Imposta di bollo – Modifiche e chiarimenti
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Imposta di bollo – Modifiche e chiarimenti
n° 01 dell’11 gennaio 2013 circolare n° 20 del 10 gennaio 2013 referente BERENZI/mr Imposta di bollo – Modifiche e chiarimenti La circolare, diffusa dall'Agenzia, fornisce utili precisazioni circa l'applicazione dell'imposta sostitutiva all'imposta di bollo ordinaria. L'imposta é stata introdotta con la Manovra Monti, con decorrenza 1° gennaio 2012 e si applica agli estratti conto ed ai rendiconti dei libretti di risparmio, nelle misure riportate in tabella : Tipologia del cliente Misura Condizioni persone fisiche 34,20 se il valore medio di giacenza > 5.000 euro soggetti diversi dalle persone fisiche 100,00 - La circolare fornisce inoltre i necessari chiarimenti circa le modifiche all'imposta di bollo proporzionale, applicabile, sempre dal 2012, alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, nelle misure di seguito indicate: Anno 2012 Aliquota 1% Importi minimo/massimo l'imposta é dovuta nella misura minima annua di euro 34,20 e massima di 1.200 euro 2013 1,5% l'imposta é dovuta nella misura minima annua di euro 34,20 e massima di 4.500 euro, se il cliente é soggetto diverso da persona fisica La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, anche qualora non siano soggetti all'obbligo di deposito, si considera per espressa disposizione, inviata, in ogni caso, almeno una volta nel corso dell'anno, anche se non é previsto un obbligo di invio o di redazione. L'Agenzia precisa che con riguardo all'imposta sugli estratti di conto corrente, le nuove disposizioni hanno reso omogeneo il trattamento fiscale di conti correnti e libretti di risparmio e che con riferimento alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, ha ribadito che l'applicazione dell'imposta é svincolata dall'esistenza di un rapporto di deposito. Le nuove disposizioni hanno conservato l'esenzione dall'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo per : i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti, gli atti e i documenti formati nell'ambito di rapporti di deposito aperti per ordine dell'autorità giudiziaria, gli atti e le comunicazioni relativi a conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari detenuti da ONLUS e da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo su estratti conto e rendiconti di libretti di risparmio Viene confermato che il conto di base é esente dall'imposta di bollo e quindi non solo dall'imposta sostitutiva ma anche dall'ordinaria imposta di euro 1,81 quando gli importi indicati superano euro 77,47. La misura dell'imposta, oltre a differenziarsi secondo la tipologia di cliente (persona fisica o giuridica), deve essere rapportata al periodo rendicontato, con commisurazione dell'imposta ai giorni rendicontati e con riferimento all'anno civile. L'imposta inoltre é dovuta per ciascun rapporto di conto e/o di libretto intestato al medesimo cliente e, se dovuta, non può essere inferiore a 1 euro. Con riferimento ai libretti al portatore la misura dell'imposta é stabilita avuto riguardo al soggetto che ne richiede l'emissione, mentre per i rapporti intrattenuti attraverso società fiduciarie, si deve far riferimento al soggetto fiduciante. L'Agenzia approfondisce le problematiche che possono sorgere per l'identificazione del soggetto intestario di libretti di risparmio postale emessi prima del 1° gennaio 2004, che non siano stati movimentati e di rapporti contrattuali dormienti. Alcune precisazioni riguardano poi l'applicazione dell'esenzione agli estratti ed ai libretti intestati a persone fisiche, con valore medio di giacenza non superiore a euro 5.000; il beneficio si applica con riferimento alla giacenza complessiva che risulta come media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto di conto corrente e libretto, intestati al cliente presso la medesima banca, presso Poste Italiane o emessi da Cassa depositi e prestiti. Precisato che la giacenza media deve far riferimento al periodo oggetto di rendicontazione, l'Agenzia evidenzia che l'imposta non é dovuta quando il valore della giacenza media risulta negativo, ma che in questo caso il dato non concorre alla determinazione della giacenza media complessiva, che non é pertanto una somma algebrica di saldi ma una sommatoria di addendi positivi. Imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari I prodotti finanziari sono quelli individuati dal TUF e rilevano, anche se detenuti all'estero, quando siano oggetto di un contratto di amministrazione con una fiduciaria residente o di un contratto di amministrazione, gestione o custodia con un intermediario residente; infatti in queste situazioni le attività non si considerano tecnicamente detenute all'estero e non trova pertanto applicazione l'IVAFE. Viene confermata l'esenzione dall'imposta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari, mentre con riferimento ai buoni fruttiferi postali di valore complessivamente non superiore a euro 5.000, l'Agenzia precisa che la verifica di superamento della soglia é effettuata con riguardo al valore rimborsato al netto degli oneri fiscali, e che l'agevolazione non si applica per i buoni emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, anche se di valore complessivo inferiore a euro 5.000. Con riferimento ai prodotti assicurativi, l'Agenzia chiarisce che l'imposta di bollo é applicata al momento del rimborso o del riscatto della polizza e determinata sul valore di rimborso/riscatto al 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, per le gestioni patrimoniali che hanno oggetto strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione dell'imposta, rileva l'intero valore della gestione, comprese eventuali risorse monetarie. Riguardo alle polizze assicurative stipulate da residenti ed emesse da imprese di assicurazioni estere, operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, l'impresa estera che opta per l'applicazione ed il versamento della ritenuta alla fonte del 12,50%6, assolve l'imposta di bollo in Italia direttamente o attraverso il rappresentante fiscale. Come anticipato, se le polizze sono invece amministrate da una fiduciaria residente o da intermediari residenti, l'imposta è corrisposta da questi soggetti, mentre se le polizze sono detenute all'estero, non é dovuta l'imposta di bollo ma trova applicazione l'imposta sulle attività finanziare detenute all'estero. Il valore dei prodotti finanziari su quali é applicata l'imposta, é quello di mercato o, in mancanza, il valore normale o di rimborso, come indicato nella comunicazione e, quindi, al termine del periodo rendicontato. In assenza di rendicontazione, l'imposta si applica al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, all'interruzione o estinzione del rapporto di amministrazione o custodia. In via residuale, per i prodotti finanziari che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso, rileva il costo di acquisto, desumibile dalle evidenze dell'intermediario. L'Agenzia precisa che eventuali valori negativi dei contratti derivati non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta ed analogamente a quanto chiarito per l'imposta sui rapporti di conto corrente, l'imposta di bollo sui prodotti finanziari é dovuta per anno civile e commisurata ai giorni rendicontati. L'imposta si applica sull'ammontare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente presso lo stesso ente gestore, il quale é tenuto a verificare l'applicazione dell'imposta nella misura minima, e per il solo 2012, in misura non superiore a euro 1.200. L'Agenzia precisa che per i prodotti finanziari non dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia o amministrazione, l'obbligo di applicare l'imposta ricade sull'emittente, solo nel caso si tratti di ente gestore. Infine, la circolare si sofferma sulle modalità di versamento dell'imposta che può essere corrisposta mediante l'apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati, o in modo virtuale, a seguito di rilascio dell'apposita autorizzazione. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini