé un problema, perché se da un lato si può impiegare la prima come giustificazione normativa della seconda (la democrazia è un buon regime politico perché consente una libera deliberazione)50 e anche giungere ad affermare una tendenziale coincidenza tra i due termini (nella deliberazione si realizza la vera democrazia, e viceversa),51 è d’altro canto chiaro come le rispettive istanze normative possano teoricamente divaricarsi,52 divaricazione cui puntualmente si mostrano inclini nella prassi effettiva.53 La necessità di 49. Qui la contrapposizione tra consenso (consensus) e accordo (agreement) è più netta che nel linguaggio ordinario. «Ciò che distingue il consenso dal mero accordo è che [nel primo caso] gli individui approvano l’esito essenzialmente per le medesime ragioni»: J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, p. 48, traduzione mia. 50. D. Estlund, “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authority”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Bohman e W. Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997. Da una prospettiva diversa, si veda anche: C. Misak, “Making Disagreement Matter: Pragmatism and Deliberative Democracy”, Journal of Speculative Philosophy 18, no. 1 (2004): 9-22. 51. Idea che di per sé sarebbe più congeniale alle versioni ricostruttive, e quindi discorsiviste, della de- mocrazia deliberativa, ma che trova sostenitori anche in altri ambiti, vedi: J. L. Martì, “The Epistemic Conception of Deliberative Democracy Defended”. 52. C. Lafont, “Is the Ideal of Deliberative Democracy Coherent?”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. 53. Ciò accade su diversi piani, si vedano ad esempio: C. R. Sunstein, “Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes”, Yale Law Journal 110 (2000): 71-119; C. R. Sunstein, “The Law of Group Polarization”, The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 175-95; D. C. Mutz, Hearing the Other Side: deliberative versus participatory democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 22 - 1. Articolare una definizione mantenersi radicalmente democratici e tuttavia rendere significativo il valore della deliberazione richiede dunque un difficile equilibrio. 6. I ‘risultati moralmente e cognitivamente migliori’, o più brevemente ‘equi e intelligenti’, attesi dalla democrazia deliberativa ne rappresentano anche il vertice problematico; vale a dire che su questo punto convergono le principali linee del dibattito sulla deliberazione. Da un lato, tutte le condizioni poste a qualificare la deliberazione hanno lo scopo di favorire, o perfino costituire, la giustizia e il valore cognitivo dei risultati prodotti; d’altra parte, è a partire dalla qualità di questi esiti che la democrazia deliberativa viene perlopiù giustificata.54 Da questa duplice prospettiva, per così dire ascendente e discendente, sarà quindi possibile percorrere, e riannodare poi nelle conclusioni, tutte le linee del discorso deliberativo. Lo sviluppo degli aspetti indicati costituirà la struttura portante della seconda e più ampia parte di questa tesi. Per meglio comprendere il senso di queste opzioni, è però utile premettere un quadro sintetico della loro disposizione entro le posizioni teoriche e politiche in cui si trovano coniugate; a ciò sarà dedicata la restante parte di questo capitolo. Anche qui, sarebbe futile pretendere una tassonomia rigidamente ordinata: i contenuti inquadrati, come per ogni schema, presentano eccedenze da un lato o dall’altro. Tuttavia, almeno ai fini di un orientamento di massima, si possono legittimamente distinguere le teorie deliberative per il tipo di pretese di validità avanzate, per l’auto-comprensione come teorie contenutistiche o procedurali e quindi per le diverse tradizioni politiche cui fanno riferimento. Queste articolazioni sono qui presentate in modo piattamente sincronico, mentre periodi successivi hanno invero mostrato la prevalenza di orientamenti diversi, ma questa semplificazione è utile per iniziare a inquadrare contenuti da discutere poi più approfonditamente; l’evoluzione diacronica del dibattito sarà comunque oggetto del prossimo capitolo. 1.2.1 Pretese di validità: descrivere, prescrivere, giudicare Che la democrazia deliberativa si sviluppi nel contesto di un recupero della teoria politica normativa non significa, né deve oscurare, come gli studi raccolti sotto tale etichetta includano diversi approcci, e corrispondenti pretese di validità, non limitandosi affatto a considerare il puro dover essere. Lo stesso recupero di tale dimensione è avvenuto in un quadro che fin dall’inizio intendeva contemporaneamente descrivere la politica democratica per com’essa è, vicina o lontana che sia dall’ideale. 54. Vedi ad esempio: I. Shapiro, “Optimal Deliberation?”, The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002), p. 196. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 23 - D’altra parte, è una teoria nel senso più classico proprio quella che descrive ciò che è o accade, assumendo la posizione dell’osservatore ed avanzando dunque la pretesa di essere vera. Ma se ciò che è descritto include delle azioni, come certo è il caso per la politica, allora dalla descrizione sarà facile, e spesso inevitabile, scivolare verso la prescrizione di ciò che si dovrebbe fare. Questo a sua volta potrà essere inteso dal punto di vista della correttezza normativa,55 e allora la pretesa avanzata sarà quella della giustizia; oppure rispetto ad una determinata finalità (la quale potrà poi essere ulteriormente giustificata), il che produrrà discorsi applicativi o pragmatici, volti ad individuare i mezzi più efficaci per raggiungere il fine previsto. Se il prescrivere non può che precedere le azioni, queste, dopo essere accadute, potranno esser giudicate conformi, o meno, rispetto a quello, il che porterà a giustificazioni ancora diversificate attraverso pretese di giustizia normativa ed efficacia pragmatica. L’approccio deliberativo interseca, combinandoli peraltro in vari modi, tutti questi discorsi; perciò, una considerazione carente o indistinta di essi rischia di rendere inintelligibile la teoria, sovrapponendo differenti piani argomentativi, riverberandosi poi la confusione tanto nelle critiche quanto tra le posizioni più simpatetiche. Dunque, per cominciare si vuol descrivere come la democrazia effettivamente sia, e ciò significa tanto interpretare in modo deliberativo i sistemi politici presenti e le tradizioni da cui originano – una via diversamente percorsa da Rawls, Habermas e dai sostenitori del repubblicanesimo – quanto osservare quei luoghi politici reali, storici o attuali, che, almeno in parte, già agiscono o hanno agito deliberativamente. Da questo punto di vista, la teoria si preoccuperà in primo luogo della verità delle descrizioni che propone. Però, anche prescindendo da considerazioni epistemologiche più generali, gli stessi oggetti di studio già richiamano considerazioni normative. Le azioni politiche, e ancor meno l’insieme della società, infatti, non si presentano mai in modo immediato (se pure si volesse ammettere una qualche immediatezza per più semplici oggetti), richiedendo bensì, anche solo per la sconfinata numerosità dei casi osservabili, una basilare operazione di delimitazione, la validità della quale dovrà pur essere difendibile. Se, ancora, si credesse di poter sfuggire da un discorso normativo – rifugiandosi magari in una metodologia sociologico-statistica, per individuare in modo “neutrale” un insieme appropriato di azioni e situazioni sociali – comunque la questione si ripresenterebbe nel momento in cui si volesse giudicare la qualità democratico-deliberativa di questi stessi oggetti presuntivamente “neutralizzati”. 55. Benché la distinzione tenda talvolta a sfumare, impiego “prescrizione” e suoi derivati come concetto più generale, all’interno del quale la normatività o validità in senso più stretto, che riguarda anche il giudizio di finalità “ultime”, o perlomeno “alte”, come la libertà e la giustizia, sarà distinta da quelle raccomandazioni pragmatiche di mezzi adeguati ad un fine non direttamente messo in discussione. - 24 - 1. Articolare una definizione Se quanto detto vale per la teoria politica in genere, è ancor più ovvio come per la democrazia deliberativa sia centrale il discorso prescrittivo/normativo. Su di esso, tuttavia, si articolano istanze ulteriormente diversificate, il modo di intendere le quali influenza profondamente la struttura delle proposte teoriche. Come sopra accennato, non è semplice neanche definire quali siano le caratteristiche della deliberazione che si vuole raccomandare, soprattutto perché alcune di queste, messe in pratica, possono ben entrare in contraddizione tra loro. D’altronde, la varietà delle opinioni in merito poggia su differenze più profonde, riguardanti la forma stessa di questa prescrittività. Come si è detto, della deliberazione si può fare una questione di giustizia o di efficacia, oppure, invero più spesso, una combinazione delle due. Ma qual è esattamente il nesso tra deliberazione e giustizia? L’idea intuitiva è che una discussione che fosse aperta a tutti gli interessati e condotta in modo razionale e imparziale, libera dunque da ogni distorsione, condurrebbe senz’altro verso risultati giusti.56 Si potrebbe allora pensare, grossomodo come Rousseau riguardo la volontà generale, che in condizioni ideali ci sarebbe perfetta coincidenza tra ciò che è giusto e ciò che risulta dalla deliberazione democratica – le decisioni deliberate sarebbero legittime perché giuste – ma ovviamente tali condizioni non s’incontreranno mai nella realtà.57 Perciò, il problema diviene se si debba considerare quella deliberazione molto imperfetta, la sola realmente praticabile, in qualche modo costitutiva della giustizia, o perlomeno della legittimità, dei suoi risultati, oppure soltanto come un mezzo ad essi subordinato – il che corrisponde alla differenza tra un approccio deontologico ed uno teleologico.58 Nel secondo caso, spostato il criterio del giusto “al di fuori” della deliberazione, la teoria finirà per coincidere con un discorso orientato all’efficacia; questo perché, seppure è ben diverso indicare come fine dei valori morali, quali la 56. La «situazione discorsiva ideale» è l’espediente argomentativo impiegato da Habermas per delucidare il fondamento discorsivo dell’etica (J. Habermas, “Etica del discorso”, in Etica del discorso, Roma-Bari: Laterza, 1989); si deve però notare fin d’ora come, al di là di qualche fraintendimento, l’intento dell’autore non fosse quello di costruire direttamente una teoria politica come realizzazione concreta di una tanto forte idealizzazione. 57. Anche sul piano puramente teorico, comunque, il modo in cui questa situazione ideale, impiegata più per fondare discorsi etici che non immediatamente politici, dovrebbe essere modellata è controverso; così ad esempio nella critica di Habermas alla posizione originaria di Rawls, e relativa risposta, nel corso di un dibattito che qui interesserà anche per altri aspetti: J. Habermas, “Conciliazione tramite uso pubblico della ragione”, in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002; J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas”. 58. Impiego questi termini in un senso piuttosto limitato, cercando di evitare implicazioni filosofiche delle quali sarebbe impossibile rendere conto. In particolare, in luogo della teleologia avrei potuto far riferimento al consequenzialismo (etichetta usuale nel dibattito filosofico di lingua inglese, vedi: W. Sinnott-Armstrong, “Consequentialism”, http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/); ho però scelto questa terminologia perché il significato più ampio della teleologia consente di cogliere meglio il senso dei diversi tipi di argomentazioni finalistiche. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 25 - giustizia o la libertà, anziché, ad esempio, la prosperità o il mantenimento dell’ordine sociale, in tutti i casi separare la procedura dalla finalità introduce, come minimo, la tendenza ad elaborare teleologicamente la prima in modo che possa più efficacemente condurre alla seconda. Viceversa, ad una concezione deontologica dovrebbe corrispondere una democrazia deliberativa elaborata iuxta propria prinicipia, non consequenzialmente rispetto a questo o quel risultato politico concreto. Alle possibili strutture della teoria normativa, corrispondono diverse modalità di giudizio e giustificazione. Pensando come teleologica la validità della democrazia deliberativa, se ne potrà dare ragione soltanto confrontando i risultati effettivi e quelli attesi. Ciò può assumere la forma di un ampio giudizio, politico e morale, che soppesa la qualità deliberativa di una democrazia contro i risultati storicamente ottenuti nella corrispondente società. Il medesimo tipo di giudizio può esercitarsi in forme più ristrette, valutando solo uno o pochi elementi di un ordinamento politico in forza della bontà degli esiti, passati o attesi per il futuro. Sfumature di tali posizioni corrispondono all’atteggiamento di Rawls e dei liberal-deliberativi, ma, in larga parte, anche dei teorici repubblicani – benché questi ultimi, per tradizione, insistano maggiormente sul valore intrinseco della partecipazione politica. Tuttavia, valori come la giustizia o la virtù civica, dal punto di vista delle scienze sociali, appaiono spesso fumosi, e inutilmente magniloquenti. Non è dunque sorprendente che gli approcci empirici alla deliberazione desiderino poi misurare sperimentalmente, sul metro di risultati anticipatamente considerati corretti, quel che accade entro spazi deliberativi ristretti e controllabili. Dunque, pur restando notevole la distanza tra le posizioni, schiettamente assiologiche, del liberalismo e del repubblicanesimo e quelle invece tipiche degli approcci empirici, la forma dell’argomentazione a sostegno della democrazia deliberativa è analoga, in entrambi i casi teleologica. Il discorso giustificativo, d’altronde, deve corrispondere in qualche modo a quello normativo, e tuttavia la questione si presenta più complessa per un approccio deontologico. Infatti, mentre una struttura normativa teleologica già implica, e persino include, un’omologa giustificazione, si potrebbe pur difendere la necessità di elaborare una teoria normativa deontologica in forza dei risultati che solo essa, magari, sarebbe in grado di produrre – questo è spesso il caso per quelle interpretazioni della deliberazione democratica come “generatore” di legittimità (nel suo doppio significato, normativo ma in questo caso anche fattuale) per il sistema politico. Perciò, ad un struttura deontologica potrebbe corrispondere una giustificazione teleologica. Di converso, è chiaro come il difendere la validità della teoria soltanto attraverso un - 26 - 1. Articolare una definizione giudizio deontologico, basato dunque su princìpi,59 implichi una struttura normativa parimenti deontologica. In altre parole, si osserva una simmetria inversa tra i discorsi normativi e di giustificazione e il loro carattere deontologico o teleologico. Ad una giustificazione teleologica potrebbe corrispondere una teoria elaborata in entrambi i modi. Diversamente, un giudizio deontologico è compatibile soltanto con una struttura normativa omologa, e questo ne fa un fondamento vero e proprio, più che non una generica giustificazione logicamente distinguibile dalla teoria stessa. All’opposto, mentre una teoria teleologica coincide con una giustificazione dello stesso tipo, su una normatività concepita deontologicamente è possibile convergere partendo da giudizi motivazionali di entrambi i tipi. Sciogliere in modo appropriato l’intreccio di questi discorsi è uno dei risultati principali che mi propongo di raggiungere con questa tesi, si vedrà dunque come queste considerazioni iniziali torneranno più volte centrali nel proseguire l’argomentazione. 1.2.2 Procedura e contenuti Se la democrazia deliberativa debba considerarsi come una teoria soltanto procedurale, oppure includere elementi contenutistici, ed eventualmente in quale misura, rappresenta una questione tra le più cariche di implicazioni. Perciò, nonostante negli ultimi anni il dibattito sembri assestato su un punto di compromesso,60 il tema merita d’essere mantenuto in primo piano. Il problema principale è se la dimensione epistemica e quella morale della deliberazione possano essere fondate in termini procedurali, o piuttosto non richiedano almeno alcune limitazioni contenutistiche, e come ciò interferisca con il carattere democratico della teoria. La posizione puramente procedurale può essere introdotta 59. Qui come in seguito, assumo la distinzione tra un ‘valore’, che corrisponde ad una finalità contenutistica, dei sistemi politici come delle singole azioni, e un ‘principio’, che, lo indica già la parola, si trova all’origine di un’azione, o sistema politico, in modo logicamente indipendente dagli esiti. È chiaro come, tanto nell’uso comune quanto in quello filosofico, i termini si prestino a confusioni e sovrapposizioni – ad una devo cedere immediatamente, impiegando il termine ‘validità’ come riferito in generale alla normatività, senza differenziare tra valori e princìpi – il punto da tenere fermo è che, alle azioni che lo seguono, un principio richiede coerenza, mentre ciò che si fa in vista del conseguimento di un valore, è finalisticamente valutato in termini di efficacia. Questa differenza corrisponde da un lato a quella tra deontologia e teleologia, mentre dall’altro è profondamente intrecciata alla tensione tra aspetti formal-procedurali e contenutistici della democrazia deliberativa. 60. Bene esemplificato dall’epistemic proceduralism Estlund, del quale si dirà nel capitolo terzo, e dalle critiche contro quelle teorie che tentano di svincolarsi dagli esiti contenutistici delle procedure democratiche, o che viceversa fanno troppo affidamento su di essi, vedi: D. Estlund, Democratic Authority: A Philosophical Framework, Princeton: Princeton University Press, 2008, capp. 4, 5 e 6. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 27 - attraverso le parole di Amy Gutmann e Dennis Thompson, dal canto loro sostenitori di un approccio contenutistico, che così descrivono il pensiero dei loro avversari: I princìpi della democrazia deliberativa [...] non dovrebbero prescrivere il contenuto delle leggi, ma soltanto le condizioni (come l’eguale diritto di voto) necessarie affinché le procedure possano funzionare equamente. Questi teorici, che chiamiamo proceduralisti puri, asseriscono che la teoria democratica non dovrebbe incorporare princìpi sostanziali, come la libertà individuale o l’eguaglianza di opportunità, al di là di quanto necessario per un equo processo democratico. Essi non negano che princìpi sostanziali come la libertà di religione, l’assenza di discriminazioni o un’assistenza sanitaria di base siano importanti, ma vorrebbero tenere questi princìpi fuori dalle loro teorie democratiche.61 Le condizioni procedurali di un accordo libero e ragionato possono essere specificate a diversi livelli di dettaglio, ma il nodo resta che soltanto a partire dalla qualità formale della procedura è possibile giustificare e legittimare – e proprio sulla differenza tra legittimità (giuridico-politica) e giustificazione (morale o tecnico-pragmatica) si gioca buona parte della questione – gli esiti decisionali che ne derivano,62 mentre nessun contenuto può essere dato per scontato a prescindere dalla prassi deliberativa effettivamente svolta. Da un punto di vista logico, la posizione procedurale appare più solida, dato che la sua formulazione, deontologica, non è altro che quella della democrazia deliberativa stessa.63 Tuttavia, contro questa concezione è possibile sollevare almeno due ordini di obiezioni. Pragmaticamente, si può ben arguire quanto sia arduo stabilire una procedura percepita come legittima senza alcun nesso con i suoi risultati effettivi – vale a dire che gli esiti possono bensì essere osservati e giudicati, ma in linea di principio non intervengono sulla legittimità della democrazia e delle sue procedure – e chi sostiene una concezione teleologica della democrazia deliberativa deve sempre argomentare, almeno implicitamente, in questo senso. Più radicalmente, si può anche far notare come, senza un criterio di giudizio esterno ad essa, la deliberazione rischi 61. A. Gutmann e D. Thompson, “Deliberative Democracy Beyond Process”, The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002), p. 153, traduzione mia. In questo come in altri passaggi ben si avverte la mancanza di una distinzione adeguata tra princìpi e valori. 62. Questa posizione, in un’ottica discorsivista, può essere estesa alla conoscenza scientifica-empirica: K.-O. Apel, “Fondazione normativa della ‘teoria critica’ tramite ricorso all’eticità del mondo della vita?”, in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997, pp. 230 ss. D’altronde, seppur in un senso forse più debole, idee simili non sono estranee neanche alla tradizione pragmatista. In senso opposto, alcune critiche contro la democrazia deliberativa si sviluppano proprio contro la pretesa, giudicata irrealistica, di estendere alla politica il modello di un discorso ragionato e consensuale, tipico dei contesti accademico-scientifici e adeguato solo per essi. 63. Anche autori che sostengono posizioni contenutistiche, in effetti, basano la propria teoria su princìpi formal-procedurali, così gli stessi Gutmann e Thompson presentano la reciprocità, di per sé vuota di contenuto benché a sua volta giustificata in base a ulteriori valori morali, come fondamento della democrazia deliberativa: A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement. - 28 - 1. Articolare una definizione di ridursi ad una sorta di vuota tautologia e, ancor peggio, come neanche gli stessi partecipanti potrebbero svolgere il loro ruolo nel dibattito senza presupporre criteri indipendenti;64 ma qualsiasi principio di giustizia, equità o intelligenza, se posto come esterno alla deliberazione, rappresenterebbe per essa un contenuto fissato a priori, dissolvendone quindi il preteso proceduralismo. La rilevanza di questa linea di critica è chiara, dal momento che, rifuggendo dall’affermazione aprioristica di valori contenutistici, porre tutti gli oneri di legittimità e giustificazione sulle qualità formali della procedura significa affidarle alla prassi discorsiva delle persone coinvolte. Considerati questi e altri problemi,65 la maggior parte dei teorici deliberativi ha assunto posizioni almeno parzialmente contenutistiche.66 Questo accade in maniera particolarmente spiccata per gli autori più vicini al liberalismo di stile rawlsiano – ben comprensibilmente dato che la posizione originaria e l’idea di ragione pubblica configurano esplicitamente un paradigma contenutistico, sia pur “leggero” – o al repubblicanesimo, ma in generale sono molti gli autori, tra i rappresentanti del mainstream deliberativo, che sostengono da tempo posizioni intermedie, anche appoggiandosi all’evidente difficoltà di tracciare un confine netto tra ciò che è solo formale e quel che rappresenta, invece, anche un contenuto sostanziale.67 La differenza tra il puro proceduralismo e le posizioni contenutistiche si rispecchia nella concezione del valore legittimante della deliberazione per la democrazia. Benché in astratto la deliberazione possa essere intesa anche contenutisticamente e con valore intrinseco, oppure strumentale e puramente formale, i proceduralisti tendono a considerarne il valore intrinseco – prevalentemente nel senso che nella partecipazione alla deliberazione si realizza concretamente l’autonomia – mentre, al contrario, chi vuole enfatizzare la strumentalità della deliberazione, per raggiungere risultati definiti come moralmente e/o cognitivamente migliori, ne offre di solito una versione più carica di determinazioni contenutistiche, sia nella forma di valori di base condivisi sia come restrizioni agli argomenti di discussione, perché soltanto a tali condizio64. F. Schauer, “Discourse and its Discontents”, Notre Dame Law Review 72 (1997), p. 1318; M. Festenstein, “Deliberative Democracy and Two Models of Pragmatism”, European Journal of Social Theory 7, no. 3 (2004), p. 296. 65. Un ulteriore elemento sfavorevole al puro proceduralismo è la difficoltà di applicarlo nei modi e nei contesti considerati appropriati dalla maggior parte degli “empirici”. Di per sé, ciò non costituisce un argomento contro la concezione procedurale, ma contingentemente rappresenta un fattore rilevante. 66. Perciò, critiche come quella della Pintore (A. Pintore, I diritti della democrazia) che attribuisce alla democrazia deliberativa un inserimento surrettizio di valori sostanziali, non sono letteralmente giustificate, dato che tali valori sono riconosciuti, niente affatto surrettiziamente, da molti autori. Tuttavia, è pur vero che le accuse di “imperialismo” valoriale non sono invalidate da questo riconoscimento esplicito, semmai trovandovi delle aggravanti. 67. A. Gutmann e D. Thompson, “Deliberative Democracy Beyond Process,” p. 155. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 29 - ni sarebbe plausibile sostenere la tendenziale bontà degli esiti.68 Anche per questo motivo, è in concomitanza con la sempre maggiore attenzione agli aspetti pragmatici e applicativi della democrazia deliberativa che una posizione di compromesso tra procedura e contenuto ha acquisito maggiore plausibilità. Le teorie deliberative contenutistiche, tuttavia, prestano il fianco all’accusa d’essere antidemocraticamente esclusive.69 Presumendo che soltanto certi contenuti siano politicamente legittimi, mentre altri andrebbero eliminati a priori dalla deliberazione pubblica, a prescindere da come concretamente questi siano individuati, è chiaro che si staranno escludendo dalla possibilità di discutere su un piano di parità tutti quei partecipanti eventualmente in disaccordo con le opzioni preventivamente determinate. Dato che difficilmente sarebbero le materie di scarsa rilevanza quelle su cui importerebbe imporre limitazioni contenutistiche, è ben comprensibile come la possibilità di esclusione manifesterebbe la spiccata tendenza ad attualizzarsi.70 Tutto ciò non è soltanto incompatibile con la comune percezione, per poco che sia riflessiva, della democrazia, ma anche più radicalmente in contrasto con i presupposti della teoria deliberativa stessa, nella misura in cui è a partire confronto argomentativo, in linea di principio pluralistico e privo di restrizioni, che ci si attendono risultati equi e giusti. Né si dovrebbe dimenticare come la teoria deliberativa sia stata elaborata in connessione con la necessità di legittimazione della democrazia moderna: Dovremmo tenere a mente la ragione per cui la teoria politica normativa ha introdotto una nozione epistemica di politica deliberativa: è per risolvere il ‘problema di legittimazione’ che lo stato laico [secular] fronteggia alla luce del ‘fatto del pluralismo’. Una volta che l’accettazione di decisioni politiche vincolanti non può più basarsi su giustificazioni derivate da una visione del mondo sostanziale che è, o ci si può aspettare che sia, condivisa da tutti i cittadini, l’onere della legittimazione cade finalmente soltanto su ciò che possiamo aspettarci dal processo democratico.71 68. Qui è anche interessante notare come il dibattito tra i fautori della pura procedura e quelli degli elementi contenutistici corrisponda in larga misura a quello tra i sostenitori di una legittimazione intrinseca o piuttosto strumentale della democrazia in genere. Si vedano ad esempio: C. G. Griffin, “Democracy as a Non-Instrumentally Just Procedure”, The Journal of Political Philosophy 11, no. 1 (2003): 111-21; R. J. Arneson, “Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy”, The Journal of Political Philosophy 11, no. 1 (2003): 122-32. 69. Così chi, come Iris Marion Young, focalizza la sua attenzione sull’inclusione, difende anche posizioni puramente procedurali: I. M. Young, “Justice, Inclusion, and Deliberative Democracy”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. 70. Si può pensare a quanto devono sembrare ragionevoli le rispettive posizioni, mentre irrazionali quelle opposte, ai sostenitori e agli avversari del diritto all’aborto, della pena di morte, del pacifismo, della affirmative action o del ruolo pubblico della religione; a dispetto di discussioni pubbliche che durano da decenni, se non secoli, anche se perlopiù portate avanti con intenti e metodi non proprio deliberativi. 71. J. Habermas, “Concluding Comments on Empirical Approaches”, Acta Politica 40, no. 2 (2005), p. 386, traduzione mia. - 30 - 1. Articolare una definizione La via d’uscita percorsa dai sostenitori di una democrazia deliberativa moderatamente contenutistica consiste di solito nel dichiarare che i valori inclusi nella teoria sono essi stessi discutibili deliberativamente,72 mentre fanno anche notare come le procedure stesse non debbano certo essere definite una volta per tutte, bensì democraticamente deliberate dai cittadini medesimi.73 Dunque, entrambi i termini in questione tornerebbero ricorsivamente alla procedura deliberativa effettivamente svolta. Tuttavia, tale argomento sposta bruscamente l’oggetto del discorsco, con ciò non rispondendo affatto ai problemi sollevati dal possibile antagonismo tra procedura e contenuto. Infatti, la questione resta, come nelle stesse parole di Gutmann e Thompson, se la teoria debba prescrivere, almeno in parte, anche il contenuto della deliberazione oppure no. Percorrendo l’argomentazione di cui sopra, la posizione contenutistica non si differenzia in modo rilevante da quella procedurale, giacché si guarda bene dall’affermare che alcune questioni debbano essere preventivamente poste al di fuori della possibile decidibilità democratica, il che coinciderebbe con l’abbandonare la teoria deliberativa tout court. Il fatto che la pubblica discussione, nel momento in cui effettivamente si svolge, non possa che avere dei contenuti è persino banale, così come è chiaro che la stessa opzione a favore della deliberazione – ma ciò vale per la democrazia in genere, come pure per qualsiasi altra forma politica – si presenterebbe contenutisticamente onerosa dal punto di vista di chi non la condividesse; ma questo, sebbene apra ulteriori questioni, lascia del tutto impregiudicato il problema di come sia possibile, dati i princìpi della democrazia deliberativa, conciliare il pluralismo e l’apertura dell’ambito discorsivo con alcuni requisiti (cognitivi, morali e materiali) che, pur apparendo evidentemente necessari, non possono essere dati per scontati senza mettere in crisi i fondamenti del paradigma stesso.74 A dispetto degli anni di dibattito trascorsi, e nonostante l’attuale tendenza a non considerare più così centrali tali questioni, non sembra che il problema sia stato risolto in modo davvero accettabile. Piuttosto, ci si trova ancora nella situazione precocemente delineata da Carlos Nino,75 per cui caricando la deliberazione democrati72. Perciò sono caratterizzati come provisional: A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, p. 110-11. Per un approccio simile, ma articolato in modo più vicino al discorsivismo, si veda: P. Gilabert, “The substantive dimension of deliberative practical rationality”, Philosophy & Social Criticism 31, no. 2 (2005): 185-210. 73. J. Bohman, Public Deliberation, cap. 1. 74. Per una critica a Gutmann e Thompson su questo tema vedi: I. Shapiro, “Enough of Deliberation”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. 75. C. S. Nino, The Constitution of Deliberative Democracy, New Haven & London: Yale University Press, 1996. Più brevemente, lo stesso fatto era stato notato precedentemente anche da Cohen, in chiusura del saggio: J. Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”, in The Good Polity: Normative Analisys of the State, a cura di A. P. Hamlin e P. Pettit, Oxford: Blackwell, 1989. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 31 - ca di contenuti presupposti, allo scopo di favorire o garantire buoni risultati, contemporaneamente se ne restringe l’ambito decisionale e quindi la rilevanza pratica, pur essendo questa stessa rilevanza a giustificare l’imposizione di vincoli preventivi.76 Vale a dire che rendere conto di alcuni problemi, pure evidenti – e.g. come è possibile che i cittadini si impegnino paritariamente nella deliberazione se non c’è almeno qualche limite alla possibile diseguaglianza delle loro condizioni materiali? – sembra contemporaneamente ‘richiesto da’ eppure ‘in contraddizione con’ i princìpi della democrazia deliberativa. La questione non ammette facili conciliazioni, né si può affrontare a partire da una mera collezione di esempi, richiedendo piuttosto un riesame complessivo della concezione deliberativa della politica e della società, rappresentando d’altronde un punto imprescindibile per arrivare ad un giudizio riguardo le possibilità e i limiti di quest’insieme di teorie. Per sciogliere questo nodo sarà necessario articolare l’esame della democrazia deliberativa attraverso i piani discorsivi sopra delineati. Perciò, nel capitolo terzo la questione sarà affrontata a partire dalle motivazioni di fondo per sostenere la democrazia deliberativa, il che significherà riportare gli elementi qui indicati alla più basilare contrapposizione tra un approccio teleologico ed uno deontologico alla teoria deliberativa ed alla giustificazione/fondazione di questa. Il risultato provvisoriamente ottenuto – favorevole ad un puro proceduralismo, però correttamente inteso – sarà quindi messo alla prova da vari punti di vista, per tornare poi centrale nelle conclusioni. 1.3. Posizioni politiche In questo paragrafo presenterò due polarità più direttamente politiche entro le quali articolare il dibattito deliberativo. La prima, tra “radicali” e “moderati”, pur attraversando diversi ambiti teorici, riguarda prevalentemente questioni applicative e di finalità; mentre la seconda, tra liberalismo e teoria critica, rispecchia il diverso modo di offrire le ragioni basilari per cui si dovrebbe deliberare. 1.3.1 Radicali e moderati: sul repubblicanesimo deliberativo La democrazia deliberativa presenta un volto spiccatamente ancipite. Da un lato, vuol essere una teoria radicale della democrazia, persino l’esito più compiuto di essa; d’altra parte, fin dalle sue caratteristiche basilari, ragionevolezza e ponderazione, la 76. Su questa linea è stata avanzata la critica che in condizioni discorsive ideali, la deliberazione non sarebbe necessaria, ma in condizioni reali potrebbe ben essere inutile, vedi: F. Schauer, “Talking as a Decision Procedure”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Ma sui benefici di una pur imperfetta deliberazione si veda: M. F. Grimes, “The Civic Benefits of Imperfect Deliberation”, Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 7. - 32 - 1. Articolare una definizione deliberazione entra in scena quale provvido correttivo delle tendenze estremistiche, che facilmente si manifesterebbero in una democrazia plebiscitaria e populistica. Da un canto, la deliberazione appare come un’attività da svolgere direttamente, favorendo dunque una forma di democrazia partecipativa; d’altronde, il tempo e le conoscenze necessarie per ben deliberare sembrerebbero richiedere una forma rappresentativa, il più possibile distante dai pericoli dell’incompetenza e della mob rule, spesso considerati intrinseci alla diretta partecipazione popolare. Ciò definisce una posizione radicale ed una moderata per quanto riguarda la procedura democratica. Analoga contrapposizione può però darsi sul piano contenutistico; così, ci sarà chi enfatizza i requisiti materiali e culturali per una buona deliberazione democratica, e chi si contenterà d’una considerazione più minimale, aperta ad esiti maggiormente diversificati per quanto riguarda l’organizzazione della società. Benché radicalismo e moderatismo, procedurali e contenutistici, possano combinarsi in modi diversi, è curioso osservare come i principali poli della contrapposizione siano stati entrambi spesso caratterizzati dall’etichetta di ‘repubblicanesimo’; certo intesa secondo differenti accezioni, provocando una certa confusione. Il tema della virtù civica, che caratterizza la prospettiva repubblicana nel senso più ampio, può fare da snodo per questa differenziazione. Tale virtù, infatti, può essere declinata nel senso per cui tutti dovrebbero e potrebbero praticarla, dando luogo a concezioni partecipative della democrazia. Fissato il punto della partecipazione, l’etichetta del repubblicanesimo (in questa accezione, spesso detto ‘civic republicanism’ o ‘civic humanism’) è stata talvolta estesa ad includere da Arendt fino a Barber, passando per Pateman, MacPherson e altri.77 Un simile uso è tipico di Habermas, che, mettendo l’accento sugli onerosi requisiti etici di questo tipo di teorie – accomunate, con una certa ulteriore confusione, a quelle che possono ricadere sotto l’etichetta di communitarian78 – intende presentare la propria idea di democrazia deliberativa quale punto d’equilibrio tra queste ultime e il liberalismo classico, che sarebbe di converso troppo minimalista nella sua concezione della libertà negativa.79 77. C. Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1970; C. B. MacPherson, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford: Oxford University Press, 1977; B. R. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley: University of California Press, 1984. Con la parziale eccezione di Barber, questi autori non figurano però all’interno del campo deliberativo in senso proprio, pur costituendone talvolta un’ispirazione. Sulle diverse sfaccettature del repubblicanesimo vedi anche: B. Brugger, Republican Theory in Political Thought: Virtuous or Virtual?, London: Palgrave Macmillan, 1999. 78. E.g. M. J. Sandel, Democracy’s Discontent. America in Search of a Public Philosophy, Cambridge MA: Harvard University Press, 1996; A. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, Notre Dame IN: University of Notre Dame Press, 2007. 79. J. Habermas, “Tre modelli normativi di democrazia”, in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002. La terminologia è ulteriormente confusa dal fatto che i liberal odierni sono tali in un senso diverso da quello, pur correlato, del liberalismo cui fa riferimento Habermas. Tra gli stessi Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 33 - Tuttavia, partendo dal medesimo apprezzamento della virtù civica, è facile osservare come essa sia una risorsa scarsa. A ciò possono corrispondere concezioni più moderate, che intendano la deliberazione come un modo per favorire l’emergere di quella difficile virtù orientata verso il bene comune; perciò delineando un sistema rappresentativo e fondato sul bilanciamento e la divisione dei poteri. Modelli privilegiati di questo repubblicanesimo sono la costituzione statunitense e il pensiero dei Padri fondatori.80 Quest’interpretazione della democrazia deliberativa, soprattutto attraverso Philip Pettit, si riallaccia alla ridefinizione del repubblicanesimo originata da Quentin Skinner,81 che, distinguendo tra un filone “neo-ateniese” (corrispondente grossomodo alle posizioni partecipative) ed uno “neo-romano” del repubblicanesimo,82 e preferendo quest’ultimo, intende presentare una teoria politica e una concezione della libertà più realistiche di quelle delle teorie partecipative, e al contempo aperte ad accogliere i migliori frutti del liberalismo, considerato peraltro una sorta di versione “impoverita” del più antico modello repubblicano.83 D’ora in poi, parlando di repubblicanesimo, mi riferirò a questo secondo gruppo di teorie, se non altro perché qui l’etichetta è adottata dagli stessi teorici, anziché esser loro imposta dai critici. Sebbene i repubblicani siano generalmente più moderati rispetto ai democratici partecipativi,84 posizionarli entro l’insieme del campo deliberativo è più complesso e richiede che i due piani, procedurale e contenutistico siano disaccoppiati. La conceautori “habermasiani”, peraltro, si ripropone la polarità tra radicali e moderati, vedi ad esempio: J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, pp. 27-28. 80. Su questa linea, tra l’altro, il primo articolo nel quale è stato impiegato il termine ‘democrazia deliberativa’: J. M. Bessette, “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government”, in How Democratic is the Constitution, a cura di R. A. Goldwin e W. A. Schambra, Washington: American Enterprise Institute, 1980. Su questo ed altri contributi del primo periodo del repubblicanesimo deliberativo tornerò nel prossimo capitolo. 81. Q. Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; P. Pettit, Il repubblicanesimo: una teoria della libertà e del governo, Milano: Feltrinelli, 2000; J. W. Maynor, Republicanism in the Modern World, Cambridge: Polity Press, 2003. 82. La distinzione corrisponde anche a quella posta da Held tra repubblicanesimo “di sviluppo” e “protettivo”: D. Held, Modelli di democrazia, Bologna: il Mulino, 2007, cap. 2. 83. Questa considerazione passa in particolare per la contrapposizione tra la libertà come ‘non impedimento’ e il concetto, avanzato dal repubblicanesimo contemporaneo, di libertà come ‘assenza di dominazione’ (non-domination): M. Viroli, Repubblicanesimo, Roma-Bari: Laterza, 1999; P. Pettit, Il repubblicanesimo. 84. Sviluppatesi sullo sfondo degli anni ‘60 e ‘70, le teorie partecipative nascono in un contesto politico già di per sé più radicale di quello dei decenni successivi. Peraltro, proprio l’opera di Hannah Arendt, spesso presa ad icona del modello “neo-ateniese”, non si adatta affatto a questo schema. Una posizione ancora a parte è quella di Pocock, anch’egli per altri versi considerato un modello del filone “neo-ateniese”, e tuttavia orientato ad un approccio più storiografico che teorico. Il vero problema delle questioni, spesso confuse, attorno all’uso del termine ‘repubblicanesimo’ è che i punti qualificanti sono volta per volta intesi in modi significativamente diversi. - 34 - 1. Articolare una definizione zione della libertà come assenza di dominazione da un lato, e un’idea relativamente attivista della politica statale dall’altro, infatti, conducono i repubblicani – e in particolare proprio quelli più coinvolti nel dibattito deliberativo, come Sunstein e Pettit – ad avallare un modello democratico che può essere relativamente impegnativo sul piano contenutistico, ma assai moderato, talvolta al punto di negare elementi basilari dell’ideale democratico, su quello procedurale. Nel primo caso, la posizione repubblicana si presenta concettualmente simile a quella dei liberal che sostengono una concezione contenutistica della democrazia deliberativa,85 però concedendo una misura anche maggiore di intervento pubblico a garanzia delle possibilità di deliberare, come più in generale del welfare della popolazione; in altre parole lasciando ampio spazio ad un’interpretazione estensiva dei diritti sociali senza volere al contempo limitare a priori l’ambito di discutibilità della deliberazione. Tuttavia, proprio la necessità di garantire questa dimensione contenutistica ben si sposa con l’antica diffidenza verso il governo popolare diretto, per delineare un modello che, entro i limiti dell’approccio deliberativo, è probabilmente il più moderato sul piano procedurale. Da un lato, non basta nemmeno garantire il governo rappresentativo e la separazione dei poteri, ma si deve porre direttamente la necessità di de-politicizzare una parte consistente della deliberazione.86 D’altro canto, per garantire una serie di beni sociali, sono talvolta considerate accettabili forme di paternalismo, nello spingere i cittadini a compiere certe scelte presunte nel loro interesse,87 tendenzialmente incompatibili con l’autonomia discorsiva, che della deliberazione democratica è certo un principio imprescindibile. Trovare un punto d’equilibrio – che rappresenti non una mediazione equidistante, ma l’articolazione più coerente delle premesse deliberative – nell’intreccio tra le tendenze a moderare o radicalizzare la democrazia sarà tra i compiti di questa tesi. Nel capitolo quinto, in particolare, si tenterà di superare la polarità tra rappresentanza e partecipazione diretta, che corrisponde alla più appariscente differenza tra delibera85. La plausibilità dell’accostamento tra il repubblicanesimo e il liberalismo di sinistra è esplicitamente riconosciuta da Pettit: Ivi, pp. 18 ss. 86. P. Pettit, “Depoliticizing Democracy”. Dev’essere però notato come la de-politicizzazione voluta da Pettit non si risolva soltanto nell’auspicare lo spostamento di parte del potere dai rappresentanti eletti al potere giudiziario, ma anche nell’aprire nuovi spazi di partecipazione per i cittadini, soltanto sottratti all’influenza diretta della volontà popolare, dunque a suo parere al gioco delle fazioni partitiche. 87. C. R. Sunstein, “Preferences and Politics”, Philosophy and Public Affairs 20, no. 1 (1991): 3-34; R. H. Thaler e C. R. Sunstein, “Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron”, University of Chicago Law Review 70, no. 22 (2003): 1159-202; R. H. Thaler e C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2009: Penguin, 2009. Per una discussione critica si vedano: G. Mitchell, “Libertarian Paternalism is an Oxymoron”, Northwestern University Law Review 99, no. 3 (2005): 1245; D. M. Hausman e B. Welch, “Debate: To Nudge or Not to Nudge”, The Journal of Political Philosophy (2009). Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 35 - tivi radicali e moderati. L’appropriata articolazione dei limiti della deliberazione sarà oggetto del capitolo quarto, per quel che riguarda la sua dimensione sistematica (rispetto all’endiadi società/politica), mentre tornerà centrale nel sesto, riguardo le modalità discorsive accettabili per deliberare. Più in generale, è ancora la spinosa questione della relazione tra procedura e contenuti a costituire il quadro nel quale misurare la radicalità dell’approccio deliberativo. La mia posizione sarà che, ad uno schietto radicalismo procedurale debba corrispondere non già moderazione sulle questioni contenutistiche, bensì la netta separazione di queste dalla procedura. Ciò non per amore del formalismo, bensì in forza della considerazione che, quali che siano i valori ritenuti desiderabili, perseguirli davvero sensatamente lo si potrebbe soltanto in un contesto politico democratico, deliberativo e radicalmente tale. Per articolare il significato e le implicazioni di quest’affermazione di principio, tuttavia, sarà necessario attraversare l’argomentazione svolta in questa tesi. 1.3.2 Liberalismo e teoria critica Più complessa della contrapposizione tra “moderati” e “radicali”, peraltro ad essa intrecciata in modo non lineare, è quella tra approcci liberali, d’ascendenza rawlsiana, e discorsivi, sulla linea della teoria critica habermasiana, alla deliberazione. Queste due tendenze, infatti, derivano da costruzioni filosofiche più estese, perciò mettendo in gioco pressoché l’intero della concezione deliberativa della democrazia, differendo in particolare riguardo le basi di essa, secondo modalità che rimangono rilevanti anche quando alcune soluzioni d’ordine pragmatico/applicativo appaiono simili. La linea liberal-deliberativa può essere utilmente delimitata riprendendo per esteso i cinque punti attraverso cui la caratterizza Andreas Follesdal: Primo, gli oggetti della deliberazione pubblica sono innanzi tutto il sistema legislativo e le altre questioni rilevanti per “gli elementi costituzionali essenziali e la giustizia di base”. Al confronto, altre teorie della democrazia deliberativa possono ritenere che la deliberazione dovrebbe determinare un’area più ampia di decisioni, per esempio applicandosi all’intera legislazione, o a gran parte di essa. Secondo, il dovere morale dei cittadini in queste occasioni è di votare secondo il loro senso di giustizia. I cittadini dovrebbero votare secondo le loro preferenze per il proprio vantaggio privato soltanto se questo è compatibile con ciò che, secondo loro, la giustizia richiede. La “giustizia” è qui strettamente connessa alla “ragione pubblica”: ciò che i cittadini credono che tutti abbiano ragione di accettare in quanto cittadini. Questa è una alta espressione del loro senso di giustizia, una preferenza del più alto ordine per “cooperare equamente con gli altri per il reciproco vantaggio”. I cittadini sono quindi pronti a elaborare e modificare le proprie preferenze e i propri - 36 - 1. Articolare una definizione valori ultimi andando incontro a quelli degli altri concittadini. Terzo, il senso di giustizia e i giudizi politici dei cittadini si sviluppano e si mantengono in arene istituzionalmente specificate di “deliberazione pubblica focalizzata sul bene comune” dove “i cittadini o i loro rappresentanti effettivamente cercano di fornire l’uno all’altro ragioni reciprocamente accettabili per giustificare le leggi che adottano”. Queste arene devono permettere una discussione libera e aperta tra i partecipanti ed essere accessibili ai cittadini ordinari. Queste condizioni possono sovrapporsi estesamente a quelle del discorso ideale di Habermas. Alcuni teorici vorrebbero sostenere che le arene rilevanti siano quelle che Habermas include nella “sfera pubblica politica”; per i nostri scopi il contrattualismo liberale è caratterizzato dal più ristretto “foro politico pubblico” di Rawls: il discorso dei giudici e degli ufficiali governativi e l’oratoria e le affermazioni dei candidati alle cariche pubbliche. Considero inclusi in ciò i rilevanti momenti di contestazione e discussione infra- e inter-partitica. Quarto, la deliberazione in queste arene non dovrebbe soltanto riguardare e influenzare le credenze fattuali e la migliore scelta di mezzi o strategie per fini dati. La discussione dovrebbe anche plasmare i valori ultimi degli individui, incluse le loro concezioni di un ordine politico legittimo, della cittadinanza e del bene comune. Quinto, questa particolare teoria della democrazia deliberativa ritiene che tale formazione di preferenze occorra in processi di equilibrio riflessivo. Individualmente o congiuntamente, le persone modificano i loro giudizi morali iniziali o le loro preferenze secondo vari criteri di accettabilità razionale. L’esito è un insieme di giudizi maggiormente coerente.88 Una articolazione puntuale dell’approccio discorsivista alla democrazia deliberativa, della quale riporto per esteso solo la parte più direttamente rilevante, si può invece trarre da Denise Vitale: Habermas elabora il concetto di democrazia a partire da una dimensione procedurale fondata sulla teoria del discorso e la deliberazione politica. La legittimità democratica richiede che il processo decisionale politico abbia luogo nel quadro di un’ampia discussione pubblica, nella quale tutti i partecipanti possano dibattere le varie questioni attentamente e in modo ragionevole. Si possono produrre decisioni soltanto dopo che questo processo di discussione abbia avuto luogo. In questo senso, l’aspetto deliberativo corrisponde a un processo collettivo di riflessione e analisi, permeato dal discorso che precede la decisione. Habermas è convinto del ruolo decisivo giocato sia dalla democrazia sia dal diritto nel processo di superamento della filosofia del soggetto e, conseguentemente, nel completamento del progetto della modernità. Il discorso, il diritto e la democrazia sono intimamente connessi. La comprensione dell’idea democratica concerne l’analisi delle varie relazioni stabilite tra questi tre elementi. 88. A. Follesdal, “The Value Added by Theories of Deliberative Democracy,” p. 60-61, traduzione mia. Follesdal definisce come ‘liberal-contractarian’ questa versione della democrazia deliberativa. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 37 - Secondo la sua visione, il discorso e la democrazia, mediati dal diritto, sono le due facce della medaglia. Una volta istituzionalizzato legalmente, il principio del discorso si trasforma nel principio della democrazia. Entrambi, comunque, condividono una fonte comune, dato che tutto il potere politico deve essere tratto dal potere comunicativo dei cittadini. Se, in conformità al principio del discorso, le regole che pretendono validità devono assicurarsi l’assenso potenziale di tutti gli individui, il principio democratico garantisce il ragionevole processo di formazione delle opinioni e della volontà politica attraverso l’istituzionalizzazione di un sistema di diritti che assicura eguale partecipazione a ogni individuo nel processo legislativo. L’importanza cruciale del diritto risiede nel suo potenziale di istituzionalizzare procedure che garantiscano il principio fondamentale della teoria discorsiva. Il risultato, quindi, è una teoria procedurale che misura la legittimità delle norme giuridiche nei termini della razionalità del processo democratico di legislazione politica. La legittimità di questi risultati si fonda sul corretto uso della procedura, che è discorsiva e deliberativa e, quindi, democratica.89 Queste due “presentazioni” evidenziano, in modo efficacemente complementare, i punti più rilevanti di disaccordo tra le concezioni liberali e quelle “critiche” della deliberazione. Sul piano teorico, le divergenze fondamentali, tra loro intrecciate, si possono ridurre a tre: il rapporto tra la deliberazione e la sua giustificazione filosofica, la relazione tra la procedura deliberativa e la valutazione dei suoi risultati, ed infine la concezione del nesso tra diritto e democrazia. In tutti e tre i casi, in coerenza con l’opposizione tra l’approccio costruttivista di Rawls e quello ricostruttivo del discorsivismo,90 la posizione della teoria critica predilige un approccio che possiamo dire “integrato”, mentre quella liberale tende a concepire ambiti separati per ciascuno dei termini volta a volta in discussione. Come già accennato, Habermas pensa la deliberazione come elemento della propria complessiva teoria della razionalità sociale, mentre gli autori più vicini a Rawls la intendono piuttosto come autonomamente politica. Conseguentemente, mentre per il discorsivismo il ruolo della deliberazione è 89. D. Vitale, “Between deliberative and participatory democracy: A contribution on Habermas”, Philosophy & Social Criticism 32, no. 6 (2006), p. 745, traduzione mia. Chiaramente, la riduzione dell’intera democrazia deliberativa alla sola matrice discorsivista non può essere sostenuta in senso letterale, sebbene sia vero che tale orizzonte filosofico fornisce meglio di altri i presupposti per comprendere la deliberazione. 90. Si può dire che teorie liberali si presentino come normative-costruttive, mentre quelle radicali”pretendono di essere sia normative sia descrittive e però in senso ricostruttivo (si veda: T. McCarthy, “Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and Habermas in Dialogue”, Ethics 105 (1994): 44-63). Quest’ultimo aspetto delle teorie deliberative spesso non è adeguatamente evidenziato, per una buona esposizione si veda: S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”. Sulla distinzione tra l’approccio integrato di Habermas e quello “modulare” di Rawls si veda: J. G. Finlayson, “The Habermas–Rawls Dispute Redivivus”, Journal of International Political Theory 3, no. 1 (2007): 144-62 - 38 - 1. Articolare una definizione in qualche modo costitutivo della correttezza epistemica e della giustizia dei suoi esiti – sia pure non nel senso ingenuo che li produca immancabilmente91 – i “liberali” insistono piuttosto sulla necessità di un criterio di giudizio indipendente.92 Infine, la relazione tra diritto e democrazia è pensata dagli habermasiani come co-originaria,93 laddove i liberal-deliberativi (come in parte si è già potuto notare nella contrapposizione tra posizioni procedurali e contenutistiche) continuano a concepire i diritti prevalentemente a guisa di limiti posti alla politica – sia pur con un rilevante scostamento dalle posizioni più rigide del liberalismo classico in merito,94 ché altrimenti non si potrebbe parlare affatto di democrazia deliberativa. Queste divergenze teoriche si riverberano nel modo più appariscente sull’ambito di applicazione della deliberazione, che a sua volta rappresenta il problema pratico dalle conseguenze più ampie. Secondo la tipica posizione liberale, che la deliberazione in senso stretto debba essere applicata limitatamente agli elementi fondamentali della coesistenza politica (constitutional essentials), corrisponde all’affermazione della neutralità delle istituzioni statali rispetto all’autonomia degli individui nel definire il proprio progetto di vita e la propria visione del mondo (‘dottrina comprensiva’, nella terminologia rawlsiana). Da questa prospettiva, la deliberazione è considerata necessaria perché consentirebbe di stabilire, in modo equo verso tutti gli individui coinvolti, gli elementi minimi per giustificare un ordinamento politico-legale coercitivo. Al di fuori di questi elementi basilari, gli individui si comportano liberamente, e gli eventuali conflitti tra loro possono ben essere risolti con i mezzi del compromesso e della trattativa; ciò può riguardare anche divergenze di opinione su provvedimenti politici da adottare collettivamente sì, ma non tanto basilari da valere come constitutional essentials.95 91. S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”; M. E. Warren, “Deliberative Democracy”, in Democratic Theory Today, a cura di A. Carter e G. Stokes, Cambridge: Polity Press, 2002, pp. 186-87; C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom, p. 180. 92. J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas”; J. Cohen, “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996; A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement. Ciò corrisponde all’opposizione tra il proceduralismo e i sostenitori della necessità di alcuni elementi contenutistici; però se è vero che una posizione puramente procedurale sarebbe incoerente per un liberale, non vale l’opposto reciproco, così la maggior parte degli autori vicini al discorsivismo non sostengono, o non sostengono più, una concezione puramente procedurale, vedi ad esempio: J. Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”. 93. J. Habermas, Fatti e norme, cap. 4. 94. Il riferimento principale è alla tradizione giusnaturalista. Tuttavia, anche tra i contemporanei si può pensare a: R. Nozick, Anarchia, stato, utopia, Milano: Il Saggiatore, 2008; o, per altri versi, a: R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna: il Mulino, 1982. 95. Tuttavia, quando Rawls limitava la ragione pubblica alla discussione di questi elementi essenziali, la sua motivazione era pragmatica, in considerazione cioè della difficoltà d’un impiego molto più ampio, senza però che questo fosse normativamente escluso, laddove magari possibile, come Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 39 - Perciò, il modello della prassi deliberativa sarà relativamente rigido – anche includendo presupposti contenutistici, soprattutto nella forma di prescrizioni etiche – allo scopo di garantire la giustizia, dato che i suoi risultati saranno sovraordinati rispetto alle altre istanze presentate nella società. D’altro canto quest’orientamento verso una deliberazione esigente sarà limitato, per tutti i coinvolti, perlopiù ai momenti fondativi,96 mentre nell’ordinaria quotidianità a chi ricopre una carica pubblica, o per essa si candida. Sarà anche chiaro come questa concezione corrisponda alla separazione classicamente liberale tra la sfera dei diritti – solo non più “naturali”, bensì corrispondenti alla ragione pubblica – e quella della quotidiana azione politica, ma invero anche privata, non costretta da criteri di validità altrettanto esigenti. All’inverso, il motivo di fondo per cui chi si rifà al discorsivismo ed alla teoria critica deve assegnare un ruolo più diffuso alla deliberazione è che in questo caso la sua validità normativa si fonda sulla struttura dell’ordinaria prassi linguistica. Perciò, non sarà possibile limitare ai constitutional essentials l’ambito dell’agire comunicativo, essendo questo per definizione esteso a tutto ciò che è, o pretende di essere, interazione linguisticamente mediata su basi non puramente strategiche/strumentali. Se per Habermas l’ideale più rigoroso della deliberazione politica ha dei limiti precisi – la democrazia deliberativa corrisponde alla istituzionalizzazione attraverso il diritto del principio del discorso,97 ed è entro questi confini che si applica – perché «il procedimento democratico si trova sempre inserito dentro contesti che sfuggono al suo controllo»,98 altri autori di orientamento analogo sostengono un’estensione ancora maggiore dell’ambito deliberativo. Comunque ne siano definiti i limiti, è l’agire politico in quanto tale, non un suo sottoinsieme come per i liberali, che dovrebbe essere informato deliberativamente. Dunque, almeno l’intera attività legislativa deve svolspesso è stato invece interpretato in seguito. Vedi: J. Rawls, Liberalismo Politico, pp. 184-85. 96. Talvolta qui si fa anche riferimento alla contrapposizione tra la «politica costituzionale», e quella «ordinaria»: B. Ackerman, We the People, Volume 1: Foundations, Cambridge MA: Belknap Press, 1993. La posizione di Rawls in merito è però più articolata di come non venga talvolta presentata. Vale ad esempio la discussione sul ruolo della religione in: C. Lafont, “Religion in the Public Sphere: Remarks on Habermas’s Conception of Public Deliberation in Postsecular Societies”, Constellations 14, no. 2 (2007): 239-59. Per una critica della distinzione tra momenti “costituzionali” e politica ordinaria si veda: M. Vargova, “Democratic Deficits of a Dualist Deliberative Constitutionalism: Bruce Ackerman and Jürgen Habermas”, Ratio Juris 18, no. 3 (2005): 365-86. 97. Habermas afferma chiaramente come la mediazione giuridica sia necessaria, perché applicare direttamente i princìpi discorsivi alla politica produrrebbe insensatezze: J. Habermas, Fatti e norme, p. 188. Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, questa sfaccettatura rischia spesso d’andare perduta tanto tra i critici quanto tra i più simpatetici, inclini piuttosto a sfumare il confine, dal punto di vista della deliberazione, tra i contesti formalizzati giuridicamente e quelli che non lo sono. 98. Ivi, p. 361. Da questa posizione discende il modello della democrazia «a doppio binario», che affianca alla deliberazione formalizzata nelle istituzioni i processi discorsivi informali dell’opinione pubblica nella società civile (infra, cap. 4). - 40 - 1. Articolare una definizione gersi attraverso la deliberazione, né mancano argomentazioni per un suo allargamento alla politica amministrativa;99 ma l’opinione prevalente è che il discorso politico nella sfera pubblica informale, nella società civile, sia da ricondurre in quanto tale all’ideale deliberativo. Un ruolo tanto esteso comporta però la tendenza a rilassare i criteri della deliberazione, proprio per renderla realisticamente adeguata a contesti così differenziati;100 ciò è tanto più rilevante perché Habermas – peraltro in coerenza con la limitazione della deliberazione all’ambito politico-istituzionale – si attestava inizialmente su una posizione relativamente rigida in proposito: il consenso doveva essere raggiunto a partire dalle medesime ragioni e soltanto le ragioni espresse attraverso argomentazioni potevano essere considerate pienamente valide.101 Tuttavia, proprio per i sostenitori più radicali della democrazia deliberativa, nel quadro del progressivo spostamento dalle condizioni deliberative ideali a quelle realmente praticabili, entrambi i criteri tendono a divenire meno stringenti: così si è argomentato contro l’insostenibilità, anche normativa,102 di un concetto troppo rigido del consensus,103 e altrettanto a favore di una sempre maggiore estensione delle forme di comunicazione ed espressione ammesse nei diversi contesti deliberativi.104 99. J. Bohman, Public Deliberation, pp. 187 ss. 100.Ad esempio: D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”. 101.J. Habermas, Fatti e norme, p. 196. In inglese, parlando di democrazia deliberativa e discorsivismo, spesso si differenzia il consensus, che richiede di essere raggiunto da parte di tutti per le stesse ragioni moralmente valide, dal concetto più ampio e meno esigente di agreement che è un semplice accordo, comunque diverso dalla mera trattativa, che può essere raggiunto a partire da ragioni diverse. Tuttavia, l’overlapping consensus rawlsiano presenta caratteristiche intermedie, essendo raggiunto sì per ragioni morali, ma non necessariamente le medesime per tutti. Per una discussione del tema, si veda: J. S. Dryzek e S. Niemeyer, “Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals”, American Journal of Political Science 50, no. 3 (2006): 634-49. 102.Habermas riconosce bensì l’inevitabilità di discorsi che non mirano al consenso in senso proprio; ma, circa il valore anche normativo di un atteggiamento più accomodante verso le necessità pragmatiche si veda: J. Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”. 103.Già in: J. S. Dryzek, Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science, Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Per una interpretazione articolata del requisito del consensus vedi anche: S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Bologna: il Mulino, 2005, pp. 188 ss. 104.Qui la critica paradigmatica è quella di Iris Marion Young: I. M. Young, “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996; I. M. Young, Inclusion and Democracy. L’autrice sostiene piuttosto efficacemente che l’imposizione di forme specifiche di discorso costituisca un rilevante fattore d’esclusione a danno dei gruppi più svantaggiati. Si trovano posizioni che consentirebbero a forme d’azione politica relativamente distruttive, purché utili a migliorare, o restaurare, le condizioni di possibilità della deliberazione: J. Bohman, Public Deliberation, cap. 5; D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 41 - Quasi paradossalmente, è proprio tra i liberal-deliberativi che si trovano autori ancora disposti a difendere criteri rigidi per la validità della deliberazione.105 Il punto problematico, però, è che se la posizione liberale non è in grado di offrire una giustificazione davvero convincente per la democrazia deliberativa, d’altro canto la strategia basata sul discorsivismo sembra favorire contemporaneamente esiti tra loro divergenti. Nel primo caso, la democrazia deliberativa rischia di rimanere contraddittoria con un approccio basato sull’intangibilità di alcuni diritti e valori contenutisticamente intesi; mentre, per quanto riguarda gli sviluppi più recenti della teoria critica, la tendenza al rilassamento dei criteri discorsivi, giustificata con la necessità dell’inclusione democratica, patentemente si scontra con l’intento di fondare la validità della democrazia su una teoria della razionalità. La possibile via d’uscita – verso la quale convergono, talvolta confusamente, anche posizioni liberali e repubblicane – conduce ad una concezione della società civile a sua volta assai criticabile. Per il momento mi limito ad indicare il problema, giacché affrontarlo seriamente si può soltanto attraversando i diversi piani discorsivi in cui esso si articola, cosa che tenterò di fare nella seconda parte di questa tesi. 105.J. L. Martì, “The Epistemic Conception of Deliberative Democracy Defended,” p. 47. 2. Breve storia delle teorie deliberative [...] era per loro impossibile salvarsi sotto un governo democratico. Nondimeno, non si possono raccontare gli avvenimenti successivi allo stesso modo di quelli accaduti fin qui. In precedenza, infatti, tutto veniva riportato al senato e al popolo, anche se accadeva in qualche luogo lontano; e per questo motivo tutti venivano a sapere le stesse cose, e molti le scrivevano, e in conseguenza di ciò in qualche modo la verità si scopriva [...] Da allora in poi, invece, la maggior parte delle cose ha cominciato a verificarsi di nascosto e segretamente, e se anche qualche notizia viene diffusa, non viene creduta perché non verificabile; si sospetta infatti che tutto si dica e si faccia secondo i voleri di quelli che di volta in volta hanno il potere e di quelli che sono loro vicini (Dione Cassio, 53.19) Considerandolo nel senso più ampio, per il concetto democrazia deliberativa è possibile rinvenire precedenti assai remoti. Prima ancora che Aristotele desse una teoria della retorica deliberativa,1 Tucidide faceva già dire al suo Pericle, nel celebre epitaffio: «noi Ateniesi o giudichiamo o, almeno, ponderiamo convenientemente le varie questioni, senza pensare che il discutere sia un danno per l’agire, ma che lo sia piuttosto il non essere informati dalle discussioni prima di entrare in azione».2 Molti secoli dopo, Edmund Burke, non particolarmente democratico ma comunque scelto dagli elettori del proprio collegio, difendeva come deliberativo il proprio ruolo di membro del Parlamento;3 mentre la preoccupazione di favorire una discussione pub1. Lo Stagirita è largamente richiamato dai teorici deliberativi inclini al repubblicanesimo, così come da quelli più attenti alla dimensione retorica del discorso pubblico, si vedano: J. Uhr, Deliberative Democracy in Australia: The Changin Place of Parliament, Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1998, cap. 1; B. Yack, “Rhetoric and Public Reasoning”, Political Theory 34, no. 4 (2006): 417-38; B. Fontana, et al., a cura di, Talking Democracy: Historical Perspectives on Rhetoric and Democracy, University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005; F. Arenas-Dolz, “Il luogo delle passioni nella deliberazione. Ciò che la democrazia deliberativa può apprendere dalla retorica aristotelica”, Filosofia politica 23, no. 3 (2009): 453-73. 2. Tucidide, La guerra del Peloponneso, vol. 1, Milano: Rizzoli, 2004, p. 329 (II-40). 3. E. Burke, Scritti politici, Torino: UTET, 1963. Il discorso agli elettori di Bristol è quello più spesso citato, vedi ad esempio: J. Elster, a cura di, Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 3. - 44 - 2. Breve storia delle teorie deliberative blica ragionevole e ponderata ha influenzato profondamente l’opera dei Padri fondatori degli Stati Uniti, soprattutto Madison, ed è proprio a questa fonte che si richiamano i primi contributi alla democrazia deliberativa. Anche John Stuart Mill è spesso citato come un rilevante predecessore dagli odierni teorici deliberativi,4 che per la prima parte del secolo seguente possono invece trovare nel pragmatismo di John Dewey un illustre antecedente.5 Un’eccezione storicamente rilevante, entro la storia del pensiero democratico, potrebbe essere quella di Jean-Jacques Rousseau, che affermava i cittadini dovessero esercitare la propria sovranità legislativa senza comunicare pubblicamente,6 ma l’interpretazione anti-deliberativa del ginevrino ha pur trovato i suoi critici.7 In poche parole, il tema della necessità di integrare ragionevolezza e orientamento al bene comune nel dibattito politico percorre l’intera tradizione repubblicana e buona parte di quella liberale, affondando le sue radici fin nell’antichità. Tuttavia, qui sono più rilevanti gli antecedenti immediati, verso i quali è possibile tracciare una trama argomentativa ininterrotta, ed è perciò da questi ultimi che lascerò iniziare la storia. Le principali linee teoriche che, nel corso degli anni ‘80 e ‘90, concorrono a formare il paradigma deliberativo sono tre: la teoria critica nella sua declinazione discorsivista, il liberalismo vicino a Rawls e il repubblicanesimo statunitense. A questi filoni principali se ne aggiungono altri due, forse di minore portata teorica ma che completano il quadro contestuale e che produrranno, da versanti opposti, anche posizioni critiche del mainstream deliberativo: da un lato la democrazia radicale/parte- 4. J. S. Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo, Roma: Editori Riuniti, 1997. Per una lettura di Mill vicina alla deliberazione si veda: N. Urbinati, L’ethos della democrazia. Mill e la libertà degli antichi e dei moderni, Roma-Bari: Laterza, 2006. 5. J. Dewey, Comunità e potere, Firenze: La Nuova Italia, 1999; J. Dewey, Democrazia e educazione, Milano: Sansoni, 2004. Vedi anche: R. J. Bernstein, “Dewey’s vision of radical democracy”, in The Cambridge Companion to Dewey, a cura di M. Cochran, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 6. J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino: Einaudi, 2003, pp. 97-98. Per ‘decidere’, Rousseau utilizza proprio il termine ‘deliberare’, il che ben evidenzia la persistente ambiguità del significato. 7. J. Cohen, “Reflections on Rousseau: Autonomy and Democracy”, Philosophy and Public Affairs 15, no. 3 (1986), pp. 291 ss.; D. Estlund e J. Waldron, “Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited”, The American Political Science Review 83 (1989): 1317-28; P. Pettit, “Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma,” pp. 3- 4. Di converso, l’interpretazione anti-deliberativa di Rousseau è ribadita e articolata da Nadia Urbinati: N. Urbinati, “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation”, Political Theory 28, no. 6 (2000): 758-86; N. Urbinati, “La democrazia rappresentativa e i suoi critici”, in Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, a cura di C. Altini, Bologna: il Mulino, 2011. Vedi anche infra, p. 169. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 45 - cipativa,8 dall’altro gli approcci empirico-sperimentali che, a partire dal deliberative poll di James Fishkin, influenzeranno sempre di più anche il dibattito normativo. Da questi punti d’avvio, presenterò un’esposizione dello sviluppo delle teorie deliberative negli ultimi tre decenni. Con ciò disegnerò un tragitto relativamente lineare, ma proprio allo scopo di mostrare, entro una divisione così semplice, la complessità dello sviluppo del nostro campo teorico. Questo significa, ancora una volta, rinunciare a presentare un percorso artificialmente ridotto ad una serie di sviluppi logici. Ciò è necessario per tentare di rispettare, più di quanto talvolta non accada, l’articolazione dei diversi contributi ad un campo teorico che, in coerenza tanto con le proprie origini quanto con i propri princìpi, rimane a tutt’oggi plurale e multiforme. 2.1. 1980 - ’89: Una “definizione per intersezione” È negli anni ottanta del secolo scorso che compaiono i primi scritti dedicati esplicitamente alla democrazia deliberativa. Si tratta di opere originate in contesti teorici difformi, che da questi diversi punti di partenza arrivano a convergere sul concetto, prima della sua più ampia diffusione nel decennio successivo. I primi contributi nei quali compare l’endiadi ‘democrazia deliberativa’ provengono dall’area del repubblicanesimo statunitense.9 Si tratta di saggi inscritti nell’infinito dibattito ermeneutico sulla costituzione degli Stati Uniti, per la quale presentano, appunto, una chiave di lettura deliberativa. Questi scritti sono caratterizzati in particolare da due elementi, peraltro tipici del repubblicanesimo: l’enfasi sulla rappresentanza contro la partecipazione diretta e l’interesse per la dimensione giuridica della deliberazione – con particolare riguardo al ruolo della corte suprema. Inoltre, l’attenzione all’applicabilità concreta delle teorie, non ancora nel senso di una sperimentazione empirica ma focalizzata piuttosto sulle strutture istituzionali, è un tema che, pur caratteristico della democrazia deliberativa in genere, si presenta con particolare evidenza in questo filone.10 8. L’esempio relativamente più vicino alla deliberazione è quello di Benjamin Barber: B. R. Barber, Strong Democracy, specialmente capp. 8 e 9.. Per un quadro delle teorie partecipative e radical-democratiche, si vedano anche: C. Pateman, Participation and Democratic Theory; C. B. MacPherson, The Life and Times of Liberal Democracy; J. Mansbridge, Beyond Adversary Democracy, Chicago: University of Chicago Press, 1983; S. S. Wolin, Politics and vision: continuity and innnovation in Western political thought, Princeton: Princeton University Press, 2004. 9. Per un’introduzione complessiva al repubblicanesimo contemporaneo vedi: I. Honohan, Civic Republicanism, New Yok: Routledge, 2002; J. W. Maynor, Republicanism in the Modern World. 10. Si vedano anche i successivi: J. Uhr, Deliberative Democracy in Australia; C. R. Sunstein, A cosa servono le costituzioni, Bologna: il Mulino, 2009. Non mancheranno, in seguito, voci critiche proprio contro la tendenza a tenere troppo vicini i temi pratico-politici e l’elaborazione del quadro - 46 - 2. Breve storia delle teorie deliberative Il tono del saggio di Joseph Bessette è esemplificativo: È indiscutibile che i fondatori desiderassero imporre certi limiti su certi tipi di maggioranze popolari. Leggendo le loro opere in questa età più democratica, si è continuamente colpiti dal modo franco e diretto in cui i fondatori spiegano al popolo perché chi governa debba talvolta resistere alle inclinazioni popolari. (Difficilmente potrebbe essere più netto il contrasto con il Presidente Carter, che ripetutamente e pubblicamente ha dichiarato il desiderio di rendere il governo tanto buono quanto il popolo). È stata precisamente la mancata volontà dei fondatori di oscurare o sfumare tale questione, questo principio del loro sistema, che li ha messi in difficoltà con i più recenti interpreti. I fondatori sono stati presi in parola, ma soltanto una parte del loro messaggio è stata accettata. Questo non era altrettanto vero all’epoca del confronto sulla ratifica. Il successo della proposta dei fondatori di fronte a convenzioni statali democraticamente elette è una prova che nel 1787-1789 tra il popolo Americano i due aspetti dell’argomento dei fondatori – la necessità di limitare le maggioranze popolari ma anche di implementare il governo della maggioranza – non erano considerati incompatibili. La tesi del saggio è che la chiave per riconciliare queste intenzioni apparentemente contraddittorie si trovi nel più ampio proposito dei fondatori di stabilire una “democrazia deliberativa”.11 Come si nota già da queste poche righe, l’autore assume un posizione storico-interpretativa, non rinunciando a cercare connessioni con l’attualità, nel trattare un problema saldamente ancorato ad una rilevanza legale e politica pragmaticamente diretta, lasciando per il momento da parte il confronto con argomentazioni filosoficamente più esigenti. Nonostante si limiti a discutere il carattere democratico della costituzione, nell’articolo di Bessette già si intravvedono alcuni temi che saranno centrali per la teoria deliberativa in genere, accanto ad altri che resteranno influenti in particolare tra gli autori orientati al repubblicanesimo. Il centro dell’argomentazione di Bessette si trova, infatti, nel valore cognitivo attribuito alla deliberazione – fondata sulla rappresentanza, coerentemente con l’ispirazione repubblicana – contrapposto all’irriflessivo e ondivago dominio diretto della maggioranza, che finirebbe per tradire quella che sarebbe la reale volontà dei cittadini, se soltanto fossero sufficientemente informati e avessero a disposizione il tempo necessario per discutere e ponderare ogni questione – un argomento controfattuale che, in forme diverse, percorrerà per intero lo sviluppo delle teorie deliberative. Così, il governo di una «deliberative majority», parzialmente distaccata dalle maggioranze popolari presenti in ogni dato momento, consentirebbe la migliore realizzazione della democrazia proprio nel senso della corrifilosofico: D. Estlund, Democratic Authority, cap. 1. 11. J. M. Bessette, “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government,” p. 104, traduzione mia. Il brano citato è il primo in cui compare la nostra endiadi. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 47 - spondenza tra la volontà del popolo e le decisioni collettivamente assunte. Pur brevemente, Bessette non manca neanche di mettere a contrasto la propria interpretazione con quelle che, non cogliendo l’aspetto deliberativo della costituzione, sostengono una concezione meramente privatistica della composizione degli interessi individuali attraverso trattative e contrattazioni, limitando il ruolo dei cittadini alla sola scelta dei rappresentanti.12 Pur senza essere ancora approfondite, le principali divergenze tra la democrazia deliberativa e gli approcci aggregativi si trovano già al loro posto. Il valore della deliberazione viene rilanciato verso l’intreccio tra politica e morale – e qui inserito entro un’interpretazione più tecnico-giuridica – da Cass Sunstein, nel saggio dedicato a sostenere che l’intento di disinnescare il pericolo costituito dall’espressione delle «nude preferenze», attraverso i meccanismi tesi a favorire la deliberazione pubblica, possa essere la chiave per una interpretazione unitaria della costituzione.13 Questa posizione viene ripresa e approfondita, sul triplice piano dei riferimenti storici (il dibattito tra federalisti e anti-federalisti), della dottrina legale (a giustificazione di un ruolo relativamente interventista del potere giudiziario) e della polemica contro gli approcci pluralisti (contro Dahl e le concezioni interest-based),14 nell’ampio articolo, di un anno successivo, dedicato alla discussione del ruolo dei gruppi di interesse nel diritto pubblico statunitense,15 che per molti versi, a dispetto dell’apparente tecnicismo dell’oggetto, rappresenta ancora una tra le migliori esposizioni dell’approccio repubblicano alla deliberazione. Un punto di vista ulteriormente ribadito – entro una più ampia ripresa del repubblicanesimo, messo a confronto con le teorie pluraliste, liberali e radical-identitarie – nel corposo saggio del 1988, Oltre il revival repubblicano,16 nel quale la deliberazione è posta come primo principio del repubblicanesimo, consentendo peraltro di interpretarlo in modo coerente con il meglio 12. Ivi, pp. 112-14. 13. C. R. Sunstein, “Naked Preferences and the Constitution”, Columbia Law Review 84, no. 7 (1984): 1689-732. 14. En passant, è interessante notare come Dahl – benché avvicinandosi alle posizioni della democrazia deliberativa abbia al contempo ridotto la propria distanza dal pensiero repubblicano – anche in tempi più recenti sostenga un’interpretazione ingenerosamente critica della costituzione statunitense, vedi: R. A. Dahl, Quanto è democratica la costituzione americana, Roma-Bari: Laterza, 2003. 15. C. R. Sunstein, “Interest groups in American public law”, Stanford Law Review 38 (1985): 29-87. 16. C. R. Sunstein, “Beyond the Republican Revival”, The Yale Law Journal 97, no. 8 (1988): 1539-90. Un approccio analogo è applicato da Sunstein alla questione dell’interpretazione giuridica, tema evidentemente importante da un punto di vista deliberativo, vedi: C. R. Sunstein, “Interpreting Statutes in the Regulatory State”, Harvard Law Review 103, no. 2 (1989): 405-508. Un altro testo centrale per l’elaborazione del repubblicanesimo in questi anni, che pur non essendo direttamente centrato sulla deliberazione sarà poi importante nel dibattito, è: F. Michelman, “Law’s Republic”, Yale Law Journal 97 (1988): 1493-537. - 48 - 2. Breve storia delle teorie deliberative dei valori liberali, con particolare riguardo al riconoscimento del pluralismo. Nella seconda parte di questo articolo, dedicata allo sviluppo pratico dei princìpi teorici precedentemente enunciati, l’apprezzamento del sistema elettorale proporzionale è accostato alla deliberazione attraverso la questione della rappresentanza dei gruppi sociali,17 tema che sarà poi oggetto di ampio dibattito.18 La prospettiva repubblicana, però, manca di argomentare approfonditamente il valore cognitivo e morale della deliberazione, che pure non può evitare di presupporre. Vale a dire che si comincia il discorso dalla posizione che la deliberazione sia benefica per la politica, ma questa impegnativa asserzione non è ancora giustificata o fondata filosoficamente. L’intreccio delle due istanze di validità, etica e cognitiva, della deliberazione non poteva che avvenire sul piano della trasformazione delle preferenze individuali, principale punto di distinzione rispetto alle teorie aggregative. I primi contributi espressamente centrati su questo tema provengono da Jon Elster. A sua volta, Elster si trova sul crocevia di almeno tre influenze rilevanti: la social choice e la game theory,19 un’opzione marxista eterodossa20 e, come principale pre17. Sunstein vorrebbe sostenere che nella stessa tradizione costituzionale statunitense si trovino elementi a favore di una rappresentanza politica per gruppi (verso la quale la sua posizione non è comunque acritica) al punto che: «Non sarebbe difficile argomentare che i gruppi razziali ed etnici (tra gli altri) siano gli analoghi contemporanei dei gruppi definiti in termini geografici nel periodo della fondazione» (C. R. Sunstein, “Beyond the Republican Revival,” p. 1586, traduzione mia.). Sembra però un argomento debole contro la prevalente tradizione individualistica “una testa-un voto”; vedi anche infra, pp. 175 ss. 18. I. M. Young, “Justice, Inclusion, and Deliberative Democracy”; J. M. Valadez, Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and Self-Determination in Multicultural Society, Boulder: Westview Press, 2001; J. Bohman, “Reflexive public deliberation: Democracy and the limits of pluralism”, Philosophy & Social Criticism 29, no. 1 (2003): 85-105; M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity; M. Falbo, “On Iris Young’s subject of inclusion: Rethinking political inclusion”, Philosophy & Social Criticism 34, no. 9 (2008): 963-86. 19. Se non altro per questo motivo, alcune interpretazioni (ad esempio: J. S. Dryzek e C. List, “Social Choice Theory and Deliberative Democracy: A Reconciliation”, British Journal of Political Science 33, no. 1 (2003): 1-28), che a partire da una presunta contrapposizione originale tra socialchoice e democrazia deliberativa propongono un (ri)avvicinamento tra le due, nascono da un fraintendimento almeno parziale. Nei fatti, la critica agli approcci aggregativi da cui la democrazia deliberativa ha preso slancio si basava più sulla differente interpretazione di premesse e risultati che non sul rifiuto tout court della metodologia. È certo possibile pensare che, invece, proprio tale rifiuto dovrebbe essere centrale – come lo stesso Dryzek ha sostenuto, e solo in parte sostiene ancor oggi: J. S. Dryzek, “Discursive Designs: Critical Theory and Political Institutions”, American Journal of Political Science 31, no. 3 (1987): 656-79; J. S. Dryzek, “The Mismeasure of Political Man”, The Journal of Politics 50, no. 3 (1988): 705-25; J. S. Dryzek, “Handle with Care: The Deadly Hermeneutics of Deliberative Instrumentation”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 197-211 – posizione con la quale mi trovo in buona misura concorde; non si può però scambiare una legittima argomentazione in merito per una descrizione di quanto accaduto durante lo sviluppo della teoria deliberativa. 20. Elster, accanto a Gerald Cohen (G. A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History, Princeton: Princeton University Press, 1978) ed altri, ha promosso una lettura di Marx in chiave analitica, appoggiandosi in particolare alla teoria dei giochi: J. Elster, “The Case for Methodological Individua- Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 49 - supposto normativo, la teoria critica habermasiana e il suo approccio ai problemi della razionalità. L’intersecarsi di questi elementi conduce Elster, fin dai primi anni ‘80, a rappresentare un orientamento deliberativo assimilabile, seppur ante litteram, a quello che si potrà poi considerare “standard”. Già quattro anni prima del più noto The Market and the Forum,21 è nel breve quinto paragrafo del primo capitolo di un libro dedicato ai problemi della razionalità collettiva che si trova l’affermazione del valore democratico della deliberazione.22 Le preferenze dei cittadini non sono da considerare esogene rispetto al processo politico, il loro contenuto morale e razionale non è indifferente per la teoria politica, ma neppure possono essere censurate in modo eteronomo; piuttosto, per integrare l’istanza dell’autonomia con quella della validità etica e cognitiva delle scelte collettive: ... interesse centrale della politica dovrebbe essere la trasformazione delle preferenze, anziché la loro aggregazione. In base a questa concezione, nucleo del processo politico è la discussione pubblica e razionale del bene comune, non l’isolato esercizio del voto secondo preferenze private. Obiettivo della politica dovrebbe essere un consenso unanime e razionale, non un compromesso ottimale tra interessi irriducibilmente contrapposti. L’agone politico [forum] non dev’essere contaminato dai princìpi che regolano il mercato, né si dovrebbe confondere la comunicazione con la contrattazione.23 L’influenza del pensiero habermasiano è chiara, ed esplicitamente riconosciuta dallo stesso Elster, attraverso i richiami alla razionalità del consensus e alla separazione tra l’agire comunicativo e quello strategico, adeguato quest’ultimo solo alla dilism”, Theory and Society 11, no. 4 (1982): 453-82; J. Elster, Making Sense of Marx, Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Sul marxismo analitico si veda: S. Petrucciani e F. S. Trincia, Marx in America. Individui, etica, scelte razionali, Roma: Editori Riuniti, 1992. 21. Un saggio – significativamente inserito in un volume dedicato ai fondamenti della social-choice: J. Elster e A. Hylland, Foundations of social choice theory – che sarà poi considerato paradigmatico dell’orientamento deliberativo, e in quanto tale profusamente citato, nonché ristampato all’interno di vari volumi. Tra le altre cose, in The Market and the Forum si trova il richiamo ad un “giusto mezzo” tra gli opposti eccessi del minimalismo delle teorie aggregative e le onerose pretese etiche del repubblicanesimo, una linea fatta propria anche da Habermas: J. Habermas, “Tre modelli normativi di democrazia”. 22. J. Elster, Uva acerba. Versioni non ortodosse della razionalità, Milano: Feltrinelli, 1989, pp. 45-56. Ho modificato alcuni passi in traduzione facendo riferimento all’edizione in lingua originale: J. Elster, Sour Grapes. Studies in the subversion of rationality, Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Il titolo di questo libro si riferisce al problema delle “adaptive preferences” – vale a dire l’aggiustamento etero-determinato delle preferenze rispetto alle possibilità disponibili – offrendone per la prima volta una trattazione orientata verso la deliberazione. 23. J. Elster, Uva acerba, p. 48. Queste pagine incontreranno relativamente meno fortuna tra le citazioni – concentrate piuttosto sul successivo The Market and the Forum, che d’altronde sviluppa gli stessi temi – ma sono proprio quelle richiamate da Sunstein nel saggio dell’84 di cui si è detto sopra. - 50 - 2. Breve storia delle teorie deliberative mensione sistemica del mercato, dovendosi perciò evitare la contaminazione/ colonizzazione del primo ad opera del secondo.24 Anche più interessanti delle poche parole dedicate da Elster a delineare la propria concezione sono le critiche che, a guisa d’avvocato del diavolo, avanza contro di essa. Nello spazio concettuale precocemente delimitato da queste obiezioni, infatti, si accomoderanno buona parte delle controversie che, nei decenni successivi, interesseranno i diversi aspetti della democrazia deliberativa. Riporto qui in breve le sette questioni proposte:25 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il problema del paternalismo: «non sarebbe, infatti, un’interferenza illegittima imporre ai cittadini l’obbligo di partecipare alla discussione politica»? D’altronde, i presupposti necessari alla partecipazione (tempo libero, capacità retoriche, e così via) nella pratica non escluderebbero ingiustamente proprio i più svantaggiati? L’eventualità di un radicale pluralismo dei valori: non è forse possibile che, anche assumendo condizioni ideali, persistano divergenze legittime, ma al contempo irresolubili, circa il bene comune? Inoltre, dato che non ci si troverà mai nella situazione ideale, non è forse vero che alla fine la discussione dovrà pur chiudersi, perlopiù attraverso un voto a maggioranza, e quindi che la trasformazione delle preferenze può aggiungersi alla loro aggregazione ma non può rimpiazzarla? Non solo la deliberazione non sarà mai perfetta nella realtà, ma a peggiorare le cose c’è il fatto che spesso un discorso limitato e imperfetto può condurre a risultati peggiori e più ingiusti che non la completa assenza di discussione. «L’assunzione implicita che il corpo politico come intero sia migliore o più saggio delle sue parti» non è affatto auto-evidente. Può darsi, ed è facilmente immaginabile, che l’egoismo e l’irrazionalità peggiorino nell’interazione politica. Anche se si raggiungesse l’unanimità richiesta dal concetto forte di consensus, essa «potrebbe facilmente essere dovuta al conformismo piuttosto che all’accordo razionale». D’altronde, non è forse vero che usualmente si ripone «maggior fiducia nell’esito di una decisione democratica se c’è stata una minoranza che ha votato contro»? Infine, non è affatto detto che la necessità, indotta dalle condizioni intrinseche del discorso pubblico, di «esprimere il proprio argomento nei termini del bene comune purificherà i desideri da tutti gli elementi egoistici».26 24. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Bologna: il Mulino, 1997, capp. 6 e 8. 25. J. Elster, Uva acerba, pp. 50-56. La traduzione dei brani citati tra virgolette è mia. Vedi anche: J. Elster, “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory,” pp. 114 ss. 26. Il tema della “purificazione” delle preferenze sarà ripreso – proprio accanto a The Market and the Forum di Elster – in primo luogo da Robert Goodin nel suo: R. E. Goodin, “Laundering Prefe- Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 51 - La duplice conclusione di Elster è ancora una volta anticipatrice di sviluppi successivi: Primo, non si può assumere che ci si avvicinerà di più alla società buona [good society] agendo come se la si fosse già raggiunta. Se, come suggerito da Habermas, la discussione libera e razionale sarà possibile solo in una società in cui la dominazione politica ed economica sia stata abolita, non è in nessun senso ovvio che questa abolizione possa essere realizzata attraverso l’argomentazione razionale. Forse l’ironia, l’eloquenza e la propaganda saranno necessarie [...] Secondariamente, persino nella società buona il processo di discussione razionale potrebbe essere fragile e vulnerabile all’auto-inganno individuale o collettivo. Per renderlo stabile sarebbero necessarie strutture – istituzioni politiche – che potrebbero facilmente reintrodurre un elemento di dominazione. Accettando che la politica dovrebbe, se possibile, incorporare la nozione, in senso lato, di razionalità collettiva, dobbiamo ancora investigare in che misura ciò sia possibile.27 Nello stesso anno della prima pubblicazione di The Market and the Forum, L’incontro tra il tema della deliberazione e la corrente di pensiero liberal-rawlsiana trova un preludio nella concezione epistemica della democrazia avanzata da Joshua Cohen.28 Cohen attacca l’alternativa proposta da William H. Riker tra “populismo” e liberalismo,29 sostenendo che, se da un lato questi presenta una versione artificialmente indebolita del primo, d’altro canto ricostruisce il secondo in termini tanto minimalisti da renderlo insignificante. La proposta di Cohen è di riconoscere il valore epistemico delle procedure democratiche, nel senso che esse tendono a dare risultati migliori dal punto di vista cognitivo rispetto ad altri sistemi politici, evitando bensì di considerare assoluto questo valore, come sarebbe nella caricatura del “populismo” disegnata da Riker. Vale a dire che la procedura democratica non è considerata costitutiva in senso forte del valore dei propri esiti, ma questi possono essere giudicati soltanto disponendo di un criterio esterno alla procedura medesima. Nonostante ciò, le decisioni democratiche sono legittime anche nei casi in cui siano contenutisticarences”, in Foundations of Social Choice Theory, a cura di J. Elster e A. Hylland, Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 27. J. Elster, Sour Grapes, p. 42, traduzione mia. 28. J. Cohen, “An Epistemic Conception of Democracy”, Ethics 97, no. 1 (1986): 26-38. Si veda anche: J. Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”. Già il primo libro di Cohen (J. Cohen e J. Rogers, On Democracy, New York: Penguin Books, 1983) accennava al valore della deliberazione, senza però un consistente approfondimento. Più recentemente, una linea simile a quella di Cohen è stata ripresa da Estlund, attraverso il concetto di ‘proceduralismo epistemico’: D. Estlund, Democratic Authority. Vedi infra, § 3.3.1. 29. Vedi sopra, p. 9. Per comprendere le obiezioni di Cohen, si deve considerare come negli Stati Uniti il termine ‘populismo’ non sempre implichi l’accezione pressoché univocamente negativa che è usuale in Europa, vedi: N. Urbinati, “Democracy and Populism”, Constellations 5, no. 1 (1998): 110-24; M. Canovan, The People, Cambridge MA: Polity, 2005, p. 77. - 52 - 2. Breve storia delle teorie deliberative mente ingiuste o errate, in forza del fatto che, nell’insieme, la democrazia produce meno risultati scorretti dei sistemi non democratici, a patto però di presupporre che gli elettori condividano un insieme di princìpi di fondo, pur discordando sulle applicazioni concrete, che votino secondo il proprio giudizio su quale sia la “volontà generale”, anziché secondo le proprie preferenze individuali, e che la loro competenza nello scegliere un’opzione o l’altra sia mediamente migliore della pura casualità.30 Conseguentemente, il problema politico principale diviene quello di elaborare istituzioni e procedure decisionali che favoriscano la realizzazione di ciascuno dei requisiti, metodo che la democrazia deliberativa vorrà poi rappresentare. Negli stessi anni, Bernard Manin presenta la deliberazione come soluzione dei problemi caratteristici dei vari tentativi di derivare la legittimità del principio di maggioranza dall’ideale accordo tra le leggi e la volontà di tutti.31 Manin mette in evidenza la già citata differenza tra l’uso consueto (in francese come in italiano) di ‘deliberazione’ quale esito decisionale, individuale o collettivo, e quello classico/filosofico (ma corrente in inglese) che rimanda alla considerazione e alla discussione dei vari aspetti di una questione prima di decidere. Attraverso il secondo e più forte di questi significati, considerando la trasformazione delle volontà individuali, si può superare la contraddizione sempre latente in quelle teorie liberali e democratiche che, in omaggio all’individualismo, richiedono l’adesione volontaria e unanime alle norme coercitive (o quantomeno ai loro princìpi ultimi) ma che, per evidenti ragioni pragmatiche, sono costrette a ripiegare sull’incongruo sostituto della scelta maggioritaria.32 La deliberazione riconosce il conflitto intrinseco a qualsiasi situazione politica perché – proprio grazie all’incontro tra differenti punti di vista, in opposizione a quello unitario postulato dalla volontà generale – consente ad ogni partecipante la migliore riflessione sui propri reali interessi, accanto a quelli altrui. Essa trascende l’individualismo in una dimensione collettiva, senza però richiedere l’imposizione di un’unica verità, poiché l’argomentazione attraverso cui si svolge (differente dalla di30. Il riferimento, anch’esso ricorrente nella letteratura deliberativa, è al teorema della giuria di Condorcet (vedi: D. Estlund e J. Waldron, “Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited”; R. E. Goodin e C. List, “Epistemic Democracy: Generalizing the Condorcet Jury Theorem”, Journal of Political Philsophy 9, no. 3 (2001): 277-306; F. Dietrich, “The Premises of Condorcet’s Jury Theorem Are Not Simultaneously Justified”, Episteme 5, no. 1 (2008): 56-73), che dimostra come, supponendo che mediamente gli individui abbiano una probabilità anche di poco superiore al 50% di individuare la soluzione corretta tra due opzioni, il voto della maggioranza sarà tanto più affidabile quanti più individui partecipano alla votazione. 31. B. Manin, “On Legitimacy and Political Deliberation”. L’articolo è una traduzione, con lievi modifiche, dell’originale francese apparso in: Le Débat, 33 (1985): 72-94. 32. Tra Rousseau e Rawls, si può notare come i bersagli della critica di Manin corrispondano specularmente ai modelli positivi di Joshua Cohen, nonostante le rispettive interpretazioni deliberative della regola di maggioranza siano invero piuttosto vicine. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 53 - mostrazione logica) è portata avanti da ciascun singolo ma rivolta all’attenzione e al potenziale consenso di tutti. Il risultato del voto che segue la deliberazione rifletterà gli argomenti che hanno trovato maggior consenso in quel momento, ma anche le ragioni della minoranza, benché risultate meno convincenti, saranno state pubblicamente espresse e valutate.33 Perciò la deliberazione pubblica – non la volontà generale, né la posizione originaria di Rawls – può legittimare la produzione della legge, pur sempre fallibile e contestuale, senza dover ricorrere a pericolose ipostasi. In questo senso, il contributo di Manin è originale, perché mentre evita di concepire la deliberazione nei modi della volontà generale, neppure ne offre una visione puramente epistemica/razionalista, grazie alla distinzione operata tra il discorso deliberativo e quello logico-dimostrativo.34 È ancora Joshua Cohen, nel 1989, con un denso saggio su deliberazione e legittimità democratica,35 a riunire i fili del discorso, riprendendo da Sunstein e Bessette il titolo di ‘democrazia deliberativa’, ma declinandolo in una prospettiva volta all’incontro tra gli approcci teorici di Rawls e Habermas. Cohen ritiene che la deliberazione – nella forma moralmente orientata al bene comune prefigurata nel citato An Epistemic Conception of Democracy – sia un principio già incorporato nella comune percezione normativa della democrazia, sul piano filosofico corrispondente alla “traduzione” politica delle condizioni della posizione originaria rawlsiana. Cohen vuole però interpretare la posizione originaria in modo più direttamente politico di quanto non faccia Rawls: non un dispositivo filosofico (“contratto sociale ideale”, scrive Cohen) per giustificare la scelta dei princìpi basilari di giustizia – dai quali discenderebbe poi l’opzione a favore di una democrazia deliberativa – bensì un modello ideale che, per quanto possibile, le istituzioni politiche concrete dovrebbero rispecchiare.36 Il modello viene delineato attraverso cinque condizioni formali (D1-5) alle 33. Questa concezione è stata ripresa più recentemente da: C. Lafont, “Is the Ideal of Deliberative Democracy Coherent?”. Leggendo Manin, tuttavia, è chiaro come la concezione di un «continuativo processo deliberativo intervallato da elezioni» sia tutt’altro che una novità recente, pace: D. Held, Modelli di democrazia, p. 439. D’altra parte, anche il concetto di democratic iteration della Benhabib può essere riportato a questa fonte: S. Benhabib, Cittadini globali: Cosmopolitismo e democrazia, Bologna: il Mulino, 2008; S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”. 34. La divisione tra ragioni politiche e “prove”, logiche o empiriche, è peraltro un luogo classico della riflessione politica, presente già in Aristotele e ben ricordata, ad esempio, da Passerin d’Entrèves nel difendere il ruolo della filosofia politica: A. Passerin d’Entrèves, “Scopo e necessità della filosofia politica”, in Potere e libertà politica in una società aperta, Bologna: il Mulino, 2005, pp. 46-47. 35. J. Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”. Anche questo saggio, costituendo uno snodo fondamentale della teoria deliberativa, è stato più volte ristampato in vari volumi. 36. La pretesa di trasporre le condizioni ideali nelle istituzioni sarà poi recisamente criticata proprio da Habermas, sia pur nel quadro di un complessivo apprezzamento della posizione di Cohen: J. Habermas, Fatti e norme, pp. 360-62. - 54 - 2. Breve storia delle teorie deliberative quali corrispondono quattro caratteristiche di una procedura deliberativa ideale (I1-4), che tra l’altro esemplificano bene l’intreccio di temi rawlsiani e habermasiani tipico di questo autore.37 Riporto qui in sintesi le une e le altre: D1) Una democrazia deliberativa è una associazione indipendente, che i suoi membri si aspettano prosegua indefinitamente nel tempo. D2) I membri dell’associazione si impegnano ad agire insieme entro istituzioni compatibili con la deliberazione e secondo norme a loro volta stabilite deliberativamente. La deliberazione è la base della legittimità. D3) Una democrazia deliberativa è un’associazione pluralista. I membri possono avere obiettivi divergenti e non pensano vi sia alcuna convinzione obbligatoria. D4) È preferibile che le connessioni tra la deliberazione e i suoi esiti siano il più possibile evidenti a tutti, e le istituzioni devono essere costituite di conseguenza. D5) I membri si riconoscono l’un l’altro la capacità di impegnarsi in un pubblico scambio di ragioni e agire conformemente al risultato di tale deliberazione. I1) Per essere libera, la deliberazione deve soddisfare due condizioni: a. I partecipanti si considerano obbligati soltanto dai risultati della deliberazione e dalle precondizioni di essa, e non da altre autorità. b. Il fatto che una decisione sia presa deliberativamente è per i partecipanti una ragione sufficiente per rispettarla. I2) Nella deliberazione ideale l’unica forza in gioco è quella del miglior argomento, l’eventuale differenza di potere tra le parti in causa non influenza il risultato. I3) Nella deliberazione ideale le parti sono formalmente e sostanzialmente eguali. Le regole della procedura sono eguali per tutti e la preesistente distribuzione delle risorse non influenza la possibilità di contribuire alla deliberazione. I partecipanti considerano anche il sistema politico come possibile oggetto di una scelta deliberativa, eccetto che per le condizioni necessarie alla deliberazione stessa. I4) La deliberazione ideale cerca ragioni convincenti per tutti i partecipanti. Tuttavia, anche in condizioni ideali, non c’è garanzia di consenso, perciò la deliberazione può concludersi con un voto maggioritario. Questo però non elimina la distinzione tra deliberazione e mera aggregazione delle preferenze, poiché la stessa votazione, se preceduta da una procedura deliberativa, darà probabilmente risultati differenti. Cohen intende anche anticipare alcune possibili obiezioni alla concezione deliberativa. Contro l’accusa di settarismo – per cui la democrazia deliberativa corrisponderebbe ad una dottrina comprensiva nel senso rawlsiano, e sarebbe quindi discriminante e illiberale imporla a chi non la condividesse – si obietta che anche se è 37. Tra le righe di Cohen sembra di leggere in trasparenza perlomeno gli aspetti propriamente politici del già citato confronto diretto tra Rawls e Habermas (sul quale si tornerà più avanti, in questo e nel prossimo capitolo), che pure avrà luogo solo anni dopo. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 55 - plausibile che la democrazia deliberativa, come qualsiasi teoria democratica, richieda fattualmente la diffusa adesione all’ideale di una cittadinanza attiva, tuttavia (differentemente da altre possibili concezioni) non è su questo ideale di condotta di vita che è fondata filosoficamente, bensì sull’idea di giustificazione politica già precedentemente affermata nell’articolo sulla concezione epistemica della democrazia. L’argomento dell’incoerenza, portato dalle teorie aggregative contro la democrazia in genere, è superato considerando la deliberazione proprio come possibile soluzione delle aporie evidenziate dalla social choice.38 L’eventualità che la democrazia deliberativa violi le libertà fondamentali – soprattutto d’espressione, classica critica liberale – è rigettata, perché queste libertà fanno parte delle condizioni normativamente necessarie affinché la deliberazione possa avere luogo. Infine, la democrazia deliberativa potrebbe essere considerata irrilevante, giacché le condizioni per un dialogo diretto tra i cittadini non esistono e non potrebbero esistere nelle ampie e complesse società moderne. A ciò Cohen non replica con qualche utopia di “democrazia elettronica”;39 al contrario apprezzando i vantaggi deliberativi della rappresentanza, sostenendo bensì la necessità di partiti politici organizzati e finanziati pubblicamente, che sarebbero una forma ottimale di associazione deliberativa perché consentirebbero l’accesso alla politica anche a chi non possiede ingenti risorse, costituendo d’altronde (in contrapposizione ad associazioni dagli interessi più specifici) arene discorsive ampie e 38. Si osserva qui di nuovo il punto di incontro tra teorie deliberative ed aggregative: le prima vorrebbero risolvere i problemi indicati, pure correttamente, dalle seconde. Vedi anche: D. Miller, “Deliberative Democracy and Social Choice”; J. Knight e J. Johnson, “Aggregation and Deliberation: On the Possibility of Democratic Legitimacy”, Political Theory 22, no. 2 (1994): 277-96. Le teorie della scelta razionale possono persino essere integrate alla teoria critica, proprio perché mostrano la disfunzionalità delle interazioni puramente strategiche, vedi: J. Johnson, “Is Talk Really Cheap? Prompting Conversation Between Critical Theory and Rational Choice”, The American Political Science Review 87, no. 1 (1993): 74-86; J. S. Dryzek, “How Far is It from Virginia and Rochester to Frankfurt? Public Choice as Critical Theory”, British Journal of Political Science 22 (1992): 397-417. 39. Un tema che andava di moda, in forme molto ingenue, già negli anni ‘70-‘80, ma che con l’avanzare della tecnologia ha trovato sempre più spazio anche nell’ambito specifico della deliberazione (pro e contro), si vedano: M. Behrouzi, Democracy and the Political Empowerment of the Citizen: direct-deliberative e-democracy, Lanham MD: Lexington books, 2005; G. M. Weiksner, “ethePeople.org: Large-Scale, Ongoing Deliberation”, in The Deliberative Democracy Handbook, a cura di J. Gastil e P. Levine, San Francisco: Jossey-Bass, 2005; P. Muhlberger, “The Virtual Agora Project: A Research Design for Studying Democratic Deliberation”, Journal of Public Deliberation 1, no. 1 (2005): articolo 5; D. Janssen e R. Kies, “Online Forum and Deliberative Democracy”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 317-35; T. Ohlin, “Caution: Deep Philosophy, Steep History and Imminent Threat of Direct Deliberative eDemocracy Ahead”, Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 11; C. R. Sunstein, Republic.com 2.0, Princeton: Princeton University Press, 2007; A. Chadwick, “Can We Avoid the Deliberative Assumption?: Researching Online Democracy in an Era of Informational Exuberance” (Conferenza: Royal Holloway Media Workshop, London, 2008). - 56 - 2. Breve storia delle teorie deliberative aperte a temi molteplici, nelle quali sarebbe perciò possibile orientare la deliberazione verso il bene comune.40 Con ciò, Cohen per primo presenta una teoria sistematica della democrazia deliberativa, sia pur su un piano ancora piuttosto astratto,41 o meglio, per la prima volta mette a fuoco contemporaneamente il termine e il concetto che ne sarà più tipico. L’approccio si mostra però relativamente debole nello spiegare perché la deliberazione dovrebbe proprio dare i buoni risultati attesi, non andando molto oltre un’eco delle posizioni già affermate da Elster e Goodin. Cohen vuole tenere intrecciate l’autonomia dei partecipanti e il valore epistemico della deliberazione, che è poi il punto centrale di tutta la concezione, ma perché ne siano meglio articolate le ragioni si dovrà ancora attendere il decennio successivo. 2.2. 1990 - 2000: L’affermarsi del paradigma deliberativo Negli anni novanta, la democrazia deliberativa è passata dal rappresentare un approccio nuovo, intento soprattutto a superare i limiti di concezioni precedenti, all’essere una teoria capace di influenzare, seppur non univocamente, la molteplicità di campi d’indagine cui ho accennato nel capitolo precedente. Ciò coincide con l’esplosione del numero di articoli e libri dedicati all’argomento, il che significa, di qui in poi, dover assumere un punto di vista più distante, rinunciando a seguire nel dettaglio i singoli contributi, evidenziando solo i più rilevanti nel quadro delle principali tendenze teoriche. Per quanto riguarda queste ultime, è proprio negli anni novanta che si afferma la polarità tra teorie discorsiviste e liberali della deliberazione. Al contempo, è all’inizio di questo periodo che gli approcci empirici entrano nel campo 40. Gli intellettuali liberal e progressisti erano, e sono, perlopiù contrari all’accoppiata di partiti “deboli” e finanziamento prevalentemente privato, tipica degli Stati Uniti. Di fatto, sia gli studi empirici (J. Steiner, et al., Deliberative Politics in Action: Analyzing Parliamentary Discourse, Cambridge: Cambridge University Press, 2004) sia la comune osservazione politica sembrerebbero mostrare che, di per se stessi, i partiti politici non favoriscono la deliberazione pubblica. D’altronde, il Senato degli Stati Uniti rappresenta l’assemblea deliberativa par excellence (sebbene, ovviamente, non corrisponda appieno al proprio ideale: B. A. Loomis, a cura di, Esteemed Colleagues: Civility and Deliberation in the U.S. Senate, Washington DC: Brookings Institution, 2000), ma è anche quella relativamente meno “partitica”. Ciò non sarà sorprendente, se si considera che proprio per favorire la deliberazione la costituzione statunitense, al contrario di quelle europee, è stata progettata non ‘da’ e ‘per’ i partiti politici bensì in buona misura ‘contro’ di essi – progetto peraltro foriero di problemi a fronte alla successiva ascesa dei medesimi partiti e del potere presidenziale, vedi: B. Ackerman, The Failure of the Founding Fathers. Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy, Cambridge MA: Harvard University Press, 2007. 41. Cohen si addentra maggiormente in questioni economico-sociali in un articolo coevo, che tuttavia eserciterà un’influenza relativamente minore: J. Cohen, “The Economic Basis of Deliberative Democracy”, Social Philosophy and Policy 6, no. 2 (1989): 25-50. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 57 - deliberativo,42 mentre è nella sua ultima parte che la teoria inizia ad essere oggetto di critiche più articolate. *** Inizio e fine di questo periodo possono essere scanditi da una coppia di libri di John S. Dryzek, entrambi rappresentativi di due tendenze interpretative, inizialmente tra loro intrecciate e destinate entrambe, sebbene non nella medesima misura, ad un certo successo.43 Dryzek contrappone nettamente la propria teoria discorsiva/deliberativa tanto al liberalismo politico, quanto, sul piano epistemologico, alle teorie della social choice.44 Né i due aspetti procedono disgiunti poiché, a partire dalla premessa, caratteristica della teoria critica, del nesso tra ideologia ed epistemologia, è nel «razionalismo critico popperiano» che l’autore individua il quadro di riferimento comune alle scienze sociali ed al liberalismo politico-filosofico. Con ciò, l’autore vuole radicalizzare l’approccio habermasiano,45 dal quale esplicitamente prende le mosse, manifestando un tratto che resterà tipico delle sue opere, anche dopo aver abbandonata la rigida opposizione alle teorie della social choice.46 Di converso, benché la tendenza “radicalizzante” di Dryzek non sia necessariamente condivisa da altri fautori della teoria critica,47 la doppia contrapposizione di cui sopra rimarrà, in buona parte fino ad oggi, tipica di tale approccio alla deliberazione. 42. A partire da: J. S. Fishkin, Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform, New Haven & London: Yale University Press, 1991. Fishkin rappresenta al contempo un primo trait d’union fra la democrazia deliberativa ed il mainstream della scienza politica statunitense, influenzato soprattutto da Dahl. 43. J. S. Dryzek, Discursive Democracy; J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond. Il libro del 1990 include peraltro una revisione degli articoli degli anni ‘80 cui si è fatto cenno precedentemente (vedi sopra, n. 19, p. 48). 44. Si veda anche: J. S. Dryzek, “Discursive democracy vs. liberal constitutionalism”, in Democratic Innovation, a cura di M. Saward, London: Routledge, 2000. 45. Per Habermas, in modo abbastanza hegeliano, «La teoria critica della società non entra però in concorrenza con gli orientamenti di ricerca consolidati. Procedendo dal suo concetto di genesi delle società moderne, essa cerca di spiegare in che cosa consiste il limite specifico e la giustezza relativa di quegli approcci»: J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, p. 1048. Nel criticare il quadro epistemologico “liberale”, Dryzek si rifà anche alla linea partecipativa (B. R. Barber, Strong Democracy), un riferimento però affievolito nelle opere più recenti. 46. Dryzek è peraltro tra i primi a sottolineare come la teoria critica possa pensarsi come “soluzione” ai problemi correttamente indicati dalle teorie della scelta sociale: J. S. Dryzek, “How Far is It from Virginia and Rochester to Frankfurt? Public Choice as Critical Theory”; J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, cap. 2.. Successivamente, l’avvicinamento della deliberazione alla social choice diverrà anche più esplicito: J. S. Dryzek e C. List, “Social Choice Theory and Deliberative Democracy: A Reconciliation”. 47. James Bohman nel 1998 già “fa il punto”, considerando la democrazia deliberativa una teoria matura, e dunque più moderata rispetto agli inizi: J. Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”. - 58 - 2. Breve storia delle teorie deliberative Centrale per l’affermazione della teoria,48 è l’opera habermasiana del 1992, Fatti e norme (la traduzione del titolo tedesco suonerebbe però ‘Fatticità e validità’, e lo scostamento semantico non è del tutto irrilevante). Qui l’autore intende completare la ricostruzione della razionalità discorsiva intrapresa sistematicamente nella Teoria dell’agire comunicativo. Mentre però l’opera del 1981, nella fitta trama fra sociologia e filosofia, lasciava sullo sfondo considerazioni direttamente politiche, Fatti e norme segna il compimento dell’avvicinamento alla filosofia del diritto ed alla teoria democratica in senso proprio;49 impiegando la deliberazione in una ricostruzione del modello di Stato democratico di diritto che, nelle intenzioni, dovrebbe sfuggire alle aporie del positivismo giuridico (che rischiano di condurre velocemente al cinismo e all’irrazionalismo) senza però ricorrere ad alcun fondamento giusnaturalista, insostenibile così nella teoria come, oggi, anche nella pratica. Da ciò segue la cruciale rinuncia a derivare la validità del diritto dalla corrispondenza con la morale. Poiché dal diritto non si può disgiungere una pretesa di legittimità, cui corrisponde l’aspettativa che esso, pur democraticamente stabilito, dunque non preventivamente vincolato ad alcun contenuto specifico, assicuri «l’eguale autonomia di tutte le persone giuridiche», è soltanto il carattere discorsivo d’una politica deliberativamente intesa, che «rende possibile il libero “scorrere” di temi e contributi, informazioni e ragioni», ad essere in grado di «reggere l’intero onere della legittimazione».50 Il punto di contatto tra i pre-esistenti punti di vista sociologico ed etico e quello, più schiettamente politico-giuridico, assunto con Fatti e norme si trova nella società civile, un campo teorico ampiamente percorso in questo come nel decennio successivo.51 L’apprezzamento (già presente nella Teoria dell’agire comunicativo,52 ma certo ulteriormente stimolato dagli avvenimenti dell’89) per il potenziale emancipativo di movimenti sociali sorti al di fuori della politica formalizzata – che qui vale a dire statale – favorisce l’elevazione della società civile a secondo pilastro della democra48. In un certo senso anche temporalmente, giacché la traduzione inglese di Fatti e norme, di poco preceduta da quella italiana, è pubblicata nel 1996. 49. Rilevanti tappe intermedie sono le Tanner Lectures del 1986 e il saggio Sovranità popolare come procedura; entrambi tradotti in: J. Habermas, Morale, Diritto, Politica, Torino: Einaudi, 1992. 50. J. Habermas, Fatti e norme, p. 529-32. 51. La letteratura è vasta, ma il testo principale per gli anni ‘90 rimane: J. L. Cohen e A. Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge MA: MIT Press, 1992. Si vedano comunque: S. Chambers e W. Kymlicka, a cura di, Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton: Princeton University Press, 2002; F. C. Alford, “Civil Society and its Discontents”, The Good Society 12, no. 1 (2003): 11-16. 52. Come si vedrà meglio più avanti (infra, § 4.2, pp. 132 ss.), il tema percorre per intero il pensiero di Habermas (a partire dalla sua prima opera importante: J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari: Laterza, 2005), mentre più in generale il revival della società civile, soprattutto nella sinistra marxista e post-marxista, ha tratto slancio dalla ripresa di temi hegeliani e gramsciani già a partire dalla fine degli anni settanta. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 59 - zia, accanto alle istituzioni parlamentari, nel modello «a doppio binario» che diverrà tipico degli autori deliberativi vicini ad Habermas,53 e del quale presenterò una critica dettagliata nel capitolo quarto. L’insieme di questi elementi converge a supporto di un modello procedurale di democrazia deliberativa, costituendone peraltro la presentazione più sistematica finora avanzata; le ragioni della deliberazione, infatti, sono qui per la prima volta in modo esplicito, seppure non esente da oscillazioni ed oscurità, connesse alla struttura di fondo della razionalità comunicativa. *** Gli anni novanta corrispondono anche al culmine del processo di scontro-confrontoavvicinamento tra la teoria critica e la filosofia politica liberale d’impronta analitica. Talvolta, a ciò si è guardato come ad un ulteriore esempio del fatto che il liberalismo sia il «più efficiente aspirapolvere nella storia del pensiero politico, capace di risucchiare tutte le dottrine che appaiono per sfidarlo, siano esse la teoria critica, l’ambientalismo, il femminismo, o il socialismo».54 Ironia a parte, da un certo punto di vista questo può anche esser vero, ma d’altro canto non è che lo speculare riflesso dell’ambizione egemonica nutrita dalla teoria critica. In Habermas, quest’ultima, ha trovato sì un alfiere capace di confrontarsi con gli orientamenti più diversi, ma allo stesso tempo inevitabilmente esposto ad esserne profondamente influenzato. Ad ogni modo, dopo le “sortite” di Joshua Cohen negli anni ottanta, il successo dell’approccio liberale alla deliberazione è rilanciato dall’opera di Amy Gutmann e Dennis Thompson.55 Prendendo le mosse dall’idea di ragione pubblica, nel frattempo elaborata da Rawls,56 volendone però estendere i limiti percepiti come troppo angusti per la democrazia, Democracy and Disagreement comunque enfatizza assai la dimensione morale della deliberazione.57 In questo probabilmente eccedendo, fino a ris53. È vero che sul tema Habermas è stato criticato anche da autori a lui vicini, ad esempio: J. Bohman, Public Deliberation, pp. 172 ss. Tuttavia queste critiche mirano a riformulare parti del modello, senza mettere in discussione l’impiego di una descrizione sociologica della società, che rappresenta invece il punto più problematico per la democrazia. 54. J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, p. 27, traduzione mia. La contrapposizione tra il modello deliberativo liberale e quello della teoria critica è posta in modo netto, e non del tutto condivisibile, anche in: S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”. 55. A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement. 56. J. Rawls, Liberalismo Politico, lezione VI.. L’edizione in inglese è del 1993, ma i saggi che compongono il volume sono il risultato di riflessioni condotte lungo tutti gli anni ottanta, in parte già pubblicate come articoli. Circa il passaggio da Rawls alla democrazia deliberativa, si veda anche: D. Estlund, “Who’s Afraid of Deliberative Democracy? On the Strategic/Deliberative Dichotomy in Recent Constitutional Jurisprudence.”, Texas Law Review 71, no. 7 (1993): 1437-77. Il saggio è tra l’altro critico, contro corrente per l’epoca, della rigida separazione tra interpretazioni “strategiche” e deliberative della democrazia. 57. Proseguendo una tendenza tipica non solo dei due autori – A. Gutmann, “Moral Philosophy and Political Problems”, Political Theory 10, no. 1 (1982): 33-47; A. Gutmann e D. Thompson, “Moral Conflict and Political Consensus”, Ethics 101, no. 1 (1990): 64-88 – ma, come già accennato - 60 - 2. Breve storia delle teorie deliberative chiare di rappresentare più una lista di raccomandazioni su come si dovrebbero perseguire buone finalità che non un’opera di teoria politica. Nonostante ciò, o forse proprio per tale motivo, il libro ha molto contribuito alla notorietà della democrazia deliberativa, suscitando numerosi dibattiti,58 ed essendo probabilmente ancora oggi, perlomeno negli Stati Uniti, l’opera più spesso citata (benché a torto) come esempio paradigmatico dell’intero approccio deliberativo. Nello stesso periodo, è proprio il dibattito tra Rawls ed Habermas, pur travalicandone non di poco i limiti, a rappresentare uno dei punti più alti del dibattito deliberativo.59 Se l’adesione esplicita al modello deliberativo da parte di Rawls arriva solo verso la fine del decennio,60 il confronto tra la prospettiva liberale e la teoria critica produce nel frattempo numerosi contributi; molti tra i più rilevanti confluiti in tre raccolte di saggi che hanno da allora assunto uno status “canonico” quali fonti della democrazia deliberativa.61 Com’è tipico delle opere collettanee, sono molte le linee che qui si intrecciano; tuttavia, sebbene quella di cui sopra rimanga nel complesso la contrapposizione più rilevante, si possono individuare ulteriori caratterizzazioni. Democracy and Difference è una raccolta dedicata al confronto con posizioni variamente “radicali”, dalla democrazia partecipativa,62 a quella “agonistica”,63 ma più in generale, come annunciato dal titolo, alle varie declinazioni del pensiero della differenza (femminismo, multiculturalismo, post-modernismo).64 Il volume a cura di nel primo capitolo, della filosofia liberale contemporanea in genere: W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2002. 58. In parte raccolti nel volume: S. Macedo, a cura di, Deliberative politics: essays on democracy and disagreement, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. 59. J. Habermas, “Conciliazione tramite uso pubblico della ragione”; J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas”; J. Habermas, “Ragionevole contro vero. La morale delle visioni del mondo”, in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002. 60. Prima nel dibattito con Habermas: J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas,” pp. 102-03. Poi più esplicitamente in: J. Rawls, “Un riesame dell’idea di ragione pubblica”, in Il diritto dei popoli, Torino: Edizioni di Comunità, 2001, p. 185. Il saggio era stato pubblicato per la prima volta nel 1997: J. Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited”, The University of Chicago Law Review 64, no. 3 (1997): 765-807. Qui Rawls equipara la propria concezione alla democrazia deliberativa; precedentemente la deliberazione politica era stata talvolta evocata, ma senza riferimenti alla democrazia deliberativa in quanto tale. 61. S. Benhabib, a cura di, Democracy and Difference, Princeton: Princeton University Press, 1996; J. Bohman e W. Rehg, Deliberative Democracy; J. Elster, Deliberative Democracy. 62. B. R. Barber, “Foundationalism and Democracy”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996; S. S. Wolin, “Fugitive Democracy”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. 63. C. Mouffe, “Democracy, Power, and the “Political””, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. 64. B. Honig, “Difference, Dilemmas, and the Politics of Home”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996; C. C. Gould, “Diversity and Democracy: Representing Differences”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Prince- Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 61 - Bohman e Rehg è “centrale” sia temporalmente che per l’arco di posizioni rappresentate, ripubblicando d’altronde alcuni fra i contributi più significativi del decennio precedente (in particolare: The Market and the Forum e Deliberation and Democratic Legitimacy). L’opera curata da Elster, infine, è caratterizzata dalla prevalenza di contributi di orientamento analitico e, segnando in questo il passaggio degli anni, include vari interventi critici rispetto alle possibilità d’applicazione concreta degli ideali deliberativi.65 *** Come osservato nel paragrafo precedente, la nascita della democrazia deliberativa coincideva con quel revival repubblicano che, avendo preso avvio dalla revisione storiografica,66 passava ad influenzare l’interpretazione costituzionale e l’ambito legale in genere. Forte di un retroterra divenuto ormai ampio, però, negli anni novanta il repubblicanesimo ambisce ad una posizione preminente anche nell’ambito della teoria/filosofia politica in senso più stretto. Come già anticipato (§1.3.1), sono autori come Quentin Skinner, Philip Pettit e Maurizio Viroli ad elaborare una teoria della libertà come non-dominio, il cui dichiarato intento è di competere con la concezione “standard” della libertà secondo la filosofia liberale,67 considerata troppo povera per cogliere adeguatamente il suo stesso oggetto. Nel perseguire tale via, il fuoco dell’interesse dei repubblicani si allontana parzialmente dalla deliberazione,68 considerandola magari come un dato acquisito, rimanendo relativamente ai margini del dibattito ton: Princeton University Press, 1996; A. Phillips, “Dealing with Difference: A Politics of Ideas, or a Politics of Presence?”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996; I. M. Young, “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy”. 65. J. Johnson, “Arguing for Deliberation: Some Skeptical Considerations”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; A. Przeworski, “Deliberation and Ideological Domination”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; S. C. Stokes, “Pathologies of Deliberation”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 66. È del 1975 la prima edizione di: J. G. A. Pocock, Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone, Bologna: il Mulino, 1980. Da parte della “scuola di Cambridge”, dopo Pocock, sarà soprattutto Quentin Skinner a contribuire alla rivalutazione del repubblicanesimo. Il versante americano di questa ondata “revisionista”, critica delle interpretazioni liberali (whiggish, varrebbe a dire ingenuamente progressiste), può essere ben rappresentato da Gordon Wood: G. S. Wood, Le Origini degli Stati Uniti, Bologna: il Mulino, 1987; G. S. Wood, Figli della libertà. Alle origini della democrazia americana, Firenze: Giunti, 1996. 67. A dispetto dei decenni trascorsi, si può dire che questa sia ancora la concezione proposta (nel 1958, peraltro ancora sulle orme di Constant) da Isaiah Berlin: I. Berlin, “Due concetti di libertà”, in Libertà, Milano: Feltrinelli, 2005. 68. Sebbene, soprattutto nel decennio seguente, Pettit continui ad intervenire sul livello teorico del dibattito deliberativo: P. Pettit, “Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory”, in Debating Deliberative Democracy, a cura di J. S. Fishkin e P. Laslett, Malden MA: Blackwell, 2003; P. Pettit, “Depoliticizing Democracy”. - 62 - 2. Breve storia delle teorie deliberative teorico che, invece, va ampliandosi notevolmente.69 Nondimeno, il repubblicanesimo continua a produrre contributi focalizzati sul piano istituzionale, che in questo decennio si presentano spesso nella forma di libri capaci di raggiungere un pubblico più ampio dei soli lettori delle varie law review.70 Joseph Bessette, che per primo aveva parlato di democrazia deliberativa, sulla base dell’interpretazione storica largamente condivisa tra i repubblicani, dedica la sua opera alla difesa della qualità deliberativa del governo degli Stati Uniti, con particolare attenzione al ruolo del congresso.71 Al centro dell’interesse di Bessette rimane la contrapposizione fra una volontà popolare cieca, perché disinformata, e la più articolata opinione pubblica che è raggiungibile soltanto attraverso la deliberazione. Su una linea analoga, sebbene in modo più complesso, continua a muoversi anche Cass Sunstein, sempre spingendo sul controfattuale delle preferenze più illuminate che i cittadini potrebbero avere se fossero messi in grado di deliberare. Sunstein propone un repubblicanesimo decisamente “attivista” (contro il pregiudizio di una neutralità imparziale, che in realtà coinciderebbe con la santificazione dello status quo) nella promozione di una deliberazione orientata verso il bene comune.72 Rispetto ai contributi precedenti, l’autore intende ora enfatizzare maggiormente la necessità di una deliberazione estesa all’intera società; mantenendo tuttavia un fondo di scetticismo verso le capacità, da parte della cittadinanza, di deliberare “spontaneamente”. Perciò, benché Sunstein sia critico dell’eccessiva centralità delle corti giudiziarie tipica del dibattito statunitense, ritiene nondimeno che esse, però ora assieme agli altri 69. Un’eccezione rilevante è quella di Frank Michelman, che ritorna in più occasioni sul confronto con Habermas: F. Michelman, “How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Bohman e W. Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997; F. Michelman, “Family Quarrel”, in Habermas on Law and Democracy, a cura di M. Rosenfeld e A. Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. 70. Talvolta anche al di là dell’ambito accademico, ad esempio George Will, noto giornalista conservatore negli Stati Uniti, è una delle pochissime voci “di destra” a raccogliere il tema della deliberazione, impiegandolo a sostegno della proposta di limitare la ri-eleggibilità dei membri del congresso: G. F. Will, Restoration: congress, term limits and the recovery of deliberative democracy, New York: Free Press, 1992. Negli ambienti conservatori, circa la deliberazione, sono comuni toni molto diversi: J. Bovard, ““Deliberative Democracy” Dementia”, The Freeman 57, no. 4 (2007). 71. J. M. Bessette, The Mild Voice of Reason: deliberative democracy and american national government, Chicago: The University of Chicago Press, 1994 Benché lo stesso Bessette accetti la scherzosa caratterizzazione della sua opera come «Boy Scout theory of American governement» (p. 10), questa non è certo esclusivamente apologetica. 72. C. R. Sunstein, The Partial constitution, Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Il titolo si riferisce all’idea che la costituzione sia stata interpretata in modo soltanto falsamente imparziale, proprio in forza della tacita e fallace presupposizione della status quo neutrality. Sunstein intende anche promuovere una reinterpretazione del primo emendamento, nel senso di dare priorità alla libertà di parola negli ambiti strettamente politici: C. R. Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech, New York: Free Press, 1993. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 63 - organi governativi, debbano assumere un ruolo attivo nel favorire la più ampia deliberazione tra i cittadini.73 A dispetto dell’impulso a democratizzare la deliberazione, tuttavia, questo quadro, assieme all’idea di fondo che una buona deliberazione implichi una tendenza reale verso risultati corretti, già sospinge Sunstein verso le problematiche posizioni “paternaliste” per le quali si distinguerà nel decennio successivo.74 A parere di Sunstein, infatti, l’accento sulla trasformazione delle preferenze, che differenzia la democrazia deliberativa dagli approcci aggregativi, può essere interpretato in modo alquanto aggressivo: Invero, potremmo difendere la stessa democrazia costituzionale non sulla base del fatto che essa rispetti le preferenze esistenti, ma in forza della teoria, piuttosto differente, che essa contribuisca ad inculcare i tipi migliori, o più elevati, di desideri e credenze.75 Il problema di fondo che qui inizia ad emergere è che partendo dall’idea che la deliberazione, e la democrazia, siano desiderabili in tanto in quanto producono buoni risultati, è effettivamente difficile sottrarsi ad esiti del genere. Se la democrazia deliberativa è pensata in modo integralmente teleologico – magari appoggiandosi su qualche versione criticamente non troppo accorta delle idee pragmatiste circa la sperimentazione sociale – viene effettivamente a mancare qualsiasi seria ragione per non trattare i cittadini come oggetti da manipolare; nonostante ciò rappresenti l’inversione più completa dell’ideale dell’autogoverno repubblicano e democratico. 2.3. 2001 - ’11: Approcci empirici ed applicativi Nell’ultimo decennio, la teoria deliberativa si è sviluppata soprattutto su due linee: l’apertura verso l’orizzonte della politica internazionale e globale, e il netto incremento del numero e della rilevanza degli approcci empirici alla deliberazione. Inoltre, critiche in precedenza solo accennate o marginali, hanno trovato maggiore spazio, in coerenza con la più ampia diffusione delle teorie deliberative. In effetti, 73. Vedi anche: C. R. Sunstein, “Public Deliberation, Affirmative Action, and the Supreme Court”, California Law Review 84, no. 4 (1996): 1179-99. La relazione tra la democrazia deliberativa e il potere giudiziario è stata ampiamente discussa: C. S. Nino, The Constitution of Deliberative Democracy; M. Van Hoecke, “Judicial Review and Deliberative Democracy: A Circular Model of Law Creation and Legitimation”, Ratio Juris 14, no. 4 (2001): 415-23; R. Gargarella, “Should Deliberative Democrats Defend the Judicial Enforcement of Social Rights?”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006; C. F. Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 74. R. H. Thaler e C. R. Sunstein, “Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron”. I primi segnali dello spostamento verso questa posizione si possono trovare nell’articolo: C. R. Sunstein, “Preferences and Politics”. Vedi anche sopra, § 1.3.1. 75. C. R. Sunstein, The Partial constitution, p. 175, traduzione mia. - 64 - 2. Breve storia delle teorie deliberative semplicemente il numero dei testi di cui si dovrebbe rendere conto per offrire una panoramica completa rende il compito impossibile. Nella seconda parte della tesi, d’altronde, gran parte dei riferimenti alla letteratura teorica saranno concentrati proprio su quest’ultimo periodo. Perciò, dedicherò questo paragrafo ad un veloce sguardo d’insieme sugli approcci empirici alla deliberazione, la cui rilevanza, allargando lo sguardo al di là dei confini della sola teoria politica, è invero divenuta preponderante. Inoltre, anche dal punto di vista concettuale, alcuni di questi approcci rappresentano effettivamente un punto d’arrivo, uno tra gli esiti possibili benché non il più auspicabile, della democrazia deliberativa. Così è perché l’atteggiamento sempre più strumentale assunto nei confronti dei partecipanti – del quale si sono potuti cogliere alcuni accenni, ancora relativamente innocui, nei paragrafi precedenti – rappresenta la conseguenza più estrema del tentativo di giustificare teleologicamente la deliberazione, in base cioè alla qualità dei suoi risultati. *** La crescente diffusione delle teorie deliberative ha favorito un notevole interesse di tipo applicativo,76 nell’ambito del quale il problema principale diviene se davvero la deliberazione democratica funziona come promette – e quel che promette viene spesso inteso diversamente da “teorici” ed “empirici” – o non sia piuttosto l’ennesima irrealizzabile utopia filosofica. Di qui, l’empiria può essere declinata principalmente in due modi. Da un lato, diversi metodi d’indagine possono concorrere all’analisi della qualità deliberativa di istituzioni politiche esistenti.77 D’altro canto, l’approccio può 76. Varie iniziative, successivamente definite in termini di democrazia deliberativa, precedono il più ampio successo di questa. Vale a dire che si è verificato un processo di incontro e appropriazione ex-post tra la teoria ed alcune prassi già relativamente consolidate, incontro che a sua volta ha poi favorito una nuova e più vasta ondata di esperimenti e studi empirici. Il rovescio della medaglia è che, sulla base di esperienze pragmatiche originali, hanno continuato a svilupparsi linee di pensiero tendenzialmente estranee alle successive elaborazioni deliberative e da queste ultime spesso non adeguatamente considerate. Curiosamente, può accadere che l’ignoranza delle teorie deliberative da parte della letteratura empirica sia presentata con un certo apparente compiacimento, mentre poche righe prima l’opposto reciproco era stato recisamente stigmatizzato: L. Bobbio, “Quando la deliberazione ha bisogno di un aiuto”, in La deliberazione pubblica, a cura di L. Pellizzoni, Roma: Meltemi, 2005, pp. 177-78. 77. M. R. Steenbergen, et al., “Measuring political deliberation”, Comparative European Politics 1, no. 1 (2003): 21-48; J. Stromer-Galley, “Measuring Deliberation’s Content: A Coding Scheme”, Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 12. Importanti per lo sviluppo della democrazia deliberativa sono state la analisi, condotte da Elster, della qualità della comunicazione nelle assemblee costituenti: J. Elster, “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process”, Duke Law Journal 45, no. 2 (1995): 364-96; J. Elster, “Deliberation and Constitution Making”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Si vedano anche: P. Johnston Conover, et al., “The Deliberative Potential of Political Discussion”, British Journal of Political Science 32 (2002): 21-62; J. Gardner, “Deliberation and Representation in Congress: Allies or Adversaries?” Oakland CA, 2005); J. Svensson, “It’s a Long Way from Helsing- Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 65 - focalizzarsi sulla progettazione di contesti deliberativi adeguati a realizzare le “promesse” della teoria. Non si tratta però di proporre o criticare in termini deliberativi riforme istituzionali da realizzare politicamente,78 tema che, invece, trova ampia cittadinanza tra i teorici;79 quanto piuttosto di costruire esperimenti ad hoc per verificare gli effetti concreti della deliberazione.80 Dunque, anche il campo degli approcci empirici è articolato al suo interno,81 sia per quanto riguarda gli effettivi metodi di implementazione sia per le prospettive generali su cui, spesso implicitamente, si fondano. Circa la relazione con l’insieme del pensiero deliberativo, si possono però distinguere tre posizioni generali. In primo luogo, ci sono degli “empirici” relativamente più vicini ai teorici, che hanno contribuito ad elaborare la democrazia deliberativa quasi dai suoi inizi; l’esempio principale è costituito da James Fishkin, con le sue proposte del deliberative poll82 e del deliberation day.83 Il primo modello prevede che ad un gruppo di alborg to Porto Alegre: A Case Study in Deliberative Democracy in Late Modernity”, Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 4. 78. Con alcune eccezioni, come la proposta di applicare il modello del deliberative poll per istituzionalizzare un quarto ramo, popolare, del governo americano: E. J. Leib, Deliberative democracy in America: a proposal for a popular branch of government, University Park: Pennsylvania State University Press, 2004. 79. Vedi ad esempio: S. Besson, “Deliberative Demoi-cracy in the European Union”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006; M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity; C. S. Nino, The Constitution of Deliberative Democracy; C. F. Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review. 80. S. W. Rosenberg, “The Empirical Study of Deliberative Democracy: Setting a Research Agenda”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 212-24; J. S. Fishkin e R. C. Luskin, “Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 284-98; S. W. Rosenberg, “The Empirical Study of Deliberative Democracy: Setting a Research Agenda”; E. Schneiderhan e S. Khan, “Reasons and Inclusion: The Foundation of Deliberation”, Sociological Theory 26, no. 1 (2008): 1-24. 81. Una utile rassegna, con una prospettiva diversa da quella qui adottata, si può trovare in: M. Bonanni e M. Penco, “Modelli deliberativi: una ricognizione critica”. Più specifico, sulla classificazione dei differenti approcci alla deliberazione nella pratica, è: L. Bobbio e G. Pomatto, “Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche”, Meridiana 58 (2007): 45-68. Si veda anche: A. Fung, “Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and Their Consequences”, The Journal of Political Philosophy 11, no. 3 (2003): 338-67. 82. J. S. Fishkin, Democracy and Deliberation; J. S. Fishkin, The Voice of the People: Public Opinion and Democracy, New Haven & London: Yale University Press, 1995; J. S. Fishkin, “Il sondaggio deliberativo, perché e come funziona”, in Democrazia deliberativa: cosa è, a cura di G. Bosetti e S. Maffettone, Roma: Luiss University Press, 2004. Diversi deliberative poll sono stati organizzati negli Stati Uniti e nel resto del mondo, per l’elenco completo e aggiornato si veda: http://cdd.stanford.edu/. 83. B. Ackerman e J. S. Fishkin, “Deliberation Day”, The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 129-52; B. Ackerman, “Il deliberation day, festa per informarsi e discutere”, in Democrazia deliberativa: cosa è, a cura di G. Bosetti e S. Maffettone, Roma: Luiss University Press, 2004. - 66 - 2. Breve storia delle teorie deliberative cune centinaia di persone, selezionate come un campione statistico, sia somministrato un sondaggio, di solito riguardante temi di ampio interesse pubblico (il progetto era originariamente pensato per intervenire nel corso delle primarie per le presidenziali statunitensi) subito prima e subito dopo la discussione tra loro, svolta dapprima in piccoli gruppi e poi in sessione plenaria, con il supporto di informazioni ed esperti di controllata imparzialità. Oltre agli scopi civico-educativi, l’aspetto propriamente empirico-sperimentale consiste nella misurazione della presunta capacità della deliberazione di trasformare le preferenze dei partecipanti. Il modello è anche presentato, fin dal nome, come una evoluzione e un miglioramento del comune sondaggio d’opinione.84 Il deliberation day rappresenta una proposta assai più ambiziosa (gli stessi autori la presentano come utopistica) prevedendo che non soltanto un campione rappresentativo, ma tutti gli elettori siano chiamati ad impegnarsi nella deliberazione, in un giorno festivo appositamente predisposto prima delle elezioni, ricevendo un indennizzo per la loro partecipazione. Altre forme di “deliberazione applicata”, invece, si sono date indipendentemente dallo sviluppo della teoria deliberativa, e solo successivamente sono state ad essa integrate. Il caso più noto è rappresentato dalle esperienze partecipative, da Porto Alegre diffusesi in diversi contesti nel mondo; ma è anche da citare, più pertinentemente, il modello delle citizen juries,85 promosso dal Jefferson Center già a partire dagli anni settanta.86 Benché anche questo modello, come il deliberative poll, sia pro84. Curiosamente, pare che già il pioniere dei moderni sondaggi, George Horace Gallup, nutrisse analoghe speranze verso le capacità della sua creazione di contribuire al miglioramento della democrazia. Non è forse azzardato pensare che, se il successo del suo modello continuerà ad espandersi come ha fatto negli ultimi anni, Fishkin potrebbe andare incontro alla medesima delusione. 85. A. Armour, “The Citizens’ Jury Model of Public Participation: a Critical Evaluation”, in Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse, a cura di O. Renn, et al., Dordrecht: Springer, 1995; A. Coote e J. Lenaghan, Citizens’ Juries: Theory into Practice, London: IPPR, 1997; N. Crosby e D. Nethercut, “Citizen Juries: Creating a Trustworthy Voice of the People”, in The Deliberative Democracy Handbook, a cura di J. Gastil e P. Levine, San Francisco: Jossey-Bass, 2005; G. Smith e C. Wales, “Citizens’ juries and deliberative democracy”, in Democracy as Public Deliberation, a cura di M. Passerin d’Entrèves, New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2006; Y. Sintomer, Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa, Bari: Dedalo Edizioni, 2009. Progetti di questo genere sono quelli più sperimentati nel nostro paese, vedi ad esempio: L. Carson, “Come migliorare l’attuazione della democrazia deliberativa: un’analisi comparata di due Giurie di cittadini”, Rivista italiana di politiche pubbliche 2 (2007): 127-42; L. Bobbio, et al., “Cinque risposte a Lyn Carson”, Rivista italiana di politiche pubbliche 2 (2007): 143-62. Analogo alle citizens’ jury, benché sviluppato autonomamente, è il modello tedesco delle “cellule di pianificazione”: P. C. Dienel e O. Renn, “Planning Cells: A Gate to “Fractal” Mediation”, in Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse, a cura di O. Renn, et al., Dordrecht: Springer, 1995; H.-J. Seiler, “Review of “Planning Cells:” Problems of Legitimation”, in Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse, a cura di O. Renn, et al., Dordrecht: Springer, 1995. 86. http://www.jefferson-center.org/ Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 67 - tetto da copyright, esso è applicato in modo assai più variegato. Ad ogni modo, le caratteristiche salienti sono il minor numero di partecipanti (tipicamente tra 18 e 24), che limita la possibilità di stratificazione statistica, e la parziale imitazione del modello delle giurie processuali, in particolare nella struttura della relazione tra i cittadini e gli esperti chiamati a “testimoniare”. Una terza posizione è propria di quegli “empirici” che, giunti alla teoria deliberativa quando questa era già relativamente affermata e strutturata, tentano di metterne alla prova le pretese, spesso giungendo a quelle posizioni critiche e/o scettiche sulla realizzabilità degli ideali filosofici, ma al contempo impegnate a “gettare ponti” tra teoria e prassi,87 tipiche del dibattito più recente. Rappresentativi di questo orientamento sono autori come Diana Mutz, che critica la difficoltà di “provare” scientificamente la teoria deliberativa,88 o, nel nostro paese, Luigi Bobbio, organizzatore di varie iniziative deliberative e aspramente critico dello scarso realismo dei filosofi.89 È in questo terzo insieme che perlopiù ricadono gli esempi cui farò riferimento nelle prossime pagine. Com’è forse inevitabile per questo tipo di studi, la differenziazione di ciascuno passa primariamente per la metodologia, e questa spesso implica una ri-categorizzazione degli approcci concorrenti.90 Tuttavia, per quanto concerne un’analisi generale del significato degli approcci empirici le differenze possono essere utilmente riassunte attorno a tre fuochi: (1) la selezione dei partecipanti alla deliberazione, (2) il controllo più o meno rigido sullo svolgimento della procedura e (3) le relazioni tra l’esperimento deliberativo e il contesto politico nel quale si trova ad operare. 87. Un’esigenza di reciproca comunicazione che sembra essere, forse per i “teorici” più che per gli “empirici”, tanto pressante quanto difficile da soddisfare, vedi: D. Thompson, “Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science”; D. M. Ryfe, “Does Deliberative Democracy Work?”, Annual Review of Political Science 8 (2005): 49-71; M. X. Delli Carpini, et al., “Public Deliberation, Discursive Participation, and Citizen Engagement: A Review of the Empirical Literature”, Annual Review of Political Science 7 (2004): 315-44; S. Chambers, “Measuring Publicity’s Effect: Reconciling Empirical Research and Normative Theory”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 225-66. 88. La sua proposta consiste nell’elaborazione di “middle-range” theories, che rendano osservabili in modo separato gli effetti concreti della deliberazione rispetto a ciascuna delle sue pretese teoriche: D. C. Mutz, “Is Deliberative Democracy a Falsifiable Theory?”, Annual Review of Political Science 11 (2008): 521-36. L’altro tema rilevante sollevato dalla Mutz è l’osservazione empirica del contrasto tra la partecipazione e la componente propriamente deliberativa, nel già citato: D. C. Mutz, Hearing the Other Side. 89. L. Bobbio, “La democrazia deliberativa nella pratica”, Stato e mercato 1 (2005): 67-88; L. Bobbio, “Quando la deliberazione ha bisogno di un aiuto”. 90. Tra gli schemi cui si fa più spesso riferimento c’è: A. Fung, “Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and Their Consequences”; ma si veda anche: D. M. Ryfe, “The Practice of Deliberative Democracy: A Study of 16 Deliberative Organizations”, Political Communication 19, no. 3 (2002): 359-77. - 68 - 2. Breve storia delle teorie deliberative I criteri per la scelta dei partecipanti, oltre alla semplice numerosità di questi, sono evidentemente rilevanti per tradurre in pratica l’ideale dell’inclusione democratica, ma ciò si intreccia strettamente con la definizione di quali debbano essere i soggetti della deliberazione dal punto di vista normativo. La maggior parte dei metodi empirici, soprattutto quelli che accentuano la dimensione epistemica della deliberazione, predilige la selezione di un campione statisticamente stratificato, anziché la partecipazione spontanea. Questo, per evitare che la voce degli “attivisti” prevalga su quella del “comune cittadino”;91 ma anche, da una prospettiva diversa, per convalidare “scientificamente” i risultati ottenuti. La tensione tra questi criteri e la democrazia appare evidente, giacché essi influenzano largamente sia la decisione finale sia l’intero svolgimento della deliberazione, rischiando di farla somigliare più ad un processo accuratamente pre-disposto verso certi risultati che non ad un’occasione di autonoma partecipazione. Sempre riguardo la selezione dei partecipanti, un nodo particolarmente problematico si trova nell’opposizione tra i metodi “puramente” statistici e quelli ponderati allo scopo di fornire pari o analoga rappresentanza agli interessi coinvolti (solo in pochi casi, la selezione statistica viene lasciata cadere del tutto, limitandosi a includere i portatori di interessi considerati rilevanti). Entrambe le possibilità presentano rischi “criteriologici”, ma la scelta dei portatori di interesse (stakeholders), coincide con un’opzione deliberativa spiccatamente centrata sulla rilevanza epistemica dei gruppi sociali, o delle opinioni “in astratto”, anziché sulla partecipazione diretta dei cittadini. Questo implica un ulteriore surplus di progettazione da parte degli organizzatori, che a questo punto determinano non più solo l’oggetto della deliberazione, le modalità e i tempi di svolgimento, ma anche quali opinioni e quali interessi pregressi meritino di essere rappresentati ed in quale misura.92 Circa il secondo punto, gli esperimenti deliberativi sono intrinsecamente organizzati e gestiti in modo top-down,93 ma quantità e qualità del controllo sulla procedura possono variare notevolmente; mentre i risultati a loro volta risentono sia del numero dei partecipanti sia della loro composizione. Si può ipotizzare,94 ad esempio, che 91. Gli “attivisti”, dal canto loro, hanno qualcosa da criticare circa la democrazia deliberativa, si vedano: I. M. Young, “Activist Challenges to Deliberative Democracy”, Political Theory 29, no. 5 (2001): 670-90; R. B. Talisse, “Deliberativist responses to activist challenges”, Philosophy & Social Criticism 31, no. 4 (2005): 423-44; P. Levine e R. M. Nierras, “Activists’ Views of Deliberation”, Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 4. 92. D’altronde, ciò rappresenta la preoccupante realizzazione pragmatica dell’impiego di categorie sociologico-descrittive nel definire i gruppi sociali come soggetti deliberativi, vedi ad esempio: I. M. Young, Inclusion and Democracy; R. Gargarella, “Full Representation, Deliberation, and Impartiality”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 93. L. Bobbio, “Le arene deliberative”, Rivista italiana di politiche pubbliche 3 (2002): 5-29. 94. Ipotesi certo povere di riscontri, perché nella letteratura empirica, per motivi ben comprensibi- Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 69 - più ampio sarà il numero dei partecipanti, meno questi saranno manipolabili dall’intervento diretto degli organizzatori (particolarmente nella combinazione di molteplici sessioni, in gruppi ristretti prima e poi plenarie) ma, al contrario, forse più soggetti alla selezione delle informazioni rilevanti; è anche probabile che portatori di interesse scelti in quanto tali siano meno facilmente influenzabili rispetto ad un casuale campione statistico. Il controllo delle informazioni somministrate ai partecipanti, elemento in qualche misura sempre presente nell’organizzazione degli eventi deliberativi, può essere avocato interamente dagli organizzatori – il che di solito coincide con un approccio dichiaratamente “neutralista” – oppure, nelle iniziative basate sui portatori di interesse, gestito assieme a questi ultimi, allo scopo di bilanciare l’esposizione di punti di vista contrastanti. L’intervento diretto nello svolgimento della procedura può essere minimo – o addirittura nullo come nel caso, però mai messo in pratica, del deliberation day, che prevede che anche i moderatori delle discussioni siano eletti tra i partecipanti95 – oppure, più spesso, alquanto pervasivo, attraverso l’uso di figure professionali specifiche (i “facilitatori”), con il compito di favorire uno svolgimento ordinato e proficuo della deliberazione, presuntivamente da un punto di vista non tanto neutrale quanto piuttosto «ugualmente vicino a tutti».96 È piuttosto chiaro come, sia per quanto riguarda la selezione delle informazioni sia per il ruolo dei facilitatori, tanto più pervasivo sarà l’intervento degli organizzatori, tanto più l’esperimento offrirà il fianco a critiche di anti-democraticità, sul genere del «dispotismo illuminato».97 D’altra parte è innegabile che, per ottenere, in un tempo molto ristretto,98 un qualunque esito considerabile come “soddisfacente”, sia necessario strutturare accuratamente il contesto deliberativo; necessità rilevante anche sul piano teorico, se si pretende di giudicare la validità della democrazia deliberativa in base ai risultati ch’essa è in grado di produrre.99 Infine, circa le relazioni con le istituzioni politiche dotate di potere decisionale, rilevante è, da un lato, la validità formalmente riconosciuta all’esperimento e d’altro li, non abbondano le analisi sistematiche della manipolazione dei partecipanti. 95. Che è peraltro quel che accade nelle giurie dei processi negli Stati Uniti, e apparentemente con rilevanti conseguenze sul verdetto finale, vedi: L. M. Sanders, “Against Deliberation”, Political Theory 25, no. 3 (1997): 347-76. 96. L. Bobbio, “Le arene deliberative,” p. 12. 97. N. Urbinati, “Democrazia e partigianeria”, Una Città 144 (2007); L. Bobbio, et al., “Sondaggi deliberativi e democrazia”, Una Città 148 (2007). 98. Soprattutto per ragioni logistiche ed economiche, la maggior parte delle iniziative deliberative si svolge nell’arco di pochi giorni, al più una settimana e spesso di meno; anche dove siano previsti periodi più lunghi, il tempo disponibile per l’effettiva discussione è sempre molto limitato. 99. Tale è l’orientamento prevalente, nonostante alcune affermazioni di segno contrario: L. Bobbio e G. Pomatto, “Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche,” p. 66. - 70 - 2. Breve storia delle teorie deliberative canto l’influenza che esso riesce ad esercitare nella più ampia opinione pubblica.100 Nella maggior parte dei casi agli esperimenti deliberativi è riconosciuto un ruolo soltanto consultivo, che nel dettaglio più assumere forme più o meno impegnative per le istituzioni coinvolte; mentre solo raramente i risultati delle deliberazioni sono considerati vincolanti per le istituzioni dotate del potere d’implementarli. Però, l’importanza di questi due aspetti sta nel fatto, apparentemente quasi sempre rimosso dagli “organizzatori”, che l’atteggiamento delle persone coinvolte nella deliberazione, presupposto cruciale per il suo successo, può variare di molto in base all’auto-percezione del proprio potere e delle proprie responsabilità.101 Vale a dire che è ovviamente ben diverso impegnarsi nel discutere una decisione sapendo che sarà effettivamente applicata, o piuttosto considerandola come un esercizio retorico praticamente ininfluente – chiunque abbia partecipato ad un minimo di attività politica sa bene quanto possa essere distruttiva la percezione della propria impotenza. Quel che dev’essere messo in luce è la difficoltà intrinseca nel voler giudicare la deliberazione da un punto di vista esterno e, contemporaneamente, trarre da tale giudizio i criteri attraverso cui organizzare la pratica stessa. La pretesa di valutare certi risultati, non soltanto le decisioni finali ma anche le variazioni di opinione intervenute, come “migliori” di quelli che si sarebbero raggiunti senza la deliberazione può sembrare scarsamente controversa per ogni singolo caso;102 ma proprio riflettendo sugli effetti complessivi di una eventuale applicazione di questi metodi, con tutto il bagaglio organizzativo richiesto e con i loro “facilitatori” professionisti, appare il rischio che l’ideale di una libertà democratica più profonda, perché informata e consapevole oltre che permeata dal reciproco rispetto tra i cittadini, si concretizzi in una distopia della manipolazione,103 perfino elevata ad esplicito principio ordinatore. 100.Finora quest’influenza è stata relativamente scarsa (come spesso lamentato, vedi: L. Bobbio, “Le virtù del sorteggio”, in Dopo la politica, a cura di D. Zola, Roma: Edizioni dell’Asino, 2008) ma ciò non significa ch’essa in futuro non possa aumentare. 101.La rimozione quasi completa è tanto più rimarchevole dato che, pare, anche l’osservazione empirica condotta secondo i metodi delle scienze sociali conferma questa ovvietà: D. M. Ryfe, “The Practice of Deliberative Democracy: A Study of 16 Deliberative Organizations,” p. 366. 102.Si veda il modo in cui Luigi Bobbio presenta i risultati di un ampio esperimento deliberativo: L. Bobbio, “Come smaltire i rifiuti. Un esperimento di democrazia deliberativa”, Stato e mercato 1 (2002): 101-41 – è anche interessante notare la differenza tra alcuni paesi, come la Danimarca o l’Australia, nei quali progetti deliberativi sono stati organizzati per discutere di riforme della costituzione, del sistema elettorale (L. Carson, “Creating Democratic Surplus through Citizens’ Assemblies”, Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 5) o dell’adesione alla moneta unica europea (V. Normann Andersen e K. M. Hansen, “How deliberation makes better citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro”, European Journal of Political Research 46 (2007): 531-56) e il nostro, dove la maggior parte dei tentativi ha riguardato il trattamento dei rifiuti o altri temi analoghi. 103.Il pericolo della manipolazione è reso chiaro almeno dall’enfasi posta in gran parte degli esperimenti deliberativi sullo spostamento e il rafforzamento delle opinioni dei partecipanti. Su questo tema si veda: G. Regonini, “Paradossi della democrazia deliberativa”, Stato e mercato 1 (2005): Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 71 - Infatti, può capitare di leggere: «la manipolazione intesa come processo che modifica dall’esterno atteggiamenti e preferenze individuali è un fenomeno consueto anche al di fuori delle arene deliberative»; da tale aberrante prospettiva risulterà chiaro che: «il problema quindi non è forse se i partecipanti a un processo deliberativo vengano manipolati, ma se questa manipolazione sia coerente con gli obiettivi del processo e con i princìpi deliberativi».104 Si osserva certo un notevole salto tra queste parole e quelle di Fishkin che, ancora richiamandosi all’esempio dei padri fondatori, scriveva: ... dobbiamo connettere l'agenda della ricerca circa i cambiamenti istituzionali con una più piena considerazione dei valori in gioco in una versione della democrazia davvero adeguata. I tre valori già notati negli scritti di Madison – deliberazione, non-tirannia, ed eguaglianza politica – guideranno la nostra indagine.105 Tuttavia, non è necessario un grande sforzo teorico per capire come, una volta entrati nell’ordine di idee di sperimentare se ed in che modo un determinato contesto spingerà a raggiungere un certo tipo di conclusioni oppure altre, sia più o meno fatale assumere un atteggiamento strumentalizzante nei confronti dei partecipanti. Questo atteggiamento pseudo-oggettivante è tipico di una parte consistente delle odierne scienze sociali, ed in quanto tale è ben criticabile per ragioni tanto scientifiche quanto politiche; ma qui non è neanche indispensabile affrontare questo punto. Piuttosto, qualsiasi cosa si pensi circa il valore della sperimentazione in contesti sociali, il fatto è che la manipolazione ch’essa comporta rappresenta l’opposto dei princìpi che motivano l’approccio deliberativo, comprese le sue versioni empirico-applicative. Dunque, poiché anche queste ultime basano la propria pretesa di validità sulla qualità deliberativa dei propri metodi, la contraddizione è rilevabile anche entro la prospettiva degli stessi approcci empirici. La replica che la manipolazione si trova dovunque sarebbe troppo banale per essere presa in considerazione, se non rappresentasse un’assunzione, implicita o esplicita, effettivamente molto diffusa. E allora, ai praticanti ansiosi di applicare le proprie tecniche, si dovrà ricordare come il fatto, ovvio, che siamo tutti sempre immersi in una rete di influenze non equivalga per nulla alla situazione radicalmente asimmetrica che, per definizione, caratterizza un contesto sperimentale. Al contrario, è evidente che lo scienziato sociale (come peraltro il filosofo) non può affatto saltar fuori da se medesimo, dalla propria storia personale e condizione sociale, nel pretendere di disegnare la manipolazione “corretta”, contrapposta a quella ordinaria nella quale 3-32. Ciò rappresenta in pratica la traduzione del rischio della “epistocrazia” che i teorici si premurano di scongiurare: C. Lafont, “Is the Ideal of Deliberative Democracy Coherent?”; D. Estlund, Democratic Authority, cap. 11. 104.S. Ravazzi, “Una chiave per la democrazia deliberativa”, Meridiana 58 (2007), p. 38. 105.J. S. Fishkin, Democracy and Deliberation, pp. 19-20, traduzione mia. - 72 - 2. Breve storia delle teorie deliberative l’ignorante popolazione si troverebbe comunque avvinta. Senza dover necessariamente assumere la prospettiva manichea d’una classica critica dell’ideologia, è piuttosto scontato come, non essendo disponibile ad alcuno una posizione al di là di ogni possibile manipolazione, il compito della democrazia sia quello creare contesti che vi si sottraggano nella misura del possibile. È in questo senso che la teoria deliberativa può e deve radicalizzare l’ideale democratico. L’illusione di poter maneggiare il popolo, in modo da orientarlo con sicurezza verso risultati che qualcuno ha stabilito a priori come corretti, è certo da abbandonare; a partire da ciò possono aprirsi spazi di partecipazione che escludano, per quanto possibile, quelle influenze non discorsive che eludono le pretese di validità normativa. Beninteso, nulla di quanto qui sostenuto dev’essere scambiato per ostilità verso l’empiria tout court, un atteggiamento che sarebbe certo indifendibile. Soltanto, proprio come la teoria normativa dovrebbe astenersi dal presumere descrizioni fattuali delle quali non può dare conto adeguatamente,106 l’analogo limite per gli studi empirici sta nel sottrarsi alla tentazione di trattare fatti contingenti come prove, o viceversa confutazioni, di quelli che possono darsi soltanto come princìpi normativi. Pretendere di infrangere questi limiti, corrisponderebbe al modo più radicalmente teleologico di pensare la deliberazione: la finalità diviene un esito concreto e definito, talvolta persino nella forma di un’unica risposta, presunta “giusta”, e la prassi deliberativa “funziona” solo se è buona a produrre tale risultato, abbisognando altrimenti d’una consequenziale “correzione”, con tanti cari saluti all’autonomia dei partecipanti. Questo limite discrimina entro l’insieme degli approcci empirici, e soltanto quelli che lo rispettano possono offrire contributi validi. Però, gran parte degli studi empirici, tutti quelli strutturati “sperimentalmente”, sono intrinsecamente incompatibili con una concezione appropriata della deliberazione. Viceversa, meno esplorata ma assai più promettente è l’osservazione di prassi politiche indipendenti, capaci di esercitare un effettivo potere. Osservazioni di questo tipo possono consentire di comprendere quanta deliberazione sia presente nelle pratiche democratiche, attuali o passate, dunque anche di discutere più seriamente su come migliorarne qualità e quantità – sfuggendo magari alla prospettiva aggregativa e funzionalista che, nonostante decenni di critiche, ancora domina il campo delle scienze sociali descrittive. Certamente, anche chi voglia significativamente osservare esempi, storici od attuali, di deliberazione democratica si trova di fronte al problema di selezionare appropriatamente il retroterra teorico del proprio studio empirico, in modo da poter 106.Una critica ai “teorici” spesso ripetuta dagli “empirici”: P. J. Conover e D. D. Searing, “Studying ‘Everyday Political Talk’ in the Deliberative System”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 269-83; S. Chambers, “Measuring Publicity’s Effect: Reconciling Empirical Research and Normative Theory”; D. C. Mutz, “Is Deliberative Democracy a Falsifiable Theory?”. Parte prima: Che Cos’è la democrazia deliberativa - 73 - definire, per giudicare la validità della deliberazione, princìpi tali da non contraddire la libertà discorsiva dei partecipanti. Il rischio della «mortifera» influenza degli strumenti impiegati per le misurazioni colpisce certo anche questo tipo di approcci,107 ma in questi casi può essere perlomeno affrontato razionalmente, cosa impossibile per gli esperimenti, per definizione incompatibili con un ruolo politicamente autonomo dei partecipanti. Ma se, invece, l’intento di uno studio fosse quello di produrre dati che confermino o smentiscano la generale efficacia della deliberazione, nessuna sottigliezza interpretativa, accortezza metodologica, o qualsivoglia cautela, sarebbe sufficiente a renderlo significativo. Questo non cancella la basilare obiezione che una teoria politica normativa debba trovare applicazioni possibili – altrimenti, più che utopistica, sarebbe irrilevante. Il problema, tuttavia, non è analizzare quali siano i migliori strumenti per realizzare la deliberazione, perché già la domanda è radicalmente mal posta. Piuttosto, si dovrà ricostruire una teoria deliberativa che possa evitare quelle aporie, tipiche d’altronde del discorso democratico in genere, in conseguenza delle quali le soluzioni “realistiche” spesso sembrano non già soltanto compromissorie, ma incompatibilmente contraddittorie con gli ideali in base ai quali, pure, giustificavano la propria validità. 107.J. S. Dryzek, “The Deadly Hermeneutics of Deliberative Instrumentation” Parte seconda: Temi e problemi 3. Le ragioni per deliberare Penso sia perfettamente corretto ed appropriato chiedersi se tutti i modelli di democrazia deliberativa debbano condividere gli stessi fondamenti filosofici. Chiaramente non devono. (Seyla Benhabib, On Culture, Public Reason, and Deliberation) La prima questione che una teoria politica normativa dovrebbe porsi riguarda il motivo per cui le sue prescrizioni meriterebbero d’essere messe in atto. Si è già accennato come entro la democrazia deliberativa coesistano due modi basilari di rispondere: l’uno teleologico, deontologico l’altro. Vale a dire che è possibile argomentare a favore della deliberazione in senso finalistico, sostenendo che essa produrrà risultati equi e intelligenti, comunque migliori delle alternative; oppure si può affermare che per principio la democrazia deliberativa corrisponda ad un giusto sistema politico, prescindendo dal giudizio circa i suoi risultati effettivi. I due approcci, in parte lo si è già osservato, possono essere variamente articolati. Come risultati della deliberazione si possono considerare i soli esiti decisionali, oppure includere l’apprezzamento della sua dimensione educativa e costruttiva del senso di comunità. Similmente, i princìpi cui la deliberazione dovrebbe corrispondere possono essere intesi secondo varie sfumature: realizzazione dell’autonomia individuale e politica, proceduralizzazione della ragione pubblica, corrispondenza con la razionalità comunicativa, e così via. A questo livello di generalità, tuttavia, è da considerare soltanto il carattere formale, teleologico o deontologico, dell’argomentazione. Anche prescindendo dai contenuti, infatti, la pura formalità delle due opzioni già comporta differenze praticamente rilevanti. Ad esempio, di fronte alla banale constatazione che talvolta, magari spesso, la discussione pubblica non produce affatto risultati definibili come “buoni”, una strategia argomentativa teleologica potrebbe ritenersi, a certe condizioni, semplicemente confutata, mentre quella deontologica ammetterebbe al più la propria contingente impraticabilità, ma non troverebbe smentiti i propri princìpi. Viceversa, una critica dei fondamenti filosofici metterebbe in crisi l’argomentazione deontologica, mentre potrebbe essere presa relativamente alla leggera da un punto di vista te- - 78 - 3. Le ragioni per deliberare leologico: significherebbe soltanto, almeno finché i risultati considerati “buoni” continuassero a verificarsi, che la teoria dovrebbe essere meglio formulata per tenere conto delle obiezioni, ma niente affatto abbandonata. In altre parole, un punto di vista teleologico, nel senso qui inteso, richiede una giustificazione empirica a posteriori, mentre l’approccio deontologico dovrebbe avere un fondamento teorico a priori – trascurando, per il momento, l’improba difficoltà di ottenere in modo convincente l’una e/o l’altro. Ad un primo sguardo, com’è stato in parte anticipato, potrebbe sembrare che l’approccio deontologico corrisponda tout court al versante discorsivista-habermasiano della deliberazione, mentre quello teleologico apparterrebbe ai teorici più influenzati da Rawls, data l’insistenza sulla valutazione dei risultati secondo un criterio esterno alla procedura deliberativa.1 Questa partizione non è inutile, soprattutto se considerata come linea di tendenza, ma non regge ad un esame appena più approfondito. Infatti, né le argomentazioni discorsiviste né quelle rawlsiane sono riducibili ad uno solo dei due aspetti. Ciò sarà meglio chiarito tra breve, ma per iniziare è sufficiente produrre un paio di esempi. In primo luogo, un orientamento deontologico è centrale anche per Rawls, già a partire dalla critica dell’utilitarismo di Una teoria della giustizia.2 È possibile sostenere che, nell’evoluzione del suo pensiero, Rawls modifichi in parte questo atteggiamento,3 e i “rawlsiani” dal canto loro non sono certo John Rawls in persona;4 tuttavia, un’impronta deontologica resta innegabile. Di converso, come per Rawls l’equilibrio riflessivo rappresenta un punto di incontro e reciproca influenza tra i princìpi teorici e l’osservazione delle loro conseguenze (at- 1. Come si è osservato, gli approcci empirico-applicativi, se si ponessero il problema, sarebbero ancora più spostati verso la teleologia. Altrettanto teleologiche, sebbene in modo diverso, sono le versioni più paternalistiche del repubblicanesimo, che anche per altri versi si trova comunque più vicino ai liberali che non ai discorsivisti – leggerei in questa luce anche la concezione degli «accordi non completamente teorizzati» proposta da Sunstein: C. R. Sunstein, “Incompletely Theorized Agreements”, Harvard Law Review 108, no. 7 (1995): 1733-72; C. R. Sunstein, A cosa servono le costituzioni, cap. 2. Analogamente teleologica è la “depoliticizzazione” di Pettit: P. Pettit, “Depoliticizing Democracy”. Qui non posso analizzare tutte le varianti, che d’altronde riguardano più le applicazioni che non le basi della teoria deliberativa. 2. J. Rawls, Una teoria della giustizia, Milano: Feltrinelli, 1991, pp. 38 ss. È opportuno notare come la definizione di teleologia usata da Rawls nell’ambito della teoria morale non sia omologa a quella qui impiegata circa le diverse concezioni deliberative. 3. La “ritirata” verso il realismo politico che Ackerman imputa a Rawls (B. Ackerman, “Political Liberalism”, The Journal of Philosophy 91, no. 7 (1994): 364-86) potrebbe essere utilmente declinata proprio in questo senso: un “ammorbidimento” della posizione di principio, in vista di risultati concretamente raggiungibili. 4. Ad esempio, Rawls segnala esplicitamente la differenza tra il suo pensiero e quello di Gutmann e Thompson, che «sembra svilupparsi a partire da una dottrina comprensiva»: J. Rawls, “Un riesame dell’idea di ragione pubblica,” p. 182n. Parte seconda: Temi e problemi - 79 - tuali o possibili),5 così anche nelle basi deontologiche del discorsivismo – il principio di universalizzazione (U) e quello del discorso (D), dei quali si dirà qualcosa tra breve – è inscritto un riferimento a «le conseguenze e gli effetti secondari [...] per quel che riguarda la soddisfazione di ciascun singolo»6 che inevitabilmente richiama, sia pur mediatamente, un giudizio teleologico.7 Nondimeno, benché i due atteggiamenti teorici non siano univocamente divisi tra discorsivisti e “rawlsiani”, la relativa prevalenza dell’uno o dell’altro ha almeno un effetto precisamente osservabile, che si può dire consista nella differenza tra una giustificazione e un fondamento. Il problema principale di Habermas e dei teorici a lui più vicini è quello di dare ragioni non soltanto della bontà della democrazia deliberativa, ma anche del fatto che essa corrisponda alla proceduralizzazione politica della ragione – come minimo della razionalità occidentale per come si è andata definendo nella modernità.8 Si tratta di fondare filosoficamente la validità di un approccio ricostruttivo che, proprio in quanto è tale, non può presumere di trovare “fuori di sé” le proprie ragioni. La possibilità di riscontrare corrispondenze nei risultati empirici è tutt’altro che preclusa, ma non può rappresentare il perno dell’intera concezione. Viceversa – benché per lo stesso Rawls l’interpretazione della ragione moderna giochi un ruolo importante9 – i teorici più vicini alle idee rawlsiane cercano piuttosto di valutare direttamente la qualità della deliberazione in ragione dei suoi esiti, e ricorsivamente di definirne le norme in base a questi ultimi; anche qui, se si vuole, in una situazione di equilibrio riflessivo.10 Questa posizione è radicata in una concezione precisa: vale a dire nell’idea della democrazia deliberativa come teoria politica autonoma e indipendente da visioni comprensive. Rawls rende chiaro questo punto attraverso la critica ad Habermas,11 ma un pensiero analogo è presente anche nella definizione (presa a prestito dalla logica matematica) della democrazia deliberativa come «teoria del secondo or5. J. Rawls, Una teoria della giustizia, pp. 35-36, 54 ss. 6. J. Habermas, “Etica del discorso,” p. 74. 7. Si riscontra una «presenza residuale del “bene” nel cuore del “giusto”»: J. Habermas, “Una considerazione genealogica sul contenuto cognitivo della morale”, in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002, p. 43. 8. Benché questo sia l’opposto dell’intento di Habermas, l’approccio discorsivo alla deliberazione è abbastanza semplice da piegare in senso contestualista, si veda ad esempio: M. Cooke, “Five Arguments for Deliberative Democracy”, Political Studies 48 (2000): 947-69. Le ragioni per cui ciò è possibile, e persino facile, diverranno più chiare a partire dal prossimo capitolo. 9. La pubblicazione delle sue lezioni ha reso più chiara l’influenza dei classici del pensiero filosofico sulla teoria rawlsiana: J. Rawls, Lezioni di storia della filosofia morale, Milano: Feltrinelli, 2004; J. Rawls, Lezioni di storia della filosofia politica, Milano: Feltrinelli, 2009. 10. A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement, p. 5. 11. J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas”. - 80 - 3. Le ragioni per deliberare dine»;12 volta cioè ad accomodare entro di sé i conflitti tra le teorie del primo ordine, che sono quelle che avanzano direttamente la pretesa di obbligare o vietare certe azioni, approvare o rifiutare specifici modi di vita ed ordinamenti sociali, e così via. Una democrazia deliberativa concepita secondo questi modi non ha da fondare la propria validità su una ricostruzione filosofica, perché così facendo violerebbe la propria pretesa di autonomia teorica. Essa dovrà cercare le proprie ragioni, per così dire, “al di fuori” di se medesima, nella forma, appunto, della giustificazione in base ad un criterio indipendente, già osservata a partire da Joshua Cohen.13 Si tratta ora di approfondire le due linee argomentative qui introdotte, sì da definire il ruolo che possono giocare come basi della democrazia deliberativa – ricordando, una volta di più, come gli sviluppi di questa non siano riducibile ad un singolo sistema e che i ragionamenti qui descritti come possibili componenti di una concezione unitaria appartengono a orizzonti teorici che restano difformi.14 3.1. Dal discorsivismo alla deliberazione Questo paragrafo sintetizzerà il percorso argomentativo – che solo per certi tratti coincide con l’ordine cronologico – attraverso cui il discorsivismo giunge a fondare un modello deliberativo di democrazia. Nel far ciò, l’attenzione sarà concentrata sul piano filosofico, accennando soltanto ad alcuni elementi di ricostruzione sociologica che saranno, invece, maggiormente articolati a partire dal prossimo capitolo. Inoltre, inizierò ad evidenziare le differenze che, al di là del progetto comune, si trovano tra le teorie di Apel e di Habermas, differenze quasi sempre trascurate nella letteratura deliberativa, e nondimeno centrali per comprendere questioni capaci di produrre conseguenze rilevanti anche per gli aspetti più direttamente politici delle teorie deliberative. 12. A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, p. 13. C’è però differenza tra la definizione di teoria del primo ordine e quella di teoria comprensiva, perché sebbene la prima categoria includa la seconda, non vale il reciproco, dato che teorie non comprensive, come il Liberalismo politico, prescrivendo alcuni contenuti specifici, possono essere del primo ordine nel senso inteso da Gutmann e Thompson. Se, come Rawls (vedi sopra, nota 4), consideriamo comprensiva la teoria di Gutmann e Thompson, ne segue che essa è incoerente. 13. J. Cohen, “An Epistemic Conception of Democracy”. Vedi sopra, p. 51. 14. Insisto su questo punto perché ci sono stati vari tentativi di avvicinare Habermas e Rawls, o persino di “completare” il pensiero dell’uno con quello dell’altro, il che può essere accettabile, se delle due filosofie si considerano gli esiti finali, ma rischia di oscurare divergenze teoriche piuttosto profonde. Si vedano ad esempio: C. McMahon, “Why There Is No Issue between Habermas and Rawls”, The Journal of Philosophy 99, no. 3 (2002): 111-29; A. Ron, “Rawls as a critical theorist”, Philosophy & Social Criticism 32, no. 2 (2006): 173-91. Parte seconda: Temi e problemi - 81 - La via della ricostruzione discorsiva della morale e della democrazia è piuttosto lunga ed inizia, non sorprendentemente, dalla filosofia del linguaggio.15 Nel clima generale della svolta linguistica (qui intesa soprattutto quale superamento del paradigma soggettivistico della filosofia della coscienza) che ha caratterizzato gran parte della filosofia novecentesca – con particolare riferimento alle idee del “secondo” Wittgenstein e alla teoria degli atti linguistici, introdotta da John L. Austin e sviluppata soprattutto da John R. Searle16 – Habermas ed Apel elaborano, a partire dagli anni ‘70, un originale rapporto fra il fatto del linguaggio e la validità delle norme, teorizzando il concetto dell’agire comunicativo e applicandone poi i risultati all’etica, alla politica, al diritto e alla democrazia. Il punto d’avvio del discorsivismo può essere individuato in due idee, formulate da Wittgenstein e largamente riprese dalla filosofia successiva: l’impossibilità di un linguaggio privato e il concetto di gioco linguistico.17 L’idea che non possa darsi una lingua parlata soltanto da un singolo, accostata alla centralità del linguaggio come strumento e criterio di conoscenza – generalmente propria della svolta linguistica, ma tratta in particolare dall’incontro con la semiotica di Peirce18 – implica che se è possibile una fondazione, della ragione teoretica come di quella pratica, essa può darsi solo nell’ottica di un discorso argomentativo (in tedesco Diskurs, da cui la denominazione di discorsivismo), condiviso intersoggettivamente fra diversi parlanti, che devono quindi, almeno implicitamente, reciprocamente riconoscersi come tali.19 15. Per Habermas ciò costituisce però un approdo successivo ai suoi primi lavori. Circa il linguistic turn habermasiano, vedi: G. Warnke, “Communicative Rationality and Cultural Values”, in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di S. K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995; J. Bohman, “Two versions of the linguistic turn: Habermas and Poststructuralism”, in Habermas and the Unfinished Project of Modernity, a cura di M. Passerin d’Entrèves e S. Benhabib, Cambridge MA: MIT Press, 1997. 16. J. L. Austin, Come fare cose con le parole, Genova: Marietti, 1987; J. R. Searle, Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio, Torino: Boringhieri, 1976. 17. Introdotte, rispettivamente, nei paragrafi 199 e 7 di: L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Torino: Einaudi, 1999. 18. C. S. Peirce, Semiotica, Torino: Einaudi, 1980. Vedi anche: K.-O. Apel, “Fallibilismo, teoria della verità come consenso e fondazione ultima”, in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. 19. Il più ampio tema del riconoscimento, in una ripresa di Hegel parallela al “kantismo” di Habermas, sarà centrale per Axel Honneth: A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, Milano: Il Saggiatore, 2002; A. Honneth, Il dolore dell’indeterminato: una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, Roma: Manifestolibri, 2003; N. Fraser e A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia politico-filosofica, Roma: Meltemi, 2007. Honneth, almeno finora, è stato relativamente marginale per la democrazia deliberativa, ad eccezione del saggio: A. Honneth, “Democrazia come cooperazione riflessiva. John Dewey e l’odierna teoria della democrazia”, Fenomenologia e società 21, no. 3 (1998): 4-27. Ma si veda anche: C. F. Zurn, “Recognition, Redistribution, and Democracy: Dilemmas of Honneth’s Critical Social Theory”, European Journal of Philosophy 13, no. 1 (2005): 89-126. - 82 - 3. Le ragioni per deliberare Il linguaggio parlato da e tra gli individui (contro l’idea, tendenzialmente irrazionalistica, di un linguaggio che “ci parla”), grazie alla sua caratteristica capacità auto-riflessiva, diviene l’orizzonte entro il quale mettere la ragione al riparo dagli attacchi dello scetticismo. Il concetto di gioco linguistico, d’altra parte, se da un lato è indispensabile per teorizzare un linguaggio intrinsecamente pubblico – giacché definire un ambito effettivo di validità è necessario per una concezione intersoggettiva del linguaggio – deve però essere profondamente riformulato per evadere dalla rinuncia all’universalizzazione delle norme del discorso che potrebbe altrimenti conseguire dal carattere limitato dei diversi giochi linguistici, magari tra loro incommensurabili.20 Tale riformulazione in chiave pragmatico-formale coincide con l’affermazione della possibilità, che per il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche sarebbe stata inaccettabile, di dare le regole generali di tutti gli usi linguistici; o, altrimenti detto, di rendere conto del gioco dei giochi linguistici. Questo passaggio, senza il quale non sarebbe possibile riscattare la pretesa di fondare nel linguaggio la validità della ragione, è compiuto grazie alla teoria degli atti linguistici che Apel e Habermas traggono, rielaborandola, da Austin e Searle.21 L’aspetto praticamente più rilevante di questo snodo teorico sta nel riconoscimento esplicito della componente performativa che appartiene, accanto a quella proposizionale, ad ogni uso linguistico sensato; vale a dire del fatto che ogni volta che diciamo qualcosa noi stiamo anche assumendo uno specifico ruolo attivo. Ruolo perlopiù implicito, ma che può essere chiarito grazie all’uso dei verbi performativi, quei verbi che esplicitano l’azione compiuta dicendo qualcosa: ‘affermo’, ‘giudico’, ‘dichiaro’, ‘prometto’, e così via. Questo passaggio consente non solo di radicalizzare l’argomento dell’auto-contraddizione, classicamente rivolto contro lo scetticismo, ma anche di trarne un fondamento per la validità della ragione comunicativa. Infatti, a meno di questa considerazione sarebbe sempre possibile refutare le affermazioni scettiche riapplicandole a loro stesse, ma ciò, oltre a non costituire un argomento immediatamente stringente – imponendo il criterio della coerenza allo scettico che, presumibilmente, lo rifiuterebbe, si assume il demonstrandum prima di averlo giustificato22 – non consentirebbe nemmeno di ottenere alcunché come fondamento in positivo: confutando i diversi scetticismi si può giungere 20. Il che condurrebbe poi all’appropriazione postmoderna di Wittgenstein: J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, Milano: Feltrinelli, 1985. 21. Vedi: K.-O. Apel, “Significato illocutivo e validità normativa”, in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997; J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, cap. 3. 22. Non a caso Aristotele equiparava lo scettico ad un vegetale: è l’impossibilità di agire, quindi anche di compiere atti linguistici validi, che è già implicitamente imputata a chi voglia negare radicalmente il logos. Per un’esposizione accurata dell’argomentazione fondativa di Apel, vedi: S. Petrucciani, Etica dell’argomentazione, cap. 1. Parte seconda: Temi e problemi - 83 - bensì a presumere un fondamento valido per la ragione comunicativa, ma non a determinare quale esso sia.23 Soltanto attraverso la considerazione della componente performativa del linguaggio è possibile esplicitare le pretese di validità che avanziamo quando parliamo – riducibili a tre, verità, giustizia e autenticità/sincerità, almeno le prime due in linea di principio sempre riscattabili argomentativamente24 – in forza delle quali individuare l’auto-contraddizione (definita, appunto, performativa) compiuta dallo scettico radicale. Infatti, se è intrinseco all’uso del linguaggio che dicendo ‘non c’è alcun criterio di validità’ io, dall’interno di un gioco linguistico, sto affermando che le cose stanno così (o alternativamente non sto agendo affatto, tornando all’essere “come una pianta” d’aristotelica memoria), ne segue che sono in contraddizione, perché nello stesso atto linguistico sto sollevando un’istanza di validità e contemporaneamente negandola. Nelle parole di Apel: [...] chi argomenta contro il primato normativo dei criteri di validità rispetto ai criteri della razionalità strategica, presuppone egli stesso, in modo performativo, il primato normativo dei criteri di validità e deriva, quindi, la comprensione della propria pretesa di validità dalla prassi comunicativa, di cui contesta il primato.25 Solo accettando una concezione solipsistica del linguaggio – non considerandone l’intrinseca pubblicità e il carattere di gioco linguistico, ovvero non tenendone presente la componente performativa, che implica sempre il riferimento ad altri parlanti – tornando con ciò a concezioni filosoficamente superate, l’eventuale scettico potrebbe pur sempre pretendere di mettersi al di fuori della ragione (ovvero di un qualsivoglia “nostro” concetto di ragione, come tenderebbe perlopiù a sostenere in simili casi) senza risultare immediatamente auto-contraddittorio. Al linguaggio sarebbe quindi intrinseco un orientamento verso l’intesa, dato che nell’azione stessa del parlare solleviamo pretese di validità che in linea di principio – cioè per restare entro le regole che definiscono il linguaggio che utilizziamo – ci impegniamo a riscattare con argomenti nei confronti di un pubblico (perché intrinsecamente pubblica è la natura del linguaggio) tendenzialmente illimitato (trovandoci entro un gioco linguistico universale, definito trascendentalmente dalle norme intrinseche ad ogni linguaggio). La conformità o meno a questo orientamento definisce l’agire come comunicativo oppure strategico – categorie che sul piano politico troverebbero una corrispondenza, pur molto mediata, rispettivamente con l’interpretazione deliberativa e con quella aggregativa della democrazia. 23. Si veda l’introduzione di Marzocchi a: K.-O. Apel, Discorso, Verità, Responsabilità, pp. 32 ss. 24. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, cap. 1. A queste va aggiunta la “meta-pretesa” della comprensibilità, a maggior ragione sempre presupposta in ogni scambio linguistico. 25. K.-O. Apel, “Significato illocutivo e validità normativa,” p. 186. - 84 - 3. Le ragioni per deliberare Entro questa distinzione sono presenti però due elementi, uno puramente deontologico e l’altro anche teleologico. Il modo di considerare questi differenti aspetti dell’agire comunicativo differenzia il pensiero di Apel da quello di Habermas. Quest’ultimo, oltre ad enfatizzare maggiormente la nettezza della distinzione fra usi strategici e comunicativi del linguaggio, pensa il telos verso l’intesa come empiricamente riscontrabile – con strumenti prevalentemente sociologici, sia pur nel quadro di una impegnativa ridefinizione della sociologia26 – così da dedurre il primato normativo dell’agire comunicativo dalla constatazione che l’uso strategico del linguaggio è de facto parassitario. Varrebbe a dire che il discorso strategico presuppone comunque l’esistenza di un linguaggio socialmente operante secondo criteri di validità che è necessario almeno fingere di accettare, anche perseguendo fini esclusivamente strategici. Tale posizione è coerente con il fatto che, per Habermas, la costellazione concettuale dell’agire comunicativo è funzionale al superamento della diagnosi critica dell’eclissi della sfera pubblica nella società contemporanea, da cui il suo ragionare aveva preso avvio.27 D’altro canto Apel, che si muove in un orizzonte parzialmente diverso dalla critica sociale habermasiana, adotta una posizione filosoficamente più onerosa, sostenendo di poter dimostrare, per la via dell’auto-contraddizione performativa, la fondazione ultima e incontestabile dei criteri di validità della ragione.28 Ciò vale a dire che non è sul piano dell’osservazione sociologica, come vorrebbe Habermas, che si può basare la validità dei princìpi del discorsivismo. Questa può essere attinta soltanto attraverso l’auto-riflessione sulle condizioni di validità dell’uso linguistico – lasciando 26. Già a partire dagli anni ‘60, contro Popper e l’approccio neo-positivista, Habermas avanzava il concetto di una sociologia comprendente, che ha poi informato il suo pensiero successivo, vedi: J. Habermas, “Epistemologia analitica e dialettica”, in Dialettica e positivismo, a cura di H. Maus e F. Furstenberg, Torino: Einaudi, 1972; J. Habermas, Conoscenza e interesse, Roma-Bari: Laterza, 1973; J. Habermas, “Scienze sociali ricostruttive e scienze sociali comprendenti”, in Etica del discorso, Roma-Bari: Laterza, 1989. 27. Nell’opera, che era poi la tesi di abilitazione del giovane filosofo: J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica. Su questa linea, è possibile leggere tutti gli «studi di Habermas sulla società e la politica come un prolungato esame delle precondizioni, e delle barriere, psicologiche, culturali e istituzionali per l’implementazione dei discorsi pratici»: T. McCarthy, “Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and Habermas in Dialogue,” p. 48, traduzione mia. 28. K.-O. Apel, “Fallibilismo, teoria della verità come consenso e fondazione ultima”. L’aggettivo ‘incontestabile’ non è casuale, né indice di dogmatismo. Al contrario è caratteristica precipua dell’approccio di Apel che esso possa costituirsi soltanto dialogicamente, di fronte a chi lo contesti. Solo così la figura dell’autocontraddizione performativa diviene stringente, e perciò l’accettazione del dialogo da parte dell’oppositore dev’essere presupposta, anche se trascendentalmente lo è “già sempre” nel linguaggio, senza essere demandata a fattuali necessità psicologiche e sociali, come invece per Habermas. Questo però vuol dire che l’orientamento teleologico verso la realizzazione dell’etica del discorso è presupposto come un dovere, il che, in un quadro come quello di Apel che assume la priorità della morale sul diritto, significa che dall’etica più rigorosamente deontologica discende un orientamento politico spiccatamente teleologico. Parte seconda: Temi e problemi - 85 - impregiudicata la sgradevole possibilità, certo non normativa ma puramente fattuale, di non riconoscere alcun orientamento alla validità, sottraendosi al discorso29 – configurando così una posizione filosoficamente più rigorosa, ma relativamente povera di risorse descrittive. In questo modo, Apel deve sopportare un onere maggiore sul piano filosofico, ma può fare a meno di un legame tanto stretto con la contingenza delle analisi empiriche (sociali, psicologiche e storiche)30 alle quali il pensiero habermasiano è inestricabilmente connesso. Pur attraversato da questa divergenza, della quale si comprenderà meglio la rilevanza nel prossimo capitolo, il discorsivismo arriva alla formulazione di due princìpi pratici fondamentali, quello di universalizzazione (U) – «ogni norma valida deve soddisfare la condizione che le conseguenze e gli effetti secondari derivanti (presumibilmente) dalla sua universale osservanza per quel che riguarda la soddisfazione di ciascun singolo, possano venir accettate da tutti gli interessati (e possano essere preferite alle conseguenze delle note possibilità alternative di regolamentazione)» e il principio del discorso (D) – «una norma può pretendere di aver valore soltanto se tutti coloro che possono esserne coinvolti raggiungono (o raggiungerebbero), come partecipanti a un discorso pratico, un accordo sulla validità di tale norma»31 – che costituiscono i cardini di un’etica cognitivistica,32 però non più esposta alle classiche obiezioni scettiche e anti-kantiane. A partire da questa posizione, confrontandosi direttamente con il tema della politica e del diritto, in Fatti e norme Habermas ricostruisce il principio democratico: «possono pretendere validità legittima solo le leggi approvabili da tutti i consociati 29. Vedi: K.-O. Apel, “Significato illocutivo e validità normativa,” p. 185. Mentre, al contrario, per Habermas, «... optare per una uscita a lungo termine dai contesti dell’agire orientato verso l’intesa [...] significherebbe ritrarsi nell’isolamento monadico dell’agire strategico – o nella schizofrenia e nel suicidio»: J. Habermas, “Etica del discorso,” p. 114. Con ciò, Habermas ritiene chiusa la questione, senza bisogno di ulteriori fondazioni che dar si vogliano. 30. Forse paradossalmente, la teoria di Apel rappresenta lo svolgimento più coerente della teoria critica, solo però al prezzo di rinnegarne, quantomeno parzialmente, il presupposto di fondo dell’impossibilità di separare l’ambito di validità della filosofia da quello delle scienze, empiriche e storiche, della società, vedi: S. Petrucciani, Marx al tramonto del secolo, Roma: Manifesto Libri, 1995. 31. J. Habermas, “Etica del discorso,” p. 74. La formulazione in Fatti e norme è leggermente differente, «Sono valide soltanto le norme d’azione che tutti i potenziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali»: J. Habermas, Fatti e norme, p. 131. 32. Per la quale, cioè, la validità delle proposizioni normative può essere trattata in modo analogo, seppur non identico, ad una funzione di verità, e come tale fondato teoricamente. Si veda: J. Habermas, “Etica del discorso. Appunti per un programma di fondazione”, in Etica del discorso, Roma-Bari: Laterza, 1989; J. Habermas, “Una considerazione genealogica sul contenuto cognitivo della morale”. Benché i dettagli della concezione abbiano subìto molte variazioni, la struttura di base risale agli anni ‘70, vedi: J. Habermas, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Roma-Bari: Laterza, 1975. - 86 - 3. Le ragioni per deliberare in un processo discorsivo di statuizione a sua volta giuridicamente costituito».33 Questo principio – punto di coerenza tra la validità del principio D e la necessità empirica del diritto come medium regolatore dei rapporti sociali34 – corrisponde all’opzione per un modello deliberativo di democrazia, delineato da Habermas attraverso cinque categorie di diritti che i cittadini devono reciprocamente riconoscersi se vogliono regolare giuridicamente la propria convivenza: (1) Diritti fondamentali derivanti dallo sviluppo politicamente autonomo del diritto alla maggior misura possibile di pari libertà individuali. (2) Diritti fondamentali derivanti dallo sviluppo politicamente autonomo dello status di membro associato nell’ambito d’una volontaria associazione giuridica. (3) Diritti fondamentali derivanti dalla azionabilità dei diritti e dallo sviluppo politicamente autonomo della tutela giurisdizionale individuale. (4) Diritti fondamentali a pari opportunità di partecipazione ai processi formativi dell’opinione e della volontà: processi in cui i cittadini esercitano la loro autonomia politica e attraverso cui producono diritto legittimo. (5) Diritti fondamentali alla concessione di quelle condizioni di vita che devono essere garantite – sul piano sociale, tecnico ed ecologico – nella misura necessaria a poter ogni volta utilizzare con pari opportunità, sulla base dei rapporti esistenti, i diritti civili citati nei punti da (1) a (4).35 La posizione di queste categorie di diritti coincide con il tentativo di annodare in una co-implicazione i diritti “negativi” delle libertà private e quelli “positivi” della libertà pubblica. Grazie a questa strategia argomentativa sarebbe possibile, nelle intenzioni di Habermas, superare sinteticamente la frattura fra le filosofie politiche del liberalismo e del repubblicanesimo, colpevoli di enfatizzare soltanto l’una o l’altra categoria di diritti.36 Così, la ricostruzione procedurale e deliberativa dello stato democratico di diritto consentirebbe di esplicitarne il necessario contenuto normativo, senza però limitare preventivamente l’intrecciato esercizio della libertà, privata e pubblica, di cui contestualmente afferma il valore, consistente proprio nel potenziale 33. J. Habermas, Fatti e norme, p. 134. Invero, questo avviene attraverso la ridefinizione del principio D, che diventa il punto d’origine comune, ma autonomo, sia della morale (principio U, perciò invertendo il rapporto tra gli originari due princìpi del discorsivismo) sia del diritto (principio democratico). Vedi: Ivi, p. 131. Questo spostamento architetturale (che trova una tappa intermedia, benché più vicina alla vecchia posizione che alla nuova, nelle Tanner Lectures, tradotte in: J. Habermas, Morale, Diritto, Politica) è però assai problematico per l’intero progetto dell’etica del discorso, si vedano: M. Kettner, “Il dissolversi dell’etica del discorso in Fatti e Norme di Habermas”, Fenomenologia e Società XIX, no. 1-2 (1996): 128-50; S. Petrucciani, “Morale, diritto e democrazia nella teoria politica di Habermas”, La Cultura 37, no. 1 (1999): 151-64. 34. J. Habermas, Fatti e norme, pp. 544-45. 35. Ivi, pp. 148 ss. 36. J. Habermas, “Tre modelli normativi di democrazia”; J. Habermas, Fatti e norme, cap. 7. Non ci sarebbe bisogno di precisare che liberali e repubblicani ben difficilmente accetterebbero questa ricostruzione «in senso idealtipico» delle rispettive teorie. Parte seconda: Temi e problemi - 87 - di razionalità intrinseco alla deliberazione. Segue da ciò l’enunciazione formalistica delle categorie di diritti: il filosofo non può sostituirsi ai cittadini, decidendo monologicamente cosa sarebbe meglio per loro, perché così facendo violerebbe patentemente tanto la dimensione privata quanto quella pubblica della loro autonomia discorsiva. Solo l’effettiva prassi deliberativa dei cittadini, nonostante le sue imperfezioni, può legittimare adeguatamente la produzione del diritto; di converso sarebbe la struttura giuridica, a partire dai diritti umani fondamentali, a rendere possibile la medesima partecipazione politica. Attraverso il richiamo alla dimensione dell’agire comunicativo, quindi, la teoria discorsiva vuol essere formale non per svuotarsi di ogni contenuto controverso, bensì perché, limitandosi a definire le condizioni necessarie alla democrazia, non ne pregiudica alcun esito rispetto a determinati ideali politici, progetti di vita, visioni del mondo, e così via.37 Sarà l’effettiva deliberazione democratica, consentendo peraltro l’espressione dell’etica particolare di ciascun singolo e/o gruppo sociale,38 a definire i contenuti di questa politica ricostruita discorsivamente. *** Da questa pur troppo sintetica esposizione vorrei emergessero i punti focali dell’approccio discorsivo alla deliberazione, necessari per il confronto con altre possibili concezioni. In primo luogo, il discorsivismo rappresenta una teoria comprensiva, che abbraccia la filosofia teoretica, morale e del linguaggio, affrontando conseguentemente l’ambito politico. La caratteristica saliente di questo approccio filosofico è il suo procedere ricostruttivamente; il che vale a dire esaminando le condizioni di possibilità delle prassi effettivamente agite e traendo dall’osservazione di queste tanto i criteri di validità del sapere teoretico e pratico quanto i princìpi cui dovrebbe conformarsi la politica democratica. Perciò, il concetto normativo di democrazia deliberativa è affermato a seguito della ricostruzione dei princìpi intrinseci, ancorché spesso disat37. Ivi, pp. 526-27. Mantenere assieme la pretesa del formalismo e di un contenuto normativo determinato risulta assai problematico, causando difficoltà nel rapporto tra i princìpi D e U ri-asseriti politicamente, vedi: K.-O. Apel, “Dissoluzione dell’etica del discorso? Sull’architettonica della differenziazione dei discorsi in Fatti e norme di Habermas”, in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997; S. Rummens, “The Co-originality of Private and Public Autonomy in Deliberative Democracy”, The Journal of Political Philosophy 14, no. 4 (2006): 469-81. 38. Habermas distingue tra il discorso morale, caratterizzato da imparzialità e universalismo, e quello etico, nel quale albergano le ragioni particolari di gruppi e singoli; si danno poi discorsi pragmatici e applicativi, che però si occupano di mezzi e non criticano le finalità. Ogni modalità discorsiva ha la propria dimensione di validità, ma la priorità normativa è riservata al discorso morale/universalistico. Per un’esemplificazione vedi: W. Rehg e J. Bohman, “Discourse and Democracy: The Formal and Informal Bases of Legitimacy in Between Facts and Norms”, in Discourse and democracy, a cura di R. V. Schomberg e K. Baynes, Albany NY: SUNY Press, 2002, pp. 34-35. - 88 - 3. Le ragioni per deliberare tesi, alle prassi politiche e sociali. L’ambizione ad una ricostruzione filosofica complessiva delle condizioni dell’agire e del conoscere rappresenta il nesso con la teoria critica o, per meglio dire, il tentativo di superarne le percepite aporie attraverso la ripresa – pur diversamente svolta da Habermas e Apel – in chiave comunicativa/intersoggettiva della filosofia trascendentale kantiana. Prendendo atto dell’impossibilità di separare le pretese di validità della teoria dal suo contesto storico-sociale (punto d’avvio della teoria critica della società), e abbandonata al contempo l’illusione di poter attingere monologicamente una verità al di là dell’ideologia, la posta in gioco diviene la ricostruzione dell’intrinseco nesso tra ragione comunicativa e stato democratico di diritto. La deliberazione democratica dovrebbe rappresentare la condizione di possibilità di una critica della società presente, evitando di cadere nel paternalismo eteronomo di una posizione monologica. In questo senso, c’è coerenza tra l’approdo deliberativo e il progetto della teoria critica, nonostante l’evoluzione del pensiero di Habermas sia stata spesso attaccata a causa dell’abbandono, vero o presunto, della più radicale ispirazione originaria.39 Alla basilare domanda del perché si dovrebbe sostenere la democrazia deliberativa, il discorsivismo offrirebbe dunque una risposta duplice: da un lato la deliberazione corrisponde all’istituzionalizzazione di un discorso pubblico che, sebbene non possa essere direttamente informato sulla situazione discorsiva ideale,40 tuttavia rappresenta la conseguenza sul piano politico dei princìpi discorsivi; d’altra parte, nelle disincantate società post-tradizionali, l’onere della legittimazione del potere politico non potrebbe che ricadere sulla presumibile ragionevole qualità dei risultati della procedura democratica.41 Perciò: in primo luogo corrispondenza (sia pure mediata) con la razionalità comunicativa, e poi, nelle odierne condizioni di pluralismo, ineludibile necessità sociale. Queste, dal punto di vista discorsivo, le ragioni fondanti della deliberazione democratica. 39. W. E. Scheuerman, “Between Radicalism and Resignation: Democratic Theory in Habermas’s Between Facts and Norms”, in Habermas: A Critical Reader, a cura di P. Dews, Oxford, New York: Wiley-Blackwell, 1999. Contro questo tipo di interpretazioni vedi: S. Grodnick, “Rediscovering Radical Democracy in Habermas’s Between Facts and Norms”, Constellations 12, no. 3 (2005): 392-408. Il problema è che gli elementi “socialisti” nella visione habermasiana, ben evidenziati da Scheuerman (pp. 160-161), non trovano una compiuta realizzazione non semplicemente perché, invecchiando, Habermas sia diventato meno radicale, bensì perché inserirli nella teoria democratica come finalità contenutistiche sarebbe in patente contrasto con l'ideale dell'auto-organizzazione dei cittadini. 40. Tornerò su questo punto, vedi infra, p. 153 e pp. 209 ss. 41. J. Habermas, Fatti e norme, pp. 359-62. Parte seconda: Temi e problemi - 89 - 3.2. Liberalismo, ragione pubblica e deliberazione La relazione di Rawls con la democrazia deliberativa è in parte problematica. Talvolta è considerato un sostenitore perfino paradigmatico della concezione,42 talaltra ne è escluso «perché, anche se discute alcuni aspetti della democrazia, la sua non è di per sé una teoria democratica».43 Certamente, almeno due fattori contribuiscono ad allontanare Rawls dal mainstream deliberativo. In primo luogo il fatto che, lo si è già notato, egli sia giunto tardi a definirsi come sostenitore della democrazia deliberativa.44 Inoltre, il filosofo statunitense si è sempre mosso sul piano della teoria normativa, distante dall’intreccio di metodologie molteplici che ha caratterizzato l’approccio deliberativo, ma che sarebbe stato incompatibile con la pretesa di elaborare una concezione politica indipendente (freestanding). Tuttavia, anche considerando questi aspetti, la rilevanza dell’opera di Rawls per la democrazia deliberativa non può essere sminuita. In primo luogo, Rawls è stato tra i principali artefici della “riabilitazione” della filosofia politica normativa, senza la quale la stessa svolta deliberativa non sarebbe stata affatto possibile.45 Inoltre, le idee centrali di una parte consistente dei teorici deliberativi sono direttamente tratte dalla sua filosofia. Evitando di tentare un riassunto in poche righe del pensiero di Rawls, è su queste specifiche idee che conviene concentrarsi, perché è attorno ad esse che giocano le giustificazioni impiegate dai liberal-deliberativi. Tali limiti nell’esposizione della filosofia rawlsiana non sono comunque pregiudizievoli, dato che l’autore stesso – su questo punto con un atteggiamento diametralmente opposto a quello del discorsivismo – insiste spesso sulla “modularità” delle proprie teorie e sul fatto che il Liberalismo politico, che qui interessa più che non la concezione della giustizia come equità, non sia una teoria comprensiva, neppure nel senso di una concezione morale non metafisica come quella precedentemente presentata in Una Teoria della giustizia. 42. Vedi ad esempio: A. S. Laden, Reasonably Radical: Deliberative Liberalism and the Politics of Identity, Ithaca NY: Cornell University Press, 2000; S. Freeman, “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment”, Philosophy and Public Affairs 29, no. 4 (2000): 371-418. 43. S. Chambers, “Deliberative Democratic Theory”, Annual Review of Political Science 6 (2003), p. 308, traduzione mia. Che l’esclusione sia in qualche misura arbitraria è comunque riconosciuto nel medesimo articolo. 44. Vedi sopra, n. 60, p. 60. 45. Vedi sopra, § 1.1.2, pp. 10 ss. Ciò è riconosciuto anche da chi, troppo nettamente, esclude Rawls dal campo deliberativo: M. Saward, “Rawls and Deliberative Democracy”, in Democracy as Public Deliberation, a cura di M. Passerin d’Entrèves, New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2006. - 90 - 3. Le ragioni per deliberare Rawls accosta esplicitamente il proprio concetto di ragione pubblica alla democrazia deliberativa nel saggio Un riesame dell’idea di ragione pubblica, che è una rielaborazione della concezione alla luce delle obiezioni sollevate dalla trattazione offertane nel precedente Liberalismo politico.46 Nella ragione pubblica si troverà dunque il motivo per sostenere la deliberazione da un punto di vista liberale. Per comprendere il significato dell’idea di ragione pubblica, è bene partire dalle stesse parole di Rawls: Una società politica [...] ha un certo modo di formulare i suoi piani, assegnare un ordine di priorità ai suoi fini e prendere le proprie decisioni tenendone conto. Il modo in cui fa queste cose è la sua ragione; e anche la sua capacità di farle lo è, benché in un senso diverso – quello di un potere morale e intellettuale le cui radici stanno nelle capacità dei suoi membri umani. Non tutte le ragioni sono ragioni pubbliche: ci sono anche quelle non pubbliche delle chiese, delle università e di molte altre associazioni della società civile. [...] la ragione pubblica è pubblica in tre sensi: come ragione dei cittadini in quanto tali è ragione del pubblico; è soggetta al bene pubblico e alla giustizia fondamentale; è pubblica nella natura e nel contenuto, che sono dati dagli ideali e princìpi espressi dalla concezione che la società ha della giustizia politica, e viene pubblicamente gestita su questa base.47 Inoltre, la struttura dell’idea di ragione pubblica è caratterizzata da cinque aspetti: 1) le questioni politiche fondamentali cui si applica; 2) le persone per le quali è valida (gli eletti e i candidati alle cariche pubbliche); 3) il suo contenuto, costituito da una famiglia di concezioni politiche della giustizia ragionevoli; 4) il ricorso a queste concezioni nelle discussioni sulle norme coercitive da promulgare in quanto elementi del diritto legittimo di un popolo democratico; e 5) l’esame che i cittadini conducono sui princìpi che derivano dalle loro concezioni della giustizia, un esame il cui scopo è verificare se essi soddisfino il criterio di reciprocità.48 46. Proprio l’ampiezza, talvolta la confusione, del dibattito sull’idea di ragione pubblica ha contribuito a rendere problematico l’accostamento di Rawls alla deliberazione. Si potrebbe osservare, ad esempio, la variabilità tra gli usi del concetto in diversi contributi: J. Bohman, “Citizenship and Norms of Publicity: Wide Public Reason in Cosmopolitan Societies”, Political Theory 27, no. 2 (1999): 176-202; T. Rättilä, “Deliberation as public use of reason – or, what public? whose reason?”, in Democratic Innovation, a cura di M. Saward, New York: Routledge, 2000; C. List, “The Discursive Dilemma and Public Reason”, Ethics 116, no. 2 (2006): 362-402; F. Peter, “Rawls’ Idea of Public Reason and Democratic Legitimacy”, Journal of International Political Theory 3, no. 1 (2007): 129-43. 47. J. Rawls, Liberalismo Politico, p. 182. 48. J. Rawls, “Un riesame dell’idea di ragione pubblica,” p. 177. Parte seconda: Temi e problemi - 91 - Il criterio di reciprocità definisce il contenuto normativo della ragione pubblica dal punto di vista dell’attore politico, vale a dire l’obbligo di sostenere le proprie opinioni con argomenti accettabili dal punto di vista di tutte le dottrine ragionevoli: ... la concezione deliberativa della democrazia [...] limita le ragioni che i cittadini possono utilizzare nell’appoggiare atti legislativi a quelle ragioni che sono coerenti con il riconoscimento degli altri cittadini come eguali.49 Attraverso questa formulazione il nesso appare ovvio: l’idea di ragione pubblica definisce le norme che chi delibera dovrebbe rispettare, di converso la deliberazione offre condizioni e prassi appropriate per l’esercizio della ragione pubblica.50 Tuttavia è proprio a partire da qui che il punto di vista di Rawls diverge parzialmente da quello più tipico della democrazia deliberativa. Dopo la pubblicazione di Liberalismo politico, la discussione ha riguardato soprattutto le implicazioni del criterio di reciprocità – che definisce quali concezioni politiche siano ragionevoli e perciò accettabili – ed i confini più appropriati per il «foro politico pubblico», come ambito nel quale la ragione pubblica dovrebbe ottenere piena validità. Sulla seconda questione converge anche l’interesse della democrazia deliberativa, ma proprio a tale riguardo la posizione di Rawls risulta eccentrica. Ciò appare evidente se si predilige la caratterizzazione più “ristretta” del foro politico.51 Tuttavia, se è vero che Rawls offre anche una concezione più ampia dell’ambito della ragione pubblica, questa appare comunque restrittiva rispetto alla maggior parte delle teorie deliberative. La differenza di accento si comprende meglio esaminando le divergenze riguardo il primo punto, le implicazioni del criterio di reciprocità. Rawls, ponendosi idealmente nella posizione di un partecipante al pubblico dibattito,52 si è preoccupato soprattutto della tipologia di argomenti accettabili per tutti i cittadini; in un primo momento 49. J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas,” pp.102-03. 50. È anche chiaro come, all’atto pratico, il criterio di reciprocità sia ben compatibile, se non proprio coincidente, con i princìpi del discorsivismo. Si veda d’altronde: J. Rawls, “Un riesame dell’idea di ragione pubblica,” p. 189. 51. Cristina Lafont individua lo spostamento di accento in Un riesame dell'idea di ragione pubblica, nel quale il foro politico appare limitato ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni (o comunque candidati ad una carica politica, come specificato anche nel brano sopra citato), rispetto al Liberalismo politico, dove i doveri della ragione pubblica erano estesi anche ai comuni cittadini nella misura in cui si occupassero di politica. Vedi C. Lafont, “Religion in the Public Sphere: Remarks on Habermas’s Conception of Public Deliberation in Postsecular Societies,” pp. 241-43. Si trovano peraltro elementi per pensare che i due aspetti coesistessero già all’altezza di Liberalismo politico, ma qui non è particolarmente rilevante discutere quando siano effettivamente apparsi negli scritti di Rawls. 52. Ricordando peraltro che «Nella giustizia come equità non esistono esperti di filosofia. Per carità di Dio!»: J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas,” p. 99. Vedi anche: J. Rawls, Lezioni di storia della filosofia politica, pp. 1- 2. - 92 - 3. Le ragioni per deliberare apparentemente inclinando verso l’esclusione tout court delle dottrine comprensive, successivamente ammettendo anche argomenti derivati da queste, purché in qualche modo “traducibili” nei termini della ragione pubblica. Al di là dell’esito della questione, comunque tuttora in discussione, quel che qui importa è che Rawls abbia trattato della ragione pubblica prevalentemente nella chiave dei limiti contenutistici che, in negativo, essa imporrebbe al dibattito politico dal punto di vista di ciascun partecipante.53 Di converso, la democrazia deliberativa è perlopiù interessata ai risultati che l’applicazione delle sue procedure dovrebbe, in positivo, produrre. Così, per Rawls si tratta di stabilire quali argomenti siano appropriati per la ragione pubblica, mentre per i liberal-deliberativi il problema consiste piuttosto nel definire un modello di discussione politica che conduca ad esiti ragionevolmente giusti. Questi due aspetti, per così dire negativo e positivo, non sono incompatibili,54 ma l’opposto punto di partenza ha di fatto favorito sviluppi difformi, spiegando d’altronde l’apparente divergenza circa l’appropriata ampiezza del foro politico. Nell’offrire una descrizione restrittiva del foro politico pubblico, luogo dove vigono specifici limiti altrimenti assenti, Rawls vuole in realtà lasciare il maggior spazio possibile alla comunicazione libera da tali vincoli, tentando di soddisfare la medesima esigenza di inclusività che spinge altri teorici ad ampliare l’ambito della deliberazione.55 Chiarite le differenti sfumature entro il comune quadro normativo, guadagnato il significato di deliberazione democratica (opportunamente elaborata secondo un criterio inclusivo di reciprocità) come “metodo” della ragione pubblica, resta da svolgere questo nesso circa il motivo per cui le norme della ragione pubblica e della democrazia deliberativa meriterebbero d’essere rispettate. Per Rawls la ragione pubblica – forse meglio detto: il fatto che la ragione di una società sia pubblica – consente di giustificare, in modo accettabile da tutti i punti di vista ragionevoli, le scelte collettive che saranno da applicare coercitivamente, nonostante i problemi po53. Perciò, non come regole istituzionalizzate, vedi: C. Mancina, La laicità al tempo della bioetica, Bologna: il Mulino, 2009, p. 135. 54. L’ambito della ragione pubblica potrebbe coincidere con quello della deliberazione in condizioni ideali; vedi sopra, p. 38, nota 95. 55. Per una interpretazione su questa linea della ragione pubblica rawlsiana vedi: E. Charney, “Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere”, The American Political Science Review 92, no. 1 (1998): 97-110. Tra i liberal-deliberativi, probabilmente Guttman e Thompson sono quelli che più enfatizzatno l’inclusività della deliberazione (anche se non sono poi del tutto conseguenti), vedi ad esempio: A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, p. 9. La necessità di conciliare le esigenze normative della ragione pubblica e quelle inclusive della deliberazione può condurre, anche a partire da posizioni più vicine a quelle di Rawls, a concezioni simili alla democrazia “a doppio binario” di Habermas, distinguendo tra ambiti in cui valgono regole formali stringenti e la più ampia discussione nell’opinione pubblica, vedi: D. Estlund, “Deliberation Down and Dirty: Must Political Expression Be Civil?”, in The Boundaries of Freedom of Expression and Order in American Democracy, a cura di T. R. Hensley, Kent OH: Kent State University Press, 2001; D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”. Parte seconda: Temi e problemi - 93 - sti dal fatto del pluralismo nelle società contemporanee. Altrimenti detto, il rispetto del criterio di reciprocità è necessario affinché una società pluralista possa essere ragionevolmente stabile, ossia tale per le giuste ragioni e non soltanto in base ad un compromissorio modus vivendi.56 Coerentemente, per i nostri liberali la democrazia deliberativa costituisce prima di tutto un metodo moralmente valido per giustificare le decisioni politiche, nonostante la permanente discordia nel merito. Così, secondo Gutmann e Thompson: Quando un disaccordo non è deliberativo (per esempio riguardo una politica che legalizza la discriminazione contro i neri e le donne), i cittadini non hanno alcun obbligo di rispettare moralmente i propri avversari. In un disaccordo deliberativo (per esempio riguardo la legalizzazione dell’aborto), i cittadini dovrebbero tentare di andare incontro ai loro avversari nella misura più ampia possibile senza compromettere le proprie convinzioni morali.57 Ma a questo punto – essendo la ragionevole giustificazione di una scelta politica definita dal rispetto del criterio di reciprocità, declinato nel senso dell’accettabilità dal punto di vista di tutte le dottrine ragionevoli – il problema diviene capire se, perché e in che modo la deliberazione democratica rappresenti il miglior mezzo per ottenere questo risultato. Perciò, nonostante il legame tra la deliberazione e l’idea di ragione pubblica, i problemi relativi alla giustificazione delle due concezioni si disaccoppiano, d’altronde in piena coerenza con la già ricordata struttura modulare di queste teorie liberali. Tale configurazione corrisponde, in un certo senso ripetendola ricorsivamente, alla relazione tra il liberalismo politico e la giustizia come equità. Come Rawls tenta di elaborare la propria concezione politica in modo che sia accettabile dal punto di vista non solo della propria Teoria della giustizia, ma anche delle diverse dottrine comprensive (purché ragionevoli), così la democrazia deliberativa potrebbe offrire un metodo decisionale compatibile con idee differenti da quella rawlsiana di ragione pubblica, a patto che abbiano una configurazione normativa analoga. Dunque, per quel che riguarda la giustificazione, ciò che importa è che vi sia un ideale di giustizia e/o correttezza,58 il cui contenuto può essere variamente articolato indipendentemente della procedura deliberativa, sulla base del quale misurare la qualità degli esiti di quest’ultima. 56. Vedi: J. Rawls, Liberalismo Politico, p. 187. La giustificazione normativa dell’obbligo politico è però sempre stata centrale per Rawls, vedi: J. Rawls, Una teoria della giustizia, cap. 6. 57. A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement, p. 3. 58. S’incontra sempre un problema di traduzione rispetto alla contrapposizione justice/righteness (talvolta resa come ‘giustizia/giustezza’) che peraltro anche in inglese ospita sfumature di significato alquanto diverse. - 94 - 3. Le ragioni per deliberare Così, dal punto di vista liberale la deliberazione si configura primariamente come un ideale normativo, orientato in senso morale, lasciando perlopiù cadere l’aspetto ricostruttivo che, invece, caratterizza l’approccio discorsivo. Perciò si può dire che: L’idea di democrazia deliberativa serve più come un ideale politico che come un concetto esplicativo. Per gli scienziati politici questa può essere una ragione sufficiente per non prestare alcuna attenzione a quest’idea. Per i filosofi della politica resta in questione la realizzabilità dell’ideale e se esso possa giocare un ruolo nello spiegare l’agire politico.59 Entro questo spazio concettuale, il legame tra la deliberazione e i suoi risultati può essere valutato secondo tre modalità principali. Si può procedere attraverso un giudizio, sostanzialmente morale, di casi politici concreti, come fanno Amy Gutmann e Dennis Thompson nelle loro due opere più importanti.60 Oppure, non necessariamente in alternativa, è possibile rivolgersi alla strumentazione empirica delle scienze sociali per misurare in modo presuntivamente affidabile se la deliberazione produca o meno i risultati attesi.61 Come precedentemente notato (§ 2.3), questo secondo approccio incorre in una contraddizione tra i princìpi deliberativi e i metodi utilizzabili per misurarne gli effetti. Indipendentemente da ciò, queste prime due opzioni incontrano entrambe un medesimo problema. Dato che non si tratta di giustificare singole scelte politiche – sarebbe tautologico affermare che ciò dovrebbe sempre accadere entro una discussione argomentativa tra i soggetti interessati, giacché non si dà altra sede per presentare qualsivoglia giustificazione valida – bensì la democrazia deliberativa come procedura sempre aperta alla sgradevole possibilità di avallare decisioni contenutisticamente ingiuste e/o errate, è chiaro che nessuna quantità di giudizi morali o indagini empiriche su casi specifici potrà rappresentare altro che una mera collezione di esempi ben poco conclusivi. Considerando in modo tanto diretto il nesso tra la procedura deliberativa e i suoi risultati, diventa peraltro impossibile riconoscere la legittimità di qualsiasi decisione con la quale ci si trovi discordi, almeno oltre un certo limite, sul piano contenutisti59. S. Freeman, “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment,” p. 373, traduzione mia. 60. A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement; A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?. 61. Andreas Follesdal, ad esempio, dopo aver ricostruito il modello liberal-contractarian di democrazia deliberativa, invoca esplicitamente la necessità di metterlo alla prova con test empirici per suffragarne la validità: A. Follesdal, “The Value Added by Theories of Deliberative Democracy,” p. 68. Sulla stessa linea è stata prodotta varia letteratura dedicata al confronto tra le prospettive dei teorici e quelle degli scienziati sociali empirici, vedi ad esempio: D. Thompson, “Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science”; D. M. Ryfe, “Does Deliberative Democracy Work?”; M. X. Delli Carpini, et al., “Public Deliberation, Discursive Participation, and Citizen Engagement”; S. Chambers, “Measuring Publicity’s Effect: Reconciling Empirical Research and Normative Theory”; M. Neblo, “Thinking through Democracy: Between the Theory and Practice of Deliberative Politics”, Acta Politica 40, no. 2 (2005): 169-81. Parte seconda: Temi e problemi - 95 - co.62 In altre parole, contro le intenzioni iniziali, si finisce per offrire una teoria del primo ordine, che raccomanda come agire politicamente, anziché una del secondo ordine, descrivente un quadro nel quale ragionevolmente discutere i disaccordi nel merito. Non si giustifica così la deliberazione democratica, ma al più soltanto la correttezza di una specifica linea politica. Una simile incoerenza – anche prescindendo da considerazioni più complesse circa la difficoltà di definire i valori che dovrebbero fungere da criteri di giudizio e di comprendere quale sia in questi casi la posizione dalla quale il teorico sostiene le proprie idee – confuta queste posizioni già dall’interno del loro stesso orizzonte argomentativo. A partire dalla necessità di superare questa impasse, può darsi una terza strategia di giustificazione, teoreticamente più raffinata, come il modello del proceduralismo epistemico elaborato da David Estlund.63 Estlund, si vedrà più dettagliatamente nel prossimo paragrafo, intende perseguire una via mediana tra il puro proceduralismo e gli approcci contenutistici, giustificando la democrazia deliberativa non sulla base del giudizio (morale o tecnico-empirico che sia) di singoli casi, bensì dimostrando come la procedura democratica sia complessivamente la più affidabile dal punto di vista epistemico, soltanto però tra quelle moralmente accettabili. Benché Estlund svolga la propria argomentazione criticando o modificando alcuni punti rilevanti delle concezioni liberali precedenti,64 la logica del proceduralismo epistemico è coerente con la tendenza di fondo del liberalismo rawlsiano, offrendo l’articolazione più precisa della medesima concezione del nesso tra giustizia procedurale e contenutisti- 62. Critiche simili sono state avanzate più volte contro Gutmann e Thompson, vedi: S. Fish, “Mutual Respect as a Device of Exclusion”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. La risposta offerta dai due autori, tentando di evadere l’obiezione basandosi nuovamente sulla valutazione di un caso singolo, è talmente fuori bersaglio da rendere ancor più chiara la rilevanza della critica: A. Gutmann e D. Thompson, “Democratic Disagreement”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 257-59. Ulteriori critiche contro l’impiego nella teoria liberal-deliberativa del concetto di «ragioni che tutti possono/potrebbero accettare» si trovano in: B. Yack, “Rhetoric and Public Reasoning”; J. Bohman e H. S. Richardson, “Liberalism, Deliberative Democracy, and “Reasons that All Can Accept””, The Journal of Political Philosophy 17, no. 3 (2009): 253-74. 63. D. Estlund, Democratic Authority. Il medesimo modello era però già stato delineato in un articolo di molto precedente, che ne chiariva le connessioni sia con il liberalismo rawlsiano sia con il panorama deliberativo in generale: D. Estlund, “Who’s Afraid of Deliberative Democracy? On the Strategic/Deliberative Dichotomy in Recent Constitutional Jurisprudence.”. 64. L’autore traduce la ragione pubblica e la reciprocità rawlsiane nel più asettico concetto di “posizioni qualificate”, ed inverte la considerazione dei beni primari, prendendo la capacità di evitare i mali primari (una tendenza diffusa tra i teorici influenzati da Rawls, vedi anche: S. Veca, La priorità del male e l’offerta filosofica, Milano: Feltrinelli, 2005) come indice dei risultati della democrazia; inoltre, già in precedenza aveva rifiutato la giustificazione della democrazia in termini contrattualisti: D. Estlund, “The Democracy/Contractualism Analogy”, Philosophy and Public Affairs 31, no. 4 (2003): 378-412. - 96 - 3. Le ragioni per deliberare ca. Rawls ha descritto nel modo più chiaro questa connessione in un passaggio della sua Risposta a Jürgen Habermas, affermando: ... la giustizia di una procedura [...] dipende dalla giustizia dei suoi probabili esiti, o dalla giustizia sostantiva. La giustizia procedurale e la giustizia sostantiva sono dunque collegate e non separate. E subito dopo, portando il caso del processo penale come esempio di giustizia procedurale imperfetta: ... la procedura del processo penale non sarebbe giusta – non sarebbe una procedura per un equo processo – se non fosse intelligentemente congegnata in modo da fornire la decisione corretta almeno buona parte delle volte. Sappiamo che vi saranno degli errori [...] tuttavia questi errori non possono essere troppo frequenti, altrimenti la procedura processuale cessa di essere giusta.65 Soltanto allontanando di un grado, per così dire, la valutazione del contenuto da quella della procedura, sarebbe possibile giustificare quest’ultima senza rimetterla in questione in ciascuna singola istanza, evitando al contempo di cadere in una posizione puramente procedurale – che per la prospettiva liberale sarebbe inaccettabile, sia perché lascerebbe alla deliberazione anche la scelta sui valori fondamentali (come la libertà individuale o un minimo di equo benessere, considerati presupposti necessari e indiscutibili), sia perché non prevederebbe criteri indipendenti per giudicare la giustizia degli esiti. Per questi motivi è corretto considerare la teoria di Estlund come il tentativo più avanzato di giustificare la deliberazione da un punto di vista liberale, assumendo al contempo che se una critica è valida contro questo approccio, lo sarà a fortiori contro quelli che, analogamente impostati, non sono però articolati altrettanto coerentemente né con le premesse del liberalismo né con quelle della democrazia deliberativa. *** La struttura della giustificazione liberale della deliberazione, nei suoi punti centrali, è dunque opposta rispetto a quella del discorsivismo – nonostante i molti aspetti comuni che si possono trovare su altri piani, a partire dalla constatazione del fatto del pluralismo. In primo luogo, la deliberazione non può essere sostenuta come parte di una concezione filosofica comprensiva, giacché ciò sarebbe incompatibile con la necessità di offrire argomenti che tutti, purché da un punto di vista ragionevole, potrebbero accettare. In questo modo l’approccio ricostruttivo che caratterizza il discorsivismo è escluso, conducendo ad una teoria normativa, che semmai – per essere utopica e ra65. J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas,” pp. 95-96. Rawls ed Estlund condividono peraltro una comune ispirazione nell’articolo di Cohen del 1986: J. Cohen, “An Epistemic Conception of Democracy”. Parte seconda: Temi e problemi - 97 - dicale sì, ma ragionevolmente66 – si porrà ex-post il problema della realizzabilità delle proprie prescrizioni. Perciò, i liberal-deliberativi possono fare a meno dell’oneroso apparato filosofico e/o sociologico necessario per fondare le posizioni discorsiviste, dovendo tuttavia basare la giustificazione della deliberazione su di un nesso con i suoi risultati effettivi – quindi, anche se non necessariamente in modo immediato, su un approccio teleologico nel senso precedentemente descritto. Questi risultati sono valutati sia moralmente sia cognitivamente, ma con la tendenza a far collidere i due piani. La connessione degli esiti con la validità della procedura deliberativa può essere pensata secondo diverse modalità, tra le quali la più promettente è quella del «proceduralismo epistemico» che, recentemente elaborato da Estlund, corrisponde tuttavia, almeno nella struttura, alla più coerente traduzione democratico-deliberativa del liberalismo rawlsiano – benché la relazione della deliberazione con la ragione pubblica sia da articolare nella sua complessità, per evitare i fraintendimenti che conseguirebbero dal frettoloso appiattimento dell’una sull’altra.67 3.3. Giustificare e/o fondare la democrazia deliberativa Compreso il significato delle due linee argomentative, si tratta ora di metterle a confronto per analizzare se, ed a quali condizioni, siano effettivamente in grado di offrire ragioni adeguate per la democrazia deliberativa. In primo luogo sarà introdotto più dettagliatamente il proceduralismo epistemico, cui si è accennato nel precedente paragrafo, quale più avanzato tentativo di giustificazione della democrazia deliberativa in chiave liberale. La critica dei problemi in cui incorre tale concezione sarà quindi gradualmente ampliata fino a chiarire il senso in cui è in generale l’approccio teleologico alla giustificazione ad essere incompatibile con la democrazia deliberativa. Perciò, si dovrà riesaminare l’opzione procedurale e deontologica offerta 66. A. S. Laden, Reasonably Radical; D. Estlund, Democratic Authority, cap. 14. Rawls descrive la propria concezione di ‘utopia realistica’ nell’introduzione a: J. Rawls, Il diritto dei popoli, Milano: Edizioni di Comunità, 2001. 67. Ad esempio, Rostbøll inizia considerando deliberazione e liberalismo come se pretendessero di essere la medesima cosa, per poi finire col concludere, poco sorprendentemente, che non vi sia affatto una concezione liberale della democrazia deliberativa – il che potrebbe essere vero, ma certo non si spiega attraverso una petitio principii – vedi: C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom, cap. 4. Analoghi equivoci sono comuni nella letteratura deliberativa, si veda anche il modo in cui la Benhabib descrive e critica la posizione liberal-rawlsiana in: S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy,” pp. 74 ss. Più produttivo è il punto di vista di Rummens, che punta sul carattere strumentale, che qui rientra nell’ambito del teleologico, che la deliberazione rischia di assumere nella prospettiva liberale, vedi: S. Rummens, “Democratic Deliberation as the Open-Ended Construction of Justice”, Ratio Juris 20, no. 3 (2007): 335-54. - 98 - 3. Le ragioni per deliberare dal discorsivismo, per cogliere se, a quali condizioni, e con quali articolazioni interne, essa possa fondare la teoria della deliberazione. 3.3.1 Critica delle giustificazioni liberali e teleologiche Il «philosophical framework» offerto da Estlund si propone di fornire una giustificazione per l’autorità, definita come: «il potere morale di un agente (soprattutto lo stato) di obbligare o vietare moralmente azioni altrui attraverso comandi».68 Con ciò Estlund si inscrive nel solco non soltanto di Rawls, ma dell’intera tradizione liberale, da sempre alle prese con il problema di tenere assieme i princìpi, moralmente intesi, della libertà e del consenso con la pragmatica necessità della coercizione. A parere di Estlund, solo due sono i modi basilari di giustificare l’autorità di un sistema decisionale: attraverso l’intrinseca giustizia delle sue procedure (intesa come un valore in sé), oppure in forza della correttezza dei suoi risultati. Entrambi i modi, se intesi come puri, fallirebbero. Il proceduralismo cadrebbe se non altro sul fatto di non poter dare buone ragioni della differenza tra una decisione democratica e una scelta casuale, giacché entrambe rispetterebbero il requisito di una giustizia procedurale pura.69 In effetti, secondo Estlund, chi sostiene giustificazioni procedurali della democrazia non potrebbe fare a meno di includervi alcuni riferimenti contenutistici a criteri etico-cognitivi, comunque esterni alla procedura stessa.70 Viceversa, subordinare l’autorità democratica alla correttezza delle decisioni costituirebbe una teoria “troppo” epistemica. Anche concedendo che vi siano, in ciascuna occasione, delle decisioni obiettivamente corrette, infatti, ci sarebbe un ragionevole disaccordo tanto su quali esse siano, quanto sugli eventuali “esperti” adeguati per individuarle.71 D’altronde, per non dissolverne il concetto stesso, è necessario che l’autorità sia rispettata anche quando erra – sia pure con un limite, comunque non specificato, al livello di ingiustizia sopportabile in ciascun caso – il che non si darebbe se la si fondasse interamente sulla correttezza di ciascuna decisione. Non considerando sostenibili le giustificazioni di tipo “puro”, Estlund propone una mediazione nella forma del suo proceduralismo epistemico. L’analogia, di nuovo molto rawlsianamente, è con il sistema delle giurie nei processi: non c’è in alcun sin68. D. Estlund, Democratic Authority, p. 2. 69. Ivi, cap. 4. 70. Ivi, pp. 87 ss. Questo tipo di teoria è etichettato come deep deliberative democracy, in modo simile, se non identico, alla categorizzazione proposta in: F. Michelman, “How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy”. Si vedrà più avanti perché questa non sia una critica valida. 71. Estlund traduce l’idea rawlsiana di ragionevolezza in quella, più asettica, dei «punti di vista qualificati», ma non ritiene di dover specificare quale sia il criterio di accettabilità, vedi: D. Estlund, Democratic Authority, cap. 3. Parte seconda: Temi e problemi - 99 - golo caso la garanzia che la decisione sarà esatta, nondimeno l’autorità del sistema giudiziario si basa sul fatto che esso, nell’insieme, sia relativamente efficiente nel pronunciare verdetti corretti. Così, la democrazia può giustificare la propria autorità se le sue procedure tendono, nell’insieme, a produrre risultati cognitivamente migliori dei possibili sistemi alternativi. Estlund deve quindi proseguire nell’argomentare, da un lato, come la democrazia sia più efficace degli altri sistemi moralmente accettabili e, dall’altro, come le alternative che plausibilmente potrebbero dare risultati migliori siano da escludere perché non accettabili da tutti i punti di vista qualificati. Gli argomenti offerti in positivo sono minimali: la democrazia sarebbe superiore non già nel conseguire i beni primari di rawlsiana memoria, ma nell’evitare i mali peggiori (guerre, carestie ecc.) riconoscibili come tali da tutti i punti di vista qualificati.72 Questa capacità poggerebbe interamente sul valore cognitivo che, seppure debole, non si potrebbe negare inerisca allo scambio di ragioni e informazioni tra i partecipanti al dibattito democratico – ed è qui che entra in gioco lo specifico ruolo epistemico della deliberazione. Così, Estlund può individuare, attraverso un’argomentazione relativamente poco onerosa, un modello deliberativo di democrazia, che è sì procedurale, ma giustificato grazie ad un (modesto) valore epistemico che si pretende di poter giudicare indipendentemente dalla procedura stessa. Resta però da esaminare la possibilità di sistemi politici non democratici che potrebbero essere in grado di produrre risultati migliori. Tra le alternative alla democrazia, solo una è considerata degna di essere affrontata nel dettaglio. Si tratta della cosiddetta «epistocrazia degli istruiti», traduzione contemporanea della proposta di John Stuart Mill di fornire un numero maggiore di voti ai cittadini più colti.73 Questo esempio differisce dal governo degli “esperti”, perché non avanza la pretesa di individuare in modo non controverso chi siano costoro, ma soltanto quella più semplice di indicare un ampio gruppo la cui competenza sarà pressoché certamente maggiore della media dell’intera popolazione. Dunque, se il punto di arrivo dev’essere l’affidabilità epistemica delle procedure, perché non conferire maggior peso al voto di alcuni cittadini, che saranno senz’altro più capaci degli altri? La risposta di Estlund è che l’epistocrazia fallirebbe rispetto al criterio di accettabilità. Infatti, il gruppo degli “educati” può ben essere poco rappresentativo degli interessi e delle preoccupazioni dell’insieme della popolazione e, cosa decisi72. Invero, ciò è presentato soltanto come un possibile esempio del caso più generale che prevede che il criterio di giustizia possa anche rimanere indefinito, una posizione giustamente criticata (nel quadro però di un accostamento alla prospettiva di Habermas, che mi sembra, invece, fuorviante) in: F. Michelman, “Constitutionalism as Proceduralism: A Glance at the Terrain”, in Public Law and Politics, a cura di E. A. Christodoulidis e S. Tierney, Aldershot: Ashgate, 2008. 73. Vedi: J. S. Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo, cap. 8. Circa l’interpretazione di questo controverso aspetto del pensiero di Mill si veda: N. Urbinati, L’ethos della democrazia, cap. 3. - 100 - 3. Le ragioni per deliberare va, correggere tale deviazione potrebbe rivelarsi impossibile e/o indesiderabile. Perciò, affidare un maggior potere decisionale al settore più colto della popolazione non sarebbe accettabile da tutti i punti di vista qualificati, neanche nell’assai improbabile eventualità per cui la maggiore abilità politica del gruppo in questione fosse indiscutibile. *** La posizione di Estlund si presenta inizialmente promettente. In primo luogo perché è relativamente semplice, per quanto possa esserlo una argomentazione del genere, cercando di recuperare in modo non ingenuo l’intuitivo nesso tra la bontà di un sistema decisionale e la qualità dei suoi esiti, senza appellarsi a problematiche indagini empiriche (non però escluse in linea principio) per provare la propria correttezza. L’argomentazione è costruita in modo da dover sopportare il minimo onere della prova possibile – in particolare proprio riguardo il suo aspetto deliberativo – non necessitando di giustificare una concezione filosofica comprensiva, e pretendendo perfino meno del liberalismo rawlsiano sul piano contenutistico. Ad un esame più attento, tuttavia, il proceduralismo epistemico incorre in una serie di problemi, tra loro concatenati e nell’insieme decisivi. Per cominciare, le condizioni che un sistema politico, secondo questa concezione, deve soddisfare sono precisamente riassunte nelle parole di Elizabeth Anderson: La giustificazione della forma di governo deve (1) basarsi su termini accettabili da tutti i punti di vista ragionevoli o qualificati, (2) dimostrare che la forma di governo ha una possibilità migliore del caso di scegliere politiche giuste, e (3) dimostrare che nel far questo sia migliore delle altre forme di governo.74 Tuttavia, come bene nota la stessa Anderson, l’argomentazione di Estlund poggia pressoché interamente sul primo criterio, che pure non contiene alcun riferimento al valore epistemico della democrazia. Secondo la linea di critica della Anderson – che termina con una preferenza per un modello di democrazia deliberativa più vicino al pragmatismo75 – il secondo criterio è inutilizzabile, poiché, differentemente dall’esempio della giuria di un processo penale, nella maggior parte dei casi non è affatto possibile delimitare a priori quante e quali siano le possibili opzioni politiche, né quindi 74. E. Anderson, “An Epistemic Defense of Democracy: David Estlund’s Democratic Authority”, Episteme 5, no. 1 (2008), p. 134, traduzione mia. 75. Una linea che trova sempre più sostenitori, ma che non è stata finora articolata al punto da essere distinguibile, in modo rilevante, dagli approcci concorrenti – i quali d’altronde, sul piano filosofico, già erano dichiaratamente debitori del pragmatismo americano. Oltre al citato contributo di Honneth, si vedano: J. Bohman, Public Deliberation; M. Festenstein, “Deliberative Democracy and Two Models of Pragmatism”; E. Anderson, “The Epistemology of Democracy”, Episteme 3, no. 1 (2006): 8-22; J. Kosnoski, “Artful Discussion”, Political Theory 33, no. 5 (2005): 654-77; A. Kadlec, Dewey’s Critical Pragmatism, Lanham MD: Lexington Books, 2007; W. R. Caspary, “On Dewey, Habermas and Deliberative Democracy”, Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 10. Parte seconda: Temi e problemi - 101 - operare alcun confronto con una scelta casuale.76 Viceversa, il terzo criterio appare a prima vista promettente, ma Estlund omette di impiegarlo in modo significativo per evitare di esporsi ad un eccessivo onere della prova.77 Così, la pretesa di validità cognitiva non trova adeguato riscatto, di conseguenza non potendo valere come argomento per la democrazia deliberativa. Cadendo l’aspetto propriamente epistemico, per giustificare la democrazia resta soltanto il criterio dell’accettabilità da parte di tutti i punti di vista qualificati – niente altro se non l’idea di ragione pubblica rawlsiana ulteriormente “purificata” da qualsivoglia contenuto specifico. Così, la teoria liberale della deliberazione cadrebbe nella paradossale alternativa tra il dissolversi, divenendo puramente formalistica, e il rendere vere a posteriori le critiche già in precedenza (mal) dirette contro Rawls.78 Tentando di tradurre direttamente un principio morale nel criterio basilare di un sistema istituzionale, infatti, si darebbe ragione a chi critica il liberalismo perché, considerando alcuni valori come dati a prescindere dalla procedura politica, sarebbe antidemocratico ed ingiustificabilmente esclusivo verso chi tali valori non condividesse.79 Per evitare questa overexclusion objection, Estlund costruisce il proprio concetto di accettabilità in modo estremamente formalistico. La pretesa che una dottrina politica, per essere valida, debba essere accettata da tutti è considerata contraddittoria, giacché non soddisferebbe i suoi stessi requisiti – ad esempio, Estlund non l’accetterebbe.80 Soltanto un criterio accettabile da tutti i punti di vista 76. Contro il confronto tra democrazia e scelta casuale proposto da Estlund sono state avanzate varie altre critiche, vedi: G. Gaus, “Looking for the best and finding none better: the epistemic case for deliberative democracy”, The Modern Schoolman 74 (1997): 277-84; T. Christiano, “Debate: Estlund on Democratic Authority”, The Journal of Political Philosophy 17, no. 2 (2009): 228-40. 77. Ad esempio, presentando solo come una congettura che la democrazia sia migliore delle alternative nell’evitare i mali primari, senza tentare per ciò una dimostrazione basata su dati empirici (pur non escludendola in linea di principio), vedi: D. Estlund, Democratic Authority, cap. 9. 78. Vedi sopra, p. 97, nota 67. 79. Questo Estlund lo fa proprio letteralmente. Si prendano ad esempio le pungenti parole di Chantal Mouffe: «... il liberalismo politico può provvedere al consenso tra persone ragionevoli che per definizione sono persone che accettano i princìpi del liberalismo politico» – C. Mouffe, “Democracy, Power, and the “Political”,” p. 250, traduzione mia. Mentre Estlund afferma: «... una caratteristica che una persona deve avere per contare come qualificata è di accettare il criterio di accettabilità ...» – D. Estlund, Democratic Authority, p. 61, traduzione mia. 80. Ivi, p. 60. La contraddittorietà rileva soltanto ponendosi già all’interno di un quadro classicamente liberale, che presuppone il consenso come condizione necessaria per l’esercizio dell’autorità politica, prevalentemente nel senso della coercizione ad opera dello Stato. Diversamente, non sarebbe affatto assurdo dire che tutti i punti di vista sono accettabili come contributi alla discussione, e nondimeno ritenere legittimo il potere politico che ottiene la maggioranza dei voti – persino a maggior ragione, visto che la conquista di tale maggioranza sarà avvenuta attraverso un processo discorsivo da cui nessun punto di vista sia stato escluso, si veda il già citato: B. Manin, “On Legitimacy and Political Deliberation”. - 102 - 3. Le ragioni per deliberare che esso stesso ammette potrebbe evitare una contraddittorietà del genere. Escluse le alternative per questa via puramente formale,81 si ritiene stabilito che un non specificato criterio di accettabilità dovrebbe far parte della teoria della democrazia, secondo la forma generale: AN (per “accettazione necessaria”): Nessuna dottrina è ammissibile come premessa in qualsivoglia parte di una giustificazione politica a meno che non sia accettabile per un certo insieme (reale o ipotetico) di cittadini, C, e non è richiesta l’accettazione da parte di nessun altro.82 Tentare di concretizzare un criterio del genere è però alquanto problematico. Definendo C in modo da individuare un insieme significativamente coeso, il criterio probabilmente sarebbe in grado di sopravvivere a se stesso, ma condurrebbe facilmente a risultati paradossali, come: ◦ AN1: Nessuna dottrina è ammissibile come premessa in qualsivoglia parte di una giustificazione politica a meno che non sia accettabile per l’insieme dei cittadini appartenenti al partito Nazionalsocialista, e non è richiesta l’accettazione da parte di nessun altro. Magari i nazisti accetterebbero un criterio del genere, e con ciò non è chiaro cosa Estlund potrebbe argomentare contro di esso senza contraddirsi da sé (a meno, certo, di riuscire egli stesso ad iscriversi al partito). Forse, non è poi una mossa saggia quella di abbandonare il concetto di ragionevolezza per sostituirlo con un altro meno connotato nel linguaggio ordinario.83 Ad ogni modo, se pure si volesse essere benevolmente ragionevoli e presentare esempi meno estremi di quello di cui sopra (sostituendo magari all’NSDAP il Democratic Party, o quel che si vuole), non molto cambierebbe. Qualsiasi gruppo, reale o ipotetico, abbastanza coeso da potere, senza alcuna defezione, accettare un significativo criterio di accettabilità sarebbe anche tanto ristretto – se non numericamente, certo ideologicamente – da contraddire la democrazia e il fatto del pluralismo, così svuotando di senso l’intera concezione liberale. Neppure l’alternativa di una formulazione minimalista, forse più simile ai criteri effettivamente discriminanti nelle democrazie, sarebbe risolutiva. Ad esempio: ◦ AN2: Nessuna dottrina è ammissibile come premessa in qualsivoglia parte di una giustificazione politica a meno che non sia accettabile per l’insieme dei cittadini 81. D. Estlund, Democratic Authority, pp. 44 ss. Estlund presenta, e confuta, anche l’opposta overinclusion objection – per la quale sarebbe errato non imporre una politica giusta/corretta soltanto perché non accettabile da parte di alcuni – ma questa è meno rilevante nel presente contesto. 82. Ivi, p. 53, traduzione mia. 83. Ivi, p. 61. Parte seconda: Temi e problemi - 103 - che non usano la violenza per perseguire i propri scopi politici, e non è richiesta l’accettazione da parte di nessun altro. Un criterio del genere difficilmente sopravviverebbe alla propria applicazione, perché esistono (comunque potrebbero sempre esserci) cittadini che, non violentemente, argomentano a favore dell’uso – più o meno limitato, se si vuole – della violenza; il caso specifico del tirannicidio potrebbe persino vantare credenziali radicalmente democratiche e libertarie. Analogamente, tornando ancora alla ragionevolezza rawlsiana, è certo che esistono molte persone ragionevoli, compresi eminenti filosofi, che, per diversi e talvolta opposti motivi, non concordano con le idee del liberalismo politico.84 D’altra parte, anche le democrazie effettivamente esistenti, nella maggior parte dei casi, non sottraggono automaticamente né il diritto di voto né quello di espressione, quindi di partecipazione alla deliberazione, a chi intende, o si ritiene intenda, utilizzarli contro la democrazia stessa (si danno eccezioni, come il reato d’apologia del fascismo in Italia, ma nell’insieme non sono particolarmente rilevanti). A differenza dell’idea di ragione pubblica – che include un contenuto morale, nel senso della ragionevolezza basata sulla reciprocità – l’analogo concetto dei punti di vista qualificati proposto da Estlund è tanto vuoto di contenuto da essere incapace di escludere alternative palesemente irragionevoli, e al contempo inapplicabile in qualsivoglia senso positivo. Ma il punto è proprio che Estlund vorrebbe aver bisogno del criterio di accettabilità soltanto in negativo, non per sostenere direttamente la democrazia, ma per squalificare alcune possibili alternative. Limitatamente a questo scopo, il criterio funziona perfettamente, riuscendo ad aggirare i problemi di cui sopra, perché è sempre possibile offrirne una plausibile specificazione soltanto parziale – per evitare sia di auto-squalificarlo (AN2), sia di avallare opzioni indesiderabili (AN1) – adatta ad escludere l’alternativa alla democrazia volta per volta in discussione. Questo dispositivo teorico troverebbe però significato soltanto in presenza di ulteriori ragioni a sostegno della democrazia, come dovrebbero essere quelle derivate dal versante epistemico e deliberativo della concezione. Tuttavia, queste ragioni sono inconsistenti o, nel migliore dei casi, quasi per nulla articolate. Le cose potrebbero essere diverse? Vale a dire, sarebbe possibile, mantenendo una struttura argomentativa analoga, formulare la parte epistemica della teoria democratico-deliberativa in modo più convincente, salvaguardando così la plausibilità di un 84. Questo però non crea gli stessi problemi per Rawls. Critiche come quella sopra citata della Mouffe sono in effetti ingenerose, proprio perché l’idea di ragione pubblica – a differenza del formalistico criterio di accettabilità di Estlund – poggia su un significato morale non autoreferenziale. Quel che conta è la conformità al criterio di reciprocità: si può ben essere ragionevoli criticando l’idea di ragionevolezza, purché si accetti di discuterne su un piano di parità – qui di nuovo risalta la prossimità con la prospettiva discorsiva (vedi sopra, n. 50, p. 91). - 104 - 3. Le ragioni per deliberare criterio di accettabilità formulato in termini abbastanza minimali da non auto-squalificarsi? Ritengo di no, per ragioni sia interne alle argomentazioni liberali sia più generalmente riguardanti la possibilità di valutare i risultati di una procedura politica attraverso un criterio da essa indipendente. Restando entro i limiti di una teoria coerentemente liberale, verificare il valore cognitivo della democrazia deliberativa in termini più stringenti è intrinsecamente difficile. Se anche fosse possibile dimostrare in modo esauriente che la democrazia fornisce risultati concreti migliori delle altre forme di governo,85 una tale impresa comporterebbe oneri argomentativi ed empirici tali da essere inaccettabile da una moltitudine di punti di vista che pure, secondo gli stessi liberali, dovrebbero ben contare come qualificati e/o ragionevoli – in altre parole, implicherebbe senz’altro una dottrina comprensiva. Non è quindi per caso se tanto i requisiti epistemici quanto il criterio di accettabilità erano stati formulati in modo minimale: soltanto così potevano evitare di contraddirsi reciprocamente. I due aspetti, cognitivo ed etico, tengono in piedi la teoria sorreggendosi vicendevolmente, e possono riuscirci solo rinunciando a pretese di validità troppo onerose. Una struttura argomentativa del genere è inevitabile, se si vuole rimanere entro i limiti del liberalismo politico, ma non è in grado di giustificare la democrazia deliberativa in alcun modo significativo – ciò però non vuol dire che le due teorie siano incompatibili, soltanto che, mentre un liberale può avere ottimi motivi per valutarla positivamente, la deliberazione stessa dovrà trovare altrove la propria ragion d’essere. *** Muovendo ora dai particolari verso il quadro generale, è possibile osservare come le difficoltà derivino dal tentativo di offrire una giustificazione della deliberazione basata sui suoi risultati, senza però violare i vincoli normativi del fatto del pluralismo. In questo senso l’approccio liberale, qui presentato come principale esempio di giustificazione teleologica della democrazia deliberativa, incontra problemi in parte soltanto suoi propri. Tuttavia, seppure si aggirassero questi ostacoli entro un orizzonte teorico differente, la pretesa di basare la validità normativa della deliberazione sui risultati prodotti, giudicati indipendentemente dalla procedura, non potrebbe comunque essere soddisfatta. 85. Amartya Sen ha notato come la democrazia sia comparativamente efficace nel prendere provvedimenti contro le carestie: J. Drèze e A. Sen, Hunger and Public Action, Oxford: Oxford University Press, 1989. Inoltre, l’idea che le democrazie non si facciano la guerra tra di loro è stata più volte riproposta, vedi: M. Doyle, Ways of War and Peace, New York: Norton, 1997; R. A. Dahl, Sulla Democrazia, Roma-Bari: Laterza, 2002, cap. 5. Simili esempi, se davvero sopportano l’onere della prova, possano sì contare, su un piano prudenziale, a favore della democrazia, ma niente affatto fondarla normativamente – se non altro perché devono comunque presupporre che una pace democratica sia preferibile ad una autocrazia guerriera, il che è ovvio soltanto per chi abbia già trovato le ragioni per essere pacifista e democratico. Parte seconda: Temi e problemi - 105 - La critica contro il puro proceduralismo sembrava perfino ovvia: non ha senso affermare la giustizia di una procedura se essa non produce anche risultati giusti, perlomeno la maggior parte delle volte. Ma che cosa significherebbe applicare un’idea del genere al giudizio di una procedura reale? Per comprendere l’impraticabilità di una simile impresa non è neppure necessario allontanarsi dal processo penale, nonostante questo sia pericolosamente semplice come esempio di procedura politica.86 Ogni singola occorrenza della procedura processuale dà un esito corretto se condanna il colpevole mentre assolve l’innocente; perciò, presumendo di conoscere la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, è facile definire come giusto o ingiusto il risultato di un processo. Si deve evitare di risolvere anche tale conoscenza in senso procedurale – equivarrebbe qui ad una petitio principii – e si può quindi concedere, per amor d’argomento, che vi sia un accesso indipendente alla conoscenza dei fatti rilevanti per giudicare se una sentenza sia giusta oppure no. Al di là delle sofisticherie filosofiche, d’altronde, si danno molti casi in cui siamo considerevolmente certi della giustizia o ingiustizia di un verdetto (diverso sarebbe il caso per una deliberazione orientata al futuro, ma figuriamoci per ora che le due occorrenze siano comparabili). Volendo però giudicare nello stesso modo non un singolo processo, ma la procedura penale in quanto tale, si incontra immediatamente un ostacolo giacché, anche negli Stati più piccoli, è impossibile per chiunque conoscere la verità sulla colpevolezza o l’innocenza degli imputati di tutti i processi svolti secondo la procedura – un paese come l’Italia, ogni anno, celebra centinaia di migliaia di procedimenti penali, mentre includendo quelli civili la cifra entrerebbe nell’ordine dei milioni, e sarebbero molti gli anni da considerare per un’analisi significativa. Anche compiendo la mossa (per altri tipi di decisione politica persino più problematica di quanto già non lo sarebbe per i processi) di scegliere un campione statistico, o comunque significativo, questo dovrebbe includere senz’altro un numero di occorrenze tale da trascendere le possibilità di conoscenza immediata di qualsiasi singolo o piccolo gruppo, richiedendo perciò una procedura di controllo socialmente applicabile. Tuttavia, si sarebbe così concluso qualcosa sulla giustizia del sistema penale soltanto se la procedura applicata per valutarne gli esiti fosse rilevantemente più affidabile di quella del processo medesimo. Ma, certo, la correttezza della procedura impiegata per decidere della giustizia della procedura processuale non potrà essere giudicata a sua volta sulla 86. Questo perché, generalmente, una decisione politica non può essere ridotta ad una scelta binaria, mentre d’altronde può fare riferimento a qualsivoglia criterio esterno, non però ad uno così poco controverso quanto la colpevolezza o l’innocenza. E se il criterio per valutare la bontà dei risultati è esso stesso controverso, chiaramente non lo si può utilizzare come via d’uscita dall’incertezza intrinseca alle procedure democratiche. A tal proposito si veda anche l’argomentazione contro la judicial review in: J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford: Clarendon Press, 1999, capp. 10-13.. - 106 - 3. Le ragioni per deliberare base dei risultati – si innescherebbe un regresso all’infinito che, seppure non fosse logicamente assurdo, sarebbe comunque inapplicabile. Ma se la validità della procedura di controllo non può essere misurata sui risultati, dovrà esserlo in base ai suoi princìpi, e così non si esce affatto dai confini di un deontologico proceduralismo. A prima vista, è molto ragionevole pensare di giudicare la validità di una procedura decisionale sulla base dei suoi risultati, ma, anche concedendo tutto quel che si può concedere a chi sostenga tale posizione,87 ciò appare impossibile per qualsiasi sistema politico complesso, e ancora a maggior ragione per il modello della democrazia deliberativa. Rawls parlava di una procedura «... intelligentemente congegnata in modo da fornire la decisione corretta almeno buona parte delle volte»;88 ma se non c’è una realistica possibilità di controllare empiricamente la correttezza di buona parte delle decisioni politiche, si può appunto ragionare soltanto di quale sia la procedura migliore e più giusta. Questo significa, però, discutere dei princìpi su cui essa è informata, non già della valutazione dei suoi risultati in base ad un criterio indipendente che, anche dove può esser disponibile (come nel limitato caso della scelta tra condanna e assoluzione), non rappresenta affatto un’alternativa valida al proceduralismo. 3.3.2 Riesaminare il proceduralismo Osservata l’impossibilità di giustificare la validità normativa della democrazia deliberativa in base agli esiti prodotti, l’opzione di un fondamento deontologico-procedurale inizia ad apparire più attraente – d’altra parte, una volta chiarita l’inconsistenza dell’alternativa proposta, già solo l’argomento avanzato Estlund per spiegare come un sistema politico non si possa fondare direttamente sulla correttezza dei risultati basterebbe a spiegare la necessità del proceduralismo. Ma ciò di per sé non significa che tale opzione sia percorribile. D’altronde, la maggior parte dei teorici evita questa via, proprio perché gli argomenti contro di essa sembrano decisivi. Pen87. A monte di tutto il discorso qui svolto, si potrebbe semplicemente notare come presupporre di conoscere i risultati corretti, sulla base dei quali giudicare la procedura, sia in contraddizione con l’autonomia democratica e con lo stesso fatto del pluralismo, vedi ad esempio: F. Peter, “Pure Epistemic Proceduralism”, Episteme 5, no. 1 (2008): 33-55. Non ho seguito questa più semplice linea di critica, che pure considero corretta, perché da un lato essa include assunzioni (come la proceduralist social epistemology su cui poggia la critica della Peter) che già a priori squalificano la derivazione della legittimità dalla correttezza, e d’altronde il medesimo tentativo potrebbe ben essere formulato secondo modalità che sembrano evadere la versione più semplice della critica di antidemocraticità (com’è appunto, prima facie, il caso del proceduralismo epistemico di Estlund). 88. J. Rawls, “Risposta a Jürgen Habermas,” p. 96. Proprio giocando un po’ attorno a queste parole, si potrebbe sostenere che l’interesse dei rawlsiani per il criterio esterno alla procedura non sia propriamente coincidente con quello nutrito da Rawls stesso. A patto di escludere la pretesa di impiegare un criterio che prescinda dalla procedura, d’altronde, Habermas si troverebbe d’accordo circa il nesso tra giustizia procedurale e contenutistica, vedi: J. Habermas, “Ragionevole contro vero. La morale delle visioni del mondo,” pp. 108-09. Parte seconda: Temi e problemi - 107 - so, però, che una parte consistente delle critiche fraintenda il proceduralismo, e che le restanti possano, a certe condizioni, essere ben confutate. Perciò, in primo luogo sarà da delimitare cosa significhi una fondazione procedurale, esaminando quindi a quali condizioni il discorsivismo possa svolgere tale ruolo per la democrazia deliberativa. Spesso, per (puro) ‘proceduralismo’ i suoi critici intendono una qualsiasi concezione che assegni un valore intrinseco alle procedure politiche. Così, sarebbe procedurale quella teoria che valuta positivamente la democrazia perché le sue procedure, a prescindere da altri esiti prodotti, corrispondono al rispetto dell’autonomia, della dignità morale di ogni persona, o d’altri valori considerati intrinseci alla pratica democratica. Di qui – poiché non si può negare che valori come il pari rispetto delle diverse individualità rappresentino, dal punto di vista politico, opzioni contenutisticamente connotate – segue presto la conclusione che «valori procedurali e sostantivi si presentano come parti di un insieme [package]»,89 e che di conseguenza una teoria politica non può essere puramente procedurale. Si dovrebbe, però, iniziare col notare come non possa darsi alcun valore procedurale, essendo ben arduo figurarsi il concetto di un valore senza contenuto. In altre parole, porre la questione nei termini di un confronto tra valori implica già da subito un’opzione contraria al proceduralismo, escludendo a priori la possibilità di articolarne il significato. Viceversa, non è da discutere il corretto ordinamento tra valori procedurali e contenutistici (contrapposizione insensata), bensì quello tra i princìpi su cui sono informate le procedure e i valori che si ritiene desiderabile conseguire attraverso di esse.90 Solo su questo piano – 89. J. Cohen, “Pluralism and Proceduralism”, Chicago-Kent Law Review 69, no. 3 (1994), p. 597, traduzione mia. Rawls, nella Risposta a Jürgen Habermas, proprio discutendo di giustizia procedurale e contenutistica, si richiama esplicitamente alla posizione di Cohen. Sembra, però, che Rawls non tenga adeguatamente conto della critica di Habermas alla mancata distinzione tra diritti (come norme deontologiche) e valori (teleologicamente perseguibili), vedi: J. Habermas, “Conciliazione tramite uso pubblico della ragione,” p. 69; J. Habermas, Fatti e norme, § 6.2. Un altro più recente esempio è quello di Follesdal, che assume fin dal titolo un punto di vista non soltanto valoriale, ma proprio direttamente centrato sul “valore aggiunto”, vedi: A. Follesdal, “The Value Added by Theories of Deliberative Democracy”. Vedi anche: E. Anderson, “Democracy: Instrumental vs. Non-Instrumental Value”, in Contemporary Debates in Political Philosophy, a cura di T. Christiano e J. Christman, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009 90. Questa diffusa confusione affonda le sue radici nell’idea (tipicamente utilitarista) per cui i princìpi morali e politici sarebbero (ri)definibili come funzioni di un qualche valore sociale molto generale. Qui non esamino questa linea di pensiero, rilevando soltanto che, per avere significato pratico, essa dovrebbe comunque mantenere la differenza concettuale tra princìpi e valori dal punto di vista dell’attore politico, se pure non del teorico. Per evitare fraintendimenti, si deve anche notare che qui assumo i termini in un senso diverso da quello per cui talvolta si contrappongono “princìpi” liberali a “valori” repubblicani (entrambi sono valori, e teleologici nel senso qui inteso), come ad esempio in: R. Forst, “The Rule of Reasons. Three Models of Deliberative Democracy”, Ratio Juris 14, no. 4 (2001): 345-78. - 108 - 3. Le ragioni per deliberare per l’appunto delimitato dalla differenza tra un approccio deontologico ed uno teleologico – la questione è politicamente significativa. Inoltre, il senso della posizione procedurale dev’essere distinto da quello del formalismo.91 Come già accennato: Dai precedenti paradigmi giuridici in competizione, quello procedurale non si differenzia per il fatto d’essere «formale» nel senso di «vuoto» o «povero di contenuto». Esso vede piuttosto nella società civile e nella sfera pubblica dei punti di riferimento in grado di dare un peso nuovo (un ruolo finora sottovalutato) al processo democratico che deve realizzare il sistema dei diritti.92 In altre parole, il modello procedurale non si esaurisce nella definizione formale delle regole democratiche, il fulcro del suo contenuto normativo essendo una partecipazione ampia, diffusa e differenziata attraverso varie modalità di contributo discorsivo. Questo contenuto normativo, anche se fattualmente richiede la presenza di un certo ethos democratico, non implica in merito alcuna visione comprensiva, né vorrebbe richiederla come premessa della propria giustificazione.93 Infatti: ... questo paradigma giuridico non pregiudica più – come quello liberale o quello dello Stato sociale – un determinato ideale di società, una determinata visione della vita buona, o anche soltanto una determinata opzione politica. Formale infatti lo è nel senso che esso si limita a definire alcune condizioni necessarie perché i soggetti giuridici possano mettersi d’accordo – come cittadini – su quali siano i loro problemi e su come vadano risolti.94 91. Questo vale sia per il formalismo stricto sensu giuridico, sia più latamente per il conseguente approccio alla teoria politica. Habermas critica la teoria di Norberto Bobbio (N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino: Einaudi, 1984) perché «deflazionista» rispetto alla «sostanza normativa dello Stato democratico di diritto»: J. Habermas, Fatti e norme, pp. 358-59. Anche la concezione della democrazia di Hans Kelsen (H. Kelsen, La democrazia, Bologna: il Mulino, 1998), probabilmente il più classico esempio di formalismo, è distante dalla costruzione habermasiana; e nel metodo, a dispetto della comune ispirazione kantiana, più che nei contenuti, che possono anche essere giudicati simili, vedi: N. Luhmann, “Quod Omnes Tangit: Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory”, in Habermas on Law and Democracy, a cura di M. Rosenfeld e A. Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. 92. J. Habermas, Fatti e norme, p. 526-27. 93. La distinzione tra il piano dei requisiti fattuali e contingenti e quello della giustificazione della deliberazione era già stata affermata da Cohen (vedi sopra, p. 54): J. Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”. Più recentemente il punto è stato nettamente ribadito: S. Benhabib, “On Culture, Public Reason, and Deliberation: Response to Pensky and Peritz”, Constellations 11, no. 2 (2004), p. 297. Si veda anche: J. Habermas, “Sovranità popolare come procedura. Un concetto normativo di sfera pubblica,” pp. 98-99. Tuttavia, da un punto di vista vicino al pragmatismo, si può anche contestare che questa distinzione abbia senso, vedi: R. J. Bernstein, “The Retrieval of the Democratic Ethos”, in Habermas on Law and Democracy, a cura di M. Rosenfeld e A. Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. 94. J. Habermas, Fatti e norme, p. 527. Parte seconda: Temi e problemi - 109 - Per Habermas, dunque, definire procedurale la propria teoria democratica significa prendere esplicitamente le distanze tanto dalle concezioni aggregative e realistiche/scettiche quanto da quelle che ritengono di poter fondare la validità normativa soltanto su una dimensione etica sostanziale, una visione del bene comune, previamente condivisa e, perciò, politicamente indiscutibile.95 Questo vuol dire che la concezione discorsiva della democrazia non avrebbe affatto da essere formalistica nel complicato intreccio dei suoi aspetti descrittivi e normativi, al contrario presupponendo una ricostruzione contenutisticamente onerosa tanto sul piano sociologico/storico quanto su quello filosofico.96 In un punto preciso però – che è poi quello di rilevanza più generale per la democrazia deliberativa – la teoria discorsiva vuole sì essere puramente procedurale, vale a dire nelle condizioni normative che la prassi politica deve soddisfare per potersi dire democratica: Due cose soltanto la prassi di autodeterminazione dei cittadini si trova come prefissate: il principio di discorso da un lato (principio che già appartiene in generale alle condizioni della socializzazione comunicativa) e il medium giuridico dall’altro.97 Queste condizioni non sono ‘prive di contenuto’ in senso assoluto (né alcunché potrebbe mai esserlo), lo sono però dal punto di vista dei partecipanti alla medesima prassi democratica che definiscono, non implicando nulla – se non, ancora, attraverso la mediazione della partecipazione alla procedura – su quali siano le norme in accordo col principio del discorso né, quindi, sul contenuto delle leggi formulate entro il medium giuridico. In questo senso, e soltanto in questo senso, il fondamento discorsivo della deliberazione è puramente procedurale, non pregiudicando altro se non 95. In questo senso, relativamente al fatto del pluralismo, il proceduralismo in Habermas svolge un ruolo funzionalmente analogo alla ragione pubblica, benché ciò renda i due approcci meno simili di quanto talvolta non si sia inteso, vedi ad esempio: K. Baynes, “Democracy and the Rechtstaat: Habermas’ Faktizität und Geltung”, in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di S. K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 214. 96. Gutmann e Thompson, tra gli altri, cercano di impiegare questo fatto acclarato ancora a sostegno della tesi che non vi sia una differenza rilevante tra approcci procedurali e contenutistici, affermando che «... né Habermas né Rawls difendono una concezione puramente procedurale o puramente sostantiva»: A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, p. 26. Questo è però soltanto un modo di confondere le acque, giacché è banalmente tautologico affermare che una teoria che si occupa di procedure politiche debba essere anche procedurale, mentre è persino grammaticalmente impossibile ipotizzare una concezione (e, peraltro, qualsivoglia atto linguistico intelligibile) che abbia contenuto ma non forma. Di converso, chi volesse “proceduralizzare” Rawls (F. Peter, “Rawls' Idea of Public Reason and Democratic Legitimacy”), avrebbe ragione nel notare come si trovino elementi sia per una lettura procedurale sia per una contenutistica del ruolo della ragione pubblica; la Peter però ha torto nel non comprendere come l’insieme di questi elementi significhi già da sé che, in quegli aspetti per cui ha senso porsi il problema, la concezione rawlsiana sia contenutistica. La questione rilevante, sulla quale liberali e discorsivisti restano distanti, è ‘in quale parte’ e ‘rispetto a che cosa’ le teorie siano procedurali o contenutistiche. 97. J. Habermas, Fatti e norme, p. 154. - 110 - 3. Le ragioni per deliberare i princìpi che definiscono le stesse procedure democratiche – relativamente alla validità delle quali, d’altronde, non può né vuole essere neutrale.98 E se il principio democratico – come si è detto punto di incontro tra il principio D e il medium giuridico – coincide con una definizione puramente procedurale della democrazia, l’opzione democratica, a sua volta, fonda la propria pretesa di validità sulla ragionevolezza dei risultati della procedura deliberativa. Una ragionevolezza, però, sempre solo presuntiva, suscettibile di convalida soltanto circolarmente, attraverso ulteriori pratiche discorsive informate sui medesimi princìpi, non nella forma – apparentemente immediata, eppure inattingibile – del confronto di un insieme determinato di risultati con un criterio predefinito. È questa l’altra faccia della medaglia del tentativo di superare la contrapposizione tra i privati diritti individuali e la partecipazione collettiva alla produzione legislativa: giacché nessuna decisione è legittima se non passa attraverso una deliberazione appropriatamente costituita, di conseguenza il criterio su cui misurare la qualità del deliberare non può essere una finalità determinata in modo indipendente dalla deliberazione stessa. Questo modo radicalmente procedurale di intendere la politica deliberativa sembra però prestare il fianco ad un’obiezione potenzialmente fatale. Dato che la legittimità delle scelte collettive, nella forma di leggi coercitive ma normativamente valide, riposa esclusivamente sull’effettivo svolgersi della procedura democratica (i.e. non c’è nessun criterio contenutistico fissato a priori che possa invalidarne i risultati) e dato anche che questo processo dev’essere «... a sua volta giuridicamente costituito»,99 non è forse impossibile, concettualmente ancor prima che di fatto, corrispondere a questo ideale? Nelle parole di Frank Michelman: ... se è richiesta una procedura democratica legalmente costituita per originare delle valide leggi fondamentali, allora le (valide) leggi che costituiscono questo atto di legislazione devono essere esse stesse il prodotto di un evento procedurale concettualmente prioritario che sia stato esso stesso costituito da (valide) leggi che devono, come tali, originare a loro volta (appropriatamente) da un ancora precedente evento legalmente costituito. E così via, sembrerebbe, senza fine: “L’idea dello Stato di diritto mette in movimento quella spirale auto-applicativa di diritto.”100 Non ci sarà allora un momento in cui «... qualche filosofo dovrà infine fare un passo avanti e prendersi la responsabilità» di offrire un punto di partenza, e d’al98. La «democrazia deliberativa, ovviamente, non è neutrale riguardo il suo stesso contenuto normativo»: C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom, p. 18, traduzione mia. Ciò pare troppo banale per dover essere ripetuto, eppure è notevole la confusione introdottasi su questo punto. 99. J. Habermas, Fatti e norme, p. 134. 100.F. Michelman, “How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy,” p. 164, traduzione mia. La frase finale, tra doppi apici, è citata da: J. Habermas, Fatti e norme, p. 51. L’inglese ‘rule of law’ in questo caso rende l’idea assai meglio che non l’italiano/tedesco ‘Stato di diritto/Rechtsstaat’. Parte seconda: Temi e problemi - 111 - tronde «... non ha Habermas stesso dato l’esempio?».101 Questo paradosso affligge le teorie che vogliano essere radicalmente democratiche, e in senso più lato tutte quelle che presumono l’origine della legge in una volontà legalmente ordinata; come tale è stato ampiamente discusso, soprattutto in relazione ai problemi del costituzionalismo.102 A parere di Michelman, il problema è però anche più grave per la democrazia deliberativa, giacché essa pretenderebbe di fondarsi normativamente sulla presumibile ragionevolezza – vale a dire correttezza epistemica e morale – dei suoi risultati. Il che, da un lato, significa che una deep deliberative democracy non può ricorrere (come potrebbero teorie democratiche schiettamente “populiste”) all’identificazione immediata tra giustizia/correttezza e volontà popolare, mentre proprio perciò, d’altro canto, sembrerebbe implicare, nella definizione delle proprie procedure, un problematico surplus di contenuto normativo e morale.103 Ad un primo livello di complessità, la critica può essere disinnescata abbastanza facilmente. Per cominciare, si può appunto far notare come il problema del regresso non sia proprio del proceduralismo deliberativo, e neppure delle sole concezioni democratico-radicali, bensì comune a tutte le teorie laiche della politica, incluse quelle right-foundationalist su cui convergono liberali e (alcuni) repubblicani. Questa è la risposta offerta, ad esempio, da Kenneth Baynes,104 e peraltro la considerazione potrebbe ben essere estesa, in piena coerenza con la diagnosi habermasiana della modernità, a qualsiasi teoria, politica o meno, che non pretenda (non più) di ancorarsi ad un orizzonte trascendente né alla logica immanente di una filosofia della storia. A completamento di questo punto di vista, si fa presto a notare come il processo legis101.F. Michelman, “How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy,” p. 162, traduzione mia. 102.Lo stesso Michelman ha dedicato numerosi studi ai diversi aspetti della questione, vedi ad esempio: F. Michelman, “Can Constitutional Democrats Be Legal Positivists? Or Why Constitutionalism?”, Constellations 2 (1996): 293-308; F. Michelman, “W(h)Ither the Constitution?”, Cardozo Law Review 21 (2000): 1063-83; F. Michelman, La Democrazia e il Potere Giudiziario: Il Dilemma Constituzionale e il Giudice Brennan, Bari: Edizioni Dedalo, 2004. Si potrebbe evidentemente risalire più indietro, fino all’endiadi di pouvoir constitué e pouvoir constituant attorno alla quale si sono tanto affannati i rivoluzionari francesi, come bene esaminato in: H. Arendt, Sulla rivoluzione, Milano: Comunità, 1995, capp. 4, 5. 103.Michelman, al pari di vari altri teorici deliberativi, considera piuttosto superficialmente la pretesa habermasiana di separare il discorso morale, rispondente al principio U, da quello politico della deliberazione democratica. Certo, l’architettura proposta da Habermas resta problematica, ma essa consentirebbe proprio di comprendere quella differenza tra legittimità (democratica e giuridica) e giustificazione (morale e cognitiva) che altre teorie contemporanee sembrano incapaci di articolare adeguatamente. 104.K. Baynes, “Deliberative Democracy and the Regress Problem: Response to Michelman”, Modern Schoolman 74, no. 4 (1997): 331-36. Una replica più articolata è quella recentemente proposta da Todd Hedrick: T. Hedrick, “Coping with constitutional indeterminacy: John Rawls and Jurgen Habermas”, Philosophy & Social Criticism 36, no. 2 (2010): 183-208 - 112 - 3. Le ragioni per deliberare lativo non avvenga mai nel vuoto, ma sempre nel quadro di una storia pregressa, e di conseguenza che: Non esiste «il» sistema dei diritti sul piano della purezza trascendentale. Tuttavia, più di due secoli di sviluppo costituzionale europeo ci forniscono ormai un numero sufficiente di modelli. Essi possono guidarci a una ricostruzione generalizzante delle intuizioni su cui poggia la prassi intersoggettiva di un’autolegislazione intrapresa con strumenti di diritto positivo.105 E però in questo modo si è risolta la questione soltanto sul piano descrittivo della ricostruzione della prassi democratica dal punto di vista della filosofia politica. Certo, per chi di volta in volta si trova nella posizione di legiferare, le norme e le consuetudini costituzionali non si presentano soltanto nella forma di una tradizione prefissata, bensì anche come possibile oggetto di ulteriori modifiche – d’altronde, la vicenda della costituzione statunitense dimostra ad ogni passo l’inestricabile co-implicazione di tradizione e azione. Ciò però non risolverebbe il problema dalla prospettiva di Estlund o d’altri teorici liberal-deliberativi. Vale a dire, la prospettiva di una teoria politica schiettamente normativa, che potrà anche apparire ingenua a fronte dell’articolato approccio ricostruttivo habermasiano, ma che nondimeno ha la rilevante qualità d’essere molto più vicina al punto di vista di chi – sia un cittadino co-legislatore o un giudice interprete della legge – si trovi volta per volta a cercar di capire quale linea d’azione dovrebbe seguire. In questo senso, con la predetta argomentazione non si sarebbe difeso efficacemente il proceduralismo, perché l’iniziale atto di statuizione, sempre localizzato in un passato inattingibile, costituirebbe, oggi e per noi, proprio quel criterio contenutistico fondamentale, esterno alla procedura, tanto ricercato dai liberal-deliberativi. Il fatto che le costituzioni, o le consuetudini basilari della vita politica, siano modificabili non cambia di molto il quadro, giacché esse dovranno comunque influenzare le azioni successive (a meno di essere irrilevanti, e dunque non contare affatto come norme fondamentali) seppure certo non le determineranno in toto; perciò, il fatto della loro pre-esistenza rispetto alle procedure democratiche non può essere neutralizzato per questa via. Inoltre, la posizione storicamente puntuale di questi atti fondativi rischierebbe di far cadere la teoria deliberativa proprio in quel particolarismo arbitrariamente filo-occidentale di cui l’accusano i critici più ostili. A poco vale notare come anche altre teorie si troverebbero nelle stesse condizioni, perché il punto saliente dell’approccio discorsivo alla democrazia era proprio quello di superare tali ambasce. 105.J. Habermas, Fatti e norme, p. 155. Habermas ha ulteriormente elaborato il senso in cui la produzione di diritto positivo avviene sempre all’interno di un diritto già posto in: J. Habermas, Verità e giustificazione, Roma-Bari: Laterza, 2001, pp. 49-57. Parte seconda: Temi e problemi - 113 - La posizione procedurale, però, non si riduce a questo solo aspetto – se così fosse non si capirebbero né le critiche, giuste o sbagliate che siano, contro la concezione del costituzionalismo di Rawls, né l’idea per cui anche coloro «cui non è data la fortuna di essere eredi dei Padri fondatori della costituzione americana» dovrebbero trovare buone ragioni a favore dello Stato democratico di diritto.106 Piuttosto, mentre è vero che, secondo Habermas, il fatto di un sistema giuridico discorsivamente ricostruibile è storicamente riscontrato, esso deve ancora trovare un’ulteriore doppia razionalizzazione: del principio del discorso (D), come condizione intrinseca alla comunicazione, e del diritto quale necessità sociale. La forma giuridica si darebbe come necessaria su un piano puramente fattuale, senza bisogno di ulteriori fondazioni normative, perché le complesse società moderne sono da un lato sempre più bisognose d’integrazione, mentre dall’altro si trovano precluse le risorse (mitologia, religione, indiscussa tradizione nazionale, e così via) precedentemente disponibili per tale scopo. Perciò, in questo caso contro la linea kantiana:107 La filosofia affronta così un compito inutile quando cerca di dimostrare che organizzare giuridicamente la nostra convivenza (e dunque formare in generale comunità giuridiche) non è solo un compito funzionalmente raccomandabile ma anche moralmente doveroso. Il filosofo dovrebbe accontentarsi d’aver capito che nelle società complesse soltanto il medium del diritto consente ancora di stabilire con certezza – anche tra estranei – rapporti moralmente imperativi di rispetto reciproco.108 La giuridificazione del discorso politico sarebbe dunque funzionalmente inevitabile, non limitata alle società dotate di una solida tradizione costituzionale, né soltanto a quelle occidentali. Tuttavia, la teoria non rinuncia a rilevare le «somiglianze strutturali esistenti tra diritto e agire comunicativo»,109 portandoci con ciò verso il nesso con il principio del discorso. Lo statuto del principio D è meno chiaro, né si può dire che sia privo di ambiguità ed oscillazioni entro il pensiero habermasiano. D’altra parte, rappresentando la 106.J. Habermas, Fatti e norme, p. 10. Qui Habermas pensa in primo luogo al contestualismo di Rorty. Anche quando Habermas fa riferimento esplicito all’atto della stesura di una costituzione come momento d’origine del consenso verso una struttura democratica, è messo in chiaro come ciò sia vero soltanto attraverso l’attiva e continua re-interpretazione critica da parte degli odierni cittadini/partecipanti: J. Habermas, “On Law and Disagreement. Some Comments on “Interpretative Pluralism””, Ratio Juris 16, no. 2 (2003): 187-94. Tuttavia, rimane una tensione con l’orizzonte teleologico (particolarmente evidente in: J. Habermas, “Stato di diritto e democrazia: nesso paradossale di principi contraddittori?”, Teoria politica 16, no. 3 (2000): 3-17), per cui la costituzione è un progetto la realizzazione del quale, nel tempo storico, dovrebbe sciogliere il paradosso originale del nesso costituzione-democrazia. Vedi anche infra, § 5.2.1. 107.In diretto contrasto con la posizione di Apel, vedi: K.-O. Apel, “Dissoluzione dell’etica del discorso?”, pp. 281 ss. 108.J. Habermas, Fatti e norme, p. 545. Vedi anche, Ivi, cap. 3. 109.Ivi, p. 531. - 114 - 3. Le ragioni per deliberare chiave di volta dell’intera architettura teorica, il principio del discorso si trova necessariamente a dover sopportare per intero la tensione tra fattualità e validità – certo non un ruolo facile da interpretare. In estrema sintesi, l’idea di Habermas è che la validità del principio D sia implicata dal telos verso l’intesa – inerente alle condizioni della comunicazione e perciò indipendente da qualsiasi constatazione empirica, salvo quella ineludibile che la nostra forma di vita include sempre il linguaggio – e però al contempo da verificare attraverso l’osservazione, in senso lato sociologica, del fattuale svolgersi dell’agire comunicativo. Così, la stessa tradizione costituzionale e democratica, pur data in forme storicamente contingenti, si riallaccerebbe ad una dimensione di validità più generale, non essendo riducibile né ad una particolaristica vicenda occidentale, né ad una serie di eventi fondativi che, per il solo fatto di essere accaduti in passato, si imporrebbero ai posteri come criterio su cui misurare le loro prassi. Questa configurazione teorica consentirebbe al proceduralismo di evadere le obiezioni, sciogliendo il difficile nodo della conciliazione tra una democrazia radicale coerentemente anti-autoritaria – che perciò non può accettare la previa imposizione di alcuna opzione rispetto all’effettivo svolgersi della deliberazione – e il fondamento della sua stessa validità sulla tendenza verso risultati ragionevolmente buoni, sia sul piano cognitivo sia su quello etico/morale. Infatti, tanto il diritto quanto il principio del discorso, sebbene in modo diverso, non vorrebbero presentarsi come norme raccomandate ex cathedra dal filosofo, bensì quali condizioni “quasi-trascendentali”, che la teoria ricostruisce sì, ma non crea né impone.110 Trattandosi di condizioni di possibilità (che pur si vorrebbero garantite anche da riscontri fattuali) il diritto e il principio del discorso non dovrebbero contare affatto come limitazioni alla prassi democratica che essi stessi costituiscono.111 Al contempo, la pretesa che la democrazia conduca ad esiti tendenzialmente ragionevoli è fondata sulla sua corrispondenza con la ragione comunicativa. Certo, si tratterà sempre di una corrispondenza pragmati110.Habermas questo lo ha sempre sostenuto, «la comunicazione non è da stabilire come un dovere»: J. Habermas, “A Reply to My Critics”, in Habermas: Critical Debates, Cambridge MA: MIT Press, 1982, p. 217, traduzione mia. Il discorso e i suoi princìpi, perciò, non sono da fondare nello stesso senso in cui si fonda uno Stato o si mette in vigore una costituzione. Vedi anche: S. Chambers, “Discourse and Democratic Practice”, in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di S. K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Estlund sbagliava nel considerare i princìpi discorsivi come un’infrazione del puro proceduralismo (vedi sopra, p. 98). 111.J. Habermas, Fatti e norme, p. 154. Questo è uno dei passaggi più problematici del ragionamento di Habermas, poiché è semplicemente falso che le condizioni di possibilità non costituiscano anche sempre limiti – e questo vale per la ragione teoretica quanto per quella pratica – seppure possano esserlo in senso soltanto formale. La distinzione, che Habermas trae da Searle, tra «regole costitutive» (che creano nuove possibilità) e «regole regolative» (che regolano comportamenti preesisenti) ha un senso pragmatico, ma è teoreticamente inconsistente e perciò inutilizzabile in un contesto fondazionale. Lo stesso Habermas, d’altronde, riconosceva come la razionalità comunicativa formasse «un complesso di condizioni possibilitanti e limitanti insieme»: Ivi, p. 11. Parte seconda: Temi e problemi - 115 - camente mediata, ma essa implica comunque che, di fronte a risultati considerati insoddisfacenti, l’unica mossa valida sarebbe quella di cercare di migliorare le procedure democratico-deliberative secondo i loro propri princìpi – escludendo perciò l’esiziale possibilità di aggiustamenti direttamente strumentali ad una finalità determinata. Anche in questo senso quello procedurale costituirebbe per la democrazia deliberativa un fondamento più solido delle alternative. Dato che il proceduralismo pare aver significato come tale solo se è possibile neutralizzarne i contenuti rispetto alla prassi deliberativa dei cittadini, e poiché ciò può avvenire soltanto rimuovendoli dal piano puramente moral-normativo112 – sul quale conterebbero pur sempre come restrizioni o indicazioni contenutistiche per i partecipanti alla prassi deliberativa – ora si comprende meglio, anche da questo punto di vista, l’insistenza di Habermas, contro Rawls, nel rivendicare la necessità della teoria di porsi come vera, e non solo ragionevole o accettabile. Una verità però che, stavolta contro Apel, non può essere attinta soltanto attraverso argomentazioni riflessive e trascendentali, perché in tal modo si dovrebbe lasciare pragmaticamente impregiudicata la pur doverosa opzione a favore dei princìpi in questione, rischiando di farli cadere di nuovo, per quest’altra via, nella condizione di imperativi che, dal punto di vista di chi agisce politicamente, potrebbero pur sempre presentarsi del tutto eteronomi.113 L’alternativo percorso sociologico offerto da Habermas è a sua volta articolato su due livelli, che si vedrà daranno luogo ad ulteriori tensioni. In primo luogo, l’analisi del mondo della vita (Lebenswelt) vorrebbe confermare come la stessa socializzazione degli individui già richieda un certo orientamento alla validità intesa comunicativamente – e questo è il compito precipuo della Teoria dell’agire comunicativo. D’altro canto, il concetto di potere comunicativo114 – che sarebbe poi quel potere che si crea deliberando, definendo l’aspetto che qui interessa più da vicino – dovrebbe fungere da collegamento, trasferendo attraverso il diritto il potenziale di validità della comunicazione nel mondo della vita verso la sfera politica istituzionalizzata. È quindi, infine, sulla società civile, come sfera di circolazione d’una comunicazione decentrata e al limite de-soggettivizzata,115 che ricade l’onere della prova (perlomeno quella sua 112.Ad esempio, è questo il senso in cui Habermas evoca la “inevitabilità” di una procedura neutrale: Ivi, p. 368. 113.In effetti, al contrario di Habermas, Apel subordina esplicitamente il principio democratico a quello del diritto: K.-O. Apel, “Dissoluzione dell’etica del discorso?”, pp. 362 ss. 114.Un concetto tratto (e «creativamente frainteso»: M. Canovan, “A Case of Distorted Communication: A Note on Habermas and Arendt”, Political Theory 11, no. 1 (1983): 105-16) dal pensiero di Hannah Arendt, vedi: J. Habermas, “La concezione comunicativa del potere in Hannah Arendt”, Comunità 35, no. 1 (1981): 56-73. 115.J. Habermas, Fatti e norme, pp. 163 ss., 353 ss. - 116 - 3. Le ragioni per deliberare parte che si ritiene debba essere fattualmente riscontrabile) della legittimità della democrazia discorsivamente intesa. *** In questo capitolo ho cercato di mostrare come la democrazia deliberativa, per la sua stessa definizione, necessiti di un fondamento puramente procedurale e deontologico. Questo non significa che chi non offra tale fondamento sia, ipso facto, escluso dalla democrazia deliberativa, ciò dipenderà piuttosto dall’essere la teoria in questione compatibile o meno con un fondamento del genere – ad esempio, la stessa corrispondenza biunivoca tra ragione pubblica e deliberazione (vedi sopra, p. 91) non è, di per sé, affatto in contraddizione con il proceduralismo, esclusa è soltanto la pretesa di interpretarla nel senso del confronto degli esiti deliberativi con un criterio esterno. Per il liberalismo politico, la domanda era: «come devono comportarsi i cittadini nelle loro interazioni politiche per convivere nelle moderne condizioni di pluralismo in un modo che sia anche normativamente accettabile (non un mero modus vivendi)?». E la questione è senz’altro fondamentale, non è però la stessa che si pone una democrazia deliberativa coerentemente procedurale. Per quest’ultima, la domanda suonerebbe piuttosto «come devono essere organizzate le istituzioni democratiche affinché i cittadini abbiano la possibilità di discutere razionalmente e assumere le proprie decisioni di conseguenza?». Con ciò, se si vuole, l’adesione al modello deliberativo da un punto di vista liberale è bell’e spiegata: basta non cadere nell’illusione che le interazioni politiche siano indipendenti dal contesto istituzionale in cui avvengono, ed ecco che un dibattito politico appropriatamente istituito appare subito come condizione necessaria per l’esercizio della ragione pubblica. Dunque, anche le teorie non discorsive devono presupporre, per la democrazia deliberativa, un fondamento puramente procedurale. Perciò, benché abbassando il livello d’astrazione si possano presentare contributi molto divergenti, il problema principale resta quello di capire se ed a quali condizioni un fondamento come quello offerto dal discorsivismo sia razionalmente difendibile, in modo compatibile con la deliberazione. Il tentativo habermasiano di definire questo fondamento procede però su una lama sottile, esponendosi, proprio per il suo essere tanto comprensivo, ad attacchi provenienti da più direzioni. A parte le numerose obiezioni contro il preteso scarso realismo della posizione di Habermas, più interessanti dal punto di vista deliberativo sono le critiche, per certi versi opposte ma entrambe sistematicamente rilevanti, di Rawls, contro la praticabilità di una teoria politica comprensiva, e di Apel, contro la possibilità di fondare la normatività dei princìpi discorsivi su osservazioni empiriche. Entrambe le questioni si presentano con particolare rilevanza a proposito dell’altro Parte seconda: Temi e problemi - 117 - punto lasciato aperto: la considerazione della società civile come spazio deliberativo e il suo rapporto con i contesti politici formalizzati. Ciò sarà l’oggetto precipuo del prossimo capitolo, proiettando peraltro rilevanti implicazioni su tutto il resto della tesi. 4. Spazi deliberativi, tra società e politica La procedura democratica rende possibile il libero «scorrere» di temi e contributi, informazioni e ragioni; essa assicura così alla formazione politica della volontà un carattere discorsivo e fonda la fallibilistica presunzione che risultati prodotti in conformità alle procedure siano più o meno ragionevoli. (Jürgen Habermas, Fatti e norme) Prima di analizzare il ruolo svolto dalla società civile nelle teorie deliberative, sono da premettere alcune considerazioni generali circa il modo di concepire i diversi contesti nei quali si può deliberare. Come che la si voglia pensare, infatti, la deliberazione resta un’attività e perciò presuppone un luogo in cui svolgersi, un insieme di spazi delimitati da certe caratteristiche; gran parte dell’opera d’una teoria deliberativa consiste nella definizione di questi spazi. La questione assume però accenti diversi per quelle teorie che, da un lato, impiegano la deliberazione come chiave di lettura della società democratica e, d’altro canto, per quegli approcci empiricoapplicativi che intendono progettare contesti deliberativi ad hoc.1 In questo capitolo mi occuperò principalmente delle prime; anche perché i già criticati approcci applicativi, piaccia loro o meno, non possono che derivare la propria progettazione da elaborazioni teoriche d’ordine più generale.2 Una prima classificazione dei diversi spazi deliberativi la si può riprendere da Michael Saward,3 e consiste in una semplice tabella: 1. Si possono far corrispondere le prime a quelle che Simone Chambers ha definito «teorie della democrazia deliberativa», contrapposte ai secondi, intesi come «teorie della deliberazione democratica», vedi: S. Chambers, “Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy”, Political Theory 37, no. 3 (2009): 323-50. 2. Vedi ad esempio: A. Fung, “Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and Their Consequences”. 3. M. Saward, “Less than meets the eye: democratic legitimacy and deliberative theory”, in Democratic Innovation, a cura di M. Saward, London: Routledge, 2000, p. 71. La tabella è presentata in forma abbreviata. - 120 - Spazi deliberativi Rappresentativi Non-rappresentativi 4. Spazi deliberativi, tra società e politica Formali Informali A) Parlamenti e commissioni parla- B) Sondaggi deliberativi non appogmentari; sondaggi deliberativi con giati dal potere statale; giurie di cittaeffettivi poteri decisionali dini; alcuni focus group C) Corti supreme con funzioni di in- D) Associazioni; partiti terpretazione della costituzione; mi- contro-culture subalterne; nistri (se di nomina presidenziale) discorsivi” politici; “sistemi Per trarre dalle quattro caselle un catalogo dei possibili spazi deliberativi, è però opportuno discutere brevemente del significato di ‘formale’ e ‘informale’ in questo contesto. Mentre è relativamente chiaro, ancorché sempre problematico, cosa significhi che uno spazio deliberativo sia o meno rappresentativo relativamente ad un insieme più ampio di potenziali partecipanti, la coppia formale-informale appare ambigua rispetto al suo uso nel linguaggio ordinario. Intendendo i termini nel loro significato letterale, infatti, sembrerebbe non esserci alcun legame necessario con gli esempi incasellati da Saward (che pure non sbaglia nel proporli, perché ben corrispondono alle distinzioni impiegate nella maggior parte delle teorie deliberative). Nulla impedisce che un’associazione o un partito politico deliberino dei propri affari seguendo regole strettamente formalizzate, mentre d’altronde non si può davvero sapere se le deliberazioni tra i giudici di una corte o tra i ministri di un governo, svolgendosi di norma a porte chiuse (al contrario delle sessioni parlamentari), rispettino o meno le forme del buon argomentare. Nemmeno la distinzione può essere riportata alla contrapposizione tra contesti istituzionalizzati e non, dato che sondaggi deliberativi e citizens jury, così come partiti politici e associazioni, sono costituiti da regole formali, talvolta anche legalmente sanzionate. Ciò considerato, sarà chiaro come la non sempre esplicitata caratteristica che discriminerebbe uno spazio deliberativo formale da uno informale consista nel suo essere interno o esterno alla sfera dello Stato, quest’ultimo inteso secondo la definizione weberiana della disponibilità di mezzi coercitivi legittimi per imporre le proprie decisioni (ad oggi, invero, tale connotazione potrebbe andare al di là dei limiti statali, includendo alcune organizzazioni sovra- ed inter-nazionali, che infatti varrebbero come spazi deliberativi formali). Gli spazi deliberativi dotati di potere decisionale coercitivamente applicabile sarebbero effettivamente più formalizzati, nel senso specifico però d’essere sottoposti agli imperativi sistemici – sul significato dei quali tornerò nei prossimi paragrafi – che limitano le possibilità delle varie agenzie statali. Altri contesti deliberativi, dunque, sarebbero informali perché meno vincolati, o più liberi, rispetto alle medesime costrizioni. Parte seconda: Temi e problemi - 121 - Così, la distinzione corrisponderebbe grosso modo a quella tra “pubblici forti” e “pubblici deboli”, descritta secondo il modello della democrazia “a doppio binario”.4 Nel quadro teorico habermasiano, si osserva perlopiù un corrispondente andamento delle tre variabili racchiuse dalla coppia formale-informale, vale a dire il livello di istituzionalizzazione dello spazio deliberativo, la rigidità delle norme che governano la discussione entro di esso e, infine, la possibilità di rendere vincolanti le sue decisioni. Proprio il parlamento e le corti giudiziarie sono gli esempi per eccellenza della formalizzazione/istituzionalizzazione intesa in questo senso: possono prendere decisioni legalmente vincolanti, dovrebbero rispondere a regole argomentative e comportamentali relativamente stringenti, e rappresentano poteri dello Stato permanenti e costituzionalmente stabiliti. A queste istituzioni decisionali si contrappone, nella società civile, la sfera pubblica informale, che è “debole” (più precisamente, include numerosi e diversificati pubblici deboli)5 in quanto priva di potere decisionale coercitivamente applicabile; ma proprio grazie a tale “debolezza” lascerebbe circolare una comunicazione che, se intesa complessivamente (facendo la tara alle forze e controforze che localmente sempre la condizionano), sarebbe meno lontana dall’ideale del discorso libero dal dominio, e perciò potrebbe svolgere il ruolo normativo che le si vuole assegnare. Tuttavia, qui, i tre elementi che confluiscono nella contrapposizione tra sfera pubblica formale/istituzionale (pubblici forti) e informale (pubblici deboli) debbono essere tenuti separati. Non solo e non tanto perché l’opposizione binaria è descrittivamente inadeguata – questione comunque scivolosa – bensì anche perché un catalogo scandito su un solo asse non consentirebbe di cogliere problemi che pure si sono rivelati centrali nel dibattito sulla deliberazione, nonostante la prevalente bipartizione. In particolare, tra i capitoli quinto e sesto, si osserverà, da un lato, come i confini dell’istituzionalizzazione e del potere decisionale degli spazi deliberativi non necessariamente coincidano con quelli dello Stato e, d’altro canto, quanto rimanga problematico il ruolo ancipite, esclusivo/inclusivo, delle norme che regolano la deliberazione, siano esse istituzionalmente sancite o meno. 4. I termini weak publics e strong publics, introdotti da Nancy Fraser (N. Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, in Habermas and the Public Sphere, a cura di C. Calhoun, Cambridge MA: MIT Press, 1992), non sono impiegati direttamente da Habermas, ma sono diventati d’uso comune per descrivere la sua teoria e quelle affini, vedi ad esempio: J. Bohman, Public Deliberation, p. 179; A. Arato, “Procedural Law and Civil Society”. 5. Talvolta s’incontrano interpretazioni della teoria di Habermas tali da far pensare che egli presupponga l’esistenza di un’unica e indivisibile sfera pubblica, vedi ad esempio: Y. Sintomer, Il potere al popolo, p. 184. Se ciò poteva forse valere per la prime opere del filosofo tedesco (quelle, peraltro, che hanno motivato la critica della Fraser) sarebbe tuttavia un fraintendimento imputargli una concezione del genere perlomeno da Fatti e norme in poi. - 122 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica Dunque, i caratteri degli spazi deliberativi potranno essere distinti almeno secondo quattro aspetti: 1) Rappresentatività. I partecipanti alla deliberazione possono essere selezionati in modo da rappresentare un insieme di riferimento, e in tal caso il modo in cui s’intende questa rappresentatività è molto rilevante (su questo tornerò più diffusamente nel prossimo capitolo). Lo stesso concetto di rappresentanza presenta complesse sfaccettature,6 e la scelta di quale considerare prioritaria in ciascun caso avrà certo conseguenze sui risultati della deliberazione. Inoltre, ogni possibile sfumatura del concetto si intreccia con la considerazione dell’oggetto da rappresentare. Ad esempio, chiaro è come sia differente pensare di rappresentare descrittivamente gli interessi o la composizione razziale dell’elettorato, o quella di classe, religiosa e così via; analogamente, diverso è se i soggetti che delegano la propria capacità di agire sono considerati i singoli individui, i gruppi socio-culturali o magari, ammodernando certe vecchie idee, le corporazioni professionali.7 Considerazioni simili valgono per gli altri possibili modi di intendere il termine. Definito il tipo di rappresentanza e l’oggetto da rappresentare, resta in questione se debba darsi un effettivo rapporto deliberativo tra rappresentati e rappresentanti, ed eventualmente in quale forma, oppure se la relazione possa essere soltanto descrittiva, com’è il caso dei campioni statistici. Infine, i contesti deliberativi non rappresentativi possono basarsi sulla partecipazione spontanea, oppure selezionare i partecipanti secondo criteri differenti; configurando con ciò ruoli normativi opposti rispetto alle due fondamentali esigenze normative della deliberazione, vale a dire il carattere inclusivo della partecipazione e la qualità cognitiva dei risultati ottenuti. 2) Istituzionalizzazione. Un contesto deliberativo può essere spontaneo e occasionale (come una discussione improvvisata tra i presenti in un dato momento) oppure può essere costituito in modo stabile da regole esplicitamente riconosciute. E queste ultime possono essere di carattere più o meno pubblico, a partire dall’accordo informale, passando per le associazioni legalmente riconosciute (partiti politici, associazioni non governative, fondazioni e simili), fino a spazi deliberativi definiti 6. Rimane meritatamente classica la trattazione offertane in: H. F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1967. Si veda anche, solo recentemente tradotto in italiano, l’ampio studio d’impostazione storica: H. Hofmann, Rappresentanzarappresentazione: parola e concetto dall’ antichita all’ Ottocento, Milano: Giuffré, 2007. 7. La teoria dei gruppi di interesse ha talvolta impiegato un richiamo al corporativismo, benché con intenti democratici ed anche specificamente deliberativi, vedi: J. Mansbridge, “A deliberative theory of interest representation”, in The Politics of Interest, a cura di M. P. Petracca, Boulder CO: Westview, 1992; J. Mansbridge, “A Deliberative Perspective on Neocorporatism”, in Associations and Democracy, a cura di E. O. Wright, London, New York: Verso, 1995. Parte seconda: Temi e problemi - 123 - dalla costituzione di uno Stato o da trattati internazionali (assemblee parlamentari e corti giudiziarie, nazionali o internazionali). 3) Forme comunicative. Il modo in cui si può deliberare è sempre limitato perlomeno dalla necessità di riconoscere un linguaggio comune; se lo si infrangesse sistematicamente, lo spazio deliberativo come tale svanirebbe. Ma la definizione di questo “linguaggio” può essere assai o pochissimo stringente, e ciò che è ammesso o escluso può esser definito e sanzionato in modo esplicito, oppure soltanto implicitamente assunto nell’usuale comportamento dei partecipanti. Come si vedrà meglio nel capitolo sesto, articolare le “regole” della comunicazione comporta problemi spinosi per qualsiasi teoria deliberativa, perché qui occorrono sia lo scontro tra l’istanza per l’inclusione e quella per la qualità dei risultati, sia la contraddittorietà pragmatica tra questi due requisiti normativi ed i fattori temporali e materiali che pur sempre limitano l’efficacia possibile d’ogni deliberazione. 4) Potere decisionale. Se uno spazio deliberativo abbia o meno il potere di implementare le proprie decisioni è ovviamente cruciale per valutarne la rilevanza entro il complesso della società. Al problema dell’effettivo controllo che la deliberazione è in grado di esercitare (direttamente o indirettamente) sulla produzione di decisioni coercitivamente applicabili, dev’essere però affiancata la corrispettiva considerazione dell’influenza che la presenza o l’assenza di potere decisionale, e la percezione di ciò da parte di chi delibera,8 possono esercitare sulla qualità della deliberazione stessa. Benché difficile da quantificare, è indubbio che una tale influenza debba pur esserci: comprendere la differenza tra avere e non avere potere decisionale è talvolta meno facile di quanto sembri, nondimeno rientra senz’altro tra le competenze minime richieste ai partecipanti alla deliberazione, come più in generale a chiunque si interessi di politica.9 Premessa quest’articolazione degli aspetti che possono definire i diversi spazi deliberativi, si può passare a trattare il tema del rapporto tra società civile e politica istituzionalizzata, secondo il modello, cui si è già accennato, della democrazia “a doppio binario” (§ 4.1). Ma se, come osservato in chiusura del precedente capitolo, il ruolo positivamente normativo della società civile deve riposare su una sua descrizione in qualche modo oggettivante che, perciò, non comporti, dal punto di vista degli agenti, un’infrazione del proceduralismo della teoria deliberativa, allora bisognerà 8. Se non bastasse il senso comune, pare che questo dato sia stato confermato anche “sperimentalmente”, vedi sopra, n. 101, p. 70. 9. La disconnessione da un contesto decisionale, nel quale ci si aspetta che alla discussione segua un qualche tipo di azione, è una caratteristica tipica dei sondaggi d’opinione; tuttavia, nel momento in cui si vuole spostare l’enfasi della deliberazione fuori dalla politica istituzionalizzata e verso la società civile, il suddetto difetto rischia di essere condiviso dalla stessa prospettiva critica che in precedenza lo aveva ben individuato, vedi ad esempio: J. S. Dryzek, “The Mismeasure of Political Man,” pp. 715-16. - 124 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica proseguire col discutere la particolare prospettiva sociologico-descrittiva proposta da Habermas (§ 4.2). Infine, i due predetti punti di vista dovranno essere posti a contatto, per comprendere come non sia possibile fondare la pretesa normativa, dal punto di vista politico, sulla validità descrittiva della diagnosi sociologica e le conseguenze di tale impossibilità per la struttura della democrazia deliberativa (§§ 4.3 e 4.4). 4.1. Interpretare la democrazia “a doppio binario” La necessità di pensare la democrazia al di là dei ristretti confini della possibile partecipazione diretta – inestricabile dall’ideale classico, corrente fino a tutto il ‘700 e, talvolta, ancora oggi riaffiorante – percorre con diversi accenti la teoria deliberativa, come già osservato nel capitolo secondo, fin dai suoi esordi. Chiaro è come tale consapevolezza non sia limitata alle sole teorie deliberative, imponendosi piuttosto oggettivamente su qualunque tentativo di pensare la democrazia in dimensioni più grandi di quelle d’un piccolo borgo. Specifiche, però, sono le risposte che possono emergere da un’interpretazione deliberativa della questione. Il ruolo centrale conferito alla comunicazione, in particolare, apre ad una considerazione normativamente positiva della rappresentanza – spesso valutata, invece, come derivazione soltanto pragmatica, rispetto al’optimum della democrazia diretta10 – purché sia deliberativamente ben strutturata. Si ricorderà come già Bessette, contro l’interpretazione anti-democratica dell’opera dei Padri fondatori, valutasse la rappresentanza politica non soltanto pragmaticamente ma anche normativamente preferibile.11 Sebbene non vi sia una connessione diretta, il modello della democrazia “a doppio binario” potrebbe essere letto come un ampliamento di questa, per così dire “madisoniana”, idea iniziale.12 Dunque, la distinzione tra la società e le istituzioni che la governano non sarebbe soltanto un fatto che il pensiero moderno non può più nascondere ideologicamente, rappresentando bensì anche una condizione di possibilità per la stessa democrazia deliberativa. Certo, già il liberalismo classico poteva celebrare, quale garanzia del libero godimento dei privati interessi di ognuno, la separazione della società dallo Stato; ma dal 10. Ad esempio, entro il campo deliberativo, in: C. S. Nino, The Constitution of Deliberative Democracy, pp. 146, 171. 11. J. M. Bessette, “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government”; vedi sopra pp. 45 ss. La contrapposizione netta, corrispondente peraltro all’uso linguistico dell’epoca dei Fondatori, appare tuttavia comune nelle discussioni politiche statunitensi («we are a Republic, not a Democracy», si dice, e perlopiù non con significato peggiorativo), anche se, per ovvi motivi, non è di solito proposta da candidati in cerca di voti. 12. Come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, il significato positivo della rappresentanza per la democrazia può trovare radici diverse nella storia del pensiero politico: N. Urbinati, Representative Democracy: Principles and Genealogy, Chicago: The University of Chicago Press, 2006. Parte seconda: Temi e problemi - 125 - punto di vista deliberativo l’intento dovrebbe proprio essere quello di sciogliere la contrapposizione tra diritti individuali e partecipazione democratica. Si tratta di comprendere se e come, nonostante gli innegabili problemi d’integrazione delle moderne democrazie, il dualismo tra società e politica – sempre però attraverso l’ulteriore scomposizione nella più articolata pluralità di “pubblici” diversi – permetta al contempo la garanzia delle libertà individuali ed una migliore qualità della deliberazione democratica. Così, nella dinamica dell’interazione tra pubblici deboli e forti, si troverebbe il nesso tra il superamento del pensiero della democrazia come una sorta di totalità etica (rappresentabile, magari, nella “volontà generale” di un Popolo o una Nazione, illusoriamente intesi come soggetti concreti) e la tesi della cooriginarietà di diritti individuali e di partecipazione. D’altronde, la stessa concezione dei «circuiti comunicativi [...] senza soggetto» non si comprenderebbe affatto a meno del riferimento al dualismo tra società civile e politica istituzionale.13 Tuttavia, si deve evitare di schiacciare eccessivamente questo tipo di posizione sulla sola concezione di Habermas, nonostante la preponderante rilevanza di essa. In effetti, sono già stati citati esempi analoghi, nonostante le differenti terminologie, nelle varie proposte deliberative, anche da parte di teorici che non condividono, talvolta nemmeno prendono in considerazione, la tesi della cooriginarietà di diritto e democrazia.14 Perciò, la posizione di un dualismo tra la deliberazione nella società e quella nelle istituzioni è da considerare una tendenza di fondo dell’approccio deliberativo. Resta in discussione quale sia il modo più appropriato di concepire questa dualità, tanto sul piano teorico-metodologico quanto su quello politico. Si può iniziare col richiamare brevemente la posizione dei pubblici forti e di quelli deboli sui sopraindicati quattro assi della definizione dei possibili luoghi deliberativi. In tutti e quattro i casi i pubblici forti occupano il polo positivo: sono rappresentativi,15 istituzionalizzati, rispondono a regole argomentative relativamente stringenti e 13. J. Habermas, Fatti e norme, p. 163, 356. Vedi anche: R. Forst, Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism, Berkeley CA: University of California Press, 2002, pp. 121 ss. 14. Oltre ai teorici repubblicani e a quelli di più stretta osservanza habermasiana, per la rilevanza deliberativa della relazione differenziata tra cittadini/comunicazione sociale e rappresentanti/deliberazione istituzionalizzata si possono citare perlomeno: J. Mansbridge, “Everyday Talk in the Deliberative System”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999; M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity; D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”. 15. Le corti giudiziarie sono un’eccezione solo a metà, giacché, non rappresentative dal punto di vista politologico, lo sono però sia deliberativamente (se vogliono essere considerate legittime) sia in senso giuridico-formale. Non soltanto i tribunali, anche dove non sia prevista una giuria popolare, pronunciano i loro verdetti in nome del popolo, ma anche nelle concrete discussioni giurisprudenziali si trovano di continuo richiami alle opinioni socialmente diffuse, d’altronde impliciti già nei testi costituzionali (si pensi alla proibizione di «cruel and unusual punishment» nei Bill of Rights britannico e statunitense, o all’indeterminata formula del due process). - 126 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica sono dotati di effettivo potere decisionale. Viceversa per quanto riguarda i pubblici deboli. Entro questa configurazione, ai secondi è demandato il ruolo di presentare nella sfera pubblica i problemi e le istanze che i primi dovranno affrontare e risolvere attraverso una deliberazione più formalizzata.16 Questa sorta di “divisione del lavoro” è necessaria per aggirare la tensione, sempre presente, tra la più ampia inclusione possibile in un processo democratico-deliberativo e l’efficacia del medesimo. La radicalità di questa contrapposizione è resa ancor più evidente da un approccio discorsivo; così, in questione non sarà più soltanto la solita scarsità di tempo e di risorse materiali e cognitive – fattori certo sempre presenti, ma normativamente solo contingenti – bensì anche l’orientamento intrinsecamente differente dei vari tipi di comunicazione. Ancor prima di giungere alla banale constatazione empirica che la posizione d’ogni deliberazione in un contesto sociale ne condiziona gli esiti possibili – cosicché, mentre il comune cittadino non ha la stessa responsabilità decisionale né, perlopiù, la disponibilità di mezzi ed informazioni che hanno i politici di professione, questi sono a loro volta sempre sottoposti a pressanti richieste da più parti, mentre devono continuamente accumulare le risorse economiche e reputazionali necessarie per mantenere posizioni di potere – è sufficiente intendere la differenza che passa, ad esempio, tra un discorso drammaturgico/espressivo ed uno pragmatico/applicativo per capire come ogni possibile democrazia deliberativa debba sempre sopportare la tensione tra istanze normative divergenti. Una divergenza certo acuita dal pluralismo e dalla complessità delle società moderne, e però già intrinseca alla forma politica democratica. Altro è condurre il discorso verso un pragmatico compromesso, altro perseguire un principio morale; ancora, cercare il consenso su questioni di verità fattuale richiederà una comunicazione strutturata diversamente da quella finalizzata alla comprensione e al riconoscimento di differenti identità culturali, e così via. Dunque – senza neppure considerare gli elementi contro-normativi, pur sempre abbondanti nelle reali dinamiche politico-sociali – già soltanto la prevalenza di diverse pretese di validità in diversi discorsi rende chiaro come una deliberazione decentrata e differenziata attraverso molteplici contesti sarebbe normativamente preferibile persino nell’improbabile caso in cui si realizzassero condizioni comunicativamente perfette. Gli spazi deliberativi formalmente istituzionalizzati dovrebbero garantire la razionalità dei discorsi orientati alla produzione e al controllo di norme legali valide erga omnes (parlamenti e corti costituzionali) e di discorsi applicativi, questi ultimi sia riguardo questioni di giustizia (tribunali) sia nell’implementazione pragmatica delle decisioni politiche (amministrazione). A complemento di questi spazi politici, carat16. J. Habermas, Fatti e norme, capp. 7, 8. Parte seconda: Temi e problemi - 127 - terizzati da forme discorsive relativamente esigenti – e quindi esclusive – nella più ampia società circola una comunicazione non sottoposta ai medesimi vincoli, che proprio per questo motivo può aprirsi ai più diversi contributi comunicativi, anche radicalmente critici, che costituiranno per il sistema politico un insieme di input, però già autonomamente strutturati, a partire dai quali la politica istituzionale dovrebbe elaborare soluzioni normativamente valide e pragmaticamente efficaci.17 Perciò, anche i criteri meno stringenti per le ragioni espresse nella comunicazione sociale rimanderebbero ad una superiore razionalità deliberativa – cioè alla tendenza, pur non mai garantita, verso risultati equi e intelligenti – del complesso società-politica. Così sintetizza lo stesso Habermas: ... abbiamo genericamente parlato della sfera pubblica politica come di una struttura comunicativa poggiante sulla società civile e radicata (tramite questa) nel mondo di vita. L’abbiamo descritta come una «cassa di risonanza» per quei problemi che, non trovando altra soluzione, devono assolutamente essere affrontati dal sistema politico. In questo senso la sfera pubblica è un sistema di allarme dotato di sensori non specializzati, ma diffusi in tutto il corpo sociale. Inoltre, dal punto di vista di una teoria della democrazia, la sfera pubblica deve anche rafforzare la pressione dei problemi. Deve cioè non soltanto percepirli e identificarli, ma anche tematizzarli in un modo convincente e influenzante, arricchendoli di contributi e «drammatizzandoli» perché siano recepiti ed elaborati dal complesso parlamentare. Essa deve cioè non solo percepire le questioni, ma anche problematizzarle in modo efficace. La scarsa capacità della sfera pubblica di risolvere i problemi nel suo stesso ambito dev’essere quindi utilizzata per controllare la loro successiva trattazione nell’ambito del sistema politico.18 Lo schema “a doppio binario” apparirebbe ora abbastanza chiaro, sennonché s’incontra immediatamente il problema di interpretare adeguatamente l’insistente occorrenza del verbo ‘dovere’. Di certo non potrà trattarsi di un dovere oggettivo, inteso cioè descrittivamente, come se “per natura”, o magari per infallibile necessità storica, la società civile non potesse proprio fare a meno di svolgere questa o quella funzione deliberativa. Ciò non soltanto perché una diagnosi del genere, per le nostre società attuali e nel prossimo futuro, potrebbe sembrare patentemente irrealistica (e cosa ne sarebbe in tal caso della democrazia deliberativa, anche come ideale?), bensì per la più radicale ragione che tutti i concetti in gioco sono già carichi di caratterizzazioni normative. Sarebbe una sociologia ben ingenua quella che credesse di poter trattare oggetti del genere, mai presenti all’osservazione in modo neppure lontanamente immediato, senza problematizzare la scelta delle caratteristiche che li defini17. Per far intendere la relazione tra società civile e politica istituzionale, Habermas impiega le metafore delle “chiuse idrauliche” e dell’“assedio”, vedi: Ivi, pp. 423-424, 452. 18. Ivi, pp. 426-27. - 128 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica scono. D’altra parte, qualsiasi cittadino interessato alla politica può facilmente rendersi conto di come concetti quali ‘il pubblico’, ‘la società civile’ e simili, siano ad un tempo strumentalizzati e ideologicamente rappresentanti nel comune linguaggio politico, al punto da rivaleggiare quasi con i precedenti miti del Popolo o della Nazione. Ma, se anche si potessero pensare concetti sociali del genere come oggetti privi di connotazioni normative, la loro descrizione empirica rimarrebbe altamente problematica, per non dire impossibile, poiché la necessità di costruire un contesto osservabile – i cui risultati possano essere misurati in base a criteri indipendenti che, di nuovo, non si sa da dove trarrebbero legittimità – si trova in flagrante contraddizione con la presunta spontaneità e apertura ai più diversi contributi della comunicazione nella società civile. Questo è, in effetti, quel che accade per quegli approcci empirici che vorrebbero misurare direttamente la qualità della deliberazione in base ai suoi risultati, il che semplicemente ne distrugge qualsiasi possibile significato. C’è tuttavia una funzione deliberativa che la comunicazione informale nella società (intesa quest’ultima, però, in un senso più ampio e meno connotato della ‘società civile’ o della ‘sfera pubblica’) può senz’altro svolgere, ed è quella semplicemente informativa, o per meglio dire: relativa alla produzione, raccolta e condivisione della conoscenza. Infatti, per quanto si possa essere disincantati e pessimisti circa il potenziale di razionalità della società civile, si deve perlomeno riconoscere che non si dà alcun luogo diverso dall’intero della società da cui trarre l’insieme delle informazioni relative alle aspirazioni, ai bisogni e alle condizioni presenti dei soggetti coinvolti.19 Si potrebbe perfino pensare che la politica istituzionale, formalizzata secondo regole precise, dovrebbe essere preponderante al punto da trattare l’input proveniente dalla società come una sorta di materia inerte, la cui formalizzazione fosse completamente a carico del sistema politico stesso – un delirio di onnipotenza non estraneo ad alcuni uomini politici. Siffatto scenario sarebbe poco deliberativo e meno ancora democratico, ma neppure in un tal caso si potrebbe oscurare il valore informativo, innegabile anche su un piano meramente empirico/descrittivo, della comunicazione diffusa nella società. Questa considerazione chiarisce un ruolo inerente per definizione alla comunicazione sociale – che in quanto tale dev’essere mantenuto nella definizione deliberativa di quest’ultima – ma, di per sé, è insufficiente come appoggio per una teoria della deliberazione democratica. Ciò non solo e non tanto perché la percezione dei propri problemi ed interessi da parte dei cittadini può essere, ed è, inibita in parte o del tutto da relazioni di dominio/oppressione, dalle quali proprio la deliberazione do19. Preferisco esprimermi in questo modo, relativamente asettico, ma entro tale considerazione è da posizionare anche il ruolo di “rivelazione” che potrebbe essere svolto dalla deliberazione nella società, particolarmente enfatizzato da James Bohman, che appunto si spingeva fino a riprendere il termine heideggeriano (reso in inglese come disclosure): J. Bohman, Public Deliberation, pp. 213 ss. Parte seconda: Temi e problemi - 129 - vrebbe offrire una possibile via d’uscita.20 Piuttosto, si deve anche considerare come, persino in una situazione idealmente priva di distorsioni comunicative, ed anzi proprio in tal caso con maggiore evidenza, poggiando su un ruolo della comunicazione sociale così minimale (e solo in quanto tale relativamente impermeabile al sempre pressante disincanto dell’osservazione empirica), la deliberazione stessa diverrebbe un mero accessorio, prontamente dispensabile a fronte di altre ben più urgenti finalità politiche.21 Accontentandosi di concepire il contributo della comunicazione socialmente diffusa come soltanto informativo, infatti, si ricadrebbe in una concezione strumentale – dunque teleologica nel senso proposto precedentemente – della deliberazione pubblica, che potrebbe servire soltanto a correggere le distorsioni indotte da una situazione sociale pur sempre ingiusta. Ma se la finalità fosse quella di ottenere dall’insieme della società una informazione non distorta, nella quale si potrebbe rinvenire il vero interesse comune, poi da realizzare politicamente; fatalmente ci si accorgerebbe che, ben prima di giungere alla deliberazione (il cui potere anti-distorsivo, peraltro, si manifesta nella prassi in modo molto contingente),22 sarebbe prioritario, perché ben più efficace, eliminare piuttosto gli ostacoli economici e culturali al dispiegarsi della libera percezione dei propri interessi reali da parte di ogni individuo e gruppo sociale.23 Ricadere però in una concezione del genere – che non si differenzierebbe in linea di principio da un approccio aggregativo, coincidendo grossomodo con una versione del welfare state, la cui contemporanea crisi di legittimità e praticabilità è stata peraltro un fattore di stimolo non secondario per lo sviluppo delle teorie deliberative – vorrebbe dire non cogliere affatto il radicale superamento del paternalismo (raccomandabile da un punto di vista normativo, ma reso al contempo necessario dal pluralismo de facto delle 20. In questo senso, un’analisi del potere/dominio come quella proposta da Steven Lukes (S. Lukes, Il potere: una visione radicale, Milano: Vita e pensiero, 2007) troverebbe un buon complemento proprio in un approccio deliberativo: A. Ron, “Power: A pragmatist, deliberative (and radical) view”, The Journal of Political Philosophy 16, no. 3 (2008): 272-92. 21. L. M. Sanders, “Against Deliberation”. Particolarmente esposta a questo risultato è una visione “terapeutica” della deliberazione, volta cioè all’auto-chiarimento dei partecipanti, vedi: G. Shiffman, “Deliberation versus Decision: Platonism in Contemporary Democratic Theory”, in Talking Democracy, a cura di B. Fontana, et al., University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005, pp. 109-10. 22. È stato argomentato che la deliberazione costituirebbe perfino un mezzo particolarmente adatto ad imporre l’egemonia dei potenti sui dominati: A. Przeworski, “Deliberation and Ideological Domination”. 23. Su questa linea sono state effettivamente avanzate varie critiche contro l’approccio deliberativo: L. M. Sanders, “Against Deliberation”; I. Shapiro, “Enough of Deliberation”. Per un tentativo di risposta: A. Kadlec e W. Friedman, “Deliberative Democracy and the Problem of Power”, Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 8. - 130 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica società contemporanee) che è, o dovrebbe essere, un pilastro della democrazia deliberativa.24 Dunque, anche se non si deve per nulla svalutare l’aspetto informativo/cognitivo della comunicazione generalmente diffusa, affinché questa possa svolgere il ruolo richiestole, nelle forme della società civile e dell’opinione/sfera pubblica che su di essa si basa, è necessario includervi connotazioni normativamente più esigenti (benché differenti da quelle richieste agli spazi deliberativi istituzionali), che perciò non possono essere ridotte ad un’osservazione sociologica di come fattualmente si svolga la comunicazione nella società. Da un punto di vista descrittivo, infatti, la qualità della deliberazione nella società civile sarebbe puramente contingente, questa perciò non potrebbe svolgere il ruolo fondamentale richiestole da una concezione procedurale come quella definita nel precedente capitolo. Accantonata la possibilità di appoggiarsi ad una descrizione sociologica, pretesa oggettiva, della deliberazione nella società, si può osservare come anche l’opzione di un’interpretazione soltanto normativa presenti più di qualche problema. Certo, se ci si limitasse ad una teoria della società civile presa di per sé, potrebbe essere sensato offrire raccomandazioni sul modo di concepirla, e al tempo stesso su come agire entro di essa e su di essa, per ottenere condizioni migliori in ordine ad una finalità considerata normativamente apprezzabile; fosse anche quella, largamente indeterminata, della realizzazione di una buona democrazia deliberativa. Così, la comunicazione nella società contribuirebbe alla legittimità delle leggi e degli ordinamenti risultanti dal complesso società-politica, a patto però d’essere strutturata nelle forme di una buona società civile, aperta alle ragionevoli istanze provenienti dai singoli e dai gruppi sociali, nonché capace di ospitare una discussione pubblica di qualità tra tutti questi ultimi. In questi termini, sarebbero perciò la società civile e la sfera pubblica ad essere definite in forza della deliberazione, e non viceversa. In tal caso, senz’altro ci sarebbe ancora da discutere quale sia la più appropriata teoria normativa, l’una magari risulterebbe troppo esigente e l’altra troppo poco, ma resterà fermo il punto che solo se le strutture sociali corrisponderanno sufficientemente al modello scelto, allora meriteranno i nomi di ‘società civile’ e ‘sfera pubblica’, con relativa legittimazione democratica/deliberativa, e altrimenti no. Liquidare affrettatamente un pensiero del genere sarebbe un errore, se non altro perché dovrebbe esser chiaro come chi pretenda pura oggettività per le sue descrizioni politico-sociali stia soltanto nascondendo le scelte concettuali che le definiscono, 24. Molti cadono, almeno in parte, nell’errore di contrabbandare atteggiamenti paternalistici sotto un manto deliberativo; alcuni arrivano a rivendicarlo esplicitamente, come i già citati: R. H. Thaler e C. R. Sunstein, “Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron”; R. H. Thaler e C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Vedi anche sopra, § 1.3.1. Parte seconda: Temi e problemi - 131 - siano esse normativamente valide o frutto di puro arbitrio.25 Perciò, l’esplicita consapevolezza di proporre un modello normativo andrebbe salutata positivamente, proprio da un punto di vista freddamente realistico. E però non è esattamente di questo che si stava qui andando in cerca. Piuttosto, come già osservato a partire dal precedente capitolo, la questione è che l’attribuzione di un ruolo positivo alla comunicazione fattualmente osservabile nella società civile sembrerebbe necessaria per salvare il proceduralismo della democrazia deliberativa – e dunque la teoria stessa, avendo mostrato come quella procedurale sia la sola opzione davvero percorribile. Ma questo requisito squalifica, e doppiamente, la possibilità di definire la società civile e il suo ruolo in modo soltanto normativo. Da un lato, non sarebbe ammissibile prescrivere una data configurazione della società e del suo rapporto con la politica, perché con ciò si starebbero escludendo a priori, violando il richiesto proceduralismo, tutte quelle opzioni politiche che preferissero una diversa configurazione del nesso societàpolitica, oppure che lo concepissero, implicitamente o esplicitamente, secondo termini diversi da, e/o incompatibili con, quelli proposti dalle teorie deliberative più vicine alla teoria critica. D’altra parte e in aggiunta, basando la concezione normativa della comunicazione nella società civile sulla stessa teoria deliberativa, non si potrebbe poi fondare la validità di quest’ultima sull’esistenza fattuale della prima; sarebbe cioè necessario un ulteriore appoggio normativo per spezzare l’evidente circolarità logica, ma con ciò si lascerebbe inevitabilmente cadere il ruolo fondamentale della società civile. Se poi, per occupare il posto richiestole, la deliberazione nella società dovesse assoggettarsi a certe forme preventivamente definite, sfumerebbe la stessa distinzione (formale vs informale) tra pubblici forti e pubblici deboli, privando di significato l’intera costruzione. Di per sé, dunque, l’affermazione del ruolo normativo della società civile sembrerebbe essere circolarmente tautologica oppure idiosincratica – dipendente cioè da giudizi particolari, più o meno controversi, riguardanti un insieme di fatti sociali del tutto contingenti, per di più arbitrariamente prescelti – in entrambi i casi, inutile allo scopo di fondare una concezione puramente procedurale della democrazia deliberativa. La questione non è però così banale, perché il tentativo habermasiano, com’era prevedibile anche in questo caso, è quello di superare la mera contrapposizione tra fattualità e validità, ed è proprio in questa tensione che va situata la rilevanza del punto in discussione. Perciò, sarà ora necessario addentrarsi un poco nella specifica concezione della società civile propria delle teorie deliberative più vicine alla filosofia discorsiva e alla teoria critica. Come reso chiaro già dal brano di Fatti e norme citato qualche pagina sopra, i termini centrali per comprendere il ruolo normativo della società civile saranno quelli di ‘sfera pubblica’ (Öffentlichkeit) e ‘mondo 25. Vedi anche infra, § 6.2. - 132 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica della vita’ (Lebenswelt),26 ed è all’intreccio di questi concetti che sarà dedicato il prossimo paragrafo. 4.2. La società civile deliberativa: Öffentlichkeit e Lebenswelt Quello di ‘società civile’ è tra i concetti politici maggiormente polisensi, passato attraverso stratificazioni teoriche successive e volta per volta impiegato per scopi teorici e pratici divergenti; il suo specifico significato per la democrazia deliberativa dev’essere perciò debitamente distinto.27 Prima del diciannovesimo secolo, il concetto ricalcava ancora l’origine romana, non significando altro se non una società umana con un certo livello culturale e ordinata secondo una legittima forma di governo.28 Dopo Hegel e a partire dal liberalismo ottocentesco, il termine passa a denotare quell’ambito medio tra privato e pubblico (quest’ultimo ormai coincidente con lo Stato), occupato da associazioni e gruppi di vario genere, dotati sì di interessi e mezzi di influenza, ma separati e distinti dalle sedi decisionali proprie della politica statale.29 Questa formale posizione intermedia è rimasta finora un carattere più o meno stabile del concetto, anche se i contenuti ascrittigli sono mutati sulla scorta dei cambiamenti storicamente sperimentati dalle nostre società. In particolare, mentre sembrano sfumare i confini tra lo Stato e i grandi gruppi di interesse,30 la società civile viene perlopiù definita in doppia contrapposizione alla sfera statale e a quella economica, e i suoi attori tipici diventano, soprattutto a partire dagli anni sessanta del novecento, quei movimenti – studenteschi, femministi, ecologisti, pacifisti, e così via – caratterizzati da relativa spontaneità, scarsa stabilità organizzativa e, in genere, dall’ostilità verso l’establishment. Ciò contribuisce a spiegare il successo, nonostante la relativa imprecisione, della predetta distinzione tra spazi deliberativi formali e informali, giacché proprio 26. La traduzione del tedesco Öffentlichkeit in ‘sfera pubblica’ è usuale, pur se inevitabilmente imprecisa. Ho invece preferito l’espressione ‘mondo della vita’ al «mondo di vita» o «mondo vitale» che si trova nelle traduzioni italiane della Teoria dell’agire comunicativo e di Fatti e norme. 27. Centrale per questa prospettiva è: J. L. Cohen e A. Arato, Civil Society and Political Theory. Per un quadro generale si vedano anche: J. Keane, Civil Society: Old Images, New Visions, Stanford CA: Stanford University Press, 1999; S. Chambers e W. Kymlicka, Alternative Conceptions of Civil Society. 28. Il termine era usato in questo senso ancora da Kant, mentre in Locke l’identità di significato tra società civile e politica era persino esplicitata, nel titolo del settimo capitolo del Secondo trattato sul governo (1689). 29. Rispetto alla quale potevano essere considerati un benefico contrappeso, come in Tocqueville, oppure una contraddizione, da superare in una futura nuova unione tra società e politica, come in Marx, a partire dalla Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. 30. Si pensi al classico: C. W. Mills, L’élite del potere, Milano: Feltrinelli, 1959. La ben precedente etichettatura, da parte di Marx, dello Stato come comitato d’affari della borghesia non è probabilmente da intendere proprio nel medesimo senso. Parte seconda: Temi e problemi - 133 - questi movimenti di contestazione sono i principali esempi che i teorici deliberativi hanno in mente nell’apprezzare il potenziale normativo della società civile. A parte la contingente emergenza storica di movimenti variamente “progressisti”, peraltro affiancati da altri poco o punto tali,31 c’è un diverso ordine di motivi per cui la democrazia deliberativa, particolarmente nelle sue declinazioni più vicine al discorsivismo ed alla teoria critica, è così propensa all’interpretazione della società civile in chiave “movimentista”. È stato già accennato: partendo dal presupposto che un discorso pratico libero da costrizioni e aperto a tutti i potenziali interessati giungerebbe ad esiti giusti, diviene ovvio cercare quegli esempi reali che, pur non potendo corrispondere pienamente all’ideale, maggiormente vi si approssimano.32 L’interpretazione discorsivo-deliberativa della società civile trova così le sue più profonde radici nel kantiano uso pubblico della ragione,33 però declinato sociologicamente attraverso il concetto di ‘sfera pubblica’. Da sempre, per Habermas – alla luce della linea di critica hegelo-marxista contro la presunta utopica astrattezza del dover essere kantiano, che trova un vertice particolarmente pessimistico proprio nella Scuola di Francoforte – il problema è stato quello di definire un luogo nel quale la ragione pratico-politica potesse concretamente esercitare effetti normativi. Il prototipo di questo ragionevole spazio è inizialmente individuato nella sfera pubblica borghese (quei salotti, caffè e club letterari ancora piuttosto presenti nel comune immaginario) che, a cavallo tra diciottesimo e diciannovesimo secolo, avrebbe svolto un ruolo critico-razionalizzante nei confronti di un potere statale frattanto distaccatosi, in modo rilevante seppur solo parzialmente, dalle strutture sociali tradizionali.34 Questo primo esempio di sfera pubblica moderna – ammettendo che lo si possa davvero prendere a modello, posizione foriera di molte critiche, poi parzialmente ri31. Simone Chambers arriva a parlare esplicitamente di una eventuale «cattiva società civile»: S. Chambers e J. Kopstein, “Bad Civil Society”, Political Theory 29, no. 6 (2001): 837-65; S. Chambers, “A Critical Theory of Civil Society”, in Alternative Conceptions of Civil Society, a cura di S. Chambers e W. Kymlicka, Princeton: Princeton University Press, 2002, pp. 100 ss. 32. Si deve però notare come questo non contraddica direttamente la considerazione “realistica” per cui l’integrazione della società non può derivare esclusivamente dall’autorganizzazione democratica, o dal solo agire comunicativo, vedi: J. Habermas, Fatti e norme, pp. 188, 360 ss., 439 ss. 33. I. Kant, Risposta alla domanda: cos’è l’illuminismo?, 1784. Rilevante è anche la più immediatamente politica clausola di pubblicità in Per la pace perpetua (1795). 34. J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica. Il libro, pubblicato in tedesco nel 1962, ha originato una serie molto lunga di apprezzamenti, appropriazioni e critiche. Due buoni punti di partenza per seguire il filo del discorso possono essere: C. Calhoun, a cura di, Habermas and the Public Sphere, Cambridge MA: MIT Press, 1992; e, tuttora insuperato per quanto riguarda lo studio del primo Habermas: T. McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas, Cambridge MA: MIT Press, 1978. Circa l’evoluzione del tema della sfera pubblica lungo tutta l’opera habermasiana si vedano anche: K. Baynes, The Normative Grounds of Social Criticism: Kant, Rawls, and Habermas, Albany NY: SUNY Press, 1992; P. Johnson, Habermas: Rescuing the Public Sphere, New York: Routledge, 2006. - 134 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica veduta dallo stesso Habermas – era però strutturalmente deficitario, fondandosi sull’esclusione sociale (soprattutto dei lavoratori e delle donne), e comunque, in parte per questo stesso motivo, esposto a pressioni sistemiche tendenti a trasformare il pubblico colto dei borghesi, sicuri della propria autonomia, in quello, passivamente ricettivo, fatto di consumatori cui viene somministrata un’informazione manipolata da media profondamente intrecciati alla data struttura di dominio.35 Però la prognosi proposta, prospettando la democratizzazione dei sistemi funzionali preesistenti, doveva presto apparire inadeguata, al contempo ‘troppo’ e ‘troppo poco’ esigente, agli occhi dello stesso autore. D’altra parte, il libro sull’opinione pubblica era ancora fresco di stampa mentre, a partire dagli Stati Uniti e poi verso oriente fino ai paesi del blocco comunista – dalle proteste studentesche di Berkeley alla primavera di Praga – una marea di movimenti variamente libertari, prevalentemente giovanili, sembrava travolgere strutture autoritarie divenute d’un colpo anacronistiche. Nuovamente negli anni ‘80, mentre l’Occidente appariva preda del “riflusso” verso il privato, il progressivo crollo dei regimi comunisti era guidato in larga misura da movimenti della società civile – iconica è la vicenda di Solidarność – in rivolta contro il soffocante controllo burocratico-statale. A meno della poco plausibile negazione di qualsiasi rilevante differenza tra fenomeni politici patentemente diversi e persino opposti, eventi del genere non trovavano spiegazioni nel quadro adorniano della società amministrata. In parte anche per rispondere a questo problema – il che, più in generale, significava sfuggire, cercando però di tenersi entro i confini della teoria critica, all’ineluttabilità dell’auto-negazione della ragione nel dominio come reificazione – attraverso successive rielaborazioni,36 con la Teoria dell’agire comunicativo e di nuovo con Fatti e norme, Habermas giunge ad annodare la diagnosi sociologica alla ricostruzione dei presupposti normativi intrinseci all’uso del linguaggio, soprattutto grazie all’impiego della coppia concettuale di Lebenswelt e System (mondo della vita e sistema).37 In estrema sintesi, la grande opera habermasiana del 1981, che resta alla base delle elaborazioni successive, rappresenta una teoria complessiva della società, delle 35. La diagnosi – ancora in piena coerenza la tesi adorniana circa la «società amministrata» come forma tipica della modernità avanzata – in sé è chiaramente criticabile, ad esempio perché «tende a giudicare il diciottesimo secolo a partire da Locke e Kant, il diciannovesimo da Marx e Mill, e il ventesimo secolo dal tipico telespettatore suburbano»: C. Calhoun, Habermas and the Public Sphere, p. 33, traduzione mia. Critiche di questo tenore, che fioccano d’altronde contro qualsiasi interpretazione storica, non sono però particolarmente rilevanti nel presente contesto. 36. Le principali tappe intermedie possono essere individuate in: J. Habermas, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo; J. Habermas, Per la ricostruzione del materialismo storico, Milano: Etas, 1979 (pubblicati in tedesco rispettivamente nel 1973 e 1976). 37. Per una buona esposizione critica della struttura mondo della vita–sistema, come inizialmente presentata da Habermas, si veda: H. Baxter, “System and Life-World in Habermas’s “Theory of Communicative Action””, Theory and Society 16, no. 1 (1987): 39-86. Parte seconda: Temi e problemi - 135 - sue modalità di stabilizzazione ed evoluzione, oltreché delle sue patologie, affrontata attraverso l’intreccio costante delle due prospettive dell’osservatore e dell’agente, a loro volta analizzate tanto dal punto di vista sociologico quanto da quello filosofico (morale e linguistico, secondo il punto di vista della pragmatica formale, precedentemente elaborata nel corso degli anni ‘70), per giungere ad un chiarimento sistematico delle forme dell’agire razionale. Questa articolata struttura – resa ancor più complessa da una stupefacente mole di rimandi filosofici, storici e sociologici ai quali qui non è neanche possibile accennare – era necessaria per l’intento di ricostruire dalle fondamenta la teoria critica, riconoscendo uno spazio adeguato alle scienze sociali che si pretendono descrittive, al contempo e proprio perciò abbandonando il tentativo di cogliere la società in una totalità, attraverso un singolo orientamento teorico onnicomprensivo. In particolare, la bipartizione analitica – poi non più soltanto analitica38 – della società in mondo della vita e sistema, che qui interessa più da vicino, consentirebbe di uscire dal pessimistico vicolo cieco prospettato dalla Scuola di Francoforte. Infatti, si può ben tenere per vero che la doppia razionalizzazione economica e burocratica tendenzialmente deprivi il mondo umano di senso e di libertà – pensiero non soltanto francofortese, ma già presente in Weber, d’altronde perfettamente in sintonia con l’heideggeriana «età della tecnica», nonché con il precedente Zeitgeist romantico – ed altrettanto vero è che questa continua reificazione degli individui, e delle loro relazioni, lascia ampio spazio a chi, come Niklas Luhmann,39 voglia leggere la società come una serie di sistemi che reciprocamente si stabilizzano in un equilibrio anomico che passa “dietro le spalle” (ma soprattutto “fuori” dalle possibilità di tematizzazione linguistica) degli individui. Pure, nonostante tutto questo possa essere considerato sostanzialmente corretto entro il suo proprio ambito, appunto il ‘sistema’, a restare insostenibile sarebbe la pretesa di ridurre l’intera società a spiegazioni di questo tipo. Anche senza addentrarsi in una critica interna alle teorie sistemiche,40 il tentativo di impiegarle come chiave di lettura unitaria della società si scontra, e doppiamente, se non altro con il fatto del linguaggio. Da un lato, il teorico dei sistemi necessiterà sempre di un linguaggio attraverso cui esprimere la propria diagnosi – e quest’obiezione vale contro qualsivoglia pretesa di spiegare l’agire individuale e/o collettivo prescindendo dalla dimensione della validità – e con ciò non potrà rinunciare, come 38. Vedi anche: K. Hutchings, Kant, Critique and Politics, London: Routledge, 1996, pp. 66 ff. 39. N. Luhmann, Sistemi sociali, Bologna: il Mulino, 2001. Luhmann è stato, a più riprese già a partire dagli anni ‘60, un interlocutore/avversario privilegiato di Habermas. 40. Si vedano comunque: J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, cap. 7; J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, pp. 357-83; J. L. Cohen e A. Arato, Civil Society and Political Theory, capp. 7, 9.; J. Habermas, Fatti e norme, § 8.2. - 136 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica minimo, ad avanzare genuine pretese di comprensibilità e verità;41 d’altro canto, ciascun sotto-sistema sociale ha bisogno del linguaggio per svolgere le proprie funzioni, per quanto disumanamente strategico/strumentali esse possano essere. Ma la riproduzione di questo linguaggio non potrebbe essere né spiegata dalla teoria sistemica né fattualmente assicurata dai sotto-sistemi42 – le strutture burocratiche e i mercati governati dal denaro non sono di per sé in grado di (ri)produrre integralmente un linguaggio socialmente impiegabile, anche se certo possono influenzare o distorcere quello esistente. In altri termini, ciò che il sistema non può fornire, né la teoria sistemica spiegare in modo soddisfacente, sarebbe la riproduzione simbolica della società.43 Quel che invece consente questa necessaria riproduzione simbolica, coincidendo d’altronde con ciò che dev’essere riprodotto, è proprio il mondo della vita. Il significato della Lebenswelt in Habermas è complesso, raccogliendo molteplici sfaccettature attraverso diversi piani teorici; tuttavia, per il discorso circa la società civile e la democrazia deliberativa, consapevoli della semplificazione, ci si può accontentare di introdurre le due prospettive metodologiche sotto le quali il concetto si presenta. Così: «il mondo della vita funge simultaneamente da orizzonte delle situazioni linguistiche e da fonte delle interpretazioni, mentre, d’altro canto, esso si riproduce soltanto attraverso incessanti azioni comunicative»;44 e però questa definizione generica è ap41. Habermas lascia cadere l’accento anche sul successo «letterario» conseguito da Luhman: J. Habermas, “A Reply”, in Communicative Action, a cura di A. Honneth e H. Joas, Cambridge MA: MIT Press, 1991, p. 254. Una considerazione ironica circa il fascino dell’uso drammaturgico del linguaggio che sarebbe forse anche più valida per altri misconoscenti la dimensione normativa. 42. Si possono compiere molte ulteriori acrobazie argomentative per sostenere la plausibilità di una società integrata in modo del tutto anomico. C’è anche chi (B. Barnes, La natura del potere, Bologna: il Mulino, 1995), per illustrare tale possibilità, impiega l’esempio estremo del campo di concentramento – nel quale l’esistenza stessa del linguaggio diviene precaria, basti ricordare come Primo Levi raccontava dell’episodio del suo aggrapparsi a Dante, nonché del brutale linguaggio impiegato nei Lager, ben diverso dal tedesco di teologi, poeti e filosofi – dimenticandosi però che, se anche lo si potesse immaginare con una finalità diversa dall’annientamento (che già lo rende inservibile ad illustrare qualunque paragone con l’insieme della società), il campo non è comunque una struttura in grado di riprodursi da sé, essendo stato al contrario una gigantesca idrovora di risorse materiali e organizzative per i regimi totalitari che vi hanno fatto ricorso. Altrettanto incapaci di riprodursi da sé, dunque bisognose di apporti esterni, sono altre strutture concentrazionarie, seppure meno infernali, come le prigioni o i campi profughi. 43. Fin dal saggio Per la ricostruzione del materialismo storico, Habermas ha esplicitato l’intenzione di rompere con l’interpretazione monistica, centrata sulla sola riproduzione materiale della società, tipica del marxismo ortodosso. 44. J. Habermas, Fatti e norme, p. 31. Sebbene il concetto di Lebenswelt sia tratto da Husserl attraverso la mediazione d’una sociologia fenomenologicamente orientata (A. Schütz e T. Lukmann, The structures of the life-world, Evanston: Northwestern University Press, 1973), qui tornano alla mente i concetti wittgensteiniani di ‘gioco linguistico’ e, soprattutto, ‘forma di vita’ (Lebensform), d’altronde evocati dallo stesso Habermas, vedi: J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, p. 705. Parte seconda: Temi e problemi - 137 - punto da scomporre in almeno due punti di vista differenti, pragmatico-formale l’uno, sociologico l’altro. Secondo la prima di queste prospettive, il mondo della vita: ... si compone di convincimenti di sfondo più o meno diffusi, sempre aproblematici. Tale sfondo di mondo vitale funge da fonte per definizioni situazionali che sono presupposte in modo aproblematico dai partecipanti. Nella loro opera di interpretazione gli appartenenti ad una comunità comunicativa delimitano il mondo oggettivo e il loro mondo sociale condiviso intersoggettivamente dai mondi soggettivi di singoli e di (altri) collettivi.45 Esso è così inteso dal punto di vista dell’agente, e «pur sempre situato sullo stesso piano analitico del concetto trascendentale di Lebenswelt della fenomenologia»;46 anche se già qui si dimostra costitutivo il riferimento alla comunità dei parlanti e alla condivisione sociale di un mondo di significati. È su questo livello pragmaticoformale che sarebbe radicata la quasi-trascendentale impossibilità di negare le pretese di validità intrinseche all’uso linguistico.47 Questo è il primo dei due sensi in cui il mondo della vita «costituisce un concetto complementare all’agire comunicativo», rappresentandone «orizzonte e sfondo».48 Il secondo aspetto, quello sociologico, consiste nella descrizione del mondo della vita come luogo concreto (o meglio, un insieme di luoghi e situazioni sociali); il che rende evidente perché sia questa seconda accezione ad influenzare più direttamente la democrazia deliberativa. In questo senso, il mondo della vita coincide con l’insieme dei contesti quotidiani nei quali l’interazione è governata da norme coerenti con il primo aspetto, pragmatico-formale, della Lebenswelt.49 Rappresentando questo la condizione di possibilità tanto del reciproco intendersi quanto della intelligibilità del condiviso mondo oggettivo, si comprendono affermazioni, altrimenti criptiche, come la seguente: Alla base delle proprie esposizioni narrative gli attori pongono un concetto profano di «mondo», nel senso del mondo quotidiano o del mondo vitale, che definisce la totalità degli stati di fatto che possono essere riprodotti nelle storie vere.50 45. Ivi, p. 138. Il riferimento è ripreso e rielaborato a partire dalla teoria dei «tre mondi» di Popper, vedi: Ivi, pp. 145 ss.; K. R. Popper, Conoscenza oggettiva, Roma: Armando, 2002. 46. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, p. 727. 47. Ivi, pp. 169-78. Vedi anche sopra, pp. 82 ss. 48. Ivi, pp. 705-06. 49. Questo non equivale a dire che il mondo della vita sia ipso facto rispondente alla razionalità comunicativa, solo però che, al contrario del sistema, può esserlo e, secondo Habermas, dimostra sociologicamente una tendenza in tal senso, poiché ogni rottura dell’accordo di sfondo – eventualità sempre più frequente nelle società moderne – può essere superata soltanto grazie all’agire comunicativo. Per questo motivo l’integrazione della società riposerebbe, in ultima istanza, sull’agire comunicativo: J. Habermas, Fatti e norme, pp. 34 ss. 50. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, p. 728. - 138 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica A questo punto – e soltanto a questo punto, perché il valore normativo che si vuole assegnare ad una società civile intesa secondo il concetto del mondo della vita riposa sul predetto aspetto pragmatico-formale, a meno del quale non si darebbe alcuna tendenza verso la razionalizzazione51 – si può finalmente arrivare all’usuale concezione critico-deliberativa della società civile che per ‘mondo della vita’ intende l’insieme di: ... istituzioni come le famiglie, le scuole, le università, e quelle coinvolte nella produzione e diffusione di arte, scienza, ecc. Non c’è mai stata alcuna giustificazione per Hegel per aver escluso la famiglia dalla società civile né per Gramsci per averla ignorata.52 Dunque, proseguono gli stessi autori: È qui, sul livello istituzionale del mondo della vita, che si può radicare un concetto ermeneuticamente accessibile, perché socialmente integrato, di società civile. Questo concetto includerebbe tutte le istituzioni e le forme associative che richiedono l’interazione comunicativa per la loro riproduzione e che fanno affidamento primariamente su processi di integrazione sociale per coordinare l’azione entro i loro confini.53 Per questa via, certo semplificando ulteriormente (una perdita di complessità forse accettabile per lo stesso Habermas, visto come viene impiegata la coppia di concetti in Fatti e norme), l’opposizione tra mondo della vita e sistema può essere ridotta a quella tra gli ambiti della società integrati attraverso la comunicazione e quelli ordinati da media non linguistici, vale a dire il potere amministrativo e il denaro, impiegati rispettivamente dai sotto-sistemi statale ed economico. Così, la definizione della società civile per contrapposizione a Stato e mercato acquista un preciso ancoraggio teorico, che spiega perché alla comunicazione entro di essa sia 51. Il caso limite dell’assenza completa della prospettiva dell’agente coinciderebbe con un mondo della vita completamente immerso in una narrazione mitologica, che nessun soggetto potrebbe mettere in discussione, e che dunque, pur integrando stabilmente la società, di per sé non lascerebbe spazio ad alcuna razionalità. In una reminiscenza dialettica, anche qui (come già in Marx, Hegel, Kant) sono le crisi e i conflitti a mettere in moto la razionalizzazione sociale. La radice della concezione habermasiana del mito si trova evidentemente nella rielaborazione, però profondamente critica, delle tesi di Horkheimer e Adorno in merito: J. Habermas, “L’intrico di mito e illuminismo: Horkheimer e Adorno”, in Il discorso filosofico della modernità, Roma-Bari: Laterza, 2003. 52. J. L. Cohen e A. Arato, Civil Society and Political Theory, p. 703n, traduzione mia. Si veda anche la definizione preliminare di ‘società civile’ offerta nella prefazione al medesimo volume. Per iniziare a comprendere, invece, le ragioni della peculiare posizione filosofica della famiglia, in Hegel e nei teorici che ne hanno seguita la lezione, si può partire da: C. Mancina, Differenze nell’eticità. Amore famiglia società civile in Hegel, Napoli: Guida editori, 1991. 53. J. L. Cohen e A. Arato, Civil Society and Political Theory, p. 429, traduzione mia. Si vedano anche: I. M. Young, Inclusion and Democracy, p. 159; J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, p. 22. Parte seconda: Temi e problemi - 139 - presuntivamente conferito valore normativo. Inoltre, poiché la Lebenswelt habermasiana include tutte le condizioni della socializzazione degli individui,54 ora diviene plausibile articolare nei termini della società civile anche una parte di quella che era la sfera privata, in primo luogo la famiglia, accogliendo con ciò le obiezioni (soprattutto da parte femminista) contro il carattere unilaterale ed esclusivo di una concezione centrata sulla sola sfera pubblica.55 Attraverso questa configurazione, dunque, sarebbe possibile rimanere realistici nell’osservazione della società, senza tuttavia cadere nella pessimistica negazione d’ogni validità normativa, nella forma delle diagnosi apocalittiche di Adorno e Horkheimer, o dell’illusione d’una oggettività empiristico-descrittiva coltivata da parte delle scienze sociali. Il sistema è l’ambito appropriato per l’agire strategico; vale a dire per una razionalità sì puramente rivolta allo scopo, dunque in qualche misura sempre reificante e “disumanizzata”, eppure perfettamente legittima nei suoi propri spazi, entro i quali consente un non altrimenti conseguibile coordinamento delle interazioni sociali, necessario per la prosperità delle iper-complesse società contemporanee. Viceversa, il mondo della vita è lo spazio dell’agire comunicativo, rappresentando perciò la condizione di possibilità d’ogni attribuzione di valore umanamente comprensibile. In questo senso, anche se per la descrizione sociologica Lebenswelt e System sono parimenti necessari alla riproduzione della società, da un punto di vista filosofico-normativo il mondo della vita è prioritario, rappresentando un bene in sé, mentre l’efficienza dei sotto-sistemi è apprezzabile soltanto strumentalmente. Questa concezione non vuole però descrivere alcuna “conciliazione”, essendo anzi costruita proprio in modo da rendere evidenti le patologie proprie delle società moderne, la più grave essendo la «colonizzazione» del mondo della vita da parte del sistema, vale a dire l’indebita estensione dei modi dell’agire strategico negli ambiti che, invece, devono essere integrati e riprodotti comunicativamente.56 È una visione totalizzante di questa “colonizzazione” che condurrebbe al disperato pessimismo di 54. Il mondo della vita, sulle orme della teoria di Parsons, è articolato nelle tre componenti di cultura, società e personalità, una differenziazione che importa conseguenze anche sui modi di riproduzione della Lebenswelt, ma che qui non posso seguire dettagliatamente. 55. Non si deve però pensare che questa nuova posizione costituisca una svolta radicale, giacché il ruolo della famiglia come agenzia di socializzazione – d’altronde già rilevato dai primi francofortesi (M. Horkheimer, et al., Studi sull’autorità e la famiglia), sebbene con intenti ed esiti perfino opposti – è sempre stata centrale per Habermas. 56. I movimenti di contestazione – ecologisti, femministi ecc. – che caratterizzano l’attuale società civile rappresenterebbero proprio il fronte della resistenza a tale processo di colonizzazione. Tuttavia, Habermas, già nella prefazione alla terza edizione della Teoria (1985), riconosce anche la possibilità di patologie di segno opposto, vale a dire “blocchi” imposti alla razionalizzazione dal mondo della vita. In mancanza di una cultura liberal-democratica, spesso «sorgono dei movimenti populistici che difendono alla cieca le tradizioni ossificate d’un mondo di vita minacciato dalla modernizzazione capitalistica»: J. Habermas, Fatti e norme, p. 440. - 140 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica Adorno, oppure al disincantato cinismo favorito da molti settori delle scienze sociali. Invece, il mondo della vita, nelle forme della società civile che ospita un’opinione pubblica, da un lato resiste continuamente alle intrusioni sistemiche mentre dall’altro, in una buona democrazia deliberativa, avrebbe a disposizione i mezzi per trasformare la sua generica “influenza” (un altro concetto tratto da Parsons) in quel potere comunicativo che dovrebbe governare la produzione legislativa, orientando di conseguenza l’applicazione del potere amministrativo, che resta pur sempre sistemico e coercitivo.57 Perciò, non si tratta più di democratizzare integralmente le strutture sistemiche preesistenti – obiettivo che sarebbe nel complesso irrazionale e impraticabile – bensì di ordinare la sfera pubblica in modo da favorire tanto la comunicazione nei pubblici deboli quanto la sua continua “canalizzazione” verso pubblici forti, appropriatamente organizzati in senso deliberativo, che produrranno norme legalmente vincolanti.58 Questo progetto di politica deliberativa appare moderato – perché realisticamente limita le possibilità dell’auto-organizzazione democratica, specie se intesa in forma diretta – lasciando però al contempo maggiore spazio per la democrazia radicale, proprio perché non pretende più di mescolarla con ambiti sistemici che, inevitabilmente secondo questa diagnosi, seguono una logica differente.59 *** Dopo questo détour, le radici della “democrazia a doppio binario” dovrebbero essere meglio comprensibili. Resta però da discutere se, entro tale modello deliberativo, una società civile concepita nei modi sopra descritti possa svolgere il ruolo assegnatole. Certo, si potrebbe iniziare dal notare come contro la lettura della società attraverso la chiave concettuale Lebenswelt-System siano state avanzate innumerevoli obiezioni su diversi piani; qui mi limito a indicarne tre, molto generali. Primo, la distinzione stessa tra mondo della vita e sistema è dubbia, essendo ben difficile individuare una data situazione sociale come appartenente univocamente all’uno o all’altro dominio. Ma se così è, diviene poco chiaro come sia possibile trarre conseguenze normative proprio dall’aspetto descrittivo di questa poco distinta divisione. Secondo, il concetto di Lebenswelt appare ambiguo nel passaggio tra le due prospettive, pragmatico-formale e sociologico-descrittiva.60 In particolare, non è immediatamente 57. Ivi, §§ 4.2, 4.3. 58. Ivi, cap. 8. La possibilità di un più diffuso impegno diretto, anche extra-legale, da parte dei cittadini rimarrebbe comunque disponibile nelle situazioni di crisi profonda: Ivi, pp. 453-55. 59. In questo senso, non sarebbe prioritario conseguire forme, più o meno radicali, di gestione democratica dell’economia, come proponeva tra gli altri Robert Dahl: R. A. Dahl, La democrazia e i suoi critici, Roma: Editori riuniti, 1990. 60. Vedi: H. Joas, “The Unhappy Marriage between Hermeneutics and Functionalism”, in Commu- Parte seconda: Temi e problemi - 141 - chiaro in che modo il mondo della vita possa essere già sempre linguistico, e come tale comunicativamente rigenerabile, e allo stesso tempo (com’era anche per Husserl) «“dimenticato” fondamento di senso della prassi e dell’esperienza quotidiana»;61 neppure si comprende bene come il concetto possa occupare il ruolo di universale premessa della intelligibilità del mondo, e tuttavia restare estraneo ai sistemi, con i quali gli individui debbono pur essere in grado di interagire secondo modalità e linguaggi per loro comprensibili.62 Terzo, anche accettando in linea di principio la bipartizione Lebenswelt/System, la concezione habermasiana resta comunque esposta a critiche circa la posizione del confine tra i due ambiti, provenienti sia da parte di chi trova l’impostazione ancora troppo idealistica e distaccata dalla realtà concreta, sia da chi ritiene che alla “cinica” teoria sistemica venga concesso troppo terreno63 – obiezioni catalogabili, rispettivamente, come “da sinistra” e “da destra”, per usare una terminologia certamente banalizzante (se non altro perché le due linee di critica non si escludono a vicenda),64 ma forse ben comprensibile. Tuttavia, per il presente studio, queste ed altre osservazioni del medesimo tenore sono solo secondariamente rilevanti – il che è certo una fortuna, perché non basterebbe un intero volume per analizzarle nel dettaglio. Piuttosto, è opportuno fare un passo indietro e notare, sine ira et studio per così dire, come i critici di Habermas facciano benissimo a puntare l’attenzione sugli aspetti più problematici delle sue teorie (molto imperfette, come ogni opera umana), ma anche che superarne un punto così centrale, quale è l’articolazione sistema/mondo della vita dovrebbe significare, in particolare per una prospettiva scientifica, non soltanto accantonarlo, ma anche proporre una migliore spiegazione di altrettanti, o più, fenomeni.65 E però non mi pare sia spesso questo il caso, almeno per i sociologi e politologi più noti, i cui orizzonti teorici, nella maggior parte dei casi, nemmeno si avvicinano all’ampiezza di quello habermasiano. Di converso, per la democrazia deliberativa, la revisione di questo o quel particolare non importerebbe gravi conseguenze, almeno finché rimanessero fermi i due punti focali: la considerazione della società civile come luogo deliberativo e la presenza di ragioni per valutarla positivamente dal punto di vista nornicative Action, a cura di A. Honneth e H. Joas, Cambridge MA: MIT Press, 1991. 61. J. Habermas, Fatti e norme, p. 31. 62. D. McIntosh, “Language, Self, and Lifeworld in Habermas’s Theory of Communicative Action”, Theory and Society 23, no. 1 (1994): 1-33; H. Baxter, “System and Life-World in Habermas’s “Theory of Communicative Action”” 63. T. McCarthy, “Complexity and Democracy: or the Seducements of System Theory”, in Communicative Action, a cura di A. Honneth e H. Joas, Cambridge MA: MIT Press, 1991. 64. Luhmann, ad esempio, attacca il discorsivismo perché poco realistico ma, allo stesso tempo, insufficientemente utopistico: N. Luhmann, “Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory”. 65. Si veda in merito la netta replica presentata da Brunkhorst: H. Brunkhorst, Habermas, Firenze: Firenze University Press, 2008, p. 32. - 142 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica mativo. Perciò, più che addentrarsi ulteriormente nei diversi modi di concepire la società civile, tema amplissimo di per sé, conviene nel prossimo paragrafo tornare sulla posizione formale di essa entro la teoria deliberativa. 4.3. Ripercorrere il nesso fattualità-validità Per comprendere il senso di una critica formale, non necessariamente dipendente da una presa di posizione sul merito, contro l’approccio esemplificato nel precedente paragrafo, è bene procedere attraverso un’ulteriore ricapitolazione, che potrà ora presentarsi più sintetica, alla luce degli elementi già acquisiti. Il legame tra la democrazia deliberativa e il plesso concettuale sfera pubblica/società civile/Lebenswelt può essere ripercorso a partire dai due poli fondamentali: fattualità e validità. Per semplificare, impiegherò la seguente schematizzazione:66 Fattualità → validità Validità → fattualità Società Democrazia deliberativa ↙.......↘ ↓ sistema (potere e denaro) mondo della vita sfera pubblica ↓ ↙.......↘ integrazione/riproduzione attraverso l’agire comunicativo ↙.......↘ morale post-tradizionale politica ↓ ↓ integrazione attraverso il diritto ↓ democrazia deliberativa (= produzione di diritto legittimo ed efficace) istituzioni politiche società civile ↓ ↓ assetto istituzionale tale comunicazione spontada favorire la qualità del- nea, per quanto possibile la deliberazione libera da costrizioni .......↙ mondo della vita (= telos verso l’intesa intrinseco all’uso linguistico, dunque principio D) Muovendo verso le norme partendo dai fatti, il vertice è rappresentato dalla società, la conservazione della quale richiederebbe, fattualmente, l’integrazione e la riproduzione tanto del ‘sistema’ quanto del ‘mondo della vita’. Quest’ultimo, nella modernità continuamente messo in questione e perciò potenzialmente dissolto, dev’essere riprodotto attraverso l’agire comunicativo. Di conseguenza, da un lato il singolo individuo non potrebbe fare a meno di ricostruire il proprio orientamento pratico in una morale post-tradizionale; d’altro canto, la politica consentirebbe di supplire e reintegrare le risorse della solidarietà sociale attraverso la produzione di quel diritto, 66. Dove nello schema si mette da una parte il “sistema (potere e denaro)” si deve intendere tale posizione dal punto di vista del nesso con la validità. È però evidente, tanto nella teoria quanto nella pratica, come la politica, il diritto e le istituzioni abbiano molto a che vedere con la regolazione del System. Parte seconda: Temi e problemi - 143 - coercitivamente applicabile, necessario per garantire tanto le interazioni comunicative quanto quelle sistemiche. La produzione di un diritto efficace, tale perché fattualmente percepito come legittimo dai suoi destinatari, richiede una politica adeguatamente deliberativa, che non si limiti ad un disordinato scontro di volontà irriducibili, ospitando invece, almeno in certa misura, una discussione pubblica ragionevole e condivisa. Questa concatenazione “quasi-causale” giustificherebbe la democrazia deliberativa, in modo compatibile con il preteso puro proceduralismo, appunto perché socialmente necessaria (per l’ampio e articolato concetto di ‘società’ di cui si è detto). Di converso, per realizzare il proprio potenziale di validità, la democrazia deliberativa avrà fattualmente bisogno di una sfera pubblica, articolata nei «pubblici forti» dei contesti decisionali e in quelli «deboli» ospitati dalla società civile. Il ruolo deliberativo dei primi sarà garantito da un ordinamento istituzionale costruito in modo da favorire discorsi razionali, imparziali e universalizzanti. La deliberazione nella società dovrà invece essere spontanea e priva di vincoli; nonostante ciò, se saranno tenuti a bada i rischi di distorsione sistemica, la società civile tenderà a produrre un risultato normativamente desiderabile, perché è dallo stesso mondo della vita (qui vale a dire: le quotidiane interazioni comunicative) che si vorrebbe trarre la sostanza normativa del discorsivismo – dunque il principio D, chiave di volta della differenziazione tra i discorsi morali e discorsi politico-giuridici. Il mondo della vita, d’altra parte, coincide con ciò che vale la pena di conservare e riprodurre, giacché, come si è detto, il sistema non ha valore intrinseco ma soltanto strumentale. Così, l’approccio discorsivo intende ricomporre teoricamente la faglia che la modernità, attraverso il pensiero critico, ha aperto (o piuttosto rivelato) tra fattualità e validità, orientando al contempo una prassi che avrà il compito non già di richiudere quella stessa spaccatura – il che sarebbe impossibile e comunque indesiderabile – bensì di gettarvi sopra i necessari “ponti”, fragili peraltro e bisognosi di continua “manutenzione”. Il luogo di questa ricomposizione è per l’appunto la politica democratica e deliberativa. Non c’è una totalità à la Hegel,67 questo no; è però da ammettere che il discorsivismo – viste anche le considerazioni etiche, epistemologiche, psicologiche e linguistiche, qui inevitabilmente lasciate sullo sfondo e però in esso incluse – dimostra notevoli ambizioni sistematiche, forse senza eguali tra le prospettive filosofiche contemporanee. Sfortunatamente, le tensioni che la teoria discorsiva cerca di dominare si manifestano in modo particolarmente distruttivo proprio sul piano politico; lo si può bene osservare coordinando due critiche, a prima vista 67. Una posizione esplicitamente rigettata, almeno dal punto di vista filosofico: J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, cap. 1. - 144 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica eterogenee, delineate dalle obiezioni di Apel e Rawls,68 alle quali si è accennato nel capitolo precedente. È stato poc’anzi esplicitato il ruolo svolto nella teoria dal preteso fondamento normativo della validità dei princìpi discorsivi nella comunicazione di fatto operante nel mondo della vita, cioè l’interpretazione del telos verso l’intesa come un dato sociologicamente riscontrabile. Per questo motivo, l’obiezione di Apel contro questa possibilità,69 pur se avanzata riguardo l’etica, è persino più rilevante per la concezione politica della democrazia deliberativa. La divergenza d’opinione tra i due filosofi risale già all’altezza della Teoria dell’agire comunicativo, e più precisamente al tentativo di stabilire ricostruttivamente la validità dell’uso linguistico orientato all’intesa, come distinto e prioritario rispetto a quello strategico/strumentale. Habermas ritiene di poter affermare la priorità normativa dell’agire comunicativo sulla base dell’osservazione che, nell’interazione entro il mondo della vita, l’intesa potrebbe di fatto avere luogo soltanto in forza della solidarietà sociale prodotta da pretese di validità generalmente accettate e riconosciute. Così, gli impieghi strategici del linguaggio sono da Habermas derubricati in quanto fattualmente “parassitari” rispetto al caso normale dell’uso orientato all’intesa. Questo è giustificato, in ultima analisi, asserendo che chiunque volesse fare un uso strategico del linguaggio dovrebbe (almeno) fingere di accettarne i criteri di validità socialmente riconosciuti.70 Tuttavia, anche ammesso che tale argomento sia valido per stabilire la priorità normativa dell’uso linguistico orientato all’intesa rispetto a quello segretamente strategico,71 certo non lo è per l’uso apertamente strategico, nel quale si fanno valere esplicitamente pretese che nulla hanno a che vedere con l’argomentazione. Così stanno le cose, ad esempio, riguardo alle minacce, che fanno direttamente appello alla violenza o ad altre conseguenze spiacevoli, ma anche nel meno traumatico caso delle trattative, condotte ad accordo prospettando vantaggi e svantaggi da un punto di vista puramente strumentale.72 68. Queste ultime usualmente condivise dai liberal-deliberativi in genere; oltre al già citato scambio tra Rawls e Habermas, si veda ad esempio: J. Cohen, “Reflections on Habermas on Democracy”, Ratio Juris 12, no. 4 (1999): 385-416. 69. Vedi sopra, p. 84. 70. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, cap. 3. 71. Cosa che Apel concede, ma che rimane dubbia, infatti si può ben dire che ciò «... non dimostra affatto il riconoscimento della loro riscattabilità argomentativa da parte del persuasore, bensì solo il riconoscimento della loro economica efficacia rispetto ai propri scopi, per perseguire i quali, infatti, egli è pronto a passare alla minaccia o alla costrizione, nel caso in cui, fallendo il tentativo di persuasione, o l’una o l’altra siano a sua disposizione»: V. Marzocchi, “La ragion pratica comunicativa in J. Habermas: morale, eticità, diritto e democrazia”, La Cultura 34, no. 2 (1996), p. 261. 72. L’esempio è cruciale perché le trattative non sono riducibili ad un uso linguistico più o meno eccezionale (come sarebbero le minacce o altri usi “incivili” del linguaggio) costituendo uno dei modi principali per la costruzione di quella «sociale forza legante» spesso evocata da Habermas, Parte seconda: Temi e problemi - 145 - Dunque, resta vero che l’esistenza fattuale di un linguaggio non si spiega soltanto attraverso i suoi usi strategici/sistemici/strumentali, ma a rigore questo non è sufficiente per dimostrare alcuna priorità normativa (rappresentando una sorta di complicata fallacia naturalistica). Nello schiarire questo errore, Apel ripropone la sua differente argomentazione, volta ad individuare una «fondazione ultima» per i princìpi del discorsivismo che non sia basata sull’analisi ricostruttiva della fattualità, orientandosi piuttosto verso la riflessione trascendentale.73 Soltanto la «fondazione ultima riflessiva della razionalità»74 permetterebbe di giustificare – però ricorrendo ad un’argomentazione non riscattabile in termini empirici – il valore normativo dei princìpi del discorsivismo, anche in riferimento a quei casi dell’agire strategico problematici per l’approccio sociologico seguito da Habermas.75 Una figura argomentativa del genere, però, non rimanderebbe ad alcuna tendenza reale verso risultati equi e intelligenti, a meno della condizione che tutti, o quasi, i soggetti interagenti si orientassero rigorosamente in base ai princìpi dell’etica del discorso; un’ipotesi certamente inutilizzabile, tanto per la sociologia quanto per la teoria politica.76 A queste obiezioni Habermas reagisce attaccando quella che gli sembra essere in Apel un’ispirazione in fondo metafisica, legata ancora al paradigma della filosofia della coscienza.77 Al di là della specifica querelle tra i due filosofi tedeschi, che qui non interessa seguire ulteriormente, alle critiche circa il difficile duplice ruolo normacome Apel appropriatamente nota: K.-O. Apel, “Il problema dell’uso linguistico apertamente strategico nella prospettiva pragmatico-trascendentale”, in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997, pp. 251-52. 73. Vedi: K.-O. Apel, “Significato illocutivo e validità normativa”. 74. K.-O. Apel, “Il problema dell’uso linguistico apertamente strategico nella prospettiva pragmatico-trascendentale,” p. 240. 75. Secondo Apel, il tentativo habermasiano di derivare sociologicamente la fondazione dei criteri di validità «... metteva capo a un disconoscimento della pluralità storica e del carattere compromissorio dell’eticità del mondo della vita rispetto al rischiaramento filosofico, e quindi a una capitolazione della ‘teoria critica’ dinanzi al compito della fondazione filosofica di un indipendente criterio normativo per la ricostruzione critica dell’eticità del mondo della vita»: K.-O. Apel, “Dissoluzione dell’etica del discorso?”, p. 263. Anche volendo lasciare da parte la questione di teoria morale, se una simile critica è corretta, significa che l’impiego del mondo della vita, e quindi della società civile, quali elementi basilari per gli aspetti normativi della teoria, rinvia ad una prospettiva particolaristica, in fondo non dissimile dal comunitarismo, incompatibile con una posizione procedurale, l’esigenza della quale si è osservata già nel capitolo terzo. Vedi anche sopra, p. 79, n. 8. 76. In effetti, alla differenziazione dell’etica in Teil A e Teil B, Apel fa corrispondere una visione della politica che non è propriamente deliberativa, in particolare perdendo il punto della cooriginarietà tra partecipazione politica e garanzia dei diritti, tanto che l’obiettivo politico da raggiungere – strumentale, a questo punto, rispetto al fine più alto del rispetto dei diritti umani – diviene quello di una «proceduralizzazione, per quanto possibile democratica, della sovranità popolare»: Ivi, p. 365. E per quel ‘quanto’ che, invece, non sarà possibile, è poco chiaro a quale regime politico dovremo affidarci. 77. J. Habermas, “Etica del discorso,” pp. 106-107. - 146 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica tivo e descrittivo della Lebenswelt, Habermas risponde in modo più generale richiamando l’architettura metodologica posta alla base della sua teoria, secondo la quale discorsi filosofici e sociologici sarebbero necessariamente complementari al fine di comprendere quell’intreccio di prospettive diverse – dall’agente singolo alla società, sempre tra validità e fattualità – che non si lascerebbe diversamente risolvere. In questo senso, il principale problema di buona parte dei critici sarebbe quello di non aver compreso quella struttura basilare della teoria che avrebbe reso nulle le loro obiezioni.78 Ma, se una risposta del genere poteva ancora funzionare all’altezza della Teoria dell’agire comunicativo – che, pur gravida di implicazioni, non includeva se non pochissimi elementi d’una teoria politica in senso proprio – non è più possibile impiegarla una volta giunti all’esito della democrazia deliberativa. Qui, infatti, la critica di Rawls contro l’uso politico di una teoria comprensiva colpisce implacabile. Nell’ultimo paragrafo del capitolo precedente è stato mostrato come la teoria deliberativa habermasiana possa attenersi al preteso proceduralismo – sfuggendo con ciò all’accusa d’essere contenutistica tanto quanto le alternative liberali, però molto più comprensiva e dunque politicamente parziale rispetto a queste – soltanto interpretando in modo rigorosamente descrittivo/fattuale le condizioni necessarie alla stessa deliberazione democratica. Da questo punto di vista, il tentativo di impiegare il mondo della vita come perno del doppio intreccio tra fattualità e validità appare già di per sé sospetto. Ma, seppure si poteva rispondere che la validità descrittiva della teoria (sempre da mettere alla prova con, imprecisate, indagini empiriche ad ampio raggio) garantiva che le tendenze descritte e le necessità individuate, sia normative sia descrittive, si imponessero fattualmente agli attori – presumibilmente, a prescindere da come questi le intendessero: in tal modo la necessità di conservare la società conduceva alla giustificazione puramente funzionale del diritto – questa via si trova sbarrata, almeno per gli aspetti qui rilevanti, dopo aver attraversato le obiezioni di Apel e i relativi tentativi di risposta. Non ci sono che due possibilità. Si può dare il caso che Apel abbia ragione, dunque l’eticità del mondo della vita non può fondare alcuna validità normativa, né il concetto di società civile costruito su di esso può occupare la posizione sistematica che gli si vuole assegnare. Certamente, come già osservato, la presenza di un diffuso ethos democratico, che non differisce poi molto dall’ideale d’una società civile/sfera pubblica vivacemente comunicativa, rimarrà una necessità pragmatica per la demo78. J. Habermas, “A Reply,” pp. 250 ss. Tuttavia, Apel fa ancora notare come proprio la pretesa di tenere assieme approcci metodologici diversi rinvii alla possibilità di sistematizzarli su di un piano discorsivo più generale, che non potrebbe dunque essere fondato attraverso quegli stessi metodi empirici, soltanto bensì in modo riflessivo-trascendentale: K.-O. Apel, “Fondazione normativa della ‘teoria critica’ tramite ricorso all’eticità del mondo della vita?”, pp. 217 ss. Parte seconda: Temi e problemi - 147 - crazia deliberativa, ma non potrà svolgere alcun ruolo nella definizione normativa della medesima. Oppure può darsi che Apel e gli altri critici abbiano torto, dunque che il telos verso l’intesa razionale sia riconoscibile come normativo eppure fattualmente riscontrabile nella comunicazione quotidiana – e per estensione, certo con vari caveat, anche in una società civile ragionevolmente libera e indipendente – a patto però di comprendere bene l’architettura del discorso habermasiano. Sennonché, con ciò si riconosce esplicitamente quel che forse era già ovvio,79 vale a dire che il nesso tra norme e fatti vale soggettivamente come tale soltanto per chi già condivida la teoria che lo definisce oppure, ad un livello inferiore di riflessività, lo specifico mondo della vita, storicamente e socialmente situato, su cui tale nesso riposerebbe.80 Tutti gli altri, se la teoria dell’agire comunicativo è corretta, forse “subiranno” nondimeno la normatività intrinseca al linguaggio socialmente condiviso, e potranno anche – attraverso una posizione teorica riflessiva, come vuole Apel – rendersi autonomamente consapevoli dei princìpi del discorsivismo;81 non comprenderanno, però, il legame con le necessarie condizioni fattuali per la riproduzione della società, che sarebbe la vera e più solida base di tutta la costruzione teorico-normativa. Ma se le cose stanno così, allora non sarà possibile trattare il mondo della vita e la società civile (o, meglio, una loro specifica configurazione) come se fossero finalità normativamente valide al livello della struttura della democrazia deliberativa, cioè nella definizione degli spazi nei quali esercitare la deliberazione. Procedendo in tal modo si violerebbe patentemente il pluralismo ragionevole, imponendo una teoria comprensiva che, se pure fosse perfettamente corretta, di fatto potrebbe ben essere non condivisa. Descritte le cose in questi termini, i teorici deliberativi della società civile potrebbero facilmente dichiararsi d’accordo – d’altronde, se essi criticano il criterio rawlsiano della ragionevolezza, in genere lo fanno perché giudicato troppo restrittivo, certo non il contrario. Tuttavia, come in parte si è già osservato, le teorie deliberative sono costellate di infrazioni del suddetto limite, vale a dire di tentativi di definire 79. È però da tenere presente la differenza tra il percorso argomentativo qui svolto è il diffuso riflesso condizionato per cui, qualunque cosa una teoria normativa affermi, la si considera automaticamente particolaristica, ingiustificata e/o violentemente esclusiva; una posizione del genere è insensata non solo perché auto-contraddittoria, ma anche perché, impedendo di articolare seriamente pretese normative, di fatto lascerebbe campo libero proprio alla violenza; d’altronde tradizionalmente muta, e quindi non bisognosa di asserire e argomentare alcunché. 80. È questa una posizione difficile da tenere, giacché si espone contemporaneamente tanto alle critiche anti-fondamentaliste (liberali, relativiste e/o post-moderne) – per il ruolo normativo concesso ad una teoria relativamente forte della razionalità – quanto a quelle anti-relativiste, perché, attraverso una considerazione a questo punto specifica e situata del mondo della vita, sembrerebbe contraddire l’ispirazione universalista che pure vorrebbe mantenere. 81. Mettendo questa osservazione accanto alla posizione di Apel sull’architettonica dei discorsi (vedi sopra, n. 78), si nota come, nel buon vecchio stile dialettico, le posizioni di Apel e Habermas possono, entrambe, auto-interpretarsi l’una come l’inclusivo superamento dell’altra. - 148 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica date configurazioni della comunicazione nella società sullo stesso livello normativo della medesima democrazia deliberativa – dunque non quali finalità eventualmente perseguibili entro di essa, come invece dovrebbero essere considerate. Già l’ambiguità di quella società civile e di quella sfera pubblica che “devono”, discussa nel § 4.1, rimandava in fondo ad un problema di questo tipo; analogo è il caso di Cohen e Arato, che, mentre rimproveravano le mancanze di Hegel e Gramsci, erano meno accorti di questi ultimi nel costruire finalisticamente il proprio concetto di società civile. Più evidenti, ed anche più numerosi, sono i casi in cui una data configurazione di certi elementi istituzionali è preferita non in quanto più democratica e deliberativa in se stessa, bensì perché la si vorrebbe capace di correggere le distorsioni comunicative presenti in qualche diverso ambito sociale.82 La questione più generale, sottesa a tutti questi esempi, è però quella della subordinazione, normativa e non solo fattuale, della politica alla conservazione della società, come risulta chiaramente dalla pur complessa prospettiva habermasiana.83 In fondo, questo non è che un diverso modo di pensare la democrazia ancora in forma teleologica,84 con ciò contraddicendone i princìpi, dunque ostacolando anche l’eventuale realizzazione di quelle finalità sociali critico-emancipative che, pur sistematicamente mal poste nella teoria così com’è stata descritta, sarebbero invero conseguibili solo attraverso la deliberazione democratica, come proprio il discorsivismo potrebbe ben dimostrare.85 Per quanto certe configurazioni della società civile/mondo della vita possano essere considerate condizioni fattualmente necessarie rispetto alla possibile elaborazione d’una teoria politica, inserire più o meno surrettiziamente “oggetti” del genere come finalità normative della teoria stessa è incompatibile con la democrazia deliberativa. Soltanto gli stessi cittadini, attraverso la partecipazione 82. Ad esempio, come in seguito si osserverà più da vicino, Iris Marion Young valuta i sistemi elettorali in base alla loro capacità di favorire una buona espressione delle preferenze dei gruppi sociali: I. M. Young, Inclusion and Democracy, cap. 4. In modo ancor più diretto, talvolta mezzi anti-deliberativi sono considerati in qualche misura giustificati dal fine di realizzare una migliore democrazia deliberativa: A. Fung, “Deliberation before the Revolution: Toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World”, Political Theory 33, no. 3 (2005): 397-419; D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”. Questi ed altri simili esempi ricadono sempre in una concezione teleologica e strumentale, che è in ultima analisi auto-contraddittoria. 83. Nella lettura di Hauke Brunkhorst, Habermas non intende rinunciare al «primato della società sulla politica»: H. Brunkhorst, Habermas, p. 66. Chiaramente, non si tratta qui d’invertire questa tesi, essa potrebbe ben essere vera su un piano descrittivo, bisogna però lasciarla politicamente impregiudicata rispetto all’effettiva interazione deliberativa tra i cittadini. 84. Perciò, non è possibile indicare su questo punto una superiorità dell’approccio habermasiano, che è invero altrettanto teleologico di quello liberale, e certamente più di quello di Kant, al contrario di quanto si è talvolta sostenuto, ad esempio in: K. Baynes, The Normative Grounds of Social Criticism: Kant, Rawls, and Habermas. 85. In questo senso, meritano attenzione i tentativi di elaborare il concetto della libertà in termini deliberativi, vedi: C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom. Parte seconda: Temi e problemi - 149 - politica, possono legittimamente definire cosa significhi, per loro, una società degna d’essere perpetuata, ed anche quali mezzi siano più adeguati a questo scopo; qui il teorico potrà intervenire come una voce tra le altre nel dibattito, e tanto migliore sarà la qualità della deliberazione, tanto più spazio troveranno le istanze autenticamente critiche.86 Certo, questo di fatto accadrà solo molto, molto limitatamente. Tuttavia, assumere la sempre presente imperfezione della realtà come motivo per giustificare non già inevitabili aggiustamenti pragmatici, bensì la costruzione d’una teoria normativa in flagrante contraddizione con i suoi proclamati princìpi, differirebbe solo per grado – e soltanto finché tale teoria non si trovasse, per avventura, ad essere seriamente applicata – dall’arrendersi al governo dei custodi, al dispotismo illuminato o all’irrazionalismo (non che tra questi passi molta differenza). Può darsi che la strisciante tendenza ad elaborare contesti politici in termini teleologici risponda ad una profonda struttura del pensiero moderno, o persino di tutta la storia della razionalità occidentale; o può essere che a spiegarla sia sufficiente l’intrinseca maggiore semplicità di una concatenazione mezzi-fini rispetto ad una struttura normativa deontologica.87 Sia come sia, è relativamente sorprendente che proprio un filosofo come Habermas – consapevolissimo della questione, visto tutto il suo percorso di pensiero – possa cadere in una concezione del genere. Interpretativamente, questa situazione è probabilmente da riportare alle radici hegeliane e marxiste, pur molte volte rielaborate, ereditate dalla teoria critica francofortese.88 Certo, non si può più pensare di concepire speculativamente la totalità, bisognerà allora tenere conto dello sviluppo delle scienze umane e della sociologia, impiegandole per costruire una visione più ampia, d’altronde continuando a dialogare con le più disparate prospettive filosofiche, da Rawls a Derrida. Certo, Marx semplificava pericolosamente quando voleva ricondurre l’intera storia delle società umane alla dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione, e allora si dovranno considerare quegli aspetti ideali e simbolici, niente affatto riducibili a mere “sovrastrutture”, precedentemente trascurati;89 da qui si giungerà alla bipartizione Lebenswelt/System, necessaria inoltre per evitare l’unilateralità di quella teoria siste86. Habermas sostiene in modo esplicito – ad esempio nello scambio con Rawls – che proprio questo, e non altro, dovrebbe essere il ruolo del critico sociale, con ciò presentando egli stesso gli argomenti in forza dei quali la sua teoria non potrebbe assumere la forma teleologica che tuttavia dimostra. 87. Semplicità, beninteso, limitata alla prospettiva teorica. Nella prassi, al contrario, applicare un rigido consequenzialismo è pressoché impossibile, perché le conseguenze delle azioni sono sempre incalcolabili, né peraltro sono mai note tutte le rilevanti condizioni antecedenti. Se la si volesse seriamente impiegare per il giudizio dell’azione politica, anche la teleologia più semplice darebbe luogo ad un incubo computazionale. 88. Sulla costante influenza di quest’origine è esplicito: H. Brunkhorst, Habermas, p. 6. 89. J. Habermas, Per la ricostruzione del materialismo storico. - 150 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica mica giudicata come l’esito ultimo della linea di rimozione della normatività iniziata dal marxismo.90 Certo, per sfuggire al pessimismo anomico in cui finiva per cadere la Scuola di Francoforte, che rischierebbe di far ritirare la teoria critica nell’irrilevanza pratica, sarà necessario spiegare come l’etica del discorso non si riduca ad un mero dover essere, che potrebbe cadere sotto le pressanti critiche d’astrattezza e irrealizzabilità, rispecchiandosi bensì in tendenze sociologicamente osservabili e dimostrabili, di contro al regresso e all’imbarbarimento che quasi tutto oscuravano nel punto di vista di Adorno ed Horkheimer. E infine: come si potrebbe rispondere in modo convincente agli attacchi post-moderni contro la ragione, difendendo l’illuministico progetto incompiuto della modernità, se non si agganciassero le pretese critico-normative della razionalità ad una fattualità innegabile anche per lo scettico più radicale?91 Si possono apprezzare o meno questi intenti, e la perizia della loro esecuzione, quel che però alla fine risulta chiaro è che tutte le trasformazioni e sostituzioni operate da Habermas modificano sì profondamente il contenuto del luogo teorico precedentemente occupato dalla filosofia della storia, molto limitatamente però, e solo come secondaria conseguenza, il suo ruolo sistematico, che nonostante tutto rimane spiccatamente teleologico. Questo ha perfettamente senso per la prospettiva della teoria critica. Tuttavia, spostando il punto di vista verso la democrazia deliberativa, ci si accorge che il problema non era la filosofia della storia in sé (né la metafisica, l’antropologia filosofica, o quel che si vuole), ma semplicemente il fatto che inserire qualsiasi finalità come giustificazione ultima di una teoria politica è incompatibile con l’essere quest’ultima democratica e deliberativa, perché in tal caso già in linea di principio non sarebbero i cittadini a decidere in comune quali scopi desiderano perseguire. Non che si debba negare la presenza di limiti fattuali all’attualizzarsi di questa possibilità; questi però non possono essere stabiliti dal filosofo, ma solo riscontrati volta per volta nella prassi, dagli stessi cittadini. Che poi la contraddittoria elaborazione teleologica di una teoria politica si esprima nella forma d’una filosofia della storia, dell’escatologia religiosa o di uno scientismo funzionalistico e tecnocrati90. J. Habermas, Fatti e norme, pp. 9 ss. 91. Il rinnovato interesse per la religione, e più in generale per l’etica contenutistica, mostrato negli ultimi anni è probabilmente da ricondurre ad una preoccupazione di questo genere (si può dire “prudenziale”), vedi: J. Habermas, Tra scienza e fede, Roma-Bari: Laterza, 2006. Talora, queste posizioni sono interpretate come una ritirata, almeno parziale, rispetto al precedente puro proceduralismo (G. Preterossi, “La mobilitazione normativa della natura umana. Soggettività e artificio giuridico in Habermas”, Filosofia politica 23, no. 3 (2009): 381-95); tuttavia, non è detto che sia così, perché il proceduralismo riguardo la teoria della democrazia non esclude, richiedendole anzi esplicitamente, posizioni contenutisticamente onerose, da articolare però soltanto entro di essa. Il punto resta quello di affermare la priorità dei princìpi procedurali rispetto ai valori contenutistici; forse Habermas non è stato abbastanza chiaro in merito, ma confondere priorità ed esclusività resta un errore. Parte seconda: Temi e problemi - 151 - co, poco cambia dalla prospettiva dell’azione politica, e conseguentemenre della deliberazione: si tratterà di imposizioni di finalità diverse tra loro per forma, contenuto e giustificazioni, ma pur sempre imposizioni. 4.4. Circa i limiti della teoria deliberativa Attraversata la critica del nesso fattualità-validità, è opportuno tornare sul punto specifico che ne ha suscitata la necessità. D’altra parte se, come sostengo, la definizione degli spazi deliberativi è il principale contributo positivo che la teoria può offrire, è chiaro che proprio su questo piano si dovranno riscontrare gli esiti di tutta l’argomentazione sin qui svolta. E il risultato principale sta in una limitazione del modo in cui la democrazia deliberativa può intendere i propri spazi. Per prima cosa, se è vero, come è vero, che la teoria critica giunge, autonomamente dal proprio punto di vista, ad affermare la necessità di una democrazia deliberativa puramente procedurale, perché comprende che solo entro tale contesto politico sarebbe possibile accorciare la dolorosa distanza tra teoria e prassi, ciò va a suo merito; non deve però poi contraddirsi re-inserendo, in modo più o meno esplicito, nella definizione della deliberazione proprio quei concetti teleologici che era giustamente arrivata a denunciare. Questo vuol dire, nuovamente, che la democrazia deliberativa può darsi un fondamento in senso proprio, vale a dire un principio di base che eserciti conseguenze normative su tutti i successivi sviluppi della teoria, soltanto in modo rigorosamente deontologico; il che, mettendo da parte le oscillazioni della teoria habermasiana, rappresenta il significato più radicale del puro proceduralismo. Così, come il liberalismo moralmente connotato di Rawls può sì convergere sulla democrazia deliberativa, ma non sovra-ordinarvi le proprie istanze specifiche, allo stesso modo la teoria critica trova in se stessa dei motivi anche teleologici, dunque valoriali, per la deliberazione, ma non può definire questa in forza di quelli. Qui, tuttavia, districare la prospettiva teleologica da quella deontologico/procedurale è più complesso, perché è la struttura stessa della teoria critica a prevedere quell’intersezione continua tra fattualità e validità che pure non può essere mantenuta sul piano politico della democrazia deliberativa. Dalla scissione del duplice motivo considerato dal discorsivismo a favore della deliberazione,92 solo la corrispondenza con la ragione comunicativa può restare come principio fondamentale, l’eventuale necessità sociale, tutta da verificare empiricamente, e da parte degli stessi cittadini deliberanti, può fungere al più da motivazione accessoria, senza peraltro comportare conseguenze normative dirette. Nel proseguire sarà meglio chiarito come tale corrispondenza non 92. Vedi sopra, p. 88. - 152 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica possa darsi come realizzazione di un modello concreto, ma soltanto nella forma delle condizioni di possibilità di una discussione razionale. Questo, da un lato, coincide con l’approccio trascendentale favorito da Apel; tuttavia il tentativo di ricavare da ciò la priorità del diritto sulla democrazia resta precluso,93 perché anche un’applicazione razionale del diritto richiede pur sempre la deliberazione, e dunque la democrazia. D’altra parte, orientandosi verso l’azione politica è possibile sgravarsi, per così dire, dall’onere argomentativo di una teoria comprensiva della razionalità, sfuggendo quindi all’obiezione rawlsiana. La questione è che, accettata la pluralità ineludibile dei contesti decisionali, quello che una teoria politica può chiedersi è come sia possibile, solo possibile, che le scelte siano giuste e razionali. Conseguentemente, a meno di avanzare l’implausibile pretesa di conoscere in anticipo la giusta soluzione di qualsiasi problema dovesse mai presentarsi in un futuro indefinito, l’onere della prova cadrà sempre su chi proponga di limitare la possibilità di deliberare razionalmente; e tanto deve bastare, per quanto poco sia, a fondare la democrazia deliberativa come teoria politica. La conseguenza più immediata di tutto ciò è che ogni singolo spazio deliberativo può essere definito soltanto in forza del suo proprio principio, riducibile alla possibilità di sollevare liberamente pretese di validità,94 e non strumentalmente a qualsivoglia finalità contenutistica, neppure se questa corrispondesse al progetto comprensivo d’una società considerata più giusta e razionale. Che la pretesa di superare ricostruttivamente la distanza tra fattualità e validità in una teoria della società non possa essere soddisfatta in modo compatibile con la struttura normativa della democrazia deliberativa – avendo d’altronde già precedentemente osservato, nel § 4.1, che né un approccio soltanto descrittivo né uno puramente normativo sono adatti allo scopo – porta a concludere che il concetto stesso di società civile, assieme a tutti quelli che gli gravitano attorno a partire dalla sfera pubblica, dal punto di vista della teoria deliberativa possa essere impiegato solo, per così dire, “dall’esterno”. Se la diagnosi sociologica cui giunge Habermas è corretta, vorrà dire che sono all’opera tendenze che ci lasciano la speranza di realizzare in futuro una migliore democrazia deliberativa, ciò però non implica alcunché circa la teoria normativa. Di converso, una eventuale sociologia (o altro approccio metodologicamente descrittivo) interessata alla deliberazione, potrà legittimamente trarre da questa l’ispirazione per delimitare, nel caotico insieme dei fatti sociali, concetti come quello di società civile o di sfera pubblica, ma da tale punto in poi potrà analizzarli 93. Vedi sopra, n. 28, p. 84. 94. Il potenziale emancipativo della deliberazione si trova “semplicemente” nella possibilità di esplicitare linguisticamente le proprie ragioni: A. Knops, “Delivering Deliberation’s Emancipatory Potential”, Political Theory 34, no. 5 (2006): 594-623. Parte seconda: Temi e problemi - 153 - solo empiricamente, e con tutti i limiti inerenti all’osservazione di “oggetti” tanto complessi e dai confini così vaghi. Ciò non sarebbe poi molto diverso da quanto accaduto, dopo l’età dell’illuminismo e delle rivoluzioni, con la nascita e lo sviluppo delle scienze sociali. Tuttavia, ora si potrebbero evitare quelle confusioni tra fattualità e validità che, a partire dalla pretesa – inevitabilmente smentita dall’osservazione empirica – di riscontrare bell’e pronta nella realtà la conformità a certi princìpi, ha rischiato di far perdere il significato stesso della democrazia, ed in genere della normatività in politica, come ho cercato di riassumere molto rapidamente nel primo capitolo. Il sostenitore della deliberazione saluterà certo positivamente i casi in cui l’indagine storico-sociologica riscontrerà un ruolo effettivamente positivo della comunicazione nella società civile, ma sarà anche criticamente consapevole che né questo implica alcuna tendenza, tanto meno garanzia, per il futuro, né il verificarsi della sgradita eventualità opposta smentirebbe una virgola della validità della democrazia. Viceversa, sul piano pratico, gli spazi per deliberare possono essere definiti soltanto in modo esplicitamente normativo, ed è a questo punto che si può recuperare la schematizzazione degli aspetti caratterizzanti, da approfondire e sviluppare, presentata in apertura di questo capitolo. In tal modo, l’eccessiva rigidità della contrapposizione tra pubblici e forti e pubblici deboli può stemperarsi in una valutazione più realistica ed articolata delle possibilità di spazi deliberativi che dovranno coordinarsi in un’ampia pluralità di contesti diversi;95 il che tra l’altro è una delle condizioni perché la democrazia possa perlomeno pensare di trascendere i problematici confini dello Stato nazionale. Se però vuole essere coerentemente deliberativa, la teoria non potrà prescrivere un certo ordinamento complessivo della società, né tanto meno immaginare di contrapporre una società civile “buona” ad una eventualmente “cattiva”.96 Al contrario, ciascuno spazio deliberativo dovrà essere definito deontologicamente; non cioè con la finalità (esplicita o implicita che sia) di determinare risultati considerati auspicabili ma che non coincidono con il principio della deliberazione democratica, vale a dire che le decisioni debbano essere prese dai cittadini impegnati in una ragionevole discussione. Il modello cui fare riferimento non può che essere quello della situazione discorsiva ideale, contesto nel quale siano soltanto gli argomenti, non la violenza o altre forme eteronome d’influenza, ad avere valore – si vedrà però, in particolare nel capitolo sesto, come ciò non debba comportare l’adesione ad un modello “consensuale”, o eccessivamente razionalistico, dell’effettiva discussione politica. Joshua Cohen ave95. Vedi anche: R. E. Goodin, “Sequencing deliberative moments”, in Innovating Democracy, Oxford, New York: Oxford University Press, 2008. 96. S. Chambers e J. Kopstein, “Bad Civil Society”; S. Chambers, “A Critical Theory of Civil Society”. - 154 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica va perciò ragione quando asseriva che le istituzioni devono, per quanto possibile, «rispecchiare» l’ideale, sebbene non fosse altrettanto nel giusto adombrando la prospettiva di una società che razionalizza integralmente se stessa attraverso la pubblica discussione.97 Piuttosto, il punto è che anche la presa d’atto che non tutto, e spesso neanche “molto”, della realtà sociale potrà di fatto essere democraticamente deliberato non deve condurre a considerare normativamente accettabile o preferibile alcun rilassamento della qualità degli spazi deliberativi, nemmeno se lo si pensasse finalizzato a compensare, negli output, le distorsioni della comunicazione sempre presenti dal lato degli input; pace Estlund,98 e gli altri teorici che hanno in vario modo sostenuto la stessa incongrua posizione. L’imperfezione di ogni politica, sempre esposta a pressioni e influenze che nulla hanno a che vedere con l’argomentare, è uno sgradevole fatto che non può essere evaso né ignorato. Il compito della democrazia deliberativa non è però quello di rimuovere tale imperfezione ricostruendo la propria teoria in modo da nasconderla o aggirarla. Essa deve bensì chiarire come ordinare una prassi coerente con il possibile perseguimento del modello ideale; il che è cosa diversa dai suoi presunti risultati, che non possono essere affatto anticipati, tanto meno autoritativamente, al di fuori di un discorso concretamente svolto. Tutto ciò, senza contraddire il presupposto dell’autonomia discorsiva d’ogni possibile partecipante e quindi, stante il fatto del pluralismo, senza neppure assumere la forma d’una esortazione etica rivolta a ciascun singolo. Dato il disaccoppiamento di fattualità e validità, rispetto all’interpretazione sociologica dell’agire comunicativo, l’orientamento etico che può di fatto essere una condizione per il successo della deliberazione democratica non può però entrare propriamente nella teoria di questa. Invero, si può dire in astratto che un orientamento del genere sia necessario, ma non pretendere di determinarne il contenuto sullo stesso livello normativo della teoria democratica; il che è peraltro coerente, più di quanto non sia la stessa teorizzazione habermasiana, con il dato che l’intenzione di agire comunicativamente non possa essere in alcun modo coartata. Conseguentemente, risulta chiaro che la democrazia deliberativa potrà occuparsi direttamente soltanto 97. Perciò, la critica di Habermas a Cohen è condivisibile solo a metà. Vedi sopra, p. 53, nota 36. 98. D. Estlund, “Democracy and the Real Speech Situation”. Parte seconda: Temi e problemi - 155 - della struttura degli spazi istituzionalizzati,99 perché sono i soli definibili in modo esplicito e determinato senza violare i basilari presupposti della teoria. Certo, poi, si potrà discutere quale punto di vista etico-politico sia più adeguato alla realizzazione concreta di una buona democrazia – qui si troveranno tutte le argomentazioni attorno alla ragione pubblica, il liberalismo, l’ethos democratico, e così via. Però, nessuna proposta o prescrizione circa il modo in cui gli agenti dovrebbero comportarsi, o quali criteri contenutistici dovrebbero impiegare per giudicare del mondo politico, potrà essere normativamente sovra-ordinata rispetto ai princìpi su cui devono essere informate le istituzioni democratiche. Dunque, il primo e più importante compito della democrazia deliberativa è quello di definire le condizioni per cui realizzabili spazi deliberativi siano il più possibile aperti a pretese di validità discorsivamente riscattabili, chiusi però alle influenze non discorsive, come il denaro o la violenza. Viceversa, per quel che riguarda la comunicazione diffusa nella società, la teoria deliberativa in quanto tale non avrà molto di nuovo da dire, giacché quei diritti e quelle garanzie necessarie ad assicurare la libertà d’espressione hanno più bisogno d’essere rinvigoriti nelle motivazioni, e conseguentemente nell’applicazione, che non re-inventati in qualche modo “originale”.100 Ciò che si può giustificare da un punto di vista puramente deliberativo è la più ampia libertà di espressione, comunicazione e associazione per tutti i cittadini, in quanto imprescindibili per la loro partecipazione al dibattito pubblico – ed in effetti, tali condizioni giuridicamente costituite sembrano necessarie per la presenza di una sfera pubblica, più che essere conseguenze di essa. Dire di più, oltre ad essere teoricamente illegittimo per le ragioni che si sono viste, conduce a quelle indebite semplificazioni e forzature nella descrizione di una società civile e di una sfera pubblica alle quali si vorrebbe assegnare un impossibile doppio ruolo, capace di produrre risultati politici deliberativamente legittimi, quindi procedurale, e però contemporaneamente garante non soltanto dell’inclusione dei di99. Nonostante una vena lievemente comportamentista, un buon esempio di questo atteggiamento (che si concordi o meno sul merito delle proposte) è quello delle «conclusioni normative» tratte da Elster dopo aver analizzato le condizioni deliberative di varie assemblee costituenti: J. Elster, “Deliberation and Constitution Making”. Vedi anche: M. S. Williams, “The Uneasy Alliance of Group Representation and Deliberative Democracy”, in Citizenship in Diverse Societies, a cura di W. Kymlicka e W. Norman, Oxford: Oxford University Press, 2000. 100.Talora ci si è lamentati che certe versioni della democrazia deliberativa non differiscano poi troppo da vecchie raccomandazioni da «libro di testo d’educazione civica»: J. S. Dryzek, “Discursive democracy vs. liberal constitutionalism,” p. 82 (la critica era rivolta proprio contro Habermas). Può darsi che sia così, ma se un insieme di argomenti offre ragioni per sostenere idee non nuove – in certa misura ciò è inevitabile leggendo l’approccio deliberativo come re-interpretazione e radicalizzazione della democrazia – forse la questione principale riguarda quanto le nostre prassi siano sempre state lontane da pur ben conosciute norme, piuttosto che l’inventarne ulteriori, che certo non potrebbero neppure esse sottrarsi alla difficoltà d’essere concretamente messe in atto. - 156 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica versi punti di vista, ma proprio della corrispondenza del sistema politico con una società pensata nei termini della fattualità, ruolo dunque necessariamente contenutistico e non formalizzabile. Tuttavia, rimane chiaro come la prospettiva deliberativa intrinsecamente tenda a focalizzare l’attenzione sulle ulteriori condizioni necessarie affinché tutti possano prendere parte al dibattito in modo efficace – a partire dall’istruzione e da un minimo di risorse economiche, per arrivare fino alla problematica protezione delle identità culturali – che qui possono essere riassunte sotto il pur impreciso titolo di ‘diritti sociali’.101 La posizione puramente procedurale richiede però che sia la prima categoria di diritti ad avere priorità, cioè a prevalere nel non infrequente caso di un conflitto.102 Questo non perché l’insieme delle condizioni che potrebbero essere garantite dai diritti sociali sia meno importante, neanche soltanto per la deliberazione, del diritto alla libertà individuale e politica – in vari casi potrebbe essere vero l’opposto: non è difficile immaginare che un uomo ricco, colto e col colore della pelle “giusto”, ma non cittadino dello Stato in cui si trova, possa nondimeno partecipare ad un dibattito, piccolo o grande che sia, con più possibilità di successo di un cittadino a tutti gli effetti, però povero, ignorante e parte di un’etnia discriminata. Neppure ci si dovrebbe impelagare nella vecchia querelle tra liberali e socialisti/marxisti circa la neutralità, propria magari di certi diritti e non di altri, o sul presunto minor costo, in termini di coercizione esercitata, dei diritti “liberali” rispetto a quelli “sociali”. Infine, non si deve cadere nella tentazione di definire la differenza tra le categorie di diritti come quella tra ciò che dev’essere deciso nella deliberazione e ciò che è invece stabilito preventivamente rispetto ad essa, perché è chiaro che ogni decisione politica, senza distinzioni, possa essere in linea di principio legittima solo se democraticamente discussa e approvata dai cittadini.103 101.In questo senso, si può dire che «la democrazia deliberativa, insistendo vigorosamente sulla necessaria eguaglianza delle condizioni di accesso al dibattito, promuove una critica serrata di tutti quei meccanismi economici e sociali che producono asimmetrie nella distribuzione dei beni e del potere»: S. Petrucciani, “Democrazia deliberativa e conflitti culturali”, in Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, a cura di C. Altini, Bologna: il Mulino, 2011, p. 309. ‘Promuove’, sì, ma non ‘implica’ né tantomeno ‘determina’. 102.Questo in modo simile alla posizione delle cinque categorie di diritti in Habermas (vedi sopra, p. 86); soltanto, maggiore enfasi andrebbe posta sul fatto che anche i diritti individuali sono giustificabili, da un punto di vista deliberativo, soltanto in quanto funzionali alla partecipazione politica – giacché non si può precludere in anticipo che i cittadini, talvolta, prediligano una forma diversa per la propria società, magari spiccatamente “comunitaria” o altrimenti “illiberale”. Joshua Cohen (J. Cohen, “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”), assieme a molti altri, ha perfettamente ragione nel sottolineare che le substantive presuppositions della democrazia siano da prendere molto sul serio, soltanto che non devono essere normativamente sovra-ordinate ai princìpi procedurali. In un contesto sociale sfavorevole, può esser probabile che la democrazia fallisca miseramente, almeno però si potrebbe elaborarne la teoria in modo che non si contraddica da sé. 103.Questo, di per sé, non significa escludere un ordinamento del tipo ‘costituzione–leggi ordinarie– Parte seconda: Temi e problemi - 157 - Viceversa, la priorità dei diritti civili e politici rispetto a quelli “sociali”, può essere derivata dal fatto che soltanto i primi definiscono, sia pure in un certo senso indirettamente, la società come possibile spazio per la deliberazione;104 mentre si è già osservato come il ruolo perlomeno cognitivo della comunicazione diffusa nella società sia imprescindibile. Dal punto di vista della democrazia deliberativa, le libertà personali e politiche dovrebbero essere interpretate in modo analogo alle norme che definiscono l’appartenenza e i limiti da osservare per partecipare ad un qualsiasi contesto formalizzato di discussione e decisione, come un parlamento, una commissione o una corte giudiziaria.105 Senza delimitare in modo riconoscibile l’insieme di chi può partecipare – che idealmente potrebbe includere tutti i cittadini del mondo, i quali tuttavia dovrebbero pur sempre essere formalmente definiti, da un diritto universale, come partecipanti – e senza impedire perlomeno le forme più violente di sopraffazione e ostacolo all’espressione, la deliberazione sarebbe non soltanto, come sempre è, esposta al fallimento de facto (così si potrebbe argomentare per il caso della scarsità di risorse materiali e culturali), bensì esclusa per definizione. D’altra parte, dovrebbe essere abbastanza chiaro come neppure le condizioni concrete più basilari per partecipare con successo alla discussione possano essere normativamente sovra-ordinate alla definizione della democrazia deliberativa, e invero neanche poste sullo stesso livello all’interno della teoria; ciò significherebbe scivolare nuovamente verso una concezione teleologica, impiegando in modo indebito quelle categorie di descrizione della società che possono trovare un uso sensato solo subordinatamente ad un’opzione normativa. Questo rappresenta, almeno nelle grandi linee, tutto ciò che la teoria deliberativa in quanto tale – e dunque prescindendo dalla coesistenza, che si dovrà pur sempre riscontrare perché la discussione abbia un contenuto, con ulteriori orientamenti politici che saranno diversi caso per caso106 – può affermare circa la comunicazione spondecreti esecutivi’, bensì che non è soltanto su alcuni ma su tutti questi livelli, nelle sedi e nei tempi appropriati, che deve esercitarsi la deliberazione. 104.«Senza la garanzia di queste libertà, semplicemente non esistono spazi [fora] deliberativi»: I. M. Young, “Justice, Inclusion, and Deliberative Democracy,” p. 152, traduzione mia. 105.In questo senso, le sovrapposte contrapposizioni tra pubblici forti e deboli, tra «deliberazione democratica» e «democrazia deliberativa» (nel già citato: S. Chambers, “Rhetoric and the Public Sphere”), e tra modelli deliberativi “micro” e “macro” (C. M. Hendriks, “Integrated Deliberation: Reconciling Civil Society’s Dual Role in Deliberative Democracy”, Political Studies 54 (2006): 486-508; R. E. Goodin, Innovating Democracy, Oxford, New York: Oxford University Press, 2008), possono essere considerate soltanto come elementi per l’analisi empirica, ma niente affatto assunte nella teoria normativa, coerentemente d’altronde con il principio egalitario dell’ideale coincidenza tra governati e governanti, senza il quale la democrazia proprio non si dà. 106.È banalmente vero che «la deliberazione deve riguardare qualcosa»: H. S. Richardson, “Democratic Intentions”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Bohman e W. Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997, p. 349, traduzione mia. Ciò però non implica affatto, come talvolta si è voluto intendere, che la medesima democrazia deliberativa debba essere definita in modo contenutistico, - 158 - 4. Spazi deliberativi, tra società e politica tanea, e relativamente disorganizzata, nella società civile. Per il resto, che è poi la parte maggiore, la democrazia deliberativa, pur consapevole che una sfera pubblica vivacemente comunicativa rappresenta una condizione di fatto imprescindibile, eppure per definizione non ordinabile, dovrà accontentarsi d’essere prima di tutto una teoria delle istituzioni. In altre parole, nell’endiadi tra società e politica dev’essere il secondo termine quello centrale per la teoria deliberativa – il che poteva pur essere ovvio, peraltro corrispondendo abbastanza precisamente alla sua repubblicana ispirazione iniziale.107 D’altra parte, una volta superata, o per meglio dire ricondotta nei limiti della sua molto relativa validità, la contrapposizione tra pubblici forti e pubblici deboli, questa posizione “politica” non significherà più concentrarsi esclusivamente sullo Stato come luogo di produzione del diritto.108 Al contrario, già nel prossimo capitolo, partendo dall’individuazione dei soggetti deliberanti come criterio di definizione, sarà proposto uno schema (non di più, per ragioni di spazio) delle possibilità di una democrazia deliberativa dal livello locale fino a quello internazionale, differenziando i diversi contesti anche in funzione degli oggetti su cui devono deliberare. La questione dei criteri più o meno stringenti richiesti alla razionalità del dibattito, presente sullo sfondo della contrapposizione tra politica e società che è stata qui criticata, sarà conseguentemente ripresa nel capitolo sesto. dunque valoriale e teleologico. 107.Vedi sopra: § 2.1, pp. 45 ss. 108.Ancora una volta, la teoria critica avverte bene l’esigenza di un modello decentrato, rispetto alla precedente assoluta centralità dello Stato (e.g.: J. Habermas, “Tre modelli normativi di democrazia”), ma il modo sistematicamente errato in cui si tenta di risponderle rischia di oscurare la corretta intuizione iniziale; la rigida contrapposizione ‘pubblici forti/pubblici deboli’ rappresenta l’esempio più evidente, ma non unico, di questa tendenza, vedi anche: J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, cap. 4. 5. Soggetti e oggetti della deliberazione ... una decisione legittima non rappresenta la volontà di tutti, è quella bensì che risulta dalla deliberazione di tutti. È il processo attraverso cui la volontà di ciascuno si forma che conferisce legittimità all’esito, anziché la somma di volontà già formate. Il principio deliberativo è sia individualistico che democratico. (Bernard Manin, On Legitimacy and Political Deliberation) Una teoria politica, in quanto si occupa di azioni – attuali, dovute o possibili – necessariamente richiede, che la espliciti o meno, una qualche concezione del soggetto e dell’oggetto di tali azioni. La democrazia deliberativa non fa eccezione, le questioni circa il ‘chi’ è, o deve essere, a deliberare e riguardo ‘che cosa’, sono evidentemente imprescindibili. D’altronde, come già accennato, questi due elementi – ed un terzo, le modalità dell’interazione, di cui mi occuperò nel prossimo capitolo – sono necessari per delimitare lo spazio di qualsiasi agire politico, ivi compreso quello deliberativo. La definizione del soggetto della deliberazione può essere distinta attraverso due piani discorsivi, pure tra loro connessi. In primo luogo s’incontra il tema classico di chi fa parte del demos e chi no – in questi tempi declinato soprattutto attorno ai problemi posti dal multiculturalismo, sempre però sullo sfondo del confronto/scontro tra il (tramontante?) paradigma statale e l’incerto procedere dei tentativi politici post-nazionali.1 È poi problematico anche il modo di pensare il soggetto che fa parte 1. Nella letteratura deliberativa l’esempio principe è quello dell’Unione Europea, perché più vicina (o meno lontana) dell’ONU e di altri organismi sovra-nazionali alla rappresentazione di un foro deliberativo. Si vedano: E. O. Eriksen, “The European Union’s democratic deficit: a deliberative perspective”, in Democratic Innovation, a cura di M. Saward, London: Routledge, 2000; D. Chalmers, “The Reconstitution of European Public Spheres”, European Law Journal 9, no. 2 (2003): 127-89; J. E. Fossum e A. J. Menéndez, “The Constitution’s Gift? A Deliberative Democratic Analysis of Constitution Making in the European Union”, European Law Journal 11, no. 4 (2005): 380-440; J. Bohman, “Rights, cosmopolitanism and public reason”, Philosophy & Social Criticism 31, no. 7 (2005): 715-26; S. Besson, “Deliberative Demoi-cracy in the European Union”; D. Curtin, “Framing Public Deliberation and Democratic Legitimacy in the European Union”, in Deliberative democracy and its discontents, a cura di S. Besson e J. L. Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. - 160 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione del demos, poiché il modello individualistico, tipico del diritto moderno e della democrazia liberale, è sotto attacco da varie direzioni. Per quanto riguarda il primo punto, la questione principale è che, da un lato, le tradizionali istanze di divisione spesso non paiono più in grado di sorreggere l’onere normativo loro richiesto, mentre d’altronde si presentano innumerevoli ostacoli alla realizzazione di un ordine democratico al di là dei confini, geografici e concettuali, dello Stato. La discussione su questo aspetto è sterminata, e qui non è possibile tentare di riassumerla.2 Viceversa, il dato più interessante è che la democrazia deliberativa può fondare la pretesa di produrre un contributo autonomo sul secondo piano di discorso, e cioè sulla determinazione delle caratteristiche del soggetto della deliberazione. In forza del modo in cui la teoria definisce i soggetti deliberativi, essa può offrir, almeno, un diverso e più fruttuoso punto di vista circa il problema, sì puramente formale ma con immediate conseguenze pragmatiche, di come disegnare i confini della platea dei decisori democratici. Perciò, si vedrà come le questioni delle identità individuali o collettive e della rappresentanza democratica dei gruppi socioculturali, e d’altro lato quelle riguardanti la delimitazione di un demos nazionale o internazionale, da un punto di vista deliberativo siano strettamente connesse. A sua volta, la considerazione degli oggetti della deliberazione dimostra un legame bidirezionale con la definizione dei suoi soggetti. In alcuni casi questo è evidente: l’ampiezza dell’insieme dei destinatari di una certa decisione, determinata dal contenuto di quest’ultima, è connessa con la legittimità democratica della platea di chi decide; e le decisioni stesse, per guadagnare un’efficacia adeguata alla loro rilevanza, richiedono (o richiederebbero) la più ampia partecipazione di coloro che ne sopporteranno gli esiti. Così, è plausibile pensare che tematiche riguardanti l’intera 2. Una buona rassegna la si può trovare in: D. Archibugi, “Cosmopolitan democracy and its critics: a review”, European Journal of International Relations 10, no. 3 (2004): 437-73; D. Archibugi, Cittadini del mondo. Verso una democrazia cosmopolitica, Milano: Il Saggiatore, 2009, cap. 5. Qui mi limito a citare pochi contributi particolarmente rilevanti. Il cosmopolitismo più radicale è proprio di autori come lo stesso Archibugi e David Held: D. Held, Governare la globalizzazione, Bologna: il Mulino, 2005. Habermas e gli autori vicini al discorsivismo adottano posizioni più sfumate ed articolate: J. Habermas, La costellazione post-nazionale, Milano: Feltrinelli, 1999; J. Habermas, “La costituzionalizzazione del diritto internazionale ha ancora una possibilità?”, in L’Occidente diviso, Roma-Bari: Laterza, 2005; J. Bohman, Democracy across Borders; S. Benhabib, Cittadini globali: Cosmopolitismo e democrazia; J. L. Cohen, “Whose Sovereignty? Empire Versus International Law”, Ethics & International Affairs 18, no. 3 (2004). Dahl è probabilmente il più influente tra i critici della democrazia cosmopolitica: R. A. Dahl, “Can International Organizations be Democratic? A skeptic’s view”, in Democracy’s Edges, a cura di I. Shapiro e H. C. Casiano, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; R. A. Dahl, “Is Post-national Democracy Possible?”, in Nation, Federalism and Democracy, a cura di S. Fabbrini, Bologna: Editrice Compositori, 2001. Tra gli autori vicini alla teoria deliberativa, è Nadia Urbinati ad esprimere cautela circa il cosmopolitismo: N. Urbinati, “Can Cosmopolitical Democracy Be Democratic”, in Debating Cosmopolitics, a cura di D. Archibugi e M. Koenig-Archibugi, London, New York: Verso, 2003; N. Urbinati, Ai confini della democrazia. Opportunità e rischi dell’universalismo democratico, Roma: Donzelli, 2007. Parte seconda: Temi e problemi - 161 - umanità, come la politica ambientale o il diritto internazionale, idealmente dovrebbero trovare il contributo deliberativo di tutti i cittadini del mondo. Viceversa, questioni più specifiche (ad esempio l’ordinaria amministrazione della giustizia, la gestione delle scuole, dei trasporti pubblici, e così via) potrebbero essere largamente decentrate, per avvicinare l’implementazione delle decisioni ai cittadini che deliberano. Altri oggetti richiederebbero dimensioni decisionali intermedie (regionali, statali, continentali), delineando una sorta di sistema federale ideale, dinamicamente articolato in ragione dell’ampiezza delle decisioni volta per volta in discussione.3 Sul piano contenutistico, il nesso tra soggetti e oggetti della deliberazione è meno immediato che nella pura formalità della delimitazione quantitativa di decisori e destinatari. Nondimeno, anche in questo caso si possono osservare corrispondenze. Le determinazioni dei soggetti (come singoli, gruppi e/o associati) influenzano necessariamente il tipo di questioni che è possibile portare all’attenzione della deliberazione; a loro volta, gli effetti esclusivi/inclusivi dell’ambito di discutibilità importano ricadute sulle possibili definizioni delle identità individuali e di gruppo. Esempio classico è quello dell’esclusione delle donne dalla sfera pubblica, e del suo progressivo superamento. La tipizzazione del soggetto politico come capo-famiglia maschio implicava non semplicemente che alle donne fosse negata soggettività politica, ma anche l’espulsione dal discorso dei temi considerati “femminili” – dall’antica Grecia in poi. Di converso, che certe questioni (per esempio quanto accadeva tra le mura domestiche) fossero considerate estranee allo spazio pubblico, contribuiva ad impedire l’articolazione politica della soggettività delle donne, confinate nel medesimo ambito. Si trovano analogie nella storia del movimento dei lavoratori: che il salariato (sempre a partire dal mondo antico e fino al diciannovesimo secolo inoltrato) non fosse riconosciuto come un soggetto capace di libertà politica corrispondeva all’esclusione di molte questioni economico-sociali dalla sfera pubblica, mentre l’illegalità delle associazioni sindacali (repressione funzionale ad escludere dal discorso pubblico i problemi dei lavoratori) ostacolava la costruzione di un’identità politicamente agibile. Benché i problemi politici di donne e lavoratori certo non siano scomparsi, oggi il nesso tra la definizione dei soggetti, individuali e collettivi, e gli oggetti politicamente discutibili si dimostra problematico soprattutto per le identità culturali, etniche e religiose. 3. Un’utopia che potrebbe assomigliare, per esempio, a quella delineata da Thomas Pogge, poco tempo dopo la caduta del muro di Berlino: T. W. Pogge, “Cosmopolitanism and Sovereignty”, Ethics 103, no. 1 (1992): 48-75. In termini più generali, non si può non pensare al repubblicanesimo cosmopolitico di Kant – Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, 1784 e Per la pace perpetua, 179, entrambi in: I. Kant, Scritti di storia, politica e diritto, Roma-Bari: Laterza, 2002 – che costituisce la radice comune, pur diversamente declinata, degli attuali approcci deliberativi al cosmopolitismo. - 162 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione Il dibattito è ampio e ramificato, passando dal riconoscimento alle politiche dell’identità, al femminismo e al multiculturalismo,4 e trascende senz’altro le mie possibilità di sintesi. Tutto ciò rimane certo presente sullo sfondo, ma questi elementi sono qui da declinare nello specifico quadro delle condizioni di possibilità della democrazia deliberativa. Questo, nei limiti dello spazio disponibile, è quanto mi interessa mettere a fuoco, rappresentando d’altronde il punto di convergenza delle sopra indicate diverse dimensioni della definizione di soggetti e oggetti della deliberazione. 5.1. Chi delibera Il problema della definizione dei soggetti deliberativi verrà qui sviluppato attraverso due polarità. In primo luogo, la classica contrapposizione tra partecipazione e rappresentanza sarà ri-articolata – a partire della relazione tra le preferenze effettive dei cittadini e il più volte citato controfattuale delle decisioni che potrebbero prendere, disponendo di tempo e conoscenze adeguate – per giungere poi ad una prima messa in questione del modo, informato sul concetto di sovranità, in cui usualmente si intendono le strutture rappresentative. Da ciò si passerà a discutere della differenza tra il considerare come soggetti primari della deliberazione, anche attraverso la rappresentanza medesima, gli individui o una qualche forma di “gruppi” (sociali, culturali, linguistici, e così via), sostenendo una posizione procedurale che, anche in questo caso, non è di per sé ostile a concezioni altrimenti contenutistiche, ma soltanto ritiene dovrebbero tenersi nel loro ambito di validità senza pretendere di sovra-ordinare i propri valori ai princìpi democratici. 5.1.1 Partecipazione e rappresentanza Come già più volte rimarcato, la deliberazione è un’attività, dunque in ogni sua occorrenza sempre agita da un determinato gruppo di persone. È chiaro che non si può discutere l’uno con l’altro, o scambiare argomenti in senso proprio, se non partecipando direttamente alla medesima conversazione. Tuttavia, altrettanto ovvio è come la politica moderna si svolga ampiamente nel segno della rappresentanza. Le ragioni che rendono indispensabile la rappresentanza, legate ai limiti di tempo e spazio che non è pragmaticamente possibile superare, si presentano in modo ancor più strin4. Sul riconoscimento in senso filosofico, oltre al già citato Honneth, si veda: P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, Milano: Raffaello Cortina, 2005; H.-C. Busch am Schmidt e C. F. Zurn, The Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives, Lanham: Lexington Books, 2010. Circa il multiculturalismo: J. Habermas e C. Taylor, Multiculturalismo, Milano: Feltrinelli, 1998; S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale; A. E. Galeotti, Multiculturalismo, Napoli: Liguori, 1999. Su identità e politiche di genere, due prospettive diverse ma entrambe vicine alla deliberazione si trovano in: I. M. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University Press, 1990; S. Benhabib, Situating the Self, New York: Routledge, 1992. Parte seconda: Temi e problemi - 163 - gente per quell’attività politica specifica che è la deliberazione. Infatti, il numero di persone che può significativamente prendere parte ad una discussione è molto basso, mentre il tempo necessario cresce esponenzialmente coll’aumentare dei partecipanti. In un giorno possono votare a milioni, centomila possono partecipare ad una manifestazione, forse poche migliaia possono presenziare ad una assemblea, ma una singola discussione tra una manciata di persone può facilmente protrarsi per un tempo molto più lungo,5 e al limite anche non concludersi mai. D’altronde, l’esito della deliberazione è quasi sempre una votazione, che per forza di cose mette a tacere la discussione, se non altro temporaneamente. Nel precedente capitolo (§ 4.1) è stato già osservato come, entro la generale tendenza moderna ad assumere la necessità della rappresentanza, la democrazia deliberativa possa riconoscerle un valore anche normativamente positivo, e in particolare attraverso il filone critico/habermasiano della teoria deliberativa,6 con il suo modello “a doppio binario”, per il quale la comunicazione decentrata nella società influenza, direttamente e indirettamente, l’operato degli organi decisionali rappresentativi. Ampio spazio è stato dedicato a riportare nel loro ordine le pretese che un approccio deliberativo di questo genere può avanzare, ora però si tratta di affrontare la relazione della rappresentanza da un diverso punto di vista, al contempo ampliato verso altre tendenze teorico-politiche, prima tra tutte quella repubblicana. La rappresentanza si trovava già alla base della concezione di Madison, al punto da essere l’elemento costitutivo della stessa definizione di ‘repubblica’. Nel decimo Federalist Paper, la rappresentanza è esplicitamente posta come la caratteristica che differenzia e avvantaggia una repubblica, e la grande più della piccola, rispetto all’antica democrazia, destinata, secondo l’opinione comune all’epoca e in parte ancor oggi, a degenerare nel dominio dei demagoghi, fino ad autodistruggersi in quella lotta tra fazioni che conduce alla tirannide. L’elezione di un numero relativamente limitato di rappresentanti sarebbe d’altronde una condizione di possibilità della deliberazione, perché un’assemblea troppo ampia, se pure si potessero riunire tutti i cittadini, non sarebbe affatto in grado di discutere, men che meno ragionevolmente.7 5. Sul semplice ma basilare problema del tempo necessario alla discussione politica, vedi: R. A. Dahl, Sulla Democrazia, cap. 9. Per una rassegna dei tentativi di affrontare i problemi dovuti all’ampiezza degli spazi deliberativi, si veda: W. Friedman, “Deliberative Democracy and the Problem of Scope”, Journal of Public Deliberation 2, no. 1 (2006): articolo 1. 6. Si deve ricordare però la posizione di Joshua Cohen, fin dagli anni ‘80, vedi sopra, p. 55. 7. Un punto già notato nel 55° Federalist Paper. Le stesse assemblee parlamentari sono costrette a suddividersi ulteriormente in commissioni, per poter deliberare sensatamente. D’altronde, nemmeno in un piccolo gruppo tutti partecipano nella stessa misura, il che determina una sorta di inevitabile rappresentanza de facto, arbitraria in quanto tale e perciò normativamente inferiore a quella formalizzata, de iure, in una democrazia rappresentativa vera e propria; si veda: R. A. Dahl, La democrazia e i suoi critici, cap. 16. - 164 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione Inoltre, pare probabile che gli eletti siano più informati e capaci della media; essi perciò, deliberando tra loro, potranno forse giungere a risultati maggiormente conformi al vero interesse comune, magari più o meno gli stessi cui addiverrebbero tutti i cittadini, se soltanto avessero a disposizione il tempo, le conoscenze e le abilità necessarie. D’altra parte, a differenza della partecipazione diretta, l’elezione di rappresentanti può essere replicata su più livelli, consentendo di costruire quel sistema di checks and balances, vanto del costituzionalismo statunitense, necessario a garantire la libertà, preservando l’esercizio del potere dalla tirannia della maggioranza. Infine, l’opinione degli elettori non è certo priva di peso, avrebbe dunque torto chi ritenesse il sistema rappresentativo necessariamente elitario o aristocratico;8 al contrario, proprio consentendole di esprimersi formalmente nel momento delle elezioni si offre all’opinione pubblica il tempo necessario a costituirsi, attraverso la discussione pubblica, in modo ponderato, dunque migliore e, dopotutto, “più vero”.9 Tuttavia, difficilmente quest’insieme di ragioni risulterà accettabile per quel punto di vista partecipativo che pur sempre si trova tra le ispirazioni della democrazia deliberativa. In primo luogo, è semplice osservare la tendenza dei rappresentanti ad arroccarsi in una classe a sé, con interessi propri, pressoché certamente divergenti da quelli dell’elettorato; con ciò, il venerabile ideale del «governo del popolo, dal popolo e per il popolo» (Lincoln) sarebbe subito accantonato. Inoltre, in un contesto caratterizzato dall’informazione di massa e dal ruolo di mediazione dei partiti – proprio quegli strumenti che, se funzionassero, potrebbero limitare la tendenza di cui sopra, assicurando l’accountability degli eletti ed una coerente percezione delle opzioni politiche in discussione10 – cosa resterebbe della deliberazione tra i rappresentanti, co8. Un’opinione, questa, che affonda le sue radici nell’antichità. Già per Aristotele, e probabilmente per il senso comune dell’epoca, l’elezione era il metodo dell’oligarchia, mentre il sorteggio quello democratico; un tema più volte ripreso in chiave deliberativa: L. Carson e B. Martin, Random Selection in Politics, Westport: Praeger Publishers, 1999; L. Bobbio, “Le virtù del sorteggio”; Y. Sintomer, Il potere al popolo; Y. Sintomer, “Random Selection, Republican Self-Government, and Deliberative Democracy”, Constellations 17, no. 3 (2010): 472-87. 9. Si vedano i già citati: J. M. Bessette, “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government”; J. M. Bessette, The Mild Voice of Reason. Una posizione analoga è articolata anche dalla Urbinati (N. Urbinati, “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation”), che nota come la concezione di una rappresentanza per nulla opposta alla partecipazione fosse già di John Stuart Mill, che a sua volta si rifaceva in parte a Condorcet: N. Urbinati, “Condorcet’s Democratic Theory of Representative Government”, European journal of political theory 3, no. 1 (2004): 53-75; N. Urbinati, L’ethos della democrazia, pp. 89 ss. 10. Spesso, i partiti sono considerati come necessari complementi della deliberazione, proprio per il loro ruolo nel semplificare e rendere coerenti le opzioni presentate ai cittadini, vedi: I. Budge, “Deliberative democracy versus direct democracy – plus political parties!”, in Democratic Innovation, a cura di M. Saward, London: Routledge, 2000. Tuttavia, considero tale punto di vista nel complesso fuorviante, rappresentando una generalizzazione sul piano normativo di una funzione empirica assai contingente, peraltro di dubbia efficacia nelle attuali democrazie. Parte seconda: Temi e problemi - 165 - stretti a barcamenarsi tra la fedeltà alla linea di partito e la necessità di ben apparire nei media, per assicurarsi la rielezione?11 Già strutturalmente, dunque, la distanza/differenza tra rappresentati e rappresentanti, a partire dall’assenza del vincolo di mandato, appare problematica: ad un tempo necessaria per la deliberazione e pericolosa per la democraticità. Ciò varrebbe persino in condizioni prossime all’ideale; ma cosa mai accadrà quando rappresentanti di dubbia moralità e competenza saranno esposti a forti pressioni, fino alla corruzione vera e propria, da parte dei potentati economici, avendo al contempo di fronte un pubblico distratto e sempre più disilluso? In un tal caso, che spesso non sembra distante dalla realtà, si rischierebbe di dare ragione proprio al pessimismo delle posizioni aggregative da cui si voleva inizialmente evadere. Parrebbe allora chiaro che, se c’è una possibilità di condurre deliberativamente gli affari politici, questa riposa sulla più ampia partecipazione diretta dei cittadini.12 Eppure, i motivi sopra ricordati a favore della rappresentanza non sono cancellati, né resi meno stringenti, dalla plausibile replica “partecipativa”. Piuttosto, per sciogliere la questione, sarebbe preferibile uscire dalla troppo rigida contrapposizione tra rappresentanza e partecipazione. Proprio da un punto di vista deliberativo, a partire dall’enfasi sulla discussione effettivamente svolta, sì può ben abbandonare la concezione, dopotutto quasi mistica, del voto alle elezioni come sostituto della diretta presa di posizione su ogni singola questione in un’unica assemblea,13 e con ciò diviene abbastanza facile concordare con chi afferma che: ... l’opposto della rappresentanza non è la partecipazione. L’opposto della rappresentanza è l’esclusione. Mentre l’opposto della partecipazione è l’astensione. Invece di contrapporre partecipazione e rappresentanza, dovremmo tentare di migliorare le strutture e le pratiche rappresentative per renderle più aperte, efficaci ed eque.14 Così, votare per i rappresentanti, informarsi e giudicare delle azioni di questi, criticarle e discuterne, sia con gli altri elettori sia, ove possibile, con gli stessi eletti, di11. C. McBride, “Reason, Representation, and Participation”, Res Publica 13, no. 2 (2007): 171-89. 12. Si può sostenere che una politica maggiormente partecipativa sarebbe necessaria persino per la mera funzione di controllo esercitata dagli elettori, se non altro perché «In stati definiti dal guardare anziché dall’agire – in stati “cani-da-guardia” o “guardiani” – i cittadini, come tutti gli spettatori, corrono il rischio di cadere addormentati»; e ancora, «Il processo deliberativo, d’altra parte, non si presta ad essere quantificato né delegato»: B. R. Barber, Strong Democracy, pp. 123, 198, traduzione mia. 13. Una visione, d’altronde, neanche lontanamente corrispondente al modello classico, che dimostrerebbe semmai un cospicuo frazionamento del potere politico, e tanto di più quanto più era democratico (Atene più di Roma, ed entrambe più di Sparta). 14. D. Plotke, “Representation is democracy”, Constellations 4, no. 1 (1997), p. 19, traduzione mia. La “riconciliazione” tra rappresentanza e democrazia è stata perseguita sistematicamente da Nadia Urbinati: N. Urbinati, Representative Democracy; N. Urbinati, “La democrazia rappresentativa e i suoi critici” - 166 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione vengono occasioni di partecipazione ad una democrazia ben radicale, ancorché rappresentativa. D’altronde, la maggior parte della partecipazione e della militanza politica si svolge proprio in prossimità delle elezioni, a sostegno dell’uno o dell’altro candidato, o partito.15 E non è forse vero che nel votare per un rappresentante dopo essere stati persuasi dalle sue parole, averlo sostenuto, e discusse le sue azioni con gli altri cittadini, potrebbe darsi maggiore partecipazione, e deliberativamente migliore, che non in un voto, diretto sì, ma espresso magari in modo svogliato e disinformato, in un qualsiasi referendum come pure nell’antica ekklesia? In questo senso, si può riprendere la concezione della rappresentanza delineata da Iris Marion Young, che a sua volta trae ispirazione dalla classica trattazione di Hanna Fenichel Pitkin, inserendola però nel contesto deliberativo.16 Secondo la Young, la rappresentanza è da intendere come un rapporto complesso, al di là della metaforica identità, troppo spesso data per scontata, fra i rappresentanti e i loro elettori. Per formulare la propria concezione, dunque, l’autrice deve passare per la critica di quella logica identitaria, che dipingerebbe la funzione del rappresentante come quella di “stare per”, o sostituire in modo “identico”, il rappresentato e la sua volontà.17 Apparendo impossibile che un singolo rappresentante parli con la voce dei suoi molti elettori, già il solo pensare la rappresentanza come identità prefigura gli argomenti con cui i sostenitori della partecipazione diretta facilmente la demoliscono. Soltanto concependo la rappresentanza come una relazione differenziata, coinvolgente una pluralità di attori attraverso un arco temporale, si potrebbe dissolvere l’apparente paradosso di un singolo che dovrebbe stare in luogo di molti (si vedrà tra breve, però, come sia insufficiente affrontare il problema dell’identità senza mettere a tema il nesso azione-sovranità).18 15. Un argomento, questo, che è stato talvolta avanzato contro la prospettiva deliberativa stessa: M. Walzer, “Deliberation, and What Else?”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Tuttavia, l’obiezione varrebbe come tale soltanto contro chi pensasse che in una democrazia deliberativa ci fosse spazio solo per la deliberazione e niente altro, una posizione palesemente assurda, vedi anche: M. E. Warren, “Deliberative Democracy,” p. 185. 16. Si vedano rispettivamente: I. M. Young, Inclusion and Democracy; H. F. Pitkin, The Concept of Representation. 17. Rappresentanza come ‘standing for’, vedi: Ivi, capp. 4, 5. 18. Questo punto è ben evidenziato nelle considerazioni di Nadia Urbinati contro il predominio concettuale della volontà, a spese del giudizio, nello spazio politico. Nonostante ciò, a parere dell’autrice, «una teoria democratica della legislazione richiede di un riferimento alla sovranità popolare per l’importante ragione che le richieste democratiche di rappresentatività ed advocacy rischiano di frammentare l’ordine politico se non sono connesse ad un condiviso criterio di giudizio politico»; sarebbe solo una specifica «concezione della sovranità», quella centrata sulla volontà, tipica di Rousseau e del razionalismo, ad essere «anacronistica»: N. Urbinati, Representative Democracy, p. 54, traduzione mia. Mi sembra però che concepire una sovranità fuori dal paradigma della volontà modifichi il concetto classico tanto da rendere preferibile abbandonare anche il nome. D’al- Parte seconda: Temi e problemi - 167 - Conseguentemente, gli eletti devono svolgere un ruolo che non è meramente “mimetico” rispetto ai rappresentati, includendo bensì la responsabilità di compiere scelte autonome, anche a seguito della deliberazione con gli altri rappresentanti, assieme però alla necessità di renderne conto ai propri elettori. In questo modo, momenti di autorizzazione (authorization) si alternano a momenti di responsabilità/ rendiconto (accountability);19 proprio le elezioni, nella modernità il meccanismo della rappresentanza par excellence, significano allo stesso tempo l’autorizzazione per azioni future e il giudizio su quelle passate. Si trova dunque una distanza, tanto concettuale quanto fisica, fra rappresentati e rappresentanti; ma non potrebbe né dovrebbe essere diversamente, perché è grazie a questa differenza che si possono descrivere significativamente le relazioni fra gli uni e gli altri.20 È nel modo di intendere tale relazione che si troverebbe la possibilità di rendere la rappresentanza non un ostacolo, bensì una pietra angolare per la concezione deliberativa/comunicativa della democrazia.21 Pensare esclusivamente una delle sfumature del concetto porterebbe, in entrambi i casi, a dissolvere il significato specifico dell'attività rappresentativa. Perciò, ancora ispirata dalla Pitkin, la Young intende superare la polarità tra il ruolo del fiduciario – il trustee, che ha l’autorizzazione dei suoi rappresentati per agire come meglio crede – e quello del delegato con un preciso mandato del quale deve rendere conto, centrato dunque sulla accountability. La chiave per superare queste fallaci contrapposizioni si trova nella temporalità della rappresentanza: procedura articolata in momenti differenti e prolungata nel tempo, entro di essa la relazione rappresentati-rappresentanti si muove continuamente tra momenti di anticipazione del consenso (authorization) e di rendiconto (accountability), e ciascuno di questi è influenzato da quanto avvenuto in quelli precedenti. Il rappresentante è autorizzato ad agire secontra parte, come si vedrà più avanti, un ulteriore punto su cui la democrazia deliberativa dovrebbe riflettere è proprio l’eccessiva centralità, spesso persino esclusiva, conferita al momento della legislazione. 19. I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 128 ss. La traduzione di ‘accountability’ è forzatamente imprecisa, perché questa indica sì una qualità propria della persona o dell’istituzione, come la ‘responsabilità’, però lasciando intendere il nesso con l’azione in cui quest’ultima si realizza, appunto il ‘rendiconto’. 20. La Young intende richiamare la différance, come pensata da Jacques Derrida, contrapposta alla “metafisica della presenza”, che si troverebbe a fondamento delle concezioni identitarie della rappresentanza: Ivi, pp. 103 ss. Un accostamento del genere solleva un problema perlomeno ermeneutico, giacché, benché la rappresentanza si presti ad essere de-costruita nei termini della différance, tuttavia sembrerebbe non esserci nulla di più “logo-” e “fono-centrico” (J. Derrida, Della Grammatologia, Milano: Jaca Book, 2006) del progetto politico della democrazia deliberativa, nella versione proposta dalla Young non meno che in qualsiasi altra. 21. La Young preferisce la definizione di communicative democracy, per sottolineare l’apertura verso forme di discorso che potrebbero apparire escluse dal più “razionalistico” termine ‘deliberazione’. - 168 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione do il proprio giudizio, sapendo però di dover poi rendere conto dello svolgimento del suo ufficio;22 tanto le sue autonome decisioni quanto le discussioni con i suoi elettori influenzeranno azioni e deliberazioni future degli uni e degli altri, perlomeno dovrebbero. Però, anche volendo giudicare benevolmente, nelle democrazie esistenti il momento della accountability appare significativamente più debole di quello dell'autorizzazione, perché sono molto scarse le relazioni discorsive tra rappresentati e rappresentanti. Questo difetto potrebbe essere corretto soltanto con un più ampio ricorso a istituzioni partecipative. Per l’appunto, rappresentanza e partecipazione non sono alternative, ma si richiedono l'un l'altra per funzionare efficacemente; è dunque proprio la partecipazione alla comune deliberazione – senza bisogno di presumere alcuna equivalenza o identità tra soggetti che sono e devono rimanere distinti – a determinare la validità delle relazioni rappresentative. Tuttavia, perché la disarticolazione dell’opposizione polare tra partecipazione e rappresentanza abbia successo, è necessario compiere un passo ulteriore, abbandonando l’equivalenza, perlopiù implicitamente assunta, tra azione politica ed esercizio della sovranità.23 Concepire un contesto politico, tipicamente lo Stato, a guisa di struttura d’azione unitariamente orientata e gerarchicamente ordinata, infatti, implica che la posizione di chiunque non occupi il luogo della sovranità, sia questo il parlamento o altro, non è meramente inferiore – non nello stesso senso, ad esempio, in 22. Una posizione prossima al modello dell’advocacy della Urbinati (N. Urbinati, “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation”), presentato esplicitamente come superamento della polarità tra trusteership e delegation: N. Urbinati, Representative Democracy, pp. 44 ss. 23. Parlando di sovranità, data la rilevanza del concetto e la quantità sterminata di discussioni in merito, si rischiano fraintendimenti notevoli. Tuttavia, qui cerco di impiegare il termine limitatamente alla concezione dell’azione politica, lasciando per il momento sullo sfondo le due prospettive principali, giuridica e fattuale, da cui usualmente lo si affronta. Un ordinamento potrebbe essere giuridicamente valido e in grado di imporsi coercitivamente, senza interferenze da parte di autorità esterne, che inoltre ne riconoscerebbero la validità, soddisfacendo dunque tutti i requisiti classici della sovranità, eppure ospitare una politica poco o punto informata sulla logica di un potere sovrano, unico ed identitario. Il caso si dà nella realtà con buona approssimazione, poiché gli Stati Uniti sono ancora (nonostante la spettacolare avanzata della Cina) il paese al mondo che, grazie ad una preponderante forza militare e ad una radicata, benché parziale, ostilità verso il diritto internazionale, più si avvicina alla definizione della sovranità de iure e de facto, e tuttavia il concetto stesso è cospicuamente assente dalla loro politica – differentemente dalla francese Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, né la parola ‘sovranità’ né alcuno dei suoi derivati si trova nella costituzione o nella Dichiarazione di indipendenza (comparendo però nel dibattito dell’epoca, ad esempio nei Federalist Papers), e nonostante due secoli di progressivo accentramento del potere, il termine ‘Stato’ è tuttora riservato pressoché esclusivamente ai membri della federazione, mentre per quest’ultima si parla, ancora al plurale, di government, administration, congress, e così via. Che poi ciò significhi assenza di sovranità o coesistenza di più sovranità – ad esempio, un secolo dopo la costituzione: T. M. Cooley, “Sovereignty in the United States”, Michigan Law Journal 1, no. 3 (1892): 81-92 – diviene questione prevalentemente terminologica, influenzata peraltro dalla predominanza del lessico politico europeo. Rilevante è che, in assenza di un potere formalmente e simbolicamente monistico, diversa sia la concezione dell’azione politica, ed è con ciò che si schiudono maggiori opportunità per la deliberazione. Parte seconda: Temi e problemi - 169 - cui un comune cittadino della Roma repubblicana era certo meno potente di un console o un senatore – ma anche pensabile soltanto in relazione alle azioni svolte in quello stesso luogo simbolico. Un punto focale, attorno al quale ruotano tutte le opinioni e che, dunque, dovrebbe alternativamente annullare la deliberazione fuori di sé oppure quella entro di sé. Questo è vero anche nella forma più garantista e democratica della sovranità della legge, perché anche così, o tutti partecipano direttamente alla legislazione, sollevando immediatamente il problema dell’impossibile identità con i rappresentanti, comunque necessari, oppure si troveranno affatto esclusi dall’esercizio della sovranità24 – se di quest’ultima si vuole impiegare un concetto significativo,25 non si sfugge da Rousseau, e invero neppure dalla sua negazione della deliberazione pubblica. Entro un quadro del genere, a dispetto dei tentativi di superare le logiche identitarie, una rappresentanza pienamente valida potrà darsi solo attraverso un qualche tipo di equivalenza tra rappresentanti e rappresentati. Ciò lascia aperte tre strade per soddisfare il fabbisogno di legittimità: una forte identificazione simbolica,26 uno stretto vincolo di mandato con continuo controllo degli elettori sugli eletti, oppure l’effettiva presenza di “tutti” (quali che questi siano). Il primo espediente è in qualche misura sempre attuale,27 ma, benché sia difficile immaginarne la completa 24. L’errore della Young, nel criticare l’identità senza affrontare il nesso azione-sovranità (l’autrice è comunque critica di altre sfaccettature della sovranità, ma più che altro relativamente ai problemi della giustizia globale), si comprende meglio alla luce della critica che Rabinder porta contro l’efficacia della relazione di accountability fra rappresentanti e rappresentati: M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity, cap. 5. Infatti, se si pensa la sovranità come rappresenta dal parlamento (o altri organi elettivi), è tautologicamente vero che gli elettori non saranno in condizione di confrontarsi alla pari con i loro eletti, poiché questi rappresenteranno un insieme – il popolo – sempre eccedente rispetto alle persone concrete con cui potrebbero avere scambi comunicativi. Certo, la questione pragmatica posta da Rabinder, data la differenza di potere tra rappresentati e rappresentanti, rimane come tale: una concezione appropriata di una relazione comunicativa, nella quale non abbia parte la sovranità, consente di affrontare un problema la cui soluzione rimane però contingente. 25. Tentativi di ridefinire il concetto politico di sovranità – ad esempio, in un ardito tentativo di sintetizzare Schmitt e Arendt in chiave democratico-radicale, come potere costituente: A. Kalyvas, “Popular Sovereignty, Democracy, and the Constituent Power”, Constellations 12, no. 2 (2005): 223-44 – hanno un loro fascino, ma infine non convincono. 26. E.g. il Re, per grazia di Dio, rappresenta la Nazione. Concezione comune fino alla Rivoluzione, sebbene già Hume, poco meno di un secolo dopo l’esecuzione di Carlo I (celebrata nel 1649), annotasse ironicamente la decadenza della sacralità regale (Whether the British Government Inclines More to Absolute Monarchy, or to a Republic, 1742). Non occorre però risalire così addietro: “identitaria” (o “esistenziale”) può esser detta anche la concezione politica, non molto democratica però influente, di Carl Schmitt, vedi: G. Azzariti, Critica della democrazia identitaria, Roma-Bari: Laterza, 2005. 27. Per varie e concomitanti ragioni, oggi siamo più abituati a centrare l’attenzione sulla persona del capo dell’esecutivo, ma è chiaro come, diffusa in Europa fino a poco tempo fa, non fosse meno simbolica, ancorché più democratica, l’idea del parlamento, e persino del singolo deputato, come rappresentante della Nazione unica e indivisibile – peraltro giustificazione classica, accanto alla - 170 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione scomparsa, ha da tempo perso gran parte della sua forza, né questa potrà essergli restituita dall’idea (più recente, ma non molto meno mitologica) di una corrispondenza descrittiva ricostruita su base statistica – la scarsa identificazione simbolica con il potere sovrano, d’altronde, si trova proprio al centro della crisi della legittimità, caratteristica delle società post-tradizionali e tra i principali motivi della svolta deliberativa. D’altra parte, in presenza di un’identificazione tanto forte da reggere per intero il peso simbolico della rappresentanza, ci si potrebbe ben chiedere quale spazio rimarrebbe per un ragionevole discorso pubblico. Le due restanti opzioni potrebbero corrispondere alla radicalizzazione, rispettivamente, della proposta della Young e di quella partecipativa. Anch’esse, però, sono incompatibili con la deliberazione per i motivi visti poc’anzi, oltre che pressoché impossibili da applicare in modo soddisfacente. Il risultato è che, nei fatti, a fronte d’una rappresentanza simbolica/identitaria parziale e disfunzionale, la contrapposizione con la partecipazione diretta si ripresenterà continuamente. Sarà tanto più vano continuare a ribadire, pur con molto buon senso, come le relazioni politiche siano più complesse e multiformi di quanto usualmente non ce le si figuri, perché se il concetto dell’azione collettiva è informato sulla sovranità, tale figurazione, certo semplicistica e fallace, non è praticamente dispensabile. Perciò, da un lato, se anche fosse possibile realizzare in modo soddisfacente la rappresentanza in un sistema politico sovranamente unitario, ciò renderebbe insensata la deliberazione, alternativamente vanificando quella tra i rappresentanti eletti, nel caso questi dovessero agire in stretta conformità alla volontà dei loro rappresentati, oppure quella nella più ampia opinione pubblica, che diverrebbe irrilevante al confronto delle decisioni assunte nel luogo della sovranità.28 In un tale contesto, non si pone tanto la questione se i soggetti della deliberazione debbano essere tutti i cittadini o soltanto i rappresentanti, giacché in senso proprio nessuno delibera – basti pensare a come schieramenti precostituiti e stabili, che sono insieme il risultato e il prerequisito del funzionamento di un sistema del genere, rendano le posizioni politiche rigide e indisponibili al dialogo, tanto nell’opinione pubblica quanto nelle istituzioni. D’altro canto, se nel medesimo quadro concettuale la relazione identitaria non appare pienamente valida, come perlopiù accade in realtà, una discussione pubblica sarà in certa misura possibile, ma si ricadrà nella confusa contrapposizione tra rappresentanza e partecipazione, ostile alla democrazia deliberativa nonché pericolosamente incline ad oscillare tra populismo plebiscitario ed elitismo tecnocratico. stessa deliberazione, dell’assenza del vincolo di mandato. 28. Da un punto di partenza diverso, conclusioni simili possono trarsi analizzando il ruolo assunto dalla rappresentanza in Hobbes, a fronte di una concezione radicale della sovranità: B. Garsten, Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment, Cambridge MA: Harvard University Press, 2006, capp. 1 e 6. Parte seconda: Temi e problemi - 171 - Da questa impasse si può tentare d’uscire superando in una prospettiva discorsiva la concezione identitaria e monistica della sovranità, ed è per questa via che la teoria critica può trovarsi a convergere, nell’apprezzare la rappresentanza, con la tradizione del repubblicanesimo moderno. Sebbene questo sviluppo sia già prospettato nell’opera di Habermas, quivi si tiene su di un livello relativamente astratto,29 non specificando una concezione vera e propria dei soggetti politici.30 Infatti, da un lato la società civile e i movimenti che agiscono entro di essa non possono assumere sic et simpliciter il ruolo dei soggetti della deliberazione, sia per le ragioni precedentemente esposte contro la conversione di descrizioni sociologiche in elementi della teoria normativa, sia perché, anche lasciando cadere tale considerazione, comunque s’incontrerebbe il problema di definire questi soggetti collettivi in modo formalmente riconoscibile e, perciò, politicamente azionabile. D’altro canto, la corrispettiva concezione dei «circuiti comunicativi [...] senza soggetto»,31 per le medesime ragioni, può essere forse valida come descrizione, sebbene metodologicamente peculiare,32 dell’iper-complesso funzionamento della comunicazione nella società democratica, ma niente affatto utilizzabile nella teoria politica normativa. Per la democrazia deliberativa, la posta in gioco non sta nel sostituire il “vuoto” lasciato dall’assenza del sovrano con una descrizione della comunicazione diffusa nella società, bensì nel ripensare un’azione politica che non si accontenta di costrutti sociologici o comunque descrittivi, richiedendo invece ben definiti attori. Ma questa definizione, per non contraddire il fatto del pluralismo e la libertà discorsiva dei cittadini, dovrà anch’essa presentarsi come puramente procedurale. In altre parole, asseverata la necessità di definire sul piano pratico-politico quell’elemento basilare della teoria che sono i soggetti della deliberazione, e di farlo in un modo tale da essere compatibile con una concezione della rappresentanza non più informata sulla logica 29. Si vedano ad esempio i già citati passaggi: J. Habermas, Fatti e norme, pp. 163, 356, 440-41. In Habermas si trova poco di esplicito sulle strutture rappresentative. 30. Diverso è il caso per il soggetto morale che, implicitamente o esplicitamente, è sempre al centro della filosofia discorsiva. Considero però la definizione del soggetto politico della deliberazione come un problema distinto e, in buona misura anche indipendente. Tornerò più avanti su questo punto. 31. Ivi, p. 163. 32. Per afferrare il senso in cui i discorsivisti intendono questa figura, è utile richiamare le parole di Seyla Benhabib, che esplicita un riferimento spesso oscurato sullo sfondo, «Nel considerare la forma della razionalità pratica come nucleo del governo democratico, il concetto hegeliano di “Spirito oggettivo” (objektiver Geist) mi sembra particolarmente appropriato. Perché questo concetto sia utile oggi, dobbiamo pensarlo senza ricorrere alla metaforica presenza di un super-soggetto; dobbiamo de-sostanzializzare il modello di un super-soggetto pensante e agente che ancora informa la filosofia hegeliana. Il termine “spirito oggettivo”, senza più essere implicitamente informato da questa metafora del soggetto, si riferirebbe a quelle anonime eppure intelligibili regole collettive, procedure e pratiche che formano un modo di vivere»: S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy,” p. 69, traduzione mia. Vedi anche: S. Benhabib, Cittadini globali: Cosmopolitismo e democrazia, p. 113; J. Habermas, Fatti e norme, p. 272. - 172 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione della sovranità, si dovrà affrontare il problema dell’istituzionalizzazione giuridica di questi soggetti, anche prescindendo dalle motivazioni contenutistiche (sociali, storiche, ecc.) che verso di essa possono convergere o meno. 5.1.2 Identità e soggetti deliberativi Ormai da decenni, nel più ampio quadro della critica contro la coppia universalismo/individualismo nelle concezioni politiche e morali, il tema delle identità collettive suscita un interesse sempre crescente. Sono abbastanza comuni, nella teoria e nella pratica politica, visioni sostanziali, o “essenzialiste”,33 di tali identità: concezioni per cui il fare parte, o meno, di un certo gruppo sarebbe una proprietà ascrittiva, del tutto o in larga parte indipendente dalle scelte individuali. Di conseguenza, le caratteristiche identitarie che definiscono i gruppi stessi dovrebbero essere stabili nel tempo, esistenti in qualche modo di per sé, e prioritarie rispetto alle scelte dei singoli individui. Prototipi di queste identità collettive sono il popolo o la nazione, tradizionalmente concepiti come gruppi omogenei, uniti da legami storici, culturali, linguistici ed etnici, che trascenderebbero pressoché completamente le possibilità di scelta di ciascun singolo. Oggi il dibattito è focalizzato soprattutto sui gruppi religiosi e culturali che, con la loro dimensione contemporaneamente infra- ed inter-statale, da un lato continuamente suscitano la spinosa questione del riconoscimento dei diritti delle minoranze, entro un quadro normativo che si vorrebbe contemporaneamente universalistico e democratico, mentre dall’altro appaiono talvolta in frontale contrapposizione a quello stesso ordinamento. Tuttavia, dal punto di vista della deliberazione, non sarebbe molto differente se i gruppi rilevanti fossero considerati nel modo, per altri versi opposto, più comune fino a pochi decenni fa, vale a dire come classi sociali. Certamente, fa differenza se l’identità ascrittiva/sostanziale disegna confini coincidenti con quelli di un potere politico unitario – come era il caso, almeno ideologicamente, per la terna popolo-nazione-Stato – oppure no, come oggi si può spesso osservare. A parte questo aspetto formale, però, il carattere specifico di tali identità collettive (“razze”, classi, culture, religioni...) è largamente indifferente dal punto di vista della deliberazione; rimane chiaro come la pretesa di far valere questo tipo di identità direttamente nella definizione dei princìpi politici sia incompatibile con la democrazia deliberativa. Assegnare a chicchessia una identità, con effetti anche politici, prima e/o a prescindere dall’espressione delle sue opinioni in merito, sarebbe in contraddizione con il rispetto della pari autonomia discorsiva dei partecipanti alla deliberazione – anche in questo caso, il principio deliberativo può correggere quell’oscillazione tra populismo e autoritarismo nella quale rischiano di scivolare le visioni contenutistiche e teleologiche 33. La stessa Benhabib critica recisamente «l’essenzialismo culturalista», vedi: S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Parte seconda: Temi e problemi - 173 - della democrazia, fondate su concezioni sostanziali della volontà generale, del destino di un popolo, del benessere della popolazione, o altre simili ipostasi.34 Dal punto di vista democratico-deliberativo, la replica “standard” contro le concezioni essenzialiste dell’identità, consiste nel far notare come, nei fatti, la formazione delle identità, individuali e collettive, sia un processo complesso e variabile, tessuto intricato di fattori sociali e scelte personali, perciò irriducibile a forme rigide e generalizzabili. All’essenzialismo si contrappone una posizione “costruttivista”, che considera le identità come prodotti di processi complessi, in parte direttamente dipendenti dalle scelte individuali.35 Entro quest’ampia cornice, proprio la pubblica deliberazione potrebbe offrire uno spazio privilegiato nel quale le identità vengono affermate, contestate e continuamente rinegoziate; dunque, contrariamente a ciò che potrebbe valere per un liberalismo rigidamente individualistico, le pretese identitarie non sarebbero un male per la deliberazione, purché adeguatamente comprese ed articolate.36 Pur considerando questa linea di risposta di per sé corretta, tanto descrittivamente quanto normativamente, non la ritengo utilizzabile per la democrazia deliberativa. Questo perché, coerentemente con la concezione costruttivista, il significato assunto dalle identità è doppiamente contingente, tanto nella formazione di esse quanto nel ruolo politico svolto, e senza che i due aspetti procedano necessariamente assieme. Accettate le pretese epistemologiche e descrittive avanzate dai “costruttivisti”,37 infatti, si dovrà concordare che, proprio perché le identità sono frutto di elaborazioni complesse e variabili, saranno possibili anche casi più o meno corrispondenti, nella prassi, a ciò che gli “essenzialisti” erroneamente propongono come descrizione generalmente valida. E ancora, prescindendo dalla questione fattuale dell’origine e della trasformazione delle identità, è pur vero che, in vari momenti, molte di esse sono state utilizzate come se rappresentassero essenze immutabili – non sarà poi un caso se le prospettive essenzialiste, teoreticamente misere come sono, hanno spesso trovato ascolto e notevole rilevanza politica. Apparirà poi chiaro 34. Una tesi radicalmente essenzialista è quella dello scontro tra le civiltà: S. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano: Garzanti, 1997. 35. I. M. Young, “Difference as a Resource for Democratic Communication”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Bohman e W. Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997; S. Benhabib, “Civil Society and the Politics of Identity and Difference in a Global Context”, in Diversity and Its Discontents, Princeton: Princeton University Press, 1999; I. M. Young, Inclusion and Democracy, cap. 3; S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. 36. J. Quong, “Are Identity Claims Bad for Deliberative Democracy?”, Contemporary Political Theory 1, no. 3 (2002): 307-27. A ciò ben corrisponde la più ampia apertura a forme comunicative differenti dai discorsi argomentativi orientati verso l’universalistico valore della giustizia, come per l’appunto sosteneva la Young. 37. Ci sono peraltro modi diversi, non necessariamente tra loro compatibili, di rigettare le tesi essenzialiste: S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, pp. 22 ss. - 174 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione come non sia compito di una teoria della democrazia deliberativa raccomandare il modo in cui i cittadini dovrebbero concretamente elaborare le proprie identità collettive ed individuali. Per deliberare riguardo qualsiasi argomento, compresi quelli fondamentali per la definizione della propria appartenenza identitaria, è prioritariamente necessario riconoscersi reciprocamente come soggetti capaci d’interazione discorsiva. Ciò però significa o che la definizione di un’identità comune è a sua volta prioritaria rispetto alla deliberazione – cadendo in quel modello essenzialista, rigido ed esclusivo, incompatibile con le istanze normative alla base della stessa democrazia deliberativa – oppure che non è su tale terreno, né su altra argomentazione contenutistica, che dovranno essere definite le caratteristiche dei soggetti della deliberazione. Perciò, una posizione costruttivista può presentarsi come una descrizione fattuale, o anche come un elemento normativo compatibile con la democrazia deliberativa, non però contribuire a definire quest’ultima.38 Non è attraverso la contrapposizione tra diverse teorie dell’identità, a prescindere dalla loro forma, che si può risolvere la questione, politica, della definizione dei soggetti della deliberazione. Dal punto di vista della democrazia deliberativa, non si tratta di opporre una concezione corretta ad altre erronee, quanto piuttosto di definire i soggetti politici in modo per quanto possibile indipendente dalla questione stessa. Il tema dell’identità non smette di essere rilevante, ma non può coincidere con la definizione dei soggetti della deliberazione. Tale posizione rispecchia la separazione in linea di principio tra società e politica, sostenuta nel precedente capitolo, perché è tale distinzione a lasciare lo spazio per quella porzione (piccola o grande che sia, questa è una variabile empirica) dell’elaborazione di identità che, seguendo logiche diverse da quella della deliberazione, rischierebbe di dissolvere la possibilità di quest’ultima.39 *** 38. Questa posizione non necessariamente contraddice quella della Benhabib che, al pari di altri teorici, sembra pensare alla deliberazione come una sorta di “soluzione” ai problemi del multiculturalismo; si vedano anche: M. Deveaux, “A Deliberative Approach to Conflicts of Culture”, Political Theory 31, no. 6 (2003): 780-807; J. S. Dryzek, “Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia”, Political Theory 33, no. 2 (2005): 218-42. Restano però margini di ambiguità, dovuti alla struttura teleologica della teoria critica, che nel caso della Benhabib si riflette anche in un nesso apparentemente immediato tra la determinazione del soggetto morale e la politica deliberativa: S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, cap. 4. 39. Più spesso è prevalsa la preoccupazione opposta, il che è comprensibile a partire dal fatto che Habermas e gli autori a lui più vicini hanno tentato di poggiare la propria concezione del soggetto politico su considerazioni psicologiche circa la costituzione del sé, vedi: M. E. Warren, “The Self in Discursive Democracy”, in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di S. K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Parte seconda: Temi e problemi - 175 - Per meglio comprendere come la critica fin qui presentata colpisca anche le più accorte posizioni costruttiviste, si può ancora prendere ad esempio la concezione della rappresentanza proposta dalla Young. Come si è detto, il punto di partenza è la critica alla deliberazione quale procedura ‘centrata’ e da svolgersi ‘faccia-a-faccia’.40 L’altro pilastro di questa concezione della rappresentanza si trova nella considerazione dei gruppi sociali quali suoi principali soggetti. Tale esito è certo motivato dall’impegno per l’inclusione socio-politica, tuttavia esso trova le proprie ragioni teoriche proprio nel tentativo di superare la logica dell’identità, o «metafisica della presenza» che dir si voglia. L’idea dell’autrice è che i «sistemi di rappresentanza politica non possono rendere gli individui presenti nella loro individualità», perciò essi dovrebbero piuttosto «rappresentare aspetti dell’esperienza di vita, dell’identità o delle credenze di una persona, o l’attività nella quale essa ha affinità con altri» e «potenzialmente ci sono molti aspetti o gruppi di affinità di tal genere».41 Da ciò seguirebbe che la relazione di rappresentanza, già differenziata nei momenti di accountability e authorization, sia da articolare ulteriormente per accogliere le sfaccettature di identità non più semplicisticamente ridotte ad essenze immutabili. L’autrice individua tre ordini di criteri per definire gli insiemi sociali rilevanti: gli interessi, le opinioni e le prospettive.42 Opinioni e interessi sarebbero adatti ad essere rappresentati, rispettivamente, da strutture come i partiti o i gruppi di pressione (lobbies). Associazioni di questo tipo tendono ad escludersi reciprocamente, richiedendo un compromesso oppure sfociando nel conflitto aperto. Le prospettive implicherebbero una distinzione più sottile, senza contrapposizione diretta, il che le renderebbe particolarmente importanti per lo svolgersi della deliberazione pubblica, ma anche bisognose di sistemi elaborati appositamente per favorirne la rappresentazione politica. Ad esempio, l’autrice fa riferimento ai gruppi definiti da sesso e razza all'interno di società più o meno discriminatorie. Entro questi gruppi sociali coesistono opinioni e interessi divergenti, tuttavia l'appartenenza ad essi implicherebbe la condivisione di una prospettiva generale nel guardare al mondo, da intendersi come punto di partenza di una deliberazione che rimarrebbe aperta e pluralista anche riguardo le identità collettive, in armonia con la posizione costruttivista. La Young esamina brevemente diversi modi di favorire la rappresentanza per gruppi sociali, sostenendo che, sebbene anche altri espedienti siano possibili (dalle quote riservate al ridisegno dei collegi elettorali),43 la soluzione preferibile sia quella 40. I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 44 ss., 121 ss. 41. Ivi, p. 133, traduzione mia. 42. Ivi, pp. 134 ss. 43. Negli Stati Uniti, per assicurare rappresentanza politica ad alcuni gruppi sociali, soprattutto afroamericani e latinos, entro un sistema quasi esclusivamente uninominale e maggioritario, si disegnano alcuni collegi in modo da includere maggioranze di elettori appartenenti a quelle che, nell’in- - 176 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione di adottare sistemi elettorali puramente proporzionali.44 I sistemi proporzionali, infatti, tendono a pluralizzare la rappresentanza e perciò consentirebbero di far valere il peso delle prospettive all'interno della scelta dei rappresentanti, impedendo che siano schiacciate da interessi e opinioni, come tendenzialmente accadrebbe nei sistemi uninominali. Il sistema proporzionale, rispetto ad altre misure per favorire la rappresentanza dei gruppi, avrebbe anche il vantaggio di ottenere il risultato senza generare automaticamente ulteriori esclusioni, come avverrebbe invece ridisegnando ad hoc i confini dei collegi elettorali, né di “congelare” le medesime prospettive sociali, che è il rischio insito nel riservare alcuni seggi alle minoranze. L’argomentazione proposta dalla Young vuole evitare i rischi dell’essenzialismo identitario, perché non pretende di definire in anticipo quali siano le prospettive sociali bisognose di rappresentanza specifica,45 e tuttavia ricade ancora nell’indebito uso di elementi descrittivi entro la struttura della teoria normativa, col risultato di indebolire la validità di quest’ultima. Infatti, la difesa di un sistema proporzionale condotta in questi termini, lungi dal rappresentarne una coerente prosecuzione, contraddice patentemente i positivi risultati della precedente rielaborazione del concetto di rappresentanza. Anche ammettendo che il sistema proposto favorisca l’espressione delle prospettive sociali,46 tale obiettivo potrebbe essere conseguito solo al prezzo di abbandonare la concezione relazionale precedentemente elaborata – quest’esito è implicito già dal momento in cui si utilizza descrittivamente il concetto di rappresentanza, cosa che potrebbe aver senso soltanto entro la logica di una volontà sovrana che, se non può essere unitaria in concreto, dovrà almeno simbolicamente presentarsi come tale. La caratteristica che rende i sistemi proporzionali appropriati a rappresentare le prospettive sociali – caratteristica che, quindi, dovrebbe essere condivisa anche da proposte differenti volte al medesimo scopo – sta proprio nel non individuare prima della votazione l’insieme di elettori che corrisponderà a ciascun candidato. Così, mentre in un sistema uninominale ad ogni rappresentante corrispondono gli elettori di una preesistente partizione territoriale, in un sistema proporzionale quali elettori corrispondano a quale eletto (o gruppo di eletti) è determinato dalla distribuzione dei voti. A questa basilare proprietà risalgono tutti i pregi del proporzionale, che sieme della società, sono invece minoranze escluse e/o svantaggiate. 44. Ivi, pp. 148 ss. Per affrontare lo stesso problema, la medesima proposta era stata avanzata da Sunstein, sebbene da una prospettiva teorica abbastanza diversa: C. R. Sunstein, “Beyond the Republican Revival”. Vedi anche sopra, p. 48. 45. Posizioni come quella espressa da Will Kymlicka (W. Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, Bologna: il Mulino, 1999) sono state ampiamente criticate proprio su questo punto, si vedano: S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, cap. 2; I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 144 ss; M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity, cap. 1. 46. Il che però è dubitabile: Ivi, cap. 5. Parte seconda: Temi e problemi - 177 - spesso fanno concludere per la sua intrinseca maggiore democraticità,47 e in particolare quelli relativi alla rappresentanza delle prospettive sociali. Tuttavia, ciò crea ostacoli insormontabili per il funzionamento di qualsivoglia relazione deliberativa tra elettori ed eletti. Dal punto di vista di un candidato, l’indeterminatezza dell’insieme dei suoi elettori rende impraticabile, date le dimensioni delle circoscrizioni elettorali,48 stabilire qualsiasi rapporto anche solo vagamente discorsivo. Allo stesso modo, una volta eletto, il rappresentante non avrà la possibilità di iniziare alcuna deliberazione con i suoi elettori, semplicemente perché, a meno di possedere poteri divinatori, non avrà modo di sapere chi essi siano; tutt’al più egli potrà trovarsi di fronte aderenti e simpatizzanti del suo partito, il che però né corrisponde all’insieme degli elettori né definisce un buon contesto per deliberare.49 Il tentativo di soddisfare alcuni gruppi sociali di riferimento, plausibile realizzazione concreta dell’intento del sistema, ha poco a che vedere con una relazione deliberativa, anche perché, per definizione, tali gruppi sono internamente plurali, multiformi e cangianti, dunque non possono costituire di per sé un partner discorsivo – per far ciò, dovrebbero prima auto-definirsi procurandosi dei rappresentanti, una circolarità che non permette di risolvere il problema. L’indeterminazione colpisce d’altronde nei due sensi, ed anche per i cittadini è impossibile sapere, prima che sia terminato il conteggio dei voti, chi davvero abbiano favorito con il proprio suffragio. Qui sono rilevanti due tipi di sistema proporzio47. Hans Kelsen è il capofila teorico di questo apprezzamento (H. Kelsen, “Essenza e valore della democrazia”, in La democrazia, Bologna: il Mulino, 1998), che tuttavia era comunemente presentato come alternativa “democratica” al maggioritario già a partire dall’ultimo quarto dell’ottocento. 48. È certo possibile rimpicciolirle, ed effettivamente è raro che i rappresentanti siano eletti in un’unica circoscrizione coincidente con i confini dello Stato. Tuttavia, se è vero che circoscrizioni più piccole, con un minor numero di candidati, attenuano il problema dell’indeterminazione del nesso elettori-eletti, ciò accade soltanto al prezzo di diminuire la proporzionalità del sistema stesso, vanificando dunque, in parte o del tutto (comunque in misura corrispondente all’attenuamento dell’indeterminazione), l’intento di offrire rappresentanza ai gruppi minoritari. 49. Anche senza considerare l’eventuale degenerazione degli apparati partitici (o la «legge ferrea dell’oligarchia» di Michels), è sufficiente pensare ai rischi della “polarizzazione di gruppo” (C. R. Sunstein, “The Law of Group Polarization”; C. R. Sunstein, Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide, Oxford, New York: Oxford University Press, 2011). Ora, questa polarizzazione non è soltanto una contingenza empirica, bensì intrinseca alla forma partito, che ha la propria ragione d’essere nell’inquadrare gli individui agenti in una struttura per perseguire fini comuni; tanto maggiore quest’efficienza, tanto più cioè i partiti funzionano efficacemente come tali, tanto minore lo spazio per la deliberazione inter-partitica e perciò tanto più polarizzata quella interna. Il contraltare del deprecato fatto che nei sistemi maggioritari i voti per i candidati perdenti siano “sprecati” è che nei collegi uninominali gli eletti possono trovarsi a rispondere, almeno in certa misura, anche all’opinione di chi non li ha votati, il che amplia in modo cruciale, più che meramente quantitativo, la platea dei possibili partecipanti. Certamente, però, questo non vale più quando, a seguito della manipolazione dei collegi (Gerrymandering, una pratica malamente diffusa nel sistema statunitense), si costituiscono ad arte elettorati ideologicamente omogenei. - 178 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione nale: il voto può essere espresso a favore di liste bloccate, oppure al voto di lista si possono aggiungere una o più preferenze per i singoli candidati. Nel primo caso (largamente prevalente), la scelta degli eletti è demandata pressoché esclusivamente ai partiti, col che diviene evidentemente impraticabile qualsiasi relazione deliberativa tra rappresentati e rappresentanti, essendo questi ultimi ancor più incentivati a rispondere delle proprie azioni ai rispettivi capi, anziché agli elettori. Non conoscendo in anticipo la distribuzione dei voti tra i partiti, gli elettori non possono davvero esercitare neppure quel minimo di controllo sui candidati “marginali”, collocati nelle liste in posizioni tali da renderne l’elezione incerta.50 Anche nel secondo caso, sistema con preferenze, non potendo prevedere la distribuzione di queste ultime, nessun elettore può davvero sapere se, nell’esprimere il proprio voto, stia contribuendo ad eleggere il candidato preferito oppure, qualora questo non ricevesse un numero sufficiente di preferenze, altri candidati nella stessa lista. Inoltre, il problema delle dimensioni delle circoscrizioni elettorali colpisce anche gli elettori che, ceteris paribus, nel tentare di comunicare con i propri eletti incontreranno problemi tanto maggiori quanto più ampie, dunque rispondenti alla ricercata proporzionalità, saranno le circoscrizioni. Si può anche notare come, tanto per gli eletti quanto per gli elettori, la possibilità di ridurre l’indeterminazione che ostacola una relazione deliberativa poggi sul ruolo di mediazione assunto dai partiti politici. Questo però non risolve il problema. A certe condizioni i partiti (od organizzazioni funzionalmente omologhe) potrebbero offrire buoni fora deliberativi, tuttavia ciò avverrebbe necessariamente a spese d’una rappresentanza dei gruppi sociali appropriata ad una concezione costruttivista. Infatti, perché la deliberazione nei partiti possa equivalere ad un rapporto discorsivo caratterizzato dai momenti di accountability ed authorization è necessario che gli stessi partiti tengano il ruolo di primaria struttura d’individuazione delle relazioni politiche. Ciò però, ricalcando il discorso della Young, richiederebbe che quel che i partiti tendenzialmente rappresentano meglio (gli interessi e le opinioni) facesse premio sulle prospettive sociali, generando effetti esclusivi ed impoverendo la qualità comunicativa della deliberazione, oppure che i confini tra un partito e l’altro corrispondessero perfettamente a quelli tra i gruppi definiti dalle prospettive sociali. Ma se questo secondo fosse il caso, non sarebbero forse le opinioni e gli interessi – che secondo la Young hanno comunque legittimità nel loro proprio ambito – a rischiare d’essere messi da parte? Certo, si potrebbe immaginare che i partiti corrispondessero 50. Ad esempio, potrei volere l’elezione del quinto candidato, che giudico onesto ed in linea con le mie opinioni, di una certa lista, mentre penso che il sesto sia incapace e corrotto (o, peggio, viceversa). Con ciò non ho proprio modo di decidere se dare il mio voto a tale lista oppure no. Essendo compromessa, se non cancellata, la capacità di giudicare i rappresentanti per poi conferir loro, o meno, l’autorizzazione ad agire in mio nome, anche l’eventuale comunicazione con essi non potrebbe essere deliberativamente significativa. Parte seconda: Temi e problemi - 179 - stabilmente non solo alle diverse prospettive, ma anche alle divisioni tra interessi ed opinioni, e qualunque altra caratteristica si volesse considerare; sennonché in tal modo si starebbe dipingendo proprio quel rigido modello essenzialista che alla deliberazione sottrae completamente la definizione delle identità (con la differenza, non proprio migliorativa, che le dilatate appartenenze partitiche si annetterebbero anche quelle socio-culturali), il contrario della democrazia deliberativa flessibilmente aperta a rappresentare le differenze che si voleva prefigurare. Ora, è opportuno allontanarsi di un passo dall’esempio specifico per tornare a notare la contraddizione logica tra l’intento di sistematizzare la rappresentanza di gruppi sociali e quello di favorire una relazione deliberativa tra rappresentati e rappresentanti. Per dire meglio, che i ‘gruppi’ siano culturali, religiosi, linguistici o qualsivoglia, è in generale la pretesa d’informare su di essi una concezione della rappresentanza, e dunque dell’azione politica, ad essere incompatibile con la deliberazione. Infatti, o si dà coincidenza a priori tra l’individuazione del rapporto elettori-eletti ed i confini dei gruppi sociali meritevoli di rappresentanza,51 ma in tal caso i gruppi stessi saranno rappresentati in modo rigido, erroneo secondo il costruttivismo nonché sottratto alla discutibilità pubblica; oppure il medesimo rapporto è individuato volta per volta attraverso il voto, impedendo perciò una relazione discorsiva tra eletti ed elettori, ricadendo nella perniciosa contrapposizione tra partecipazione e rappresentanza della quale si è già detto. La rappresentanza su base territoriale non è una soluzione perfetta, ma nell’imperfezione caratteristica di ciò che è politico perlomeno consente, non garantisce, di mettere in atto relazioni deliberative tra elettori ed eletti. *** Le difficoltà osservate nel costruire il soggetto della deliberazione in relazione a qualsiasi tipo di “gruppo” caratterizzato contenutisticamente riposa sul fatto evidente che chi compie atti linguistici, può dunque partecipare a dialoghi e discussioni con altri dotati della medesima capacità, ed eventualmente delegarli a parlare in sua vece (la delega essendo un performativo linguistico relativamente basilare), dev’essere pur sempre una persona singola – una tautologia prima che un fatto, perché il ruolo del soggetto argomentante si trova già per definizione nella grammatica della deliberazione. Certo, si può psicologicamente osservare quanto poco unitaria sia l’identità personale e, mentre la storia e l’antropologia mostrano come l’enfasi sull’individuo contrapposto al collettivo sia tutt’altro che universale, la filosofia è impegnata, con alti e bassi da almeno due secoli, a distruggere le fallacie astrattive del soggettivismo. La rielaborazione discorsiva della teoria critica, d’altra parte, in51. Qui lascio sullo sfondo l’arbitrarietà intrinseca ad un giudizio del genere; arbitrarietà solo di poco attenuata se, anziché gruppi specifici, si indica una tipologia formale, come fa la Young. - 180 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione cominciava proprio dalla pretesa di superare la soggettivistica filosofia della coscienza.52 Ma per quanto si possa enfatizzare la ricostruzione d’interazioni comunicative decentrate e “senza soggetto”, nulla di tutto ciò può oscurare come la possibilità di elevare pretese di validità richieda sempre anche una presa di posizione in prima persona singolare. Certo, quello discorsivo è intrinsecamente un co-soggetto, ma è proprio il riconoscimento di questa pluralità a richiedere l’individuazione dei singoli (inter)agenti; di converso, sono i pensieri orientati verso “super-soggetti” (collettivi ma unitari e/o unici) quelli più propensi ad annullare i confini tra gli individui. Invece, anche nel quadro del superamento del paradigma della coscienza, dovrebbe essere la riaffermazione del soggetto come agente discorsivo ad esemplificare l’impegno della teoria critica per il «progetto incompiuto della modernità». Politicamente, l’individualismo e il superamento del soggettivismo filosofico procedono assieme. Il ‘noi’ presente in un dato momento come agente collettivo deve sempre, in linea di principio, poter essere scompaginato, ed eventualmente ricomposto in nuovi diversi ‘noi’, a seguito delle prese di posizione dei molti ‘io’ interagenti.53 Questo carattere del soggetto sotteso all’etica del discorso non è poi altro che la traduzione, attraverso la filosofia del linguaggio, dell’ideale illuministico e kantiano dell’autonomia – ed è qui che, esplicitamente o meno, si appuntano gli attacchi più radicali contro tale posizione. Ma se così è, non serve neanche passare attraverso la critica postmoderna, è sufficiente il Liberalismo politico di Rawls per notare come una tale concezione della persona rappresenti pur sempre una dottrina comprensiva,54 dunque politicamente problematica. Questa struttura, ancora bipartita tra fondamenti teorici quasi-trascendentali e pretese conferme empiriche,55 potrà funzionare per l’etica, ma sul piano politico incontrerebbe difficoltà analoghe a quelle di qualunque altra concezione contenutistica del soggetto. Ad esempio, la teoria discorsiva può essere da un lato attaccata perché presuppone un’identità personale troppo “socializzata”,56 mentre, all’opposto, un communitarian potrebbe non notare significa52. Vedi sopra, p. 81. 53. Ha ragione la Young nell’osservare come l’unità del corpo politico non possa essere assunta né come premessa né come obiettivo prefissato della deliberazione: I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 40 ss. La produzione di un ‘noi’ come agente collettivo è un esito puramente contingente. Vedi anche: N. Urbinati, Representative Democracy, p. 204. 54. J. Rawls, Liberalismo Politico, lezione I, § 5 e II, § 2. 55. Ad esempio, la teoria degli «stadi morali», formulata da Lawrence Kohlberg, svolge un ruolo analogo alle considerazioni sociologiche di cui si è detto nel capitolo precedente, con ciò esponendosi allo stesso tipo di critiche, che tuttavia risultano meno stringenti finché si rimane sul piano della morale, come distinto da quello politico. Si veda comunque: J. Habermas, “Coscienza morale e agire comunicativo”, in Etica del discorso, Roma-Bari: Laterza, 1989. 56. D. McIntosh, “Language, Self, and Lifeworld in Habermas’s Theory of Communicative Action”. Parte seconda: Temi e problemi - 181 - tive differenze rispetto a quell’individualismo liberale ampiamente criticato come astratto e irrealistico.57 Di nuovo, la via d’uscita passa per la strettoia d’una posizione puramente procedurale. La teoria deliberativa deve rinunciare fin da subito a dire alcunché circa le caratteristiche ascrittive, o persino la loro mera tipologia, che definiscono l’identità (individuale o collettiva) del soggetto. Quale sia la natura umana, se ve ne è una, o quali le caratteristiche reali di una forma di vita sociale, situata in un certo tempo e luogo, è per la teoria del soggetto politico del tutto indifferente, benché rilevante per l’attuabilità della democrazia deliberativa – proprio allo stesso modo della presenza di quell’ethos democratico, già osservato come pragmaticamente necessario ma niente affatto pre-ordinabile dalla teoria. Soltanto le formali condizioni di possibilità di una discussione argomentata e tra pari definiscono ciò che dev’essere il soggetto della deliberazione, e solo dal punto di vista dell’agire politico; nulla è necessario, né possibile, prescrivere per qualunque altra sfera si voglia individuare entro la vita sociale ed individuale. A rigore, contra Habermas,58 nemmeno si afferma che le persone siano effettivamente capaci di tale interazione discorsiva;59 certamente, anche qui vari requisiti tenderanno ad imporsi all’attenzione, ma non potranno essere pregiudicati dalla teoria.60 Dunque, un appropriato soggetto politico corrisponde ad una personalità giuridica astratta, definita solo dalle condizioni di possibilità della deliberazione. Un sistema giuridico accorto della distinzione tra società e politica dovrebbe essere in grado di definire questi soggetti in modo rigidamente individualistico e privo di connotazioni differenti dal riconoscimento del pari diritto di partecipare alle discussioni e alle decisioni pubbliche, senza tuttavia che ciò implichi alcuna pregiudiziale sull’assetto – magari spiccatamente collettivistico, se a questo dovesse condurre la deliberazione – dell’insieme della società. La presupposizione dell’autonomia fattualmente riscontrabile in un soggetto socializzato secondo certe forme, e non altre – e di conseguenza il suo riflesso in un sistema, sia pur sempre “insaturo”, di diritti non sol57. Penso ad esempio alla linea di critica avanzata da Michael Sandel: M. J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; M. J. Sandel, “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”, Political Theory 12, no. 1 (1984): 81-96. 58. J. Habermas, “Stato di diritto e democrazia: nesso paradossale di principi contraddittori?”. 59. Perciò, tentativi di ripensare la deliberazione a partire dalle capacità che si pretende di poter riscontrare nei cittadini (J. Johnson, “Arguing for Deliberation: Some Skeptical Considerations”; S. W. Rosenberg, “The Empirical Study of Deliberative Democracy: Setting a Research Agenda”; S. W. Rosenberg, Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern?, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007) non sono particolarmente rilevanti, corretti o meno che siano i giudizi empirici. D’altra parte, chi sono questi cittadini empiricamente osservabili dai quali si vorrebbero trarre conseguenze generalizzabili? quelli statunitensi o quelli italiani? quelli del 1998, del 2007 o quelli odierni? Vedi anche sopra, pp. 104 ss. 60. Vedi sopra, p. 156. - 182 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione tanto politici – che ancora informa contenutisticamente la posizione habermasiana, non è tenibile da un punto di vista puramente procedurale, sebbene si possa plausibilmente argomentare che per la concreta realizzazione della democrazia costituisca una necessità di fatto. Chiaro è come, nella prassi, i diversi aspetti della vita degli individui in società siano inseparabilmente connessi, così s’incontreranno contesti socio-culturali più favorevoli alla democrazia, mentre altri decisamente ostili. D’altronde, la teoria deliberativa non vuole presentarsi come neutrale rispetto alle posizioni anti-democratiche. Soltanto, chi volesse determinare in anticipo quali società, quali culture e quali concezioni dell’identità fossero compatibili, o meno, con la deliberazione democratica sarebbe in contraddizione con i princìpi di quest’ultima nonché, di fronte alla varietà della storia umana e ad un futuro pur sempre imprevedibile,61 assai arrogante sul piano teorico. Però, l’elaborazione di un soggetto come pura condizione di possibilità della procedura deliberativa – oltre a lasciare relativamente scoperto il versante motivazionale, come non può evitare di fare una posizione procedurale – per definizione non include alcunché di utile a delimitare preventivamente la platea dei partecipanti. Privato il soggetto di qualsiasi caratteristica ascrittiva (etnia, cultura, identità, e così via), resterebbe un indefinito universale “tutti”, evidentemente impraticabile in condizioni reali. Certo, una democrazia migliore consentirebbe più spazio e maggiore potere alle libere associazioni di cittadini, ma la questione di una basilare delimitazione dei possibili partecipanti non può essere evasa, per ragioni teoriche prima ancora che pragmatiche. La definizione normativa dell’aspetto contenutistico dei soggetti della deliberazione, cui corrisponde la determinazione formale dei limiti alla partecipazione, è demandata a ciò che si delibera; così s’intrecciano il ‘chi’ ed il ‘che cosa’ della democrazia deliberativa. 5.2. Che cosa si delibera Si possono esaminare gli oggetti della deliberazione in base alla forma che assumerà la conseguente decisione – una legge, un regolamento burocratico, un ordine esecutivo, un giudizio in tribunale e così via – e al dominio nella quale essa si eserciterà. Questo secondo elemento può essere a sua volta distinto in quanto corrispondente ad una delimitazione locale (e.g. cittadina, statale, internazionale) oppure contenutistica (politica economica, diritto penale, trasporti pubblici, o quel che si voglia). In 61. L’esempio è quello più ovvio: l’antico contesto nel quale è nata la democrazia, assieme a buona parte dei concetti politici ancora in uso, mostrava condizioni sociali e culturali, una visione del mondo e del soggetto entro di esso, tanto differenti da quelle odierne da far impallidire contrasti che oggi sembrano abissali. Parte seconda: Temi e problemi - 183 - corrispondenza con la struttura del precedente paragrafo, la forma delle decisioni deliberate è rilevante soprattutto per approfondire il significato del ruolo dei cittadini e dei loro rappresentanti (o di chiunque partecipi della politica in senso lato, dai magistrati ai capi di governo); il dominio nel quale le stesse decisioni si esercitano, invece, è più immediatamente connesso con la delimitazione, volta per volta, dei soggetti interessati dalla deliberazione. Raramente, se mai, questi aspetti saranno tra loro indipendenti. Tuttavia, ha senso analizzarli separatamente poiché le loro reciproche connessioni non sono date in una singola configurazione necessaria, dipendendo bensì dal modo complessivo d’intendere e organizzare la politica, disponibile a sua volta (pur sempre, di fatto, solo parzialmente) alla stessa deliberazione democratica. Entro la questione del dominio delle decisioni deliberate, concentrerò l’attenzione sul primo aspetto, quello locale, perché le distinzioni possibili per contenuto sono molte di più e, per una duplice motivazione, più ardue da analizzare con distacco teorico: giacché è inevitabile nel mondo attuale avere a che fare con la politica in tutte le dimensioni, dal locale al globale, mentre è molto controverso (ossia, più immediatamente connesso ai valori volta a volta prediletti) quali siano gli ambiti della vita sociale in cui la democrazia dovrebbe intervenire, o astenersi dal farlo. Prima di procedere, una nota da tener presente è che, qui, parlare degli oggetti della deliberazione significa mettere tra parentesi l’aspetto del “come” si delibera. Vale a dire che, pur analizzando la forma assunta dalle decisioni deliberate, il riferimento non è alla questione, connessa ma non identica, delle modalità comunicative (argomentazione, retorica, narrazione, e così via) interne alla medesima interazione discorsiva, che saranno argomento del prossimo capitolo. 5.2.1 Leggi, giudizi, azioni La politica moderna, differentemente da quella antica o medievale, ha conferito alla legislazione un ruolo centralissimo, talvolta perfino esclusivo.62 A ciò hanno concorso condizioni storiche – l’affermarsi dello Stato moderno, fautore di una centralizzazione giuridica senza precedenti – e scientifico-filosofiche – come la comprensione delle leggi umane sul modello di quelle scientifiche – entrambe appoggiandosi, esplicitamente o meno, all’interpretazione della legge divina come volontà e comando, a sua volta tra le radici dell’idea di sovranità. Nell’insieme, la democrazia deliberativa non ha finora fatto eccezione, prevalentemente intendendo la deliberazione come procedura per produrre leggi, oppure, attraverso la comunicazione diffusa nella so62. Esempio paradigmatico è ancora quello di Kelsen, per il quale alla democraticità di una legislazione rigidamente accentrata poteva e doveva corrispondere l’autocrazia nell’esecuzione, sotto forma di una burocrazia governativa pur sempre sottoposta al parlamento: H. Kelsen, “Essenza e valore della democrazia,” pp. 117 ss. - 184 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione cietà, influenzarne indirettamente la stesura.63 Parrebbe proprio che ciò che la democrazia deve deliberare sia soltanto, o almeno in larga prevalenza, la produzione della legge. Tuttavia, si danno almeno due ordini di motivi per cui una figurazione tanto centrata sulla legislazione risulta insufficiente. In primo luogo, non è stato mai vero che, dato l’universale della legge, tutto ciò che è particolare – dall’amministrazione della giustizia all’applicazione di regolamenti burocratici – seguisse secondo necessità logica. Al contrario, ogni applicazione di una norma richiede un giudizio sempre controverso.64 Come minimo, i giudici non possono affatto rinunciare a discorsi interpretativi;65 anzi, proprio sulla radicalizzazione di simili casi l’ermeneutica filosofica e quella giuridica hanno potuto convergere (basti pensare a Gadamer), incidentalmente offrendo una notevole sponda a posizioni relativiste e/o irrazionaliste.66 Secondariamente, seppure si volesse concedere la pretesa esclusiva centralità della legislazione per un qualche momento passato, non si potrebbe sostenerla plausibilmente 63. Anche analisi critiche, e colorate di post-modernismo, della relazione tra legge e deliberazione finiscono per considerare scontata la suddetta corrispondenza: P. Fitzpatrick, “Consolation of the Law: Jurisprudence and the Constitution of Deliberative Politics”, Ratio Juris 14, no. 3 (2001): 281-97. 64. Ciò è filosoficamente ovvio almeno dopo Wittgenstein. Peraltro, lo specifico ruolo del giudizio nel connettere universale e particolare è prominente già in Kant; di qui la peculiare lettura arendtiana (H. Arendt, Teoria del giudizio politico: lezioni sulla filosofia politica di Kant, Genova: Il nuovo Melangolo, 2005), ispiratrice di un’ampia ripresa del tema del giudizio nella teoria politica contemporanea, che più volte ha lambito il campo deliberativo, si vedano ad esempio: R. Blaug, “Citizenship and Political Judgment: Between Discourse Ethics and Phronesis”, Res Publica 6, no. 2 (2000): 179-98; N. Urbinati, Representative Democracy, cap. 3; C. Tarnopolsky, “Platonic Reflections on the Aesthetic Dimensions of Deliberative Democracy”, Political Theory 35, no. 3 (2007): 288-312; A. Ferrarin, “Imagination and judgment in Kant’s practical philosophy”, Philosophy & Social Criticism 34, no. 12 (2008): 101-21. 65. L’ideologia del giudice quale bouche de la lois, per un curioso ricorso storico, trova eco negli Stati Uniti, dove oggi sono perlopiù i conservatori a pretendere neutralità interpretativa da parte dei magistrati, in opposizione all’attivismo ritenuto caratteristico dei giudici liberal – soprattutto in conseguenza delle sentenze che hanno scandito il movimento per i diritti civili, tra Brown v. Board of Education (1954) e Roe v. Wade (1973). Molte volte dimostrata inconsistente (recentemente: B. Z. Tamanaha, Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging, Princeton: Princeton University Press, 2009; ma si veda anche: C. R. Sunstein, “Interpreting Statutes in the Regulatory State”) la pretesa d’una rigida polarità tra formalismo e realismo, activism e restraint, non sembra però destinata a scomparire. 66. A questo primo tipo di eccessi si potrebbe ancora rispondere attraverso una concezione deliberativa del discorso giuridico, vedi: J. Habermas, Fatti e norme, capp. 5, 6. Tale considerazione non è però sufficiente perché, insistendo sulla contrapposizione, nonostante il «nesso interno», tra diritto e politica (potere), si presta il fianco alle critiche di anti-democraticità continuamente sollevate contro il giudiziario. Di converso, soltanto superando il discorso della sovranità della legge diviene possibile giustificare deliberativamente la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia – come nel modello del trial by jury – senza evocare con ciò gli spettri della tirannia della maggioranza o dell’anarchia. Parte seconda: Temi e problemi - 185 - per il presente, giacché è ormai da molto tempo che le leggi vanno perdendo le distintive caratteristiche di generalità e universalità67 – che si ritirano semmai nella giurisprudenza costituzionale, anche lì spesso vacillando di fronte a considerazioni valoriali e teleologiche68 – sfumando sempre più il confine con altre modalità di regolamentazione; senza parlare delle trasformazioni conseguenti all’internazionalizzazione e al (ri)pluralizzarsi delle fonti giuridiche.69 Però, anche ammessa l’inevitabile differenziazione nell’esercizio del potere politico, la difesa d’un modello deliberativo centrato sulla legislazione potrebbe ancora essere sostenuta a partire da presupposti morali. Pensando di fondare la validità della democrazia sul rispetto dell’eguale valore morale d’ogni individuo,70 si può argomentare, o persino dare per scontato, che, proprio in virtù della sua universalità, la legge rappresenti l’oggetto più appropriato, principale e magari unico, per la deliberazione. Così, la scarsa rispondenza della realtà all’ideale sovranità della legge potrebbe essere da un lato deprecata come una contingenza da superare, mentre dall’altro accettata soltanto nella misura in cui fosse possibile riconnettere alla supremazia della legislazione, ora anch’essa deliberativa e perciò presuntivamente razionale, quelle prassi politiche che legislative non sono – questa, per grandi linee, è la teoria della prassi giuridica prospettata in Fatti e norme. Ma, ammettendo pure (concessione non da poco) che tale tentativo di razionalizzare deliberativamente il modello classico della sovranità possa reggere l’urto d’una realtà giuridico-politica 67. Questo era già chiaro all’inizio del secolo scorso ad un giovane G. D. H. Cole, che, nell’ammirare l’opera di Rousseau, pure notava come «La distinzione tra le funzioni legislative ed esecutive è assai ardua da individuare nella pratica [...] Per quanto giusta tale distinzione possa sembrare in astratto, è chiaro come il suo effetto sia di porre tutto il potere nelle mani dell’esecutivo: la legislazione moderna occupandosi quasi sempre di classi ed interessi particolari»: G. D. H. Cole, “Introduction”, in The Social Contract and Discourses, a cura di G. D. H. Cole, London, New York: Everyman Library, 1913, p. xxvii, traduzione mia. 68. J. Habermas, Fatti e norme, § 6.2. 69. Si vedano ad esempio: S. Cassese, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma: Donzelli, 2009; S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari: Laterza, 2003. En passant, notare la differenziata pluralità (di spazi, tempi e modi) nell’esercizio del potere politico/giuridico già basterebbe a mettere fuori gioco almeno le più diffuse tra le critiche della social choice contro la realizzabilità della democrazia, che si basano per l’appunto sullo stilizzato modello di un’unica assemblea che decide di ogni cosa in forma legislativa. 70. Posizione ampiamente diffusa, con la rilevante eccezione dello stesso Habermas, che, a partire da Fatti e norme, pone il principio D “prima” della distinzione tra morale e diritto; una posizione però problematica rispetto all’etica del discorso, come già precedentemente accennato (vedi sopra, p. 87, nota 37). Nonostante ciò, e nonostante anche l’interesse mostrato per la democratizzazione dell’amministrazione, Habermas resta all’interno del paradigma centrato sull’attività legislativa; la preminenza della forma di legge è tale da retroagire fino ai radicali princìpi D ed U, che riguardano appunto «norme d’azione», benché sia evidente come i discorsi pratici non debbano necessariamente concludersi con la produzione di norme, potendo riguardare altrettanto bene giudizi o decisioni puntuali. - 186 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione sempre più complessa, già nei princìpi della deliberazione si trovano le ragioni per abbandonarlo. Per comprendere ciò, è sufficiente ripercorrere quanto argomentato. Non potendo ascrivere caratteristiche contenutistiche al soggetto deliberativo, esclusa è anche una sua definizione su base morale. Come già osservato, persino la mera autonomia, se intesa come una proprietà da riscontrare nei fatti, politicamente rappresenterebbe una finalità contenutistica non sovra-ordinabile alla procedura deliberativa praticata dai cittadini.71 Per giustificare un ipotetico sistema nel quale la deliberazione fosse limitata alla produzione legislativa, dunque, non può bastare il nesso, che appare peraltro sempre più tenue, tra la forma universale della legge ed una sua legittimità moralmente fondata. D’altra parte, il modello della legge come sovrano comando non può che condurre alle contrapposizioni tra rappresentanza e partecipazione delle quali si è detto, ostacolando perciò la possibilità di deliberare – anzi, qui ancora in modo peggiore, giacché usualmente i giudici non sono responsabili verso gli elettori, lasciando maggiore spazio all’accusa di costituire un’oligarchia. Dunque, chi vuole estendere l’ambito della deliberazione, ad includere funzioni diverse dalla legislativa, ha pienamente ragione,72 ma tale estensione può essere radicalmente democratica soltanto attraversando la correlativa critica della sovranità come modello dell’azione politica. Conseguentemente, oggetti appropriati per differenziati spazi deliberativi saranno non solo le leggi, e neppure soltanto la produzione normativa in senso più lato, bensì anche decisioni esecutive puntuali e giudizi, di diritto e di fatto. Più rilevante ancora è come la pluralità di questi contesti decisionali non sia da ricondurre, neppure in senso simbolico, ad un sistema gerarchicamente ordinato in ragione di una singola volontà, e tanto meno ad un piano o progetto unitario. Viceversa, la reciproca indipendenza degli organi decisionali è necessaria affinché entro di essi e tra di essi possano darsi relazioni discorsive.73 Lasciando cadere una concezione monistica della vo71. Questo non già perché si debba in generale mettere in dubbio l’eguale valore morale di ogni persona, bensì perché tale valore, com’è il caso per ogni idea morale, è attingibile nella prassi soltanto attraverso un consenso libero e ragionato; appunto quello che si potrebbe raggiungere entro un’adeguata discussione pubblica, senza però certezza alcuna che ciò accada effettivamente. Tentare di ignorare che la libertà discorsiva possa produrre esiti ingiusti conduce ad assurdità, come l’idea per cui la democrazia deliberativa dovrebbe “automaticamente” sottrarre riconoscimento politico a quelle posizioni considerate (troppo) immorali (il già incontrato «disaccordo non deliberativo», vedi sopra: p. 93). Certamente, è possibile, forse talvolta inevitabile, che ciò accada; non significando altro, però, che la rottura dell’ordine democratico. 72. J. Bohman, Public Deliberation, p. 187 ss. Lo stesso Bohman, peraltro, muoverà successivamente verso una posizione più articolata proprio nel trattare la questione dell’estensione della democrazia oltre i confini dello Stato-nazione: J. Bohman, Democracy across Borders. Il limite di questo e di altri simili approcci è ancora una volta il tentativo di scaricare parte dell’onere normativo richiesto su una considerazione descrittiva e quasi-sociologica dei publics. 73. Mi riferisco qui ad una indipendenza legale – se si vuole procedurale, nel senso definito in: C. Parte seconda: Temi e problemi - 187 - lontà politica – che è poi la più esposta ad indebite semplificazioni “aggregative” – sarà chiaro come l’unità di intenti tra attori diversi possa validamente prodursi soltanto attraverso la partecipazione al pubblico dibattito. In luogo di appartenenze tradizionalmente concepite come inalterabili, è soltanto la pratica deliberativa tra soggetti autonomi, tanto i cittadini come singoli quanto le istituzioni, che può conferire legittimità ad un ordinamento politico. Da un lato, la posizione sin qui esposta si allontana dalla prassi delle attuali democrazie, eppure è semplice connetterla all’autorevole principio della separazione dei poteri, pilastro del costituzionalismo.74 Da un punto di vista deliberativo, però, questo stesso principio non dovrebbe essere interpretato soltanto nella chiave storicamente prevalente, vale a dire come garanzia della protezione degli individui, e per estensione della società, contro gli abusi del governo.75 Piuttosto, anche nel guardare a queste stesse garanzie, si dovrebbe principiare dalla considerazione che una comunicazione ragionevolmente argomentata presuppone partecipanti non diretti dal comando altrui.76 E allora, che questi siano singoli cittadini, parlamenti, governi, corti giudiziarie o giurie, chiaro sarà come il metterli l’uno alle dipendenze dell’altro ostacolerebbe la deliberazione di tutti. Certo, è realistico aspettarsi che non sempre sarà possibile procedere deliberativamente, e qualsiasi ordinamento richiederà anche la presenza di relazioni comando-obbedienza – è difficile immaginare la scomparsa della coercizione legalmente sanzionata, e questa non può mascherarsi da relazione discorsiva.77 Ma, proprio per questo motivo, è tanto più necessario sottrarre alla coercizione quegli spazi che, invece, deliberativi possono essere. Perciò, fare a meno del concetto di una sovranità legislativa – da non confondere col significato giuridico della sovranità78 – non significa una diminuzione della rileF. Rostbøll, Deliberative Freedom – non certo ad una impossibile, e del tutto indesiderabile, assenza di relazioni de facto. 74. Talvolta considerato tout-court obsoleto (ma, curiosamente, da rimpiazzare con la molto più antica idea della costituzione mista): H. H. Mogens, “The Mixed Constitution Versus the Separation of Powers: Monarchical and Aristocratic Aspects of Modern Democracy”, History of Political Thought 31, no. 3 (2010): 509-31. È certo facile notare come la separazione tra i poteri non possa essere perfetta; il che però, dato che nessuna prassi è stata né mai sarà perfetta, sarebbe una motivazione ben debole per abbandonarne il principio. 75. Una lettura che, presa di per sé, ha significato soltanto presupponendo un potere sovrano applicato, per così dire “dall’esterno”, ad una società relativamente inerte (oppure, ma è lo stesso, mossa da qualche processo “automatico”); il che già basterebbe a certificarne l’anti-democraticità. 76. Questa posizione è interna al principio deliberativo, perciò non coincide esattamente con la «co-originarietà» di autonomia privata e pubblica sostenuta da Habermas, che presuppone invece una comprensiva interpretazione storico-filosofica: J. Habermas, Fatti e norme, § 3.1. 77. Benché (tanto per evitare facili fraintendimenti) l’uso della violenza possa essere indispensabile per delimitare gli spazi della parola: R. M. Cover, “Violence and the Word”, The Yale Law Journal 95 (1986): 1601-30. 78. Vedi sopra, p. 168, nota 23. Un ordinamento legale unitario, quindi sovrano nel senso giuridico, - 188 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione vanza del diritto. Diversamente, la conseguenza sarebbe una radicale divisione dei poteri che non soltanto definisce un sistema nel quale siano possibili relazioni maggiormente deliberative, ma apre queste ultime ad una partecipazione diretta che non ha alcun bisogno di auto-interpretarsi come “esterna” rispetto a strutture istituzionali assiomaticamente eguagliate al locus del dominio o degli imperativi sistemici. Il diritto mantiene dunque un ruolo imprescindibile nella democrazia deliberativa. Soltanto, il compito precipuo della legge non sarà considerato quello di regolare la società.79 Piuttosto, la caratterizzazione del diritto come medium è da percorrere fino in fondo: rilevante non è tanto l’analogia, nel coordinare le azioni sociali, con il denaro – benché anche al denaro, per il sottoinsieme dell’economia, si possa guardare come ad un mezzo per rendere comprensibili interazioni altrimenti caotiche – quanto quella con il linguaggio stesso, mezzo più generalmente presupposto, direttamente o indirettamente, da ogni interagire significativo.80 Certamente, seguendo Apel, il «metalinguaggio ultimo» resta la lingua naturale, anche per quanto riguarda la politica. E però i linguaggi naturali, inestricabilmente legati a specifici «mondi della vita», tali da creare divisioni profonde anche entro quelle che ufficialmente sono lingue unitarie,81 presi di per sé – fuori da un quadro giuridico che ne garantisca la reciproca intelligibilità, almeno nel senso minimale di limitare la violenza – sono singolarmente inadatti alla deliberazione politica, a meno di non ricadere in una visione essenzialidentitaria, per la quale neppure un piccolo borgo, probabilmente, ospiterebbe un mondo della vita sufficientemente omogeneo dal punto di vista linguistico.82 può coesistere con l’assenza di sovranità nell’azione politica: è sufficiente abbandonare l’idea classica, ma non per questo plausibile, che la legge corrisponda al comando di una volontà. 79. Ovvero «stabilizzare le aspettative sociali» o «comportamentali», come da Habermas spesso ripetuto, vedi: J. Habermas, Fatti e norme, pp. 41, 239-40, 530-31, 545. Ciò però non significa che il diritto non possa essere impiegato per tale scopo; senz’altro lo è in larga misura, ed è probabilmente vero che rappresenta per ciò uno strumento, nelle società complesse, imprescindibile. Soltanto, questa non dovrebbe esser presa a sua caratteristica distintiva, giacché è condivisa con ogni altra forma di disciplinamento sociale – la religione, la morale tradizionale, l’appartenenza etnica, forme antiche e moderne di panem et circenses: tutti strumenti che possono concorrere a mantenere l’ordine nella società, senza però essere né leggi né diritto. 80. E da ogni istituzione: J. R. Searle, “Language and social ontology”, Theory and Society 37, no. 5 (2008): 443-59. Per dire qualcosa di più sull’analogia tra diritto e linguaggio si dovrebbero introdurre elementi ulteriori, che potrebbero cadere al di fuori del necessario proceduralismo della teoria deliberativa; si veda comunque infra, pp. 230 ss. 81. Non soltanto differenze dialettali radicate in secolari differenze etniche o di classe, ma anche i molto più volatili slang possono contribuire in modo rilevante ad ostacolare la comune deliberazione. Ciò non significa che la politica non possa accogliere discorsi “vernacolari” (W. Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, New York: Oxford University Press, 2001), ma soltanto che, per una cittadinanza multiculturale, un diritto rigorosamente formalizzato sarebbe più che mai necessario. 82. Lo stesso «patriottismo della costituzione», ritenuto alternativa possibile alla degenerazione di un nazionalismo etnocentrico ed esclusivo (J. Habermas, “Una storia di risarcimento danni. Le ten- Parte seconda: Temi e problemi - 189 - D’altronde, giustificare il diritto in termini descrittivi, come necessità fattuale, porrebbe il discorsivismo in una pessima posizione di fronte a chi facesse notare che il diritto fattualmente non ha le caratteristiche che la filosofia richiederebbe. D’altro canto, la via Apeliana di subordinare il principio democratico a quello del diritto – giustificato riflessivamente come condizione necessaria perché sia possibile rispettare le norme morali senza divenire prede inermi dei malvagi – perde il punto della co-originarietà di diritto e morale, finendo così nelle stesse aporie che avevano motivato il tentativo ricostruttivo di Habermas. Per uscire da queste ambasce, la definizione del ruolo del diritto dev’essere sì normativa come vuole Apel, quindi non ridotta ad una descrizione storico-sociologica; però questa normatività non può corrispondere ad una finalità morale, che sarebbe pur sempre un’imposizione lasciata cadere sul capo dei soggetti della democrazia. La risposta possibile sta in una considerazione del diritto come condizione di possibilità non del rispetto della moralità, bensì dell’azione politica, quindi anche di quella particolare azione che è il sollevare pretese di validità, e criticarle, in un contesto deliberativo. Che sia la specifica forma della legge quella più adeguata a questo ruolo, è reso chiaro da quanto argomentato in precedenza, giacché da un lato gli spazi deliberativi devono essere delimitati in modo esplicito – perché non ci si può affidare ad una ricostruzione sociologica, per le ragioni viste nel capitolo quarto – e d’altro canto ciò deve avvenire senza presupporre contenuti valoriali/finalistici che infrangerebbero il proceduralismo. È per questo che dal punto di vista deliberativo il primo compito della legge sta nella definizione delle istituzioni democratiche e delle singole persone come agenti politici. Ciò costituisce una posizione speculare a quella habermasiana nella misura in cui – pur continuando ad affermare una sorta di «nesso interno» – non sono più le categorie dei diritti a derivare dalla volontà dei cittadini di regolare la propria convivenza in forma legislativa,83 bensì è la legittimità di quest’ultima a fondarsi sull’essere la sola risorsa disponibile per definire significativamente le persone come possibili partecipanti alla deliberazione, dunque come attori politici. L’esito pratico di tale capovolgimento può darsi nell’evidenziare l’opportunità di limitare l’uso della forma di legge, anziché enfatizzarne le possibilità espansive. Però, neanche questa può essere considerata una limitazione aprioristica, perché l’estensione più appropriata della legislazione non si determina in astratto, derivando denze apologetiche nella storiografia contemporanea tedesca”, in Germania: un passato che non passa, Torino: Einaudi, 1987), può assumere un senso radicalmente democratico, non meramente moralistico, soltanto ricordando che le «costituzioni erano per la libertà ciò che la grammatica è per il linguaggio»: T. Paine, The Rights of Man, New York: Everyman’s Library Edition, 1945, p. 93, traduzione mia. Vedi anche: J. Habermas, “Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell’Europa”, in Morale, Diritto, Politica, Torino: Einaudi, 1992 83. J. Habermas, Fatti e norme, pp. 148 ss.; J. Habermas, “Stato di diritto e democrazia: nesso paradossale di principi contraddittori?” Vedi anche sopra, p. 86. - 190 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione anch’essa dalla prassi deliberativa, sebbene sia plausibile sostenere che dovrebbe essere minore di quanto oggi non sia. Dal punto di vista deliberativo, una limitazione nell’uso della forma di legge meriterebbe d’essere presa in considerazione giacché, da un lato, l’espansione di essa mette in pericolo sia le caratteristiche che dovrebbero essere intrinseche ad un diritto democratico sia, di riflesso, la sua conoscibilità/comprensibilità da parte dei cittadini.84 D’altro canto, asseverata l’irriducibile rilevanza di altri momenti politici, segnatamente il potere giudiziario e l’amministrazione, in linea di principio nulla vieterebbe di spostare su di essi una parte dell’onere della trasformazione della società – grande o piccolo ch’esso sia, e sempre se i cittadini concorderanno che tale sia il compito della politica. In altre parole, abbandonando l’irrealistica pretesa (perlopiù implicita nelle interpretazioni “progressiste” della sovranità) di scrivere per intero il progetto di una società impiegando il linguaggio della legislazione, sarebbe forse possibile restituire maggiore efficacia al diritto medesimo, mentre i provvedimenti sociali – nella misura, quale che sia, deliberata dai cittadini – potrebbero essere meglio condotti agendo attraverso contesti diversi, più adeguati alla varietà delle questioni da affrontare. Quanto detto non significa, però, che la democrazia deliberativa dovrebbe assumere, per esempio, una posizione “di destra”, favorevole a minimizzare il peso dello Stato, contro una “di sinistra”, volta a massimizzare l’intervento pubblico; oppure, tornando a considerare il benessere sociale necessario per un’efficace deliberazione, il contrario. Simili questioni oltrepassano i limiti d’una teoria della democrazia deliberativa in quanto tale, che di fronte ad esse non può che tenersi in silenzio – certo, solo finché non contraddicano i suoi stessi princìpi – proprio perché intende costituire un quadro di riferimento nel quale contrapposizioni anche radicali siano discusse ragionevolmente, per quanto possibile, evitando la violenza. Neppure la limitazione dell’attività legislativa qui argomentata è da confondere con la posizione liberale per cui soltanto/prevalentemente i constitutional essentials sarebbero oggetto appropriato della deliberazione.85 Al contrario, un uso più limitato della legge – che in società complesse dovrebbe certo essere rimpiazzato da altre modalità di co- 84. Se dalla legge come linguaggio si passa a considerare il linguaggio giuridico, ben si nota come esso sia incomprensibile per la quasi totalità dei cittadini – compresi non di rado quelli eletti a far parte del potere legislativo. Mentre le democrazie antiche iniziavano dal rendere pubblicamente conoscibile la legge, oggi è quasi come se fossimo tornati alla sacrale impenetrabilità del diritto arcaico. Non potendo dare per scontata una lingua naturale corrispondente ad un condiviso «mondo della vita» – presupposizione comunque foriera di violente esclusioni – la comprensibilità della legislazione, a malapena all’ordine del giorno, dovrebbe invece essere un tema prioritario. 85. Una posizione, a rigore, non pertinente neppure per Rawls, che pone tale limite all’impiego ragione pubblica per ragioni prudenziali, non già di principio. Vedi sopra, p. 38. Parte seconda: Temi e problemi - 191 - ordinamento, regolamentazione e composizione delle dispute86 – potrebbe avere un significato democraticamente progressivo solo se le altre funzioni politiche fossero anch’esse esercitate, nella misura maggiore possibile, attraverso la deliberazione. Pace Pettit,87 la democratizzazione passa necessariamente per la politicizzazione di quanti più spazi decisionali, compresi quelli giudiziari, anche con la diretta partecipazione dei cittadini, sebbene non necessariamente nell’usuale forma della contrapposizione partitica.88 Certo, la deliberazione di giudizi retrospettivi di validità può e deve essere distinta da quella rivolta al futuro (tanto la produzione legislativa quanto i comandi o le autorizzazioni puntuali), esattamente nel senso per cui è ragionevole pretendere che una corte giudiziaria tenga a proprio principio il diritto esistente, e non le finalità particolari predilette dai suoi membri. Non si tratta, dunque, di assumere una posizione scettica circa la possibilità di distinguere l’applicazione della legge dall’usuale conflitto di interessi, passioni e ideologie; né, beninteso, il contrario. Piuttosto, il principio di legalità resta, come di fatto è sempre stato, dipendente dall’essere rispettato da parte di una maggioranza sufficientemente ampia. Dovrebbe risultar chiaro come l’unico rimedio per l’incertezza di questa contingenza consista nell’iterazione di ulteriori momenti deliberativi,89 giacché così come non si dà alcuna garanzia a priori contro l’eventualità che un giudice metta le proprie idiosincrasie al di sopra 86. Una simile “sostituzione” sembra d’altronde in atto da tempo; già Sartori, con sguardo “realistico”, notava la pervasività della forma del “comitato”: G. Sartori, Democrazia: cosa è, Milano: Rizzoli, 2007. Sono molti gli ambiti in cui, a fronte di una complessità sociale ingestibile con i rigidi mezzi della legislazione, si osserva un preoccupante ritirarsi della democrazia ed in generale del potere pubblico. Così i parlamenti sono sempre più deboli di fronte al ruolo crescente dell’esecutivo; così i medesimi esecutivi tendono a spostare parte delle proprie funzioni verso organismi collaterali, sottoposti a minori controlli, magari fuori dai confini del diritto pubblico; così ai giudizi in tribunale si sostituiscono arbitrati tra privati, talvolta con imprese multinazionali capaci di creare tra loro spazi quasi-giuridici fuori dal diritto statale; e così via – su questi processi, e sulle loro ambiguità, vedi anche: S. Cassese, La crisi dello Stato, Roma-Bari: Laterza, 2002. Per evitare di contrapporre soltanto buone intenzioni a tali preoccupanti tendenze, si dovrà pur trovare un modo per democratizzare anche quel che proprio non rientra nelle rigide forme del legiferare – in questo senso condivido, ad esempio, la critica di Mariano Croce contro progettati poteri legislativi cosmopolitici, sebbene non sia pienamente convinto dall’alternativo modello «giurisdizionale sovrastatale» ivi proposto: M. Croce, Sfere di dominio, Roma: Meltemi, 2008, pp. 212 ss. 87. P. Pettit, “Depoliticizing Democracy”. Vedi anche sopra, p. 34. 88. In effetti, la razionalizzazione cercata da Pettit, favorendo il pubblico giudizio (valuation) anziché la volontà collettiva, potrebbe coesistere con una partecipazione – però sempre sottoposta al rischio di conflittualità, dunque una politicizzazione anche nel senso deprecato dell’autore – più ampia di quanto non sia nelle attuali democrazie rappresentative. 89. Il modello dell’iterazione democratica, più volte ripreso dalla Benhabib (S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”; S. Benhabib, Cittadini globali: Cosmopolitismo e democrazia), in parte sulle orme di Manin (B. Manin, “On Legitimacy and Political Deliberation”) meriterebbe anch’esso d’essere esteso al di là della sola attività legislativa/normativa. - 192 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione della legge, egualmente non è disponibile altra procedura sensata, tranne il ragionevole dibattito, per valutare se vi siano stati o meno errori in tal senso.90 In termini più generali: non essendoci modo di evadere la discutibilità di ogni giudizio, è chiaro come «... quella spirale auto-applicativa di diritto che è capace di far valere l’autonomia politica»91 non possa darsi al di fuori dell’esercizio concreto e situato della medesima autonomia, questa rappresentando pur sempre un potere a disposizione di determinati agenti, il che però fa apparire fuorviante l’etichetta di ‘auto-applicativa’. Riconosciuta questa contingenza – che dal punto di vista politico non potrebbe essere elusa nemmeno se fosse possibile dimostrarne filosoficamente l’insussistenza – si comprende perché l’oggetto della deliberazione non possa essere ridotto ad una forma specifica, come quella legislativa, ma debba estendersi in linea di principio ad ogni esercizio del potere politico. L’appropriata articolazione dei poteri pubblici è però da sottoporre ad un duplice vincolo deliberativo. Da un lato le decisioni riguardanti la struttura costituzionale di un governo richiamano condizioni particolarmente esigenti per la deliberazione, tanto nel senso della sua qualità discorsiva quanto per il livello di inclusione richiesto;92 d’altro canto le divisioni stabilite non si rendono certo effettive da se medesime, richiedendo bensì il continuo esercizio d’un surplus di giudizio, del quale, forse, forme politiche più semplici e meno democratiche potrebbero fare a meno. Perciò, una teoria coerentemente deliberativa non può pretendere di determinare in anticipo come debba essere implementata la separazione dei poteri, pur dovendone affermare la necessità. Però, qui come altrove, il dover essere procedurale della teoria svolge un ruolo rilevante in negativo, escludendo che per la delimitazione dei diversi poteri si possano impiegare criteri contenutistici – ossia valoriali: teleologicamente orientati verso gli esiti desiderati. Viceversa, sarà per l’appunto la forma delle decisioni da assumere a determinare chi debba discutere che cosa, ed in quale rapporto con gli altri spazi deliberativi. Benché neppure questo secondo tipo di categorizzazione possa essere dato per scontato, né sia mia intenzione proporre rigidi precetti in merito, ho scelto di fare riferimento alla classica tripartizione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudi90. Vedi sopra, pp. 104 ss. 91. J. Habermas, Fatti e norme, p. 51. 92. Il che non è una novità, già nelle colonie americane appena resesi indipendenti il processo di ratifica dei testi costituzionali era molto più inclusivo – approssimandosi al suffragio universale maschile – di quanto non fosse la politica ordinaria, compresa quella risultante poi dalle stesse costituzioni sottoposte all’approvazione popolare; si vedano: M. W. Kruman, Between Authority and Liberty: State Constitution-making in Revolutionary America, Chapel Hill NC: The University of North Carolina Press, 1999; W. P. Adams, The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era, Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2001. Parte seconda: Temi e problemi - 193 - ziario perché ad essi si possono facilmente far corrispondere altrettanti atteggiamenti discorsivi. Che si consideri tale partizione accettabile o meno, rilevante è spostare l’attenzione verso le forme discorsive,93 proprio per poter dare un giudizio distaccato sulle strutture che ci sono più familiari, favorendo, se è il caso, quella “fantasia istituzionale” più spesso evocata che non congruamente praticata. È peraltro soltanto in forza delle forme discorsive appropriate per ogni oggetto deliberativo che si possono definire validamente le caratteristiche dei soggetti partecipanti. Solo passando di qui, ad esempio, il fatto che gli specialisti occupino un ruolo preminente nel discorso giuridico può essere reso compatibile con i princìpi democratici – allo stesso modo in cui la posizione dei rappresentanti li rende più capaci di mediare tra interessi contrapposti, ed eventualmente di assumere un punto di vista più generale; sempre a patto di mantenere attiva tanto la deliberazione tra loro quanto quella con i rappresentati. La prima e più eclatante vittima di una democrazia deliberativa così intesa sarebbe la forma di governo parlamentare, giacché, mentre il principio della separazione del potere giudiziario è incontroverso, pur non sempre conseguentemente realizzato,94 l’intreccio di esecutivo e legislativo è ampiamente praticato nelle attuali democrazie.95 Sarà già chiaro, il punto non è che alla rappresentatività inefficiente del parlamento si debba sostituire, del tutto o in parte, l’efficienza non rappresentativa del governo.96 Piuttosto, soltanto una rigida separazione tra i poteri – tale da estendersi sia al loro esercizio sia ai momenti di rendiconto ed autorizzazione – può consentire la loro reciproca indipendenza, dunque la rilevanza dei rispettivi ruoli nella deliberazione pubblica. Per contro, chiaro è come l’assenza di una coerenza per 93. Vedi anche sopra, p. 126. 94. A parte la sempre pressante interferenza degli esecutivi, penso anche a quanto sia limitata nella prassi e negletta nella teoria l’istituzione della giuria popolare, che pure è stata tradizionalmente centrale, fin dall’antica Grecia, per definire la democraticità di un governo. Circa la rilevanza delle giurie si vedano: J. Abramson, We, the Jury: The Jury System and the Ideal of Democracy, Cambridge MA: Harvard University Press, 2000; R. N. Jonakait, “The American Jury System”, (2003); A. W. Dzur, “Democracy’s “Free School”: Tocqueville and Lieber on the Value of the Jury”, Political Theory 38, no. 5 (2010): 603-30. Dato che la teoria deliberativa non deve più cadere nell’illusione che la legge rappresenti la volontà unitaria della nazione, la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, sia secondo il trial by jury o in forme nuove ancora da sperimentare, risalta più chiaramente come elemento centrale di una buona democrazia. 95. Eccezioni sono gli Stati Uniti e, parzialmente, la Francia, repubblica detta semi-presidenziale, nella quale però il governo necessita della fiducia del parlamento, il che, com’è usuale almeno da qualche decennio, implica comunque la subordinazione de facto di questo a quello (nel caso francese, in larga misura, al presidente). 96. La presupposizione di un trade-off tra efficacia e rappresentatività, un luogo comune nella letteratura politologica, perde significato una volta abbandonate concezioni semplicistiche di che cosa possa valere come efficienza, nonché superata la fallace idea della sovranità unitaria di un parlamento che sarebbe democratico in quanto rappresentazione simbolica/descrittiva della società. - 194 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione così dire “garantita” (attraverso l’imposizione del comando emesso da un sovrano) tra le azioni dei diversi poteri politici, essendo il loro accordo rimandato a momenti deliberativi dall’esito pur sempre incerto, possa produrre costi notevoli per l’efficienza di un sistema di governo.97 Ma se pure ciò è vero,98 non è forse un prezzo troppo alto da pagare per la possibilità di inserire una qualche misura di ragione nella politica. Ceteris paribus, pochi giudicherebbero preferibile applicare con veloce efficienza provvedimenti ingiusti, anziché attendere il tempo necessario per decidere razionalmente. Ad ogni modo, i dettagli di una forma di governo propriamente deliberativa non possono qui essere esplorati, le infinite contingenze che colpiscono il tema rendono impossibile risolverlo nella teoria. Questa dovrà pertanto limitarsi ad offrire dei princìpi per l’esercizio di giudizi, che saranno sempre intrecciati a condizioni fattuali nient’affatto universalizzabili. 5.2.2 Tra deliberazione locale e democrazia cosmopolitica Il concetto tradizionale di ‘popolo’ (assieme alla correlativa nazione),99 quale entità unitaria, quasi-naturalisticamente dotata di una propria volontà, dalla quale trae origine e legittimità l’ordinamento giuridico-politico – un’ipostasi per azzerare la distanza tra fattualità e validità – non ha significato in termini deliberativi. In parte, ciò corrisponde ancora alla teoria habermasiana,100 soltanto che, abbandonato anche il residuo riferimento alla sovranità, si mostra una connessione più radicale con l’esercizio della deliberazione. In altre parole, rinunciare a «una interpretazione concretistica del principio di sovranità popolare»101 non è ancora sufficiente. Una democrazia coerentemente deliberativa richiede di considerare la deliberazione realmente praticata dai cittadini, in spazi inevitabilmente differenziati, il che ha un senso soltanto abbandonando il modello della sovranità, “concretistica” o meno che ne sia l’interpretazione. Il solo significato di ‘popolo’ affine alla democrazia deliberativa 97. Ad esempio, le critiche contro l’inefficienza del sistema statunitense – che pure ha dimostrato una qualche capacità d’esercitare potere – volta per volta puntate contro il Senato, il bicameralismo, la struttura federale, il trial by jury o la Corte Suprema, formano una litania pressoché ininterrotta almeno a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento. 98. Ed è vero soltanto fino ad un certo punto, perché l’apice del decisionismo, l’autocrazia assoluta, produce sistemi caotici e inefficienti, come mostrato delle analisi dei regimi totalitari: H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino: Einaudi, 2004, parte terza; F. L. Neumann, Behemoth: struttura e pratica del nazionalsocialismo, Milano: Mondadori, 2007. 99. Accoppiamento tipico a partire dal diciannovesimo secolo, ma non proprio di ogni tempo e luogo: M. Canovan, The People, capp. 2- 3. 100.Di contro, ad esempio, alla visione stato/popolo-centrica di Rawls: J. Rawls, Il diritto dei popoli. 101.J. Habermas, “Sovranità popolare come procedura. Un concetto normativo di sfera pubblica,” p. 86. Parte seconda: Temi e problemi - 195 - è quello coincidente con la cittadinanza come condizione di possibilità per l’azione, non quello di un agente unitario con interessi e obiettivi in qualsivoglia modo “già dati”.102 Questa, s’intende, non vuol essere né una diagnosi storica né una prescrizione contenutistica, rivolta agli attori politici, circa che cosa si debba fare dei nostri popoli e del nostro mondo. Benché si possa argomentare che gli appelli al popolo tendano ad essere demagogici e perciò nocivi ad una discussione razionale, non è affare della teoria deliberativa decidere se il sistema semantico che ruota attorno al ‘popolo’ sia utile per descrivere la situazione presente, né tantomeno pre-giudicare a quali risorse simboliche debbano o possano far ricorso i cittadini e i loro rappresentanti nel comunicare politicamente. Invece, appropriata materia della teoria è l’assetto istituzionale entro il quale le interazioni – quali che siano le simbologie e le identità che le caratterizzano – possono svolgersi in modo intelligibile. Che tali istituzioni siano compatibili con l’affermazione di un’identità collettiva di tipo popolar-nazionale non è escluso, resta una questione contingente, ma come si è visto non è su questo tipo d’identità che possono fondarsi. Per affrontare il tema dell’appropriata dimensione per il dominio della deliberazione si deve ancora partire dal principio della libertà discorsiva. Ora, qualsiasi relazione non comunicativa eserciterà – tanto di più in un mondo interconnesso come l’attuale – un’influenza negativa sulla deliberazione possibile. Questo non in senso moralistico, ma semplicemente perché non è possibile articolare istanze di validità, quali che siano, attraverso media non linguistici, e dove questi predominano, lo stesso discorso è forzato a rimanere nell’ambito della scelta dei mezzi per fini già dati, limitando la libertà comunicativa di tutti i coinvolti. Il caso più eclatante, ma non unico, è quello dei macro-movimenti economici che, avendo poco o punto a che vedere con istanze di validità normativa, sfuggono non tanto al controllo de facto degli attori politici – ché questi potrebbero pur sempre optare per il più assoluto liberismo, se così ritenessero,103 e d’altronde varie regolamentazioni funzionano anche in assenza d’una autorità politica compiutamente glo102.Traducendo in un gergo differente, si potrebbe dire che, nella definizione del demos della deliberazione, eventualmente anche fino a dimensioni globali, i criteri «composizionali» dovrebbero essere subordinati a quelli «performativi»: C. List e M. K. Archibugi, “Can there be a global demos? An agency-based approach”, Philosophy and Public Affairs 38, no. 1 (2009): 76-110. Tuttavia, List e Archibugi, probabilmente a causa dell’approccio funzionalistico, restano legati ad un’immagine troppo unitaria del popolo come soggetto agente. 103.Da una prospettiva procedurale, in questione non è la bontà degli esiti, o la salvaguardia della solidarietà sociale dalle corrosive influenze del mercato e dell’amministrazione (vedi sopra, §§ 4.2 e 4.3), sebbene questi siano fattori di cui si può e probabilmente si deve tenere conto nella deliberazione. Il punto è la libertà discorsiva, i cittadini dovranno poi confrontarsi con le conseguenze delle loro scelte, che possono anche fallire miseramente. - 196 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione bale104 – quanto alla stessa possibilità di decidere se controllarli o meno, ed eventualmente in che misura. In altre parole, la mancanza di un contesto efficacemente cosmopolitico consegna (qui sì ‘automaticamente’) porzioni sempre più ampie della decidibilità di questioni anche interne agli Stati esistenti ad un modo di funzionamento sistemico, che non è detto sia sempre ingiusto o controproducente nei suoi esiti (che da un punto di vista razionale sono pressoché casuali, a dispetto dell’enorme mole degli studi scientifico-predittivi in merito) ma che per certo è impervio all’applicazione di qualsiasi pretesa di validità. Tale “impermeabilità discorsiva”, d’altronde, travalica l’ambito morale e le considerazioni di giustizia, giacché spesso risulta impossibile agire significativamente, anche quando certi sistemi appaiono catastroficamente inefficienti in senso tecnico.105 Dunque, perché si possano articolare discorsivamente le scelte politiche, ivi comprese quelle che delimitano la partecipazione e l’estensione del controllo democratico, una qualche versione del cosmopolitismo dovrà trovarsi tra i princìpi della teoria deliberativa. Però, anche tale obiettivo è da intendere come puramente procedurale, persino nelle motivazioni. Questo significa che, da un punto di vista deliberativo, la validità di un ordinamento cosmopolitico incomincia e termina col suo essere condizione per una partecipazione efficace. Tutto il resto, dalle buone finalità – la tutela dell’ecosistema, la lotta alla povertà o la prevenzione della guerra, e così via – che sarebbero perseguibili solo attraverso un ordinamento politico mondiale, fino alle considerazioni di merito sulla difficoltà, ed in certi casi l’indesiderabilità, di tale ordinamento, cade fuori dall’ambito della teoria deliberativa. Si tratta per l’appunto dei contenuti che si devono discutere, ma preliminari restano le condizioni perché queste discussioni e quelle che potrebbero sorgere in un futuro indefinito, siano praticabili in modo democratico e deliberativo. Anche se molti, me compreso, trovano il cosmopolitismo di per sé attraente, non è questo ciò che è in gioco per la teoria deliberativa, che non pregiudica l’affermazione di identità più limitate, di qualunque tipo esse siano, purché compatibili con 104.A.-M. Slaughter, “Governing the Global Economy through Governments Networks”, in The Role of Law in International Politics, a cura di M. Byers, Oxford, New York: Oxford University Press, 2000; K. Ronit e V. Schneider, a cura di, Private Organisations in Global Politics, London: Routledge, 2001. 105.Un esempio potrebbe essere quello della recente crisi finanziaria che, nonostante la conclamata inefficacia dei sistemi pre-esistenti, anche senza bisogno d’introdurre considerazioni etiche, non ha prodotto finora che risposte politiche deboli, e con buona probabilità anch’esse inefficaci. Apparentemente, le cose sono andate così non perché argomentazioni liberiste abbiano prevalso nel dibattito pubblico – come pure è stato per gran parte degli scorsi decenni – bensì perché la logica del sistema in questione rende impraticabile una regolamentazione non concertata a livello mondiale. Difendere adeguatamente quest’esempio, come altri che si potrebbero portare, va al di là delle mie competenze; tuttavia, per l’argomentazione qui presentata, è sufficiente comprendere che casi analoghi potrebbero sempre verificarsi, ed è molto difficile negare integralmente tale possibilità. Parte seconda: Temi e problemi - 197 - l’esercizio della democrazia. Il punto è proprio che l’intero dibattito sulle identità locali, nazionali, e cosmopolitiche – così come osservato, nel § 5.1.2, per qualsiasi identità collettiva – idealmente dovrebbe svolgersi attraverso la deliberazione. La possibilità di articolare il progetto di una cittadinanza globale, come così la difesa del valore di comunità tradizionali/locali, deve presupporre un quadro deliberativo a livello mondiale, oppure risolversi nell’imposizione del volere di chi si trovi, volta per volta, ad essere il più forte; cosa che, per quanto spesso possa accadere, resta per definizione incompatibile con la validità normativa. In altre parole, già soltanto perché le questioni contenutistiche circa i limiti delle comunità politiche possano essere intelligibili, dovrebbero darsi procedure deliberative cosmopolitiche. Anche per questo, contro-intuitivamente, la questione dei limiti della partecipazione, pur certo trovandosi all’incrocio delle due domande, pertiene prima il ‘cosa’ si delibera che non il ‘chi’. Infatti, determinare l’insieme dei partecipanti in base a qualsivoglia caratteristica per loro stessi indisponibile, benché possa essere talvolta (e più spesso sembrare) inevitabile, rappresenta nondimeno una chiara violazione della loro autonomia discorsiva. Certo, trovandoci noi pur sempre, salvo casi eccezionali, entro strutture politiche che non abbiamo creato e che non è facile abbandonare, strutture la cui stabilità è peraltro necessaria per concretizzare la deliberazione, non è plausibile pensare ad una democrazia che continuamente rimette in discussione i confini del proprio demos. Da un punto di vista fattuale, nelle condizioni odierne, è probabilmente inevitabile che il margine di scelta nel determinare tale appartenenza sia dolorosamente limitato.106 Però, il punto di principio è che, per determinare questi limiti, ogni qual volta la questione sia di fatto in discussione, nessuna caratteristica ascrittiva può valere di per sé come criterio. Da un lato, tutto ciò appare utopistico, perché i popoli cui è riconosciuto il diritto di partecipare alla politica tendono spesso ad insistere (tanto di più in condizioni di relativa insicurezza) sulla propria identità tradizionale, anche in senso brutalmente etnico, per escludere possibili nuovi cittadini. D’altro canto, l’osservazione del discorso pubblico in queste democrazie, oggi così ripiegate su se stesse, mostra come le medesime pulsioni esclusive continuino nonostante tutto ad essere connotate negativamente, persino quando siano, plausibilmente, maggiori- 106.Attorno a questi margini hanno cercato di operare Seyla Benhabib e James Bohman: S. Benhabib, I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini, Milano: Raffaello Cortina, 2006; S. Benhabib, Cittadini globali: Cosmopolitismo e democrazia; J. Bohman, “Rights, cosmopolitanism and public reason”; J. Bohman, Democracy across Borders. Alla fine dei conti, però, le soluzioni proposte dimostrano un carattere ad hoc, né forse potrebbe essere diversamente. Del resto, anche le critiche contro questo tipo di posizioni (ad esempio: S. Näsström, “The Legitimacy of the People”, Political Theory 35, no. 5 (2007): 624-58) usualmente si fermano giusto un attimo prima di proporre un’alternativa plausibile. - 198 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione tarie.107 Inoltre, è pur vero che alcune tra le democrazie esistenti hanno già, e da tempo, una legislazione relativamente liberale riguardo il conferimento della cittadinanza, gli Stati Uniti rappresentando l’esempio più rilevante. Ad ogni modo, considerazioni del genere possono essere soltanto episodiche, ed in quanto tali non hanno gran peso nel complesso della teoria. Il punto è che, concependo le unità politiche esclusivamente sul modello Stato/nazione/popolo, i paradossi dell’esclusione possono essere in vario modo aggirati, ma non seriamente affrontati. Idealmente, ciascun appartenente ad ogni popolo avrebbe dovuto potersi riconoscere in uno Stato-nazione; la realtà non poteva che essere un panorama punteggiato di minoranze oppresse, apolidi e migranti privi di diritti.108 Qui però il problema non sono i disastri e le pene che gli esseri umani si infliggono a vicenda. Su questa china non si dimostra nulla, dato che, seppure fosse possibile tracciare una relazione causale tra una lunga serie di orrori e l’istituzione dello Stato nazionale, comunque non ci sarebbe modo di sapere se le sofferenze sarebbero state minori, qualora la storia politica avesse preso una strada diversa. Poiché la controprova non è mai data, ha poco senso giudicare qualcosa come la vicenda degli Stati-nazione sulla base degli esiti prodotti; neppure è disponibile la conoscenza di che cosa accadrebbe in futuro se d’un tratto le istituzioni esistenti fossero sostituite da qualcosa di completamente diverso. Il tentativo di calcolare sugli esiti di questioni del genere sarebbe tra le più fallaci illusioni teleologiche, anche da un punto di vista puramente cognitivo. Piuttosto, la questione è che, negando ad alcuni la possibilità, anche solo in linea di principio, di prendere parte ad una comune deliberazione, si mina la libertà discorsiva di tutti – e questo, si può dire, è il lato “individualistico” del problema della “impermeabilità discorsiva”, alla quale sopra si è accennato da un punto di vista più “sistemico”. Per fare un esempio a noi vicino, se oggi in Italia i CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione, già CPT) fossero mantenuti in condizioni “confortevoli”, 107.Anche movimenti e partiti apertamente xenofobi, nella loro comunicazione pubblica, ripiegano in larga misura su ragioni pragmatiche per giustificare le proprie posizioni; e questo nonostante allo stesso tempo impieghino la retorica populista del «dire ad alta voce ciò che il popolo pensa, specialmente se ritenuto indicibile dall’élite»: M. Canovan, The People, p. 76, traduzione mia. Non penso si posssa fare troppo affidamento, in generale, sulla «forza civilizzatrice dell’ipocrisia» (J. Elster, “Strategic Uses of Argument”, in Barriers to Conflict Resolution, a cura di K. Arrow, et al., New York, London: W. W. Norton & Company, 1995; peraltro, lo stesso Elster nel tempo ha rivisto la propria posizione in merito: J. Elster, Ignorance, Secrecy, Publicity: in Juries, Assemblies, and Elections), ma si tratta pur sempre un indizio, e nulla più di un indizio, a favore dell’idea che una democrazia deliberativa potrebbe produrre risultati più ragionevoli. 108.L’incapacità di fare i conti con la presenza di minoranze che non rientravano nello schema Stato-nazione è stata considerata un fattore nella disgregazione dell’ordine europeo, sfociata poi nella barbarie del nazismo e nella seconda guerra mondiale: H. Arendt, Le origini del totalitarismo, capp. 2, 9. Parte seconda: Temi e problemi - 199 - anziché essere le bolge infernali che spesso sono, la situazione sarebbe forse emotivamente più tollerabile; tuttavia, anche in tal caso la necessità di trattare i migranti come oggetti rappresenterebbe una costrizione non soltanto per loro medesimi, ma anche per la struttura politica che tenta di respingerli, o di regolarne la permanenza. Ciò che è rilevante da un punto di vista democratico non è che gli immigrati siano accolti, ovvero respinti ma trattati “bene”, quanto il fatto che ‘trattando le’ persone, anziché ‘trattare con’ loro, ci si arrende ad una dinamica governata dalla necessità, che per definizione limita la libertà di tutti i coinvolti. Questo più o meno nello stesso senso per cui i cittadini possono deliberare su come smaltire i rifiuti, o su come produrne di meno, ma non hanno la possibilità di discutere ‘con’ i rifiuti stessi che, nella misura in cui si ostinano ad esistere, limitano assai la libertà decisionale disponibile. La differenza fra un essere umano e un sacco di immondizia non è solo d’ordine biologico, morale o metafisico. Essa implica bensì che, volendo e riuscendo a stabilire le condizioni appropriate, con una persona si può anche parlare; ottenendo quindi collaborazione, oppure aprendo conflitti che, soltanto se eccedono la mera strumentalità, possono restare aperti a pretese di validità e giustizia. Questo non per dipingere un fantasioso idillio. Così come gli Stati, nel classico paradigma westfaliano, si riconoscono reciprocamente ma possono optare per la guerra (o per ostilità meno traumatiche), e così come l’essere egualmente cittadini di un medesimo Stato non offre garanzie assolute contro la possibilità che una parte decida a danno di un’altra (per tacere della concorrenza tra i cittadini sul piano economico-sociale); allo stesso modo l’utopia di un mondo nel quale a tutti e dovunque fosse riconosciuta piena personalità giuridica, con diritto di parola e di associazione se non anche di voto,109 non implicherebbe di per sé una soluzione consensuale, e tantomeno ottimale, dei conflitti, soltanto però la possibilità, perlomeno la possibilità, di affrontarli razionalmente. In questo senso, si può declinare deliberativamente la classica logica per cui il trovarsi in uno “stato di natura” rappresenterebbe ipso facto una violazione del diritto altrui, deducendo quindi un diritto universale alla democrazia. Il discorso sui diritti umani è talmente vasto, e attraversato da presupposti morali e politici tra loro in tensione, che è difficile anche solo dire se abbia senso porsi domande sull’esistenza di un diritto umano alla democrazia;110 però è certo che la democrazia deliberativa implichi un’universale possibilità di partecipazione, almeno nel senso minimale di cui sopra. 109.Una proposta intrigante è quella di dividere il concetto della cittadinanza nelle sue componenti di status legale, diritto di partecipazione e appartenenza identitaria: J. L. Cohen, “Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos”, International Sociology (1999): 245-68. 110.J. Cohen, “Is there a Human Right to Democracy?”, in The Egalitarian Conscience, a cura di C. Sypnowich, Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. - 200 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione Affermando un diritto, s’impone il problema di come garantirne l’osservanza, e la soluzione classicamente moderna è quella di un ordinamento giuridico unitario, dotato dei mezzi d’imporsi coercitivamente – i.e. la definizione dello Stato sovrano tra Hobbes e Kant, Weber e Kelsen. Ben comprensibilmente, è attorno a questo fuoco che ruota gran parte del dibattito sul cosmopolitismo. Il problema pragmatico è se, e come, sia possibile superare una situazione nella quale, nonostante le istituzioni internazionali esistenti, neanche i diritti umani fondamentali sono decentemente garantiti al di là dei confini di (alcuni) Stati sovrani. Da un punto di vista teorico, ci si interroga sulle forme di questo superamento, quanti e quali attributi della sovranità debbano o possano essere trasferiti ad una o più istituzioni politiche di livello mondiale, o se piuttosto non sarebbe meglio ripensare la questione in termini del tutto diversi. Però, mentre riconosco come queste siano le questioni più pressanti, devo anche ammettere che la democrazia deliberativa può coerentemente dire poco di nuovo sulla prima, ed offrire un contributo prevalentemente negativo sulla seconda – soluzioni comprensive di questi problemi richiedono assunzioni contenutistiche che non possono essere pregiudicate dalla teoria, se non nella misura in cui essa afferma che debbano essere compatibili con la pratica deliberativa, la possibilità della quale deve rimanere prioritaria se si vogliono perseguire giustizia e razionalità nel mondo. Riguardo il primo aspetto, la prospettiva deliberativa non differisce da quella più genericamente democratica nel far notare come tra le condizioni fattualmente necessarie per garantire il rispetto dei diritti ci sia l’accountability delle istituzioni deputate a sanzionarli. Se manca la responsività democratica, anche i tentativi d’intervento meglio intenzionati finiscono per divaricarsi pericolosamente dalle opinioni di chi vi è soggetto, se non altro per motivi cognitivi, lasciando aperto uno spazio potenzialmente crescente per la violenza. D’altronde, in assenza di una relazione democratica è ben difficile controllare che le intenzioni siano poi così buone. Qui non c’è nulla di originale: la deliberazione, rappresentando un’approfondimento e una radicalizzazione del significato della democrazia, rende lampanti le già chiare ragioni per evitare approcci alle istituzioni internazionali e globali che passino completamente “sopra la testa” degli individui coinvolti. Per quanto riguarda le forme che un sistema politico globale dovrebbe assumere, le questioni sono più intricate. Una posizione statal-realista “dura” (ammesso che sia davvero realistica) è di per sé incongrua con i princìpi democratico-deliberativi, per le ragioni già osservate. Tuttavia, anche i tentativi di pensare istituzioni propriamente globali presentano rischi per la deliberazione. Molti propongono la costituzione di un parlamento globale,111 sia questo una evoluzione di, oppure in competi111.C. Hamer, A Global Parliament: Principles of World Federation, CreateSpace, 1998; R. Falk e A. Strauss, “Toward Global Parliament”, Foreign Affairs 80, no. 1 (2001): 212-20; D. Archibugi, Parte seconda: Temi e problemi - 201 - zione con, gli organi delle attuali Nazioni Unite. Altri opterebbero per una federazione mondiale con gli attributi tipici di uno Stato sovrano.112 La prospettiva di un governo globale, a parte la reiterazione delle accuse di scarso realismo, risveglia anche lo spettro di un potere dispotico sfrenato e senza confini.113 Quello che può essere considerato il mainstream cosmopolitico, per disinnescare questa obiezione, invece che di ‘governo’ preferisce parlare di ‘governance’,114 pensando a modelli nei quali istituzioni locali, globali, regionali e inter-statali convivrebbero con gli Stati, ancora dotati del controllo quasi esclusivo (ad eccezione dei casi più urgenti, come la prevenzione di un genocidio) dei mezzi di coercizione.115 I dettagli sono discutibili, e discussi da una letteratura sterminata, ma nelle linee generali mi sembra chiaro che una struttura del genere sarebbe deliberativamente raccomandabile, nella misura in cui permettesse di risolvere democraticamente l’attribuzione delle diverse competenze ai vari livelli decisionali. Solo così sarebbe possibile approssimarsi all’ideale, già anticipato,116 di una deliberazione che individua la platea dei propri partecipanti in ragione delle questioni in discussione. In tal modo ‘chi’ decide ‘cosa’ potrebbe essere dinamicamente deliberato, attenuando, nella misura del possibile, l’arbitraria contingenza dei confini delle istituzioni politiche. Quanto ampia o stretta sia questa misura lo si potrebbe osservare solo alla prova dei fatti. È chiaro che tale punto d’osservazione non sarà raggiunto a breve, ma è rilevante chiarire come, anche per ragioni puramente deliberative, l’ideale verso cui orientarsi non possa essere quello di una sovranità elevata a livello mondiale. Tuttavia, s’incontra anche un problema assai meno contingente, derivante dal fatto che la critica contro la distinzione tra governance e government è corretta.117 Il concetto di governance, per quanto sfumato (fumoso direbbero i critici),118 comunque fa riferimento alla dimensione del problem-solving, si giustifica cioè sulla necessità di risolvere pressanti questioni, od obbligare al rispetto di valori considerati imprescindibili. Argomentando secondo questi modi, però, non si può fondare un ordinamento Cittadini del mondo. 112.E. E. Harris, Earth Federation Now: Tomorrow is Too Late, Sun City AZ: Institute for Economic Democracy, 2005. 113.N. Urbinati, “Can Cosmopolitical Democracy Be Democratic”. 114.D. Held e M. Koenig-Archibugi, a cura di, Global Governance and Public Accountability, Malden MA: Wiley-Blackwell, 2005. 115.D. Archibugi, Cittadini del mondo, cap. 4. 116.Vedi sopra, p. 161. 117.E. E. Harris, “Global Governance or World Government”, in Toward Genuine Global Governance: Critical Reactions to “Our Global Neighborhood”, a cura di E. E. Harris e J. A. Yunker, Westport CT: Praeger Publishers, 1999. 118.Il dizionario è d’altronde implacabile: «governance |ˈgəvərnəns| noun: the action or manner of governing» (New Oxford American Dictionary). - 202 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione democratico-deliberativo, perché si tratterebbe una volta di più del contraddittorio tentativo di definire teleologicamente un sistema politico. Difatti, una concezione imperativa del diritto sarebbe la sola coerente con l’idea di impiegarlo come strumento per la soluzione di quei problemi la cui impellenza è considerata la principale motivazione per un ordinamento globale. A necessità corrisponde coercizione, e ad una legge intesa come comando dovrebbe accompagnarsi la panoplia degli apparati coercitivi statali, o un suo equivalente, a livello mondiale. Cercare di sfumare la questione, per esempio limitando al minimo indispensabile il numero delle competenze da centralizzare, non risolve nulla. Infatti, chi decide di tali attribuzioni, e giudica quali casi concreti vi ricadano, o ha a disposizione i mezzi per obbligare gli altri a rispettare la decisione, oppure non li ha. Nel primo caso si ricade su un concetto assoluto di sovranità che, seppure può non degenerare immediatamente in forme violentemente dispotiche, sarebbe impossibile esercitare razionalmente. Nel secondo caso, rimettendosi al consenso tra molteplici attori – che nel modello ideale non sarebbero più solo gli Stati, ma livelli istituzionali molteplici, anche locali – l’eventuale organo politico globale non potrebbe garantire l’implementazione delle proprie decisioni, e perciò potrebbe sì essere democratico, ma non si potrebbe giustificare in forza della necessità di risolvere problemi impellenti o difendere valori irrinunciabili. Se, come nella proposta di Archibugi, i mezzi di coercizione statali coesistessero con quelli globali, nel caso di un conflitto si tratterebbe solo di vedere chi ne ha di più, per cogliere se poi l’esito sarà la tirannia, oppure l’inefficacia. Ma se invece la governance fosse qualcosa di rilevantemente diverso da ciò (a parte che sarebbe preferibile cambiarle nome) il cosmopolitismo combacerebbe piuttosto bene con la revisione del concetto di diritto richiesta da un’opzione coerentemente deliberativa. Non si tratta però di un’opzione priva di ulteriori conseguenze. L’implicazione più generale è che, in forza dei princìpi deliberativi, nessuna decisione coercitivamente applicabile (comando) può essere assegnata in ultima istanza al livello globale.119 Se lo fosse, sfumerebbe la possibilità di distinguere tra le diverse accezioni della sovranità,120 ricadendo in un modello incompatibile con la delibera119.Ad esempio, un eventuale parlamento mondiale, più che di fare leggi, potrebbe occuparsi di proporre l’articolazione volta per volta più appropriata delle competenze di governance tra gli organismi, invece, dotati di strumenti coercitivi, o di rispondere ad istanze in merito provenienti da cittadini singoli e associati; in entrambi i casi, però, senza imporre la propria decisione con la forza. In un certo senso questo corrisponde al modo in cui oggi perlopiù funzionano (male) le risoluzioni dell’ONU; il vantaggio da cercare in un ordinamento cosmopolitico non sta in un aumento immediato dell’efficienza nell’implementazione, bensì nel fatto la maggiore democraticità dell’istituzione in questione e un riconoscimento più appropriato del suo ruolo, fuori dal paradigma del comando, potrebbero contribuire all’autorevolezza di un’influenza non coercitiva. Considerazioni analoghe varrebbero per le corti giudiziarie internazionali, rispetto alle quali l’urgenza non è assegnar loro maggiori poteri, bensì trovare il modo di connetterle alla partecipazione democratica. 120.Sopra, n. 23, p. 168. Parte seconda: Temi e problemi - 203 - zione. La possibilità di distinguere la sovranità come concetto giuridico e/o descrittivo e la sua perniciosa applicazione all’azione politica, infatti, richiede che si possa distinguere un esterno e un interno;121 il che corrisponde d’altronde all’idea per cui un significato positivo della sovranità potrebbe darsi soltanto di fronte ad altre sovranità.122 In questo senso, l’idea che un governo mondiale tenderebbe intrinsecamente alla tirannia è persuasiva anche per ragioni puramente deliberative, senza essere sfiorata dalla distinzione terminologica tra governance e government. Perciò, quella di fondare le ragioni del cosmopolitismo sulla necessità non è una via particolarmente raccomandabile. Di fatto, sarebbe difficile pronunciare in pubblico una frase del genere, di fronte a problemi la cui soluzione è letteralmente necessaria per la sopravvivenza della specie umana. Se però guardassimo alla duplice evidenza che, mentre non ci sarebbe modo di garantire che un governo privo di limiti si occupasse davvero del bene comune,123 allo stesso tempo la sussistenza di qualsiasi ordine giuridico-politico si basa su una diffusa accettazione che fattualmente potrebbe sempre venire a mancare;124 allora potremmo accorgerci di come l’idea, a prima vista così ragionevole, di elaborare progetti istituzionali globali in funzione della soluzione di problemi sia tendenzialmente incompatibile con l’esercizio della razionalità. Dunque, anche se un ordinamento deliberativo cosmopolitico è la condizione perché i problemi globali possano (perlomeno possano) essere affrontati razionalmente, non lo si può progettare teleologicamente in funzione di essi. Il rovescio della medaglia è che non si può “garantire”, attraverso una coercizione centralizzata, né la sopravvivenza dell’umanità, né il rispetto dei diritti – compreso, paradossalmente, il diritto alla partecipazione democratica. Entrambe le cose rimangono in ultima istanza esposte alla contingenza della politica; una contingenza che certamente corre 121.Senz’altro, anche entro il paradigma classicamente statale, tale distinzione è di fatto problematica: A. Arato e J. Cohen, “Banishing the Sovereign? Internal and External Sovereignty in Arendt”, Constellations 16, no. 2 (2009): 307-30. Questa di per sé non è una obiezione fatale, dato che si applica a gran parte delle distinzioni politiche, nella misura in cui sono sempre anche normative. Il punto però è che, se la coercizione fosse formalmente attribuita ad un unico organismo mondiale, quale che questo fosse, la distinzione diverrebbe insensata, non più soltanto criticabile da un punto di vista realistico-descrittivo. 122.N. Urbinati, “Can Cosmopolitical Democracy Be Democratic”. 123.Certo, si potrebbe dire che anche un despota avrebbe interesse alla propria sopravvivenza, non fosse per il fatto che nel corso della storia tiranni e, più recentemente, dittatori totalitari, hanno ben mostrato fin dove può spingersi la follia autodistruttiva. 124.Questo non è che il rovescio della «testa di Gorgone del potere» che si trova davanti chi indaghi l’origine fattuale del diritto: H. Kelsen, “Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art.109 der Reichsverfassung” (Conferenza: Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu Münster i.W. am 29 und 30 März 1926, Berlin, Leipzig, 1927). Sulla concezione del potere, benché questa non possa entrare nella teoria deliberativa stricto sensu, dirò qualcosa nel prossimo capitolo (§ 6.2). - 204 - 5. Soggetti e oggetti della deliberazione sempre il rischio di autodistruggersi nella violenza, ma che è anche la condizione di possibilità dell’agire razionale. D’altronde, poiché questa condizione si può eludere solo nella fantasia, per chi desideri un po’ di giustizia, resta soltanto l’incerta prospettiva di una democrazia deliberativa cosmopolitica. 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme Mi sembra che l'idea che possa esistere uno stato di comunicazione tale che i giochi di verità possano circolare senza ostacoli, senza vincoli e senza effetti coercitivi appartenga all'ordine dell'utopia. Significa proprio non vedere che le relazioni di potere non sono qualcosa di cattivo in sé, da cui bisogna affrancarsi... (Michel Foucault, L’etica della cura di sé come pratica di libertà) L’intreccio tra le definizioni dei soggetti, degli oggetti e degli spazi della deliberazione democratica, la cui articolazione è stata ripercorsa nei due precedenti capitoli, concorre a determinare la polarità tra esclusione ed inclusione nelle teorie e nelle prassi deliberative. Qualsivoglia caratterizzazione della deliberazione, sia questa puramente procedurale – come sostengo debba essere – o ancor più evidentemente se anche contenutistica, produce effetti esclusivi, ed è tuttavia inevitabile se alla democrazia deliberativa si vuole dare un significato. Benché sempre presente, la tensione tra inclusione ed esclusione è particolarmente problematica riguardo i criteri di validità che la comunicazione tra i partecipanti deve rispettare per contare come deliberazione. La prassi deliberativa presuppone di fondare non soltanto la propria legittimità, ma anche la validità cognitiva dei propri risultati sull’essere inclusiva,1 come minimo nel senso della rappresentazione, pur mediata, dell’universalità e dell’imparzialità dal punto di vista di tutti i coinvolti. Tuttavia, le istanze normative che definiscono la tendenza della democrazia deliberativa verso “buoni” risultati inevitabilmente esercitano effetti esclusivi nella prassi. Essendo i partecipanti per definizione liberi di discutere e decidere secondo il proprio giudizio, mentre d’altro canto una delibera1. Per questo motivo, il problema sollevato dall’esclusione non è necessariamente da intendere in termini morali, come lesivo del pari rispetto per ciascuno; giacché un’istanza inclusiva è sempre avanzata anche soltanto da un punto di vista cognitivo. - 206 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme zione di qualità sembra richiedere modi di comportamento assai specifici, è chiaro come la possibilità, prontissima ad attualizzarsi, di una contraddizione sia intrinseca alla teoria normativa. A partire da qui, la mia intenzione è duplice. Da un lato, attraverso la considerazione del ‘come’ si delibera, desidero connettere il tema dell’inclusione e dell’esclusione con quelli trattati nei capitoli precedenti, d’altra parte e più radicalmente vorrei svilupparne le implicazioni in modo da mettere in luce la tensione tra le istanze pratiche ed epistemiche della teoria deliberativa. In poche parole: le qualifiche cognitive e morali agganciate alla deliberazione inevitabilmente si pongono in un certo contrasto con l’inclusione universale sulla quale pur dovrebbero fondarsi. La questione è stata talvolta rimossa e più spesso affrontata in modo poco convincente, il mio parere è che si tratti di un’aporia radicale e che come tale meriti di essere indagata, non prima però di avere affrontate alcune distinzioni utili per sfuggire dall’imprecisione che spesso piaga questo tipo d’indagini. *** Preliminare al discorso di cui sopra è la messa a fuoco di due modi d’intendere la normatività della teoria deliberativa. Da un lato, la posizione fin qui sostenuta, contro gli scivolamenti verso descrizioni teleologicamente orientate, ha enfatizzato la dimensione istituzionale. D’altro canto, poiché l’istituzionalizzazione di spazi deliberativi procede essa stessa dalla deliberazione come attività normativamente definita da specifiche caratteristiche discorsive, è da considerare anche l’aspetto per cui tale normatività si rivolge alla condotta individuale dei partecipanti. In altre parole, una teoria deliberativa, consapevole di non potersi affidare alla descrizione di contesti sociali favorevoli, si risolve nella posizione di princìpi per la progettazione di istituzioni adeguate alla prassi deliberativa; ma per far ciò deve previamente avere di questa prassi un’idea, cui corrisponderà ad un orientamento normativo dal punto di vista dei possibili partecipanti. Questo secondo aspetto, rimasto qui finora secondario ma rilevante nella letteratura deliberativa, coincidente per l’appunto con la regolazione delle modalità d’interazione, è quello da cui sorgono più direttamente i maggiori problemi. Vero è che ogni definizione comporta un’esclusione, tanto di più se legalmente stabilita. Però, adottando una posizione puramente procedurale, tale delimitazione coincide integralmente con quella della democrazia deliberativa stessa, senza pregiudicare contenuti ulteriori – in questo senso l’etichetta ‘spazi deliberativi’ è appropriata, rimandando all’immagine di un’area delimitata e distinta da altre, ma di per sé vuota e pronta ad ospitare contenuti diversi. Perciò, qui i problemi che una posizione procedurale può trovarsi di fronte sono soltanto pragmatici, motivazionali oppure d’applicabilità, non toccando direttamente la coerenza della teoria. Di nuovo, Parte seconda: Temi e problemi - 207 - paradigmatico è il caso dell’ethos democratico, corrispondente ad un’abitudine alla partecipazione politica diffusa attraverso una società civile vivacemente comunicativa: condizione fattualmente necessaria, e al contempo notevole forza motivazionale, per la deliberazione democratica, tuttavia esterna all’elaborazione della teoria in quanto tale. Viceversa, il modo in cui i soggetti deliberativi interagiscono corrisponde per definizione ad un contenuto non identico ai princìpi della democrazia deliberativa; ma poiché l’autonomia dei partecipanti, sebbene solo in senso politico, è presupposta dalla deliberazione, ogni limitazione posta alle modalità discorsive – persino se formale da un punto di vista etico-individuale – pone un problema di coerenza tutto interno alla teoria. Poiché, anche nell’occuparsi di istituzioni, la democrazia deliberativa non può fare a meno del riferimento ad una prassi discorsivamente valida, il problema dell’esclusione si riverbera su questo piano, colpendo però in un modo soltanto mediato, e precisamente mediato dalla stessa prassi della deliberazione. Che certi spazi deliberativi siano progettati in modo da favorire un orientamento imparziale implica certo il riferimento ad una norma di condotta, eppure non è proprio equivalente ad un’applicazione di tale prescrizione diretta e costante per la durata della deliberazione.2 Ad esempio, nel modello del trial by jury, per la selezione dei giurati entrambe le parti godono di un potere di veto quale garanzia d’imparzialità, e nella stessa logica alla giuria è impedito l’accesso ad informazioni considerate pregiudizievoli; ciò configura una procedura senz’altro discutibile e perfettibile,3 e tuttavia ben diversa da una nella quale un ipotetico ufficiale incaricato potesse intervenire e togliere la parola a questo o quel giurato perché egli ha fatto un uso parziale, o in qualsiasi modo scorretto e censurabile, della propria libertà discorsiva.4 Se quest’ultimo fosse il caso – e forse così è per le giurie miste, prevalenti fuori dalla common law – la procedura non potrebbe essere considerata democratica e deliberativa. Dunque, seppure è vero che non è possibile derubricare il problema dell’esclusione a questione meramente etica, neanche si deve commettere il complementare errore di considerare la 2. Una distinzione che anche i critici delle limitazioni al dibattito imposte da alcune versioni della democrazia deliberativa sono pronti a riconoscere, vedi: B. Yack, “Rhetoric and Public Reasoning,” p. 428. 3. Per esempio, soggetti colpiti da pregiudizi sociali sono spesso ingiustamente esclusi dalla selezione, mentre d’altro canto la scelta circa quali informazioni siano rilevanti, e quali invece pregiudizievoli, pone sulle spalle del giudice un onere decisionale altamente problematico. 4. La definizione stessa del trial by jury implica l’estraneità del giudice dalla deliberazione, strettamente riservata ai soli membri della giuria. D’altra parte, anche le sentenze emesse dal singolo giudice, che pur essendo parte dell’ampio contesto della discussione giurisprudenziale non originano da una deliberazione tra più soggetti, possono essere smentite ed annullate ex-post, in quanto viziate da imperfezioni formali o sostanziali, ma non sono soggette ad alcun controllo preventivo che possa impedire al magistrato di pronunciarle. - 208 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme definizione di uno spazio deliberativo come equivalente alla diretta prescrizione di ciò che è permesso, o vietato, dire. Pure – in parte a causa di pervicaci confusioni concettuali – già alcune limitazioni formali, prima facie compatibili con il proceduralismo della teoria, hanno suscitato notevole dibattito, producendo una polarità tra i sostenitori di una deliberazione più inclusiva o, invece, orientata da rigorosi criteri di razionalità. I termini in questione possono cadere sotto molte denominazioni: retorica, narrazione, emozione, agonismo, particolarità, concretezza, da un lato; contro, dall’altro, argomentazione, dibattito, razionalità, consenso, universalismo, astrattezza. Nel prossimo paragrafo farò riferimento alle varie sfumature, con l’intento però di ricondurle ad una distinzione più generale, giacché anche da questo punto di vista ciò che conta è prima di tutto l’atteggiamento teleologico, o meno, tenuto dalla teoria. 6.1. Sulle modalità comunicative 6.1.1 Retorica e democrazia deliberativa È relativamente incontroverso che nella politica, e tanto di più in quella democratica, la parola occupi un ruolo centrale. L’approccio deliberativo non ha fatto altro che riprendere ed enfatizzare, soprattutto contro gli eccessi di una parte delle scienze sociali, un’attenzione alla comunicazione linguistica ben presente nella tradizione della teoria politica, antica e moderna.5 Tuttavia, la deliberazione si definisce per il suo orientamento verso la ragionevolezza, ma non qualsiasi modalità comunicativa è da considerare razionale in un contesto decisionale, lo è il discorso argomentativo, non lo sono gli insulti,6 o le minacce. In altri casi la collocazione è più incerta: è ragionevole, oppure no, fare appello alle emozioni, valutare il carattere personale al di là delle posizioni sostenute, impiegare artifici retorici, narrare storie, invocare identità particolaristiche, contrattare o richiamarsi ad interessi particolari? Ed inoltre, per queste come per altre analoghe domande, la risposta sarebbe sempre la medesima, o varierebbe assieme alla situazione contingente? Per tali riguardi, la democrazia deliberativa è stata spesso accusata – talvolta facendo tutt’un mazzo di approcci alquanto diversi7 – di assumere una posizione ecces5. Vedi anche: B. Fontana, “Rhetoric and the Roots of Democratic Politics”, in Talking Democracy, a cura di B. Fontana, et al., University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005. 6. Ciò non significa che, di fatto, perfino gli insulti non giochino un ruolo politico rilevante; soltanto non hanno niente a che fare con la deliberazione, pace: G. Shiffman, “Construing Disagreement”, Political Theory 30, no. 2 (2002): 175-203. 7. Tra i fautori della retorica, una parziale eccezione è quella di Bryan Garsten, che pur criticando la democrazia deliberativa (primariamente Habermas e Rawls), nota come vari altri autori – Manin, Bessette, Ackerman – avanzino un’idea della deliberazione più aperta alla retorica: B. Gar- Parte seconda: Temi e problemi - 209 - sivamente intellettualistica, o razionalista che dir si voglia. Vale a dire che, risalendo fino all’ispirazione kantiana, ai teorici della deliberazione si imputa la volontà d’istituire una separazione tra ragione e passione, argomentazione e retorica, che sarebbe impossibile e/o controproducente mantenere nella realtà: La critica di Kant contro la retorica eredita il punto di vista per cui questa esercita influenza appellandosi alle passioni, e non al giudizio, considerando le due cose reciprocamente indipendenti. Da un punto di vista kantiano, le emozioni sono sentimenti, capacità di provare sensazioni psicologiche di piacere o dolore. Queste possono talvolta accompagnare stati cognitivi, ma sono di per sé stesse prive di qualsiasi dimensione epistemica. Ne segue che gli appelli alle emozioni ci influenzano al di là dei nostri giudizi. Quindi, essi rendono l’agente passivo, forzato ad agire senza deliberazione razionale e privo di scelta. Le emozioni sono stati psicologici che ci influenzano e talvolta ci sopraffanno, non corrispondono a condizioni liberamente scelte. Perciò, influenzare degli agenti appellandosi alle emozioni significa renderli non-liberi. Dunque la retorica è da rigettare come incompatibile con la ragione e l’autonomia.8 In tale contesto, la rivalutazione della retorica (nel senso lato di cui s’è detto) può assumere almeno due significati. Con uno sguardo freddamente realistico, tra Cicerone e Machiavelli, può essere uno strumento in mano alle élite, per controllare ed indirizzare un demos per lunga tradizione impervio alla razionalità. In senso opposto, da un punto di vista critico-emancipativo, l’accettabilità di forme retoriche al di là di una concezione ristretta della razionalità discorsiva è il segnale dell’apertura verso istanze di giustizia che gli oppressi, proprio perché tali, potrebbero non essere in grado di articolare in raffinate argomentazioni.9 Ora però, anche prescindendo dagli opposti significati che le critiche anti-razionaliste possono assumere, attribuire alla democrazia deliberativa tout court una concezione restrittiva della comunicazione pubblica sarebbe erroneo. Non tanto perché si potrebbe fare appello al dualismo tra spazi deliberativi formali e informali,10 come sten, Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment, pp. 187 ss. Certo, messi in fila questi nomi, anche volendo concedere il punto riguardo Habermas e Rawls, ci si potrebbe chiedere se rimanga molto della critica alla democrazia deliberativa come approccio complessivo. 8. J. O’Neill, “The Rhetoric of Deliberation: Some Problems in Kantian Theories of Deliberative Democracies”, Res Publica 8, no. 3 (2002), p. 264, traduzione mia. Vedi anche: F. Arenas-Dolz, “Il luogo delle passioni nella deliberazione”. 9. Si può puntare l’attenzione su diversi fattori di esclusione, economici, socio-culturali, sessuali, ma lo schema della critica rimane analogo, vedi ad esempio: N. Fraser, “Rethinking the Public Sphere”; L. M. Sanders, “Against Deliberation”; I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 36 ss; M. Huspek, “Normative Potentials of Rhetorical Action Within Deliberative Democracies”, Communication Theory 17, no. 4 (2007): 356-66. 10. Così ad esempio Kenneth Baynes difende la propria interpretazione della ragione pubblica: K. Baynes, “Habermas on Deliberative Democracy and Public Reason” (Conferenza: Philosophy & Society Colloquium, Roma, 2010). Queste argomentazioni, come le critiche cui rispondono, possono - 210 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme nella concezione “a doppio binario” già criticata nel capitolo quarto; quanto piuttosto perché un’accusa del genere si basa su un notevole slittamento concettuale. Vero è che la situazione discorsiva ideale e la posizione originaria di Rawls si richiamano all’esempio kantiano, e proprio nel senso di escludere gli elementi incompatibili con una razionalità universalizzante. Però, altrettanto vero è che si tratta di argomentazioni filosofiche, non di progetti presuntivamente realizzabili in concreto. La situazione discorsiva ideale è esplicitamente posta come controfattuale ricostruzione delle condizioni di possibilità di ogni atto linguistico che avanzi pretese di validità;11 mentre per Rawls la posizione originaria e la ragione pubblica non corrispondono a progetti politici, bensì a prospettive per il giudizio. E, sebbene l’adesione a tali disposizioni sia, a parere di Rawls, moralmente doveroso, esse non possono certo essere coercitivamente imposte.12 Perfino l’ideale dell’autonomia, come argomentato nel precedente capitolo, per la democrazia deliberativa è da intendere in senso esclusivamente politico e procedurale, niente affatto contenutistico, men che meno “metafisico”. Benché l’etica del discorso e il liberalismo di Rawls possano essere criticabili, sia come teorie morali sia come prospettive per il giudizio politico,13 e se si vuole anche per la specifica ragione d’essere ostili alla retorica,14 il punto rilevante è che nessuna avere un valore descrittivo e/o prudenziale, ma non toccano il significato della democrazia deliberativa specificato nel corso di questa tesi. 11. J. Habermas, Fatti e norme, pp. 382-83. Habermas ha contribuito a creare fraintendimenti, definendo talvolta la situazione discorsiva ideale come se implicasse un orientamento teleologico verso una specifica forma di vita, il che accadeva peraltro in una fase piuttosto precoce della sua elaborazione: J. Habermas, “Osservazioni propedeutiche per una teoria della competenza comunicativa”, in Teoria della società o tecnologia sociale, Milano: ETAS, 1973, p. 94. Ad ogni modo, è chiaro che lo stesso autore non intende, o non intende più, tale ideale come un telos concretamente realizzabile. Per questo motivo, non è corretto imputare una fallacia su questo punto, magari nella forma di una residua “teologia politica”: C. Invernizzi Accetti, “Can Democracy Emancipate Itself From Political Theology? Habermas and Lefort on the Permanence of the Theologico-Political”, Constellations 17, no. 2 (2010): 254-70 (sono comunque grato all’autore per aver portato il punto alla mia attenzione). Una tale ipostasi, semmai, potrebbe rilevarsi passando da una critica del ruolo della Lebenswelt e della società civile, sul genere di quella qui avanzata nel capitolo quarto. 12. Sulla posizione originaria: J. Rawls, Una teoria della giustizia, pp. 112-113, 127-128. Il rispetto per la ragione pubblica è esplicitamente indicato come un dovere morale, non legale: J. Rawls, Liberalismo Politico, pp. 186-87. 13. Nonché, certo, anche per il loro sfondo interpretativo più generale, come ad esempio la concezione habermasiana della modernità; ma una parte consistente del lavoro di questa tesi consiste nel distaccare la democrazia deliberativa da queste premesse, che finirebbero per coincidere con un’incongrua giustificazione teleologica. Il fatto che la più gran parte delle critiche si appunti su questi elementi rappresenta un indizio collaterale a favore della posizione qui sostenuta. 14. Chiaramente, quanto sto qui argomentando non dev’essere confuso con l’idea che Habermas, Rawls e altri teorici non possano essere effettivamente critici contro l’uso politico della retorica (ad esempio, ancora recentemente: J. Habermas, “Political Communication in Media Society: Does Democracy still Enjoy an Epistemic Dimension?”, Communication Theory 16, no. 4 (2006): 411-26); il Parte seconda: Temi e problemi - 211 - delle due posizioni corrisponde alla democrazia deliberativa in quanto tale, sebbene entrambe potrebbero di fatto favorirla – il che peraltro non si può verificare se non, contingentemente, nella prassi. Ma che dire allora di proposte come quella avanzata da Joshua Cohen, che esplicitamente si presentano come la traduzione politica dei suddetti ideali, peraltro in ciò corrispondendo alla posizione sostenuta da questa tesi?15 Ebbene, neppure una posizione così “razionalista”,16 se correttamente intesa, cade sotto la critica avanzata da parte “retorica”. Infatti, il carattere deliberativo dell’azione politica è descrivibile soltanto in modo strettamente procedurale, il che significa che nella definizione delle istituzioni deliberative non c’è posto per raccomandazioni morali e/o prudenziali rivolte ai singoli interagenti – per quanto queste possano essere o sembrare necessità di fatto. Conseguentemente, è chiaro come un possibile bersaglio valido della critica anti-razionalista sarebbero, invece, quelle posizioni che pretendono di trasporre direttamente una filosofia morale in un ordinamento coercitivo – come arrivano pericolosamente vicini a fare Gutmann e Thompson, per ciò già criticati.17 Si tratta di esempi facili da attaccare, ed anche per questo motivo spesso citati, lontani però dal coincidere con l’intero della democrazia deliberativa, o con le posizioni filosofiche di Rawls, Habermas e, men che meno, Kant. Certo, tracciare la linea dell’ostilità verso la retorica indietro fino a Platone, come spesso accade in questo tipo di critiche,18 proietta un’ombra più scura, dato il disprezzo del filosofo per la democrazia. Tuttavia, è da tenere presente che, se pure si può individuare una tradizione razionalista ed anti-retorica, sprezzante verso le irragionevoli passioni, che da Platone arriva fino a Kant, e sebbene sia innegabile che il filosofo di Königsberg rappresenti una rilevante radice, benché lontana, dell’approcche però è cosa diversa dal pensare che la democrazia dovrebbe tout court impedire certi modi d’espressione. In effetti, soprattutto per il discorsivismo, è vero che la condanna morale della retorica riposa sull’equazione con la coercizione eteronoma, in quanto uso perlocutivo del linguaggio. Se però il punto dei “retorici” fosse, come in larga parte è, quello di spezzare tale equazione, alla fine dei conti resterebbe una divergenza meramente terminologica. 15. Vedi sopra, pp. 51-54 e 153. Mi riferisco qui al Cohen “prima maniera”, pur anche in questo caso escludendo la possibilità di fare riferimento ad un criterio epistemico esterno (d’altronde annunciato ma non espresso nei saggi dell’86 e dell’89); la rielaborazione più “liberale” degli anni ‘90 (J. Cohen, “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”) è invece problematica, per le ragioni già addotte contro le teorie contenutistiche. 16. Persino indicato ad esempio di presunte tendenze platoniche: G. Shiffman, “Platonism in Contemporary Democratic Theory,” pp. 91 ss. 17. Vedi sopra, pp. 94 ss. Ma si veda anche: M. E. Warren, “Deliberative Democracy,” pp. 181-82. D’altro canto, si deve notare come Guttman e Thompson non siano affatto ostili alla retorica per se: A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement, pp. 132 ss. 18. Senza dimenticare Hobbes, più direttamente avvicinabile, via Rousseau, alla posizione di Kant, vedi: B. Garsten, Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment, capp. 1- 3. Ad ogni modo, Garsten è troppo svelto nel depoliticizzare il ruolo del giudizio nella filosofia kantiana. - 212 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme cio deliberativo, ciò non implica che si possa tracciare una linea continua tra l’atteggiamento di Platone verso la politica e l’attuale democrazia deliberativa. Insinuare questa poco plausibile connessione costituirebbe per l’appunto un cattivo uso dell’arte retorica, giacché il punto di partenza per la deliberazione sta proprio nel negare che chicchessia possa in solitudine determinare il bene ed il giusto, e tanto di meno imporli legittimamente ad altri. Dunque, salvo (forse) poche parziali eccezioni,19 è scorretto affermare che «nel quadro dell’autonomia kantiana la deliberazione pubblica è naturalmente trattata come una mera estensione della deliberazione individuale».20 D’altra parte, seppure si volesse sottoscrivere l’accusa di “monologismo” spesso rivolta a Kant – rinunciando magari a notare il significato politico del giudizio e dell’uso pubblico della ragione – basterebbe considerare soltanto la struttura trascendentale del suo idealismo per comprendere come, al contrario che in Platone, non ci sia alcuno spazio per autorità filosofiche che dettano come devono agire i cittadini, e tanto meno i contenuti che debbono scambiarsi nella loro comunicazione politica (cosa della quale, in effetti, Kant sembra essersi occupato poco o nulla). La struttura degli spazi deliberativi dev’esser tale da consentire il dialogo tra i partecipanti e l’autonomia discorsiva di ciascuno di essi, ma questo implica che, mentre nessuna modalità comunicativa può essere esclusa a priori, il successo o l’insuccesso di ciascuna nell’ottenere consenso (quindi, oltre un certo limite, anche la sua applicabilità) sarà determinato dal giudizio dei medesimi partecipanti al dibattito, né potrebbe essere diversamente. Dunque, un approccio deliberativo coerentemente procedurale ha da essere massimamente razionalista – non riconoscendo alcuna intrinseca validità ad arrangiamenti istituzionali diversi da quelli ottimali per una ragionevole discussione – e però al contempo aperto verso ogni modalità comunicativa, proprio perché riconosce come l’unica chance per una politica razionale si trovi nella più ampia possibilità per ciascuno d’esercitare autonomamente il proprio giudizio. Soltanto la prassi condivisa di quest’esercizio, pur sempre molto contingente, permette di stabilire se possano esservi, e volta per volta in quale misura, modalità d’espressione più o meno adeguate di altre. Infatti, è evidente come persino quei casi davvero indifendibili, ad esempio l’aperta minaccia di violenza, non possano essere eliminati dal discorso politico con un fiat etico-filosofico (e chi mai si sognerebbe di proporre un’idea del genere?) perché un eventuale divieto richiederebbe sempre d’essere applicato attraverso un giudizio sul contenuto e sull’intenzione degli atti in que- 19. La più rilevante potrebbe essere quella di Robert Goodin (vedi sopra, p. 4, nota 3), anche quest’eccezione appare però limitata, se soltanto si guarda alle opere più recenti del medesimo autore: R. E. Goodin, Innovating Democracy. 20. P. Nieuwenburg, “Learning to Deliberate: Aristotle on Truthfulness and Public Deliberation”, Political Theory 32, no. 4 (2004), p. 450, traduzione mia. Parte seconda: Temi e problemi - 213 - stione, il che può soltanto spostare il problema da un contesto decisionale ad un altro, senza per nulla dispensare dalla contingenza dell’interazione tra i partecipanti. Certamente, anche qui è immediato osservare che, se i partecipanti in questione assumeranno atteggiamenti indebitamente esclusivi, sarà commessa un’ingiustizia ai danni di chi volta per volta si trovi svantaggiato ed oppresso, indebolendo o distruggendo la qualità della deliberazione.21 Tuttavia, altrettanto chiaro sarà come questi problemi si possano affrontare solo entro la medesima prassi politica. Ogni regola abbisognando d’essere applicata e rispettata da persone ben concrete, una teoria politica può al più sperare di determinare le condizioni perché sia possibile agire giustamente, non garantire che ciò accada.22 Si possono scrivere leggi e costituzioni che sanciscano la massima libertà d’espressione, e la protezione dei diritti individuali, ma in ciascuna singola istanza un’applicazione inclusiva delle norme dipende sempre anche dalle decisioni di uno o più inter-agenti. A partire da qui, si potrebbe poi argomentare a favore di un’etica politica con i suoi contenuti specifici (sul genere della ragione pubblica in Rawls), ma questa può essere una conseguenza della democrazia deliberativa, non il suo principio. Ciò che la teoria normativa può affermare è che le decisioni politicamente rilevanti debbano essere collettivamente deliberate, senza illudersi di predeterminarne l’esito – il che, sì, sarebbe una fallacia tipicamente platonica. Perciò, anche prescindendo da indebite forzature nella ricostruzione di alcune posizioni, la querelle tra retorica e argomentazione razionale non può nemmeno porsi nei termini di cui sopra. Piuttosto, la difesa della retorica, da Aristotele e Cicerone in poi, potrà avere un duplice valore, quale descrizione realistica, se tale riesce ad essere, di quanto accade nella discussione politica e come orientamento prudenziale rivolto a singoli agenti (pur in quest’ultimo caso assumendosi un onere dimostrativo sconfinato, data l’impossibilità di valutare per intero le conseguenze dell’agire politico). La rivalutazione della retorica può certo arricchire la nostra comprensione della politica. Questo può avvenire anche contro le posizioni di alcuni teorici deliberativi, benché spesso il punto del contendere sia stato frainteso. Però, in nessun caso la “questione retorica” importa conseguenze sistematiche per la democrazia deliberati21. Che i partecipanti siano in grado di «riconoscere le ragioni degli altri come ragioni può essere», ed è, «una questione socio-culturalmente contingente»: M. S. Williams, “The Uneasy Alliance of Group Representation and Deliberative Democracy,” p. 124. 22. Dopotutto, la celebrata township coloniale è stata anche «il trampolino di lancio per la caccia alle streghe»: J. Elster, “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory,” p. 117, traduzione mia. Più recentemente, la tornata di town meeting dell’estate 2009 sembra aver giocato un ruolo importante nel deteriorare, non migliorare, la qualità del dibattito sulla riforma sanitaria promossa dal partito democratico. Ovviamente, nessuna istituzione, per quanto partecipata e deliberativa, può garantire decisioni corrette – di conseguenza, però, anche i critici dovranno fare a meno di assumere come parametro implicito proprio quest’irraggiungibile garanzia. - 214 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme va che, se correttamente intesa, non implica alcuna ostilità verso il modello inclusivo di discussione politica difeso dai “retorici”. *** Un esempio spesso citato, quello del dibattito nel senato statunitense circa il riconoscimento ufficiale del simbolo di un’associazione chiamata United Daughters of the Confederacy,23 mostra come l’impiego di strategie retoriche – qui inteso in quanto necessario all’espressione del punto di vista degli oppressi – lungi dallo smentire l’ideale deliberativo, ne richieda anzi una realizzazione particolarmente esigente. L’United Daughters of the Confederacy è l’associazione delle discendenti dei combattenti nell’esercito confederato durante la guerra di secessione, dedicata a preservare la memoria storica del valore dei soldati sudisti.24 Nel simbolo dell’associazione è inclusa la bandiera della confederazione, e a tale simbolo era stata in passato riconosciuta dal senato una special design patent. Nel maggio del 1993, a fronte della richiesta di rinnovare il prestigioso riconoscimento, il Judiciary Committee dava parere negativo (con voto di 13 contro 2), in ragione dell’opposizione espressa e argomentata dalla senatrice Carol Moseley Braun.25 La bandiera della confederazione, un simbolo connesso alla schiavitù, non meritava l’approvazione ufficiale del senato degli Stati Uniti. Tuttavia, il 22 luglio, i senatori Jesse Helms26 e Strom Thurmond27 re-inserivano il riconoscimento come emendamento ad un diverso provvedimento. Avvertita dell’accaduto, la senatrice Moseley Braun prendeva la parola per argomentare contro l’emendamento, proponendone la soppressione. Però, le stesse argomentazioni che avevano persuaso il committee, non convincevano l’intero senato, che votava (52-48) contro la mozione Moseley Braun per la soppressione dell’emendamento HelmsThurmond. La senatrice prendeva di nuovo la parola per chiedere di riconsiderare la votazione appena effettuata. Questa volta, però (ed ecco siamo al punto), ella abbandonava i toni calmi e razionali del precedente intervento, passando ad uno stile retorico sempre più infiammato, mentre ricordava ai suoi colleghi – novantasei dei 23. A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement, pp. 135-36; I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 54-55; M. S. Williams, “The Uneasy Alliance of Group Representation and Deliberative Democracy,” pp. 146 ss; C. M. Walls, “You Ain’t Just Whistling Dixie: How Carol Moseley-Braun Used Rhetorical Status to Change Jesse Helms’ Tune”, Western Journal of Communication 68, no. 3 (2004): 343-64. 24. http://www.hqudc.org/ 25. Democratica, eletta per l’Illinois nel 1992, sconfitta dall’avversario repubblicano nel 1998. Finora unica donna di colore ad essere stata senatrice. 26. Repubblicano, eletto in North Carolina per cinque volte, dal 1973 al 2003. 27. Senatore del South Carolina dal 1956 al 2003, inizialmente Democratico, passato nel 1964 con i Repubblicani a causa del dissenso sulla legislazione dei civil rights. Parte seconda: Temi e problemi - 215 - quali bianchi – gli orrori della schiavitù e le ingiustificabili apologie di essa da parte del governo della confederazione, la cui bandiera il senato pareva voler onorare. Dopo numerosi interventi in un acceso dibattito, il senato votava prima a favore (76-24) del punto di procedura per la ripetizione del voto, e quindi approvava (75-25) la mozione per la soppressione dell’emendamento Helms-Thurmond, con ciò negando il riconoscimento al simbolo dell’United Daughters of the Confederacy. Questo episodio viene tra le altre cose portato ad esempio di come argomentazione e retorica non si escludano necessariamente (Guttman e Thompson), o non siano neppure così distinguibili (Young), ma nell’insieme è presentato soprattutto a dimostrazione del fatto che le minoranze oppresse – o, in questo caso, una loro rappresentante – possono aver bisogno di uscire dai convenzionali confini del discorso civile e razionale per ottenere ascolto, dunque per ampliare i limiti del dibattito e con ciò migliorarne la qualità inclusiva. Fin qui nessun problema, dato che la teoria deliberativa non deve pretendere di definire in anticipo come i partecipanti possano portare avanti le proprie idee: Carol Moseley Braun ha parlato, pur impiegando un certo stile retorico (d’altronde, non si dà alcuna comunicazione priva di forma, e nessuno stile è neutro), non ha usato violenza, né impedito ad altri di esprimere la propria opinione. Il punto però sta nell’osservare il contesto, lo spazio deliberativo, nel quale si è potuta svolgere la vicenda descritta. Il senato degli Stati Uniti è tradizionalmente definito the world greatest deliberative body,28 e benché tale qualità sembri essere in via di deterioramento, sommersa dalla crescente acrimonia partitica, pure quel tanto o poco che rimane di essa – magari nel 1993 più di oggi, pur se è almeno dagli anni settanta che si lamenta il peggiorare delle condizioni di civility29 – è ciò che ha reso possibili episodi come quello descritto, e si può far risalire in larga parte proprio a quelle caratteristiche strutturali corrispondenti ad un modello normativo consensuale, razionalista ed astratto del discorso politico. Il senato statunitense è un’istituzione segnatamente anti-maggioritaria. Una minoranza può tenere aperta indefinitamente la discussione su qualsiasi misura (filibustering), a meno del voto di 60 senatori per concludere il dibattito (cloture);30 in 28. B. A. Loomis, “Civility and Deliberation: A Linked Pair?”, in Esteemed Colleagues, a cura di B. A. Loomis, Washington DC: Brookings Institution, 2000, p. 1. Dopo un decennio, la situazione appare significativamente peggiorata rispetto a quella descritta dai saggi raccolti nel volume. 29. E. M. Uslaner, The Decline of Comity in Congress, Ann Arbor MI: University of Michigan Press, 1993, cap. 1. Non manca chi fa notare come già dalla metà del diciannovesimo secolo regni la nostalgia per “i bei tempi andati”: W. L. Rawls, In Praise of Deadlock: How Partisan Struggle Makes Better Laws, Baltimore MD: The Johns Hopkins University Press, 2009, pp. 40-42. 30. M. B. Gold, Senate Procedure and Practice, Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2008, pp. 45 ss. Sul ruolo delle procedure nella deliberazione vedi anche: L. C. Evans e W. J. Oleszek, “The Procedural Context of Senate Deliberation”, in Esteemed Colleagues, a cura di B. A. Loomis, Wa- - 216 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme molti casi, un singolo senatore può bloccare (hold)31 tanto il voto per confermare le nomine presidenziali, quanto l’esame di provvedimenti legislativi. Queste ed altre analoghe procedure possono rallentare di molto lo svolgimento degli affari politici, fino anche a fermarlo del tutto nel caso di contrapposizioni radicali.32 Se, nonostante ciò, il senato riesce talvolta ad agire, è in buona parte grazie al piccolo numero dei senatori (100, contro, ad esempio, 435 membri nella house of representatives, 630 nella camera dei deputati italiana e 736 nel parlamento europeo). Le caratteristiche procedurali del senato, i pochi membri, ed il fatto che questi siano eletti in collegi uninominali (com’è noto corrispondenti agli Stati)33 con un voto usualmente assai personalizzato, concorrono a definire un contesto nel quale ogni senatore gode di ampia indipendenza rispetto ai suoi colleghi ed al partito di appartenenza. Fuori dalle aule di Capitol Hill, i senatori devono certo rispondere ai loro elettori, mentre la pressione esercitata dalle lobby appare sempre crescente; tuttavia, anche per questi rispetti, il potere personale e i sei anni di durata del mandato consentono maggiore indipendenza ai senatori rispetto ai membri di altri organi parlamentari. Non si tratta qui di idealizzare il senato, istituzione capace di dare pessima prova di sé. Piuttosto, si deve riconoscere come siano la relativa indipendenza e il distacco rispetto alla “concreta” realtà sociale, vale a dire proprio gli elementi corrispondenti ad un modello di razionalità astratta e consensuale, a consentire il successo di azioni come quella della Moseley Braun. A meno della struttura aperta del dibattito, a meno del diritto all’interdizione ampiamente riconosciuto ai singoli senatori, a meno del rispetto delle formali regole di civility da parte dei suoi colleghi, la senatrice non avrebbe potuto condurre in porto la propria retorica. In una diversa assemblea, ampia per poter essere più rappresentativa delle minoranze, e sottoposta a maggiore controllo da parte dei gruppi sociali, magari organizzata da disciplinate strutture partitiche, ben difficilmente ci sarebbe stato modo di riaprire la discussione dopo la prima votazione, tanto meno prolungarla per il tempo sufficiente a mutare l’opinione dei colleghi. La vicenda si sarebbe probabilmente risolta in una contrapposizione “muscolare” tra schieramenti pre-definiti – il cui corrispettivo non metaforico è il rishington DC: Brookings Institution, 2000. 31. M. B. Gold, Senate Procedure and Practice, pp. 84-85. 32. «... i senatori possono discorrere pacatamente, tenendo però a portata di mano l’arma dell’ostruzionismo»: E. M. Uslaner, “Is the Senate More Civil than the House”, in Esteemed Colleagues, a cura di B. A. Loomis, Washington DC: Brookings Institution, 2000, p. 34, traduzione mia. 33. Che ogni stato abbia diritto a due senatori determina una rappresentanza diseguale (e in modo crescente) dal punto di vista del numero di cittadini, il che sembra avere conseguenze piuttosto dirette anche sulla capacità deliberativa dei senatori, vedi: F. E. Lee e B. I. Oppenheimer, Sizing Up the Senate: The Unequal Consequences of Equal Representation, Chicago, London: University Of Chicago Press, 1999. Parte seconda: Temi e problemi - 217 - corso alla violenza34 – e dunque: vinca il più forte, non certo il più oppresso o il più giusto. Vero è che se non ci fosse stato alcun senatore a rappresentare la prospettiva dei cittadini afroamericani, la deliberazione sarebbe risultata impoverita e la misura ragionevolmente considerata ingiusta sarebbe stata approvata, com’era accaduto in precedenza. Ed in effetti è stata a lungo la norma che non fossero presenti membri dei gruppi sociali svantaggiati, comunque pressoché sempre sotto-rappresentanti.35 Se però la ristrutturazione della rappresentanza comportasse l’abbandono o l’indebolimento di quelle caratteristiche che definiscono la qualità deliberativa di uno spazio politico, è perlomeno dubbio che i precedentemente esclusi – divenuti partecipanti ad un contesto nel quale è più difficile, o al limite impossibile,36 sollevare istanze di validità al di là della mera contrapposizione numerica, nella quale risulterebbero pur sempre in minoranza – si troverebbero più liberi e in condizioni di fatto migliori. Questo è solo un esempio, e come tale non dimostra propriamente nulla. Anzi, per quanto spesso citato, è particolarmente facile da attaccare. La questione discussa era altamente simbolica, ma non coinvolgeva rilevanti interessi socio-economici. D’altronde, le regole che hanno consentito l’espressione della senatrice Moseley Braun sono le stesse per cui, nel caso specifico, gli esteemed colleagues Helm e Thurmond hanno potuto inserire il loro emendamento in una votazione completamente irrelata; le stesse norme che spesso favoriscono manovre “di corridoio” tutt’altro che deliberative. Qui però non si tratta di compiere l’impossibile dimostrazione che specifiche istituzioni, o magari un sistema deliberativamente ideale, implichino una tendenza oggettiva verso risultati buoni e giusti. Diversamente, il punto è che la possibilità di prendere in considerazione qualunque tipo di istanza di validità, comprese quelle qui raccolte sotto la rubrica della retorica, ha per condizione l’esistenza di un appropriato spazio deliberativo. Gli stessi atti di “rottura” dell’ordine discorsivo – nelle forme miti impiegate dalla senatrice Moseley Braun, come così in quelle più traumatiche di manifestazioni di protesta, disubbidienza civile, insurrezioni violente, rivolte e rivolu34. Il celebre dictum di John Dewey, per cui i voti (ballots) non sono che un sostituto dei proiettili (bulletts), è pericolosamente convertibile nei due sensi. 35. Nel momento in cui scrivo, di nuovo non c’è nessun senatore afroamericano, mentre diciassette sono le donne e solo due gli ispanici. In altri paesi la situazione è relativamente migliore, soprattutto per quanto riguarda la rappresentanza femminile, ma non credo si possa trovare un solo caso in cui i gruppi socialmente svantaggiati non siano sotto-rappresentati nelle istituzioni. 36. Questo limite non è un’innocente astrazione, giacché una mediazione tra le esigenze della rappresentanza descrittiva e quelle della deliberazione avrebbe l’effetto di riconoscere alcune minoranze ma non altre, riproducendo indebite esclusioni e rendendo dubbia l’opportunità di rilassare i criteri deliberativi. Viceversa, il punto limite di una rappresentanza perfettamente descrittiva, se fosse raggiungibile, sarebbe tout court incompatibile con la deliberazione. Vedi anche sopra, pp. 175 ss. - 218 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme zioni – o trovano un punto d’arresto in un adeguato spazio deliberativo, nel quale sia possibile almeno in certa misura discutere liberamente, oppure possono produrre un giusto risultato, per qualsiasi definizione di ‘giustizia’, soltanto in modo del tutto casuale. Il che, vista la numerosità degli esiti possibili nella maggior parte delle situazioni, non lascerebbe molte speranze. In altre parole, l’articolazione di una comunicazione politica più inclusiva di quella raccomandabile da un punto di vista rigidamente razionalista ha comunque per condizione di possibilità l’esistenza di procedure deliberative istituzionalizzate secondo princìpi discorsivi astrattamente egalitari. 6.1.2 Esclusione e razionalità discorsiva Quanto detto finora risponde all’accusa per cui la democrazia deliberativa sarebbe tutta animata dall’intento di escludere ogni forma discorsiva considerata non conforme ad un ristretto e predeterminato modello di razionalità. Tuttavia, si potrebbe sostenere che, sebbene pochi pronuncino divieti contro questa o quella forma comunicativa, effetti analogamente esclusivi derivino da uno sfondo filosofico che, non sufficientemente problematizzato, influenza o determina il giudizio circa le strutture istituzionali – così, ad esempio, la Young critica quelle che considera assunzioni condivise, però soltanto implicitamente, dalla maggior parte dei teorici deliberativi.37 Proprio il senato statunitense – come visto poc’anzi per il modo di elezione, per le convenzioni di comportamento e per la composizione – potrebbe rappresentare un esempio negativo in merito.38 In tale contesto, la motivazione critico-emancipativa a favore della pluralità di forme retoriche, che a questo punto deve ampliarsi in una posizione più generalmente “anti-razionalista”, assume maggiore rilevanza. Giungendo al livello per cui, all’accusa d’essere indebitamente esclusiva, non si potrebbe sottrarre neanche la definizione degli spazi deliberativi che dovrebbero rappresentare la condizione per l’espressione libera del giudizio, dunque per la potenziale razionalità della politica, si metterebbe in dubbio la possibilità della deliberazione, anche come ideale normativo. Per meglio inquadrare la questione è bene fare qualche passo indietro. Chiaro è come l’approccio deliberativo alla teoria democratica rappresenti, tra le altre cose, un tentativo recente di dare risposta all’interrogativo di come si possa fondare la validità di un ordine politico, ed eventualmente favorirne la stabilità, in un mondo nel quale certezze circa il bene e la giustizia non hanno molto corso. Questo mondo è quello del weberiano «politeismo dei valori», nel quale Rawls può constatare il «fatto del pluralismo», dunque moderno e ancora a maggior ragione contemporaneo. Tuttavia, il problema di base è il medesimo che già affliggeva Platone, di fronte al 37. I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 36-51. 38. Si ricordino anche le posizioni della Young in merito ai sistemi elettorali, vedi sopra, § 5.1.2. Parte seconda: Temi e problemi - 219 - caos e all’ingiustizia osservabili nella polis. Radicatasi però l’idea che le medesime condizioni d’intelligibilità della realtà siano un prodotto storico-sociale, nient’affatto sottratto alla variabilità tipica di tale ambito, lo scettico non ha più bisogno di impegnarsi a confutare il tradizionale antagonista dogmatico; non è neppure il caso d’elaborare dubbi sofistici sulla realtà così come la percepiamo, perché il punto è che le nostre visioni del mondo, tutt’altro che illusorie ed anzi ben effettuali, non sarebbero che il prodotto (più o meno arbitrario, oppure a sua volta etero-determinato) del potere e, come eventuale corollario, dell’oppressione di coloro cui capita d’averne meno ad opera di chi ne ha di più. Questa descrizione è certo una banale caricatura, ma, come accennato nel capitolo primo, una volta storicizzata la ragione, persa poi la fede nella razionalità della storia, è perlomeno facile cadere nel cinismo circa la possibilità di libertà e giustizia in questo mondo. Dato che tale possibilità è il tema di fondo della democrazia deliberativa – il cui intento più generale sta per l’appunto nel costituire spazi politici nei quali si possano articolare ragioni, non soltanto rapporti di forza – l’idea che la sua realizzazione sia non solo difficoltosa (com’è ovvio) ma persino impossibile in linea di principio, dal momento in cui si presupponesse che le istanze discorsive non fossero separabili dall’esercizio del potere, parrebbe chiaramente esiziale. La disputa circa la possibilità di distanziare le pretese di validità discorsiva dalla sfera del potere come dominio – tra la teoria critica e il post-strutturalismo/postmodernismo – ha infuriato soprattutto tra la gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso, ma le sue code proseguono tutt’ora, benché i principali protagonisti abbiano da tempo smesso di partecipare alla discordia.39 L’asse del dibattito incrocia l’interpretazione storico-sociale (soprattutto Habermas vs Foucault)40 con la filosofia in senso più 39. L’avvicinamento personale (ma in certa misura anche politico, vedi: G. Borradori, et al., Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida, Roma-Bari: Laterza, 2003), pur nelle divergenze filosofiche, tra Derrida ed Habermas è noto, mentre abbondano nella letteratura secondaria letture tendenti ad accostare l’opera quest’ultimo a quella di Foucault, nel comune intento critico che differirebbe più per oggetto che per ispirazione: D. Ingram, “Foucault and Habermas”, in The Cambridge Companion to Foucault, a cura di G. Gutting, Cambridge: Cambridge University Press, 2005; T. Biebricher, “Habermas and Foucault: Deliberative Democracy and Strategic State Analysis”, Contemporary Political Theory 6 (2007): 218-45; peraltro, tale accostamento non è una novità recente: E. Bahr, “In Defense of Enlightenment: Foucault and Habermas”, German Studies Review 11, no. 1 (1988): 97-109. 40. N. Fraser, “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”, Praxis International 1 (1981): 272-87; J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, lezioni 9-10; M. Kelly, Critique and Power: Recasting the Foucault/Habermas Debate, Cambridge MA: MIT Press, 1994; M. King, “Clarifying the Foucault-Habermas debate: Morality, ethics, and normative foundations”, Philosophy & Social Criticism 35, no. 3 (2009): 287-314. Certo, qui l’etichetta di “dibattito” non è molto appropriata giacché, prematuramente scomparso, Foucault ha potuto dire assai meno riguardo Habermas che non viceversa. - 220 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme stretto (Habermas ed Apel vs Derrida).41 Tuttavia, dal punto di vista della democrazia deliberativa – che ovviamente non figurava, ancora, tra gli oggetti del contendere – ci si può mantenere sul piano della teoria politica, evitando l’inane compito di dar conto di un discorso che, a parte l’essere intessuto di reciproci fraintendimenti,42 potrebbe avere ramificazioni quasi nell’intera storia della filosofia. Invero, si può anche notare come il nucleo più acceso del dibattito ruoti attorno ad interpretazioni storiche, filosofiche e sociologiche che, rilevanti di per se stesse, tuttavia corrispondono proprio a quel che non deve far parte di una teoria procedurale. Se ci troviamo nella modernità o nella post-modernità, nella metafisica del soggetto o fuori di essa, se la società sia integrata in ultima analisi attraverso l’interiorizzazione di norme oppure no; nulla di tutto ciò ha rilevanza per la teoria della democrazia deliberativa, anche se può averne per le sua realizzabilità pragmatica. Certo, la stessa possibilità di asserire una teoria del genere verrebbe negata da un punto di vista ostile alle astrazioni normative, e su questo tornerò più avanti. Però, la divergenza radicale osservabile su questo punto ricadrebbe, una volta tradotta in termini politici (non etici, né tantomeno metafisici) o sulla deliberazione o su forme politiche più autoritarie ed esclusive – presumibilmente invise alle posizioni filosofiche qui considerate – o, infine, semplicemente nell’inazione. Quali che siano le loro motivazioni, i critici della razionalità o della possibilità di elevare pretese di validità “pure”, possono rifiutare la deliberazione come procedura democratica secondo due condizioni: perché impossibile/inutile, oppure perché hanno in mente un’altra forma decisionale sotto qualsivoglia aspetto migliore, meno coercitiva, più aperta al conflitto radicale, meno fallologocentrica, o quel che si voglia (l’opzione di non avere bisogno di prendere decisioni, se pure fosse desiderabile, non è disponibile). Il primo caso, scettico in senso stretto, non sembra essere molto comune, e ad ogni modo rappresenterebbe una critica motivazionale affatto esterna; potrebbe convincere semplicemente a lasciar perdere l’impegno politico, non a modificare la teoria deliberativa. Se però il caso è il secondo, si dovrà osservare quali siano le alternative proposte in grado di eliminare, o perlomeno limitare, l’oppressione prodotta da un modello decisionale troppo razionalistico. La struttura degli argomenti dei critici, nonostante la varietà delle posizioni, dovrà sempre tendere verso l’apertura, vale a dire verso modalità decisionali ancor meno costrette di quanto non lo sia un modello discorsivo consensuale/universale/razionalista. Però, gli effetti pra- 41. J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, cap. 7; L. Thomassen, a cura di, The Derrida-Habermas Reader, Chicago: University Of Chicago Press, 2006. 42. Un buon esempio si trova nell’ampia recensione/replica al Discorso filosofico della modernità: J. Rajchman, “Review: Habermas’s Complaint”, New German Critique (45), no. 45 (1988): 163-91. Parte seconda: Temi e problemi - 221 - tici di tale istanza non potrebbero che corrispondere al modello radicalmente procedurale qui sostenuto, il cui punto focale sta nell’esclusione della coercizione.43 Non si può negare come l’idea che le decisioni collettivamente vincolanti debbano essere prese a seguito di una discussione, per quanto possibile libera da costrizioni, rimandi ad uno specifico modello di razionalità, caratteristicamente astratto e universalistico, e persino reo confesso del “fondazionalismo” di cui talvolta Habermas viene accusato.44 Ma il proceduralismo della teoria non implica la ricerca della neutralità contenutistica. Di per sé, uno spazio deliberativo non è costruito per mettere tra parentesi le differenze, soltanto bensì per consentirne l’espressione in un contesto per quanto possibile libero da coercizione. Comunicazione, però, tra persone come sono hic et nunc. Perciò, una volta che si sia precisato come il modello deliberativo debba essere inteso in senso procedurale, senza pregiudicare risultati contenutistici né premesse filosofiche comprensive, e dunque nello specifico: • come i partecipanti giungano alla deliberazione con tutto il loro bagaglio di esperienze, conoscenze e, se è il caso, pregiudizi ed errori; • come nessun contenuto o modo d’espressione (purché non violento) possa essere prescritto o vietato “dall’esterno” o “a priori” rispetto alla deliberazione stessa; • come proprio l’astratto proceduralismo della teoria consenta di non pregiudicare, con indebite esclusioni, le concrete differenze tra i partecipanti;45 • e come tutto ciò riguardi la partecipazione politica, e non importi conseguenze dirette (i.e. non mediate dalla prassi deliberativa) sull’ordinamento di una società; 43. Una posizione sulla quale si può convergere da diverse posizioni: «il criterio che più chiaramente distingue un meccanismo decisionale deliberativo da uno non deliberativo è che, nell’ideale regolativo, il potere coercitivo dovrebbe essere assente da meccanismi puramente deliberativi»: J. Mansbridge, et al., “The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy”, Journal of Political Philosophy 18, no. 1 (2010), p. 66, traduzione mia. 44. Forse a torto, vista la premura mostrata nel distinguere, su questo punto, il suo progetto da quello di Apel. Poiché però sono proprio le più importanti distinzioni – segnatamente l’enfasi sociologica sul mondo della vita – a creare i maggiori problemi per la democrazia deliberativa, questa potrebbe a maggior ragione assumere su di sé l’accusa di fondazionalismo teoretico-trascendentale. 45. Le critiche contro l’astrattezza, la purezza e l’“incorporeità” delle classiche concezioni occidentali della politica (vedi ad esempio: W. E. Connolly, “A critique of pure politics”, Philosophy & Social Criticism 23, no. 5 (1997): 1-26) sono legittime se rivolte ad una concezione comprensiva, che pretenda di dire come devono essere i soggetti e il mondo sociale di questi. Lo stesso non vale tuttavia per una teoria procedurale, limitata al campo politico in senso proprio; qui la presupposizione pratica che gli agenti possano interagire in quanto persone astratte non equivale all’affermazione teoretica che essi siano, essenzialmente, soggetti incorporei. Piuttosto, come in parte già visto nel capitolo precedente, perché sia possibile l’affermazione di una differenza contenutisticamente specifica – anche volendo ridurre per intero la politica a questioni di identità – senza che ciò equivalga ad un’imposizione autoritaria, è necessario definire la persona come soggetto giuridico-politico privo di contenuto. - 222 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme ci si può finalmente chiedere in che cosa consisterebbe, in concreto, una maggiore apertura, al di là dei limiti di un orientamento alla razionalità discorsiva considerato parziale ed esclusivo. Di qui, esaminando cosa propongono coloro che criticano la deliberazione perché troppo “razionalistica”, si può facilmente osservare la brusca caduta del livello di problematizzazione, giacché ciò che si trova sono o prescrizioni etiche e prudenziali – insufficienti per costituire un’alternativa – oppure tentativi più o meno diretti di elaborare strutture istituzionali finalizzate ad obiettivi considerati desiderabili. La prima opzione ricade tra le critiche già affrontate poche pagine sopra, e non inficia (semplicemente perché non riguarda lo stesso oggetto) il modello qui ricostruito, anche se potrebbe contraddire i programmi filosofici di Rawls, Habermas o d’altri teorici vicini alla deliberazione. Ma il punto saliente è che la seconda opzione corrisponde per definizione ad un surplus di “razionalità esclusiva”, traducendosi proprio nell’imposizione di un telos sottratto alla possibile deliberazione. Che poi, in astratto, questa finalità possa essere denominata emancipazione, non cambia il fatto che ogni sua traduzione concreta costituirebbe un’infrazione della libertà comunicativa dei partecipanti.46 Invero, a dispetto dei gesti verso la différance,47 o dell’evocazione di strategie foucaultiane,48 ciò che rischia di emergere è una versione semplicistica, decisamente prepost-moderna, del modo di pensare della teoria critica d’ascendenza marxista. Vale a dire: come se l’emancipazione umana si potesse raggiungere a seguito di un progetto razionale, elaborato dal filosofo e consegnato alle masse per dissiparne la falsa coscienza. Certo, i critici del razionalismo della democrazia deliberativa non sono così ingenui da sottoscrivere una posizione del genere, ma non potendo sostenere l’idea di proporre/imporre “dall’esterno” rimedi per l’oppressione e il dominio che pur sempre inficiano la qualità della partecipazione democratica, finiscono per ricadere su posizioni in linea di principio non diverse dal modello che erano partiti col criticare. Così, ad esempio, Adam Przeworski – dopo avere argomentato che la deliberazione rischia d’essere inutile, o controproducente, nelle attuali condizioni in cui l’ideologia dominante opera a danno degli oppressi – finisce per enunciare il principio per cui, quando si pensa che gli altri abbiano torto riguardo i loro stessi interessi fondamentali, ciò che si può fare è «convincere, ma non prevaricare [override]».49 Ma dov’è che quest’opera di persuasione potrà mai svolgersi, se non in uno spazio deliberativo appropriatamente costituito, tale da consentire un dialogo tra pari, anziché 46. Come si è visto riguardo la teoria della rappresentanza della Young (sopra, § 5.1.2), ciò finisce per accadere anche a dispetto degli espliciti tentativi di evitarlo. 47. I. M. Young, Inclusion and Democracy, pp. 127 ss. 48. T. Biebricher, “Habermas and Foucault: Deliberative Democracy and Strategic State Analysis”. 49. A. Przeworski, “Deliberation and Ideological Domination,” p. 155. Parte seconda: Temi e problemi - 223 - l’indottrinamento dei molti ad opera dei pochi? Dunque, può anche darsi che la deliberazione sia usata come uno tra i vari mezzi per implementare la dominazione ideologica, il punto è però che la democrazia deliberativa rappresenta il solo mezzo attraverso cui è possibile (mai sicuro) evadere tale dominazione.50 Analogamente, per ampliare la rappresentatività della deliberazione a favore dei gruppi sociali svantaggiati, Lynn Sanders e Iris Marion Young desiderano includere forme retoriche diverse (testimonianza, narrazione, espressioni di reciproco riconoscimento, e così via),51 ma – a parte l’ovvia osservazione che non è prudente assumere che i potenti si astengano dall’avvantaggiarsi delle stesse opportunità espressive, né che gli oppressi siano ipso facto meno capaci di razionalizzare – è stato già notato come questa retorica possa essere significativamente impiegata soltanto in un contesto discorsivo, il quale a sua volta si dà solo a condizione di certi limiti e regolazioni.52 Senza la possibilità di far riferimento ad un comune spazio deliberativo almeno minimamente efficace, l’uso di qualsiasi forma retorica si risolverebbe tutt’al più nel “predicare ai convertiti”, coloro che già condividono finalità analoghe e un comune linguaggio per esprimerle, senza favorire alcun processo inclusivo. Così sarebbe già per definizione, partendo dal presupposto che la caratteristica saliente delle forme “retoriche” sia la capacità di esprimere un concreto particolarismo. Se queste posizioni sono ancora vicine o interne al campo deliberativo, quasi lo stesso si può ripetere per quei teorici che propongono un modello agonistico della democrazia – esplicitamente posto in polemica alternativa a quello deliberativo da Chantal Mouffe.53 Anche in questo caso, ciò che si osserva non è la contrapposizione 50. Qui ha ragione Rostbøll, «la connessione tra la critica dell’ideologia e la deliberazione, dunque, non consiste nel potersi accusare l’un l’altro d’ingannarci ideologicamente [...] ma nel fatto che abbiano bisogno di una deliberazione non distorta per poter superare la nostra unilateralità ideologica»: C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom, p. 140, traduzione mia. Vedi anche: A. Knops, “Delivering Deliberation’s Emancipatory Potential”. 51. I. M. Young, “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy”; L. M. Sanders, “Against Deliberation”; I. M. Young, Inclusion and Democracy. 52. Credo si potrebbe rileggere in questo modo, a meno però dei riferimenti ad una società civile sociologicamente intesa, la replica di Seyla Benhabib – che sostiene come anche per difendere forme di comunicazione “retoriche” si dovrebbe in ultima istanza fare ricorso a risorse argomentative – alla critica “comunicativa” della Young: S. Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy,” pp. 82 ss; D. Held, Modelli di democrazia, pp. 422 ss. 53. C. Mouffe, The Democratic Paradox, London, New York: Verso, 2000; C. Mouffe, Sul politico: democrazia e rappresentazione dei conflitti, Milano: Bruno Mondadori, 2007. Importanti per la prospettiva agonistica, e peraltro più direttamente incrociate con i temi della differenza, sono le opere di William Connolly e Bonnie Honig, si vedano: W. E. Connolly, Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox, Minneapolis MN: University Of Minnesota Press, 2002; S. A. Chambers e T. Carver, a cura di, William E. Connolly: Democracy, Pluralism and Political Theory, New York: Routledge, 2008; B. Honig, Political Theory and the Displacement of Politics, Ithaca NY: Cornell University Press, 1993; B. Honig, “Difference, Dilemmas, and the Politics of Home”. - 224 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme tra teorie normative della democrazia, bensì un confuso dibattito che oscilla tra ispirazioni etiche, programmi politici concreti e visioni complessive di quale sia l’essenza della politica.54 Intendendola come una concezione comprensiva della politica, o magari non riconoscendo affatto la distinzione pratica tra essere e dover essere, alla democrazia deliberativa si può rimproverare il tentativo di una «sussunzione egemonica» della posizione agonistica, cui verrebbe negata persino la dignità di un avversario.55 Prescindendo dalla parte che si voglia prendere nella questione, il punto è che l’accusa potrebbe funzionare soltanto contro una teoria deliberativa che pretendesse d’essere allo stesso tempo una descrizione esaustiva della politica e/o della società, ed anzi di derivare da questa la propria validità normativa – per l’appunto la forma tipica di un discorso egemonicamente oppressivo: «le cose non possono essere che così, dunque non ha senso comportarsi se non nel tal modo». Ma, di nuovo, questo sarebbe proprio il tipo di teoria escluso da questa tesi, perché in contraddizione con la libertà discorsiva che è il principio della deliberazione – viceversa, così come non pregiudica specifici contenuti politici, un modello coerente di democrazia deliberativa non prende affatto posizione su quale sia la migliore concezione descrittiva della politica, se consensuale, agonistica od altra ancora. Perciò, Chantal Mouffe – assieme a molti altri, tra Carl Schmitt e i teorici postmoderni – potrebbe avere perfettamente ragione circa l’irriducibile conflittualità caratteristica del politico.56 Di conseguenza, potrebbe far bene a condannare (contro ogni “terza via”) l’idea che il conflitto possa o debba essere trasceso in un’armonica pace sociale. Potrebbe infine essere vero che la politica sia del tutto o in massima parte riducibile ad una lotta per l’egemonia, nella quale nessun valore può elevarsi al di sopra della mischia. Pure, o questa conflittualità radicale trova modo di esprimersi in contesti decisionali deliberativi – che non devono affatto presupporre il consenso quale esito obbligato – ovvero ricade su qualche forma di aggregazione di preferenze contrapposte, o sulla violenza pura e semplice, ed in entrambi i casi vince 54. Circa il dibattito democrazia deliberativa vs agonistica si vedano: J. S. Dryzek, “Deliberative Democracy in Divided Societies”; A. Schaap, “Agonism in divided societies”, Philosophy & Social Criticism 32, no. 2 (2006): 255-77; A. Knops, “Debate: Agonism as Deliberation – On Mouffe’s Theory of Democracy”, The Journal of Political Philosophy 15, no. 1 (2007): 115-26; B. Honig, “Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory”, American Political Science Review 101, no. 1 (2007): 1-17. 55. F. Gürsözlü, “Debate: Agonism and Deliberation—Recognizing the Difference”, The Journal of Political Philosophy 17, no. 3 (2009): 356-68. 56. L’autrice tiene a precisare che alla politica si debba guardare (diversamente da come, a suo parere, fanno Connolly o Honig) come ad «uno spazio di conflitto e antagonismo»: C. Mouffe, Sul politico, p. 153. Peraltro, lo stesso Connolly discute direttamente le posizioni della Mouffe, ironicamente mettendo in luce il rischio di creare nuove esclusioni, in: W. E. Connolly, “Twilight of the idols”, in William E. Connolly: Democracy, Pluralism and Political Theory, a cura di S. A. Chambers e T. Carver, New York: Routledge, 2008. Parte seconda: Temi e problemi - 225 - sempre ancora il più forte. Chi non crede più ai provvidenziali appelli al cielo suggeriti a suo tempo da Locke, né a filosofie della storia deterministicamente progressive, potrebbe di nuovo sospettare che questo forte vincitore non sia il più giusto, o il più oppresso. Contrariamente a quanto da varie parti sostenuto,57 il proceduralismo della teoria deliberativa non può avere nulla a che fare con tentativi di rendere neutrale, o “spoliticizzare” la democrazia; al contrario rappresentando la condizione perché possa darsi una politica sensata, con tutta la sua eventuale conflittualità. *** Quanto detto non costituisce una condanna, di per sé nemmeno una critica, delle “politiche della differenza”, delle concezioni radicalmente conflittuali della politica o, tantomeno, delle istanze critico-emancipative in generale. Soltanto, si dovrebbe far attenzione a che nulla di tutto ciò interferisca nella specifica eguaglianza – che, pace Marx, ha un significato proprio e solo in quanto astratta – necessaria alla libertà politica. L’alternativa sarebbe sempre quella di sovra-ordinare al principio puramente procedurale della deliberazione una serie di finalità specifiche. Se però un esito del genere può perlomeno avere un senso (ancorché malamente violento) per una prospettiva tecnocratica, per un’ideologia più o meno totalitaria o per una fede religiosa integralista, esso non è compatibile con il punto di vista dei critici d’una razionalità considerata limitata ed esclusiva. Infatti, il tentativo di elaborare teleologicamente la struttura di un sistema decisionale, comporterebbe inevitabilmente un di più di “autoritarismo epistemico” – la presunzione di sapere in anticipo quali siano i risultati giusti, migliori, corretti – che, anche se non si accettasse l’argomentazione qui proposta contro la teleologia, sarebbe comunque incongruo rispetto alla denuncia delle indebite costrizioni, violenze e oppressioni imposte dalla “ragione”.58 Ad una teoria deliberativa strettamente procedurale ed astratta si potrebbe arrivare altrettanto bene partendo dalla negazione di quei limiti che si suppone caratterizzino una razionalità bisognosa d’essere decostruita. Tuttavia, per comprendere appieno cosa qui sia in discussione, resta da esaminare una condizione basilare più volte enunciata ma non ancora approfondita. L’argomentazione fin qui svolta per difendere la compatibilità (perlomeno la compatibilità) di una struttura istituzionale deliberativa con prospettive post-moderne, agonistiche o con le politiche della differenza, infatti, poggia su un concetto di democrazia come 57. A. Pintore, I diritti della democrazia; C. Mouffe, Sul politico; G. Preterossi, “Soggettività e artificio giuridico in Habermas”. 58. Questo non è sorprendente, giacché le critiche più rilevanti contro la ragione – o contro una sua versione limitata ed unilaterale, direbbe Habermas – si appuntano proprio contro il suo carattere intrinsecamente teleologico. Di questo non posso certo qui dare conto, mi limito però a segnalare come gli argomenti contro l’impiego di strutture teleologiche nell’elaborazione di teorie politiche non coincidano necessariamente con una critica della struttura teleologica della razionalità tout court. - 226 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme spazio politico normativamente definito, dunque a sua volta debitore della possibilità di distinguere normatività e fattualità. Però, questo è esattamente ciò che molti dei critici della deliberazione (ed alcuni tra i suoi sostenitori), in un modo o nell’altro, negherebbero – è il punto da cui si è partiti: le pretese di validità non si separano dall’esercizio del potere. Come argomentato, a meno di ricadere nuovamente sulla deliberazione quale alternativa alla violenza, anche se questa posizione fosse corretta, la conseguenza potrebbe essere solo l’abbandono dell’azione politica concreta. Perciò, anche se molti, o tutti, gli autori citati obietterebbero all’etichetta, si può qui porre la questione nei termini del confronto con una posizione ideal-tipicamente scettica – ed in questo senso, discorsi tanto lontani e diversi tra loro, dal postmoderno alla teoria dei sistemi, fino al più generico “realismo politico”, si presentano in certo modo analogamente di fronte alla democrazia deliberativa come teoria normativa. Questo confronto, però, non può essere superato a meno d’una revisione del modo in cui il concetto di potere è impiegato dalla maggior parte degli autori deliberativi. Infatti, finché si rimane dell’idea che razionalità e potere siano due poli contrapposti, sempre si dovrà concludere che il problema più rilevante sia quello di separare la deliberazione dall’influenza distorsiva del potere. Ciò però è impossibile di fatto e, quand’anche questa impossibilità fosse riconosciuta e realisticamente affrontata (d’altronde la perfezione non è raggiungibile), comunque contraddittorio con l’ideale di una deliberazione politica, che in quanto tale deve risolversi proprio nell’esercizio di un potere.59 L’opposizione potere-razionalità è tipica della teoria critica, ma nel campo deliberativo è più generalmente diffusa, poiché anche i teorici repubblicani e liberali usualmente adoperano in modo analogo il concetto di ‘potere’. La riconsiderazione di questo punto consente di raggiungere due risultati tra loro intrecciati. Da un lato si chiarisce il senso per cui la deliberazione democratica rappresenta la condizione di possibilità per una giusta politica – nonostante prescinda completamente dalla definizione di una specifica concezione della giustizia, ed anzi proprio perciò. D’altro canto si può riprendere il punto del potere comunicativo, lasciato in sospeso al termine del capitolo terzo,60 tanto più rilevante dopo che l’altro pilastro della teoria habermasiana – la società civile radicata nelle strutture del mondo della vita – è stato dimostrato indisponibile per la democrazia deliberativa, nel corso del capitolo quarto. Questa rielaborazione, beninteso, non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi dovuti all’esclusione, che sempre si ripresentano nella 59. Talvolta, basta un titolo ad esprimere l’insensatezza in cui si avvita chi vuole escludere la considerazione del potere dai princìpi normativi: J. Mansbridge, “Using Power/Fighting Power: The Polity”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. 60. Vedi sopra, p. 115. Parte seconda: Temi e problemi - 227 - politica, consente però di ottenerne un concetto adeguato ad affrontarli contingentemente nella prassi, che è tutto ciò che è possibile fare. 6.2. Il potere comunicativo Il ‘potere’ è stato definito un «concetto essenzialmente contestato»;61 ma che si concordi o meno con questa etichetta, il dibattito in merito è innegabilmente ampio e vario, incrociando filosofia, teoria politica e scienze sociali, molto al di là di quanto posso qui ripercorrere.62 In questo paragrafo vorrei presentare un concetto di potere che non corrisponde a quello più comunemente impiegato (esplicitamente o meno) nel panorama deliberativo, ma che può contribuire a chiarire le questioni sopra introdotte, seppur al prezzo di un detour, utile a rendere plausibile la sola rilevante affermazione fattuale su cui si reggerà il discorso. Benché le assunzioni necessarie per quest’opera siano tutto sommato minimali, compiendola si uscirebbe dai limiti del puro proceduralismo, soltanto però se tale concetto di ‘potere’ importasse conseguenze per la struttura della teoria normativa. Ma non è questo il caso: un’appropriata concezione del potere ha per la democrazia deliberativa rilevanza soltanto motivazionale, che diviene manifesta di fronte alla critica delineata nel precedente paragrafo. Invero, anche se qui il principale bersaglio polemico è il modo in cui viene scorrettamente contrapposto (dalla teoria critica, o da molte delle sue volgarizzazioni) il potere alla verità, facendo del primo un tutt’uno con il dominio, anche questa configurazione concettuale rimane compatibile con la democrazia deliberativa; benché mostri il fianco quando messa a confronto con una posizione scettica circa la possibilità di separare le istanze di validità dall’esercizio del potere. In altre parole, la democrazia deliberativa resta normativamente indifferente rispetto alle diverse concezioni del potere, e non si deve pretendere di modificare quella in conseguenza di queste. Ad esempio, chi trovasse convincente la difesa della Teoria dell’agire comunicativo condotta in termini sociologici, potrebbe allo stesso tempo accettare la correlativa idea del potere comunicativo, espresso dalla società civile radicata nel mondo della vita, ed essere anche un sostenitore della deliberazione democratica – pur restando l’impossibilità di trarre conseguenze normative dalla ricostruzione descrittiva, che per l’appunto può avere un ruolo solo motivazionale, se la si crede vera. Lo stesso vale per quelle teorie repubblicane e liberali che, 61. S. Lukes, Il potere: una visione radicale, pp. 41 ss., 72 ss., 121 ss. L’originale definizione, non però applicata al potere, era in: W. B. Gallie, “Essentially Contested Concepts”, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 56 (1955): 167-98. 62. Oltre al già citato Lukes, per una panoramica sulla questione si vedano: M. Haugaard, a cura di, Power: A Reader, Manchester: Manchester University Press, 2002; G. Preterossi, Potere, RomaBari: Laterza, 2007. - 228 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme in questi casi senza troppe pretese sociologiche, condividono in buona misura la concezione del potere come dominio.63 Seguendo una schema abbastanza comune, il concetto di ‘potere’ cui perlopiù fa riferimento la democrazia deliberativa, può ricadere sotto la definizione di ‘potere su’ (esercitato da qualcuno ‘su’ qualcun altro), mentre il concetto che intendo discutere corrisponde a quello più ampio di ‘potere di’ (potere ‘di’ agire). La distinzione può essere specificata attraverso molte sfumature,64 e la si può far risalire almeno fino alle radici della modernità politica,65 ma il tratto più comune è la contrapposizione tra i due termini. Così, per Habermas, al potere comunicativo, normativamente valido, si contrappone quello amministrativo, necessario ma pur sempre problematico in quanto coercitivo;66 mentre nella propria indagine Lukes condannava l’ingenuità, peraltro politicamente sospetta, delle teorie del ‘potere di’ avanzate con intenti e modi diversi da Talcott Parsons e da Hannah Arendt.67 Come si vedrà meglio più avanti, una contrapposizione in questi termini è da scartare, ed ancora a maggior ragione se normativamente connotata. Viceversa, il dato formale da tenere presente è come il ‘potere di’ copra sempre il campo concettuale più ampio, del quale il ‘potere su’ occupa un sottoinsieme. Ciò è banale: l’esercizio della dominazione presuppone il ‘potere di’ dominare (il dominio può essere a sua volta inteso come sottoinsieme del ‘potere su’, ma qui non mi occuperò di questi dettagli). Discutibile – forse suscettibile di verifica empirica, o magari «essenzialmente contestato» – è se ogni ‘potere di’ implichi il dominio di alcuni su altri. L’im63. Ad esempio, il repubblicanesimo di Pettit, centrato sul concetto di libertà come non-dominio, è tutto attraversato dalla mancata distinzione tra potere e dominio, vedi ad esempio: P. Pettit, “Freedom as Antipower”, Ethics 106, no. 3 (1996): 576-604. 64. La coppia weberiana Macht/Herrschaft, pur includendo connotazioni ulteriori – prima di tutto la spinosa questione della legittimità – corrisponde logicamente a quella tra ‘potere di’ e ‘potere su’. 65. Potentia e potestas corrispondono ai due usi generali del termine potere, vedi: C. Altini, “«Potentia» come «potestas». Un’interpretazione della politica moderna tra Thomas Hobbes e Carl Schmitt”, La Cultura 46, no. 2 (2008): 307-28. Analogamente si può ricordare come Locke definisse il concetto più generale di potere: «... la mente considera, riguardo ad una cosa, la possibilità che alcune delle sue idee semplici siano cambiate e, riguardo ad un’altra, la possibilità di effettuare quel cambiamento; e così giunge ad avere l’idea che chiamiamo potere» e «... l’idea della libertà è l’idea del potere di un agente di compiere un’azione particolare o di astenersene» (J. Locke, Saggio sull’ intelletto umano, Milano: Bompiani, 2007 cap. XXI, §§ 1 e 23.2). Mentre circa la politica, assai più recisamente, «Per potere politico intendo il diritto di fare leggi con penalità di morte, e per conseguenza con ogni penalità minore»: J. Locke, Secondo trattato sul governo, Milano: Rizzoli, 1998, cap. I, § 3. 66. Vedi sopra, p. 140. 67. S. Lukes, Il potere: una visione radicale, pp. 42 ss. Tuttavia, lo stesso autore riconoscerà poi come il dominio copra un sottoinsieme del più generale concetto di ‘potere di’: Ivi, pp. 80 ss., 120. Sfortunatamente, nella traduzione italiana, power to è stato reso con ‘potere verso’, il che può creare ulteriore confusione in un campo semantico già abbondantemente ambiguo. Parte seconda: Temi e problemi - 229 - plicazione inversa è però logicamente certa: il ‘potere di’ rappresenta per definizione il concetto più generale. Perciò, pretendere che i due termini vadano contrapposti o persino disgiunti,68 che la pretesa sia avanzata normativamente o descrittivamente, è insensato prima che scorretto; sebbene questo errore sia reso comprensibile dal fatto che l’estrema estensione di relazioni di dominio tenderebbe ad annullare la possibilità d’esercitare potere. Questo per quel che riguarda la struttura puramente formale del concetto, ma la più ampia concezione sullo sfondo è quella proposta da Hannah Arendt, che pure non posso giustificare adeguatamente entro l’ampio discorso di cui sopra,69 cosa resa complessa dai numerosi fraintendimenti interpretativi, quello habermasiano essendo forse il più noto, succedutisi in merito. Nonostante ciò, il risultato che vorrei raggiungere è una ricostruzione, perlomeno abbozzata, del concetto di potere comunicativo – e si deve subito notare come il termine non appartenga alla Arendt quale categoria distinta dal potere in genere – come avrebbe potuto essere meglio inteso se non fosse stato piegato ad una sociologia teleologicamente orientata. In altre parole, si tratta di mostrare come la condizione di possibilità del potere sia il suo essere comunicativo, dipendente in ultima istanza da un accordo raggiunto linguisticamente.70 Questa, e non di per sé la definizione del concetto di potere, è la sola pretesa fattuale che qui è necessario avanzare. Proprio ponendo la questione sul piano concettuale – differente da quello, lato sensu sociologico, su cui si è svolta la maggior parte del dibattito – è possibile evitare di pregiudicare un orizzonte normativo specifico, perché non si pretende di offrire una concezione della società o della politica. Questo vale a dire che non si tratta di presentare un concetto del potere, come se fosse un dato di fatto riscontrabile empiricamente, per poi impiegarlo in una catena d’inferenze che potrebbe concludersi in una visione comprensiva di come ci si dovrebbe comportare ed orga68. Nella teoria habermasiana il nesso tra potere comunicativo e amministrativo sussiste sì come necessità sistemico-sociale, ma dal punto di vista degli agenti l’uno esclude l’altro. L’opinione pubblica nella società civile è “libera” dal potere di prendere decisioni, che implica coercizione, ed è questo il principale motivo per cui dovrebbe poter svolgere il ruolo normativo assegnatole. L’idea che la libertà debba coincidere con l’impotenza decisionale non mi è mai parsa convincente. 69. Ho cercato di offrire un’interpretazione più ampia della concezione arendtiana della politica, che è strettamente intrecciata a quella del potere, in: G. Parietti, “On the Autotelic Character of Politics”, European Journal of Political Theory (di prossima pubblicazione) 70. Qui adotto un significato ampio di ‘comunicativo’, che non implica necessariamente il discorso razionale e l’argomentazione, solo bensì la comunicazione linguistica. Si potrebbe allargare ulteriormente il campo alla comunicazione non linguistica, ed è piuttosto chiaro quanto i simboli (dalla bandiera al corpo del sovrano) siano importanti nella politica; tuttavia senza l’ausilio della parola non è possibile “attivarli”, se non in un senso molto basilare (come le reazioni all’atto di profanare un monumento), che non basta a coprire il concetto di potere, e che presuppone comunque un più ampio contesto linguistico. - 230 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme nizzare la società. Viceversa, il modello deliberativo qui difeso deve rimanere indeterminato su questo punto, proprio perché ricostruito in senso radicalmente procedurale. Si può invece dire che, non pregiudicando alcuna concezione comprensiva della politica, una teoria deliberativa adeguatamente deontologia tuttavia “inviti” ad impiegare un concetto del potere come quello che sarà qui delineato; il che non sarebbe poi così diverso da quanto argomentato in Fatti e norme rispetto al potere comunicativo, a meno però dell’incongruo aggancio ad una sociologia descrittiva. In altre parole, la relazione motivazionale tra la democrazia deliberativa e la concezione del potere comunicativo potrebbe anche essere considerata bidirezionale, ma l’elaborazione di entrambe le posizioni rimane logicamente indipendente; non ci sarebbe alcuna contraddizione nell’accettarne una rigettando l’altra. Evitando di giustificare la deliberazione in forza della necessità sociale del potere – necessità diretta di “potere” amministrativo, il quale però a sua volta richiederebbe una “fonte” comunicativa – è possibile formarsi un concetto di questo potere che sia adeguato alla democrazia deliberativa, senza perciò compromettere la possibilità di convergere su di essa provenendo da differenti posizioni interpretative. 6.2.1 Sul concetto di ‘potere’ La prima cosa da tener presente nell’esaminare il potere è che si tratta per l’appunto di un concetto, non di un oggetto o un insieme di oggetti osservabili empiricamente. Sebbene poi il potere, in un modo o nell’altro, si riferisca sempre a delle azioni,71 non è neanche riducibile ad un’azione o insieme di azioni. Queste considerazioni sono banali, eppure non oziose, giacché le discussioni in merito sono per la più gran parte articolate attorno a questioni di fatto, persino quando esplicitamente presentate come indagini concettuali.72 Mi pare che ciò sia vero tanto nella letteratura ac71. Questo riferimento può essere molto mediato. Ad esempio prima Bachrach e Baratz (P. Bachrach e M. S. Baratz, “Two Faces of Power”, The American Political Science Review 56, no. 4 (1962): 947-52) e poi lo stesso Lukes (S. Lukes, Il potere: una visione radicale, cap. 1.) mettevano in evidenza – contro «l’errore di esercizio» attribuito a Dahl e all’approccio pluralista, vedi: R. A. Dahl, Introduzione alla scienza politica – come si potesse parlare di potere in assenza di azioni direttamente osservabili; ma l’efficacia del «secondo» e del «terzo volto del potere», anche quando rimane nascosta agli stessi agenti, consiste pur sempre nell’ampliare le possibilità d’azione di alcuni, limitando quelle di altri. 72. Vedi ad esempio il classico: T. Parsons, “On the Concept of Political Power”, Proceedings of the American Philosophical Society 107, no. 3 (1963): 232-62; o, più recentemente: V. G. Ledyaev, Power: A Conceptual Analysis, New York: Nova Science Publishers, 1998. Lo stesso Habermas (J. Habermas, “La concezione comunicativa del potere in Hannah Arendt”) criticava la concezione Arendtiana del potere come irrealistica, in primo luogo perché descrittivamente incompleta. Però questa critica si potrebbe applicare alla descrizione di un oggetto o un fatto, mentre la definizione di un concetto può esser detta parziale solo presupponendo che il concetto corretto sia un altro, giustificato a sua volta in qualsivoglia modo. Ad esempio, se siamo d’accordo che abbia senso racchiudere certi eventi sotto la definizione di Rivoluzione francese, possiamo poi discutere su quale spiegazione storica, filosofica o sociologica sia per essa più realistica e completa; ma se fossimo in Parte seconda: Temi e problemi - 231 - cademica – qui spaziando dalla filosofia alla sociologia, fino alle scienze politiche empiriche – quanto e soprattutto nel corrente discorso pubblico. Certamente, un approccio fattuale (sia esso storico o empirico-sperimentale) può difendersi affermando di riconoscere la necessità di definire un “oggetto” complesso e sfuggente qual è il potere, prima di poterlo osservare come fenomeno, ma di volere formulare questa definizione rispondendo alla finalità di cogliere certi fatti in un modo considerato degno di attenzione per qualsivoglia motivo, filosofico, storico o scientifico. D’altra parte, ciò corrisponde alla struttura formale dell’indagine scientifica, almeno oltre un minimo livello di complessità. Così una particella subatomica è definita da certe proprietà, niente affatto immediatamente evidenti, all’interno di una teoria che è valida nella misura in cui permette di spiegare coerentemente e nel modo più semplice il più ampio insieme di fenomeni empiricamente osservabili – se poi ontologicamente i neutrini esistano o meno dovrebbe essere, dopo Galileo, una questione priva di interesse da un punto di vista strettamente scientifico. La prima differenza rilevante è che il fine con cui sono individuate le particelle subatomiche è relativamente chiaro e condiviso – variazioni nella finalità possono corrispondere all’uscita dai limiti disciplinari riconosciuti dalla comunità scientifica – mentre gli scopi con cui può essere costruito un concetto da impiegare nell’analisi sociale o storica sono sia più vari sia più controversi. Anche per questa ragione i concetti significativi delle scienze sociali hanno ottime probabilità di risultare “essenzialmente contestati”; tentare di imporre in questo campo un’uniformità dei fini analoga a quella esistente per la fisica assomiglierebbe più alla censura che ad un’impresa scientifica. La seconda divergenza è che, per indagare i fatti politici, gli esperimenti o non sono affatto disponibili (in ambito storico) o comunque non sono ripetibili, risultando dunque inutili per sceverare una concezione errata da una corretta. Assieme, queste due differenze rendono insensato un approccio descrittivo nel definire “cose” come il potere: per quanto si possa tentare di occultarla, la questione primaria resterà la scelta di come delimitare il concetto, e con quali finalità. Giudicare una descrizione del potere più realistica di un’altra ha senso soltanto se già se ne condivide il concetto, ma la determinazione di questo non si risolve in modo empirico, neppure mediatamente. Assunto il dato che non si può iniziare ad indagare un fenomeno politico, storico o sociale, senza averne delimitato il concetto, e che questa stessa delimitazione non disaccordo su quale debba essere il significato del termine ‘rivoluzione’, faremmo ben poca strada accusandoci l’un l’altro di inesattezze fattuali nella descrizione degli eventi accaduti a partire dall’89. Così, la critica di Habermas può essere riassunta dicendo che la concezione arendtiana del potere non è adatta a descrivere la realtà storico-sociale come la vede Habermas, ma potrebbe diventarlo, con le adeguate modifiche e integrazioni. Sennonché, nel definire il concetto di potere, la Arendt non aveva affatto intenzione di proporre una descrizione sociologica, ed è perciò futile accusarla di aver fallito a tale riguardo. - 232 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme si risolve empiricamente, restano ancora delle strade per evitare che tale definizione risulti arbitraria. Certo, individuare “metafisicamente” l’essenza di un “oggetto” come il potere non sarebbe oggi un approccio sostenibile. Si potrebbe tuttavia tentare, per esempio, la via d’una «ontologia sociale» sul genere di quella proposta da Searle.73 A partire dalla basilare considerazione (di per sé non certo nuova) che la realtà sociale è costituita attraverso l’interazione tra individui che riconoscono determinate regole costitutive, una serie di fatti sociali possono essere analizzati in base alle caratteristiche «deontiche» che li definiscono. Le banconote funzionano come mezzo di scambio e il presidente degli Stati Uniti può esercitare i suoi poteri perché i membri di una data società riconoscono l’insieme di regole e obbligazioni cui tali oggetti corrispondono – in un senso per cui il ‘dovere’ non implica connotazioni morali, né il consenso degli individui che lo riconoscono, ma soltanto distingue la grammatica della normatività da quella della constatazione dei «bruti fatti», la cui esistenza non dipende dall’essere socialmente riconosciuti.74 Per Searle, i fenomeni deontici consistono fondamentalmente in attribuzioni di status – questo pezzo di carta vale come denaro, quella persona è il presidente – e tale operazione d’attribuzione ha la rilevante caratteristica di richiedere capacità rappresentative, che a loro volta sono date solo nel linguaggio.75 La specifica proposta di Searle è senz’altro discutibile, e discussa,76 ma i dettagli non hanno importanza nel presente contesto. Rilevante è che l’approccio di un’ontologia sociale, quale che sia il modo preciso di perseguirlo, consentirebbe di schivare buona parte della confusione creata dal dilagare di metodologie empiristiche ricalcate sul modello delle scienze sperimentali. Porre come base gli atti linguistici dichiarativi, e il condiviso riconoscimento della loro validità, potrebbe a prima vista apparire “superficiale”, ma il punto è che le indagini “profonde”, che possono riguardare cause remote ed effetti sistematici non riducibili alle definizioni accettate in una data società, presuppongono comunque l’esistenza di oggetti sociali esplicitamente osservabili.77 Foucault non avrebbe potuto indagare le strutture implicite dei 73. J. R. Searle, La costruzione della realtà sociale, Torino: Einaudi, 2006; J. R. Searle, “Social ontology. Some basic principles”, Anthropological Theory 6, no. 1 (2009): 12-29; J. R. Searle, Making the Social World: The Structure of Human Civilization, New York: Oxford University Press, 2010. 74. Un punto cardine per Searle è proprio la riconciliazione dei fenomeni intenzionali, e della mente in generale, con l’orizzonte deterministico della scienza, senza però postulare alcun dualismo metafisico: J. R. Searle, Mentre, linguaggio, società. La filosofia nel mondo reale, Milano: Raffaello Cortina, 2000. 75. J. R. Searle, La costruzione della realtà sociale, cap. 3; J. R. Searle, “Language and social ontology”. 76. In italiano, si veda la raccolta di saggi: P. Di Lucia, a cura di, Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive, Macerata: Quodlibet, 2003. 77. Qui non è necessario esaminare o difendere la più onerosa pretesa (d’altra parte presentata più come una definizione che non una descrizione) che tutti i fatti istituzionali siano creati da atti di- Parte seconda: Temi e problemi - 233 - poteri-saperi se non avesse potuto anche osservare la storia di istituzioni, come le prigioni e le cliniche, che esistono o sono esistite in forza dell’esplicito riconoscimento da parte di un insieme di individui capaci di impiegare un linguaggio.78 Analogamente, Marx, Luhmann, o lo stesso Habermas, presentano una descrizione della società diversa da quella impiegata nelle interazioni quotidiane tra i suoi membri, ma possono far ciò in modo sensato solo partendo dall’osservazione di fenomeni sociali esistenti perché esplicitamente riconosciuti come tali (il denaro, le industrie, le società di capitali, i governi, le burocrazie statali, la famiglia, e così via).79 Di per sé, l’ontologia sociale non consente di rispondere a nessuna delle domande più rilevanti da un punto di vista empirico-pratico. Se rimane nei suoi appropriati limiti, essa tenta solo di dirci che cosa sono nel senso più basilare oggetti come lo Stato o il baseball; poco o nulla ci offre sulle motivazioni per cui le istituzioni sono riconosciute come tali,80 come mai sono proprio fatte così e non in un altro modo, o su come dovremmo o potremmo modificarle.81 Ma il punto è che per indagare i fatti secondo qualsivoglia metodologia empirica è necessario presupporre qualcosa come un’ontologia sociale, e benché questa non ci dica quasi niente di per sé sola, nell’esplicitare una definizione analitica degli oggetti d’indagine può svolgere un importante ruolo critico. Un approccio del genere parrebbe perciò promettente per affrontare il concetto del potere. In particolare, l’analisi del nesso con il linguaggio sarebbe cruciale dal punto di vista della democrazia deliberativa, cosa non sorprendente visto che la precedente opera filosofica di Searle è stata un’importante ispirazione per il discorsivismo.82 Se dal progetto filosofico complessivo di Searle si estraesse l’analisi del nesso tra potere deontico e linguaggio,83 già si avrebbe almeno lo scheletro della tesi per cui il potere politico è sempre comunicativo. Sebbene, per chiarativi: J. R. Searle, Making the Social World, pp. 11 ss. 78. Tra le critiche mosse a Foucault c’è anche quella di essersi concentrato più sugli ideal-tipi che non sull’effettivo funzionamento di tali istituzioni: D. Garland, Punishment and Modern Society, Chicago: University Of Chicago Press, 1993, capp. 6 e 7. Se si condivide la critica, tuttavia resta vero che gli ideal-tipi e i progetti devono al linguaggio la loro esistenza in modo ancor più evidente. Thomas Lemke è più esplicito, «gli studi della governamentalità non vanno in cerca di ciò che è nascosto in qualche profonda struttura, ma si occupano della superficie [...] prendono i programmi per come appaiono per scoprire ciò che nascondono ed escludono»: T. Lemke, Foucault, Governmentality, and Critique, Boulder CO: Paradigm Publishers, 2009, p. 83, traduzione mia. 79. Vedi anche: J. R. Searle, Making the Social World, pp. 116 ss. 80. Ivi, pp. 106-08. 81. Talvolta non è chiarissimo se Searle abbia presente questo limite, oppure pensi di poterlo valicare senza appoggiarsi ad elementi eccedenti l’ambito dell’ontologia sociale – i risultati della confusione possono non essere eccellenti, come quando l’autore discute alcune questioni direttamente politiche, dal potere dei governi, alla religione, ai diritti umani: Ivi, pp. 160 ss. e cap. 8. 82. Vedi sopra, pp. 81-83. 83. J. R. Searle, “Ontologia sociale e potere politico”, in Ontologia sociale, a cura di P. Di Lucia, Macerata: Quodlibet, 2003; J. R. Searle, Making the Social World, cap. 4. - 234 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme quanto ne so, Searle non citi mai la Arendt, colpisce l’analogia di vari passaggi,84 il che è tanto più rimarchevole considerando le stridenti differenze nello stile argomentativo, nelle premesse teoriche e nei giudizi politici. Quando però Searle procede a definire il concetto di potere,85 il risultato non si discosta in modo rilevante da quelli già proposti nell’ambito delle scienze sociali,86 ed è deludente tanto quanto quelli. Invero, mentre Searle rimprovera tutti gli altri filosofi e teorici della società di non spiegare, in primo luogo, cosa sia il linguaggio,87 si potrebbe osservare come egli adotti il medesimo atteggiamento nell’evitare la definizione del concetto di potere, nonostante questo sia continuamente presupposto, dal «potere deontico» fino agli usi più generici del termine. La pervasiva circolarità di questa presupposizione è più evidente in italiano che in inglese, per ragioni puramente etimologiche,88 e la si può osservare attraverso una semplice traduzione: Il nucleo della nozione di potere è che A ha potere su S rispetto ad una azione B se e solo se A può [can] intenzionalmente ottenere che S faccia ciò che A vuole riguardo B, che S lo voglia o meno.89 Il concetto di potere non è affatto colto da questa definizione – che, con variazioni pro e contro l’individualismo metodologico, è ancora sostanzialmente quella weberiana – essa bensì lo presuppone per spiegare in che cosa consista una specie della categoria più generale. Dire che Tizio ha potere su Caio se e solo se Tizio ha il potere di far fare qualcosa a Caio è una tautologia che non incrementa di una virgola la comprensione del concetto. Certo, si può pensare che questo sia un difetto contingente di Searle, non intrinseco alla sua teoria, credo però che nessun approccio sul genere dell’ontologia sociale possa offrire molto attorno al concetto di ‘potere’. Questo perché, sebbene rappresenti un utile correttivo rispetto alla pretesa di arrivare immediatamente all’osservazione empirica dei fatti politici, nondimeno l’ontologia sociale si occupa ancora della definizione di oggetti, ed il potere poco si presta ad essere analizzato in questi termi84. L’esempio forse più suggestivo è quello della centralità riconosciuta alla promessa come atto performativo. Quasi identica è anche la denuncia della stupidità dell’idea, prototipicamente “realistica”, del potere che «nasce dalla canna del fucile»: H. Arendt, Sulla violenza, Parma: Guanda, 2004, p. 57; J. R. Searle, La costruzione della realtà sociale, pp. 134-35. 85. J. R. Searle, Making the Social World, cap. 7. 86. Searle fa riferimento in particolare a: V. G. Ledyaev, Power: A Conceptual Analysis; S. Lukes, Il potere: una visione radicale. 87. J. R. Searle, Making the Social World, p. 62. 88. Si potrebbe anche pensare che lo sfortunato fatto che il termine power sia stato importato dal francese pouvoir contribuisca alla confusione, se non fosse per il fatto che il dibattito è altrettanto e forse più disordinato nelle lingue in cui il nesso tra il sostantivo e la forma verbale è rimasto evidente (come in italiano, spagnolo o francese). 89. Ivi, p. 151, traduzione mia. Parte seconda: Temi e problemi - 235 - ni. L’impresa dell’ontologia sociale è quella di dimostrare in modo rigoroso in che senso cose come lo Stato o il denaro siano reali, nonostante non corrispondano direttamente ad alcun oggetto materiale; ma la presupposizione di una struttura oggettuale rimane la medesima. Perciò, questo approccio funziona bene per un’ampia classe di istituzioni, diviene problematico rispetto ad altri concetti, come il diritto o la sovranità,90 e relativamente inutile riguardo il potere, che ancor meno di questi si presta ad essere reificato. In effetti, la riduzione del potere ad un oggetto da poter indagare avviene attraverso l’aggiunta di specificazioni che presuppongono il concetto più generale. Ciò considerato, per capire cosa mai significhi ‘potere’, l’approccio più serio potrebbe proprio essere quello linguistico. Se però il linguaggio è convenzionale e le sue norme spesso confuse, partendo da esso non si potranno soddisfare pretese di oggettività troppo esigenti. Certo, iniziando col dire che il potere è una paperella di gomma gialla starei infrangendo le condivise regole linguistiche, per quanto vaghe queste possano essere. Ma ricavare una definizione univoca soltanto dagli usi linguistici può essere impossibile; già solo affermando che molte delle definizioni proposte siano errate si escludono usi che pure di fatto sono praticati, talvolta ben al di là dei ristretti circoli accademici. D’altra parte, l’esclusione di alcuni di questi usi rappresenta l’intento esplicito con cui si propone una definizione alternativa, ché altrimenti non avrebbe ragion d’essere. Tuttavia, se al requisito di non allontanarsi eccessivamente – per quanto imprecisa sia la distanza tollerabile – dall’uso linguistico corrente si accoppiasse quello di offrire un concetto coerente e perspicuo, si potrebbero definire le condizioni per una ri-definizione non insignificante. La variegata molteplicità degli usi del termine ‘potere’ è stata spesso rimarcata: Non è così evidente che cosa abbiano in comune l'immaginazione al potere, il potere della grazia e quello del castigo, gli scontri dei poteri e la separazione dei poteri, i 'poteri degli impotenti' e la corruzione dei poteri assoluti.91 Tuttavia, a me pare sufficientemente evidente che cosa questi ed altri usi del termine abbiano in comune, ed è il riferimento alla categoria della possibilità. Questo è certo dire molto poco, tuttavia non è del tutto scontato, visto quanto spesso, al di là di ogni plausibilità, il nesso tra potere e possibilità viene rimosso dal discorso. Soprattutto, però, l’accento deve cadere sulla ‘categoria’. Constatare che, in un senso molto generale, il potere significhi la possibilità non consente di allontanarsi nemmeno di un passo dalla tautologia: X ha potere, X può, X ha la possibilità. Comprendere come prima d’essere un oggetto il potere corrisponda ad una categoria, invece, 90. Neppure Searle, d’altronde, ritiene si possa fare granché con la nozione di sovranità, vedi: J. R. Searle, “Ontologia sociale e potere politico”. 91. S. Lukes, Il potere: una visione radicale, p. 73. - 236 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme permette di capire perché i tentativi di definirlo nella forma di un oggetto o di un fenomeno risultino sempre circolari o tautologici. Probabilmente, pochi oggi difenderebbero la pretesa di Kant che le categorie si diano come concetti puri dell’intelletto, ma in qualsiasi modo si voglia intendere la questione (dall’empirismo di Locke, alla filosofia del linguaggio, fino alle neuro-scienze, o quel che si voglia), poco cambia: il punto è che il concetto più basilare del potere non corrisponde ad un oggetto, rappresentando bensì la condizione per cui è possibile parlare in un certo modo, la modalità del possibile, di oggetti e fenomeni. Per discutere del potere nel suo significato politico, è necessario aggiungere alcune specificazioni, a “riempire” la vuota categoria della possibilità. Tuttavia, una classe degli usi della parola ‘potere’ in ambito politico è toccata da questa prima considerazione senza bisogno di ulteriori assunzioni. Mi riferisco per l’appunto all’uso del termine come soggetto od oggetto privo di caratterizzazioni. L’esempio classico può essere il celebre detto «il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente». Altri, forse più diffusi nella retorica corrente, hanno forme del tipo «combattiamo il/opponiamoci al potere». Enunciati di questo tipo o non hanno un significato letterale ovvero, dove se ne può assegnare uno, esso appare inquietantemente contrario alle presumibili intenzioni di chi li pronuncia – chi “combatte contro il potere”, immagino, vorrebbe abbattere un certo sistema di dominio, o porre fine ad ogni dominio, ma non apprezzerebbe, spero, un mondo in cui tutti fossero condannati all’assoluta impotenza. Questi usi metaforici rappresentano la contrazione retoricamente efficace di affermazioni più precise: sarei d’accordo, ad esempio, con chi affermasse che l’esercizio del potere di costringere gli altri a fare o non fare qualcosa, che si può chiamare dominio, tende a corrompere chi lo pratica, e l’esercizio di un dominio assoluto, privo d’ogni limite, corrompe assolutamente. Come sempre accade, esplicitando si perde la portata retorica, ma questi sono per l’appunto tra quei casi in cui il potere della comunicazione sfugge di mano, mettendo in circolo metafore che, “morendo” ed ossificandosi in significati stabili,92 finiscono per ostacolare le stesse possibilità di agire che avrebbero dovuto favorire. Probabilmente, la scarsa cogenza di tanti discorsi attorno al potere deriva dal cadere in metafore del genere senza riconoscerle come tali. 6.2.2 Potere politico, norme, linguaggio Nel passare dalla categoria della possibilità al potere politico, come minimo si dovranno considerare le relazioni intercorrenti tra diversi agenti, e gruppi di agenti. Io da solo ho il potere di alzarmi dalla sedia, ma nulla che abbia a che vedere con il potere politico si può riferire ad un individuo isolato. Anche i poteri più basilari, ga92. P. Ricoeur, La metafora viva, Milano: Jaca Book, 2010. Parte seconda: Temi e problemi - 237 - rantiti da una serie di diritti individuali, come la libertà di parola e di movimento, o la capacità di ricorrere in tribunale, hanno significato solo in un contesto relazionale. In alcune tra le più fraintese parole scritte da Hannah Arendt: Potere corrisponde alla capacità umana non solo di agire ma di agire di concerto. Il potere non è mai proprietà di un individuo; appartiene a un gruppo e continua a esistere soltanto finché il gruppo rimane unito. Quando diciamo di qualcuno che è «al potere», in effetti ci riferiamo al fatto che è stato messo al potere da un certo numero di persone per agire in loro nome.93 Molti interpreti hanno caricato espressioni di questo genere di significati grandiosi, ammirando l’originalità e il coraggio intellettuale della Arendt, oppure criticandone l’ingenuo idealismo. Con tutta evidenza, però, ciò che l’autrice intende dire è relativamente semplice. Un individuo da solo non ha potere: in primo luogo perché qualsiasi azione significativa richiede la collaborazione di numerose persone; poi, più radicalmente, perché la pluralità, la «rete delle relazioni umane»,94 è la condizione per comprendere come esercizio di potere le proprie azioni, ché altrimenti sarebbero, per definizione, risposte determinate da esigenze e stimoli oggettivi. Solo tra soggetti liberi si può esercitare potere in senso proprio, e questo non è che un altro modo per dire che la pluralità umana è condizione di possibilità dell’azione. Però, in molti casi l’attualizzazione del potere coincide con l’impartire un comando, mantenere efficace una struttura di dominio o, più in generale, coordinare gli atti degli altri senza bisogno di iniziare alcuna relazione comunicativa, senza cioè considerarli quali soggetti capaci d’azione. Nel caso di una democrazia, questo ancora potrebbe assomigliare all’investitura di uno ad agire per conto di molti: l’intero popolo, come sovrano, autorizza i suo rappresentanti a governarlo, come suddito (ed anche qui i critici non mancano di mostrare quanto la realtà cada lontano dall’ideale). Ad ogni modo, questa flebile corrispondenza viene a mancare nel caso di regimi variamente autoritari, come così quando il risultato è ottenuto attraverso l’impiego diretto della coercizione, o di incentivi come il pagamento in denaro. Contro interpretazioni favolosamente edulcorate, si deve notare come la Arendt avesse ben presente l’ovvia possibilità di attualizzare il potere nel ‘potere di’ dominare. Qui la sua analisi era davvero nello spirito di Machiavelli – non già “immorale”, consapevole bensì della differenza che passa tra etica e teoria politica:95 Perfino la dominazione più dispotica che conosciamo, il dominio del padrone sugli 93. H. Arendt, Sulla violenza, p. 47. 94. H. Arendt, Vita Activa, Milano: Bompiani, 2000, cap. 5, §25. 95. D’altronde, la distinzione tra ‘potere di’ e ‘potere su’ non può neanche voler dire che il primo sia «relativamente benigno» rispetto al secondo, come troppo spesso si è inteso, vedi ad esempio: J. Mansbridge, “Using Power/Fighting Power: The Polity,” p. 60. - 238 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme schiavi, che erano sempre numericamente superiori a lui, non si basava su superiori mezzi di coercizione in quanto tali, ma su una superiore organizzazione del potere, cioè sulla solidarietà organizzata dei padroni.96 Così, ad esempio, il potere dello Stato d’imporre coercitivamente i propri comandi ha sempre bisogno del sostegno attivo di un gruppo organizzato, sebbene questo possa essere considerevolmente più piccolo dell’insieme dei sottoposti – il potere richiede la pluralità, ma non dipende linearmente dal numero. Parimenti, l’impiego di risorse economiche per incentivare gli altri a comportarsi nel modo voluto presuppone il potere di mantenere un minimo d’ordine, senza il quale il «fatto istituzionale» (Searle) che è il denaro non esisterebbe. Si potrebbe, certo, tentare di descrivere una società il cui ordine non dipenda in alcun modo dell’attivo consenso da parte dei suoi membri,97 oppure come questo consenso sia automaticamente “fabbricato” da meccanismi sociali de-soggettivizzati – tra la teoria dei sistemi di Luhmann, la «tolleranza repressiva» di Marcuse e l’«industria culturale» di Horkheimer e Adorno. Come osservato nel capitolo quarto, qui Habermas vorrebbe difendere la necessità fattuale dell’agire comunicativo, contro i tentativi di spiegare per intero la società attraverso un paradigma, in senso lato, sistemico. A meno del riferimento sociologico al mondo della vita, la Arendt sarebbe stata d’accordo, affermando la necessità del potere per mantenere in essere qualsiasi organizzazione umana: «anche il dittatore totalitario, il cui principale strumento di violenza è la tortura, ha bisogno di una base di potere: la polizia segreta e la sua rete di informatori».98 D’altro canto, altrove il potere era connesso al mantenimento non di qualsivoglia organizzazione, ma di una specificamente politica, del pubblico spazio delle apparenze, assieme condizione e risultato del potere.99 Probabilmente, l’ambiguità dipende dal fatto che la logica dei regimi totalitari – secondo la Arendt l’illimitata estensione del campo di concentramento – non è mai stata pienamente realizzata. Se mai si desse il caso di un’organizzazione del genere, in grado di mantenersi indefini- 96. H. Arendt, Sulla violenza, p. 54. En passant, la nota a questo passaggio così recita: «Nell’antica Grecia, un’organizzazione di poteri di questo genere era la polis, il cui principale merito, secondo Senofonte, era quello di consentire ai “cittadini di agire da guardie del corpo gli uni degli altri contro gli schiavi e i criminali affinché nessuno potesse morire di morte violenta” (Hiero, IV, 3)» Il che dovrebbe far riflettere circa la “nostalgia della polis” spesso attribuita all’autrice; ma si veda anche: R. T. Tsao, “Arendt Against Athens: Rereading the Human Condition”, Political Theory 30, no. 1 (2002): 97-123. 97. Questo il tentativo di Barry Barnes, soprattutto contra Parsons: B. Barnes, La natura del potere. 98. H. Arendt, Sulla violenza, pp. 53-54. 99. H. Arendt, Vita Activa, cap. 5, § 28. Parte seconda: Temi e problemi - 239 - tamente, davvero non ci sarebbe più bisogno, né possibilità, di esercitare potere.100 In un certo senso, tale sarebbe una società integralmente sistemica, pienamente “mediatizzata”, nella quale ogni atto non sarebbe che il risultato dello spostamento, a sua volta automaticamente guidato dalla necessità, da un punto ad un altro di risorse atte a rappresentare incentivi o punizioni, stimoli e impedimenti. La questione non è se una simile distopia possa realizzarsi oppure no (lasciando da parte il significato preciso di questo ‘possa’), soltanto però che in tal caso non si darebbe alcuno spazio per il potere.101 Dunque, nel constatare come la relazione fra diversi agenti sia condizione del potere, non c’è nulla di irrealistico o utopico, si tratta di un’affermazione persino banale. Tuttavia, non è questo il senso in cui usualmente si definisce il potere come relazionale. Perlopiù, la relazione cui si fa riferimento è quella per cui esso è esercitato da qualcuno su qualcun altro, per l’appunto il ‘potere su’ o ‘dominio’. Così, ancora seguendo Lukes, «In questa concezione più restrittiva, ma diffusa, il 'potere' è esplicitamente relazionale e asimmetrico: avere potere significa avere potere sull'uno o sull'altro».102 Il senso dell’asimmetria può essere riconsiderato, come per Foucault, evidenziando come l’esercizio del potere coincida con la creazione di punti di resistenza e contro-poteri, fino alle pratiche di soggettivazione/assoggettamento.103 Lo stesso Foucault aveva sostenuto che «il potere è dappertutto»,104 apparentemente pensando ad ogni relazione come relazione di potere,105 attirandosi le ire “metodoideologiche” tanto delle scienze politiche quanto della teoria critica.106 100.Si ricorderà come Barnes impiegasse, fallacemente, il campo come esempio di una “società” che non necessita di alcun tipo di consenso da parte dei dominati: vedi sopra, p. 136, n. 42. 101.Anche per questo motivo, era riduttivo fissarsi sulla contrapposizione tra un atteggiamento sistemico o funzionale, e il carattere “esistenziale” che apparterrebbe all’azione secondo la Arendt, come fosse una riproposizione della querelle tra scienziati e umanisti: L. P. Hinchman e S. K. Hinchman, “Existentialism Politicized: Arendt’s Debt to Jaspers”, in Hannah Arendt: Critical Essays, a cura di L. P. Hinchman e S. K. Hinchman, Albany NY: SUNY Press, 1994. 102.S. Lukes, Il potere: una visione radicale, p. 84. 103.M. Foucault, Ermeneutica del soggetto, Milano: Feltrinelli, 2003. 104.M. Foucault, La volontà di sapere, Milano: Feltrinelli, 2001, p. 82. 105.Il che equivale a ri-definire qualsiasi ‘relazione’ come ‘potere’; cosa che capita di fare agli autori influenzati da Foucault. Ad esempio, in: C. R. Hayward, De-Facing Power, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Ad eccezione degli usi riferiti ai soggetti agenti (tipicamente «empowerment»), che sono poi quelli che l’autrice vorrebbe criticare, quasi tutte le occorrenze del termine ‘potere’ potrebbero essere eliminate o sostituite con ‘relazione/i’ senza cambiare il senso dello studio – peraltro interessante proprio nel mostrare come i soggetti meglio posizionati nella gerarchia sociale siano sottoposti ad altrettante e talvolta più costrizioni rispetto ai poveri e agli esclusi; ed in questo senso, per quanto privilegiati e dominanti, non sia poi molto il potere di cui godono. 106.Per ragioni parzialmente divergenti, si veda il già citato: N. Fraser, “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”. Mentre per Lukes il primo problema di Foucault è «uno stile troppo retorico e totalmente privo di rigore metodologico»: S. Lukes, Il potere: - 240 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme Questi significati non possono esaurire il senso per cui il potere ha a che vedere con le relazioni, e non sono neanche i più rilevanti per comprenderlo. Nel primo caso perché, come Lukes appunto riconosce, si tratta della più ristretta concezione del potere come dominio, che si è già visto presuppone il ‘potere di’, nonostante implichi anche la tendenza a limitarlo. L’esempio di Foucault è altrettanto inutile per definire il potere, ma, consentendo di capire meglio fino a che punto sia possibile spingerne la negazione, vale un’ulteriore digressione. Per le ragioni già percorse, nell’opera foucaultiana non si può esplicitare una definizione del concetto di potere, pur variamente presente come oggetto di descrizioni ed analisi; d’altronde, le definizioni implicitamente presupposte risulterebbero tra loro assai difformi.107 Tuttavia, Foucault è qui interessante, perché evidenzia come le relazioni asimmetriche, che caratterizzano i rapporti sociali, fino anche al livello della costituzione dei soggetti, siano sempre costitutive/costrittive in entrambe le direzioni – un punto probabilmente già presente, benché meno chiaramente, nelle precedenti analisi dei poteri disciplinari, più prossime ad un orizzonte strutturalista nel quale il soggetto come agente non trovava posto. Anche se sono originali le indagini storiche attraverso le quali Foucault giunge a riscontrarlo, sarebbe di per sé ovvio il fatto che ogni limite crea o rende presenti alcune possibilità, alcune libertà, allo stesso tempo e solo in quanto ne nega ed impedisce altre – allargando lo sguardo, gli esempi di condizioni costrittive/costitutive (dal limite kantiano, al riconoscimento hegeliano, fino al ruolo politico del diritto) sarebbero ovviamente un’infinità. Però, l’accento posto sulla pervasiva bidirezionalità di queste relazioni (per molti aspetti una “onni-direzionalità”) mostra in modo efficace come le costrizioni imposte da un apparato di controllo si esercitino sempre nei due sensi e come tendenzialmente, anche se non si può pretendere di stabilire una correlazione precisa, tanto più opprimono i dominati tanto più limitano la libertà d’azione, dunque il potere, dei dominanti. Dettagli a parte, tutto ciò che si può obiettare in merito è proprio l’uso, retoricamente fin troppo efficace, del termine ‘potere’ per indicare relazioni il cui tratto più appariscente sta nell’annullamento del potere coerentemente inteso.108 Certo, queste relazioni/pratiche/discipline sono sempre anche funzionali a schiudere ulteriori possibilità, e dunque poteri per gli agenti “soggettivizzati” attraverso di una visione radicale, p. 71. 107.Il che sarebbe coerente con l’intento di analizzare le diverse forme del potere, evidenziando più i punti di divergenza tra i saperi e le tecniche caratterizzanti epoche diverse che non la continuità di narrazioni unitarie. Un progetto che però ancora presuppone, senza fornirlo, un concetto di potere del quale si possa dire che specifiche manifestazioni storiche sono sue forme. 108.D’altronde, lo stesso Foucault riconosceva d’essere caduto in una certa confusione concettuale e terminologica, proprio nel senso di mescolare potere e dominio: M. Foucault, Antologia: l’impazienza della libertà, Milano: Feltrinelli, 2006, p. 252. Parte seconda: Temi e problemi - 241 - esse. Ma il senso per cui queste possibilità sono effettivamente tali, per cui gli agenti possono esercitare il loro potere, deve implicare l’uscita dagli schemi determinati da quelle relazioni; altrimenti ricadrebbe nell’altra concezione spesso attribuita a Foucault – meno interessante, e d’altronde auto-contraddittoria109 – per cui semplicemente non ci sarebbe via di scampo dall’onnicomprensiva rete del potere/sapere, e per conseguenza a poco varrebbe preoccuparsene.110 Il caso del rapporto maestro-allievo, o delle relazioni educative in genere, può essere preso ad esempio. Chi insegna si trova in una posizione d’autorità o, quando questa viene a mancare, di aperto dominio rispetto al discente, somministrandogli discipline, premi e punizioni. Tuttavia, l’allievo non è puramente coartato, la stessa relazione asimmetrica contribuisce in mille modi a definirlo come un soggetto con determinate esigenze, prerogative e capacità di auto-affermazione, sia nell’accettare sia nell’opporsi alle discipline imposte. Ma quanto potere, in senso proprio, si può dare in una relazione di questo tipo? Il punto è che se una descrizione del genere è valida – cosa sulla quale mi guardo dal pronunciarmi, l’intero discorso rimane entro il modo della possibilità – e proprio nella misura in cui è valida, entrambi i poli della relazione sono determinati dalla propria posizione, in positivo come in negativo; hanno sì delle libertà, ma perché l’esercizio di queste rappresenti un potere, deve significare qualcosa al di là della relazione medesima. Se fosse altrimenti, non realizzerebbe una possibilità, ma la necessaria ripetizione dei comportamenti che definiscono i ruoli sociali. Le strategie di controllo impiegate nei contesti educativi hanno come fine la creazione di un soggetto di poteri/possibilità, soltanto se questo può agire anche al di là delle relazioni stesse. Anche mentre i soggetti si trovano nella relazione di asimmetrica ma reciproca dipendenza, il loro potere si manifesta nella possibilità di trascenderne, almeno in parte, i limiti. Nel caso in cui il maestro non facesse davvero altro che rispondere alle aspettative dei suoi studenti, e più in generale a quelle della società, nei suoi confronti, e nel quale gli studenti non facessero altro che apprendere e mostrare deferenza, o viceversa “ribellarsi” proprio come perlopiù ci si aspetta facciano i giovani (i.e. senza conseguenze rilevanti), né l’uno né gli altri starebbero esercitando potere. Certo, anche la continuazione delle pratiche esistenti, in particolare dal punto di vista di chi non le condivida, rappresenta un potere. Ma, per l’appunto, questo diviene avvertibile dai soggetti coinvolti solo quando tali pratiche siano messe in discussione o sembrino comunque minacciate. La facoltà di iniziare, opportunamente enfatizzata 109.J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, cap. 10; A. Honneth, Critica del potere: la teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas, Bari: Dedalo, 2002, cap. 5. 110.Da cui la curiosa etichetta di «giovane conservatore», affibbiatagli da Habermas, vedi: N. Fraser, “Michel Foucault: a “Young Conservative”?”, Ethics 96, no. 1 (1985): 165-84. - 242 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme dalla Arendt, collima con il potere in quanto coincide con l’attualizzazione di una possibilità, riconosciuta come contingente.111 È tautologico che il potere di ciascuno sia limitato dalle possibilità che, soggettivamente, appaiono disponibili. In questo senso, la relazionalità del potere ne implica la relatività. Rilevare la presenza del dominio (‘potere su’) può essere difficoltoso, ad esempio quando questo operi informando le preferenze degli agenti senza ch’essi ne siano consapevoli, e persino impossibile dato il suo carattere «essenzialmente contestato», perché dipendente da giudizi di valore mai scontati.112 Nonostante ciò, la grammatica del dominio – e in generale delle relazioni centrate sul controllo, comunque concepite, compresi i dispositivi foucaultiani – è spiccatamente oggettivante. Si può esercitare e subire dominio senza rendersene conto, strutture gerarchiche implicite possono essere invisibili eppure efficaci; ma non ha significato dire che un soggetto che non percepisce diverse possibilità d’azione sia potente, se non nel senso ricorsivo per cui ‘potrebbe’ esserlo, fosse magari consapevole del potenziale intrinseco alle sue relazioni con gli altri. Il che equivarrebbe a dire che il potere in senso proprio può manifestarsi, ma non è detto che ciò accada, dovunque vi siano relazioni tra le persone. Un’altra constatazione ovvia: «il potere è sempre, diremmo, un potenziale di potere, non un’entità immodificabile, misurabile e affidabile come la forza».113 Fin qui gli esempi hanno riguardato relazioni che, anche se moltiplicate attraverso innumerevoli istanze, coinvolgono volta per volta solo pochi soggetti. Ma, benché non sia poi il numero l’elemento dirimente, parlando di potere politico, di solito, si pensa a contesti più ampi, e relazioni meno dirette di quelle intercorrenti tra penitente e confessore, discente e insegnante, malato e medico, prigioniero e guardia, e così via. D’altronde, Foucault intendeva impiegare l’analisi della «microfisica del potere»114 per dire qualcosa di significativo anche sul livello “macro” della società.115 111.Le riflessioni arendtiane sul nesso contingenza-potere percorrono l’intero pensiero Arendtiano, culminando nell’ultima incompiuta opera: H. Arendt, La vita della mente, Bologna: il Mulino, 2006, pp. 143 ss, 341 ss., 455 ss., 522 ss. 112.S. Lukes, Il potere: una visione radicale, cap. 3. 113.H. Arendt, Vita Activa, p. 147. Ho leggermente modificato la traduzione, l’originale inglese è: «Power is always, as we would say, a power potential and not an unchangeable, measurable, and reliable entity like force or strength.»: H. Arendt, The Human Condition, Chicago: University of Chicago Press, 1998, p. 200. 114.M. Foucault, Sorvegliare e punire, Torino: Einaudi, 2005; M. Foucault, Il potere psichiatrico, Milano: Feltrinelli, 2010, pp. 28-46. 115.«... l'analisi dei micropoteri, o delle procedure della governamentalità, non si limita per definizione a un ambito preciso, definito da un determinato settore della scala, ma deve piuttosto essere considerata semplicemente come un punto di vista, un metodo di decifrazione che può essere valido per l'intera scala, qualunque sia la sua grandezza»: M. Foucault, Nascita della biopolitica, Milano: Feltrinelli, 2005, p. 154. Parte seconda: Temi e problemi - 243 - Così, il paradigma «biopolitico» potrebbe rappresentare una specifica forma di «governamentalità», preceduta e in futuro presumibilmente seguita da altre, caratterizzate dalla centralità di «tecniche» differenti.116 Benché l’intento di Foucault fosse quello di smascherare la contingenza e la storicità di poteri-saperi che appaiono scontati e inevitabili, mentre sono perlopiù creazioni relativamente recenti, le sue indagini offrono un modello intrigante di come i dispositivi governamentali potrebbero informare l’intera società, annullando o neutralizzando il potere, in senso proprio, dei governati come dei governanti; tutti quanti imbrigliati nella rete che distribuisce premi e punizioni, piaceri e discipline, coercizione e responsabilità, razionalità e follia. Osservato dall’esterno, per così dire, il governo di una società richiede pur sempre l’esercizio del potere, sono continuamente necessari interventi di aggiustamento (per l’appunto: Bisogna difendere la società) – il problema è che tale punto di vista “esterno” non è generalmente disponibile agli attori politici. Si potrebbe dire che, se la razionalità governamentale funzionasse perfettamente,117 le stesse reazioni di fronte all’imprevisto, all’anomalia, assumerebbero (da un punto di vista “interno”) l’aspetto di risposte necessarie, auto-evidenti, circa le quali nessuno avrebbe gran possibilità di scegliere. I governanti sono più o meno costretti ad amministrare la società, gli altri possono, se proprio va bene, esercitare «l’arte di essere governati il meno possibile».118 Per quanto si approfondiscano le indagini storico-sociali, se qui si trova uno spazio per l’azione, per il potere in senso proprio, questo è assai residuale. L’esito “positivo” delle precedenti e più “pessimiste” indagini foucaltiane possono ben essere le «tecniche di sé»;119 tuttavia, il laborioso parto di questo soggetto non porta che alla soglia dell’esercizio del potere, al quale non si arriva mai. L’opera di Foucault può essere interessante, probabilmente contro le intenzioni dell’autore, nel mostrare come la descrizione della rete di reciproche determinazioni possa essere estesa all’intero della società. Non ci si limita a spiegare come i meccanismi storico-sociali sfuggano al controllo dei soggetti, seguendo una logica propria,120 si spinge invece lo “smasche116.M. Foucault, “Sicurezza, territorio, popolazione”, (2005); M. Foucault, Nascita della biopolitica. La ricerca di Foucault era continuamente in corso di modifica, anche entro un singolo progetto (come per la Storia della sessualità), ma qui la precisione della ricostruzione non è molto rilevante. 117.Ma, ovviamente, «Ogni governamentalità non può essere che strategica e programmatica. Non funziona mai, ma è rispetto a un programma che si può dire che non funziona mai»: M. Foucault, “Sicurezza, territorio, popolazione,” p. 288. 118.M. Foucault, Illuminismo e critica, Roma: Donzelli, 1997. 119.M. Foucault, Ermeneutica del soggetto; M. Foucault, L’uso dei piaceri, Milano: Feltrinelli, 2004, p. 16. 120.Il che, in modo più o meno radicale, è ciò che fa chiunque voglia spiegare qualcosa nell’ambito delle scienze umane. Se si accettasse di fermarsi alle azioni dei soggetti non si darebbe spiegazione alcuna, ma solo narrazioni – e questo vale tanto per la teoria sistemica o lo strutturalismo quanto per quelle discipline che, all’opposto, sottoscrivono in pieno l’individualismo metodologico, come la - 244 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme ramento” fino alla costituzione di questi stessi soggetti. Per chi intenda poggiare la propria teoria politica su una considerazione sociologica della sfera pubblica, una descrizione del genere è piuttosto pericolosa: non basta più difendere la distinzione tra Lebenswelt e System, perché lo stesso mondo della vita sarebbe avvinto in logiche di dominio sue proprie, per nulla riducibili ad un processo di “colonizzazione”. D’altronde, anche abbandonando il piano sociologico, se è facile mostrare l’auto-contraddizione performativa commessa da chi nega la libertà tout court, la stessa contraddizione non si dà nel negare il potere – che pure, in ambito pratico, della libertà è la sola attualizzazione significativa: «La libertà politica si distingue dalla libertà filosofica per essere palesemente un attributo non dell'Io-voglio, ma dell'Io-posso».121 Ora, il punto non è se descrizioni del genere siano vere, se lascino spazio per una teoria critica, se siano metodologicamente valide, e così via – perseguire tali questioni è in questo caso futile: lo stesso Foucault non pensava sistematicamente alla propria opera,122 o se lo ha fatto non si è fermato sul medesimo sistema che per brevissimo tempo. Una ricostruzione del genere mostra però che, se è possibile parlare di potere in senso proprio, certamente non se ne riscontrerà la presenza in relazioni sociali di questo tipo, neanche evidenziandone gli aspetti “produttivi”. D’altronde, perlomeno in un foglio di appunti, Foucault scriveva: Insomma, due formulazioni: tutto è politico perché è nella natura delle cose; tutto è politico perché esistono degli avversari. Si tratta invece di dire: niente è politico, tutto è politicizzabile, tutto può diventare politico. La politica non è niente di più e niente di meno di ciò che nasce con la resistenza alla governamentalità [...]123 E la politica – nella lettura arendtiana, qui sorprendentemente calzante – non è altro se non lo spazio per l’azione, la condizione per il potere. Questa condizione non ha nulla di “naturale”, deve piuttosto essere attivamente differita da quell’orizzonte pseudo-naturalistico che è la società, nel suo significato oggi più comune. Circa la differenza tra lo spazio pubblico e quello sociale – che mescola elementi pubblici e privati, tendendo a distruggere il significato degli uni e degli altri124 – operata dalla Arendt è stato scritto molto, perlopiù in tono critico, talvolta al di là del giustificabile.125 Partendo dal presupposto che l’autrice stesse descrivendo un oggetto, la sosocial choice theory o la maggior parte delle scienze politiche empiriche. 121.H. Arendt, La vita della mente, p. 528. 122.Si può forse prendere sul serio l’immagine delle «scatole di attrezzi» attraverso la quale Foucault definiva ironicamente l’uso possibile delle proprie opere: M. Foucault, Conversazioni. Interviste di Roger-Pol Droit, Milano: Mimesis Edizioni, 2007, p. 34. 123.M. Foucault, “Sicurezza, territorio, popolazione,” p. 291. 124.H. Arendt, Vita Activa, cap. 2. 125.La Pitkin arriva ad appoggiare la propria lettura su spiegazioni psicoanalitiche: H. F. Pitkin, The Attack of the Blob: Hannah Arendt’s Concept of the Social, Chicago: University Of Chicago Parte seconda: Temi e problemi - 245 - cietà, in relazione ad un altro, la politica, risulta effettivamente un quadro insensato. Ma se invece, prendendo sul serio l’ostilità dell’autrice verso la reificazione dei concetti,126 si vede come in questione sia il modo in cui concettualizzare le interazioni, allora diviene meglio comprensibile il significato della problematica distinzione. Rileggendo l’antichità greca, la Arendt notava come la rigida separazione tra sfera privata e pubblica corrispondesse a quella tra necessità e libertà. Il privato, l’oikos era il luogo deputato al lavoro, alla produzione ed al consumo: processi dal carattere necessario, perciò adatti ad essere sottoposti al dominio dispotico del capofamiglia. La polis era lo spazio nel quale i cittadini potevano interagire, dunque essere liberi ed esercitare potere. Uno spazio che, mentre racchiudeva e separava le diverse private dimore, era al contempo separato da un esterno,127 nel quale di nuovo dominavano le necessità naturali. Ma questa non può essere presa per una descrizione storica o un’analisi sociologica di cosa fosse la polis, e neppure per un’indagine filosofica sul senso complessivo della cultura greca o dell’antichità classica. Piuttosto, va letta come una ricostruzione delle distinzioni concettuali impiegate da chi partecipava alla politica – da chi conduceva per l’appunto una vita activa, contrapposta a quella, contemplativa, dei sapienti distaccati dal mondo. In tale contesto, data l’ostilità della Arendt verso la filosofia della storia, la “diagnosi epocale” circa le vicende della vita activa – glorificata dall’antichità, sottomessa alla contemplazione nel medioevo cristiano e di nuovo risollevata nella modernità, però invertendone l’ordine interno, privilegiando prima l’opera e poi il lavoro, a scapito dell’azione128 – non ha e non può avere un ruolo strettamente argomentativo. Viceversa, si tratta di una narrazione attraverso cui emergono una serie di distinzioni, la teoria politica entra poi in gioco nell’analizzare il significato e le implicazioni di categorie che possono essere attualizzate in modi molto diversi.129 Questo non vuol dire che la storia sia opera di fantasia, ma soltanto che non pretende di descrivere lo svolgimento di un processo necessario, tantomeno la sua totalità. Press, 2000. 126.R. Fine, “Judgment and the reification of the faculties”, Philosophy & Social Criticism 34, no. 1-2 (2008): 155-76. 127.Per operare questa separazione, il nomos ricopriva un significato analogo a quello delle mura che materialmente cingevano la città. Sull’interpretazione del diritto della Arendt ho cercato di dire qualcosa in: G. Parietti, “Osservazioni circa diritto e mondo in Hannah Arendt”, La Cultura 47, no. 3 (2009): 495-516. 128.L’ultimo momento di questa storia torna a coincidere con la preminenza dell’azione, però trasposta dal piano politico a quello delle scienze naturali: H. Arendt, “Il concetto di storia: nell’antichità e oggi”, in Tra passato e futuro, Milano: Garzanti, 1999, 91-96. 129.Si deve anche ricordare che, per la Arendt, il libro sulla Vita activa doveva rappresentare una sorta di “prolegomenon” all’introduzione alla politica propriamente detta, poi non più realizzata nella forma prevista: H. Arendt, Che cos’è la politica?, Torino: Einaudi, 2006, p. 118. - 246 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme Ciò che si può trarre da questo discorso non è la poco plausibile riproposizione di modelli politici del passato. Piuttosto, anche se non si concorda con il modo in cui la Arendt definiva i luoghi delle necessità, si deve intendere come il potere possa darsi soltanto al di là di questi. È d’altronde tautologico che ciò che è necessario non sia possibile, e viceversa. Quel che insistentemente appare attraverso le più diverse metodologie di descrizione della società è quanto sia arduo riscontrare entro di essa uno spazio per il potere – e che la società corrisponda ad un luogo di relazioni determinanti, sia come cliché letterario, sia come modello per l’indagine scientifica e filosofica, non è certo un’invenzione della Arendt. D’altronde, partendo dall’intento di spiegare il funzionamento di un oggetto o di un processo, è chiaro come limitarsi a constatare indeterminate possibilità non rappresenti che una rinuncia, o un sintomo di scarso rigore metodologico. Giacché mettersi in cammino per uscire dalla società non è un’opzione disponibile – seppure lo fosse, consentirebbe di trovare la “libertà” di un eremita, ma non il potere – la definizione di uno spazio politico non può avere carattere descrittivo, deve corrispondere alla posizione di una norma. Come analiticamente dimostrato da Searle, riconoscere una norma come tale implica il possesso di un linguaggio, condizione di possibilità di ogni istituzione, pur senza essere letteralmente istituito. Ed in questo senso il potere è, per così dire, doppiamente comunicativo: tanto nell’esercizio quanto nelle condizioni di possibilità. D’altra parte, è proprio prendendo sul serio i vari tentativi di ridurre la società a descrizioni più o meno meccaniche, e così anche le critiche all’idea di un soggetto autonomo incondizionatamente dato, che si comprende come tra le condizioni del potere ci sia la possibilità di differenziare le norme dai fatti. 6.3. Potere e deliberazione Se si accetta la concezione del potere delineata nel precedente paragrafo, il nesso con la deliberazione appare evidente. L’interazione discorsiva è per definizione possibile soltanto tra soggetti liberi di avanzare pretese di validità, quindi accettare o rifiutare quelle altrui. L’ambito di questa libertà è definito dallo stesso differimento dalle necessità (comunque le si voglia concretamente intendere) che costituisce lo spazio per il potere. Nella misura in cui si desidera che i soggetti della deliberazione politica siano in grado di approssimare il proprio dibattito a risultati moralmente e cognitivamente validi – perlomeno, più delle alternative disponibili130 – si deve anche concedere che questi soggetti esercitino potere. Un soggetto che non percepisca se stesso 130.La tendenza a comparare la democrazia reale, con tutti i suoi difetti, con altri regimi ideali, dunque immaginari, è stata notata e deprecata anche al di fuori del campo deliberativo in senso stretto, vedi: R. A. Dahl, La democrazia e i suoi critici. Parte seconda: Temi e problemi - 247 - come dotato di potere è per definizione incapace di partecipare ad un discorso pratico. Se l’accordo tra i liberi partecipanti al discorso rappresenta la sola realizzabile approssimazione all’ideale di ogni pretesa di validità, teoretica tanto quanto pratica, allora si può effettivamente affermare la coincidenza tra sapere e potere, perlomeno riguardo al comune punto d’origine. Non si deve però cadere nella rosea visione di un potere comunicativo “buono” in quanto tale. Non si può semplicemente dire che: il potere delle convinzioni comuni, prodotto dalla comunicazione, ha origine nel fatto che le persone coinvolte sono orientate a raggiungere l’accordo e non primariamente a perseguire i rispettivi obiettivi individuali. Esso si basa sul fatto che gli individui agenti non usano il linguaggio in funzione «perlocutiva», semplicemente per incitare altri soggetti a un comportamento desiderato, ma in funzione «illocutiva», cioè per instaurare senza coercizione relazioni intersoggettive.131 La distinzione tra usi perlocutivi e illocutivi non regge rispetto al potere, perché è evidente che le persone possano essere mosse all’azione sì comunicativamente, ma niente affatto razionalmente. Il demagogo che gioca sui più bassi istinti della folla, o l’avvocato che inganna la giuria con una raffinata retorica, esercitano entrambi un potere, perché sono in grado di mobilitare un’azione collettiva che trascende l’impiego di risorse pre-esistenti, tuttavia sono strategicamente orientati al proprio successo, e senz’altro fanno un uso spiccatamente manipolativo del linguaggio. Dire questo non significa intaccare il primato normativo delle pretese di validità, e neppure contraddire la presunzione di poter riscontrare sociologicamente un telos verso l’intesa; ciò è irrilevante rispetto al fatto che ogni singolo contingente esercizio del potere comunicativo potrebbe comunque risultare irrazionale, e persino apertamente maligno. È plausibile sostenere che tanto più in una società prevalgono gli usi strategici del linguaggio, tanto più si restringe il potere e dunque la possibilità di agire significativamente entro di essa, ma questo non implica alcunché riguardo l’occorrenza di ogni singola azione – e sono sempre contingenze singolari quelle che s’incontrano nell’agire politico. Si può concordare con la Arendt nel pensare che il male radicale (o la sua banalità)132 coinciderebbe con il completo annullamento della spontaneità umana, delle possibilità d’azione, del potere; ma da ciò non segue affatto che il potere sia di per sé qualcosa di positivo o tendente al bene. Come si è visto, un esempio del potere è il dominio dei padroni sugli schiavi. A rigore, non è neppure corretto dire che «Han- 131.J. Habermas, “La concezione comunicativa del potere in Hannah Arendt,” pp. 58-59. 132.H. Arendt, Le origini del totalitarismo, capp. 12-13; H. Arendt, La banalità del male, Milano: Feltrinelli, 2001; H. Arendt, Ebraismo e modernità, Milano: Feltrinelli, 1993, pp. 215 ss. - 248 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme nah Arendt disgiunge il concetto di potere dal modello teleologico»;133 vero è che la definizione della politica trascende la teleologia, e tuttavia: il potere, lungi dall’essere il mezzo per un fine, è effettivamente la condizione stessa che consente a un gruppo di persone di pensare e di agire nei termini della categoria mezzi-fine.134 Il che non dovrebbe sorprendere da un punto di vista habermasiano, giacché, se pure non si deve elevare la tecnica a unico modello razionale, della razionalità essa rimane parte assai rilevante. Il potere comunicativo, di per sé, non implica una forma politica democratica, deliberativa, né tanto meno universale. È vero che in linea di principio un regime politico sarebbe tanto più potente quanto più estesamente libero e democratico, a patto però di riuscire a coordinare efficacemente la propria azione, il che non è certo scontato. La libertà è una condizione per il potere, e l’eguale libertà di tutti corrisponderebbe al massimo del potere, soltanto però in una struttura politica adeguatamente organizzata. Ma le risorse organizzative, simboliche, materiali e intellettuali per sostenere la politica non sono mai illimitate.135 Sebbene per il potere una misura di partecipazione spontanea sia necessaria, di fatto ad una partecipazione più limitata può corrispondere un potere maggiore, ed il potere di un gruppo ristretto può attualizzarsi nel dominio su masse innumerevoli. Perciò, che le condizioni per il potere corrispondano a quelle della deliberazione non significa che si possa dedurre questa da quello. Il crocevia per la democrazia deliberativa resta il principio del discorso – ed in senso ancor più basilare le pretese di validità implicite in ogni atto linguistico – che invece richiama intrinsecamente l’universalità. Ma se la possibilità di esplicitare queste pretese normative rappresenta un potere niente affatto “naturale”, allo stesso modo la loro realizzazione corrisponde all’esercizio di un potere. Si può dire che la capacità di includere in un discorso condiviso – non il consenso, esito soltanto eventuale – rappresenti l’esercizio paradigmatico del potere. Nonostante il “paradosso” del limite che mentre costituisce esclude resti tale e quale, ostinatamente indifferente ai filosofi che ci girano attorno, di certo un’inclusione rispettosa delle differenze non sarà mai raggiunta fuggendo dalla razionalità, dalla prassi, dal potere. 133.J. Habermas, “La concezione comunicativa del potere in Hannah Arendt,” p. 59. 134.H. Arendt, Sulla violenza, p. 55. 135.«Lo specifico rischio che corrono tutte le forme di governo basate sull'uguaglianza è che nel momento in cui la struttura della legalità – all'interno della quale l'esperienza dell'uguaglianza di potere riceve il suo significato e la sua direzione – crolla o si trasforma, gli uguali poteri degli individui si annullano l'uno con l'altro e ciò che resta è l'esperienza dell'impotenza assoluta»: H. Arendt, “La natura del totalitarismo: un tentativo di comprensione”, in Hannah Arendt. Antologia, a cura di P. Costa, Milano: Feltrinelli, 2006, p. 108. Parte seconda: Temi e problemi - 249 - *** Vorrei ora riassumere in due punti il risultato di quanto fin qui argomentato, per così dire attraverso questo percorso: potere, deliberazione, inclusione ed esclusione. 1. Soltanto per il fatto che impieghiamo il linguaggio, prima ancora di considerare il ruolo delle pretese di validità, presupponiamo il nostro ruolo di agenti – la qual cosa è stata resa esplicita ed analizzata filosoficamente dalla teoria degli atti linguistici, ma appare già evidente nelle lingue naturali che prevedono qualcosa come una struttura soggetto-verbo. Ciò non implica assunzioni ontologiche – anche se può di fatto favorirle, in un contesto filosofico pre-critico – rispondendo bensì ad una struttura grammaticale, che può pur essere superficiale ed illusoria, o bisognosa d’essere de-costruita, ma che nondimeno rappresenta un orizzonte per noi – parlanti come così scriventi – ineludibile.136 Esplicitare questa presupposizione, definendo soggetti e spazi per l’azione, è il ruolo democraticamente più rilevante che il diritto deve svolgere. In questo, le condizioni per il potere e quelle del discorso coincidono. 2. La deliberazione, il fatto che siano disponibili almeno alcuni spazi nei quali discutere liberamente le decisioni politiche, è la condizione di possibilità perché le istanze di oppressi ed esclusi siano significativamente messe a tema, e poi possano essere affrontate in modo equo e razionale. Questo però è radicalmente possibile soltanto a patto che gli stessi spazi deliberativi siano costruiti secondo il proprio principio, che è universalistico e inclusivo ma non corrisponde immediatamente a quelle misure concrete (ammesso di poterle conoscere con esatta certezza) necessarie per migliorare la sorte dei più svantaggiati. L’apparente mancanza di comprensione per i problemi concreti, così come la più generica assenza di compassione,137 potrebbero esser considerati difetti fatali per una teoria politica rigorosamente procedurale. Tutto ciò che si può ribattere è che la fredda asserzione di una libertà discorsiva priva di finalità predefinite, che proprio e solo in quanto tale può essere universalizzata, rappresenta la condizione per il potere di agire conformemente a finalità normative – ivi comprese, tra le molte possibili, quelle della giustizia sociale – il che poi varrebbe a dire agire significativamente, o ancor meglio agire tout court. In conclusione, neppure un’idea di ragione non procedurale (contenutistica, monologica, strategica, tecnica e così via) è direttamente pregiudicata dalla teoria deliberativa, una volta inteso come sia la stessa possibilità di agire nel mondo (potere) a richiedere quel sistema politico fatto di procedure “vuote” che è la democrazia deli136.J. Habermas, Fatti e norme, p. 528. 137.Ma, circa il nefasto ruolo della compassione in politica, vedi anches H. Arendt, Sulla rivoluzione, cap. 2. - 250 - 6. Inclusione ed esclusione, praxis ed episteme berativa. A meno di arrendersi al triste risvolto del fallimento di una filosofia della storia, ossia all’equazione tra ragione e dominio/oppressione, si dovrà riconoscere come le possibilità di realizzare qualunque criterio razionale, dunque la giustizia, poggino sull’esistenza di spazi discorsivi liberi dalla violenza, nei quali le persone possano essere convinte e persuase ma non obbligate. In questo modo, e soltanto secondo questa limitata modalità, il consenso, che presuppone sempre la fattuale possibilità del dissenso, può essere assunto come ideale regolativo per la deliberazione politica. Se può darsi il potere di ottenere qualsivoglia risultato politico significativo, questo potere è intrinsecamente comunicativo. Perché questo risultato possa essere razionale, giusto, equo, la comunicazione dev’essere democratica e deliberativa. Conclusioni In tutte le sue imprese, la ragione deve sottomettersi alla critica, e non può usare alcun divieto per limitare la libertà di tale critica, senza danneggiare se stessa e attirare su di sé un sospetto pericoloso. Non vi è nulla di così importante (rispetto all’utilità), non vi è nulla di così sacro, che possa sottrarsi a questa indagine, la quale esamina e ispeziona, senza riconoscere privilegi ad alcuno. Su questa libertà si fonda l’esistenza stessa della ragione: la ragione non ha affatto un’autorità dittatoriale, e i suoi decreti, piuttosto, non sono mai dettati da altro se non dall’accordo di liberi cittadini, ciascuno dei quali deve potere esprimere senza impedimenti i suoi dubbi, anzi persino il suo veto. (Immanuel Kant, A 484, 4-16) Ho iniziato constatando come quella deliberativa sia divenuta la più diffusa teoria normativa della democrazia. Attraverso questa tesi ho cercato di mostrare fino a che punto ciò sia vero, includendo la più ampia varietà possibile di approcci; e su questo piano molto si potrebbe aggiungere, non fosse che la disponibilità di tempo e spazio è pressoché terminata. Si può concludere tornando a chiedere se la democrazia deliberativa non possegga una qualche caratteristica specifica tale da spiegare il successo raccolto, fino a diventare un punto di riferimento ineludibile anche per i suoi oppositori. La domanda è dunque quale sia la motivazione de facto per cui così tanti e diversi teorici si sono rivolti alla deliberazione. Il punto è ovviamente l’enfasi sul dialogo e la discussione, ma per evitare di ridurre questa caratterizzazione ad uno slogan insensato è stato necessario percorrere le argomentazioni che formano questa tesi. L’idea generale che la democrazia sia la migliore forma di governo, comunque la sola pienamente legittima, è ormai da tempo, ma in una spettacolare inversione del parere prevalente nei millenni trascorsi dalla sua invenzione, un’ovvietà. Interessante è proprio come il favore per la democrazia possa coniugarsi, da un lato, con la costante delusione verso la sua incapacità di corrispondere al proprio ideale; mentre dall’altro con l’evidente confusione circa che cosa esattamente sia questo ideale, giustificato poi in modi ancor più variegati. Ci si può ben chiedere se ci sia un modo d’individuare ‘una’ democrazia in comune tra Baruch Spinoza, Thomas Paine, Walt - 252 - Conclusioni Whitman, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Cornelius Castoriadis, John Rawls, Robert Dahl e Jürgen Habermas; e probabilmente non c’è. Una lista del genere, già potenzialmente infinita, contiene soltanto intellettuali riconducibili alla tradizione europea ed occidentale. Ma le persone parlano di democrazia, e la pretendono, bene al di là di questi ristretti confini, ed è davvero una lunga via dalle riforme di Clistene ed Efialte (c’è poi senz’altro chi, più o meno persuasivamente, sposta altrove e più indietro il punto d’origine), fino all’India o ai dissidenti cinesi di oggi. Il tentativo di riunire i significati circolanti in un campo così vasto è proprio una tela di Penelope, giacché, oltre ad essere straordinariamente molteplici, questi variano per di più continuamente. Lo scienziato politico o lo storico che cercano di descriverla e spiegarla, come così il filosofo che vuole farla corrispondere ad un preciso insieme di valori, sono condannati a rimanere frustrati dalla democrazia, tanto come ideale quanto come realizzazione pratica. Un approccio più astratto sembra dunque preferibile, o perlomeno appare l’unico di fatto percorribile. Si potrebbe, certo, partire dalla libertà e dall’eguaglianza, il cui teso intreccio ha percorso tutta la storia della democrazia. Però, anche qui, il problema è che il modo in cui questi termini sono intesi è variabile e confuso quanto e più del significato della democrazia. Un punto d’avvio appropriato, nella sua modestia forse in grado di sfuggire al fuoco di fila dei vari “realismi”, potrebbe essere semplicemente negativo: la democrazia, perché ogni altra forma politica sembra essere ormai diventata ingiustificabile. Questo non è a dire che sistemi di potere differenti non possano de facto godere dell’approvazione popolare, oppure funzionare con poco o punto consenso, ma soltanto che non trovano più giustificazioni valide in linea di principio. Così è non solo e non tanto perché molti credono all’auto-evidente verità che gli esseri umani siano stati creati liberi ed eguali; dopotutto, molti altri, a vario titolo, non credono lo stesso. Che si sia eguali e liberi, o diseguali ed etero-determinati, il punto è che la definizione di ‘chi’ sia concretamente “migliore”, ed abbia eventualmente diritto ad esercitare potere sugli altri, resta un’affermazione bisognosa di giustificazioni che sempre più scarseggiano. Certo, molti ancora credono che Dio prescriva chi deve governare, ed in che modo; altri soccombono in varia misura al mitologico carisma del capo, e così via. Nondimeno, sono ormai secoli che è sempre più difficile far credere a qualcuno che qualcun altro possegga un intrinseco diritto a comandare, per la sua superiore nobiltà, perché prescelto dal Signore, o per qualsiasi altro motivo. Perlomeno in ambito politico, il privilegio può essere sopportato, tollerato anche, ma non più validamente argomentato. La democrazia, la cui realizzazione è così difficile da frustrare sempre le aspettative dei suoi sostenitori, è il solo regime politico che è oggi facile, persino troppo immediato, giustificare. Parte seconda: Temi e problemi - 253 - Così, ci si potrebbe trovare grossomodo all’altezza della teoria democratica di Hans Kelsen.1 Il principio è la libertà come non-impedimento, dalla quale deriva l’ideale dell’eguale partecipazione di tutti alla legislazione, la cui realizzazione possibile sta nella scelta dei capi da parte del popolo. Pragmaticamente, questa democrazia serve a raggiungere il risultato della pace sociale, ma normativamente poggia sul valore del relativismo, coincidente con la condizione per l’avanzamento del sapere pratico e teoretico; enfatizzando quest’ultima condizione si troverebbe poi il nesso con il pragmatismo filosofico. Una teoria politica del genere può essere accusata di fornire motivazioni che fattualmente risulterebbero troppo deboli per sostenere l’impegno necessario alla democrazia.2 I maligni potrebbero poi notare come la caratteristica saliente del modello kelseniano – un parlamentarismo la cui quotidianità già secondo la teoria doveva corrispondere ad una soffocante partitocrazia – non sia stato proprio di buon auspicio per il successo e la stabilità delle istituzioni democratiche. Così, la ricerca di ragioni per un modello normativamente più esigente, nonché maggiormente partecipativo, potrebbe essere persino considerata una necessità di fatto. Su questo tono generale – la constatazione realistica della necessità di un idealismo democratico – sono stati criticati non soltanto i modelli minimali ma ancora spiccatamente normativi della democrazia, come quelli di Kelsen o Bobbio, bensì anche e più efficacemente le posizioni “realistiche”, dagli elitisti a Schumpeter, fino alle teorie sistemiche. D’altra parte, spingere il realismo fino a dare una definizione puramente funzionale della democrazia implicherebbe che di essa si potrebbe fare a meno in presenza di alternative capaci di garantire altrettanto bene, o meglio, le stesse finalità considerate socialmente necessarie. Ciò rappresenterebbe l’esito più radicale dell’atteggiamento teleologico criticato lungo tutta questa tesi: di fronte alla complessità dei problemi ci si lascerebbe guidare da un “uomo forte”, o da élite tecnocratiche più o meno illuminate, che avrebbero in mano “la soluzione”. Il guaio non è tanto che sarebbe riprovevole buttare a mare la libertà politica per consegnarsi ad un dittatore, o ad un’oligarchia, forse meglio in grado di garantire il benessere sociale – questo è accaduto tanto spesso nella storia che nessun realista degno del nome sarebbe minimamente scosso da una considerazione del genere. Neppure ci si può limitare a considerare come un quid di partecipazione democratica sia necessario per garantire che il governo si comporti bene.3 Il problema più radicale è che la pre1. H. Kelsen, “Essenza e valore della democrazia”. 2. Tuttavia, da sola quest’obiezione non sarebbe rilevante, dato che nessuna teoria democratica elaborata accademicamente ha dato miglior prova di sé in questo senso, perlomeno non nell’ultimo secolo. 3. Già Benjamin Constant, nell’asserire la preminenza della libertà dei moderni su quella degli antichi, giustificava tuttavia la seconda come garanzia della prima: B. Constant, La libertà degli an- - 254 - Conclusioni tesa di giustificare qualsiasi regime politico in base ai suoi risultati, come distinti dall’esistenza del sistema stesso,4 non è razionalmente riscattabile; e ciò già basterebbe ad escludere ogni possibile lettura “valoriale” della democrazia. Faceva fin troppo bene il professo realista Danilo Zolo a richiamarsi a Machiavelli. Infatti, per sostenere la tesi che una certa forma di democrazia (realistica sì, ma soltanto vagamente delineata) fosse in grado di svolgere l’essenziale funzione sociale di «ridurre la paura»,5 presumibilmente meglio di alternative (ancor) meno democratiche, non rimane che un giudizio prudenziale, nel senso dell’antica phronesis, informato sì dagli esempi storici, ma che non può avanzare alcuna pretesa di rigore scientifico.6 Un giudizio del genere include sempre, e dichiaratamente, una dimensione assiologica; perciò il “realista” si ritrova saldamente immobile al punto di partenza, inchiodato ad assunzioni normative delle quali dovrà pur dare conto.7 Di converso, le apodittiche certezze della scienza politica hobbesiana arrivavano a giustificare rigorosamente, al più, la necessità di una istituzione capace di applicare in ultima istanza la coercizione, lasciandone indeterminata la forma d’esercizio, dalla democrazia diretta alla monarchia assoluta. E a tale riguardo il giudizio di Montesquieu, che la paura fosse il principio del dispotismo, resta ancora oggi più penetrante di quanto non pensasse Zolo.8 Pace le schiere di realisti e cinici, se si vuole la democrazia – ed in un certo senso sembra non si possa fare a meno di volerla, nonostante l’apatia che i cittadini sanno così bene dimostrare – la si deve considerare in modo apertamente normativo. Pure, le critiche “realistiche”, e poi diversamente quelle “post-moderne”, contro ogni ingenuo universalismo, non sono state avanzate invano. Non si può più pensare ad un unico modello di «forma di vita» democratica; ed anche accettata quest’inevitabile pluralità, neanche una singola società democratica può essere rappresentata come tichi paragonata a quella dei moderni, Torino: Einaudi, 2005. 4. Questa precisazione è rilevante, perché prima di assumere la distinzione tra politica e società una pretesa del genere non sarebbe stata altrettanto assurda. Nessun teorico minimamente realistico sottoscriverebbe più l’immagine di una società unificata in una totalità; la differenziazione – siano le più filosofiche “sfere”, oppure i sotto-sistemi delle teorie funzionaliste – è forse il punto di partenza più comune tra le descrizioni sociologiche. Posta questa differenziazione, è possibile ‘spiegare’ (ex post) una forma politica, che non coincide più con una totalità, in modo teleologico, non la si può però allo stesso modo ‘giustificare’. 5. D. Zolo, Il principato democratico: per una teoria realistica della democrazia, Milano: Feltrinelli, 1996, p. 63. 6. Cosa che lo stesso Zolo afferma esplicitamente, senza però trarne le conseguenze: Ivi, pp. 47 ss. 7. Certo, ci si può rifugiare ancora nel particolarismo di «etiche locali», con ciò però lasciando cadere la pretesa di dire qualcosa di rilevante sulla democrazia e la politica, che tanto “locali” poi non sono. 8. Ivi, p. 76. Parte seconda: Temi e problemi - 255 - una comunità integralmente auto-organizzata.9 Nel senso più ampio, l’approccio deliberativo alla democrazia rappresenta una risposta alla tensione tra il realismo descrittivo e l’idealismo normativo – per l’appunto: tra fattualità e validità. Data l’ampiezza della questione, nessuna sorpresa che alla deliberazione si giunga da punti di partenza tanto diversi. La constatazione del fatto del pluralismo spinge i liberali alla ricerca di un orizzonte morale plausibilmente condivisibile, la cui traduzione politica è la deliberazione nei limiti della ragione pubblica. La teoria critica compie la svolta comunicativa per sfuggire al destino di una razionalità che, concepita come realizzazione di un processo storico, finiva per autodistruggersi quando messa a confronto con una società fattualmente non conforme al suo presunto telos; ed una volta teorizzato l’agire comunicativo, è relativamente immediato ridefinire deliberativamente la democrazia. Il repubblicanesimo, dal quale l’approccio deliberativo ha preso avvio, si trovava di fronte un problema più direttamente politico, volendo difendere la ragionevolezza del costituzionalismo dagli attacchi di scettici e cinici, senza però cadere nell’acritica adorazione della tradizione statunitense tipica di molti conservatori; ed anche qui si è cercata la risposta in un dibattito pubblico capace di ospitare le ragioni più diverse, grazie a regole pragmaticamente condivisibili, benché storicamente contingenti e dunque sempre perfettibili. Anche dal punto di vista delle scienze politiche empiriche, si guarda alla deliberazione come al “meccanismo” capace di produrre quel consenso consapevole e informato che nelle democrazie contemporanee – caratterizzate alternativamente da movimenti di massa e da apatia e disimpegno, nonché dalla pervasiva influenza dei media – appare sempre più sfuggente. *** Che la democrazia deliberativa solleciti aspettative tanto varie è tra le sue caratteristiche più interessanti, ma ha anche contribuito a confonderne la definizione. Pure, tanti più risultati ci si attendono dalla deliberazione, tanto più precisamente se ne dovrebbe individuare il significato. Questo è quel che ho cercato di fare, e poiché è pacifico che tale significato sia anche normativo, nel senso più ampio questa definizione coincide con le implicazioni che se ne possono trarre. Le critiche avanzate nel corso di questa tesi possono essere riassunte dicendo che i teorici, impegnatisi con più o meno successo nel difendere la necessità della democrazia deliberativa, hanno spesso proceduto ad impiegarla in contraddizione con i suoi stessi princìpi. 9. Sebbene, a tale riguardo si possa notare come l’interpretazione della «dottrina classica della democrazia» (J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, cap. 21.), tipica della scienza politica “realistica”, sia alquanto caricaturale, vedi: G. Mackie, “Schumpeter’s Leadership Democracy”, Political Theory 37, no. 1 (2009): 128-53. - 256 - Conclusioni Già la concezione iniziale della democrazia deliberativa, quella repubblicana, dimostrava un orientamento teleologico di fondo; il che potrebbe sorprendere, considerando l’enfasi posta sulle norme costituzionali. Ma anche dal punto di vista dei repubblicani, i criteri della deliberazione puntano sempre verso i risultati, comunque li si voglia definire. Questo è reso evidente già dalla fittizia equivalenza posta tra una decisione presa da alcuni e la medesima presa da tutti – e vale tanto per l’immagine della rappresentanza usualmente attribuita ai Framers, quanto per i campioni statistici impiegati da sondaggi deliberativi e affini. La situazione diventa più chiara negli esiti inquietantemente “paternalistici” cui approda Cass Sunstein.10 Tuttavia, la teoria non può fare a meno dell’appello all’autonomia dei partecipanti, perché è solo dall’esercizio di questa che ci si attendono quei buoni risultati che non si può più pensare di definire a priori come universalmente validi. Ma, se ci si deve affidare alla ragione discorsiva dei soggetti coinvolti, non si può poi asserire l’equivalenza tra una decisione assunta deliberativamente in un dato contesto e una (puramente presunta) col medesimo contenuto proposizionale che sarebbe condivisa da tutti, se solo potessero partecipare in condizioni adeguate. Come emerso nel corso del capitolo quinto, non è questo un modo congruamente deliberativo di interpretare la rappresentanza, o la democrazia in genere. Nello spirito del pragmatismo, che a vari livelli di profondità percorre tutto il campo della democrazia deliberativa, ad essa si è guardato prevalentemente come ad un problem solver. La deliberazione è stata pensata come un dispositivo da applicare nella teoria e nella pratica per superare questioni altrimenti impervie, dalla conciliazione dei princìpi democratici con quelli dello Stato di diritto, fino alla produzione del consenso riguardo una qualunque policy locale. Coerentemente con questo approccio, della deliberazione si sono discusse soprattutto le possibilità d’implementazione, benché tale discussione abbia attraversato metodologie assai varie. Passa certo una notevole differenza tra il domandarsi come integrare la democrazia deliberativa in una teoria filosofica della modernità, e il chiedersi invece come estrarre il massimo del consenso da portatori di interessi divergenti, convenuti magari per discutere dello smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, nell’ampia maggioranza dei casi, l’approccio resta strumentale: come utilizzare la deliberazione per una data finalità, teoretica o pragmatica; ovvero, di converso, criticarla perché non può essere realisticamente impiegata nell’uno o nell’altro modo. Diversamente, io ho lasciato in sospeso la questione della necessità, pragmatica o teorica che sia, iniziando dall’analisi della logica deliberativa in quanto tale. L’intento di fondo può essere così riassunto: preso atto dell’ampia molteplicità delle motiva10. C. R. Sunstein, “Preferences and Politics”; R. H. Thaler e C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Parte seconda: Temi e problemi - 257 - zioni che conducono alla deliberazione, si tratta di ricostruirne adeguatamente le condizioni di possibilità. Forse paradossalmente, il risultato è che la forma più generale della democrazia deliberativa finisce per essere quella della condizione di possibilità dell’impiego della razionalità in politica. La prospettiva scelta trova però conferme tanto estrinseche quanto, ricorsivamente, interne all’ideale stesso. Da un punto di vista “esterno” alla teoria deliberativa, quello per cui la si potrebbe concepire strumentalmente, si deve comunque rammentare che il motivo per cui la si considera utile sta nella sua capacità di rispondere al radicale pluralismo, fattuale e valoriale, che caratterizza le società contemporanee. Ma riconoscere tale pluralismo vuol dire anche accettare che non c’è, dal punto di vista degli attori politici, alcuna finalità privilegiata a priori. Da ciò consegue che non è plausibile pretendere di elaborare una teoria democratica a partire da uno scopo universalmente condiviso. Neanche la mera necessità di conservare la società è in grado di chiudere il circuito argomentativo. In primo luogo perché, appena se ne determina il significato – ‘quale’ società dev’essere perpetuata? – subito si riapre il vaso di Pandora; ma anche, più radicalmente, perché l’indeterminata continuazione dell’esistenza, preposta a qualsiasi altro valore o principio, giustifica tutto e niente, dall’anarchia al totalitarismo (con una certa inclinazione verso il secondo termine). Però, anche se si potesse determinare in un senso politicamente rilevante una finalità condivisa in base alla quale giustificare la democrazia deliberativa, comunque la logica di questa non permetterebbe di includere tale finalità nella struttura della teoria. Il significato minimo della deliberazione – sul quale le teorie più diverse non possono fare a meno di convergere, anche se ne specificano variamente le implicazioni – è quello di una discussione tra eguali, libera da coercizione, il cui esito sia l’esercizio di un potere. Si può girarci attorno quanto si vuole ma, dal punto di vista dei partecipanti ad un tale dibattito, l’imposizione di una finalità aprioristicamente indiscutibile rappresenterà sempre una limitazione della libertà discorsiva. Questo è, nella forma più sintetica, il motivo per cui la teoria della democrazia deliberativa deve darsi come puramente procedurale. Di solito, le argomentazioni contro il proceduralismo non ne attaccano direttamente la coerenza logica, assumendo piuttosto l’impossibilità di realizzarlo concretamente. Questa linea di critica si può sviluppare su più livelli, però tutti inefficaci, dalla constatazione che non è possibile affermare il valore di una procedura senza con ciò implicare un contenuto, fino al giudizio secondo cui i possibili partecipanti non troverebbero motivazioni sufficienti per conformarsi a regole prive di uno scopo tangibile. Il fraintendimento di fondo è proprio quello per cui l’unica forma di giustificazione accettabile sarebbe quella teleologica, ossia la conformità ad uno scopo dato. Il fine può essere rappresentato come uno specifico stato di cose (e.g. la solu- - 258 - Conclusioni zione di un problema sociale), o come un valore morale molto generale (e.g. la giustizia come equità, o l’etica del discorso), ma quale che sia il caso, posta così la questione, il proceduralismo, la cui esigenza si avverte proprio a partire dal fatto che uno scopo condiviso non sembra affatto esser ‘dato’, è tautologicamente escluso. Sennonché, come osservato nel capitolo terzo, nessuna istituzione politica rilevante può essere giustificata a partire da simili presupposti. Il tentativo di convalidare un intero sistema politico in base ai suoi risultati, finendo per far collassare quello su questi, è auto-contraddittorio: se l’unico modo sensato di giustificare teleologicamente un sistema decisionale è quello di pre-determinarne le decisioni, anche ammettendo che ciò fosse possibile, è chiaro che si dissolverebbe la validità delle procedure decisionali in quanto tali. A meno di invocare presupposti tra il metafisico e il mitologico, non è possibile sostenere una posizione procedurale ‘soltanto un poco’; o si porta fino in fondo un proceduralismo puramente deontologico, oppure si rinuncia a fondare seriamente qualsiasi procedura politica.11 Il che equivarrebbe certo ad una resa all’irrazionalismo. Questo non significa che una posizione del genere sia semplice da tenere. Tuttavia, proprio a partire dalla distinzione tra princìpi e valori si può intendere come la procedura deliberativa rappresenti un ideale pratico, non la descrizione di uno stato di cose nella società. Per la deliberazione, la dimensione normativa è costitutiva: soltanto in uno spazio delimitato da norme – giuridiche, certo, ma in senso più ampio già a partire dalla grammatica di un linguaggio condiviso – è possibile discorrere liberamente. Si deve notare, non ‘è di fatto possibile’, descrittivamente non si dà alcunché che corrisponda ad una situazione del genere, ed è pressoché impensabile che possa mai darsi. Piuttosto: ‘per definizione’ un discorso libero è possibile solo secondo tali norme, che non si danno se non come dover essere. Questo non rappresenta un volo pindarico dell’immaginazione filosofica, bensì il solo gioco linguistico nel quale i princìpi normativi hanno significato. Dunque, ciò di cui si occupa la teoria non sono ‘fatti’, ma le condizioni di possibilità della deliberazione. La realizzazione possibile della democrazia non corrisponde ad uno specifico stato di cose nel mondo, bensì al rispetto dei suoi princìpi. Quello democratico ha perciò da essere un ethos molto particolare, il cui nucleo spiccata11. Qui, un critico come Schumpeter vedeva più chiaro di tanti altri, quando scriveva che «poiché quella volontà [la volontà generale] non coincide con un “bene”, per riconoscere al risultato una dignità morale bisogna ripiegare su una fede incondizionata nelle forme democratiche di governo come tali – fede che, in linea di principio, dovrebb'essere indipendente dalla desiderabilità o meno del risultato. Ora, come si è visto, non è facile accettare questo criterio e, se anche lo fosse, la rinunzia al “bene comune” dell'utilitarismo ci lascerebbe in un groviglio di difficoltà inestricabili.»: J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, p. 242. Districare il groviglio è il compito della teoria come della prassi deliberativa. Non è facile, restano molte difficoltà; tutto vero, e però è l’unica strada che si può ragionevolmente percorrere. Parte seconda: Temi e problemi - 259 - mente formalistico corrisponde alla volontà di sovra-ordinare i princìpi della democrazia, e della deliberazione, al perseguimento immediato dei propri scopi, ivi compresi i più giusti, altruisti e nobili. Questo, non nel senso di risolvere le proprie idee in quelle che sembrano riscuotere maggior consenso, comprendendo bensì come un sistema adeguatamente deliberativo rappresenti la condizione perché qualsiasi giudizio od opinione possa essere politicamente rilevante, vale a dire tradursi nell’esercizio di un potere. D’altronde, il rendere giustizia è pur sempre un’azione, ed anche un progetto comprensivo di trasformazione della società richiederebbe d’essere sostenuto ed applicato nei singoli casi attraverso atti puntuali. Perciò, le condizioni per agire razionalmente prevalgono deontologicamente sulle finalità specifiche, anche dal punto di vista di chi sia interessato soltanto a realizzare i propri obiettivi. Questo è il senso per cui i princìpi procedurali devono essere prioritari rispetto a qualsiasi valore contenutistico – tenendo però bene a mente come ciò non implichi l’esclusione aprioristica di alcun contenuto dal novero delle finalità possibili. Qui, l’apice dell’astrazione normativa corrisponde anche ad una posizione modestamente realistica. Che il rispetto di tali princìpi politici, questo ri-definito ethos democratico, si manifesti o meno è completamente contingente dal punto di vista della teoria politica. Considerazioni fattuali possono accendere, o raffreddare, le speranze in merito, ma non giocano alcun ruolo nella logica normativa. Una teoria coerentemente deliberativa, non pretendendo di includere descrizioni di fatto, non è invero attaccabile sul fronte del realismo politico. La forma generale di questo tipo di critica infatti, presuppone proprio quella struttura teleologica incompatibile con la democrazia. Sarebbe a dire: la teoria ritiene si otterranno una serie di risultati agendo in un dato modo, ma per come le cose stanno realmente questo è impossibile oppure controproducente. Simili critiche non toccano la democrazia deliberativa come qui ricostruita, perché essa non presume una finalità della quale poter valutare la maggiore o minore probabilità di realizzazione.12 Ma, anche senza presupporre alcuna finalità, si potrebbe subito replicare, è certamente irrealistico pensare ad una società integralmente organizzata attraverso la deliberazione democratica. D’altronde, questo è quanto già Habermas esplicitamente affermava in forza della propria concezione bipartita dell’integrazione sociale. Non c’è bisogno, però, di sottoscrivere una complessa teoria della società per accettare il fatto ovvio che la deliberazione democratica non possa essere estesa indefinitamente. 12. La deliberazione non fa alcuna “promessa”, ed è fuorviante porre la questione in tali termini: Pellizzoni, Luigi, “Cosa significa deliberare? Promesse e problemi della democrazia deliberativa”, in La deliberazione pubblica, a cura di L. Pellizzoni, Roma: Meltemi, 2005. Il punto è che, fuor da implausibili superstizioni, un sistema politico può ‘permettere’ molte cose buone, ma non ‘promettere’ alcunché. Dimenticarsi di ciò, come come spesso accade per gli approcci empirici, può condurre a risultati decisamente antidemocratici. - 260 - Conclusioni La questione, piuttosto, è come la teoria deliberativa debba intendere i limiti della propria applicabilità pragmatica. A tale riguardo, l’atteggiamento più diffuso – certo in modi diversi, dall’equilibrio riflessivo alla sociologia ricostruttiva – è quello di tentare di ri-comprendere tali limiti entro la stessa teoria normativa. Però, se questo approccio funziona, essendo probabilmente l’unico percorribile, per quanto riguarda la scelta prudenziale di un corso d’azione – che è sempre anche teleologico, dunque deve tenere conto delle situazioni di fatto che possono influenzarne gli esiti – non va altrettanto bene per una teoria dedicata a stabilire come si dovrebbero prendere decisioni collettivamente vincolanti. I limiti della decidibilità democratica possono essere legittimamente riscontrati solo dalla prospettiva dei partecipanti. D’altra parte, neanche chi propone una descrizione fattuale di questi limiti – per esempio: la deliberazione democratica non può regolare l’economia, perché questa funziona efficacemente soltanto seguendo la sua propria logica sistemica – dovrebbe essere in disaccordo, giacché ciò che si pretende di descrivere è proprio lo scontro, concreto non solo ipotizzato, tra il tentativo di decidere democraticamente e i suoi effettivi limiti. Finché sociologi, economisti e filosofi constatano che in una serie di casi è stato impossibile estendere il raggio d’azione della democrazia, o che tale tentativo abbia dato risultati negativi, essi restano negli appropriati limiti delle rispettive discipline. E se, come partecipanti al dibattito politico, ottengono ascolto e consenso, buon per loro. Il problema sorge quando una serie di giudizi prudenziali vengono elevati a teorie pseudo-scientifiche, poi a dogmi indiscutibili, e con ciò tendenzialmente sottratti alla discutibilità pubblica. Questo non sarebbe che un modo appena camuffato di giustificare un ordine politico in base ad elementi trascendenti, ideologie, o mere superstizioni. Senz’altro, di fatto, vigono sempre alcuni limiti indiscutibili, ed è ben possibile che in ogni dato momento la maggior parte dei pregiudizi socialmente condivisi siano “corretti” – o piuttosto, che si rivelerebbero tali se potessero essere messi in discussione senza distruggerli. Se così non fosse, probabilmente le società fondate su di essi non sarebbero in grado di mantenersi stabili. Ma queste constatazioni sono ovvie soltanto in astratta e generale, mentre diventano immediatamente problematiche non appena siano specificate. Perciò, inserirle nella teoria normativa della deliberazione – che si occupa per l’appunto di ciò che può essere esplicitamente discusso, una possibilità che si può riscontrare soltanto nella prassi – sarebbe senz’altro contraddittorio. La definizione dei limiti costitutivi della democrazia deliberativa si può operare soltanto a partire dai suoi stessi princìpi. Questo la rende una teoria programmaticamente incompleta;13 il che, in armonia con l’idea di overlapping consensus di Rawls, 13. Quella deliberativa potrebbe divenire una teoria completa della democrazia se fosse sostenibile una ricostruzione sociologica, come quella tentata da Habermas, delle condizioni della comunica- Parte seconda: Temi e problemi - 261 - è d’altronde la condizione per cui può rappresentare il punto di convergenza di posizioni così diverse. Per il resto, si dovranno senz’altro riconoscere le sempre presenti costrizioni fattuali, ma queste possono essere solo esperite, niente affatto individuate a priori da chicchessia. A tale riguardo, chi invocasse un maggiore “realismo”, come terreno su cui elaborare la teoria normativa, sarebbe vittima dell’illusione di poter conoscere, da solo o in un contesto ristretto, l’indeterminato insieme delle cangianti condizioni che limitano l’applicabilità della democrazia, o del potere in generale. Non importa quanto una simile hubris sia diffusa tra intellettuali e filosofi; messa in pratica non può produrre altro che una (ancora) maggiore irrazionalità politica. Perciò, non si può neanche più dire che l’applicazione diretta del principio del discorso alla politica produca insensatezze.14 Sarebbe così soltanto se lo si intendesse come una ricostruzione descrittiva, dovendo poi constatare l’incolmabile distanza tra l’ideale e la realtà. Se però si comprende come l’ideale possa essere soltanto regolativo, l’assurdità scompare, perché non c’è alcuna pretesa che la società, intesa come oggetto d’osservazione, si conformi ai criteri dell’etica del discorso, della ragione pubblica, o di quel che si voglia. L’errore attribuibile alla “dottrina classica” della democrazia, vale a dire la presunzione di una società integralmente auto-organizzata attraverso l’espressione della propria volontà, è del tutto estraneo ad una adeguata teoria deliberativa. Anzi, come osservato nel capitolo quinto, la stessa applicazione del modello della sovranità all’azione politica è di per sé contraddittoria con la deliberazione. Il problema primario della “dottrina classica” della sovranità popolare, o del modo in cui viene volgarizzata, non è tanto l’essere irrealistica, quanto piuttosto la sua ispirazione anti-politica, e perciò anti-democratica. Dunque, abbandonare l’idea di una società interamente dedita alla discussione razionale (ammesso che qualcuno abbia mai coltivato una simile illusione) non può significare la riproposizione “sottobanco” di un risultato omologo attraverso un modello descrittivo più complesso e, presumibilmente, più realistico. Invero, il tentativo di usare una descrizione sociologica come “ponte” tra l’ideale della sovranità popolare e la sua impossibile concretizzazione, non fa che ripetere l’ipostasi già implicita nel modello della sovranità, per cui una volontà unitaria potrebbe, in qualche magico modo, stare in luogo delle diverse e conflittuali volontà di tutti. Viceversa, la democrazia deliberativa principia dalla consapevolezza che volontà ed opinioni polizione nel mondo della vita/società civile. Poiché però trarre inferenze dal piano descrittivo a quello normativo resterebbe comunque contraddittorio, come abbondantemente osservato nel capitolo quarto, persino in tal caso sarebbe probabilmente più appropriato parlare di due teorie che si corrispondono, ma restano pur sempre giustapposte. Il tentativo che ho intrapreso, nel capitolo sesto, di delineare una concezione del potere adeguata alla deliberazione si può intendere come un’alternativa, a mio parere più plausibile e teoreticamente meno onerosa, ma con una analoga posizione sistematica. 14. J. Habermas, Fatti e norme, p. 188. - 262 - Conclusioni tiche non esistono in modo significativo prima d’essere state elaborate e messe alla prova nel discorso pubblico. Ma se è così, per essere razionale, ognuna delle molteplici occorrenze del potere politico dovrebbe essere regolata deliberativamente, senza subordinazione gerarchica fra l’una e l’altra. Questo significa proprio l’applicazione del principio del discorso, tradotto nella costituzione di spazi politici adeguatamente deliberativi, entro i quali sia possibile avanzare pretese di validità. Eliminate le improprie ambizioni descrittive, non c’è nulla di assurdo in questo principio, il solo in forza del quale è almeno possibile pensare un agire politico razionale. Così, quella deliberativa può essere una teoria assai radicale della democrazia; anche radicalmente partecipativa, una volta chiarita l’inconsistenza della contrapposizione tra partecipazione e rappresentanza. Non per questo essa deve richiedere ai cittadini di partecipare continuamente, un onere certo impossibile da assolvere. Però, che gli spazi deliberativi restino sempre aperti e disponibili è necessario perché ciascuno possa (perlomeno possa) riconoscere la legittimità delle decisioni prodotte, sapendo che potrebbe non soltanto esprimere il proprio disaccordo, ma anche farlo in un contesto tale da osservare risultati concreti, se riuscisse a convincere i propri concittadini. Questo è, da un lato, incompatibile con una concezione dell’azione politica informata sulla sovranità, mentre d’altro canto rende evidente come il suo correlativo/surrogato in molte teorie deliberative, vale a dire una ricostruzione descrittiva del ruolo della società civile, non possa svolgere alcun ruolo normativamente significativo. In effetti, il darsi della deliberazione, poca o tanta che sia, riposa comunque sulla possibilità, almeno la possibilità, di esercitare concretamente un potere. Senza questo potere, la deliberazione degenererebbe in una chiacchiera oziosa, o in quell’asettico discorso accademico che è stata spesso accusata di scimmiottare, con ciò favorendo più il cinismo che la libertà e la giustizia. Tuttavia, evitando di presentarsi come un’ideologia che pretende di sapere tutto di com’è il mondo e come sarà, la democrazia deliberativa non cade nel significato deteriore del radicalismo, coincidente con l’estremismo politico. Ancora, questo non nel senso di assumere una posizione per definizione “moderata”, come pure talvolta si è voluto intendere; piuttosto, al più schietto radicalismo procedurale non deve corrispondere alcun pregiudizio riguardo i risultati contenutistici.15 Non è scopo della democrazia deliberativa quello di sostituire questioni di forma a questioni di contenuto; la rilevanza del proceduralismo sta invece nella possibilità di costituire un quadro politico nel quale sia possibile discutere disaccordi anche radicali, mettendo in gioco, se è il caso, tutto l’antagonismo ad essi inerente, senza però ricorrere alla violenza. In questione è dunque sì la possibilità di raggiungere un esito ragionevole, senza però che questo pregiudichi alcuna concezione contenutistica della ragionevo15. Dovrebbe a questo punto esser chiaro quanto anticipato nel primo capitolo, vedi sopra, p. 35. Parte seconda: Temi e problemi - 263 - lezza, della giustizia o dell’equità.16 Escludere la violenza, o realisticamente limitarla al minimo, non è un modo per mettere sotto il tappeto i conflitti profondi, per creare un’armonia consensuale dove prima c’era la guerra di tutti contro tutti. Al contrario, limitare la violenza, data la natura distruttiva di questa – non solo di cose e di esseri umani, ma anche e soprattutto della possibilità di agire – è il solo modo per consentire che differenze e conflittualità continuino ad essere espresse. Ma, come già notato, la stessa differenza tra procedura e contenuto appare indifendibile se la si pensa descrittivamente. È chiaro come, di fatto, tutte le questioni politiche siano ad un tempo contenutistiche e procedurali, se non altro perché ogni variazione su di un piano implica conseguenze sull’altro; anche dove il nesso non è immediatamente evidente, è sempre facile rinvenire motivazioni faziose, finalità contenutistiche, dietro qualunque procedura decisionale, vigente o proposta. Tuttavia, in una forma o nell’altra, la distinzione tra procedura e contenuto deve far parte di qualsiasi teoria democratica che non creda più in una volontà generale automaticamente orientata verso il bene comune, o in omologhi ideali che potrebbero fingere di garantire risultati buoni e giusti per tutti. In breve, la sfida più radicale della democrazia deliberativa sta nel rendere possibile questo differimento normativo cui non corrisponde alcuna fattualità. Su questo vertice convergono d’altronde le più profonde istanze sollevate dalle diverse teorie che popolano il campo deliberativo: la necessità di rispondere al fatto del pluralismo, di riconoscere una costituzione che trascenda le fazioni, di salvare la razionalità dal crollo della filosofia della storia. *** Nel primo capitolo di questa tesi, ho indicato sei punti attraverso cui individuare quel che l’approccio deliberativo, talvolta contraddittoriamente, è stato finora.17 A partire dai motivi fondamentali della deliberazione, molto di ciò è stato analizzato più approfonditamente nel corso della tesi, vari elementi sono stati criticati e contraddetti, altri aggiunti ed altri ancora, infine, elaborati in una forma diversa. Avendo iniziato da una descrizione il più possibile inclusiva di quel che poteva ricadere sotto tale approccio, riprendendo gli stessi sei punti, vorrei ora chiudere con una sintesi di che cosa coerentemente possa, e dunque debba essere una teoria adeguata della democrazia deliberativa. 1. Dev’essere una teoria politica in un senso specifico: 16. Il senso in cui la democrazia deliberativa può pretendere di definire una “tendenza” verso risultati corretti è soltanto quello di una condizione di possibilità; così, e solo così, è possibile evitare la ricaduta in un’incongrua posizione parzialmente contenutistica, che alcuni ritengono inevitabile: F. Michelman, “Constitutionalism as Proceduralism”. 17. Sopra, pp. 18 ss. - 264 - Conclusioni •Analogamente al liberalismo rawlsiano, la democrazia deliberativa può presentarsi soltanto come politica, in contrapposizione alle teorie comprensive. Però, attraverso il proceduralismo, questa posizione appare più radicale, a cominciare dal fatto che neanche il minimale contenuto etico difeso da Rawls e dagli autori liberali entra a far parte della teoria. D’altro canto, l’essere politica significa escludere di impiegare come fondamento qualsiasi posizione morale, anche se essa stessa formale, come ad esempio quella dell’etica del discorso. Habermas aveva visto benissimo la necessità di separare il principio democratico da quello morale, benché poi non sia stato sempre conseguente negli sviluppi. A maggior ragione sono da rigettare i tentativi di altri teorici discorsivisti – ad esempio, tra loro diversamente, Apel e la Benhabib – di derivare l’opzione democratica da presupposti morali. La teoria deliberativa non si dà affatto come parte organica di una filosofia onnicomprensiva. •La democrazia deliberativa non deve nemmeno pretendere di rappresentare, di per sé, la norma di come la società dovrebbe essere, e neppure d’includerne una descrizione, e dunque basare su quest’ultima la propria giustificazione. In quanto procedurale, la teoria implica la definizione di un contesto propriamente politico. Ciò corrisponde non alla descrizione di stati di fatto, bensì ad un insieme di norme che, differendo specifici spazi deliberativi, consentono l’esercizio della libertà discorsiva. Questo differimento, però, resta indeterminato, non implica cioè una forma fissa della distinzione società/politica – al limite potrebbe essere compatibile anche con un pan-politicismo (per quanto ciò possa sembrare di fatto impossibile e/o indesiderabile, ma questo è un problema diverso). Perciò, il diritto, secondo l’aspetto per cui definisce la capacità deliberativa di soggetti singoli e collettivi, è l’oggetto principale della teoria. Anche per questo motivo, seppure si volesse mettere da parte l’interna contraddittorietà, la costruzione di spazi deliberativi “sperimentali”, quando non è pericolosa, risulta comunque insignificante. 2. Circa il pluralismo ed il carattere pubblico della deliberazione: •Abbandonata l’idea di impiegare una descrizione sociologica per “fare da ponte” tra i princìpi normativi e l’evidente impossibilità della partecipazione effettiva di un intero popolo alla comune deliberazione, diviene chiaro come il pluralismo degli spazi deliberativi debba assumere un aspetto più radicale. Ciò vuol dire che la deliberazione ha significato e legittimità soltanto in quanto è effettivamente partecipata e che, di conseguenza, non la si può riassumere sotto il modello della sovranità. Per esser tale, ogni spazio deliberativo – che abbia forma di parlamento, corte giudiziaria, spontanea assemblea di cittadini, o qualsivoglia – deve discutere e prendere le proprie decisioni non già in condizioni di as- Parte seconda: Temi e problemi - 265 - soluta indipendenza rispetto agli altri attori politici (il che sarebbe assurdo), bensì senza ricevere da questi ordini e comandi. •Non rientrando nello schema di una comune volontà unitaria, la deliberazione democratica deve però essere pubblica, nei due correlati significati di restare aperta alla potenziale (benché mai attuale) partecipazione di tutti, e di pubblicizzare i contenuti delle proprie discussioni e decisioni.18 Questo significa che, se le condizioni fossero ideali, sarebbe possibile (non mai sicuro) riprodurre effettivamente un’opinione, una volontà e un giudizio comuni attraverso l’interazione continuativa tra diversi spazi deliberativi – ciò però non autorizza a passare il limite, intendendo quest’unità come obbligata per finzione ideologico-giuridica o, tanto meno, già sempre data attraverso la ricostruzione descrittiva dei processi comunicativi sociali. 3. Le caratteristiche che definiscono la qualità della discussione e dello scambio d’argomenti sono anch’esse da intendere in senso puramente procedurale: •Alla già notevole difficoltà teoretica di definire che cosa sia, o non sia, un razionale scambio di argomenti, si aggiunge, non appena se ne siano asseverate le condizioni, l’impossibilità pratica d’imporne qualunque definizione, seppure questa fosse disponibile. Così è non perché si debba necessariamente assumere una postura relativista, né tantomeno eguagliare le pretese di razionalità all’esercizio della violenza. Piuttosto, il punto è che nemmeno dalla più razionalista delle prospettive è possibile negare come tali criteri non possano essere coercitivamente imposti dall’esterno del medesimo scambio argomentativo, perché questo presuppone per definizione la presenza di agenti autonomi. Il pensiero di poter aggirare tale ostacolo, fissando coercitivamente quali argomenti possano essere avanzati, o in che modo, deve certo rimanere estraneo all’orizzonte democraticodeliberativo. •Perciò, sebbene la deliberazione si fondi sul principio del discorso – ma ancor più precisamente sul fatto che soltanto attraverso l’argomentazione è possibile sollevare pretese di validità – questo può tradursi nella prassi solo negativamente, rimuovendo per quanto possibile gli ostacoli, proprio come soltanto in negativo avrebbe senso definire la situazione discorsiva ideale. Qualsiasi tentativo di specificarne i contenuti, o indirizzarne gli esiti, sarebbe contraddittorio con la libertà discorsiva affermata e presupposta dal principio stesso. Dunque, il criterio pratico corrispondente al principio ideale può trovarsi solo nell’esclu18. Poiché i fattori che influenzano le decisioni politiche sono in larga parte tutt’altro che discorsivi, in vari casi la segretezza parziale o completa del processo deliberativo – non mai però delle decisioni risultanti – può essere difesa su base pragmatica; si tratta però sempre di un second best, anche chi di volta in volta propone qualcosa del genere non deve dimenticarlo, senza intrinseca validità normativa. - 266 - Conclusioni sione dagli spazi deliberativi dalle influenze che è possibile individuare univocamente come non comunicative – in primo luogo: denaro, coercizione, violenza – in modo tale da lasciar libera l’espressione di ragioni. Benché anche un simile criterio si presti ad abusi, a questi si può rimediare solo attraverso la prassi; regolazioni preventive, nella forma di assetti istituzionali, sono di per sé accettabili solo se non confliggono con l’apertura discorsiva. 4. Riguardo quali debbano essere le decisioni pratiche oggetto della deliberazione: •Come osservato soprattutto nel capitolo quinto, non solo il contenuto o l’esito, ma neanche la forma delle decisioni da deliberare è determinabile a priori rispetto alla medesima prassi deliberativa. Non ha alcun senso pensare, come pure si è fatto, di concentrare il momento della decisione democratica su una forma – la legge, perlopiù – dalla quale tutto il resto discenderebbe amministrativamente, come se amministrare la legge fosse qualcosa di “automatico”. Diversamente, ogni decisione collettivamente vincolante, di qualsiasi tipo essa sia, idealmente richiederebbe un appropriato spazio deliberativo. Questo principio può trovare un limite solo nell’impossibilità pragmatica, dovuta alla sempre scarsa disponibilità di tempo e risorse, ma non può essere razionalmente subordinato ad alcuna altra istanza normativa. •D’altronde, che persino la forma delle decisioni da prendere sia indeterminata non è solo richiesto dalla coerenza con il principio della deliberazione, corrispondendo bensì ad una contingenza eliminabile soltanto in un’opera di fantasia. Ai momenti costituenti, e alle altre occasioni di progettazione istituzionale, hanno corrisposto definizioni che, anche quando pensate come fondate su verità eterne, sono state a loro volta il prodotto di decisioni e deliberazioni contingentemente situate, pur sempre successivamente rivedibili. Su questo punto la teoria non fa che riconoscere l’inaggirabilità d’una contingenza che dev’essere piuttosto anch’essa ordinata, per quanto possibile, in modo democratico-deliberativo. 5. L’esame di come la pubblica deliberazione può giustificare e legittimare la democrazia rivela un nesso anche più stretto fra i due termini dell’endiadi: •La deliberazione appare chiaramente come la logica della democrazia non appena si abbandonino le visioni teleologiche che in passato hanno caratterizzato quest’ultima. Dal «vox populi, vox Dei» fino alle paradossali ipostasi della volontà generale, la perniciosa convinzione che il popolo sia dalla parte della giustizia solo perché è il popolo (peggio ancora se poi questo ‘è’ passa ad indicare un’idealizzazione controfattuale) ha favorito molto più il danno che non il beneficio della democrazia, nella prassi come nella teoria, dal Terrore della rivolu- Parte seconda: Temi e problemi - 267 - zione francese fino all’atteggiamento così anti-politico della scienza politica contemporanea. •Diversamente, il fatto che i princìpi della deliberazione non pregiudichino alcun contenuto, proprio perché ed in quanto rappresentano la condizione per potere decidere significativamente qualsiasi corso d’azione, conduce logicamente alla più ampia apertura democratica. Stabilita l’indeterminatezza del contenuto, non è più disponibile alcun terreno normativo per limitare la partecipazione. Ammesso che la possibile razionalità degli esiti abbia per condizione ch’essi non siano stabiliti a priori, e di conseguenza che il sistema politico non possa essere teleologicamente informato su di essi, tutte le figure del ‘chi’ debba governare – dai custodi di Platone ai cittadini moderatamente benestanti di Aristotele, dal sovrano per diritto divino fino al proletariato, o la burocrazia, quale «classe universale» – non sono nemmeno più intelligibili. Semmai, resteranno in campo motivazioni pragmatiche (riguardo le quali dovremmo essere più creativi di quanto non siamo) che potranno talvolta valere come ragioni per limitare la deliberazione democratica, e sempre soltanto nella minor misura possibile, ma non per giustificare un diverso principio politico. 6. La relazione della teoria con i risultati cognitivi e morali deve risolversi nella determinazione di condizioni di possibilità, e niente altro: •Il percorso compiuto rende chiaro come nessuna affermazione di una tendenza oggettiva, tanto meno empiricamente riscontrabile, verso risultati razionali possa essere integrata alla teoria normativa. Sarà certo interessante indagare empiricamente il funzionamento dei sistemi democratici; mancando però un criterio esterno alla deliberazione pubblica per giudicare significativamente dei risultati, nulla di tutto ciò potrà valere come prova o giustificazione della democrazia. D’altra parte, una volta compreso come la deliberazione corrisponda alla logica della democrazia, la questione degli esiti di quest’ultima perde molta della sua possibile rilevanza. •Viceversa, la relazione tra la democrazia deliberativa e i suoi risultati può essere intesa soltanto nel modo della possibilità. L’interazione discorsiva è la condizione di possibilità per la razionalità di ogni corso d’azione, giudizio, norma. Certo, anche solo la possibilità è contestualmente limitata ma, per l’appunto, questo è tutto ciò che realisticamente è possibile ottenere. In linea di principio, ogni locale esercizio di potere dev’essere democraticamente deliberato, per questo motivo è raccomandabile la più ampia decentralizzazione degli spazi deliberativi, compatibilmente con le risorse materiali e organizzative volta per volta disponibili. Che questi spazi non gerarchizzati interagiscano significativamente, senza degenerare in un esasperato particolarismo, è reso possibile non dalla figu- - 268 - Conclusioni ra spettrale di una sovrana volontà, ma dalla reciproca intelligibilità delle azioni entro un’adeguata struttura legale. *** Come ogni sistema istituzionale, anche una democrazia deliberativa perfettamente realizzata, di per sé, non contribuirebbe in nulla ad un mondo complessivamente migliore, quali che fossero i criteri prescelti per misurarlo. Il risultato che ci si può aspettare da un sistema politico giusto e razionale – ed il solo significato per cui non è contraddittorio, o fattualmente assurdo, legare la democrazia ai propri esiti – non consiste nella realizzazione della giustizia o della razionalità, solo però nel potere di perseguirle nell’azione. Bibliografie Bibliografia per argomento Elenco qui, ordinati per argomento e data di pubblicazione, una serie di testi che certamente non esauriscono l’argomento della democrazia deliberativa, ma che puntano a coprire perlomeno gli aspetti essenziali, attraverso un elenco più gestibile di quello delle opere citate, peraltro esorbitanti dall’ambito strettamente deliberativo. Testi di base o introduttivi • J. M. Bessette, “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government”, in How Democratic is the Constitution, a cura di R. A. Goldwin e W. A. Schambra, Washington: American Enterprise Institute, 1980 • J. Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”, in The Good Polity: Normative Analisys of the State, a cura di A. P. Hamlin e P. Pettit, Oxford: Blackwell, 1989 • J. Bohman, Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy, Cambridge MA: MIT Press, 1996 • A. Gutmann e D. Thompson, Democracy and Disagreement, Cambridge MA: Harvard University Press, 1996 • S. Benhabib, a cura di, Democracy and Difference, Princeton: Princeton University Press, 1996 • J. Bohman e W. Rehg, a cura di, Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, Cambridge MA: MIT Press, 1997 • J. Elster, a cura di, Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1998 • J. Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, Journal of Political Philosophy 6, no. 4 (1998): 400-25 • J. S. Fishkin e P. Laslett, a cura di, Debating Deliberative Democracy, Malden MA: Blackwell, 2003 - 272 - Bibliografia per argomento • S. Besson e J. L. Martí, a cura di, Deliberative democracy and its discontents, Aldershot: Ashgate, 2006 Teoria Critica e deliberazione • J. S. Dryzek, Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science, Cambridge: Cambridge University Press, 1990 • J. Habermas, Fatti e norme, Napoli: Guerini e Associati, 1996 • S. Benhabib, “Deliberative Rationality and Models of Constitutional Legitimacy”, Constellations 1, no. 1 (1994): 26-52 • J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Oxford, New York: Oxford University Press, 2000 • J. Habermas, L’inclusione dell’altro: studi di teoria politica, Milano: Feltrinelli, 2002 • C. F. Rostbøll, Deliberative Freedom: Deliberative Democracy as Critical Theory, Albany: SUNY Press, 2008 Rawlsiani e liberal • J. Rawls, “The Idea of Public Reason”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Bohman e W. Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997 • J. Cohen, “Democracy and Liberty”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998 • J. Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited”, in The Law of Peoples, Cambridge: Cambridge University Press, 1999 • S. Freeman, “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment”, Philosophy and Public Affairs 29, no. 4 (2000): 371-418 • A. Gutmann e D. Thompson, “Deliberative Democracy Beyond Process”, The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 153-74 • A. Gutmann e D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton: Princeton University Press, 2004 • F. Peter, “Rawls’ Idea of Public Reason and Democratic Legitimacy”, Journal of International Political Theory 3, no. 1 (2007): 129-43 Bibliografie - 273 - Repubblicanesimo deliberativo • C. R. Sunstein, “Beyond the Republican Revival”, The Yale Law Journal 97, no. 8 (1988): 1539-90 • C. R. Sunstein, The Partial constitution, Cambridge: Cambridge University Press, 1993 • J. M. Bessette, The Mild Voice of Reason: deliberative democracy and american national government, Chicago: The University of Chicago Press, 1994 • P. Pettit, Il repubblicanesimo: una teoria della libertà e del governo, Milano: Feltrinelli, 2000 • C. R. Sunstein, A cosa servono le costituzioni, Bologna: il Mulino, 2009 • P. Pettit, “Depoliticizing Democracy”, Ratio Juris 17, no. 1 (2004): 52-65 Approcci empirici • J. Gastil e P. Levine, a cura di, The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century, San Francisco: Jossey-Bass, 2005 • L. Pellizzoni, a cura di, La deliberazione pubblica, Roma: Meltemi, 2005 • D. C. Mutz, Hearing the Other Side: deliberative versus participatory democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 2006 • S. W. Rosenberg, Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern?, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007 • D. Thompson, “Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science”, Annual Review of Political Science 11 (2008): 497-520 • E. Schneiderhan e S. Khan, “Reasons and Inclusion: The Foundation of Deliberation”, Sociological Theory 26, no. 1 (2008): 1-24 Diritto ed costituzioni • C. R. Sunstein, “Naked Preferences and the Constitution”, Columbia Law Review 84, no. 7 (1984): 1689-732 • C. S. Nino, The Constitution of Deliberative Democracy, New Haven & London: Yale University Press, 1996 - 274 - Bibliografia per argomento • J. Elster, “Deliberation and Constitution Making”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998 • J. K. Tulis, “Deliberation Between Institutions”, in Debating Deliberative Democracy, a cura di J. S. Fishkin e P. Laslett, Malden MA: Blackwell, 2003 • M. R. James, Deliberative Democracy and the Plural Polity, Lawrence: University Press of Kansas, 2004 • C. F. Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, Cambridge: Cambridge University Press, 2007 Società civile e sfera pubblica • J. L. Cohen e A. Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge MA: MIT Press, 1992 • E. Charney, “Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere”, The American Political Science Review 92, no. 1 (1998): 97-110 • S. Chambers e J. Kopstein, “Bad Civil Society”, Political Theory 29, no. 6 (2001): 837-65 • O. De Schutter, “Europe in Search of its Civil Society”, European Law Journal 8, no. 2 (2002): 198-217 • D. Chalmers, “The Reconstitution of European Public Spheres”, European Law Journal 9, no. 2 (2003): 127-89 • C. M. Hendriks, “Integrated Deliberation: Reconciling Civil Society’s Dual Role in Deliberative Democracy”, Political Studies 54 (2006): 486-508 • C. Lafont, “Religion in the Public Sphere: Remarks on Habermas’s Conception of Public Deliberation in Postsecular Societies”, Constellations 14, no. 2 (2007): 239-59 Inclusione, identità e differenza • I. M. Young, “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy”, in Democracy and Difference, a cura di S. Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996 • I. M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press, 2000 • J. Quong, “Are Identity Claims Bad for Deliberative Democracy?”, Contemporary Political Theory 1, no. 3 (2002): 307-27 Bibliografie - 275 - • S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Bologna: il Mulino, 2005 • M. Deveaux, “A Deliberative Approach to Conflicts of Culture”, Political Theory 31, no. 6 (2003): 780-807 • J. Bohman, “Reflexive public deliberation: Democracy and the limits of pluralism”, Philosophy & Social Criticism 29, no. 1 (2003): 85-105 • M. Deveaux, “Democratic Deliberation: Empowering Cultural Communities”, in Gender and Justice in Multicultural Liberal States, Oxford: Oxford University Press, 2006 Critiche • F. Michelman, “How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy”, in Deliberative Democracy, a cura di J. Bohman e W. Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997 • L. M. Sanders, “Against Deliberation”, Political Theory 25, no. 3 (1997): 347-76 • I. Shapiro, “Enough of Deliberation”, in Deliberative Politics, a cura di S. Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999 • C. Mouffe, “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?”, Social Research 66, no. 3 (1999): 745-59 • M. Kohn, “Language, Power and Persuasion: Toward a Critique of Deliberative Democracy”, Constellations 7, no. 3 (2000): 408-29 • J. O’Neill, “The Rhetoric of Deliberation: Some Problems in Kantian Theories of Deliberative Democracies”, Res Publica 8, no. 3 (2002): 249-62 • A. Pintore, I diritti della democrazia, Roma-Bari: Laterza, 2003 • C. Blattberg, “Patriotic, Not Deliberative, Democracy”, Critical Review of International Social and Political Philosophy 6, no. 1 (2003): 155-74 • G. Regonini, “Paradossi della democrazia deliberativa”, Stato e mercato 1 (2005): 3-32 • G. Shiffman, “Deliberation versus Decision: Platonism in Contemporary Democratic Theory”, in Talking Democracy, a cura di B. Fontana, et al., University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005 Opere citate I dati bibliografici indicati si riferiscono alle edizioni effettivamente consultate. Abramson, Jeffrey. We, the Jury: The Jury System and the Ideal of Democracy. Cambridge MA: Harvard University Press, 2000. Ackerman, Bruce. We the People, Volume 1: Foundations. Cambridge MA: Belknap Press, 1993. Ackerman, Bruce. “Political Liberalism”. The Journal of Philosophy 91, no. 7 (1994): 364-86. Ackerman, Bruce. “Il deliberation day, festa per informarsi e discutere”. in Democrazia deliberativa: cosa è, a cura di Giancarlo Bosetti e Sebastiano Maffettone, Roma: Luiss University Press, 2004. Ackerman, Bruce. The Failure of the Founding Fathers. Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy. Cambridge MA: Harvard University Press, 2007. Ackerman, Bruce e James S. Fishkin. “Deliberation Day”. The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 129-52. Adams, Willi Paul. The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era. Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2001. Adorno, Theodor W. Dialettica negativa. Torino: Einaudi, 2004. Adorno, Theodor W. e Max Horkheimer. Dialettica dell’Illuminismo. Torino: Einaudi, 1997. Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Einaudi, 2005. Alford, Fred C. “Civil Society and its Discontents”. The Good Society 12, no. 1 (2003): 11-16. Allingham, Michael. Rational Choice. New York: Palgrave Macmillan, 1999. Altini, Carlo. “«Potentia» come «potestas». Un’interpretazione della politica moderna tra Thomas Hobbes e Carl Schmitt”. La Cultura 46, no. 2 (2008): 307-28. Altini, Carlo, (a cura di) Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica. Bologna: il Mulino, 2011. - 278 - Opere citate Anderson, Elizabeth. “The Epistemology of Democracy”. Episteme 3, no. 1 (2006): 8-22. Anderson, Elizabeth. “An Epistemic Defense of Democracy: David Estlund’s Democratic Authority”. Episteme 5, no. 1 (2008): 129-39. Anderson, Elizabeth. “Democracy: Instrumental vs. Non-Instrumental Value”. in Contemporary Debates in Political Philosophy, a cura di Thomas Christiano e John Christman, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. Apel, Karl-Otto. Etica della comunicazione. Milano: Jaca Book, 1992. Apel, Karl-Otto. Discorso, Verità, Responsabilità. Napoli: Guerini e Associati, 1997. Apel, Karl-Otto. “Dissoluzione dell’etica del discorso? Sull’architettonica della differenziazione dei discorsi in Fatti e norme di Habermas”. in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. Apel, Karl-Otto. “Fallibilismo, teoria della verità come consenso e fondazione ultima”. in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. Apel, Karl-Otto. “Fondazione normativa della ‘teoria critica’ tramite ricorso all’eticità del mondo della vita?”. in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. Apel, Karl-Otto. “Il problema dell’uso linguistico apertamente strategico nella prospettiva pragmatico-trascendentale”. in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. Apel, Karl-Otto. “Significato illocutivo e validità normativa”. in Discorso, Verità, Responsabilità, Napoli: Guerini e Associati, 1997. Arato, Andrew. “Procedural Law and Civil Society. Interpreting the Radical Democratic Paradigm”. in Habermas on Law and Democracy, a cura di Michel Rosenfeld e Andrew Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. Arato, Andrew e Jean Cohen. “Banishing the Sovereign? Internal and External Sovereignty in Arendt”. Constellations 16, no. 2 (2009): 307-30. Archibugi, Daniele. “Cosmopolitan democracy and its critics: a review”. European Journal of International Relations 10, no. 3 (2004): 437-73. Archibugi, Daniele. Cittadini del mondo. Verso una democrazia cosmopolitica. Milano: Il Saggiatore, 2009. Archibugi, Daniele e Mathias Koenig-Archibugi, (a cura di) Debating Cosmopolitics. London, New York: Verso, 2003. Arenas-Dolz, Francisco. “Il luogo delle passioni nella deliberazione. Ciò che la democrazia deliberativa può apprendere dalla retorica aristotelica”. Filosofia politica 23, no. 3 (2009): 453-73. Arendt, Hannah. Ebraismo e modernità. Milano: Feltrinelli, 1993. Arendt, Hannah. Sulla rivoluzione. Milano: Comunità, 1995. Bibliografie - 279 - Arendt, Hannah. “Il concetto di storia: nell’antichità e oggi”. in Tra passato e futuro, Milano: Garzanti, 1999. Arendt, Hannah. Tra passato e futuro. Milano: Garzanti, 1999. Arendt, Hannah. Vita Activa. Milano: Bompiani, 2000. Arendt, Hannah. La banalità del male. Milano: Feltrinelli, 2001. Arendt, Hannah. Le origini del totalitarismo. Torino: Einaudi, 2004. Arendt, Hannah. Sulla violenza. Parma: Guanda, 2004. Arendt, Hannah. Teoria del giudizio politico: lezioni sulla filosofia politica di Kant. Genova: Il nuovo Melangolo, 2005. Arendt, Hannah. Che cos’è la politica? Torino: Einaudi, 2006. Arendt, Hannah. Hannah Arendt. Antologia. a cura di Paolo Costa. Milano: Feltrinelli, 2006. Arendt, Hannah. “La natura del totalitarismo: un tentativo di comprensione”. in Hannah Arendt. Antologia, a cura di Paolo Costa, Milano: Feltrinelli, 2006. Arendt, Hannah. La vita della mente. Bologna: il Mulino, 2006. Armour, Audrey. “The Citizens’ Jury Model of Public Participation: a Critical Evaluation”. in Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse, a cura di Ortwin Renn, Thomas Webler, Peter Wiedemann, Dordrecht: Springer, 1995. Arneson, Richard J. “Defending the Purely Instrumental Account of Democratic Legitimacy”. The Journal of Political Philosophy 11, no. 1 (2003): 122-32. Arrow, Kenneth, Robert H. Mnookin, Amos Tversky, (a cura di) Barriers to Conflict Resolution. New York, London: W. W. Norton & Company, 1995. Arrow, Kenneth J. Scelte sociali e valori individuali. Milano: Etas, 2003. Austin, John L. Come fare cose con le parole. Genova: Marietti, 1987. Azzariti, Gaetano. Critica della democrazia identitaria. Roma-Bari: Laterza, 2005. Bachrach, Peter e Morton S. Baratz. “Two Faces of Power”. The American Political Science Review 56, no. 4 (1962): 947-52. Bahr, Ehrhard. “In Defense of Enlightenment: Foucault and Habermas”. German Studies Review 11, no. 1 (1988): 97-109. Barber, Benjamin R. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of California Press, 1984. Barber, Benjamin R. “Foundationalism and Democracy”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Barnes, Barry. La natura del potere. Bologna: il Mulino, 1995. Baxter, Hugh. “System and Life-World in Habermas’s “Theory of Communicative - 280 - Opere citate Action””. Theory and Society 16, no. 1 (1987): 39-86. Baynes, Kenneth. “Habermas on Deliberative Democracy and Public Reason”. Conferenza: Philosophy & Society Colloquium, Roma, 2010. Baynes, Kenneth. The Normative Grounds of Social Criticism: Kant, Rawls, and Habermas. Albany NY: SUNY Press, 1992. Baynes, Kenneth. “Democracy and the Rechtstaat: Habermas’ Faktizität und Geltung”. in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di Stephen K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Baynes, Kenneth. “Deliberative Democracy and the Regress Problem: Response to Michelman”. Modern Schoolman 74, no. 4 (1997): 331-36. Behrouzi, Majid. Democracy and the Political Empowerment of the Citizen: directdeliberative e-democracy. Lanham MD: Lexington books, 2005. Benhabib, Seyla. Situating the Self. New York: Routledge, 1992. Benhabib, Seyla. “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Benhabib, Seyla, (a cura di) Democracy and Difference. Princeton: Princeton University Press, 1996. Benhabib, Seyla. “Civil Society and the Politics of Identity and Difference in a Global Context”. in Diversity and Its Discontents, Princeton: Princeton University Press, 1999. Benhabib, Seyla. “On Culture, Public Reason, and Deliberation: Response to Pensky and Peritz”. Constellations 11, no. 2 (2004): 291-99. Benhabib, Seyla. La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale. Bologna: il Mulino, 2005. Benhabib, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. Milano: Raffaello Cortina, 2006. Benhabib, Seyla. Cittadini globali: Cosmopolitismo e democrazia. Bologna: il Mulino, 2008. Berlin, Isaiah. “Due concetti di libertà”. in Libertà, Milano: Feltrinelli, 2005. Berlin, Isaiah. Libertà. Milano: Feltrinelli, 2005. Bernstein, Richard J. “The Retrieval of the Democratic Ethos”. in Habermas on Law and Democracy, a cura di Michel Rosenfeld e Andrew Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. Bernstein, Richard J. “Dewey’s vision of radical democracy”. in The Cambridge Companion to Dewey, a cura di Molly Cochran, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Bessette, Joseph M. “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Bibliografie - 281 - Government”. in How Democratic is the Constitution, a cura di Robert A. Goldwin e William A. Schambra, 102-16. Washington: American Enterprise Institute, 1980. Bessette, Joseph M. The Mild Voice of Reason: deliberative democracy and american national government. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. Besson, Samantha. “Deliberative Demoi-cracy in the European Union”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Besson, Samantha e José Luis Martí, (a cura di) Deliberative democracy and its discontents. Aldershot: Ashgate, 2006. Biebricher, Thomas. “Habermas and Foucault: Deliberative Democracy and Strategic State Analysis”. Contemporary Political Theory 6 (2007): 218-45. Blaug, Ricardo. “Citizenship and Political Judgment: Between Discourse Ethics and Phronesis”. Res Publica 6, no. 2 (2000): 179-98. Bobbio, Luigi. “Come smaltire i rifiuti. Un esperimento di democrazia deliberativa”. Stato e mercato 1 (2002): 101-41. Bobbio, Luigi. “Le arene deliberative”. Rivista italiana di politiche pubbliche 3 (2002): 5-29. Bobbio, Luigi. “La democrazia deliberativa nella pratica”. Stato e mercato 1 (2005): 67-88. Bobbio, Luigi. “Quando la deliberazione ha bisogno di un aiuto”. in La deliberazione pubblica, a cura di Luigi Pellizzoni, Roma: Meltemi, 2005. Bobbio, Luigi. “Le virtù del sorteggio”. in Dopo la politica, a cura di Duccio Zola, Roma: Edizioni dell’Asino, 2008. Bobbio, Luigi, Pino Ferraris, Nadia Urbinati. “Sondaggi deliberativi e democrazia”. Una Città 148 (2007): Bobbio, Luigi, Rudy Lewanski, Iolanda Romano, Daniela Giannetti, Ned Crosby. “Cinque risposte a Lyn Carson”. Rivista italiana di politiche pubbliche 2 (2007): 143-62. Bobbio, Luigi e Gianfranco Pomatto. “Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche”. Meridiana 58 (2007): 45-68. Bobbio, Norberto. Il futuro della democrazia. Torino: Einaudi, 1984. Bohman, James. Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy. Cambridge MA: MIT Press, 1996. Bohman, James. “Two versions of the linguistic turn: Habermas and Poststructuralism”. in Habermas and the Unfinished Project of Modernity, a cura di Maurizio Passerin d’Entrèves e Seyla Benhabib, Cambridge MA: MIT Press, 1997. Bohman, James. “The Coming of Age of Deliberative Democracy”. Journal of Political - 282 - Opere citate Philosophy 6, no. 4 (1998): 400-25. Bohman, James. “Citizenship and Norms of Publicity: Wide Public Reason in Cosmopolitan Societies”. Political Theory 27, no. 2 (1999): 176-202. Bohman, James. “Reflexive public deliberation: Democracy and the limits of pluralism”. Philosophy & Social Criticism 29, no. 1 (2003): 85-105. Bohman, James. “Rights, cosmopolitanism and public reason”. Philosophy & Social Criticism 31, no. 7 (2005): 715-26. Bohman, James. Democracy across Borders: From Dêmos to Dêmoi. MIT Press, 2007. Bohman, James e William Rehg, (a cura di) Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics. Cambridge MA: MIT Press, 1997. Bohman, James e Henry S. Richardson. “Liberalism, Deliberative Democracy, and “Reasons that All Can Accept””. The Journal of Political Philosophy 17, no. 3 (2009): 253-74. Bonanni, Massimo e Monica Penco. “Modelli deliberativi: una ricognizione critica”. in La deliberazione pubblica, a cura di Luigi Pellizzoni, Roma: Meltemi, 2005. Bond, Jon R. “The Scientification of the Study of Politics: Some Observations on the Behavioral Evolution in Political Science”. The Journal of Politics 69, no. 4 (2007): 897-907. Borradori, Giovanna, Jurgen Habermas, Jacques Derrida. Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida. Roma-Bari: Laterza, 2003. Bosetti, Giancarlo e Sebastiano Maffettone, (a cura di) Democrazia deliberativa: cosa è. Roma: Luiss University Press, 2004. Bovard, James. ““Deliberative Democracy” Dementia”. The Freeman 57, no. 4 (2007): Brugger, Bill. Republican Theory in Political Thought: Virtuous or Virtual? London: Palgrave Macmillan, 1999. Brunkhorst, Hauke. Habermas. Firenze: Firenze University Press, 2008. Budge, Ian. The New Challenge of Direct Democracy. Cambridge: Polity Press, 1996. Budge, Ian. “Deliberative democracy versus direct democracy – plus political parties!”. in Democratic Innovation, a cura di Michael Saward, London: Routledge, 2000. Burke, Edmund. Scritti politici. a cura di Anna Martelloni. Torino: UTET, 1963. Busch am Schmidt, Hans-Christoph e Christopher F. Zurn. The Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives. Lanham: Lexington Books, 2010. Byers, Michael, (a cura di) The Role of Law in International Politics. Oxford, New York: Oxford University Press, 2000. Calhoun, Craig, (a cura di) Habermas and the Public Sphere. Cambridge MA: MIT Press, 1992. Canovan, Margaret. “A Case of Distorted Communication: A Note on Habermas and Bibliografie - 283 - Arendt”. Political Theory 11, no. 1 (1983): 105-16. Canovan, Margaret. The People. Cambridge MA: Polity, 2005. Carson, Lyn. “Come migliorare l’attuazione della democrazia deliberativa: un’analisi comparata di due Giurie di cittadini”. Rivista italiana di politiche pubbliche 2 (2007): 127-42. Carson, Lyn. “Creating Democratic Surplus through Citizens’ Assemblies”. Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 5. Carson, Lyn e Brian Martin. Random Selection in Politics. Westport: Praeger Publishers, 1999. Carter, April e Geoffrey Stokes, (a cura di) Democratic Theory Today: Challenges for the 21st Century. Cambridge: Polity Press, 2002. Caspary, William R. “On Dewey, Habermas and Deliberative Democracy”. Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 10. Cassese, Sabino. La crisi dello Stato. Roma-Bari: Laterza, 2002. Cassese, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Roma-Bari: Laterza, 2003. Cassese, Sabino. I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale. Roma: Donzelli, 2009. Chadwick, Andrew. “Can We Avoid the Deliberative Assumption?: Researching Online Democracy in an Era of Informational Exuberance”. Conferenza: Royal Holloway Media Workshop, London, 2008. Chalmers, Damian. “The Reconstitution of European Public Spheres”. European Law Journal 9, no. 2 (2003): 127-89. Chambers, Samuel A. e Terrell Carver, (a cura di) William E. Connolly: Democracy, Pluralism and Political Theory. New York: Routledge, 2008. Chambers, Simone. “Discourse and Democratic Practice”. in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di Stephen K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Chambers, Simone. “A Critical Theory of Civil Society”. in Alternative Conceptions of Civil Society, a cura di Simone Chambers e Will Kymlicka, Princeton: Princeton University Press, 2002. Chambers, Simone. “Deliberative Democratic Theory”. Annual Review of Political Science 6 (2003): 307-26. Chambers, Simone. “Measuring Publicity’s Effect: Reconciling Empirical Research and Normative Theory”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 225-66. Chambers, Simone. “Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy”. Political Theory 37, no. 3 (2009): 323-50. Chambers, Simone e Jeffrey Kopstein. “Bad Civil Society”. Political Theory 29, no. 6 (2001): 837-65. - 284 - Opere citate Chambers, Simone e Will Kymlicka, (a cura di) Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton: Princeton University Press, 2002. Charney, Evan. “Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere”. The American Political Science Review 92, no. 1 (1998): 97-110. Cheneval, Francis. “The People in Deliberative Democracy”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Christiano, Thomas. “Social Choice and Democracy”. in The Idea of Democracy, a cura di David Copp, Jean Hampton, John E. Roemer, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Christiano, Thomas. “Debate: Estlund on Democratic Authority”. The Journal of Political Philosophy 17, no. 2 (2009): 228-40. Christiano, Thomas e John Christman, (a cura di) Contemporary Debates in Political Philosophy. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. Christodoulidis, Emilios A. e Stephen Tierney, (a cura di) Public Law and Politics: the scope and limits of constitutionalism. Aldershot: Ashgate, 2008. Cochran, Molly, (a cura di) The Cambridge Companion to Dewey. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Cohen, Gerald A. Karl Marx’s Theory of History. Princeton: Princeton University Press, 1978. Cohen, Jean L. “Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos”. International Sociology (1999): 245-68. Cohen, Jean L. “Whose Sovereignty? Empire Versus International Law”. Ethics & International Affairs 18, no. 3 (2004): Cohen, Jean L. e Andrew Arato. Civil Society and Political Theory. Cambridge MA: MIT Press, 1992. Cohen, Joshua. “An Epistemic Conception of Democracy”. Ethics 97, no. 1 (1986): 26-38. Cohen, Joshua. “Reflections on Rousseau: Autonomy and Democracy”. Philosophy and Public Affairs 15, no. 3 (1986): 275-97. Cohen, Joshua. “Deliberation and Democratic Legitimacy”. in The Good Polity: Normative Analisys of the State, a cura di Alan P. Hamlin e Philip Pettit, 17-34. Oxford: Blackwell, 1989. Cohen, Joshua. “The Economic Basis of Deliberative Democracy”. Social Philosophy and Policy 6, no. 2 (1989): 25-50. Cohen, Joshua. “Pluralism and Proceduralism”. Chicago-Kent Law Review 69, no. 3 (1994): 589-618. Cohen, Joshua. “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, Bibliografie - 285 - 1996. Cohen, Joshua. “Reflections on Habermas on Democracy”. Ratio Juris 12, no. 4 (1999): 385-416. Cohen, Joshua. “Is there a Human Right to Democracy?”. in The Egalitarian Conscience, a cura di Christine Sypnowich, Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. Cohen, Joshua e Joel Rogers. On Democracy. New York: Penguin Books, 1983. Cohen, Joshua e Joel Rogers. Associations and Democracy. a cura di Erik Olin Wright. London, New York: Verso, 1995. Cole, G. D. H. “Introduction”. in The Social Contract and Discourses, a cura di G. D. H. Cole, London, New York: Everyman Library, 1913. Connolly, William E. “A critique of pure politics”. Philosophy & Social Criticism 23, no. 5 (1997): 1-26. Connolly, William E. Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox. Minneapolis MN: University Of Minnesota Press, 2002. Connolly, William E. “Twilight of the idols”. in William E. Connolly: Democracy, Pluralism and Political Theory, a cura di Samuel A. Chambers e Terrell Carver, New York: Routledge, 2008. Conover, Pamela Johnston e Donald D. Searing. “Studying ‘Everyday Political Talk’ in the Deliberative System”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 269-83. Constant, Benjamin. La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni. Torino: Einaudi, 2005. Cooke, Maeve. “Five Arguments for Deliberative Democracy”. Political Studies 48 (2000): 947-69. Cooley, Thomas M. “Sovereignty in the United States”. Michigan Law Journal 1, no. 3 (1892): 81-92. Coote, A. e J. Lenaghan. Citizens’ Juries: Theory into Practice. London: IPPR, 1997. Copp, David, Jean Hampton, John E. Roemer, (a cura di) The Idea of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Cover, Robert M. “Violence and the Word”. The Yale Law Journal 95 (1986): 1601-30. Croce, Mariano. Sfere di dominio. Roma: Meltemi, 2008. Crosby, Ned e Doug Nethercut. “Citizen Juries: Creating a Trustworthy Voice of the People”. in The Deliberative Democracy Handbook, a cura di John Gastil e Peter Levine, xxviii, 308 p. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. Curtin, Deirdre. “Framing Public Deliberation and Democratic Legitimacy in the European Union”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Dahl, Robert A. Introduzione alla scienza politica. Bologna: il Mulino, 1967. - 286 - Opere citate Dahl, Robert A. La democrazia e i suoi critici. Roma: Editori riuniti, 1990. Dahl, Robert A. “Can International Organizations be Democratic? A skeptic’s view”. in Democracy’s Edges, a cura di Ian Shapiro e Hacker Cordon Casiano, 19-36. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Dahl, Robert A. “Is Post-national Democracy Possible?”. in Nation, Federalism and Democracy, a cura di Sergio Fabbrini, Bologna: Editrice Compositori, 2001. Dahl, Robert A. Sulla Democrazia. Roma-Bari: Laterza, 2002. Dahl, Robert A. Quanto è democratica la costituzione americana. Roma-Bari: Laterza, 2003. De Greiff, Pablo. “Deliberative Democracy and Group Representation”. Social Theory and Practice 26, no. 3 (2000): 397-415. Delli Carpini, Michael X., Fay Lomax Cook, Lawrence R. Jacobs. “Public Deliberation, Discursive Participation, and Citizen Engagement: A Review of the Empirical Literature”. Annual Review of Political Science 7 (2004): 315-44. Derrida, Jacques. Della Grammatologia. Milano: Jaca Book, 2006. Deveaux, Monique. “A Deliberative Approach to Conflicts of Culture”. Political Theory 31, no. 6 (2003): 780-807. Dewey, John. Comunità e potere. Firenze: La Nuova Italia, 1999. Dewey, John. Democrazia e educazione. Milano: Sansoni, 2004. Di Lucia, Paolo, (a cura di) Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive. Macerata: Quodlibet, 2003. Dienel, Peter C. e Ortwin Renn. “Planning Cells: A Gate to “Fractal” Mediation”. in Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse, a cura di Ortwin Renn, Thomas Webler, Peter Wiedemann, Dordrecht: Springer, 1995. Dietrich, Franz. “The Premises of Condorcet’s Jury Theorem Are Not Simultaneously Justified”. Episteme 5, no. 1 (2008): 56-73. Doyle, Michael. Ways of War and Peace. New York: Norton, 1997. Drèze, Jean e Amartya Sen. Hunger and Public Action. Oxford: Oxford University Press, 1989. Dryzek, John S. “Discursive Designs: Critical Theory and Political Institutions”. American Journal of Political Science 31, no. 3 (1987): 656-79. Dryzek, John S. “The Mismeasure of Political Man”. The Journal of Politics 50, no. 3 (1988): 705-25. Dryzek, John S. Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Dryzek, John S. “How Far is It from Virginia and Rochester to Frankfurt? Public Choice as Critical Theory”. British Journal of Political Science 22 (1992): 397-417. Bibliografie - 287 - Dryzek, John S. Deliberative Democracy and Beyond. Oxford, New York: Oxford University Press, 2000. Dryzek, John S. “Discursive democracy vs. liberal constitutionalism”. in Democratic Innovation, a cura di Michael Saward, London: Routledge, 2000. Dryzek, John S. “Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia”. Political Theory 33, no. 2 (2005): 218-42. Dryzek, John S. “Handle with Care: The Deadly Hermeneutics of Deliberative Instrumentation”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 197-211. Dryzek, John S. e Christian List. “Social Choice Theory and Deliberative Democracy: A Reconciliation”. British Journal of Political Science 33, no. 1 (2003): 1-28. Dryzek, John S. e Simon Niemeyer. “Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals”. American Journal of Political Science 50, no. 3 (2006): 634-49. Dworkin, Ronald. I diritti presi sul serio. Bologna: il Mulino, 1982. Dzur, Albert W. “Democracy’s “Free School”: Tocqueville and Lieber on the Value of the Jury”. Political Theory 38, no. 5 (2010): 603-30. Elster, Jon. “The Case for Methodological Individualism”. Theory and Society 11, no. 4 (1982): 453-82. Elster, Jon. Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Elster, Jon. “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory”. in Foundations of Social Choice Theory, a cura di Jon Elster e Aanund Hylland, 103-32. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Elster, Jon. Uva acerba. Versioni non ortodosse della razionalità. Milano: Feltrinelli, 1989. Elster, Jon. “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process”. Duke Law Journal 45, no. 2 (1995): 364-96. Elster, Jon. “Strategic Uses of Argument”. in Barriers to Conflict Resolution, a cura di Kenneth Arrow, Robert H. Mnookin, Amos Tversky, New York, London: W. W. Norton & Company, 1995. Elster, Jon. “Deliberation and Constitution Making”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Elster, Jon, (a cura di) Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Elster, Jon. “Introduction”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Elster, Jon. Ignorance, Secrecy, Publicity: in Juries, Assemblies, and Elections. di prossima pubblicazione, 2011. Elster, Jon e Aanund Hylland, (a cura di) Foundations of social choice theory. - 288 - Opere citate Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Eriksen, Erik Oddvar. “The European Union’s democratic deficit: a deliberative perspective”. in Democratic Innovation, a cura di Michael Saward, London: Routledge, 2000. Eriksen, Erik Oddvar e Jarle Weigård. Understanding Habermas: Communicative Action and Deliberative Democracy. London: Continuum, 2003. Esposito, Roberto. Bios: Biopolitica e filosofia. Torino: Einaudi, 2004. Estlund, David. “Who’s Afraid of Deliberative Democracy? On the Strategic/ Deliberative Dichotomy in Recent Constitutional Jurisprudence.”. Texas Law Review 71, no. 7 (1993): 1437-77. Estlund, David. “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authority”. in Deliberative Democracy, a cura di James Bohman e William Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997. Estlund, David. “Deliberation Down and Dirty: Must Political Expression Be Civil?”. in The Boundaries of Freedom of Expression and Order in American Democracy, a cura di Thomas R. Hensley, 49-67. Kent OH: Kent State University Press, 2001. Estlund, David. “The Democracy/Contractualism Analogy”. Philosophy and Public Affairs 31, no. 4 (2003): 378-412. Estlund, David. “Democracy and the Real Speech Situation”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Estlund, David. Democratic Authority: A Philosophical Framework. Princeton: Princeton University Press, 2008. Estlund, David e Jeremy Waldron. “Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited”. The American Political Science Review 83 (1989): 1317-28. Evans, Lawrence C. e Walter J. Oleszek. “The Procedural Context of Senate Deliberation”. in Esteemed Colleagues, a cura di Burdett A. Loomis, Washington DC: Brookings Institution, 2000. Falbo, Marina. “On Iris Young’s subject of inclusion: Rethinking political inclusion”. Philosophy & Social Criticism 34, no. 9 (2008): 963-86. Falk, Richard e Andrew Strauss. “Toward Global Parliament”. Foreign Affairs 80, no. 1 (2001): 212-20. Fearon, James D. “Deliberation as Discussion”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Ferrarin, Alfredo. “Imagination and judgment in Kant’s practical philosophy”. Philosophy & Social Criticism 34, no. 12 (2008): 101-21. Festenstein, Matthew. “Deliberative Democracy and Two Models of Pragmatism”. European Journal of Social Theory 7, no. 3 (2004): 291-306. Bibliografie - 289 - Fine, Robert. “Judgment and the reification of the faculties”. Philosophy & Social Criticism 34, no. 1-2 (2008): 155-76. Finlayson, James G. “The Habermas–Rawls Dispute Redivivus”. Journal of International Political Theory 3, no. 1 (2007): 144-62. Fish, Stanley. “Mutual Respect as a Device of Exclusion”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Fishkin, James S. Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform. New Haven & London: Yale University Press, 1991. Fishkin, James S. The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. New Haven & London: Yale University Press, 1995. Fishkin, James S. “Il sondaggio deliberativo, perché e come funziona”. in Democrazia deliberativa: cosa è, a cura di Giancarlo Bosetti e Sebastiano Maffettone, Roma: Luiss University Press, 2004. Fishkin, James S. e Peter Laslett, (a cura di) Debating Deliberative Democracy. Malden MA: Blackwell, 2003. Fishkin, James S. e Robert C. Luskin. “Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 284-98. Fitzpatrick, Peter. “Consolation of the Law: Jurisprudence and the Constitution of Deliberative Politics”. Ratio Juris 14, no. 3 (2001): 281-97. Follesdal, Andreas. “The Value Added by Theories of Deliberative Democracy”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Fontana, Benedetto. “Rhetoric and the Roots of Democratic Politics”. in Talking Democracy, a cura di Benedetto Fontana, Cary J. Nederman, Gary Remer, University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005. Fontana, Benedetto, Cary J. Nederman, Gary Remer, (a cura di) Talking Democracy: Historical Perspectives on Rhetoric and Democracy. University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005. Forst, Rainer. “The Rule of Reasons. Three Models of Deliberative Democracy”. Ratio Juris 14, no. 4 (2001): 345-78. Forst, Rainer. Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism. Berkeley CA: University of California Press, 2002. Fossum, John E. e Agustín J. Menéndez. “The Constitution’s Gift? A Deliberative Democratic Analysis of Constitution Making in the European Union”. European Law Journal 11, no. 4 (2005): 380-440. Foucault, Michel. Illuminismo e critica. Roma: Donzelli, 1997. Foucault, Michel. La volontà di sapere. Milano: Feltrinelli, 2001. Foucault, Michel. Ermeneutica del soggetto. Milano: Feltrinelli, 2003. - 290 - Opere citate Foucault, Michel. L’uso dei piaceri. Milano: Feltrinelli, 2004. Foucault, Michel. Nascita della biopolitica. Milano: Feltrinelli, 2005. Foucault, Michel. “Sicurezza, territorio, popolazione”. (2005): Foucault, Michel. Sorvegliare e punire. Torino: Einaudi, 2005. Foucault, Michel. Antologia: l’impazienza della libertà. Milano: Feltrinelli, 2006. Foucault, Michel. Conversazioni. Interviste di Roger-Pol Droit. Milano: Mimesis Edizioni, 2007. Foucault, Michel. Il potere psichiatrico. Milano: Feltrinelli, 2010. Fraser, Nancy. “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”. Praxis International 1 (1981): 272-87. Fraser, Nancy. “Michel Foucault: a “Young Conservative”?”. Ethics 96, no. 1 (1985): 165-84. Fraser, Nancy. “Rethinking the Public Sphere: A contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”. in Habermas and the Public Sphere, a cura di Craig Calhoun, Cambridge MA: MIT Press, 1992. Fraser, Nancy e Axel Honneth. Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia politico-filosofica. Roma: Meltemi, 2007. Freeman, Samuel. “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment”. Philosophy and Public Affairs 29, no. 4 (2000): 371-418. Freeman, Samuel. Rawls. New York: Routledge, 2007. Freud, Sigmund. Il disagio della civiltà e altri saggi. Torino: Bollati Boringhieri, 2003. Freud, Sigmund. “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”. in Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino: Bollati Boringhieri, 2003. Friedman, Will. “Deliberative Democracy and the Problem of Scope”. Journal of Public Deliberation 2, no. 1 (2006): articolo 1. Fung, Archon. “Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and Their Consequences”. The Journal of Political Philosophy 11, no. 3 (2003): 338-67. Fung, Archon. “Deliberation before the Revolution: Toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World”. Political Theory 33, no. 3 (2005): 397-419. Gaertner, Wulf. A Primer in Social Choice Theory. Oxford: Oxford University Press, 2006. Galeotti, Anna E. Multiculturalismo. Napoli: Liguori, 1999. Gallie, Walter B. “Essentially Contested Concepts”. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 56 (1955): 167-98. Gardner, Joseph. “Deliberation and Representation in Congress: Allies or Adversaries?”. Oakland CA, 2005. Gargarella, Roberto. “Full Representation, Deliberation, and Impartiality”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Bibliografie - 291 - Press, 1998. Gargarella, Roberto. “Should Deliberative Democrats Defend the Judicial Enforcement of Social Rights?”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Garland, David. Punishment and Modern Society. Chicago: University Of Chicago Press, 1993. Garsten, Bryan. Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment. Cambridge MA: Harvard University Press, 2006. Gastil, John e Peter Levine, (a cura di) The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. Gaus, Gerald. “Looking for the best and finding none better: the epistemic case for deliberative democracy”. The Modern Schoolman 74 (1997): 277-84. Gilabert, Pablo. “The substantive dimension of deliberative practical rationality”. Philosophy & Social Criticism 31, no. 2 (2005): 185-210. Godelier, Maurice. L’ideale e il materiale. Roma: Editori Riuniti, 1985. Gold, Martin B. Senate Procedure and Practice. Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2008. Goodin, Robert E. “Laundering Preferences”. in Foundations of Social Choice Theory, a cura di Jon Elster e Aanund Hylland, 75-101. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Goodin, Robert E. “Democratic Deliberation Within”. Philosophy and Public Affairs 29, no. 1 (2000): 81-109. Goodin, Robert E. Reflective Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2003. Goodin, Robert E. Innovating Democracy. Oxford, New York: Oxford University Press, 2008. Goodin, Robert E. “Sequencing deliberative moments”. in Innovating Democracy, Oxford, New York: Oxford University Press, 2008. Goodin, Robert E. e Christian List. “Epistemic Democracy: Generalizing the Condorcet Jury Theorem”. Journal of Political Philsophy 9, no. 3 (2001): 277-306. Gould, Carol C. “Diversity and Democracy: Representing Differences”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Griffin, Christopher G. “Democracy as a Non-Instrumentally Just Procedure”. The Journal of Political Philosophy 11, no. 1 (2003): 111-21. Grimes, Marcia F. “The Civic Benefits of Imperfect Deliberation”. Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 7. Grodnick, Stephen. “Rediscovering Radical Democracy in Habermas’s Between Facts - 292 - Opere citate and Norms”. Constellations 12, no. 3 (2005): 392-408. Gürsözlü, Fuat. “Debate: Agonism and Deliberation—Recognizing the Difference”. The Journal of Political Philosophy 17, no. 3 (2009): 356-68. Gutmann, Amy. “Moral Philosophy and Political Problems”. Political Theory 10, no. 1 (1982): 33-47. Gutmann, Amy e Dennis Thompson. “Moral Conflict and Political Consensus”. Ethics 101, no. 1 (1990): 64-88. Gutmann, Amy e Dennis Thompson. Democracy and Disagreement. Cambridge MA: Harvard University Press, 1996. Gutmann, Amy e Dennis Thompson. “Democratic Disagreement”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Gutmann, Amy e Dennis Thompson. “Deliberative Democracy Beyond Process”. The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 153-74. Gutmann, Amy e Dennis Thompson. Why Deliberative Democracy? Princeton: Princeton University Press, 2004. Gutting, Gary, (a cura di) The Cambridge Companion to Foucault. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Habermas, Jürgen. “Epistemologia analitica e dialettica”. in Dialettica e positivismo, a cura di Heinz Maus e Friedrich Furstenberg, 153-87. Torino: Einaudi, 1972. Habermas, Jürgen. Conoscenza e interesse. Roma-Bari: Laterza, 1973. Habermas, Jürgen. “Osservazioni propedeutiche per una teoria della competenza comunicativa”. in Teoria della società o tecnologia sociale, Milano: ETAS, 1973. Habermas, Jürgen. La crisi della razionalità nel capitalismo maturo. Roma-Bari: Laterza, 1975. Habermas, Jürgen. Per la ricostruzione del materialismo storico. Milano: Etas, 1979. Habermas, Jürgen. “La concezione comunicativa del potere in Hannah Arendt”. Comunità 35, no. 1 (1981): 56-73. Habermas, Jürgen. “A Reply to My Critics”. in Habermas: Critical Debates, Cambridge MA: MIT Press, 1982. Habermas, Jürgen. “Una storia di risarcimento danni. Le tendenze apologetiche nella storiografia contemporanea tedesca”. in Germania: un passato che non passa, Torino: Einaudi, 1987. Habermas, Jürgen. “Coscienza morale e agire comunicativo”. in Etica del discorso, 123-202. Roma-Bari: Laterza, 1989. Habermas, Jürgen. “Etica del discorso”. in Etica del discorso, Roma-Bari: Laterza, 1989. Habermas, Jürgen. “Etica del discorso. Appunti per un programma di fondazione”. in Bibliografie - 293 - Etica del discorso, Roma-Bari: Laterza, 1989. Habermas, Jürgen. “Scienze sociali ricostruttive e scienze sociali comprendenti”. in Etica del discorso, 25-48. Roma-Bari: Laterza, 1989. Habermas, Jürgen. “A Reply”. in Communicative Action, a cura di Axel Honneth e Hans Joas, Cambridge MA: MIT Press, 1991. Habermas, Jürgen. “Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell’Europa”. in Morale, Diritto, Politica, Torino: Einaudi, 1992. Habermas, Jürgen. Morale, Diritto, Politica. Torino: Einaudi, 1992. Habermas, Jürgen. “Sovranità popolare come procedura. Un concetto normativo di sfera pubblica”. in Morale, Diritto, Politica, Torino: Einaudi, 1992. Habermas, Jürgen. Fatti e norme. Napoli: Guerini e Associati, 1996. Habermas, Jürgen. Teoria dell’agire comunicativo. Bologna: il Mulino, 1997. Habermas, Jürgen. La costellazione post-nazionale. Milano: Feltrinelli, 1999. Habermas, Jürgen. “Stato di diritto e democrazia: nesso paradossale di principi contraddittori?”. Teoria politica 16, no. 3 (2000): 3-17. Habermas, Jürgen. Verità e giustificazione. Roma-Bari: Laterza, 2001. Habermas, Jürgen. “Conciliazione tramite uso pubblico della ragione”. in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002. Habermas, Jürgen. L’inclusione dell’altro: studi di teoria politica. Milano: Feltrinelli, 2002. Habermas, Jürgen. “Ragionevole contro vero. La morale delle visioni del mondo”. in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002. Habermas, Jürgen. “Tre modelli normativi di democrazia”. in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002. Habermas, Jürgen. “Una considerazione genealogica sul contenuto cognitivo della morale”. in L’inclusione dell’altro, Milano: Feltrinelli, 2002. Habermas, Jürgen. Il discorso filosofico della modernità. Roma-Bari: Laterza, 2003. Habermas, Jürgen. “L’intrico di mito e illuminismo: Horkheimer e Adorno”. in Il discorso filosofico della modernità, Roma-Bari: Laterza, 2003. Habermas, Jürgen. “On Law and Disagreement. Some Comments on “Interpretative Pluralism””. Ratio Juris 16, no. 2 (2003): 187-94. Habermas, Jürgen. “Concluding Comments on Empirical Approaches”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 384-92. Habermas, Jürgen. “La costituzionalizzazione del diritto internazionale ha ancora una possibilità?”. in L’Occidente diviso, 107-97. Roma-Bari: Laterza, 2005. Habermas, Jürgen. Storia e critica dell’opinione pubblica. Roma-Bari: Laterza, 2005. Habermas, Jürgen. “Political Communication in Media Society: Does Democracy still - 294 - Opere citate Enjoy an Epistemic Dimension?”. Communication Theory 16, no. 4 (2006): 411-26. Habermas, Jürgen. Tra scienza e fede. Roma-Bari: Laterza, 2006. Habermas, Jürgen e Niklas Luhmann. Teoria della società o tecnologia sociale. Milano: ETAS, 1973. Habermas, Jürgen e Charles Taylor. Multiculturalismo. Milano: Feltrinelli, 1998. Hamer, Christopher. A Global Parliament: Principles of World Federation. CreateSpace, 1998. Harris, Errol E. “Global Governance or World Government”. in Toward Genuine Global Governance: Critical Reactions to “Our Global Neighborhood”, a cura di Errol E. Harris e James A. Yunker, Westport CT: Praeger Publishers, 1999. Harris, Errol E. Earth Federation Now: Tomorrow is Too Late. Sun City AZ: Institute for Economic Democracy, 2005. Harris, Errol E. e James A. Yunker, (a cura di) Toward Genuine Global Governance: Critical Reactions to “Our Global Neighborhood”. Westport CT: Praeger Publishers, 1999. Haugaard, Mark, (a cura di) Power: A Reader. Manchester: Manchester University Press, 2002. Hausman, Daniel M. e Brynn Welch. “Debate: To Nudge or Not to Nudge”. The Journal of Political Philosophy (2009): Hayward, Clarissa Rile. De-Facing Power. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Hedrick, Todd. “Coping with constitutional indeterminacy: John Rawls and Jurgen Habermas”. Philosophy & Social Criticism 36, no. 2 (2010): 183-208. Held, David. Governare la globalizzazione. Bologna: il Mulino, 2005. Held, David. Modelli di democrazia. Bologna: il Mulino, 2007. Held, David e Mathias Koenig-Archibugi, (a cura di) Global Governance and Public Accountability. Malden MA: Wiley-Blackwell, 2005. Hendriks, Carolyn M. “Integrated Deliberation: Reconciling Civil Society’s Dual Role in Deliberative Democracy”. Political Studies 54 (2006): 486-508. Hendriks, Carolyn M. e Lyn Carson. “Can the market help the forum? Negotiating the commercialization of deliberative democracy”. Policy Sciences 41, no. 4 (2008): 293-313. Hinchman, Lewis P. e Sandra K. Hinchman. “Existentialism Politicized: Arendt’s Debt to Jaspers”. in Hannah Arendt: Critical Essays, a cura di Lewis P. Hinchman e Sandra K. Hinchman, Albany NY: SUNY Press, 1994. Hinchman, Lewis P. e Sandra K. Hinchman, (a cura di) Hannah Arendt: Critical Essays. Albany NY: SUNY Press, 1994. Hofmann, Hasso. Rappresentanza-rappresentazione: parola e concetto dall’ antichita all’ Bibliografie - 295 - Ottocento. Milano: Giuffré, 2007. Honig, Bonnie. Political Theory and the Displacement of Politics. Ithaca NY: Cornell University Press, 1993. Honig, Bonnie. “Difference, Dilemmas, and the Politics of Home”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Honig, Bonnie. “Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory”. American Political Science Review 101, no. 1 (2007): 1-17. Honneth, Axel. “Democrazia come cooperazione riflessiva. John Dewey e l’odierna teoria della democrazia”. Fenomenologia e società 21, no. 3 (1998): 4-27. Honneth, Axel. Critica del potere: la teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas. Bari: Dedalo, 2002. Honneth, Axel. Lotta per il riconoscimento. Milano: Il Saggiatore, 2002. Honneth, Axel. Il dolore dell’indeterminato: una attualizzazione della filosofia politica di Hegel. Roma: Manifestolibri, 2003. Honneth, Axel e Hans Joas, (a cura di) Communicative Action. Cambridge MA: MIT Press, 1991. Honohan, Iseult. Civic Republicanism. New Yok: Routledge, 2002. Horkheimer, Max. Eclisse della ragione. Torino: Einaudi, 2000. Horkheimer, Max, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Studi sull’autorità e la famiglia. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974. Huntington, Samuel. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Milano: Garzanti, 1997. Huspek, Michael. “Normative Potentials of Rhetorical Action Within Deliberative Democracies”. Communication Theory 17, no. 4 (2007): 356-66. Hutchings, Kimberly. Kant, Critique and Politics. London: Routledge, 1996. Ingram, David. “Foucault and Habermas”. in The Cambridge Companion to Foucault, a cura di Gary Gutting, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Invernizzi Accetti, Carlo. “Can Democracy Emancipate Itself From Political Theology? Habermas and Lefort on the Permanence of the Theologico-Political”. Constellations 17, no. 2 (2010): 254-70. James, Michael Rabinder. Deliberative Democracy and the Plural Polity. Lawrence: University Press of Kansas, 2004. Janssen, Davy e Raphaël Kies. “Online Forum and Deliberative Democracy”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 317-35. Joas, Hans. “The Unhappy Marriage between Hermeneutics and Functionalism”. in Communicative Action, a cura di Axel Honneth e Hans Joas, Cambridge MA: MIT Press, 1991. - 296 - Opere citate Johnson, James. “Is Talk Really Cheap? Prompting Conversation Between Critical Theory and Rational Choice”. The American Political Science Review 87, no. 1 (1993): 74-86. Johnson, James. “Arguing for Deliberation: Some Skeptical Considerations”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Johnson, Pauline. Habermas: Rescuing the Public Sphere. New York: Routledge, 2006. Johnston Conover, Pamela, Donald D. Searing, Ivor M. Crewe. “The Deliberative Potential of Political Discussion”. British Journal of Political Science 32 (2002): 21-62. Jonakait, Randolph N. “The American Jury System”. (2003): Kadlec, Alison. Dewey’s Critical Pragmatism. Lanham MD: Lexington Books, 2007. Kadlec, Alison e Will Friedman. “Deliberative Democracy and the Problem of Power”. Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 8. Kalyvas, Andreas. “Popular Sovereignty, Democracy, and the Constituent Power”. Constellations 12, no. 2 (2005): 223-44. Kant, Immanuel. Scritti di storia, politica e diritto. Roma-Bari: Laterza, 2002. Keane, John. Civil Society: Old Images, New Visions. Stanford CA: Stanford University Press, 1999. Kelly, Michael. Critique and Power: Recasting the Foucault/Habermas Debate. Cambridge MA: MIT Press, 1994. Kelsen, Hans. “Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art.109 der Reichsverfassung”. Conferenza: Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu Münster i.W. am 29 und 30 März 1926, Berlin, Leipzig, 1927. Kelsen, Hans. “Essenza e valore della democrazia”. in La democrazia, 41-152. Bologna: il Mulino, 1998. Kelsen, Hans. La democrazia. Bologna: il Mulino, 1998. Kettner, Matthias. “Il dissolversi dell’etica del discorso in Fatti e Norme di Habermas”. Fenomenologia e Società XIX, no. 1-2 (1996): 128-50. King, Matthew. “Clarifying the Foucault-Habermas debate: Morality, ethics, and normative foundations”. Philosophy & Social Criticism 35, no. 3 (2009): 287-314. Kloppenberg, James T. Reading Obama: Dreams, Hope, and the American Political Tradition. Princeton: Princeton University Press, 2010. Knight, Jack e James Johnson. “Aggregation and Deliberation: On the Possibility of Democratic Legitimacy”. Political Theory 22, no. 2 (1994): 277-96. Knops, Andrew. “Delivering Deliberation’s Emancipatory Potential”. Political Theory 34, no. 5 (2006): 594-623. Knops, Andrew. “Debate: Agonism as Deliberation – On Mouffe’s Theory of Bibliografie - 297 - Democracy”. The Journal of Political Philosophy 15, no. 1 (2007): 115-26. Kornhauser, Lewis A. e Lawrence G. Sager. “Unpacking the Court”. Yale Law Journal 96 (1986): 82-117. Kornhauser, Lewis A. e Lawrence G. Sager. “The Many as One: Integrity and Group Choice in Paradoxical Cases”. Philosophy and Public Affairs 32, no. 3 (2004): 249-76. Kosnoski, Jason. “Artful Discussion”. Political Theory 33, no. 5 (2005): 654-77. Kruman, Marc W. Between Authority and Liberty: State Constitution-making in Revolutionary America. Chapel Hill NC: The University of North Carolina Press, 1999. Kymlicka, Will. Introduzione alla filosofia politica contemporanea. Milano: Feltrinelli, 1996. Kymlicka, Will. La cittadinanza multiculturale. Bologna: il Mulino, 1999. Kymlicka, Will. Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. New York: Oxford University Press, 2001. Kymlicka, Will. Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002. Kymlicka, Will e Wayne Norman, (a cura di) Citizenship in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press, 2000. Laden, Anthony S. Reasonably Radical: Deliberative Liberalism and the Politics of Identity. Ithaca NY: Cornell University Press, 2000. Lafont, Cristina. “Is the Ideal of Deliberative Democracy Coherent?”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Lafont, Cristina. “Religion in the Public Sphere: Remarks on Habermas’s Conception of Public Deliberation in Postsecular Societies”. Constellations 14, no. 2 (2007): 239-59. Le Bon, Gustav. Psicologia delle folle. Milano: TEA, 2004. Ledyaev, Valeri G. Power: A Conceptual Analysis. New York: Nova Science Publishers, 1998. Lee, Frances E. e Bruce I. Oppenheimer. Sizing Up the Senate: The Unequal Consequences of Equal Representation. Chicago, London: University Of Chicago Press, 1999. Leib, Ethan J. Deliberative democracy in America: a proposal for a popular branch of government. University Park: Pennsylvania State University Press, 2004. Lemke, Thomas. Foucault, Governmentality, and Critique. Boulder CO: Paradigm Publishers, 2009. Levine, Peter e Rose Marie Nierras. “Activists’ Views of Deliberation”. Journal of - 298 - Opere citate Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 4. List, Christian. “The Discursive Dilemma and Public Reason”. Ethics 116, no. 2 (2006): 362-402. List, Christian e Mathias Koenig Archibugi. “Can there be a global demos? An agency-based approach”. Philosophy and Public Affairs 38, no. 1 (2009): 76-110. List, Christian e Philip Pettit. “Aggregating Sets of Judgments: An Impossibility Result”. Economics and Philosophy 18 (2002): 89-110. List, Christian e Philip Pettit. “Aggregating Sets of Judgments: Two Impossibility Results Compared”. Synthese 140 (2004): 207-35. Locke, John. Secondo trattato sul governo. Milano: Rizzoli, 1998. Locke, John. Saggio sull’ intelletto umano. Milano: Bompiani, 2007. Loomis, Burdett A. “Civility and Deliberation: A Linked Pair?”. in Esteemed Colleagues, a cura di Burdett A. Loomis, Washington DC: Brookings Institution, 2000. Loomis, Burdett A., (a cura di) Esteemed Colleagues: Civility and Deliberation in the U.S. Senate. Washington DC: Brookings Institution, 2000. Luhmann, Niklas. “Quod Omnes Tangit: Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory”. in Habermas on Law and Democracy, a cura di Michel Rosenfeld e Andrew Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. Luhmann, Niklas. Sistemi sociali. Bologna: il Mulino, 2001. Lukes, Steven. Il potere: una visione radicale. Milano: Vita e pensiero, 2007. Lyotard, Jean-François. La condizione postmoderna: rapporto sul sapere. Milano: Feltrinelli, 1985. Macedo, Stephen, (a cura di) Deliberative politics: essays on democracy and disagreement. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. MacIntyre, Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame IN: University of Notre Dame Press, 2007. Mackie, Gerry. Democracy Defended. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003. Mackie, Gerry. “Schumpeter’s Leadership Democracy”. Political Theory 37, no. 1 (2009): 128-53. MacPherson, Crawford B. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1977. Maffettone, Sebastiano. Rawls: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 2010. Mancina, Claudia. Differenze nell’eticità. Amore famiglia società civile in Hegel. Napoli: Guida editori, 1991. Mancina, Claudia. La laicità al tempo della bioetica. Bologna: il Mulino, 2009. Manin, Bernard. La democrazia dei moderni. Milano: Anabasi, 1992. Bibliografie - 299 - Manin, Bernard. “On Legitimacy and Political Deliberation”. Political Theory 15, no. 3 (1987): 338-68. Mansbridge, Jane. Beyond Adversary Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1983. Mansbridge, Jane. “A deliberative theory of interest representation”. in The Politics of Interest, a cura di Mark P. Petracca, 32-57. Boulder CO: Westview, 1992. Mansbridge, Jane. “A Deliberative Perspective on Neocorporatism”. in Associations and Democracy, a cura di Erik Olin Wright, London, New York: Verso, 1995. Mansbridge, Jane. “Using Power/Fighting Power: The Polity”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Mansbridge, Jane. “Everyday Talk in the Deliberative System”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Mansbridge, Jane, James Bohman, Simone Chambers, David Estlund. “The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy”. Journal of Political Philosophy 18, no. 1 (2010): 64-100. Marcuse, Herbert. Eros e civiltà. Torino: Einaudi, 2001. Martì, José Luis. “The Epistemic Conception of Deliberative Democracy Defended”. in Deliberative democracy and its discontents, a cura di Samantha Besson e José Luis Martí, Aldershot: Ashgate, 2006. Marzocchi, Virginio. “L’etica dell’argomentazione di K.-O. Apel, una presentazione ed alcune critiche”. Fenomenologia e Società 17, no. 1 (1994): 101-32. Marzocchi, Virginio. “La ragion pratica comunicativa in J. Habermas: morale, eticità, diritto e democrazia”. La Cultura 34, no. 2 (1996): 255-88. Marzocchi, Virginio. Ragione come discorso pubblico: la trasformazione della filosofia di K.-O. Apel. Napoli: Liguori, 2001. Maynor, John W. Republicanism in the Modern World. Cambridge: Polity Press, 2003. McBride, Cillian. “Reason, Representation, and Participation”. Res Publica 13, no. 2 (2007): 171-89. McCarthy, Thomas. The Critical Theory of Jürgen Habermas. Cambridge MA: MIT Press, 1978. McCarthy, Thomas. “The Critique of Impure Reason: Foucault and the Frankfurt School”. Political Theory 18, no. 3 (1990): 437-69. McCarthy, Thomas. “Complexity and Democracy: or the Seducements of System Theory”. in Communicative Action, a cura di Axel Honneth e Hans Joas, 119-39. Cambridge MA: MIT Press, 1991. McCarthy, Thomas. “Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and Habermas in Dialogue”. Ethics 105 (1994): 44-63. - 300 - Opere citate McIntosh, Donald. “Language, Self, and Lifeworld in Habermas’s Theory of Communicative Action”. Theory and Society 23, no. 1 (1994): 1-33. McMahon, Christopher. “Why There Is No Issue between Habermas and Rawls”. The Journal of Philosophy 99, no. 3 (2002): 111-29. Michelman, Frank. “Law’s Republic”. Yale Law Journal 97 (1988): 1493-537. Michelman, Frank. “Can Constitutional Democrats Be Legal Positivists? Or Why Constitutionalism?”. Constellations 2 (1996): 293-308. Michelman, Frank. “How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy”. in Deliberative Democracy, a cura di James Bohman e William Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997. Michelman, Frank. “Family Quarrel”. in Habermas on Law and Democracy, a cura di Michel Rosenfeld e Andrew Arato, Berkeley: University of California Press, 1998. Michelman, Frank. “W(h)Ither the Constitution?”. Cardozo Law Review 21 (2000): 1063-83. Michelman, Frank. La Democrazia e il Potere Giudiziario: Il Dilemma Constituzionale e il Giudice Brennan. Bari: Edizioni Dedalo, 2004. Michelman, Frank. “Constitutionalism as Proceduralism: A Glance at the Terrain”. in Public Law and Politics, a cura di Emilios A. Christodoulidis e Stephen Tierney, Aldershot: Ashgate, 2008. Michels, Robert. La sociologia del partito politico nella democrazia moderna. Bologna: il Mulino, 1976. Mill, John Stuart. Considerazioni sul governo rappresentativo. Roma: Editori Riuniti, 1997. Miller, David. “Deliberative Democracy and Social Choice”. in Debating Deliberative Democracy, a cura di James S. Fishkin e Peter Laslett, 182-99. Malden MA: Blackwell, 2003. Mills, C. Wright. L’élite del potere. Milano: Feltrinelli, 1959. Misak, Cheryl. “Making Disagreement Matter: Pragmatism and Deliberative Democracy”. Journal of Speculative Philosophy 18, no. 1 (2004): 9-22. Mitchell, Gregory. “Libertarian Paternalism is an Oxymoron”. Northwestern University Law Review 99, no. 3 (2005): 1245. Mogens, Herman Hansen. “The Mixed Constitution Versus the Separation of Powers: Monarchical and Aristocratic Aspects of Modern Democracy”. History of Political Thought 31, no. 3 (2010): 509-31. Mosca, Gaetano. La classe politica. Roma-Bari: Laterza, 1994. Mouffe, Chantal. “Democracy, Power, and the “Political””. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, Bibliografie - 301 - 1996. Mouffe, Chantal. The Democratic Paradox. London, New York: Verso, 2000. Mouffe, Chantal. Sul politico: democrazia e rappresentazione dei conflitti. Milano: Bruno Mondadori, 2007. Muhlberger, Peter. “The Virtual Agora Project: A Research Design for Studying Democratic Deliberation”. Journal of Public Deliberation 1, no. 1 (2005): articolo 5. Mutz, Diana C. Hearing the Other Side: deliberative versus participatory democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Mutz, Diana C. “Is Deliberative Democracy a Falsifiable Theory?”. Annual Review of Political Science 11 (2008): 521-36. Näsström, Sofia. “The Legitimacy of the People”. Political Theory 35, no. 5 (2007): 624-58. Neblo, Michael. “Thinking through Democracy: Between the Theory and Practice of Deliberative Politics”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 169-81. Neumann, Franz Leopold. Behemoth: struttura e pratica del nazionalsocialismo. Milano: Mondadori, 2007. Nieuwenburg, Paul. “Learning to Deliberate: Aristotle on Truthfulness and Public Deliberation”. Political Theory 32, no. 4 (2004): 449-67. Nino, Carlos Santiago. The Constitution of Deliberative Democracy. New Haven & London: Yale University Press, 1996. Normann Andersen, Vibeke e Kasper M. Hansen. “How deliberation makes better citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro”. European Journal of Political Research 46 (2007): 531-56. Nozick, Robert. Anarchia, stato, utopia. Milano: Il Saggiatore, 2008. O’Neill, John. “The Rhetoric of Deliberation: Some Problems in Kantian Theories of Deliberative Democracies”. Res Publica 8, no. 3 (2002): 249-62. Obama, Barack. L’ audacia della speranza: il sogno americano per un mondo nuovo. Milano: Rizzoli, 2008. Ohlin, Thomas. “Caution: Deep Philosophy, Steep History and Imminent Threat of Direct Deliberative eDemocracy Ahead”. Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 11. Paine, Thomas. The Rights of Man. New York: Everyman’s Library Edition, 1945. Pareto, Vilfredo. Trattato di sociologia generale. Torino: Utet, 1988. Parietti, Guido. “Osservazioni circa diritto e mondo in Hannah Arendt”. La Cultura 47, no. 3 (2009): 495-516. Parietti, Guido. “On the Autotelic Character of Politics”. European Journal of Political Theory (di prossima pubblicazione): Parkinson, John. Deliberating in the Real World: problems of legitimacy in deliberative - 302 - Opere citate democracy. Oxford: Oxford University Press, 2006. Parsons, Talcott. “On the Concept of Political Power”. Proceedings of the American Philosophical Society 107, no. 3 (1963): 232-62. Passerin d’Entrèves, Alessandro. “Scopo e necessità della filosofia politica”. in Potere e libertà politica in una società aperta, 39-52. Bologna: il Mulino, 2005. Passerin d’Entrèves, Maurizio, (a cura di) Democracy as Public Deliberation. New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2006. Passerin d’Entrèves, Maurizio e Seyla Benhabib, (a cura di) Habermas and the Unfinished Project of Modernity. Cambridge MA: MIT Press, 1997. Pateman, Carole. Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. Peirce, Charles S. Semiotica. Torino: Einaudi, 1980. Pellizzoni, Luigi, (a cura di) La deliberazione pubblica. Roma: Meltemi, 2005. Pellizzoni, Luigi. “Cosa significa deliberare? Promesse e problemi della democrazia deliberativa”. in La deliberazione pubblica, a cura di Luigi Pellizzoni, Roma: Meltemi, 2005. Peter, Fabienne. “Rawls’ Idea of Public Reason and Democratic Legitimacy”. Journal of International Political Theory 3, no. 1 (2007): 129-43. Peter, Fabienne. “Pure Epistemic Proceduralism”. Episteme 5, no. 1 (2008): 33-55. Petrucciani, Stefano. Ragione e dominio: l’autocritica della razionalità occidentale in Adorno e Horkheimer. Roma: Salerno Editrice, 1984. Petrucciani, Stefano. Etica dell’argomentazione. Ragione, scienza e prassi nel pensiero di Karl-Otto Apel. Genova: Marietti, 1988. Petrucciani, Stefano. Marx al tramonto del secolo. Roma: Manifesto Libri, 1995. Petrucciani, Stefano. “Morale, diritto e democrazia nella teoria politica di Habermas”. La Cultura 37, no. 1 (1999): 151-64. Petrucciani, Stefano. Introduzione ad Habermas. Roma-Bari: Laterza, 2000. Petrucciani, Stefano. Introduzione a Adorno. Roma-Bari: Laterza, 2007. Petrucciani, Stefano. “Democrazia deliberativa e conflitti culturali”. in Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, a cura di Carlo Altini, Bologna: il Mulino, 2011. Petrucciani, Stefano e Francesco Saverio Trincia. Marx in America. Individui, etica, scelte razionali. Roma: Editori Riuniti, 1992. Pettit, Philip. “Freedom as Antipower”. Ethics 106, no. 3 (1996): 576-604. Pettit, Philip. Il repubblicanesimo: una teoria della libertà e del governo. Milano: Feltrinelli, 2000. Pettit, Philip. “Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma”. NousSupplement: Philosophical Issues 11 (2001): 268-99. Bibliografie - 303 - Pettit, Philip. “Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory”. in Debating Deliberative Democracy, a cura di James S. Fishkin e Peter Laslett, Malden MA: Blackwell, 2003. Pettit, Philip. “Depoliticizing Democracy”. Ratio Juris 17, no. 1 (2004): 52-65. Pettit, Philip. “Analytical Philosophy”. in A Companion to Contemporary Political Philosophy, a cura di Robert E. Goodin, Philip Pettit, Thomas Pogge, 5-35. Oxford: Wiley-Blackwell, 2007. Phillips, Anne. “Dealing with Difference: A Politics of Ideas, or a Politics of Presence?”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Pintore, Anna. I diritti della democrazia. Roma-Bari: Laterza, 2003. Pitkin, Hanna F. The Concept of Representation. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1967. Pitkin, Hanna F. The Attack of the Blob: Hannah Arendt’s Concept of the Social. Chicago: University Of Chicago Press, 2000. Pivato, Marcus J. 2007. Voting, Arbitration, and Fair Division. The mathematics of social choice. http://xaravve.trentu.ca/pivato/Teaching/voting.pdf. Plotke, David. “Representation is democracy”. Constellations 4, no. 1 (1997): 19-34. Pocock, John G. A. Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone. Bologna: il Mulino, 1980. Pogge, Thomas W. “Cosmopolitanism and Sovereignty”. Ethics 103, no. 1 (1992): 48-75. Popper, Karl R. Conoscenza oggettiva. Roma: Armando, 2002. Portinaro, Pier Paolo. Il realismo politico. Roma-Bari: Laterza, 1999. Preterossi, Geminello. Potere. Roma-Bari: Laterza, 2007. Preterossi, Geminello. “La mobilitazione normativa della natura umana. Soggettività e artificio giuridico in Habermas”. Filosofia politica 23, no. 3 (2009): 381-95. Przeworski, Adam. “Deliberation and Ideological Domination”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Quong, Jonathan. “Are Identity Claims Bad for Deliberative Democracy?”. Contemporary Political Theory 1, no. 3 (2002): 307-27. Rajchman, John. “Review: Habermas’s Complaint”. New German Critique (45), no. 45 (1988): 163-91. Rättilä, Tiina. “Deliberation as public use of reason – or, what public? whose reason?”. in Democratic Innovation, a cura di Michael Saward, 40-52. New York: Routledge, 2000. Ravazzi, Stefania. “Una chiave per la democrazia deliberativa”. Meridiana 58 (2007): 21-44. - 304 - Opere citate Rawls, John. Una teoria della giustizia. Milano: Feltrinelli, 1991. Rawls, John. Liberalismo Politico. Milano: Edizioni di Comunità, 1994. Rawls, John. “Risposta a Jürgen Habermas”. Micromega Almanacco di filosofia (1996): 51-106. Rawls, John. Il diritto dei popoli. Milano: Edizioni di Comunità, 2001. Rawls, John. “Un riesame dell’idea di ragione pubblica”. in Il diritto dei popoli, 173-239. Torino: Edizioni di Comunità, 2001. Rawls, John. Lezioni di storia della filosofia morale. Milano: Feltrinelli, 2004. Rawls, John. Lezioni di storia della filosofia politica. Milano: Feltrinelli, 2009. Rawls, W. Lee. In Praise of Deadlock: How Partisan Struggle Makes Better Laws. Baltimore MD: The Johns Hopkins University Press, 2009. Regenwetter, Michel, Bernard Grofman, A. A. J. Marley, Ilia M. Tsetlin. Behavioral Social Choice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Regonini, Gloria. “Paradossi della democrazia deliberativa”. Stato e mercato 1 (2005): 3-32. Rehg, William e James Bohman. “Discourse and Democracy: The Formal and Informal Bases of Legitimacy in Between Facts and Norms”. in Discourse and democracy, a cura di René Von Schomberg e Kenneth Baynes, Albany NY: SUNY Press, 2002. Renn, Ortwin, Thomas Webler, Peter Wiedemann, (a cura di) Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse. Dordrecht: Springer, 1995. Richardson, Henry S. “Democratic Intentions”. in Deliberative Democracy, a cura di James Bohman e William Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997. Richardson, Henry S. e Paul Weithman. Philosophy of Rawls: a Collection of Essays. New York: Routledge, 1999. Ricoeur, Paul. Il conflitto delle interpretazioni. Milano: Jaca Book, 1995. Ricoeur, Paul. Percorsi del riconoscimento. Milano: Raffaello Cortina, 2005. Ricoeur, Paul. La metafora viva. Milano: Jaca Book, 2010. Riker, William H. Liberalism against populism. San Francisco: W.H. Freeman, 1982. Ron, Amit. “Rawls as a critical theorist”. Philosophy & Social Criticism 32, no. 2 (2006): 173-91. Ron, Amit. “Power: A pragmatist, deliberative (and radical) view”. The Journal of Political Philosophy 16, no. 3 (2008): 272-92. Ronit, Karsten e Volker Schneider, (a cura di) Private Organisations in Global Politics. London: Routledge, 2001. Rosenberg, Shawn W. “The Empirical Study of Deliberative Democracy: Setting a Research Agenda”. Acta Politica 40, no. 2 (2005): 212-24. Bibliografie - 305 - Rosenberg, Shawn W. Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern? Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007. Rosenfeld, Michel e Andrew Arato, (a cura di) Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges. Berkeley: University of California Press, 1998. Rostbøll, Christian F. Deliberative Freedom: Deliberative Democracy as Critical Theory. Albany: SUNY Press, 2008. Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract and Discourses. a cura di G. D. H. Cole. London, New York: Everyman Library, 1913. Rousseau, Jean-Jacques. Il contratto sociale. Torino: Einaudi, 2003. Rummens, Stefan. “The Co-originality of Private and Public Autonomy in Deliberative Democracy”. The Journal of Political Philosophy 14, no. 4 (2006): 469-81. Rummens, Stefan. “Democratic Deliberation as the Open-Ended Construction of Justice”. Ratio Juris 20, no. 3 (2007): 335-54. Rush, Fred, (a cura di) The Cambridge Companion to Critical Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Ryfe, David M. “The Practice of Deliberative Democracy: A Study of 16 Deliberative Organizations”. Political Communication 19, no. 3 (2002): 359-77. Ryfe, David M. “Does Deliberative Democracy Work?”. Annual Review of Political Science 8 (2005): 49-71. Sandel, Michael J. “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”. Political Theory 12, no. 1 (1984): 81-96. Sandel, Michael J. Democracy’s Discontent. America in Search of a Public Philosophy. Cambridge MA: Harvard University Press, 1996. Sandel, Michael J. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Sanders, Lynn M. “Against Deliberation”. Political Theory 25, no. 3 (1997): 347-76. Sartori, Giovanni. Democrazia: cosa è. Milano: Rizzoli, 2007. Saward, Michael, (a cura di) Democratic Innovation. London: Routledge, 2000. Saward, Michael. “Less than meets the eye: democratic legitimacy and deliberative theory”. in Democratic Innovation, a cura di Michael Saward, London: Routledge, 2000. Saward, Michael. “Rawls and Deliberative Democracy”. in Democracy as Public Deliberation, a cura di Maurizio Passerin d’Entrèves, New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2006. Schaap, Andrew. “Agonism in divided societies”. Philosophy & Social Criticism 32, no. 2 (2006): 255-77. Schauer, Frederick. “Discourse and its Discontents”. Notre Dame Law Review 72 (1997): 1309-34. - 306 - Opere citate Schauer, Frederick. “Talking as a Decision Procedure”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Scheuerman, William E. “Between Radicalism and Resignation: Democratic Theory in Habermas’s Between Facts and Norms”. in Habermas: A Critical Reader, a cura di Peter Dews, 153-77. Oxford, New York: Wiley-Blackwell, 1999. Schmitt, Carl. “Il concetto di «politico»”. in Le categorie del ‘politico’, Bologna: il Mulino, 1998. Schmitt, Carl. Le categorie del ‘politico’. Bologna: il Mulino, 1998. Schmitt, Carl. “Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”. in Le categorie del ‘politico’, Bologna: il Mulino, 1998. Schneiderhan, Erik e Shamus Khan. “Reasons and Inclusion: The Foundation of Deliberation”. Sociological Theory 26, no. 1 (2008): 1-24. Schomberg, René Von e Kenneth Baynes, (a cura di) Discourse and democracy: Essays on Habermas’s Between Facts and Norms. Albany NY: SUNY Press, 2002. Schumpeter, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democrazia. Milano: Etas, 2001. Schütz, Alfred e Thomas Lukmann. The structures of the life-world. Evanston: Northwestern University Press, 1973. Scotford Archer, Margaret e Jonathan Q. Tritter, (a cura di) Rational Choice Theory. Routledge, 2000. Searle, John R. Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio. Torino: Boringhieri, 1976. Searle, John R. Mentre, linguaggio, società. La filosofia nel mondo reale. Milano: Raffaello Cortina, 2000. Searle, John R. “Ontologia sociale e potere politico”. in Ontologia sociale, a cura di Paolo Di Lucia, Macerata: Quodlibet, 2003. Searle, John R. La costruzione della realtà sociale. Torino: Einaudi, 2006. Searle, John R. “Language and social ontology”. Theory and Society 37, no. 5 (2008): 443-59. Searle, John R. “Social ontology. Some basic principles”. Anthropological Theory 6, no. 1 (2009): 12-29. Searle, John R. Making the Social World: The Structure of Human Civilization. New York: Oxford University Press, 2010. Seiler, Hans-Jörg. “Review of “Planning Cells:” Problems of Legitimation”. in Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse, a cura di Ortwin Renn, Thomas Webler, Peter Wiedemann, Dordrecht: Springer, 1995. Shapiro, Ian. “Enough of Deliberation”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Bibliografie - 307 - Shapiro, Ian. “Optimal Deliberation?”. The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 196-211. Shapiro, Ian. The State of Democratic Theory. Princeton: Princeton University Press, 2005. Shiffman, Gary. “Construing Disagreement”. Political Theory 30, no. 2 (2002): 175-203. Shiffman, Gary. “Deliberation versus Decision: Platonism in Contemporary Democratic Theory”. in Talking Democracy, a cura di Benedetto Fontana, Cary J. Nederman, Gary Remer, University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005. Sinnott-Armstrong, Walter. 2006. Consequentialism. http://plato.stanford.edu/ entries/consequentialism/. 2009. Sintomer, Yves. Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa. Bari: Dedalo Edizioni, 2009. Sintomer, Yves. “Random Selection, Republican Self-Government, and Deliberative Democracy”. Constellations 17, no. 3 (2010): 472-87. Skinner, Quentin. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Slaughter, Anne-Marie. “Governing the Global Economy through Governments Networks”. in The Role of Law in International Politics, a cura di Michael Byers, Oxford, New York: Oxford University Press, 2000. Smelser, Neil J. e Jeffrey C. Alexander. Diversity and Its Discontents. Princeton: Princeton University Press, 1999. Smith, Graham e Corinne Wales. “Citizens’ juries and deliberative democracy”. in Democracy as Public Deliberation, a cura di Maurizio Passerin d’Entrèves, New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2006. Steenbergen, Marco R., André Bächtiger, Markus Spörndli, Jürg Steiner. “Measuring political deliberation”. Comparative European Politics 1, no. 1 (2003): 21-48. Steiner, Jürg, André Bächtiger, Markus Spörndli, Marco R. Steenbergen. Deliberative Politics in Action: Analyzing Parliamentary Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Stokes, Susan C. “Pathologies of Deliberation”. in Deliberative Democracy, a cura di Jon Elster, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Stromer-Galley, Jennifer. “Measuring Deliberation’s Content: A Coding Scheme”. Journal of Public Deliberation 3, no. 1 (2007): articolo 12. Sunstein, Cass R. “Naked Preferences and the Constitution”. Columbia Law Review 84, no. 7 (1984): 1689-732. Sunstein, Cass R. “Interest groups in American public law”. Stanford Law Review 38 (1985): 29-87. - 308 - Opere citate Sunstein, Cass R. “Beyond the Republican Revival”. The Yale Law Journal 97, no. 8 (1988): 1539-90. Sunstein, Cass R. “Interpreting Statutes in the Regulatory State”. Harvard Law Review 103, no. 2 (1989): 405-508. Sunstein, Cass R. “Preferences and Politics”. Philosophy and Public Affairs 20, no. 1 (1991): 3-34. Sunstein, Cass R. Democracy and the Problem of Free Speech. New York: Free Press, 1993. Sunstein, Cass R. The Partial constitution. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Sunstein, Cass R. “Incompletely Theorized Agreements”. Harvard Law Review 108, no. 7 (1995): 1733-72. Sunstein, Cass R. “Public Deliberation, Affirmative Action, and the Supreme Court”. California Law Review 84, no. 4 (1996): 1179-99. Sunstein, Cass R. “Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes”. Yale Law Journal 110 (2000): 71-119. Sunstein, Cass R. “The Law of Group Polarization”. The Journal of Political Philosophy 10, no. 2 (2002): 175-95. Sunstein, Cass R. Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press, 2007. Sunstein, Cass R. A cosa servono le costituzioni. Bologna: il Mulino, 2009. Sunstein, Cass R. Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide. Oxford, New York: Oxford University Press, 2011. Svensson, Jakob. “It’s a Long Way from Helsingborg to Porto Alegre: A Case Study in Deliberative Democracy in Late Modernity”. Journal of Public Deliberation 4, no. 1 (2008): articolo 4. Sypnowich, Christine, (a cura di) The Egalitarian Conscience: Essays in Honour of G. A. Cohen. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. Talisse, Robert B. “Deliberativist responses to activist challenges”. Philosophy & Social Criticism 31, no. 4 (2005): 423-44. Tamanaha, Brian Z. Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging. Princeton: Princeton University Press, 2009. Tarnopolsky, Christina. “Platonic Reflections on the Aesthetic Dimensions of Deliberative Democracy”. Political Theory 35, no. 3 (2007): 288-312. Thaler, Richard H. e Cass R. Sunstein. “Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron”. University of Chicago Law Review 70, no. 22 (2003): 1159-202. Thaler, Richard H. e Cass R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. 2009: Penguin, 2009. Thomassen, Lasse, (a cura di) The Derrida-Habermas Reader. Chicago: University Of Bibliografie - 309 - Chicago Press, 2006. Thompson, Dennis. “Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science”. Annual Review of Political Science 11 (2008): 497-520. Thompson, John B. e David Held. Habermas: Critical Debates. Cambridge MA: MIT Press, 1982. Trombadori, Duccio. Colloqui con Foucault: pensieri, opere, omissioni dell’ultimo maître-à-pense. Roma: Castelvecchi, 2005. Tsao, Roy T. “Arendt Against Athens: Rereading the Human Condition”. Political Theory 30, no. 1 (2002): 97-123. Tucidide. La guerra del Peloponneso. Vol. 1, Milano: Rizzoli, 2004. Uhr, John. Deliberative Democracy in Australia: The Changin Place of Parliament. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1998. Urbinati, Nadia. “Democracy and Populism”. Constellations 5, no. 1 (1998): 110-24. Urbinati, Nadia. “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation”. Political Theory 28, no. 6 (2000): 758-86. Urbinati, Nadia. “Can Cosmopolitical Democracy Be Democratic”. in Debating Cosmopolitics, a cura di Daniele Archibugi e Mathias Koenig-Archibugi, London, New York: Verso, 2003. Urbinati, Nadia. “Condorcet’s Democratic Theory of Representative Government”. European journal of political theory 3, no. 1 (2004): 53-75. Urbinati, Nadia. L’ethos della democrazia. Mill e la libertà degli antichi e dei moderni. Roma-Bari: Laterza, 2006. Urbinati, Nadia. Representative Democracy: Principles and Genealogy. Chicago: The University of Chicago Press, 2006. Urbinati, Nadia. Ai confini della democrazia. Opportunità e rischi dell’universalismo democratico. Roma: Donzelli, 2007. Urbinati, Nadia. “Democrazia e partigianeria”. Una Città 144 (2007): Urbinati, Nadia. “La democrazia rappresentativa e i suoi critici”. in Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, a cura di Carlo Altini, Bologna: il Mulino, 2011. Uslaner, Eric M. The Decline of Comity in Congress. Ann Arbor MI: University of Michigan Press, 1993. Uslaner, Eric M. “Is the Senate More Civil than the House”. in Esteemed Colleagues, a cura di Burdett A. Loomis, Washington DC: Brookings Institution, 2000. Valadez, Jorge M. Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and SelfDetermination in Multicultural Society. Boulder: Westview Press, 2001. Van Hoecke, Mark. “Judicial Review and Deliberative Democracy: A Circular Model of Law Creation and Legitimation”. Ratio Juris 14, no. 4 (2001): 415-23. - 310 - Opere citate Vargova, Mariela. “Democratic Deficits of a Dualist Deliberative Constitutionalism: Bruce Ackerman and Jürgen Habermas”. Ratio Juris 18, no. 3 (2005): 365-86. Veca, Salvatore. La priorità del male e l’offerta filosofica. Milano: Feltrinelli, 2005. Viroli, Maurizio. Repubblicanesimo. Roma-Bari: Laterza, 1999. Vitale, Denise. “Between deliberative and participatory democracy: A contribution on Habermas”. Philosophy & Social Criticism 32, no. 6 (2006): 739-66. Vitale, Ermanno. “Habermas e le teorie della democrazia”. Paradigmi XV, no. 43 (1997): 137-55. Waldron, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: Clarendon Press, 1999. Walls, Celeste M. “You Ain’t Just Whistling Dixie: How Carol Moseley-Braun Used Rhetorical Status to Change Jesse Helms’ Tune”. Western Journal of Communication 68, no. 3 (2004): 343-64. Walzer, Michael. “Deliberation, and What Else?”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Warnke, Georgia. “Communicative Rationality and Cultural Values”. in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di Stephen K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Warren, Mark E. “The Self in Discursive Democracy”. in The Cambridge Companion to Habermas, a cura di Stephen K. White, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Warren, Mark E. “Deliberative Democracy”. in Democratic Theory Today, a cura di April Carter e Geoffrey Stokes, Cambridge: Polity Press, 2002. Weiksner, G. Michael. “e-thePeople.org: Large-Scale, Ongoing Deliberation”. in The Deliberative Democracy Handbook, a cura di John Gastil e Peter Levine, xxviii, 308 p. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. White, Stephen K., (a cura di) The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Whitebook, Joel. “The marriage of Marx and Freud: Critical Theory and psychoanalysis”. in The Cambridge Companion to Critical Theory, a cura di Fred Rush, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Will, George F. Restoration: congress, term limits and the recovery of deliberative democracy. New York: Free Press, 1992. Williams, Melissa S. “The Uneasy Alliance of Group Representation and Deliberative Democracy”. in Citizenship in Diverse Societies, a cura di Will Kymlicka e Wayne Norman, Oxford: Oxford University Press, 2000. Wittgenstein, Ludwig. Ricerche filosofiche. Torino: Einaudi, 1999. Wolin, Sheldon S. “Fugitive Democracy”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Bibliografie - 311 - Wolin, Sheldon S. Politics and vision: continuity and innnovation in Western political thought. Princeton: Princeton University Press, 2004. Wood, Gordon S. Le Origini degli Stati Uniti. Bologna: il Mulino, 1987. Wood, Gordon S. Figli della libertà. Alle origini della democrazia americana. Firenze: Giunti, 1996. Yack, Bernard. “Rhetoric and Public Reasoning”. Political Theory 34, no. 4 (2006): 417-38. Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990. Young, Iris Marion. “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy”. in Democracy and Difference, a cura di Seyla Benhabib, Princeton: Princeton University Press, 1996. Young, Iris Marion. “Difference as a Resource for Democratic Communication”. in Deliberative Democracy, a cura di James Bohman e William Rehg, Cambridge MA: MIT Press, 1997. Young, Iris Marion. “Justice, Inclusion, and Deliberative Democracy”. in Deliberative Politics, a cura di Stephen Macedo, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. Young, Iris Marion. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000. Young, Iris Marion. “Activist Challenges to Deliberative Democracy”. Political Theory 29, no. 5 (2001): 670-90. Zola, Duccio, (a cura di) Dopo la politica. Roma: Edizioni dell’Asino, 2008. Zolo, Danilo. Il principato democratico: per una teoria realistica della democrazia. Milano: Feltrinelli, 1996. Zurn, Christopher F. “Recognition, Redistribution, and Democracy: Dilemmas of Honneth’s Critical Social Theory”. European Journal of Philosophy 13, no. 1 (2005): 89-126. Zurn, Christopher F. Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.